La vendita di oggetti preziosi - La Licenza autorizzazione - RETE Italia Semplice

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La vendita di oggetti preziosi - La Licenza autorizzazione - RETE Italia Semplice
La vendita di oggetti preziosi
                       La Licenza in materia di oggetti preziosi (oggi
                       autorizzazione)

Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di
oggetti preziosi.
Si precisa, inoltre, che tale licenza è obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare
commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi
viaggiatori e piazzisti.
Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento (Dlgs 251/1999 e DPR 150/2002).
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento,
platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini,
zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
La competenza al rilascio della licenza è del Questore, al quale occorre presentare il modulo (a destra nella
colonna dei documenti), corredato della relativa documentazione:

        •     copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
        •     dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari
              in mediazione;
        •     dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o
              piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio;
        •     dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale
              rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione
              dell'impresa individuale o della società;
        •     dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, di non trovarsi nelle
              condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 131 del T.U.L.P.S.;
        •     dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta
              l'attività.
La licenza ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d. "succursali") appartenenti alla
medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse (vedi scheda esplicativa nella
colonna documenti).
Tratto da: http://www.poliziadistato.it
Aggiornamento al 03/12/2018
Documenti
    •       Circolare del 26.11.2018 regime amministrativo vendita oggetti preziosi       1.4 MB
    •       Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro
              283 KB
    •       Richiesta di autorizzazione per attività in materia di oggetti preziosi   50 KB
    •       Consenso del rappresentante in materia di oggetti preziosi 22 KB
    •       Scheda esplicativa Licenza oggetti preziosi 65 KB
    •       Disposizioni per l'esercizio di attività di compro oro 2.1 MB
    •       Regime tributario - Attestazioni del Questore 1 MB
La vendita di oggetti preziosi - La Licenza autorizzazione - RETE Italia Semplice
Il Regime amministrativo
Com’è noto a partire dal 1° luglio 2017, l'autorizzazione per la vendita di preziosi, al pari di altre attività, si
ottiene presentando un'apposita domanda allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo,
che la trasmette alla Questura competente per territorio affinché l'Ente rilasci l'autorizzazione prevista dall’art.
127, comma 1 e art. 128 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.
A sancirlo, due decreti legislativi, in attuazione della Legge 124/15 (c.d. Legge “Madia”) nnr° 126/16 e 222/16.
Quest’ultimo (c.d. decreto SCIA 2), ha provveduto a mappare le diverse attività private nei campi dell’edilizia,
del commercio e dell’ambiente, specificando per ciascuna di esse, quale procedimento occorre attivare. In
particolare, individua in apposita tabella le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso.
Per quanto riguarda la vendita di preziosi, il relativo regime amministrativo, previsto dalla voce 35 dell’indicata
tabella A, indica tre ipotesi:

 VENDITA DI OGGETTI                    REGIME AMMINISTRATIVO                  CONCENTRAZIONE
 PREZIOSI
    a) Esercizio di vicinato           SCIA condizionata                      SCIA + Autorizzazione
    b) Media o Grande                  Autorizzazione/Silenzio-assenso        Autorizzazione
       struttura di vendita
    c) Attività già avviata            Autorizzazione/Silenzio-assenso        Autorizzazione

 L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al
 Questore, per i casi di cui alla lettera:

     a)   contestualmente alla SCIA;
     b)   contestualmente all’istanza;
     c)   preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello
          dell’attività).

 La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine
 decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore.
 L’attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-
 assenso.

 NOTE: Il Consiglio di Stato ha evidenziato che solo per la vendita di oggetti preziosi in medie e grandi
 strutture il regime previsto è articolato su due diversi provvedimenti autorizzatori, provenienti da distinte
 amministrazioni. L’avvio dell’esercizio commerciale, in tale ipotesi, è subordinato, infatti, al rilascio
 dell’autorizzazione da parte del Comune e della licenza da parte del Questore.
 Pertanto, il Supremo Organo Consultivo, con il parere reso, ha ritenuto che la conferenza di servizi debba
 essere convocata preventivamente nella sola ipotesi di cui alla lettera b) della voce 35, della tabella A
 allegata al d.lgs. 222/2016, che contempla, si ribadisce, la vendita di oggetti preziosi in media o grande
 struttura. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione procedente di indirla ogni qualvolta, in relazione a
 specifiche esigenze, lo ritenga utile ed opportuno (v. Circolare Ministero dell’Interno 26 novembre 2018, n.
 16538)

L’inizio dell’attività oggetto di SCIA CONDIZIONATA (c.d. “SCIA SPURIA”) non può aver luogo se
non successivamente al rilascio dell’autorizzazione, la quale costituisce, appunto, “condizione” per il
legittimo esercizio dell’attività stessa (v. art. 19-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990 –introdotto dall’art.
3 del d.lgs. n. 126/2016, c.d. Scia-1)
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La Modulistica
Per la modulistica, si fa riferimento a quella provvisoria relativa alle domande di licenza di Polizia
predisposta dal Ministero dell'Interno con Circolare nr. 557/PAS/U/010349/12900.A(24) BIS del 6 luglio
2017, prevista dal D.lgs. 26.11.2016, nr. 222, in attuazione dell'art. 24 de D.L. 24.6.2014, nr. 90, convertito
dalla L. 11.8.2014, nr. 114.
Va precisato, giustamente dice la Circolare, che "la modulistica per le domande di licenza di Polizia ha
carattere provvisorio, atteso che la norma sopra citata ne prevede l'approvazione con decreto del Ministro
del Interno, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita
la Conferenza Unificata, con un procedimento allo stato non ancora concluso".
Allegati:

•     127 Preziosi_Commercio_Domanda Licenza_docx

•     127 Preziosi_Commercio_Domanda Licenza_pdf

•     127 Preziosi_Consenso rappresentante_docx

•     127 Preziosi_Consenso rappresentante_pdf

La “querelle” della Conferenza di servizi
Nel settembre del 2017 un SUAP rilascia autorizzazione a seguito di conferenza di servizi nell’ambito di
un’attività commerciale già avviata, e quindi, per la fattispecie prevista alla lettera b), della voce 35, della
Tabella A, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
La Questura competente per territorio, ne chiede immediatamente il ritiro in quanto privo di effetti,
evidenziando la carenza di potere del Comune rispetto all’emanazione del provvedimento in parola, tenendo
anche conto della nota n. 550441 del 19-2-2017, emanata dal Ministero Sviluppo Economico in risposta ad un
quesito richiesto da un Comune.
Questa interpretazione erronea della normativa introdotta dal menzionato decreto Scia 2 (d.lgs. n. 222/2016),
secondo la quale l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 127 del TULPS sarebbe venuta meno perché
assorbita nella determinazione motivata della conferenza di servizi indetta dal SUAP stesso, spinge il Ministero
dell’Interno ed emanare, prima una nota interpretativa (resa nota dal Ministero Sviluppo economico con
risoluzione 45548 del 25 gennaio 2018), e successivamente, con nota prot. n. 557/PAS/U006695/1/2020 (1)
dell’11 maggio 2018, a richiedere un parere al Consiglio di Stato volto a “chiarire se nel caso di vendita di
oggetti preziosi di cui alla voce n. 35 della Tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,
la locuzione “la conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza” si riferisca
alle tre fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) o, al contrario, vada interpretata come riferentesi unicamente
alla fattispecie di cui alla lettera sub b)”.

Il Consiglio di Stato, con parere Numero 2180/2018, spedito l’11 settembre 2018, ritiene che: “la
Conferenza dei servizi debba essere convocata preventivamente nella sola ipotesi di cui alla lettera b), voce
35, della tabella A) allegata al d. lgs 25 novembre 2016, n. 222 (vendita in media o grande struttura per la
quale è richiesto il regime dell’Autorizzazione/silenzio-assenso definito per l’avvio della media o grande
struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi), ferma restando la facoltà
dell’Amministrazione di procedere alla sua convocazione ogni qualvolta, sulla base delle situazioni di fatto
del caso specifico, lo ritenga utile o opportuno”.
Da quanto sopra, scaturisce l’emanazione della Circolare del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018, n.
16538.
La vendita di oggetti preziosi - La Licenza autorizzazione - RETE Italia Semplice
Con la circolare in argomento, viene anche evidenziato, che la stessa autorizzazione di cui all’art. 127
TULPS può essere legittimamente ritirata, e quindi revocata, in applicazione della norma di cui all’art. 10 del
TULPS, in caso di abuso. Per tale revoca, non occorre necessariamente una sentenza di condanna.

COMMENTO
Personalmente non concordo pienamente con la disamina del Consiglio di Stato, tenuto conto che anche per le
fattispecie previste alle lettere a), e c), della voce 35 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222, il comune può essere tenuto (pur se raramente), entro cinque giorni dal ricevimento
dell’istanza, alla convocazione della conferenza di servizi (asincrona), per l’esame contestuale dei
presupposti di legge inerenti all’attività di cui si tratta (commerciali, urbanistici, sanitari, cc.) e per
l’acquisizione della citata autorizzazione di pubblica sicurezza.
Nel caso di insegna pubblicitaria in zona vincolata, per esempio, la conferenza di servizi di tipo decisoria, in
modalità asincrona, è obbligatoria e non “utile o opportuna” come, invece, ci dice il Consiglio di Stato, in
virtù dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 160/10, così come modificato dal D. Lgs. 127/16 e dell’art. 2, comma 5.
Del D. Lgs. 222/16.
Infine, per quanto riguarda la Conferenza di servizi di tipo istruttoria, per questo tipo di attività (a prescindere
delle tre casistiche previste), si ritiene poco utile e/o opportuna.
Palermo, 16/12/2018
                                                                                                       Mario Serio
                                                                                         © Riproduzione riservata

Allegati:

    •   Circolare del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018, n. 16538
    •   Parere Consiglio di Stato numero 2180/2018, spedito l’11 settembre 2018;
    •   Risoluzione MISE 45548 del 25 gennaio 2018;
    •   Domanda di Autorizzazione ai sensi dell’art. 127 TULPS;
    •   DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER LO SVOLGIMENTO, QUALE RAPPRESENTANTE
        DEL TITOLARE DELLA LICENZA, DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI,
        COMPRENSIVA DELLA DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI;
    •   Circolare Min. Interno nr. 557/PAS/U/010349/12900.A(24) BIS del 6 luglio 2017.
La vendita di oggetti preziosi - La Licenza autorizzazione - RETE Italia Semplice
Numero 02180/2018 e data 11/09/2018 Spedizione

                     REPUBBLICA ITALIANA
                                           Consiglio di Stato

                                            Sezione Prima

                               Adunanza di Sezione del 25 luglio 2018

                                NUMERO AFFARE 00908/2018

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

Richiesta di parere in merito all’interpretazione della voce n. 35 (vendita di oggetti preziosi) della
tabella A) allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222- individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA); silenzio assenso,
comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124.

                                             LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 557/PAS/U006695/12020 (1) dell’11 maggio 2018 con
la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del
Consiglio di Stato sull’affare sopra indicato;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.

Premesso e considerato:

1. Quesito

Il Ministero dell’interno con nota prot. n. 557/PAS/U006695/1\2020(1) dell’11 maggio 2018 ha
chiesto il parere del Consiglio di Stato volto a “chiarire se nel caso di vendita di oggetti preziosi di
cui alla voce n. 35 della Tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, la
locuzione “la conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza” si
riferisca alle tre fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) o, al contrario, vada interpretata come
riferentesi unicamente alla fattispecie di cui alla lettera sub b)”.

2. La vendita di oggetti preziosi

Si premette che ai sensi dell’art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
approvato conR. D. 18 giugno 1931, n. 773; “i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti
preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore”.

La vendita di oggetti preziosi rientra tra le attività economiche considerate dalla tabella A) allegata
al d. lgs 25 novembre 2016, n. 222, avente per oggetto “Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione
e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Con riferimento al relativo regime amministrativo la voce 35 dell’indicata tabella A prevede tre
ipotesi:

a) vendita in esercizio di vicinato, per la quale è richiesta una SCIA condizionata, a sua volta declinata
in SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

b) vendita in media o grande struttura per la quale è richiesto il regime dell’autorizzazione/silenzio-
assenso definito per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita
di oggetti preziosi;

c) vendita in attività commerciale già avviata, che prevede il regime dell’autorizzazione/silenzio-
assenso, specificato come autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.

L'istanza per l'autorizzazione di pubblica sicurezza deve essere presentata allo sportello unico per le
attività produttive (SUAP), che la trasmette al Questore per i casi di cui alla lettera:

a), contestualmente alla SCIA;

b), contestualmente all’istanza;

c), preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello
dell’attività).

Infine, è previsto che la conferenza di servizi sia convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore.

L'attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzazione o del decorso il termine per il
silenzio/assenso.

Ciò posto, il Collegio osserva che la licenza per il commercio di preziosi attiene ad un settore di
estrema delicatezza ordinamentale che giustifica la massima severità dell'Amministrazione nel
riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare dell’autorizzazione, talché la
medesima può essere legittimamente ritirata, in applicazione della norma di cui all’art. 10 del TULPS
in presenza di circostanze (da indicarsi nel provvedimento sanzionatorio) che ragionevolmente
appaiano come sintomi di abuso del titolo di polizia.

Sotto tale aspetto, l’ipotesi di abuso del titolo di autorizzazione alla vendita di oggetti preziosi che
può giustificare, ai sensi del citato art. 10, la revoca della licenza comprende ogni violazione di legge,
di regolamenti o di ordini dell’autorità, non solo a prescindere da una sentenza di condanna, ma anche
indipendentemente dalla qualificazione come reato del comportamento sanzionato (Consiglio di
Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3580).

3. Il Quadro normativo

Ai fini in esame rilevano i seguenti provvedimenti normativi:

1). decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione
e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124),

- Art. 127

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l’obbligo di munirsi di licenza del
questore.

Chi domanda la licenza deve provare di essere iscritto, per l’industria o il commercio di oggetti
preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita
ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o
alla medesima impresa, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai
loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo
ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

- Art. 128

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non
possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta
d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente,
in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre
indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono
tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo
l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta
pubblica.

2). Decreto legislativo. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

- Art. 7. Esercizi di vicinato

1. (abrogato]

2. Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i
regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;

c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

d) l’esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera c).

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei
prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei
medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso
direttamente finalizza.

- Art. 8. Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo
4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le
organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture
di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento,
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento
di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche

- Art. 9. Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di
vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal
comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta
giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la
provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di
programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza
dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell’autorizzazione è subordinato
al parere favorevole del rappresentante della regione.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo
i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il
bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi
ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture
di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di
convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte
ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

3). Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi):

- Art. 14, comma 2 (Conferenza di servizi)

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti,
nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso,
comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
da una delle amministrazioni procedenti.
- Art. 19-bis, comma 3 (Concentrazione dei regimi amministrativi):

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive,
l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è
rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della
conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività
resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

4. La posizione dell’Amministrazione.

Il Ministero richiedente prospetta una duplice interpretazione.

Secondo un primo orientamento la disposizione che richiede la convocazione della Conferenza dei
servizi entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza andrebbe riferita a tutte le fattispecie
considerate dalla voce n. 35 della Tabella A allegata al d. lgs 25 novembre 2016. n. 222.

Tale conclusione sarebbe confortata dalla collocazione testuale della disposizione posta
successivamente alle indicazioni relative alla presentazione dell’istanza per le tre fattispecie.

Secondo l’altro orientamento, condiviso dal Ministero, la richiamata disposizione andrebbe riferita
esclusivamente alla fattispecie caratterizzata dalla necessità di acquisire una pluralità di atti;
sarebbero di conseguenza escluse le ipotesi di cui alle lettere a) e c) per le quali l’atto di assenso
previsto dalla norma è soltanto uno.

A conferma di tale interpretazione vengono richiamati gli articoli 14 e 19 bis, comma 3, della legge
7 agosto 1990 numero 241, per cui qualora la vendita di oggetti preziosi avvenga in esercizio di
vicinato sarebbe sufficiente l’autorizzazione del questore.

Alla stessa conclusione l’Amministrazione richiedente perviene per l’ipotesi di attività commerciale
già avviata nella quale il regime amministrativo previsto dalla citata voce numero 35 si identifica con
la sola autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.

Per contro, l’Amministrazione ritiene che la convocazione della conferenza dei servizi debba sempre
avvenire per l’ipotesi di cui alla lettera b), cioè per la vendita di oggetti preziosi in una media o grande
impresa in quanto, in tal caso, è richiesta sia l’autorizzazione del Comune per l’avvio dell’esercizio
commerciale sia la licenza del Questore per la vendita di oggetti preziosi.

5. La conferenza dei servizi

La conferenza di servizi è un modello procedimentale che consente all’Amministrazione procedente
di acquisire in un unico contesto i pareri delle altre amministrazioni portatrici di interessi pubblici
interferenti con il proprio.

Essa si sostanzia in uno strumento di semplificazione che fa applicazione di una regola di comune
esperienza, secondo la quale una decisione può essere assunta più celermente e più ponderatamente
quando, invece di sentire tutti i soggetti interessati in momenti diversi, si svolge un confronto
contestuale tra tutti gli interlocutori.

Proprio per tali ragioni, il legislatore ha inteso promuovere il ricorso a detto modello procedimentale.
L' art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dall' art. 9 della legge 24
novembre 2000 n. 340, dispone che "la conferenza di servizi è sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trentagiorni dalla ricezione, da
parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta".

La norma esaurisce il suo scopo sul piano procedimentale e non è invece una norma che preveda
preclusioni di carattere processuale all'esercizio del diritto di azione.

L’istituto è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la
determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in
una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, di valenza
esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie.

L'esito della Conferenza dei servizi costituisce, pertanto, il necessario atto di impulso di un'autonoma
fase volta all'emanazione di un nuovo provvedimento dell'Amministrazione che ha indetto la
Conferenza dei servizi (Consiglio di Stato Sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5254).

Ne consegue che le acquisizioni maturate nella conferenza preliminare (in ordine ai pareri, nulla osta
e ogni altro atto di assenso necessario ai fini della approvazione dell'intervento proposto), si
consolidano e si riverberano sulla successiva approvazione sia dei progetti di fattibilità o preliminari,
sia del progetto definitivo e possono essere modificate solo sulla base di sopravvenienze (di fatto o
di diritto).

Il ricorso alla conferenza dei servizi costituisce indubbiamente una procedura più lunga e complessa
del silenzio-assenso e, in presenza di provvedimenti di contenuto semplice e con poche
amministrazioni coinvolte, potrebbe essere addirittura preferibile chiedere contemporaneamente
l’assenso alle diverse amministrazioni e far operare eventualmente il silenzio-assenso.

Il menzionato art. 14 disciplina la cosiddetta conferenza di servizi decisoria, che si ha quando
l'amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale deve necessariamente ottenere
l'assenso di altre amministrazioni ed impone, al ricorrere della fattispecie in essa prevista, l'obbligo
per l'amministrazione procedente di avvalersi dello strumento di semplificazione in esame.

Alla conferenza di servizi decisoria si contrappone la cosiddetta conferenza di servizi istruttoria di
cui al primo comma dello stesso art. 14, modello che ricorre allorquando l'autorità procedente, pur
non essendovi tenuta, decide di acquisire il parere di altre amministrazioni.

In questo secondo caso il ricorso alla conferenza di servizi è sempre facoltativo. Stabilisce, infatti, il
primo comma dell’art. 14 che qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una
conferenza di servizi.

Altra ipotesi di scelta facoltativa è quella prevista dalla seconda parte del medesimo comma secondo
dell'art. 14 che, come già precisato, si occupa della conferenza di servizi decisoria. In base a questa
disposizione "la conferenza può essere altresì indetta quando (...) è intervenuto il dissenso di una o
più amministrazioni interpellate...".

Anche in tale ipotesi dunque, come in quello di conferenza di servizi istruttoria, l'utilizzo del termine
"può" da parte del legislatore lascia intendere che l'organo procedente non è tenuto a far ricorso al
modello procedimentale in esame.
Cionondimeno deve ritenersi che anche nelle due fattispecie da ultimo citate, in ossequio al principio
di buon andamento dell'attività amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione, il ricorso alla
conferenza di servizi costituisca la scelta naturale dell’organo procedente, posto che deve comunque
privilegiarsi la soluzione che assicuri decisioni più ponderate assunte in tempi più contenuti.

Tuttavia, secondo l’opinione dominante, nei casi da ultimo esaminati, non sussiste un vero e proprio
obbligo di indire la conferenza di servizi per l’Amministrazione competente, alla quale è anzi
riservata un'ampia valutazione che impinge al merito amministrativo; per tale ragione non è
sindacabile dall'autorità giudiziaria.

La Sezione, pertanto, ritiene che solo in caso di esplicito divieto normativo, ovvero al ricorrere di
circostanze particolari che sconsiglino il ricorso alla conferenza di servizi, l'amministrazione
procedente sia tenuta ad acquisire separatamente gli atti di assenso da parte delle altre
amministrazioni interessate determinativa della fattispecie.

Con riferimento al caso specifico va evidenziato che soltanto per la vendita di oggetti preziosi in
medie e grandi imprese il regime amministrativo previsto è articolato su due distinti provvedimenti
autorizzatori, peraltro provenienti da due distinte amministrazioni. Invero, l’avvio dell’esercizio
commerciale è subordinato al rilascio dell’autorizzazione sia da parte del Comune sia della licenza
da parte del Questore.

6. La natura della SCIA

Il comma 6 ter dell’art. 19 della L. n. 241 del 1990 prevede che "La segnalazione certificata di inizio
attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi
1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

La disposizione in esame ha definitivamente chiarito la natura della S.C.I.A. nel senso che si tratta
non già di un provvedimento abilitativo tacito, bensì di un'ipotesi di legittimazione ex lege: in tal
senso, l'affermazione circa la "non impugnabilità" diretta della S.C.I.A. è perfettamente conseguente
“alla sua affermata natura di atto privato in relazione ad un'attività ormai liberalizzata (id est,
legittimata in forza di legge, non più sulla base di un atto amministrativo abilitativo, seppur tacito).
Trattasi di atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata” (Consiglio di Stato. sez. IV,
12 marzo 2009, n. 1474; 19 settembre 2008, n. 4513,

Un esplicito riconoscimento della natura provvedimentale della SCIA è stato fornito dal legislatore,
che ha modificato l' art. 19 della legge n. 241 del 1990 (con l' art. 3 decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 ), prevedendo in relazione alla SCIA il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli art.
21 quinquies e 21 nonies; pertanto, una volta formatosi il titolo della SCIA, l'intervento
dell'amministrazione può essere giustificato soltanto nell'ambito di in procedimento di secondo grado
di annullamento o revoca d'ufficio, ai sensi degli art. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990,
previo avviso di avvio di procedimento all'interessato e previa confutazione, ove ne sussistano i
presupposti, delle ragioni dallo stesso eventualmente presentate nell'ambito della partecipazione al
procedimento.

A seguito delle ulteriori modifiche apportate all’art. 19 della legge n. 241/1990 dal decreto legge n.
78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, é sempre consentito
l’immediato inizio dell’attività oggetto dell’informativa a seguito della presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività.

Restano salvi, anche nella rinnovata architettura normativa, il potere dell’amministrazione di vietare,
entro il modificato termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, l’esercizio
dell’attività in assenza delle condizioni di legge nonché il potere di autotutela esercitabile in caso di
decorso infruttuoso di tale termine e dei poteri sanzionatori e di vigilanza di cui al rammentato art.
21.

Il modello della S.C.I.A. è stato recepito dal d.P.R. 9 luglio 2010 n. 159, in materia di accreditamento
delle agenzie delle imprese, e dal d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, in tema di sportello unico delle
attività produttive.

In conclusione, il primo comma dell’art. 19 della legge n. 241/1990, che, seguendo un disegno che
contrappone la SCIA al provvedimento amministrativo di stampo autorizzatorio, sostituisce, in una
logica di eterogeneità, ogni autorizzazione comunque denominata (quando il rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o presupposti di legge o di atti amministrativi a
contenuto generale, e non siano previsti né limiti o contingenti complessivi o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio) con una dichiarazione del privato ad efficacia (in via
immediata o differita) legittimante.

La principale caratteristica dell’istituto, di recente accentuata dall’introduzione di denunce ad
efficacia legittimante immediata, risiede, quindi, nella sostituzione dei tradizionali modelli
provvedimentali autorizzatòri con un nuovo schema ispirato alla liberalizzazione delle attività
economiche private consentite dalla legge in presenza dei presupposti fattuali e giuridici
normativamente stabiliti (Parere 19 febbraio 1987, n. 7, reso dall’ Adunanza Generale del Consiglio
di Stato sul disegno di legge poi confluito nella legge n. 241/1990).

L’attività dichiarata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso
dell’Amministrazione, surrogato dall’assunzione di auto-responsabilità del privato, insito nella
denuncia di inizio attività, costituente, a sua volta, atto soggettivamente ed oggettivamente privato
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n, 717 e 15 aprile 2010, n., 2139; Sez. IV, 13 maggio
2010, n. 2919).

7. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni che precedono la Sezione ritiene che la Conferenza dei servizi debba
essere convocata preventivamente nella sola ipotesi di cui alla lettera b), voce 35, della tabella A)
allegata al d. lgs 25 novembre 2016, n. 222 (vendita in media o grande struttura per la quale è
richiesto il regime dell’Autorizzazione/silenzio-assenso definito per l’avvio della media o grande
struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi), ferma restando la facoltà
dell’Amministrazione di procedere alla sua convocazione ogni qualvolta, sulla base delle situazioni
di fatto del caso specifico, lo ritenga utile o opportuno.

                                                P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.
L'ESTENSORE                         IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo                      Raffaele Carboni

                   IL SEGRETARIO

                    Testa Giuseppe
mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0045548.25-01-2018
Alla Questura di ____________________________               Compilazione a cura del SUAP

tramite il Suap del Comune di                               Data                __________________________________

_______________________________________

Indirizzo
_____________________________________
                                                            N. Protocollo          ________________________________

PEC / Posta elettronica
_____________________________________

       DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL
                          COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI

1 – DATI DEL RICHIEDENTE L’AUTORIZZAZIONE

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            sesso |__|

nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                     cittadinanza __________________________________________

Titolare di documento d’identità tipo______________________________Numero_______________________________

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

estremi del documento di soggiorno _________________________________________ (se cittadino non UE)

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ____________________________ prov. |__|__|                  Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________                         C.A.P.   |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________ Telefono fisso / cellulare ____________________

in qualità di  Titolare dell' impresa individuale      Legale rappresentante della società

                                                              1
2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA

Denominazione(nome della ditta o azienda o ragione sociale)
________________________________________________________________________

Forma giuridica ______________________________________________

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________
(Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati)

 iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________ prov. |__|__| n. REA |__|__|__|__|__|__|__|

non ancora iscritta1

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:

Comune______________________________ prov. |__|__|                        Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________                      C.A.P.      |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.               ______________________________

PEC _______________________________________________________

Altro domicilio elettronico per inviodelle comunicazioni inerenti la pratica
________________________________________________________________________________

3 – DATI DEL PROCURATOREDELEGATOALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ____________________________ prov. |__|__|                    Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________                      C.A.P.   |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________

Telefono fisso / cellulare __________________________________________________________________

1
    Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio
                                                               2
in qualità di

 Procuratore/delegato

 Agenzia per le imprese               Denominazione __________________________________________________

4 – DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/achiede il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 127 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n.
773/1931, per l’esercizio del commercio di oggetti preziosi

       al dettaglio                            all’ingrosso

       nuovi                                   usati

Nei locali siti in :

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
aventi superficie totale di vendita pari a _____________________________________ mq.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni ( art. 76
del d.P.R. n.445/2000e Codice Penale)sotto la propria responsabilità, dichiara:

    di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo
     o, in caso positivo, di avere ottenuto la riabilitazione e di non avere né essere a conoscenza di procedimenti penali
     pendenti nei propri confronti;
      in caso di procedimenti penali pendenti indicare l’Autorità giudiziaria procedente ed il/i reati per i quali si procede:
      ______________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
                                                 (sezione ripetibile in caso di necessità)
•     di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato
      delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
    di non aver riportato provvedimenti giurisdizionali comportanti la perdita della piena capacità di obbligarsi (art. 131
     del TULPS);
    di avere nella propria disponibilità giuridica i locali in cui verrà svolta l’attività, in qualità di:
      _________________________________________________________________________________________
      (indicare se proprietario, locatario, ecc. In caso di locazione o di un titolo che consente la disponibilità di un
      immobile altrui, indicare anche il nominativo del locatore o proprietario)

•     di voler nominare come proprio rappresentante/i, come previsto dall’art. 8 del T.U.L.P.S., approvato con R.D.
      773/1931

                                                                    3
1. -
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          sesso |__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                cittadinanza __________________________________________

Titolare di documento d’identità tipo______________________________Numero_______________________________

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

estremi del documento di soggiorno _________________________________________ (se cittadino non UE)

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ____________________________ prov. |__|__|                 Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________                            C.A.P.   |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________ Telefono fisso / cellulare ____________________

   2. -

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          sesso |__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                cittadinanza __________________________________________

Titolare di documento d’identità tipo______________________________Numero_______________________________

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

estremi del documento di soggiorno _________________________________________ (se cittadino non UE)

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ____________________________ prov. |__|__|                 Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________                            C.A.P.   |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________ Telefono fisso / cellulare ____________________
                                   (Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

                                                            4
5 – DICHIARAZIONI SULLE MISURE DI DIFESA PASSIVA2

Il/la sottoscritto/aprevede di installare nei locali nei quali l’attività verrà svolta le seguenti misure di difesa passiva, al
fine di assicurare la sicurezza dei locali medesimi e dei beni detenuti per la vendita (a titolo di esempio: dotazione di
cassaforte, di vetrine con vetri antisfondamento o rinforzati e/o di inferriate, di saracinesche con almeno due chiusure,
di sistemi di allarme antifurto,di collegamenti con istituti di vigilanza privata, etc.);

    1.   ___________________________________________________________________________________
    2.   ___________________________________________________________________________________
    3.   ___________________________________________________________________________________

                                               (E’ possibile indicare ulteriori misure)

Si allega:
             1)   copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
             2)   dichiarazione di consenso a ricoprire l’incarico di rappresentante nella conduzione dell’attività da parte di
                  ciascuna persona indicata dal richiedente, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazioni
                  resa sulla base dell’articolo 46 del d.P.R.n. 445/2000;
             3)   attestazione del versamento dell’imposta di bollo mediante indicazione degli estremi del codice
                  identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato, ovvero
                  attestazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità
                  virtuale o tramite @bollo.

ATTENZIONE: Qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75, d.P.R. n.
445/2000)

Oltre alle condizioni espressamente previste dalla legge ed indipendentemente dalle dichiarazioni del richiedente di cui
al riquadro n. 5 che precede (DICHIARAZIONI SULLE MISURE DI DIFESA PASSIVA), l’Autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione può imporre precauzioni, obblighi o specifici divieti da osservare nell’esercizio dell’attività autorizzata
come previsto dall’art. 9 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, per esigenze di ordine pubblico e pubblica
sicurezza.

Data ________________________                 Firma _________________________________________________

                             INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la
presente segnalazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP ovvero direttamente alla Questura.

Titolare: Questura di ______________
(Compilazione a cura del SUAP)

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________                  Firma____________________________________________________

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 la compilazione di questo campo ha carattere facoltativo, fermo restando il potere dell’Autorità competente
al rilascio dell’autorizzazione di imporre nel pubblico interesse anche l’adozione di ulteriori misure di difesa
passiva, come previsto dall’art. 9 del R.D. n. 773/1931
                                                                  5
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER LO SVOLGIMENTO, QUALE RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DELLA
    LICENZA, DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI, COMPRENSIVA DELLA DICHIARAZIONE SUL
                                       POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a

Cognome ___________________________________ Nome ________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato________________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|               cittadinanza __________________________________________

Titolare di documento d’identità tipo__________________________ Numero_________________________

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

estremi del documento di soggiorno _________________________________________ (se cittadino non UE)

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ____________________________ prov. |__|__|             Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________                   C.A.P.      |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________ Telefono fisso / cellulare _________________

                                                       ESPRIME
incondizionato         e    libero    consenso       alla     propria      nomina,       quale      rappresentante      del
sig.____________________________________________________, titolare dell’autorizzazione, ai fini della conduzione
del/i punto/i di vendita ubicato/i al/i seguente/i indirizzo/i: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________-
______________________________________________________________________________________________.

A tal fine, come previsto dall’art. 12 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.
635

                                                      DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni ( art. 76 del d.P.R. n.
445/2000 e Codice Penale),sotto la propria responsabilità:
     di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo
      o, in caso positivo, di avere ottenuto la riabilitazione e di non avere né essere a conoscenza di procedimenti penali
      pendenti nei propri confronti;
in caso di procedimenti penali pendenti indicare l’Autorità giudiziaria procedente ed il/i reati per i quali si procede:

     ______________________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________________

                                                (sezione ripetibile in caso di necessità)

   di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato
    delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
    di non aver riportato provvedimenti giurisdizionali comportanti la perdita della piena capacità di obbligarsi (art. 131
     del TULPS);

ATTENZIONE: Qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75, d.P.R. n.
445/2000)

Data____________________                  Firma____________________________________________________

                             INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la
presente segnalazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP ovvero direttamente alla Questura.
Titolare:Questura di ______________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________                  Firma____________________________________________________
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