Le STP Le Società tra Avvocati - VALENTINA RUBERTELLI
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SCALETTA Breve excursus storico sulla normativa nel tempo Definizione e natura giuridica della STP: corollari Tipologia delle STP Pubblicità Il tema della personalità della prestazione Contenuto dell’atto costitutivo Le categorie di soci: le professioni escluse e le cause di incompatibilità; Beni conferibili; Criterio di prevalenza dei soci professionisti; Sorte delle forme associative ante Legge 183/2011 Trasformazione di Associazione Professionale in STP Le criticità e suggerimenti di correttivi
DA DOVE NASCE LA QUESTIONE? Da lontano: dalla legge 1815 del 1939 che, in un contesto di legislazione razziale, vietava l’esercizio delle professioni ordinistiche in forma societaria “anonima”, onde impedire agli appartenenti alla razza e religione ebraica di esercitare le stesse fruendo dello schermo societario. Il divieto non si applicava alle professioni in genere, ma alle sole professioni ordinistiche (sottoinsieme). Era così possibile costituire una società con oggetto l’attività di artista, massaggiatore, arredatore, ecc..
LE PRIME BRECCE Esigenze organizzative in settori che richiedevano ingenti investimenti hanno aperto le prime brecce all’ammissibilità di STP di settore: si pensi alle a) società di revisione 1975 b) società di professionisti e di ingegneria che però rimanevano nel novero delle società cd commerciali. c) Con i decreti Bersani 1 e 2 si provò ad abolire il divieto di cui alla legge del 1939 e ad ammettere la costituzione di società multidisciplinari: ma il tutto rimase lettera morta, non venendo mai alla luce la normativa regolamentare.
LA PRIMA VERA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI: LA SOCIETA’ TRA AVVOCATI Viene codificata con il d.lgs n. 96/2001. Fattispecie tipica avente: • Come oggetto sociale esclusivo la professione forense; • Soci esclusivamente avvocati (in un primo momento almeno 1 italiano; poi aperto anche ad avvocati tutti europei); • Denominazione obbligatoria «STA» con l’aggiunta del «tipo»; • Disciplina: tipica a sé stante, anche se, nel silenzio, integrata analogicamente dalla normativa delle società in nome collettivo; • Amministrazione: spettante ai soci e non affidabile a terzi; • Responsabilità illimitata dei soci e della società • Iscrizione in una sezione speciale dell’albo professionale; • Non soggetta a fallimento.
LA STP Viene definitivamente alla luce con Legge 183 del 12.11.2011. Si introduce una articolata disciplina che, in un primo momento, ammette senza limiti, la partecipazione di soci di capitale. Con Legge 247 del 31.12.2012 si ripristina il limite della partecipazione di soci di capitale in modo da garantire la prevalenza di quelli professionisti Regolamento attuativo: DM Giustizia 34 dell’8.2.2013.
SPIRITO DELLA NORMA Si tratta di una normativa avente il fine dichiarato di aprire i servizi professionali ad una maggiore concorrenza mediante: • L’utilizzo dello strumento societario • L’ingresso di soci non professionisti che possono rappresentare il capitale esterno; • Riequilibrato, per non smarrire i principi etici volti a tutelare il cliente, dalla previsione: • Della prevalenza dei soci professionisti nei confronti dei non professionisti; • Della persistenza degli obblighi deontologici e di garanzia per la clientela che connotano i professionisti intellettuali.
SCALETTA Breve excursus storico sulla normativa nel tempo Definizione e natura giuridica della STP: corollari Tipologia delle STP Pubblicità Il tema della personalità della prestazione Contenuto dell’atto costitutivo Le categorie di soci: le professioni escluse e le cause di incompatibilità; Beni conferibili; Criterio di prevalenza dei soci professionisti; Sorte delle forme associative ante Legge 183/2011 Trasformazione di Associazione Professionale in STP Le criticità e suggerimenti di correttivi
E’ un modello «tipico» a sé stante?
NON è un modello tipico La novella sulla S.T.P. non ha istituito un nuovo tipo di società che prende in prestito dai modelli preesistenti le proprie regole organizzative, come accade, ad esempio, per le società consortili o come è accaduto in una certa misura per la società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001, le quali mantengono una causa propria anche se adottano l’“abito” societario. Essa è infatti compatibile con l’abito delle società di persone, di capitali e cooperative senza distinzioni di sorta. La causa della S.T.P. è la stessa del contratto di società tipico: esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).
COROLLARI a CASCATA Se le S.T.P. integrano delle società tipiche cui è consentito avere ad oggetto le attività fino ad oggi riservate alle professioni ordinistiche, ne consegue che nelle S.T.P. trovino piena applicazione le regole proprie del modello societario adottato. Ne consegue che: 1. la modifica di una società esistente in S.T.P. non integra una trasformazione in senso tecnico, bensì delibera modificativa del solo oggetto sociale (orientamento Triveneto Q.A.17); 2. La trasformazione di una STP lucrativa in STP Cooperativa integra invece una trasformazione eterogenea con applicazione della disciplina di cui al 2500 septies, novies.
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Quali i tipi?
La s.t.p. può assumere la forma della società: • Semplice • in nome collettivo • in accomandita semplice • per azioni • in accomandita per azioni • a responsabilità limitata • cooperativa (minimo tre soci)
1) S.R.L. SEMPLIFICATA? Se la disciplina delle STP impone l'adozione nell'atto costitutivo di clausole statutarie pattizie, la cui presenza è obbligatoria, ciò impedisce di costituire una STP in forma di s.r.l. semplificata, stante l'inderogabilità del modello standard.
2) S.T.P. unipersonale? E’ vero che la disciplina della s.t.p. è essenzialmente volta a consentire l’esercizio in forma collettiva di un’attività professionale necessariamente individuale, sfruttando a tal fine lo strumento societario, ma un’interpretazione restrittiva è da rifiutare per: ragioni di ordine sistematico, essendo senza limiti il richiamo ai modelli societari utilizzabili per realizzare una s.t.p., dunque senza alcuna esclusione di quelli “unipersonali”. Perché risulterebbe assai difficile sostenere che la limitazione di responsabilità per i professionisti è meritevole di tutela solo se esercitano la loro professione con uno o più soci. In realtà, per tutti i professionisti che svolgono la loro attività all’interno di una s.t.p., che siano da soli o con altri soci, il regime della responsabilità sarà identico.
3) S.T.P. START UP INNOVATIVA? Nonostante manchi un esplicito divieto in tal senso, appare difficile ipotizzare che ne "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico“ che costituisce l'oggetto sociale esclusivo o prevalente della start up innovativa, possa esser ricondotto "l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci"
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Personalità della prestazione
PERSONALITA’ DELLA PRESTAZIONE: Come si concilia l’esercizio in forma associata attraverso uno schermo dotato di autonoma soggettività e personalità giuridica, con l’irrinunciabile principio della personalità della prestazione professionale? Lo schermo societario non può contrastare con l’esigenza di tutela degli interessi pubblicistici a che le prestazioni di servizi intellettuali ordinistici vengano garantiti personalmente da parte di chi abbia superato gli esami di Stato o i concorsi previsti dalla normativa di riferimento Si traduce in un obbligo dei soci professionisti di conferire in società la propria opera professionale? NO: i soci professionisti possono conferire anche solo danaro o beni in natura.
La chiave di volta è rappresentata dalla netta distinzione che resta tra: Assunzione dell’incarico: riconducibile alla società Esecuzione dello stesso attraverso la prestazione professionale: riconducibile esclusivamente al singolo professionista abilitato all’esercizio della professione che opera per conto della STP. Il socio non è obbligato a prestare la propria opera sotto forma di «conferimento d’opera». Può liberamente disciplinare i propri rapporti con la STP con schemi di diritto societario o con schemi contrattuali a latere
SCHEMI UTILIZZABILI DI DIRITTO SOCIETARIO: Nelle società di persone ed srl: conferimento d’opera Nelle spa: sotto forma di prestazione accessoria ai sensi del 2345 c.c. con conseguente obbligo che la relativa azione ad essa collegata sia nominativa e trasferibile con il solo consenso dell’organo amministrativo. FUORI DALLE LOGICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO • Contratto di lavoro subordinato tra STP e professionista socio • Contratto d’opera professionale
Responsabilità disciplinare (Rinvio)
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Tutte le Professioni Ordinistiche?
AMBITO APPLICATIVO Professioni SANITARIE: Medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitarie visitatrici, infermieri professionali, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi e odontoiatri Ingegneri: sia STP sia società di engineering Architetti Commercialisti: sia STP sia società di revisione (Dlgs 39/2010) Geometri Biologi Periti Industriali Assistenti sociali Veterinari Consulenti del lavoro Agronomi e Forestali Maestri di sci
PROFESSIONI ESCLUSE Notai; Avvocati: Rinvio
I NOTAI Si esclude che l’esercizio di pubbliche funzioni come quella notarile possa essere dedotta come oggetto sociale: in tal senso la Relazione di accompagnamento al Regolamento Ministeriale+ St CNN 41-2012/I. Vi ostano i principi in base ai quali l’assunzione dell’incarico viene fatta dalla società, e la sola esecuzione dello stesso da parte del libero professionista. Il pubblico ufficiale, al contrario, prima ancora di decidere se eseguire o meno l’incarico, deve valutare, attraverso l’indagine della volontà delle parti, la legittimità della richiesta (funzione di adeguamento) il tutto nella assoluta terzietà ed imparzialità.
Perimetro della disciplina Soggetti (soci)
CATEGORIE DI SOCI Al capitale partecipano: soci professionisti (anche stranieri) (iscritti all’Albo); soci non professionisti: per lo svolgimento di prestazioni tecniche, non deducibili nell’oggetto sociale, non essendo ammesso un oggetto misto, ma esclusivo. Si tratta di attività strumentali ed ancillari rispetto alle prestazioni professionali (si pensi in una società di capitali al socio amministratore non professionista che si occupi di gestione ed organizzazione dello studio); che partecipano per pura finalità di investimento. Non devono aver riportato condanne penali e possedere invece requisiti particolarmente selettivi di moralità e onorabilità (non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari).
ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI Soci Di SOCIETA’ DI CAPITALI Ad una STP (ma anche ad una società di capitali NON STP) può partecipare come socio anche una Associazione tra Professionisti Massima Triveneto 2018 A.A.11
SCALETTA Breve excursus storico sulla normativa nel tempo Definizione e natura giuridica della STP: corollari Tipologia delle STP Pubblicità Il tema della personalità della prestazione Contenuto dell’atto costitutivo Le categorie di soci: le professioni escluse e le cause di incompatibilità; Beni conferibili; Criterio di prevalenza dei soci professionisti; Sorte delle forme associative ante Legge 183/2011 Trasformazione di Associazione Professionale in STP Le criticità e suggerimenti di correttivi
Prevalenza Professionisti 2/3
PREVALENZA DEI SOCI PROFESSIONISTI: L’art 10 comma 4, lettera b) prescrive il rapporto di forza dei soci professionisti sui soci non professionisti nel senso che “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni e decisioni dei soci.” Se viene meno questa percentuale la società ha un termine perentorio di 6 mesi per ripristinarla. In mancanza la società deve essere sciolta e cancellata dalla Sezione Speciale dell’Albo Professionale.
COME SI CALCOLA LA MAGGIORANZA DI 2/3 RATIO: attenuare i conflitti che inevitabilmente si possono presentare nella dialettica tra i soci professionisti e non, in funzione della tutela dell’interesse pubblicistico sotteso alla libertà ed autonomia delle professioni ordinistiche. La lettera della legge non aiuta perché sembra correlare il requisito dei 2/3 dei voti sia al numero sia alla partecipazione al capitale dei soci professionisti.
RICOSTRUZIONE PREVALENTE Prevale l’idea secondo cui la preminenza dei soci professionisti si giochi non già sul piano degli assetti proprietari, bensì su quello degli assetti organizzativi, gestionali e decisionali: quando si giunge ad un assetto in funzione del quale il voto dei soci professionisti finisce con il “pesare” (poco importa con quale meccanismo) per almeno i due terzi nella assunzione delle decisioni dei soci, il requisito si intende soddisfatto.
COME SI CALCOLA LA MAGGIORANZA DI 2/3 Ne consegue: Che se non vale il criterio “per teste” una stp può essere partecipata anche da 9 soci non prof e da un solo socio professionista; Che se non vale neanche il criterio della partecipazione al capitale: il socio professionista potrebbe partecipare al capitale anche per una minima percentuale. L’importanza è che l’assetto degli interessi sia disciplinato dallo statuto in maniera tale che il voto del socio professionista, in sede assembleare, pesi almeno per i due terzi su quello degli altri.
APPLICAZIONI PRATICHE NELLE SOCIETA’ DI PERSONE L’art 2252 c.c. prevede che il contratto sociale possa essere modificato solo con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente. Applicato alle stp è evidente che nei patti sociali occorrerà necessariamente derogare al principio unanimistico, altrimenti si otterrebbe come effetto che il consenso del socio investitore diventa determinante alla stregua di quello del professionista. Ne consegue che si dovrà: Nelle snc: prevedere che le decisioni debbano essere adottate con il consenso dei 2/3 dei soci professionisti sia avuto riguardo al numero, sia alle quote di partecipazione agli utili Nelle sas: prevedere che il numero dei soci accomandatari professionisti sia tale da determinare la maggioranza dei due terzi.
APPLICAZIONI PRATICHE NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI Es. La “Alfa srl tra professionisti”, è partecipata da: 1. Tizio, Caio (entrambi professionisti) e Sempronio (non prof), in ragione di 1/3 ciascuno. Lo Statuto deve prevedere che le decisioni dei soci richiedano il voto della maggioranza dei 2/3, ma solo se ed in quanto espresso favorevolmente dai soci professionisti Tizio e Caio, non da due soci qualsiasi. 2. Tizio (prof) e Caio (non prof) al 50% ciascuno: si può attribuire al socio professionista un diritto di veto in tutte le delibere dei soci, talché il suo consenso, essendo sempre e comunque determinante, soddisfa la richiesta dei due terzi prescritto dalla legge.
NELLA SRL Al socio professionista si potrà riconoscere alternativamente: Una partecipazione non proporzionale al valore nominale del proprio conferimento (es conferimento pari al 45%; partecipazione al capitale e quindi al voto per il 70%); un particolare diritto ai sensi dell’art 2468 3° comma c.c. consistente, ad esempio in un vero e proprio diritto di veto sulle decisioni di qualunque genere.
NELLA SPA Siccome la regola della prevalenza dei 2/3 richiede un peso maggiore nelle decisioni, non anche una maggior partecipazione al capitale ben può ipotizzarsi una spa nella quale: I soci professionisti abbiano meno dei 2/3 del capitale, ma solo azioni munite del diritto di voto Che dette azioni siano cedibili a soli altri professionisti I soci non professionisti abbiano più di 1/3 del capitale sociale, ma solo azioni prive del diritto di voto
Le Società tra Avvocati
Stato dell’arte ante 2017
Quale lo stato dell’arte prima del 4 agosto 2017? Gli avvocati potevano esercitare l’attività in forma societaria solo avvalendosi del tipo «STA» di cui alla DLgs 96/2001. Pur essendo entrata in vigore nel 2011 la disciplina delle STP, si giungeva alla conclusione che per gli avvocati il DLgs 96/2001 fosse lex specialis.
LA SOCIETA’ TRA AVVOCATI DLGS 96/2001 Fattispecie tipica avente: • Come oggetto sociale esclusivo la professione forense; • Soci esclusivamente avvocati (in un primo momento almeno 1 italiano; poi aperto anche ad avvocati tutti europei); • Denominazione obbligatoria «STA»; • Disciplina: tipica a sé stante, anche se, nel silenzio, integrata analogicamente dalla normativa delle società in nome collettivo; • Amministrazione: spettante ai soci e non affidabile a terzi; • Responsabilità illimitata dei soci e della società • Iscrizione in una sezione speciale dell’albo professionale; • Non soggetta a fallimento.
L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA AVVOCATI (l 1815 del 1939) Con la legge del 2017, si è fatto cadere il limite della partecipazione dell’avvocato ad una sola associazione (art. 4, comma 4, della legge 247). Per il resto la disciplina rimaneva quella da sempre applicata alle associazioni tra professionisti ed in particolare: L’applicabilità delle regole della Società Semplice; Denominazione : no obbligo del nome di 1 o + associati; Oggetto esclusivo: esercizio della professione forense Amministratori : uno o più associati Gli associati: devono essere solo avvocati La responsabilità per obbligazioni della associazione coinvolge tutti gli associati, in mancanza di regole specifiche del cc L’Associazione non fallisce (Si applicano le regole del sovraindebitamento)
Stato dell’arte post 2017
LA SOCIETA’ PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE (L 247/2012 modificata dalla L 124/2017 sulla concorrenza) Art 4 bis consente l’esercizio della professione forense in forma societaria a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. La Cassazione a SSUU 19282 del 19 luglio 2018 ha sciolto il dubbio se il modello di cui alla legge del 2012 si andasse ad aggiungere a quello della STA del 2001 affermando che la società per l’esercizio della professione forense di cui alla legge del 2012 è rimasta l’unico tipo utilizzabile per l’esercizio della professione forense in forma societaria, a fianco alla Associazione tra professionisti del 1939.
La discplina della Società per l’esercizio Della Professione forense
La disciplina dal punto di vista del Notaio Tipo sociale utilizzabile: qualsiasi Denominazione: deve contenere la locuzione «Società Tra Avvocati» (introdotta con legge di bilancio 205/2017) con l’aggiunta del tipo; Pubblicità: nella sezione speciale dell’albo degli avvocati Nel silenzio della norma anche nel Registro delle Imprese in base al «tipo» scelto
La disciplina dal punto di vista del Notaio Soci: A) è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o interposta persona, pena l’esclusione di diritto del socio. B) Per almeno i 2/3 del capitale e dei diritti di voto: avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. A differenza delle STP non è sufficiente che i due terzi dei diritti di voto spettino ai professionisti, ma essi devono essere titolari anche dei due terzi del capitale
Possibili deroghe alla regola de:. 2/3 del voto: si possono statutariamente rafforzare i quorum deliberativi prevedendo il consenso unanime, con conseguente rafforzamento della posizione della minoranza non forense 2/3 del capitale: nulla impedirebbe al socio non avvocato o non professionista di avere una partecipazione del 10%, ma con un diritto agli utili (che può essere sganciato dalla percentuale del capitale) pari all’80% 2/3 composti oltre che da avvocati anche da professionisti non avvocati: ammissibile la clausola di gradimento non mero (che nella spa è necessario risulti oltre che nello statuto anche da annotazione sul titolo)
Cosa succede se viene meno la percentuale dei 2/3. 6 mesi di grazia per ricostituirla; in mancanza opera una causa di scioglimento della società Cancellazione della società dalla sezione speciale del consiglio dell’ordine Suggerimento per statuto: per il caso di morte del socio professionista è opportuno prevedere il mancato automatico subentro degli eredi e il loro diritto ad essere liquidati dalla società, altrimenti si rischia di far venir meno la percentuale e di non avere il tempo di ricostituirla in 6 mesi dal decesso.
Conferimento d’opera professionale? La legge non obbliga gli avvocati a conferire la propria opera nella sta Essi possono mettere a disposizione la propria attività professionale nei confronti della società secondo le modalità che sfruttino gli schemi societari (conferimento d’opera con perizia di stima o prestazione accessoria) Extrasocietari: contratto di lavoro o di prestazione d’opera professionale
Oggetto sociale : non è richiesto l’esercizio della professione forense in via «esclusiva». E’ espressamente ammessa la Società multidisciplinare. Tantovero che è ammessa la partecipazione di professionisti «non» avvocati . Ma le interpretazioni dei vari consigli sono difformi. Per il CNF: devono essere nei limiti del 1/3 del capitale sociale, come ammesso per i soci di capitale. Nel medesimo senso anche CNN Risp a quesito 200-2017/I in cui si ammette che dottori commercialisti possano partecipare ad una società per l’esercizio della professione forense, purché nei limiti del 1/3 del capitale sociale. Peraltro non si esclude che detti diversi professionisti possano partecipare sia come persone fisiche sia come associazioni professionali Per il Consiglio di Milano e Bari: nei limiti della ragionevolezza e ferma restando la natura forense dell’oggetto sociale Per il Consiglio di Roma: solo se i professionisti diversi dagli avvocati svolgono prestazioni chiaramente “accessorie” all’attività legale
Le società multidisciplinari
STA MULTIDISCIPLINARE E ISCRIZIONE A QUALE ALBO? Busani (Sole 24 Ore 5.8.2018) ipotizza si possa utilizzare come criterio interpretativo il DM 34/2013 (emanato per dare attuazione alle STP ma applicabile analogicamente) secondo cui l’iscrizione dipende dal criterio di prevalenza. Nello Statuto si suggerisce di indicare espressamente l’attività prevalente al fine di battezzare ordine. Dubbi irrisolti: Come si calcola la prevalenza? Per teste? Per quote di partecipazione al capitale o agli utili? Ogni qualvolta entra o esce un socio e cambiano gli equilibri, va modificato l’oggetto sociale e la conseguente iscrizione all’ordine? Se gli avvocati possono ospitare commercialisti in una STA, perché mai degli avvocati non possono partecipare ad una STP multidisciplinare costituita da commercialisti in prevalenza? Gli avvocati possono cioè solo partecipare a STA e non più a STP (neanche multidisciplinari)?
Rispetto delle incompatibilità La scelta dei partner nella società multidisciplinare secondo alcuni deve comunque rispettare le incompatibilità previste dalla legislazione forense per il singolo avvocato: se questi non può essere al contempo anche iscritto all’ordine dei notai o all’ordine degli ingegneri, non dovrebbe poter esercitare una società con detta categoria (i notai comunque non potrebbero). Sì alle società con commercialisti, revisori, consulenti del lavoro, giornalisti pubblicisti Incompatibilità con attività commerciale (es organizzazione di eventi, convegni, formazione ove assumessero carattere imprenditoriale)
Amministrazione
Amministratori A) La maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composto da avvocati; ma non vi sono sanzioni (es scioglimento della società) se il requisito viene meno. Opportuno che il notaio stabilisca nello statuto una clausola «simul stabunt simul cadent» B) non sono ammessi amministratori terzi (non soci); C) i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori: se il 51% degli amministratori deve essere avvocato, il 49% potrà essere composto sia da professionisti diversi sia da soci di capitale. Non è quindi chiara la ratio dell’inciso, anche perché non è, come tale, idoneo ad escludere dall’amministrazione i soci di mero capitale.
Altri aspetti della disciplina
Altri aspetti della disciplina analoghi alle STP A) Personalità della prestazione B) Responsabilità professionale sia della società sia del singolo professionista C) Responsabilità in merito al rispetto della deontologia: sia della società sia del singolo socio e risponde nei confronti dell’ordine di appartenenza: d’altronde ciò che è vietato al singolo avvocato non può essergli consentito se costituisce una società. D) Esclusione dalla società del professionista che viene sospeso, cancellato o radiato dal proprio albo: non opera di diritto, ma può essere «causa di esclusione»: opportuno quindi stabilire nello statuto l’organo e le modalità deliberative; E) Obbligo della società di iscrizione alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense secondo modalità da normare con disciplina regolamentare entro 1 anno (già scaduto) (introdotta con legge di bilancio 205/2017) F) Non fallisce? La legge del 2011 lo esckudeva espressamente; quella attuale no. De Stefanis sostiene che fallisce. Io: Crisi da sovraindebitamento
Trasformazione da Associazione Professionale
Ammissibilità nell’an
TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN STP “DIRETTA” (Quesito CNN 614-2013/I+ Studio 224-2014/I) Il CNN conclude per l’ammissibilità (conforme anche Triveneto Massima KA42 senza scendere nel dettaglio del «come»). Il tema è “con quale strumento”? La risposta dipende solo ed esclusivamente dalla ricostruzione giuridica che si fa della “associazione professionale”. TRE RICOSTRUZIONI: a) Associazione atipica non riconosciuta b) Comunione di azienda c) Società semplice
Ammissibilità nel Quomodo?
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA atipica La Cassazione (n 8853/2007 e 24410/2006) ha affermato che lo studio professionale, pur privo di personalità giuridica, rientra nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge riconosce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati (ad es) della capacità di stare in giudizio. Il tutto analogamente alle società di persone, alle associazioni non riconosciute, ai condomini edilizi, ai consorzi con attività esterna ed ai Geie. Con altra pronuncia, sempre le Cassazione (15633/2006) ha all’opposto negato la configurabilità di una soggettività giuridica autonoma lì dove era in ballo non tanto la capacità di stare in giudizio, quanto la titolarità dell’incarico professionale, nei rapporti tra il cliente e l’associazione stessa: si affermava in sostanza che il contratto d’opera professionale si instaurava direttamente tra il cliente ed il singolo professionista associato, non essendo interfacciato dalla associazione come soggetto a sé.
COMUNIONE ORDINARIA DI MEZZI DESTINATI ALL’ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA’ ECONOMICA (NON IMPRENDITORIALE) Per chi aderisce all’orientamento minoritario secondo cui le associazioni professionali sono prive di soggettività giuridica, allora le ricostruisce come comunione di un complesso di beni organizzati per l’esercizio di una attività (come quella professionale) non di impresa, ma quantomeno “economica” in quanto finalizzata alla realizzazione di un utile da dividere tra i professionisti stessi, con evidente assonanza con la nozione di comunione di azienda di cui al 2555 c.c.
TEORIA PREFERIBILE SOCIETA’ SEMPLICE Se la giurisprudenza in passato ha dovuto far ricorso a figure “improbabili” di associazioni non riconosciute atipiche, ciò è stato giustificato dal fatto che all’epoca, vigendo il divieto di esercizio delle professioni protette in forma societaria “anonima”, non era minimamente concepibile ricostruire lo studio associato come società semplice, anche se, all’atto pratico, ne aveva tutti gli elementi. Venuto meno il divieto, non vi sono più ostacoli per equiparare lo studio professionale ad una società semplice di cui condivide la soggettività giuridica autonoma e lo svolgimento di una attività economica (anche se non di impresa né commerciale né agricola)
COROLLARI AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE IN STP Se si parte da una: Associazione non riconosciuta: si applica estensivamente la norma in materia di trasformazione eterogenea di associazioni riconosciute in società di capitali che la migliore dottrina ritiene estensibile (art 2500 octies); Comunione ordinaria, si applica la trasformabilità eterogenea di comunione di azienda in società (art 2500 octies) Società semplice: si applica la regola della trasformazione omogenea (se punto di arrivo è una stp in forma di società di persone); ovvero della trasformazione progressiva (se punto di arrivo è una stp in forma di società di capitali)
Se però lo studio associato si avvale di una società di servizi? nel senso che: • La società di servizi ha in carico i dipendenti, i macchinari, i software ed i contratti di fornitura; • Lo studio associato stipula e fattura gli incarichi professionali e “paga” la società di servizi a valle per le prestazioni da essa svolte, Allora si potrebbe immaginare un passaggio organizzato così: • La società di servizi modifica lo statuto in Stp • Lo studio associato “cessa” • Gli incarichi professionali vengono ceduti (ma con il necessario consenso del cliente) dallo studio associato alla Stp (cessione del contratto)
VALENTINA RUBERTELLI GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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