Le prestazioni part-time dopo l'abrogazione del job sharing
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Eufranio Massi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Jobs Act Questioni operative Le prestazioni part-time dopo l’abrogazione del job sharing Stefano Malandrini - Confindustria Bergamo Abrogazione del job sharing 20 marzo 2015, poco prima dell’intervento abro- L’art. 55 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ha gativo, aveva invece confermato l’art. 93 del Ca- abrogato, con effetto dal 25 giugno 2015, gli arti- po V, contenente una disciplina succinta ma inte- coli da 41 a 45 del D.Lgs. n. 276 del 10 settem- grata da alcune previsioni significative quali, in bre 2003, concernenti il “lavoro ripartito”, c.d. caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un “job sharing”. È stata pertanto eliminata dall’or- coobbligato, l’alternativa tra «la conversione del dinamento giuslavoristico la formula di inseri- rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a mento al lavoro, introdotta dalla c.d. “riforma tempo pieno avente le medesime caratteristiche Biagi”, ai sensi della quale «due lavoratori assu- complessive della prestazione lavorativa inizial- mono in solido l’adempimento di una unica e mente concordata o il proseguimento del rappor- identica obbligazione lavorativa», atteso che to di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavora- «ogni lavoratore resta personalmente e diretta- trice», oltreché il monitoraggio obbligatorio da mente responsabile dell’adempimento dell’intera parte dell’Ente bilaterale territoriale. Peraltro la obbligazione». L’abrogazione ha determinato la contrattazione collettiva nazionale era richiamata caducazione anche delle poche discipline di Ccnl dall’art. 43, comma 1 del Capo V del D.Lgs. n. che avevano integrato la regolamentazione lega- 276 del 10 settembre 2003, ai sensi del quale «la le, disciplinando nel dettaglio le modalità con le regolamentazione del lavoro ripartito è demanda- quali doveva realizzarsi la copertura complessiva ta alla contrattazione collettiva rispetto alle pre- delle ore di prestazione che i dipendenti, coobbli- visioni contenute nel presente capo», ma il com- gati in regime di job sharing, erano tenuti a ren- ma 2 specificava che «in assenza di contratti col- dere al datore di lavoro. È il caso, per i comparti lettivi (...) trova applicazione, nel caso di presta- industriali, dell’art. 41 del Ccnl Tessile SMI ATI zioni rese a favore di un datore di lavoro, la nor- del 4 febbraio 2014, intervenuto sul regime delle mativa generale del lavoro subordinato in quanto maggiorazioni, delle assenze dal lavoro, della compatibile con la particolare natura del rapporto maturazione degli istituti indiretti. Anche il Ccnl di lavoro ripartito». Conseguentemente la dispo- 29 novembre 2013 per il settore calzaturiero ha nibilità dell’istituto in esame risultava estesa a contemplato una regolamentazione integrativa tutto il sistema delle imprese, in quanto l’art. 1 della normativa legale, di particolare dettaglio, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, indivi- che ad esempio ha specificato come «in caso di duando quale elemento di integrazione generica- oggettivo impedimento connesso a malattia o in- mente la «contrattazione collettiva», includeva il fortunio non sul lavoro per i quali uno dei lavo- livello di confronto aziendale, legittimato quindi ratori coobbligati non sia in grado di avvisare a supplire all’eventuale mancato intervento del tempestivamente l'altro lavoratore coobbligato, la Ccnl di categoria. In assenza anche di contratta- sostituzione è consentita entro il giorno successi- zione aziendale operava, in forma sussidiaria, la vo a quello in cui si è manifestata l'assenza». Era disciplina legale. Quest’ultima tuttavia configura- tuttavia rimasta sostanzialmente priva di discipli- va una regolamentazione poco articolata, poiché: na contrattuale categoriale la generalità dei più a) l’art. 41 si limitava a disporre il vincolo di so- diffusi Ccnl applicati nei comparti industriali, tra lidarietà; i quali in particolare il Ccnl Metalmeccanico. b) l’art. 42 definiva soltanto la forma del contrat- Nel settore Terziario, il Ccnl Confcommercio del to e l’obbligo di informazione preventiva al dato- 146 Diritto & Pratica del Lavoro 3/2016
Eufranio Massi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Jobs Act re di lavoro «con cadenza almeno settimanale, in pregressa del rapporto di lavoro a tempo parziale, merito all’orario di lavoro di ciascuno dei sog- introducendo alcuni significativi elementi di fles- getti coobbligati»; sibilità, che consentono ora una declinazione del- c) l’art. 44 imponeva un generico principio di le prestazioni lavorative maggiormente consona non discriminazione rispetto ai lavoratori non in- all’obiettivo di soddisfare le esigenze datoriali di seriti in regime di job sharing, a parità di livello corrispondenza certa tra tempi di lavoro e neces- e di mansioni, nonché il riproporzionamento dei sità d’impresa, in caso di assenze dal lavoro. In trattamenti e la spettanza complessiva del diritto particolare l’art. 6 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno di partecipazione alle assemblee sindacali; 2015 ha riformulato alcuni aspetti della gestione d) l’art. 45 infine impostava la regolamentazione dal lavoro supplementare e straordinario reso dal previdenziale e assistenziale parificando, per prestatore di lavoro a tempo parziale, nonché ri- contribuzione e prestazione, i dipendenti coobbli- visto la disciplina delle clausole elastiche, intro- gati ai lavoratori a tempo parziale. ducendo alcune modifiche. Attualmente le pre- Non era prevista quindi una dettagliata regola- stazioni di lavoro straordinario, precedentemente mentazione operativa. Per consentire una corretta svolgibili ex lege solo dai lavoratori con orario applicazione della normativa contrattuale catego- part-time verticale o misto, nonché le prestazioni riale, negli aspetti retributivi e di gestione orga- di lavoro supplementare, consentite solo per il nizzativa, risultava pertanto pressoché indispen- part-time orizzontale (1), sono state estese dal sabile l’intervento regolatorio collettivo. La com- comma 3 dell’art. 6 in commento alla generalità plessità della gestione amministrativa riferibile dei prestatori a tempo parziale. Analogamente: all’insieme delle disposizioni di Ccnl ed ai mol- • le clausole «flessibili», precedentemente previ- teplici istituti afferenti il rapporto di lavoro non ste dall’art. 3, comma 7, primo periodo per la ge- trovava infatti, per molti aspetti, soluzione espli- neralità dei lavoratori a tempo parziale ed idonee cita, imponendo in fase applicativa sforzi inter- a consentire la variazione unilaterale, da parte pretativi difficilmente risolvibili senza un aggra- del datore di lavoro, della collocazione temporale vio di rischi per possibili errori o inadempienze. della prestazione lavorativa a tempo parziale Inoltre alcuni elementi di inevitabile maggiore e complessità, nell’attivazione e nella gestione del- • le clausole «elastiche», precedentemente previ- l’istituto, se non altro per il raddoppio di molti ste dall’art. 3, comma 7 secondo periodo del adempimenti concernenti i due prestatori coob- D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 per i lavoratori bligati e per la gestione amministrativa del coor- con articolazione oraria ridotta verticale o mista dinamento, lo rendono certamente non assimila- ed idonee a consentire la variazione unilaterale, bile a due semplici prestazioni part-time. da parte del datore di lavoro, della durata della prestazione lavorativa a tempo parziale Nuova disciplina delle clausole elastiche sono state entrambe sostituite dalla formulazione La disciplina del job sharing, non supportata dal- omnicomprensiva rappresentata dalle nuove clau- la contrattazione collettiva nazionale in tutti i sole «elastiche» dettata dal comma 4 dell’art. 6 comparti, quindi parzialmente indebolita ancor- del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, praticabili ché potenzialmente attivabile nella generalità in tutti i contratti di lavoro a tempo parziale. Si delle imprese, è stata integralmente abrogata dal tratta di una formulazione articolata, non intera- D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, sicché attual- mente agevole per il datore di lavoro. Il successi- mente non esiste, nell’ordinamento giuslavoristi- vo comma 6 ha in effetti specificato, parzialmen- co, un istituto atto a coobbligare più prestatori di te irrigidendo la formulazione previgente, che in lavoro per l’esecuzione di una singola attività la- assenza di contrattazione collettiva l’adozione vorativa full-time, con garanzia individuale della delle clausole elastiche possa essere realizzata durata dell’intera prestazione collettiva. Tuttavia solo presso le commissioni di certificazione, gli articoli da 4 a 12 del Decreto riformatore han- mentre tale sede qualificata non era necessaria no parzialmente revisionato la regolamentazione per le pattuizioni pregresse. E’ stato inoltre pre- (1) Fatta salva l’interpretazione espressa dal Ministero del è da ritenersi praticabile il lavoro supplementare anche nel lavoro con circolare n. 9 del 18 marzo 2004, secondo la quale part-time verticale o misto. Diritto & Pratica del Lavoro 3/2016 147
Eufranio Massi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Jobs Act visto ex novo, per gli aumenti di durata della pre- il vantaggio per il datore di lavoro, rispetto al ri- stazione lavorativa, il limite del 25% della nor- corso ad una prestazione full-time, era solo indi- male prestazione annua a tempo parziale e, per retto ovvero riconducibile ad aspetti gestionali ogni modifica di orario in aumento in regime di quali la maggiore fidelizzazione del rapporto e la elasticità, la spettanza di una maggiorazione del possibile riduzione del consumo di ferie/permessi 15% della retribuzione oraria globale di fatto, etc. oppure ad elementi marginali quali l’elimina- comprensiva delle incidenze sugli istituti retribu- zione delle pause retribuite eventualmente previ- tivi indiretti e differiti. In precedenza tali vincoli ste per le prestazioni individuali di durata piena. potevano essere introdotti solo dalla contrattazio- Il ricorso alle nuove clausole «elastiche» favori- ne collettiva, ai quali il comma 7 dell’art. 3 del sce invece direttamente il datore di lavoro, in D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 rinviava quanto permette la determinazione unilaterale espressamente. Si tratta tuttavia di limitazioni le- delle variazioni di orario, attribuendo al prestato- gali non particolarmente restrittive, in quanto già re di lavoro solo il diritto ad una maggiorazione parzialmente anticipate dalla contrattazione col- retributiva. Si tratta pertanto di un istituto di per lettiva nazionale pregressa operativa nei princi- sé comunque più attrattivo per il datore di lavo- pali comparti. Ad esempio il Ccnl 5 dicembre 2012 per l’Industria Metalmeccanica, sez. IV, Ti- ro. tolo I, art. 4, lettera c) aveva sostanzialmente Regolamentazione combinata - proposto il medesimo contenuto del successivo Conclusione intervento legislativo, specificando che «la varia- zione in aumento della durata della prestazione In particolare è attualmente ipotizzabile che i da- lavorativa è consentita per una quantità annua tori di lavoro, dando applicazione alla vigente di- non superiore al 25% della normale prestazione sciplina del lavoro supplementare e delle clauso- annua a tempo parziale e per le ore di lavoro pre- le elastiche, possano ancora proporre, in fase di state in aumento dovrà essere corrisposta una assunzione o di trasformazione a tempo parziale maggiorazione della retribuzione nella misura del rapporto individuale di lavoro, uno schema omnicomprensiva pari al 15% da computare su- contrattuale che realizzi, nel proprio interesse, gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni una impostazione in qualche misura simile a per lavoro straordinario, notturno e festivo». Il quella propria dell’abrogato istituto del job sha- Ccnl 22 settembre 2012 per l’Industria Chimica ring. Le norme esaminate, se opportunamente de- aveva previsto, all’art. 3, lettera d), che «per le clinate, consentono infatti di realizzare una com- ore prestate fuori dall’orario inizialmente concor- binazione di formulazioni, legali e contrattuali, dato sarà riconosciuta al lavoratore la maggiora- atta a permettere l’estensione o la variazione del- zione del 10% comprensiva dell’incidenza sugli la prestazione lavorativa a tempo parziale al fine istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e di integrare tra loro le attività svolte da due lavo- differiti», elevabile al 20% qualora le esigenze ratori, impegnandoli a supplire reciprocamente aziendali comportino la necessità di risposte ur- ad eventuali assenze e realizzando la copertura genti e tempestive, riducendo i termini di preav- completa del nastro orario giornaliero altrimenti viso al lavoratore. Inoltre la semplificazione e l’estensione della praticabilità delle prestazioni assicurato da un singolo lavoratore a tempo pie- in regime di lavoro straordinario, supplementare no. L’interesse datoriale a procedere in tal senso od elastico hanno oggettivamente facilitato l’uti- potrebbe derivare dall’intendimento di capitaliz- lizzo ed ampliato l’ambito di applicazione dei tre zare i vantaggi gestionali conseguibili con l’uti- istituti nonché ridotto il rischio di errori, gestio- lizzo integrato di due professionalità, già propri nali od amministrativi, in presenza di articolazio- del job sharing, quali a titolo esemplificativo: ni di orario particolarmente complesse. Infine • la maggiore ampiezza delle competenze com- mentre il job sharing sostanzialmente favoriva i plessivamente espresse dai due lavoratori; prestatori di lavoro, consentendo l’autodetermi- • la maggiore capacità di mantenere un livello di nazione della durata della prestazione individua- intensità del lavoro elevato concentrando la pre- le, nell’ambito del numero di ore di prestazione stazione individuale in un arco temporale limita- complessivamente imputato ai coobbligati, sicché to; 148 Diritto & Pratica del Lavoro 3/2016
Eufranio Massi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Jobs Act • la possibilità di supplire con certezza alle as- il prolungamento di orario sia rifiutabile, ai sen- senze dal lavoro verificatesi a qualsiasi titolo. si dell’art. 8, paragrafo b), «soltanto per giusti- L’interesse del prestatore di lavoro ad accettare ficati motivi individuali di impedimento». Vice- una formulazione contrattuale articolata, che pre- versa l’art. 40, lettera c) del Ccnl 4 febbraio veda la combinazione della propria attività con 2014 per l’Industria Tessile prevede espressa- quella di altro lavoratore, può invece conseguire mente che «la prestazione di lavoro supplemen- alla possibilità di ottenere comunque il diritto ad tare è ammessa con il consenso del lavoratore una prestazione a tempo parziale, ancorché con- interessato». Ad eccezione dei Ccnl che riporta- traddistinta da flessibilità operative che riducono no formulazioni similari all’ultima citata, si parzialmente la facoltà di programmazione indi- tratta quindi non di un diritto di veto unilatera- viduale del tempo non lavorativo, in quanto in le, opponibile dal lavoratore al datore di lavoro, certa misura variabile, per durata e collocazione ma di una facoltà di rifiuto piuttosto condizio- temporale, in conseguenza di automatismi pre- nata, le cui modalità di esercizio possono essere concordati. ulteriormente precisate dalla contrattazione in- Più specificamente, la declinazione operativa del- dividuale. Con specifica clausola inseribile nel lo schema contrattuale comporterebbe la valoriz- contratto di assunzione a tempo parziale o di zazione di due fattori: trasformazione da tempo pieno a tempo parziale a) la possibilità di allungamento della presta- è infatti possibile, con approccio ricognitivo, zione part-time, a richiesta del datore di lavoro, formalizzare l’assenza in linea generale delle in regime di lavoro supplementare, nei casi di condizioni di impedimento previste dal Ccnl, in necessità di copertura delle ore di prestazione modo da impegnare maggiormente il dipenden- non rese da altro lavoratore assente, specifica- te a corrispondere alle richieste datoriali di mente individuato, sino a concorrenza del limi- estensione dell’orario. In aggiunta e per supera- te dell’orario normale a tempo pieno. Si consi- re comunque eventuali prescrizioni contrattuali deri infatti che l’art. 6, comma 1 attribuisce al di obbligatoria consensualità del ricorso al la- datore di lavoro la «facoltà di richiedere» lo voro supplementare, è possibile formalizzare svolgimento di lavoro supplementare «nel ri- anticipatamente l’accettazione, da parte del la- spetto di quanto previsto dai contratti colletti- voratore, delle richieste di prestazione supple- vi». In assenza di previsione contrattuale, il mentare resesi necessarie per supplire a scoper- successivo comma 2 precisa che, entro la misu- ture di orario di lavoro. In tal caso risulterebbe ra del 25% delle ore di lavoro settimanali con- certamente opportuno specificare limiti e circo- cordate, «il lavoratore può rifiutare lo svolgi- stanze del possibile prolungamento d’orario, al mento del lavoro supplementare ove giustificato fine di circoscriverne l’esercizio, riducendo il da comprovate esigenze lavorative, di salute, rischio che si configuri una condizione c.d. po- familiari o di formazione professionale». La testativa, azionabile unilateralmente dal datore contrattazione collettiva nazionale, intervenuta di lavoro, che potrebbe risultare nulla per con- frequentemente ad apporre limiti alla prestazio- trasto con il disposto dell’art. 1335 c.c. Una ne supplementare, in alcuni casi non ha disci- clausola in tal senso dovrebbe pertanto precisa- plinato altrimenti la disponibilità del prestatore re la durata massima della prestazione aggiunti- di lavoro, ricorrendo a formulazioni sostanzial- va, entro i limiti previsti dal Ccnl, unitamente mente similari, nei contenuti, al dettato legisla- all’automatismo derivante dalla segnalazione tivo. Ad esempio l’art. 4, lettera c) del Ccnl 5 dell’assenza di altro lavoratore la cui prestazio- dicembre 2015 per l’Industria Metalmeccanica ne sia ritenuta coordinata alla prima. prevede che la prestazione supplementare sia consentita «salvo comprovati impedimenti indi- Esempio di clausola di impegno all’esecuzione viduali». L’art. 10, comma 9 del Ccnl 8 gennaio di lavoro supplementare 2014 per l’Industria della Gomma-Plastica pre- «Atteso che Lei ha dichiarato di non ritenere di trovarsi general- vede che il lavoro supplementare sia consentito mente nelle situazioni esimenti previste dal Ccnl per l’esecuzio- ne di lavoro supplementare, in caso di assenza dal lavoro del la- «per gli stessi casi per i quali al lavoratore a voratore ..., la cui prestazione è da intendersi correlata alla Sua, tempo pieno può essere richiesta la prestazione potranno esserLe richieste prestazioni aggiuntive nei limiti det- tati dalla contrattazione collettiva applicata». di lavoro straordinario». Il rinvio comporta che Diritto & Pratica del Lavoro 3/2016 149
Eufranio Massi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Jobs Act b) la possibilità di ulteriore estensione della pre- regime di costo, occorre una verifica di dettaglio stazione attraverso l’utilizzo di clausole elastiche. delle previsioni contrattuali. Le compensazioni Il regime del job sharing, risultante dalla norma- che la contrattazione collettiva nazionale attual- tiva richiamata e dalle integrazioni operate dalla mente contempla per valorizzare le diverse mo- contrattazione collettiva, comportava infatti una dalità di estensione dell’orario, consentite dal- coobbligazione atta a permettere non solo parzia- l’art. 6 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, so- li allungamenti/abbreviazioni della prestazione no infatti diversificate. A titolo esemplificativo, giornaliera dei lavoratori coinvolti, ma anche la il Ccnl per l’Industria Metalmeccanica 5 dicem- sostituzione integrale e protratta nel tempo, senza bre 2012, sez. IV, Titolo I, art. 4, lettera c), rico- limitazioni, di una o più giornate lavorative. nosce un incremento retributivo omnicomprensi- L’art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 276 del 10 set- vo del 10% per il lavoro supplementare, a fronte tembre 2003 prevedeva infatti che «i lavoratori di un incremento del 15% per il lavoro reso in hanno la facoltà di determinare discrezionalmen- applicazione di una clausola elastica; il Ccnl 30 te e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro marzo 2015 per il settore Terziario prevede al- nonché di modificare consensualmente la collo- l’art. 84, per il lavoro supplementare, una mag- cazione temporale dell’orario di lavoro». Non giorazione retributiva del 35% a fronte del 1,5% erano quindi disposti limitazioni temporali, solo previsto dall’art. 85 per le clausole elastiche che vincoli indiretti quali il divieto di «sostituzioni non determinino un incremento duraturo della da parte di terzi» realizzate senza «previo con- quantità della prestazione, risultando altrimenti senso del datore di lavoro» e la previsione gene- del 36,5%; il Ccnl per l’Industria Chimica del 15 rale che «il rischio della impossibilità della pre- ottobre 2015 prevede, all’art. 3, lettera d), una stazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è maggiorazione omnicomprensiva del 10% sia per posta in capo all’altro obbligato», sicché ogni va- l’esercizio di clausole elastiche (punto 8) sia per riazione, ancorché illimitata, risultava comunque l’esercizio di lavoro supplementare (punto 10); il assistita dalla garanzia obbligatoria dell’integrale Ccnl 4 febbraio 2014 per l’Industria Tessile pre- esecuzione delle ore di lavoro complessivamente vede all’art. 39, lettera c) la maggiorazione for- concordate. Nel regime attuale, la supplenza del- fettaria del 24% per il lavoro supplementare e la prestazione omessa da un lavoratore part-time, del 15% per l’esercizio di clausole elastiche. Per realizzata con il ricorso ad una estensione della aggirare eventuali limiti temporali troppo strin- prestazione resa da altro lavoratore part-time, an- genti e, in alcuni casi, i possibili maggiori costi corché sempre perseguibile attraverso il ricorso del lavoro supplementare, può quindi risultare ta- al lavoro supplementare, se giornaliera e reitera- lora utile concordare specifiche clausole elastiche tamente protratta nel tempo può comportare di che prevedano, con il preavviso dettato dall’art. fatto, in alcune circostanze, un incremento orario 6, comma 5 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno non compatibile con le durate massime previste 2015, la variazione delle prestazioni rese dai due dalla contrattazione collettiva nazionale per tale lavoratori coobbligati, che il datore di lavoro po- istituto, oppure incrementi di costi eccessivi, do- trebbe disporre unilateralmente senza che la vuti all’applicazione massiva del regime di mag- maggiore prestazione sia computata e retribuita giorazioni retributive correlato a tali prestazioni. come lavoro supplementare. A titolo esemplificativo, si consideri che in caso di part-time giornaliero verticale alternato di due Esempio di clausola elastica lavoratori, con prestazione giornaliera individua- le di 8 ore, ogni intervento sostitutivo genera un «Le parti concordano che, in caso di assenza dal lavoro del la- voratore ..., la cui prestazione è da intendersi correlata alla Sua, incremento di 8 ore di lavoro da parte del sup- il datore di lavoro potrà disporre, nei limiti ed alle condizioni pre- viste dalla normativa vigente, Sue prestazioni di lavoro aggiunti- plente, quindi il ricorso reiterato alle sostituzioni ve in regime di elasticità». potrebbe determinare, in un arco temporale pro- lungato, una eccedenza rispetto al limite del 50% della normale prestazione annua a tempo pieno, Le due clausole, se inserite in due intese indivi- previsto per le prestazioni supplementari dall’art. duali di trasformazione dell’orario individuale di 4, lettera c) del Ccnl 5 dicembre 2012 per l’Indu- lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di as- stria Metalmeccanica. Per quanto attiene poi il sunzione a tempo parziale, permettono quindi di 150 Diritto & Pratica del Lavoro 3/2016
Eufranio Massi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Jobs Act realizzare una integrazione prestazionale tra due ro per assenza del lavoratore coobbligato. Tali lavoratori, previamente identificati, eterodiretta oneri devono pertanto essere previamente valuta- dal datore di lavoro, che consente all’occorrenza ti con attenzione, per verificare la prevalenza/non la copertura piena della prestazione a tempo pie- prevalenza dei vantaggi gestionali fruibili dal da- no equivalente alla sommatoria degli orari ridotti tore di lavoro che acceda alla soluzione organiz- praticati. Evidentemente i prolungamenti di ora- zativa esaminata. In ogni caso, all’esito della di- rio, finalizzati a realizzare la copertura reciproca samina svolta sembra emerge con chiarezza co- di eventuali assenze dal lavoro, determinano un me le flessibilità consentite dal D.Lgs. n. 81 del parziale incremento di costo complessivo del la- 15 giugno 2015, richiamate nei precedenti para- voro, per il regime delle compensazioni econo- grafi, se opportunamente declinate individual- miche aggiuntive derivanti dall’applicazione del mente permettano, anche in assenza di regola- lavoro supplementare o delle clausole elastiche. mentazione contrattuale collettiva ulteriormente Si tratta di aggravi non contemplati dalla previ- agevolativa, soluzioni organizzative specifiche gente formula del job sharing, che prevedeva l’e- atte ad attenuare significativamente le rigidità di rogazione di quote retributive ordinarie anche in gestione dei tempi di lavoro altrimenti proprie caso di variazione dell’orario individuale di lavo- della prestazione lavorativa part-time. Diritto & Pratica del Lavoro 3/2016 151
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