FINANZIARIA 2007 ED EDILIZIA SOCIALE - Introduce e coordina Emidio Ettore Isacchini

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FINANZIARIA 2007 ED EDILIZIA SOCIALE - Introduce e coordina Emidio Ettore Isacchini
FINANZIARIA 2007 ED EDILIZIA SOCIALE
Stanziamenti; Regolamento società miste; Status amministratori

        Introduce e coordina Emidio Ettore Isacchini
              Vicepresidente Vicario Federcasa
Legge 27 dicembre 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Articolo 1 comma 1154
(Finanziamento piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata)

Il comma 1154 della Finanziaria 2007 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata (complessivamente, 60 milioni di euro nel biennio,
non vi sono risorse per il 2007: occorre notare che la legge finanziaria può contenere
esclusivamente norme volte a realizzare effetti finanziari decorrenti dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale; il finanziamento per il solo biennio 2008-2009 è,
dunque, chiaramente una “svista” – le nostre segnalazioni richiedevano risorse per
ogni anno nel triennio del bilancio di previsione 2007-2009). Non sono specificati né le
modalità né i termini per la realizzazione del piano; si rinvia ad un successivo decreto
del Ministro delle infrastrutture la definizione delle modalità di applicazione della norma
e di erogazione dei finanziamenti (ma non sono stabiliti i termini per l’emanazione del
decreto!) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dal punto di vista normativo, generalmente nella nozione di “edilizia residenziale
pubblica” (e.r.p.) sono ricompresi tutti gli interventi necessari alla realizzazione e
gestione di alloggi per i soggetti a basso reddito e quindi tutti gli interventi di edilizia
sovvenzionata, agevolata e convenzionata.
Facendo riferimento alla legge n. 513 del 1977, è edilizia residenziale "agevolata"
quella che beneficia di “agevolazioni” (dove per "agevolazioni" si devono intendere i
contributi a parziale copertura dell’onere per interessi dei mutui bancari) è, invece,
edilizia "sovvenzionata" quella sostenuta da “sovvenzioni” (dove per "sovvenzioni" si
intende la copertura, in conto capitale, dell’onere sostenuto per la realizzazione
dell’opera).
Il testo della Finanziaria fa esclusivo riferimento agli interventi di edilizia sovvenzionata
e non anche ad altre forme di intervento in materia di edilizia residenziale pubblica.
Occorre tener conto che la legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali) prevede, all’articolo 4, il programma
nazionale di edilizia residenziale pubblica, che dovrà essere predisposto dal Ministero
delle infrastrutture, di concerto con altri Ministeri e d’intesa con la Conferenza unificata,
sulla base delle indicazioni emerse nel tavolo di concertazione generale sulle politiche
abitative. Il programma dovrà indicare obiettivi e indirizzi di carattere generale per la
programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, nonché proposte normative
in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare (Federcasa
potrebbe dare un importante contributo alla redazione del programma, inserendo in
tale contesto – oltre alla “definizione” di “edilizia residenziale pubblica” - anche quelle
norme ordinamentali e fiscali che non sono state inserite in finanziaria; è chiaro che,
poiché il “programma” non avrebbe valore precettivo le indicazioni del piano
dovrebbero trovare immediata applicazione e sostegno finanziario con l’approvazione
di disposizioni normative o con provvedimenti amministrativi).

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E’ importante notare che mentre il comma 1154 della Finanziaria, si riferisce
esclusivamente all’edilizia sovvenzionata, la legge 8 febbraio 2007, n. 9 fa riferimento
all’edilizia residenziale pubblica in senso lato (in sostanza le risorse del comma 1154
della Finanziaria - 60 milioni di euro nel biennio 2008-2009 – potrebbero finanziare il
piano solo per la parte edilizia sovvenzionata).
Il testo della legge 8 febbraio 2007, n. 9 riprende, tra l’altro, nelle linee generali il
contenuto dell’articolo 4 del decreto-legge n. 261/2006 (non convertito dal Senato dopo
l’approvazione, nella seduta del 25 ottobre, di una questione pregiudiziale di
costituzionalità). Proprio la norma sull’edilizia residenziale pubblica presentava profili
problematici dal punto di vista del rispetto delle competenze regionali – di rilievo
costituzionale - in materia di edilizia residenziale pubblica: conteneva infatti misure
puntuali in materia e, tra l’altro, nel disciplinare le modalità di adozione del piano, non
prevedeva il coinvolgimento delle regioni (le quali si sarebbero dovute limitare a
partecipare al tavolo di concertazione). Tra l’altro – secondo la dottrina prevalente -
l’edilizia residenziale pubblica non è inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha
competenza legislativa esclusiva, né tra quelle in cui la competenza è concorrente;
dovrebbe quindi rientrare nelle competenze “di carattere residuale” delle Regioni. La
competenza dello Stato in questa materia è esclusiva – a nostro avviso – solo “nella
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, comma 2, lett.
M, della Costituzione) posto che il diritto all’abitazione costituisce “un diritto sociale
fondamentale che connota la nostra forma di Stato” (sentenza n. 419 del 1991 della
Corte Costituzionale).

Articolo 1 comma 306
(Agevolazioni fiscali per edilizia convenzionata)

Il comma 306 applica le agevolazioni fiscali oggi riconosciute agli atti di trasferimento di
immobili necessari per l’attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata
pubblica a tutti i programmi di edilizia residenziale convenzionata, senza più riferimento
al carattere pubblico o meno dei programmi stessi.
Attualmente, per effetto del combinato disposto dell’articolo 33, comma 3, della legge
n. 388 del 2000 e dell’articolo 36, comma 15, del decreto-legge n. 223 del 2006, i
trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti
all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata
pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali
per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione, beneficiano di un
trattamento fiscale di favore: imposta di registro con aliquota agevolata dell’1 per cento
e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
L’estensione dell’agevolazione fiscale si applica agli atti pubblici formati e alle scritture
private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della finanziaria (1°
gennaio 2007) e determina un costo, per il bilancio dello Stato, di 59 milioni di euro
all’anno in termini di minor gettito fiscale.

Articolo 1, commi 351-352

E’ stato costituito un apposito Fondo (15 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2007-2009, per complessivi 45 milioni di euro) per la promozione di nuova
edilizia a rilevante risparmio energetico: il Fondo è destinato all’erogazione di contributi
per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici – di volumetria

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complessiva superiore ai 10.000 metri cubi – la cui realizzazione sia avviata entro il 31
dicembre 2007 e conclusa entro i tre anni successivi. Il contributo -pari al 55% dei
maggiori costi sostenuti per conseguire il valore limite di fabbisogno di energia, incluse
le maggiori spese di progettazione - sarà attribuito agli edifici che rispettino particolari
parametri di efficienza energetica (valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo
per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai
valori dell’allegato C della tabella 1 annesso al D.Lgs 192/2005).

Articolo 1, commi 387-388

Le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie (già disposte dall’art. 2, comma 5,
della legge n. 289/2002 e all’art. 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488/1999) sono
state prorogate fino al 31 dicembre 2007:
- il limite di fruizione è stabilito in 48.000 euro per unità immobiliare e la percentuale
ammessa in detrazione è pari al 36%;
- si prevede il regime IVA agevolato per le prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2007.
Per beneficiare di tali agevolazioni il costo della manodopera deve essere
separatamente indicato nella fattura.

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Area Giuridica

                                                   Ai Presidenti, Amm.ri Delegati e Direttori
Roma, 2 marzo 2007
                                                   delle Imprese e degli Enti associati

                                                   Ai Presidenti e Direttori
                                                   - delle Federazioni
                                                   - delle Associazioni Regionali
                                                   LORO SEDI
Prot. n. 094/07/AG/GC/gg

                       Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per
                       la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
                       finanziaria 2007)”: approfondimenti sui commi 725 - 735 e 587 - 593.

                       Facendo seguito alla nostra circolare prot. n. 478/06/AG/LB/gg del
                       28/12/2006, con la presente si fornisce un’interpretazione di alcune delle
                       disposizioni di maggior interesse per le aziende associate, con particolare
                       riferimento alle regole su compensi e numero degli amministratori, nonché
                       agli obblighi di comunicazione.
                       L’insieme della normativa introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296
                       (di seguito Finanziaria 2007) non appare di agevole applicazione. Il
                       carattere frammentario, non sistematico e, per certi versi, approssimativo
                       delle disposizioni presta inoltre il fianco a letture formali che, per quanto
                       possibili, non sono per altro raccomandabili alla luce della intentio legis e
                       delle possibili ripercussioni sulla responsabilità per danno erariale. Nel
                       complesso, si configura uno scenario operativo che sotto il profilo giuridico-
                       regolamentare risulta connotato da rischi significativi.
                       In questo contesto, Confservizi, assieme alle Federazioni di settore
                       principalmente interessate all’argomento, ha istituito un gruppo di lavoro
                       con il compito di analizzare la normativa in oggetto e di approfondirne tutti
                       i possibili risvolti applicativi, a cui hanno partecipato il Prof. Avv.
                       Giampaolo Rossi, l’Avv. Massimo Malena, l’Avv. Paolo Momigliano, l’Avv.
                       Tommaso Paparo. Gli elaborati ed i pareri predisposti dai componenti del
                       gruppo sono allegati alla presente comunicazione, che ne introduce
                       sinteticamente l’ambito di riferimento.
confederazione         Ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sulle norme in commento
nazionale
dei servizi            verranno forniti attraverso servizi attivati congiuntamente ad ANCI, sulla
00184 Roma             base di indirizzi e linee guida concordate.
Via Cavour, 179a
Tel. 06.47865.1
Fax 06.47865.250
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Codice Fiscale
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Disposizioni relative ai compensi e al numero dei componenti dei
Consigli di Amministrazione.
I commi 725, 726, 727 e 728 stabiliscono limiti ai compensi lordi annuali
spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di
società partecipate degli enti locali.
In particolare si distinguono tre fattispecie:
 società a totale partecipazione di comuni o province (comma 725);
 società a totale partecipazione pubblica di più enti locali (comma 726);
 società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o
  privati (comma 728).
Si prevede che, nel caso di:
 società a totale partecipazione pubblica di comuni o province1:
il compenso lordo annuale omnicomprensivo non possa essere superiore per
il Presidente all’80% e per i componenti del Consiglio di Amministrazione
al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al
Presidente della Provincia. La possibilità di attribuire una indennità di
risultato è prevista solo in caso di produzione di utili;
 società a totale partecipazione pubblica di più enti locali2:
il compenso sarà calcolato (con le stesse ripartizioni percentuali previste
sopra) prendendo a riferimento l’indennità riconosciuta al rappresentante
del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di
parità di quote, a quella di maggiore importo tra tali indennità;
 società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o
privati3:
il compenso del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, calcolato con le modalità definite con riferimento alle
due fattispecie precedentemente esaminate, potrà essere aumentato in

1 725. Determinazione dei compensi nelle società a totale partecipazione di comuni o

province:
Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale,
onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione,
non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento
delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi
dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta
ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e
in misura ragionevole e proporzionata.
2 726. Determinazione dei compensi nelle società interamente partecipate da più enti locali:

Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di
cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità
spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in
caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai
rappresentanti dei soci pubblici.
3 728. Determinazione dei compensi nelle società a partecipazione mista di enti locali e di

altri soggetti pubblici o privati:
Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i
compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione
di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti
percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la
partecipazione degli enti locali e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti
percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti
locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del
capitale.
modo differente a seconda della partecipazione maggioritaria o minoritaria
degli enti locali (e non dei soggetti pubblici).
Oltre    al     compenso      così   calcolato    (definito     espressamente
“omnicomprensivo”), al Presidente e ai componenti del Consiglio di
Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute,
nonché l'indennità di missione alle condizioni e nella misura fissate ai
sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (comma 7274).
Si ricorda, sempre con riferimento ai compensi, il dettato del comma 7185
che vieta la corresponsione di emolumenti per la carica di componente degli
organi di amministrazione di società di capitali partecipate dall’ente locale
nel caso la stessa sia ricoperta da amministratori dello stesso ente.
Per quanto riguarda il limite al numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione (comma 7296) si distinguono due fattispecie:
 società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali;
 società miste.
    Si prevede che, nel caso di:
 società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali:
il numero complessivo dei consiglieri di amministrazione non potrà essere
superiore a tre, salva la possibilità di elevare tale numero a cinque ma solo
nei casi da determinarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
 società miste:
il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione
designati dai soci pubblici locali (non il numero totale quindi) non potrà
essere superiore a cinque. Al fine della presente previsione si considerano
soci pubblici locali anche le Regioni.

4 727. Rimborso spese di viaggio e indennità di missione:
Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti
di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
5 718. Esclusione corresponsione di emolumenti a favore di amministratore di un ente locale

componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente:
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte
dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di
amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla
corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
6 729. Limite del numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società

totalmente partecipate da enti locali
Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società
partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre,
ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo
che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste
il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci
pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni
non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti
parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Il comma 7307 prevede l’obbligo per le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano di adeguare la disciplina relativa al numero e ai compensi
degli amministratori delle società da esse partecipate a quanto disposto dai
commi da 725 a 735.
Una delle questioni principali è quella che concerne la decorrenza
dell’applicazione della normativa in esame e gli effetti sugli organi in
carica.
La legge Finanziaria 2007 è entrata in vigore il 1 gennaio 2007: le
disposizioni in essa contenute troveranno applicazione, pertanto, da tale
data.
Sotto altro profilo, tuttavia, si pone il problema degli effetti delle
disposizioni sopra riportate sui contratti in essere. Risulta utile, a tale
proposito, il confronto con altre disposizioni della Finanziaria in cui è
esplicitamente prevista la cessazione dagli incarichi ricoperti “alla data di
entrata in vigore della presente legge” (cfr. comma 459).
Tale esplicita previsione non compare, invece, nelle disposizioni in oggetto.
Questa circostanza, unita al principio generale di irretroattività della
legge, farebbe propendere per un’interpretazione favorevole al
mantenimento degli incarichi e dei compensi in essere e, di conseguenza,
all’operatività concreta della nuova disciplina solo a partire dal
conferimento di nuovi incarichi.
Tanto dovrebbe valere anche per ciò che concerne il numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione. La previsione del comma 729 relativo
all’adeguamento degli statuti e degli eventuali patti parasociali entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, comporta il mantenimento dello status quo
sicuramente fino a tale data. Successivamente, appare plausibile che gli
organi amministrativi rimangano comunque in carica fino alla naturale
scadenza, salva diversa volontà dell’assemblea.
Per espressa previsione legislativa, le disposizioni commentate non si
applicano alle società quotate in borsa (comma 7338).
Disposizioni relative alle nomine degli amministratori.
Il comma 7349 esclude che possa essere nominato amministratore di enti
pubblici o a partecipazione pubblica chi, avendo ricoperto nei cinque anni
precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi
consecutivi.
Tale disposizione potrebbe risultare di dubbia logicità se interpretata in
senso letterale, poiché parrebbe consentire la possibilità di nomina di un

7 730. Principio di coordinamento per la legislazione regionale:
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai
commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse
partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette
società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della
finanza pubblica.
8 733. Esclusioni per le società quotate in borsa:

Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.
9 734. Amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica:

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a
totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi
analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
amministratore che abbia chiuso in passivo gli ultimi due esercizi di una
società precedentemente in attivo e non quella di un altro amministratore
che abbia chiuso in attivo gli ultimi due esercizi di una società
precedentemente in passivo.
Disposizioni relative ad obblighi di comunicazione.
In tema di pubblicità, il comma 73510 prevede obblighi stringenti per quel
che riguarda gli incarichi e i compensi, conferiti dai soci pubblici, agli
amministratori delle società di cui ai commi da 725 a 734, il cui mancato
rispetto comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria (fino a 10.000 euro) a carico delle società o degli stessi
amministratori.
In via più generale, poi, le disposizioni dei commi da 587 a 593 prescrivono
ulteriori obblighi di comunicazione e sanzioni in caso di inosservanza dei
medesimi.
La Finanziaria 2007, infatti, prevede una disciplina dettagliata per quel
che riguarda gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni delle
amministrazioni pubbliche in società o consorzi (comma 58711) – con
particolare riferimento alla ragione sociale, alla misura della
partecipazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo ed al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante – al
Dipartimento della funzione pubblica, che provvederà a pubblicarli sul web
(comma 59112). In caso di inosservanza di tali obblighi di comunicazione è
fatto divieto all’amministrazione di erogare, in favore delle società
partecipate, qualsiasi somma (comma 58813) ed è prevista, altresì, una
sanzione pecuniaria pari alla somma erogata dall’amministrazione,

10 735. Obbligo di pubblicità degli incarichi e dei compensi di amministratori:
Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci
pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici
a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità e' soggetta ad
aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui
circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari
che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta
giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro
trenta giorni dal percepimento.
11 587. Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi:

Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali
sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al
Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a
totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la
ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante.
12
   591. Pubblicità dei dati:
I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del
Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
13 588. Sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati:

Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, e' vietata
l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a
favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di
governo degli stessi.
mediante trattenuta della stessa dai fondi ad essa spettanti a qualsiasi
titolo dallo Stato (comma 58914).
Le disposizioni sopra riportate costituiscono, per espressa previsione di
legge, princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica
(comma 59015).
Disposizioni relative al contenimento e alla pubblicità delle
retribuzioni per i dirigenti ed i titolari di incarichi pubblici.
Il comma 59316 prevede un doppio limite alla retribuzione degli incarichi
(“di qualsivoglia incarico”) corrisposti dallo Stato, dagli enti pubblici o dalle
società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa: da un
lato tale compenso non può superare quello corrisposto al primo Presidente
della Corte di Cassazione, dall’altro l’erogazione non potrà avere luogo se
non saranno preventivamente pubblicati sul web, e comunicati a Governo e
Parlamento, il nominativo del destinatario ed il relativo compenso. In caso
di inosservanza del limite al compenso è previsto il rimborso in solido, a
titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare
eccedente la cifra consentita. Nessuna sanzione, invece, sembrerebbe
prevista in caso di violazione degli obblighi di comunicazione.
In riferimento a tale comma il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 3/2007 (che si allega)
con la quale ha fornito una prima interpretazione dello stesso.
La circolare analizza, in particolare, il campo di applicazione della norma
chiarendo che “La considerazione della tipologia di parametro utilizzato dal
legislatore (quello della “retribuzione”) insieme ad una valutazione
complessiva delle situazioni disciplinate … fanno attribuire a questa
espressione [consulenti] una connotazione di continuità nello svolgimento
dell’incarico. Pertanto, la norma non riguarda, in primo luogo, le
consulenze aventi carattere di occasionalità o finalizzate a singole e
specifiche prestazioni, bensì solo quelle caratterizzate da una certa durata

14 589. Conseguenze inosservanza delle disposizioni:
Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle
spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi
titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
15 590. Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica per le regioni:

Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589, costituiscono per le regioni principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri
stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.
16 593. Contenimento e pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti e i titolari di incarichi

pubblici:
Fermo restando quanto previsto al comma 466 [relativamente alle società non quotate
partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e rispettive società
controllate e collegate], per gli amministratori delle società partecipate direttamente o
indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei
membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo
Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in
borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto
comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato
previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del
compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto
interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione,
l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti
al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare
eccedente la cifra consentita.
o continuità”. Passando, poi, all’analisi dei profili applicativi nei confronti
delle società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, si
spiega come nel campo di applicazione non rientrano “gli incarichi
corrisposti per reclutare risorse professionali al fine di svolgere le attività
aziendali. Una eventuale applicazione del tetto previsto dalla disposizione
richiamata … altererebbe il normale esplicarsi del confronto aziendale
ponendo la società a prevalente partecipazione pubblica in una situazione
di svantaggio, alterando significativamente le regole del mercato della
concorrenza”. In aggiunta la Direttiva precisa che “la norma non riguarda
quelle prestazioni di opera professionale in senso tecnico che … oltre a
essere caratterizzate dal carattere assolutamente occasionale della
prestazione, sono talvolta, altresì, connotate, quanto al compenso,
dall’applicazione di tariffe predeterminate nell’ambito dei vari ordinamenti
delle professioni …”. Infine, si puntualizza come le fattispecie escluse
dall’applicazione del tetto retributivo, non soggiacciano nemmeno agli
obblighi di pubblicità posti dalla norma in commento, ferme restando le
eventuali disposizioni vigenti in materia di pubblicità e comunicazione di
detti incarichi.
Giova comunque ricordare che, come affermato più volte dalla Corte
Costituzionale, “la prassi amministrativa non è tale, né nella forma di
regolamenti esecutivi o di circolari (cfr. sentenza n. 86 del 1982), né, tanto
meno, nella forma di singoli provvedimenti, da precludere al giudice una
interpretazione diversa. Essa può valere soltanto come dato fattuale
concorrente con i dati linguistici del testo normativo ad orientare
l'interpretazione, sempreché si mantenga nei limiti consentiti dal dettato
della legge (cfr. sentenza n. 177 del 1973) e non trovi controindicazioni
nella giurisprudenza” (Corte Cost. sentenza n. 83 del 19/03/1996).

                                       Cordiali saluti

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