Luglio 2018 - Comune di Pistoia

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1° luglio 2018
D.Lgs. 23/2011 art. 4
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o
citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a
sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
D.Lgs. 23/2011 art. 4
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina
generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive,
hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del
tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente
comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare
gli atti previsti dal presente articolo.
Soggettività passiva
 Da sfatare la sensazione che il soggetto passivo sia “il
 turista”. La norma di legge non lo dice e anzi chiarisce
 che il soggetto passivo è chi alloggia in strutture
 ricettive, senza entrare nel merito del motivo di
 soggiorno (turismo, lavoro, motivi di studio, per cure,
 etc.)
Soggettività passiva
Né la norma né alcun Regolamento che la applica crea
 una responsabilità in capo agli albergatori in ordine al
 pagamento dell’imposta, che dovrà colpire solo ed
 esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle
 strutture. Gli importi dovuti ma non corrisposti da
 questi soggetti potranno essere recuperati
 coattivamente dal comune nei loro confronti, sulla
 base delle dichiarazioni rilasciate dai gestori.
Il gestore – Cosa non è (1)
 Sostituto d’imposta: un soggetto che ex lege sia
 obbligato al pagamento di un tributo in luogo di un
 altro soggetto, per fatti o situazioni a questi riferibili
 (es. datore di lavoro per redditi di lavoro dipendente).
 Il sostituto d’imposta è onerato del pagamento al posto
 del contribuente.
Il gestore – Cosa non è (2)
 Responsabile d’imposta: è il soggetto che risponde
 del pagamento del tributo solidalmente con il
 contribuente (che resta l’obbligato principale). Il
 responsabile d’imposta è obbligato solidalmente con il
 contribuente con diritto di ripetere nei confronti di
 quest’ultimo l’intera somma versata al soggetto
 impositore (es. il notaio nell’imposta di registro)
Il gestore
 La giurisprudenza amministrativa, chiamata a
 pronunciarsi sulla natura degli oneri imposti dai
 regolamenti comunali ai gestori delle strutture
 ricettive, ha costantemente ribadito quanto prima
 detto, evidenziando che i compiti affidati al gestore dai
 regolamenti comunali sono degli adempimenti
 strumentali all’esazione dell’imposta sicché il gestore
 non assume per detti obblighi il ruolo di sostituto o
 responsabile d’imposta (TAR Veneto n. 862/2014 e n.
 653/2012; TAR Toscana sez. 1 n, 200/2013; TAR Sicilia
 sez. 3 n. 1399/2013; TAR Lombardia n. 93/2013).
Il gestore – Cosa è
 Gestore: ha compiti strumentali all’esazione del tributo,
 distinti dall’obbligazione tributaria che continua a gravare
 invece sul soggiornante. Sono oneri a carattere
 complementare e accessorio (TAR Calabria n, 1694/2011),
 funzionali all’esazione dell’imposta e privi di connotati
 eccessivamente complessi alla luce delle semplici modalità
 di calcolo dell’imposta e della facile e immediata
 identificabilità delle riduzioni ed esenzioni, non
 esorbitanti dal complesso di attività che il gestore deve
 comunque compiere per alloggiare i propri clienti (TAR
 Veneto, n. 1283/2012). Per tali oneri non è ravvisabile
 riserva di legge; l’art. 4 L. 23/2011 demanda espressamente
 ai comuni la possibilità di regolamentare ulteriori modalità
 applicative del tributo.
Il gestore – La responsabilità
contabile
 Il quadro normativo di riferimento va individuato nel
 T.U.E.L. n. 267/2000 che, in particolare, all’art. 93
 comma 2, recita: “il tesoriere ed ogni altro agente
 contabile che abbia maneggio di pubblico denaro
 o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali,
 nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi
 attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della
 loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della
 Corte dei conti secondo le norme e le procedure
 previste dalle leggi vigenti”
Il Gestore
  La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per
 il Veneto, con delibera n. 19 del 16/1/2013 con
 riferimento all’IdS ha affermato la riconducibilità dei
 gestori delle strutture ricettive, in assenza di espressa
 qualificazione di legge, alla categoria degli “agenti
 contabili di fatto”.
 Stessa interpretazione la ritroviamo in una pronuncia
 del TAR Veneto, sentenza n. 1141/2016.
Il Gestore
 Con la qualifica di agente contabile, diverse sezioni
 regionali giurisdizionali della Corte dei Conti hanno
 confermato la sussistenza dell’obbligo di
 presentazione del conto giudiziale da parte dei
 gestori delle strutture ricettive (Sez. Toscana, decreti n.
 22/2013, n. 36/2014 e sentenza n. 95/2016; Sez. Emilia-
 Romagna, sentenza-ordinanza n. 12/2015)
Il Gestore
 Corte dei Conti, a Sezioni riunite ma con giudizio
 emesso dalla sez giurisidizionale per l’Abruzzo,
 sentenza n. 22/2016, enuncia il seguente principio di
 diritto: “I soggetti operanti presso le strutture ricettive,
 ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali
 previsti dall’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011 – della
 riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali
 dell’IdS corrisposta da coloro che alloggiano in dette
 strutture, assumono la funzione di agenti
 contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto
 giudiziale della gestione svolta”.
Il Gestore
 Regolamento per la gestione dell’IdS, art. 7, comma 9:

9. “Il gestore della struttura ricettiva, riscuotendo e
  avendo maneggio di denaro pubblico, si configura
  come agente contabile dell’ente, ed è tenuto pertanto a
  compilare e trasmettere al Servizio Finanziario del
  Comune, addetto alla parificazione contabile, il conto
  della gestione relativo all’anno precedente, redatto sul
  modello approvato con D.P.R. 194/1996 – All. B. Il
  conto della gestione deve essere presentato anche in
  caso di assenza di incassi d’imposta.”
Il Gestore
   Riassumendo:
Il rapporto che si instaura tra il gestore della struttura
   ricettiva e l’ente destinatario dell’IdS non è qualificabile
   quale rapporto di carattere tributario, ma quale rapporto di
   natura contabile.
Ne consegue la non riconducibilità al novero delle sanzioni
   tributarie delle omissioni e dei ritardi nel versamento del
   tributo ascrivibili al soggetto gestore, ma la loro
   sanzionabilità ex art. 7-bis del TUEL, che consente ai
   regolamenti comunali di fissare sanzioni amministrative
   pecuniarie e fatta salva l’eventuale responsabilità penale del
   trasgressore.
Sanzioni
  Regolamento per la gestione dell’IdS, art. 9
1. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento
   dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa
   pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai
   sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del
   1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione
   di cui al presente comma si applicano, altresì, le
   disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto
   Legislativo n. 472 del 1997.
   Attenzione: questo riguarda il soggetto passivo
   dell’imposta, non il gestore
Sanzioni
   Regolamento per la gestione dell’IdS, art. 9
2. Per qualsiasi violazione al presente regolamento, tra cui
   l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione entro i
   termini di scadenza, di cui all’art. 7, comma 5, il parziale o
   mancato riversamento delle somme di cui all’art. 6, si
   applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, nonché
   degli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici,
   la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai
   sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto
   2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione
   di cui al presente comma si applicano le disposizioni della
   Legge 24 novembre 1981, n. 689.
   Questo riguarda il gestore
Obblighi del gestore
 La trasmissione delle dichiarazioni trimestrali entro i
 termini stabiliti dal Regolamento
   Responsabilità amministrativa
 Il versamento di quanto incassato ai fini dell’IdS entro
 i termini stabiliti dal Regolamento
    Responsabilità amministrativa
    Responsabilità contabile
    Responsabilità penale
Responsabilità amministrativa
TUEL – D. Lgs. 267/2000 - Art. 7-bis
 Sanzioni amministrative
 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni
 delle disposizioni dei regolamenti comunali e
 provinciali si applica la sanzione amministrativa
 pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
Responsabilità contabile – Es. di
sentenza
“Il successivo art. x comma x, relativo alle modalità della
   rendicontazione, dispone che: gli agenti contabili
   devono provvedere […] al versamento in tesoreria
   delle somme riscosse entro il primo giorno feriale
   successivo alla quindicina (il 16 per il periodo 1-15) […]
Dai rendiconti […] si rileva quanto segue:[…] è emerso che la
   tempistica riguardante il versamento delle somme
   introitate presso la Tesoreria non è stata rispettata.
   […] Dovendo quantificare il danno e non essendo
   possibile quantificarlo nel suo preciso ammontare, né
   potendo l’inosservanza di un dovere di servizio costituire
   oggetto di esclusione di responsabilità, si ritiene di
   provvedere ad una valutazione equitativa calcolando gli
   interessi legali operando una media […].
Responsabilità penale
Il rapporto di imposta ha natura pubblica, sia nella fase
   dell’imposizione sia in quella della riscossione; la
   natura pubblicistica del rapporto di imposta non muta
   anche quando la esazione del tributo viene dall’ente
   impositore delegata al privato, il quale, in virtù della
   funzione attribuitagli, acquista la qualità di pubblico
   ufficiale; pertanto il denaro che viene in possesso
   dell’esattore o di un suo incaricato nell’assolvimento
   della funzione pubblica della riscossione dei tributi
   costituisce, fin dal momento dell’esazione, pecunia
   publica […].
Responsabilità penale – c.p. art.
314 - Peculato
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio,
   che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il
   possesso o comunque la disponibilità di denaro […], se
   ne appropria, è punito con la reclusione da quattro
   anni a dieci anni e sei mesi […]
Limiti del sistema – C.Conti ER n.
96 del 25/10/2016
La Corte rileva come l’attuale disciplina legislativa
  dell’IdS […] presenti evidenti limiti sul piano della
  razionalità gestionale del tributo ove si consideri
  che essa individua nell’ospite della struttura ricettiva,
  spesso residente all’estero, il soggetto passivo
  responsabile del pagamento, introducendo una
  irrazionale dicotomia nella posizione giuridica
  del gestore della struttura ricettiva a seconda se
  riscuota il corrispettivo della prestazione e l’IVA ovvero
  l’Imposta comunale di soggiorno. Con negative
  conseguenze sul piano della semplificazione delle
  procedure di accertamento e riscossione del tributo.
Limiti del sistema - C.Conti ER n. 96
del 25/10/2016
Più convincente appare la soluzione adottata dal legislatore a
  proposito della disciplina del contributo di sbarco […] in
  sostituzione dell’IdS. In questo caso, infatti, la norma ne
  prevede la riscossione insieme al prezzo del biglietto, a cura
  del vettore, al quale è attribuita la responsabilità del
  pagamento con diritto di rivalsa sul soggetto passivo.
Alla luce di tali ultime considerazioni la Sezione non può che
  manifestare l’auspicio di un intervento del legislatore
  volto a razionalizzare la gestione del tributo,
  riconducendone gli adempimenti dei soggetti interposti
  nell’ambito dei rapporti di carattere tributario […]
Locazioni brevi
  Il D.L. 50/2017 (art. 4 – Regime fiscale delle locazioni
  brevi)
Prevede l’applicazione dell’IdS anche alle locazioni brevi
  di appartamenti ad uso turistico e disciplina i rapporti
  con i gestori di portali web (Airbnb, Booking.com, etc.)
Locazioni brevi - Definizione
 Si intendono per locazioni brevi i contratti di
 locazione di immobile ad uso abitativo di durata non
 superiore a 30 gg., […] stipulati da persone fisiche, al
 di fuori dell’esercizio di attività d’impresa,
 direttamente o tramite soggetti che esercitano
 attività di intermediazione immobiliare, ovvero
 soggetti che gestiscono portali telematici,
 mettendo in contatto persone in cerca di un immobile
 con persone che dispongono di unità immobiliari da
 locare (comma1)
D.L. 50/2017 – comma 5-ter
Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo,
   ovvero che interviene nel pagamento dei predetti
   canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento
   dell’IdS di cui all’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 […] nonché
   degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal
   regolamento comunale
Interpretazioni contrastanti
Agente contabile

Sostituto d’imposta

Responsabile d’imposta

Responsabile del pagamento
Interpretazioni contrastanti
Volendo dare una lettura ampia (IFEL), tutti i gestori
 delle strutture ricettive sono trasformati in
 “responsabili d’imposta”, quindi quantomeno
 obbligati solidali con i soggetti passivi, tenuti ex lege al
 pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sul
 soggetto passivo stesso.
Interpretazioni contrastanti
 E’ pur vero che questa nuova figura del responsabile
 del pagamento, e sulla quale, comunque IFEL stessa
 chiede lumi al legislatore compare all’interno di un
 articolo che ha per oggetto il “Regime fiscale delle
 locazioni brevi”.
 Il nostro Regolamento non ha adottato questa lettura
 ampia, per cui il gestore della struttura ricettiva ha un
 rapporto “di servizio” con il Comune
Tassa di soggiorno, accordo tra
AnciToscana e Airbnb
Accordo raggiunto tra Anci Toscana e Airbnb sulla riscossione dell’imposta di soggiorno.
Grazie all’intesa, i comuni che aderiranno potranno beneficiare in maniera semplice e
   digitale della riscossione e il versamento dell’imposta, che verrà gestita direttamente da
   Airbnb per tutte le prenotazioni effettuate sulla sua piattaforma.
L’accordo quadro prevede alcuni punti importanti:

   Laddove non prevista, l’imposta di soggiorno sarà estesa anche alle locazioni brevi; dovrà
   essere stabilita un’unica tariffa, calcolata in percentuale sul prezzo (soluzione già adottata
   da alcuni comuni italiani) o eventualmente un unica tariffa su extra-alberghiero (come
   soluzione sub-ottimale);
   Si dovrà stipulare un’apposita convenzione operativa con Airbnb, replicabile anche con
   altre piattaforme online;
   Le piattaforme si sostituiranno ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento
   dell’imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e quindi, per quei
   soggiorni prenotati tramite la piattaforma.

[stampa del 24/5]
Regolamento – Art. 2 c. 1
 L’applicazione dell’imposta decorre dal 1° luglio 2018.
Regolamento – Art. 2 c. 2
 L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle
 strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di
 Pistoia fino ad un massimo di 5 pernottamenti
 consecutivi. Si intendono per strutture ricettive, a
 titolo esemplificativo e non esaustivo le strutture
 alberghiere, agriturismi, affittacamere, locazioni
 turistiche professionali e non professionali, bed &
 breakfast, case e appartamenti per le vacanze,
 residenze d’epoca, campeggi, etc., nonché gli immobili
 destinati alla locazione breve, di cui all’art. 4 del D.L.
 24 aprile 2017 n. 50 ubicati nel comune di Pistoia.
Regolamento – Art. 2 c. 3
 Ai fini dell’applicazione dell’imposta resta valida la
 soglia massima dei 5 pernottamenti consecutivi anche
 quando il soggiorno sia effettuato presso due o più
 strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante
 consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la
 ricevuta attestante l’eventuale già avvenuta
 corresponsione dell’imposta di soggiorno per
 pernottamenti precedenti, purché risultino
 consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura
 ricettiva.
Regolamento – Art. 2 c. 4
 In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti
 effettuati all’interno dello stesso mese solare, l’imposta
 si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.
Regolamento – Art. 3 c. 3
 Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore
 della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i
 soggetti passivi.
Regolamento – Art. 3 c. 4
 Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo,
 ovvero che interviene nel pagamento dei predetti
 canoni o corrispettivi, relativi agli immobili destinati
 alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile
 2017 n. 50, è responsabile del pagamento dell’imposta
 di soggiorno.
Regolamento – Art. 5 c. 1
     Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

 i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o private
 del territorio comunale, fino a un massimo di due accompagnatori per ogni paziente;
 i soggetti che effettuino essi stessi cure ospedaliere o terapie presso strutture sanitarie site
 nel territorio comunale;
 gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a
 gruppi organizzati;
 gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco,
 Guardia di finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di
 servizio.
 Gli ospiti non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed i loro rispettivi
 accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono
 minorenni.
 I gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi
 accompagnatori, sono tenuti al pagamento del 50% dell’imposta.
Regolamento – Art. 7 c. 1
 Il legale rappresentante della struttura ricettiva
 nomina, quale responsabile della riscossione, il gestore
 della struttura ricettiva ai fini dell’Imposta di
 Soggiorno per l’adempimento degli obblighi previsti
 dal presente Regolamento, in base alla modulistica che
 sarà predisposta dal Comune. Tale nomina dovrà
 essere comunicata al Comune non oltre i trenta giorni
 precedenti al primo versamento di cui al comma 3
 dell’articolo 6.
Regolamento – Art. 7 c. 3
 Il gestore è tenuto a richiedere il pagamento
 dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il
 momento della partenza del soggiornante.
Regolamento – Art. 7 c. 5
 Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune,
 entro gli stessi termini previsti dall’art. 6 per i
 versamenti, il numero dei pernottamenti imponibili
 nel periodo considerato, il numero delle esenzioni,
 l’imposta versata e gli estremi del versamento della
 medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni
 utili ai fini del computo della stessa.
Regolamento – Art. 7 c. 7
 In caso di soggiorno ricadente su trimestri diversi,
 l’imposta viene versata nel trimestre in cui viene
 riscossa dall’ospite. Quindi, ad esempio, nel caso di un
 soggiorno dal 30/9 al 2/10, l’imposta sarà riversata al
 Comune interamente nel trimestre ottobre-dicembre
 mentre i pernottamenti verranno correttamente
 registrati nei due mesi.
Regolamento – Art. 7 c. 8
 Tutte le dichiarazioni (di cui all’art. 5 comma 2 e ai
 commi 1, 4 e 6 di questo articolo) devono essere
 presentate al Servizio Entrate del Comune in una
 delle seguenti modalità:

 tramite posta elettronica certificata firmata
 digitalmente
 tramite posta ordinaria;
 direttamente presso gli uffici del Servizio Entrate;
 digitalmente, tramite portale telematico, se
 disponibile.
Regolamento – Art. 7 c. 10
 Il gestore della struttura ricettiva, al fine di rendere
 possibili i controlli contabili da parte
 dell’Amministrazione comunale piuttosto che della
 Corte dei Conti, ha l’obbligo di conservare per cinque
 anni tutta la documentazione relativa all’imposta di
 soggiorno (dichiarazioni, versamenti effettuati,
 ricevute rilasciate al soggiornante ai fini dell’imposta
 di soggiorno, dichiarazioni rilasciate dal soggiornante
 etc.).
Regolamento – Art. 7 c. 11
 I soggetti che esercitano attività di intermediazione
 immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali
 telematici mettendo in contatto persone in ricerca di
 un immobile con persone che dispongono di unità
 immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o
 corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei
 predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti agli
 adempimenti di cui al presente articolo.
Regolamento – Art. 6 c. 1
 I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui
 all’art. 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno,
 corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il
 quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
Regolamento – Art. 6 c. 3
 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al
 Comune di Pistoia delle somme riscosse a titolo di imposta di
 soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre
 solare, e precisamente con le seguenti modalità:

 entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei
 pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
 entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei
 pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei
 pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;
 entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei
 pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e
 dicembre.
Regolamento – Art. 6 c. 4
 Il versamento delle somme di cui al comma 2 può
 avvenire nelle seguenti forme:

 mediante bollettino postale;
 mediante bonifico bancario;
 mediante versamento diretto effettuato presso gli
 sportelli della Tesoreria comunale;

 specificando nella causale il periodo d’incasso al quale
 si riferisce il versamento.
Servizio Entrate
Responsabile: Dr.ssa Daria Vitale
Funzionario: Dr. Francesco Cappellini
Servizio Entrate
Via XXVII aprile, 17
Tel 0573 – 371730
E-mail: f.cappellini@comune.pistoia.it
Orari: dal lun. al ven. 9-12
Martedì e giovedi 15-17
Servizio Entrate
 Claudia Petrucci

e-mail: c.petrucci@comune.pistoia.it
Tel. 0573 371 861
http://www.comune.pistoia.it/11255
Percorso: Sito del comune → Aree tematiche →
 Tasse e tributi → Imposta di soggiorno
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