FINANZIARIA 2007 ED EDILIZIA SOCIALE - Introduce e coordina Emidio Ettore Isacchini
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FINANZIARIA 2007 ED EDILIZIA SOCIALE Stanziamenti; Regolamento società miste; Status amministratori Introduce e coordina Emidio Ettore Isacchini Vicepresidente Vicario Federcasa
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. Articolo 1 comma 1154 (Finanziamento piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) Il comma 1154 della Finanziaria 2007 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (complessivamente, 60 milioni di euro nel biennio, non vi sono risorse per il 2007: occorre notare che la legge finanziaria può contenere esclusivamente norme volte a realizzare effetti finanziari decorrenti dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale; il finanziamento per il solo biennio 2008-2009 è, dunque, chiaramente una “svista” – le nostre segnalazioni richiedevano risorse per ogni anno nel triennio del bilancio di previsione 2007-2009). Non sono specificati né le modalità né i termini per la realizzazione del piano; si rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture la definizione delle modalità di applicazione della norma e di erogazione dei finanziamenti (ma non sono stabiliti i termini per l’emanazione del decreto!) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dal punto di vista normativo, generalmente nella nozione di “edilizia residenziale pubblica” (e.r.p.) sono ricompresi tutti gli interventi necessari alla realizzazione e gestione di alloggi per i soggetti a basso reddito e quindi tutti gli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Facendo riferimento alla legge n. 513 del 1977, è edilizia residenziale "agevolata" quella che beneficia di “agevolazioni” (dove per "agevolazioni" si devono intendere i contributi a parziale copertura dell’onere per interessi dei mutui bancari) è, invece, edilizia "sovvenzionata" quella sostenuta da “sovvenzioni” (dove per "sovvenzioni" si intende la copertura, in conto capitale, dell’onere sostenuto per la realizzazione dell’opera). Il testo della Finanziaria fa esclusivo riferimento agli interventi di edilizia sovvenzionata e non anche ad altre forme di intervento in materia di edilizia residenziale pubblica. Occorre tener conto che la legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) prevede, all’articolo 4, il programma nazionale di edilizia residenziale pubblica, che dovrà essere predisposto dal Ministero delle infrastrutture, di concerto con altri Ministeri e d’intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle indicazioni emerse nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. Il programma dovrà indicare obiettivi e indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, nonché proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare (Federcasa potrebbe dare un importante contributo alla redazione del programma, inserendo in tale contesto – oltre alla “definizione” di “edilizia residenziale pubblica” - anche quelle norme ordinamentali e fiscali che non sono state inserite in finanziaria; è chiaro che, poiché il “programma” non avrebbe valore precettivo le indicazioni del piano dovrebbero trovare immediata applicazione e sostegno finanziario con l’approvazione di disposizioni normative o con provvedimenti amministrativi). 1
E’ importante notare che mentre il comma 1154 della Finanziaria, si riferisce esclusivamente all’edilizia sovvenzionata, la legge 8 febbraio 2007, n. 9 fa riferimento all’edilizia residenziale pubblica in senso lato (in sostanza le risorse del comma 1154 della Finanziaria - 60 milioni di euro nel biennio 2008-2009 – potrebbero finanziare il piano solo per la parte edilizia sovvenzionata). Il testo della legge 8 febbraio 2007, n. 9 riprende, tra l’altro, nelle linee generali il contenuto dell’articolo 4 del decreto-legge n. 261/2006 (non convertito dal Senato dopo l’approvazione, nella seduta del 25 ottobre, di una questione pregiudiziale di costituzionalità). Proprio la norma sull’edilizia residenziale pubblica presentava profili problematici dal punto di vista del rispetto delle competenze regionali – di rilievo costituzionale - in materia di edilizia residenziale pubblica: conteneva infatti misure puntuali in materia e, tra l’altro, nel disciplinare le modalità di adozione del piano, non prevedeva il coinvolgimento delle regioni (le quali si sarebbero dovute limitare a partecipare al tavolo di concertazione). Tra l’altro – secondo la dottrina prevalente - l’edilizia residenziale pubblica non è inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, né tra quelle in cui la competenza è concorrente; dovrebbe quindi rientrare nelle competenze “di carattere residuale” delle Regioni. La competenza dello Stato in questa materia è esclusiva – a nostro avviso – solo “nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, comma 2, lett. M, della Costituzione) posto che il diritto all’abitazione costituisce “un diritto sociale fondamentale che connota la nostra forma di Stato” (sentenza n. 419 del 1991 della Corte Costituzionale). Articolo 1 comma 306 (Agevolazioni fiscali per edilizia convenzionata) Il comma 306 applica le agevolazioni fiscali oggi riconosciute agli atti di trasferimento di immobili necessari per l’attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata pubblica a tutti i programmi di edilizia residenziale convenzionata, senza più riferimento al carattere pubblico o meno dei programmi stessi. Attualmente, per effetto del combinato disposto dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e dell’articolo 36, comma 15, del decreto-legge n. 223 del 2006, i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione, beneficiano di un trattamento fiscale di favore: imposta di registro con aliquota agevolata dell’1 per cento e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. L’estensione dell’agevolazione fiscale si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della finanziaria (1° gennaio 2007) e determina un costo, per il bilancio dello Stato, di 59 milioni di euro all’anno in termini di minor gettito fiscale. Articolo 1, commi 351-352 E’ stato costituito un apposito Fondo (15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, per complessivi 45 milioni di euro) per la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico: il Fondo è destinato all’erogazione di contributi per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici – di volumetria 2
complessiva superiore ai 10.000 metri cubi – la cui realizzazione sia avviata entro il 31 dicembre 2007 e conclusa entro i tre anni successivi. Il contributo -pari al 55% dei maggiori costi sostenuti per conseguire il valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione - sarà attribuito agli edifici che rispettino particolari parametri di efficienza energetica (valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori dell’allegato C della tabella 1 annesso al D.Lgs 192/2005). Articolo 1, commi 387-388 Le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie (già disposte dall’art. 2, comma 5, della legge n. 289/2002 e all’art. 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488/1999) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2007: - il limite di fruizione è stabilito in 48.000 euro per unità immobiliare e la percentuale ammessa in detrazione è pari al 36%; - si prevede il regime IVA agevolato per le prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2007. Per beneficiare di tali agevolazioni il costo della manodopera deve essere separatamente indicato nella fattura. 3
Area Giuridica Ai Presidenti, Amm.ri Delegati e Direttori Roma, 2 marzo 2007 delle Imprese e degli Enti associati Ai Presidenti e Direttori - delle Federazioni - delle Associazioni Regionali LORO SEDI Prot. n. 094/07/AG/GC/gg Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”: approfondimenti sui commi 725 - 735 e 587 - 593. Facendo seguito alla nostra circolare prot. n. 478/06/AG/LB/gg del 28/12/2006, con la presente si fornisce un’interpretazione di alcune delle disposizioni di maggior interesse per le aziende associate, con particolare riferimento alle regole su compensi e numero degli amministratori, nonché agli obblighi di comunicazione. L’insieme della normativa introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito Finanziaria 2007) non appare di agevole applicazione. Il carattere frammentario, non sistematico e, per certi versi, approssimativo delle disposizioni presta inoltre il fianco a letture formali che, per quanto possibili, non sono per altro raccomandabili alla luce della intentio legis e delle possibili ripercussioni sulla responsabilità per danno erariale. Nel complesso, si configura uno scenario operativo che sotto il profilo giuridico- regolamentare risulta connotato da rischi significativi. In questo contesto, Confservizi, assieme alle Federazioni di settore principalmente interessate all’argomento, ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di analizzare la normativa in oggetto e di approfondirne tutti i possibili risvolti applicativi, a cui hanno partecipato il Prof. Avv. Giampaolo Rossi, l’Avv. Massimo Malena, l’Avv. Paolo Momigliano, l’Avv. Tommaso Paparo. Gli elaborati ed i pareri predisposti dai componenti del gruppo sono allegati alla presente comunicazione, che ne introduce sinteticamente l’ambito di riferimento. confederazione Ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sulle norme in commento nazionale dei servizi verranno forniti attraverso servizi attivati congiuntamente ad ANCI, sulla 00184 Roma base di indirizzi e linee guida concordate. Via Cavour, 179a Tel. 06.47865.1 Fax 06.47865.250 www.confservizi.net Codice Fiscale 80047990587 Partita IVA 02117401006
Disposizioni relative ai compensi e al numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione. I commi 725, 726, 727 e 728 stabiliscono limiti ai compensi lordi annuali spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di società partecipate degli enti locali. In particolare si distinguono tre fattispecie: società a totale partecipazione di comuni o province (comma 725); società a totale partecipazione pubblica di più enti locali (comma 726); società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati (comma 728). Si prevede che, nel caso di: società a totale partecipazione pubblica di comuni o province1: il compenso lordo annuale omnicomprensivo non possa essere superiore per il Presidente all’80% e per i componenti del Consiglio di Amministrazione al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia. La possibilità di attribuire una indennità di risultato è prevista solo in caso di produzione di utili; società a totale partecipazione pubblica di più enti locali2: il compenso sarà calcolato (con le stesse ripartizioni percentuali previste sopra) prendendo a riferimento l’indennità riconosciuta al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra tali indennità; società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati3: il compenso del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, calcolato con le modalità definite con riferimento alle due fattispecie precedentemente esaminate, potrà essere aumentato in 1 725. Determinazione dei compensi nelle società a totale partecipazione di comuni o province: Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata. 2 726. Determinazione dei compensi nelle società interamente partecipate da più enti locali: Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. 3 728. Determinazione dei compensi nelle società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati: Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del capitale.
modo differente a seconda della partecipazione maggioritaria o minoritaria degli enti locali (e non dei soggetti pubblici). Oltre al compenso così calcolato (definito espressamente “omnicomprensivo”), al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni e nella misura fissate ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 7274). Si ricorda, sempre con riferimento ai compensi, il dettato del comma 7185 che vieta la corresponsione di emolumenti per la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dall’ente locale nel caso la stessa sia ricoperta da amministratori dello stesso ente. Per quanto riguarda il limite al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (comma 7296) si distinguono due fattispecie: società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali; società miste. Si prevede che, nel caso di: società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali: il numero complessivo dei consiglieri di amministrazione non potrà essere superiore a tre, salva la possibilità di elevare tale numero a cinque ma solo nei casi da determinarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; società miste: il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (non il numero totale quindi) non potrà essere superiore a cinque. Al fine della presente previsione si considerano soci pubblici locali anche le Regioni. 4 727. Rimborso spese di viaggio e indennità di missione: Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite. 5 718. Esclusione corresponsione di emolumenti a favore di amministratore di un ente locale componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente: Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società. 6 729. Limite del numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società totalmente partecipate da enti locali Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 7307 prevede l’obbligo per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di adeguare la disciplina relativa al numero e ai compensi degli amministratori delle società da esse partecipate a quanto disposto dai commi da 725 a 735. Una delle questioni principali è quella che concerne la decorrenza dell’applicazione della normativa in esame e gli effetti sugli organi in carica. La legge Finanziaria 2007 è entrata in vigore il 1 gennaio 2007: le disposizioni in essa contenute troveranno applicazione, pertanto, da tale data. Sotto altro profilo, tuttavia, si pone il problema degli effetti delle disposizioni sopra riportate sui contratti in essere. Risulta utile, a tale proposito, il confronto con altre disposizioni della Finanziaria in cui è esplicitamente prevista la cessazione dagli incarichi ricoperti “alla data di entrata in vigore della presente legge” (cfr. comma 459). Tale esplicita previsione non compare, invece, nelle disposizioni in oggetto. Questa circostanza, unita al principio generale di irretroattività della legge, farebbe propendere per un’interpretazione favorevole al mantenimento degli incarichi e dei compensi in essere e, di conseguenza, all’operatività concreta della nuova disciplina solo a partire dal conferimento di nuovi incarichi. Tanto dovrebbe valere anche per ciò che concerne il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La previsione del comma 729 relativo all’adeguamento degli statuti e degli eventuali patti parasociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comporta il mantenimento dello status quo sicuramente fino a tale data. Successivamente, appare plausibile che gli organi amministrativi rimangano comunque in carica fino alla naturale scadenza, salva diversa volontà dell’assemblea. Per espressa previsione legislativa, le disposizioni commentate non si applicano alle società quotate in borsa (comma 7338). Disposizioni relative alle nomine degli amministratori. Il comma 7349 esclude che possa essere nominato amministratore di enti pubblici o a partecipazione pubblica chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Tale disposizione potrebbe risultare di dubbia logicità se interpretata in senso letterale, poiché parrebbe consentire la possibilità di nomina di un 7 730. Principio di coordinamento per la legislazione regionale: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. 8 733. Esclusioni per le società quotate in borsa: Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa. 9 734. Amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica: Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
amministratore che abbia chiuso in passivo gli ultimi due esercizi di una società precedentemente in attivo e non quella di un altro amministratore che abbia chiuso in attivo gli ultimi due esercizi di una società precedentemente in passivo. Disposizioni relative ad obblighi di comunicazione. In tema di pubblicità, il comma 73510 prevede obblighi stringenti per quel che riguarda gli incarichi e i compensi, conferiti dai soci pubblici, agli amministratori delle società di cui ai commi da 725 a 734, il cui mancato rispetto comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (fino a 10.000 euro) a carico delle società o degli stessi amministratori. In via più generale, poi, le disposizioni dei commi da 587 a 593 prescrivono ulteriori obblighi di comunicazione e sanzioni in caso di inosservanza dei medesimi. La Finanziaria 2007, infatti, prevede una disciplina dettagliata per quel che riguarda gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società o consorzi (comma 58711) – con particolare riferimento alla ragione sociale, alla misura della partecipazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo ed al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante – al Dipartimento della funzione pubblica, che provvederà a pubblicarli sul web (comma 59112). In caso di inosservanza di tali obblighi di comunicazione è fatto divieto all’amministrazione di erogare, in favore delle società partecipate, qualsiasi somma (comma 58813) ed è prevista, altresì, una sanzione pecuniaria pari alla somma erogata dall’amministrazione, 10 735. Obbligo di pubblicità degli incarichi e dei compensi di amministratori: Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento. 11 587. Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi: Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. 12 591. Pubblicità dei dati: I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere. 13 588. Sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati: Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.
mediante trattenuta della stessa dai fondi ad essa spettanti a qualsiasi titolo dallo Stato (comma 58914). Le disposizioni sopra riportate costituiscono, per espressa previsione di legge, princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (comma 59015). Disposizioni relative al contenimento e alla pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti ed i titolari di incarichi pubblici. Il comma 59316 prevede un doppio limite alla retribuzione degli incarichi (“di qualsivoglia incarico”) corrisposti dallo Stato, dagli enti pubblici o dalle società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa: da un lato tale compenso non può superare quello corrisposto al primo Presidente della Corte di Cassazione, dall’altro l’erogazione non potrà avere luogo se non saranno preventivamente pubblicati sul web, e comunicati a Governo e Parlamento, il nominativo del destinatario ed il relativo compenso. In caso di inosservanza del limite al compenso è previsto il rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Nessuna sanzione, invece, sembrerebbe prevista in caso di violazione degli obblighi di comunicazione. In riferimento a tale comma il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 3/2007 (che si allega) con la quale ha fornito una prima interpretazione dello stesso. La circolare analizza, in particolare, il campo di applicazione della norma chiarendo che “La considerazione della tipologia di parametro utilizzato dal legislatore (quello della “retribuzione”) insieme ad una valutazione complessiva delle situazioni disciplinate … fanno attribuire a questa espressione [consulenti] una connotazione di continuità nello svolgimento dell’incarico. Pertanto, la norma non riguarda, in primo luogo, le consulenze aventi carattere di occasionalità o finalizzate a singole e specifiche prestazioni, bensì solo quelle caratterizzate da una certa durata 14 589. Conseguenze inosservanza delle disposizioni: Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno. 15 590. Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica per le regioni: Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589, costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. 16 593. Contenimento e pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti e i titolari di incarichi pubblici: Fermo restando quanto previsto al comma 466 [relativamente alle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate], per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
o continuità”. Passando, poi, all’analisi dei profili applicativi nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, si spiega come nel campo di applicazione non rientrano “gli incarichi corrisposti per reclutare risorse professionali al fine di svolgere le attività aziendali. Una eventuale applicazione del tetto previsto dalla disposizione richiamata … altererebbe il normale esplicarsi del confronto aziendale ponendo la società a prevalente partecipazione pubblica in una situazione di svantaggio, alterando significativamente le regole del mercato della concorrenza”. In aggiunta la Direttiva precisa che “la norma non riguarda quelle prestazioni di opera professionale in senso tecnico che … oltre a essere caratterizzate dal carattere assolutamente occasionale della prestazione, sono talvolta, altresì, connotate, quanto al compenso, dall’applicazione di tariffe predeterminate nell’ambito dei vari ordinamenti delle professioni …”. Infine, si puntualizza come le fattispecie escluse dall’applicazione del tetto retributivo, non soggiacciano nemmeno agli obblighi di pubblicità posti dalla norma in commento, ferme restando le eventuali disposizioni vigenti in materia di pubblicità e comunicazione di detti incarichi. Giova comunque ricordare che, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, “la prassi amministrativa non è tale, né nella forma di regolamenti esecutivi o di circolari (cfr. sentenza n. 86 del 1982), né, tanto meno, nella forma di singoli provvedimenti, da precludere al giudice una interpretazione diversa. Essa può valere soltanto come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo normativo ad orientare l'interpretazione, sempreché si mantenga nei limiti consentiti dal dettato della legge (cfr. sentenza n. 177 del 1973) e non trovi controindicazioni nella giurisprudenza” (Corte Cost. sentenza n. 83 del 19/03/1996). Cordiali saluti Allegati: 4
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