LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE PROPRIE E IL REDDITO DI IMPRESA
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IVA E IMPOSTE IMPOSTE INDIRETTE DIRETTE RedditoGruppo d'impresa IVA LE SOPRAVVENIENZE GRUPPO ATTIVE PROPRIE IVA: QUADRO NORMATIVO E IL REDDITO E DI RIFERIMENTO UE ANCORA NON DEFINITIVO DI IMPRESA Natura e limiti di imposizione tributaria di Francesco Mauro Tortorelli – Dottore D’Alfonso commercialista – Esperto in materia diinIVA Matera in questo articolo... Dopo aver L’istituto delrilevato Gruppoin IVA, un dato adottato periodo da tempo di imposta, da molti secondo Paesiil UE, criterio è stato della introdotto competenza nel sistema economica, IVA un componente europeo positivo allo scopo o negativo di consentire aglidel reddito Stati membri,di impresa a volte accade di non considerare comechesoggetti il componente stesso passivi distinti venga meno inlatutto quei soggetti cui oindipendenza in parte. Ne seguono l’obbligo è unicamente unadi provvedere alle dovute modalità giuridica. annotazioni L’intervento nella con- risponde ad tabilità, esigenzesecondo corretti principi di semplificazione contabili,alle e di contrasto e ilfrodi rilievo del pratiche e alle fatto sopravvenuto abusive in tema di imposizione del reddito di impresa. Il presente elaborato si propone di approfondire il tema volgendo l’attenzione alle cc.dd. sopravvenienze attive “proprie”. La normativa comunitaria, non dettagliata né articolata, lascia, tuttavia, ampi spazi di intervento ai singoli Stati membri che decidono di introdurre nel loro ordinamento il regime del Gruppo IVA. In tale contesto, il legislatore italiano, nel concepire la disciplina nazionale del gruppo IVA, IL DISPOSTO NORMATIVOrifatto si è sostanzialmente DI RIFERIMENTO ai principi espressi dalla Commissione europea nella comunicazione n. 325 del 2009. In tema Ciò di determinazione nondimeno, grande rilievo del reddito a tal di impresa, fine hanno le sopravvenienze avuto anche alcune sentenze attive dellasono Cortedisciplinate di giustizia dall’art. 88, del TUIR1 . All’interno di tale disciplina, la dottrina suddivide le sopravvenienze europea, soprattutto in tema di rapporti tra casa madre e propria stabile organizzazione. Il quadro in due categorie: di le sopravvenienze riferimento attive proprie comunitario, tuttavia, e quelle non sembra per assimilazione essersi 2 . ancora delineato in maniera definitiva, Le prime, anche allache lucequi deiinteressano, recenti rinviisono disciplinate alla Corte dal comma di Giustizia 1, alla in ordine a mente del quale concreta costituiscono applicazione di tale sopravvenienze attive proprie: istituto. a. i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività Il regime del Gruppo IVA consente ad alcuni soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore iscritte in bilancio in precedenti esercizi; aggiunto giuridicamente separati, ma vincolati tra loro da particolari legami, di essere trattati ai finib. i ricavi o altri dell’imposta nonproventi conseguiti come soggetti perma distinti, ammontare superiore come un nuovo, a quello unico, chepassivo, soggetto ha concorso a caricoa formare e a favore il reddito del quale sonoinimputati precedenti esercizi diritti 3 ; e obblighi ai fini IVA. c. la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in Pertanto, i soggetti che aderiscono al4 Gruppo, i quali, naturalmente, possono partecipare soltanto bilancio in precedenti esercizi . ad una di queste articolazioni, si svincolano, ai fini dell’imposta, da qualsiasi forma giuridica preesistente, divenendo parte di un nuovo soggetto passivo, ossia il Gruppo IVA. 1 In tema diLa conseguenza sopravvenienze passive,più evidente cfr. art. 101, comma derivante 3. dalla costituzione di un Gruppo IVA è che le cessioni di 2 beni e le prestazioni Per l’approfondimento, cfr. A. FANTOZZIdi– F.servizi PAPARELLA, effettuate “Lezioni dida untributario diritto soggetto appartenente dell’impresa”, CEDAM, 2019, al pag. Gruppo nei confronti di 206 e ss.gg. 3 Un caso concreto un altro è risolto dall’Agenzia soggetto allodelle Entrate stesso con la ris. 13.10.2016, partecipante, nonn. 91/E. sono considerate cessioni di beni e prestazioni di 4 A titolo esemplificativo, sono riconducibili alla fattispecie sub a): i recuperi di crediti considerati inesigibili, il riconoscimento di indennizzi correlati servizinelaicorso a fatti verificatisi fini didell’imposta, con precedenti esercizi, evidenti il recupero benefici di perdite in termini per danni dialla subiti, ecc.; detrazione fattispecie sub delb):tributo. i maggiori ricavi o proventi rispetto a quelli che hanno influenzato il reddito d’impresa di precedenti esercizi, conseguenti a revisioni contrattuali ecc.; alla fattispecie sub c): Più oesattamente, l’eliminazione la riduzione di debitinessun già accertativantaggio, in dipendenzase non disconti di abbuoni, carattere meramente dei creditori, finanziario, di rettifiche, di sentenze, potrà o per effetto essere di remissione e prescrizione di debiti, l’eccedenza degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto al 5 per cento dell’ammontare dei crediti di cui all’art. 106, comma 2,ottenuto nel accantonamenti l’eccedenza degli caso in cui per il lavori Gruppo sia composto ciclici manutenzione soltanto e revisione daedsoggetti delle navi aeromobili, di passivi con cui all’art. diritto1, ail 107 comma mancato detrazione totale. utilizzo degli accantonamenti per spese di ripristino o di sostituzione di beni gratuitamente devolvibili di cui all’art. 107, comma 2, il mancato utilizzo deli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio di cui all’art. 107 comma 3. 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IVA E IMPOSTE IMPOSTE INDIRETTE DIRETTE RedditoGruppo d'impresa IVA Dalla piana lettura della norma, appare chiaro che, in generale, la fattispecie si caratterizza GRUPPO IVA: per la presenza QUADRO di due presuppostiNORMATIVO costitutivi. Il primoE DI RIFERIMENTO è dato UE del dal carattere sopravvenuto ANCORA NON fatto generatore DEFINITIVO del componente positivo del reddito, perché non conosciuto né conoscibile in passato nella sua esistenza o nel suo esatto ammontare. Il secondo elemento caratterizzante la sopravvenienza attiva è la sua naturale, stretta relazione con un componente economico (o dicon una passività Francesco patrimoniale) D’Alfonso – Esperto inche abbiadiconcorso materia IVA alla formazione del reddito di impresa, in un periodo di imposta precedente l’insorgere della sopravvenienza stessa. Il successivo comma 3, dell’art. 88, disciplina la diversa fattispecie delle sopravvenienze attive in questo per articolo... assimilazione. Per quanto qui rileva, è sufficiente osservare che tali sopravvenienze si caratterizzano per costituire un incremento straordinario di ricchezza aziendale che, tuttavia, risulta essere privo di una relazione con fatti economici o patrimoniali sorti in precedenti periodi L’istitutodidel Gruppo imposta. NeIVA, adottato segue che la da tempo da rilevazione molti Paesi contabile delleUE, è stato introdotto sopravvenienze attivenel persistema IVA destinazione europeonon allohascopo di consentire per scopo agli la rettifica di Stati membri, precedenti di noneconomici risultati considerare come soggetti o patrimoniali passiviall’erario dichiarati distinti 5. quei soggetti la cui indipendenza è unicamente una modalità giuridica. L’intervento risponde ad esigenze di semplificazione e di contrasto alle frodi e alle pratiche abusive ! Sul piano tributario, le rettifiche derivanti da eventi che non danno luogo a sopravvenienze attive ai fini fiscali, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Ne segue che se esse risultano imputate, secondo corretti principi contabili, non direttamente al patrimonio netto, ma al conto La normativa economico, in comunitaria, non dettagliata sede di determinazione né articolata, dell’imponibile lascia, si dovrà tuttavia, operare ampi spazi attraverso di intervento una variazione in diminuzione del reddito d’impresa. ai singoli Stati membri che decidono di introdurre nel loro ordinamento il regime del Gruppo IVA. In tale contesto, il legislatore italiano, nel concepire la disciplina nazionale del gruppo IVA, si è sostanzialmente rifatto ai principi espressi dalla Commissione europea nella comunicazione L’AUTONOMIA n. 325 del DEL 2009. PERIODO DI IMPOSTA E LA COMPETENZA ECONOMICA Ciò nondimeno, grande rilievo a tal fine hanno avuto anche alcune sentenze della Corte di giustizia Per meglio europea, comprendere soprattutto la disciplina in tema di legge di rapporti delle tra casa sopravvenienze, madre siano e propria stabile esse attive o passive, organizzazione. Il quadroè opportuno muovere dai concetti di “periodo di imposta” e di “obbligazione tributaria autonoma” di riferimento comunitario, tuttavia, non sembra essersi ancora delineato in maniera definitiva, 6 . anche alla luce In estrema dei recenti sintesi, rinviidialla il periodo Corte di imposta è Giustizia in ordine alla l’unità temporale concretadalla considerata applicazione legge cuidi fare tale istituto. riferimento per imputare al contribuente un’obbligazione tributaria7. In ragione del fatto che per ciascun periodo di imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma rispetto a quella Il regime del Gruppo IVA consente ad alcuni soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore dei periodi precedenti e successivi, la legge esige che per ciascun periodo occorre determinare aggiunto giuridicamente separati, ma vincolati tra loro da particolari legami, di essere trattati ai un’autonoma base imponibile, porre in essere autonomi adempimenti contabili, di bilancio e fini dell’imposta non come soggetti distinti, ma come un nuovo, unico, soggetto passivo, a carico dichiarativi (con le eccezioni, previste dalla legge, intese come interferenze tra diversi periodi di e a favore del quale sono imputati diritti e obblighi ai fini IVA. imposta autonomi quali, ad esempio, il riporto delle perdite in periodi successivi). Pertanto, i soggetti che aderiscono Quanto all’attribuzione al Gruppo,reddituale, di ciascun elemento i quali, naturalmente, possono all’interno di ciascunpartecipare periodo di soltanto imposta ad una di queste articolazioni, si svincolano, ai fini dell’imposta, da qualsiasi forma e per ciascuna categoria di reddito , si ritiene che l’applicazione del criterio c.d. di cassa sia più 8 giuridica preesistente, agevole perché divenendo misuratoparte da undifatto un nuovo soggetto oggettivo, qualepassivo, ossia il di il pagamento Gruppo IVA.o l’incasso di un un costo provento. Per altro verso, tuttavia, si ritiene che il criterio di cassa comporti la rappresentazione La conseguenza più evidente derivante dalla costituzione di un Gruppo IVA è che le cessioni di di un reddito approssimato, perché misurato dal solo incremento di ricchezza al termine del beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto appartenente al Gruppo nei confronti di periodo di imposta considerato. Per tale ragione, in tema di determinazione del reddito di un altro soggetto allo stesso partecipante, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di impresa il legislatore ha optato per il più complesso, ma più razionale, criterio della competenza servizi ai fini dell’imposta, con evidenti benefici in termini di detrazione del tributo. 5 Più esattamente, nessun vantaggio, se non di carattere meramente finanziario, potrà essere Per una esaustiva trattazione dell’argomento, cfr. “Le scritture di assestamento” AA.VV., SEAC Spa, 2020, pag. 506 e ss.gg. 6 Cfr. artt. 7ottenuto e 76, TUIR. nel caso in cui il Gruppo sia composto soltanto da soggetti passivi con diritto a 7 Per i soggetti IRPEF, cfr. art.totale. detrazione 7 TUIR, per quelli IRES, l’art. 76. 8 Cfr. art. 6 TUIR. Settimana Professionale n. 18 - 13 9 del maggio 4 marzo 2020 2020 - RIPRODUZIONE - RIPRODUZIONE VIETATA VIETATA 12 2
IVA E IMPOSTE IMPOSTE INDIRETTE DIRETTE RedditoGruppo d'impresa IVA economica9, il quale, in sintesi, impone la valutazione degli elementi positivi e negativi di reddito GRUPPO secondo unaIVA: logicaQUADRO temporale di NORMATIVO E DI RIFERIMENTO maturazione o di perfezionamento UEgiuridico del rapporto ANCORA NON DEFINITIVO sottostante ritenendo sufficiente, a tal fine, l’acquisizione nel patrimonio aziendale del debito o del credito in luogo del successivo pagamento o incasso10. di Francesco D’Alfonso – Esperto in materia di IVA LA RAGIONE DELLA DISCIPLINA DI LEGGE TRIBUTARIA DELLE SOPRAVVENIENZE Alla luce di quanto precisato, emerge il rilievo che il criterio della competenza economica, quale in questo articolo... criterio generale di determinazione del reddito di impresa, assume in tema di deducibilità o di tassazione delle sopravvenienze. Tali componenti di reddito, come visto, presuppongono L’istitutol’esistenza del Gruppo di un diverso, IVA, adottatoseppure naturalmente da tempo da molti correlato, Paesi UE, originario componente è stato introdotto del reddito nel sistema IVA di europeoimpresa o deldipatrimonio allo scopo consentire aziendale dichiarato agli Stati membri, di in nonunconsiderare precedente,come autonomo periodo soggetti passivididistinti imposta, di cui silarende quei soggetti necessaria la rettifica cui indipendenza a seguito è unicamente unadimodalità sopravvenute conoscenze, giuridica. primarisponde L’intervento non rilevabili ad esigenze di semplificazione attraverso l’utilizzo die un’ordinaria di contrasto diligenza. alle frodi e alle pratiche abusive La previsione della disciplina di legge dell’istituto giuridico delle sopravvenienze, sia attive sia passive, costituisce, quindi, lo strumento necessario per attribuire un rilievo reddituale ai fatti di gestione sopravvenuti rispetto a quelli dichiarati all’Amministrazione finanziaria. In difetto di La normativa comunitaria, non dettagliata né articolata, lascia, tuttavia, ampi spazi di intervento una specifica previsione di legge, invero, tali fatti non rileverebbero in forza dei principi generali ai singoli Stati membri che decidono di introdurre nel loro ordinamento il regime del Gruppo di autonomia dei periodi di imposta e di attribuzione per competenza delle componenti IVA. In tale contesto, il legislatore italiano, nel concepire la disciplina nazionale del gruppo IVA, economiche del reddito di impresa. si è sostanzialmente rifatto ai principi espressi dalla Commissione europea nella comunicazione Nella sostanza, attraverso la previsione normativa delle sopravvenienze il legislatore perviene n. 325 del 2009. alla tassazione del reddito d’impresa in una prospettiva unitaria, superando gli ostacoli che Ciò nondimeno, grande rilievo a tal fine hanno avuto anche alcune sentenze della Corte di giustizia comporta la semplificazione della suddivisione della vita dell’impresa in distinti, singoli esercizi europea, soprattutto in tema di rapporti tra casa madre e propria stabile organizzazione. Il quadro e periodi di imposta. di riferimento comunitario, tuttavia, non sembra essersi ancora delineato in maniera definitiva, anche alla luce dei recenti rinvii alla Corte di Giustizia in ordine alla concreta applicazione di tale istituto. Alla luce della ratio dell’art. 88, TUIR, sul piano concettuale emerge che se la rettifica da operare ! inerisce non ad una oggettiva variazione di valore, ma alla correzione di un errore compiuto nella Il regime del Gruppo IVA consente ad alcuni soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore valutazione operata in un precedente periodo di imposta, non si verte nell’ipotesi di applicazione aggiunto della norma.giuridicamente separati, In tal caso, infatti, ma vincolati non rileva tra loro l’applicazione deldaprincipio particolari legami, di essere di competenza perchétrattati l’errore ai fini dell’imposta attiene al periodonon come soggetti di imposta distinti, originario e nonma come un a quello nuovo, in cui unico, opera soggetto In la correzione. passivo, a carico altri termini, e a favore del quale sono imputati diritti e obblighi ai fini IVA. il fatto generatore di quest’ultima è la sopravvenuta consapevolezza dell’errore di valutazione commesso rispetto al valore sostanziale dell’importo originario e non ad una successiva variazione Pertanto, i soggetti di quest’ultimo 11 . che aderiscono al Gruppo, i quali, naturalmente, possono partecipare soltanto ad una di queste articolazioni, si svincolano, ai fini dell’imposta, da qualsiasi forma giuridica preesistente, divenendo parte di un nuovo soggetto passivo, ossia il Gruppo IVA. L’IMPUTAZIONE TEMPORALE La conseguenza E CONTABILE più evidente DELLE derivante dalla SOPRAVVENIENZE costituzione di un Gruppo IVAATTIVE è che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto appartenente al Gruppo nei confronti di L’art. un 88,soggetto altro comma allo1, sistesso limitapartecipante, a fornire la definizione di sopravvenienza non sono considerate attiva, cessioni di beni esenza disporre prestazioni di alcunché in tema di individuazione del periodo d’imposta di competenza. servizi ai fini dell’imposta, con evidenti benefici in termini di detrazione del tributo. Più esattamente, nessun vantaggio, se non di carattere meramente finanziario, potrà essere ottenuto 9 Cfr. art. 109 TUIR. nel caso in cui il Gruppo sia composto soltanto da soggetti passivi con diritto a 10 Per l’approfondimento, detrazionecfr.totale. M. BEGHIN, “Il reddito di impresa”, GIAPPICHELLI, 2014, cap. II. 11 Cass. 09.03.1995, n. 2726. 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IVA E IMPOSTE IMPOSTE INDIRETTE DIRETTE RedditoGruppo d'impresa IVA Nel silenzio della norma, la regola di imputazione temporale della sopravvenienza attiva propria GRUPPO IVA: deve ricercarsi QUADRO in quelle di carattereNORMATIVO E DI RIFERIMENTO generale che sovraintendono alla determinazioneUEdel reddito ANCORA d’impresa, di NON DEFINITIVO cui all’art. 109, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, il quale stabilisce che i componenti positivi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. Sul piano contabile, a seguito della eliminazione dell’area straordinaria dal Conto economico, dileFrancesco sopravvenienze D’Alfonsoattive devono – Esperto essere in materia indicate tra i componenti ordinari di reddito12. In di IVA particolare, le sopravvenienze ed insussistenze attive sono esposte all’interno della voce dello schema di Conto Economico “Altri ricavi e proventi”, ricompresi, all’interno dello schema di Conto economico in questo prescritto dall’art. 2425, Codice Civile, nel raggruppamento contraddistinto dalla articolo... lettera “A - Valore della produzione”, alla voce 5). L’istituto del Gruppo IVA, adottato da tempo da molti Paesi UE, è stato introdotto nel sistema IVA LAeuropeo NATURA alloDEI scopoCOMPONENTI di consentire agli ECONOMICI Stati membri,DA RETTIFICARE di non considerare come soggetti passivi distinti quei soggetti la cui indipendenza è unicamente una modalità giuridica. L’intervento risponde ad esigenze di semplificazione Proseguendo e di contrasto nell’analisi, alle frodi ai con riferimento e alle pratiche abusive componenti negativi del reddito di impresa ci si chiede se tutti, indistintamente, possano generare sopravvenienze attive tassabili ai sensi dell’art. 88 o se il rilievo fiscale debba limitarsi ai soli componenti deducibili dal reddito. In altri termini, a generare una sopravvenienza attiva tassabile può essere solo un componente La normativa comunitaria, non dettagliata né articolata, lascia, tuttavia, ampi spazi di intervento negativo deducibile dal reddito o anche un componente indeducibile per espressa previsione di ai singoli Stati membri che decidono di introdurre nel loro ordinamento il regime del Gruppo legge? IVA. In tale contesto, il legislatore italiano, nel concepire la disciplina nazionale del gruppo IVA, Perè sostanzialmente si ragioni di simmetria nell’imposizione rifatto dei componenti ai principi espressi partecipanti dalla Commissione europea il reddito di impresa, la nella comunicazione dottrina n. 325 delritiene 2009. che a rilevare quale sopravvenienza attiva tassabile possano essere solo i costi “dedotti” dal reddito e non quelli che, nel rispetto della normativa del reddito di impresa, seppure Ciò nondimeno, grande rilievo a tal fine hanno avuto anche alcune sentenze della Corte di giustizia sostenuti, non abbiano partecipato alla determinazione del reddito imponibile13. europea, soprattutto in tema di rapporti tra casa madre e propria stabile organizzazione. Il quadro A conforto di riferimentodi quanto espresso comunitario, dalla dottrina, tuttavia, non sembramilita un recente essersi ancoradocumento delineato indimaniera prassi della stessa definitiva, Agenzia anche delle alla luceEntrate, il quale dei recenti con rinvii riferimento alla ad una fattispecie Corte di Giustizia avente in ordine alla ad oggetto concreta la tassazione applicazione di tale di sopravvenienze attive che emergevano in sede di cancellazione di debiti iscritti in bilancio istituto. a seguito del disconoscimento ai fini fiscali di costi precedentemente imputati al conto Ileconomico, regime delhaGruppo affermatoIVA che consente ad alcuni soggetti tale sopravvenienza passivi ai un non costituiva fini componente dell’imposta di sulreddito valore aggiunto tassabile ai giuridicamente sensi dell’art. 88separati, 14 . ma vincolati tra loro da particolari legami, di essere trattati ai fini dell’imposta non come soggetti distinti, ma come un nuovo, unico, soggetto passivo, a carico La questione, tuttavia, è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità in senso favorevole e a favore del quale sono imputati diritti e obblighi ai fini IVA. all’imposizione tributaria. Chiamata a pronunciarsi su di un caso inerente all’azzeramento di un fondo Pertanto, del passivo i soggetti non disciplinato che aderiscono al Gruppo,dalla normativa i quali, tributaria, naturalmente, possono pertanto costituito partecipare con soltanto accantonamenti di quote annuali di costo “non deducibili fiscalmente”, ad una di queste articolazioni, si svincolano, ai fini dell’imposta, da qualsiasi forma giuridica la Suprema Corte ha affermatodivenendo preesistente, "non di che: “(...) parte sono ammesse un nuovo deduzioni soggetto per ossia passivo, accantonamenti il Gruppo IVA.diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo", cosicché eventuali stanziamenti a La fondiconseguenza più evidente diversi da quelli derivante previsti dalle citatedalla costituzione disposizioni, di un Gruppo costituiscono IVA è che lefiscalmente accantonamenti cessioni di beni e le prestazioni non riconosciuti di servizi e quindi effettuatecon indeducibili, da un soggetto appartenente la conseguenza al Gruppo che, da un lato, neiaccantonate le quote confronti di un altro soggetto allo stesso partecipante, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini dell’imposta, con evidenti benefici in termini di detrazione del tributo. 12 Cfr. OIC n. 12. In precedenza le sopravvenienze venivano esposte nell’area straordinaria del conto economico di bilancio. 13 Cfr. A. FANTOZZI – F. PAPARELLA, “Lezioni Più esattamente, nessun di diritto tributario dell’impresa”, vantaggio, se non cit.,di pag. 206, nota n. carattere 80. meramente finanziario, potrà essere 14 Cfr. Agenzia delle Entrate - Risposta 05.03.2019, n. 71. In precedenza, il Ministero delle Finanze aveva affermato che rimborsi d’imposta configuravano ottenutoattiva una sopravvenienza nelimponibile caso in solocui se leilimposte Gruppo sia composto cui si riferiscono risultavanosoltanto da alla aver partecipato soggetti passivi determinazione con diritto del reddito a imponibile, se invece detrazione totale. le imposte oggetto di rimborso erano fiscalmente indeducibili, il loro rimborso non dava luogo a sopravvenienze attive imponibili (cfr. Ris. 28.6.1979, n. 9/813, e circ. 27.5.1994, n. 73/E, par. 3.40. 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IVA E IMPOSTE IMPOSTE INDIRETTE DIRETTE RedditoGruppo d'impresa IVA costituiscono variazioni in aumento del risultato civilistico rilevante ai fini della determinazione del GRUPPO IVA:imponibile, reddito d'impresa QUADRO ex art.NORMATIVO 52 (ora art. 56) TUIR,Ementre, DI RIFERIMENTO UEdel fondo dall'altro lato, l'utilizzo ANCORA NON DEFINITIVO dovrà essere ricompreso tra le variazioni in diminuzione del risultato di periodo in cui tale utilizzo si è manifestato, mentre se viene azzerato (come nel caso di specie), l'accantonamento del fondo costituisce una sopravvenienza attiva, ex art. 55, ora art. 88, TUIR e, quindi, un componente dipositivo di D’Alfonso Francesco reddito"15–. Esperto in materia di IVA Per la Suprema Corte, quindi: a) se il fondo rischi o spese future costituito con accantonamenti indeducibili, in un dato esercizio, viene utilizzato a copertura dell’evento in seguito realizzatosi, in questola relativa variazione non incide nella determinazione del reddito, b) se, invece, il fondo viene articolo... azzerato a causa del suo stralcio dal passivo dello stato patrimoniale non riconducibile all’effettivo utilizzo, l’operazione contabile comporta la tassazione dello stesso16. L’istituto del Gruppo IVA, adottato da tempo da molti Paesi UE, è stato introdotto nel sistema IVA Fermo l’autorevole assunto dei Massimi Giudici, tale orientamento non pare del tutto condivisibile europeo allo scopo di consentire agli Stati membri, di non considerare come soggetti passivi distinti perché, oltre che in contrasto con il condivisibile parere della dottrina al riguardo, si palesa in quei soggetti la cui indipendenza è unicamente una modalità giuridica. L’intervento risponde ad contrasto con il sistema dei principi fondamentali regolatori del diritto tributario, qui in rilievo esigenze di semplificazione e di contrasto alle frodi e alle pratiche abusive con il principio c.d. di “divieto di doppia imposizione”17. Sotto tale profilo, è facile rilevare che a fronte di un costo non deducibile dal reddito di impresa, e quindi tassato in sede di dichiarazione annuale del reddito attraverso la variazione in aumento La delnormativa comunitaria, reddito prodotto non dettagliata da attrarre né articolata, a tassazione, in caso dilascia, tuttavia, ampivariazione una sopravvenuta spazi di intervento attiva in ai unsingoli periodo Stati membri successivo di imposta che decidono di introdurre l’eventuale nel imposizione (nuova) loro ordinamento il regimeladel costituirebbe Gruppo ripetizione IVA. dellaIntassazione tale contesto, delloilstesso legislatore italiano, di componente nelreddito: concepire in unla primo disciplina nazionale periodo del gruppo di imposta, IVA, in quanto si è sostanzialmente componente negativorifatto “nonaideducibile” principi espressi dalla Commissione dal reddito originario, edeuropea nella comunicazione in un successivo periodo di n. 325 delquale imposta 2009.componente positivo straordinario di reddito, attraverso l’applicazione dell’art. 88 in Ciò esame. nondimeno, grande rilievo a tal fine hanno avuto anche alcune sentenze della Corte di giustizia europea, soprattutto in tema di rapporti tra casa madre e propria stabile organizzazione. Il quadro di riferimento comunitario, tuttavia, non sembra essersi ancora delineato in maniera definitiva, ! Se si accoglie anche taledei alla luce conclusione, sul piano recenti rinvii contabile alla Corte discende di Giustizia che le rettifiche in ordine derivanti alla concreta da componenti applicazione di tale negativi di reddito fiscalmente indeducibili non danno luogo a sopravvenienze attive ai fini fiscali istituto. sia se, in bilancio, risultano imputate direttamente a Patrimonio netto, sia se imputate a Conto Ileconomico. regime delIn quest’ultimo Gruppo IVA caso, si dovrà consente ad operare una corrispondente alcuni soggetti variazione passivi ai fini in diminuzione, dell’imposta sul valore in sede di determinazione del valore imponibile del reddito d’impresa, della sopravvenienza attiva. aggiunto giuridicamente separati, ma vincolati tra loro da particolari legami, di essere trattati ai fini dell’imposta non come soggetti distinti, ma come un nuovo, unico, soggetto passivo, a carico e a favore del quale sono imputati diritti e obblighi ai fini IVA. LA RETTIFICA DI PASSIVITÀ PATRIMONIALI Pertanto, i soggetti che aderiscono al Gruppo, i quali, naturalmente, possono partecipare soltanto ad una di queste Proseguendo articolazioni, nell’analisi dell’art.si88, svincolano, comma 1,ai relativo fini dell’imposta, da qualsiasi alle sopravvenienze forma deve proprie, giuridica ora preesistente, divenendo parte di un nuovo soggetto passivo, ossia il Gruppo IVA. esaminarsi la previsione inerente alla sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio. Si èconseguenza La già visto l’orientamento più evidenteespresso, derivantesudalla di un caso specifico, costituzione di undalla Suprema Gruppo Corte IVA è che in tema di le cessioni di azzeramento di un fondo rischi accantonamento nel passivo patrimoniale 18 . In particolare, beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto appartenente al Gruppo nei confronti di peraltro un quanto qui ora soggetto rileva, allo stessoinpartecipante, altri suoi interventi non sonola Corte ha affermato considerate cessioniche: “"Inetema di beni di redditi prestazioni di servizi ai fini dell’imposta, con evidenti benefici in termini di detrazione del tributo. 15 Cass. 13.07.2018, n. 18719, con rinvio a Cass. 11.10.2017, n. 23812 Più esattamente, nessun vantaggio, se non di carattere meramente finanziario, potrà essere 16 In altri termini: nel caso a) per simmetria, la sopravvenienza non è tassabile come non era stato deducibile l’accantonamento; nel caso b) la simmetriaottenuto viene meno enel caso in cui la sopravvenienza deveilessere Gruppo sia composto tassata anche soltanto daannuali a fronte degli accantonamenti soggetti passivi indeducibili con diritto a per legge. 17 Cfr. art. 163, TUIR, e art. 67, detrazione totale. DPR 29.09.1973, n. 600. 18 Cass. Ord. n. 18719/2018. Settimana Professionale n. 18 - 13 9 del maggio 4 marzo 2020 2020 - RIPRODUZIONE - RIPRODUZIONE VIETATA VIETATA 15 2
IVA E IMPOSTE IMPOSTE INDIRETTE DIRETTE RedditoGruppo d'impresa IVA d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che GRUPPO IVA: QUADRO costituisce sopravvenienza attiva" aiNORMATIVO sensi della succitataEnorma DI RIFERIMENTO UE del TUIR, "si realizza in tutti i casi ANCORA NONragione, in cui, per qualsiasi DEFINITIVO e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, dicon il conseguente Francesco D’Alfonsoassoggettamento ad di – Esperto in materia imposizione, IVA in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza” . 19 20 La fattispecie della sopravvenuta insussistenza di passività iscritte a bilancio ha carattere residuale rispetto in questo a quella prima esaminata delle sopravvenienze che maturano a seguito di atti generatori articolo... di componenti economici del reddito. La previsione finale del comma 1 dell’art. 88 riguarda, infatti, la sopravvenienza relativa ad un L’istituto del Gruppo IVA, adottato da tempo da molti Paesi UE, è stato introdotto nel sistema IVA precedente evento gestionale che non aveva influenzato il conto economico perché imputato europeo allo scopo di consentire agli Stati membri, di non considerare come soggetti passivi distinti direttamente nello stato patrimoniale dell’azienda, quale, ad esempio, l’erogazione di un prestito quei soggetti la cui indipendenza è unicamente una modalità giuridica. L’intervento risponde ad da parte di terzi oppure la deliberazione di distribuire dividendi a favore dei soci. esigenze di semplificazione e di contrasto alle frodi e alle pratiche abusive Sotto tale profilo, la previsione normativa della tassazione del fatto che genera la sopravvenuta insussistenza patrimoniale della passività, sul piano della teoria concettuale, trova la sua giustificazione nell’avvenuto arricchimento del patrimonio (netto) dell’impresa, al pari La normativa dell’utile comunitaria, di esercizio non dalla misurato dettagliata né articolata, contrapposizione dilascia, ricavi tuttavia, e costi diampi spazifacente esercizio di intervento parte ai singoli Stati integrante membri chenetto del Patrimonio decidono di introdurre dell’impresa 21 . nel loro ordinamento il regime del Gruppo IVA. In tale contesto, il legislatore italiano, nel concepire la disciplina nazionale del gruppo IVA, si è sostanzialmente rifatto ai principi espressi dalla Commissione europea nella comunicazione LE RISERVE n. 325OCCULTE del 2009. DA PASSIVITÀ FITTIZIE Ciò nondimeno, grande rilievo a tal fine hanno avuto anche alcune sentenze della Corte di giustizia Si è avutosoprattutto europea, modo di precisare in tema diche un requisito rapporti ineludibile tra casa madre per inquadrare e propria una data fattispecie stabile organizzazione. Il quadro in quella contemplata dall’art. 88, TUIR, è l’esistenza di un originario di riferimento comunitario, tuttavia, non sembra essersi ancora delineato in maniera definitiva, componente del reddito di impresa anche alla luceo deldeipatrimonio recenti rinvii aziendale alla Corteche deve essere di Giustizia rettificato in ordine a seguito alla concreta di sopravvenute applicazione di tale conoscenze, istituto. prima non conoscibili attraverso l’utilizzo di un’ordinaria diligenza. La circostanza rileva perché, ponendosi in contrasto con un precedente orientamento di Illegittimità regime del 22 , diGruppo recenteIVA consente Corte la Suprema ad alcuni soggetti che:” ha affermato passiviNon ai rientra fini dell’imposta in tale concettosul valore (di aggiunto giuridicamente separati, ma vincolati tra loro da particolari sopravvenuta insussistenza di passività) la passività fittizia, cioè inesistente, come accertato nella legami, di essere trattati ai fini sentenzadell’imposta impugnata,non come che non soggetti distinti, ma può pertanto come unalle equipararsi nuovo,altreunico, soggetto passività iscrittepassivo, a carico nei precedenti e a favore del quale sono imputati diritti e obblighi ai fini IVA. esercizi, non fittizie ma esistenti al momento della loro iscrizione, e poi venute meno per fatti sopravvenuti. Pertanto, Ciò inche i soggetti quanto la sopravvenienza aderiscono attivanaturalmente, al Gruppo, i quali, si realizza venendo possono meno successivamente partecipare soltanto una passività effettivamente esistente, mentre nel caso di specie si ad una di queste articolazioni, si svincolano, ai fini dell’imposta, da qualsiasi forma giuridica tratta di una passività fittizia, che rileva, ai sensidivenendo preesistente, dell'art. 55 TUIR, parteal dimomento un nuovodella soggettosua eliminazione passivo, ossia peril Gruppo decisioneIVA. discrezionale della contribuente”23. La conseguenza più evidente derivante dalla costituzione di un Gruppo IVA è che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto appartenente al Gruppo nei confronti di 19 Cass. 23.01.2020, n. 1508, con rinvio a Cass. 8.06.2011, n. 12436, e Cass. 22.09.2006, n. 20543. 20 La ragioneun altro riposa soggetto allo nell’interpretazione stesso letterale partecipante, della non 88, seconda parte dell’art. sono considerate comma cessioni 1, secondo cui: di benisopravvenienze “1. Si considerano e prestazioni dii attive servizi ricavi o altri aiconseguiti proventi fini dell’imposta, (…), nonché lacon evidentiinsussistenza sopravvenuta benefici diinspese, termini dioddetrazione perdite oneri dedotti odel tributo. di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”. 21 Cfr. G. FERRANTI-G. ANDREANI- A. DODERO, Più esattamente, nessuncommento vantaggio,all’art. se 88 innon “Commentario al TUIR”meramente di carattere IPSOA, 2020. Tant’è, per altra autorevole finanziario, potràdottrina, essere la suddivisione di legge tra sopravvenienza per fatto economico e per diretta insussistenza patrimoniale è solo apparente (G. FALSITTA, “Manuale di ottenuto diritto tributario” nel caso Parte speciale, in 2012, CEDAM. cui pag. il Gruppo n. 402, notasia215),composto soltanto da soggetti passivi con diritto a 22 Cfr. Cass. 20.02.1996, n. 1310; detrazione totale. Cass. 22.09.2006, n. 20543; 8.06.2011, n. 12436. 23 Cass. 02.08.2017, n. 19219. Settimana Professionale n. 18 - 13 9 del maggio 4 marzo 2020 2020 - RIPRODUZIONE - RIPRODUZIONE VIETATA VIETATA 16 2
IVA E IMPOSTE IMPOSTE INDIRETTE DIRETTE RedditoGruppo d'impresa IVA La decisione assunta dalla Suprema Corte appare condivisibile alla luce della piana lettura GRUPPO IVA: QUADRO dell’art. 88, laddove NORMATIVO riferisce della “sopravvenuta” E DI RIFERIMENTO insussistenza UE di passività iscritte in bilanci di ANCORA NONlasciando precedenti esercizi, DEFINITIVOcosì intendere che, all’origine della loro iscrizione in bilancio, esse devono intendersi realmente esistenti e non fittizie24. Proseguendo nell’analisi, per altro verso non pare del tutto condivisibile l’affermazione dei Giudici disecondo cuiD’Alfonso Francesco la rettifica della passività – Esperto non in materia di fittizia IVA rileverebbe secondo la decisione discrezionale del contribuente. In tal caso, infatti, quest’ultimo avrebbe la convenienza ad operare in bilancio oltre il termine di decadenza per l’azione di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, facendo in questo così emergere il componente positivo di reddito quando l’azione risulta inibita. articolo... A tale proposito, può ritenersi che la soluzione andrebbe ricercata attraverso la giusta composizione di interessi contrapposti, quali: L’istituto del Gruppo IVA, adottato da tempo da molti Paesi UE, è stato introdotto nel sistema IVA europeo alloa. scopo quellodidel contribuente consentire a membri, agli Stati non subire di nonun’azione di accertamento considerare come soggetti per undistinti passivi periodo quei soggettieccessivamente lungo;è unicamente una modalità giuridica. L’intervento risponde ad la cui indipendenza esigenze dib.semplificazione quello dell’Amministrazione finanziaria e di contrasto alle ad eseguire frodi e alle pratiche l’accertamento abusive del reddito realmente prodotto senza dipendere da calcoli di convenienza del contribuente. Sotto tale profilo, pare logico dedurre che il termine ultimo per l’accertamento della passività fittizia debba coincidere con quello relativo alla sua prima allocazione nel bilancio di esercizio, a La normativa comunitaria, non dettagliata né articolata, lascia, tuttavia, ampi spazi di intervento nulla rilevando quelle dei bilanci successivi25. ai singoli Stati membri che decidono di introdurre nel loro ordinamento il regime del Gruppo IVA. In tale contesto, il legislatore italiano, nel concepire la disciplina nazionale del gruppo IVA, si è sostanzialmente rifatto ai principi espressi dalla Commissione europea nella comunicazione n. 325 del 2009. Ciò nondimeno, grande rilievo a tal fine hanno avuto anche alcune sentenze della Corte di giustizia europea, soprattutto in tema di rapporti tra casa madre e propria stabile organizzazione. Il quadro di riferimento comunitario, tuttavia, non sembra essersi ancora delineato in maniera definitiva, anche alla luce dei recenti rinvii alla Corte di Giustizia in ordine alla concreta applicazione di tale istituto. Il regime del Gruppo IVA consente ad alcuni soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto giuridicamente separati, ma vincolati tra loro da particolari legami, di essere trattati ai fini dell’imposta non come soggetti distinti, ma come un nuovo, unico, soggetto passivo, a carico e a favore del quale sono imputati diritti e obblighi ai fini IVA. Pertanto, i soggetti che aderiscono al Gruppo, i quali, naturalmente, possono partecipare soltanto ad una di queste articolazioni, si svincolano, ai fini dell’imposta, da qualsiasi forma giuridica preesistente, divenendo parte di un nuovo soggetto passivo, ossia il Gruppo IVA. La conseguenza più evidente derivante dalla costituzione di un Gruppo IVA è che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto appartenente al Gruppo nei confronti di un altro soggetto allo stesso partecipante, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini dell’imposta, con evidenti benefici in termini di detrazione del tributo. Più esattamente, nessun vantaggio, se non di carattere meramente finanziario, potrà essere 24 In tal senso, G. FERRANTI-G. ANDREANI- A. DODERO, commento all’art. 88 in “Commentario al TUIR”, cit. ottenuto 25 Seppure riferiti nel analoghe, a fattispecie caso inargomenti cui il Gruppo a sostegno disia talecomposto soltanto conclusioni posso da soggettidapassivi trarsi, in giurisprudenza, con diritto Cass. 24.04.2018, a n. 9993, in detrazione totale. tema di deduzioni di quote di ammortamento annuali di un costo originario, e nella prassi, dalla Ris. 05.03.2019, n. 171, in tema di recupero di costi oggetto di recupro a tassazione. Settimana Professionale n. 18 - 13 9 del maggio 4 marzo 2020 2020 - RIPRODUZIONE - RIPRODUZIONE VIETATA VIETATA 17 2
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