LINEE GUIDA PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI ALIMENTARI AI TEMPI DELLA COVID-19 - Comune di Latina
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
U.O.C. IGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE LINEE GUIDA PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI ALIMENTARI AI TEMPI DELLA COVID-19 Dott. Giuseppe Carrabs; Dott. Alberto Angeloni; Dott.ssa Antonella De Gregorio Supervisione e Approvazione: Dott.ssa Anna Giovanna Fermani Aprile 2020
INDICE 1.Introduzione............................................................................................................................................................................................. 1 2. Scopo e campo di applicazione............................................................................................................................................................ 2 3. Adempimenti amministrativi................................................................................................................................................................. 3 4. Responsabilità.......................................................................................................................................................................................... 3 5. Modalità organizzative/gestionali......................................................................................................................................................... 4 5.1 Differenziazione delle aree dove vengono svolte le diverse fasi del processo.................................................................4 5.2 Programmi di pulizia e sani$cazione.......................................................................................................................................... 5 5.3 Formazione, Igiene e salute del personale................................................................................................................................ 7 5.3.1 Piano di emergenza per la gestione dei soggetti sintomatici nel posto di lavoro..................................................7 5.3.2 Buone pratiche per chi manipola alimenti...................................................................................................................... 8 5.4 Vani di carico di veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto..........................................................................................9 5.5 Etichettatura................................................................................................................................................................................. 10 6. Modalità operative................................................................................................................................................................................ 11 6.1 Fase di acquisizione degli ordinativi......................................................................................................................................... 11 6.2 Fase preparazione dei prodotti alimentari per la consegna..................................................................................................... 11 6.2.1 Prodotti alimentari preconfezionati o confezionati per la vendita.........................................................................11 6.2.2 Prodotti alimentari da vendere previo frazionamento..............................................................................................11 6.2.3 Prodotti alimentari generalmente venduti sfusi.......................................................................................................... 12 6.2.4 Prodotti alimentari pronti al consumo preparati presso l’esercizio al dettaglio di vendita o somministrazione......................................................................................................................................................................... 12 6.3 Caricamento delle unità di vendita per la consegna a domicilio.......................................................................................12 6.4. Trasporto...................................................................................................................................................................................... 13 6.5 Fase di consegna.......................................................................................................................................................................... 13 7. Misure generali di salute e di sicurezza dei lavoratori nei confronti del nuovo coronavirus...............................................14 7.1 Controllo e gestione entrata e uscita dei dipendenti.......................................................................................................... 15 7.2 Disposizioni a tutela del personale.......................................................................................................................................... 16 8.Registrazioni........................................................................................................................................................................................... 17 Fonti............................................................................................................................................................................................................. 18 Bibliogra$a.................................................................................................................................................................................................. 20 Sitogra$a..................................................................................................................................................................................................... 21 Allegati: I. Quali sono i sintomi del nuovo Coronavirus II. Gestione ri$uti domestici III. Come lavare le mani IV. Guida formulazione soluzione idroalcolica V. Temperatura di conservazione degli alimenti durante il trasporto VI. Corretto utilizzo degli automezzi VII. Raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus
"-'*;*+ 1+.0-.&*+/-33-/603+8+- $-$%31$33( : ")$%,-.%"-./ $+#.%$%).-"2"# %#(&& "+.%1)./"%:. '"2"#$2.%-$%/)"#$%.+%&'&.+" /$+#)$%-"2( -%*",+( &6$ 33$)$%3#"#.%" .% /"#$)."-.% #$2. %-$ %/ "+.%:(1(%$ 1$ )8. &.% :. % -"2()(% $% '"2" #'##$% -$% 3' .3.+8$##"#$ $+#. '"2"#$% $% : #"##(%&(+%,-.%"-./$+#. .% :",-.% "-./ #)"+( %.+ %& (+ :.#( ).% $% "-#).% "+./"- $+ 3$##.0% .% )( "+(% ,-.% .+ ($+$#$% -(+# .+"% $%:"--"%&'& ..+ "-'*;*+ .+/% '0 < +/< -/90&33+/%" 3+/-3+4&# ;&6-'-.&/2 $3&$%&)':(% :",-.%"-#).%" -./$+#. (--$)."%$%.-%1 $)."-$%&(/$% .% %&")+$0%-"%1 $+3.-. $%/"# %$1")"#$%-" .%" -./ $+#. '# 5"#$%1$)%"-#) $) ;(+%).'#.-.5 -.$).%&6$%"2$#$%'3"#(%1 -#$ --.%$%.%#", (+#"##( &( . 2.#")$%(,+.%& "-./$+#.%&)': %)$ &.1.$+ #.%&6.'3.%1$)%$ .+ %&(+3'/( %,-.%"-./$+#.% ?(+3$)2"#$ ':.%$%"-./$+#.%1)(+#.%"- %"-./ $+ #.% &) 8)" "-'*;*+ .+ "%&'&/1&#&/23+/-3+4&# ,-.&/%0 ")#.&(-")$%-"%&" )+$0%-"%1(--$)." 0%-$%'(2" $+#.0%.+%1 *$+$%,-.%"-./ $)%"33.&')" )2. !"#$ !"#$%&'(&$)$% (--.5.(+$%1 #$%&6$%+(+%3."+(% $3&$ !" ,' "% $* $%.-%1 5'11$% $ . ")+$%$%-"%1(--$)."%2$).8.&" #')"%"%&'()$ . &(/$% -$% "%& )" 4()#"#$% .% &.*%)",,.'+#(%.%#$7%& 4$)%- #$)/(/$#)(%-"%#$/1$ &6$%"**."+( )+"#.2"0%/.3')")$%&(+%' +% 6$ %2(-$#$%3$)2.)$%&"-:. )(3"%(0%%.+%"- #$ 88)$::"#.%& $+#.%&(##.%$%)" &" -:"#$ *$ +$ %,-.%"-./ 9.3 / "-'*;*+ /2 +0 $ . -/.&46&'-.0'- 33- #$ " /-3+4&#.+/- !""#$%&'$# 5&#&.&/23+ %:'$%()$%"%#$ /1$)"#')"% "/*.$+#$ #$%:$1$).*.-. (#)&*'+', ##.%(-#)$%-$ )"#$%8"&.-/$+ %"-./$+#.%&( &(##.%$%-$%:$) ;(+%-"3&."#$ #$%#' ##.%,-.%"-./$+#.% '? ! " $+ 1.:"/ 9$8).,$)"#$%)" #$%"%#$/1$)"#')$%.+8$ ).().%"%=> $+#.%&(##.0%% 7? %,-.%"-./
1.Introduzione L'emergenza COVID-19 ha sconvolto le nostre abitudini, i riti e la quotidianità di tutti noi. Non possiamo permettere di perdere la dignità, la determinazione e l'orgoglio delle eccellenze che hanno fatto grande il nostro paese, come quella della filiera agro-alimentare. Questo documento vuole offrire un contributo ed un orientamento a chi non si arrende, a chi vuole continuare ad offrire tutto il sapere, il sapore e il calore della sua eccellenza agro-alimentare. Consapevoli che l'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 ha cambiato le nostre esistenze, siamo convinti che insieme, istituzione ed attività produttive, possiamo trovare un punto di ripartenza per dare un contributo all'attività imprenditoriale del mondo produttivo che ruota attorno alla produzione agro- alimentare. Azione che salvaguarderà sicuramente una eccellenza della nostra provincia e nel contempo tutelerà anche la libertà individuale. Sicuramente la libertà d'impresa (art. 41 della costituzione) e la tutela della salute dell'individuo (art 32 della costituzione) (consumatore), pur potendo apparire in posizione antinomica, sono collegate da un rapporto di complementarietà, poiché non sarebbe concepibile un’attività imprenditoriale libera che non avesse come suo fine anche la tutela del consumatore. La consegna a domicilio, pur non rappresentando un’attività ordinaria per molti operatori del settore alimentare, potrebbe diventare, in questo momento dell'emergenza sanitaria COVID-19 e nelle fasi successive di graduale ritorno alla normalità, un modus operandi alternativo. La COMMISSIONE EUROPEA con la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all’attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l’agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari (2016/C 278/01) ha fornito precisi orientamenti in relazione alla opportunità che le autorità competenti elaborino manuali/linee guida, in particolare in settori in cui non esistono organizzazioni di parti interessate o per attività generalmente svolte da piccole imprese o microimprese, che necessitano di orientamenti generici su cui basarsi per il loro stabilimento specifico. 1
2. Scopo e campo di applicazione Definire le modalità operative per la consegna di prodotti alimentari, anche preparati e pronti al consumo, presso il domicilio o la residenza del cliente. Destinatari delle linee guida sono gli operatori del settore alimentare (OSA) che svolgono attività di: vendita diretta di prodotti primari sia vegetali sia di origine animale; produzione di alimenti per la vendita al consumatore finale, compresa la home food; vendita al dettaglio di alimenti; somministrazione di alimenti, compresi gli home restaurant che intendano consegnare i prodotti alimentari ai propri clienti con mezzi propri o avvalendosi di terzi per la consegna. Consegna a domicilio di alimenti e bevande I prodotti alimentari oggetto delle presenti linee guida sono: prodotti preconfezionati all’origine prodotti imballati nel luogo di vendita su richiesta del consumatore prodotti non costituenti unità di vendita in quanto generalmente venduti previo frazionamento, posti in confezione o involucro protettivo prodotti generalmente venduti sfusi L’ambito territoriale sul quale può essere effettuata la consegna a domicilio corrisponde all’ambito “locale”1, fatte salve le norme in materia di commercializzazione delle uova2 ed eventuali disposizioni più restrittive relative alle misure di contenimento della COVID-19 che dovessero essere adottate per particolari territori. In termini orari, un tale ambito può essere coperto con percorrenza di 2 ore, al netto dei tempi di sosta per le consegne. 1 così come definito dall’Accordo tra il Governo le regioni e le province autonome relativo a “Linee guida applicative del regolamento (CE) n°852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari” del 29 aprile 2010 (rep. Atti 59/CSR) e dall’Accordo tra il Governo le regioni e le province autonome relativo a “Linee guida applicative del regolamento (CE) n°853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale” del 17 dicembre 2009 (rep. Atti 253/CSR). 2 DM 11/12/2009 che definisce: “regione di produzione” come l' area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione. 2
Il trasporto degli alimenti per la consegna a domicilio può essere effettuato utilizzando mezzi di trasporto dedicati o contenitori3. 3. Adempimenti amministrativi Gli OSA che hanno già in essere un’attività di vendita al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande, possono effettuare la consegna a domicilio senza ulteriori adempimenti amministrativi “per svolgere l’attività è sufficiente la SCIA già presentata prima dell'inizio dell'attività o, per i settori in cui è necessaria, l'autorizzazione già ottenuta a svolgere l'attività. Naturalmente, dovranno essere osservate tutte le norme di settore (incluse quelle igienico sanitarie e le tutele per i lavoratori che consegnano le merci) e dovranno essere evitati, anche al momento della consegna, contatti personali a distanza inferiore a un metro”.4 Qualora la consegna a domicilio dovesse essere l’unica attività del settore alimentare svolta, l’OSA comunicherà allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove ha sede operativa l’attività – secondo le modalità dallo stesso SUAP stabilite – l’inizio dell’attività di “Trasporto alimenti e bevande conto terzi” specificando nel riquadro “Note” che si tratta di attività di consegna a domicilio su richiesta di imprese alimentari.5 4. Responsabilità L’OSA dovrà integrare nel proprio sistema di gestione/controllo della sicurezza alimentare (SG/CSA) le disposizioni necessarie allo svolgimento delle operazioni di consegna a domicilio, assicurando: il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza degli alimenti l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento della COVID-19 3 Cfr. regolamento (CE) 852 /2004, Allegato II, Capitolo IV, p.1. 4 Fonte: Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo “Pubblici esercizi e attività commerciali” 25 Aprile 2020. Disponibile all’URL: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa#. Pur comprendendo, in questa particolare congiuntura, l’opportunità di non aggiungere oneri amministrativi alle imprese del settore alimentare, si ritiene che, in prospettiva, la misura della registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/04 debba essere estesa a tutti gli OSA che svolgono l’attività di consegna a domicilio di alimenti e bevande. 5 Le attività di consegna a domicilio di alimenti ricadono nei codici ATECO: 74.90.99 – Altre attività professionali nca; 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale […] servizi di consegna a domicilio […]; 82.99.99 – altri servizi di sostegno alle imprese nca 3
La responsabilità dell’applicazione di idonee procedure ricade sul responsabile del SG/CSA adottato dell'impresa alimentare. L’OSA che richiede la consegna a domicilio o persona da lui delegata, controlla : la composizione della spedizione in termini di separazione tra alimenti che richiedono differenti temperature e condizioni di trasporto la conformità della temperatura dei prodotti alla partenza; che il personale sia dotato di tutti i DPI e presidi necessari all’espletamento delle consegne in maniera tale da ridurre la possibilità di trasmissione della COVID-19 che il carico dei contenitori di trasporto non sia mai eccessivo. che i tempi di consegna siano ridotti al minimo. 5. Modalità organizzative/gestionali Alla base dei SG/CSA adottati dagli OSA sono posti i programmi di prerequisiti oltre ad assicurare la prevenzione delle contaminazioni tipiche degli alimenti, che concorrono ad una corretta gestione delle misure di prevenzione e contenimento della trasmissione della COVID-19. All’interno di tali programmi di prerequisiti dovranno essere adottate misure supplementari per la prevenzione della COVID-19 avendo cura che le stesse non pongano nuovi rischi per la sicurezza degli alimenti. 5.1 Differenziazione delle aree dove vengono svolte le diverse fasi del processo L’OSA che voglia consegnare al domicilio i prodotti alimentari, all’interno del proprio locale identifica, se del caso, aree destinate a: frazionamento degli alimenti ed imballaggio in contenitori e/o materiali per uso alimentare (vaschette, sacchetti di carta, ecc...); preparazione degli alimenti pronti al consumo; preparazione delle unità di vendita per ogni ordinazione; ritiro delle unità di vendita per la consegna. Per tali aree si osservano procedure distinte di pulizia e disinfezione, in relazione alla vulnerabilità dell’alimento durante l’operazione che vi si svolge, del numero di 4
addetti e della frequenza di impiego, come generalmente previsto nei programmi di sanificazione. 5.2 Programmi di pulizia e sanificazione Benché le procedure di pulizia e sanificazione adottate dalle imprese alimentari possano ritenersi generalmente adeguate, alla luce della bibliografia internazionale, queste dovranno essere riviste introducendo elementi correttivi al fine di conseguire una disinfezione efficace nei confronti del nuovo Coronavirus (SARS –COV-2) e per limitare quanto più possibile la sua trasmissione attraverso la permanenza sulle superfici e sui materiali accidentalmente contaminati da un eventuale soggetto positivo al virus stesso. La revisione delle procedure riguarderà in via principale la frequenza della disinfezione degli ambienti, delle superfici, delle attrezzature e degli utensili. In particolare: 1. pavimenti: dopo ogni turno di lavoro; 2. superfici: ai fini della prevenzione della COVID-19, rivestono particolare importanza maniglie, interruttori, rubinetti, leve di azionamento, manopole, schermi touch, manici di utensili, piani di lavoro, ecc.. Queste dovrebbero essere disinfettate almeno due volte per ogni turno di lavoro. Gli addetti dovrebbero essere informati e supervisionati relativamente alla necessità di lavare le mani dopo ogni contatto con queste superfici. I disinfettanti utilizzati devono essere efficaci nella riduzione della carica di SARS – COV-2 eventualmente presente sulle superfici. Nella tabella di seguito vengono riportati i principi attivi disinfettanti per i quali tale efficacia è stata sperimentalmente provata.6 6 La tabella è stata tradotta e rielaborata a partire dal report di European centre for desease prevention and control “Disinfection of environments in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2”. Stockholm: ECDC 2020. 5
Classe Principio Concentrazione Tempo di Incompatibilit Permanenza attivo contatto à con materiali residui attivi Alcoli Etanolo 70% 10 min NO Isopropanolo 50% 10 min Cloroderivati Ipoclorito di 0.1–0.5% 30 sec Ferro; rame, NO sodio 0.05–0.1% bronzo, Clorito di sodio 0.23% 30 sec alluminio, acciaio inox (se presenti piccole crepe, graffi) Iodofori Iodopovidone 10% (1% iodio) 1 min Alluminio, rame, SI ottone, ferro Aldeidi Glutaraldeide 2% 5 min SI Formaldeide 0.7% 2 min Sali di Benzalconio 0.05% 10 min Cellulosa, nylon, SI ammonio cloruro legno, gomma, quaternari materiali porosi Per la disinfezione di pavimenti, locali ricreativi, servizi igienici possono essere impiegate le soluzioni per uso domestico di candeggina (1 bicchiere in 9 litri d’acqua se la candeggina contiene 5% di ipoclorito di sodio). Per la disinfezione delle superfici a contatto con gli alimenti sarà necessario ricorrere a disinfettanti iscritti nel registro per i prodotti biocidi (BPR) o registrati come presidi medico-chirurgici, dati questi facilmente identificabili sull’etichetta del prodotto. I disinfettanti devono sempre essere utilizzati secondo le indicazioni del produttore, soprattutto per quanto riguarda la concentrazione d’impiego e la necessità di procedere a risciacquo dopo l’uso. Il personale che dovrà effettuare le operazioni di sanificazione dovrà indossare indumenti protettivi, guanti, mascherine, occhiali o visiere paraschizzi. Il programma di pulizia straordinaria dovrà contenere specifiche indicazioni relativamente alle procedure da adottare per la disinfezione in seguito alla presenza di un soggetto positivo all’interno dei locali. 6
5.3 Formazione, Igiene e salute del personale E’ indispensabile che la formazione degli addetti sia aggiornata e che gli stessi siano consapevoli della necessità di rispettare norme comportamentali rigorose al fine di ridurre o eliminare la probabilità che le superfici degli ambienti di lavoro o gli imballaggi/confezioni di alimenti siano contaminati da un eventuale portatore del SARS –COV-2. In particolare gli addetti devono essere consapevoli che in caso di indisposizione/malessere non devono recarsi al lavoro e, qualora tale condizione persistesse, soprattutto in presenza di sintomi comunemente ascrivibili alla COVID-19 -febbre (37,5°C o più), tosse, affanno, difficoltà respiratorie, spossatezza -devono seguire le indicazioni delle Autorità sanitarie per ricevere le cure necessarie ed eventualmente i test diagnostici.(ALL. I Quali sono i sintomi del nuovo Coronavirus) 5.3.1 Piano di emergenza per la gestione dei soggetti sintomatici nel posto di lavoro Il piano di emergenza nel caso in cui una persona dovesse mostrare sintomi riconducibili alla COVID-19 prevede: Identificazione di una stanza separata dagli altri locali, chiusa da una porta e con possibilità di ricambiare l’aria mediante l’apertura di una finestra – questo locale servirà ad isolare un eventuale soggetto che dovesse manifestare sintomi sul posto di lavoro, in attesa che riceva assistenza medica o sia inviato al proprio domicilio. Lista dei contatti telefonici del medico di medicina generale dei dipendenti e del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente sul territorio ove ha sede l’attività. Il soggetto che manifesta sintomi di COVID-19 sul posto di lavoro deve essere tempestivamente munito di mascherina e isolato. Durante l’attesa per l’assistenza medica o il rientro presso la propria abitazione non deve avere contatti con nessuno, evitando il più possibile di toccare oggetti e/o persone. Avrà a disposizione fazzoletti di carta e un cestino con doppio sacco per gettarli una volta usati, qualora avesse necessità di utilizzare i servizi igienici, dovrebbe utilizzarne uno diverso dal resto del personale.(All. II Gestione rifiuti domestici) 7
Quanto prima, si deve redigere un elenco delle persone con le quali il malato è venuto a contatto sul posto di lavoro (altri addetti e dipendenti, trasportatori di merci, fornitori di servizi, clienti, ecc.) da rendere disponibile al Dipartimento di Prevenzione della ASL qualora il soggetto dovesse risultare positivo al test per SARS –COV-2. Per “contatto” devono essere considerate le persone con le quali il malato ha avuto: un incontro “faccia a faccia”; un contatto fisico (es. stretta di mano); permanenza nello stesso ambiente a distanza inferiore ad 1 metro; lavoro nella stessa squadra/gruppo; contatto con le secrezioni ed i fluidi corporei senza indossare i DPI. 5.3.2 Buone pratiche per chi manipola alimenti Il lavaggio delle mani è fondamentale per prevenire la contaminazione degli alimenti in generale e per la riduzione della probabilità di contaminazione degli addetti e/o degli ambienti di lavoro con il SARS –COV-2.(All.III Come lavare le mani – All. IV Guida formulazione soluzione idroalcolica) Occorre sempre lavarsi le mani: Prima di iniziare le preparazioni alimentari; Prima di manipolare cibi cotti o pronti per il consumo; Dopo la manipolazione o la preparazione di alimenti crudi; Dopo la gestione dei rifiuti; Dopo aver effettuato le pulizie; Dopo aver usato il bagno; Dopo essersi soffiato il naso, aver starnutito o tossito; Dopo aver mangiato, bevuto o fumato Dopo aver manipolato il denaro Perché usare la mascherina: negli ambienti di lavoro del settore alimentare, in particolare quando si manipolano alimenti non protetti destinati ad essere consumati senza ulteriori trattamenti, è sempre consigliabile indossare la mascherina per evitare la propagazione di goccioline di liquidi organici attraverso la tosse, starnuti o salina. L'utilizzo della mascherina può quindi aiutare a limitare la diffusione di batteri o virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene . 8
La mascherina utilizzata dovrebbe rispettare la norma UNI En 14683:2019" maschere facciali ad uso medico-requisiti e metodi di prova" 7 L'uso dei guanti monouso è consigliabile soprattutto in questi momenti di emergenza ma per farne un uso corretto, bisogna rispettare le seguenti regole: Lavarsi sempre le mani prima di indossare i guanti, tra un cambio di guanti e l'altro e dopo averli tolti; Cambiare i guanti dopo aver svolto attività non legate al cibo, quali maneggiare il denaro, svuotare cestini, usare maniglie e pulsanti; Indossare i guanti non sostituisce il lavaggio delle mani; Quando si indossano i guanti si deve evitare di toccare occhi e bocca. 5.4 Vani di carico di veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto I vani di carico ed i contenitori devono avere superficie interna lavabile ed idonea a venire a contatto con gli alimenti; devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni. Devono essere sottoposti a sanificazione al termine di ogni turno di consegna avendo cura di interessare anche le parti maggiormente soggette ai contatti quali superfici interne ed esterne, maniglie, cerniere, manici, ecc.. A seconda della tipologia di prodotti alimentari trasportati possono essere richieste particolari prestazioni per il mantenimento della temperatura, anche in relazione al tempo impiegato per il trasporto e la consegna. Il mantenimento della temperatura degli alimenti durante il trasporto richiede l’impiego di contenitori in grado di garantire almeno l’inerzia termica per un tempo sufficiente a consentire le operazioni di consegna. A tal fine possono essere impiegati, oltre agli automezzi coibentati o refrigerati, anche contenitori isotermici attivi o passivi. I contenitori isotermici sono contenitori professionali in forma di scatole, box, bauletti o borse termiche idonei al trasporto degli alimenti freschi e surgelati nel 7 In virtù delle disposizioni contenute nei D.L. 2 marzo 2020, n°9 e 17 marzo 2020 n°18, fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020) la produzione e l’immissione in commercio delle maschere facciali ad uso medico avviene in deroga alle disposizioni vigenti. Il produttore, l’importatore o il responsabile dell’immissione in commercio che intenda avvalersi di tale deroga invia all’Istituo Superiore di Sanità (ISS) un’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di sicurezza previsti per le maschere facciali dalla vigente normativa, facendola seguire da ogni elemento utile per la valutazione. L’ISS verifica entro tre giorni dal ricevimento dell’autodichiarazione e relativo dossier il possesso dei requisiti. 9
rispetto delle normative vigenti in tema di igiene alimentare, conservazione degli alimenti e mantenimento della catena del freddo durante tutto il ciclo logistico. Il materiale di cui è costruito un contenitore isotermico consente di mantenere gli alimenti alla giusta temperatura senza interrompere la catena del freddo e mantenendo il calore per i cibi cotti. Il contenitore isotermico per alimenti, inoltre, non trasferisce odori e sapori gli alimenti. La capacità di garantire l’inerzia termica di questi contenitori può essere migliorata mediante l’inserimento di particolari dispositivi quali le piastre eutettiche o siberini e di dispositivi per la generazione di temperature inferiori o superiori a quella ambientale. Generalmente il costruttore di tali contenitori rende disponibili i dati di validazione del rendimento termico durante il trasporto. 5.5 Etichettatura Si applicano le regole generali di etichettaTura previste dal Regolamento (UE) 1169/2011 e s.m.i. I prodotti confezionati in mono o multiporzione (purché destinata ad un unico nucleo familiare senza fasi di porzionatura),verranno identificati apponendo un etichetta adesiva direttamente sulla confezione . E’ utile riportare il menù (con i relativi ingredienti) e l’evidenziazione degli eventuali allergeni sul sito internet dell’attività in ogni caso l'etichettatura dei prodotti dovrà seguire quanto riportato nel'Ar. 19 del reg.231/17 (vendita di prodotti non preimballati). Pertanto dovranno essere indicate: a) la denominazione di vendita dell'alimento; b) elenco degli ingredienti; c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili; d) la data di scadenza per le paste fresche o le paste fresche con ripieno; e) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II (sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze ) del REG. 1069/11; (Allegato V – Elenco degli allergeni alimentari ) f) il nome e la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore; g) se sono stati utilizzati nella formulazione dell’alimento prodotti decongelati, questo va indicato nell’etichetta o nel menù online. 10
Per le carni, i prodotti della pesca, le uova, il miele si applicano le disposizioni specifiche di etichettatura stabilite dalle norme di commercializzazione e rintracciabilità. 6. Modalità operative 6.1 Fase di acquisizione degli ordinativi L'OSA riceverà l'ordinazione dei prodotti alimentari da consegnare a domicilio, sia telefonicamente che mediante piattaforme digitali. Contestualmente dovrà valutare i rischi connessi al trasporto in funzione: 1. della distanza dal cliente, 2. del tempo necessario per la consegna; 3. della temperature atmosferica. Nel caso di alimenti pronti al consumo preparati nel proprio esercizio dall’OSA, questi informerà il cliente della presenza di eventuali allergeni (di cui all'allegato II del regolamento 1169/2011), relativamente alle singole preparazioni alimentari richieste. 6.2 Fase preparazione dei prodotti alimentari per la consegna Gli addetti alla preparazione delle unità di vendita per la consegna dovranno indossare mascherine e guanti e rispettare rigorosamente le norme igieniche comportamentali. (vedi avanti) 6.2.1 Prodotti alimentari preconfezionati o confezionati per la vendita I prodotti alimentari vengono prelevati dai banchi espositori o dagli ambienti di deposito avendo l’accortezza di prelevare per primi quei prodotti che possono essere conservati a temperatura ambiente. I prodotti alimentari che devono essere conservati a temperatura controllata saranno prelevati per ultimi e posti subito in contenitore almeno isotermico. 6.2.2 Prodotti alimentari da vendere previo frazionamento Le operazioni di frazionamento e imballaggio saranno effettuate da personale appositamente dedicato, in un’area definita dell’esercizio. Dopo il frazionamento i prodotti alimentari vengono posti e/o avvolti subito in imballaggi che saranno chiusi in maniera tale da non provocare perdita di liquidi, succhi di vegetazione, ecc. né la promiscuità tra differenti matrici alimentari. 11
6.2.3 Prodotti alimentari generalmente venduti sfusi Le operazioni di preparazione delle unità di vendita consistono nell’avvolgere in appositi imballaggi tali prodotti, separandoli a seconda delle diverse tipologie e varietà. 6.2.4 Prodotti alimentari pronti al consumo preparati presso l’esercizio al dettaglio di vendita o somministrazione Verrà utilizzato il massimo rigore igienico nell’eseguire le varie fasi di preparazione: A) durante la conservazione tenere separati gli alimenti cotti e pronti al consumo - che non richiedono ulteriori trattamenti da parte del consumatore - dai crudi. In particolare, la verdura deve essere risposta in uno scomparto/ cassetto del frigo ad essa riservato. Gli alimenti cotti e crudi devono essere conservati in contenitori diversi e a tenuta. B) fermo restando che si ritiene altamente improbabile che le persone possano contrarre la COVID-19 attraverso gli alimenti o i materiali di confezionamento degli alimenti, è comunque necessario assicurarsi del raggiungimento dei 70° C a cuore nella cottura del prodotto, come raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la prevenzione delle malattie veicolate da alimenti. C) dopo la cottura adoperare utensili diversi rispetto a quelli impiegati per gli alimenti crudi . D) pulire e disinfettare le superfici di preparazione con presidi contenenti principi attivi di comprovata efficacia nei confronti di virus con envelope. Al termine delle operazioni di preparazione, i prodotti alimentari vengono trasferiti nella zona dedicata al ritiro per la consegna. 6.3 Caricamento delle unità di vendita per la consegna a domicilio Prima di procedere al carico dei vani dei mezzi o al riempimento dei contenitori di trasporto, l’OSA o suo delegato verifica che gli stessi non siano sporchi e non presentino cattivi odori. I prodotti alimentari riuniti in unità di vendita per la consegna vengono posti nei contenitori per il trasporto avendo cura di mantenere separate le diverse categorie termiche (caldo con caldo, freddo con freddo) per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare. 12
Durante le attività di caricamento gli addetti devono indossare , maschera facciale di tipo medico e guanti monouso. La distanza interpersonale di almeno 1 metro deve essere sempre garantita, in particolare quando le consegne sono affidate a terzi. L’accesso dei fattorini deve essere canalizzato e la permanenza nell’esercizio deve durare il tempo strettamente necessario al ritiro delle spedizioni. 6.4. Trasporto Il trasporto degli alimenti deve assicurare che siano rispettate le temperature previste a garanzia della sicurezza dell’alimento. In linea generale le temperature che assicurano il mantenimento della catena del freddo sono: alimenti deperibili tra 0°C e + 7°C; gelati -10°C; surgelati -18°C; per gli alimenti preparati, il legame caldo e il legame freddo richiedono il rispetto delle seguenti temperature: alimenti da consumarsi caldi tra +60° e +65°C; cibi cotti e raffreddati tra +8° e +10°C; alimenti da consumarsi freddi tra +0° e +4°C. (All. VI Temperatura di conservazione degli alimenti durante il trasporto) Durante il trasporto e fino al momento della consegna i prodotti verranno accompagnati dallo scontrino di vendita emesso secondo le disposizioni vigenti prima della partenza. Durante il trasporto l’addetto dovrà avere a disposizione, finché sarà necessario, il modulo di autocertificazione in caso di eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 6.5 Fase di consegna Prima, durante e dopo ogni consegna l’addetto deve indossare la mascherina di protezione, i guanti usa e getta(che verranno eliminati dopo ogni singola consegna) e igienizzare le mani con gel alcolico con concentrazione di alcool tra 60 e l’85%. 13
L’attività di consegna deve essere eseguita nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza da COVID-19. In particolare gli operatori addetti alla consegna devono: Indossare mascherina e guanti; Evitare l’ingresso nei locali ove prevista la consegna (abitazioni, uffici, aziende, etc) lasciando comunque i contenitori in un luogo idoneo; Comunicare con un solo cliente nel luogo di consegna e mantenere la distanza di almeno un metro; Evitare, se possibile, di manipolare denaro, favorendo pagamento differito (ad es. fatturazione cumulativa, aperture di conto, ecc.); Lavare accuratamente le mani prima e dopo ogni consegna e anche prima e dopo aver utilizzato guanti; Tenere a disposizione mezzi di protezione (guanti, mascherine chirurgiche) e soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani nel mezzo di trasporto. (All.VII Corretto utilizzo degli automezzi) 7. Misure generali di salute e di sicurezza dei lavoratori nei confronti del nuovo coronavirus Le misure di seguite riportate sono tratte dal protocollo condiviso tra il Governo e le parti sociali sottoscritto il 14 marzo 2020. Queste specifiche misure devono essere adattate con flessibilità alla natura ed alle dimensioni delle imprese alimentari, in particolare per quelle a conduzione familiare nelle quali sono impegnati familiari conviventi o nelle quali addetto è un unico soggetto. Con particolare riferimento alle misure di prevenzione e contenimento della COVID-19 verrà effettuato quanto di seguito: Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro; distanziare adeguatamente le postazioni di lavoro degli operatori per ridurre al minimo gli eventuali contatti lungo la linea di produzione; qualora non fosse possibile, dotare il personale con idonei DPI quali tute, camici, grembiuli monouso, sovra scarpe, copricapo, guanti e mascherine; 14
Tali disposizioni varranno durante tutto il periodo dell'emergenza coronavirus e verranno mantenute in seguito nell’eventualità si ripresentasse un’ altra emergenza; Se necessario verrà ridotto il numero degli addetti nelle zone di lavorazione, in particolare nelle cucine degli esercizi di somministrazione, modificandone la turnazione; Si eviteranno i contatti interpersonali ravvicinati anche negli spogliatoi. Per evitare il sovraffollamento, l’orario di accesso agli spogliatoi può essere scaglionato; Sarà evitata ogni situazione di affollamento negli ambienti di lavoro tra personale dipendente e non, anche durante le pause; Nella distribuzione verranno utilizzate porzioni preconfezionate ed incentivato l'uso di stoviglie e posate monouso; Verrà identificata una persona preposta esperta a fornire ogni opportuno chiarimento in merito alla procedura. Per informazioni a carattere scientifico sanitario ci si potrà avvalere della collaborazione di un medico competente o di un consulente esterno; Verranno messi a disposizione dispenser con soluzioni Idro alcoliche nei punti di accesso/uscita/passaggio o in zone dove siano carenti servizi igienici per il lavaggio e disinfezione delle mani; Verrà effettuata un'attività di sanificazione straordinaria nei locali spogliatoio, ristoro, aree operative tra un turno e l’altro, con prodotti spray che non necessitano di risciacquo ed asciugatura; In caso di trasferte, si preferirà l'utilizzo di mezzi aziendali e si cercherà di evitare il ricorso ai mezzi pubblici. Naturalmente resta l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 7.1 Controllo e gestione entrata e uscita dei dipendenti Per l’accesso allo stabilimento saranno adottate le seguenti precauzioni: si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); 15
dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni; sarà evitato il più possibile l'ingresso di visitatori, fornitori, clienti, e in alternativa saranno stabilite fasce orarie di ingressi mantenendo tra le persone sempre la distanza di sicurezza; sarà limitata la discesa degli autisti dai mezzi, consentendola solo a quelli muniti dei necessari DPI quando il carico/Scarico della merce richieda la discesa dal mezzo sarà sempre rispettata la distanza di almeno 1 metro tra le persone. La documentazione di trasporto può essere inoltrata anche per via telematica, qualora ciò non fosse possibile, gli autisti ed il personale dovranno utilizzare soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani. 7.2 Disposizioni a tutela del personale L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi sull’ obbligo: di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; lavarsi spesso le mani e usare un gel a base alcolica o in alternativa guanti monouso da cambiare frequentemente come prima barriera per l'operatore; evitare le strette di mano e contatti ravvicinati; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce se non si ha un fazzoletto usare la piega del gomito; evitare di recarsi al lavoro se si è entrato in contatto con persone che sono state di recente nelle zone rosse o a contatto con persone risultate positive al virus; pulire le superfici con disinfettante a base di cloro e alcool; 16
nei momenti di pausa fine servizio evitare di sostare negli spazi comuni a stretto contatto con colleghi ed evitare l'uso promiscuo di oggetti ed accessori; prima dell'inizio dell'attività lavorativa lavarsi accuratamente le mani e indossare la mascherina; durante l'attività lavorativa rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro. Al termine delle attività lavorative, per la pulizia dei locali e delle attrezzature, usare dispositivi di protezione individuale quali occhiali di protezione(conformi alla normativa UNI 10912:2000- Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative) abiti protettivi e guanti monouso. Arieggiare gli ambienti frequentemente per favorire il ricambio d'aria. (All.VIII Raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus) 8.Registrazioni Elenco delle registrazioni da effettuare: data di consegna; nominativo e indirizzo del cliente; elenco menù consegnati con indicazione degli eventuali allergeni; registro delle non conformità. 17
Fonti Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. Disponibile all’URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0528 Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Regolamento (CE) n°178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, «che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» Regolamento (CE) n°852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifi che in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Accordo tra il Governo le regioni e le province autonome relativo a “Linee guida applicative del regolamento (CE) n°852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari” del 29 aprile 2010 (rep. Atti 59/CSR). Accordo tra il Governo le regioni e le province autonome relativo a “Linee guida applicative del regolamento (CE) n°853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale” del 17 dicembre 2009 (rep. Atti 253/CSR). Comunicazione della Commissione relativa all’attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l’agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari C/2016/4608. GU C 278 del 30.7.2016, pag. 1–32 disponibile all’URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/? uri=CELEX:52016XC0730(01)&qid=1559455347196&from=IT. 18
Determinazione 15 giugno 2017, n. G08413 “Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e revoca della Determinazione 12 maggio 2014, n. G06917.” Determinazione 22 settembre 2017, n. G12877 “Attuazione Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 (Rep. Atti n. 76/CU e n. 77/CU). Modifica modulistica in materia di "commercio e artigianato", adottata con le Determinazioni n. G02708 del 22 marzo 2016 e n. G16592 del 29 dicembre 2016, e in materia di "edilizia produttiva" adottata con la Determinazione n. G18732 del 23 dicembre 2014 nonche' integrazione della modulistica relativa alla "Notifica ai fini della registrazione" approvata con Determinazione n. G08525 del 19 giugno 2017.” Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Decreto 11 dicembre 2009 “Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267”. Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.231 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE)n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». D.P.R. 327/1980 “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 Regione Lazio. Ordinanza del Presidente N. Z00006 del 10/03/2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 19
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Bibliografia European centre for desease prevention and control “Disinfection of environ- ments in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2”. Stockholm: ECDC 2020. Disponibile all’URL: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental- persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf European Centre for Disease Prevention and Control. “Using face masks in the community. Stockholm: ECDC; 2020”. Disponibile all’URL: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks- community-reducing-covid-19-transmission. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection. 2020. Raffaella Giovinazzo et al. La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi – 2017 INAIL Ministero della Salute. Circolare del 06/04/20202 “Procedure di autorizazione alla commercializzazione e alla produzione dei prodotti disinfettanti in Italia (PT1/PT2) Immissione in commercio di disinfettanti. World Health Organization – Food and Agriculture Organizzation of the United Nations. Interim guidance. COVID-19 and food safety: guidance for food business – 7 aprile 2020. Disponibile all’URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV- Food_Safety-2020.1-eng.pdf Massimiliano Bassoli - Alessandro Testa - Bartolomeo Griglio “Temperature dei prodotti alimentari” AIVEMP newsletter - n. 1 - gennaio 2011 Andrea Gazzetta, Fabrizio De Stefani “LINEE GUIDA PER BAR E RISTORANTI ALL’ATTIVITÀ DI FOOD DELIVERY” Rev. 00 del 31/03/2020 AZIENDA U.L.S.S. N. 7 Pedemontana Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (SVIA) World Health Organization – Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations – 2009. Disponibile all’URL: https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf 20
Sitografia http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/ archivioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp Nuovo coronavirus, poster e infografiche del Ministero della Salute https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale- comunicazione Coronavirus Infografiche e materiali divulgativi Istituto Superiore di Sanità https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Coron- avirus disease (COVID-19) Pandemic https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus/guidance-and-technical-reports European Centre for Disease Prevention and Control Scientific advice on coronavirus http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa 21
ALLEGATO I
ALLEGATO II nuovo coronavirus Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria… ▪ Non differenziare più i rifiuti di casa tua. ▪ Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale. ▪ Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. ▪ Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata. ▪ Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. ▪ Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani. ▪ Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata. ▪ Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti. Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena… ▪ Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora. ▪ Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata. ▪ Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata. ▪ Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente. ▪ Chiudi bene il sacchetto. ▪ Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata. A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus” Fonte ISS • 13 marzo 2020
Testo
GUIDE TO LOCAL PRODUCTION: WHO-RECOMMENDED HANDRUB FORMULATIONS Guide to Local Production: Testo WHO-recommended Handrub Formulations Introduction: This Guide to Local Production Part A provides a practical guide for use at the of WHO-recommended Handrub Formulations pharmacy bench during the actual preparation is separated into two discrete but interrelated of the formulation. Users may want to display sections: the material on the wall of the production unit. Part B summarizes some essential background technical information and is taken from WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009). Within Part B the user has access to important safety and cost information and supplementary material relating to dispensers and distribution. PAGE 1 OF 9 All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with Revised April 2010 the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.
TRADUZIONE DELLA PARTE A DEL DOCUMENTO OMS “Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formula” PER LA PRODUZIONE DELLA SOLUZIONE IDROALCOLICA PER LA DISINFEZIONE DELLE MANI N.D.T. La presente traduzione dovrebbe essere letta assieme alla versione originale in lingua inglese nella quale è presente una ricca illustrazione fotografica esplicativa. COSA SERVE PER PREPARARE LA SOLUZIONE IDROALCOLICA INGREDIENTI PER LA FORMULAZIONE TIPO 1 INGREDIENTI PER LA FORMULAZIONE TIPO 2 Etanolo 96% Alcol isopropilico 99.8% Acqua ossigenata al 3% Acqua ossigenata al 3% Glicerina al 98% Glicerina al 98% Acqua sterile o acqua portata a bollore e rareddata Acqua sterile o acqua portata a bollore e rareddata Bottiglie di plastica o vetro con tappo a vite, o • una tanica di plastica da 50 litri (preferibilmente in polipropilene o polietilene ad alta densità, traslucida così che sia possibile vedere il livello del liquido), o • serbatoi di acciaio inossidabile da 80-100 litri (per mescolare senza fuoriuscite) mestoli di legno, plastica o metallo per mescolare tazze e cilindri graduati per le misurazioni imbuto di plastica o metallo bottiglie di plastica da 100 ml con tappi a tenuta bottiglie di vetro o di plastica da 500 ml con tappo a vite un alcolimetro con termometro NOTA BENE • Glicerina: viene utilizzata come idratante ma per la cura della pelle possono essere utilizzati altri emollienti purché siano economici, facilmente reperibili, miscibili in acqua ed alcol, non tossici né allergizzanti • Acqua ossigenata: viene utilizzata per inattivare spore batteriche che potrebbero essere presenti nella soluzione e non come sostanza attiva per la disinfezione delle mani • Qualunque altro additivo aggiunto ad entrambe le formulazioni dovrebbe essere chiaramente indicato in etichetta e non presentare rischio di tossicità se ingerito • Può essere aggiunto un colorante per consentire di distinguere la preparazione da altri fluidi purché lo stesso non comporti tossicità né abbia proprietà allergizzanti o interferenza con l’azione antimicrobica. L’aggiunta di profumi o tinture non è raccomandata poiché possono causare reazioni allergiche.
Puoi anche leggere