LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
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In questo nuovo contesto di Riforma della Politica Agricola Comune, gli Uffici del CAA Coldiretti sono a Vostra completa disposizione con personale adeguato e costantemente aggiornato. In particolare i nostri Uffici potranno illustrarvi le nuove regole della PAC, comprendenti sia gli impegni da rispettare (esempio greening e condizionalità) ma anche le opportunità che la normativa offre. Viste le tante novità Vi consigliamo di rivolgerVi ai nostri Uffici in tempo utile prima del termine ultimo per la presentazione della Domanda unica di pagamento 2015 (prevista al 15 maggio 2015). Sul sito www.caa.coldiretti.it potete trovare l’Ufficio a Voi più vicino Pubblicazione a cura di: Claudia Albani Giovanna Ansovini Fabrizio De Filippis Angelo Frascarelli Stefano Leporati
La Pac 2014-2020 Cari amici Il 1° agosto 2014 l’Italia, insieme agli altri Stati membri dell’UE, ha comunicato alla Commissione europea le proprie scelte nazionali relative all’applicazione della Pac per il periodo di programmazione 2014-2020 (anche se la nuova Pac sarà effettivamente operativa a partire dal 2015). E’ stata l’ultima tappa di un lungo percorso negoziale iniziato quattro anni fa, quando nel novembre del 2010 fu presentata la prima proposta di riforma della Pac voluta dall’allora commissario all’Agricoltura Dacian Ciolos. Ora, finalmente, abbiamo la nuova Pac e, come sempre accade, il pacchetto finale presenta luci e ombre, a seconda dei punti di vista. Tuttavia, nonostante le proposte iniziali non fossero certo favorevoli all’Italia, alla fine il risultato è accettabile, anche grazie al forte presidio che Coldiretti ha assicurato sia nel negoziato a livello europeo che, soprattutto, in quello relativo alle scelte nazionali. L’obiettivo principale della nuova Pac è quello di rendere più selettivo il sostegno agli agricoltori: sia rispetto alla platea dei beneficiari, d’ora in poi ristretta ai soli “agricoltori attivi”, sia rispetto alle situazioni o ai comportamenti meritevoli di sostegno, attraverso lo “spacchettamento” del vecchio pagamento unico aziendale in un menù di sette diversi possibili pagamenti, tra i quali gli Stati membri hanno scelto quali attivare e per quale ammontare. Dunque, avremo una Pac più selettiva ma, proprio per questo, ancora più complessa, forse anche troppo. In risposta a tale complessità, più che in passato, abbiamo bisogno di una guida per rispondere correttamente ai vincoli e soprattutto per usare al meglio le tante opportunità della nuova normativa. Coldiretti ha già prodotto, attraverso il Gruppo 2013, un quaderno contenente un’analisi economica approfondita sulla nuova Pac: si tratta del volume La nuova Pac 2014-20: le decisioni dell’UE e le scelte nazionali, a cura di Fabrizio De Filippis, liberamente scaricabile dal sito http://www.gruppo2013.it/Pagine/default.aspx. Ma insieme alle analisi approfondite, adatte agli specialisti e agli addetti ai lavori, è necessario poter disporre anche di strumenti d’informazione operativa per gli agricoltori. L’obiettivo dell’opuscolo che segue è esattamente questo: descrivere la nuova Pac in poche pagine, in modo semplice e accessibile a tutti ma con la dovuta completezza, in modo che ciascuno sia in grado, se non di avere già tutte le risposte, almeno di formulare in modo corretto le domande da porsi. Speriamo che anche in questo caso, come sempre cerca di fare, Coldiretti sia riuscita a fornire un servizio utile ai propri associati e al Paese. Roberto Moncalvo Presidente Coldiretti
La Pac 2014-2020 LA PAC 2014-2020 1. Introduzione ............................................................................................................ 2 2. L’architettura della Pac ......................................................................................... 2 3. I pagamenti diretti 4 4. Il pagamento di base ............................................................................................... 4 4.1. I requisiti per l’accesso ai nuovi titoli ..............................................................5 4.2. Regionalizzazione e convergenza .....................................................................6 4.3. Il modello “irlandese” ......................................................................................6 4.4. La riserva nazionale .........................................................................................7 4.5. Attivazione e trasferimento dei titoli ................................................................8 5. Il pagamento ecologico ........................................................................................... 9 5.1. Diversificazione delle colture .........................................................................10 5.2. Mantenimento dei prati e pascoli permanenti ...............................................11 5.3. Aree di interesse ecologico (EFA)..................................................................12 5.4. Le sanzioni per il mancato rispetto del greening...........................................13 6. Il pagamento per i giovani agricoltori ................................................................ 18 7. Il pagamento accoppiato ...................................................................................... 19 7.1. Le scelte nazionali ..........................................................................................19 8. Il pagamento per i piccoli agricoltori .................................................................. 21 9. L’attività minima .................................................................................................. 21 10. L’agricoltore attivo ............................................................................................... 21 10.1. La lista nera ....................................................................................................22 10.2. I requisiti dell’agricoltore attivo.....................................................................22 11. La soglia minima ................................................................................................... 23 12. Riduzione dei pagamenti ...................................................................................... 23 13. L’Ocm Unica e le misure di mercato .................................................................. 24 13.1. Gli interventi di mercato .................................................................................24 13.2. Le quote ...........................................................................................................25 13.3. I regimi di aiuto ..............................................................................................25 13.4. Migliorare il funzionamento della filiera ......................................................25 14. La politica di sviluppo rurale .............................................................................. 26 14.1. Psr nazionali e regionali.................................................................................27 14.2. Dagli assi alle priorità ....................................................................................28 14.3. Le misure.........................................................................................................28 1
La Pac 2014-2020 1. Introduzione finanziamento della Pac sarà assicurato da Il 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati due fondi: nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione il Feaga, Fondo europeo agricolo di europea i regolamenti del Parlamento garanzia; europeo e del Consiglio sulla nuova Pac il Feasr, Fondo europeo agricolo per 2014-2020. Nei primi mesi del 2014 sono lo sviluppo rurale. stati adottati i regolamenti applicativi della La riforma sulla Pac si articola su quattro Commissione europea. importanti regolamenti di base: Con questi atti legislativi, dopo quattro anni 1) pagamenti diretti (Reg. 1307/2013); di proposte e dibattiti, ha preso avvio 2) organizzazione comune di mercato ufficialmente la Pac 2014-2020. unica (Reg. 1308/2013); Ai regolamenti comunitari sono seguite le 3) sviluppo rurale (Reg. 1305/2013); scelte nazionali e le prime norme attuative, 4) regolamento orizzontale sul tra cui il DM 6513 del 18 novembre 2014, finanziamento, la gestione e il contenente le disposizioni nazionali di monitoraggio della Pac (Reg. applicazione del regolamento (UE) 1306/2013). 1307/2013. A tale decreto seguiranno ulteriori disposizioni del Ministero, di Agea e delle Regioni. A partire dall'autunno 2014 gli agricoltori si sono confrontati con la nuova riforma della PAC, la quinta in 20 anni (tab. 1). Tab. 1 – Le riforme della Pac Periodo di Commissario Riforma applicazione 1993-1999 Riforma Ray Mac Mac Sharry Sharry (irlandese) 2000-2004 Agenda Franz Fischler 2000 (austriaco) 2005-2009 Riforma Franz Fischler Fischler (austriaco) 2010-2013 Health Mariann check Fischer Boel (danese) 2014-2020 Europa Dacian Ciolos 2020 (romeno) Il quadro normativo comunitario è 2. L’architettura della Pac completato dai regolamenti delegati e dai L’architettura giuridica della Pac rimane regolamenti di esecuzione della sostanzialmente confermata, con un edificio Commissione, che contengono importanti che si regge su due pilastri, due fondi e norme di attuazione. quattro regolamenti (figg. 1 e 2). Ai regolamenti comunitari seguiranno le Il primo pilastro comprende gli interventi di disposizioni regolamentari nazionali, con mercato, che riguardano la stabilizzazione tre diversi livelli istituzionali: Ministero dei redditi degli agricoltori tramite la delle Politiche Agricole Alimentari e gestione dei mercati agricoli e, soprattutto, Forestali, Agea e Regioni. La maggior parte il regime di pagamenti diretti. Il secondo di queste normative nazionali saranno pilastro promuove la competitività delle adottate nel periodo tra ottobre 2014 e imprese agricole e lo sviluppo rurale, con marzo 2015 e andranno a completare il misure programmate a livello territoriale. quadro normativo della nuova Pac. Anche per il periodo 2014-2020 il 2
La Pac 2014-2020 Fig. 1 – Pac 2014-2020: due pilastri, due fondi e quattro regolamenti Reg. 1306/2013 - Finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac I pilastro II pilastro Reg. 1307/2013 - pagamenti diretti Reg. 1305/2013 - Reg. 1308/2013 - sostegno allo sviluppo organizzazione comune rurale dei mercati (OCM) FEAGA FEASR Fig. 2 – L’architettura della Pac 2014-2020 Fonte: Inea 3
La Pac 2014-2020 3. I pagamenti diretti I pagamenti diretti della Pac cambieranno un’articolazione dei pagamenti diretti in radicalmente dal 2015, con la duplice sette possibili tipologie, di cui tre finalità di assicurare un adeguato sostegno obbligatorie e quattro facoltative per gli fisso al reddito e di rafforzare l’efficacia Stati membri, da finanziare con percentuali ambientale della Pac, a sostegno della del massimale nazionale (tab. 2). fornitura di beni pubblici prodotti Ogni Stato membro, entro il 1° agosto 2014, dall’agricoltura. ha dovuto prendere importanti decisioni L’obiettivo, dunque, è di realizzare un sulle tipologie di pagamenti diretti da sostegno più mirato, più equo e più “verde”. attivare (tra quelli facoltativi) e la A questo scopo, la nuova Pac abbandona il percentuale del massimale nazionale da sostegno indifferenziato e prevede destinare ad essi. Tab. 2 – Le sette tipologie di pagamenti diretti Min-max del Scelta dell’Italia Tipologia massimale nazionale Pagamenti obbligatori per gli Stati membri 1. pagamento di base 18-68% 58% 2. pagamento verde (greening) 30% (fissa) 30% 3. pagamento giovani agricoltori fino al 2% 1% Pagamenti facoltativi per gli Stati membri 4. pagamento ridistributivo per i primi ettari fino al 30% Non attivazione 5. pagamento alle aree svantaggiate fino al 5% Non attivazione 6. pagamento accoppiato fino al 15% 11% 7. pagamento piccoli agricoltori fino al 10% (*) (*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti. L’Italia ha deciso di attivare cinque Il Reg. 1307/2013 fissa i massimali tipologie di pagamenti (tab. 2): nazionali per ogni Stato membro. Per - pagamento di base: 58% del massimale l’Italia, il massimale nazionale per i nazionale; pagamenti diretti è pari a 3,95 miliardi di - pagamento ecologico (greening): 30%; euro nel 2014 e scenderà a 3,7 miliardi di - pagamento per i giovani agricoltori: euro nel 2020; in totale, nel settennio 2014- 1%; 2020, l’ammontare dei pagamenti diretti - pagamento accoppiato: 11%; all’agricoltura italiana è pari a 26,66 - pagamento per i piccoli agricoltori. miliardi di euro (tab. 3). Tab. 3 – Il massimale di pagamenti diretti per l’Italia (milioni di euro) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 3.953,40 3.902,00 3.850,80 3.799,50 3.751,90 3.704,30 3.704,30 26.666,40 4. Il pagamento di base La tipologia più importante è il titoli all’aiuto disaccoppiati. pagamento di base, perché solo gli Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli agricoltori che hanno diritto al storici lasceranno il posto ai nuovi titoli. pagamento di base possono accedere I titoli storici scadono il 31 dicembre alle altre tipologie di pagamento (ad 2014. I nuovi titoli saranno assegnati eccezione del pagamento accoppiato, agli agricoltori attivi sulla base della che è svincolato dagli altri pagamenti). domanda unica che avranno presentato Il pagamento di base è imperniato su al 15 maggio 2015. 4
La Pac 2014-2020 Il numero dei titoli sarà pari al numero assegnazione nel 2015, gli anni successivi di ettari ammissibili indicati nella l’agricoltore potrà avere titoli solo con due Domanda 2015 per gli utilizzi seguenti: modalità: - seminativi; - per assegnazione dalla riserva - colture permanenti (frutteti, vigneti, nazionale (in qualunque anno); oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.); - per trasferimento: affitto o - prati e pascoli permanenti. compravendita di titoli, che potrà È utile sottolineare che l’assegnazione dei avvenire solo tra agricoltori attivi nuovi titoli avverrà solamente il 15 maggio tranne in caso di successione effettiva 2015, vale a dire che sarà unica, anche se è o anticipata (in qualunque anno). detta “prima assegnazione”. Dopo la prima 4.1. I requisiti per l’accesso ai nuovi titoli La prima assegnazione dei nuovi titoli, che 2013; avverrà sulla base della domanda al 15 - che siano agricoltori attivi. maggio 2015, genera un’importante Pertanto gli agricoltori ottengono conseguenza in merito all’affitto dei terreni, l’assegnazione dei nuovi titoli se hanno che in Italia riguarda oltre il 30% della presentato una domanda di aiuto per il 2013. superficie agricola, con il rischio di un anno In altre parole, solamente l’agricoltore che di blocco degli stessi. ha ricevuto pagamenti diretti per il 2013 Per evitare che i proprietari assenteisti (non potrà accedere ai nuovi titoli. Tuttavia, sono agricoltori) potessero andare alla caccia dei previste quattro deroghe per gli agricoltori titoli, il Reg. 1307/2014 ha previsto due che non hanno il “requisito del 2013” (tab. requisiti per ricevere i titoli: 4). In tutti i casi, affinché agli agricoltori - che gli agricoltori abbiano ricevuto vengano assegnati i diritti all'aiuto e' pagamenti diretti o aiuti nazionali in necessaria una dimensione minima relazione ad una domanda di aiuto nel aziendale pari a 5.000 metri quadrati. Tab. 4 – I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli Requisiti Precisazioni 1. Essere agricoltore attivo La definizione di agricoltore attivo è stata decisa dallo Stato membro il 1° agosto 2014. 2. Presentare una domanda La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 di assegnazione di titoli maggio 2015. 3. Aver presentato una Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per il domanda di aiuto per pagamenti diretti nel 2013. 2013 Non è sufficiente una domanda nell’ambito del PSR. Deroghe per l’agricoltore Precisazioni che non possiede il requisito del 2013 1. Ortofrutticoli, patate da Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano consumo, patate da seme, ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante piante ornamentali ornamentali su una superficie minima di cinquemila mq 2. Vigneti Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti. 3. Riserva nazionale Agricoltori a cui siano stati assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014. 4. Prove verificabili Agricoltori: - che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; e - che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e/o allevamento. 5
La Pac 2014-2020 4.2. Regionalizzazione e convergenza Il pagamento di base è soggetto alla 1. convergenza totale al 2015; regionalizzazione e alla convergenza. 2. convergenza totale al 2019; La regionalizzazione consiste in un valore 3. convergenza parziale al 2019 o modello uniforme per ettaro per tutti gli agricoltori, “irlandese”. pari alla media nazionale oppure regionale. La scelta andava fatta entro il 1° agosto L’Italia ha deciso l’applicazione della 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio regionalizzazione sulla base della “regione 2015. L’Italia ha deciso di applicare la unica” a livello nazionale; quindi i convergenza secondo il modello pagamenti diretti tenderanno ad un valore “irlandese”. uniforme a livello nazionale, che attualmente in media sarebbe pari a circa 4.3. Il modello “irlandese” 320 euro considerando tutte le componenti Il modello di convergenza “irlandese” dei pagamenti diretti. Il suddetto valore prevede un graduale passaggio dagli attuali dipenderà dalle superfici che saranno livelli dei pagamenti diretti verso livelli più dichiarate nel 2015. Considerando il solo omogenei senza raggiungere un valore pagamento di base, le stime MiPAAF uniforme dei pagamenti diretti nel 2019. prevedono un valore compreso tra 168 euro Il modello “irlandese” fissa regole per il e 192 euro; a tale valore si dovrà poi pagamento di base e per il pagamento aggiungere il pagamento greening. greening. La regionalizzazione provoca un effetto Relativamente al pagamento di base, il penalizzante per gli agricoltori che modello prevede che (art. 25, Reg. attuamente hanno titoli di valore elevato. 1307/2013): Per questa ragione la nuova Pac prevede il - gli agricoltori che inizialmente ricevano meccanismo della convergenza. meno del 90% del valore unitario nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019 (fig. 3); - i titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al loro valore unitario iniziale; - all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore unitario nazionale al 2019, a meno che ciò dia luogo a perdite superiori al 30% per gli agricoltori che “finanziano” il Essa consiste in un passaggio graduale dal meccanismo; in tal caso il valore vecchio al nuovo sistema dei pagamenti unitario minimo sarà fissato al livello diretti ovvero dagli attuali titoli storici ai necessario al rispetto della soglia del nuovi titoli. 30%. Ogni Paese può applicare la convergenza scegliendo fra tre diverse modalità: 6
La Pac 2014-2020 Fig. 3 – La convergenza secondo il modello “irlandese” Max 30% Media (VUN: Valore Unitario Nazionale)* 90% VUN 1/3 dif. 90% 60% VUN 60% VUN *Nell’ipotesi MiPAAF compreso tra 168 euro e 192 euro. Relativamente al pagamento greening, il dall’agricoltore nel 2014, compreso, se modello “irlandese” prevede che gli Stati percepito, l’articolo 68 per il tabacco, Danae membri possano fissarlo a livello racemosa e patate, mentre B rappresenta il individuale, calcolandolo per ogni numero di titoli assegnatigli nel 2015 esclusi agricoltore come percentuale del pagamento quelli della riserva. Inoltre, per il 2014, in di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. seguito alla diminuzione del massimale 1307/2013). L’Italia ha optato per il calcolo rispetto a quello previsto nell'allegato VIII del pagamento greening a livello del Reg. 73/2009, il valore dei titoli sarà individuale. Di conseguenza, per gli ridotto dell'8,41% (Circolare Agea agricoltori che avranno un titolo del ACIU.2014.755). Con l'applicazione della pagamento di base più elevato, anche il disciplina finanziaria per i pagamenti con pagamento greening sarà più elevato. importo superiore a 2.000 euro, alla suddetta Come si è detto, il MiPAAF ha stimato un diminuzione si aggiungerà un'ulteriore valore unitario iniziale compreso tra 168 riduzione pari all'1,302214% (Regolamento euro e 192 euro. di esecuzione (UE) N. 1227/2014), per una Di seguito si riporta la formula utilizzata per riduzione complessiva pari a circa il 9,71%. il calcolo del valore unitario iniziale dell’agricoltore e che sarà oggetto di 4.4. La riserva nazionale convergenza (art. 26, par. 2, Reg. Ogni Stato membro stabilirà una riserva 1307/2013): nazionale. A tale scopo, nel primo anno di VUI = (X/Y) * (A/B) applicazione del regime del pagamento di X/Y rappresenta il rapporto tra il massimale base, gli Stati membri alimenteranno la nazionale per il pagamento di base per il riserva nazionale con una riduzione 2015 e l’importo totale dei pagamenti per il percentuale lineare del pagamento di base, 2014 nell’ambito del regime di pagamento sino al massimo del 3% del relativo unico. massimale. Per il primo anno di A/B rappresenta il pagamento medio per applicazione, l’Italia ha deciso di operare ettaro al primo anno, dove A rappresenta una trattenuta del 3% del massimale l’importo dei pagamenti percepiti nazionale del pagamento di base, 7
La Pac 2014-2020 corrispondente al 1,74% del massimale restando le disponibilità per i giovani, nazionale di tutti i pagamenti diretti. per chi inizia l’attività agricola, per le La riserva nazionale dovrà essere utilizzata assegnazioni previste ai precedenti in via prioritaria per l’assegnazione di titoli punti a) e b) e per gli agricoltori che ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori hanno diritto ad un aumento a seguito che iniziano la loro attività agricola. Tra gli di una decisione giudiziaria definitiva o ulteriori utilizzi previsti dal regolamento, un provvedimento amministrativo l’Italia userà la riserva nazionale con le definitivo. seguenti priorità: Possono presentare domanda alla riserva a) coprire il fabbisogno per il pagamento nazionale le persone fisiche e giuridiche di dei giovani agricoltori per arrivare al età compresa tra 18 e 65 anni e unicamente 2% in caso di necessità; gli agricoltori attivi. b) assegnare titoli agli agricoltori per L’assegnazione dovrebbe essere effettuata evitare che le terre siano abbandonate, sulla base del valore unitario nazionale dei comprese le zone soggette a programmi titoli nell’anno di assegnazione, pari a circa di ristrutturazione connessi ad un 180 euro/ha, a cui si aggiungono circa 93 intervento pubblico; euro/ha per il pagamento greening; pertanto c) assegnare titoli agli agricoltori al fine di i pagamenti spettanti agli agricoltori che compensarli per svantaggi specifici; accedono alla riserva nazionale potrebbe d) assegnare titoli agli agricoltori ai quali essere di circa 273 euro/ha. è stata negata l’assegnazione di titoli Nell’allegato I del DM 6513 del 18 per cause di forza maggiore o di novembre 2014 sono illustrati i criteri di circostanze eccezionali; priorità in caso di richiesta eccessiva e e) praticare un aumento lineare del valore superiore alla disponibilità dei fondi della dei titoli su base permanente se la riserva (tab. 5). pertinente riserva nazionale supera lo 0,5% del massimale nazionale previsto per il pagamento di base, ferme Tab. 5 – Criteri di priorità per l’accesso alla riserva nazionale Punteggio Criteri di priorità massimo Professionale/ Imprenditoria ottenibile Anagrafica Territoriale Istruzione femminile contribuzione previdenziale 15 in agricoltura pt. 15 montagna ≤ 40 anni pt. laurea 55 pt. specialistica o 15 vecchio pt. Agricoltore 100 pt. ordinamento donna 15 pt. 10 10 laurea pt. collina pt. > 40 ≤ 55 anni 25 pt. 5 diploma 5 pt. pianura pt. 4.5. Attivazione e trasferimento dei titoli dovrà abbinare annualmente a un ettaro di Per ricevere il pagamento di base, superficie ammissibile, che comprende tutta l’agricoltore in possesso di un titolo lo la superficie agricola: seminativi, colture 8
La Pac 2014-2020 permanenti, prati e pascoli permanenti (tab. Il trasferimento potrà avvenire solo tra 6). Rimarranno non ammissibili solo le agricoltori attivi, salvo in caso di superfici forestali e gli usi non agricoli. In successione effettiva o anticipata. pratica potrà essere considerata ammissibile Per trasferimento si intende l’affitto o la tutta la SAU. vendita o il trasferimento per successione I titoli all’aiuto di un agricoltore che non effettiva o anticipata di terreni o di diritti siano stati utilizzati per due anni all’aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento consecutivi, o non siano stati attivati per definitivo; non si considera trasferimento il due anni, confluiranno nella riserva riversamento dei diritti alla scadenza di un nazionale. affitto. Tab. 6 – Le definizioni delle tipologie di utilizzo dei terreni Uso dei terreni Definizioni superficie agricola qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti seminativo terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che siano adibite o meno a coltivazioni in serra o sotto ripari fissi o mobili colture permanenti colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati e pascoli permanenti (definiti a parte), che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida prato permanente terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie adatte al pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Inoltre possono comprendere le superfici pascolabili che rientrano nelle prassi locali consolidate, ma sulle quali non siano tradizionalmente predominanti l'erba o le altre piante erbacee da foraggio. 5. Il pagamento ecologico 3) presenza di un’area di interesse Il pagamento “verde” o ecologico o ecologico. greening è una delle sette componenti del Le tre pratiche agricole vanno rispettate nuovo sostegno della Pac. congiuntamente. Dal punto di vista finanziario, il pagamento Queste tre pratiche, fissate dal Reg. verde è la seconda componente in ordine di 1307/2013 (art. 43-47), sono uguali per tutti importanza dopo il pagamento di base, con gli agricoltori dell’Unione europea, senza una percentuale fissa del 30% del possibilità per gli Stati membri di massimale nazionale, uguale per tutti gli modificare i loro vincoli. Stati membri. Il Reg. 1307/2013 prevede, tuttavia, che Come si è detto, beneficiano del pagamento alcune categorie di soggetti siano esentate verde solamente gli agricoltori che dagli impegni del greening. percepiscono il pagamento di base i quali - gli agricoltori biologici, relativamente sono tenuti ad applicare su tutti i loro ettari alla parte di azienda sulla quale si ammissibili le pratiche agricole benefiche pratica l’agricoltura biologica; per il clima e l’ambiente (greening) o, in - gli agricoltori che aderiscono al regime alternativa, le pratiche equivalenti. semplificato per i piccoli agricoltori; Le tre pratiche agricole benefiche per il - gli agricoltori che, a seguito clima e l’ambiente sono (tab. 7): dell’adesione a misure agro-climatico- 1) diversificazione delle colture; ambientali dei Psr o ad alcune tipologie 2) mantenimento dei prati permanenti; di certificazione, adottano pratiche 9
La Pac 2014-2020 benefiche per l’ambiente e per il clima composta da erba o altre piante erbacee da che danno benefici equivalenti o foraggio o da terreni lasciati a riposo. Sui maggiori rispetto a quelli del greening. restanti seminativi la coltura principale non Gli agricoltori le cui aziende sono situate in può coprire più del 75% dei seminativi, tutto o in parte nelle zone rientranti nelle salvo i casi in cui tali seminativi rimanenti direttive Habitat, Acqua e Uccelli, hanno siano occupati da erba o altre piante erbacee diritto al pagamento ecologico purché da foraggio o lasciati a riposo. applichino le pratiche agricole benefiche, e Per il calcolo delle quote delle diverse e le stesse siano compatibili, nell’azienda in colture Agea ha stabilito come periodo di questione, con gli obiettivi di tali direttive. riferimento aprile e il 9 giugno dell’anno di presentazione 5.1. Diversificazione delle colture della domanda. Il primo impegno del greening è la diversificazione delle colture che si Le esenzioni dalla diversificazione applica solamente ai seminativi, e soltanto Gli impegni della diversificazione non si quando superano i 10 ettari. Le colture applicano, oltre che nelle aziende con permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, superfici a seminativo inferiori a 10 ettari, pascoli) sono esentate. nei seguenti casi: Questo impegno prevede la presenza di (tab. se i seminativi dell’azienda sono 8): interamente investiti con una coltura - almeno due colture nelle aziende la cui sommersa per una parte significativa superficie a seminativo sia compresa tra dell'anno o per una parte significativa 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra del ciclo colturale; più del 75% della superficie a se i seminativi sono utilizzati per più seminativo; del 75% per la produzione di erba o di - almeno tre colture nelle aziende la cui piante erbacee da foraggio e/o sono superficie a seminativo sia superiore a tenuti a riposo, a condizione che la 30 ha, con la coltura principale che superficie complessiva dei seminativi copra al massimo il 75% della superficie non sottoposti a tali utilizzi non superi i a seminativo e le due colture principali 30 ettari; al massimo il 95%. se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari se oltre il 50% della superficie dichiarata a seminativo non è stata inserita dall'agricoltore nella propria domanda di aiuto dell’anno precedente e quando, in esito a un raffronto delle domande d’aiuto basate sulle ortofoto Fino a 10 ettari di seminativo, l’agricoltore ricavate dalle immagini da satellite o da non ha obblighi di diversificazione. aereo, i seminativi risultano coltivati Fermo restando il numero delle colture, non nella loro totalità con una coltura si applicano i limiti massimi previsti se più diversa da quella dell’anno civile del 75% della superficie a seminativo è precedente. 10
La Pac 2014-2020 Per coltura si intende: 30 giorni. una coltura appartenente a uno qualsiasi Inoltre gli Stati membri designano i prati e dei differenti generi della pascoli permanenti nelle zone classificazione botanica delle colture; ecologicamente sensibili sotto il profilo una coltura appartenente a una qualsiasi ambientale contemplate nelle zone “Natura specie nel caso delle brassicacee, 2000” (zone sensibili elencate nelle solanacee e cucurbitacee; direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE), i terreni lasciati a riposo; incluse le torbiere e le zone umide ivi l’erba o le altre piante erbacee da situate, e che richiedono una protezione foraggio. rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette La coltura invernale e la coltura primaverile direttive. Gli Stati membri possono sono considerate distinte anche se designare prati e pascoli permanenti appartengono allo stesso genere. ecologicamente sensibili anche al di fuori di tali zone. In Italia, il decreto ministeriale 5.2. Mantenimento dei prati e pascoli assegna questa possibilità alle Regioni e permanenti alle Province Autonome. Gli Stati membri devono assicurare che il Gli agricoltori non possono convertire o rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e arare i prati e pascoli permanenti nelle zone la “superficie agricola totale” nazionale non ecologicamente sensibili. diminuisca in misura superiore al 5%. L’impegno è stato creato per salvaguardare Quindi gli Stati membri assicurano il tutti i prati e pascoli permanenti considerati mantenimento di una certa proporzione estremamente sensibili da un punto di vista delle superfici a prato e pascolo permanente. ambientale. In sostanza la situazione non Per il calcolo della diminuzione della cambia molto dal precedente obbligo di percentuale si prende in considerazione una condizionalità che riguardava il “superficie di riferimento”, costituita da: mantenimento dei prati e dei pascoli a - superficie investita a prato e pascolo livello di Paese membro. permanente nel 2012; In sintesi, gli agricoltori: - superficie agricola dichiarata nel 2015. - nelle zone ecologicamente sensibili, L’obbligo si applica a livello nazionale, non possono convertire o arare i prati e perciò l’agricoltore non deve avere pascoli permanenti; preoccupazioni per questo impegno. - nelle altre zone, possono convertire i Tuttavia, qualora uno Stato membro accerti prati e pascoli permanenti solo dopo che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, l’autorizzazione di Agea. Qualora il deve prevedere obblighi per i singoli rapporto tra "prati e pascoli agricoltori di convertire terreni a prato permanenti" e "superficie agricola permanente. In particolare, l'Italia ha scelto totale" diminuisca oltre il 3,5% rispetto di applicare un livello di "pre-allarme" al alla superficie di riferimento, fine di evitare il raggiungimento del 5%. l'agricoltore ha l'obbligo di creare una Tale livello è stato fissato pari al 3,5% e, in superficie a prato permanente dello caso di superamento, gli agricoltori stesso numero di ettari di quella autorizzati alla conversione da Agea sono convertita, che e' vincolata fin dal tenuti a ricreare una superficie a prato primo giorno e per almeno cinque anni. permanente dello stesso numero di ettari di quella convertita che e' vincolata fin dal primo giorno e per almeno 5 anni. Al fine di verificare il controllo sulle superfici a “prati e pascoli permanenti”, in Italia il DM 6513 del 18 novembre 2014 sull’applicazione della Pac impone che gli agricoltori possano convertire i prati e pascoli permanenti solo dopo l’autorizzazione di Agea. L’autorizzazione di Agea è rilasciata entro 11
La Pac 2014-2020 5.3. Aree di interesse ecologico (EFA) previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par. Il terzo impegno del greening obbliga gli 2): agricoltori con una superficie a seminativo a) terreni lasciati a riposo; superiore a 15 ettari a destinarne una quota b) terrazze; del 5% ad aree di interesse ecologico, o c) elementi caratteristici del paesaggio, ecological focus area (EFA) secondo la compresi gli elementi adiacenti ai terminologia inglese. seminativi dell’azienda, tra cui possono La soglia del 5% potrebbe essere aumentata rientrare elementi caratteristici del al 7% nel 2018, a seguito di una relazione paesaggio che non sono inclusi nella della Commissione, che dovrà essere superficie ammissibile; presentata entro il 31 marzo 2017, e di un d) fasce tampone, comprese le fasce atto legislativo del Parlamento europeo e tampone occupate da prati permanenti, del Consiglio. a condizione che queste siano distinte Sono altresì esonerate le colture permanenti dalla superficie agricola ammissibile e i prati e pascoli permanenti. Questa è stata adiacente; una novità del negoziato sostenuta da e) ettari agro-forestali che ricevono, o che Coldiretti, in quanto la proposta originaria hanno ricevuto, un sostegno dai Psr; della Commissione prevedeva l’obbligo f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone delle EFA anche per le colture permanenti periferiche delle foreste; (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime Le esenzioni dalle EFA minerale e/o prodotti fitosanitari; Sono escluse dal rispettare l’obbligo di h) superfici oggetto di imboschimento, ai EFA le aziende: sensi dei Psr; con una superficie a seminativo i) superfici con colture intercalari o manto inferiore o uguale a 15 ettari; vegetale ottenuto mediante l’impianto o i cui seminativi sono utilizzati per più la germinazione di sementi (non del 75% per la produzione di erba o di applicato in Italia per scelta nazionale); piante erbacee da foraggio, per terreni j) superfici con colture azotofissatrici. lasciati a riposo, investiti a colture Il significato tecnico e la descrizione delle leguminose o sottoposti ad una suddette tipologie di aree di interesse combinazione di tali tipi di impieghi, a ecologico sono riportati nella tabella 9. condizione che la superficie Il DM 6513 del 18 novembre 2014 complessiva dei seminativi non sull’applicazione della Pac in Italia ha sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 stabilito che sono considerate come EFA ettari; tutte quelle elencate dall’art. 46, par. 2 del dove più del 75% della superficie Reg. 1307/2013 (tab. 9), ad eccezione delle agricola ammissibile è costituita da superfici con colture intercalari. prato permanente, utilizzata per la Lo stesso decreto ministeriale stabilisce produzione di piante erbacee da quali colture azotofissatrici siano foraggio o per la coltivazione di colture utilizzabili come aree di interesse ecologico sommerse per una parte significativa (tab. 10). Il Ministero provvederà dell'anno o del ciclo colturale (es. riso) all’emanazione di un decreto per fissare i o sottoposta a una combinazione di tali criteri per i metodi produttivi da applicare tipi di impieghi, a condizione che la per le azotofissatrici. superficie complessiva dei seminativi L’area di interesse ecologico (EFA) è non sottoposti a tali impieghi non sia situata sui seminativi dell’azienda, ad superiore a 30 ettari. eccezione delle superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di Le tipologie di aree di interesse ecologico imboschimento, che sono EFA anche se Gli Stati membri decidono che cosa può non fanno parte dei seminativi, in quanto essere considerato come area di interesse sono classificate come colture permanenti. ecologico, tenuto conto di un elenco Gli elementi caratteristici del paesaggio e 12
La Pac 2014-2020 le fasce tampone, per essere considerati corrispondono a 7 ettari di EFA. EFA, possono altresì essere adiacenti ai seminativi dell’azienda. 5.4. Le sanzioni per il mancato rispetto del greening I fattori di conversione e di ponderazione Il mancato rispetto del greening comporta I tipi di aree di interesse ecologico, elencati l’applicazione di sanzioni amministrative nella tabella 9, sono molto diversi tra di che assumono la forma di una riduzione loro, sia per unità di misura (ad esempio le dell’importo del pagamento verde (art. 77, siepi si misurano in metri lineari) sia per par. 6, Reg. 1306/2013). valore ecologico (ad esempio il “valore Le sanzioni amministrative sono ecologico” di un ettaro di terreno lasciato a proporzionali e graduate in funzione della riposo è superiore a quello di un ettaro di gravità, della portata, della durata e della coltura azotofissatrice). ripetizione dei casi di inadempimento Per semplificare l’amministrazione e tener interessati. conto delle caratteristiche dei tipi di aree di Le sanzioni generano un riduzione interesse ecologico elencati, nonché per dell’importo del pagamento verde che può facilitarne la misurazione, gli Stati membri arrivare al 100% nel caso di maggiore possono avvalersi, quando calcolano gli gravità del mancato rispetto. ettari totali rappresentati dall’area di L’agricoltore che non rispetta il greening interesse ecologico dell’azienda, dei fattori dunque perde solo tale pagamento. Ma di conversione e/o di ponderazione che questa norma vale soltanto per il 2015 e il figurano nell’allegato X del Reg. 1307/2013 2016. (tab. 11). Il fattore di conversione è Dal 2017, le sanzioni amministrative finalizzato a trasformare la misurazione aumenteranno. Infatti, a partire dal 2017, il delle EFA in ettari, mentre il fattore di mancato rispetto del greening comporta una ponderazione e' finalizzato a trasformare il sanzione che va ad intaccare anche gli altri valore ecologico delle EFA in ettari; ad pagamenti (in misura pari al 20% del esempio il fattore di conversione delle siepi pagamento verde nel 2017 e pari al 25% (m/m²) è pari a 5, quindi 1.000 metri lineari dal 2018). In altre parole, dal 2017, di siepe corrispondono a 5.000 m² di EFA; l’agricoltore che non rispetta il greening il fattore di ponderazione delle colture perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce azotofissatrici è pari a 0,7, quindi 10 ettari una riduzione degli altri pagamenti pari al di soia o favino o erba medica 20-25% del pagamento verde. 13
La Pac 2014-2020 Tab. 7 - Gli impegni del greening Aziende Superfici e colture Deroghe e esenzioni Equivalenza interessate Escluse le aziende con seminativi occupati per più del 75% da foraggio, terreni lasciati a riposo o una Seminativi tra 10-30 ha: combinazione di tali usi presenza di almeno 2 Aziende Escluse le aziende con colture, con la principale con superficie ammissibile Diversificazione fino al 75% della superficie; superfici a con più del 75% a colturale Seminativi >30 ha: almeno seminativo foraggio, prato 3 colture con la principale > 10 ha permanente e con
La Pac 2014-2020 Tab. 8 - La diversificazione colturale Superficie aziendale a Colture Dimensione minima seminativo fino a 10 ettari esenzione - nessuna delle colture deve coprire più del 75% della da 10 a 30 ettari minimo 2 superficie a seminativo la coltura principale copre al massimo il 75% della maggiore di 30 ettari minimo 3 superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. 15
La Pac 2014-2020 Tab. 9 - Superfici considerate aree di interesse ecologico (EFA) EFA Descrizione Terreni lasciati a Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola. riposo Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* di cui all’allegato II del regolamento (UE) n.1306/2013 e altre Terrazze terrazze. Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio: a) siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono Elementi caratteristici alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a del paesaggio 5 metri; d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi; e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; g) fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; h) muretti di pietra tradizionali. Tutte, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie Fasce tampone agricola ammissibile adiacente. Per “sistema agroforestale” si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie. Vengono ammesse quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a Ettari agroforestali causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie. Fasce di ettari Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste. ammissibili Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si Superfici con bosco sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Sulle ceduo a rotazione superfici non deve essere impiegato concime minerale e/o prodotti fitosanitari. rapida Il decreto ministeriale stabilisce che in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l’imboschimento che comprende un premio Superfici oggetto di annuale destinato a coprire per un periodo non superiore ai 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro imboschimento volto a compensare le perdite di reddito provocate dall’imboschimento per un periodo non superiore a vent’anni. Superfici con colture Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi (non intercalari (1) applicato in Italia per scelta nazionale) Superfici con colture Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro (per l’Italia, vedi azotofissatrici tab. 10). (1) EFA non utilizzabile in Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale. *BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive *CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010). *CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992). Fonte: Reg. 639/2014. 16
La Pac 2014-2020 Tab. 10 - Elenco delle specie azotofissatrici arachide (Arachis hypogaea L.) cece (Cicer arietinum L.) cicerchia (Lathyrus sativus L.) erba medica e luppolina (Medicago ssp.) fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.) fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab L.) fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) fava, favino e favetta (Vicia faba L.) fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) ginestrino (Lotus corniculatus L.) lenticchia (Lens culinaris Medik.) liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) lupino (Lupinus ssp.) moco (Lathyrus cicera L.) pisello (Pisum sativum L.) sulla (Hedysarum coronarium L.) trifogli (Trifolium sp.) soia (Glycine max L.) veccia (Vicia sativa L.) veccia villosa (Vicia villosa Roth) Fonte: DM 6513 del 18 novembre 2014 17
La Pac 2014-2020 Tab. 11 - Fattori di conversione e di ponderazione per il calcolo delle EFA Superficie Fattore di EFA Fattore di EFA Elementi caratteristici U.M. conversione (se si applicano ponderazione convertita (m/albero/m²) entrambi i fattori) (m2) Terreni lasciati a riposo (per m²) m2 n.p. 1 1 m2 0 Terrazze ml 2 1 2 m2 0 Elementi caratteristici del paesaggio: a) Siepi/fasce alberate ml 5 2 10 m2 0 b) Alberi isolati v.a. 20 1,5 30 m 2 0 c) Alberi in filari ml 5 2 10 m2 0 d) Gruppi di alberi/boschetti 2 2 m n.p. 1,5 1,5 m 0 e) Bordi dei campi ml 6 1,5 9m 2 0 f) Stagni 2 2 m n.p. 1,5 1,5 m 0 g) Fossati ml 3 2 6 m2 0 h) Muretti di pietra tradizionali ml 1 1 1m 2 0 i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi dell’azienda m2 n.p. 1 1 m2 0 Fasce tampone ml 6 1,5 9m 2 0 Ettari agroforestali m 2 n.p. 1 1m 2 0 Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali: ml 0 Senza produzione ml 6 1,5 9 m2 0 Con produzione ml 6 0,3 1,8 m2 0 Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida m2 n.p 0,3 0,3 m2 0 Superfici oggetto di imboschimento m 2 n.p. 1 1m 2 0 Superfici con colture intercalari o manto vegetale (1) (non applicato in Italia per scelta nazionale) m2 n.p. 0,3 0,3 m2 0 Superfici con colture azotofissatrici m 2 n.p. 0,7 0,7 m 2 0 (1) EFA non utilizzabile in Italia, in base a quanto previsto dal DM 6513 del 18 novembre 2014. Fonte: Allegato II, Reg. 639/2014. 6. Il pagamento per i giovani capo-azienda, o che si siano già agricoltori insediate nei cinque anni che precedono Gli Stati membri concedono un la prima presentazione di una domanda pagamento aggiuntivo ai giovani per aderire al regime del pagamento di agricoltori per promuovere il ricambio base (quindi la data limite è il 15 generazionale; il pagamento di base maggio 2010). calcolato al loro primo insediamento è Il pagamento è limitato alla fase iniziale del aumentato del 25% per i primi cinque anni ciclo di vita dell’impresa e non deve di attività. trasformarsi in un aiuto al funzionamento, I beneficiari del pagamento sono le persone per cui esso è concesso per un periodo di fisiche che possiedono i seguenti requisiti: cinque anni. - non abbiano più di 40 anni; Se l’insediamento è avvenuto prima del - si insedino per la prima volta come 2015, il periodo quinquennale viene ridotto 18
La Pac 2014-2020 del numero di anni trascorsi tra la data del agricoltura o determinati settori agricoli primo insediamento e la data della prima che: domanda per aderire al regime del - si trovano in difficoltà; pagamento di base, ovvero il 2015. Ad - rivestono una particolare importanza esempio, se un giovane agricoltore si è per ragioni economiche, sociali o insediato nel 2013, il pagamento viene ambientali. concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017). L’importo del sostegno è stabilito nella Il Reg. 1307/2013 prevede che il plafond misura necessaria a creare un incentivo destinato al pagamento per i giovani quando si manifesti una delle seguenti agricoltori non può essere superiore al 2% esigenze: del massimale nazionale. - mantenere gli attuali livelli di L’Italia ha scelto di destinare l’1% del produzione a causa della mancanza di massimale nazionale al finanziamento del alternative e ridurre il rischio di pagamento per i giovani agricoltori, con un abbandono della produzione e i importo ottenuto moltiplicando il numero conseguenti problemi sociali e/o dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25% ambientali; del valore medio dei titoli all'aiuto detenuti - assicurare un approvvigionamento dall’agricoltore stesso, in proprietà o in stabile all’industria di trasformazione affitto. In altre parole, il giovane agricoltore locale, evitando in tal modo le percepisce un pagamento di base conseguenze economiche e sociali maggiorato del 25%. negative di una eventuale perdita di Se la dotazione dell’1% del massimale attività; nazionale non è sufficiente, il restante 1% - la necessità di compensare gli potrà essere finanziato tramite la riserva agricoltori di un determinato settore per nazionale al fine di coprire il fabbisogno gli svantaggi derivanti dal protrarsi necessario a soddisfare tutte le richieste dei delle perturbazioni sul relativo mercato. giovani agricoltori. Ogni Stato membro – tra cui l’Italia – ha Il numero massimo di ettari ammissibili al notificato alla Commissione europea, entro pagamento è stato fissato a 90. Ad esempio il 1° agosto 2014, le decisioni sul sostegno un giovane agricoltore che possiede 200 accoppiato, con informazioni relative alle ettari, percepisce il pagamento per 90 ettari. regioni interessate, ai tipi di agricoltura o ai settori interessati e al livello di sostegno da 7. Il pagamento accoppiato concedere. L’art. 52 del Reg. 1307/2013 prevede che gli Stati membri possano destinare una 7.1. Le scelte nazionali percentuale del massimale nazionale per Il sostegno accoppiato in Italia è destinato a concedere aiuti accoppiati ad una larga 3 macrosettori articolati in 10 settori e a 17 gamma di prodotti: cereali, semi oleosi, misure di intervento (tab. 12). colture proteiche, legumi da granella, lino, La maggior parte delle risorse sono canapa, riso, frutta a guscio, patate da destinate alla zootecnia (211,87 milioni di fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, euro, pari al 49,36%), distribuite tra i sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, seguenti settori: vacche da latte, bufale, olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da ovicaprini. zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, Il sostegno ai seminativi (34,24% delle bosco ceduo a rotazione rapida. risorse) interessa sette settori: riso, Sono esclusi tabacco, patate da consumo e barbabietola, pomodoro da industria, grano da industria, vino e prodotti vitivinicoli, duro (Centro-Sud), soia (Nord) carni suine e carni avicole. proteoleaginose ed erbai annuali di sole L’obiettivo di questa tipologia di pagamenti leguminose (Centro), leguminose da diretti è di concedere un sostegno granella ed erbai annuali di sole leguminose accoppiato a quei settori o a quelle regioni (Sud). Il sostegno all’olivicoltura è pari a in cui esistono determinati tipi di 70,39 milioni di euro (16,40% delle risorse). 19
La Pac 2014-2020 In tabella 12 sono riportate delle stime dei subire variazioni sulla base del numero di pagamenti unitari per ciascuna misura di superfici/capi richiesti a premio. sostegno accoppiato, che tuttavia potranno Tab. 12 – I pagamenti accoppiati IMPORTO PLAFOND STIMATO SETTORI MISURA TERRITORIO Milioni di euro/capo o % euro euro/ha Premi alle vacche da latte nazionale 75,11 17,50 56 Premi aggiuntivi alle vacche da latte LATTE nazionale 9,87 2,30 40 in zone montane Premi alle bufale nazionale 4,12 0,96 20 Premi alle vacche nutrici nazionale 40,78 9,50 202 CARNE Premi ai bovini macellati 12-24 nazionale 66,96 15,60 46 mesi* Premi alle agnelle nazionale 9,49 2,21 12 OVICAPRINO Premi a capi ovi-caprini macellati nazionale 5,54 1,29 10 certificati DOP o IGP Piemonte, Lombardia, Veneto, Premi alla coltivazione di soia 9,87 2,30 97 Friuli, Emilia Romagna Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Premi alla coltivazione di frumento Abruzzo, Molise, FRUMENTO 59,88 13,95 60 duro Campania, Puglia, DURO, COLTURE Basilicata, Calabria, PROTEICHE E Sicilia, Sardegna PROTEAGINOSE Premi alla coltivazione di colture Toscana, Umbria, proteoleaginose ed erbai annuali di 14,16 3,30 80 Marche, Lazio sole leguminose Abruzzo, Molise, Premi alla coltivazione di leguminose Campania, Puglia, da granella ed erbai annuali di sole 11,80 2,75 90 Basilicata, Calabria, leguminose Sicilia, Sardegna RISO Premi alla coltivazione di riso nazionale 22,75 5,30 120 Premi alla coltivazione di BARBABIETOLA nazionale 17,21 4,01 325 barbabietola da zucchero POMODORO DA Premi alla coltivazione di pomodoro nazionale 11,3 2,63 160 INDUSTRIA da industria Liguria, Puglia, Premi alle superfici olivicole 44,29 10,30 78 Calabria Premi alle superfici olivicole con una Puglia, Calabria 13,31 3,10 70 OLIO DI OLIVA pendenza media superiore al 7,5% Premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, nazionale 12,88 3,00 130 sociale, territoriale e ambientale TOTALE 429,22 100,0 *Per tale premio è prevista una maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a un sistema di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti. La maggiorazione è pari al 50% per i capi macellati e certificati DOP o IGP. 20
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