Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo

Pagina creata da Sabrina Valenti
 
CONTINUA A LEGGERE
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta
         gestione degli animali esotici

                            Gandolfo Barbarino
            Regione Piemonte – Assessorato Tutela Salute e Sanità
                      Settore Prevenzione Veterinaria

                               Torino 17 novembre 2011 – Via Bologna, 148 –
                                 Istituto Zoopprofilattico Sperimentale del
                                      Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo
(art. 1) Principi e Finalità l.r. 6/2010 e R.A.
                                      Debito informativo rispetto alla
                                    collettività, sulle caratteristiche, le
                                    necessità e lo stato di conservazione
                                              delle varie specie

TUTELARE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI ESOTICI
  PRESENTI A VARIO TITOLO SUL TERRITORIO
 REGIONALE GARANTENDO LORO LE MIGLIORI
CONDIZIONI DI VITA COMPATIBILMENTE CON LO
       STATO DI CATTIVITA’ PRESSO:
                 - parchi faunistici
           - mostre e spettacoli itineranti
              - esercizi commerciali
                    - allevamenti
                 - singoli detentori
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo
(art. 2) Definizioni l.r 6/2010 e R.A.

   Ara giacinto
                         Animali esotici:
specie animali facenti parte della fauna selvatica esotica, delle
     quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o
  temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio
                            nazionale
                  mammiferi: (tutte le specie)
   uccelli : tutte le specie comprese nell’allegato A del reg.
    338/97: tutte le specie del genere Ara ; tutte le specie
                      appartenenti ai rapaci
                      rettili : tutte le specie
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo
(art. 2) Definizioni l.r 6/2010 e R.A.

10    –    Amazona   ochrocephala
ochrocephala

                     DETENZIONE di Animali esotici:
             Possesso di animali esotici non a fini di riproduzione,
                          allevamento o commercio
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo
(art. 2) Definizioni l.r 6/2010 e R.A.
  Testudo marginata

              ALLEVAMENTO di Animali esotici:
Il possesso o anche la detenzione di una sola coppia riproduttrice
   per la procreazione di prole mantenuta in condizioni stabili e
          continuative nel tempo presso apposite strutture
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo
(art. 2) Definizioni l.r 6/2010 e R.A.

13 – Cacatua sulfurea

                 COMMERCIO di Animali esotici:
      Ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso
                  impianti appositamente autorizzati
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo
(art. 3) l.r. 6/2010 e R.A.

            Riconoscimento delle specie esotiche
Per le esigenze di identificazione, la Commissione Regionale,
 nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce
 modalità e criteri per il riconoscimento delle specie esotiche
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo
Legge 150 del 7 febbraio 1992 modificata con legge 59 del 13 febbraio 1993

 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle
                                    specie animali e vegetali in via di estinzione

                                                      Articolo 8-bis

 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'Allegato A, Appendici I e Il, nonché
nell'Allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e modificazioni, devono essere
denunciate entro dieci giorni dall'evento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ~ Direzione generale per l'economia montana e
foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere
di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà
al denunciante un certificato conforme all'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.

1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di, una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

                                                           In fase di elaborazione:

                                - MANUALE DELLE PROCEDURE PER ADEMPIMENTI CITES –
                              In collaborazione con il C.F.S. – Coordinamento Regionale del Piemonte
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo
Analisi genetiche e identificazione A.E.

 Prelievo di sangue in                Verifica numero di
Tyto Alba (barbagianni)                 identificazione
per analisi genetiche
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta gestione degli animali esotici - IZSTo
Analisi genetiche

Prelievo ematico per test genetici                                                                 Reinserimento microchip

                      Soggetto (ara ambigua) dichiarato identificato con microchip ma privo dello stesso all’esame radiologico,

Confezionamento campioni                                                                           Lettura infruttuosa microchip

                       Soggetto (ara ambigua) con microchip presente all’esame radiologico, ma non leggibile anche con più
                                                                  rilevatori
Difficoltà di identificazione soggetti
                                                                                Soggetto adulto Testudo Marginata
                                giovani di testudo Hermanni

Analisi genetiche
  (allevamento prov. Torino)

                                   Prelievo ematico con cartina assorbente:     Confezionamento campioni
                                             Soggetto giovane T. Hermanni

                               Prelievo di cellule epiteliali dal cavo orale:
                                                                                Lettura microchip
                               T. Marginata
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
                                   SCHEDA SEGNALETICA
                                                                                     Autorizz
                 Nome                                         CITES -   Animali     regionale
  Specie                    Famiglia      Ordine     Classe                                     NOTE Immagini
                volgare                                       Allegato pericolosi     (LR)
                                                                                     6/2010
               Amazzone di
  Amazona
               Cuba o dalla Psittacidae Psittaciformes Aves      A                     sì
leucocephala
               testa bianca

                   AMAZONA leucocephala
                   AMAZZONE di cuba (5)

        1. Amazona leucocephala leucocephala (Amazzone di cuba)

      Grandezza : 32 cm
      Età : può raggiungere i 50 anni.
      Colorazione : piumaggio generale verde, fronte bianca, guance e gola rosso, iride scura.
      Distribuzione: Cuba orientale e centrale.
      Appendice/CITES : 1
      Dimorfismo sessuale : inesistente.
      Carattere : affettuoso e addomesticabile. E' un pappagallo abbastanza rumoroso. Bisogna
      fornire regolarmente legno da scorticare. E' spesso aggressivo verso altre specie.
      Alimentazione : semi misti o estruso, semi germogliati, frutti delle conifere, frutta, verdure
      (particolarmente carota, mela, agrumi) bacca di sambuco, vegetali, pastoncino all'uovo e
      supplementi di minerali durante allevamento. In natura si ciba anche di fiori, germogli di
      piante e bacche.
      Allevamento : voliera ampia e con rete metallica robusta. Realizzato abbastanza
      regolarmente anche se con difficoltà. L'allevamento inizia ad aprile, occasionalmente prima
      se alloggiati all'interno. Le uova deposte sono da 3 a 4. L'incubazione dura 28 gg e il periodo
      di svezzamento 8-10 settimane. Il nido deve essere robusto, misure ca. 28x28x60 cm con
      foro d'entrata 8 cm di diametro. Il nido va posizionato in un posto protetto e riparato dalla
      luce. Durante la riproduzione può essere aggressivo.
      Stato attuale : abbastanza raro, da una ventina d'anni è protetto.
      Facilità di reperimento in commercio : difficile.
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
                                 SCHEDA SEGNALETICA
                                                                                   Autorizz
            Nome                                      CITES -       Animali
Specie               Famiglia     Ordine     Classe                               regionale NOTE Immagini
           volgare                                    Allegato     pericolosi
                                                                                (LR 6/2010)
   Ara        Ara
                    Psittacidae Psittaciformes Aves       B                           sì
ararauna   ararauna

                                    ara ararauna
                                    ara ararauna

      Grandezza : 87 cm
      Età : può raggiungere i 80 anni.
      Colorazione : fronte e corona verdi, gola nera, guance nude bianche e orlate da piccole piume
      nere, becco nero e iride gialla. Dorso blu, parti inferiori gialle.
      Appendice/CITES : 2
      Dimorfismo sessuale : inesistente. I giovani hanno la coda più corta e l'iride marrone scura.
      Diffusione : Vive nelle foreste tropicali e nei boschi di palma che si sviluppano lungo il corso del
      fiume in un areale vasto nel territorio del Sud America (Panama, Colombia, Ecuador, Perù,
      Venezuela, ...).
      Carattere : L'Ararauna è il classico pappagallo da "circo". Vivace e a volte rumoroso,
      specialmente nella mattina presto e la sera tarda. Si addomestica con facilità. Molto curioso,
      adora rosicchiare i rami e ceppi d'albero. Può convivere con altri grandi pappagalli. Adora fare
      il bagno o farsi spruzzare. E' in grado di compiere esercizi di destrezza e precisione, ed
      apprende con facilità.
      Alimentazione : in generale semi, noci, frutta, semi germinati, verdura e vegetali vari.
      Allevamento : l'allevamento inizia in aprile; il pappagallo tende ad essere nervoso ed
      aggressivo quindi bisogna essere prudenti. Vengono deposte da 1-3 uova, occasionalmente 4.
      Spesso non sono tutte fertili. L'incubazione dura da 25-27 giorni e il periodo di svezzamento
      dei piccoli è di 12 settimane ma dovrebbero avere la possibilità di rimanere per un periodo
      maggiore con i genitori. Il nido deve avere dimensioni di almeno 55 x 70 x 100 cm ca. con
      diametro di foro d'entrata di 22 centimetri.
      Stato attuale : E' ancora comune, ma tendenzialmente in declino a causa della cattura per il
      commercio, ma soprattutto a causa della distruzione della foresta tropicale.
      Facilità di reperimento in commercio : facile.
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
                                        SCHEDA SEGNALETICA
                                                                                         Autorizz
                     Nome                                       CITES -     Animali     regionale
        Specie                 Famiglia    Ordine    Classe                                       NOTE Immagini
                    volgare                                     Allegato   pericolosi      (LR
                                                                                         6/2010)
        Bradypus     Bradipo
                              Bradypodidae Xenarthra Mammalia      B                       sì
       variegatus   variegato

 Diffusione:
 Verde=B. variegatus
 Blu=B. tridactylus
 Rosso=B. torquatus

bradipi (Genere Bradypus), dal greco βραδύς, "lento" e πο? ς "piede", sono piccoli e lentissim
mammiferi che vivono nelle foreste dell'America del Sud
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
                                       SCHEDA SEGNALETICA
                                                                                                     Autorizz
                Nome                                                     CITES -         Animali
 Specie                         Famiglia         Ordine       Classe                               regionale (LR NOTE Immagini
               volgare                                                   Allegato       pericolosi
                                                                                                     6/2010)
            Tartaruga
Geochelone
           dagli speroni Testudinidae Testudines Reptilia                     B                                    sì
  sulcata
             africana

                                                                     CLASSIFICAZIONE

                                             Ordine                           TESTUDINES
                                             Sottordine                       CRYPTODIRA
                                             SuperFamiglia                    TESTUDINOIDEA
                                             Famiglia                         TESTUDINIDAE
                                             SottoFamiglia                    TESTUDININAE
                 Area di distribuzione       Genere                           GEOCHELONE
                                             Specie                           SULCATA

                                                                    STATUS GIURIDICO

                                         E’ inclusa in Appendice II CITES della Convenzione di Washington.

                                                                      DISTRIBUZIONE

                                         Geochelone sulcata vive nelle steppe aride dell’Africa centrale in una
                                         striscia di terra che va dall’Etiopia al Senegal passando per il Sudan,
                                         Ciad, Niger, Mali e Mauritiana.

                                                                          HABITAT

                                         Vive in boscaglie di acacia e nelle zone desertiche con escursioni
                                         termiche e scarsissima acqua.

                                                        CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

                                         E’ attiva il mattino e la sera; scava delle cavità lunghe anche 3 metri
                                         dove si ripara dal caldo intenso del giorno e dal freddo della notte.

                                         Sono animali territoriali che non convivono con altre specie e spesso i
                                         maschi non accettano neanche la femmina al di fuori del periodo
                                         dell’accoppiamento.

                                                               CARATTERISTICHE FISICHE

                                         Geochelone sulcata è la tartaruga più grande del continente africano e
                                         una tra le più grandi tartarughe terrestri del mondo. Ha un carapace
                                         lungo fino a 80-85 cm e può pesare fino a 100 Kg. In questa specie il
                                         maschio è più grande della femmina, questa può pesare fino a 50-70 Kg
                                         con un carapace lungo 60-70 cm.

                                          Il carapace è di colore giallo-bruno con i bordi degli scuti di colore più
                                         scuro; questi hanno degli anelli di crescita che diventano più marcati
                                         con l’età. La pelle di color ocra, è molto spessa.

                                         Il piastrone è di color avorio e posteriormente termina con due
                                         protuberanze evidenti. Gli arti hanno robuste scaglie e le zampe
                                         posteriori sono provviste di speroni.
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
                                 SCHEDA SEGNALETICA
                                                                                                     Autorizz
                Nome                                         CITES -             Animali
  Specie                    Famiglia Ordine Classe                                                  regionale NOTE Immagini
               volgare                                       Allegato           pericolosi
                                                                                                   (LR 6/2010)
Physignathus    Drago
                           Agamidae Sauria Reptilia               no                                       sì
 cocincinus    d'acqua

                  Nome comune     Drago d'acqua Cinese

                  Famiglia        Agamidae

                  Distribuzione   Dal'India all'Arcipelago Indonesiano fino al Nord della Austria

                  Habitat         Foreste più o meno dense, sempre però in prossimità di corsi d'acqua
                                  dove si tuffa subito se disturbato

                  Taglia          cm 80, occasionalmente cm 100

                  Alimentazione   Si nutre principalmente di grilli, cavallette, farfalle, ragni, larve varie,
                                  anfibi, pesci, rettili, piccoli roditori e nidiacei ma gradisce anche frutta
                                  dolce e polposa

                  Terrario        Umido tropicale arboreo

                  Temperatura     Giorno 28-30°C, notte 24-26°C

                  Curiosario      Scava un tunnel sotto una pianta e vi depone le uova 8-12 uova che
                                  schiuderanno dopo 80-110 giorni di incubazione.
                                  I piccoli alla nascita misurano circa 15-16 cm.

                  Supplementi     Complessi polivitaminici, calcio E nei periodi prolungati senza
                                  esposizione diretta al sole, vitamina D3

                  Congeneri       P. Lesueurii
ELENCO REGIONALE ANIMALI ESOTICI
                                                                             SCHEDA SEGNALETICA
                                                                                                                                                   Autorizz
                                                          Nome                                             CITES -            Animali             regionale
                                   Specie                               Famiglia         Ordine Classe                                                      NOTE Immagini
                                                         volgare                                           Allegato          pericolosi              (LR
                                                                                                                                                   6/2010)
                                Lampropeltis
                                 triangulum                            Colubridae Serpentes Reptilia            no                                      sì
                                   sinaloae

Lampropeltis triangulum                                                                               più freddo, ad un massimo di 31° nel punto più caldo. Nel caso si utilizzi un terrario si può
                                                                                                      utilizzare un cavetto riscaldante posizionato all'interno, il cavetto deve coprire diciamo il 25% della
Falso Corallo                                                                                         base, e tutto un lato, attenzione a schermare bene il cavetto onde evitare scottature al serpente. Nel
                                                                                                      caso di un fauna box il cavetto può essere posizionato con lo stesso sistema, però all'esterno.
                                                                                                      Un'altra scelta è una semplice lampadina riscaldante spot (per intenderci quelle che emettono una
                                                                                                      luce concentrata) posizionata ad una estremità del terrario in modo che punti orizzontalmente.
                                                                                                      Questo però è possibile solo con terrari di adeguate dimensioni, nel caso si usi la lampadina è
                                                                                                      importante soprattutto l'altezza a cui viene attaccata,per evitare che il serpente si bruci sotto di essa
                                                                                                      o addirittura riesca ad arrampicarvisi, per evitare questo inconveniente è consigliabile schermare la
                                                   Famiglia: Colubridae                               lampadina con della rete metallica.
                                                                                                      Il wattaggio della lampadina o del cavetto possono essere scelti facendo delle prove con dei
                                                                                                      termometri, uno nel punto caldo e uno in quello freddo, comunque ci accorgeremo magari di una
                                                                                                      temperatura troppo alta nel caso il serpente stia la maggior parte del tempo nel punto più freddo, o
                                                                                                      nella vasca dell'acqua, e viceversa di una troppo bassa nel caso il serpente stia prevalentemente
                                                                                                      sotto la lampadina o sopra il cavetto.
                                                                                                      Per quanto riguarda l'illuminazione è necessario fornirla artificialmente solo nel caso in cui quella
Introdizione : I Lampropeltis fanno parte di uno dei generi di serpenti più popolari in               naturale sia scarsa . La luce necessaria può essere fornita mediante un neon, non necessariamente
cattività. Il genere Lampropeltis è endemico dell'america del nord e del sud,del quale molte          uno specifico per rettili. Le ore di luce variano da 12 al giorno, nei mesi caldi, a 10 al giorno, nei
specie sono diffuse negli stati uniti. Le specie di questo genere sono popolari tra gli erpetofili    mesi freddi.
per la loro robustezza, la facilità di allevamento e le loro stupende e variabilissime livree
,che ad inganno dei predatori,risultano molto simili a quelle dei serpenti corallo (genere            Umidità : Un altro importante fattore è l'umidità. La maggior parte dei Lampropeltis è a suo agio
micrurus). Questa scheda riguarda l'allevamento di base del genere lampropeltis, e                    con una umidità che varia dal 40 al 60%. Un'aumento dell'umidità presente nel terrario diventa
comunque consigliabile informarsi riguardo le esigenze delle singole specie.                          importante al momento della muta. Un serpente prossimo alla muta assume una colorazione meno
                                                                                                      brillante, gli occhi si opacizzano, a questo punto è possibile nebulizzare all'interno del terrario con
Terrario : Le dimensioni contenute dei Lampropeltis fanno si che sia possibile scegliere              un nebulizzatore da fiorista. Mute incomplete sono segno di umidità troppo bassa. E possibile oltre
molti formati di terrari/fauna box è comunque consigliabile alloggiare esemplari baby in box          alla normale nebulizzazione, fornire una cosiddetta "cassetta di umidità", un rifugio costituito da un
piuttosto contenuti,in modo da rendere più facile l'avvistamento della preda;i box tuttavia           vaso rovesciato, una scatola di pastica ecc. con un foro praticato su di un lato, all'interno si metterà
devono essere abbastanza spaziosi da rendere possibile una escursione termica da un estremo           del muschio umido, o anche carta assorbente inumidita.
del terrario all'altro.                                                                               Ricordarsi comunque di fornire sempre una vaschetta di acqua grande tanto da far immergere
Esiste una varietà di materiali da utilizzare come substrato.per prima cosa dovrebbero essere         completamente il serpente.
evitati i trucioli di pino o cedro,poiché il forte odore che emanano irrita l'apparato
respiratorio,e inoltre c'è sempre il rischio di costipazione dovuto all'ingestione durante i pasti    Alimentazione : Per gli esemplari giovani una dieta a base di pinkie (topolini neonati ancora
di trucioli. I pezzetti di corteccia sterilizzati sono una buona scelta,sono esteticamente            senza pelo) è l'ideale, generalmente 1-2 pinkie a settimana sono sufficienti. Man mano che il
gradevoli e relativamente facili da pulire,inoltre permettono al serpente di interrarsi. Un           serpente cresce crescerà anche la preda.una regola pratica generale è quella di fornire al serpente
substrato non attraente ma molto funzionale rimane i fogli di giornale,che diventano                  prede grandi circa quanto il diametro della parte più grande del serpente (testa esclusa). I serpenti
assolutamente indispensabili durante il periodo di quarantena.                                        del genere lampropeltis in particolare, sono soliti mangiare altri ofidi, infatti in natura i serpenti a
È importante fornire ai serpenti dei rifugi dove nascondersi, in modo che si possano sentire          sonagli sono una parte significativa della loro dieta! E' quindi sconsigliabile alloggiare più di un
al sicuri nel loro terrario. I rifugi possono essere delle vaschette di plastica capovolte e forate   esemplare per terrario.
da un lato,scatole delle scarpe,se poi optiamo per l'estetica allora possiamo costruire caverne,      Finchè la preda è di piccole dimensioni può essere somministrata viva, ma se si tratta di un topo
tunnel ecc. utilizzando materiali raccolti in natura e sterilizzati in forno ad una temperatura       abbastanza grande conviene somministrata scongelata, appena uccisa o perlomeno stordita.
di 120°per circa 30 minuti. Indispensabile una vaschetta per l'acqua, abbastanza grande da            Nel caso la preda sia somministrata viva è assolutamente necessario assistere quantomeno
permettere al serpente di immergersi completamente, che comunque deve riuscire ad uscirne             all'uccisione della preda.
agevolmente.                                                                                          Occasionalmente un serpente può rifiutare di alimentarsi. Il rifiuto di alimentari può essere causato
                                                                                                      da una molteplicità di fattori quali: condizioni ambientali errate, muta, gravidanza, malattia
Riscaldamento e Illuminazione : Il fattore chiave per il mantenimento dei                             (parassiti interni ecc.)
Lampropeltis (e di tutti gli altri rettili) in cattività è quello di fornire condizioni climatiche    Se un serpente rifiuta di alimentarsi per più di 4 settimane, le condizioni climatiche sono adeguate
corrette. I serpenti sono ectotermi, cioè non sono in grado di modificare la propria                  (rifugio compreso), non è in muta e non è stato accoppiato, allora è il caso di ipotizzare un
temperatura corporea. Per permettere ai serpenti di scegliere la temperatura corporea                 malessere. Alcuni serpenti rifiutano di alimentarsi d'inverno, anche se le condizioni ambientali sono
adeguata è necessario creare una differenza di temperatura da un lato del terrario all'altro. La      ottimali, questo è dovuto al loro istinto di brumare.
temperatura ambientale ideale varia con le diverse specie di lampropeltis, tutta via una              La maggior parte dei lampropeltis segue un periodo di brumazione durante l'inverno. Prima di
temperatura che si adatta a tutte le esigenze dovrebbe andare da un minimo di 22° nel punto           iniziare la brumazione bisogna assicurarsi che lo stomaco sia vuoto, per questo si lascerà il serpente
(artt. 4 e 5) – l.r. 6/2010 e R.A.
                                                              TUTTA LA MODULISTICA VIENE
                                                              PREDISPOSTA DAL COMPETENTE SETTORE
                                                              REGIONALE E MESSA IN RETE (SITO R.P.)

        Elefante indiano

                           A)   DOMANDA AL SINDACO DEL COMUNE SEDE DI DETENZIONE
                                ENTRO 8 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE O DALLA NASCITA IN
                                CATTIVITA’ PER IL TRAMITE DEL COMPETENTE SERVIZIO
                                VETERINARIO ASL (60 gg di tempo per il rilascio);
                           B)   PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI
                                IDENTIFICAZIONE E DI LEGITTIMA PROVENIENZA (certificati
   Detenzione di                CITES, fatture di acquisto, dichiarazioni di cessione, certificati o
   Animali esotici:             denunce di nascita in cattività, ecc)
                           C)   IDONEITA’ ALLA DETENZIONE VALUTATA DAL MEDICO
                                VETERINARIO DELL’ASL COMPETENTE PER LA SEDE DI
                                DETENZIONE (verifica delle condizioni strutturali di detenzione e delle
                                conoscenze per il corretto mantenimento in stato di cattività delle specie
                                esotiche)

Inserimento detentori in
   anagrafe regionale
       ARVET
                                   Rispetto dei requisiti previsti nel regolamento di attuazione
  a cura del SV-ASL
                                   della legge 6/2010 - ALLEGATO A
(artt. 6-7) l.r. 6/2010 e R.A.
   Allegati alla domanda:
- planimetria allevamento
- descrizione strutture di
  detenzione A.E.                                                                   Amazona Leucocephala
- attestato idoneità (art 9
  l.r. 6/2010)
                              A)   DOMANDA AL SINDACO DEL COMUNE SEDE ALLEVAMENTO
                                   ENTRO 8 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE O DALLA NASCITA IN
                                   CATTIVITA’ PER IL TRAMITE DEL COMPETENTE SERVIZIO
                                   VETERINARIO ASL (60 gg di tempo per il rilascio);
                              B)   PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI
    Allevamento di                 IDENTIFICAZIONE E DI LEGITTIMA PROVENIENZA (certificati
    A.E. non a fini                CITES, fatture di acquisto, dichiarazioni di cessione, certificati o
                                   denunce di nascita in cattività, ecc)
    commerciali
                              C)   VERIFICA IDONEITA’ CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO
                                   VALUTATA DAL MEDICO VETERINARIO DELL’ASL
                                   COMPETENTE PER TERRITORIO (verifica delle condizioni strutturali
                                   di detenzione e delle conoscenze per il corretto mantenimento in stato di
                                   cattività delle specie esotiche)

Inserimento allevatori in
   anagrafe regionale
        ARVET
                                                Requisiti descritti nel regolamento di attuazione della legge
   a cura del SV-ASL
                                                6/2010 - ALLEGATO A
(artt. 6 - 7) l.r. 6/2010 e R.A.

                                                           Obbligo di indicazione nella domanda dei centri o
   Allegati alla domanda:                                  allevamenti convenzionati in grado di accogliere
- planimetria allevamento                                        gli animali in caso di cessata attività
- descrizione strutture di         Tyto alba
  detenzione A.E.
- attestato idoneità (art 9
  l.r. 6/2010)                A)   DOMANDA AL SUAP DEL COMUNE SEDE ALLEVAMENTO
                                   ENTRO 8 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE O DALLA NASCITA IN
                                   CATTIVITA’ CHE LA INOLTRA ALLA COMMISSIONE
                                   REGIONALE PER IL RILASCIO DEL PREVENTIVO NULLA-
                                   OSTA (120 gg di tempo per il rilascio);
   Allevamento di             B)   PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI
   A.E. a fini                     IDENTIFICAZIONE E DI LEGITTIMA PROVENIENZA (certificati
                                   CITES, fatture di acquisto, dichiarazioni di cessione, certificati o
   commerciali                     denunce di nascita in cattività, ecc)
                              C)   VERIFICA IDONEITA’ CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO DA
                                   PARTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE.
                              D)   TRASMISSIONE PARERE AL SUAP PER RILASCIO
                                   AUTORIZZAZIONE (comunicazione anche all’ASL per vigilanza)
Inserimento allevatori in
   anagrafe regionale
       ARVET
                                                Requisiti descritti nel regolamento di attuazione della legge
  a cura del SV-ASL
                                                6/2010 - ALLEGATO A
(artt. 6 - 7) l.r. 6/2010 e R.A.

   Allegati alla domanda:           D.P.R. n. 160
- planimetria esercizio            del 30.09.2010
  commerciale                                                                                   bubo bubo
- descrizione strutture di
  detenzione A.E.
- attestato idoneità (art 9
                              A)     DOMANDA AL SUAP DEL COMUNE SEDE DELL’ESERCIZIO
  l.r. 6/2010)
                                     COMMERCIALE CHE LA INOLTRA ALLA COMMISSIONE
                                     REGIONALE PER IL RILASCIO DEL PREVENTIVO NULLA-
                                     OSTA (120 gg di tempo per il rilascio);
                              B)     PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI
    Commercio di                     IDENTIFICAZIONE E DI LEGITTIMA PROVENIENZA DEGLI
                                     ANIMALI ESOTICI (certificati CITES, fatture di acquisto, ecc)
    Animali esotici           C)     VERIFICA IDONEITA’ CONDIZIONI DI VENDITA DA PARTE
                                     DELLA COMMISSIONE REGIONALE.
                              D)     TRASMISSIONE PARERE AL SUAP PER RILASCIO
                                     AUTORIZZAZIONE (comunicazione anche all’ASL per vigilanza)

Inserimento commercianti
  in anagrafe regionale
        ARVET
                                                    Requisiti descritti nel regolamento di attuazione della legge
   a cura del SV-ASL
                                                    6/2010 - ALLEGATO A
Legge regionale 18 febbraio 2010 n. 6
                  “Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il
                 commercio di animali esotici ed istituzione del
                      Garante per i diritti degli animali”
scimpanzè

                       140
                       120
                       100
                         80
                         60
                         40
                         20
                          0      2008           2009           2010
            Autor. Detenzione    76             105            119
            Autor. Allevamento   12              2                 0
            Autor. Commercio     15              15                6
Obblighi di registrazione per commercianti ed allevatori
                           (art. 8) l.r. 6/2010 e R.A.
Possibile utilizzo del registro CITES (D.M. 8.1.2002)              IL MODELLO DI REGISTRO E’ DISPOSTO
per la registrazione delle specie esotiche in allegato A e             DALLA STRUTTURA REGIONALE
B della Convenzione di Washington                                    COMPETENTE CON APPOSITO ATTO
                                                                             DETERMINATIVO

                                         A)      VIDIMATO DAL SERVIZIO VETERINARIO
                                         B)      REGISTRAZIONI ENTRO 24 ORE PER OGNI TRANSAZIONE
                                                 COMMERCIALE O VARIAZIONE NUMERICA
                                         C)      REGISTRO COMPOSTO DA FOGLI O PAGINE
 registro di carico                              PROGRESSIVAMENTE NUMERATE

 e scarico                               D)      POSSIBILE UTILIZZO DI REGISTRI INFORMATICI A MODULO
                                                 CONTINUO VIDIMATI DAL SERVIZIO VETERINARIO CON
                                                 OBBLIGO DI STAMPA E AGGIORNAMENTO ENTRO LE 24 ORE
                                         E)      VERIFICA CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE DELLA
                                                 CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI DA PARTE DEL
                                                 COMPETENTE SERVIZIO VETERINARIO ASL
Corsi di formazione per commercianti ed allevatori
                                (art. 9) l.r. 6/2010 e R.A.
        OBBLIGO PER COMMERCIANTI E
        ALLEVATORI GIA’ AUTORIZZATI, DI                                       ORANIZZATI DALLA C.R./CRANES
        CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI IDONEITA’                                 TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
        ENTRO 6 MESI DALL’APPROVAZIONE DEL                                     PUBBLICATI SUL SITO DELLA
        REGOLAMENTO (ART 23 – L.R.6/2010)                                    REGIONE PIEMONTE E DEL CRANES

                                            CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI A FORNIRE CONOSCENZE
                                                                    INERENTI:

                                                - Le principali nozioni di zoologia, etologa ed igiene
   Obbligo per                                  indispensabili per un corretto rapporto uomo/A.E.;
   commercianti
                                                - Le principali norme e disposizioni in materia di benessere
   e allevatori di                              animale.
   frequentare, ai
   fini del rilascio                                  ED A VALUTARE, LE CAPACITA’ DEI PARTECIPANTI A
                                                 SVOLGERE IN MODO CORRETTO L’ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO O
   delle previste                                                      COMMERCIO:
   autorizzazioni:

 Pubblicazione dell’elenco degli                                   superamento esami finali
allevatori e dei commercianti abilitati                      RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA’
sul sito ufficiale della Regione Piemonte
OBBLIGHI PER I PARCHI FAUNISTICI
                        (art. 10) l.r. 6/2010 e R.A.
      leopardo

N.B.                                                     POSSIBILITA’ PER LA COMMISSIONE REGIONALE
PER I PARCHI FAUNISTICI NON E’ PREVISTO IL               DI IMPORRE PIANI DI GESTIONE VOLTI AL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE IN                  CONTENIMENTO DELLE NASCITE IN CATTIVITA’
 QUANTO GIA’ ASSOGGETTATI AGLI OBBLIGHI                  (ANIMALI CLASSIFICATI PERICOLOSI)
    DEFINITI DAL D.Lgs 21 MARZO 2005 N. 73

                                  PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI
                                          APPOSITA RELAZIONE CONTENENTE:
 ENTRO IL                         - numero e specie di animali ospitati;
                                  - acquisti o cessioni di A.E. (con destinazioni o provenienze);
 30 MARZO                         - nascite e morti di animali ospitati (comunicati entro 8 gg al S.V.);
 DI OGNI ANNO                     - standard riferiti alle strutture di detenzione degli animali;
                                  - modalità di assolvimento degli interventi veterinari specialistici
PRINCIPALI STRUTTURE DI RICOVERO ANIMALI
           SELVATICI PRESENTI IN PIEMONTE
1) Villa Pallavicino,
     Verbania

2) Parco faunistico La
Torbiera, Agrate Conturbia

3) Zoosafari, Pombia

4) L’oasi degli animali, S.
      Sebastiano Po

5) ZOOM, Cumiana

6) Parco ornitologico
Martinat, S. Pietro Vallemina

7) Centro Cicogne e Anatidi,
         Racconigi

8) Bernezzo

9) Zoosafari, Murazzano
Decreto Legislativo n. 73 del 21 marzo 2005
          (G.U. n. 100 del 2 maggio 2005)
                     FINALITA’:
   1) potenziare il ruolo dei giardini zoologici nella
    conservazione della biodiversità, allo scopo di
           proteggere la fauna selvatica

CONVENZIONE DI RIO DE JANEIRO, 1992
   = Convenzione sulla diversità biologica,
 ratificata con Legge n. 124 del 14/02/1994

  2) Istituire un REGISTRO nazionale dei
              giardini zoologici
REQUISITI MINIMI:
 -partecipare a ricerche scientifiche
per la conservazione delle specie;

  - partecipare a programmi di formazione nelle tecniche
  di conservazione delle specie , e scambiare informazioni
  con altre strutture;

   - promuovere ed attuare programmi di educazione e
   sensibilizzazione del pubblico e della scuola;

      - rinnovare il pool genetico delle popolazioni animali
      custodite attraverso piani di scambi e prestiti;
CIRCHI, MOSTRE e SPETTACOLI VIAGGIANTI
                   (art. 11) l.r. 6/2010 e R.A.

  Panthera tigris

                          A)   PREVENTIVO NULLA-OSTA DEL S.V. ASL;

CONDIZIONI PER
                          B)   PRESENTAZIONE RICHIESTA CON
LA CONCESSIONE                 ALMENO 15 gg DI ANTICIPO DA PARTE DEL
DELLE AUTORIZZAZIONI           TITOLARE/L.R.;
DA PARTE DEI
                          C)   RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI
COMUNI                         NELL’ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO
RECUPERO DI ANIMALI ESOTICI
                          (art. 12) l.r. 6/2010 e R.A.

   Falco di cherrug

                           ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE;
                           CONDIZIONI GIUDICATE INIDONEE DAGLI OPERATORI
                            ADDETTI ALLA VIGILANZA;
                           IN CONDIZIONI DIVERSE RISPETTO A QUELLE PREVISTE
DETENZIONE                  O AUTORIZZATE;
ALLEVAMENTO
COMMERCIO IN
CONDIZIONI                   REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA E, PREVIO PARERE
INIDONEE                     DELLA COMMISSIONE REGIONALE, SEQUESTRO CAUTELATIVO
                              DEGLI ANIMALI, NONCHE’ IL LORO TRASFERIMENTO IN ALTRA
                                               SEDE RITENUTA IDONEA
COMMISSIONE REGIONALE
                          (art. 14) l.r. 6/2010 e R.A.
ISTITUITA PRESSO ASSESSORATO REGIONALE              POSSIBILITA’ PER LA COMMISSIONE DI
TUTELA DELLA SALUTE E SANITA’                       AVVALERSI DI UN ESPERTO ESTERNO PER IL
 NOMINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE                RILASCIO DEI PARERI DI COMPETENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE                              (ALLEVAMENTO – COMMERCIO)

   DURATA IN CARICA             A)   RESPONSABILE DEL SETTORE REGIONALE
        3 ANNI                       PREVENZIONE VETERINARIA O SUO DELEGATO;
                                B)   UN ESPERTO IN ZOOLOGIA ED ETOLOGIA
                                     INDIVIDUATO DALLE ASSOCIAZIONI
  COMPOSIZIONE                       NATURALISTICHE PIU’ RAPPRESENTATIVE NEL
                                     TERRITORIO REGIONALE;
                                C)   UN RAPPRESENTANTE DELLE ASSOCIAZIONI
                                     ANIMALISTE;
                                D)   UN ESPERTO IN MATERIA DI VIGILANZA
                                     SULL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
                                     INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DI ANIMALI
                                     ESOTICI IN VIA DI ESTINZIONE (C.F.S.).
 IL RAPPRESENTANTE DELLE ASSOCIAZIONI NATURALISTICHE ED ANIMALISTE E’ INDICATO CONCORDEMENTE
    DALLE STESSE ENTRO 2 MESI DALLA RICHIESTA. IN CASO CONTRARIO LA PROPOSTA DI NOMINA VIENE
             INDICATA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE ANIMALI ESOTICI.
COMMISSIONE REGIONALE
                      (art. 15) l.r. 6/2010 e R.A.

                           A)   PUO’ DISPORRE ULTERIORI ACCERTAMENTI
                                ISTRUTTORI SUI PROCEDIMENTI
                                AMMINISTRATIVI INERENTI LA DETENZIONE,
                                L’ALLEVAMENTO ED IL COMMERCIO DI A.E.
                                (NORV);
COMPITI E FUNZIONI         B)   PUO’, IN ACCORDO CON IL C.R.AN.ES., STABILIRE
                                PROCEDURE ED INTERVENTI RITENUTI
                                NECESSATI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE
                                SPECIE ESOTICHE

  OBBLIGO DI RIUNIRSI      C)   PUO’ DEFINIRE ULTERIORI MODALITA’
  ALMENO OGNI 3 MESI            ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO INTERNO
                                CON PROPRIO REGOLAMENTO
CENTRO DI REFERENZA REGIONALE ANIMALI
                  ESOTICI – C.R.AN.ES.
                 (art. 16) l.r. 6/2010 e R.A.
                                                       OBIETTIVI – FUNZIONI e MODELLO
    ISTITUITO PRESSO L’ISTITUTO
                                                    ORGANIZZATIVO STABILITI DALLA GIUNTA
 ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
                                                      REGIONALE CON IL REGOLAMENTO DI
 PIEMONTE, LIGURIA e VALLE D’AOSTA
                                                        ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6/2010

                                     A)    Assicura, anche attraverso l’impiego e lo sviluppo di
                                          metodiche biotecnologiche, la corretta gestione della
                                          riserva genetica di specie esotiche a maggior interesse
                                          presenti in Piemonte (identificazione; determinazione del
                                          sesso in specie prive di D.S., tecniche di prelievo non
                                          invasive, studio di parametri di valutazione del B.A.,
                                          tecniche innovative per la diagnosi di malattia)

   FORNIRE UN SUPPORTO               B)   Collabora, in accordo con la Commissione, alle iniziative
   TECNICO-SCIENTIFICO                    di formazione in materia di animali esotici;
    QUALIFICATO ALLA                 C)   Promuove progetti di ricerca anche in tema di
COMMISSIONE REGIONALE A.E.                compatibilità del mantenimento in ambiente protetto degli
                                          animali esotici;
CENTRO DI REFERENZA REGIONALE ANIMALI
                     ESOTICI – C.R.AN.ES.
                    (art. 16) l.r. 6/2010 e R.A.

                                               EVENTUALI ULTERIORI MODALITA’
                                              ORGANIZZATIVE DEL CENTRO SONO
                                            ADOTTATE DALL’I.Z.S. DI CONCERTO CON
    Barbagianni (tyto alba)                 LE STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI,
                                               SULLA BASE DI NUOVE ESIGENZE DI
                                               SVILUPPO DEI COMPITI ASSEGNATI
IL RESPONSABILE DEL CENTRO E’
    INDIVIDUATO DALL’I.Z.S
   ALL’INTERNO DEL PROPRIO
PERSONALE IN ACCORDO CON LA     A)   PROMUOVE INIZIATIVE E PROGETTI DA
       COMMISSIONE A.E.              SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE REGIONALE;

COMPITI DEL                     B)   COLLABORA CON LE DIVERSE STRUTTURE
                                     ORGANIZZATIVE DELL’I.Z.S. AL FINE DI
RESPONSABILE DEL                     SVILUPPARE IN MODO INTEGRATO ED
CENTRO                               ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE LE ATTIVITA’
                                     DI COMPETENZA DEL CENTRO;
                                C)   MANTIENE STRETTI RAPPORTI CON LA
                                     COMMISSIONE FINALIZZATI ANCHE ALLA
                                     DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI DI
                                     INTERVENTO NEL SETTORE.
VIGILANZA
                                 (art. 18) l.r. 6/2010 e R.A.
                                                     SONO FATTE SALVE TUTTE LE COMPETENZE
                                                        DI VIGILANZA ATTRIBUITE AL C.F.S.
13 – Cacatua sulfurea

                        ATTRIBUZIONE AI SERVIZI VETERINARI DELLE ASL
                            DEI COMPITI DI VIGILANZA SU DETENZIONE,
                         ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI
                                              SCOPI:

                                                 
                               ASSICURARE IL CONTROLLO SULLA REGOLARE
                                 APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGONALE

                                                 
                        PROVVEDERE, NELL’AMBITO DEI CONTROLLI UFFICIALI PRESSO
                                     ALLEVATORI E COMMERCIANTI DI A.E.,
                              A VERIFICARE LA CORRETTA TENUTA DEL REGISTRO DI
                                        CARICO/SCARICO (VIDIMAZIONE)
VIGILANZA
(art. 18) l.r. 6/2010 e R.A.
VIGILANZA
                                                                              (art. 18) l.r. 6/2010 e R.A.
         Tabella 1 - ATTIVITA' DI VIGILANZA ANIMALI
                                                                                                                                                      Tabella 3 - ANNO 2010
                      ESOTICI- ANNO 2010

                                                                                                                                                       PARCHI FAUNISTICI -

                                                                                                                                                                                                               CESSIONE ANIMALI
                                                                                                                                                        ZOO - ZOO SAFARI

                                                                                                                                                                                                                SEGNALAZIONI DI
                                                                                                                                                                                             SEGNALAZIONI DI
                                                         AMMINISTRATIVE

                                                                                                                                                                                              MORTE ANIMALI
                                     IRREGOLARITA'

                                                                                                                                                                             SEGNALAZIONI
                                                                              DENUNCE A.G.
                                       ACCERTATE

                                                                                                                                                                              NASCITE IN
                                                                                                                                                                               CATTIVITA'
                        VERIFICHE
                        ISPETTIVE

                                                                                                                                                           PRESENTI
                                                           SANZIONI

                                                                                                                                                                                                                   ESOTICI
                                                                                                                                                                                                 ESOTICI
            ASL                                                                                                                               ASL

            TO1                 29                   2                    2                                                                   TO1                                                       30                 15
            TO3                 29                   5                    3                                                                   TO3                       1             42                59                 79
            TO4                 48                   3                    1                                                                   TO4                       1              3                 5                  6
            TO5                  5                                                                                                            TO5
             VC                 12                                                                                                             VC                                       3                1
             BI                  2                                                                                                             BI                                                        1
             NO                 17                                                                                                             NO                       2             43                16                 99
            VCO                  8                                                                                                            VCO                       2                                2                  1
            CN1                 55                   1                    1                                                                   CN1                       2            24                 46                  7
            CN2                 15                                                                                                            CN2                                   135                 11                 40
             AT                 14                   1                                       1                                                 AT
             AL                  9                   1                    1                                                                    AL                       1                                 3                  2
          TOTALE            243                 13                        8                  1                                               TOTALE                     9          250              174                249

                                Tabella 2 - AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER ANIMALI ESOTICI - ANNO 2010
                                DETENZIONE                                                                            ALLEVAMENTO                                                           COMMERCIO

 ASL
         Rilasciate         Precedentemente                                                              Rilasciate   Precedentemente               Rilasciate                      Precedentemente
                                                                              TOTALE                                                     TOTALE                                                                                        TOTALE
         nell'anno             concesse                                                                  nell'anno       concesse                   nell'anno                          concesse

 TO1               24                                             590                              614                                                                                                                            19        19
 TO3               13                                             247                              260                               4         4                             1                                                    47        48
 TO4               29                                             318                              347                              11        11                             3                                                    22        25
 TO5                5                                             248                              253                                                                                                                            10        10
  VC                4                                              52                               56                               2         2                             1                                                     2         3
  BI                                                               46                               46                               1         1                                                                                   4         4
  NO                4                                              34                               38                              18        18                                                                                  10        10
 VCO                5                                              71                               76                               3         3                                                                                   3         3
 CN1               13                                              93                              106                               4         4
 CN2                6                                              20                               26                               1         1                                                                                  6             6
  AT                1                                              60                               61                                                                       1                                                    4             5
  AL               15                                             106                              121                                                                                                                            9             9
TOTALE            119                                    1.885                                   2.004                              44        44                             6                                            136              142
GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI
                       (artt. 19 - 20) l.r. 6/2010 e R.A.
NOMINATO DAL CONSIGLIO REGIONALE TRA                           DURA IN CARICA
ESPERTI DI RICONOSCIUTA COMPETENZA IN                      5 ANNI E NON PUO’ ESSERE
MATERIA DI DITITTI DEGLI ANIMALI                          RICONFERMATO PER PIU’ DI
                                                                  UNA VOLTA

                                   A)   PREDISPORRE IL PIANO ORGANICO DEGLI
                                        INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
                                        DEGLI ANIMALI ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE
         Gufi reali (bubo bubo)
                                        COMUNI DI INTERVENTO TRA LE PUBBLICHE
                                        AMMINISTRAZIONI;

                  COMPITI          B)   RACCOGLIE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE AI
                                        DD.AA;
                                   C)   SEGNALA ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
                                        L’ESIGENZA DI INTERVENTI NORMATIVI A TUTELA
                                        DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI;
                                   D)   PREDISPONE LA RELAZIONE ANNUALE SULLE
                                        ATTIVITA’ SVOLTE DA INVIARE AL C.R. ENTRO IL 30
                                        APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI
                                        RIFERIMENTO
   IL GDA DISPONE DI PIENA AUTONOMIA E INDIPENDENZA NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE
    PUO’ COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI CONCERNENTI IL MALTRATTAMENTO ANIMALE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
           (art. 21) l.r. 6/2010 e R.A.

               SANZIONI PECUNIARIE VARIABILI DA UN MINIMO DI
                250 – 1500 EURO AD UN MASSIMO DI 1000 – 6000 EURO PER
                VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE ;
               SANZIONI PECUNIARIE DI 250 – 1500 EURO PER
                VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA
S.A.P.          LEGGE;
               AUMENTO DI UN TERZO DELLE SANZIONI PREVISTE IN
                CASO DI RECIDIVA;

                   LE SOMME RISCOSSE A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DELLE
                       S.A.P. SONO INTROITATE NEL BILANCIO REGIONALE

GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DELLE
           ASL PIEMONTESI AI SENSI DELLA L.R. 35/96
Grazie per l’attenzione!

Cacatua sulfurea                                                   scimpanzè

                                                                Elefante indiano
Testudo marginata

                              falco sacro (falco di cherrug).
Puoi anche leggere