Legge di Bilancio 2022: una prima lettura - Centro Studi Nazionale ANCL 17/01/2022
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NUOVO ASSEGNO UNICO Nicola Porelli, Consulente del Lavoro E RIFORMA IRPEF Centro Studi Nazionale ANCL
NUOVO Riassunto panoramico ASSEGNO UNICO E ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE RIFORMA PER I FIGLI IRPEF Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 Messaggio Inps n. 4748 del 31 dicembre 2021
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI E “RIFORMA” IRPEF A.U.U.F. DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230 RIFORMA IRPEF Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo (ed esonero contributivo 0,80%) ai sensi della legge 1°aprile 2021, n. 46. Legge di Bilancio (GU n.309 del 30-12-2021). Vigente al: 31-12-2021
Introduzione universale, in quanto viene semplificazione garantito in misura (unico) e minima a tutte le potenziamento famiglie con figli a ELEMENTI FINALITÀ degli interventi carico, anche in DETERMINANTI diretti a sostenere assenza di ISEE o la genitorialità e la con ISEE superiore natalità alla soglia di 40.000 euro GLI ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER reddito di ciascun IL CALCOLO figli ISEE DELL’ISEE componente del nucleo familiare POSSONO ESSERE COSÌ SINTETIZZATI: immobili posseduti patrimonio da ciascun mobiliare di ciascun componente del componente del nucleo familiare nucleo familiare
Introduzione Per l’Assegno Unico: non si tiene conto Attenzione 2: per solamente dell’aspetto l’ISEE 2022 si reddituale bensì anche di prendono a elementi di natura riferimento i patrimoniale (abitazione, redditi/patrimonio autovettura, giacenze 2020 medie conti correnti, assicurazioni ecc.) Attenzione 1: l’ISEE non necessariamente rappresenta la fotografia corretta della ricchezza di una famiglia (ad esempio in presenza di ISEE elevati per immobili ereditati non accompagnati da redditi cospicui)
Misura e decorrenza dall’assegno L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla per le domande presentate a per le domande presentate dal base dell’ISEE del nucleo partire dal 1° gennaio al 30 1° luglio in poi, la prestazione familiare del beneficiario della giugno, l’assegno decorre dalla decorre dal mese successivo a prestazione, con la seguente mensilità di marzo quello di presentazione decorrenza della misura:
In assenza di ISEE … IN ASSENZA DI ISEE AL MOMENTO DELLA DOMANDA, L’ASSEGNO SPETTA SULLA BASE DEI DATI AUTODICHIARATI … O NON DICHIARATI - ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo - ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE - assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni)
Modalità di presentazione delle domande La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal La domanda può genitore una volta sola per ogni anno essere presentata di gestione e deve indicare tutti i figli attraverso i per i quali si richiede il beneficio, con «consueti» canali la possibilità di aggiungere ulteriori figli INPS (portale, per le nuove nascite (entro 120 giorni) contact center, che dovessero verificarsi in corso Patronati). d’anno….
Modalità di erogazione l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale i figli maggiorenni (aventi diritto) possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante l’assegno spetta per i figli maggiorenni fino 21 anni se: 1) frequentino un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; 2) svolgano un tirocinio ovvero lavorino e possiedano un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro; 4) svolgano il servizio civile universale; c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età
Modalità di erogazione L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità: a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti: conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza
Misure abrogate le disposizioni il premio alla nascita a decorrere dal 1° normative concernenti o per l’adozione del gennaio 2022 il Fondo di sostegno minore alla natalità L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Misure abrogate assegno ai nuclei sono modificate le “Detrazioni familiari con per carichi di famiglia” (non almeno tre più previste per i figli) inoltre, a figli minori decorrere dal 1° dal 1° marzo 2022 si marzo 2022 applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e prestazioni ai per i figli di età superiore a 21 nuclei familiari anni a carico (ANF) con figli e orfanili
Cosa «resta»… IMPORTANTE: i genitori di figli il diritto alla detrazione disabili con più di 21 nella misura di base di anni, pur detrazione per il percependo 950 euro solo per i figli coniuge a carico e altri di età pari o superiore familiari a carico l'assegno, potranno a 21 anni, ove non continuare a fruire spetti l’assegno unico della detrazione fiscale per figli a carico
APPROFONDIMENTO • quando il genitore risulti coniugato con persona diversa Il genitore non dall'altro genitore convivente nel nucleo • quando il genitore risulti avere figli con persona diversa familiare, non coniugato dall'altro genitore • quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato con l'altro genitore, che stabilito il versamento di assegni periodici destinato al abbia riconosciuto il mantenimento dei figli • quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato figlio, fa parte del nucleo adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il familiare del figlio, a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare meno che non ricorra • quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in uno dei seguenti casi: termini di rapporti affettivi ed economici
I SIMULATORI SIMULATORE https://servizi2.inps.it/servizi/ ISEE + Iseeriforma/Home.aspx ISTRUZIONI ISEE https://www.inps.it/docallega PRECOMPILATO tiNP/Mig/AllegatiNews/ISEEPr INPS ecompilato.pdf SIMULATORE ASSEGNO https://servizi2.inps.it/servizi/ AssegnoUnicoFigli/Simulatore UNICO INPS
COMUNICARE AI DIPENDENTI COMUNICAZIONE IMPORTANTE NUOVO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI da marzo 2022 Dal mese di marzo 2022 l’Assegno Unico e Universale sostituirà l’attuale Assegno per il nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età. ATTENZIONE: questo comporterà, a partire dal mese di marzo 2022, una diminuzione del netto in busta paga per i lavoratori che attualmente percepisco l’Assegno per il nucleo familiare e/o le detrazioni per i figli a carico fino a 21 anni. IL NUOVO ASSEGNO SARÀ PAGATO DIRETTAMENTE DALL’INPS AL RICHIEDENTE (spetta anche ai genitori lavoratori autonomi) COS’È IL NUOVO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE? È un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni (di reddito e/o studenti), fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno Unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età. COSA ASSORBE? • gli (attuali) assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; • il premio alla nascita o all’adozione (c.d. Bonus mamma domani); • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè); • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
COMUNICARE AI DIPENDENTI QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA? Dal 1° gennaio 2022. Il primo pagamento è previsto da marzo 2022. Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno Unico decorre dal settimo mese di gravidanza. COME VIENE DETERMINATO L’IMPORTO DEL NUOVO ASSEGNO? L’importo varia in base all’ISEE. Chi non presenta l’ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. La domanda si presenta direttamente o tramite un patronato sul portale www.inps.it (si veda link sotto riportato). L’importo massimo del nuovo Assegno è di 175 euro mensili per figlio minorenne, il minimo è di 50 euro mensili, sempre per figlio minorenne. Sono previste maggiorazioni per i figli disabili e per le famiglie numerose. I SIMULATORI E LA DOMANDA INPS È online il simulatore dell’Assegno Unico e Universale. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. LINK INPS SIMULATORE NUOVO ASSEGNO UNICO https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore LINK INPS per il calcolo dell’ISEE https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx LINK INPS PER LA DOMANDA DEL NUOVO ASSEGNO UNICO https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli
Fonte Agenzia Entrate - Inps Per tutti i livelli di ISEE
Prima pagina della tabella – G.U. Serie Generale n. 1 del 3-1-2022
Ultima pagina della tabella – G.U. Serie Generale n. 1 del 3-1-2022
NUOVO Riassunto panoramico ASSEGNO UNICO E RIFORMA LA RIFORMA IRPEF IRPEF Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI E “RIFORMA” IRPEF RIFORMA IRPEF (ed esonero contributivo 0,80%) Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno A.U.U.F. finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022
Le novità in sintesi PRIMA TAPPA della più articolata revisione del trattamento tributario dei redditi prodotti dalle persone fisiche delineata dal disegno di LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA FISCALE. I contribuenti che traggono i MAGGIORI VANTAGGI sono i lavoratori DIPENDENTI con redditi di 40mila euro, che beneficiano di un risparmio massimo di 945 euro annui e i LAVORATORI AUTONOMI E I PENSIONATI con redditi di 50mila euro, che godono di un taglio dell’imposta rispettivamente di 810 e 758 euro annui
Le novità in sintesi da 5 cancellazione dell’IRAP a4 dovuta da persone fisiche esercenti attività d’impresa, aliquote arti e professioni taglio dei valori delle (disincentivo ad aggregarsi?) aliquote del secondo e del terzo scaglione l’aumento delle detrazioni sui redditi di pensione e di lavoro autonomo il robusto incremento della detrazione l’introduzione di micro detrazioni aggiuntive al fine di non penalizzare
LE ALIQUOTE IRPEF TRA IL 2021 E IL 2022 (ART. 1, COMMI 2 – 3) LE ALIQUOTE IRPEF E LE NUOVE ALIQUOTE IRPEF PER SCAGLIONI GLI SCAGLIONI FINO AL 2021 PREVISTE DAL 2022 ALIQUOTA DA ALIQUOTA DA REDDITO ANNUO APPLICARE REDDITO ANNUO APPLICARE Fino a 15.000,00 euro 23% Fino a 15.000,00 euro 23% Da 15.000,01 a Da 15.000,01 a 25% 27% 28.000,00 euro 28.000,00 euro Da 28.000,01 a Da 28.000,01 a 38% 35% 55.000,00 euro 50.000,00 euro Da 55.000,01 a 41% 75.000,00 euro Oltre 50.000,00 euro 43% Oltre 75.000,00 euro 43%
LE ALIQUOTE IRPEF 2022 Scaglione annuale 2022 Scaglione mensile 2022 Aliquota 2022 fino a 15.000,00 € fino a 1.250,00 € 23% oltre 15.000 € e fino a 28.000 € oltre 1.250,00 € e fino a 2.333,33 € 25% oltre 28.000 € e fino a 50.000 € oltre 2.333,33 € e fino a 4.166,66 € 35% oltre 50.000 € oltre 4.166,66 € 43% fino a 15.000,00 € annui o 1.250,00 € mensile 23% dell'intero reddito oltre 15.000,00 € e fino a 28.000 € annui 3.450,00 + (25% della parte del reddito eccedente 15.000,00) oltre 28.000 € e fino a 50.000 € annui 6.700,00 + (35% della parte del reddito eccedente 28.000,00) oltre 50.000 € 14.400,00 + (43% della parte del reddito eccedente 50.000,00)
AREA NON TASSATA 8.174 invariata DIPENDENTI AREA NON TASSATA 8.500: aumenta di 326 € PENSIONATI AREA NON TASSATA 5.500: aumenta di 700 € AUTONOMI
LE NUOVE DETRAZIONI PER I DIPENDENTI Reddito (euro) Detrazione € 1.880 Da 0 da 15.000 (e comunque non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro) 15.000 € 3.100 Da 15.000 a 28.000 € 1.910 + 1.190 * [(28.000 – reddito complessivo)/ (28.000- 15.000] Da 28.000 a 50.000 € 1.910 * [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000-28.000] La detrazione spettante Oltre 50.000 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito zero complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. Il Trattamento Integrativo (100 euro) rimanere solo per redditi fino a 15mila euro e «parzialmente» per i redditi da 15mila a 28mila euro (si veda slide successiva).
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (QUELLO CHE RESTA INVARIATO) PER IL CONIUGE (CON REDDITO NON SUPERIORE A € 2.840,51, AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI) € 800,00 - 110 * (reddito complessivo : 15.000) reddito complessivo non superiore a 15.000 N.B.: se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è euro pari a 690 euro; se uguale a zero la detrazione non spetta. € 690,00 10 euro se tra 29.001 e 29.200 euro reddito complessivo compreso tra 15.001 aumentata di 20 euro se compreso tra 29.201 e 34.700 euro euro e 40.000 euro 30 euro se compreso tra 34.701 e 35.000 euro 20 euro se compreso tra 35.001 e 35.100 euro 10 euro se compreso tra 35.101 e 35.200 euro € 690,00 * (80.000 - reddito complessivo) : 40.000 reddito complessivo è superiore a 40.000 euro N.B.: Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il ma non a 80.000 euro risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta.
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (QUELLO CHE RESTA INVARIATO) PER CIASCUN FIGLIO COMPRESI I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI, I FIGLI ADOTTIVI O AFFIDATI RAPPORTATE A MESE CON REDDITO NON SUPERIORE A € 2.840,51 AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI ELEVATO A € 4.000,00 PER I FIGLI DI ETÀ NON SUPERIORE A VENTIQUATTRO ANNI di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico e € 950,00 universale di cui al decreto legislativo recante attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 DAL 1° MARZO 2022 NON SPETTA: - L’aumento della detrazione a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni; - La maggiorazione di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap; - L’aumento di 200 euro (riconosciuto sempre sulla detrazione fissa) per ciascun figlio a partire dal primo, in favore del contribuente con più di tre figli a carico.
DETRAZIONI PER ogni altra persona (QUELLO CHE RESTA INVARIATO) PER OGNI ALTRA PERSONA A CARICO INDICATA NELL’ARTICOLO 433 DEL CODICE CIVILE, CHE CONVIVA CON IL CONTRIBUENTE O PERCEPISCA ASSEGNI ALIMENTARI NON RISULTANTI DA PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, LA DETRAZIONE SPETTANTE SI DETERMINA APPLICANDO LA FORMULA: La detrazione deve essere 750 x (80.000 – reddito complessivo) rapportata pro-quota tra 80.000 coloro che ne hanno diritto. DAL 1° MARZO 2022 NON SPETTA: - L’aumento della detrazione a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni; - La maggiorazione di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap; - L’aumento di 200 euro (riconosciuto sempre sulla detrazione fissa) per ciascun figlio a partire dal primo, in favore del contribuente con più di tre figli a carico.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO (1200 EURO) E ULTERIORE DETRAZIONE Le novità sono le seguenti: - l’importo massimo del TRATTAMENTO INTEGRATIVO di 1.200 euro viene riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito; CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a determinate condizioni (si veda anche slide successiva) Reddito complessivo Trattamento integrativo rapportato al periodo di lavoro nell'anno fino a 15.000 euro € 1.200,00 da € 15.000 a € 28.000 differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l’imposta lorda; comunque, non superiore a € 1.200,00 oltre 28.000 euro nessuna - viene eliminata l’ULTERIORE DETRAZIONE (art. 2 D.L. n. 3/2020).
TRATTAMENTO INTEGRATIVO (1200 EURO) Precisazione per redditi da 15.000 a 28.000 euro di reddito complessivo se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro il trattamento integrativo viene riconosciuto a condizione che l’imposta lorda sia superiore alla somma delle detrazioni: a) per carichi di famiglia; b) lavoro dipendente; c) interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre; d) spese sanitarie e) edilizie, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Il presente materiale sarà disponibile su www.ancl.it
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