La riforma della PAC nelle proposte della Commissione europea - Andrea Comacchio - Commissario allo sviluppo rurale

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La riforma della PAC nelle
proposte della Commissione
          europea

  Andrea Comacchio – Commissario allo sviluppo rurale
La PAC nel nuovo bilancio Ue

  Congelamento della spesa in valori correnti per
  entrambi i pilastri = riduzione significativa a valori
  costanti (-12,5%)
  Parziale mitigazione con 15,5 Mld (4%) in altre misura
  disponibili per l’agricoltura, collocati fuori della rubrica 2:

• 9,5 mld (ricerca e innovazione, aiuti alimentari agli
  indigenti, sicurezza alimentare)

• 6 mld fuori del QFP (3,5 mld come nuova riserva per le
  crisi nel settore agricolo)
Le proposte della Commissione per la nuova PAC

La proposta (8 regolamenti) prevede rilevanti novità per Pagamenti diretti,
Sviluppo rurale, OCM unica e norme orizzontali:

• La “convergenza” dei pagamenti diretti tra Stati membri
• la “regionalizzazione” obbligatoria del pagamento di base a livello
  di stato membro (o regione) entro il 2019
• I nuovi pagamenti diretti (“spacchettamento” del Pagamento unico,
  inverdimento, livellamento, agricoltore attivo)
• un nuovo approccio per lo sviluppo rurale
• Il definitivo abbandono delle misure di gestione dei mercati della
  vecchia PAC nell’ambito del’OCM unica
La “convergenza” tra Stati
Gli Stati membri con pagamenti medi per ettaro sotto il 90% della
media Ue-27 recupereranno gradualmente dal 2014 al 2017 un terzo
di tale differenza, grazie alla parallela riduzione dei pagamenti dei
Paesi sopra alla media

1. La redistribuzione è tutto sommato modesta (circa 800 mln di €)
2. il criterio su cui si basa è la SAU ammissibile al 2009 (che non
   comprende cioè quella destinata a colture quali vite e ortofrutta),
   danneggia i Paesi che hanno ancora pagamenti basati sul metodo
   storico.
3. L’Italia è penalizzata anche perché caratterizzata da un’agricoltura
   più intensiva (plv, VA, lavoro), e complessivamente perde sul I
   pilastro un ammontare annuo a regime di 240 milioni di € rispetto al
   2013 (-6%)
Pagamenti diretti medi

                         Fonte: Frascarelli
Gli effetti della convergenza (var. %)

                                     Fonte: Frascarelli
I nuovi pagamenti diretti

Nuova articolazione in 6 componenti

1. Pagamento di base (obbligatorio): il cui peso può variare a seconda delle scelte
   sulle altre componenti fatte dagli Stati membri

2. Pagamento per pratiche agricole a favore dell’ambiente e del clima
   (obbligatorio): 30% massimale

3. Aree svantaggiate (facoltativo): fino al 5%

4. Giovani agricoltori (obbligatorio): fino al 2%

5. Pagamenti accoppiati in comparti o aree sensibili (facoltativi): fino al 10%

6. Pagamento semplificato (500-1000€) per i piccoli agricoltori (obbligatorio): fino al
   10%
Il pagamento base (1)

• Rappresenta la versione (ridotta) del pagamento unico, che
  sostituirà a partire dal 1°gennaio 2014
• A tale pagamento sarà destinato un massimale variabile tra il 43% e
  il 68% del totale nazionale (quota residuale)
• L’abbandono del metodo storico e il passaggio al sistema
  “regionalizzato” può essere graduale (dal 2014 fino al 2019)
• Alla fine del periodo transitorio a tutte le aziende sarà riconosciuto
  un aiuto ad ettaro di uguale valore nell’ambito della “regione”
  definita
Il pagamento base (2)

• PRIMA ASSEGNAZIONE: i nuovi titoli saranno assegnati agli
  agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2014.
• SUPERFICI AMMISSIBILI: seminativi, prati permanenti e colture
  permanenti.
• Gli Stati membri possono applicare il pagamento di base a livello
  NAZIONALE o a livello “REGIONALE” (criteri non discriminatori)
• RISERVA NAZIONALE: ≤3% del plafond per essere destinata a
  nuovi agricoltori e alle aree in ristrutturazione
• Il pagamento di base è legato a TITOLI TRASFERIBILI, attivati su
  terreni ammissibili.
Il pagamento di base (3)

                           Fonte: Frascarelli
Greening
(Pagamento per pratiche agricole a favore dell’ambiente e del clima)

1.Diversificazione colturale
• Seminativi ≥ 3ha: coltivare almeno 3 colture
• ciascuna >5% -
Pagamenti per le zone soggette a vincoli
                     naturali
• Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali è un aiuto
  facoltativo al quale può essere dedicato fino al 5% del massimale
  nazionale;
• Il pagamento è concesso annualmente per gli ettari ammissibili
  situati nelle zone soggette a vincoli naturali individuate dallo Stato
  membro nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale (o in parti di
  esse)
• Il pagamento può essere applicato a livello regionale; gli Stati
  membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non
  discriminatori:
    a) i vincoli naturali (es. montagna interna, montagna litoranea,
       collina)
    b) le condizioni agronomiche (es. erosione, salinità, tessitura,
       permeabilità) “regioni” diverse da quelle individuate per il
       pagamento di base
Pagamenti per i giovani agricoltori
• Il pagamento per i giovani agricoltori è un aiuto obbligatorio al
  quale deve essere dedicato al massimo il 2% del massimale
  nazionale.
• Il pagamento è concesso annualmente, dietro attivazione dei diritti
  all’aiuto, per un massimo di 5 anni, al giovane inteso come:
    a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in qualità di
       capo dell'azienda o che sia già insediata nei cinque anni che
       precedono la prima presentazione di una domanda di
       pagamento di base
    b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione
       della domanda di cui alla lettera a).
• Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento
  moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei
  diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per il numero di diritti che
  l'agricoltore ha attivato con la domanda.
• L’aiuto è concesso per un massimo di 25 ettari (in Italia)
Pagamento accoppiato

• Il sostegno accoppiato è un aiuto facoltativo al quale può essere
  dedicato fino al 10% del massimale nazionale;
• Serve a mantenere gli attuali livelli di produzione nei settori o nelle
  regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori
  sono in difficoltà e che rivestono una particolare importanza
  economica, sociale o ambientale
• Possibilità di concedere il sostegno accoppiato anche a chi al 31
  dicembre 2013 detiene titoli speciali e non ha ettari ammissibili
• Nella proposta di regolamento non si fa cenno alla possibilità di
  applicare tale aiuto a livello di “regioni” in qualche modo individuate
Regime Piccoli Agricoltori
•   Gli agricoltori, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un
    regime semplificato, denominato "regime per i piccoli agricoltori".
•   I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori
    sostituiscono tutti i pagamenti previsti compresi quelli accoppiati .
•   Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono
    esonerati dalle pratiche agricole a favore dell’ambiente (greening).
•   L'importo del pagamento e fissato annualmente dallo Stato al livello:
     a) un importo non superiore al 15% del pagamento medio
        nazionale per beneficiario;
     b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per
        ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di
        ettari fino a un massimo di tre.
•   In ogni caso l’importo non è inferiore a 500 EUR e non è superiore
    a 1 000 EUR.
Livellamento
E’ previsto un tetto ai pagamenti più alti con riduzioni progressive, per
scaglioni, del

–20% per gli importi tra 150.000 e 200.000 €

–40% per gli importi tra 200.000 e 250.000 €

–70% per gli importi tra 250.000 e 300.000 €

–100% per importi superiori a 300.000 €

L’ammontare su cui si applica il capping non comprende la componente
greening ed è ottenuto sottraendo dal totale dei pagamenti salari e contributi
sociali: più lavoro si impiega, più si innalza il tetto e minore è la penalizzazione
Agricoltore “attivo”

Non saranno erogati pagamenti diretti

• a persone (o associazioni di persone) fisiche o giuridiche, se
  l’importo annuo dei pagamenti è inferiore al 5% dei proventi totali
  ottenuti da attività non agricole

• se sulle loro superfici agricole non viene condotta un’attività minima

Tali vincoli non si applicano ai pagamenti inferiori a 5.000 €
Lo sviluppo rurale

Tre novità principali:

1. spariscono i 3 Assi dell’attuale II pilastro, sostituiti da 6 priorità e 23
   misure (rispetto alle attuali 40), con una riserva del 5% per
   l’approccio Leader
2. Si chiede più coordinamento tra sviluppo rurale e fondi strutturali,
   tornando a documenti unici di programmazione negoziati tra Ue e
   Stati membri
3. Si concede un margine di flessibilità tra pilastri: Gli SM potranno
   trasferire al II pilastro fino al 10% della dotazione del I; e alcuni
   anche viceversa, dal II al I, ma solo per il 5%
Lo sviluppo rurale

                     Fonte F. Sotte
L’OCM unica

La proposta consolida la revisione della politica dei mercati già avviata;

• Soppressione del regime quote zucchero il 30/9/2015 e di alcuni
  aiuti settoriali residui (latte scremato, luppolo…)
• Generalizzazione a tutti i settori del modello del pacchetto Latte per
  rafforzare il potere contrattuale dei produttori
• Estensione a tutti i comparti dell’approccio basato sulle
  organizzazione dei produttori e l’interprofessione,
• Creazione di una riserva di emergenza di 3,5 Mld di € per finanziare
  le misure di mercato nei momenti di crisi
• Collocazione nel II pilastro del sostegno alla organizzazione delle
  filiere alimentari e alla gestione del rischio
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