LEX AQUILIA GIURISPRUDENZA - Roberto Caso

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                           LEX AQUILIA
                  GIURISPRUDENZA
       ALLEGATO AL N. 3 – “LA LESIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ”

CORTE DI CASSAZIONE, sezione I, sentenza                     sarcimento dei danni, da liquidarsi in separata se-
22 giugno 1985 n. 3769; PRES. Falcone, EST. Ti-              de.
locca, P.M. La Valva (concl. conf.); Soc. Austria               Analogo giudizio promuoveva, con atto di cita-
Tabakwarke GmbH (Avv. Dente); c. Veronesi                    zione, notificato il 7 novembre 1978, nei confronti
(Avv. Carbone, Faggioni) e Istituto nazionale per            dei medesimi soggetti, davanti lo stesso tribunale,
lo studio e la cura dei tumori (Avv. Dondina).               il prof. Umberto Veronesi, che, narrando i fatti di
                                                             cui sopra, deduceva la violazione del diritto
    Nell’ordinamento italiano sussiste, in quanto            all’intangibilità della sua personalità morale ed ad
riconducibile all’art. 2 cost. e deducibile, per             suo in nome, e ne chiedeva la riparazione.
analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al           In ambedue i giudizi i convenuti si costituivano e
nome, il diritto all’identità personale, quale               chiedevano il rigetto delle domande, deducendo
interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a            che la frase della cui pubblicazione gli attori si do-
non veder travisato o alterato all’esterno il                levano era stata effettivamente pronunciata dal
proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale,         prof. Veronesi nel corso di un’intervista pubblicata
religioso, ideologico, professionale ecc. (nella             sul settimanale « Oggi ». Essi proponevano, a loro
specie: dal testo di un’intervista resa ad un                volta, domanda riconvenzionale di risarcimento dei
settimanale dal direttore dell’istituto tumori di            danna contro l’istituto, avendo questo diffuso un
Milano, era stata estrapolata, per poi esser                 comunicato stampa nel quale si affermava, contra-
riprodotta in un inserto di pubblicità redazionale,          riamente ad vero, che il prof. Veronesi non aveva
un’affermazione circa la minor nocività di                   mai pronunciato la frase denunziata.
sigarette leggere; sulla base del principio dianzi              Il tribunale, riuniti i giudizi, accoglieva le do-
riportato, è stata confermata la condanna generica           mande degli attori e rigettava la domanda ricon-
di risarcimento del danno a carico della società             venzionale, con sentenza che, impugnata da tutti i
produttrice delle sigarette reclamizzate, nonché             convenuti, veniva integralmente confermate dalla
dell’agenzia pubblicitaria).                                 Corte d’appello di Milano, Osservava la corte: a)
                                                             che la tutela dei diritto al nome, anche al lume dei
  Svolgimento del processo.                                  principi desumibili dall’art. 2 Cost., non può rite-
  Con atto di citazione del 4 novembre 1978,                 nersi ristretta all’ipotesi di usurpazione o a quella
l’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumo-       di scambio o confusione tra persone, in quanto, es-
ri conveniva dinanzi al Tribunale di Milano                  sendo il nome il segno di identificazione della per-
l’Austria Tabakwerke GmbH, la s.p.a. Eurotab e la            sona nella sua totalità e costituendo il simbolo
ditta Comet pubblicità, esponendo che sulla stampa           dell’intera personalità morale, intellettuale e socia-
periodica era stato pubblicato un inserto di pubbli-         le, dell’individuo, anche nella sua proiezione ester-
cità cosiddetta redazionale per promuovere la ven-           na e nell’immagine che la persona stessa offre di sé
dita delle sigarette « Milde Sorte », nel quale, tra         alla collettività, deve considerarsi illecito l’uso del
l’altro, si leggeva che « secondo il prof. Umberto           nome altrui ogni volta che, anche indipendente-
Veronesi, direttore dell’Istituto dei tumori di Mila-        mente dagli estremi dell’offesa al decoro e alla re-
no, questo tipo di sigarette riducano quasi della            putazione, sia tale da incidere negativamente sulla
metà il rischio del cancro ».                                personalità del soggetto che con esso si identifica;
  Assumeva l’istituto che per effetto di tale pubbli-        6) che tale tutela compete anche alla persona giuri-
cità era stata lesa la sua reputazione e la sua imma-        dica, la quale può ugualmente subire pregiudizio,
gine quale istituzione tesa allo scopo, non solo di          per l’uso illecito dell’immagine che si ricollega, al
curare gli ammalati di cancro, ma anche di svolge-           nome, nella considerazione di cui gode presso i
re opera di prevenzione contro la malattia, e chie-          terzi, perdendo il credito a cui è collegato il rag-
deva la condanna di tutti i convenuti in solido al ri-       giungimento dello scopo che le è stato istituzio-

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                                  Allegato al n. 3: “La lesione dei diritti della personalità”

nalmente proposto; e) che, nella specie, il prof. Ve-               contenuto nei limiti di una immediata autotutela
ronesi in un’intervista pubblicata sul settimanale «                volta a limitare le conseguenze dannose del fato.
Oggi » contenente un?inequivocabile denuncia dei                      Contro la sentenza propongono ricorso per cas-
rapporti esistenti tra la diffusione del fumo e la ma-              sazione la soc. Tabakwerke e la soc. Eurotab per
lattia del cancro e diretta a favorire senza riserva                tre motivi. Resistono il Veronesi e l’Istituto dei
una campagna educativa contro il fumo, ad una                       tumori con controricorsi.
domanda circa l’esistenza di sigarette innocuo, a-                    Motivi della decisione.
veva risposto che erano state prodotte delle sigaret-                 Con il primo motivo le società ricorrenti denun-
te leggere meno nocive (less Harmful Cigarettes)                    ziano la violazione e falsa applicazione degli art. 6
che non eliminavano i pericoli denunziati, pur ri-                  e 7 c.c., in relazione agli art. 10 c.c., 66, 96, 97 e
ducendoli, ed aveva concluso che « tutto sarebbe                    98 1. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, agli
più semplice se la gente si convincesse a non fu-                   art. 2, 21 e 41 Cost., all’art. 10 della convenzione
mare », non essendo, quindi, dubbio che il mes-                     dei diritti dell’uomo 4 novembre 1950, resa esecu-
saggio che egli intendeva comunicare al pubblico                    tiva con il 4 agosto 1955 n. 848, nonché insuffi-
consisteva nell’affermazione che il fumo è comun-                   ciente e contraddittoria motivazione su un punto
que nocivo e che la gente dovrebbe convincersi a                    della controversia. Deducono le ricorrenti precisa-
non fumare; d) che la frase relativa alle sigarette                 mente che: A) che la corte d’appello avrebbe in so-
leggere, avulsa dal suo contesto, era stata inserita                stanza affermato la responsabilità delle convenute
dai convenuti nel testo della pubblicità redazionale                in quanto la loro iniziativa pubblicitaria si risolve-
diretta a propagandare le sigarette «Milde Sorte »,                 va nella violazione del « diritto alla riservatezza »
presentando queste quale un grande passo avanti                     degli attori, senza avvedersi che il « nome » di un
nella lotta contro gli effetti negativi del fumo, aval-             individuo, essendo a lui esterno e a tutti necessa-
lando tale affermazione con la testimonianza del                    riamente noto, non può rientrare, per sua stessa de-
prof. Veronesi, come se questo avesse voluto, con                   finizione, nella sfera di ciò che deve restare riser-
l’autorità e il prestigio della sua qualità di direttore            vato; B) che erroneamente la corte di merito a-
dell’Istituto dei tumori, sostenere quella campagna                 vrebbe considerato il nome come simbolo
pubblicitaria, e potendo indurre il pubblico dei let-               dell’intera personalità dell’individuo ed immagine
tori, per l’assenza di ogni riferimento alla circo-                 esterna dello stesso, mentre tali caratteristiche sono
stanza nel corso della quale l’affermazione era sta-                proprie, invece, del concetto di « identità personale
ta fatta, a ritenere che il prof. Veronesi avesse vo-               », e questa si riferisce alle « identità personali
luto sfruttare a fini di lucro personale il proprio                 dell’individuo quali esse risultano dal suo modo di
nome e la propria immagine; e) che ciò rappresen-                   essere e di agire, e non, certo, all’idea o
tava una subdola distorsione dell’immagine del                      all’immagine che dell’individuo stesso possa es-
prof. Veronesi, legata all’instancabile opera da lui                sersi creata la collettività »: C) che in ogni caso,
svolta, generosamente e senza compromissione al-                    anche a voler considerare il nome come rappresen-
cuna, sul piano logico e su quello scientifico, per                 tativo dell’immagine esterna dell’individuo, esso
combattere la terribile malattia del cancro, e di                   può essere legittimamente utilizzato, anche contro
quella dell’istituto da lui diretto, istituzionalmente              il consenso dell’interessato, quando individua un
impegnato a fare attiva propaganda per la preven-                   personaggio celebre, un cosiddetto uomo « pubbli-
zione e la conoscenza precoce dei tumori maligni e                  co », salvo solo che ciò non si risolva in un’offesa
per la loro diagnosi; f) che i convenuti, per giustifi-             dei diritti che al nome sono collegati come dirette
care il loro operato, non potevano richiamarsi al di-               estrinsecazioni della personalità, quali l’onore e il
ritto della collettività di essere informata delle opi-             decoro, l’identità personale e sociale, la creatività
nioni manifestate dal prof. Veronesi, in primo luo-                 artistica o il diritto d’autore e così via; D) che non
go perché la spendita del nome prestigioso era stata                può, in ogni caso, ritenersi precluso l’uso delle me-
effettuata ai fini pubblicitari senza il consenso                   re opinioni altrui, per di più rese pubbliche dallo
dell’avente diritto, ed in secondo luogo perché nel-                stesso portatore di esse, nel lecito esercizio
la specie non poteva nemmeno essere invocata                        dell’attività economica, nell’ambito della quale è
l’exceptio veritatis, in quanto un’intervista diretta               consentita la pubblicità onesta; E) che contradditto-
inequivocabilmente a manifestare un appassionato                    riamente la corte di merito avrebbe dapprima esal-
impegno nella lotta contro il cancro e specificata-                 tato il concetto di nome quale simbolo, special-
mente nella campagna contro il fumo, era stata                      mente morale, dell’individuo, e poi ne avrebbe ri-
completamente ribaltata e posta addirittura al ser-                 tenuto possibile la commercializzazione per lucro
vizio di una campagna a favore di un determinato                    da parte del titolare, senza avvedersi che non può
tipo di sigarette, sia pur indicato come meno noci-                 esservi distorsione ed offesa della personalità
vo degli altri; g) che il comunicato dell’istituto era              nell’appropriazione di quella stessa prestazione

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                                 Allegato al n. 3: “La lesione dei diritti della personalità”

che, invece, sarebbe stata perfettamente lecita e                  nominazione e lo abbia, in un passo della motiva-
conforme alla volontà del titolare stesso ove questi               zione, incidentalmente incluso nell’ambito dal di-
l’avesse consentita.                                               ritto alla riservatezza, dal quale il diritto all’identità
   Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano                  personale certamente si distingue, è del tutto irrile-
la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e                vante, posto che essa ha inteso fare sicuro riferi-
116 c.p.c., in relazione agli art. 2697, 2727, 2729                mento a tale ultima figura soggettiva, come si e-
c.c. nonché l’omessa ed insufficiente motivazione                  vince inequivocabilmente sia dalla prima che dalla
su un punto decisivo della controversia.                           seconda parte della motivazione.
   Le ricorrenti deducono che arbitrariamente la                      Infatti, la corte dopo aver premesso che la tutela
corte di appello avrebbe espresso un giudizio me-                  al nome, predisposta dall’art. 7 c.c., si applica alle
ramente presuntivo su di una presunzione, dando                    ipotesi, « oltre che di omonimia e di scambio e
immotivatamente per dimostrato che il pubblico                     confusione tra persone », anche « di offesa
dei lettori, vale a dire una anonima, sconosciuta,                 all’immagine esterna della persona » (ossia «
indeterminabile ed indefinibile collettività di per-               all’identità personale », alla « verità di se .stesso »
sone, non poteva non essere indotto a ritenere che,                nell’ambito della collettività, secondo le analoghe
attraverso il denunciato messaggio pubblicitario, il               espressioni adoperate dalle ricorrenti), esprime
prof. Veronesi avesse inteso reclamizzare per lucro                congruamente e persuasivamente il convincimento
le sigarette « Milde Sorte », quando non vi era al-                che con la diffusione di quell’inserto pubblicitario
cuna ragione per non ritenere che la collettività a-               sia stata « subdolamente » effettuata una distorsio-
vesse potuto recepire quel messaggio in modo                       ne dell’« immagine esterna » del prof. Veronesi e
completamente opposto.                                             dell’istituto. Se, poi, la lesione dell’immagine e-
   Con il terzo ed ultimo motivo le ricorrenti lamen-              sterna del soggetto si sostanza nelle lesione del di-
tano la violazione e falsa applicazione degli art. 6 e             ritto al nome, come, appunto ha sostenuto la corte
7 c.c. in relazione agli art. 11, 1398, 1705, 1711 e               del merito seguendo, del resto, uno specifico indi-
2043 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria              rizzo della dottrina o, invece, di una diversa ed au-
motivazione su un punto decisivo.                                  tonoma situazione giuridica, come sembrano pro-
   Le ricorrenti deducono che erroneamente ed a-                   pendere le ricorrenti, è questione, nella specie, di
poditticamente la corte di merito avrebbe affermato                nessuna importanza pratica, poiché — si vedrà
che, attraverso l’asserito illecito uso del nome del               meglio fra poco — la seconda prospettiva non
prof. Veronesi, sarebbero stati lesi anche i diritti               conduce a statuizioni di tipo diverso da quelle a-
dell’Istituto dei tumori da lui diretto, tale afferma-             dottate dalle due sentenze di merito.
zione essendo anzitutto in contraddizione con                         Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto general-
l’altra secondo la quale il prof. Veronesi avrebbe                 mente meritevole di tutela giuridica, di essere rap-
potuto consentire all’uso delle sue dichiarazioni, ed              presentato, nella vita di relazione, con la sua vera
in secondo luogo senza considerare che il prof. Ve-                identità, così come questa nella realtà sociale, ge-
ronesi, nella nota intervista, aveva parlato, come                 nerale o particolare, è conosciuta o poteva essere
scienziato, a titolo strettamente personale e senza                conosciuta con la applicazione dei criteri della
riferirsi alla opinione dell’istituto, mentre, se aves-            normale diligenza e della buona fede soggettiva;
se realmente speso il nome di quest’ultimo, ciò al                 ha, cioè, interesse a non vedersi all’esterno altera-
più avrebbe potuto configurarne un abuso di potere                 to, travisato, offuscato, contestato il proprio patri-
rappresentativo, implicante, se mai, un problema di                monio intellettuale, politico, sociale, religioso, ide-
responsabilità esclusivamente tra il Veronesi e                    ologico, professionale, ecc. quale si era estrinseca-
l’istituto.                                                        to od appariva, in base a circostanze concrete ed
   Il primo motivo è infondato. Non v’ha dubbio                    univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente
che la corte del merito abbia ravvisato nell’inserto               sociale. È possibile, come del resto risulta
pubblicitario sopraindicato la violazione, in pre-                 dall’esame delle vicende dedotte davanti ai pretori
giudizio sia del Veronesi che dell’Istituto nazionale              gli ultimi vent’anni, che ad un soggetto si ometta di
per i tumori, proprio di quel diritto che secondo le               attribuire qualità, caratteri e comportamenti real-
odierne ricorrenti la corte avrebbe confuso con il                 mente posseduti o assunti dal medesimo, oppure
diritto al nome e che la dottrina, con la denomina-                gli si attribuiscano elementi o fatti a lui estranei
zione di « diritto all’identità personale », è venuta              oppure, infine, vengano travisati caratteri, tendenze
da oltre vent’anni enucleando a tutela                             ed azioni del soggetto.
dell’immagine sociale della persona, anche sulla                      In tal modo si produce, senza dubbio, una lesione
base delle concrete applicazioni registratesi                      al profilo sociale del soggetto e può verificarsi che
nell’ambito della giurisprudenza pretorile ex art.                 tale lesione si concreti mediante un’azione che non
700 c.p.c. Che la corte non ne abbia usato la de-                  sia nel contempo offensiva dell’onore o della repu-

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tazione o lesiva del nome o dell’immagine fisica                   le con la loro struttura e con la ratio legislativa di
del soggetto medesimo. Il legislatore non prevede                  entrambe. L’art. 7 non prevede che due azioni a tu-
espressamente una tutela dell’identità personale in                tela del nome inteso nel senso in cui lo specifica
se e per se, non appresta specificamente a favore                  l’art 6 l’azione di reclamo contro gli atti del terzo
del soggetto che si veda alterata o travisata la pro-              tendenti a contrastare l’uso del nome da parte del
pria immagine esterna mezzi di reazione giuridica                  suo titolare e l’azione di usurpazione contro
esercitabili anche nelle ipotesi in cui non rimanga                l’assunzione del nome da parte di terzi che non vi
offeso il suo diritto all’onore, alla reputazione, al              hanno diritto (Cass. 13 luglio 1971, n. 2242). Cer-
nome o all’immagine.                                               to, non si esclude che la norma possa essere inter-
  Eppure, anche l’interesse all’intangibilità della                pretata estensivamente in modo da includervi ipo-
propria proiezione sociale è un momento qualifi-                   tesi da essa letteralmente non previste e difatti que-
cante della propria personalità individuale. Da qui                sta corte vi riconduce qualsiasi uso del nome altrui
la ricerca della dottrina e della giurisprudenza pre-              indipendentemente dall’assunzione in proprio di
torile, rivestita sempre con maggior frequenza, di                 esso, come, ad es., l’attribuzione in un’opera lette-
rinvenire nell’ambito dell’ordinamento giuridico                   rale, teatrale o cinematografica del nome di una
un mezzo di tutela applicabile contro le offese del-               persona ad un personaggio di fantasia (Cass. 14 ot-
la proiezione all’esterno della propria personalità e              tobre 1963, n. 2748).
di agganciare tale tutela ad un preciso fondamento                    A sua volta l’art. 10 c.c. non prende in conside-
giuridico-positivo.                                                razione che la rappresentazione visiva delle sem-
  E ciò, ovviamente, poiché non può esservi, nel                   bianze fisiche della persona ed attribuisce al sog-
diritto privato, interesse giurisdizionalmente tute-               getto, secondo la dottrina più accreditata, null’altro
labile se non nella forma del diritto soggettivo ed il             che il diritto alla non conoscenza altrui di quelle
diritto soggettivo è sempre espressione del diritto                sembianze.
oggettivo, per cui esso «in tanto è configurabile e                   Infine va osservato conclusivamente che il profi-
con un determinato contenuto in quanto una o più                   lo sociale di un soggetto può essere alterato pur fa-
norme del diritto oggettivo lo preveda e lo disegni                cendosi dal terzo un uso corretto del nome (o del
esplicitamente od implicitamente.                                  pseudonimo) o un uso legittimo della immagine fi-
  Una parte della dottrina (alla quale implicitamen-               sica del medesimo (nei casi consentiti dalla legge:
te si richiama la sentenza gravata) amplia il concet-              art. 36 e 37 L. n. 633/41) e tuttavia, secondo le ve-
to giuridico del nome sino a ritenerlo lo strumento                dute in esame, si avrebbe ugualmente lesione del
per compendiare unitariamente la personalità del                   diritto al nome o all’immagine ex art. 7 e 10 c.c.
soggetto e, muovendo da tale premessa, essa ravvi-                    In sostanza, mentre i segni distintivi (nome,
sa, un uso illecito del nome altrui nella lesione                  pseudonimo, ecc.) identificano, nall’attuale ordi-
dell’identità personale. Analogo discorso si è fatto               namento, il soggetto sul piano dell’esistenza mate-
recentemente a proposito dell’immagine (art 10                     riale e della condizione civile e legale e
c.c.): la propria immagine, sì è detto, lungi                      l’immagine evoca le mere sembianze fisiche della
dall’evocare la semplice riproduzione visiva del                   persona, l’identità rappresenta, invece, una formula
soggetto, è strumento particolarmente idoneo e                     sintetica per contraddistinguere il soggetto da un
compendiare (al pari del nome) l’intera personalità                punto di vista globale nella molteplicità delle sue
del soggetto stesso, per cui, se la lesione                        specifiche caratteristiche e manifestazioni (morali,
dell’identità personale ha luogo tramite la diffusio-              sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.)»
ne della immagine del suo portatore, si ha un uso                  cioè per esprimere la concreta ed effettiva persona-
indebito della immagine stessa ai sensi dell’art. 10               lità individuale del soggetto quale si è venuta soli-
c.c., a prescindere dall’esistenza di singole deposi-              dificando od appariva destinata, in base a circo-
zioni di divieto e nonostante la presenta di una                   stanze univoche, a solidificarsi nella vita di rela-
norma autorizzativa.                                               zione. Perciò fra il diritto al nome (e agli altri segni
  L’orientamento esposto non può essere qui con-                   distintivi) così come risulta disegnato dagli art. 6 e
diviso. Non si tratterebbe, invero, soltanto di inten-             7 c.c. e viene inteso tradizionalmente dalla giuri-
dere il nome o l’immagine come il simbolo                          sprudenza e dalia dottrina ed il diritto all’identità,
dell’intera, complessiva personalità del suo titola-               così come questo ormai viene configurato, ricorre
re, il che può essere esatto sul piano extragiuridico,             una certa correlazione, ma nulla di più non ricorre,
ma di alterare in sede interpretativa il contenuto                 cioè, né un rapporto di immedesimazione né un
normativo dell’art. 7 e dell’art. 10 oltre i limiti                rapporto di comprensione dell’una figura rispetto
consentii dallo strumento dell’interpretazione e-                  all’altra.
stensiva e pertanto di quella evolutiva, di attribuire                La dottrina che per prima ha intuito la meritevo-
alle due norme una portata innovativa incompatibi-                 lezza giuridica dell’interesse del soggetto

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                                   Allegato al n. 3: “La lesione dei diritti della personalità”

all’identità personale, ritiene che il fondamento                    di essere essenziali. Tale norma costituzionale non
giuridico-positivo della tutela di tate interesse si                 ha una funzione meramente riassuntiva dei diritti
individui (oltre che implicitamente negli art. 6, 8 e                espressamente tutelati nel testo costituzionale od
9 c.c.) nell’art. 8, 1° comma, 1. (sulla stampa) 8                   anche di quelli inerenti alla persona umana prevista
febbraio 1948 n. 147, formulato dall’art. 42 1. 5                    nel codice civile; essa si colloca al centro
agosto 1981, n. 416, il quale dispone che «il diret-                 dell’intero ordinamento costituzionale ed assume
tore o, comunque, il responsabile è tenuto a far in-                 come punto di riferimento la persona umana nella
serire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico                  complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni,
o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le retti-                materiali e spirituali. Appunto perciò la norma non
fiche dei soggetti di cui siano state pubblicate im-                 può avere un compito soltanto riepilogativo; essa
magini od ai quali siano stati attribuiti atti o pen-                costituisce una clausola aperta e generale di tutela
sieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro              del libero ed integrale svolgimento della persona
dignità o contrari a verità). Viene precisamente so-                 umana ed è idonea d conseguenza ad abbracciare
stenuto che il diritto di risposta o di rettifica, previ-            nel suo ambito nuovi interessi emergenti della per-
sto nella norma trascritta, si atteggia quale stru-                  sona umana purché essenziali della medesima.
mento di reintegrazione in forma specifica del pre-                  Certo, nel nostro diritto positivo non è dato qualifi-
giudizio «offerto dal soggetto leso e quale mezzo                    care i vari diritti della personalità come profili od
di difesa, non solo contro le offese dell’onore, ma                  aspetti di un unico ed onnicomprensivo diritto del-
bensì, « e con portata ben più estesa, contro le of-                 la personalità, essendo ciascuno di essi riconosciu-
fese della verità personale che comportano un tra-                   to a tutela della varietà degli interessi fondamentali
visamento della personalità individuale, anche in-                   dell’uomo, ma, pur costituendo tali diritti distinti
dipendentemente dal pregiudizio della dignità od                     ed autonome situazioni giuridiche soggettive, si ri-
onore ».                                                             conducono tutti ad valore integrale ed unitario del-
   Osserva la corte, che, senza dubbio, la norma                     la persona umana, così come è, questa, intesa
mostra una considerazione per l’interesse del sog-                   nell’art. 2 Cost. Ciò consente e non esclude affatto
getto a non vedersi attribuiti « atti o pensieri o af-               la possibilità di individuare nuovi bisogni della
fermazioni » a lui estranei, ma tale considerazione,                 persona umana che, se essenziali e fondamentali,
già limitata alla sola ipotesi di attribuzione non ve-               possono conseguire immediata ed automatica la tu-
ritiera (e non riferibili, perciò, anche all’ipotesi di              tela giuridica di diritto privato mediante il ricorso
omessa attribuzione di atti e pensieri), prescinde da                all’analogia dai diritti della personalità specifica-
ogni accertamento della verità ed appare pertanto                    mente riconosciuti.
rivolta a garantire il contraddittorio dell’interessato                L’identità personale integra un bene essenziale e
nell’informazione piuttosto che a realizzare una                     fondamentale della persona, quello di vedersi ri-
forma di reintegrazione specifica del pregiudizio                    spettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà
da lui subito. Di conseguenza sembra la detta con-                   sociale, ossia di vedersi garantita la libertà di svol-
siderazione legislativa del tutto insufficiente a fon-               gere integralmente la propria personalità individua-
dare resistenza, nel quadro dei diritti della persona-               le, sia nella comunità generale che nelle singole
lità, di un diritto soggettivo di identità personale.                comunità particolari. Essa è tutelata nella forma del
   Ritiene la corte che il fondamento giuridico-                     diritto soggettivo, nel quadro dei diritti della per-
positivo della tutela che si «avverte l’esigenza di                  sonalità, con strumenti tipici del diritto privato. Pur
assicurare all’interesse dell’intangibilità dell’iden-               riconducendosi all’art. 2 Cost., il diritto soggettivo
tità personale debba individuarsi, conformemente                     dell’identità personale non si inserisce fra i diritti
ad un indirizzo di dottrina che va sempre più dif-                   costituzionalmente garantiti, essendo tali soltanto
fondendosi, nell’art. 2 Cost., il quale dispone che «                quelli specificamente previsti dalle successive
la repubblica riconosce e garantisce i diritti invio-                norme dalla Costituzione. La sua regolamentazione
labili dell’uomo, sia come singolo sia nelle forma-                  va dedotta, per analogia, dalla disciplina prevista
zione sociali, ove si svolge la sua personalità ».                   per il diritto al nome (art. 7 c.c.), essendo tale figu-
   Il diritto all’identità personale mira a garantire la             ra la più affine al diritto all’identità personale. Per-
fedele e completa rappresentazione della personali-                  tanto il soggetto, che subisce ad opera di un terzo
tà individuale del soggetto nell’ambito della comu-                  una lesione pregiudiziale alla sua immagine socia-
nità, generale e particolare, in cui tale personalità                le, può chiedere in sede giudiziale la cessazione del
individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e                  fatto lesivo ed il risarcimento del danno, in quanto
solidifìcandosi. Si tratta di un interesse essenziale,               di questo ne sussistano i presupposti soggettivi ed
fondamentale e qualificante della persona e la fina-                 oggettivi per la sua risarcibilità, nonché ottenere
lità dell’art 2 Cost. è proprio quella di tutelare la                dal giudice l’ordine di pubblicazione della sentenza
persona umana integralmente e in tutti i suoi modi                   (oltre da pubblicazione di una sua rettifica se la le-

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sione è arrecata a mezzo della stampa: art. 42 L 5                   vece, in ogni caso alterare l’immagine di un sog-
agosto 1981 ,n. 416).                                                getto utilizzandone in modo distorto e subdolo le
   Il fatto che la sentenza gravata abbia ravvisato                  opinioni, come nella specie ha ritenuto la corte del
nell’inserto pubblicitario un uso indebito del nome                  merito osservando che un’intervista concessa per
del Veronesi e di quello dell’istituto, considerando                 denunziare inequivocabilmente i rapporti esistenti
il nome come strumento idoneo per compendiare la                     fra la diffusione del fumo e la malattia del cancro
complessiva e multiforme personalità individuale                     venne utilizzata dalle ricorrenti per propagandare,
della persona, non ha implicato, come già si è pre-                  nientemeno, un tipo di sigaretta, considerata pur
cisato, l’applicazione di una normativa diversa da                   sempre nociva nella stessa intervista.
quella che comportava l’esatta qualificazione                           Occorre precisare che al diritto alla tutela della
dell’autonoma e distinta situazione soggettiva lesa.                 propria identità personale spetta, oltre che alle per-
Il diritto all’identità personale si distingue, poi, da              sone fisiche, anche alle persone giuridiche (secon-
quello alla riservatezza: il primo assicura la fedele                do una parte della dottrina pure agli enti non aventi
rappresentazione alla propria proiezione sociale, il                 personalità giuridica) e, quindi, all’istituto resisten-
secondo, invece, la non rappresentazione                             te. Difatti, anche le persone giuridiche sono porta-
all’esterno delle proprie vicende personali non a-                   trici di una propria immagine sociale nell’ambito
venti per i terzi un interesse socialmente apprezza-                 della realtà sociale nel cui contesto operano. Del
bile (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129).                                resto, le società ricorrenti non contestano che
   Occorre ribadire che l’aver la corte del merito                   l’istituto abbia interesse a non vedersi alterata la
inquadrato quello che si è visto essere qui il diritto               propria identità quale si è venuta solidificando nel-
all’identità personale nell’ambito della riservatezza                la comunità nazionale attraverso la sua opera bene-
non ha spiegato incidenza sulla sua decisione, a-                    fica nella prevenzione e nella cura dei tumori e,
vendo essa applicato giustamente, sia pure in via                    quindi, nell’insistente denunzia delle implicazioni
diretta anziché analogica, il regime previsto per la                 fra il fumo e la malattia del cancro.
violazione di norme.                                                    Anche il secondo motivo va respinto. Con esso,
   Una volta che la corte del merito ha ravvisato il                 difatti, si censura un accertamento di fatto della
bene leso in quello generalmente denominato                          corte d’appello, insindacabile in questa sede. Ha
dell’identità perdonale, pur se abbia ricondotto tale                affermato detta corte che si era « effettivamente ef-
bene nell’ambito del diritto al nome, non si vede                    fettuata una distorsione dell’immagine del Verone-
davvero quale rilevanza possa avere l’argomenta-                     si e dell?istituto », utilizzando arbitrariamente nel
zione delle società ricorrenti, secondo la quale il                  testo di pubblicità redazionale il nome dei mede-
nome può essere, legittimamente, « sempre richia-                    simi « al fine di porlo al servizio delle pubblicità
mato, utilizzato, adoperato e, in una parola, stru-                  del prodotto reclamizzato ». Ed ha, poi, aggiunto la
mentalizzato per un dato fine, ogniqualvolta esso                    carte stessa, sviluppando l’affermazione or ora ri-
individui un personaggio celebre, un uomo c.d.                       ferita, che « lo scopo della campagna pubblicitaria
pubblico », giacché le stesse ricorrenti riconoscono                 era evidentemente quello di propagandare le siga-
esplicitamente che siffatto uso, tuttavia, «sarebbe                  rette « Milde Sorte » presentandole quale grande
arbitrario ed legittimo laddove esso si risolvesse in                passo avanti nella lotta contro gli effetti negativi
un’offesa o, in ogni caso, in una lesione ai diritti,                del fumo, avallando l’affermazione con la testimo-
che ad esso sono esclusivamente collegati come di-                   nianza del prof. Veronesi, quasi questo avesse vo-
rette estrinsecazioni della personalità: onore (e de-                luto, con l’autorità ed il prestigio della sua qualità
coro), identità personale (e sociale).... », Il giudizio             di direttore dell’Istituto dei tumori di Milano, so-
della corte d’appello sulla sussistenza della lesione                stenere la campagna pubblicitaria in questione ».
del bene dell’identità personale degli odierni resi-                 Le due affermazioni della corte di merito, censura-
stenti è in questa sede incensurabile; tuttavia va                   te dalle ricorrenti con il motivo in esame, non con-
sottolineato che essa, con motivazione congrua e                     tengono, dunque, se non apprezzamenti in fatto;
persuasiva, ha ritenuto che fosse rimasto offeso,                    va, tuttavia, escluso che tali apprezzamenti, ade-
contrariamente a quanto affermano le ricorrenti,                     guatamente motivati, si concretino in un giudizio
proprio il patrimonio sociale dei predetti soggetti                  meramente presuntivo su di una presunzione. La
quale si era stratificato nella collettività in base alla            corte ha esaminato la formulazione dell’inserto
loro costante, concreta ed appassionata azione,                      pubblicitario e vi ha tratto correttamente il convin-
culminata nell’intervista del prof. Veronesi, contro                 cimento che la distorta citazione dell’affermazione
la vendita, la diffusione e la pubblicità del tabacco,               del prof. Veronesi fosse stata utilizzata al fine di
considerato causa dell’insorgenza di alcune specie                   avallare la propaganda a favore della sigaretta «
di tumore. Non è, certo, precluso, in linea astratta e               Milde Sorte », effettuando così una distorsione
generale, l’uso delle opinioni altrui; è precluso, in-

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dell’immagine sociale del Veronesi stesso e
dell’istituto.
  Anche il terzo ed ultimo motivo va respinto.
  Secondo il giudizio della corte di merito l’inserto
pubblicitario ha leso l’immagine sociale, non sol-
tanto del Veronesi, ma anche dell’istituto nazionale
per lo studio e la cura dei tumori, da lui diretto. Si
tratta di un accertamento di fatto che, in quanto
sufficientemente motivato, è incensurabile in que-
sta sede. La corte del merito ha, al riguardo, osser-
vato correttamente che nell’inserto pubblicitario si
è fatto riferimento al prof. Veronesi, quale direttore
dell’istituto e, quindi, all’istituto stesso presentan-
do quest’ultimo, istituzionalmente preposto per lo
studio e la cura dei tumori, con un’immagine so-
ciale alterata al pari dello stesso Veronesi.
  Secondo l’inserto l’istituto, tramite il prof. Vero-
nesi, suo organo scientifico primario, avrebbe rico-
nosciuto a giudizio della corte di merito la scarsa
dannosità delle sigarette « Milde Sorte », quando,
invece, in quella intervista il fumo è ritenuto, in
ogni caso, nocivo e si auspica un maggior vigore
per la repressione delle violazioni al divieto di
pubblicità di qualsiasi tipo di sigarette, (Omissis).

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