INDICE del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D'Andò - Commercialista Telematico

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del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò

                                         INDICE

Procedimenti con legame materiale/ temporale stretto: non opera il ne bis in idem _____ 2
Nella relata manca la firma digitale: la notifica tramite PEC è comunque valida ________ 4
Contenzioso tributario sempre più in calo _____________________________________ 5
Costituzione in giudizio libera: contribuente con carta, Fisco con la telematica ________ 6
Conservazione analogica meno efficiente: nuovo studio del Notariato _______________ 7
Pubblicato in Gazzetta UE il regolamento europeo sul geo-blocking ________________ 8
Senza valutazione dei rischi il contratto intermittente diventa indeterminato __________ 11
Bonus Sud: arrivate le indicazioni operative __________________________________ 12
Fattura elettronica: Assosoftware spiega gli aspetti operativi decorrenti dal 2019 _____ 14
Fatture e corrispettivi: aggiornate le specifiche tecniche; Addizionali comunali Irpef: online
le aliquote aggiornate ___________________________________________________ 17
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò

Procedimenti con legame materiale/ temporale stretto:
non opera il ne bis in idem
Il ne bis in idem non opera se i procedimenti sono caratterizzati da un legame materiale/
temporale stretto (Corte Costituzionale, sentenza n. 43 del 02 marzo 2018).
Bis in idem in presenza di legame temporale e materiale tra i procedimenti.
Alla luce della recente giurisprudenza europea il ne bis in idem viene subordinato ad un
apprezzamento della discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega i procedimenti,
poiché è permesso, in presenza di una “close connection”, di proseguire nel nuovo
giudizio ad onta della definizione dell’altro. La Consulta si è così espressa riguardo al
doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo previsto per le violazioni di carattere
tributario. Nel caso in esame il tribunale ordinario aveva sollevato una questione di
legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, “nella parte in cui non
prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti
dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva,
nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente
penale ai sensi della CEDU”. I giudici costituzionali citano al riguardo la recente la
sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia in base alla quale il ne bis in idem
non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale
sufficientemente stretto. Per conseguenza, in seguito alla sopravvenuta pronuncia della
Corte di Strasburgo, nel restituire gli atti al tribunale remittente, la Corte Costituzionale
spiega come si sia passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo
stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l’uno dall’altro,
alla facoltà di coordinare tali procedimenti al fine di renderli preordinati a un’unica,
prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva.
Ne bis in idem derogabile in materia Iva e di abusi finanziari
Il principio del ne bis in idem può essere limitato con l’obiettivo di tutelare gli interessi
finanziari dell’Unione e i mercati finanziari della stessa.
Tale limitazione, tuttavia, non deve andare oltre quanto strettamente necessario per il
raggiungimento di tali obiettivi. Per questo la normativa italiana in materia di manipolazioni
del mercato potrebbe essere contraria al diritto dell'Unione. Questo l’esito delle sentenze
del 20 marzo 2018 nelle cause C-524/15 Luca Menci, C.537/16 e cause riunite C-596/16
Enzo Di Puma/ Consob e C-597/16 Consob/Antonio Zecca.
Il principio del ne bis in idem dispone che nessuno può essere giudicato o condannato
penalmente due volte per lo stesso reato. Tale diritto fondamentale è riconosciuto tanto
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) quanto dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (Cedu). In quattro cause italiane, è stato
chiesto alla Corte di giustizia d'interpretare detto principio nel contesto della direttiva Iva e
della direttiva sui mercati finanziari .
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò

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del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò

Nella relata manca la firma digitale: la notifica tramite
PEC è comunque valida
Notifica via PEC valida anche se la relata sia priva della firma digitale. In tema di
notificazione del ricorso per Cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la
carenza di sottoscrizione digitale del ricorso e la mancanza, nella relata, della firma
digitale dell’avvocato notificante non sono causa d’inesistenza dell’atto. La Suprema Corte
si è così espressa in merito all’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione
proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricorso
e della relata di notifica. A supporto della propria tesi, i giudici citano il principio delle
SS.UU. (sent. n. 7665/2016), sancito in via generale dall’articolo 156 c.p.c., secondo cui la
nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
(Corte di cassazione, ordinanza del n. 3805 del 16 febbraio 2018)

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Contenzioso tributario sempre più in calo
Prosegue la tendenza in diminuzione delle controversie fiscali pendenti. Nel 2017 in calo
ulteriore del 10,75% rispetto al 2016. Al 31 dicembre 2017 le controversie tributarie
pendenti (417.635) si sono ridotte del 10,75% rispetto al 31 dicembre 2016, proseguendo
il trend positivo di diminuzione iniziato dal 2012. Dal raffronto del periodo ottobre-dicembre
2017 con l’analogo periodo dell’anno 2016, le controversie instaurate in entrambi i gradi di
giudizio, pari a 52.132, registrano una diminuzione del 4,98%. Le controversie definite
sono state 68.107 con una riduzione del 17,47%. In particolare, le nuove controversie
presentate in primo grado di giudizio presso le Commissioni tributarie provinciali (CTP),
pari a 35.975, sono in calo dell’1,97%; i ricorsi definiti, pari a 50.750, registrano una
diminuzione del 18,52%. Nelle Commissioni tributarie regionali (CTR), gli appelli pervenuti
nel periodo ottobre-dicembre 2017, pari a 16.157, risultano in calo del 11,06%; le
definizioni, pari a 17.357 provvedimenti, risultano in diminuzione del 14,24%. Nelle CTP la
quota di giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore è stata di circa il 45%, per un
valore complessivo di 2.036,14 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente
favorevoli al contribuente è stata di circa il 31%, per un valore di 855,99 milioni di euro. La
percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata di circa il 12%, per un
valore complessivo di 933,94 milioni di euro. Nelle CTR, la quota di giudizi completamente
favorevoli all’Ente impositore è stata di circa il 42%, per un valore complessivo di 1.327,06
milioni di euro, quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è
stata pari a circa il 40%, per un valore complessivo di 853,61 milioni di euro. Le
controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa l’9%, per un valore
complessivo di 342,93 milioni di euro. Per entrambi i gradi di giudizio, il confronto
tendenziale sui flussi relativi all’intero anno 2017 conferma una riduzione del volume
complessivo dei nuovi contenziosi pari all’8,76% rispetto all’anno 2016. Analogamente, il
numero dei ricorsi complessivamente definiti nelle Commissioni tributarie nel 2017
mostrano una flessione del 10,69% rispetto all’anno precedente. Le statistiche e le analisi
del contenzioso tributario sono disponibili sul sito www.finanze.gov.it
(Ministero dell’Economia e Finanze, comunicato stampa n. 47 del 20 marzo 2018)

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del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò

Costituzione in giudizio libera: contribuente con carta,
Fisco con la telematica
La modalità di costituzione in giudizio del ricorrente non vincola la scelta del resistente.
Non sussiste l’obbligo per il resistente di conformarsi alla modalità di costituzione in
giudizio scelta dal ricorrente. La CTP di Foggia ha così ritenuto rituale la costituzione
telematica dell’Agenzia delle Entrate seguita a quella in forma cartacea effettuata dal
ricorrente.
L’unico obbligo contenuto nel regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo tributario è, infatti, quello che vincola la parte che
abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche ad utilizzare le medesime per
l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.
(Comm. Trib. Prov. di Foggia, sentenza n. 104/4 del 05 febbraio 2018)

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Conservazione analogica meno efficiente: nuovo studio
del Notariato
E’ stato pubblicato il 20 marzo 2018, sul proprio sito internet, il nuovo studio del Notariato
rubricato “Il documento digitale nel tempo”.
L'ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella
sezione TROVA STUDIO per chi intende approfondire le tematiche relative al diritto
informatico:
Il documento digitale nel tempo - Studio n. 1-2017/DI
Ecco di seguito la nota del 20 marzo 2018 redatta dallo stesso Consiglio nazionale del
notariato:
“I byte invecchiano prima della carta, e prima di questa perdono la loro affidabilità. E’
questo ciò che chiarisce lo studio che invita a gestire con intelligenza il progresso del
mondo digitale. Un documento analogico ed uno digitale possono infatti condividere il
medesimo valore giuridico, ma la natura e le modalità tecniche con cui i due documenti
sono realizzati li rende profondamente diversi. Per cui, se è vero che i documenti digitali
trasmettono le informazioni in maniera più funzionale di quelli analogici, è anche altrettanto
vero che essi le conservano in maniera molto meno efficiente”.

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Pubblicato in Gazzetta UE il regolamento europeo sul
geo-blocking
Il 2 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il
regolamento (UE) n. 2018/302 sul geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione. Il
regolamento rientra fra le iniziative legislative proposte nel 2016 dalla Commissione
europea nel quadro della Strategia per il mercato unico digitale al fine di migliorare
l'accesso di consumatori e imprese ai beni e ai servizi online.
In particolare, l'obiettivo del regolamento n. 2018/302 è contribuire al buon funzionamento
del mercato interno vietando i blocchi geografici ingiustificati (geo-blocking) e altre forme di
discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di
residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Il regolamento contribuisce in tal modo a
chiarire alcune situazioni in cui la discriminazione non può essere giustificata ai sensi
dell'articolo 20, par. 2, della direttiva 2006/123/CE (direttiva "Servizi").
Il regolamento si applica a tutti i professionisti che offrono beni o servizi agli utenti finali
(consumatori o imprese) nell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che il
professionista sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo. L'ambito di
applicazione è circoscritto alle sole transazioni transfrontaliere: Il regolamento difatti non si
applica a situazioni puramente interne, quando cioè tutti gli elementi della transazione
sono limitati ad un solo Stato membro. Sul piano oggettivo, non rientrano nell'ambito di
applicazione del regolamento: (i) i servizi che sono esclusi anche dall'ambito di
applicazione della direttiva Servizi (articolo 2, par. 2), quali ad esempio i servizi finanziari,
di trasporto, audiovisivi, sanitari, sociali ecc.; (ii) i servizi la cui principale caratteristica
consiste nel fornire l'accesso e permettere l'uso di contenuti tutelati dal diritto d'autore (es.
musica in streaming, e-books, software, giochi online) compresa la vendita di opere
tutelate dal diritto d'autore.
I divieti di discriminazione su base geografica sanciti dal regolamento riguardano in
particolare tre aspetti: (i) l'accesso alle interfacce online; (ii) l'accesso ai beni o servizi; (ii)
gli strumenti e le condizioni di pagamento.
Accesso alle interfacce online (art. 3). Il regolamento sancisce il divieto di bloccare o
limitare, attraverso l'uso di strumenti tecnologici (es. indirizzi IP, sistemi GPS ecc.) o in
altro modo, l'accesso alle interfacce online (siti web, applicazioni) per motivi legati alla
nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. È inoltre vietato il
reindirizzamento automatico del cliente, per gli stessi motivi, a una diversa versione
dell'interfaccia online, salvo che il cliente abbia dato il proprio consenso esplicito al
reindirizzamento. Ad entrambi i divieti è prevista una deroga nei casi in cui la limitazione
dell'accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un
requisito giuridico previsto dalla legislazione europea o nazionale (es. divieto di
visualizzare specifici contenuti in alcuni Stati membri). È chiarito che il divieto di
discriminazione riguardo all'accesso alle interfacce online non implica un obbligo da parte
del professionista di effettuare transazioni con i clienti (considerando 18)
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Accesso a beni o servizi (art. 4). Il regolamento vieta l'applicazione di condizioni generali
di accesso (i.e. non negoziate individualmente con il cliente) a beni o servizi differenziate
per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o stabilimento del cliente in tre
situazioni particolari in cui non sussistono ragioni legate ai costi della consegna
transfrontaliera o agli obblighi in materia di IVA che potrebbero giustificare un trattamento
differenziato. Le tre situazioni sono le seguenti: a) il cliente acquista beni che gli sono
consegnati in un luogo di uno Stato membro in cui il professionista propone abitualmente
la consegna o che il cliente provvede a ritirare presso un luogo concordato con il
professionista; b) il cliente riceve la fornitura di servizi online (es. servizi di cloud
computing); c) il cliente riceve la fornitura di servizi prestati in un luogo fisico nel territorio
di uno Stato membro in cui il professionista esercita la propria attività (es. alloggio in
alberghi, manifestazioni sportive, noleggio auto o vendita di biglietti d'ingresso per festival
musicali o parchi divertimento). Una deroga al divieto è prevista nel caso in cui specifiche
disposizioni della legislazione europea o nazionale impediscano la vendita di beni o
l'offerta di servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori. In ogni caso, il
divieto non impedisce ai professionisti di offrire condizioni generali di accesso, compresi
prezzi di vendita, diverse tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro, né implica un
obbligo per il professionista di effettuare una consegna transfrontaliera al di fuori degli
Stati membri in cui lo stesso propone la consegna (considerando 27-28).
Strumenti e condizioni di pagamento (art. 5). Il regolamento vieta l'applicazione,
nell'ambito dei mezzi di pagamento accettati, di condizioni diverse a un'operazione di
pagamento per motivi connessi alla nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del
cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei
servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno
dell'Unione, se: (i) l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione
elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su
carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria; (ii) i
requisiti di autenticazione ("autenticazione forte del cliente") sono soddisfatti ai sensi della
direttiva (UE) 2015/2366; (iii) le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta
accettata dal professionista.
Quanto al rapporto con le regole di concorrenza (art. 6), le disposizioni del regolamento
non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 101 TFUE e del regolamento (UE) n.
330/2010 di esenzione per categoria degli accordi verticali, e in particolare la possibilità, ai
sensi di quest'ultimo, di limitare le vendite attive. Per quanto riguarda le vendite passive, è
espressamente sancita la nullità di diritto di eventuali disposizioni di accordi verticali che
impongano ai professionisti di agire in violazione dei divieti introdotti dal regolamento.
Il regolamento entrerà in vigore il 22 marzo e si applicherà a decorrere dal 3 dicembre
2018. Il compito di assicurare l'esecuzione del regolamento è affidato agli Stati membri
che dovranno designare uno o più organismi responsabili dell'adeguata ed efficace
applicazione del regolamento e prevedere adeguate sanzioni per le ipotesi di violazione.
Entro il 23 marzo 2020 la Commissione procederà ad una prima valutazione (da ripetere
ogni cinque anni) dell'impatto delle nuove norme sul mercato interno e sul commercio
elettronico transfrontaliero. In questa prima valutazione, la Commissione dovrà verificare
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in particolare l'opportunità o meno di estendere l'ambito di applicazione del regolamento
anche ai servizi prestati per via elettronica che consistono nel fornire accesso o
permettere l'uso di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché ad alcuni servizi non
compresi nella direttiva Servizi, come i servizi nel settore dei trasporti e i servizi
audiovisivi.
(Assonime, nota del 19 marzo 2018)

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Senza valutazione dei rischi il contratto intermittente
diventa indeterminato
Il datore di lavoro che utilizza il lavoro intermittente senza aver effettuato la valutazione dei
rischi per la salute e sicurezza del lavoratore è tenuto a trasformare il rapporto di lavoro
intermittente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Chi non rispetta il
divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza del documento sulla
valutazione dei rischi viola le disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015. È quanto
quanto specifica l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Lettera circolare 49 del 15
marzo 2018, richiamando le circolari nn. 18 e 20 del 2012 del Ministero del Lavoro e un
consolidato orientamento giurisprudenziale.
Già la Corte di Cassazione, infatti, era giunta a questa conclusione esaminando un caso
riguardante un contratto a termine ed affermando il principio generale secondo il quale "la
contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità
parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma
comune” di contratto di lavoro subordinato". La Suprema Corte - ricorda l'Ispettorato -
richiama in tal senso le pronunce della Corte Costituzionale, che ha chiarito, in riferimento
ad un contratto di lavoro a tempo parziale, che anche nella presunzione che il testo
contrattuale sia stato imposto dal datore di lavoro, la nullità integrale dello stesso
nuocerebbe, anziché giovare, al lavoratore.
L'Ispettorato evidenzia infine che, naturalmente, la conversione dei rapporti intermittenti in
rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività
delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere
corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino
al momento della conversione. Questo determina, dunque, che "alla violazione della
norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del
rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in
ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale".
(Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nota del 19 marzo 2018)

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Bonus Sud: arrivate le indicazioni operative
Sono arrivate le indicazioni per fruire degli incentivi Occupazione Giovani e Occupazione
Sud.
Difatti, l’INPS, con le circolari nn. 48 e 49, pubblicate nella tarda serata del 19 marzo 2018,
ha illustrato la connessa disciplina, fornendo al contempo le indicazioni operative per la
fruizione degli incentivi per le assunzioni degli iscritti a Garanzia Giovani e per le
assunzioni al Sud nel 2018.
Come è noto, l’ANPAL, con i decreti nn. 2 e 3 del 2 gennaio 2018, relativi, rispettivamente,
all’Incentivo Occupazione Mezzogiorno e all’Incentivo Occupazione NEET, ha reso
operativi i due benefici anche quest’anno.
In entrambi i casi l’agevolazione consiste nello sgravio totale dei contributi previdenziali a
carico dell’azienda, con esclusione dei premi INAIL, fruibile mediante conguaglio per un
periodo di 12 mesi, nel limite massimo annuo di 8.060 euro per lavoratore, riparametrato e
applicato su base mensile.
Destinatari sono i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
effettuino assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di
somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono agevolate
anche le assunzioni con contratto di lavoro subordinato dei soci lavoratori di cooperativa,
mentre restano esclusi l’apprendistato di primo e terzo livello, il lavoro domestico,
occasionale e intermittente.
Dopo aver riepilogato la disciplina e il particolare procedimento per la presentazione
dell’istanza definito dai citati decreti ANPAL, l’INPS spiega che i datori di lavoro autorizzati,
che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de
minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori
per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
 e l’elemento  della sezione . In
particolare, nell’elemento  deve essere indicata la contribuzione piena
calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
INPS: Incentivo Occupazione Mezzogiorno, indicazioni operative
L’INPS ha, dunque, emanato la circolare n. 49 del 19 marzo 2018, con la quale spiega la
disciplina contenuta nel Decreto direttoriale dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro) n. 2 del 2 gennaio 2018 e fornisce le indicazioni operative per la
fruizione dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale
“Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO).
Il decreto direttoriale n. 3/2018, pubblicato il 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto
direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018, prevede un incentivo per l’assunzione di soggetti
disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015. L’incentivo è riconoscibile per le
assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018
in regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, nei limiti delle risorse specificamente
stanziate.
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò

L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte
residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile,
previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
INPS: Incentivo Occupazione NEET, indicazioni operative
L’INPS ha, quindi, emanato anche la circolare n. 48 del 19 marzo 2018, con la quale
illustra la disciplina contenuta nel Decreto direttoriale dell’ANPAL (Agenzia Nazionale
Politiche Attive del Lavoro) n. 3 del 2 gennaio 2018 e fornisce le indicazioni operative per
la fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale
“Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG).
Il decreto direttoriale n. 3/2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, e rettificato dal
decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di
giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le
assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018,
nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i
presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con
l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma
100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

                                                                       (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò

Fattura elettronica: Assosoftware spiega gli aspetti
operativi decorrenti dal 2019
Fattura elettronica: Assosoftware spiega gli obblighi decorrenti dal 1.1.2019. Fattura
elettronica: Assosoftware, in particolare il comitato tecnico, ha illustrato alcuni aspetti
operativi legati all’entrata in vigore generalizzata degli obblighi a partire dal 1° gennaio
2019.
Infrastruttura tecnologica e aspetti operativi
Assoftware mette in risalto la circostanza che la fatturazione elettronica obbligatoria B2B
(Business to business, ossia tra aziende “private”) si appoggerà sulla medesima
infrastruttura tecnologica che già da qualche anno supporta sia la fatturazione elettronica
alle Pubbliche amministrazioni (Sistema di interscambio, lo Sdi), sia anche la fatturazione
elettronica facoltativa B2B che – ricordiamo - è già operante dall’inizio dello scorso anno.
Tale infrastruttura sarà, tuttavia, opportunamente dimensionata per sopportare il nuovo
carico di lavoro derivante dall’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione
elettronica a quasi tutti i soggetti passivi Iva (fanno eccezione solo i minimi, i forfetari e
pochi altri soggetti).
A parere di Assosodftware, non ci saranno, quindi, novità sostanziali a livello di
interfacciamento e di funzionalità, e anche il formalismo Xml delle fatture elettroniche
rimarrà sostanzialmente lo stesso.
Riguardo la fatturazione, intanto le aziende e gli operatori del settore che già ora utilizzano
software gestionali per trasmettere in modo automatico le fatture elettroniche allo Sdi, ad
esempio nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, potranno continuare a utilizzare le
funzioni integrate di predisposizione, di firma, di invio delle fatture e di recupero delle
ricevute.
Assosoftware afferma poi che in fase di completamento gli adeguamenti dei software
gestionali per l’interfacciamento con lo Sdi per lo “scarico” delle fatture di acquisto. In
questo caso gli operatori dovranno attenersi alle indicazioni della propria software house,
poiché ciascuna di esse potrà implementare tale interfacciamento con lo Sdi utilizzando
soluzioni tecniche specifiche, ognuna delle quali comporta operatività differenti a carico
degli utilizzatori.
Qualora, il software gestionale implementi l’invio tramite i «Servizi Sdicoop o Sdiftp -
Trasmissione» e la ricezione tramite i «Servizi Sdicoop o Sdiftp - Ricezione» (in entrambi i
casi si opera con web services integrati), si potranno avere due ulteriori scenari:
   ➢ l’accreditamento viene fatto direttamente dalla software house a suo nome, in veste
     di «Intermediario tecnico», la quale poi - previo accordo contrattuale - può anche
     fungere da «Soggetto emittente» e apporre la firma elettronica nelle fatture;
     - l’accreditamento viene fatto da ciascun cliente della software house, al quale lo
     Sdi rilascerà un proprio certificato personale da integrare nella procedura e da
     utilizzare per la trasmissione.
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò

L’indirizzamento delle fatture ai destinatari
Assosoftware precisa che le funzioni del Sdi sono le seguenti:
   ➢ ha il ruolo di certificare l’emissione della fattura elettronica. Infatti in caso di
     mancata trasmissione allo Sdi, la fattura elettronica si considera non emessa;
   ➢ ha il compito di recapitare la fattura al cliente. In questo contesto vi saranno alcune
     eccezioni che riguardano le fatture emesse nei confronti dei privati e le fatture
     emesse nei confronti di soggetti appartenenti alle “filiere”, in entrambi i casi il
     recapito non sarà obbligatorio.
   ➢ Per poter fornire allo Sdi le informazioni di recapito della fattura è necessario,
     quindi, che il cliente comunichi al suo fornitore in alternativa:
   ➢ la casella di Posta elettronica certificata (Pec) che utilizza per ricevere le fatture
     elettroniche;
   ➢ il «Codice destinatario» a 7 caratteri, fornito dalla propria software house nel caso si
     utilizzi i canali «Servizi Sdicoop o Sdiftp - Ricezione».
Il fornitore, a sua volta, inserirà tale informazione all’interno della fattura elettronica
rispettivamente nell’elemento «PecDestinatario» ovvero nell’elemento
«CodiceDestinatario».
Come rileva Assosoftware, in alternativa a tale operatività, l’Agenzia delle Entrate sta
predisponendo - per la scadenza del 1° gennaio 2019 - una modalità alternativa di
indirizzamento che prevede che ciascun soggetto passivo Iva (in veste di cliente) possa
comunicare allo Sdi la modalità di ricezione prescelta. Tale modalità (qualora diversa da
quella indicata dal fornitore all’interno della fattura elettronica) avrà prevalenza e sarà
utilizzata dallo Sdi per l’inoltro della fattura.
Al momento tale funzione non è comunque ancora disponibile e quasi sicuramente non lo
sarà per il primo termine del 1° luglio 2018.
Per quanto riguarda le ricevute di trasmissione, invece, secondo Assosoftware, potrebbero
esserci alcune novità importanti rispetto a quanto avviene attualmente in riferimento alla
fatturazione alle Pubbliche amministrazioni.
In particolare, rileva Assosoftware, l’Agenzia delle Entrate sembra al momento orientata a
semplificare il flusso delle ricevute di trasmissione recapitate al fornitore a seguito
dell’invio di una fattura elettronica. Di fatto sembra prospettarsi una soluzione molto
leggera, in cui al fornitore viene recapitata obbligatoriamente solo la ricevuta di consegna,
che fa fede ai fini dell’emissione della fattura elettronica. Tutte le ulteriori ricevute in uso
per la fatturazione alle Pubbliche amministrazioni diventerebbero quindi facoltative senza
alcun automatismo («decorrenza termini»).
Aspetti da chiarire
I dubbi, osserva l’Associazione, sono a iosa. Tra quelli di natura fiscale, Assosoftware
segnala tra i tanti il seguente: Come farà l’acquirente a comunicare allo Sdi l’assolvimento
dell’Iva con il metodo del reverse charge?
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò

Qualora non gli venisse consentito, come potrà essere elaborata correttamente la
liquidazione dell’Iva che verrà predisposta dall’agenzia delle Entrate per alcune categorie
di soggetti?
Un altro dubbio riguarda l’obbligatorietà della firma elettronica, che secondo le indicazioni
che arrivano dall’Unione europea, dovrebbe essere resa facoltativa.
Per ultimo, si è ancora in attesa di poter disporre di sistemi automatici di interrogazione
dell’Anagrafe tributaria (con web services) al fine di poter verificare che le Partite Iva
indicate nelle fatture siano reali e attive. Sul punto l’Agenzia delle Entrate sta valutando,
insieme al Garante della privacy, quali soluzioni tecniche potranno essere rese disponibili
alle software house e ai propri clienti.

                                                                       (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò

Fatture e corrispettivi: aggiornate le specifiche
tecniche; Addizionali comunali Irpef: online le aliquote
aggiornate
Comunicazioni della liquidazione periodica Iva e dei dati delle fatture: Sul sito dell’Agenzia
delle entrate l’aggiornamento delle specifiche tecniche notifiche di esito.
Fatture e corrispettivi: aggiornate le specifiche tecniche
Il 20 marzo 2018 l’aggiornamento, nella sezione “Specifiche tecniche per la
comunicazione della liquidazione periodica Iva” e nella sezione “Specifiche tecniche per la
comunicazione dei dati delle fatture”, del file “Specifiche tecniche notifiche di esito – pdf”: il
documento è stato aggiornato per tener conto del nuovo percorso da seguire per arrivare,
sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al file DatiFatturaMessaggi.xsd. Inoltre è stato
esplicitato il dettaglio del contenuto del campo  relativo alla notifica di esito del file
dati fattura, la cui struttura consente di disporre di informazioni aggiuntive sul file al quale
l’esito si riferisce (paragrafo 1.2).
Addizionali comunali Irpef: online le aliquote aggiornate
La tabella è pubblicata singolarmente, anziché essere inserita all’interno delle istruzioni ai
modelli, per consentire un continuo adeguamento alle percentuali via via deliberate
È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco con le aliquote relative alle
addizionali comunali, che contribuenti e sostituti d’imposta dovranno utilizzare ai fini della
determinazione delle quote aggiuntive all’Irpef per il calcolo del saldo 2017 e dell’acconto
2018, in occasione della prossima dichiarazioni dei redditi (Redditi Pf e 730), anno
d’imposta 2017.
Nella tabella, oltre ai codici catastali di ogni Comune, sono pubblicate le percentuali di
prelievo decise dalle diverse amministrazioni locali, che variano dall’applicazione
dell’aliquota unica, differenziata per scaglioni di reddito, fino ad arrivare a soglie di
esenzione per redditi con specifici requisiti. La pubblicazione online sostituisce
l’inserimento dell’elenco all’interno delle istruzioni dei modelli dichiarativi e consente un
aggiornamento continuo delle aliquote sulla base dei cambiamenti deliberati dai Comuni e
alle informazioni via via fornite dal dipartimento delle Finanze.

                                                                         (TORNA ALL'INDICE)
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