"Le finalità del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio" - TAR Campania - Napoli - sez. V - sentenza del 12 aprile 2021 - n. 2354

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“Le finalità del provvedimento di rimpatrio
con foglio di via obbligatorio” – TAR
Campania – Napoli – sez. V – sentenza del 12
aprile 2021 – n. 2354

     Il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, previsto dall’art.
2 D.Lgs. n. 159 del 2011, è diretto a prevenire reati socialmente pericolosi, non
già a reprimerli; di conseguenza, pur non occorrendo la prova di una avvenuta
commissione di reati, occorre una motivata indicazione dei comportamenti e
degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato,
da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte
penalmente rilevanti e socialmente pericolose.

    Pubblicato il 12/04/2021
    N. 02354/2021 REG.PROV.COLL.
    N. 00998/2021 REG.RIC.

    SENTENZA

     ex art. 60 cod. proc. amm. ed ex art. 25 comma 2 D.L. n. 137/2020
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Francione, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
     contro
     Questura di Napoli, Ministero dell’Interno, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
     per l’annullamento
     previa sospensione del provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio,
emesso dalla Questura di Napoli in data 12.01.2021, protocollo n. 0009040 del
15.01.2021, notificato a mani proprie in data 19.01.2021 dal personale
dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Saviano.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Napoli e del
Ministero dell’Interno;
     Visti tutti gli atti della causa;
     Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021, celebrata da
remoto ai sensi del combinato disposto degli artt. la dott.ssa Diana Caminiti e
trattenuta la causa in decisione sulla base dei soli scritti difensivi, come
specificato nel verbale;
     Omesso ogni avviso ai sensi dell’art. 25 comma 2 d.l. n. 137/2020;

     1.Con atto notificato in data 9 marzo 2021 e depositato il successivo 10
marzo il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento di Foglio
di Via Obbligatorio, emesso dalla Questura di Napoli in data 12.01.2021,
protocollo n. 0009040 del 15.01.2021, notificato a mani proprie in data
19.01.2021 dal personale dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Saviano.
     2. Il provvedimento gravato è fondato sui seguenti rilievi “CONSIDERATO
che, in data 10 ottobre 2020, alle ore 16.45 circa, in Napoli, in piazza Garibaldi,
luogo ad elevata densità delinquenziale e ritrovo di soggetti gravati da
pregiudizi di Polizia, nonché particolarmente noto per lo smercio di merce
contraffatta e per la commissione di truffe, personale del Commissariato di P.S.
Vicaria Mercato notava tre persone confabulare tra loro. Gli stessi accortisi della
presenza degli agenti operanti si allontanavano nel vano tentativo dì eludere il
controllo. Nella circostanza, veniva identificato […] e le persone con cui si
accompagnava, di cui una risultata gravata da pregiudizi di Polizia;
     RILEVATO che il medesimo, registra a suo carico segnalazioni di Polizia per
truffa, per rapina, furto in concorso ed altro, segnalato aì sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 309/90 per uso personale di sostanza stupefacente, sottoposto alla
misura di prevenzione dell’Avviso Orale con prescrizioni. CONSIDERATO che il
medesimo, proveniente dal luogo di residenza, non svolge nell’indicata località
alcuna attività lavorativa;
     VALUTATO che […], in base alle risultanza di cui sopra, è da ritenere
persona pericolosa per la sicurezza pubblica e riconducibile alle categorie di cui
all’art. I del d.lgs. 6 settembre 2011 nr, 159;
     RILEVATO che in data 10.10.2020 gli è stato notificato l’avviso di avvio di
procedimento amministrativo, da parte del personale operante, ai sensi degli
artt. 7 e 8 L. 241/90 e che l’interessato non ha prodotto, nei termini di legge,
memorie scritte e/o documenti pertinenti all’oggetto procedimento”
     3. Il ricorrente, ritenendo detto provvedimento illegittimo, lo ha gravato
nella presente sede, articolando avverso il medesimo, in tre motivi di ricorso, le
seguenti censure:
     I) INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA MISURA DI PREVENZIONE:
     Nella prospettazione attorea non sussisterebbero nell’ipotesi di specie i
presupposti per l’adozione delle misure di prevenzione, in quanto ai fini
dell’adozione di tali misure, e nella specie del foglio di via obbligatorio,
occorrerebbe accertare la sussistenza dei presupposti della appartenenza
dell’interessato ad una determinata categoria soggettiva e della pericolosità
sociale all’attualità.
      In relazione al primo presupposto, secondo il ricorrente, dalla lettura del
provvedimento non si riscontrerebbe alcun giudizio specifico di appartenenza
dell’interessato ad una delle categorie soggettive indicate nell’art. 1 D. Lgs. n.
159/2011.
      Viceversa, l’Autorità avrebbe dovuto necessariamente dare contezza
dell’appartenenza dell’interessato ad una delle categorie indicate dalla legge e
degli elementi sui quali fondare la sua pericolosità sociale per la sicurezza
pubblica in relazione alla sua permanenza in quel determinato luogo.
      L’atto avrebbe dovuto, tra l’altro, a dire del ricorrente, fare riferimento agli
elementi fattuali sui quali fondare il giudizio di appartenenza dell’interessato ad
una delle categorie soggettive indicate nell’art. 1 e indicare le ragioni che
indurrebbero a ritenerlo una persona socialmente pericolosa ai sensi dell’art. 2.
      Per contro, secondo il ricorrente, il gravato provvedimento farebbe mero
riferimento alle segnalazioni di Polizia. Al riguardo lo stesso osserva che:
      -in relazione al procedimento per il reato di truffa pendente innanzi al
G.O.P. della V sezione penale del Tribunale di Napoli, vi era in atto un tentativo
di remissione di querela (come da verbale udienza del 08.10.2020);
      -quanto agli altri procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per il reato di
cui all’art. 640 c.p., le stesse, a dire del ricorrente, riguarderebbero tutte ipotesi
di truffe cd. “on line”, totalmente avulse dal contesto territoriale;
      -relativamente al procedimento per rapina pendente innanzi al Tribunale di
Modena, vi sarebbero evidenti profili di estraneità ai fatti del ricorrente, tali da
indurre il Pubblico Ministero a formulare una richiesta di archiviazione.
      Mancherebbero inoltre, a dire del ricorrente, i presupposti dell’attualità
della pericolosità, necessari ai fini dell’adozione della misura di prevenzione; ciò
anche in quanto le ultime condotte a lui addebitate risalirebbero al mese di
novembre 2019.
      II) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE:
      A dire del ricorrente, il provvedimento gravato sarebbe affetto da deficit
motivazionale facendosi in esso cenno alla generica riconducibilità “alle
categorie di cui all’art. 1 del d. lgs. 8 settembre 2011 nr. 159”, senza entrare
nel merito di quale specifica categoria egli appartenga.
      Anche in relazione al giudizio di pericolosità sociale vi sarebbe un mero
cenno.
      Secondo il ricorrente, per contro, il provvedimento avrebbe dovuto fondarsi
necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate,
avrebbero dovuto essere anche significative e concludenti ai fini del giudizio di
pericolosità sociale del destinatario del provvedimento.
     III) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA:
     Nella prospettazione attorea il provvedimento gravato sarebbe infine
affetto da deficit di istruttoria, non essendosi prese in considerazione le
esigenze familiari del ricorrente, con conseguente violazione dell’art. 8 CEDU
che tutela, quale diritto fondamentale della persona, l’integrità familiare.
     Lo stesso al riguardo assume di essere costretto a spostarsi dal comune di
residenza (Saviano) con il treno della Circumvesuviana per recarsi a Napoli,
onde prendere ulteriori mezzi pubblici per raggiungere i propri familiari residenti
in altri comuni.
     4. Si è costituita l’Amministrazione resistente, con deposito di documenti,
ivi compresa una memoria difensiva proveniente dalla Questura, instando per il
rigetto del ricorso siccome infondato.
     5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione a mezzo di
sentenza in forma semplificata, nella ricorrenza dei presupposti di legge,
all’esito dell’udienza camerale del 30 marzo 2021, fissata per la trattazione
dell’incidente cautelare, svoltasi sulla base dei soli scritti difensivi, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, vigente ratione
temporis, non avendo alcuna delle parti richiesto la discussione da remoto.
     6. Infatti l’art. 25, comma 2, del D.L. 137/2020, quanto alle disposte
“misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo”, nel
periodo dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021 (poi prorogato sino al 31 luglio
2021), prevede che “gli affari in trattazione passano in decisione, senza
discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di
definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo
amministrativo, omesso ogni avviso”.
     6.1. Ciò posto, la causa può essere definita con sentenza in forma
semplificata, ricorrendone i presupposti di legge di sua immediata decidibilità,
essendo integro il contraddittorio, non essendo necessaria istruttoria ed
essendo il ricorso manifestamente infondato alla luce di quanto di seguito
precisato.
     7. Essendo i motivi di ricorso strettamente connessi, in quanto fondati sul
difetto dei presupposti di legge, di istruttoria e di motivazione, gli stessi
possono essere esaminati congiuntamente.
     7.1.Giova premettere che a mente dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d.
codice antimafia, in cui è confluita la disciplina delle misure di prevenzione): “1.
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che
offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la
sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
     L’art. 2 del medesimo D.lgs. n. 159 del 2011 prevede, poi, che “Qualora le
persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si
trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con
provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di
ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore
a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.
     Il combinato disposto degli artt. 1, co. 1, lett. c), e 2 del D.Lgs. n. 159/2011,
attribuisce al Questore il potere discrezionale di irrogare la misura di
prevenzione personale del foglio di via obbligatorio nei confronti dei soggetti
che, sulla scorta di un giudizio prognostico, basato su elementi di fatto attuali e
concreti, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo una serie di beni giuridici, tra i quali la sicurezza e la
tranquillità pubblica (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29/07/2020, n. 1457).
     Gli “elementi di fatto” richiesti dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/20011, in
coerenza con la funzione preventiva della misura, ricomprendono qualsiasi
elemento indiziario, inclusi i precedenti penali e di polizia, la personalità del
soggetto interessato o le sue relazioni con altri soggetti, e tuttavia essi devono
rivelare l’attualità della pericolosità del soggetto nella reiterazione di reati
idonei a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. La pericolosità
del soggetto, ove si fondi su precedenti penali risalenti, non può essere dunque
desunta in via automatica dalla mera sussistenza degli stessi, ma deve essere
ricavata da una stretta correlazione tra le categorie di reati commessi in
passato e quelli la cui commissione si vuole arginare con l’applicazione della
misura di prevenzione (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29/07/2020, n. 1457).
     In tema di rimpatrio con foglio di via, i comportamenti concreti rilevanti non
debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche e in episodi
definiti, ma ben possono desumersi anche da una semplice valutazione
indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale,
o su contesti significativi nel loro complesso. (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I,
20/07/2020, n. 1376; TAR Abruzzo – Pescara, 24 dicembre 2019, n. 321)
     Il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, previsto dall’art.
2 D.Lgs. n. 159 del 2011, è diretto a prevenire reati socialmente pericolosi, non
già a reprimerli; di conseguenza, pur non occorrendo la prova di una avvenuta
commissione di reati, occorre una motivata indicazione dei comportamenti e
degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato,
da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte
penalmente rilevanti e socialmente pericolose (Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio
2017, n. 662; Cons. Stato, Sez. VI, 20/07/2020, n. 4648; T.A.R. Lombardia –
Milano, Sez. I, 11/02/2021, n. 379).
      La prognosi di pericolosità, che giustifica l’irrogazione della misura di
prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al
sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili
dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza della motivazione e del
travisamento della realtà fattuale (TAR Toscana, Sez. II, 21 marzo 2019, n. 417).
      8. Alla luce delle coordinate giurisprudenziali appena riassunte, deve
ritenersi che il provvedimento impugnato resista alle critiche mossegli.
      8.1. In merito all’asserito difetto di presupposti e di motivazione, occorre
osservare che, nonostante nel provvedimento impugnato non venga specificato
a quale delle categorie di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 159 del 2011 il ricorrente
appartenga, dal tenore complessivo dell’atto risulta che egli sia stato ritenuto,
anche in questo caso, non irragionevolmente, come persona che vive
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1, comma
1 lett. b) L. n. 159 del 2011) (in senso analogo con riferimento all’inclusione
nella categoria art. 1 comma 1 lett b) l. 159 del 2011, T.A.R. Lombardia –
Milano, Sez. I, Sent. 20.07.2020, n. 1376).
      Ciò anche in quanto la motivazione del provvedimento de quo deve
intendersi integrata per relationem da quella del richiamato provvedimento di
avviso orale (tra l’altro con prescrizioni), costituente atto presupposto per
l’irrogazione della successiva misura di prevenzione, in corso di validità al
momento dell’irrogazione della misura de qua.
      Ed invero nel medesimo provvedimento di avviso orale, depositato
dall’Amministrazione resistente, si premette che il ricorrente “è stato
condannato per furto in concorso, fatto accertato in data 18.10.2016;
condannato in primo grado per rapina, fatto commesso in data 11.03.2017; che
a suo carico emerge una richiesta di citazione a giudizio per truffa, fatti
accertati in data 05.08.2018 e in data 22.08.2018; inoltre a suo carico si evince
un decreto penale per furto aggravato, accertato in data 15.12.2019;
denunciato più volte nell’anno 2020 per truffa on-line; altresì frequenta persone
gravate da pregiudizi di polizia e non risulta svolgere alcuna attività lavorativa”.
      Nei confronti del ricorrente pertanto è stato adottato l’avviso orale per le
seguenti ragioni: “Pertanto, ai sensi dell’art. 3, in relazione all’art. 1 comma 1
lettera b) del decreto legislativo del 06/09/2011 n.159, che per i motivi sopra
esposti, sono stati acquisiti a suo carico elementi di fatto tali da farlo ritenere
elemento pericoloso per la sicurezza pubblica, dedito ad attività illecite dalle
quali trae anche se in parte i proventi per il proprio sostentamento come si
evince dalla sua condotta in genere e dai pregiudizi sopraindicati e che, a causa
della reiterazione delle condotte delittuose — che dimostrano una spiccata e
attuale propensione a delinquere — e della gravità delle azioni perpetrate —
che destano particolare allarme nella collettività – sia necessario imporre al
medesimo tutti i divieti previsti dall’ art. 3 comma 4 del D. L.vo del 6.9.2011 n.
159, per arginare la sua pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica e
prevenire l’ulteriore commissione di reati”.
      8.2. Ciò posto, del tutto irrilevanti si appalesano, avuto riguardo al numero
dei procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente per reati contro il
patrimonio, richiamati nel provvedimento di avviso orale, costituente atto
presupposto rispetto all’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via
obbligatorio, quanto dedotto dal ricorrente circa l’asserita rimessione di querela,
tra l’altro non provata, nonché circa la sua estraneità al delitto di rapina, del
pari non provata e in relazione al quale, peraltro, secondo quanto esposto nel
provvedimento di avviso orale e comprovato dall’Amministrazione resistente
anche con la produzione del certificato del casellario giudiziario, sarebbe invece
intervenuta sentenza di condanna in primo grado.
      8.3. Parimenti da rigettare è la censura riferita al difetto di motivazione e di
istruttoria in ordine alla pericolosità del ricorrente, atta a giustificare la misura
del foglio di via obbligatorio.
      Ciò in quanto nel provvedimento gravato la pericolosità attuale del
ricorrente è stata tratta anche dalle circostanze concrete in cui sarebbe
avvenuto il controllo, ovvero che il ricorrente si trovava in Napoli in Piazza
Garibaldi, luogo ad alta densità criminale e ritrovo di soggetti gravati da
precedenti di polizia, nell’intento di confabulare con altri due soggetti, di cui
uno, come il ricorrente, gravato da precedenti di polizia, e che gli stessi,
accortisi della presenza degli agenti operanti, si allontanavano al fine di eludere
il controllo.
      La pericolosità del ricorrente pertanto appare facilmente desumibile dal
contesto del provvedimento oggetto di impugnativa, avuto riguardo ai reati già
attribuiti al ricorrente, non risalenti nel tempo, e alle circostanze in cui è
avvenuto il controllo.
      Peraltro, secondo quanto dedotto nella memoria difensiva della Questura,
non oggetto di contestazione con successive note di udienza, tra i procedimenti
a carico del ricorrente indicati nell’avviso orale, vi sarebbe quello per il reato di
truffa per fatti accertati in data 05.08.2018 e in data 22.08.2018, relativo a fatti
commessi proprio nella stazione di Napoli in Piazza Garibaldi, per avere egli
offerto aiuto ad ignari turisti, acquistando da un distributore automatico biglietti
ferroviari con soluzione “global pass” del costo di 20 euro, facendosi
consegnare la somma di 120 euro per poi dileguarsi velocemente.
      Né appare plausibile ritenere che il ricorrente si trovasse nella stazione di
Piazza Garibaldi, fuori dal Comune di residenza, per raggiungere propri familiari,
siti in altri Comuni, trattandosi di circostanza non provata e nemmeno allegata
in sede procedimentale, non avendo all’esito della comunicazione di avvio del
procedimento, il ricorrente fatto pervenire alcuna memoria, come rilevato nel
gravato provvedimento e non oggetto di contestazione in parte qua, né provata
nell’odierna sede.
      Ciò senza tralasciare di considerare l’implausibilità di tale ipotesi, avuto
riguardo alle circostanze in cui è avvenuto il citato controllo, per essere stato il
ricorrente colto a confabulare con altre due persone, di cui una gravata da
precedenti di polizia, e per essersi i soggetti allontanati alla vista delle forze di
polizia, nel probabile intento di evitare il controllo.
      8.4. Parimenti da disattendere, nella sussistenza dei presupposti per
l’adozione della misura de qua, avuto tra l’altro riguardo alla comprovata
pericolosità sociale del ricorrente, è la censura di eccesso di potere per mancata
considerazione del diritto all’integrità familiare.
      Al riguardo, fermo restando che il ricorrente alcunché ha dedotto al
riguardo all’esito della comunicazione di avvio del procedimento e che alcuna
prova ha offerto in merito alla asserita necessità di dover raggiungere la
stazione ferroviaria di Napoli per visitare i propri familiari, residenti in altri
Comuni, ciò che verrebbe ad essere leso non sarebbe il diritto all’integrità
familiare – in ogni caso destinato a recedere a fronte della legittima adozione
della misura de qua – ma il diritto di spostamento del ricorrente nel Comune di
Napoli, residuando senza dubbio altre possibilità per la coltivazione dei rapporti
familiari.
      9. In considerazione della manifesta infondatezza del ricorso sussistono i
presupposti per la revoca dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio,
disposta con decreto 00026/2021 del 26 marzo 2021.
      10. Cionondimeno, avuto riguardo alla fase in cui è intervenuta l’odierna
decisione e alla circostanza che l’Avvocatura erariale si è limitata a produrre
documenti, sussistono eccezionali e gravi ragioni per la compensazione delle
spese di lite.

    P.Q.M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
rigetta.
     Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio disposta in favore del ricorrente
con decreto n. 00026/2021 del 26 marzo 2021.
     Compensa le spese di lite.
     Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di
procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo
ad identificare parte ricorrente.
     Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021,
tenuta con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, con l’intervento dei
magistrati:
     Maria Abbruzzese, Presidente
     Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
     Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario
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