LA RICETTIVITA' TURISTICA APERTA AL PUBBLICO E PRIVATA LE FIGURE EMERGENTI DI HOST E PROPERTY MANAGER

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LA RICETTIVITA' TURISTICA APERTA
AL PUBBLICO E PRIVATA
LE FIGURE EMERGENTI DI HOST E
PROPERTY MANAGER
INTRODUZIONE

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LA RICETTIVITA' TURISTICA APERTA AL PUBBLICO E PRIVATA LE FIGURE EMERGENTI DI HOST E PROPERTY MANAGER
CAPITOLO I
LA RICETTIVITA' TURISTICA APERTA AL PUBBLICO
I.1 LE STRUTTURE ALBERGHIERE
I.2 LE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

CAPITOLO II
LA RICETTIVITA' TURISTICA PRIVATA
I.1 LE LOCAZIONI TURISTICHE I.2 LE LOCAZIONI
BREVI

CAPITOLO III
LE PROFESSIONI EMERGENTI NELLA
RICETTIVITA' APERTA AL PUBBLICO E PRIVATA - LA
FIGURA DELL'HOST - LA FIGURA DEL PROPERTY
MANAGER

CONCLUSIONI

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LA RICETTIVITA' TURISTICA APERTA AL PUBBLICO E PRIVATA LE FIGURE EMERGENTI DI HOST E PROPERTY MANAGER
INTRODUZIONE
Dal volume di Saverio Panzica e di Antonio Marino: “Guida al Diritto
pubblico e privato del Turismo
ORGANIZZAZIONE TURISTICA
STRUTTURE RICETTIVE
LOCAZIONI TURISTICHE BREVI
AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR
PROFESSIONI TURISTICHE”
2019 -2020
Questo lavoro è stato realizzato contemplando uno studio comparato nel contesto
della normativa turistica: a livello Internazionale, dell’Unione europea, dello Stato
italiano e degli Enti locali: Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
Il fenomeno turismo deve essere studiato e analizzato valutando: l’impatto
(economico, sociale e ambientale) delle attività turistiche pubbliche e private, con
particolare attenzione e sensibilità al turismo eco-sostenibile. Pertanto, in questa
ricerca viene evidenziata l’importanza e la necessità di un turismo coordinato e
disciplinato dal punto di vista legislativo, che sia volto a stimolare lo sviluppo di
questo settore per dare maggiore tutela ai consumatori e agli operatori.
L’approccio al variegato contesto normativo che coinvolge il turismo deve porsi
dei campi d’azione ben definiti.
Una prima analisi individua alcuni contesti preliminari che impegnano gli
operatori e la pubblica amministrazione in un rapporto di tutela dell’attivit.
d’impresa che non può e non deve prescindere dal rispettare i diritti del turista
consumatore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo n.
79/2011(Codice del turismo), a seguito di ricorsi promossi dalle Regioni Toscana,
Puglia, Umbria e Veneto, notificati il 29 luglio, il 3 agosto 2011, il 4 - 12 agosto
2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, 9 e 11 agosto 2011, ed
iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.
Nell’ambito delle competenze Stato Regioni la suddetta sentenza, tra l’altro, ha

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LA RICETTIVITA' TURISTICA APERTA AL PUBBLICO E PRIVATA LE FIGURE EMERGENTI DI HOST E PROPERTY MANAGER
ribadito le competenze residuali o innominate delle regioni e delle province
autonome nel settore del turismo, come del resto disposto dall’articolo 117 della
Costituzione.
Il “Codice del turismo”, secondo la Consulta, nel tentativo di armonizzare la
normativa turistica ha prevaricato i compiti assegnati alle regioni e alle province
autonome.
Si può asserire che, all’interno del settore turistico, esistono una molteplicità di
norme di natura diversa che impediscono di definire in modo delimitato la
disciplina in merito ai quattro ambiti in cui si . soliti distinguere il comparto
normativo turistico:
1) organizzazione turistica;
2) ricettività aperta al pubblico e privata;
3) intermediazione;
4) professioni.
Inoltre, per comprendere in modo esaustivo la normativa turistica, si può
affermare che sono presenti nel nostro ordinamento turistico: il diritto privato del
turismo e il diritto pubblico del turismo.
La Corte Costituzionale con la sentenza 5 novembre 2001 n. 352 ha ribadito una
competenza esclusiva dello Stato nel diritto privato per ragioni di carattere storico,
economico e politico, in forza di esigenze di uguaglianza e unit., che spesso si
traduce in deroghe specifiche del ”diritto comune” del Codice civile, basti pensare
al “danno da vacanza rovinata”, previsto dagli articoli 2043 e 2059 del Codice
civile.
Rientrano nel diritto pubblico del turismo le norme che disciplinano le
competenze della P.A. La connessione diretta tra turismo e interesse generale
spiega la predisposizione di regole: di apparati pubblici e di poteri volti: a
supportare e coordinare l’attività dei privati; a tutelare diritti ed a perseguire
obiettivi della collettività. Nel diritto pubblico, pertanto, assumeranno rilievo tanto
le posizioni dei singoli, poste in diretta connessione con l’interesse generale,
quanto il complesso di soggetti, poteri e funzioni che agiscono per il sostegno e la
promozione di quell’interesse.
I pubblici poteri nel turismo esercitano le seguenti funzioni:

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1) programmazione, indirizzo e coordinamento;
2) promozione in Italia e all’estero;
3) vigilanza e controllo del comparto.
In merito alla regolamentazione normativa del turismo (cfr. Corte Costituzionale,
sentenza n. 282 del 2002) «Non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo
comma dell’art. 117 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, possono, in quanto tali, configurarsi come ‘materie’ in senso
stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del
legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie». Al proposito va
ricordato quali siano, nel turismo, gli ambiti nei quali la competenza è riservata in
via esclusiva allo Stato: il diritto privato, il diritto penale, le norme giurisdizionali.
Inoltre, la disciplina turistica . condizionata dai i limiti impliciti imposti dalla
Costituzione, tra questi:
• Attività economiche (norme costituzionali sui rapporti economici, titolo III,
parte I, Cost.) relativamente all’attivit. delle imprese turistiche;
• Tutela dei consumatori: decreto legislativo n. 206/2005 - Testo Unico per la
tutela dei consumatori;
• Libertà di circolazione ed espatrio, art. 16 Cost.;
• Salute e benessere fisico, art. 32 Cost. (il turismo pu. apportare miglioramenti
allo stato fisico e psichico);
• Tutela Beni culturali e paesaggistici, arricchimento culturale, artt. 9 e 33, Cost. -
decreto legislativo n. 42/2004;
• Tutela ambientale, ricerca di compatibilità tra rispetto ambientale e attività
d’impresa (sostenibilità dell’ambiente e del turismo) decreto legislativo
n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.
L’intervento statale, in materia di turismo, deve rispettare tre condizioni: essere
giustificato, proporzionato ed essere attuato d’intesa con le Regioni (Sentenza
della Corte costituzionale 24 giugno 2005, n. 242).
La competenza regolamentare piena spetta alle Regioni (ex art. 117 co. 6 Cost.),
così le funzioni amministrative conferite o trasferite, con legge statale o con legge
regionale, e, comunque, attribuite in base ai principi sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza. La competenza legislativa delle Regioni . prevalentemente di

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carattere amministrativo. In proposito, come già ricordato, la Corte costituzionale
con la sentenza del 5 aprile 2012, n. 80 ha dichiarato, tra gli altri, l’illegittimità
Costituzionale dell’art. 2 dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 79 del 2011, per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all’art. 117, quarto
comma, Cost., in relazione al dispositivo: .necessarie all’esercizio unitario delle
funzioni amministrative ed altre norme in materia.
Per le Regioni a statuto speciale la competenza legislativa è sin dall’origine
“primaria o esclusiva” e per le regioni ordinarie è diventata di tipo “primario o
esclusivo” con la riforma costituzionale del titolo V (legge costituzionale n. 3,
2001).
Vanno ancora ricordate le competenze legislative in materia di turismo delle
Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano: Regione
Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 4 punto 10 del suo statuto; Regione
Sardegna ai sensi dell’articolo 3, lettera p), del suo statuto; Regione Siciliana
competenza piena esclusiva ai sensi dell’articolo 14, lettera n), del suo statuto;
Regione Trentino Alto Adige articolo 8 - 20) del suo statuto; Regione Valle
d’Aosta articolo 2 lettera q) 20) del suo statuto.
Con la suddetta legge costituzionale n. 3/2001, di fatto, in materia di turismo, le
regioni a statuto ordinario vengono parificate alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e Bolzano. Infatti, nell’ambito dell’articolo 117, il
comma 2 non include la materia “turismo” tra le materie di competenza esclusiva
dello Stato, n., tantomeno tra le materie di legislazione concorrente di cui al
comma 3. In base all’art. 117 della Costituzione, per ogni materia che non sia
riservata allo Stato in via esclusiva o per determinazione dei principi
fondamentali, la competenza legislativa appartiene alle regioni che non sono
soggette alla legislazione statale di principio, queste a competenze vengono
definite: residuali, innominate.
L’articolo 117, comma IX dalla Costituzione, legittima le regioni a concludere
accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altri Stati, volti a favorire la
propria offerta territoriale. Negli ultimi anni la Regioni si sono avvalse di tale
facoltà, che parallelamente, viene svolta dall’ENIT, come novellato dall’articolo
57 del Codice del turismo.

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A seguito della riforma costituzionale del 2001 i compiti amministrativi vanno
allocati, a livello locale, in qualsiasi materia (in linea di principio) ma
specialmente nelle materie in cui la competenza legislativa regionale, di tipo
“primario o esclusivo”, come in materia di turismo. L’art. 118 della Costituzione
riformato, accredita infatti, all’amministrazione locale le funzioni amministrative.
Infatti, sotto la responsabilità politico-amministrativa degli enti territoriali, vanno
favorite le iniziative private, in attuazione del principio di sussidiarietà, declinata
in senso orizzontale (comma IV). Pertanto, le regioni sono indotte a conferire in
materia di turismo compiti amministrativi agli enti locali.
Il diritto del turismo deve essere inteso come diritto interdisciplinare, in quanto
viene profondamente influenzato dall’impulso comunitario. Gli interventi
comunitari suscitano l’interesse dei privatisti, cos. come l’attribuzione di
competenze alle Regioni, prima, e la riforma costituzionale, dopo, susciteranno
l’interesse dei costituzionalisti.
Il diritto del turismo diventa cos. un diritto a forte contenuto interdisciplinare.
Per quanto detto, il turismo va analizzato da due prospettive giuridiche: il diritto
pubblico e il diritto privato:
DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO
• Strutture ricettive e agenzie di viaggi. Materia innominata o di competenza
residuale delle regioni articolo 117 della Costituzione, comma IV;
• Professioni turistiche, agriturismo, turismo rurale. Materia concorrente Stato
Regioni, articolo 117 della Costituzione, comma III.
1) Le professioni turistiche, in relazione alla tutela dei consumatori, possono
anche essere inserite tra le competenze esclusive dello Stato, articolo 117 della
Costituzione, comma III.
2) L’agriturismo e il turismo rurale, secondo i principi del diritto dell’Unione
europea che considerano l’agricoltura come materia unica, dovrebbero essere
inquadrati, nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione, comma II, ma, di fatto, nell’ordinamento
italiano con la legge n. 96 del 2006 (legge quadro sull’agriturismo), sono state
indicate le linee di intervento comune per le regioni da parte dello Stato italiano

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in materia di agriturismo, ci. rappresenta un inquadramento di tale materia tra le
materie concorrenti di cui all’art. 117 della Costituzione, co. III.
• Trattati internazionali, principi comunitari (art. 10 Cost.). Ordinamento statale.
Ordinamento delle Regioni e degli Enti locali.
• Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
• Norme sul demanio marittimo ad uso turistico.
• Decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79. Codice della normativa statale
in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246, nonch. attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio.
DIRITTO PRIVATO DEL TURISMO
Il diritto del turismo offre un rilevante contributo all’evoluzione del diritto privato
italiano. Il diritto del turismo in senso moderno, nasce e si sviluppo in modo
interdisciplinare.
Staccatosi dalle origini prevalentemente pubblicistiche ha progressivamente
lasciato spazio all’autonomia privata penetrando in istituti privatistici e creandone
di nuovi.
Il Codice civile disciplina il comparto turistico per:
• contratti/prenotazioni nelle strutture ricettive;
16 INTRODUZIONE
• contratti di viaggio organizzati (inseriti nel decreto legislativo n. 79/2011
Codice del turismo), dall’articolo 32 al 51);
• le responsabilità. dell’albergatore, al quale sono stati assimilati gli altri gestori
delle strutture ricettive (artt. 1783-1786 Codice civile); i contratti di locazioni
private a finalità turistica (anche art. 1 lettera c legge 9 dicembre 1998 n. 431);
• il diritto dei trasporti; la tutela del turista consumatore decreto legislativo
206/2005 (Codice del consumo).
Conoscere le motivazioni che spingono i viaggiatori a spostarsi dal loro luogo
di residenza sarà fondamentale per comprendere le varie accezioni del concetto di
turismo. Il compito primario del diritto del turismo, sia esso pubblico che privato,
è quello di tutelare gli stessi viaggiatori e gli oggetti da loro portati in viaggio.

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A questo punto . bene prendere nota di alcuni modelli di classificazione dei
viaggiatori.
I viaggiatori che fruiscono dei servizi turistici, sono stati classificati (Plog, 1974)
in: psicocentrici, cioé coloro che concentrano i propri pensieri e interessi su
aspetti di routine quotidiana per cui tendono ad essere prudenti nei loro viaggi,
preferendo destinazioni sicure in cui fanno facilmente ritorno; allocentrici, cioé
Coloro che pongono gli altri al centro di ogni interesse o affetto, per cui sono
individui avventurosi, fortemente inclini alla scoperta e ai viaggi verso nuove
destinazioni, e molto raramente tornano nello stesso posto.
Un modello di motivazione sociologica al turismo . quello proposto da McIntosh
et alt. (1995). Questo modello utilizza quattro categorie:
a) Le motivazioni fisiche, ce danno sollievo al corpo e alla mente;
b) Le motivazioni culturali, che corrispondono al desiderio di conoscere altre
culture;
c) Le motivazioni interpersonali, che implicano il desiderio di conoscere persone
nuove, ma, anche, di fare visita ad amici e parenti;
d) Le motivazioni legate al prestigio e allo status, cio. il desiderio di ottenere,
tramite il turismo, riconoscimento e attenzione da parte di altri.
Nelson 1970, al fine di valutare la qualit. di un prodotto, distingue due casi: search
good e experience good. Definisce search good i quei beni di consumo i cui
attributi principali, tra cui la qualità, possono essere accertati dal compratore
prima dell’acquisto; definisce experience good quei beni di consumo la cui qualità
può essere verificata solo dopo l’acquisto, o, comunque durante l’uso. Alla luce di
questa distinzione si può affermare che il turismo rientri nel contesto delle
experience good in quanto il viaggiatore non . in grado di valutare la qualit. di un
prodotto/servizio turistico prima di averlo vissuto. . pur vero che un viaggiatore
che, trovandosi in destinazione, si auto produca la vacanza valutando di persona
l’offerta.
Analizzate le caratteristiche dei viaggiatori, sarà opportuno considerare quattro
argomenti nei quali inquadrare gli spostamenti degli esseri umani verso le diverse

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destinazioni turistiche: il prodotto turistico, la destinazione turistica, il teorema
della varietà e il teorema del coordinamento (sintesi: Guido Candela - Paolo Figini
“Economia del turismo e delle destinazioni”, McGraw Hill, 2010).
1. Il prodotto turistico . un “prodotto complesso”, nel senso che si compone di
un insieme eterogeneo di beni e servizi: in senso tecnico, è un “paniere”. In
economia del turismo, invece, il paniere è l’oggetto di studio, poiché il prodotto
turistico è quasi sempre un paniere di beni e servizi, da cui discendono effetti e
comportamenti particolari di domanda e di produzione.
2. La destinazione turistica in economia del turismo la produzione, misurata in
termini di presenze e arrivi di turisti, riguarda sempre le destinazioni turistiche
che non sono n. imprese n. industrie, ma che rappresentano un amalgama di
imprese.
Oggetto primario dello studio dell’economia del turismo è quindi la destinazione,
non l’impresa.
3. Il teorema della varietà, grazie alla varietà del prodotto turistico aumenta il
grado di soddisfazione del viaggiatore, quindi la varietà ha l’effetto di sostenere lo
sviluppo delle destinazioni. Ci. consente di comprendere un importante fatto
stilizzato del turismo. Lo sviluppo turistico di una destinazione dipende non solo
dalla disponibilità di risorse naturali ma anche dalla variet. del prodotto offerto.
4. Il teorema del coordinamento, nella destinazione turistica, amalgama di tante
attivit., offerte in condizioni di anticommon, nasce il problema del coordinamento,
a proposito del quale ricorre un altro teorema, quello del coordinamento.
Di norma le destinazioni turistiche sono l’amalgama di cinque componenti: le
attrazioni, le attrattive, l’accessibilità, i servizi ausiliari, le infrastrutture.
1. Le attrazioni – Queste sono le caratteristiche artificiali, naturali, culturali
relative agli eventi che creano la motivazione iniziale della visita.
2. Le attrattive – Nella destinazione turistica il viaggiatore richiede una serie di
comfort, infrastrutture e servizi; . principalmente nella differenziazione di queste
imprese (sistemazione alberghiera, ristorazione, negozi, e altri servizi) che
realizzano multisettorialità e interdipendenza fra i vari settori che caratterizzano
l’offerta turistica.
3. L’accessibilità – è la caratteristica della destinazione misurata sia come accesso

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in terminali di trasporto sia come agibilità dei trasporti locali. Lo sviluppo e la
manutenzione di efficienti reti di trasporti locali.
4. I servizi ausiliari – Sono tutte le componenti del prodotto turistico, le pi. varie,
fornite dalle organizzazioni locali. La maggior parte delle organizzazioni offre,
attraverso l’organizzazione turistica locale, servizi ausiliari sia al turista sia alle
imprese. L’organizzazione può essere del settore pubblico, del settore privato (in
forma di consorzi d’imprese), o pu. risultare dalla cooperazione tra settore
pubblico e settore privato.
5. Le infrastrutture – L’infrastruttura comprende tutte le forme di costruzioni
sopra e sottoterra necessarie come base per l’attività turistica in un’area abitata,
sia al fine di comunicare con il mondo esterno (Internet, telefonia mobile e fissa,
radio, televisione, ecc.), sia come forniture di servizi (energia elettrica, acqua,
ecc.), sia infine come altri servizi (presidi sanitari, sicurezza pubblica, ecc.).
L’infrastruttura è fornita dal settore pubblico. Usualmente s’intende invece come
sovrastruttura ogni elemento fornito dal settore privato che crea un’opportunità
alla destinazione: sono quindi sovrastrutture molte delle attività classificate tra le
attrattive.
La DM (destination management) è l’insieme delle tecniche e delle azioni
indirizzato verso la sostenibilità e la razionalizzazione nella fruizione delle risorse
di un territorio (D’Elia, 2007). I temi fondamentali della DM svolgono gli aspetti
pratici in sintesi gestionali di ci. che in economia del turismo sia da un punto di
vista interpretativo che normativo:
1. La gestione del network di imprese che operano nel territorio nello spirito di
quanto già citato con il teorema del coordinamento, e del teorema della varietà,
tenendo in particolare considerazione il site management, che ha l’obiettivo
specifico di gestire, nell’ambito della destinazione, i siti di particolare interesse
storico, artistico e naturalistico.
2. La gestione della condivisione dei servizi (in generale del territorio), di cui
usufruiscono anche i residenti. Infatti se non viene ben gestito il turismo pu.
Creare conflittualità tra i residenti e i viaggiatori, specialmente nei periodi di alta
stagione. Pertanto dovrà essere posta una particolare attenzione alla capacità di
carico della destinazione.

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3. La gestione della competitività della destinazione, che si declinano sulle
seguenti dimensioni:
a) Politiche di prezzo;
b) Politiche della qualità;
c) Politiche della promozione, coordinamento del portale web della destinazione e
delle politiche di marketing, con particolare attenzione all’espressione di un brand
in grado di caratterizzare e identificare la destinazione.
4. La gestione del ciclo di vita della destinazione (Richard Butler, 1980).
a) Esplosione scoperta della destinazione da parte di un piccolo gruppo di turisti
avventurosi attratti dal patrimonio ambientale e artistico, area incontaminata;
b) Avviamento iniziative sporadiche di privati che cercano di attrarre flussi
turistici, manca l’intervento pubblico;
c) Sviluppo grande incremento dei flussi turistici, il settore pubblico interviene e
pianifica, realizzando infrastrutture adottando politiche turistiche condivise con le
imprese private turistiche e dell’indotto;
d) Maturità incremento dei flussi turistici, ma con un tasso decrescente, area
consolidata di business turistico;
e) Stagnazione la destinazione raggiunge il numero massimo delle presenze
turistiche, la destinazione diviene meno appetibile nel mercato turistico,
occorrono notevoli sforzi e impegno per mantenere il numero dei flussi acquisiti;
f) Declino la destinazione perde turisti a vantaggio di nuove mete turistiche, molte
strutture ricettive sono costrette alla loro riconversione. Gli operatori pubblici e
privati dovrebbero proporre progetti innovativi per rivitalizzare la destinazione.
5. La gestione del territorio, della programmazione di sviluppo di strutture alla
manutenzione, promozione, e salvaguardia del territorio (Costa, et al. 2001).
6. La gestione della crisi della destinazione.

SAVERIO PANZICA

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CAPITOLO I
LA RICETTIVITA' TURISTICA APERTA
AL PUBBLICO
I.1 LE STRUTTURE ALBERGHIERE
La definizione, a fini statistici ed economici, di esercizi ricettivi è possibile
riscontrarla nel - REGOLAMENTO dell’Unione Europea (UE) N. 692/2011-
le cui disposizioni vengono ribadite dall’ISTAT con circolare annuale.
In particolare, il REGOLAMENTO dell’Unione Europea (UE) N. 692/2011, così
dispone agli articoli 2 e 4:
Art. 2 l) «esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello
locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del
Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi
del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il
prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi
soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi

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per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e
aree attrezzate per camper e roulotte) - NACE Rev. 2;
m) «alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o
amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai
proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.
Art. 4 b) turismo interno, in termini di pernottamenti turistici negli alloggi non in
locazione, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alla sezione 4
dell’allegato I;
Risulta estremamente interessante e indicativa la netta distinzione tra esercizi
ricettivi e alloggi in locazione. Infatti i suddetti codici Nace (Ateco in Italia)
escludono, tassativamente, gli alloggi in locazione dagli esercizi ricettivi. Si
vedrà, successivamente che gli alloggi in locazione sono disciplinati dal codice
civile mentre gli esercizi ricettivi sono disciplinati dalle regioni ai sensi dell’art.
117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle
regioni).

INPS – Circolare n. 103 OGGETTO: Contratto di prestazione occasionale e
Libretto famiglia. Modifiche normative apportate dall’articolo 2-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9
agosto 2018, n. 96
SOMMARIO:
L’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge
di conversione 9 agosto 2018, n. 96, ha apportato novità alle modalità di utilizzo
delle prestazioni di lavoro occasionale. Con la presente circolare si forniscono le
istruzioni per favorire la corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale
nel quadro delle nuove disposizioni.
3. Regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore
turismo.
Il decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha introdotto uno
specifico regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel
settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a
tempo indeterminato.

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Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o
prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:
alberghi (55.10.00);
villaggi turistici (55.20.10);
ostelli della gioventù (55.20.20);
rifugi di montagna (55.20.30);
colonie marine e montane (55.20.40);
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence (55.20.51);
aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Le strutture turistico ricettive aperte al pubblico, in relazione alle normative
regionali, si distinguono in:
1. strutture ricettive alberghiere -
2. strutture ricettive extralberghiere -
3. strutture ricettive all’aria aperta.

STRUTTURE ALBERGHIERE - sono caratterizzate dal CODICE ATECO
55.10    ALBERGHI         E   STRUTTURE         SIMILI     e   dall’IDENTIFICATIVO
CATASTALE - D/2
a) alberghi;
b) motels;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) alberghi dimora storica - residenza d'epoca;
f) alberghi centro benessere.
f bis) condhotel.
Definizioni
Sono “alberghi” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che
forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere,
suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

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Sono “motels” gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza
delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di
riparazione e di rifornimento carburanti.
Sono “villaggi-albergo” le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli
utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
Sono “residenze turistico-alberghiere” le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative
arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
Sono “alberghi dimora storica-residenza d’epoca” le strutture ricettive ubicate
in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di
particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad
un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a
quattro stelle.
Sono “alberghi centro benessere” le strutture dotate di impianti e attrezzature di
tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico,
dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.
Sono “condhotel” le strutture turistico ricettive di cui all’articolo 31 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive -Sblocca Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le
modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente
alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono
quelle stabilite dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22 gennaio
2018, n. 13.

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I.2 LE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

Sono caratterizzate da:
CAV – AFFITTACAMERE E B&B -CATEGORIE CATASTALI: A/1 -A/
CODICE ATECO 55.20.51
OSTELLI PER LA GIOVENTU’ CASE PER FERIE – CATEGORIA
CATASTALE B/1 – CODICE ATECO - 55.20.20
RIFUGI ALPINI/MONTANI – CATEGORIA CATASTALE A/11 Abitazioni
ed alloggi tipici dei luoghi - CODICE ATECO - 55.20.30
Le leggi regionali classificano le seguenti tipologie extralberghiere:
residenze turistiche o residence;
case e appartamenti per vacanze.
case per ferie;
rifugi alpini e bivacchi fissi;
posti tappa escursionistici (dortoirs);
esercizi di affittacamere;
strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit
déjeuner);
Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma
imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti
autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi
igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili
diversi, purché situate nel medesimo territorio comunale, composte da uno o più
locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite
unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese per l'affitto ai turisti
senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di
una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi
consecutivi (Comma così sostituito dall'art. 35, comma 3, della L.R. 5 dicembre
2005, n. 31).
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o
gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, nonché

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associazioni o enti aventi personalità giuridica privata, operanti senza scopo di
lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o
sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati o assistiti e loro
familiare.
Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni
ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in
zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai,
morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante
impianti a fune.
Sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommariamente
attrezzate, site anche in località servite da strade aperte al pubblico transito
veicolare, atte a consentire il pernottamento, per periodi non superiori alle
quarantotto ore, a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici.
Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei
camere destinate ai clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a
dodici posti letto, ubicate in un unico stabile o in una porzione di stabile, nelle
quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

ALBERGO DIFFUSO gli identificativi catastali e i codici ATECO sono quelli
previsti per le strutture extralberghiere.
L’esercizio dell’attività ricettiva di albergo diffuso è subordinato alla
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 4 bis e ter
dell’art.49 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30
luglio 2010, n.122 , presentata dal titolare o, se persona diversa, dal
gestore e dal suo eventuale legale rappresentante ovvero in caso di persona
giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del
mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.
L’esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma
imprenditoriale.
La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico.
La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal
pernottamento, ivi compreso il servizio di ristorazione diverso dalla prima

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colazione, può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare titolo ai
sensi delle vigenti normative del settore di appartenenza, previa stipula di apposita
convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell’esercizio in via principale ed il
gestore dei servizi; resta comunque in capo al gestore principale la responsabilità
della conduzione dell’attività ricettiva nel suo complesso nonché della qualità dei
servizi resi anche da parte terzi.
La localizzazione dell’albergo diffuso, deve avvenire in contesti urbani e rurali
caratterizzati da pregio storico-ambientale e vitalità e vivibilità dei luoghi.
La capacità ricettiva minima dell’albergo diffuso deve essere di 30 posti letto
complessivi.
La superficie delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse,
purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie,
è fissata in mq 8 per le camere ad un letto e mq 14 per quelle a due letti.
Per ogni letto aggiunto, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo
di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie deve essere aumentata di mq
6. I posti letto sono aggiunti esclusivamente in via temporanea a richiesta del
cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la
scomparsa. Ai fini della valutazione della superficie, la frazione di superficie
superiore a mq 0,50 è in tutti i casi arrotondata all’unità. i limiti di superficie
sopra indicati sono ridotti a mq 12 per le camere a due letti ed a mq 4 per ogni
letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima
senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive
storiche degli edifici. In deroga ai limiti di superficie sopra indicati è sempre
consentita l’aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un
bambino di età inferiore a 12 anni.
L’albergo diffuso rappresenta una tipologia mista turistico ricettiva e di
ristorazione.
La presenza di tali strutture favorisce il “turismo relazionale” che permette un
contatto diretto tra le comunità ospitanti e e i turisti considerati ospiti. Inoltre, una
ricettività diffusa nel territorio, costituita da esercizi provvisti di pochi posti letto
per struttura e una ristorazione basata su prodotti tipici locali rappresenta una
possibilità di sviluppo economico reale.

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Le Regioni, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto
ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio storico,
culturale e ambientale, a contatto con i residenti, assumono il modello
dell’albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione
urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la
tradizione dell’ospitalità. Si definisce albergo diffuso una struttura ricettiva
unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in
edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala televisione,
preferibilmente ubicati nello stesso stabile dove è            localizzata la reception.
L’albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta
ospitale.
La Regione incentiva la realizzazione dell’albergo diffuso nei centri storici per
rivitalizzare il tessuto economico e sociale.
Nel centro storico interessato dalla localizzazione dell’albergo diffuso, devono
essere presenti le seguenti condizioni:
a) pregio storico-ambientale: la ricettivit. diffusa deve essere localizzata in un
aggregato urbano avente caratteristiche di pregio storico ambientale;
b) il centro storico deve essere abitato, vivo e vissuto dai residenti e dotato di
servizi;
c) un altro servizio che caratterizza l’albergo diffuso riguarda l’organizzazione del
tempo libero, a richiesta della clientela.

Sono strutture turistico ricettive all’aria aperta, aperte al pubblico, a gestione
unitaria:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici;
c) le aree attrezzate di sosta temporanea.
• i campeggi sono esercizi ricettivi all’aria aperta, a gestione unitaria che in aree
recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai
turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento;
• i villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria,
attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di

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turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. Per allestimenti
minimi si intendono tende, roulotte, prefabbricati, unità abitative fisse e similari.
Sono classificati in tre categorie contrassegnate con quattro, tre e due stelle. Per
l’attribuzione della classifica valgono i parametri previsti per i campeggi.
• le aree attrezzate di sosta temporanea.
I Comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan,
camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla
presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta
temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti
urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le
aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle
disposizioni di cui all’articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando
istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione
anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la
permanenza . consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.
Comunicazione attrezzature e servizi.
I gestori delle strutture turistico ricettive comunicano all’Ente locale preposto: i
dati sull’attrezzatura dell’esercizio in relazione ai servizi offerti.
Modalità di comunicazione
1. Le comunicazioni sono inoltrate in triplice copia all’Ente locale preposto.
2. L’Ente locale preposto ricevute le comunicazioni, trasmette una copia vidimata
delle tabelle, ai titolari delle imprese, per la esposizione al pubblico.
3. L’Ente locale preposto, all’atto dell’apposizione del visto, può apportare le
necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ed eliminare
quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di auto dichiarazione
di classificazione, od oggetto di provvedimento modificativo.
4. L’Ente locale preposto, entro i successivi trenta giorni, trasmette una copia
delle comunicazioni all’Agenzia nazionale del turismo (ENIT), secondo le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai fini del tempestivo
e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di dati statistici.

                                                                                       21
5. I titolari di imprese turistico ricettive, comunicano la presenza degli ospiti
all’interno della struttura, alle autorità di Pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo
n. 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con
modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e del decreto del
Ministero dell’interno del 7 gennaio 2013”.
Procedure per la comunicazione delle tariffe
Le comunicazioni riportano i prezzi dei servizi liberamente determinati dagli
operatori, in base a quanto disposto dalle norme regionali. Art. 11, comma 2,
Codice del turismo.
Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi
stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di
comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle
tariffe comunicate.
Pubblicità delle tariffe
1. La tabella generale, vidimata dall’Ente locale preposto, indica i prezzi di tutti i
servizi praticati ed . esposta, in modo visibile al pubblico, nell’ufficio di
ricevimento degli ospiti.
2. E’ altresì esposto in modo visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei
servizi, il cartellino contenente il prezzo degli stessi, conforme ai contenuti della
tabella.
Obbligatorietà della classifica
1. La classificazione è obbligatoria ed . requisito indispensabile per l’esercizio di
un’attivit. turistico ricettiva, secondo i parametri definiti dalle regioni, relativi
alle specifiche tipologie ricettive. La classificazione deve essere rinnovata, ogni
5 anni, o nel caso in cui si verifichino modifiche: oggettive relative alla struttura
o soggettive relative al gestore.
2. All’esterno di ciascun esercizio ricettivo deve essere esposta in modo visibile
una targa contenente: a) la tipologia; b) la denominazione; c) il numero delle
stelle corrispondente alla classificazione.
3. Il titolare di un’impresa turistico-ricettiva, tramite segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) comunica allo sportello unico delle attivit. produttive
(SUAP) la classifica iniziale e le eventuali modifiche.

                                                                                        22
L’APERTURA,             IL    TRASFERIMENTO              E     LE      MODIFICHE
RIGUARDANTI             L’ESERCIZIO        DELLE     STRUTTURE          TURISTICO
RICETTIVE            SONO         SOGGETTE           ALLA         SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVIT. (SCIA) di cui all’articolo 19 e 19 bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni presentata dal titolare
o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappresentante legale ovvero
in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con
menzione del mandato, al Comune in cui . ubicata la struttura.
Modalità per l’avviamento e la gestione delle strutture turistico-ricettive-
secondo la disciplina delle regioni italiane
Comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive
• Copia autorizzazioni tecnico-edilizie;
• Copia certificato di abitabilità/agibilità;
• Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici 236/89 (eliminazione
barriere architettoniche);
• Copia certificazione adeguamento alla legge 46/90 “norme per la sicurezza degli
impianti “;
• Copia certificazione attestante l’adeguamento al decreto legislativo (sicurezza
dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, autocertificazioni;
• Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto
del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
• Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
• Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
• Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate
dall’atto costitutivo e dallo statuto.

PROCEDURE PER LA CLASSIFICAZIONE
La classificazione è effettuata con delibera di Giunta provinciale dalla Provincia
competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della
licenza di esercizio.
La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica
già approvata e predisposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel

                                                                                    23
rispetto dei parametri fissati dalla e legge regionale e dalla “Deliberazione della
Giunta regionale 24 novembre 2009, n. 2268 Recepimento D.P.C.M.
Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del territorio 21 ottobre 2008
“Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito
dell’armonizzazione della classificazione alberghiera”.

OBBLIGO COMUNICAZIONE PRESENZE AL SERVIZIO DELLE
QUESTURE ALLOGGIATIWEB – Ai sensi dell’articolo 109 del TULPS e del
decreto     MINISTERO DELL'INTERNO - 7 gennaio 2013 Disposizioni
concernenti la comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo di
persone alloggiate in strutture ricettive.
L'articolo 109 del Testo unico prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di
altre strutture ricettive (compresi i campeggi) nonché i proprietari o gestori di case
e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture
di accoglienza non convenzionali (ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in
apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma), possano dare
alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro
documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti (per gli
stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro
documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purché munito della fotografia del titolare).
LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica. All'articolo 5: al comma 1, le parole: «e con
immediatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro le sei ore
successive all'arrivo».

                                                                                   24
CIR - CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE
La normativa nazionale sui Codici identificativi regionali: Decreto Crescita (d.l.
n. 34- 30/04/2019, conv. in legge n. 58 – 28/06/2019) entrato in vigore il 30
giugno 2019.
Comma 4 dell’articolo 13 quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e
attività ricettive) recita il testo della legge: “Al fine di migliorare la qualità
dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari
di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle
strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi
dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale,
identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice
identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla
promozione dei servizi all’utenza”.
DOVE ESPORRE IL CODICE IDENTIFICATIVO
Per quanto riguarda le modalità di esposizione del codice identificativo, il comma
7 dell’articolo cita testualmente:
“I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici,
mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con
persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono
tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta
e alla promozione”.
COME È COMPOSTO E COME VIENE RILASCIATO IL CODICE CIR
Il CIR è un codice univoco costituito da 6 caratteri numerici riferiti al codice
ISTAT del Comune, 3 caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di
struttura e, infine, 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.
Il Codice viene rilasciato in automatico dopo aver effettuato la procedura di
accreditamento portale web regionale denominato “Turismo 5”. Per il rilascio è
necessaria la preventiva comunicazione di avvio attività al Comune e l’avvenuta
registrazione sul sito “Alloggiatiweb” per gli obblighi di denuncia degli ospiti alla

                                                                                        25
Polizia di Stato. Il provvedimento stabilisce che ogni singola unità ricettiva debba
indicare il CIR in occasione di pubblicità, promozione e commercializzazione
dell’offerta delle strutture ricettive, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi
dati in locazione per finalità turistiche che avvenga attraverso scritti, stampati,
supporti digitali e qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato. Pubblicare il CIR sugli
strumenti utilizzati. Sanzione pecuniaria che va da 500 euro a 5.000 euro. In caso
di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

La normativa delle regioni che hanno recepito i Codici identificativi
Questo sistema è già utilizzato in altri Paesi europei come l’Inghilterra e la
Francia
CIR - In Italia, tra le regioni apripista vi sono Lombardia e Toscana, che con
appositi provvedimenti regionali hanno deciso di introdurre i CIR
CIS - In Puglia, invece, è stato introdotto il Codice identificativo di struttura
assieme a un registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere per
facilitare il censimento e il controllo contro l’abusivismo.
CITRA - In Liguria, sono attivi i codici CITRA, Codici identificativi regionali
degli Appartamenti ammobiliati a uso turistico (AAUT).
CIU - Lazio sono state approvate le Modalità per la gestione della Banca Dati e
l'utilizzo del Codice identificativo Regionale.
IUN – Sardegna istituzione del registro regionale delle strutture ricettive
extraalberghiere, la cui tenuta è posta in capo all'Assessorato regionale del turismo
codice identificativo dell’alloggio.
Veneto REGOLAMENTO REGIONALE n. 2 del 10 settembre 2019 -
allegato A al DDR n. 239/2019.

A seguito delle modifiche recentemente previste dal legislatore, dunque, tutte le
Regioni italiane dovranno adeguarsi alle novità e introdurre una disciplina
puntuale dei Codici identificativi dedicati alle strutture ricettive.
Degli 83 milioni di euro stimati, per le locazioni brevi, al fisco ne sono giunti solo
19. Attraverso l’introduzione del CIR il legislatore punta a recuperare le tasse
della cedolare secca e fronteggiare abusivismo ed evasione.

                                                                                    26
Le locazioni brevi in Italia dovranno dotarsi di un “Codice identificativo” che
dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione
dei servizi all’utenza. Lo stesso provvedimento, per agevolare i controlli del fisco,
ha disposto anche l’istituzione di un’apposita banca dati delle strutture ricettive e
degli immobili destinati a locazioni brevi. Per la definitiva operatività della legge,
tuttavia, è necessario attendere la pubblicazione dei decreti ministeriali che, in
concreto, si occuperanno di disciplinare aspetti importanti della materia tra cui la
composizione dei codici identificativi.

                                                                                     27
CAPITOLO II
LA RICETTIVITA' TURISTICA PRIVATA
Innanzitutto è bene ribadire che la Costituzione tutela l’attività delle locazioni
turistiche. Come disposto dall’articolo. 42 comma 2 “La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti”.
In relazione al suddetto articolo della Costituzione va inquadrata l’altra tipologia
di gestione di immobili turistici: la “locazione turistica privata”, disciplinata ai
sensi delle seguenti normative: trattandosi di competenze esclusive dello Stato
dall’art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione (il codice civile rientra tra le
competenze esclusive dello Stato); dall’art. 1571 e successivi del codice civile
(sulle locazioni); dall’art. 1 comma 2 lettera c della legge 9 dicembre 1998, n.
431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo" e dall’art. 53 dell’allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
(Codice del turismo).
Le locazioni turistiche possono essere gestite come attività saltuaria, in questo
caso saranno definite locazioni brevi, o sotto forma imprenditoriale con partita
IVA.
Nel primo caso la disciplina di riferimento per le locazioni brevi è l’articolo 4 del
D.L. n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017, di fatto, i gestori di “locazioni
turistiche” (locazioni brevi) dovranno pagare, come opzione se più vantaggiosa, la

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cedolare secca del 21% (L'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011,
istitutivo del regime della cedolare secca, stabilisce al comma 2 che "... La
cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali
non sussiste l'obbligo di registrazione". Si tratta dei contratti di locazione di
immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata
non superiore a trenta giorni 14 complessivi nell'anno. Con circolare n. 26 del
2011 è stato chiarito che il limite di durata dei trenta giorni deve essere
determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a
trenta giorni intercorsi nell'anno con il medesimo locatario).
La gestione delle locazioni brevi permette, tra l’altro, sia il cambio della
biancheria e delle pulizie che la presenza delle strutture sui portali, in deroga
all’articolo 2082 del codice civile.
In proposito vanno analizzati due aspetti: il primo riguarda la differenza tra il
contratto d’albergo e la locazione, in proposito la Cassazione Civile, Sezione
Terza, con le sentenze n. 707 del 22 gennaio 2002 e n. 19769 del 23 gennaio
2003, in sintesi, si è così pronunciata: “L’attività alberghiera richiede non solo la
cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie
somministrazioni (luce, acqua ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali,
quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da
bagno”. Nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione
in godimento è possibile. “Il contratto d’albergo, si differenzia dal contratto di
locazione d’immobile arredato… perché in quest’ultimo l’oggetto della
prestazione si esaurisce nel godimento del bene, mentre nel contratto di albergo il
godimento il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e
transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura
genericamente alberghiera”.
Il secondo aspetto riguarda la possibilità di pubblicizzare l’immobile sulla rete
INTERNET, in effetti l’articolo 2082 del codice civile nel definire la figura
dell’imprenditore ha previsto dei parametri specifici “E' imprenditore chi esercita
professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi”. Dalla lettura dell’articolo 2082 del codice
civile risulta evidente che la locazione breve dovrebbe essere svolta in forma

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