Le STP Le Società tra Avvocati - VALENTINA RUBERTELLI

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Le STP Le Società tra Avvocati - VALENTINA RUBERTELLI
Reggio Emilia 23 ottobre
                     2018

   Le STP
Le Società tra
  Avvocati
         VALENTINA
         RUBERTELLI
Le STP Le Società tra Avvocati - VALENTINA RUBERTELLI
SCALETTA

   Breve excursus storico sulla normativa nel tempo
   Definizione e natura giuridica della STP: corollari
   Tipologia delle STP
   Pubblicità
   Il tema della personalità della prestazione
   Contenuto dell’atto costitutivo
   Le categorie di soci: le professioni escluse e le cause di
    incompatibilità;
   Beni conferibili;
   Criterio di prevalenza dei soci professionisti;
   Sorte delle forme associative ante Legge 183/2011
   Trasformazione di Associazione Professionale in STP
   Le criticità e suggerimenti di correttivi
Le STP Le Società tra Avvocati - VALENTINA RUBERTELLI
Quali le origini
    Della
«questione»?
DA DOVE NASCE LA QUESTIONE?

Da lontano: dalla legge 1815 del 1939 che, in un contesto di
legislazione razziale, vietava l’esercizio delle professioni
ordinistiche in forma societaria “anonima”, onde impedire agli
appartenenti alla razza e religione ebraica di esercitare le
stesse fruendo dello schermo societario.

Il divieto non si applicava alle professioni in genere, ma
alle sole professioni ordinistiche (sottoinsieme). Era così
possibile costituire una società con oggetto l’attività di artista,
massaggiatore, arredatore, ecc..
LE PRIME BRECCE
    Esigenze organizzative in settori che richiedevano ingenti
    investimenti        hanno     aperto     le    prime brecce
    all’ammissibilità di STP di settore: si pensi alle

   a) società di revisione 1975

   b) società di professionisti e di ingegneria che però
    rimanevano nel novero delle società cd commerciali.

   c) Con i decreti Bersani 1 e 2 si provò ad abolire il divieto
    di cui alla legge del 1939 e ad ammettere la costituzione di
    società multidisciplinari: ma il tutto rimase lettera morta,
    non venendo mai alla luce la normativa regolamentare.
LA PRIMA VERA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI: LA
                      SOCIETA’ TRA AVVOCATI
     Viene codificata con il d.lgs n. 96/2001. Fattispecie tipica
     avente:
•    Come oggetto sociale esclusivo la professione forense;
•    Soci esclusivamente avvocati (in un primo momento
     almeno 1 italiano; poi aperto anche ad avvocati tutti
     europei);
•    Denominazione obbligatoria «STA» con l’aggiunta del «tipo»;
•    Disciplina: tipica a sé stante, anche se, nel silenzio, integrata
     analogicamente dalla normativa delle società in nome
     collettivo;
•    Amministrazione: spettante ai soci e non affidabile a terzi;
•    Responsabilità illimitata dei soci e della società
•    Iscrizione in una sezione speciale dell’albo professionale;
•    Non soggetta a fallimento.
LA STP
    Viene definitivamente alla luce con Legge 183 del
    12.11.2011. Si introduce una articolata disciplina che, in un
    primo momento, ammette senza limiti, la partecipazione di
    soci di capitale.

   Con Legge 247 del 31.12.2012 si ripristina il limite
    della partecipazione di soci di capitale in modo da
    garantire la prevalenza di quelli professionisti

   Regolamento attuativo: DM Giustizia 34 dell’8.2.2013.
SPIRITO DELLA NORMA
        Si tratta di una normativa avente il fine dichiarato di
        aprire i servizi professionali ad una maggiore
        concorrenza mediante:
•       L’utilizzo dello strumento societario
•       L’ingresso di soci non professionisti che possono
        rappresentare il capitale esterno;
•       Riequilibrato, per non smarrire i principi etici volti a
        tutelare il cliente, dalla previsione:
    •      Della prevalenza dei soci professionisti nei
           confronti dei non professionisti;
    •      Della persistenza degli obblighi deontologici e di
           garanzia per la clientela che connotano i
           professionisti intellettuali.
SCALETTA
   Breve excursus storico sulla normativa nel tempo
   Definizione e natura giuridica della STP: corollari
   Tipologia delle STP
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   Contenuto dell’atto costitutivo
   Le categorie di soci: le professioni escluse e le cause di
    incompatibilità;
   Beni conferibili;
   Criterio di prevalenza dei soci professionisti;
   Sorte delle forme associative ante Legge 183/2011
   Trasformazione di Associazione Professionale in STP
   Le criticità e suggerimenti di correttivi
E’ un modello
   «tipico»
 a sé stante?
NON è un modello tipico

   La novella sulla S.T.P. non ha istituito un nuovo tipo di
    società che prende in prestito dai modelli preesistenti le
    proprie regole organizzative, come accade, ad esempio, per le
    società consortili o come è accaduto in una certa misura
    per la società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001, le
    quali mantengono una causa propria anche se adottano
    l’“abito” societario. Essa è infatti compatibile con l’abito delle
    società di persone, di capitali e cooperative senza
    distinzioni di sorta.

   La causa della S.T.P. è la stessa del contratto di società
    tipico: esercizio in comune di un’attività economica allo
    scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).
COROLLARI a CASCATA
     Se le S.T.P. integrano delle società tipiche cui è consentito
     avere ad oggetto le attività fino ad oggi riservate alle
     professioni ordinistiche, ne consegue che nelle S.T.P. trovino
     piena applicazione le regole proprie del modello societario
     adottato. Ne consegue che:

1.   la modifica di una società esistente in S.T.P. non integra
     una trasformazione in senso tecnico, bensì delibera
     modificativa del solo oggetto sociale (orientamento
     Triveneto Q.A.17);

2.   La   trasformazione di una STP lucrativa in STP
     Cooperativa integra invece una trasformazione
     eterogenea con applicazione della disciplina di cui al 2500
     septies, novies.
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   Definizione e natura giuridica della STP: corollari
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   Le categorie di soci: le professioni escluse e le cause di
    incompatibilità;
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   Criterio di prevalenza dei soci professionisti;
   Sorte delle forme associative ante Legge 183/2011
   Trasformazione di Associazione Professionale in STP
   Le criticità e suggerimenti di correttivi
Quali i tipi?
La s.t.p. può assumere la forma della società:

•   Semplice

•   in nome collettivo

•   in accomandita semplice

•   per azioni

•   in accomandita per azioni

•   a responsabilità limitata

•   cooperativa (minimo tre soci)
1) S.R.L. SEMPLIFICATA?

Se la disciplina delle STP impone l'adozione nell'atto
costitutivo di clausole statutarie pattizie, la cui presenza è
obbligatoria, ciò impedisce di costituire una STP in forma di
s.r.l. semplificata, stante l'inderogabilità del modello
standard.
2) S.T.P. unipersonale?

    E’ vero che la disciplina della s.t.p. è essenzialmente volta a
    consentire l’esercizio in forma collettiva di un’attività
    professionale necessariamente individuale, sfruttando a tal
    fine lo strumento societario, ma un’interpretazione restrittiva
    è da rifiutare per:

   ragioni di ordine sistematico, essendo senza limiti il
    richiamo ai modelli societari utilizzabili per realizzare una
    s.t.p., dunque senza alcuna esclusione di quelli “unipersonali”.

   Perché risulterebbe assai difficile sostenere che la
    limitazione di responsabilità per i professionisti è
    meritevole di tutela solo se esercitano la loro
    professione con uno o più soci. In realtà, per tutti i
    professionisti che svolgono la loro attività all’interno di una
    s.t.p., che siano da soli o con altri soci, il regime della
    responsabilità sarà identico.
3) S.T.P. START UP INNOVATIVA?

Nonostante manchi un esplicito divieto in tal senso, appare
difficile ipotizzare che ne

"lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico“

che costituisce l'oggetto sociale esclusivo o prevalente della
start up innovativa, possa esser ricondotto
"l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale
da parte dei soci"
SCALETTA
   Breve excursus storico sulla normativa nel tempo
   Definizione e natura giuridica della STP: corollari
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   Le categorie di soci: le professioni escluse e le cause di
    incompatibilità;
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   Criterio di prevalenza dei soci professionisti;
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   Trasformazione di Associazione Professionale in STP
   Le criticità e suggerimenti di correttivi
Personalità
   della
prestazione
PERSONALITA’ DELLA PRESTAZIONE:

Come si concilia l’esercizio in forma associata attraverso uno
schermo dotato di autonoma soggettività e personalità
giuridica, con l’irrinunciabile principio della personalità della
prestazione professionale?

Lo schermo societario non può contrastare con l’esigenza di
tutela degli interessi pubblicistici a che le prestazioni di
servizi intellettuali ordinistici vengano garantiti personalmente
da parte di chi abbia superato gli esami di Stato o i
concorsi previsti dalla normativa di riferimento

Si traduce in un obbligo dei soci professionisti di conferire in
società la propria opera professionale? NO: i soci
professionisti possono conferire anche solo danaro o beni in
natura.
La chiave di volta è rappresentata dalla netta distinzione che
     resta tra:
    Assunzione dell’incarico: riconducibile alla società
    Esecuzione dello stesso attraverso la prestazione
     professionale: riconducibile esclusivamente al singolo
     professionista abilitato all’esercizio della professione che
     opera per conto della STP.

    Il socio non è obbligato a prestare la propria opera sotto
     forma di «conferimento d’opera». Può liberamente
     disciplinare i propri rapporti con la STP con
       schemi di diritto societario
       o con schemi contrattuali a latere
SCHEMI UTILIZZABILI
                 DI DIRITTO SOCIETARIO:

    Nelle società di persone ed srl: conferimento d’opera

    Nelle spa: sotto forma di prestazione accessoria ai sensi
    del 2345 c.c. con conseguente obbligo che la relativa azione
    ad essa collegata sia nominativa e trasferibile con il solo
    consenso dell’organo amministrativo.

    FUORI DALLE LOGICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO

•   Contratto di lavoro subordinato tra STP e professionista
    socio
•   Contratto d’opera professionale
Responsabilità
 disciplinare
   (Rinvio)
SCALETTA
   Breve excursus storico sulla normativa nel tempo
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   Le categorie di soci: le professioni escluse e le cause di
    incompatibilità;
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Tutte le
 Professioni
Ordinistiche?
AMBITO APPLICATIVO
   Professioni     SANITARIE: Medici-chirurghi,          odontoiatri,
    veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitarie visitatrici,
    infermieri professionali, fisioterapisti e massoterapisti,
    psicologi e odontoiatri
   Ingegneri: sia STP sia società di engineering
   Architetti
   Commercialisti: sia STP sia società di revisione (Dlgs
    39/2010)
   Geometri
   Biologi
   Periti Industriali
   Assistenti sociali
   Veterinari
   Consulenti del lavoro
   Agronomi e Forestali
   Maestri di sci
PROFESSIONI ESCLUSE

   Notai;

   Avvocati: Rinvio
I NOTAI

Si esclude che l’esercizio di pubbliche funzioni come quella
notarile possa essere dedotta come oggetto sociale: in tal
senso      la  Relazione di accompagnamento al
Regolamento Ministeriale+ St CNN 41-2012/I. Vi ostano i
principi in base ai quali l’assunzione dell’incarico viene
fatta dalla società, e la sola esecuzione dello stesso da
parte del libero professionista. Il pubblico ufficiale, al
contrario, prima ancora di decidere se eseguire o meno
l’incarico, deve valutare, attraverso l’indagine della
volontà delle parti, la legittimità della richiesta
(funzione di adeguamento) il tutto nella assoluta terzietà
ed imparzialità.
Perimetro della
   disciplina

Soggetti (soci)
CATEGORIE DI SOCI

Al capitale partecipano:
    soci professionisti (anche stranieri) (iscritti all’Albo);
    soci non professionisti:
       per lo svolgimento di prestazioni tecniche, non
        deducibili nell’oggetto sociale, non essendo ammesso un
        oggetto misto, ma esclusivo. Si tratta di attività
        strumentali ed ancillari rispetto alle prestazioni
        professionali (si pensi in una società di capitali al socio
        amministratore non professionista che si occupi di
        gestione ed organizzazione dello studio);
       che partecipano per pura finalità di investimento. Non
        devono aver riportato condanne penali e possedere invece
        requisiti particolarmente selettivi di moralità e
        onorabilità (non devono essere stati cancellati da un
        albo per motivi disciplinari).
ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI
                    Soci
           Di SOCIETA’ DI CAPITALI

Ad una STP (ma anche ad una società di capitali NON STP)
può partecipare come socio anche una Associazione tra
Professionisti Massima Triveneto 2018 A.A.11
SCALETTA
   Breve excursus storico sulla normativa nel tempo
   Definizione e natura giuridica della STP: corollari
   Tipologia delle STP
   Pubblicità
   Il tema della personalità della prestazione
   Contenuto dell’atto costitutivo
   Le categorie di soci: le professioni escluse e le cause di
    incompatibilità;
   Beni conferibili;
   Criterio di prevalenza dei soci professionisti;
   Sorte delle forme associative ante Legge 183/2011
   Trasformazione di Associazione Professionale in STP
   Le criticità e suggerimenti di correttivi
Prevalenza
Professionisti
     2/3
PREVALENZA DEI SOCI PROFESSIONISTI:

L’art 10 comma 4, lettera b) prescrive il rapporto di forza
dei soci professionisti sui soci non professionisti nel senso che
“in ogni caso il numero dei soci professionisti e la
partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve
essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle
deliberazioni e decisioni dei soci.”

Se viene meno questa percentuale la società ha un termine
perentorio di 6 mesi per ripristinarla.

In mancanza la società deve essere sciolta e cancellata
dalla Sezione Speciale dell’Albo Professionale.
COME SI CALCOLA LA MAGGIORANZA DI 2/3

    RATIO: attenuare i conflitti che inevitabilmente si
    possono presentare nella dialettica tra i soci professionisti
    e non, in funzione della tutela dell’interesse pubblicistico
    sotteso alla libertà ed autonomia delle professioni
    ordinistiche.

   La lettera della legge non aiuta perché sembra correlare il
    requisito dei 2/3 dei voti sia al numero sia alla
    partecipazione al capitale dei soci professionisti.
RICOSTRUZIONE PREVALENTE

Prevale l’idea secondo cui la preminenza dei soci
professionisti si giochi non già sul piano degli assetti
proprietari, bensì su quello degli assetti organizzativi,
gestionali e decisionali: quando si giunge ad un assetto in
funzione del quale il voto dei soci professionisti finisce
con il “pesare” (poco importa con quale meccanismo)
per almeno i due terzi nella assunzione delle decisioni dei
soci, il requisito si intende soddisfatto.
COME SI CALCOLA LA MAGGIORANZA DI 2/3

Ne consegue:

   Che se non vale il criterio “per teste” una stp può essere
    partecipata anche da 9 soci non prof e da un solo socio
    professionista;

   Che se non vale neanche il criterio della partecipazione
    al capitale: il socio professionista potrebbe partecipare al
    capitale anche per una minima percentuale.

    L’importanza è che l’assetto degli interessi sia disciplinato
    dallo statuto in maniera tale che il voto del socio
    professionista, in sede assembleare, pesi almeno per i due
    terzi su quello degli altri.
APPLICAZIONI PRATICHE NELLE SOCIETA’ DI
                       PERSONE

    L’art 2252 c.c. prevede che il contratto sociale possa essere
    modificato solo con il consenso di tutti i soci se non è
    convenuto diversamente. Applicato alle stp è evidente che nei
    patti sociali occorrerà necessariamente derogare al
    principio unanimistico, altrimenti si otterrebbe come
    effetto che il consenso del socio investitore diventa
    determinante alla stregua di quello del professionista. Ne
    consegue che si dovrà:

   Nelle snc: prevedere che le decisioni debbano essere
    adottate con il consenso dei 2/3 dei soci professionisti sia
    avuto riguardo al numero, sia alle quote di partecipazione
    agli utili

   Nelle sas: prevedere che il numero dei soci accomandatari
    professionisti sia tale da determinare la maggioranza dei due
    terzi.
APPLICAZIONI PRATICHE NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

Es. La “Alfa srl tra professionisti”, è partecipata da:

1.   Tizio, Caio (entrambi professionisti) e Sempronio (non
     prof), in ragione di 1/3 ciascuno. Lo Statuto deve prevedere
     che le decisioni dei soci richiedano il voto della maggioranza
     dei 2/3, ma solo se ed in quanto espresso
     favorevolmente dai soci professionisti Tizio e Caio, non
     da due soci qualsiasi.

2.   Tizio (prof) e Caio (non prof) al 50% ciascuno: si può
     attribuire al socio professionista un diritto di veto in
     tutte le delibere dei soci, talché il suo consenso, essendo
     sempre e comunque determinante, soddisfa la richiesta dei
     due terzi prescritto dalla legge.
NELLA SRL

Al socio professionista si potrà riconoscere alternativamente:

   Una partecipazione non proporzionale al valore nominale
    del proprio conferimento (es conferimento pari al 45%;
    partecipazione al capitale e quindi al voto per il 70%);

   un particolare diritto ai sensi dell’art 2468 3° comma c.c.
    consistente, ad esempio in un vero e proprio diritto di veto
    sulle decisioni di qualunque genere.
NELLA SPA

Siccome la regola della prevalenza dei 2/3 richiede un peso
    maggiore nelle decisioni, non anche una maggior
    partecipazione al capitale ben può ipotizzarsi una spa
    nella quale:

   I soci professionisti abbiano meno dei 2/3 del capitale, ma
    solo azioni munite del diritto di voto

   Che dette azioni siano cedibili a soli altri professionisti

   I soci non professionisti abbiano più di 1/3 del capitale
    sociale, ma solo azioni prive del diritto di voto
Le Società
tra Avvocati
Stato dell’arte

     ante

    2017
Quale lo stato dell’arte prima del 4 agosto 2017?

Gli avvocati potevano esercitare l’attività in forma societaria
solo avvalendosi del tipo «STA» di cui alla DLgs 96/2001.

Pur essendo entrata in vigore nel 2011 la disciplina delle STP,
si giungeva alla conclusione che per gli avvocati il DLgs
96/2001 fosse lex specialis.
LA SOCIETA’ TRA AVVOCATI DLGS 96/2001

    Fattispecie tipica avente:
•   Come oggetto sociale esclusivo la professione forense;
•   Soci esclusivamente avvocati (in un primo momento
    almeno 1 italiano; poi aperto anche ad avvocati tutti
    europei);
•   Denominazione obbligatoria «STA»;
•   Disciplina: tipica a sé stante, anche se, nel silenzio, integrata
    analogicamente dalla normativa delle società in nome
    collettivo;
•   Amministrazione: spettante ai soci e non affidabile a terzi;
•   Responsabilità illimitata dei soci e della società
•   Iscrizione in una sezione speciale dell’albo professionale;
•   Non soggetta a fallimento.
L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA AVVOCATI (l 1815
                      del 1939)

   Con la legge del 2017, si è fatto cadere il limite della
    partecipazione dell’avvocato ad una sola associazione
    (art. 4, comma 4, della legge 247). Per il resto la disciplina
    rimaneva quella da sempre applicata alle associazioni tra
    professionisti ed in particolare:
   L’applicabilità delle regole della Società Semplice;
   Denominazione : no obbligo del nome di 1 o + associati;
   Oggetto esclusivo: esercizio della professione forense
   Amministratori : uno o più associati
   Gli associati: devono essere solo avvocati
   La responsabilità per obbligazioni della associazione
    coinvolge tutti gli associati, in mancanza di regole specifiche del
    cc
   L’Associazione non fallisce (Si applicano le regole del
    sovraindebitamento)
Stato dell’arte

     post

    2017
LA SOCIETA’ PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
      FORENSE (L 247/2012 modificata dalla L 124/2017
                      sulla concorrenza)

   Art 4 bis consente l’esercizio della professione forense in forma
    societaria a società di persone, a società di capitali o a
    società cooperative iscritte in un’apposita sezione
    speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui
    circoscrizione ha sede la stessa società.

   La Cassazione a SSUU 19282 del 19 luglio 2018 ha sciolto
    il dubbio se il modello di cui alla legge del 2012 si andasse ad
    aggiungere a quello della STA del 2001 affermando che la
    società per l’esercizio della professione forense di cui alla
    legge del 2012 è rimasta l’unico tipo utilizzabile per l’esercizio
    della professione forense in forma societaria, a fianco alla
    Associazione tra professionisti del 1939.
La discplina
        della
Società per l’esercizio
        Della
 Professione forense
La disciplina dal punto di vista del Notaio

   Tipo sociale utilizzabile: qualsiasi

   Denominazione: deve contenere la locuzione «Società Tra
    Avvocati» (introdotta con legge di bilancio 205/2017) con
    l’aggiunta del tipo;

   Pubblicità:
       nella sezione speciale dell’albo degli avvocati
       Nel silenzio della norma anche nel Registro delle Imprese
        in base al «tipo» scelto
La disciplina dal punto di vista del Notaio

Soci:
   A) è vietata la partecipazione societaria tramite società
    fiduciarie, trust o interposta persona, pena l’esclusione di
    diritto del socio.

   B) Per almeno i 2/3 del capitale e dei diritti di voto:
    avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo
    e professionisti iscritti in albi di altre professioni. A
    differenza delle STP non è sufficiente che i due terzi dei diritti di
    voto spettino ai professionisti, ma essi devono essere titolari
    anche dei due terzi del capitale
Possibili deroghe alla regola de:.

   2/3 del voto: si possono statutariamente rafforzare i quorum
    deliberativi prevedendo il consenso unanime, con
    conseguente rafforzamento della posizione della minoranza
    non forense

   2/3 del capitale: nulla impedirebbe al socio non avvocato o
    non professionista di avere una partecipazione del 10%, ma
    con un diritto agli utili (che può essere sganciato dalla
    percentuale del capitale) pari all’80%

   2/3 composti oltre che da avvocati anche da
    professionisti non avvocati: ammissibile la clausola di
    gradimento non mero (che nella spa è necessario risulti oltre
    che nello statuto anche da annotazione sul titolo)
Cosa succede se viene meno la percentuale dei 2/3.

   6 mesi di grazia per ricostituirla; in mancanza opera una
    causa di
      scioglimento della società
      Cancellazione della società dalla sezione speciale del
       consiglio dell’ordine

    Suggerimento per statuto: per il caso di morte del socio
    professionista è opportuno prevedere il mancato automatico
    subentro degli eredi e il loro diritto ad essere liquidati
    dalla società, altrimenti si rischia di far venir meno la
    percentuale e di non avere il tempo di ricostituirla in 6 mesi dal
    decesso.
Conferimento d’opera professionale?

La legge non obbliga gli avvocati a conferire la propria opera
nella sta

Essi possono mettere a disposizione la propria attività
professionale nei confronti della società secondo le modalità che
sfruttino gli schemi
 societari (conferimento d’opera con perizia di stima o
   prestazione accessoria)
 Extrasocietari: contratto di lavoro o di prestazione d’opera
   professionale
   Oggetto sociale : non è richiesto l’esercizio della
    professione forense in via «esclusiva». E’ espressamente
    ammessa la Società multidisciplinare.
   Tantovero che è ammessa la partecipazione di professionisti
    «non» avvocati . Ma le interpretazioni dei vari consigli sono
    difformi.
   Per il CNF: devono essere nei limiti del 1/3 del capitale
    sociale, come ammesso per i soci di capitale. Nel medesimo
    senso anche CNN Risp a quesito 200-2017/I in cui si
    ammette che dottori commercialisti possano partecipare ad una
    società per l’esercizio della professione forense, purché nei
    limiti del 1/3 del capitale sociale. Peraltro non si esclude che
    detti diversi professionisti possano partecipare sia come
    persone fisiche sia come associazioni professionali
   Per il Consiglio di Milano e Bari: nei limiti della
    ragionevolezza e ferma restando la natura forense
    dell’oggetto sociale
   Per il Consiglio di Roma: solo se i professionisti diversi dagli
    avvocati svolgono prestazioni chiaramente “accessorie”
    all’attività legale
Le società
multidisciplinari
STA MULTIDISCIPLINARE E ISCRIZIONE A QUALE ALBO?
   Busani (Sole 24 Ore 5.8.2018) ipotizza si possa utilizzare come
    criterio interpretativo il DM 34/2013 (emanato per dare
    attuazione alle STP ma applicabile analogicamente) secondo cui
    l’iscrizione dipende dal criterio di prevalenza. Nello Statuto
    si suggerisce di indicare espressamente l’attività prevalente
    al fine di battezzare ordine. Dubbi irrisolti:
   Come si calcola la prevalenza? Per teste? Per quote di
    partecipazione al capitale o agli utili?
   Ogni qualvolta entra o esce un socio e cambiano gli
    equilibri, va modificato l’oggetto sociale e la conseguente
    iscrizione all’ordine?
   Se gli avvocati possono ospitare commercialisti in una STA,
    perché mai degli avvocati non possono partecipare ad
    una STP multidisciplinare costituita da commercialisti in
    prevalenza? Gli avvocati possono cioè solo partecipare a STA e
    non più a STP (neanche multidisciplinari)?
Rispetto delle incompatibilità

   La scelta dei partner nella società multidisciplinare secondo
    alcuni deve comunque rispettare le incompatibilità previste
    dalla legislazione forense per il singolo avvocato: se questi
    non può essere al contempo anche iscritto all’ordine dei notai
    o all’ordine degli ingegneri, non dovrebbe poter esercitare una
    società con detta categoria (i notai comunque non potrebbero).

   Sì alle società con commercialisti, revisori, consulenti del
    lavoro, giornalisti pubblicisti

   Incompatibilità con attività commerciale (es organizzazione
    di eventi, convegni, formazione ove assumessero carattere
    imprenditoriale)
Amministrazione
Amministratori

A)   La maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve
     essere composto da avvocati; ma non vi sono sanzioni
     (es scioglimento della società) se il requisito viene meno.
     Opportuno che il notaio stabilisca nello statuto una clausola
     «simul stabunt simul cadent»

B)   non sono ammessi amministratori terzi (non soci);
C)   i soci professionisti possono rivestire la carica di
     amministratori: se il 51% degli amministratori deve essere
     avvocato, il 49% potrà essere composto sia da
     professionisti diversi sia da soci di capitale. Non è
     quindi chiara la ratio dell’inciso, anche perché non è, come
     tale, idoneo ad escludere dall’amministrazione i soci di mero
     capitale.
Altri aspetti
    della
 disciplina
Altri aspetti della disciplina analoghi alle STP

A)   Personalità della prestazione
B)   Responsabilità professionale sia della società sia del singolo
     professionista
C)   Responsabilità in merito al rispetto della deontologia: sia della
     società sia del singolo socio e risponde nei confronti dell’ordine di
     appartenenza: d’altronde ciò che è vietato al singolo avvocato non
     può essergli consentito se costituisce una società.
D)   Esclusione dalla società del professionista che viene sospeso,
     cancellato o radiato dal proprio albo: non opera di diritto, ma può
     essere «causa di esclusione»: opportuno quindi stabilire nello
     statuto l’organo e le modalità deliberative;
E)   Obbligo della società di iscrizione alla Cassa nazionale di
     Previdenza e Assistenza Forense secondo modalità da
     normare con disciplina regolamentare entro 1 anno (già scaduto)
     (introdotta con legge di bilancio 205/2017)
F)   Non fallisce? La legge del 2011 lo esckudeva espressamente;
     quella attuale no. De Stefanis sostiene che fallisce. Io: Crisi da
     sovraindebitamento
Trasformazione
da Associazione
 Professionale
Ammissibilità nell’an
TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN
                           STP “DIRETTA”
        (Quesito CNN 614-2013/I+ Studio 224-2014/I)
   Il CNN conclude per l’ammissibilità (conforme anche
   Triveneto Massima KA42 senza scendere nel dettaglio del
   «come»). Il tema è “con quale strumento”? La risposta
   dipende solo ed esclusivamente dalla ricostruzione giuridica
   che si fa della “associazione professionale”.
                     TRE RICOSTRUZIONI:
a) Associazione atipica non riconosciuta
b) Comunione di azienda
c) Società semplice
Ammissibilità nel
  Quomodo?
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA atipica
La Cassazione (n 8853/2007 e 24410/2006) ha
affermato che lo studio professionale, pur privo di personalità
giuridica, rientra nel novero di quei fenomeni di aggregazione
di interessi cui la legge riconosce la capacità di porsi come
autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici,
perciò dotati (ad es) della capacità di stare in giudizio. Il tutto
analogamente alle società di persone, alle associazioni non
riconosciute, ai condomini edilizi, ai consorzi con attività
esterna ed ai Geie.
Con altra pronuncia, sempre le Cassazione (15633/2006)
ha all’opposto negato la configurabilità di una
soggettività giuridica autonoma lì dove era in ballo non
tanto la capacità di stare in giudizio, quanto la titolarità
dell’incarico professionale, nei rapporti tra il cliente e
l’associazione stessa: si affermava in sostanza che il
contratto d’opera professionale si instaurava direttamente
tra il cliente ed il singolo professionista associato, non
essendo interfacciato dalla associazione come soggetto a sé.
COMUNIONE ORDINARIA DI MEZZI DESTINATI
ALL’ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA’ ECONOMICA (NON
              IMPRENDITORIALE)

Per chi aderisce all’orientamento minoritario secondo cui le
associazioni professionali sono prive di soggettività giuridica,
allora le ricostruisce come comunione di un complesso di
beni organizzati per l’esercizio di una attività (come
quella professionale) non di impresa, ma quantomeno
“economica” in quanto finalizzata alla realizzazione di
un utile da dividere tra i professionisti stessi, con evidente
assonanza con la nozione di comunione di azienda di
cui al 2555 c.c.
TEORIA PREFERIBILE
                 SOCIETA’ SEMPLICE

Se la giurisprudenza in passato ha dovuto far ricorso a figure
“improbabili” di associazioni non riconosciute atipiche, ciò è
stato giustificato dal fatto che all’epoca, vigendo il divieto
di esercizio delle professioni protette in forma
societaria “anonima”, non era minimamente concepibile
ricostruire lo studio associato come società semplice, anche
se, all’atto pratico, ne aveva tutti gli elementi. Venuto meno
il divieto, non vi sono più ostacoli per equiparare lo studio
professionale ad una società semplice di cui condivide la
soggettività giuridica autonoma e lo svolgimento di una
attività economica (anche se non di impresa né
commerciale né agricola)
COROLLARI
         AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE IN STP
    Se si parte da una:

   Associazione non riconosciuta: si applica estensivamente
    la norma in materia di trasformazione eterogenea di
    associazioni riconosciute in società di capitali che la migliore
    dottrina ritiene estensibile (art 2500 octies);

   Comunione ordinaria, si applica la trasformabilità eterogenea
    di comunione di azienda in società (art 2500 octies)

   Società     semplice:      si applica    la    regola   della
    trasformazione omogenea (se punto di arrivo è una stp in
    forma di società di persone); ovvero della trasformazione
    progressiva (se punto di arrivo è una stp in forma di società
    di capitali)
Se però lo studio associato si avvale di una società di
                            servizi?
nel senso che:

   •   La società di servizi ha in carico i dipendenti, i macchinari,
       i software ed i contratti di fornitura;
   •   Lo studio associato stipula e fattura gli incarichi
       professionali e “paga” la società di servizi a valle per le
       prestazioni da essa svolte,

   Allora si potrebbe immaginare un passaggio organizzato così:
   •   La società di servizi modifica lo statuto in Stp
   •   Lo studio associato “cessa”
   •   Gli incarichi professionali vengono ceduti (ma con il
       necessario consenso del cliente) dallo studio associato alla
       Stp (cessione del contratto)
VALENTINA
       RUBERTELLI

  GRAZIE
    PER
L’ATTENZIONE
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