Luglio 2018 - Comune di Pistoia
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1° luglio 2018
D.Lgs. 23/2011 art. 4 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
D.Lgs. 23/2011 art. 4 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
Soggettività passiva Da sfatare la sensazione che il soggetto passivo sia “il turista”. La norma di legge non lo dice e anzi chiarisce che il soggetto passivo è chi alloggia in strutture ricettive, senza entrare nel merito del motivo di soggiorno (turismo, lavoro, motivi di studio, per cure, etc.)
Soggettività passiva Né la norma né alcun Regolamento che la applica crea una responsabilità in capo agli albergatori in ordine al pagamento dell’imposta, che dovrà colpire solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture. Gli importi dovuti ma non corrisposti da questi soggetti potranno essere recuperati coattivamente dal comune nei loro confronti, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai gestori.
Il gestore – Cosa non è (1) Sostituto d’imposta: un soggetto che ex lege sia obbligato al pagamento di un tributo in luogo di un altro soggetto, per fatti o situazioni a questi riferibili (es. datore di lavoro per redditi di lavoro dipendente). Il sostituto d’imposta è onerato del pagamento al posto del contribuente.
Il gestore – Cosa non è (2) Responsabile d’imposta: è il soggetto che risponde del pagamento del tributo solidalmente con il contribuente (che resta l’obbligato principale). Il responsabile d’imposta è obbligato solidalmente con il contribuente con diritto di ripetere nei confronti di quest’ultimo l’intera somma versata al soggetto impositore (es. il notaio nell’imposta di registro)
Il gestore La giurisprudenza amministrativa, chiamata a pronunciarsi sulla natura degli oneri imposti dai regolamenti comunali ai gestori delle strutture ricettive, ha costantemente ribadito quanto prima detto, evidenziando che i compiti affidati al gestore dai regolamenti comunali sono degli adempimenti strumentali all’esazione dell’imposta sicché il gestore non assume per detti obblighi il ruolo di sostituto o responsabile d’imposta (TAR Veneto n. 862/2014 e n. 653/2012; TAR Toscana sez. 1 n, 200/2013; TAR Sicilia sez. 3 n. 1399/2013; TAR Lombardia n. 93/2013).
Il gestore – Cosa è Gestore: ha compiti strumentali all’esazione del tributo, distinti dall’obbligazione tributaria che continua a gravare invece sul soggiornante. Sono oneri a carattere complementare e accessorio (TAR Calabria n, 1694/2011), funzionali all’esazione dell’imposta e privi di connotati eccessivamente complessi alla luce delle semplici modalità di calcolo dell’imposta e della facile e immediata identificabilità delle riduzioni ed esenzioni, non esorbitanti dal complesso di attività che il gestore deve comunque compiere per alloggiare i propri clienti (TAR Veneto, n. 1283/2012). Per tali oneri non è ravvisabile riserva di legge; l’art. 4 L. 23/2011 demanda espressamente ai comuni la possibilità di regolamentare ulteriori modalità applicative del tributo.
Il gestore – La responsabilità contabile Il quadro normativo di riferimento va individuato nel T.U.E.L. n. 267/2000 che, in particolare, all’art. 93 comma 2, recita: “il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”
Il Gestore La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con delibera n. 19 del 16/1/2013 con riferimento all’IdS ha affermato la riconducibilità dei gestori delle strutture ricettive, in assenza di espressa qualificazione di legge, alla categoria degli “agenti contabili di fatto”. Stessa interpretazione la ritroviamo in una pronuncia del TAR Veneto, sentenza n. 1141/2016.
Il Gestore Con la qualifica di agente contabile, diverse sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei Conti hanno confermato la sussistenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale da parte dei gestori delle strutture ricettive (Sez. Toscana, decreti n. 22/2013, n. 36/2014 e sentenza n. 95/2016; Sez. Emilia- Romagna, sentenza-ordinanza n. 12/2015)
Il Gestore Corte dei Conti, a Sezioni riunite ma con giudizio emesso dalla sez giurisidizionale per l’Abruzzo, sentenza n. 22/2016, enuncia il seguente principio di diritto: “I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’IdS corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.
Il Gestore Regolamento per la gestione dell’IdS, art. 7, comma 9: 9. “Il gestore della struttura ricettiva, riscuotendo e avendo maneggio di denaro pubblico, si configura come agente contabile dell’ente, ed è tenuto pertanto a compilare e trasmettere al Servizio Finanziario del Comune, addetto alla parificazione contabile, il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto sul modello approvato con D.P.R. 194/1996 – All. B. Il conto della gestione deve essere presentato anche in caso di assenza di incassi d’imposta.”
Il Gestore Riassumendo: Il rapporto che si instaura tra il gestore della struttura ricettiva e l’ente destinatario dell’IdS non è qualificabile quale rapporto di carattere tributario, ma quale rapporto di natura contabile. Ne consegue la non riconducibilità al novero delle sanzioni tributarie delle omissioni e dei ritardi nel versamento del tributo ascrivibili al soggetto gestore, ma la loro sanzionabilità ex art. 7-bis del TUEL, che consente ai regolamenti comunali di fissare sanzioni amministrative pecuniarie e fatta salva l’eventuale responsabilità penale del trasgressore.
Sanzioni Regolamento per la gestione dell’IdS, art. 9 1. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. Attenzione: questo riguarda il soggetto passivo dell’imposta, non il gestore
Sanzioni Regolamento per la gestione dell’IdS, art. 9 2. Per qualsiasi violazione al presente regolamento, tra cui l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione entro i termini di scadenza, di cui all’art. 7, comma 5, il parziale o mancato riversamento delle somme di cui all’art. 6, si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, nonché degli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Questo riguarda il gestore
Obblighi del gestore La trasmissione delle dichiarazioni trimestrali entro i termini stabiliti dal Regolamento Responsabilità amministrativa Il versamento di quanto incassato ai fini dell’IdS entro i termini stabiliti dal Regolamento Responsabilità amministrativa Responsabilità contabile Responsabilità penale
Responsabilità amministrativa TUEL – D. Lgs. 267/2000 - Art. 7-bis Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
Responsabilità contabile – Es. di sentenza “Il successivo art. x comma x, relativo alle modalità della rendicontazione, dispone che: gli agenti contabili devono provvedere […] al versamento in tesoreria delle somme riscosse entro il primo giorno feriale successivo alla quindicina (il 16 per il periodo 1-15) […] Dai rendiconti […] si rileva quanto segue:[…] è emerso che la tempistica riguardante il versamento delle somme introitate presso la Tesoreria non è stata rispettata. […] Dovendo quantificare il danno e non essendo possibile quantificarlo nel suo preciso ammontare, né potendo l’inosservanza di un dovere di servizio costituire oggetto di esclusione di responsabilità, si ritiene di provvedere ad una valutazione equitativa calcolando gli interessi legali operando una media […].
Responsabilità penale Il rapporto di imposta ha natura pubblica, sia nella fase dell’imposizione sia in quella della riscossione; la natura pubblicistica del rapporto di imposta non muta anche quando la esazione del tributo viene dall’ente impositore delegata al privato, il quale, in virtù della funzione attribuitagli, acquista la qualità di pubblico ufficiale; pertanto il denaro che viene in possesso dell’esattore o di un suo incaricato nell’assolvimento della funzione pubblica della riscossione dei tributi costituisce, fin dal momento dell’esazione, pecunia publica […].
Responsabilità penale – c.p. art. 314 - Peculato Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro […], se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi […]
Limiti del sistema – C.Conti ER n. 96 del 25/10/2016 La Corte rileva come l’attuale disciplina legislativa dell’IdS […] presenti evidenti limiti sul piano della razionalità gestionale del tributo ove si consideri che essa individua nell’ospite della struttura ricettiva, spesso residente all’estero, il soggetto passivo responsabile del pagamento, introducendo una irrazionale dicotomia nella posizione giuridica del gestore della struttura ricettiva a seconda se riscuota il corrispettivo della prestazione e l’IVA ovvero l’Imposta comunale di soggiorno. Con negative conseguenze sul piano della semplificazione delle procedure di accertamento e riscossione del tributo.
Limiti del sistema - C.Conti ER n. 96 del 25/10/2016 Più convincente appare la soluzione adottata dal legislatore a proposito della disciplina del contributo di sbarco […] in sostituzione dell’IdS. In questo caso, infatti, la norma ne prevede la riscossione insieme al prezzo del biglietto, a cura del vettore, al quale è attribuita la responsabilità del pagamento con diritto di rivalsa sul soggetto passivo. Alla luce di tali ultime considerazioni la Sezione non può che manifestare l’auspicio di un intervento del legislatore volto a razionalizzare la gestione del tributo, riconducendone gli adempimenti dei soggetti interposti nell’ambito dei rapporti di carattere tributario […]
Locazioni brevi Il D.L. 50/2017 (art. 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi) Prevede l’applicazione dell’IdS anche alle locazioni brevi di appartamenti ad uso turistico e disciplina i rapporti con i gestori di portali web (Airbnb, Booking.com, etc.)
Locazioni brevi - Definizione Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobile ad uso abitativo di durata non superiore a 30 gg., […] stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (comma1)
D.L. 50/2017 – comma 5-ter Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’IdS di cui all’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 […] nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale
Interpretazioni contrastanti Agente contabile Sostituto d’imposta Responsabile d’imposta Responsabile del pagamento
Interpretazioni contrastanti Volendo dare una lettura ampia (IFEL), tutti i gestori delle strutture ricettive sono trasformati in “responsabili d’imposta”, quindi quantomeno obbligati solidali con i soggetti passivi, tenuti ex lege al pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo stesso.
Interpretazioni contrastanti E’ pur vero che questa nuova figura del responsabile del pagamento, e sulla quale, comunque IFEL stessa chiede lumi al legislatore compare all’interno di un articolo che ha per oggetto il “Regime fiscale delle locazioni brevi”. Il nostro Regolamento non ha adottato questa lettura ampia, per cui il gestore della struttura ricettiva ha un rapporto “di servizio” con il Comune
Tassa di soggiorno, accordo tra AnciToscana e Airbnb Accordo raggiunto tra Anci Toscana e Airbnb sulla riscossione dell’imposta di soggiorno. Grazie all’intesa, i comuni che aderiranno potranno beneficiare in maniera semplice e digitale della riscossione e il versamento dell’imposta, che verrà gestita direttamente da Airbnb per tutte le prenotazioni effettuate sulla sua piattaforma. L’accordo quadro prevede alcuni punti importanti: Laddove non prevista, l’imposta di soggiorno sarà estesa anche alle locazioni brevi; dovrà essere stabilita un’unica tariffa, calcolata in percentuale sul prezzo (soluzione già adottata da alcuni comuni italiani) o eventualmente un unica tariffa su extra-alberghiero (come soluzione sub-ottimale); Si dovrà stipulare un’apposita convenzione operativa con Airbnb, replicabile anche con altre piattaforme online; Le piattaforme si sostituiranno ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell’imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e quindi, per quei soggiorni prenotati tramite la piattaforma. [stampa del 24/5]
Regolamento – Art. 2 c. 1 L’applicazione dell’imposta decorre dal 1° luglio 2018.
Regolamento – Art. 2 c. 2 L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pistoia fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Si intendono per strutture ricettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo le strutture alberghiere, agriturismi, affittacamere, locazioni turistiche professionali e non professionali, bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze, residenze d’epoca, campeggi, etc., nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ubicati nel comune di Pistoia.
Regolamento – Art. 2 c. 3 Ai fini dell’applicazione dell’imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l’eventuale già avvenuta corresponsione dell’imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
Regolamento – Art. 2 c. 4 In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all’interno dello stesso mese solare, l’imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.
Regolamento – Art. 3 c. 3 Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti passivi.
Regolamento – Art. 3 c. 4 Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, relativi agli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.
Regolamento – Art. 5 c. 1 Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o private del territorio comunale, fino a un massimo di due accompagnatori per ogni paziente; i soggetti che effettuino essi stessi cure ospedaliere o terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale; gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati; gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di servizio. Gli ospiti non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni. I gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori, sono tenuti al pagamento del 50% dell’imposta.
Regolamento – Art. 7 c. 1 Il legale rappresentante della struttura ricettiva nomina, quale responsabile della riscossione, il gestore della struttura ricettiva ai fini dell’Imposta di Soggiorno per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, in base alla modulistica che sarà predisposta dal Comune. Tale nomina dovrà essere comunicata al Comune non oltre i trenta giorni precedenti al primo versamento di cui al comma 3 dell’articolo 6.
Regolamento – Art. 7 c. 3 Il gestore è tenuto a richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
Regolamento – Art. 7 c. 5 Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune, entro gli stessi termini previsti dall’art. 6 per i versamenti, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, il numero delle esenzioni, l’imposta versata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
Regolamento – Art. 7 c. 7 In caso di soggiorno ricadente su trimestri diversi, l’imposta viene versata nel trimestre in cui viene riscossa dall’ospite. Quindi, ad esempio, nel caso di un soggiorno dal 30/9 al 2/10, l’imposta sarà riversata al Comune interamente nel trimestre ottobre-dicembre mentre i pernottamenti verranno correttamente registrati nei due mesi.
Regolamento – Art. 7 c. 8 Tutte le dichiarazioni (di cui all’art. 5 comma 2 e ai commi 1, 4 e 6 di questo articolo) devono essere presentate al Servizio Entrate del Comune in una delle seguenti modalità: tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente tramite posta ordinaria; direttamente presso gli uffici del Servizio Entrate; digitalmente, tramite portale telematico, se disponibile.
Regolamento – Art. 7 c. 10 Il gestore della struttura ricettiva, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell’Amministrazione comunale piuttosto che della Corte dei Conti, ha l’obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni, versamenti effettuati, ricevute rilasciate al soggiornante ai fini dell’imposta di soggiorno, dichiarazioni rilasciate dal soggiornante etc.).
Regolamento – Art. 7 c. 11 I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo.
Regolamento – Art. 6 c. 1 I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all’art. 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
Regolamento – Art. 6 c. 3 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pistoia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, e precisamente con le seguenti modalità: entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo; entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno; entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre; entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Regolamento – Art. 6 c. 4 Il versamento delle somme di cui al comma 2 può avvenire nelle seguenti forme: mediante bollettino postale; mediante bonifico bancario; mediante versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale; specificando nella causale il periodo d’incasso al quale si riferisce il versamento.
Servizio Entrate Responsabile: Dr.ssa Daria Vitale Funzionario: Dr. Francesco Cappellini Servizio Entrate Via XXVII aprile, 17 Tel 0573 – 371730 E-mail: f.cappellini@comune.pistoia.it Orari: dal lun. al ven. 9-12 Martedì e giovedi 15-17
Servizio Entrate Claudia Petrucci e-mail: c.petrucci@comune.pistoia.it Tel. 0573 371 861 http://www.comune.pistoia.it/11255 Percorso: Sito del comune → Aree tematiche → Tasse e tributi → Imposta di soggiorno
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