Legge di Bilancio 2022: una prima lettura - Centro Studi Nazionale ANCL 17/01/2022

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Legge di Bilancio 2022: una prima lettura - Centro Studi Nazionale ANCL 17/01/2022
Legge di Bilancio 2022:
una prima lettura
Centro Studi Nazionale ANCL
17/01/2022
Legge di Bilancio 2022: una prima lettura - Centro Studi Nazionale ANCL 17/01/2022
NUOVO
ASSEGNO UNICO     Nicola Porelli, Consulente del Lavoro
    E RIFORMA
          IRPEF   Centro Studi Nazionale ANCL
Legge di Bilancio 2022: una prima lettura - Centro Studi Nazionale ANCL 17/01/2022
NUOVO     Riassunto panoramico
ASSEGNO
 UNICO E    ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
RIFORMA     PER I FIGLI
    IRPEF   Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230
            Messaggio Inps n. 4748 del 31 dicembre 2021
Legge di Bilancio 2022: una prima lettura - Centro Studi Nazionale ANCL 17/01/2022
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI E “RIFORMA” IRPEF

                      A.U.U.F.
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230                        RIFORMA IRPEF
Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a
carico, in attuazione della delega conferita al Governo
                                                            (ed esonero contributivo 0,80%)
ai sensi della legge 1°aprile 2021, n. 46.                          Legge di Bilancio
(GU n.309 del 30-12-2021). Vigente al: 31-12-2021
Legge di Bilancio 2022: una prima lettura - Centro Studi Nazionale ANCL 17/01/2022
Introduzione
                                                 universale, in
                                                 quanto viene
                       semplificazione
                                             garantito in misura
                          (unico) e
                                               minima a tutte le
                       potenziamento
                                              famiglie con figli a      ELEMENTI
    FINALITÀ           degli interventi
                                                carico, anche in      DETERMINANTI
                     diretti a sostenere
                                               assenza di ISEE o
                     la genitorialità e la
                                              con ISEE superiore
                           natalità
                                             alla soglia di 40.000
                                                      euro

                                              GLI ELEMENTI DI
                                             RIFERIMENTO PER
                                                                     reddito di ciascun
                                                IL CALCOLO
       figli                ISEE                  DELL’ISEE
                                                                      componente del
                                                                      nucleo familiare
                                             POSSONO ESSERE
                                             COSÌ SINTETIZZATI:

immobili posseduti      patrimonio
   da ciascun        mobiliare di ciascun
 componente del       componente del
 nucleo familiare     nucleo familiare
Legge di Bilancio 2022: una prima lettura - Centro Studi Nazionale ANCL 17/01/2022
Introduzione

                                            Per l’Assegno Unico:
                                            non si tiene conto
         Attenzione 2: per                solamente dell’aspetto
           l’ISEE 2022 si                reddituale bensì anche di
            prendono a                      elementi di natura
           riferimento i                 patrimoniale (abitazione,
        redditi/patrimonio                 autovettura, giacenze
                2020                       medie conti correnti,
                                             assicurazioni ecc.)

                      Attenzione 1: l’ISEE non
                 necessariamente rappresenta la
                fotografia corretta della ricchezza
                  di una famiglia (ad esempio in
                   presenza di ISEE elevati per
                       immobili ereditati non
                accompagnati da redditi cospicui)
Misura e decorrenza dall’assegno

L’importo dell’assegno unico e
universale è determinato sulla      per le domande presentate a      per le domande presentate dal
   base dell’ISEE del nucleo         partire dal 1° gennaio al 30     1° luglio in poi, la prestazione
familiare del beneficiario della   giugno, l’assegno decorre dalla    decorre dal mese successivo a
 prestazione, con la seguente             mensilità di marzo              quello di presentazione
   decorrenza della misura:
In assenza di ISEE …

IN ASSENZA DI ISEE AL MOMENTO DELLA DOMANDA, L’ASSEGNO SPETTA SULLA BASE
DEI DATI AUTODICHIARATI … O NON DICHIARATI

- ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti
gli arretrati a partire dal mese di marzo

- ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore
dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE

- assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante
viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n.
230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni)
Modalità di presentazione delle domande

      La domanda di assegno unico e
   universale per i figli è presentata dal      La domanda può
  genitore una volta sola per ogni anno         essere presentata
  di gestione e deve indicare tutti i figli        attraverso i
  per i quali si richiede il beneficio, con     «consueti» canali
 la possibilità di aggiungere ulteriori figli     INPS (portale,
  per le nuove nascite (entro 120 giorni)        contact center,
     che dovessero verificarsi in corso             Patronati).
                   d’anno….
Modalità di erogazione
   l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al
 richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in
        pari misura tra coloro che esercitano la
              responsabilità genitoriale

i figli maggiorenni (aventi diritto) possono presentare la domanda
 in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta
                della quota di assegno loro spettante

                  l’assegno spetta per i figli maggiorenni fino 21 anni se:

               1) frequentino un corso di formazione scolastica o professionale
                                        o un corso di laurea;
        2) svolgano un tirocinio ovvero lavorino e possiedano un reddito complessivo
                                    inferiore a 8.000 euro annui;
                  3) siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro;
                              4) svolgano il servizio civile universale;
                        c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età
Modalità di erogazione

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto
presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area).
Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti: conto corrente bancario; conto corrente postale; carta
di credito o di debito dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano

c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di
cittadinanza
Misure abrogate

                                                                    le disposizioni
                                 il premio alla nascita
   a decorrere dal 1°                                          normative concernenti
                                  o per l’adozione del
     gennaio 2022                                               il Fondo di sostegno
                                         minore
                                                                      alla natalità

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Misure abrogate

                                   assegno ai
                                      nuclei      sono modificate le “Detrazioni
                                  familiari con    per carichi di famiglia” (non
                                   almeno tre         più previste per i figli)
 inoltre, a                        figli minori
decorrere
   dal 1°                                               dal 1° marzo 2022 si
marzo 2022                                        applicheranno esclusivamente
                                                  per gli altri familiari a carico e
                prestazioni ai                    per i figli di età superiore a 21
               nuclei familiari                              anni a carico
              (ANF) con figli e
                   orfanili
Cosa «resta»…

                                                           IMPORTANTE:
                                                           i genitori di figli
il diritto alla detrazione                              disabili con più di 21
 nella misura di base di                                       anni, pur
                                detrazione per il             percependo
950 euro solo per i figli
                             coniuge a carico e altri
 di età pari o superiore
                                familiari a carico
                                                        l'assegno, potranno
    a 21 anni, ove non                                   continuare a fruire
  spetti l’assegno unico                                   della detrazione
                                                           fiscale per figli a
                                                                 carico
APPROFONDIMENTO

                                     • quando il genitore risulti coniugato con persona diversa
             Il genitore non           dall'altro genitore
         convivente nel nucleo       • quando il genitore risulti avere figli con persona diversa
       familiare, non coniugato        dall'altro genitore
                                     • quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato
        con l'altro genitore, che      stabilito il versamento di assegni periodici destinato al
          abbia riconosciuto il        mantenimento dei figli
                                     • quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato
       figlio, fa parte del nucleo     adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il
          familiare del figlio, a      provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
         meno che non ricorra        • quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica
                                       autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in
         uno dei seguenti casi:        termini di rapporti affettivi ed economici
I SIMULATORI

         SIMULATORE      https://servizi2.inps.it/servizi/
            ISEE +          Iseeriforma/Home.aspx
       ISTRUZIONI ISEE   https://www.inps.it/docallega
       PRECOMPILATO      tiNP/Mig/AllegatiNews/ISEEPr
             INPS                ecompilato.pdf

         SIMULATORE
           ASSEGNO        https://servizi2.inps.it/servizi/
                          AssegnoUnicoFigli/Simulatore
          UNICO INPS
COMUNICARE AI DIPENDENTI

                                                       COMUNICAZIONE IMPORTANTE

                                            NUOVO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI
                                                         da marzo 2022
Dal mese di marzo 2022 l’Assegno Unico e Universale sostituirà l’attuale Assegno per il nucleo familiare e le detrazioni per figli a
carico fino a 21 anni di età.
ATTENZIONE: questo comporterà, a partire dal mese di marzo 2022, una diminuzione del netto in busta paga per i lavoratori che
attualmente percepisco l’Assegno per il nucleo familiare e/o le detrazioni per i figli a carico fino a 21 anni.

                           IL NUOVO ASSEGNO SARÀ PAGATO DIRETTAMENTE DALL’INPS AL RICHIEDENTE
                                         (spetta anche ai genitori lavoratori autonomi)

                                            COS’È IL NUOVO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE?
È un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di
determinate condizioni (di reddito e/o studenti), fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno Unico è riconosciuto anche per
ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.
                                                                COSA ASSORBE?

•   gli (attuali) assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
•   il premio alla nascita o all’adozione (c.d. Bonus mamma domani);
•   l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
•   l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
•   le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
COMUNICARE AI DIPENDENTI

                                                QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
Dal 1° gennaio 2022.
Il primo pagamento è previsto da marzo 2022.
Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo.
Per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse.
Per i nuovi nati l’Assegno Unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

                                    COME VIENE DETERMINATO L’IMPORTO DEL NUOVO ASSEGNO?
L’importo varia in base all’ISEE.
Chi non presenta l’ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. La domanda si presenta
direttamente o tramite un patronato sul portale www.inps.it (si veda link sotto riportato).
L’importo massimo del nuovo Assegno è di 175 euro mensili per figlio minorenne, il minimo è di 50 euro mensili, sempre per figlio
minorenne. Sono previste maggiorazioni per i figli disabili e per le famiglie numerose.

                                                 I SIMULATORI E LA DOMANDA INPS
È online il simulatore dell’Assegno Unico e Universale. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova
prestazione di sostegno per i figli a carico.
LINK INPS SIMULATORE NUOVO ASSEGNO UNICO https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore
LINK INPS per il calcolo dell’ISEE https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx
LINK INPS PER LA DOMANDA DEL NUOVO ASSEGNO UNICO https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli
Fonte Agenzia Entrate - Inps

Per tutti i livelli di ISEE
Prima pagina della tabella – G.U. Serie Generale n. 1 del 3-1-2022
Ultima pagina della tabella – G.U. Serie Generale n. 1 del 3-1-2022
NUOVO     Riassunto panoramico
ASSEGNO
 UNICO E
RIFORMA     LA RIFORMA IRPEF
    IRPEF   Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI E “RIFORMA” IRPEF

                                           RIFORMA IRPEF
                                   (ed esonero contributivo 0,80%)
                                Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234
                               Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
       A.U.U.F.                finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
                                triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie
                                  Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl.
                                 Ordinario n. 49)note: Entrata in vigore del
                                       provvedimento: 01/01/2022
Le novità in sintesi

                          PRIMA TAPPA della più articolata
                       revisione del trattamento tributario dei
                        redditi prodotti dalle persone fisiche
                       delineata dal disegno di LEGGE DELEGA
                              SULLA RIFORMA FISCALE.

                          I contribuenti che traggono i MAGGIORI
                        VANTAGGI sono i lavoratori DIPENDENTI con
                        redditi di 40mila euro, che beneficiano di un
                            risparmio massimo di 945 euro annui
                       e i LAVORATORI AUTONOMI E I PENSIONATI con
                       redditi di 50mila euro, che godono di un taglio
                               dell’imposta rispettivamente di
                                     810 e 758 euro annui
Le novità in sintesi

                                    da 5                   cancellazione dell’IRAP
                                     a4                   dovuta da persone fisiche
                                                         esercenti attività d’impresa,
                                  aliquote                     arti e professioni
                           taglio dei valori delle       (disincentivo ad aggregarsi?)
                           aliquote del secondo
                           e del terzo scaglione
                       l’aumento delle detrazioni sui
                       redditi di pensione e di lavoro
                                  autonomo

                il robusto incremento della detrazione

        l’introduzione di micro detrazioni aggiuntive al fine di
                           non penalizzare
LE ALIQUOTE IRPEF TRA IL 2021 E IL 2022 (ART. 1, COMMI 2 – 3)

          LE ALIQUOTE IRPEF E                 LE NUOVE ALIQUOTE IRPEF PER SCAGLIONI
       GLI SCAGLIONI FINO AL 2021                         PREVISTE DAL 2022
                        ALIQUOTA DA                                     ALIQUOTA DA
 REDDITO ANNUO           APPLICARE               REDDITO ANNUO           APPLICARE

Fino a 15.000,00 euro        23%                Fino a 15.000,00 euro      23%

                                                Da 15.000,01 a
Da 15.000,01 a                                                             25%
                             27%                28.000,00 euro
28.000,00 euro
Da 28.000,01 a                                  Da 28.000,01 a
                             38%                                           35%
55.000,00 euro                                  50.000,00 euro

Da 55.000,01 a
                             41%
75.000,00 euro                                  Oltre 50.000,00 euro       43%

Oltre 75.000,00 euro         43%
LE ALIQUOTE IRPEF 2022

Scaglione annuale 2022              Scaglione mensile 2022                    Aliquota 2022
fino a 15.000,00 €                  fino a 1.250,00 €                                23%
oltre 15.000 € e fino a 28.000 €    oltre 1.250,00 € e fino a 2.333,33 €             25%
oltre 28.000 € e fino a 50.000 €    oltre 2.333,33 € e fino a 4.166,66 €             35%
oltre 50.000 €                      oltre 4.166,66 €                                 43%

fino a 15.000,00 € annui o 1.250,00 € mensile       23% dell'intero reddito

oltre 15.000,00 € e fino a 28.000 € annui           3.450,00 + (25% della parte del reddito
                                                    eccedente 15.000,00)
oltre 28.000 € e fino a 50.000 € annui              6.700,00 + (35% della parte del reddito
                                                    eccedente 28.000,00)
oltre 50.000 €                                      14.400,00 + (43% della parte del reddito
                                                    eccedente 50.000,00)
AREA NON TASSATA   8.174 invariata
DIPENDENTI

AREA NON TASSATA   8.500: aumenta di 326 €
PENSIONATI

AREA NON TASSATA   5.500: aumenta di 700 €
AUTONOMI
LE NUOVE DETRAZIONI PER I DIPENDENTI

         Reddito (euro)                                         Detrazione
                                                                 € 1.880
        Da 0 da 15.000                       (e comunque non inferiore a 690 euro o, se a tempo
                                                  determinato, non inferiore a 1.380 euro)

             15.000                                                   € 3.100
      Da 15.000 a 28.000                € 1.910 + 1.190 * [(28.000 – reddito complessivo)/ (28.000-
                                                                  15.000]
     Da 28.000 a 50.000                € 1.910 * [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000-28.000]
La detrazione spettante
           Oltre 50.000 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito
                                                                          zero complessivo è superiore a 25.000
euro ma non a 35.000 euro.

Il Trattamento Integrativo (100 euro) rimanere solo per redditi fino a 15mila euro e «parzialmente» per
i redditi da 15mila a 28mila euro (si veda slide successiva).
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (QUELLO CHE RESTA INVARIATO)

PER IL CONIUGE
(CON REDDITO NON SUPERIORE A € 2.840,51, AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI)

                          € 800,00 - 110 * (reddito complessivo : 15.000)
reddito complessivo
non superiore a 15.000    N.B.: se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è
euro                      pari a 690 euro; se uguale a zero la detrazione non spetta.
                          € 690,00            10 euro se tra 29.001 e 29.200 euro
reddito complessivo
compreso tra 15.001       aumentata di        20 euro se compreso tra 29.201 e 34.700 euro
euro e 40.000 euro
                                              30 euro se compreso tra 34.701 e 35.000 euro
                                              20 euro se compreso tra 35.001 e 35.100 euro
                                              10 euro se compreso tra 35.101 e 35.200 euro
                        € 690,00 * (80.000 - reddito complessivo) : 40.000
reddito complessivo è
superiore a 40.000 euro N.B.: Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il
ma non a 80.000 euro    risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta.
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (QUELLO CHE RESTA INVARIATO)

PER CIASCUN FIGLIO COMPRESI I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI, I FIGLI ADOTTIVI O AFFIDATI
RAPPORTATE A MESE CON REDDITO NON SUPERIORE A € 2.840,51 AL LORDO DEGLI ONERI
DEDUCIBILI ELEVATO A € 4.000,00 PER I FIGLI DI ETÀ NON SUPERIORE A VENTIQUATTRO ANNI

di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico e € 950,00
universale di cui al decreto legislativo recante attuazione della legge 1° aprile
2021, n. 46

                                 DAL 1° MARZO 2022 NON SPETTA:
 - L’aumento della detrazione a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;

 - La maggiorazione di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap;

 - L’aumento di 200 euro (riconosciuto sempre sulla detrazione fissa) per ciascun figlio a partire dal
 primo, in favore del contribuente con più di tre figli a carico.
DETRAZIONI PER ogni altra persona (QUELLO CHE RESTA INVARIATO)

PER OGNI ALTRA PERSONA A CARICO INDICATA NELL’ARTICOLO 433 DEL CODICE CIVILE, CHE
CONVIVA CON IL CONTRIBUENTE O PERCEPISCA ASSEGNI ALIMENTARI NON RISULTANTI DA
PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, LA DETRAZIONE SPETTANTE SI DETERMINA
APPLICANDO LA FORMULA:

                                                                               La detrazione deve essere
                 750 x (80.000 – reddito complessivo)                          rapportata pro-quota tra
                                  80.000                                       coloro che ne hanno
                                                                               diritto.

                                DAL 1° MARZO 2022 NON SPETTA:
- L’aumento della detrazione a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;

- La maggiorazione di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap;

- L’aumento di 200 euro (riconosciuto sempre sulla detrazione fissa) per ciascun figlio a partire dal
primo, in favore del contribuente con più di tre figli a carico.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO (1200 EURO) E ULTERIORE DETRAZIONE

Le novità sono le seguenti:

- l’importo massimo del TRATTAMENTO INTEGRATIVO di 1.200 euro viene riconosciuto fino a
  15.000 euro di reddito;

  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro
  ma non 28.000 euro a determinate condizioni (si veda anche slide successiva)

           Reddito complessivo      Trattamento integrativo
                                    rapportato al periodo di lavoro nell'anno

           fino a 15.000 euro       € 1.200,00
           da € 15.000 a € 28.000   differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l’imposta lorda;
                                    comunque, non superiore a € 1.200,00
           oltre 28.000 euro        nessuna

- viene eliminata l’ULTERIORE DETRAZIONE (art. 2 D.L. n. 3/2020).
TRATTAMENTO INTEGRATIVO (1200 EURO)

Precisazione per redditi da 15.000 a 28.000 euro di reddito complessivo

se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro il trattamento integrativo
viene riconosciuto a condizione che l’imposta lorda sia superiore alla somma delle detrazioni:

a) per carichi di famiglia;
b) lavoro dipendente;
c) interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre;
d) spese sanitarie
e) edilizie, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare,
comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle
detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Il presente materiale sarà
        disponibile
      su www.ancl.it
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