Split Payment e Reverse Charge - Frascati - 27 marzo 2015

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Split Payment e Reverse Charge - Frascati - 27 marzo 2015
Frascati – 27 marzo 2015

                      Split Payment
                             e
                      Reverse Charge

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LO SPLIT PAYMENT - INTRODUZIONE

     La disciplina della scissione dei pagamenti (SPLIT PAYMENT)
      persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossione
      dell’IVA, nell’ambito delle cessioni di beni e prestazioni di
      servizi    effettuate    nei    confronti   delle    pubbliche
      amministrazioni, trasferendo il pagamento del debito IVA dal
      relativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse.
                                            Circolare 1/E 2015, Agenzia delle Entrate

 OBIETTIVO:
 •     mira a garantire l’erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di
       pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta;
 •     mira a garantire gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi
       commesse da propri fornitori o da terzi.

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LO SPLIT PAYMENT – RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 23
                    La Art. 1, comma 629, lett. b), ha
dicembre
                    modificato il DPR 633/72, introducendo l’art.
 2014,n.
   190              17-ter secondo cui «per le cessioni di beni
                    e per le prestazioni di servizi effettuate nei
                    confronti dello Stato, degli organi dello
                    Stato ancorché dotati di personalità                     Art. 6 comma 5, DPR
                    giuridica, degli enti pubblici territoriali e
                    dei consorzi tra essi costituiti ai sensi                      633/72 (IVA differita,
                    dell'articolo 31 del testo unico di cui al
                    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e                  disciplina precedente)
                    successive modificazioni, delle camere di
                    commercio,       industria,    artigianato    e          Legge          23     dicembre
                    agricoltura, degli istituti universitari, delle
                    aziende     sanitarie    locali,   degli   enti                2014 n.190
                    ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e
                    cura aventi prevalente Direzione Centrale                      (introduzione art. 17-ter)
                    Normativa 2 carattere scientifico, degli enti
                    pubblici di assistenza e beneficenza e di                Decreto Ministeriale 23
                    quelli di previdenza, per i quali i suddetti
                    cessionari o committenti non sono debitori                     gennaio 2015
                    d'imposta ai sensi delle disposizioni in
                    materia di imposta sul valore aggiunto,
                    l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi
                    secondo modalità e termini fissati con
                    decreto del Ministro dell'economia e delle
                    finanze”.
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LO SPLIT PAYMENT – AMBITO SOGGETTIVO

Il nuovo regime si applica per alle cessioni di beni e servizi (artt. 2 e 3 del DPR 633/72)
effettuati nel territorio dello Stato nei confronti di pubbliche amministrazioni:
 STATO
 ORGANI DELLO STATO ANCHE SE AVENTI PERSONALITA’ GIURIDICA
 ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E RISPETTIVI CONSORZI
 CCIAA
 ISTITUTI UNIVERSITARI
 ASL ED ENTI OSPEDALIERI
 ENTI PUBBLICI DI RICOVERO E CURA CON PREVALENTE CARATTERE SCIENTIFICO, DI ASSISTENZA E
  BENEFICIENZA E DI PREVIDENZA
               In realtà l’Agenzia delle entrate è dovuta intervenire per precisare

   «… laddove dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti,
   l’operatore interessato potrà inoltrare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 della legge
   27 luglio 2000, n.212…»
                                                                                       Circolare 1/E 2015, Agenzia delle Entrate
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LO SPLIT PAYMENT – MECCANISMO D’APPLICAZIONE

                                                Split Payment

                            Il meccanismo del SP si applica alle cessioni di beni e servizi
                            effettuati nel territorio dello Stato nei confronti di pubbliche
                              amministrazioni elencate nell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972

                      Sono esclusi gli acquisti per i quali l’ente è debitore d’imposta
                      (in quanto soggetto agli obblighi di REVERSE CHARGE !?) e i compensi per prestazioni di
                       servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul
                                                                      reddito

Non si applica alle operazioni                                                   Si applica alle operazioni
fatturate entro il 31.12.2014                                                    fatturate dal 1° gennaio 2015
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LO SPLIT PAYMENT – ESEMPIO FATTURAZIONE
                        Fino al 30.03.2015 ante fattura elettronica

Alfa Srl
                                                                          Spett.le Comune xxx

Fattura n. x del xx.xx.xxxx

Si rimette fattura per xxxxxxxxx

Imponibile:              Euro 10.000,00
Iva (22%):               Euro 2.200,00     Iva versata dal committente ai sensi
                                           dell’art.17-ter D.P.R. 633/72
Totale Fattura:          Euro 12.200,00

Netto a pagare: Euro 10.000,00

Nella fattura andrà indicata l’IVA (con apposita dicitura lo split payment) ma questa
andrà stornata dal totale della fattura, in quanto non verrà corrisposta dall’Ente al
fornitore, ma sarà versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.
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LO SPLIT PAYMENT – ESEMPIO FATTURAZIONE
                           Dal 31.03.2015 dopo la fattura elettronica

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LO SPLIT PAYMENT – SCRITTURE CONTABILI
L’IVA esposta in fattura andrà registrata nel registro IVA vendite ma non concorrerà alla
liquidazione IVA periodica. L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in
contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o
con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l’ente pubblico.

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LO SPLIT PAYMENT – Operazioni ante 2015

Le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale
dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72; per tali
ultime operazioni all’atto dell’incasso sarà necessari esclusivamente registrare il
sorgere del debito IVA e stornare il conto IVA a debito differita.

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LO SPLIT PAYMENT – PROBLEMATICHE E RISVOLTI FINANZIARI
    PROBLEMA                                                                                 Dichiarazione IVA/compensazione
    Da un punto di vista finanziario, le                                                     In caso di volumi d’affari elevati con le
    imprese che hanno come committenti                                                       P.A., che portino ad avere eccedenze di
    prevalentemente enti pubblici,                                                           credito superiori a euro
    si troveranno con un costante credito                                                    700.000,00, si dovrà fai conti con il
    IVA (crisi di liquidità).                                                                limite annuale di compensazione.

                                                                                             Dichiarazione Iva
                                                                                             Altra questione da non sottovalutare è le
    SOLUZIONE A
                                                                                             necessità che per utilizzare l’eccedenza
    Rimborso art. 30 DPR 633/72 Richiesta in
                                                                                             di credito IVA di importo rilevante sarà
    D. Iva , visto di conformità ed eventuale
                                                                                             necessaria l’apposizione del visto di
    presentazione della garanzia. Vedi NB
                                                                                             conformità in dichiarazione.

    SOLUZIONE B  RIMBORSO CREDITO IVA IN VIA PRIORITARIA
    istanza con il modello IVA TR erogazione entro tre mesi dalla richiesta (credito nei primi tre trimestri) DM 23 gennaio 2015

NB Il nuovo art. 38-bis D.P.R. 633/1972 prevede che i rimborsi eccedenti la soglia di Euro 15.000 possono essere
eseguiti senza la presentazione della garanzia:
- previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il
    visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo;
-   a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
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REVERSE CHARGE– INTRODUZIONE

 Regime IVA di inversione contabile (o   reverse charge)
 una serie di obblighi, attinenti alle modalità di assolvimento dell’imposta, che
 normalmente gravano sul cedente/prestatore vengono viceversa posti a carico del
 cessionario

                                                REGIME DI ESENZIONE
                      REVERSE CHARGE
                                                O FUORI CAMPO IVA

OBIETTIVO                   Ridurre il rischio di evasione dell’imposta

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REVERSE CHARGE– RIFERIMENTI NORMATIVI
                        Art.199
                                                                                                                        Art.199-bis
                        Gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limite
                        di carattere temporale, che il soggetto tenuto al                                               Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di
                        versamento dell’IVA sia, in luogo del cedente o del                                             due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al
                        prestatore d’opera, colui nei cui confronti sono state                   pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono
                        effettuate le seguenti operazioni:                                       effettuate le seguenti operazioni:
                        a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di           a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti

                                                                                                Direttiva 2006/112/CE
                        riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione               all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Direttiva 2006/112/CE

                        relative a beni immobili nonché la consegna di lavori                    Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di
                        immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo         quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità , trasferibili a
                        14, paragrafo 3;                                                         norma dell'articolo 12 di tale direttiva;
                        b) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle              b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori
                        attività di cui alla lettera a);                                         per conformarsi alla stessa direttiva.
                        c) cessioni di beni immobili, di cui all'articolo 135, paragrafo         c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o
                        1, lettere j) e k), qualora il cedente abbia optato per                  adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a
                        l'imposizione dell'operazione ai sensi dell'articolo 137;                frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
                        d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero           d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità
                        non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto                centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati
                        industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di    al consumatore finale;
                        materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e                   e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai
                        determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti          sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;
                        nell'allegato VI;
                                                                                                 f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
                        e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad
                                                                                                 g) prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24,
                        un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;
                                                                                                 paragrafo 2;
                        f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva
                                                                                                 h) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;
                        di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;
                                                                                                 i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e
                        g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al
                                                                                                 barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza
                        pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.
                                                                                                 aver subito una trasformazione;
                                                                                                 j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando
                                                                                                 non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d),
                                                                                                 dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte,
                                                                                                 d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal
                                                                                                 regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a
                                                                                                 356.
                        L’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio dell’Unione Europea può autorizzare ogni Stato
                        membro ad introdurre misure speciali di deroga (fra cui anche misure di deroga al regime ordinario di fatturazione delle
                        operazioni IVA), allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
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REVERSE CHARGE– NOVITA’
Fino al 31 dicembre 2014, il reverse charge si applicava alle seguenti attività:
   cessioni di oro industriale e da investimento (in quest’ultimo caso, solo se il cedente esercita
    l’opzione per l’imponibilità);
   prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori per imprese appaltatrici che svolgono attività di
    costruzione, o ad altre imprese subappaltatrici;
   cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali il cedente abbia deciso di applicare l’IVA,
    mediante opzione nell’atto di vendita.
   vendita di telefoni cellulari in grado di connettersi ad una rete munita di licenza e funzionanti a
    frequenze specifiche;
   cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione
    prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali.

I commi 629-633, dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 hanno esteso l’ambito di applicazione del
regime IVA di inversione contabile:
   Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere
    utilizzate dai gestori, nonché di certificati relativi all’energia e al gas
   Cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore
   Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari
   Cessioni di bancali di legno (pellet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
   Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento
    relativo ad edifici
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REVERSE CHARGE– DECORRENZA E DURATA

ATTIVITA’                                                     DECORRENZA          DURATA

Prestazioni di servizi di pulizia negli                      1° gennaio 2015      A regime
edifici (art. 17, comma 6, lettera lettera
a ter)
Settore edile (lettera a e lettera a-ter)                    1° gennaio 2015      A regime

Settore energetico: trasferimento di quote di                1° gennaio 2015       4 anni
emissione di gas a effetto serra(lettera d-bis),
trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia
elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di energia
elettrica a soggetti passivi rivenditori
Grande distribuzione organizzata: cessioni                   Sospesa, in attesa    4 anni
di beni effettuate nei confronti degli ipermercati,          di autorizzazione
supermercati, discount alimentari (lettera d-                   comunitaria
quinquies)

Cessioni di bancali di legno (pallet)                        1° gennaio 2015      A regime
recuperati ai cicli di utilizzo successivi al
primo (art. 74, comma 7)
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REVERSE CHARGE– MECCANISMO D’APPLICAZIONE

                        La fattura è emessa dal cedente/prestatore senza
                           addebito di IVA con l’annotazione «inversione
                      contabile» e indicazione della norma (art. 17, comma 6
                          lett. A TER D.P.R. 633/72 o art. 74, comma 7 )

                           La fattura è integrata dal cessionario con
                      l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta

                          La fattura è annotata dal cessionario sia nel
                      registro delle fatture emesse o corrispettivi sia nel
                           registro degli acquisti (entro 15 giorni dal
                        ricevimento e con riferimento al relativo mese)
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REVERSE CHARGE– ESEMPIO FATTURA IMPRESE DI PULIZIE
 Modello Fattura Cedente                                      Modello Fattura Cessionario

Impresa Clean&Clean                                           Impresa Clean&Clean
C.F. e P.I.09876543210                                        C.F. e P.I.09876543210

Fattura n. 3 del 31.03.2015             High Quality S.r.l.   Fattura n. 3 del 31.03.2015                            High Quality S.r.l.
                                        Via Sardegna 71                                                              Via Sardegna 71
                                        00100 Roma                                                                   00100 Roma
                                        P.I. 01234567890                                                             P.I. 01234567890

Oggetto: Pulizia Uffici mese di marzo 2015                    Oggetto: Pulizia Uffici mese di marzo 2015

Imponibile:               Euro 350,00                         Imponibile:               Euro 350,00

Totale Fattura:           Euro 350,00                         Totale Fattura:           Euro 350,00

Operazione soggetta al Reverse Charge ai sensi dell’art.17,   Operazione soggetta al Reverse Charge ai sensi dell’art.17, comma 6,
comma 6, lett. A-ter D.P.R. 633/72                            lett. A-ter D.P.R. 633/72

                                                              Integrazione IVA ai sensi dell’art. 17,comma 6, lett. a-ter D.P.R. 633/72

                                                                                                      Aliquota IVA                   22%

                                                                                                      IVA                          77,00

                                                                                                      Totale                      427,00

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REVERSE CHARGE– IVA INCASSATA

Iva Esposta                                                       Iva Non Esposta (Reverse Charge)

         Cedente                                                                 Cedente
     Vende          1.000                                                    Vende        1.000
     IVA              220                                                    IVA              0
     Totale         1.220                                                    Totale       1.000           Cessionario
                                        Cessionario
                                                                                                       Acquista    1.000
Liquidazione periodica IVA           Acquista    1.000                  Liquidazione periodica IVA     IVA             0(*)
Iva Vendite              220         IVA           220                  Iva Vendite                0   Totale      1.000
Iva Acquisti               0         Totale      1.220                  Iva Acquisti               0
Iva Versata              220                                            Iva Versata                0   (*) Saldo a zero per effetto
                                     Vende       2.000                                                 della doppia registrazione nel
                                     IVA           440                                                 reg. acquisti e vendite
                                     Totale      2.440
                                                                                                       Vende       2.000
                                     Liquidazione period. IVA                                          IVA           440
                                     Iva Vendite 440                                                   Totale      2.440
          Erario                     Iva Acquisti 220-
                                     Iva Versata 220
                                                                               Erario                  Liquidazione period. IVA
Entrata da Cedente          220                                                                        Iva Vendite   440
Entrata da Cessionario      220                                      Entrata da Cedente         0      Iva Acquisti    0
Totale                      440                                      Entrata da Cessionario   440      Iva Versata   440
                                                                     Totale                   440

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I SINGOLI SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE il
riferimento alle attività svolte secondo
la classificazione ATECO 2007
      SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)
      Dal 1° gennaio 2015, la nuova lettera a-ter), dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, prevede l’applicazione del meccanismo del
      reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia degli edifici (in sostanza, uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, etc. o parti di essi).

                                               Codice
                                               ATECO
                                                2007                     Descrizione e commenti
                           Pulizia di edifici 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
                                              81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di
                                                       impianti e macchinari industriali (escluse le attività di
                                                       pulizia di impianti e macchinari)
                                              81.29.10 Servizi di disinfestazione (limitatamente alle
                                                       prestazioni riferite agli edifici)

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I SINGOLI SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE il
riferimento alle attività svolte secondo
la classificazione ATECO 2007
     SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72)
      La nuova formulazione della lettera a), coordinata con la lettera a-ter), di
      nuova introduzione, dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72,
      comporta sostanzialmente l’estensione del reverse charge anche ai
      contratti di appalto (non solo di subappalto), relativi ad alcune prestazioni
      di servizi rese nel settore edile e consistenti in demolizioni, installazione
      di impianti, e completamento di edifici.
      Tali prestazioni, ora espressamente previste dalla nuova lettera a-ter), erano
      già ricomprese nella più ampia sezione F della tabella Ateco 2007 e, fino al
      2014, applicavano il reverse charge solo in presenza di
      subappalto reso nei confronti di un soggetto passivo esercente un’attività
      riconducibile al settore edile.

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SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere
a, a-ter, D.P.R. n. 633/72)

                                Codice ATECO 2007                               Descrizione e commenti
                                                    Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
                               43.21.01             (inclusa manutenzione e riparazione)

                               43.21.02             Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

                                                    Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
      Installazione di impianti                     dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di
              in edifici        43.22.01            costruzione
                                                    Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
                               43.22.02             riparazione)
                                                    Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e
                               43.22.03             la manutenzione e riparazione)

                               43.29.01             Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

                               43.29.02             Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
                                                    Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni
                               43.29.09             riferite ad edifici)

www.studio-ferri.eu                                                                             27/03/2015
SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere
a, a-ter, D.P.R. n. 633/72)
                                                                                         E’ importante sottolineare che il reverse charge
                      Codice
                                                                                         continua ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto
                      ATECO
                                                                                         relativamente alle altre attività (diverse da quelle
                       2007               Descrizione e commenti                         di installazione di impianti, demolizione e
  Prestazione di          Demolizione o smantellamento di edifici e di altre             completamento di edifici) rientranti nel settore F.
  demolizione di          strutture (con esclusione della demolizione di altre
      edifici    43.11.00 strutture diverse dagli edifici)                               -     attività di costruzione degli edifici (gruppo
                                                                                         41.2, sezione F),
                                                                                          -     costruzioni di strade e ferrovie (gruppo
                                                                                         42.1, sezione F),
                Codice                    Descrizione e commenti                          -     costruzione di opere di pubblica utilità
                ATECO                                                                    (gruppo 42.2, sezione F)
                 2007                                                                     -     costruzioni di altre opere di ingegneria
               43.31.00 Intonacatura e stuccatura                                        civile (gruppo 42.9, sezione F)
               43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate             -     preparazione del cantiere edile (classe
 Completamento          Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti         43.12 sezione F)
    di edifici 43.32.02 mobili e simili                                                   -     trivellazione e perforazione (classe 43.13
               43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri                              sezione F)
               43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri                            -     altri lavori specializzati di costruzione
                        Attività non specializzate di lavori edili – muratori            (gruppo 43.9, sezione F)
               43.39.01 (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
                        Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
               43.39.09 n.c.a.

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SPLIT PAYMENT VS REVERSE CHARGE

   Il Reverse Charge trova applicazione solo quando l’ente pubblico
    che riceve la prestazione è SOGGETTO PASSIVO IVA, ovvero
                       agisce nell’esercizio      d’impresa

        Ovvero per le attività non rientranti nello svolgimento delle attività di
                                    pubblica autorità
        Esempi: distribuzione acqua, gas, trasporti di persone, gestione centri
          sportivi, d’istruzione, culturali, gestione musei e biblioteche, ecc.

        Se l’Ente Pubblico, nello svolgimento di tali attività, ricevesse
        servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti
        e di completamento relative ad edifici, sarà obbligato ad
        applicare il Reverse Charge e non lo Split Payment

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