"Le finalità del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio" - TAR Campania - Napoli - sez. V - sentenza del 12 aprile 2021 - n. 2354
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“Le finalità del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio” – TAR Campania – Napoli – sez. V – sentenza del 12 aprile 2021 – n. 2354 Il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, è diretto a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli; di conseguenza, pur non occorrendo la prova di una avvenuta commissione di reati, occorre una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Pubblicato il 12/04/2021 N. 02354/2021 REG.PROV.COLL. N. 00998/2021 REG.RIC. SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm. ed ex art. 25 comma 2 D.L. n. 137/2020 sul ricorso numero di registro generale 998 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Francione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Questura di Napoli, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; per l’annullamento previa sospensione del provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio, emesso dalla Questura di Napoli in data 12.01.2021, protocollo n. 0009040 del 15.01.2021, notificato a mani proprie in data 19.01.2021 dal personale dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Saviano. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Napoli e del
Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021, celebrata da remoto ai sensi del combinato disposto degli artt. la dott.ssa Diana Caminiti e trattenuta la causa in decisione sulla base dei soli scritti difensivi, come specificato nel verbale; Omesso ogni avviso ai sensi dell’art. 25 comma 2 d.l. n. 137/2020; 1.Con atto notificato in data 9 marzo 2021 e depositato il successivo 10 marzo il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio, emesso dalla Questura di Napoli in data 12.01.2021, protocollo n. 0009040 del 15.01.2021, notificato a mani proprie in data 19.01.2021 dal personale dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Saviano. 2. Il provvedimento gravato è fondato sui seguenti rilievi “CONSIDERATO che, in data 10 ottobre 2020, alle ore 16.45 circa, in Napoli, in piazza Garibaldi, luogo ad elevata densità delinquenziale e ritrovo di soggetti gravati da pregiudizi di Polizia, nonché particolarmente noto per lo smercio di merce contraffatta e per la commissione di truffe, personale del Commissariato di P.S. Vicaria Mercato notava tre persone confabulare tra loro. Gli stessi accortisi della presenza degli agenti operanti si allontanavano nel vano tentativo dì eludere il controllo. Nella circostanza, veniva identificato […] e le persone con cui si accompagnava, di cui una risultata gravata da pregiudizi di Polizia; RILEVATO che il medesimo, registra a suo carico segnalazioni di Polizia per truffa, per rapina, furto in concorso ed altro, segnalato aì sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per uso personale di sostanza stupefacente, sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale con prescrizioni. CONSIDERATO che il medesimo, proveniente dal luogo di residenza, non svolge nell’indicata località alcuna attività lavorativa; VALUTATO che […], in base alle risultanza di cui sopra, è da ritenere persona pericolosa per la sicurezza pubblica e riconducibile alle categorie di cui all’art. I del d.lgs. 6 settembre 2011 nr, 159; RILEVATO che in data 10.10.2020 gli è stato notificato l’avviso di avvio di procedimento amministrativo, da parte del personale operante, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e che l’interessato non ha prodotto, nei termini di legge, memorie scritte e/o documenti pertinenti all’oggetto procedimento” 3. Il ricorrente, ritenendo detto provvedimento illegittimo, lo ha gravato nella presente sede, articolando avverso il medesimo, in tre motivi di ricorso, le seguenti censure: I) INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA MISURA DI PREVENZIONE: Nella prospettazione attorea non sussisterebbero nell’ipotesi di specie i
presupposti per l’adozione delle misure di prevenzione, in quanto ai fini dell’adozione di tali misure, e nella specie del foglio di via obbligatorio, occorrerebbe accertare la sussistenza dei presupposti della appartenenza dell’interessato ad una determinata categoria soggettiva e della pericolosità sociale all’attualità. In relazione al primo presupposto, secondo il ricorrente, dalla lettura del provvedimento non si riscontrerebbe alcun giudizio specifico di appartenenza dell’interessato ad una delle categorie soggettive indicate nell’art. 1 D. Lgs. n. 159/2011. Viceversa, l’Autorità avrebbe dovuto necessariamente dare contezza dell’appartenenza dell’interessato ad una delle categorie indicate dalla legge e degli elementi sui quali fondare la sua pericolosità sociale per la sicurezza pubblica in relazione alla sua permanenza in quel determinato luogo. L’atto avrebbe dovuto, tra l’altro, a dire del ricorrente, fare riferimento agli elementi fattuali sui quali fondare il giudizio di appartenenza dell’interessato ad una delle categorie soggettive indicate nell’art. 1 e indicare le ragioni che indurrebbero a ritenerlo una persona socialmente pericolosa ai sensi dell’art. 2. Per contro, secondo il ricorrente, il gravato provvedimento farebbe mero riferimento alle segnalazioni di Polizia. Al riguardo lo stesso osserva che: -in relazione al procedimento per il reato di truffa pendente innanzi al G.O.P. della V sezione penale del Tribunale di Napoli, vi era in atto un tentativo di remissione di querela (come da verbale udienza del 08.10.2020); -quanto agli altri procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per il reato di cui all’art. 640 c.p., le stesse, a dire del ricorrente, riguarderebbero tutte ipotesi di truffe cd. “on line”, totalmente avulse dal contesto territoriale; -relativamente al procedimento per rapina pendente innanzi al Tribunale di Modena, vi sarebbero evidenti profili di estraneità ai fatti del ricorrente, tali da indurre il Pubblico Ministero a formulare una richiesta di archiviazione. Mancherebbero inoltre, a dire del ricorrente, i presupposti dell’attualità della pericolosità, necessari ai fini dell’adozione della misura di prevenzione; ciò anche in quanto le ultime condotte a lui addebitate risalirebbero al mese di novembre 2019. II) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE: A dire del ricorrente, il provvedimento gravato sarebbe affetto da deficit motivazionale facendosi in esso cenno alla generica riconducibilità “alle categorie di cui all’art. 1 del d. lgs. 8 settembre 2011 nr. 159”, senza entrare nel merito di quale specifica categoria egli appartenga. Anche in relazione al giudizio di pericolosità sociale vi sarebbe un mero cenno. Secondo il ricorrente, per contro, il provvedimento avrebbe dovuto fondarsi
necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, avrebbero dovuto essere anche significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento. III) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA: Nella prospettazione attorea il provvedimento gravato sarebbe infine affetto da deficit di istruttoria, non essendosi prese in considerazione le esigenze familiari del ricorrente, con conseguente violazione dell’art. 8 CEDU che tutela, quale diritto fondamentale della persona, l’integrità familiare. Lo stesso al riguardo assume di essere costretto a spostarsi dal comune di residenza (Saviano) con il treno della Circumvesuviana per recarsi a Napoli, onde prendere ulteriori mezzi pubblici per raggiungere i propri familiari residenti in altri comuni. 4. Si è costituita l’Amministrazione resistente, con deposito di documenti, ivi compresa una memoria difensiva proveniente dalla Questura, instando per il rigetto del ricorso siccome infondato. 5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione a mezzo di sentenza in forma semplificata, nella ricorrenza dei presupposti di legge, all’esito dell’udienza camerale del 30 marzo 2021, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, svoltasi sulla base dei soli scritti difensivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, vigente ratione temporis, non avendo alcuna delle parti richiesto la discussione da remoto. 6. Infatti l’art. 25, comma 2, del D.L. 137/2020, quanto alle disposte “misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo”, nel periodo dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021 (poi prorogato sino al 31 luglio 2021), prevede che “gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso”. 6.1. Ciò posto, la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti di legge di sua immediata decidibilità, essendo integro il contraddittorio, non essendo necessaria istruttoria ed essendo il ricorso manifestamente infondato alla luce di quanto di seguito precisato. 7. Essendo i motivi di ricorso strettamente connessi, in quanto fondati sul difetto dei presupposti di legge, di istruttoria e di motivazione, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente. 7.1.Giova premettere che a mente dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia, in cui è confluita la disciplina delle misure di prevenzione): “1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. L’art. 2 del medesimo D.lgs. n. 159 del 2011 prevede, poi, che “Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”. Il combinato disposto degli artt. 1, co. 1, lett. c), e 2 del D.Lgs. n. 159/2011, attribuisce al Questore il potere discrezionale di irrogare la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio nei confronti dei soggetti che, sulla scorta di un giudizio prognostico, basato su elementi di fatto attuali e concreti, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo una serie di beni giuridici, tra i quali la sicurezza e la tranquillità pubblica (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29/07/2020, n. 1457). Gli “elementi di fatto” richiesti dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/20011, in coerenza con la funzione preventiva della misura, ricomprendono qualsiasi elemento indiziario, inclusi i precedenti penali e di polizia, la personalità del soggetto interessato o le sue relazioni con altri soggetti, e tuttavia essi devono rivelare l’attualità della pericolosità del soggetto nella reiterazione di reati idonei a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. La pericolosità del soggetto, ove si fondi su precedenti penali risalenti, non può essere dunque desunta in via automatica dalla mera sussistenza degli stessi, ma deve essere ricavata da una stretta correlazione tra le categorie di reati commessi in passato e quelli la cui commissione si vuole arginare con l’applicazione della misura di prevenzione (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29/07/2020, n. 1457). In tema di rimpatrio con foglio di via, i comportamenti concreti rilevanti non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche e in episodi definiti, ma ben possono desumersi anche da una semplice valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso. (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 20/07/2020, n. 1376; TAR Abruzzo – Pescara, 24 dicembre 2019, n. 321) Il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, è diretto a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli; di conseguenza, pur non occorrendo la prova di una avvenuta commissione di reati, occorre una motivata indicazione dei comportamenti e
degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 662; Cons. Stato, Sez. VI, 20/07/2020, n. 4648; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 11/02/2021, n. 379). La prognosi di pericolosità, che giustifica l’irrogazione della misura di prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (TAR Toscana, Sez. II, 21 marzo 2019, n. 417). 8. Alla luce delle coordinate giurisprudenziali appena riassunte, deve ritenersi che il provvedimento impugnato resista alle critiche mossegli. 8.1. In merito all’asserito difetto di presupposti e di motivazione, occorre osservare che, nonostante nel provvedimento impugnato non venga specificato a quale delle categorie di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 159 del 2011 il ricorrente appartenga, dal tenore complessivo dell’atto risulta che egli sia stato ritenuto, anche in questo caso, non irragionevolmente, come persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1, comma 1 lett. b) L. n. 159 del 2011) (in senso analogo con riferimento all’inclusione nella categoria art. 1 comma 1 lett b) l. 159 del 2011, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, Sent. 20.07.2020, n. 1376). Ciò anche in quanto la motivazione del provvedimento de quo deve intendersi integrata per relationem da quella del richiamato provvedimento di avviso orale (tra l’altro con prescrizioni), costituente atto presupposto per l’irrogazione della successiva misura di prevenzione, in corso di validità al momento dell’irrogazione della misura de qua. Ed invero nel medesimo provvedimento di avviso orale, depositato dall’Amministrazione resistente, si premette che il ricorrente “è stato condannato per furto in concorso, fatto accertato in data 18.10.2016; condannato in primo grado per rapina, fatto commesso in data 11.03.2017; che a suo carico emerge una richiesta di citazione a giudizio per truffa, fatti accertati in data 05.08.2018 e in data 22.08.2018; inoltre a suo carico si evince un decreto penale per furto aggravato, accertato in data 15.12.2019; denunciato più volte nell’anno 2020 per truffa on-line; altresì frequenta persone gravate da pregiudizi di polizia e non risulta svolgere alcuna attività lavorativa”. Nei confronti del ricorrente pertanto è stato adottato l’avviso orale per le seguenti ragioni: “Pertanto, ai sensi dell’art. 3, in relazione all’art. 1 comma 1 lettera b) del decreto legislativo del 06/09/2011 n.159, che per i motivi sopra esposti, sono stati acquisiti a suo carico elementi di fatto tali da farlo ritenere elemento pericoloso per la sicurezza pubblica, dedito ad attività illecite dalle
quali trae anche se in parte i proventi per il proprio sostentamento come si evince dalla sua condotta in genere e dai pregiudizi sopraindicati e che, a causa della reiterazione delle condotte delittuose — che dimostrano una spiccata e attuale propensione a delinquere — e della gravità delle azioni perpetrate — che destano particolare allarme nella collettività – sia necessario imporre al medesimo tutti i divieti previsti dall’ art. 3 comma 4 del D. L.vo del 6.9.2011 n. 159, per arginare la sua pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica e prevenire l’ulteriore commissione di reati”. 8.2. Ciò posto, del tutto irrilevanti si appalesano, avuto riguardo al numero dei procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente per reati contro il patrimonio, richiamati nel provvedimento di avviso orale, costituente atto presupposto rispetto all’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, quanto dedotto dal ricorrente circa l’asserita rimessione di querela, tra l’altro non provata, nonché circa la sua estraneità al delitto di rapina, del pari non provata e in relazione al quale, peraltro, secondo quanto esposto nel provvedimento di avviso orale e comprovato dall’Amministrazione resistente anche con la produzione del certificato del casellario giudiziario, sarebbe invece intervenuta sentenza di condanna in primo grado. 8.3. Parimenti da rigettare è la censura riferita al difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla pericolosità del ricorrente, atta a giustificare la misura del foglio di via obbligatorio. Ciò in quanto nel provvedimento gravato la pericolosità attuale del ricorrente è stata tratta anche dalle circostanze concrete in cui sarebbe avvenuto il controllo, ovvero che il ricorrente si trovava in Napoli in Piazza Garibaldi, luogo ad alta densità criminale e ritrovo di soggetti gravati da precedenti di polizia, nell’intento di confabulare con altri due soggetti, di cui uno, come il ricorrente, gravato da precedenti di polizia, e che gli stessi, accortisi della presenza degli agenti operanti, si allontanavano al fine di eludere il controllo. La pericolosità del ricorrente pertanto appare facilmente desumibile dal contesto del provvedimento oggetto di impugnativa, avuto riguardo ai reati già attribuiti al ricorrente, non risalenti nel tempo, e alle circostanze in cui è avvenuto il controllo. Peraltro, secondo quanto dedotto nella memoria difensiva della Questura, non oggetto di contestazione con successive note di udienza, tra i procedimenti a carico del ricorrente indicati nell’avviso orale, vi sarebbe quello per il reato di truffa per fatti accertati in data 05.08.2018 e in data 22.08.2018, relativo a fatti commessi proprio nella stazione di Napoli in Piazza Garibaldi, per avere egli offerto aiuto ad ignari turisti, acquistando da un distributore automatico biglietti ferroviari con soluzione “global pass” del costo di 20 euro, facendosi
consegnare la somma di 120 euro per poi dileguarsi velocemente. Né appare plausibile ritenere che il ricorrente si trovasse nella stazione di Piazza Garibaldi, fuori dal Comune di residenza, per raggiungere propri familiari, siti in altri Comuni, trattandosi di circostanza non provata e nemmeno allegata in sede procedimentale, non avendo all’esito della comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente fatto pervenire alcuna memoria, come rilevato nel gravato provvedimento e non oggetto di contestazione in parte qua, né provata nell’odierna sede. Ciò senza tralasciare di considerare l’implausibilità di tale ipotesi, avuto riguardo alle circostanze in cui è avvenuto il citato controllo, per essere stato il ricorrente colto a confabulare con altre due persone, di cui una gravata da precedenti di polizia, e per essersi i soggetti allontanati alla vista delle forze di polizia, nel probabile intento di evitare il controllo. 8.4. Parimenti da disattendere, nella sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura de qua, avuto tra l’altro riguardo alla comprovata pericolosità sociale del ricorrente, è la censura di eccesso di potere per mancata considerazione del diritto all’integrità familiare. Al riguardo, fermo restando che il ricorrente alcunché ha dedotto al riguardo all’esito della comunicazione di avvio del procedimento e che alcuna prova ha offerto in merito alla asserita necessità di dover raggiungere la stazione ferroviaria di Napoli per visitare i propri familiari, residenti in altri Comuni, ciò che verrebbe ad essere leso non sarebbe il diritto all’integrità familiare – in ogni caso destinato a recedere a fronte della legittima adozione della misura de qua – ma il diritto di spostamento del ricorrente nel Comune di Napoli, residuando senza dubbio altre possibilità per la coltivazione dei rapporti familiari. 9. In considerazione della manifesta infondatezza del ricorso sussistono i presupposti per la revoca dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, disposta con decreto 00026/2021 del 26 marzo 2021. 10. Cionondimeno, avuto riguardo alla fase in cui è intervenuta l’odierna decisione e alla circostanza che l’Avvocatura erariale si è limitata a produrre documenti, sussistono eccezionali e gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio disposta in favore del ricorrente
con decreto n. 00026/2021 del 26 marzo 2021. Compensa le spese di lite. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021, tenuta con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, con l’intervento dei magistrati: Maria Abbruzzese, Presidente Diana Caminiti, Consigliere, Estensore Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario
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