Analisi del Disegno di Legge 2994 sulla riforma della scuola

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Analisi del Disegno di Legge 2994 sulla
                  riforma della scuola

                          a cura dei gruppi studio dei docenti di:

                        Coordinamento delle scuole di Roma
                        Lavoratori autoconvocati della scuola
                        Coordinamento Precari Scuola Roma
                         Precari Uniti Contro i Tagli Roma

www.autoconvocatiscuola.altervista.org
movimentoinsegnantiprecari@gmail.com
Premesssa
  Presentiamo qui le schede preparate da gruppi di studio di docenti che hanno analizzato il Disegno
di Legge 2994, con il quale il governo Renzi si propone di apportare profonde modifiche
all’organizzazione del sistema scolastico italiano e agli equilibri nel potere di gestione degli istituti
scolastici. Il testo è stato depositato alla camera il 27 marzo 2015 e deve ancora iniziare l’iter
legislativo.
  L'esigenza è nata all'interno dei movimenti che a Roma da anni si impegnano in un'operazione di
difesa, ma anche rilancio, della scuola pubblica. Persone che, animate da un'idea alta del lavoro e del
loro lavoro, consapevoli della sua rilevanza sociale, non accettano la situazione data come fosse la
migliore, non sono affetti da una tendenza al rifiuto di qualsiasi innovazione, ma vogliono essere
protagonisti attivi di processi che realmente migliorino il sistema formativo del Paese.
 Il metodo è stato quello della lettura comune e del confronto, cioè la prassi di un’intelligenza
collettiva che è stata caratteristica dei movimenti dei precari e dei lavoratori della scuola negli ultimi
anni. Il confronto arricchisce e chiarifica, svela aspetti non notati e crea proposte. Tale metodo è
divenuto spontaneamente anche una scelta politica.
 Questo che proponiamo è un agile strumento di descrizione e analisi del Ddl che può diventare uno
punto di partenza per diffondere tra colleghi, alunni e genitori la consapevolezza di ciò che potrebbe
avvenire nella scuola se la proposta del governo passasse.
 Ci auguriamo che nelle prossime assemblee o tramite gli altri contatti si possano avere i contributi
ulteriori di chi leggerà queste pagine.
I nuovi poteri del dirigente scolastico
                                           «Lei non deve pensare, Fantozzi. Questo è il suo errore» (il Mega Presidente)
Il Disegno di Legge ha come elemento caratterizzante il rafforzamento del potere del dirigente scolastico. La visione
che emerge dal testo è semplicistica e molto significativa nel disvelare la natura restauratrice e aziendalistica
dell’attuale governo. A tutti i problemi della scuola infatti viene data sempre la medesima risposta: bisogna
concentrare il potere nelle mani del dirigente, esautorando tutti gli altri organismi precedentemente coinvolti nella
gestione delle scuole. Sia chiaro a tutti sin da subito: se passa il DDL, nella scuola nessuno deciderà più nulla ad
eccezione del preside. In questo senso il governo Renzi va oltre la famigerata proposta Aprea, avanzata dal governo
Berlusconi: in quel caso il potere decisionale veniva trasferito nelle mani del Consiglio di Istituto, organismo ristretto
ma pur sempre collegiale; qui invece anche il Consiglio di Istituto è declassato a organo consultivo e non esistono più
poteri, collegiali o individuali, che bilancino quello del dirigente. Se con Aprea eravamo in un’oligarchia, con Renzi
viriamo verso la monarchia assoluta. Vediamo in sintesi quali sono i nuovi poteri del dirigente.
1) Il dirigente elabora il Piano dell’Offerta Formativa (art. 2), il quale diviene triennale e indica il fabbisogno di
posti comuni, di sostengo e posti per l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché di infrastrutture e attrezzature. Il
Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto non deliberano più in materia di POF, ma divengono organismi
meramente consultivi. Una volta che il POF sia stato approvato dal Miur, con l’intermediazione dell’Usr, il dirigente
può conferire gli incarichi di docenza.
2) Il dirigente propone incarichi per la copertura dei posti stabiliti nel POF triennale (art. 7). Tali incarichi
vengono proposti ai docenti inseriti negli albi territoriali, o in servizio presso altre scuole, sulla base del puro arbitrio
del dirigente: gli insegnanti inseriti negli albi non avranno più punteggi, ma semplicemente un curriculum, che il
preside esaminerà e sulla base del quale deciderà di assumere o meno. Si tratta quindi di una chiamata diretta del
tutto discrezionale. Il contratto sarà inoltre triennale: allo scadere del triennio, il dirigente deciderà o meno se
rinnovarlo. Ogni tre anni si perderà pertanto la titolarità sulle singole scuole.
3) Il dirigente valuta alla fine dell’anno i docenti meritevoli e attribuisce loro un premio stipendiale (art. 11).
4) Il dirigente valuta l’anno di prova dei neoassunti (art. 9); il comitato di valutazione, che oggi delibera il
superamento dell’anno di prova, scompare.
5) Il dirigente sceglie unilateralmente 3 docenti come propri aiutanti (art. 7).
6) Il dirigente può individuare corsi opzionali nella scuola secondaria di secondo grado, servendosi di finanziamenti
esterni (art. 3).
Ora alcune considerazioni analitiche in merito. Il dirigente dunque sceglierà “la miglior squadra possibile”, attingendo
dagli albi regionali, composti dai neoassunti e dai docenti di ruolo che faranno domanda di mobilità volontaria o
come sovrannumerari. È istituito l’organico dell’autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti
per il potenziamento dell’offerta formativa (art.6 comma1) e sarà il dirigente scolastico a scegliere i docenti per
l’incarico su cattedra o su organico del potenziamento dell’offerta formativa; tale proposta potrà essere rivolta anche a
docenti di altra scuola. In via sperimentale il prossimo anno tale sistema riguarderà solo i neoassunti. Ci sembra che
questa proposta abbia l'obiettivo di trasformare la scuola in una corte al servizio dei dirigenti, i quali potranno
scegliere i docenti più mansueti, servili, non conflittuali, obbedienti e magari con affinità politiche, culturali o amicali.
Questo sistema porterà a gravi forme di clientelismo. Quando l’assunzione dipende dal giudizio e dalla scelta di un
preside e non da una graduatoria di merito (laurea, concorso, abilitazione e anzianità), subentrano fattori di servilismo
volontario. I subordinati che vivono sotto ricatto, più o meno consapevolmente, assumono le posizione dei propri capi
e ne realizzano le volontà. Inoltre alcune domande paiono legittime: se l’assunzione avverrà soltanto sulla base della
volontà del dirigente, chi vorrà scegliere insegnanti con una qualche forma di disabilità? Chi assumerà docenti tutelati
dalla legge 104/1992?
Attenzione docenti di ruolo! È vero che ad oggi l’iscrizione negli albi non si applica ai docenti già assunti (art.7
comma 4), ma nel Ddl si tace sulla mobilità interna alle scuole, tra posti comuni e posti per il potenziamento
dell’offerta formativa. Nel documento La buona scuola (la prima versione della riforma) si prevedeva «una mobilità
da organico su cattedra a organico funzionale», su base volontaria. Si potrebbe ipotizzare pertanto che tale passaggio
sarà “consigliato” a qualche docente di ruolo non meritevole, o meglio non allineato, oppure semplicemente invalido?
A nostro parere, sì! Nessuno quindi si consideri immune dalla possibilità di perdere l’incarico su cattedra.
Come abbiamo detto, nell’art. 11, si parla di un bonus assegnato alla fine dell’anno scolastico direttamente dal
dirigente scolastico. Bonus di che entità? Nel testo si stabilisce solo la cifra stanziata a livello nazionale. Bonus
erogato a quanti? Non si sa. Bonus assegnato a chi? Questo invece si capisce benissimo, perché quando si scrive che il
dirigente assegnerà il bonus «in base all’attività didattica, ai risultati ottenuti in termini di qualità dell’insegnamento,
al rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, alla progettualità nella metodologia didattica utilizzata, alla
capacità innovativa e al contributo dato al miglioramento complessivo della scuola» (art. 7, comma 2), tutti capiscono
che si deve leggere: «a chi gli pare e piace».
Piano assunzioni e albi

Il piano di assunzioni per l'a.s. 2015/16 (art.8) coinvolge 100.701 docenti, ossia coloro che alla data di presentazione
delle domande di assunzione siano vincitori nelle Graduatorie di Merito del concorso 2012 (50% dei posti vacanti e
disponibili) o iscritti nelle GaE nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria d’iscrizione (l'altro 50%).
I vincitori del concorso hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. I "residuali", cioè tutti
coloro che pur essendo iscritti nelle GaE non rientrano nel piano, oltre agli idonei del concorso 2012, sono assunti nel
limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale. Se non rientrano in
quest’ultimo caso, resteranno fuori dalle assunzioni. Non è prevista alcuna forma di stabilizzazione per coloro che
lavorano nelle graduatorie di istituto.

Particolare attenzione bisogna dare alla questione dei docenti della Scuola dell'infanzia, che potranno essere assunti
nel limite dei posti vacanti e disponibili, e la previsione dell’impiego degli esclusi da questa tornata di assunzioni è
contenuta nell’art. 21 al punto i, che prevede per il 2016 la «promozione della costituzione di poli per l'infanzia per
bambini di età 0-6 anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi».
Per l’attuazione del piano straordinario di assunzioni, per l’a.s. 2015/2016 in prima applicazione, il MIUR determina
l’organico dell’autonomia entro il 31 maggio per i posti comuni e di sostegno. I posti aggiuntivi per il potenziamento
dell’offerta formativa sono previsti per primaria, secondaria di I e II grado e non per la scuola dell’infanzia (comma
1). Ma che cosa è l’organico dell’autonomia? Esso è costituito da posti comuni, posti di sostegno, posti per il
potenziamento offerta formativa di scuola (art 6 comma 1); questi ultimi sono riservati a docenti non titolari di
cattedra, ma che verranno utilizzati dal dirigente scolastico per le supplenze o per potenziare l’offerta formativa
attraverso corsi pomeridiani o altre iniziative di potenziamento.
Ai docenti assunti non sarà assegnata una scuola, ma saranno inseriti in albi territoriali (la cui dimensione non è
ancora chiara). Attenzione: non si tratta di graduatorie. In questi elenchi ognuno risulterà provvisto semplicemente
di un curriculum e non sarà dotato di un proprio punteggio, basato su anzianità e titoli. Negli albi dovranno essere
inserti anche i docenti di ruolo che vogliano usufruire della mobilità territoriale. A questo punto ogni insegnante
inserito negli albi potrà ricevere una proposta di incarico da parte di un dirigente scolastico (art. 8, c. 7). Sulla base di
un piano triennale, infatti, i dirigenti scelgono i docenti dell’organico dell’autonomia (art. 7). ’assegnazione alle
scuole è preceduta da una proposta di assunzione da parte del dirigente rivolta:
      ai docenti iscritti negli istituendi albi territoriali,
      al personale di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica.

Chi non accetta nei tempi prestabiliti (10 giorni dalla proposta) l'assunzione è escluso dal piano straordinario (art. 8).
I posti che derivano dalle rinunce non sono pi assegnati. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che
rimangono vacanti all'esito del piano assunzionale, non sono disponibili neppure per incarichi a tempo determinato
sino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni relativi al Piano triennale.
Dal 01/09/2015 perdono di efficacia:
                  le GaE del personale Educativo e Docente (esclusa la scuola dell’infanzia)
                  le graduatorie dei concorsi banditi prima dell’anno 2012 (1999 e 1990).

  a I fascia delle graduatorie di istituito vale fino al 2016/2017 per i non assunti nel piano. A partire dal 2016/17 si
assume solo attraverso concorsi ordinari (salvo quanto verrà previsto per le Gae della scuola dell’infanzia, di cui si
mantiene l’efficacia).
  a validità delle graduatorie di merito fino concorso successivo sarà massimo 3 anni. Il personale è assunto in ruolo
dopo il positivo superamento del periodo di prova. Restano confermati i 1 0 giorni per la validità dell’anno di
formazione e di prova. In caso di valutazione negativa il dirigente scolastico provvede alla dispensa immediata dal
servizio senza obbligo di preavviso, o se il personale proviene da altro ruolo, il dirigente provvede alla restituzione al
ruolo di provenienza. Non è prevista la ripetizione dell’anno di prova, come invece oggi avviene.

Infine c’è da denunciare la norma che viene introdotta con l’art. 12 del DD , secondo la quale è previsto il divieto da
parte del Miur di stipulare contratti di supplenza con docenti che abbiano già maturato più di tre anni di
servizio nella scuola. Questo per rispondere alla sentenza della Corte europea che ha multato l’Italia per aver usato
nella scuola lavoratori precari per più di tre anni. Si noti il paradosso: il governo Renzi è riuscito a trasformare una
sentenza a favore dei lavoratori (se hai lavorato per più di tre anni presso lo stesso datore devi essere regolarizzato a
tempo indeterminato) in una legge contro i lavoratori (se ti ho usato per più di tre anni ti licenzio perché sennò ti devo
assumere a tempo indeterminato). Con questa norma, tutti coloro che hanno fatto più di tre anni di supplenze e non
rientrassero nel piano di assunzioni, perderebbero anche la mera possibilità di lavorare.
Scuola, lavoro e territorio (art. 4)

Per comprendere quanto sia strutturale nei progetti governativi il tema dell'alternanza scuola-lavoro occorre fare
riferimento alla legge delega n.183/2014, nota alle cronache come JOBS ACT.
Nell'art.1, comma 7, lettera d, si legge : «rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro».
Si sono aggiunte poi le norme dei decreti attuativi, Capo V (Apprendistato) da Art 39 a Art 45, che hanno ridefinito le
tre tipologie di contratto di apprendistato al fine di valorizzare l'apprendistato per la qualifica, il diploma e la
specializzazione professionale l'unico che può essere intrapreso a partire dai 15 anni di età.

L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO OGGI
L'alternanza scuola-lavoro dal 2005 ad oggi, specie in seguito ai tagli alle ore di indirizzo dei tecnici e dei
professionali, è stata incentivata con diverse iniziative legislative. Ecco la fotografia dell'attuale sistema.
                                Alternanza Scuola-Lavoro A.S. 2013/14 (Fonte INDIRE)
Totale percorsi attivati nel 43,5% delle scuole secondarie di II grado: 10.279
57,9% professionali            29,7% Istituti Tecnici         11,9% Licei                       2,5% Altro
Totale studenti coinvolti: 210.506 (il 10,7% del totale, a fronte dell'8,7% dell'anno precedente)
Media complessiva delle ore annuali: 95 ore (sono inseriti anche i contratti di apprendistato?)
I percorsi sono inseriti nel POF e sono monitorati da tutor interni, affiancati da un docente responsabile dei
progetti di alternanza.

L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DOMANI
                                                        Art. 4 DDL
Almeno 400 ore: Istituti Tecnici e Professionali.                                Almeno 200 ore: triennio Licei.
Stage, tirocini, didattica in Apprendistato per la qualifica, il diploma e la Stage, tirocini, didattica in laboratorio,
laboratorio,         impresa specializzazione professionale.                  impresa formativa simulata.
formativa simulata.           50% del monte orario in azienda con una
                              retribuzione del 10% del dovuto. (Viene
                              normato dal Jobs Act da art. 39 ad art. 45)
Nel triennio                  Dai 15 ai 25 anni.                                 Nel triennio
Possono svolgersi anche nei periodi di sospensione della didattica. (Comma 3)
Normato da convenzioni con le imprese o le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio,
industria e artigianato, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore (Comma 1). Vengono aggiunti
anche gli ordini professionali e gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale ed ambientale
(Comma 2). La “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati in Alternanza S-L” citata nel comma 4
invece non è ancora stata redatta!
Il dirigente scolastico individua le imprese, gli enti pubblici e privati, disponibili ad attivare i percorsi di
alternanza e stipula apposite convenzioni con musei, istituti e luoghi della cultura, nonché con uffici centrali e
periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Comma 8).
Finanziamenti: 100 mln di euro.

Criticità:
1.       L'alternanza scuola-lavoro rappresenta un'esternalizzazione della formazione specialistica decurtata in
termini di monte orario e personale dalla Riforma Gelmini il cui impianto è confermato dal DDL.
2.       L'ingresso precoce nel mondo del lavoro non argina la dispersione scolastica ma la realizza nel concreto.
3.       La scelta delle realtà con cui instaurare i progetti non dovrebbe essere a discrezionalità del Dirigente,
bensì programmata e monitorata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.
4.       Non ci sono reali forme di tutela del diritto allo studio e del raggiungimento degli obiettivi formativi, né
viene spiegato chi e come valuterà gli esiti dei progetti. Di contro l'aumento di orario (più di un mese per ogni anno
del triennio) comporterà un'ulteriore parcellizzazione del tempo della didattica tradizionale che risulterà pertanto
meno efficace anche rispetto al tema della dispersione scolastica.
5.       Le scuole in cui entreranno in maniera sempre più massiccia i finanziamenti delle imprese anche «per
interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti» grazie agli incentivi in termini fiscali (Art.16 comma 1) saranno
facilmente ricattabili dalle imprese stesse rispetto alle modalità di attuazione dei progetti di alternanza.
Art. 21: una delega in bianco al governo

Al Capo VII del Ddl 2994, «Riordino, Adeguamento e Semplificazione delle disposizioni legislative e contrattuali in
materia di Istruzione», il lunghissimo articolo 21, «Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e
Formazione», recita: «Con la presente si conferisce delega al governo per l’adozione di uno o pi decreti legislativi, da
adottare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, in materia di sistema nazionale di istruzione e
formazione al fine di provvedere al riordino e alla sistematizzazione delle disposizioni vigenti su alcune materie che
richiedono interventi di coordinamento e di sistematizzazione, anche in considerazione delle innovazioni introdotte
con il presente disegno di legge». In poche parole il Ddl 2994 non è solo una semplice legge ordinaria, ma anche una
legge delega con la quale il Parlamento appunto delega il governo Renzi a legiferare su una serie corposa di ambiti
dell’istruzione, attraverso lo strumento del decreto legislativo o delegato, che non prevede alcun passaggio in
Parlamento per la sua approvazione (come invece previsto per i decreti-legge). L' unica possibilità che il decreto
legislativo non diventi operativo risiede nei tempi (massimo 18 mesi) e nella sua eventuale illegittimità dovuta alla
non conformità ai principi e ai criteri direttivi fissati nella legge delega, appurata dalla Corte Costituzionale. Niente da
dire sul meccanismo legge-delega - decreto delegato che è previsto dalla Costituzione (art. 76), ma nel caso del Ddl
2994 la scelta di tale procedura è discutibile e forzata almeno per tre motivazioni tra esse collegate:

1) perché, se nella procedura normale il governo deve essere delegato dal Parlamento, in questo caso specifico è il
governo a delegare se stesso, in quanto di fatto il Ddl 2994 è stato presentato al Parlamento dal governo Renzi;
2) perché il decreto legislativo è uno strumento al quale le Camere ricorrono in via straordinaria, per motivi di
inadeguatezza tecnica o per mancanza di tempo, ed evidentemente non è questo il caso;
3) perché col meccanismo della delega si sottrae alla discussione parlamentare l'analisi e il confronto su ambiti di
fondamentale importanza in materia di istruzione, un confronto che dovrebbe essere naturale in un paese democratico.
Tale scelta smaschera definitivamente la retorica governativa della consultazione, della volontà di ascoltare e
condividere con gli altri, di consentire il dibattito alle forze parlamentari, ciò che avrebbe spinto il governo – dicono –
a scegliere la via del Ddl al posto del decreto legge.

Inoltre leggendo l’articolo 21, si comprende chiaramente che i decreti legislativi del caso, lungi dall’essere
meramente compilativi (cioè di semplice riordino della normativa precedente), apporteranno delle innovazioni
nella maggior parte degli ambiti previsti, come è affermato più volte nella scheda di lettura 286, e come era chiaro
nelle bozze del Ddl precedenti al testo definitivo, in cui era presente ben sei volte il termine “riforma”, che ora è
scomparso. Ma quanti e quali sono questi ambiti? Nonostante nel testo si parli di “alcune materie”, i campi sono ben
13! In sintesi, una volta approvato il Ddl, il governo avrà di fatto carta bianca su:
    1) Riscrittura di un nuovo Testo unico (a)
    2) Rafforzamento dell’autonomia scolastica (b)
    3) Riforma del governo della scuola e degli organi collegiali (f)
    4) Riforma delle modalità di assunzione, formazione e valutazione del dirigente scolastico (d)
    5) Riforma delle modalità di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria e di assunzione a tempo
         indeterminato di docenti e personale educativo (c )
    6) Individuazione dei livelli essenziali di diritto allo studio (l)
    7) Riforma del diritto all’istruzione di alunni e studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (e)
    8) Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni (i)
    9) Percorsi di Istruzione professionale (g)
    10) Sistema formativo degli Istituti Tecnici Superiori (h)
    11) Valutazione e certificazione delle competenze degli studenti ed esami di Stato (o )
    12) Ausili digitali per la didattica (m)
    13) scuole italiane all’estero (n).

Insomma, tranne isolate eccezioni, è chiaro che il governo nei decreti legislativi avrà il potere di riformare ambiti
strategici nel Sistema d’Istruzione, come l’autonomia scolastica, a cui si collega la riforma degli organi collegiali,
l’ampliamento enorme dei poteri del dirigenti, le modalità di assunzione e di abilitazione dei docenti; tutto in linea con
quanto è scritto negli articoli precedenti del Ddl. Metterà inoltre mano al sistema integrato 0-6, cioè si occuperà di
riformare il sistema dei servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia; si occuperà di definire i livelli
essenziali di diritto allo studio degli studenti, di cui deciderà inoltre come valutare le competenze, modificando anche
gli esami di stato; si occuperà dell’integrazione scolastica e della formazione dei docenti di sostegno; procederà a
modificare i percorsi di Istruzione professionale e degli Istituti Tecnici Superiori: un mare magnum! E il Governo
farà tutto da solo!
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