INDICE del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D'Andò - Commercialista Telematico
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò INDICE Procedimenti con legame materiale/ temporale stretto: non opera il ne bis in idem _____ 2 Nella relata manca la firma digitale: la notifica tramite PEC è comunque valida ________ 4 Contenzioso tributario sempre più in calo _____________________________________ 5 Costituzione in giudizio libera: contribuente con carta, Fisco con la telematica ________ 6 Conservazione analogica meno efficiente: nuovo studio del Notariato _______________ 7 Pubblicato in Gazzetta UE il regolamento europeo sul geo-blocking ________________ 8 Senza valutazione dei rischi il contratto intermittente diventa indeterminato __________ 11 Bonus Sud: arrivate le indicazioni operative __________________________________ 12 Fattura elettronica: Assosoftware spiega gli aspetti operativi decorrenti dal 2019 _____ 14 Fatture e corrispettivi: aggiornate le specifiche tecniche; Addizionali comunali Irpef: online le aliquote aggiornate ___________________________________________________ 17
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Procedimenti con legame materiale/ temporale stretto: non opera il ne bis in idem Il ne bis in idem non opera se i procedimenti sono caratterizzati da un legame materiale/ temporale stretto (Corte Costituzionale, sentenza n. 43 del 02 marzo 2018). Bis in idem in presenza di legame temporale e materiale tra i procedimenti. Alla luce della recente giurisprudenza europea il ne bis in idem viene subordinato ad un apprezzamento della discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega i procedimenti, poiché è permesso, in presenza di una “close connection”, di proseguire nel nuovo giudizio ad onta della definizione dell’altro. La Consulta si è così espressa riguardo al doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo previsto per le violazioni di carattere tributario. Nel caso in esame il tribunale ordinario aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU”. I giudici costituzionali citano al riguardo la recente la sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia in base alla quale il ne bis in idem non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto. Per conseguenza, in seguito alla sopravvenuta pronuncia della Corte di Strasburgo, nel restituire gli atti al tribunale remittente, la Corte Costituzionale spiega come si sia passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l’uno dall’altro, alla facoltà di coordinare tali procedimenti al fine di renderli preordinati a un’unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva. Ne bis in idem derogabile in materia Iva e di abusi finanziari Il principio del ne bis in idem può essere limitato con l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e i mercati finanziari della stessa. Tale limitazione, tuttavia, non deve andare oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Per questo la normativa italiana in materia di manipolazioni del mercato potrebbe essere contraria al diritto dell'Unione. Questo l’esito delle sentenze del 20 marzo 2018 nelle cause C-524/15 Luca Menci, C.537/16 e cause riunite C-596/16 Enzo Di Puma/ Consob e C-597/16 Consob/Antonio Zecca. Il principio del ne bis in idem dispone che nessuno può essere giudicato o condannato penalmente due volte per lo stesso reato. Tale diritto fondamentale è riconosciuto tanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) quanto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (Cedu). In quattro cause italiane, è stato chiesto alla Corte di giustizia d'interpretare detto principio nel contesto della direttiva Iva e della direttiva sui mercati finanziari .
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Nella relata manca la firma digitale: la notifica tramite PEC è comunque valida Notifica via PEC valida anche se la relata sia priva della firma digitale. In tema di notificazione del ricorso per Cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la carenza di sottoscrizione digitale del ricorso e la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non sono causa d’inesistenza dell’atto. La Suprema Corte si è così espressa in merito all’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricorso e della relata di notifica. A supporto della propria tesi, i giudici citano il principio delle SS.UU. (sent. n. 7665/2016), sancito in via generale dall’articolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. (Corte di cassazione, ordinanza del n. 3805 del 16 febbraio 2018) (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Contenzioso tributario sempre più in calo Prosegue la tendenza in diminuzione delle controversie fiscali pendenti. Nel 2017 in calo ulteriore del 10,75% rispetto al 2016. Al 31 dicembre 2017 le controversie tributarie pendenti (417.635) si sono ridotte del 10,75% rispetto al 31 dicembre 2016, proseguendo il trend positivo di diminuzione iniziato dal 2012. Dal raffronto del periodo ottobre-dicembre 2017 con l’analogo periodo dell’anno 2016, le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio, pari a 52.132, registrano una diminuzione del 4,98%. Le controversie definite sono state 68.107 con una riduzione del 17,47%. In particolare, le nuove controversie presentate in primo grado di giudizio presso le Commissioni tributarie provinciali (CTP), pari a 35.975, sono in calo dell’1,97%; i ricorsi definiti, pari a 50.750, registrano una diminuzione del 18,52%. Nelle Commissioni tributarie regionali (CTR), gli appelli pervenuti nel periodo ottobre-dicembre 2017, pari a 16.157, risultano in calo del 11,06%; le definizioni, pari a 17.357 provvedimenti, risultano in diminuzione del 14,24%. Nelle CTP la quota di giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore è stata di circa il 45%, per un valore complessivo di 2.036,14 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa il 31%, per un valore di 855,99 milioni di euro. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata di circa il 12%, per un valore complessivo di 933,94 milioni di euro. Nelle CTR, la quota di giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore è stata di circa il 42%, per un valore complessivo di 1.327,06 milioni di euro, quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata pari a circa il 40%, per un valore complessivo di 853,61 milioni di euro. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa l’9%, per un valore complessivo di 342,93 milioni di euro. Per entrambi i gradi di giudizio, il confronto tendenziale sui flussi relativi all’intero anno 2017 conferma una riduzione del volume complessivo dei nuovi contenziosi pari all’8,76% rispetto all’anno 2016. Analogamente, il numero dei ricorsi complessivamente definiti nelle Commissioni tributarie nel 2017 mostrano una flessione del 10,69% rispetto all’anno precedente. Le statistiche e le analisi del contenzioso tributario sono disponibili sul sito www.finanze.gov.it (Ministero dell’Economia e Finanze, comunicato stampa n. 47 del 20 marzo 2018) (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Costituzione in giudizio libera: contribuente con carta, Fisco con la telematica La modalità di costituzione in giudizio del ricorrente non vincola la scelta del resistente. Non sussiste l’obbligo per il resistente di conformarsi alla modalità di costituzione in giudizio scelta dal ricorrente. La CTP di Foggia ha così ritenuto rituale la costituzione telematica dell’Agenzia delle Entrate seguita a quella in forma cartacea effettuata dal ricorrente. L’unico obbligo contenuto nel regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario è, infatti, quello che vincola la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche ad utilizzare le medesime per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore. (Comm. Trib. Prov. di Foggia, sentenza n. 104/4 del 05 febbraio 2018) (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Conservazione analogica meno efficiente: nuovo studio del Notariato E’ stato pubblicato il 20 marzo 2018, sul proprio sito internet, il nuovo studio del Notariato rubricato “Il documento digitale nel tempo”. L'ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione TROVA STUDIO per chi intende approfondire le tematiche relative al diritto informatico: Il documento digitale nel tempo - Studio n. 1-2017/DI Ecco di seguito la nota del 20 marzo 2018 redatta dallo stesso Consiglio nazionale del notariato: “I byte invecchiano prima della carta, e prima di questa perdono la loro affidabilità. E’ questo ciò che chiarisce lo studio che invita a gestire con intelligenza il progresso del mondo digitale. Un documento analogico ed uno digitale possono infatti condividere il medesimo valore giuridico, ma la natura e le modalità tecniche con cui i due documenti sono realizzati li rende profondamente diversi. Per cui, se è vero che i documenti digitali trasmettono le informazioni in maniera più funzionale di quelli analogici, è anche altrettanto vero che essi le conservano in maniera molto meno efficiente”. (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Pubblicato in Gazzetta UE il regolamento europeo sul geo-blocking Il 2 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) n. 2018/302 sul geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione. Il regolamento rientra fra le iniziative legislative proposte nel 2016 dalla Commissione europea nel quadro della Strategia per il mercato unico digitale al fine di migliorare l'accesso di consumatori e imprese ai beni e ai servizi online. In particolare, l'obiettivo del regolamento n. 2018/302 è contribuire al buon funzionamento del mercato interno vietando i blocchi geografici ingiustificati (geo-blocking) e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Il regolamento contribuisce in tal modo a chiarire alcune situazioni in cui la discriminazione non può essere giustificata ai sensi dell'articolo 20, par. 2, della direttiva 2006/123/CE (direttiva "Servizi"). Il regolamento si applica a tutti i professionisti che offrono beni o servizi agli utenti finali (consumatori o imprese) nell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che il professionista sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo. L'ambito di applicazione è circoscritto alle sole transazioni transfrontaliere: Il regolamento difatti non si applica a situazioni puramente interne, quando cioè tutti gli elementi della transazione sono limitati ad un solo Stato membro. Sul piano oggettivo, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento: (i) i servizi che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione della direttiva Servizi (articolo 2, par. 2), quali ad esempio i servizi finanziari, di trasporto, audiovisivi, sanitari, sociali ecc.; (ii) i servizi la cui principale caratteristica consiste nel fornire l'accesso e permettere l'uso di contenuti tutelati dal diritto d'autore (es. musica in streaming, e-books, software, giochi online) compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore. I divieti di discriminazione su base geografica sanciti dal regolamento riguardano in particolare tre aspetti: (i) l'accesso alle interfacce online; (ii) l'accesso ai beni o servizi; (ii) gli strumenti e le condizioni di pagamento. Accesso alle interfacce online (art. 3). Il regolamento sancisce il divieto di bloccare o limitare, attraverso l'uso di strumenti tecnologici (es. indirizzi IP, sistemi GPS ecc.) o in altro modo, l'accesso alle interfacce online (siti web, applicazioni) per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. È inoltre vietato il reindirizzamento automatico del cliente, per gli stessi motivi, a una diversa versione dell'interfaccia online, salvo che il cliente abbia dato il proprio consenso esplicito al reindirizzamento. Ad entrambi i divieti è prevista una deroga nei casi in cui la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dalla legislazione europea o nazionale (es. divieto di visualizzare specifici contenuti in alcuni Stati membri). È chiarito che il divieto di discriminazione riguardo all'accesso alle interfacce online non implica un obbligo da parte del professionista di effettuare transazioni con i clienti (considerando 18)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Accesso a beni o servizi (art. 4). Il regolamento vieta l'applicazione di condizioni generali di accesso (i.e. non negoziate individualmente con il cliente) a beni o servizi differenziate per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o stabilimento del cliente in tre situazioni particolari in cui non sussistono ragioni legate ai costi della consegna transfrontaliera o agli obblighi in materia di IVA che potrebbero giustificare un trattamento differenziato. Le tre situazioni sono le seguenti: a) il cliente acquista beni che gli sono consegnati in un luogo di uno Stato membro in cui il professionista propone abitualmente la consegna o che il cliente provvede a ritirare presso un luogo concordato con il professionista; b) il cliente riceve la fornitura di servizi online (es. servizi di cloud computing); c) il cliente riceve la fornitura di servizi prestati in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui il professionista esercita la propria attività (es. alloggio in alberghi, manifestazioni sportive, noleggio auto o vendita di biglietti d'ingresso per festival musicali o parchi divertimento). Una deroga al divieto è prevista nel caso in cui specifiche disposizioni della legislazione europea o nazionale impediscano la vendita di beni o l'offerta di servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori. In ogni caso, il divieto non impedisce ai professionisti di offrire condizioni generali di accesso, compresi prezzi di vendita, diverse tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro, né implica un obbligo per il professionista di effettuare una consegna transfrontaliera al di fuori degli Stati membri in cui lo stesso propone la consegna (considerando 27-28). Strumenti e condizioni di pagamento (art. 5). Il regolamento vieta l'applicazione, nell'ambito dei mezzi di pagamento accettati, di condizioni diverse a un'operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, se: (i) l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria; (ii) i requisiti di autenticazione ("autenticazione forte del cliente") sono soddisfatti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366; (iii) le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista. Quanto al rapporto con le regole di concorrenza (art. 6), le disposizioni del regolamento non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 101 TFUE e del regolamento (UE) n. 330/2010 di esenzione per categoria degli accordi verticali, e in particolare la possibilità, ai sensi di quest'ultimo, di limitare le vendite attive. Per quanto riguarda le vendite passive, è espressamente sancita la nullità di diritto di eventuali disposizioni di accordi verticali che impongano ai professionisti di agire in violazione dei divieti introdotti dal regolamento. Il regolamento entrerà in vigore il 22 marzo e si applicherà a decorrere dal 3 dicembre 2018. Il compito di assicurare l'esecuzione del regolamento è affidato agli Stati membri che dovranno designare uno o più organismi responsabili dell'adeguata ed efficace applicazione del regolamento e prevedere adeguate sanzioni per le ipotesi di violazione. Entro il 23 marzo 2020 la Commissione procederà ad una prima valutazione (da ripetere ogni cinque anni) dell'impatto delle nuove norme sul mercato interno e sul commercio elettronico transfrontaliero. In questa prima valutazione, la Commissione dovrà verificare
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò in particolare l'opportunità o meno di estendere l'ambito di applicazione del regolamento anche ai servizi prestati per via elettronica che consistono nel fornire accesso o permettere l'uso di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché ad alcuni servizi non compresi nella direttiva Servizi, come i servizi nel settore dei trasporti e i servizi audiovisivi. (Assonime, nota del 19 marzo 2018) (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Senza valutazione dei rischi il contratto intermittente diventa indeterminato Il datore di lavoro che utilizza il lavoro intermittente senza aver effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratore è tenuto a trasformare il rapporto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Chi non rispetta il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza del documento sulla valutazione dei rischi viola le disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015. È quanto quanto specifica l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Lettera circolare 49 del 15 marzo 2018, richiamando le circolari nn. 18 e 20 del 2012 del Ministero del Lavoro e un consolidato orientamento giurisprudenziale. Già la Corte di Cassazione, infatti, era giunta a questa conclusione esaminando un caso riguardante un contratto a termine ed affermando il principio generale secondo il quale "la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato". La Suprema Corte - ricorda l'Ispettorato - richiama in tal senso le pronunce della Corte Costituzionale, che ha chiarito, in riferimento ad un contratto di lavoro a tempo parziale, che anche nella presunzione che il testo contrattuale sia stato imposto dal datore di lavoro, la nullità integrale dello stesso nuocerebbe, anziché giovare, al lavoratore. L'Ispettorato evidenzia infine che, naturalmente, la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione. Questo determina, dunque, che "alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale". (Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nota del 19 marzo 2018) (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Bonus Sud: arrivate le indicazioni operative Sono arrivate le indicazioni per fruire degli incentivi Occupazione Giovani e Occupazione Sud. Difatti, l’INPS, con le circolari nn. 48 e 49, pubblicate nella tarda serata del 19 marzo 2018, ha illustrato la connessa disciplina, fornendo al contempo le indicazioni operative per la fruizione degli incentivi per le assunzioni degli iscritti a Garanzia Giovani e per le assunzioni al Sud nel 2018. Come è noto, l’ANPAL, con i decreti nn. 2 e 3 del 2 gennaio 2018, relativi, rispettivamente, all’Incentivo Occupazione Mezzogiorno e all’Incentivo Occupazione NEET, ha reso operativi i due benefici anche quest’anno. In entrambi i casi l’agevolazione consiste nello sgravio totale dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, con esclusione dei premi INAIL, fruibile mediante conguaglio per un periodo di 12 mesi, nel limite massimo annuo di 8.060 euro per lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Destinatari sono i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, effettuino assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono agevolate anche le assunzioni con contratto di lavoro subordinato dei soci lavoratori di cooperativa, mentre restano esclusi l’apprendistato di primo e terzo livello, il lavoro domestico, occasionale e intermittente. Dopo aver riepilogato la disciplina e il particolare procedimento per la presentazione dell’istanza definito dai citati decreti ANPAL, l’INPS spiega che i datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione . In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. INPS: Incentivo Occupazione Mezzogiorno, indicazioni operative L’INPS ha, dunque, emanato la circolare n. 49 del 19 marzo 2018, con la quale spiega la disciplina contenuta nel Decreto direttoriale dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) n. 2 del 2 gennaio 2018 e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Il decreto direttoriale n. 3/2018, pubblicato il 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018, prevede un incentivo per l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 in regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. INPS: Incentivo Occupazione NEET, indicazioni operative L’INPS ha, quindi, emanato anche la circolare n. 48 del 19 marzo 2018, con la quale illustra la disciplina contenuta nel Decreto direttoriale dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) n. 3 del 2 gennaio 2018 e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Il decreto direttoriale n. 3/2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Fattura elettronica: Assosoftware spiega gli aspetti operativi decorrenti dal 2019 Fattura elettronica: Assosoftware spiega gli obblighi decorrenti dal 1.1.2019. Fattura elettronica: Assosoftware, in particolare il comitato tecnico, ha illustrato alcuni aspetti operativi legati all’entrata in vigore generalizzata degli obblighi a partire dal 1° gennaio 2019. Infrastruttura tecnologica e aspetti operativi Assoftware mette in risalto la circostanza che la fatturazione elettronica obbligatoria B2B (Business to business, ossia tra aziende “private”) si appoggerà sulla medesima infrastruttura tecnologica che già da qualche anno supporta sia la fatturazione elettronica alle Pubbliche amministrazioni (Sistema di interscambio, lo Sdi), sia anche la fatturazione elettronica facoltativa B2B che – ricordiamo - è già operante dall’inizio dello scorso anno. Tale infrastruttura sarà, tuttavia, opportunamente dimensionata per sopportare il nuovo carico di lavoro derivante dall’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a quasi tutti i soggetti passivi Iva (fanno eccezione solo i minimi, i forfetari e pochi altri soggetti). A parere di Assosodftware, non ci saranno, quindi, novità sostanziali a livello di interfacciamento e di funzionalità, e anche il formalismo Xml delle fatture elettroniche rimarrà sostanzialmente lo stesso. Riguardo la fatturazione, intanto le aziende e gli operatori del settore che già ora utilizzano software gestionali per trasmettere in modo automatico le fatture elettroniche allo Sdi, ad esempio nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, potranno continuare a utilizzare le funzioni integrate di predisposizione, di firma, di invio delle fatture e di recupero delle ricevute. Assosoftware afferma poi che in fase di completamento gli adeguamenti dei software gestionali per l’interfacciamento con lo Sdi per lo “scarico” delle fatture di acquisto. In questo caso gli operatori dovranno attenersi alle indicazioni della propria software house, poiché ciascuna di esse potrà implementare tale interfacciamento con lo Sdi utilizzando soluzioni tecniche specifiche, ognuna delle quali comporta operatività differenti a carico degli utilizzatori. Qualora, il software gestionale implementi l’invio tramite i «Servizi Sdicoop o Sdiftp - Trasmissione» e la ricezione tramite i «Servizi Sdicoop o Sdiftp - Ricezione» (in entrambi i casi si opera con web services integrati), si potranno avere due ulteriori scenari: ➢ l’accreditamento viene fatto direttamente dalla software house a suo nome, in veste di «Intermediario tecnico», la quale poi - previo accordo contrattuale - può anche fungere da «Soggetto emittente» e apporre la firma elettronica nelle fatture; - l’accreditamento viene fatto da ciascun cliente della software house, al quale lo Sdi rilascerà un proprio certificato personale da integrare nella procedura e da utilizzare per la trasmissione.
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò L’indirizzamento delle fatture ai destinatari Assosoftware precisa che le funzioni del Sdi sono le seguenti: ➢ ha il ruolo di certificare l’emissione della fattura elettronica. Infatti in caso di mancata trasmissione allo Sdi, la fattura elettronica si considera non emessa; ➢ ha il compito di recapitare la fattura al cliente. In questo contesto vi saranno alcune eccezioni che riguardano le fatture emesse nei confronti dei privati e le fatture emesse nei confronti di soggetti appartenenti alle “filiere”, in entrambi i casi il recapito non sarà obbligatorio. ➢ Per poter fornire allo Sdi le informazioni di recapito della fattura è necessario, quindi, che il cliente comunichi al suo fornitore in alternativa: ➢ la casella di Posta elettronica certificata (Pec) che utilizza per ricevere le fatture elettroniche; ➢ il «Codice destinatario» a 7 caratteri, fornito dalla propria software house nel caso si utilizzi i canali «Servizi Sdicoop o Sdiftp - Ricezione». Il fornitore, a sua volta, inserirà tale informazione all’interno della fattura elettronica rispettivamente nell’elemento «PecDestinatario» ovvero nell’elemento «CodiceDestinatario». Come rileva Assosoftware, in alternativa a tale operatività, l’Agenzia delle Entrate sta predisponendo - per la scadenza del 1° gennaio 2019 - una modalità alternativa di indirizzamento che prevede che ciascun soggetto passivo Iva (in veste di cliente) possa comunicare allo Sdi la modalità di ricezione prescelta. Tale modalità (qualora diversa da quella indicata dal fornitore all’interno della fattura elettronica) avrà prevalenza e sarà utilizzata dallo Sdi per l’inoltro della fattura. Al momento tale funzione non è comunque ancora disponibile e quasi sicuramente non lo sarà per il primo termine del 1° luglio 2018. Per quanto riguarda le ricevute di trasmissione, invece, secondo Assosoftware, potrebbero esserci alcune novità importanti rispetto a quanto avviene attualmente in riferimento alla fatturazione alle Pubbliche amministrazioni. In particolare, rileva Assosoftware, l’Agenzia delle Entrate sembra al momento orientata a semplificare il flusso delle ricevute di trasmissione recapitate al fornitore a seguito dell’invio di una fattura elettronica. Di fatto sembra prospettarsi una soluzione molto leggera, in cui al fornitore viene recapitata obbligatoriamente solo la ricevuta di consegna, che fa fede ai fini dell’emissione della fattura elettronica. Tutte le ulteriori ricevute in uso per la fatturazione alle Pubbliche amministrazioni diventerebbero quindi facoltative senza alcun automatismo («decorrenza termini»). Aspetti da chiarire I dubbi, osserva l’Associazione, sono a iosa. Tra quelli di natura fiscale, Assosoftware segnala tra i tanti il seguente: Come farà l’acquirente a comunicare allo Sdi l’assolvimento dell’Iva con il metodo del reverse charge?
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Qualora non gli venisse consentito, come potrà essere elaborata correttamente la liquidazione dell’Iva che verrà predisposta dall’agenzia delle Entrate per alcune categorie di soggetti? Un altro dubbio riguarda l’obbligatorietà della firma elettronica, che secondo le indicazioni che arrivano dall’Unione europea, dovrebbe essere resa facoltativa. Per ultimo, si è ancora in attesa di poter disporre di sistemi automatici di interrogazione dell’Anagrafe tributaria (con web services) al fine di poter verificare che le Partite Iva indicate nelle fatture siano reali e attive. Sul punto l’Agenzia delle Entrate sta valutando, insieme al Garante della privacy, quali soluzioni tecniche potranno essere rese disponibili alle software house e ai propri clienti. (TORNA ALL'INDICE)
del 21/3/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò Fatture e corrispettivi: aggiornate le specifiche tecniche; Addizionali comunali Irpef: online le aliquote aggiornate Comunicazioni della liquidazione periodica Iva e dei dati delle fatture: Sul sito dell’Agenzia delle entrate l’aggiornamento delle specifiche tecniche notifiche di esito. Fatture e corrispettivi: aggiornate le specifiche tecniche Il 20 marzo 2018 l’aggiornamento, nella sezione “Specifiche tecniche per la comunicazione della liquidazione periodica Iva” e nella sezione “Specifiche tecniche per la comunicazione dei dati delle fatture”, del file “Specifiche tecniche notifiche di esito – pdf”: il documento è stato aggiornato per tener conto del nuovo percorso da seguire per arrivare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al file DatiFatturaMessaggi.xsd. Inoltre è stato esplicitato il dettaglio del contenuto del campo relativo alla notifica di esito del file dati fattura, la cui struttura consente di disporre di informazioni aggiuntive sul file al quale l’esito si riferisce (paragrafo 1.2). Addizionali comunali Irpef: online le aliquote aggiornate La tabella è pubblicata singolarmente, anziché essere inserita all’interno delle istruzioni ai modelli, per consentire un continuo adeguamento alle percentuali via via deliberate È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco con le aliquote relative alle addizionali comunali, che contribuenti e sostituti d’imposta dovranno utilizzare ai fini della determinazione delle quote aggiuntive all’Irpef per il calcolo del saldo 2017 e dell’acconto 2018, in occasione della prossima dichiarazioni dei redditi (Redditi Pf e 730), anno d’imposta 2017. Nella tabella, oltre ai codici catastali di ogni Comune, sono pubblicate le percentuali di prelievo decise dalle diverse amministrazioni locali, che variano dall’applicazione dell’aliquota unica, differenziata per scaglioni di reddito, fino ad arrivare a soglie di esenzione per redditi con specifici requisiti. La pubblicazione online sostituisce l’inserimento dell’elenco all’interno delle istruzioni dei modelli dichiarativi e consente un aggiornamento continuo delle aliquote sulla base dei cambiamenti deliberati dai Comuni e alle informazioni via via fornite dal dipartimento delle Finanze. (TORNA ALL'INDICE)
Puoi anche leggere