COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SALE GIOCHI E APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO: medaglia d'argento al valor militare ...

Pagina creata da Tommaso Leoni
 
CONTINUA A LEGGERE
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SALE GIOCHI E APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO: medaglia d'argento al valor militare ...
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
                  medaglia d’argento al valor militare

  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
     SALE GIOCHI E APPARECCHI
           PER IL GIOCO LECITO:

 Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ del _____
ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FINALITÀ

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 4 - DEFINIZIONI

ART. 5 - APERTURA E CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI

ART. 6 - PRESCRIZIONI D’ESERCIZIO

ART. 7 - DIVIETI

ART. 8 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO E PUBBLICITÀ

ART. 9 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELL’ATTIVITÀ

ART. 10 - LUOGHI SENSIBILI

ART. 11 - ORARI

ART.12 - ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI CONGIUNTA ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 13 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

ART. 14 - CONTROLLI

ART. 15 - SANZIONI

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE ED ESCLUSIONI
ART. 1 - OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina:
a) l’apertura e la conduzione di sale pubbliche da biliardo ed altri giochi leciti;
b) i requisiti ed il procedimento per consentire l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici,
semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773, negli
esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi
commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione, nonché le modalità per la loro gestione.

ART. 2 - FINALITÀ
1. Il presente regolamento ha come finalità la tutela dei minori, degli anziani e delle fasce sociali più a
rischio.
2. Il Comune si prefigge l’obiettivo di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni
di dipendenza patologica e i disturbi derivanti da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito.
3. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative specifiche di
informazione e di educazione.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. L’installazione di giochi leciti, la gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento
installati presso gli altri esercizi, sono sottoposti alla seguente normativa:
     R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di P.S. (T.U.L.P.S.) e Regolamento di esecuzione
        del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
     DPR n. 616 del 24 ottobre 2003 concernente l’individuazione del numero massimo di apparecchi e
        congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati, nonché le
        prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi;
     Decreto Interdirettoriale A.A.M.S. del 27/10/2003;
     Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “individuazione del numero
        massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono
        essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la
        commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;
     Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 e Decreto Direttoriale del 27 luglio 2011 del Direttore Generale
        dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
     Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 e Legge n. 189 dell’8 novembre 2012 di conversione in
        legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158;
     L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della
        dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate, così come
        modificata dalla L.R. n. 26 del 17 luglio 2017;
     Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 918-848, legge di stabilità;
     Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 - Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti, anche intervenute successivamente, in materia.

ART. 4 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si utilizzano le definizioni di cui all’art. 2 della L.R. 1/2014
“Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché
delle problematiche e patologie correlate”.
2. Per ogni altra definizione si rimanda alla normativa citata al precedente art. 3, nonché ad ogni altra norma
specifica di settore.

ART. 5 - APERTURA E CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI
1. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello
Unico Attività Produttive (SUAP).
2. L'apertura di sala giochi è assoggettata, a norma dell’art. 86 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, confermato
dal D. Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a domanda di autorizzazione.
3. Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari requisiti soggettivi e requisiti oggettivi.
4. I requisiti soggettivi attengono all’impresa che gestisce l’attività e sono i seguenti:
i. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
ii. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
iii. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31 che devono
essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato.
5. I requisiti oggettivi attengono ai locali ed ai luoghi ove l’attività viene svolta e devono rispettare:
i. La destinazione d’uso direzionale/ricreativa di cui alla L.R. 19/2009;
ii. Il possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia
urbanistica;
iii. L’adeguamento degli impianti e delle attrezzature rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione
incendi.
iv. L’adozione degli accorgimenti per il contenimento dei rumori.

ART. 6 - PRESCRIZIONI D’ESERCIZIO
1. Nelle sale da gioco e negli esercizi in cui è consentita l’installazione di apparecchi da intrattenimento
dovrà essere rispettato il rapporto tra la superficie del locale e il numero massimo degli apparecchi di cui
all’art. 110, comma 6 lettera a) e comma 7 del T.U.L.P.S. installabili
2. Nel caso in cui negli esercizi di cui all’art. 3 comma 1 lettera e) del presente Regolamento siano installati
sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli
stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
3. In tutte le sale giochi e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o
alla installazione di apparecchi da gioco, nonché nelle sale VLT, è obbligatorio esporre la tabella dei giochi
proibiti, vidimata dal questore. Il titolare dell'attività deve chiedere al Comune il rilascio di copia della
tabella.
4. All'ingresso delle sale da gioco e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui
all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione
ai minori di 18 anni.
5. Su ciascun apparecchio per il gioco lecito da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S.
devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, oltre al nulla osta e alla messa in
esercizio, i dati di cui all’art. 6 comma 17 lettere a), b) e c) della L.R. 1/2014.
6. I cartelli informativi di cui presente articolo devono avere le dimensioni minime del formato A4 e devono
essere scritti nelle lingue d’uso.

ART. 7 - DIVIETI
1. È vietata l’installazione degli apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta scommesse entro i
cinquecento metri da luoghi sensibili.
2. La distanza è calcolata ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 1/2014.
3. Il divieto di cui al comma 1. non si applica qualora l'insediamento dell'attività qualificata come luogo
sensibile ai sensi della presente legge, sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o
all'insediamento dell'attività di raccolta di scommesse.
4. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1, vengono equiparati all’installazione di apparecchi per il gioco
lecito, tutte le diverse fattispecie previste all’art. 6 comma 3 della L.R. 1/2014.
5. Come da vigente normativa gli apparecchi per il gioco lecito non possono essere installati:
i. negli esercizi, anche se in possesso per loro natura della licenza ex art. 86 del TULPS, qualora gli stessi si
trovino all’interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto;
ii. all’interno degli impianti sportivi;
iii. all’esterno degli esercizi, e comunque al di fuori degli spazi allo scopo delimitati e sorvegliati.
6. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
Per i minori di anni 14, vige anche il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili.
7. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità
che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti,
qualunque siano i simboli adottati.
8. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario,
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
9. È fatto divieto di oscurare le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito con
pellicole, tende, manifesti o altro oggetto.
10. L’esercizio del gioco d’azzardo è in ogni caso vietato in tutte le sue manifestazioni diverse da quelle
consentite dalla legge.

ART. 8 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO E PUBBLICITÀ
1. Gli esercenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 6 del presente Regolamento, devono dare ampia
pubblicità all’interno dei locali, agli effetti negativi del gioco d’azzardo lecito.
2. Nel locale devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell’articolo 180 del Regolamento
di attuazione del TULPS, i titoli abilitativi che consentono l’esercizio dell’attività.
3. Oltre alla tabella di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente Regolamento, gli esercenti devono esporre in
luogo ben visibile e fruibile al pubblico il materiale predisposto dall’Ente Regione, ai sensi del comma 2,
lettera g bis) della L.R., con indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle
probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.
4. Esternamente a ciascun apparecchio devono essere esposte in modo chiaro e visibile al pubblico le
informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle
regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
5. Devono altresì essere esposte in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il
soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale
storica per giochi similari.
6. Le indicazioni di cui al comma 5. del presente articolo devono essere riportate su appositi cartelli di
dimensioni che garantiscano ampia visibilità ai giocatori.
7. Non devono essere pubblicizzate con cartelli od altre modalità le eventuali vincite conseguite.
8. Non deve essere utilizzata nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine “Casinò”, o “Sala Slot”, né
altri termini similari ingannevoli che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
9. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e
di attrazione che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari
istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di
denaro.
10. È vietata altresì qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale
scommesse, come previsto dall’art. 6 comma 18 della L.R. 1/2014.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELL’ATTIVITÀ
1. Il titolare dell’attività è tenuto a comunicare al Comune ogni installazione di apparecchi per il gioco
lecito, nonché ognuna delle situazioni di cui all’art. 6 commi 3, 4 e 5 della L.R. 1/2014. Nei casi di
sostituzione per vetustà o guasto, la comunicazione specifica le cause che rendono necessaria la sostituzione
degli apparecchi.
2. Le comunicazioni di installazione di apparecchi sono inoltrate allo sportello unico per le attività
produttive (SUAP), unicamente in forma telematica, utilizzando il portale regionale SUAP in RETE.
3. In ogni caso, sono equiparati a nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti
di cui all’art. 7 del Regolamento, le diverse fattispecie individuate dalla L.R. 1/2014:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o
risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
5. In caso di subingresso è ammesso il nuovo contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito
stipulato tra esercente e concessionario nei seguenti casi:
a) il nuovo contratto è stipulato dall'esercente subentrante con lo stesso concessionario;
b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto;
c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente;
d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati.
6. La comunicazione di cui al presente articolo, è inoltrata al SUAP, in ogni caso, entro dieci giorni dalla
installazione dell'apparecchio. In caso di mancata comunicazione, la sostituzione dell'apparecchio si
considera installazione del medesimo ai fini e per gli effetti di cui all’art. 10 del Regolamento.
ART. 10 - LUOGHI SENSIBILI
1. L’Ente predispone l’elenco, ai soli fini di pubblicità, dei luoghi sensibili così come individuati dai commi
2 e 9 dell’art. 6 della L.R 1/2014.
2. Copia dell’elenco, completo di planimetria, è allegato al presente regolamento; resta in ogni caso ferma
l’applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9 dell’art. 6 citato.
3. In sede di verifica per la presentazione dell’istanza, il richiedente, nel calcolo della distanza dal luogo
sensibile, deve tener conto anche di quei luoghi eventualmente esistenti al di fuori del territorio comunale.
4. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito è comunicata dal
titolare dell'attività al SUAP del Comune territorialmente competente, ai fini del controllo sul rispetto della
distanza da luoghi sensibili.
5. Chiunque avesse legittimamente collegato alla rete telematica SOGEI dell'Agenzia delle Dogane e dei
monopoli apparecchi per il gioco lecito in data anteriore al 3 agosto 2017, a una distanza inferiore a 500
metri dai luoghi sensibili, ha l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, nei termini previsti dall'art. 7
della L.R. 17 luglio 2017, n. 26, ovvero:
a) entro cinque anni qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (3 agosto 2022);
b) entro tre anni nel caso di qualsiasi altra attività (3 agosto 2020).

ART. 11 – ORARI
1. L’orario di apertura è stabilito tenuto conto delle esigenze delle attività economiche con le norme a tutela
della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del
contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori degli anziani e delle fasce sociali più
deboli.
2. Per le sale da gioco è consentito l’utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito per un massimo di 10 (dieci)
ore giornaliere, in 3 (tre) fasce orarie: dalle ore 7.30 alle ore 11.00, dalle ore 14.00 alle ore 16.30; dalle ore
21.00 alle ore 24.00.
3. Per gli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività
complementari, è consentito l’utilizzo per un massimo di 6 (sei) ore giornaliere in 2 (due) fasce orarie: dalle
ore 8.30 alle ore 11.30; dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

ART. 12 - ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI CONGIUNTA ALLA SOMMINISTRAZIONE
1. La sala-giochi non effettua attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma solo di intrattenimento
e qualora si volessero far convivere, negli stessi locali, due distinte attività, di sala giochi e di
somministrazione, non collegate tra loro, si dovrà provvedere a dividere fisicamente gli spazi ad esse
dedicati e dotarle di accessi autonomi.
2. I titolari di sala da gioco possono altresì svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel
rispetto delle condizioni igienico sanitarie, in forma non prevalente inviando al SUAP Segnalazione
certificata di inizio attività, dichiarando anche i requisisti professionali necessari allo svolgimento di attività
alimentari. In questo caso il locale ricade nell’ipotesi di somministrazione in esercizio intrattenimento e
svago.
3. L’attività di sala da gioco deve essere prevalente rispetto a quella della somministrazione di alimenti e
bevande.
4. L’attività di somministrazione non può essere effettuata indipendentemente da quella di sala giochi e deve
rispettare gli orari di cui all’art. 11 del Regolamento.
5. Contestualmente alla SCIA è necessario presentare, tramite il SUAP, notifica di nuova impresa alimentare
(NIA) ai fini della registrazione.

ART. 13. - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, le attività aperte con segnalazione
certificate di inizio attività e quelle avviate secondo la normativa vigente, possono essere revocate o sospese
in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell’articolo 10 del T.U.L.P.S. e per ogni altra
violazione per la quale le norme di settore lo prevedano.
2. Le licenze o autorizzazioni sono revocate dal dirigente competente, in tutti gli altri casi previsti dalla
normativa, con provvedimento motivato.
3. Le licenze o autorizzazioni possono altresì essere sospese nei casi previsti dalla normativa.
4. Possono essere altresì sospese, nei casi previsti, le attività in caso di reiterazione, come definita dalla
legge 24.11.1981 n. 689.
5. Per le attività aperte con segnalazione certificata di inizio attività si applica il divieto temporaneo o
definitivo di prosecuzione dell’attività, secondo la normativa vigente.

ART. 14 - CONTROLLI
1. Il Comune, attraverso i propri incaricati esercita la competenza nei seguenti controlli:
a) esposizione del Nulla Osta di messa in Esercizio rilasciato dall’ufficio regionale AAMS in originale, del
Nulla Osta di Distribuzione in copia conforme rilasciato dall’ufficio regionale AAMS competente, del
Certificato di Conformità in originale rilasciato dal produttore dell’apparecchio.
b) esposizione della la Tabella dei giochi proibiti.
c) esposizione del divieto del gioco ai minori di 18 anni.
2. La L.R. 1/2014 ha inoltre imposto, come competenza comunale, i seguenti controlli:
a) verifica del rispetto della distanza individuata ai commi 1 e 9 dell’art. 6 della L.R. 1/2014, così come
individuati dall’elenco all’Allegato B al presente Regolamento;
b) verifica dell’invio entro 10 giorni delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. citata;
c) verifica sul rispetto degli orari di cui al comma 12 dell’art. 6 della L.R. citata;
d) verifica della data del collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
e) verifica della data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli
apparecchi;
f) verifica dell’indicazione dei riferimenti al numero verde regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f);
g) verifica del divieto di pubblicità dell’apertura di sale giochi o installazione di giochi leciti;
h) verifica del divieto di oscurare con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto, le vetrine dei locali in cui
sono installati giochi leciti.
3. Gli incaricati del Comune che, nell’esercizio delle proprie funzioni e compiti di natura ispettiva, vengano
a conoscenza di fatti rilevanti sul piano dell’accertamento amministrativo e tributario in materia di
apparecchi da gioco trasmettono i dati e gli elementi raccolti all’AAMS ed al competente Comando
provinciale della Guardia di Finanza per l’adozione dei successivi provvedimenti.

ART. 15 - SANZIONI
1. In materia di apparecchi e congegni di intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. si
applicano, da parte dell’autorità competente, le sanzioni previste dal comma 9 dell’art. 110 e da ogni altra
norma vigente in materia.
2. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. 14/02/2014 n. 1 riportato all’art. 7 comma
1 del Regolamento, è soggetto alla sanzione prevista all’art. 9 comma 1 della citata legge regionale.
3. In caso di reiterazione delle violazioni all’art 6 della L.R. 1/2014 l’importo della sanzione è raddoppiato,
in caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 6, oltre al pagamento della sanzione
pecuniaria, si applica la sospensione dell’attività, secondo quanto disposto all’art. 9 comma 1 della
medesima legge regionale, da 10 (dieci) a 60 (sessanta) giorni.
3. L’inosservanza di quanto previsto all’articolo 6 commi 6 – 7 – 8 – 18 – 20 e dall’art. 5 comma 2bis della
L.R., ripresi dal Regolamento, è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 9 comma 2 della L.R., (da 1.000 a
5.000 euro);
4. L’inosservanza di quanto previsto all’art. 6 comma 17 della L.R. è soggetto alla sanzione prevista dall’art.
9 comma 2 bis della medesima Legge (500 euro).
5. Le ulteriori inosservanze al presente regolamento, fatto salvo quelle previste dal successivo comma 6, che
non siano disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono punite con la
sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 600,00.
6. Le violazioni relative al mancato rispetto degli orari di cui all’art. 11 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.500,00. L’eventuale seconda violazione nell’arco del
biennio, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00. In caso di
reiterazione, come definita dalla legge 24.11.1981 n. 689, nell’arco del biennio dalla seconda violazione, con
l’ordinanza ingiunzione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 10 (dieci) a 60
(sessanta) giorni.
7. Per gli esercizi diversi da sale da gioco esclusivo, la chiusura è limitata all’esercizio dei giochi leciti.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE ED ESCLUSIONI
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di
approvazione dello stesso.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove non diversamente indicato,
chiunque eserciti attività di offerta di gioco lecito deve conformarsi a tutte prescrizioni previste dal presente
Regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche alle sale per l’esercizio di raccolta scommesse, delle sale dedicate
all’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lett. b) denominati Video Lottery Terminal
(VLT) e delle sale bingo, per le quali è necessario il possesso della licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S.,
ad esclusione della disciplina autorizzativa di competenza della Questura territorialmente competente.
Puoi anche leggere