LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
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In questo nuovo contesto di Riforma della Politica Agricola Comune, gli Uffici del CAA Coldiretti sono a Vostra completa disposizione con personale adeguato e costantemente aggiornato. In particolare i nostri Uffici potranno illustrarvi le nuove regole della PAC, comprendenti sia gli impegni da rispettare (esempio greening e condizionalità) ma anche le opportunità che la normativa offre. Viste le tante novità Vi consigliamo di rivolgerVi ai nostri Uffici in tempo utile prima del termine ultimo per la presentazione della Domanda unica di pagamento 2015 (prevista al 15 maggio 2015). Sul sito www.caa.coldiretti.it potete trovare l’Ufficio a Voi più vicino Pubblicazione a cura di: Claudia Albani Giovanna Ansovini Fabrizio De Filippis Angelo Frascarelli Stefano Leporati
La Pac 2014-2020
Cari amici
Il 1° agosto 2014 l’Italia, insieme agli altri Stati membri dell’UE, ha comunicato alla
Commissione europea le proprie scelte nazionali relative all’applicazione della Pac per
il periodo di programmazione 2014-2020 (anche se la nuova Pac sarà effettivamente
operativa a partire dal 2015). E’ stata l’ultima tappa di un lungo percorso negoziale
iniziato quattro anni fa, quando nel novembre del 2010 fu presentata la prima proposta
di riforma della Pac voluta dall’allora commissario all’Agricoltura Dacian Ciolos.
Ora, finalmente, abbiamo la nuova Pac e, come sempre accade, il pacchetto finale
presenta luci e ombre, a seconda dei punti di vista. Tuttavia, nonostante le proposte
iniziali non fossero certo favorevoli all’Italia, alla fine il risultato è accettabile, anche
grazie al forte presidio che Coldiretti ha assicurato sia nel negoziato a livello europeo
che, soprattutto, in quello relativo alle scelte nazionali.
L’obiettivo principale della nuova Pac è quello di rendere più selettivo il sostegno agli
agricoltori: sia rispetto alla platea dei beneficiari, d’ora in poi ristretta ai soli
“agricoltori attivi”, sia rispetto alle situazioni o ai comportamenti meritevoli di
sostegno, attraverso lo “spacchettamento” del vecchio pagamento unico aziendale in
un menù di sette diversi possibili pagamenti, tra i quali gli Stati membri hanno scelto
quali attivare e per quale ammontare.
Dunque, avremo una Pac più selettiva ma, proprio per questo, ancora più complessa,
forse anche troppo. In risposta a tale complessità, più che in passato, abbiamo bisogno
di una guida per rispondere correttamente ai vincoli e soprattutto per usare al meglio
le tante opportunità della nuova normativa.
Coldiretti ha già prodotto, attraverso il Gruppo 2013, un quaderno contenente
un’analisi economica approfondita sulla nuova Pac: si tratta del volume La nuova Pac
2014-20: le decisioni dell’UE e le scelte nazionali, a cura di Fabrizio De Filippis,
liberamente scaricabile dal sito http://www.gruppo2013.it/Pagine/default.aspx.
Ma insieme alle analisi approfondite, adatte agli specialisti e agli addetti ai lavori, è
necessario poter disporre anche di strumenti d’informazione operativa per gli
agricoltori. L’obiettivo dell’opuscolo che segue è esattamente questo: descrivere la
nuova Pac in poche pagine, in modo semplice e accessibile a tutti ma con la dovuta
completezza, in modo che ciascuno sia in grado, se non di avere già tutte le risposte,
almeno di formulare in modo corretto le domande da porsi. Speriamo che anche in
questo caso, come sempre cerca di fare, Coldiretti sia riuscita a fornire un servizio utile
ai propri associati e al Paese.
Roberto Moncalvo
Presidente ColdirettiLa Pac 2014-2020
LA PAC 2014-2020
1. Introduzione ............................................................................................................ 2
2. L’architettura della Pac ......................................................................................... 2
3. I pagamenti diretti 4
4. Il pagamento di base ............................................................................................... 4
4.1. I requisiti per l’accesso ai nuovi titoli ..............................................................5
4.2. Regionalizzazione e convergenza .....................................................................6
4.3. Il modello “irlandese” ......................................................................................6
4.4. La riserva nazionale .........................................................................................7
4.5. Attivazione e trasferimento dei titoli ................................................................8
5. Il pagamento ecologico ........................................................................................... 9
5.1. Diversificazione delle colture .........................................................................10
5.2. Mantenimento dei prati e pascoli permanenti ...............................................11
5.3. Aree di interesse ecologico (EFA)..................................................................12
5.4. Le sanzioni per il mancato rispetto del greening...........................................13
6. Il pagamento per i giovani agricoltori ................................................................ 18
7. Il pagamento accoppiato ...................................................................................... 19
7.1. Le scelte nazionali ..........................................................................................19
8. Il pagamento per i piccoli agricoltori .................................................................. 21
9. L’attività minima .................................................................................................. 21
10. L’agricoltore attivo ............................................................................................... 21
10.1. La lista nera ....................................................................................................22
10.2. I requisiti dell’agricoltore attivo.....................................................................22
11. La soglia minima ................................................................................................... 23
12. Riduzione dei pagamenti ...................................................................................... 23
13. L’Ocm Unica e le misure di mercato .................................................................. 24
13.1. Gli interventi di mercato .................................................................................24
13.2. Le quote ...........................................................................................................25
13.3. I regimi di aiuto ..............................................................................................25
13.4. Migliorare il funzionamento della filiera ......................................................25
14. La politica di sviluppo rurale .............................................................................. 26
14.1. Psr nazionali e regionali.................................................................................27
14.2. Dagli assi alle priorità ....................................................................................28
14.3. Le misure.........................................................................................................28
1La Pac 2014-2020
1. Introduzione finanziamento della Pac sarà assicurato da
Il 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati due fondi:
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione il Feaga, Fondo europeo agricolo di
europea i regolamenti del Parlamento garanzia;
europeo e del Consiglio sulla nuova Pac il Feasr, Fondo europeo agricolo per
2014-2020. Nei primi mesi del 2014 sono lo sviluppo rurale.
stati adottati i regolamenti applicativi della La riforma sulla Pac si articola su quattro
Commissione europea. importanti regolamenti di base:
Con questi atti legislativi, dopo quattro anni 1) pagamenti diretti (Reg. 1307/2013);
di proposte e dibattiti, ha preso avvio 2) organizzazione comune di mercato
ufficialmente la Pac 2014-2020. unica (Reg. 1308/2013);
Ai regolamenti comunitari sono seguite le 3) sviluppo rurale (Reg. 1305/2013);
scelte nazionali e le prime norme attuative, 4) regolamento orizzontale sul
tra cui il DM 6513 del 18 novembre 2014, finanziamento, la gestione e il
contenente le disposizioni nazionali di monitoraggio della Pac (Reg.
applicazione del regolamento (UE) 1306/2013).
1307/2013. A tale decreto seguiranno
ulteriori disposizioni del Ministero, di Agea
e delle Regioni. A partire dall'autunno 2014
gli agricoltori si sono confrontati con la
nuova riforma della PAC, la quinta in 20
anni (tab. 1).
Tab. 1 – Le riforme della Pac
Periodo di Commissario
Riforma
applicazione
1993-1999 Riforma Ray Mac
Mac Sharry
Sharry (irlandese)
2000-2004 Agenda Franz Fischler
2000 (austriaco)
2005-2009 Riforma Franz Fischler
Fischler (austriaco)
2010-2013 Health Mariann
check Fischer Boel
(danese)
2014-2020 Europa Dacian Ciolos
2020 (romeno)
Il quadro normativo comunitario è
2. L’architettura della Pac completato dai regolamenti delegati e dai
L’architettura giuridica della Pac rimane regolamenti di esecuzione della
sostanzialmente confermata, con un edificio Commissione, che contengono importanti
che si regge su due pilastri, due fondi e norme di attuazione.
quattro regolamenti (figg. 1 e 2). Ai regolamenti comunitari seguiranno le
Il primo pilastro comprende gli interventi di disposizioni regolamentari nazionali, con
mercato, che riguardano la stabilizzazione tre diversi livelli istituzionali: Ministero
dei redditi degli agricoltori tramite la delle Politiche Agricole Alimentari e
gestione dei mercati agricoli e, soprattutto, Forestali, Agea e Regioni. La maggior parte
il regime di pagamenti diretti. Il secondo di queste normative nazionali saranno
pilastro promuove la competitività delle adottate nel periodo tra ottobre 2014 e
imprese agricole e lo sviluppo rurale, con marzo 2015 e andranno a completare il
misure programmate a livello territoriale. quadro normativo della nuova Pac.
Anche per il periodo 2014-2020 il
2La Pac 2014-2020
Fig. 1 – Pac 2014-2020: due pilastri, due fondi e quattro regolamenti
Reg. 1306/2013 - Finanziamento, gestione e monitoraggio della
Pac
I pilastro II pilastro
Reg. 1307/2013 -
pagamenti diretti Reg. 1305/2013 -
Reg. 1308/2013 - sostegno allo sviluppo
organizzazione comune rurale
dei mercati (OCM)
FEAGA FEASR
Fig. 2 – L’architettura della Pac 2014-2020
Fonte: Inea
3La Pac 2014-2020
3. I pagamenti diretti
I pagamenti diretti della Pac cambieranno un’articolazione dei pagamenti diretti in
radicalmente dal 2015, con la duplice sette possibili tipologie, di cui tre
finalità di assicurare un adeguato sostegno obbligatorie e quattro facoltative per gli
fisso al reddito e di rafforzare l’efficacia Stati membri, da finanziare con percentuali
ambientale della Pac, a sostegno della del massimale nazionale (tab. 2).
fornitura di beni pubblici prodotti Ogni Stato membro, entro il 1° agosto 2014,
dall’agricoltura. ha dovuto prendere importanti decisioni
L’obiettivo, dunque, è di realizzare un sulle tipologie di pagamenti diretti da
sostegno più mirato, più equo e più “verde”. attivare (tra quelli facoltativi) e la
A questo scopo, la nuova Pac abbandona il percentuale del massimale nazionale da
sostegno indifferenziato e prevede destinare ad essi.
Tab. 2 – Le sette tipologie di pagamenti diretti
Min-max del Scelta dell’Italia
Tipologia massimale
nazionale
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri
1. pagamento di base 18-68% 58%
2. pagamento verde (greening) 30% (fissa) 30%
3. pagamento giovani agricoltori fino al 2% 1%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri
4. pagamento ridistributivo per i primi ettari fino al 30% Non attivazione
5. pagamento alle aree svantaggiate fino al 5% Non attivazione
6. pagamento accoppiato fino al 15% 11%
7. pagamento piccoli agricoltori fino al 10% (*)
(*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti.
L’Italia ha deciso di attivare cinque Il Reg. 1307/2013 fissa i massimali
tipologie di pagamenti (tab. 2): nazionali per ogni Stato membro. Per
- pagamento di base: 58% del massimale l’Italia, il massimale nazionale per i
nazionale; pagamenti diretti è pari a 3,95 miliardi di
- pagamento ecologico (greening): 30%; euro nel 2014 e scenderà a 3,7 miliardi di
- pagamento per i giovani agricoltori: euro nel 2020; in totale, nel settennio 2014-
1%; 2020, l’ammontare dei pagamenti diretti
- pagamento accoppiato: 11%; all’agricoltura italiana è pari a 26,66
- pagamento per i piccoli agricoltori. miliardi di euro (tab. 3).
Tab. 3 – Il massimale di pagamenti diretti per l’Italia (milioni di euro)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale
3.953,40 3.902,00 3.850,80 3.799,50 3.751,90 3.704,30 3.704,30 26.666,40
4. Il pagamento di base
La tipologia più importante è il titoli all’aiuto disaccoppiati.
pagamento di base, perché solo gli Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli
agricoltori che hanno diritto al storici lasceranno il posto ai nuovi titoli.
pagamento di base possono accedere I titoli storici scadono il 31 dicembre
alle altre tipologie di pagamento (ad 2014. I nuovi titoli saranno assegnati
eccezione del pagamento accoppiato, agli agricoltori attivi sulla base della
che è svincolato dagli altri pagamenti). domanda unica che avranno presentato
Il pagamento di base è imperniato su al 15 maggio 2015.
4La Pac 2014-2020
Il numero dei titoli sarà pari al numero assegnazione nel 2015, gli anni successivi
di ettari ammissibili indicati nella l’agricoltore potrà avere titoli solo con due
Domanda 2015 per gli utilizzi seguenti: modalità:
- seminativi; - per assegnazione dalla riserva
- colture permanenti (frutteti, vigneti, nazionale (in qualunque anno);
oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.); - per trasferimento: affitto o
- prati e pascoli permanenti. compravendita di titoli, che potrà
È utile sottolineare che l’assegnazione dei avvenire solo tra agricoltori attivi
nuovi titoli avverrà solamente il 15 maggio tranne in caso di successione effettiva
2015, vale a dire che sarà unica, anche se è o anticipata (in qualunque anno).
detta “prima assegnazione”. Dopo la prima
4.1. I requisiti per l’accesso ai nuovi titoli
La prima assegnazione dei nuovi titoli, che 2013;
avverrà sulla base della domanda al 15 - che siano agricoltori attivi.
maggio 2015, genera un’importante Pertanto gli agricoltori ottengono
conseguenza in merito all’affitto dei terreni, l’assegnazione dei nuovi titoli se hanno
che in Italia riguarda oltre il 30% della presentato una domanda di aiuto per il 2013.
superficie agricola, con il rischio di un anno In altre parole, solamente l’agricoltore che
di blocco degli stessi. ha ricevuto pagamenti diretti per il 2013
Per evitare che i proprietari assenteisti (non potrà accedere ai nuovi titoli. Tuttavia, sono
agricoltori) potessero andare alla caccia dei previste quattro deroghe per gli agricoltori
titoli, il Reg. 1307/2014 ha previsto due che non hanno il “requisito del 2013” (tab.
requisiti per ricevere i titoli: 4). In tutti i casi, affinché agli agricoltori
- che gli agricoltori abbiano ricevuto vengano assegnati i diritti all'aiuto e'
pagamenti diretti o aiuti nazionali in necessaria una dimensione minima
relazione ad una domanda di aiuto nel aziendale pari a 5.000 metri quadrati.
Tab. 4 – I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli
Requisiti Precisazioni
1. Essere agricoltore attivo La definizione di agricoltore attivo è stata decisa dallo Stato
membro il 1° agosto 2014.
2. Presentare una domanda La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15
di assegnazione di titoli maggio 2015.
3. Aver presentato una Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una
domanda di aiuto per il domanda di aiuto per pagamenti diretti nel 2013.
2013 Non è sufficiente una domanda nell’ambito del PSR.
Deroghe per l’agricoltore Precisazioni
che non possiede il
requisito del 2013
1. Ortofrutticoli, patate da Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano
consumo, patate da seme, ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante
piante ornamentali ornamentali su una superficie minima di cinquemila mq
2. Vigneti Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. Riserva nazionale Agricoltori a cui siano stati assegnati titoli dalla riserva
nazionale nel 2014.
4. Prove verificabili Agricoltori:
- che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto;
e
- che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013,
esercitavano attività di produzione e/o allevamento.
5La Pac 2014-2020
4.2. Regionalizzazione e convergenza
Il pagamento di base è soggetto alla 1. convergenza totale al 2015;
regionalizzazione e alla convergenza. 2. convergenza totale al 2019;
La regionalizzazione consiste in un valore 3. convergenza parziale al 2019 o modello
uniforme per ettaro per tutti gli agricoltori, “irlandese”.
pari alla media nazionale oppure regionale. La scelta andava fatta entro il 1° agosto
L’Italia ha deciso l’applicazione della 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio
regionalizzazione sulla base della “regione 2015. L’Italia ha deciso di applicare la
unica” a livello nazionale; quindi i convergenza secondo il modello
pagamenti diretti tenderanno ad un valore “irlandese”.
uniforme a livello nazionale, che
attualmente in media sarebbe pari a circa 4.3. Il modello “irlandese”
320 euro considerando tutte le componenti Il modello di convergenza “irlandese”
dei pagamenti diretti. Il suddetto valore prevede un graduale passaggio dagli attuali
dipenderà dalle superfici che saranno livelli dei pagamenti diretti verso livelli più
dichiarate nel 2015. Considerando il solo omogenei senza raggiungere un valore
pagamento di base, le stime MiPAAF uniforme dei pagamenti diretti nel 2019.
prevedono un valore compreso tra 168 euro Il modello “irlandese” fissa regole per il
e 192 euro; a tale valore si dovrà poi pagamento di base e per il pagamento
aggiungere il pagamento greening. greening.
La regionalizzazione provoca un effetto Relativamente al pagamento di base, il
penalizzante per gli agricoltori che modello prevede che (art. 25, Reg.
attuamente hanno titoli di valore elevato. 1307/2013):
Per questa ragione la nuova Pac prevede il - gli agricoltori che inizialmente ricevano
meccanismo della convergenza. meno del 90% del valore unitario
nazionale otterranno un aumento
graduale, pari ad un terzo della
differenza tra il loro valore unitario
iniziale e il 90% del valore unitario
nazionale nel 2019 (fig. 3);
- i titoli di ogni agricoltore non potranno
diminuire di oltre il 30% rispetto al
loro valore unitario iniziale;
- all’anno di domanda 2019 nessun titolo
avrà un valore unitario più basso del
60% del valore unitario nazionale al
2019, a meno che ciò dia luogo a
perdite superiori al 30% per gli
agricoltori che “finanziano” il
Essa consiste in un passaggio graduale dal meccanismo; in tal caso il valore
vecchio al nuovo sistema dei pagamenti unitario minimo sarà fissato al livello
diretti ovvero dagli attuali titoli storici ai necessario al rispetto della soglia del
nuovi titoli. 30%.
Ogni Paese può applicare la convergenza
scegliendo fra tre diverse modalità:
6La Pac 2014-2020
Fig. 3 – La convergenza secondo il modello “irlandese”
Max 30%
Media (VUN: Valore
Unitario Nazionale)*
90% VUN
1/3 dif. 90%
60% VUN
60% VUN
*Nell’ipotesi MiPAAF compreso tra 168 euro e 192 euro.
Relativamente al pagamento greening, il dall’agricoltore nel 2014, compreso, se
modello “irlandese” prevede che gli Stati percepito, l’articolo 68 per il tabacco, Danae
membri possano fissarlo a livello racemosa e patate, mentre B rappresenta il
individuale, calcolandolo per ogni numero di titoli assegnatigli nel 2015 esclusi
agricoltore come percentuale del pagamento quelli della riserva. Inoltre, per il 2014, in
di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. seguito alla diminuzione del massimale
1307/2013). L’Italia ha optato per il calcolo rispetto a quello previsto nell'allegato VIII
del pagamento greening a livello del Reg. 73/2009, il valore dei titoli sarà
individuale. Di conseguenza, per gli ridotto dell'8,41% (Circolare Agea
agricoltori che avranno un titolo del ACIU.2014.755). Con l'applicazione della
pagamento di base più elevato, anche il disciplina finanziaria per i pagamenti con
pagamento greening sarà più elevato. importo superiore a 2.000 euro, alla suddetta
Come si è detto, il MiPAAF ha stimato un diminuzione si aggiungerà un'ulteriore
valore unitario iniziale compreso tra 168 riduzione pari all'1,302214% (Regolamento
euro e 192 euro. di esecuzione (UE) N. 1227/2014), per una
Di seguito si riporta la formula utilizzata per riduzione complessiva pari a circa il 9,71%.
il calcolo del valore unitario iniziale
dell’agricoltore e che sarà oggetto di 4.4. La riserva nazionale
convergenza (art. 26, par. 2, Reg. Ogni Stato membro stabilirà una riserva
1307/2013): nazionale. A tale scopo, nel primo anno di
VUI = (X/Y) * (A/B) applicazione del regime del pagamento di
X/Y rappresenta il rapporto tra il massimale base, gli Stati membri alimenteranno la
nazionale per il pagamento di base per il riserva nazionale con una riduzione
2015 e l’importo totale dei pagamenti per il percentuale lineare del pagamento di base,
2014 nell’ambito del regime di pagamento sino al massimo del 3% del relativo
unico. massimale. Per il primo anno di
A/B rappresenta il pagamento medio per applicazione, l’Italia ha deciso di operare
ettaro al primo anno, dove A rappresenta una trattenuta del 3% del massimale
l’importo dei pagamenti percepiti nazionale del pagamento di base,
7La Pac 2014-2020
corrispondente al 1,74% del massimale restando le disponibilità per i giovani,
nazionale di tutti i pagamenti diretti. per chi inizia l’attività agricola, per le
La riserva nazionale dovrà essere utilizzata assegnazioni previste ai precedenti
in via prioritaria per l’assegnazione di titoli punti a) e b) e per gli agricoltori che
ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori hanno diritto ad un aumento a seguito
che iniziano la loro attività agricola. Tra gli di una decisione giudiziaria definitiva o
ulteriori utilizzi previsti dal regolamento, un provvedimento amministrativo
l’Italia userà la riserva nazionale con le definitivo.
seguenti priorità: Possono presentare domanda alla riserva
a) coprire il fabbisogno per il pagamento nazionale le persone fisiche e giuridiche di
dei giovani agricoltori per arrivare al età compresa tra 18 e 65 anni e unicamente
2% in caso di necessità; gli agricoltori attivi.
b) assegnare titoli agli agricoltori per L’assegnazione dovrebbe essere effettuata
evitare che le terre siano abbandonate, sulla base del valore unitario nazionale dei
comprese le zone soggette a programmi titoli nell’anno di assegnazione, pari a circa
di ristrutturazione connessi ad un 180 euro/ha, a cui si aggiungono circa 93
intervento pubblico; euro/ha per il pagamento greening; pertanto
c) assegnare titoli agli agricoltori al fine di i pagamenti spettanti agli agricoltori che
compensarli per svantaggi specifici; accedono alla riserva nazionale potrebbe
d) assegnare titoli agli agricoltori ai quali essere di circa 273 euro/ha.
è stata negata l’assegnazione di titoli Nell’allegato I del DM 6513 del 18
per cause di forza maggiore o di novembre 2014 sono illustrati i criteri di
circostanze eccezionali; priorità in caso di richiesta eccessiva e
e) praticare un aumento lineare del valore superiore alla disponibilità dei fondi della
dei titoli su base permanente se la riserva (tab. 5).
pertinente riserva nazionale supera lo
0,5% del massimale nazionale previsto
per il pagamento di base, ferme
Tab. 5 – Criteri di priorità per l’accesso alla riserva nazionale
Punteggio Criteri di priorità
massimo Professionale/ Imprenditoria
ottenibile Anagrafica Territoriale
Istruzione femminile
contribuzione
previdenziale 15
in agricoltura pt.
15
montagna
≤ 40 anni
pt. laurea
55 pt. specialistica o 15
vecchio pt. Agricoltore
100 pt. ordinamento donna
15 pt.
10
10 laurea pt.
collina
pt.
> 40 ≤
55 anni 25 pt. 5 diploma 5 pt.
pianura
pt.
4.5. Attivazione e trasferimento dei titoli dovrà abbinare annualmente a un ettaro di
Per ricevere il pagamento di base, superficie ammissibile, che comprende tutta
l’agricoltore in possesso di un titolo lo la superficie agricola: seminativi, colture
8La Pac 2014-2020
permanenti, prati e pascoli permanenti (tab. Il trasferimento potrà avvenire solo tra
6). Rimarranno non ammissibili solo le agricoltori attivi, salvo in caso di
superfici forestali e gli usi non agricoli. In successione effettiva o anticipata.
pratica potrà essere considerata ammissibile Per trasferimento si intende l’affitto o la
tutta la SAU. vendita o il trasferimento per successione
I titoli all’aiuto di un agricoltore che non effettiva o anticipata di terreni o di diritti
siano stati utilizzati per due anni all’aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento
consecutivi, o non siano stati attivati per definitivo; non si considera trasferimento il
due anni, confluiranno nella riserva riversamento dei diritti alla scadenza di un
nazionale. affitto.
Tab. 6 – Le definizioni delle tipologie di utilizzo dei terreni
Uso dei terreni Definizioni
superficie agricola qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture
permanenti
seminativo terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la
coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione
a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che siano
adibite o meno a coltivazioni in serra o sotto ripari fissi o mobili
colture permanenti colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati e pascoli permanenti
(definiti a parte), che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono
raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida
prato permanente terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da
foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso
nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni; può
comprendere altre specie adatte al pascolo purché l’erba e le altre piante
erbacee da foraggio restino predominanti. Inoltre possono comprendere le
superfici pascolabili che rientrano nelle prassi locali consolidate, ma sulle quali
non siano tradizionalmente predominanti l'erba o le altre piante erbacee da
foraggio.
5. Il pagamento ecologico 3) presenza di un’area di interesse
Il pagamento “verde” o ecologico o ecologico.
greening è una delle sette componenti del Le tre pratiche agricole vanno rispettate
nuovo sostegno della Pac. congiuntamente.
Dal punto di vista finanziario, il pagamento Queste tre pratiche, fissate dal Reg.
verde è la seconda componente in ordine di 1307/2013 (art. 43-47), sono uguali per tutti
importanza dopo il pagamento di base, con gli agricoltori dell’Unione europea, senza
una percentuale fissa del 30% del possibilità per gli Stati membri di
massimale nazionale, uguale per tutti gli modificare i loro vincoli.
Stati membri. Il Reg. 1307/2013 prevede, tuttavia, che
Come si è detto, beneficiano del pagamento alcune categorie di soggetti siano esentate
verde solamente gli agricoltori che dagli impegni del greening.
percepiscono il pagamento di base i quali - gli agricoltori biologici, relativamente
sono tenuti ad applicare su tutti i loro ettari alla parte di azienda sulla quale si
ammissibili le pratiche agricole benefiche pratica l’agricoltura biologica;
per il clima e l’ambiente (greening) o, in - gli agricoltori che aderiscono al regime
alternativa, le pratiche equivalenti. semplificato per i piccoli agricoltori;
Le tre pratiche agricole benefiche per il - gli agricoltori che, a seguito
clima e l’ambiente sono (tab. 7): dell’adesione a misure agro-climatico-
1) diversificazione delle colture; ambientali dei Psr o ad alcune tipologie
2) mantenimento dei prati permanenti; di certificazione, adottano pratiche
9La Pac 2014-2020
benefiche per l’ambiente e per il clima composta da erba o altre piante erbacee da
che danno benefici equivalenti o foraggio o da terreni lasciati a riposo. Sui
maggiori rispetto a quelli del greening. restanti seminativi la coltura principale non
Gli agricoltori le cui aziende sono situate in può coprire più del 75% dei seminativi,
tutto o in parte nelle zone rientranti nelle salvo i casi in cui tali seminativi rimanenti
direttive Habitat, Acqua e Uccelli, hanno siano occupati da erba o altre piante erbacee
diritto al pagamento ecologico purché da foraggio o lasciati a riposo.
applichino le pratiche agricole benefiche, e Per il calcolo delle quote delle diverse
e le stesse siano compatibili, nell’azienda in colture Agea ha stabilito come periodo di
questione, con gli obiettivi di tali direttive. riferimento aprile
e il 9 giugno dell’anno di presentazione
5.1. Diversificazione delle colture della domanda.
Il primo impegno del greening è la
diversificazione delle colture che si Le esenzioni dalla diversificazione
applica solamente ai seminativi, e soltanto Gli impegni della diversificazione non si
quando superano i 10 ettari. Le colture applicano, oltre che nelle aziende con
permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, superfici a seminativo inferiori a 10 ettari,
pascoli) sono esentate. nei seguenti casi:
Questo impegno prevede la presenza di (tab. se i seminativi dell’azienda sono
8): interamente investiti con una coltura
- almeno due colture nelle aziende la cui sommersa per una parte significativa
superficie a seminativo sia compresa tra dell'anno o per una parte significativa
10 e 30 ha, nessuna delle quali copra del ciclo colturale;
più del 75% della superficie a se i seminativi sono utilizzati per più
seminativo; del 75% per la produzione di erba o di
- almeno tre colture nelle aziende la cui piante erbacee da foraggio e/o sono
superficie a seminativo sia superiore a tenuti a riposo, a condizione che la
30 ha, con la coltura principale che superficie complessiva dei seminativi
copra al massimo il 75% della superficie non sottoposti a tali utilizzi non superi i
a seminativo e le due colture principali 30 ettari;
al massimo il 95%. se più del 75% della superficie agricola
ammissibile è costituita da prato
permanente, utilizzata per la produzione
di piante erbacee da foraggio o per la
coltivazione di colture sommerse per
una parte significativa dell'anno o del
ciclo colturale (es. riso) o sottoposta a
una combinazione di tali tipi di
impieghi, a condizione che la superficie
complessiva dei seminativi non
sottoposti a tali impieghi non sia
superiore a 30 ettari
se oltre il 50% della superficie
dichiarata a seminativo non è stata
inserita dall'agricoltore nella propria
domanda di aiuto dell’anno precedente
e quando, in esito a un raffronto delle
domande d’aiuto basate sulle ortofoto
Fino a 10 ettari di seminativo, l’agricoltore ricavate dalle immagini da satellite o da
non ha obblighi di diversificazione. aereo, i seminativi risultano coltivati
Fermo restando il numero delle colture, non nella loro totalità con una coltura
si applicano i limiti massimi previsti se più diversa da quella dell’anno civile
del 75% della superficie a seminativo è precedente.
10La Pac 2014-2020
Per coltura si intende: 30 giorni.
una coltura appartenente a uno qualsiasi Inoltre gli Stati membri designano i prati e
dei differenti generi della pascoli permanenti nelle zone
classificazione botanica delle colture; ecologicamente sensibili sotto il profilo
una coltura appartenente a una qualsiasi ambientale contemplate nelle zone “Natura
specie nel caso delle brassicacee, 2000” (zone sensibili elencate nelle
solanacee e cucurbitacee; direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE),
i terreni lasciati a riposo; incluse le torbiere e le zone umide ivi
l’erba o le altre piante erbacee da situate, e che richiedono una protezione
foraggio. rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette
La coltura invernale e la coltura primaverile direttive. Gli Stati membri possono
sono considerate distinte anche se designare prati e pascoli permanenti
appartengono allo stesso genere. ecologicamente sensibili anche al di fuori di
tali zone. In Italia, il decreto ministeriale
5.2. Mantenimento dei prati e pascoli assegna questa possibilità alle Regioni e
permanenti alle Province Autonome.
Gli Stati membri devono assicurare che il Gli agricoltori non possono convertire o
rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e arare i prati e pascoli permanenti nelle zone
la “superficie agricola totale” nazionale non ecologicamente sensibili.
diminuisca in misura superiore al 5%. L’impegno è stato creato per salvaguardare
Quindi gli Stati membri assicurano il tutti i prati e pascoli permanenti considerati
mantenimento di una certa proporzione estremamente sensibili da un punto di vista
delle superfici a prato e pascolo permanente. ambientale. In sostanza la situazione non
Per il calcolo della diminuzione della cambia molto dal precedente obbligo di
percentuale si prende in considerazione una condizionalità che riguardava il
“superficie di riferimento”, costituita da: mantenimento dei prati e dei pascoli a
- superficie investita a prato e pascolo livello di Paese membro.
permanente nel 2012; In sintesi, gli agricoltori:
- superficie agricola dichiarata nel 2015. - nelle zone ecologicamente sensibili,
L’obbligo si applica a livello nazionale, non possono convertire o arare i prati e
perciò l’agricoltore non deve avere pascoli permanenti;
preoccupazioni per questo impegno. - nelle altre zone, possono convertire i
Tuttavia, qualora uno Stato membro accerti prati e pascoli permanenti solo dopo
che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, l’autorizzazione di Agea. Qualora il
deve prevedere obblighi per i singoli rapporto tra "prati e pascoli
agricoltori di convertire terreni a prato permanenti" e "superficie agricola
permanente. In particolare, l'Italia ha scelto totale" diminuisca oltre il 3,5% rispetto
di applicare un livello di "pre-allarme" al alla superficie di riferimento,
fine di evitare il raggiungimento del 5%. l'agricoltore ha l'obbligo di creare una
Tale livello è stato fissato pari al 3,5% e, in superficie a prato permanente dello
caso di superamento, gli agricoltori stesso numero di ettari di quella
autorizzati alla conversione da Agea sono convertita, che e' vincolata fin dal
tenuti a ricreare una superficie a prato primo giorno e per almeno cinque anni.
permanente dello stesso numero di ettari di
quella convertita che e' vincolata fin dal
primo giorno e per almeno 5 anni. Al fine di
verificare il controllo sulle superfici a “prati
e pascoli permanenti”, in Italia il DM 6513
del 18 novembre 2014 sull’applicazione
della Pac impone che gli agricoltori possano
convertire i prati e pascoli permanenti solo
dopo l’autorizzazione di Agea.
L’autorizzazione di Agea è rilasciata entro
11La Pac 2014-2020
5.3. Aree di interesse ecologico (EFA) previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par.
Il terzo impegno del greening obbliga gli 2):
agricoltori con una superficie a seminativo a) terreni lasciati a riposo;
superiore a 15 ettari a destinarne una quota b) terrazze;
del 5% ad aree di interesse ecologico, o c) elementi caratteristici del paesaggio,
ecological focus area (EFA) secondo la compresi gli elementi adiacenti ai
terminologia inglese. seminativi dell’azienda, tra cui possono
La soglia del 5% potrebbe essere aumentata rientrare elementi caratteristici del
al 7% nel 2018, a seguito di una relazione paesaggio che non sono inclusi nella
della Commissione, che dovrà essere superficie ammissibile;
presentata entro il 31 marzo 2017, e di un d) fasce tampone, comprese le fasce
atto legislativo del Parlamento europeo e tampone occupate da prati permanenti,
del Consiglio. a condizione che queste siano distinte
Sono altresì esonerate le colture permanenti dalla superficie agricola ammissibile
e i prati e pascoli permanenti. Questa è stata adiacente;
una novità del negoziato sostenuta da e) ettari agro-forestali che ricevono, o che
Coldiretti, in quanto la proposta originaria hanno ricevuto, un sostegno dai Psr;
della Commissione prevedeva l’obbligo f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone
delle EFA anche per le colture permanenti periferiche delle foreste;
(vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). g) superfici con bosco ceduo a rotazione
rapida, senza impiego di concime
Le esenzioni dalle EFA minerale e/o prodotti fitosanitari;
Sono escluse dal rispettare l’obbligo di h) superfici oggetto di imboschimento, ai
EFA le aziende: sensi dei Psr;
con una superficie a seminativo i) superfici con colture intercalari o manto
inferiore o uguale a 15 ettari; vegetale ottenuto mediante l’impianto o
i cui seminativi sono utilizzati per più la germinazione di sementi (non
del 75% per la produzione di erba o di applicato in Italia per scelta nazionale);
piante erbacee da foraggio, per terreni j) superfici con colture azotofissatrici.
lasciati a riposo, investiti a colture Il significato tecnico e la descrizione delle
leguminose o sottoposti ad una suddette tipologie di aree di interesse
combinazione di tali tipi di impieghi, a ecologico sono riportati nella tabella 9.
condizione che la superficie Il DM 6513 del 18 novembre 2014
complessiva dei seminativi non sull’applicazione della Pac in Italia ha
sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 stabilito che sono considerate come EFA
ettari; tutte quelle elencate dall’art. 46, par. 2 del
dove più del 75% della superficie Reg. 1307/2013 (tab. 9), ad eccezione delle
agricola ammissibile è costituita da superfici con colture intercalari.
prato permanente, utilizzata per la Lo stesso decreto ministeriale stabilisce
produzione di piante erbacee da quali colture azotofissatrici siano
foraggio o per la coltivazione di colture utilizzabili come aree di interesse ecologico
sommerse per una parte significativa (tab. 10). Il Ministero provvederà
dell'anno o del ciclo colturale (es. riso) all’emanazione di un decreto per fissare i
o sottoposta a una combinazione di tali criteri per i metodi produttivi da applicare
tipi di impieghi, a condizione che la per le azotofissatrici.
superficie complessiva dei seminativi L’area di interesse ecologico (EFA) è
non sottoposti a tali impieghi non sia situata sui seminativi dell’azienda, ad
superiore a 30 ettari. eccezione delle superfici con bosco ceduo a
rotazione rapida e delle superfici oggetto di
Le tipologie di aree di interesse ecologico imboschimento, che sono EFA anche se
Gli Stati membri decidono che cosa può non fanno parte dei seminativi, in quanto
essere considerato come area di interesse sono classificate come colture permanenti.
ecologico, tenuto conto di un elenco Gli elementi caratteristici del paesaggio e
12La Pac 2014-2020
le fasce tampone, per essere considerati corrispondono a 7 ettari di EFA.
EFA, possono altresì essere adiacenti ai
seminativi dell’azienda. 5.4. Le sanzioni per il mancato rispetto del
greening
I fattori di conversione e di ponderazione Il mancato rispetto del greening comporta
I tipi di aree di interesse ecologico, elencati l’applicazione di sanzioni amministrative
nella tabella 9, sono molto diversi tra di che assumono la forma di una riduzione
loro, sia per unità di misura (ad esempio le dell’importo del pagamento verde (art. 77,
siepi si misurano in metri lineari) sia per par. 6, Reg. 1306/2013).
valore ecologico (ad esempio il “valore Le sanzioni amministrative sono
ecologico” di un ettaro di terreno lasciato a proporzionali e graduate in funzione della
riposo è superiore a quello di un ettaro di gravità, della portata, della durata e della
coltura azotofissatrice). ripetizione dei casi di inadempimento
Per semplificare l’amministrazione e tener interessati.
conto delle caratteristiche dei tipi di aree di Le sanzioni generano un riduzione
interesse ecologico elencati, nonché per dell’importo del pagamento verde che può
facilitarne la misurazione, gli Stati membri arrivare al 100% nel caso di maggiore
possono avvalersi, quando calcolano gli gravità del mancato rispetto.
ettari totali rappresentati dall’area di L’agricoltore che non rispetta il greening
interesse ecologico dell’azienda, dei fattori dunque perde solo tale pagamento. Ma
di conversione e/o di ponderazione che questa norma vale soltanto per il 2015 e il
figurano nell’allegato X del Reg. 1307/2013 2016.
(tab. 11). Il fattore di conversione è Dal 2017, le sanzioni amministrative
finalizzato a trasformare la misurazione aumenteranno. Infatti, a partire dal 2017, il
delle EFA in ettari, mentre il fattore di mancato rispetto del greening comporta una
ponderazione e' finalizzato a trasformare il sanzione che va ad intaccare anche gli altri
valore ecologico delle EFA in ettari; ad pagamenti (in misura pari al 20% del
esempio il fattore di conversione delle siepi pagamento verde nel 2017 e pari al 25%
(m/m²) è pari a 5, quindi 1.000 metri lineari dal 2018). In altre parole, dal 2017,
di siepe corrispondono a 5.000 m² di EFA; l’agricoltore che non rispetta il greening
il fattore di ponderazione delle colture perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce
azotofissatrici è pari a 0,7, quindi 10 ettari una riduzione degli altri pagamenti pari al
di soia o favino o erba medica 20-25% del pagamento verde.
13La Pac 2014-2020
Tab. 7 - Gli impegni del greening
Aziende
Superfici e colture Deroghe e esenzioni Equivalenza
interessate
Escluse le aziende con
seminativi occupati per
più del 75% da
foraggio, terreni lasciati
a riposo o una
Seminativi tra 10-30 ha:
combinazione di tali usi
presenza di almeno 2
Aziende Escluse le aziende con
colture, con la principale
con superficie ammissibile
Diversificazione fino al 75% della superficie;
superfici a con più del 75% a
colturale Seminativi >30 ha: almeno
seminativo foraggio, prato
3 colture con la principale
> 10 ha permanente e conLa Pac 2014-2020
Tab. 8 - La diversificazione colturale
Superficie aziendale a
Colture Dimensione minima
seminativo
fino a 10 ettari esenzione -
nessuna delle colture deve coprire più del 75% della
da 10 a 30 ettari minimo 2
superficie a seminativo
la coltura principale copre al massimo il 75% della
maggiore di 30 ettari minimo 3 superficie a seminativo; le due colture principali al
massimo il 95%.
15La Pac 2014-2020
Tab. 9 - Superfici considerate aree di interesse ecologico (EFA)
EFA Descrizione
Terreni lasciati a
Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola.
riposo
Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* di cui all’allegato II del regolamento (UE) n.1306/2013 e altre
Terrazze
terrazze.
Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o
3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici
del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1306/2013.
Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio:
a) siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri;
b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri;
c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono
Elementi caratteristici alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a
del paesaggio 5 metri;
d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di
0,3 ha in entrambi i casi;
e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola;
f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di
cemento o di plastica;
g) fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non
sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento;
h) muretti di pietra tradizionali.
Tutte, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie
Fasce tampone
agricola ammissibile adiacente.
Per “sistema agroforestale” si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata
all’agricoltura sulla stessa superficie. Vengono ammesse quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a
Ettari agroforestali
causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a
seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie.
Fasce di ettari
Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste.
ammissibili
Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite
da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si
Superfici con bosco sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Sulle
ceduo a rotazione superfici non deve essere impiegato concime minerale e/o prodotti fitosanitari.
rapida Il decreto ministeriale stabilisce che in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, robinie,
paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi
polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l’imboschimento che comprende un premio
Superfici oggetto di
annuale destinato a coprire per un periodo non superiore ai 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro
imboschimento
volto a compensare le perdite di reddito provocate dall’imboschimento per un periodo non superiore a vent’anni.
Superfici con colture Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi (non
intercalari (1) applicato in Italia per scelta nazionale)
Superfici con colture Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro (per l’Italia, vedi
azotofissatrici tab. 10).
(1) EFA non utilizzabile in Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale.
*BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati,
margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
*CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (GU L 20 del 26.1.2010).
*CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e
della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
Fonte: Reg. 639/2014.
16La Pac 2014-2020
Tab. 10 - Elenco delle specie azotofissatrici
arachide (Arachis hypogaea L.)
cece (Cicer arietinum L.)
cicerchia (Lathyrus sativus L.)
erba medica e luppolina (Medicago ssp.)
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.)
fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab L.)
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
ginestrino (Lotus corniculatus L.)
lenticchia (Lens culinaris Medik.)
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
lupino (Lupinus ssp.)
moco (Lathyrus cicera L.)
pisello (Pisum sativum L.)
sulla (Hedysarum coronarium L.)
trifogli (Trifolium sp.)
soia (Glycine max L.)
veccia (Vicia sativa L.)
veccia villosa (Vicia villosa Roth)
Fonte: DM 6513 del 18 novembre 2014
17La Pac 2014-2020
Tab. 11 - Fattori di conversione e di ponderazione per il calcolo delle EFA
Superficie
Fattore di EFA
Fattore di EFA
Elementi caratteristici U.M. conversione (se si applicano
ponderazione convertita
(m/albero/m²) entrambi i fattori)
(m2)
Terreni lasciati a riposo (per m²)
m2 n.p. 1 1 m2 0
Terrazze ml 2 1 2 m2 0
Elementi caratteristici del paesaggio:
a) Siepi/fasce alberate
ml 5 2 10 m2 0
b) Alberi isolati v.a. 20 1,5 30 m 2
0
c) Alberi in filari
ml 5 2 10 m2 0
d) Gruppi di alberi/boschetti 2 2
m n.p. 1,5 1,5 m 0
e) Bordi dei campi ml 6 1,5 9m 2
0
f) Stagni 2 2
m n.p. 1,5 1,5 m 0
g) Fossati
ml 3 2 6 m2 0
h) Muretti di pietra tradizionali ml 1 1 1m 2
0
i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai
seminativi dell’azienda m2 n.p. 1 1 m2 0
Fasce tampone ml 6 1,5 9m 2
0
Ettari agroforestali m 2
n.p. 1 1m 2
0
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi
forestali: ml 0
Senza produzione ml 6 1,5 9 m2 0
Con produzione ml 6 0,3 1,8 m2 0
Superfici con bosco ceduo a rotazione
rapida m2 n.p 0,3 0,3 m2 0
Superfici oggetto di imboschimento m 2
n.p. 1 1m 2
0
Superfici con colture intercalari o manto
vegetale (1) (non applicato in Italia per scelta
nazionale) m2 n.p. 0,3 0,3 m2 0
Superfici con colture azotofissatrici m 2
n.p. 0,7 0,7 m 2
0
(1) EFA non utilizzabile in Italia, in base a quanto previsto dal DM 6513 del 18 novembre 2014.
Fonte: Allegato II, Reg. 639/2014.
6. Il pagamento per i giovani capo-azienda, o che si siano già
agricoltori insediate nei cinque anni che precedono
Gli Stati membri concedono un la prima presentazione di una domanda
pagamento aggiuntivo ai giovani per aderire al regime del pagamento di
agricoltori per promuovere il ricambio base (quindi la data limite è il 15
generazionale; il pagamento di base maggio 2010).
calcolato al loro primo insediamento è Il pagamento è limitato alla fase iniziale del
aumentato del 25% per i primi cinque anni ciclo di vita dell’impresa e non deve
di attività. trasformarsi in un aiuto al funzionamento,
I beneficiari del pagamento sono le persone per cui esso è concesso per un periodo di
fisiche che possiedono i seguenti requisiti: cinque anni.
- non abbiano più di 40 anni; Se l’insediamento è avvenuto prima del
- si insedino per la prima volta come 2015, il periodo quinquennale viene ridotto
18La Pac 2014-2020
del numero di anni trascorsi tra la data del agricoltura o determinati settori agricoli
primo insediamento e la data della prima che:
domanda per aderire al regime del - si trovano in difficoltà;
pagamento di base, ovvero il 2015. Ad - rivestono una particolare importanza
esempio, se un giovane agricoltore si è per ragioni economiche, sociali o
insediato nel 2013, il pagamento viene ambientali.
concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017). L’importo del sostegno è stabilito nella
Il Reg. 1307/2013 prevede che il plafond misura necessaria a creare un incentivo
destinato al pagamento per i giovani quando si manifesti una delle seguenti
agricoltori non può essere superiore al 2% esigenze:
del massimale nazionale. - mantenere gli attuali livelli di
L’Italia ha scelto di destinare l’1% del produzione a causa della mancanza di
massimale nazionale al finanziamento del alternative e ridurre il rischio di
pagamento per i giovani agricoltori, con un abbandono della produzione e i
importo ottenuto moltiplicando il numero conseguenti problemi sociali e/o
dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25% ambientali;
del valore medio dei titoli all'aiuto detenuti - assicurare un approvvigionamento
dall’agricoltore stesso, in proprietà o in stabile all’industria di trasformazione
affitto. In altre parole, il giovane agricoltore locale, evitando in tal modo le
percepisce un pagamento di base conseguenze economiche e sociali
maggiorato del 25%. negative di una eventuale perdita di
Se la dotazione dell’1% del massimale attività;
nazionale non è sufficiente, il restante 1% - la necessità di compensare gli
potrà essere finanziato tramite la riserva agricoltori di un determinato settore per
nazionale al fine di coprire il fabbisogno gli svantaggi derivanti dal protrarsi
necessario a soddisfare tutte le richieste dei delle perturbazioni sul relativo mercato.
giovani agricoltori. Ogni Stato membro – tra cui l’Italia – ha
Il numero massimo di ettari ammissibili al notificato alla Commissione europea, entro
pagamento è stato fissato a 90. Ad esempio il 1° agosto 2014, le decisioni sul sostegno
un giovane agricoltore che possiede 200 accoppiato, con informazioni relative alle
ettari, percepisce il pagamento per 90 ettari. regioni interessate, ai tipi di agricoltura o ai
settori interessati e al livello di sostegno da
7. Il pagamento accoppiato concedere.
L’art. 52 del Reg. 1307/2013 prevede che
gli Stati membri possano destinare una 7.1. Le scelte nazionali
percentuale del massimale nazionale per Il sostegno accoppiato in Italia è destinato a
concedere aiuti accoppiati ad una larga 3 macrosettori articolati in 10 settori e a 17
gamma di prodotti: cereali, semi oleosi, misure di intervento (tab. 12).
colture proteiche, legumi da granella, lino, La maggior parte delle risorse sono
canapa, riso, frutta a guscio, patate da destinate alla zootecnia (211,87 milioni di
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, euro, pari al 49,36%), distribuite tra i
sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, seguenti settori: vacche da latte, bufale,
olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi,
luppolo, barbabietola da zucchero, canna da ovicaprini.
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, Il sostegno ai seminativi (34,24% delle
bosco ceduo a rotazione rapida. risorse) interessa sette settori: riso,
Sono esclusi tabacco, patate da consumo e barbabietola, pomodoro da industria, grano
da industria, vino e prodotti vitivinicoli, duro (Centro-Sud), soia (Nord)
carni suine e carni avicole. proteoleaginose ed erbai annuali di sole
L’obiettivo di questa tipologia di pagamenti leguminose (Centro), leguminose da
diretti è di concedere un sostegno granella ed erbai annuali di sole leguminose
accoppiato a quei settori o a quelle regioni (Sud). Il sostegno all’olivicoltura è pari a
in cui esistono determinati tipi di 70,39 milioni di euro (16,40% delle risorse).
19La Pac 2014-2020
In tabella 12 sono riportate delle stime dei subire variazioni sulla base del numero di
pagamenti unitari per ciascuna misura di superfici/capi richiesti a premio.
sostegno accoppiato, che tuttavia potranno
Tab. 12 – I pagamenti accoppiati
IMPORTO
PLAFOND
STIMATO
SETTORI MISURA TERRITORIO
Milioni di euro/capo o
%
euro euro/ha
Premi alle vacche da latte nazionale 75,11 17,50 56
Premi aggiuntivi alle vacche da latte
LATTE nazionale 9,87 2,30 40
in zone montane
Premi alle bufale nazionale 4,12 0,96 20
Premi alle vacche nutrici nazionale 40,78 9,50 202
CARNE Premi ai bovini macellati 12-24
nazionale 66,96 15,60 46
mesi*
Premi alle agnelle nazionale 9,49 2,21 12
OVICAPRINO Premi a capi ovi-caprini macellati
nazionale 5,54 1,29 10
certificati DOP o IGP
Piemonte,
Lombardia, Veneto,
Premi alla coltivazione di soia 9,87 2,30 97
Friuli, Emilia
Romagna
Toscana, Umbria,
Marche, Lazio,
Premi alla coltivazione di frumento Abruzzo, Molise,
FRUMENTO 59,88 13,95 60
duro Campania, Puglia,
DURO, COLTURE
Basilicata, Calabria,
PROTEICHE E
Sicilia, Sardegna
PROTEAGINOSE
Premi alla coltivazione di colture
Toscana, Umbria,
proteoleaginose ed erbai annuali di 14,16 3,30 80
Marche, Lazio
sole leguminose
Abruzzo, Molise,
Premi alla coltivazione di leguminose
Campania, Puglia,
da granella ed erbai annuali di sole 11,80 2,75 90
Basilicata, Calabria,
leguminose
Sicilia, Sardegna
RISO Premi alla coltivazione di riso nazionale 22,75 5,30 120
Premi alla coltivazione di
BARBABIETOLA nazionale 17,21 4,01 325
barbabietola da zucchero
POMODORO DA Premi alla coltivazione di pomodoro
nazionale 11,3 2,63 160
INDUSTRIA da industria
Liguria, Puglia,
Premi alle superfici olivicole 44,29 10,30 78
Calabria
Premi alle superfici olivicole con una
Puglia, Calabria 13,31 3,10 70
OLIO DI OLIVA pendenza media superiore al 7,5%
Premi alle superfici olivicole di
particolare rilevanza economica, nazionale 12,88 3,00 130
sociale, territoriale e ambientale
TOTALE 429,22 100,0
*Per tale premio è prevista una maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei
richiedenti o aderenti a un sistema di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti. La
maggiorazione è pari al 50% per i capi macellati e certificati DOP o IGP.
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