LEX AQUILIA GIURISPRUDENZA - Roberto Caso
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© 2005 - Zanichelli LEX AQUILIA GIURISPRUDENZA ALLEGATO AL N. 3 – “LA LESIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ” CORTE DI CASSAZIONE, sezione I, sentenza sarcimento dei danni, da liquidarsi in separata se- 22 giugno 1985 n. 3769; PRES. Falcone, EST. Ti- de. locca, P.M. La Valva (concl. conf.); Soc. Austria Analogo giudizio promuoveva, con atto di cita- Tabakwarke GmbH (Avv. Dente); c. Veronesi zione, notificato il 7 novembre 1978, nei confronti (Avv. Carbone, Faggioni) e Istituto nazionale per dei medesimi soggetti, davanti lo stesso tribunale, lo studio e la cura dei tumori (Avv. Dondina). il prof. Umberto Veronesi, che, narrando i fatti di cui sopra, deduceva la violazione del diritto Nell’ordinamento italiano sussiste, in quanto all’intangibilità della sua personalità morale ed ad riconducibile all’art. 2 cost. e deducibile, per suo in nome, e ne chiedeva la riparazione. analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al In ambedue i giudizi i convenuti si costituivano e nome, il diritto all’identità personale, quale chiedevano il rigetto delle domande, deducendo interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a che la frase della cui pubblicazione gli attori si do- non veder travisato o alterato all’esterno il levano era stata effettivamente pronunciata dal proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, prof. Veronesi nel corso di un’intervista pubblicata religioso, ideologico, professionale ecc. (nella sul settimanale « Oggi ». Essi proponevano, a loro specie: dal testo di un’intervista resa ad un volta, domanda riconvenzionale di risarcimento dei settimanale dal direttore dell’istituto tumori di danna contro l’istituto, avendo questo diffuso un Milano, era stata estrapolata, per poi esser comunicato stampa nel quale si affermava, contra- riprodotta in un inserto di pubblicità redazionale, riamente ad vero, che il prof. Veronesi non aveva un’affermazione circa la minor nocività di mai pronunciato la frase denunziata. sigarette leggere; sulla base del principio dianzi Il tribunale, riuniti i giudizi, accoglieva le do- riportato, è stata confermata la condanna generica mande degli attori e rigettava la domanda ricon- di risarcimento del danno a carico della società venzionale, con sentenza che, impugnata da tutti i produttrice delle sigarette reclamizzate, nonché convenuti, veniva integralmente confermate dalla dell’agenzia pubblicitaria). Corte d’appello di Milano, Osservava la corte: a) che la tutela dei diritto al nome, anche al lume dei Svolgimento del processo. principi desumibili dall’art. 2 Cost., non può rite- Con atto di citazione del 4 novembre 1978, nersi ristretta all’ipotesi di usurpazione o a quella l’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumo- di scambio o confusione tra persone, in quanto, es- ri conveniva dinanzi al Tribunale di Milano sendo il nome il segno di identificazione della per- l’Austria Tabakwerke GmbH, la s.p.a. Eurotab e la sona nella sua totalità e costituendo il simbolo ditta Comet pubblicità, esponendo che sulla stampa dell’intera personalità morale, intellettuale e socia- periodica era stato pubblicato un inserto di pubbli- le, dell’individuo, anche nella sua proiezione ester- cità cosiddetta redazionale per promuovere la ven- na e nell’immagine che la persona stessa offre di sé dita delle sigarette « Milde Sorte », nel quale, tra alla collettività, deve considerarsi illecito l’uso del l’altro, si leggeva che « secondo il prof. Umberto nome altrui ogni volta che, anche indipendente- Veronesi, direttore dell’Istituto dei tumori di Mila- mente dagli estremi dell’offesa al decoro e alla re- no, questo tipo di sigarette riducano quasi della putazione, sia tale da incidere negativamente sulla metà il rischio del cancro ». personalità del soggetto che con esso si identifica; Assumeva l’istituto che per effetto di tale pubbli- 6) che tale tutela compete anche alla persona giuri- cità era stata lesa la sua reputazione e la sua imma- dica, la quale può ugualmente subire pregiudizio, gine quale istituzione tesa allo scopo, non solo di per l’uso illecito dell’immagine che si ricollega, al curare gli ammalati di cancro, ma anche di svolge- nome, nella considerazione di cui gode presso i re opera di prevenzione contro la malattia, e chie- terzi, perdendo il credito a cui è collegato il rag- deva la condanna di tutti i convenuti in solido al ri- giungimento dello scopo che le è stato istituzio- 1
Lex Aquilia - © 2005 - Zanichelli Allegato al n. 3: “La lesione dei diritti della personalità” nalmente proposto; e) che, nella specie, il prof. Ve- contenuto nei limiti di una immediata autotutela ronesi in un’intervista pubblicata sul settimanale « volta a limitare le conseguenze dannose del fato. Oggi » contenente un?inequivocabile denuncia dei Contro la sentenza propongono ricorso per cas- rapporti esistenti tra la diffusione del fumo e la ma- sazione la soc. Tabakwerke e la soc. Eurotab per lattia del cancro e diretta a favorire senza riserva tre motivi. Resistono il Veronesi e l’Istituto dei una campagna educativa contro il fumo, ad una tumori con controricorsi. domanda circa l’esistenza di sigarette innocuo, a- Motivi della decisione. veva risposto che erano state prodotte delle sigaret- Con il primo motivo le società ricorrenti denun- te leggere meno nocive (less Harmful Cigarettes) ziano la violazione e falsa applicazione degli art. 6 che non eliminavano i pericoli denunziati, pur ri- e 7 c.c., in relazione agli art. 10 c.c., 66, 96, 97 e ducendoli, ed aveva concluso che « tutto sarebbe 98 1. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, agli più semplice se la gente si convincesse a non fu- art. 2, 21 e 41 Cost., all’art. 10 della convenzione mare », non essendo, quindi, dubbio che il mes- dei diritti dell’uomo 4 novembre 1950, resa esecu- saggio che egli intendeva comunicare al pubblico tiva con il 4 agosto 1955 n. 848, nonché insuffi- consisteva nell’affermazione che il fumo è comun- ciente e contraddittoria motivazione su un punto que nocivo e che la gente dovrebbe convincersi a della controversia. Deducono le ricorrenti precisa- non fumare; d) che la frase relativa alle sigarette mente che: A) che la corte d’appello avrebbe in so- leggere, avulsa dal suo contesto, era stata inserita stanza affermato la responsabilità delle convenute dai convenuti nel testo della pubblicità redazionale in quanto la loro iniziativa pubblicitaria si risolve- diretta a propagandare le sigarette «Milde Sorte », va nella violazione del « diritto alla riservatezza » presentando queste quale un grande passo avanti degli attori, senza avvedersi che il « nome » di un nella lotta contro gli effetti negativi del fumo, aval- individuo, essendo a lui esterno e a tutti necessa- lando tale affermazione con la testimonianza del riamente noto, non può rientrare, per sua stessa de- prof. Veronesi, come se questo avesse voluto, con finizione, nella sfera di ciò che deve restare riser- l’autorità e il prestigio della sua qualità di direttore vato; B) che erroneamente la corte di merito a- dell’Istituto dei tumori, sostenere quella campagna vrebbe considerato il nome come simbolo pubblicitaria, e potendo indurre il pubblico dei let- dell’intera personalità dell’individuo ed immagine tori, per l’assenza di ogni riferimento alla circo- esterna dello stesso, mentre tali caratteristiche sono stanza nel corso della quale l’affermazione era sta- proprie, invece, del concetto di « identità personale ta fatta, a ritenere che il prof. Veronesi avesse vo- », e questa si riferisce alle « identità personali luto sfruttare a fini di lucro personale il proprio dell’individuo quali esse risultano dal suo modo di nome e la propria immagine; e) che ciò rappresen- essere e di agire, e non, certo, all’idea o tava una subdola distorsione dell’immagine del all’immagine che dell’individuo stesso possa es- prof. Veronesi, legata all’instancabile opera da lui sersi creata la collettività »: C) che in ogni caso, svolta, generosamente e senza compromissione al- anche a voler considerare il nome come rappresen- cuna, sul piano logico e su quello scientifico, per tativo dell’immagine esterna dell’individuo, esso combattere la terribile malattia del cancro, e di può essere legittimamente utilizzato, anche contro quella dell’istituto da lui diretto, istituzionalmente il consenso dell’interessato, quando individua un impegnato a fare attiva propaganda per la preven- personaggio celebre, un cosiddetto uomo « pubbli- zione e la conoscenza precoce dei tumori maligni e co », salvo solo che ciò non si risolva in un’offesa per la loro diagnosi; f) che i convenuti, per giustifi- dei diritti che al nome sono collegati come dirette care il loro operato, non potevano richiamarsi al di- estrinsecazioni della personalità, quali l’onore e il ritto della collettività di essere informata delle opi- decoro, l’identità personale e sociale, la creatività nioni manifestate dal prof. Veronesi, in primo luo- artistica o il diritto d’autore e così via; D) che non go perché la spendita del nome prestigioso era stata può, in ogni caso, ritenersi precluso l’uso delle me- effettuata ai fini pubblicitari senza il consenso re opinioni altrui, per di più rese pubbliche dallo dell’avente diritto, ed in secondo luogo perché nel- stesso portatore di esse, nel lecito esercizio la specie non poteva nemmeno essere invocata dell’attività economica, nell’ambito della quale è l’exceptio veritatis, in quanto un’intervista diretta consentita la pubblicità onesta; E) che contradditto- inequivocabilmente a manifestare un appassionato riamente la corte di merito avrebbe dapprima esal- impegno nella lotta contro il cancro e specificata- tato il concetto di nome quale simbolo, special- mente nella campagna contro il fumo, era stata mente morale, dell’individuo, e poi ne avrebbe ri- completamente ribaltata e posta addirittura al ser- tenuto possibile la commercializzazione per lucro vizio di una campagna a favore di un determinato da parte del titolare, senza avvedersi che non può tipo di sigarette, sia pur indicato come meno noci- esservi distorsione ed offesa della personalità vo degli altri; g) che il comunicato dell’istituto era nell’appropriazione di quella stessa prestazione 2
Lex Aquilia - © 2005 - Zanichelli Allegato al n. 3: “La lesione dei diritti della personalità” che, invece, sarebbe stata perfettamente lecita e nominazione e lo abbia, in un passo della motiva- conforme alla volontà del titolare stesso ove questi zione, incidentalmente incluso nell’ambito dal di- l’avesse consentita. ritto alla riservatezza, dal quale il diritto all’identità Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano personale certamente si distingue, è del tutto irrile- la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e vante, posto che essa ha inteso fare sicuro riferi- 116 c.p.c., in relazione agli art. 2697, 2727, 2729 mento a tale ultima figura soggettiva, come si e- c.c. nonché l’omessa ed insufficiente motivazione vince inequivocabilmente sia dalla prima che dalla su un punto decisivo della controversia. seconda parte della motivazione. Le ricorrenti deducono che arbitrariamente la Infatti, la corte dopo aver premesso che la tutela corte di appello avrebbe espresso un giudizio me- al nome, predisposta dall’art. 7 c.c., si applica alle ramente presuntivo su di una presunzione, dando ipotesi, « oltre che di omonimia e di scambio e immotivatamente per dimostrato che il pubblico confusione tra persone », anche « di offesa dei lettori, vale a dire una anonima, sconosciuta, all’immagine esterna della persona » (ossia « indeterminabile ed indefinibile collettività di per- all’identità personale », alla « verità di se .stesso » sone, non poteva non essere indotto a ritenere che, nell’ambito della collettività, secondo le analoghe attraverso il denunciato messaggio pubblicitario, il espressioni adoperate dalle ricorrenti), esprime prof. Veronesi avesse inteso reclamizzare per lucro congruamente e persuasivamente il convincimento le sigarette « Milde Sorte », quando non vi era al- che con la diffusione di quell’inserto pubblicitario cuna ragione per non ritenere che la collettività a- sia stata « subdolamente » effettuata una distorsio- vesse potuto recepire quel messaggio in modo ne dell’« immagine esterna » del prof. Veronesi e completamente opposto. dell’istituto. Se, poi, la lesione dell’immagine e- Con il terzo ed ultimo motivo le ricorrenti lamen- sterna del soggetto si sostanza nelle lesione del di- tano la violazione e falsa applicazione degli art. 6 e ritto al nome, come, appunto ha sostenuto la corte 7 c.c. in relazione agli art. 11, 1398, 1705, 1711 e del merito seguendo, del resto, uno specifico indi- 2043 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria rizzo della dottrina o, invece, di una diversa ed au- motivazione su un punto decisivo. tonoma situazione giuridica, come sembrano pro- Le ricorrenti deducono che erroneamente ed a- pendere le ricorrenti, è questione, nella specie, di poditticamente la corte di merito avrebbe affermato nessuna importanza pratica, poiché — si vedrà che, attraverso l’asserito illecito uso del nome del meglio fra poco — la seconda prospettiva non prof. Veronesi, sarebbero stati lesi anche i diritti conduce a statuizioni di tipo diverso da quelle a- dell’Istituto dei tumori da lui diretto, tale afferma- dottate dalle due sentenze di merito. zione essendo anzitutto in contraddizione con Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto general- l’altra secondo la quale il prof. Veronesi avrebbe mente meritevole di tutela giuridica, di essere rap- potuto consentire all’uso delle sue dichiarazioni, ed presentato, nella vita di relazione, con la sua vera in secondo luogo senza considerare che il prof. Ve- identità, così come questa nella realtà sociale, ge- ronesi, nella nota intervista, aveva parlato, come nerale o particolare, è conosciuta o poteva essere scienziato, a titolo strettamente personale e senza conosciuta con la applicazione dei criteri della riferirsi alla opinione dell’istituto, mentre, se aves- normale diligenza e della buona fede soggettiva; se realmente speso il nome di quest’ultimo, ciò al ha, cioè, interesse a non vedersi all’esterno altera- più avrebbe potuto configurarne un abuso di potere to, travisato, offuscato, contestato il proprio patri- rappresentativo, implicante, se mai, un problema di monio intellettuale, politico, sociale, religioso, ide- responsabilità esclusivamente tra il Veronesi e ologico, professionale, ecc. quale si era estrinseca- l’istituto. to od appariva, in base a circostanze concrete ed Il primo motivo è infondato. Non v’ha dubbio univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente che la corte del merito abbia ravvisato nell’inserto sociale. È possibile, come del resto risulta pubblicitario sopraindicato la violazione, in pre- dall’esame delle vicende dedotte davanti ai pretori giudizio sia del Veronesi che dell’Istituto nazionale gli ultimi vent’anni, che ad un soggetto si ometta di per i tumori, proprio di quel diritto che secondo le attribuire qualità, caratteri e comportamenti real- odierne ricorrenti la corte avrebbe confuso con il mente posseduti o assunti dal medesimo, oppure diritto al nome e che la dottrina, con la denomina- gli si attribuiscano elementi o fatti a lui estranei zione di « diritto all’identità personale », è venuta oppure, infine, vengano travisati caratteri, tendenze da oltre vent’anni enucleando a tutela ed azioni del soggetto. dell’immagine sociale della persona, anche sulla In tal modo si produce, senza dubbio, una lesione base delle concrete applicazioni registratesi al profilo sociale del soggetto e può verificarsi che nell’ambito della giurisprudenza pretorile ex art. tale lesione si concreti mediante un’azione che non 700 c.p.c. Che la corte non ne abbia usato la de- sia nel contempo offensiva dell’onore o della repu- 3
Lex Aquilia - © 2005 - Zanichelli Allegato al n. 3: “La lesione dei diritti della personalità” tazione o lesiva del nome o dell’immagine fisica le con la loro struttura e con la ratio legislativa di del soggetto medesimo. Il legislatore non prevede entrambe. L’art. 7 non prevede che due azioni a tu- espressamente una tutela dell’identità personale in tela del nome inteso nel senso in cui lo specifica se e per se, non appresta specificamente a favore l’art 6 l’azione di reclamo contro gli atti del terzo del soggetto che si veda alterata o travisata la pro- tendenti a contrastare l’uso del nome da parte del pria immagine esterna mezzi di reazione giuridica suo titolare e l’azione di usurpazione contro esercitabili anche nelle ipotesi in cui non rimanga l’assunzione del nome da parte di terzi che non vi offeso il suo diritto all’onore, alla reputazione, al hanno diritto (Cass. 13 luglio 1971, n. 2242). Cer- nome o all’immagine. to, non si esclude che la norma possa essere inter- Eppure, anche l’interesse all’intangibilità della pretata estensivamente in modo da includervi ipo- propria proiezione sociale è un momento qualifi- tesi da essa letteralmente non previste e difatti que- cante della propria personalità individuale. Da qui sta corte vi riconduce qualsiasi uso del nome altrui la ricerca della dottrina e della giurisprudenza pre- indipendentemente dall’assunzione in proprio di torile, rivestita sempre con maggior frequenza, di esso, come, ad es., l’attribuzione in un’opera lette- rinvenire nell’ambito dell’ordinamento giuridico rale, teatrale o cinematografica del nome di una un mezzo di tutela applicabile contro le offese del- persona ad un personaggio di fantasia (Cass. 14 ot- la proiezione all’esterno della propria personalità e tobre 1963, n. 2748). di agganciare tale tutela ad un preciso fondamento A sua volta l’art. 10 c.c. non prende in conside- giuridico-positivo. razione che la rappresentazione visiva delle sem- E ciò, ovviamente, poiché non può esservi, nel bianze fisiche della persona ed attribuisce al sog- diritto privato, interesse giurisdizionalmente tute- getto, secondo la dottrina più accreditata, null’altro labile se non nella forma del diritto soggettivo ed il che il diritto alla non conoscenza altrui di quelle diritto soggettivo è sempre espressione del diritto sembianze. oggettivo, per cui esso «in tanto è configurabile e Infine va osservato conclusivamente che il profi- con un determinato contenuto in quanto una o più lo sociale di un soggetto può essere alterato pur fa- norme del diritto oggettivo lo preveda e lo disegni cendosi dal terzo un uso corretto del nome (o del esplicitamente od implicitamente. pseudonimo) o un uso legittimo della immagine fi- Una parte della dottrina (alla quale implicitamen- sica del medesimo (nei casi consentiti dalla legge: te si richiama la sentenza gravata) amplia il concet- art. 36 e 37 L. n. 633/41) e tuttavia, secondo le ve- to giuridico del nome sino a ritenerlo lo strumento dute in esame, si avrebbe ugualmente lesione del per compendiare unitariamente la personalità del diritto al nome o all’immagine ex art. 7 e 10 c.c. soggetto e, muovendo da tale premessa, essa ravvi- In sostanza, mentre i segni distintivi (nome, sa, un uso illecito del nome altrui nella lesione pseudonimo, ecc.) identificano, nall’attuale ordi- dell’identità personale. Analogo discorso si è fatto namento, il soggetto sul piano dell’esistenza mate- recentemente a proposito dell’immagine (art 10 riale e della condizione civile e legale e c.c.): la propria immagine, sì è detto, lungi l’immagine evoca le mere sembianze fisiche della dall’evocare la semplice riproduzione visiva del persona, l’identità rappresenta, invece, una formula soggetto, è strumento particolarmente idoneo e sintetica per contraddistinguere il soggetto da un compendiare (al pari del nome) l’intera personalità punto di vista globale nella molteplicità delle sue del soggetto stesso, per cui, se la lesione specifiche caratteristiche e manifestazioni (morali, dell’identità personale ha luogo tramite la diffusio- sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.)» ne della immagine del suo portatore, si ha un uso cioè per esprimere la concreta ed effettiva persona- indebito della immagine stessa ai sensi dell’art. 10 lità individuale del soggetto quale si è venuta soli- c.c., a prescindere dall’esistenza di singole deposi- dificando od appariva destinata, in base a circo- zioni di divieto e nonostante la presenta di una stanze univoche, a solidificarsi nella vita di rela- norma autorizzativa. zione. Perciò fra il diritto al nome (e agli altri segni L’orientamento esposto non può essere qui con- distintivi) così come risulta disegnato dagli art. 6 e diviso. Non si tratterebbe, invero, soltanto di inten- 7 c.c. e viene inteso tradizionalmente dalla giuri- dere il nome o l’immagine come il simbolo sprudenza e dalia dottrina ed il diritto all’identità, dell’intera, complessiva personalità del suo titola- così come questo ormai viene configurato, ricorre re, il che può essere esatto sul piano extragiuridico, una certa correlazione, ma nulla di più non ricorre, ma di alterare in sede interpretativa il contenuto cioè, né un rapporto di immedesimazione né un normativo dell’art. 7 e dell’art. 10 oltre i limiti rapporto di comprensione dell’una figura rispetto consentii dallo strumento dell’interpretazione e- all’altra. stensiva e pertanto di quella evolutiva, di attribuire La dottrina che per prima ha intuito la meritevo- alle due norme una portata innovativa incompatibi- lezza giuridica dell’interesse del soggetto 4
Lex Aquilia - © 2005 - Zanichelli Allegato al n. 3: “La lesione dei diritti della personalità” all’identità personale, ritiene che il fondamento di essere essenziali. Tale norma costituzionale non giuridico-positivo della tutela di tate interesse si ha una funzione meramente riassuntiva dei diritti individui (oltre che implicitamente negli art. 6, 8 e espressamente tutelati nel testo costituzionale od 9 c.c.) nell’art. 8, 1° comma, 1. (sulla stampa) 8 anche di quelli inerenti alla persona umana prevista febbraio 1948 n. 147, formulato dall’art. 42 1. 5 nel codice civile; essa si colloca al centro agosto 1981, n. 416, il quale dispone che «il diret- dell’intero ordinamento costituzionale ed assume tore o, comunque, il responsabile è tenuto a far in- come punto di riferimento la persona umana nella serire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le retti- materiali e spirituali. Appunto perciò la norma non fiche dei soggetti di cui siano state pubblicate im- può avere un compito soltanto riepilogativo; essa magini od ai quali siano stati attribuiti atti o pen- costituisce una clausola aperta e generale di tutela sieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro del libero ed integrale svolgimento della persona dignità o contrari a verità). Viene precisamente so- umana ed è idonea d conseguenza ad abbracciare stenuto che il diritto di risposta o di rettifica, previ- nel suo ambito nuovi interessi emergenti della per- sto nella norma trascritta, si atteggia quale stru- sona umana purché essenziali della medesima. mento di reintegrazione in forma specifica del pre- Certo, nel nostro diritto positivo non è dato qualifi- giudizio «offerto dal soggetto leso e quale mezzo care i vari diritti della personalità come profili od di difesa, non solo contro le offese dell’onore, ma aspetti di un unico ed onnicomprensivo diritto del- bensì, « e con portata ben più estesa, contro le of- la personalità, essendo ciascuno di essi riconosciu- fese della verità personale che comportano un tra- to a tutela della varietà degli interessi fondamentali visamento della personalità individuale, anche in- dell’uomo, ma, pur costituendo tali diritti distinti dipendentemente dal pregiudizio della dignità od ed autonome situazioni giuridiche soggettive, si ri- onore ». conducono tutti ad valore integrale ed unitario del- Osserva la corte, che, senza dubbio, la norma la persona umana, così come è, questa, intesa mostra una considerazione per l’interesse del sog- nell’art. 2 Cost. Ciò consente e non esclude affatto getto a non vedersi attribuiti « atti o pensieri o af- la possibilità di individuare nuovi bisogni della fermazioni » a lui estranei, ma tale considerazione, persona umana che, se essenziali e fondamentali, già limitata alla sola ipotesi di attribuzione non ve- possono conseguire immediata ed automatica la tu- ritiera (e non riferibili, perciò, anche all’ipotesi di tela giuridica di diritto privato mediante il ricorso omessa attribuzione di atti e pensieri), prescinde da all’analogia dai diritti della personalità specifica- ogni accertamento della verità ed appare pertanto mente riconosciuti. rivolta a garantire il contraddittorio dell’interessato L’identità personale integra un bene essenziale e nell’informazione piuttosto che a realizzare una fondamentale della persona, quello di vedersi ri- forma di reintegrazione specifica del pregiudizio spettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà da lui subito. Di conseguenza sembra la detta con- sociale, ossia di vedersi garantita la libertà di svol- siderazione legislativa del tutto insufficiente a fon- gere integralmente la propria personalità individua- dare resistenza, nel quadro dei diritti della persona- le, sia nella comunità generale che nelle singole lità, di un diritto soggettivo di identità personale. comunità particolari. Essa è tutelata nella forma del Ritiene la corte che il fondamento giuridico- diritto soggettivo, nel quadro dei diritti della per- positivo della tutela che si «avverte l’esigenza di sonalità, con strumenti tipici del diritto privato. Pur assicurare all’interesse dell’intangibilità dell’iden- riconducendosi all’art. 2 Cost., il diritto soggettivo tità personale debba individuarsi, conformemente dell’identità personale non si inserisce fra i diritti ad un indirizzo di dottrina che va sempre più dif- costituzionalmente garantiti, essendo tali soltanto fondendosi, nell’art. 2 Cost., il quale dispone che « quelli specificamente previsti dalle successive la repubblica riconosce e garantisce i diritti invio- norme dalla Costituzione. La sua regolamentazione labili dell’uomo, sia come singolo sia nelle forma- va dedotta, per analogia, dalla disciplina prevista zione sociali, ove si svolge la sua personalità ». per il diritto al nome (art. 7 c.c.), essendo tale figu- Il diritto all’identità personale mira a garantire la ra la più affine al diritto all’identità personale. Per- fedele e completa rappresentazione della personali- tanto il soggetto, che subisce ad opera di un terzo tà individuale del soggetto nell’ambito della comu- una lesione pregiudiziale alla sua immagine socia- nità, generale e particolare, in cui tale personalità le, può chiedere in sede giudiziale la cessazione del individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e fatto lesivo ed il risarcimento del danno, in quanto solidifìcandosi. Si tratta di un interesse essenziale, di questo ne sussistano i presupposti soggettivi ed fondamentale e qualificante della persona e la fina- oggettivi per la sua risarcibilità, nonché ottenere lità dell’art 2 Cost. è proprio quella di tutelare la dal giudice l’ordine di pubblicazione della sentenza persona umana integralmente e in tutti i suoi modi (oltre da pubblicazione di una sua rettifica se la le- 5
Lex Aquilia - © 2005 - Zanichelli Allegato al n. 3: “La lesione dei diritti della personalità” sione è arrecata a mezzo della stampa: art. 42 L 5 vece, in ogni caso alterare l’immagine di un sog- agosto 1981 ,n. 416). getto utilizzandone in modo distorto e subdolo le Il fatto che la sentenza gravata abbia ravvisato opinioni, come nella specie ha ritenuto la corte del nell’inserto pubblicitario un uso indebito del nome merito osservando che un’intervista concessa per del Veronesi e di quello dell’istituto, considerando denunziare inequivocabilmente i rapporti esistenti il nome come strumento idoneo per compendiare la fra la diffusione del fumo e la malattia del cancro complessiva e multiforme personalità individuale venne utilizzata dalle ricorrenti per propagandare, della persona, non ha implicato, come già si è pre- nientemeno, un tipo di sigaretta, considerata pur cisato, l’applicazione di una normativa diversa da sempre nociva nella stessa intervista. quella che comportava l’esatta qualificazione Occorre precisare che al diritto alla tutela della dell’autonoma e distinta situazione soggettiva lesa. propria identità personale spetta, oltre che alle per- Il diritto all’identità personale si distingue, poi, da sone fisiche, anche alle persone giuridiche (secon- quello alla riservatezza: il primo assicura la fedele do una parte della dottrina pure agli enti non aventi rappresentazione alla propria proiezione sociale, il personalità giuridica) e, quindi, all’istituto resisten- secondo, invece, la non rappresentazione te. Difatti, anche le persone giuridiche sono porta- all’esterno delle proprie vicende personali non a- trici di una propria immagine sociale nell’ambito venti per i terzi un interesse socialmente apprezza- della realtà sociale nel cui contesto operano. Del bile (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129). resto, le società ricorrenti non contestano che Occorre ribadire che l’aver la corte del merito l’istituto abbia interesse a non vedersi alterata la inquadrato quello che si è visto essere qui il diritto propria identità quale si è venuta solidificando nel- all’identità personale nell’ambito della riservatezza la comunità nazionale attraverso la sua opera bene- non ha spiegato incidenza sulla sua decisione, a- fica nella prevenzione e nella cura dei tumori e, vendo essa applicato giustamente, sia pure in via quindi, nell’insistente denunzia delle implicazioni diretta anziché analogica, il regime previsto per la fra il fumo e la malattia del cancro. violazione di norme. Anche il secondo motivo va respinto. Con esso, Una volta che la corte del merito ha ravvisato il difatti, si censura un accertamento di fatto della bene leso in quello generalmente denominato corte d’appello, insindacabile in questa sede. Ha dell’identità perdonale, pur se abbia ricondotto tale affermato detta corte che si era « effettivamente ef- bene nell’ambito del diritto al nome, non si vede fettuata una distorsione dell’immagine del Verone- davvero quale rilevanza possa avere l’argomenta- si e dell?istituto », utilizzando arbitrariamente nel zione delle società ricorrenti, secondo la quale il testo di pubblicità redazionale il nome dei mede- nome può essere, legittimamente, « sempre richia- simi « al fine di porlo al servizio delle pubblicità mato, utilizzato, adoperato e, in una parola, stru- del prodotto reclamizzato ». Ed ha, poi, aggiunto la mentalizzato per un dato fine, ogniqualvolta esso carte stessa, sviluppando l’affermazione or ora ri- individui un personaggio celebre, un uomo c.d. ferita, che « lo scopo della campagna pubblicitaria pubblico », giacché le stesse ricorrenti riconoscono era evidentemente quello di propagandare le siga- esplicitamente che siffatto uso, tuttavia, «sarebbe rette « Milde Sorte » presentandole quale grande arbitrario ed legittimo laddove esso si risolvesse in passo avanti nella lotta contro gli effetti negativi un’offesa o, in ogni caso, in una lesione ai diritti, del fumo, avallando l’affermazione con la testimo- che ad esso sono esclusivamente collegati come di- nianza del prof. Veronesi, quasi questo avesse vo- rette estrinsecazioni della personalità: onore (e de- luto, con l’autorità ed il prestigio della sua qualità coro), identità personale (e sociale).... », Il giudizio di direttore dell’Istituto dei tumori di Milano, so- della corte d’appello sulla sussistenza della lesione stenere la campagna pubblicitaria in questione ». del bene dell’identità personale degli odierni resi- Le due affermazioni della corte di merito, censura- stenti è in questa sede incensurabile; tuttavia va te dalle ricorrenti con il motivo in esame, non con- sottolineato che essa, con motivazione congrua e tengono, dunque, se non apprezzamenti in fatto; persuasiva, ha ritenuto che fosse rimasto offeso, va, tuttavia, escluso che tali apprezzamenti, ade- contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, guatamente motivati, si concretino in un giudizio proprio il patrimonio sociale dei predetti soggetti meramente presuntivo su di una presunzione. La quale si era stratificato nella collettività in base alla corte ha esaminato la formulazione dell’inserto loro costante, concreta ed appassionata azione, pubblicitario e vi ha tratto correttamente il convin- culminata nell’intervista del prof. Veronesi, contro cimento che la distorta citazione dell’affermazione la vendita, la diffusione e la pubblicità del tabacco, del prof. Veronesi fosse stata utilizzata al fine di considerato causa dell’insorgenza di alcune specie avallare la propaganda a favore della sigaretta « di tumore. Non è, certo, precluso, in linea astratta e Milde Sorte », effettuando così una distorsione generale, l’uso delle opinioni altrui; è precluso, in- 6
Lex Aquilia - © 2005 - Zanichelli Allegato al n. 3: “La lesione dei diritti della personalità” dell’immagine sociale del Veronesi stesso e dell’istituto. Anche il terzo ed ultimo motivo va respinto. Secondo il giudizio della corte di merito l’inserto pubblicitario ha leso l’immagine sociale, non sol- tanto del Veronesi, ma anche dell’istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, da lui diretto. Si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto sufficientemente motivato, è incensurabile in que- sta sede. La corte del merito ha, al riguardo, osser- vato correttamente che nell’inserto pubblicitario si è fatto riferimento al prof. Veronesi, quale direttore dell’istituto e, quindi, all’istituto stesso presentan- do quest’ultimo, istituzionalmente preposto per lo studio e la cura dei tumori, con un’immagine so- ciale alterata al pari dello stesso Veronesi. Secondo l’inserto l’istituto, tramite il prof. Vero- nesi, suo organo scientifico primario, avrebbe rico- nosciuto a giudizio della corte di merito la scarsa dannosità delle sigarette « Milde Sorte », quando, invece, in quella intervista il fumo è ritenuto, in ogni caso, nocivo e si auspica un maggior vigore per la repressione delle violazioni al divieto di pubblicità di qualsiasi tipo di sigarette, (Omissis). 7
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