LA RIFORMA DELL'IVA SULL'E-COMMERCE (2019-2021) - Netcomm - Milano Alan M. Rhode 13 Novembre 2017 - Consorzio Netcomm
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LA RIFORMA DELL’IVA SULL’E-COMMERCE (2019-2021) Netcomm - Milano Alan M. Rhode Alan.rhode@taxmen.eu 13 Novembre 2017
La riforma IVA e-commerce 2019-2021 • 1 dicembre 2016: la Commissione Europea ha presentato un set di proposte legislative per modificare l’attuale scenario normativo IVA riguardante l’e- commerce diretto e indiretto. • Dopo molteplici modifiche durante il percorso legislativo, la riforma attende di essere approvata dall’ECOFIN. • Una parte minoritaria delle novità normative dovrebbe entrare in vigore dal 2019; la principale parte troverà efficacia dal 2021. 1
La riforma IVA e-commerce 2019-2021 (2) • La riforma dell’IVA europea sull’e-commerce si articola in varie innovazioni, tra cui: 1. Modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza infra-UE (“distance selling UE”); 2. Eliminazione della franchigia IVA sulle importazioni e-commerce e introduzione nuovo regime import; 3. Introduzione di responsabilità IVA dei marketplace su importazioni e-commerce; 4. Estensione del Mini-One-Stop-Shop (MOSS) a tutti i servizi business-to-consumer transfrontalieri; 5. Facoltà per stati UE d’applicare aliquote IVA ridotte sugli e-book. 2
Distance selling UE • Per “distance selling” UE s’intende: le vendite a “consumatori finali”, da intendersi come soggetti che acquistino i prodotti per uso personale, in cui la spedizione del prodotto avvenga a nome e/o per conto del merchant, verso consumatori ubicati in altri stati UE. 3
Distance selling UE (2) • Non rientrano pertanto nella disciplina del distance selling UE i casi in cui: a. La spedizione avviene a nome o per conto del consumatore; b. Il cliente, anche straniero, ritira i prodotti personalmente nel negozio italiano dopo l’acquisto online; c. Le vendite sono “business to business”; d. La vendita è rivolta a consumatore extra-UE. 4
Distance selling UE: oggi • L’IVA sulle vendite a distanza si applica in Italia, a meno che il merchant superi una specifica soglia di volume d’affari annuo prevista nello stato UE di destinazione - e.g., Germania: 100k. • In tale circostanza, si comincerà ad applicare l’IVA tedesca per tutta la rimanente parte dell’anno solare in corso (Y1) e per tutto il successivo (Y2). • Se nell’Y2 il merchant non raggiunge più la predetta soglia di fatturato in Germania, a decorrere dal Y3 le spedizioni verso la Germania saranno di nuovo soggette all’IVA italiana. 5
Distance selling UE: oggi (2) • A prescindere dal volume d’affari, il merchant può optare per l’applicazione dell’IVA nello stato UE di destinazione con opzione di durata minima biennale (art. 41 D.L. 331/1993). • Quando le spedizioni e-commerce sono soggette all’IVA di altro stato UE, si applicano le regole di quest’ultimo in materia di aliquote, esenzioni, fatturazione, oneri dichiarativi, etc. 6
Distance selling UE oggi: problemi a) Il merchant deve monitorare costantemente il flusso di vendite e-commerce stato UE per stato UE; b) Il merchant può essere chiamato a identificarsi a fini IVA in molteplici stati UE; c) In tale ultimo caso, il merchant deve imparare e rispettare le normative IVA “estere”; d) Il merchant può essere soggetto ad audit/istruttorie ad opera delle autorità fiscali di altri stati UE. 7
Distance selling UE: la riforma • La prospettata riforma modifica integralmente il regime IVA del distance selling europeo. • Dal 2021(?), l’IVA sulle vendite e-commerce si applicherà nello stato UE di destinazione dei prodotti. • Eliminazione delle “soglie” (€35/100k). • Tuttavia, i merchant non dovranno identificarsi a fini IVA negli altri stati UE, potendo utilizzare il MOSS per dichiarare/versare l’IVA in altri stati UE- sistema già in uso per i servizi digitali dal 2015. 8
Distance selling UE: la riforma (2) • Il merchant seguirà le regole di certificazione fiscale del proprio stato UE anche per le vendite e-commerce soggette ad IVA in altro stato UE. • Soglia de minimis: il merchant con volume d’affari e- commerce annuo intra-UE ≤ €10.000 applicherà l’IVA del proprio stato anche alle vendite online intra-UE. 9
E-commerce import: addio franchigia IVA • Dal 2021, rimozione dell’attuale franchigia IVA sulle importazioni di modico valore (Eur 10/22) - cd. small consignment exemption. • La franchigia fu introdotta per evitare che le dogane europee investissero risorse per lo sdoganamento di numerose spedizioni dal modesto valore economico. • L’eliminazione della franchigia è tesa a contrastare i frequenti abusi da parte di merchant extra-UE • Rimarrà comunque in vigore la franchigia di Euro 150 ai fini dei dazi doganali. 10
E-commerce import: nuovo regime IVA • 2021: contestuale introduzione di nuovo regime IVA per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco ≤ €150. • Il momento impositivo IVA coinciderà, in sostanza, con la data del pagamento online. Le spedizioni con prodotti di valore ≤ €150 non saranno dunque soggette a prelievo IVA in dogana. • Il merchant extra-UE, munitosi di partita IVA UE, dovrà dichiarare e versare periodicamente l’IVA dovuta su tali importazioni e applicata al momento della vendita online. 11
E-commerce import: nuovo regime IVA (2) • Per accedere al regime speciale, i merchant extra-UE dovranno nominare un intermediario stabilito nell’UE, se non stabiliti in territorio con cui l’UE abbia siglato un accordo di reciproca cooperazione in materia d’IVA. • L’intermediario è un soggetto UE responsabile per il soddisfacimento degli adempimenti previsti dal regime speciale ed il versamento della relativa IVA (e.g., corrieri, etc.). • L’IVA dovrà essere dichiarata/versata mensilmente mediante inoltro telematico di dichiarazione. 12
E-commerce import: nuovo regime IVA (3) • I colli oggetto d’importazione dovranno riportare la partita IVA del merchant extra-UE o dell’intermediario per permettere eventuale verifica su assolvimento IVA. • Diversamente dall’attuale assetto, ogni responsabilità IVA sarà posta in capo al merchant (o l’intermediario), non al consumatore UE. • Il consumatore potrà optare per una procedura d’importazione ordinaria ove voglia beneficiare di aliquote IVA ridotte (parte poco chiara della riforma). 13
Responsabilità IVA dei marketplace • Quando un operatore facilita - attraverso l’uso di un marketplace, portale o similari strumenti - le vendite a distanza di prodotti importati direttamente da extra-UE con valore intrinseco ≤ €150, tale operatore economico sarà considerato quale cedente del bene a fini IVA. • Il marketplace, e non più il venditore, sará responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti IVA. • Previsione controversa, non inclusa nella proposta di Direttiva originariamente avanzata dalla Commissione Europea. 14
Estensione del MOSS a tutti i servizi B2C • Dal 2015, i servizi resi tramite mezzi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione (cd. “servizi digitali”) destinati a consumatori europei sono soggette a IVA nello stato UE del consumatore. • Sempre dal 2015, gli operatori economici possono avvalersi del MOSS per dichiarare/versare l’IVA in più stati UE, senza necessità d’ivi identificarsi a fini IVA. • Dopo alcuni anni di ”sperimentazione”, si è deciso di estendere il MOSS a tutti i servizi prestati in favore di consumatori europei (2021). 15
Ulteriori modifiche al MOSS per servizi (2019) • Dal 2019, si applicheranno regole di certificazione fiscale e contabilità dello stato UE del fornitore dei servizi digitali soggetti a MOSS. • Soglia de minimis: i fornitori di servizi digitali con volume d’affari UE ≤ €10k annui applicherà l’IVA del proprio stato UE alle prestazioni verso consumatori UE. • I fornitori di servizi digitali con volume d’affari annuo ≤ €100k potranno conservare 1 sola evidenza del luogo di ubicazione del consumatore, rispetto alle attuali 2. 16
Ulteriori modifiche al MOSS per servizi (2019) • Dal 2019, si applicheranno regole di certificazione fiscale e contabilità dello stato UE del fornitore dei servizi digitali soggetti a MOSS. • Soglia de minimis: i fornitori di servizi digitali con volume d’affari UE ≤ €10k annui applicherà l’IVA del proprio stato UE alle prestazioni verso consumatori UE. • I fornitori di servizi digitali con volume d’affari annuo ≤ €100k potranno conservare 1 sola evidenza del luogo di ubicazione del consumatore, rispetto alle attuali 2. 16
Aliquote IVA ridotte su e-book • Nell’attuale scenario normativo, gli stati UE non sono titolati ad applicare aliquote ridotte sugli e-book, diversamente dalle pubblicazioni cartacee. • La Corte di Giustizia Europea ha confermato la legittimità del differente trattamento IVA delle pubblicazioni elettroniche rispetto alle pubblicazioni cartacee, rientrando le prime nell’ambito della fornitura di servizi digitali. • E’ in fase di scrutinio legislativo una proposta di Direttiva UE che, se approvata, permetterebbe agli stati UE di equiparare il trattamento tra pubblicazioni cartacee ed elettroniche. 17
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