LA RIFORMA DELL'IVA SULL'E-COMMERCE (2019-2021) - Netcomm - Milano Alan M. Rhode 13 Novembre 2017 - Consorzio Netcomm

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LA RIFORMA DELL'IVA SULL'E-COMMERCE (2019-2021) - Netcomm - Milano Alan M. Rhode 13 Novembre 2017 - Consorzio Netcomm
LA RIFORMA DELL’IVA
SULL’E-COMMERCE (2019-2021)

                Netcomm - Milano
                 Alan M. Rhode
             Alan.rhode@taxmen.eu
               13 Novembre 2017
LA RIFORMA DELL'IVA SULL'E-COMMERCE (2019-2021) - Netcomm - Milano Alan M. Rhode 13 Novembre 2017 - Consorzio Netcomm
La riforma IVA e-commerce 2019-2021

• 1 dicembre 2016: la Commissione Europea ha
  presentato un set di proposte legislative per modificare
  l’attuale scenario normativo IVA riguardante l’e-
  commerce diretto e indiretto.

• Dopo molteplici modifiche durante il percorso
  legislativo, la riforma attende di essere approvata
  dall’ECOFIN.

• Una parte minoritaria delle novità normative dovrebbe
  entrare in vigore dal 2019; la principale parte troverà
  efficacia dal 2021.

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La riforma IVA e-commerce 2019-2021 (2)

• La riforma dell’IVA europea sull’e-commerce si articola
  in varie innovazioni, tra cui:

  1. Modifica integrale del regime IVA sulle vendite a
     distanza infra-UE (“distance selling UE”);
  2. Eliminazione della franchigia IVA sulle importazioni
     e-commerce e introduzione nuovo regime import;
  3. Introduzione di responsabilità IVA dei marketplace
     su importazioni e-commerce;
  4. Estensione del Mini-One-Stop-Shop (MOSS) a tutti i
     servizi business-to-consumer transfrontalieri;
  5. Facoltà per stati UE d’applicare aliquote IVA ridotte
     sugli e-book.

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Distance selling UE

• Per “distance selling” UE s’intende: le vendite a
  “consumatori finali”, da intendersi come soggetti che
  acquistino i prodotti per uso personale, in cui la
  spedizione del prodotto avvenga a nome e/o per conto
  del merchant, verso consumatori ubicati in altri stati
  UE.

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Distance selling UE (2)

• Non rientrano pertanto nella disciplina del distance
  selling UE i casi in cui:

  a. La spedizione avviene a nome o per conto del
     consumatore;
  b. Il cliente, anche straniero, ritira i prodotti
     personalmente nel negozio italiano dopo l’acquisto
     online;
  c. Le vendite sono “business to business”;
  d. La vendita è rivolta a consumatore extra-UE.

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Distance selling UE: oggi

• L’IVA sulle vendite a distanza si applica in Italia, a
  meno che il merchant superi una specifica soglia di
  volume d’affari annuo prevista nello stato UE di
  destinazione - e.g., Germania: 100k.
• In tale circostanza, si comincerà ad applicare l’IVA
  tedesca per tutta la rimanente parte dell’anno solare in
  corso (Y1) e per tutto il successivo (Y2).
• Se nell’Y2 il merchant non raggiunge più la predetta
  soglia di fatturato in Germania, a decorrere dal Y3 le
  spedizioni verso la Germania saranno di nuovo
  soggette all’IVA italiana.

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Distance selling UE: oggi (2)

• A prescindere dal volume d’affari, il merchant può
  optare per l’applicazione dell’IVA nello stato UE di
  destinazione con opzione di durata minima biennale
  (art. 41 D.L. 331/1993).
• Quando le spedizioni e-commerce sono soggette
  all’IVA di altro stato UE, si applicano le regole di
  quest’ultimo in materia di aliquote, esenzioni,
  fatturazione, oneri dichiarativi, etc.

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Distance selling UE oggi: problemi

a) Il merchant deve monitorare costantemente il flusso
   di vendite e-commerce stato UE per stato UE;
b) Il merchant può essere chiamato a identificarsi a fini
   IVA in molteplici stati UE;
c) In tale ultimo caso, il merchant deve imparare e
   rispettare le normative IVA “estere”;
d) Il merchant può essere soggetto ad audit/istruttorie
   ad opera delle autorità fiscali di altri stati UE.

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Distance selling UE: la riforma

• La prospettata riforma modifica integralmente il regime
  IVA del distance selling europeo.
• Dal 2021(?), l’IVA sulle vendite e-commerce si
  applicherà nello stato UE di destinazione dei prodotti.
• Eliminazione delle “soglie” (€35/100k).
• Tuttavia, i merchant non dovranno identificarsi a fini
  IVA negli altri stati UE, potendo utilizzare il MOSS per
  dichiarare/versare l’IVA in altri stati UE- sistema già in
  uso per i servizi digitali dal 2015.

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Distance selling UE: la riforma (2)

• Il merchant seguirà le regole di certificazione fiscale
  del proprio stato UE anche per le vendite e-commerce
  soggette ad IVA in altro stato UE.
• Soglia de minimis: il merchant con volume d’affari e-
  commerce annuo intra-UE ≤ €10.000 applicherà l’IVA
  del proprio stato anche alle vendite online intra-UE.

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E-commerce import: addio franchigia IVA

• Dal 2021, rimozione dell’attuale franchigia IVA sulle
  importazioni di modico valore (Eur 10/22) - cd. small
  consignment exemption.
• La franchigia fu introdotta per evitare che le dogane
  europee investissero risorse per lo sdoganamento di
  numerose spedizioni dal modesto valore economico.
• L’eliminazione della franchigia è tesa a contrastare i
  frequenti abusi da parte di merchant extra-UE
• Rimarrà comunque in vigore la franchigia di Euro 150
  ai fini dei dazi doganali.

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E-commerce import: nuovo regime IVA

• 2021: contestuale introduzione di nuovo regime IVA per
  le importazioni di prodotti da territori extra-UE con
  valore intrinseco ≤ €150.
• Il momento impositivo IVA coinciderà, in sostanza, con
  la data del pagamento online. Le spedizioni con
  prodotti di valore ≤ €150 non saranno dunque soggette
  a prelievo IVA in dogana.
• Il merchant extra-UE, munitosi di partita IVA UE, dovrà
  dichiarare e versare periodicamente l’IVA dovuta su tali
  importazioni e applicata al momento della vendita
  online.

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E-commerce import: nuovo regime IVA (2)

• Per accedere al regime speciale, i merchant extra-UE
  dovranno nominare un intermediario stabilito nell’UE,
  se non stabiliti in territorio con cui l’UE abbia siglato un
  accordo di reciproca cooperazione in materia d’IVA.
• L’intermediario è un soggetto UE responsabile per il
  soddisfacimento degli adempimenti previsti dal regime
  speciale ed il versamento della relativa IVA (e.g.,
  corrieri, etc.).
• L’IVA dovrà essere dichiarata/versata mensilmente
  mediante inoltro telematico di dichiarazione.

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E-commerce import: nuovo regime IVA (3)

• I colli oggetto d’importazione dovranno riportare la
  partita IVA del merchant extra-UE o dell’intermediario
  per permettere eventuale verifica su assolvimento IVA.
• Diversamente dall’attuale assetto, ogni responsabilità
  IVA sarà posta in capo al merchant (o l’intermediario),
  non al consumatore UE.
• Il consumatore potrà optare per una procedura
  d’importazione ordinaria ove voglia beneficiare di
  aliquote IVA ridotte (parte poco chiara della riforma).

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Responsabilità IVA dei marketplace

• Quando un operatore facilita - attraverso l’uso di un
  marketplace, portale o similari strumenti - le vendite a
  distanza di prodotti importati direttamente da extra-UE
  con valore intrinseco ≤ €150, tale operatore economico
  sarà considerato quale cedente del bene a fini IVA.
• Il marketplace, e non più il venditore, sará responsabile
  per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti IVA.
• Previsione controversa, non inclusa nella proposta di
  Direttiva originariamente avanzata dalla Commissione
  Europea.

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Estensione del MOSS a tutti i servizi B2C

• Dal 2015, i servizi resi tramite mezzi elettronici, di
  telecomunicazione e di tele-radiodiffusione (cd. “servizi
  digitali”) destinati a consumatori europei sono soggette
  a IVA nello stato UE del consumatore.
• Sempre dal 2015, gli operatori economici possono
  avvalersi del MOSS per dichiarare/versare l’IVA in più
  stati UE, senza necessità d’ivi identificarsi a fini IVA.
• Dopo alcuni anni di ”sperimentazione”, si è deciso di
  estendere il MOSS a tutti i servizi prestati in favore di
  consumatori europei (2021).

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Ulteriori modifiche al MOSS per servizi (2019)

• Dal 2019, si applicheranno regole di certificazione
  fiscale e contabilità dello stato UE del fornitore dei
  servizi digitali soggetti a MOSS.
• Soglia de minimis: i fornitori di servizi digitali con
  volume d’affari UE ≤ €10k annui applicherà l’IVA del
  proprio stato UE alle prestazioni verso consumatori UE.
• I fornitori di servizi digitali con volume d’affari annuo ≤
  €100k potranno conservare 1 sola evidenza del luogo
  di ubicazione del consumatore, rispetto alle attuali 2.

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Ulteriori modifiche al MOSS per servizi (2019)

• Dal 2019, si applicheranno regole di certificazione
  fiscale e contabilità dello stato UE del fornitore dei
  servizi digitali soggetti a MOSS.
• Soglia de minimis: i fornitori di servizi digitali con
  volume d’affari UE ≤ €10k annui applicherà l’IVA del
  proprio stato UE alle prestazioni verso consumatori UE.
• I fornitori di servizi digitali con volume d’affari annuo ≤
  €100k potranno conservare 1 sola evidenza del luogo
  di ubicazione del consumatore, rispetto alle attuali 2.

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Aliquote IVA ridotte su e-book

• Nell’attuale scenario normativo, gli stati UE non sono
  titolati ad applicare aliquote ridotte sugli e-book,
  diversamente dalle pubblicazioni cartacee.
• La Corte di Giustizia Europea ha confermato la
  legittimità del differente trattamento IVA delle
  pubblicazioni elettroniche rispetto alle pubblicazioni
  cartacee, rientrando le prime nell’ambito della fornitura
  di servizi digitali.
• E’ in fase di scrutinio legislativo una proposta di
  Direttiva UE che, se approvata, permetterebbe agli stati
  UE di equiparare il trattamento tra pubblicazioni
  cartacee ed elettroniche.

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