Split Payment e Reverse Charge - Frascati - 27 marzo 2015
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LO SPLIT PAYMENT - INTRODUZIONE La disciplina della scissione dei pagamenti (SPLIT PAYMENT) persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA, nell’ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, trasferendo il pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse. Circolare 1/E 2015, Agenzia delle Entrate OBIETTIVO: • mira a garantire l’erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta; • mira a garantire gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi. www.studio-ferri.eu 27/03/2015
LO SPLIT PAYMENT – RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 23 La Art. 1, comma 629, lett. b), ha dicembre modificato il DPR 633/72, introducendo l’art. 2014,n. 190 17-ter secondo cui «per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità Art. 6 comma 5, DPR giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi 633/72 (IVA differita, dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e disciplina precedente) successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e Legge 23 dicembre agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti 2014 n.190 ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente Direzione Centrale (introduzione art. 17-ter) Normativa 2 carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di Decreto Ministeriale 23 quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori gennaio 2015 d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. www.studio-ferri.eu 27/03/2015
LO SPLIT PAYMENT – AMBITO SOGGETTIVO Il nuovo regime si applica per alle cessioni di beni e servizi (artt. 2 e 3 del DPR 633/72) effettuati nel territorio dello Stato nei confronti di pubbliche amministrazioni: STATO ORGANI DELLO STATO ANCHE SE AVENTI PERSONALITA’ GIURIDICA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E RISPETTIVI CONSORZI CCIAA ISTITUTI UNIVERSITARI ASL ED ENTI OSPEDALIERI ENTI PUBBLICI DI RICOVERO E CURA CON PREVALENTE CARATTERE SCIENTIFICO, DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA E DI PREVIDENZA In realtà l’Agenzia delle entrate è dovuta intervenire per precisare «… laddove dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n.212…» Circolare 1/E 2015, Agenzia delle Entrate www.studio-ferri.eu 27/03/2015
LO SPLIT PAYMENT – MECCANISMO D’APPLICAZIONE Split Payment Il meccanismo del SP si applica alle cessioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato nei confronti di pubbliche amministrazioni elencate nell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 Sono esclusi gli acquisti per i quali l’ente è debitore d’imposta (in quanto soggetto agli obblighi di REVERSE CHARGE !?) e i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito Non si applica alle operazioni Si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014 fatturate dal 1° gennaio 2015 www.studio-ferri.eu 27/03/2015
LO SPLIT PAYMENT – ESEMPIO FATTURAZIONE Fino al 30.03.2015 ante fattura elettronica Alfa Srl Spett.le Comune xxx Fattura n. x del xx.xx.xxxx Si rimette fattura per xxxxxxxxx Imponibile: Euro 10.000,00 Iva (22%): Euro 2.200,00 Iva versata dal committente ai sensi dell’art.17-ter D.P.R. 633/72 Totale Fattura: Euro 12.200,00 Netto a pagare: Euro 10.000,00 Nella fattura andrà indicata l’IVA (con apposita dicitura lo split payment) ma questa andrà stornata dal totale della fattura, in quanto non verrà corrisposta dall’Ente al fornitore, ma sarà versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico. www.studio-ferri.eu 27/03/2015
LO SPLIT PAYMENT – ESEMPIO FATTURAZIONE Dal 31.03.2015 dopo la fattura elettronica www.studio-ferri.eu 27/03/2015
LO SPLIT PAYMENT – SCRITTURE CONTABILI L’IVA esposta in fattura andrà registrata nel registro IVA vendite ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica. L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l’ente pubblico. www.studio-ferri.eu 27/03/2015
LO SPLIT PAYMENT – Operazioni ante 2015 Le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72; per tali ultime operazioni all’atto dell’incasso sarà necessari esclusivamente registrare il sorgere del debito IVA e stornare il conto IVA a debito differita. www.studio-ferri.eu 27/03/2015
LO SPLIT PAYMENT – PROBLEMATICHE E RISVOLTI FINANZIARI PROBLEMA Dichiarazione IVA/compensazione Da un punto di vista finanziario, le In caso di volumi d’affari elevati con le imprese che hanno come committenti P.A., che portino ad avere eccedenze di prevalentemente enti pubblici, credito superiori a euro si troveranno con un costante credito 700.000,00, si dovrà fai conti con il IVA (crisi di liquidità). limite annuale di compensazione. Dichiarazione Iva Altra questione da non sottovalutare è le SOLUZIONE A necessità che per utilizzare l’eccedenza Rimborso art. 30 DPR 633/72 Richiesta in di credito IVA di importo rilevante sarà D. Iva , visto di conformità ed eventuale necessaria l’apposizione del visto di presentazione della garanzia. Vedi NB conformità in dichiarazione. SOLUZIONE B RIMBORSO CREDITO IVA IN VIA PRIORITARIA istanza con il modello IVA TR erogazione entro tre mesi dalla richiesta (credito nei primi tre trimestri) DM 23 gennaio 2015 NB Il nuovo art. 38-bis D.P.R. 633/1972 prevede che i rimborsi eccedenti la soglia di Euro 15.000 possono essere eseguiti senza la presentazione della garanzia: - previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo; - a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà www.studio-ferri.eu 27/03/2015
REVERSE CHARGE– INTRODUZIONE Regime IVA di inversione contabile (o reverse charge) una serie di obblighi, attinenti alle modalità di assolvimento dell’imposta, che normalmente gravano sul cedente/prestatore vengono viceversa posti a carico del cessionario REGIME DI ESENZIONE REVERSE CHARGE O FUORI CAMPO IVA OBIETTIVO Ridurre il rischio di evasione dell’imposta www.studio-ferri.eu 27/03/2015
REVERSE CHARGE– RIFERIMENTI NORMATIVI Art.199 Art.199-bis Gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limite di carattere temporale, che il soggetto tenuto al Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di versamento dell’IVA sia, in luogo del cedente o del due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al prestatore d’opera, colui nei cui confronti sono state pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: effettuate le seguenti operazioni: a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti Direttiva 2006/112/CE riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Direttiva 2006/112/CE relative a beni immobili nonché la consegna di lavori Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità , trasferibili a 14, paragrafo 3; norma dell'articolo 12 di tale direttiva; b) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori attività di cui alla lettera a); per conformarsi alla stessa direttiva. c) cessioni di beni immobili, di cui all'articolo 135, paragrafo c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o 1, lettere j) e k), qualora il cedente abbia optato per adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a l'imposizione dell'operazione ai sensi dell'articolo 137; frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di al consumatore finale; materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti sensi dell'articolo 38, paragrafo 2; nell'allegato VI; f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica; e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad g) prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia; paragrafo 2; f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva h) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop; di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto; i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario. aver subito una trasformazione; j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356. L’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio dell’Unione Europea può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga (fra cui anche misure di deroga al regime ordinario di fatturazione delle operazioni IVA), allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. www.studio-ferri.eu 27/03/2015
REVERSE CHARGE– NOVITA’ Fino al 31 dicembre 2014, il reverse charge si applicava alle seguenti attività: cessioni di oro industriale e da investimento (in quest’ultimo caso, solo se il cedente esercita l’opzione per l’imponibilità); prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori per imprese appaltatrici che svolgono attività di costruzione, o ad altre imprese subappaltatrici; cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali il cedente abbia deciso di applicare l’IVA, mediante opzione nell’atto di vendita. vendita di telefoni cellulari in grado di connettersi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche; cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali. I commi 629-633, dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 hanno esteso l’ambito di applicazione del regime IVA di inversione contabile: Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori, nonché di certificati relativi all’energia e al gas Cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari Cessioni di bancali di legno (pellet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativo ad edifici www.studio-ferri.eu 27/03/2015
REVERSE CHARGE– DECORRENZA E DURATA ATTIVITA’ DECORRENZA DURATA Prestazioni di servizi di pulizia negli 1° gennaio 2015 A regime edifici (art. 17, comma 6, lettera lettera a ter) Settore edile (lettera a e lettera a-ter) 1° gennaio 2015 A regime Settore energetico: trasferimento di quote di 1° gennaio 2015 4 anni emissione di gas a effetto serra(lettera d-bis), trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori Grande distribuzione organizzata: cessioni Sospesa, in attesa 4 anni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, di autorizzazione supermercati, discount alimentari (lettera d- comunitaria quinquies) Cessioni di bancali di legno (pallet) 1° gennaio 2015 A regime recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74, comma 7) www.studio-ferri.eu 27/03/2015
REVERSE CHARGE– MECCANISMO D’APPLICAZIONE La fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l’annotazione «inversione contabile» e indicazione della norma (art. 17, comma 6 lett. A TER D.P.R. 633/72 o art. 74, comma 7 ) La fattura è integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta La fattura è annotata dal cessionario sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi sia nel registro degli acquisti (entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) www.studio-ferri.eu 27/03/2015
REVERSE CHARGE– ESEMPIO FATTURA IMPRESE DI PULIZIE Modello Fattura Cedente Modello Fattura Cessionario Impresa Clean&Clean Impresa Clean&Clean C.F. e P.I.09876543210 C.F. e P.I.09876543210 Fattura n. 3 del 31.03.2015 High Quality S.r.l. Fattura n. 3 del 31.03.2015 High Quality S.r.l. Via Sardegna 71 Via Sardegna 71 00100 Roma 00100 Roma P.I. 01234567890 P.I. 01234567890 Oggetto: Pulizia Uffici mese di marzo 2015 Oggetto: Pulizia Uffici mese di marzo 2015 Imponibile: Euro 350,00 Imponibile: Euro 350,00 Totale Fattura: Euro 350,00 Totale Fattura: Euro 350,00 Operazione soggetta al Reverse Charge ai sensi dell’art.17, Operazione soggetta al Reverse Charge ai sensi dell’art.17, comma 6, comma 6, lett. A-ter D.P.R. 633/72 lett. A-ter D.P.R. 633/72 Integrazione IVA ai sensi dell’art. 17,comma 6, lett. a-ter D.P.R. 633/72 Aliquota IVA 22% IVA 77,00 Totale 427,00 www.studio-ferri.eu 27/03/2015
REVERSE CHARGE– IVA INCASSATA Iva Esposta Iva Non Esposta (Reverse Charge) Cedente Cedente Vende 1.000 Vende 1.000 IVA 220 IVA 0 Totale 1.220 Totale 1.000 Cessionario Cessionario Acquista 1.000 Liquidazione periodica IVA Acquista 1.000 Liquidazione periodica IVA IVA 0(*) Iva Vendite 220 IVA 220 Iva Vendite 0 Totale 1.000 Iva Acquisti 0 Totale 1.220 Iva Acquisti 0 Iva Versata 220 Iva Versata 0 (*) Saldo a zero per effetto Vende 2.000 della doppia registrazione nel IVA 440 reg. acquisti e vendite Totale 2.440 Vende 2.000 Liquidazione period. IVA IVA 440 Iva Vendite 440 Totale 2.440 Erario Iva Acquisti 220- Iva Versata 220 Erario Liquidazione period. IVA Entrata da Cedente 220 Iva Vendite 440 Entrata da Cessionario 220 Entrata da Cedente 0 Iva Acquisti 0 Totale 440 Entrata da Cessionario 440 Iva Versata 440 Totale 440 www.studio-ferri.eu 27/03/2015
I SINGOLI SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE il riferimento alle attività svolte secondo la classificazione ATECO 2007 SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72) Dal 1° gennaio 2015, la nuova lettera a-ter), dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia degli edifici (in sostanza, uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, etc. o parti di essi). Codice ATECO 2007 Descrizione e commenti Pulizia di edifici 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari) 81.29.10 Servizi di disinfestazione (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici) www.studio-ferri.eu 27/03/2015
I SINGOLI SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE il riferimento alle attività svolte secondo la classificazione ATECO 2007 SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72) La nuova formulazione della lettera a), coordinata con la lettera a-ter), di nuova introduzione, dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, comporta sostanzialmente l’estensione del reverse charge anche ai contratti di appalto (non solo di subappalto), relativi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile e consistenti in demolizioni, installazione di impianti, e completamento di edifici. Tali prestazioni, ora espressamente previste dalla nuova lettera a-ter), erano già ricomprese nella più ampia sezione F della tabella Ateco 2007 e, fino al 2014, applicavano il reverse charge solo in presenza di subappalto reso nei confronti di un soggetto passivo esercente un’attività riconducibile al settore edile. www.studio-ferri.eu 27/03/2015
SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72) Codice ATECO 2007 Descrizione e commenti Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione 43.21.01 (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento Installazione di impianti dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di in edifici 43.22.01 costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e 43.22.02 riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e 43.22.03 la manutenzione e riparazione) 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni 43.29.09 riferite ad edifici) www.studio-ferri.eu 27/03/2015
SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72) E’ importante sottolineare che il reverse charge Codice continua ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto ATECO relativamente alle altre attività (diverse da quelle 2007 Descrizione e commenti di installazione di impianti, demolizione e Prestazione di Demolizione o smantellamento di edifici e di altre completamento di edifici) rientranti nel settore F. demolizione di strutture (con esclusione della demolizione di altre edifici 43.11.00 strutture diverse dagli edifici) - attività di costruzione degli edifici (gruppo 41.2, sezione F), - costruzioni di strade e ferrovie (gruppo 42.1, sezione F), Codice Descrizione e commenti - costruzione di opere di pubblica utilità ATECO (gruppo 42.2, sezione F) 2007 - costruzioni di altre opere di ingegneria 43.31.00 Intonacatura e stuccatura civile (gruppo 42.9, sezione F) 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate - preparazione del cantiere edile (classe Completamento Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti 43.12 sezione F) di edifici 43.32.02 mobili e simili - trivellazione e perforazione (classe 43.13 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri sezione F) 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri - altri lavori specializzati di costruzione Attività non specializzate di lavori edili – muratori (gruppo 43.9, sezione F) 43.39.01 (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 43.39.09 n.c.a. www.studio-ferri.eu 27/03/2015
SPLIT PAYMENT VS REVERSE CHARGE Il Reverse Charge trova applicazione solo quando l’ente pubblico che riceve la prestazione è SOGGETTO PASSIVO IVA, ovvero agisce nell’esercizio d’impresa Ovvero per le attività non rientranti nello svolgimento delle attività di pubblica autorità Esempi: distribuzione acqua, gas, trasporti di persone, gestione centri sportivi, d’istruzione, culturali, gestione musei e biblioteche, ecc. Se l’Ente Pubblico, nello svolgimento di tali attività, ricevesse servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, sarà obbligato ad applicare il Reverse Charge e non lo Split Payment www.studio-ferri.eu 27/03/2015
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