LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti

Pagina creata da Domenico Guglielmi
 
CONTINUA A LEGGERE
LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
Area Economica

                 LA PAC 2014-2020
LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
In questo nuovo contesto di Riforma della Politica Agricola Comune, gli Uffici
del CAA Coldiretti sono a Vostra completa disposizione con personale adeguato
e costantemente aggiornato.

In particolare i nostri Uffici potranno illustrarvi le nuove regole della PAC,
comprendenti sia gli impegni da rispettare (esempio greening e condizionalità)
ma anche le opportunità che la normativa offre.

Viste le tante novità Vi consigliamo di rivolgerVi ai nostri Uffici in tempo utile
prima del termine ultimo per la presentazione della Domanda unica di
pagamento 2015 (prevista al 15 maggio 2015).

Sul sito www.caa.coldiretti.it potete trovare l’Ufficio a Voi più vicino

Pubblicazione a cura di:

Claudia Albani
Giovanna Ansovini
Fabrizio De Filippis
Angelo Frascarelli
Stefano Leporati
LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
La Pac 2014-2020

Cari amici

Il 1° agosto 2014 l’Italia, insieme agli altri Stati membri dell’UE, ha comunicato alla
Commissione europea le proprie scelte nazionali relative all’applicazione della Pac per
il periodo di programmazione 2014-2020 (anche se la nuova Pac sarà effettivamente
operativa a partire dal 2015). E’ stata l’ultima tappa di un lungo percorso negoziale
iniziato quattro anni fa, quando nel novembre del 2010 fu presentata la prima proposta
di riforma della Pac voluta dall’allora commissario all’Agricoltura Dacian Ciolos.

Ora, finalmente, abbiamo la nuova Pac e, come sempre accade, il pacchetto finale
presenta luci e ombre, a seconda dei punti di vista. Tuttavia, nonostante le proposte
iniziali non fossero certo favorevoli all’Italia, alla fine il risultato è accettabile, anche
grazie al forte presidio che Coldiretti ha assicurato sia nel negoziato a livello europeo
che, soprattutto, in quello relativo alle scelte nazionali.

L’obiettivo principale della nuova Pac è quello di rendere più selettivo il sostegno agli
agricoltori: sia rispetto alla platea dei beneficiari, d’ora in poi ristretta ai soli
“agricoltori attivi”, sia rispetto alle situazioni o ai comportamenti meritevoli di
sostegno, attraverso lo “spacchettamento” del vecchio pagamento unico aziendale in
un menù di sette diversi possibili pagamenti, tra i quali gli Stati membri hanno scelto
quali attivare e per quale ammontare.

Dunque, avremo una Pac più selettiva ma, proprio per questo, ancora più complessa,
forse anche troppo. In risposta a tale complessità, più che in passato, abbiamo bisogno
di una guida per rispondere correttamente ai vincoli e soprattutto per usare al meglio
le tante opportunità della nuova normativa.
Coldiretti ha già prodotto, attraverso il Gruppo 2013, un quaderno contenente
un’analisi economica approfondita sulla nuova Pac: si tratta del volume La nuova Pac
2014-20: le decisioni dell’UE e le scelte nazionali, a cura di Fabrizio De Filippis,
liberamente scaricabile dal sito http://www.gruppo2013.it/Pagine/default.aspx.

Ma insieme alle analisi approfondite, adatte agli specialisti e agli addetti ai lavori, è
necessario poter disporre anche di strumenti d’informazione operativa per gli
agricoltori. L’obiettivo dell’opuscolo che segue è esattamente questo: descrivere la
nuova Pac in poche pagine, in modo semplice e accessibile a tutti ma con la dovuta
completezza, in modo che ciascuno sia in grado, se non di avere già tutte le risposte,
almeno di formulare in modo corretto le domande da porsi. Speriamo che anche in
questo caso, come sempre cerca di fare, Coldiretti sia riuscita a fornire un servizio utile
ai propri associati e al Paese.

                                                                         Roberto Moncalvo
                                                                      Presidente Coldiretti
LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
La Pac 2014-2020

LA PAC 2014-2020

1.  Introduzione ............................................................................................................ 2
2.  L’architettura della Pac ......................................................................................... 2
3.   I pagamenti diretti                                                                                                      4
4.  Il pagamento di base ............................................................................................... 4
  4.1.   I requisiti per l’accesso ai nuovi titoli ..............................................................5
  4.2.   Regionalizzazione e convergenza .....................................................................6
  4.3.   Il modello “irlandese” ......................................................................................6
  4.4.   La riserva nazionale .........................................................................................7
  4.5.   Attivazione e trasferimento dei titoli ................................................................8
5. Il pagamento ecologico ........................................................................................... 9
  5.1.   Diversificazione delle colture .........................................................................10
  5.2.   Mantenimento dei prati e pascoli permanenti ...............................................11
  5.3.   Aree di interesse ecologico (EFA)..................................................................12
  5.4.   Le sanzioni per il mancato rispetto del greening...........................................13
6. Il pagamento per i giovani agricoltori ................................................................ 18
7. Il pagamento accoppiato ...................................................................................... 19
  7.1.   Le scelte nazionali ..........................................................................................19
8. Il pagamento per i piccoli agricoltori .................................................................. 21
9. L’attività minima .................................................................................................. 21
10. L’agricoltore attivo ............................................................................................... 21
  10.1. La lista nera ....................................................................................................22
  10.2. I requisiti dell’agricoltore attivo.....................................................................22
11. La soglia minima ................................................................................................... 23
12. Riduzione dei pagamenti ...................................................................................... 23
13. L’Ocm Unica e le misure di mercato .................................................................. 24
  13.1. Gli interventi di mercato .................................................................................24
  13.2. Le quote ...........................................................................................................25
  13.3. I regimi di aiuto ..............................................................................................25
  13.4. Migliorare il funzionamento della filiera ......................................................25
14. La politica di sviluppo rurale .............................................................................. 26
  14.1. Psr nazionali e regionali.................................................................................27
  14.2. Dagli assi alle priorità ....................................................................................28
  14.3. Le misure.........................................................................................................28

                                                               1
LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
La Pac 2014-2020

 1. Introduzione                                     finanziamento della Pac sarà assicurato da
Il 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati            due fondi:
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione                      il Feaga, Fondo europeo agricolo di
europea i regolamenti del Parlamento                      garanzia;
europeo e del Consiglio sulla nuova Pac                   il Feasr, Fondo europeo agricolo per
2014-2020. Nei primi mesi del 2014 sono                   lo sviluppo rurale.
stati adottati i regolamenti applicativi della       La riforma sulla Pac si articola su quattro
Commissione europea.                                 importanti regolamenti di base:
Con questi atti legislativi, dopo quattro anni         1) pagamenti diretti (Reg. 1307/2013);
di proposte e dibattiti, ha preso avvio                2) organizzazione comune di mercato
ufficialmente la Pac 2014-2020.                            unica (Reg. 1308/2013);
Ai regolamenti comunitari sono seguite le              3) sviluppo rurale (Reg. 1305/2013);
scelte nazionali e le prime norme attuative,           4) regolamento         orizzontale    sul
tra cui il DM 6513 del 18 novembre 2014,                   finanziamento, la gestione e il
contenente le disposizioni nazionali di                    monitoraggio     della    Pac  (Reg.
applicazione del regolamento (UE)                          1306/2013).
1307/2013. A tale decreto seguiranno
ulteriori disposizioni del Ministero, di Agea
e delle Regioni. A partire dall'autunno 2014
gli agricoltori si sono confrontati con la
nuova riforma della PAC, la quinta in 20
anni (tab. 1).

Tab. 1 – Le riforme della Pac
  Periodo di                Commissario
                 Riforma
 applicazione
  1993-1999      Riforma       Ray Mac
                   Mac           Sharry
                  Sharry      (irlandese)
  2000-2004      Agenda Franz Fischler
                   2000       (austriaco)
  2005-2009      Riforma Franz Fischler
                 Fischler     (austriaco)
  2010-2013       Health       Mariann
                  check     Fischer Boel
                                (danese)
  2014-2020       Europa    Dacian Ciolos
                   2020        (romeno)
                                                     Il quadro normativo comunitario è
2. L’architettura della Pac                          completato dai regolamenti delegati e dai
L’architettura giuridica della Pac rimane            regolamenti      di      esecuzione    della
sostanzialmente confermata, con un edificio          Commissione, che contengono importanti
che si regge su due pilastri, due fondi e            norme di attuazione.
quattro regolamenti (figg. 1 e 2).                   Ai regolamenti comunitari seguiranno le
Il primo pilastro comprende gli interventi di        disposizioni regolamentari nazionali, con
mercato, che riguardano la stabilizzazione           tre diversi livelli istituzionali: Ministero
dei redditi degli agricoltori tramite la             delle Politiche Agricole Alimentari e
gestione dei mercati agricoli e, soprattutto,        Forestali, Agea e Regioni. La maggior parte
il regime di pagamenti diretti. Il secondo           di queste normative nazionali saranno
pilastro promuove la competitività delle             adottate nel periodo tra ottobre 2014 e
imprese agricole e lo sviluppo rurale, con           marzo 2015 e andranno a completare il
misure programmate a livello territoriale.           quadro normativo della nuova Pac.
Anche per il periodo 2014-2020 il

                                                 2
LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
La Pac 2014-2020

Fig. 1 – Pac 2014-2020: due pilastri, due fondi e quattro regolamenti

      Reg. 1306/2013 - Finanziamento, gestione e monitoraggio della
                                 Pac
          I pilastro                               II pilastro

        Reg. 1307/2013 -
        pagamenti diretti                        Reg. 1305/2013 -
        Reg. 1308/2013 -                      sostegno allo sviluppo
     organizzazione comune                            rurale
       dei mercati (OCM)

            FEAGA                                   FEASR

Fig. 2 – L’architettura della Pac 2014-2020

 Fonte: Inea

                                         3
LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
La Pac 2014-2020

3. I pagamenti diretti
I pagamenti diretti della Pac cambieranno                        un’articolazione dei pagamenti diretti in
radicalmente dal 2015, con la duplice                            sette possibili tipologie, di cui tre
finalità di assicurare un adeguato sostegno                      obbligatorie e quattro facoltative per gli
fisso al reddito e di rafforzare l’efficacia                     Stati membri, da finanziare con percentuali
ambientale della Pac, a sostegno della                           del massimale nazionale (tab. 2).
fornitura di beni pubblici prodotti                              Ogni Stato membro, entro il 1° agosto 2014,
dall’agricoltura.                                                ha dovuto prendere importanti decisioni
L’obiettivo, dunque, è di realizzare un                          sulle tipologie di pagamenti diretti da
sostegno più mirato, più equo e più “verde”.                     attivare (tra quelli facoltativi) e la
A questo scopo, la nuova Pac abbandona il                        percentuale del massimale nazionale da
sostegno      indifferenziato  e    prevede                      destinare ad essi.

Tab. 2 – Le sette tipologie di pagamenti diretti
                                                                          Min-max del          Scelta dell’Italia
                            Tipologia                                      massimale
                                                                           nazionale
   Pagamenti obbligatori per gli Stati membri
      1. pagamento di base                                                      18-68%                 58%
      2. pagamento verde (greening)                                           30% (fissa)              30%
      3. pagamento giovani agricoltori                                        fino al 2%               1%
   Pagamenti facoltativi per gli Stati membri
      4. pagamento ridistributivo per i primi ettari                          fino al 30%      Non attivazione
      5. pagamento alle aree svantaggiate                                      fino al 5%      Non attivazione
      6. pagamento accoppiato                                                 fino al 15%           11%
      7. pagamento piccoli agricoltori                                        fino al 10%            (*)
(*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti.

L’Italia ha deciso di attivare cinque                            Il Reg. 1307/2013 fissa i massimali
tipologie di pagamenti (tab. 2):                                 nazionali per ogni Stato membro. Per
- pagamento di base: 58% del massimale                           l’Italia, il massimale nazionale per i
    nazionale;                                                   pagamenti diretti è pari a 3,95 miliardi di
- pagamento ecologico (greening): 30%;                           euro nel 2014 e scenderà a 3,7 miliardi di
- pagamento per i giovani agricoltori:                           euro nel 2020; in totale, nel settennio 2014-
    1%;                                                          2020, l’ammontare dei pagamenti diretti
- pagamento accoppiato: 11%;                                     all’agricoltura italiana è pari a 26,66
- pagamento per i piccoli agricoltori.                           miliardi di euro (tab. 3).

Tab. 3 – Il massimale di pagamenti diretti per l’Italia (milioni di euro)
      2014         2015        2016          2017              2018           2019          2020        Totale

     3.953,40 3.902,00 3.850,80               3.799,50         3.751,90       3.704,30      3.704,30    26.666,40

4. Il pagamento di base
La tipologia più importante è il                                 titoli all’aiuto disaccoppiati.
pagamento di base, perché solo gli                               Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli
agricoltori che hanno diritto al                                 storici lasceranno il posto ai nuovi titoli.
pagamento di base possono accedere                               I titoli storici scadono il 31 dicembre
alle altre tipologie di pagamento (ad                            2014. I nuovi titoli saranno assegnati
eccezione del pagamento accoppiato,                              agli agricoltori attivi sulla base della
che è svincolato dagli altri pagamenti).                         domanda unica che avranno presentato
Il pagamento di base è imperniato su                             al 15 maggio 2015.

                                                           4
LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
La Pac 2014-2020

Il numero dei titoli sarà pari al numero              assegnazione nel 2015, gli anni successivi
di ettari ammissibili indicati nella                  l’agricoltore potrà avere titoli solo con due
Domanda 2015 per gli utilizzi seguenti:               modalità:
-   seminativi;                                         - per assegnazione dalla riserva
-   colture permanenti (frutteti, vigneti,                   nazionale (in qualunque anno);
    oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.);          - per        trasferimento:     affitto    o
- prati e pascoli permanenti.                                compravendita di titoli, che potrà
È utile sottolineare che l’assegnazione dei                  avvenire solo tra agricoltori attivi
nuovi titoli avverrà solamente il 15 maggio                  tranne in caso di successione effettiva
2015, vale a dire che sarà unica, anche se è                 o anticipata (in qualunque anno).
detta “prima assegnazione”. Dopo la prima

 4.1. I requisiti per l’accesso ai nuovi titoli
La prima assegnazione dei nuovi titoli, che                  2013;
avverrà sulla base della domanda al 15                  - che siano agricoltori attivi.
maggio 2015, genera un’importante                     Pertanto      gli    agricoltori    ottengono
conseguenza in merito all’affitto dei terreni,        l’assegnazione dei nuovi titoli se hanno
che in Italia riguarda oltre il 30% della             presentato una domanda di aiuto per il 2013.
superficie agricola, con il rischio di un anno        In altre parole, solamente l’agricoltore che
di blocco degli stessi.                               ha ricevuto pagamenti diretti per il 2013
Per evitare che i proprietari assenteisti (non        potrà accedere ai nuovi titoli. Tuttavia, sono
agricoltori) potessero andare alla caccia dei         previste quattro deroghe per gli agricoltori
titoli, il Reg. 1307/2014 ha previsto due             che non hanno il “requisito del 2013” (tab.
requisiti per ricevere i titoli:                      4). In tutti i casi, affinché agli agricoltori
   - che gli agricoltori abbiano ricevuto             vengano assegnati i diritti all'aiuto e'
        pagamenti diretti o aiuti nazionali in        necessaria una dimensione minima
        relazione ad una domanda di aiuto nel         aziendale pari a 5.000 metri quadrati.

Tab. 4 – I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli
             Requisiti                                      Precisazioni
    1. Essere agricoltore attivo   La definizione di agricoltore attivo è stata decisa dallo Stato
                                   membro il 1° agosto 2014.
    2. Presentare una domanda      La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15
       di assegnazione di titoli   maggio 2015.
    3. Aver presentato una         Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una
       domanda di aiuto per il     domanda di aiuto per pagamenti diretti nel 2013.
       2013                        Non è sufficiente una domanda nell’ambito del PSR.
     Deroghe per l’agricoltore                              Precisazioni
        che non possiede il
        requisito del 2013
    1. Ortofrutticoli, patate da   Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano
       consumo, patate da seme,    ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante
       piante ornamentali          ornamentali su una superficie minima di cinquemila mq
    2. Vigneti                     Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
    3. Riserva nazionale           Agricoltori a cui siano stati assegnati titoli dalla riserva
                                   nazionale nel 2014.
    4. Prove verificabili          Agricoltori:
                                    - che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto;
                                    e
                                    - che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013,
                                        esercitavano attività di produzione e/o allevamento.

                                                  5
LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
La Pac 2014-2020

4.2. Regionalizzazione e convergenza
Il pagamento di base è soggetto alla                 1.   convergenza totale al 2015;
regionalizzazione e alla convergenza.                2.   convergenza totale al 2019;
La regionalizzazione consiste in un valore           3.   convergenza parziale al 2019 o modello
uniforme per ettaro per tutti gli agricoltori,            “irlandese”.
pari alla media nazionale oppure regionale.          La scelta andava fatta entro il 1° agosto
L’Italia ha deciso l’applicazione della              2014, per poi applicarla dal 1° gennaio
regionalizzazione sulla base della “regione          2015. L’Italia ha deciso di applicare la
unica” a livello nazionale; quindi i                 convergenza       secondo     il    modello
pagamenti diretti tenderanno ad un valore            “irlandese”.
uniforme a livello nazionale, che
attualmente in media sarebbe pari a circa             4.3. Il modello “irlandese”
320 euro considerando tutte le componenti            Il modello di convergenza “irlandese”
dei pagamenti diretti. Il suddetto valore            prevede un graduale passaggio dagli attuali
dipenderà dalle superfici che saranno                livelli dei pagamenti diretti verso livelli più
dichiarate nel 2015. Considerando il solo            omogenei senza raggiungere un valore
pagamento di base, le stime MiPAAF                   uniforme dei pagamenti diretti nel 2019.
prevedono un valore compreso tra 168 euro            Il modello “irlandese” fissa regole per il
e 192 euro; a tale valore si dovrà poi               pagamento di base e per il pagamento
aggiungere il pagamento greening.                    greening.
La regionalizzazione provoca un effetto              Relativamente al pagamento di base, il
penalizzante per gli agricoltori che                 modello prevede che (art. 25, Reg.
attuamente hanno titoli di valore elevato.           1307/2013):
Per questa ragione la nuova Pac prevede il           - gli agricoltori che inizialmente ricevano
meccanismo della convergenza.                             meno del 90% del valore unitario
                                                          nazionale otterranno un aumento
                                                          graduale, pari ad un terzo della
                                                          differenza tra il loro valore unitario
                                                          iniziale e il 90% del valore unitario
                                                          nazionale nel 2019 (fig. 3);
                                                     - i titoli di ogni agricoltore non potranno
                                                          diminuire di oltre il 30% rispetto al
                                                          loro valore unitario iniziale;
                                                     - all’anno di domanda 2019 nessun titolo
                                                          avrà un valore unitario più basso del
                                                          60% del valore unitario nazionale al
                                                          2019, a meno che ciò dia luogo a
                                                          perdite superiori al 30% per gli
                                                          agricoltori    che    “finanziano”       il
Essa consiste in un passaggio graduale dal                meccanismo; in tal caso il valore
vecchio al nuovo sistema dei pagamenti                    unitario minimo sarà fissato al livello
diretti ovvero dagli attuali titoli storici ai            necessario al rispetto della soglia del
nuovi titoli.                                             30%.
Ogni Paese può applicare la convergenza
scegliendo fra tre diverse modalità:

                                                 6
LA PAC 2014-2020 - Il Punto Coldiretti
La Pac 2014-2020

Fig. 3 – La convergenza secondo il modello “irlandese”

                          Max 30%

                                                                              Media (VUN: Valore
                                                                              Unitario Nazionale)*

                                                                                 90% VUN
                         1/3 dif. 90%

                                                                                 60% VUN

                          60% VUN

*Nell’ipotesi MiPAAF compreso tra 168 euro e 192 euro.

Relativamente al pagamento greening, il               dall’agricoltore nel 2014, compreso, se
modello “irlandese” prevede che gli Stati             percepito, l’articolo 68 per il tabacco, Danae
membri possano fissarlo a livello                     racemosa e patate, mentre B rappresenta il
individuale,     calcolandolo     per      ogni       numero di titoli assegnatigli nel 2015 esclusi
agricoltore come percentuale del pagamento            quelli della riserva. Inoltre, per il 2014, in
di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg.               seguito alla diminuzione del massimale
1307/2013). L’Italia ha optato per il calcolo         rispetto a quello previsto nell'allegato VIII
del pagamento greening a livello                      del Reg. 73/2009, il valore dei titoli sarà
individuale. Di conseguenza, per gli                  ridotto    dell'8,41%      (Circolare     Agea
agricoltori che avranno un titolo del                 ACIU.2014.755). Con l'applicazione della
pagamento di base più elevato, anche il               disciplina finanziaria per i pagamenti con
pagamento greening sarà più elevato.                  importo superiore a 2.000 euro, alla suddetta
Come si è detto, il MiPAAF ha stimato un              diminuzione si aggiungerà           un'ulteriore
valore unitario iniziale compreso tra 168             riduzione pari all'1,302214% (Regolamento
euro e 192 euro.                                      di esecuzione (UE) N. 1227/2014), per una
Di seguito si riporta la formula utilizzata per       riduzione complessiva pari a circa il 9,71%.
il calcolo del valore unitario iniziale
dell’agricoltore e che sarà oggetto di                4.4. La riserva nazionale
convergenza (art. 26, par. 2, Reg.                    Ogni Stato membro stabilirà una riserva
1307/2013):                                           nazionale. A tale scopo, nel primo anno di
              VUI = (X/Y) * (A/B)                     applicazione del regime del pagamento di
X/Y rappresenta il rapporto tra il massimale          base, gli Stati membri alimenteranno la
nazionale per il pagamento di base per il             riserva nazionale con una riduzione
2015 e l’importo totale dei pagamenti per il          percentuale lineare del pagamento di base,
2014 nell’ambito del regime di pagamento              sino al massimo del 3% del relativo
unico.                                                massimale. Per il primo anno di
A/B rappresenta il pagamento medio per                applicazione, l’Italia ha deciso di operare
ettaro al primo anno, dove A rappresenta              una trattenuta del 3% del massimale
l’importo      dei     pagamenti      percepiti       nazionale del pagamento di base,

                                                  7
La Pac 2014-2020

corrispondente al 1,74% del massimale                       restando le disponibilità per i giovani,
nazionale di tutti i pagamenti diretti.                     per chi inizia l’attività agricola, per le
La riserva nazionale dovrà essere utilizzata                assegnazioni previste ai precedenti
in via prioritaria per l’assegnazione di titoli             punti a) e b) e per gli agricoltori che
ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori               hanno diritto ad un aumento a seguito
che iniziano la loro attività agricola. Tra gli             di una decisione giudiziaria definitiva o
ulteriori utilizzi previsti dal regolamento,                un provvedimento amministrativo
l’Italia userà la riserva nazionale con le                  definitivo.
seguenti priorità:                                     Possono presentare domanda alla riserva
a) coprire il fabbisogno per il pagamento              nazionale le persone fisiche e giuridiche di
     dei giovani agricoltori per arrivare al           età compresa tra 18 e 65 anni e unicamente
     2% in caso di necessità;                          gli agricoltori attivi.
b) assegnare titoli agli agricoltori per               L’assegnazione dovrebbe essere effettuata
     evitare che le terre siano abbandonate,           sulla base del valore unitario nazionale dei
     comprese le zone soggette a programmi             titoli nell’anno di assegnazione, pari a circa
     di ristrutturazione connessi ad un                180 euro/ha, a cui si aggiungono circa 93
     intervento pubblico;                              euro/ha per il pagamento greening; pertanto
c) assegnare titoli agli agricoltori al fine di        i pagamenti spettanti agli agricoltori che
     compensarli per svantaggi specifici;              accedono alla riserva nazionale potrebbe
d) assegnare titoli agli agricoltori ai quali          essere di circa 273 euro/ha.
     è stata negata l’assegnazione di titoli           Nell’allegato I del DM 6513 del 18
     per cause di forza maggiore o di                  novembre 2014 sono illustrati i criteri di
     circostanze eccezionali;                          priorità in caso di richiesta eccessiva e
e) praticare un aumento lineare del valore             superiore alla disponibilità dei fondi della
     dei titoli su base permanente se la               riserva (tab. 5).
     pertinente riserva nazionale supera lo
     0,5% del massimale nazionale previsto
     per il pagamento di base, ferme

Tab. 5 – Criteri di priorità per l’accesso alla riserva nazionale

  Punteggio                           Criteri di priorità
  massimo                                               Professionale/          Imprenditoria
  ottenibile        Anagrafica         Territoriale
                                                         Istruzione               femminile
                                                      contribuzione
                                                      previdenziale      15
                                                      in agricoltura     pt.
                                                  15
                                      montagna
                 ≤ 40 anni
                                                  pt. laurea
                             55 pt.                   specialistica o    15
                                                      vecchio            pt. Agricoltore
     100 pt.                                          ordinamento               donna
                                                                                           15 pt.
                                                                         10
                                                  10 laurea              pt.
                                        collina
                                                  pt.
                   > 40 ≤
                  55 anni    25 pt.                5 diploma            5 pt.
                                       pianura
                                                  pt.

 4.5. Attivazione e trasferimento dei titoli           dovrà abbinare annualmente a un ettaro di
Per ricevere il pagamento di base,                     superficie ammissibile, che comprende tutta
l’agricoltore in possesso di un titolo lo              la superficie agricola: seminativi, colture

                                                  8
La Pac 2014-2020

permanenti, prati e pascoli permanenti (tab.          Il trasferimento potrà avvenire solo tra
6). Rimarranno non ammissibili solo le                agricoltori attivi, salvo in caso di
superfici forestali e gli usi non agricoli. In        successione effettiva o anticipata.
pratica potrà essere considerata ammissibile          Per trasferimento si intende l’affitto o la
tutta la SAU.                                         vendita o il trasferimento per successione
I titoli all’aiuto di un agricoltore che non          effettiva o anticipata di terreni o di diritti
siano stati utilizzati per due anni                   all’aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento
consecutivi, o non siano stati attivati per           definitivo; non si considera trasferimento il
due anni, confluiranno nella riserva                  riversamento dei diritti alla scadenza di un
nazionale.                                            affitto.

Tab. 6 – Le definizioni delle tipologie di utilizzo dei terreni
  Uso dei terreni                                         Definizioni
superficie agricola    qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture
                       permanenti
seminativo             terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la
                       coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione
                       a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che siano
                       adibite o meno a coltivazioni in serra o sotto ripari fissi o mobili
colture permanenti     colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati e pascoli permanenti
                       (definiti a parte), che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono
                       raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida
prato permanente       terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da
                       foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso
                       nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni; può
                       comprendere altre specie adatte al pascolo purché l’erba e le altre piante
                       erbacee da foraggio restino predominanti. Inoltre possono comprendere le
                       superfici pascolabili che rientrano nelle prassi locali consolidate, ma sulle quali
                       non siano tradizionalmente predominanti l'erba o le altre piante erbacee da
                       foraggio.

 5. Il pagamento ecologico                            3) presenza di un’area di interesse
Il pagamento “verde” o ecologico o                        ecologico.
greening è una delle sette componenti del             Le tre pratiche agricole vanno rispettate
nuovo sostegno della Pac.                             congiuntamente.
Dal punto di vista finanziario, il pagamento          Queste tre pratiche, fissate dal Reg.
verde è la seconda componente in ordine di            1307/2013 (art. 43-47), sono uguali per tutti
importanza dopo il pagamento di base, con             gli agricoltori dell’Unione europea, senza
una percentuale fissa del 30% del                     possibilità per gli Stati membri di
massimale nazionale, uguale per tutti gli             modificare i loro vincoli.
Stati membri.                                         Il Reg. 1307/2013 prevede, tuttavia, che
Come si è detto, beneficiano del pagamento            alcune categorie di soggetti siano esentate
verde solamente gli agricoltori che                   dagli impegni del greening.
percepiscono il pagamento di base i quali             - gli agricoltori biologici, relativamente
sono tenuti ad applicare su tutti i loro ettari           alla parte di azienda sulla quale si
ammissibili le pratiche agricole benefiche                pratica l’agricoltura biologica;
per il clima e l’ambiente (greening) o, in            - gli agricoltori che aderiscono al regime
alternativa, le pratiche equivalenti.                     semplificato per i piccoli agricoltori;
Le tre pratiche agricole benefiche per il             - gli agricoltori che, a seguito
clima e l’ambiente sono (tab. 7):                         dell’adesione a misure agro-climatico-
1) diversificazione delle colture;                        ambientali dei Psr o ad alcune tipologie
2) mantenimento dei prati permanenti;                     di certificazione, adottano pratiche

                                                  9
La Pac 2014-2020

     benefiche per l’ambiente e per il clima           composta da erba o altre piante erbacee da
     che danno benefici equivalenti o                  foraggio o da terreni lasciati a riposo. Sui
     maggiori rispetto a quelli del greening.          restanti seminativi la coltura principale non
Gli agricoltori le cui aziende sono situate in         può coprire più del 75% dei seminativi,
tutto o in parte nelle zone rientranti nelle           salvo i casi in cui tali seminativi rimanenti
direttive Habitat, Acqua e Uccelli, hanno              siano occupati da erba o altre piante erbacee
diritto al pagamento ecologico purché                  da foraggio o lasciati a riposo.
applichino le pratiche agricole benefiche, e           Per il calcolo delle quote delle diverse
e le stesse siano compatibili, nell’azienda in         colture Agea ha stabilito come periodo di
questione, con gli obiettivi di tali direttive.        riferimento                             aprile
                                                       e il 9 giugno dell’anno di presentazione
     5.1. Diversificazione delle colture               della domanda.
Il primo impegno del greening è la
diversificazione delle colture che si                  Le esenzioni dalla diversificazione
applica solamente ai seminativi, e soltanto            Gli impegni della diversificazione non si
quando superano i 10 ettari. Le colture                applicano, oltre che nelle aziende con
permanenti (frutteti, oliveti, vigneti,                superfici a seminativo inferiori a 10 ettari,
pascoli) sono esentate.                                nei seguenti casi:
Questo impegno prevede la presenza di (tab.                se i seminativi dell’azienda sono
8):                                                        interamente investiti con una coltura
  - almeno due colture nelle aziende la cui                sommersa per una parte significativa
    superficie a seminativo sia compresa tra               dell'anno o per una parte significativa
    10 e 30 ha, nessuna delle quali copra                  del ciclo colturale;
    più del 75% della superficie a                         se i seminativi sono utilizzati per più
    seminativo;                                            del 75% per la produzione di erba o di
  - almeno tre colture nelle aziende la cui                piante erbacee da foraggio e/o sono
    superficie a seminativo sia superiore a                tenuti a riposo, a condizione che la
    30 ha, con la coltura principale che                   superficie complessiva dei seminativi
    copra al massimo il 75% della superficie               non sottoposti a tali utilizzi non superi i
    a seminativo e le due colture principali               30 ettari;
    al massimo il 95%.                                     se più del 75% della superficie agricola
                                                           ammissibile è costituita da prato
                                                           permanente, utilizzata per la produzione
                                                           di piante erbacee da foraggio o per la
                                                           coltivazione di colture sommerse per
                                                           una parte significativa dell'anno o del
                                                           ciclo colturale (es. riso) o sottoposta a
                                                           una combinazione di tali tipi di
                                                           impieghi, a condizione che la superficie
                                                           complessiva dei seminativi non
                                                           sottoposti a tali impieghi non sia
                                                           superiore a 30 ettari
                                                           se oltre il 50% della superficie
                                                           dichiarata a seminativo non è stata
                                                           inserita dall'agricoltore nella propria
                                                           domanda di aiuto dell’anno precedente
                                                           e quando, in esito a un raffronto delle
                                                           domande d’aiuto basate sulle ortofoto
Fino a 10 ettari di seminativo, l’agricoltore              ricavate dalle immagini da satellite o da
non ha obblighi di diversificazione.                       aereo, i seminativi risultano coltivati
Fermo restando il numero delle colture, non                nella loro totalità con una coltura
si applicano i limiti massimi previsti se più              diversa da quella dell’anno civile
del 75% della superficie a seminativo è                    precedente.

                                                  10
La Pac 2014-2020

Per coltura si intende:                                 30 giorni.
    una coltura appartenente a uno qualsiasi            Inoltre gli Stati membri designano i prati e
    dei       differenti      generi     della          pascoli        permanenti        nelle      zone
    classificazione botanica delle colture;             ecologicamente sensibili sotto il profilo
    una coltura appartenente a una qualsiasi            ambientale contemplate nelle zone “Natura
    specie nel caso delle brassicacee,                  2000” (zone sensibili elencate nelle
    solanacee e cucurbitacee;                           direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE),
    i terreni lasciati a riposo;                        incluse le torbiere e le zone umide ivi
    l’erba o le altre piante erbacee da                 situate, e che richiedono una protezione
    foraggio.                                           rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette
La coltura invernale e la coltura primaverile           direttive. Gli Stati membri possono
sono considerate distinte anche se                      designare prati e pascoli permanenti
appartengono allo stesso genere.                        ecologicamente sensibili anche al di fuori di
                                                        tali zone. In Italia, il decreto ministeriale
5.2.   Mantenimento dei prati e pascoli                 assegna questa possibilità alle Regioni e
       permanenti                                       alle Province Autonome.
Gli Stati membri devono assicurare che il               Gli agricoltori non possono convertire o
rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e             arare i prati e pascoli permanenti nelle zone
la “superficie agricola totale” nazionale non           ecologicamente sensibili.
diminuisca in misura superiore al 5%.                   L’impegno è stato creato per salvaguardare
Quindi gli Stati membri assicurano il                   tutti i prati e pascoli permanenti considerati
mantenimento di una certa proporzione                   estremamente sensibili da un punto di vista
delle superfici a prato e pascolo permanente.           ambientale. In sostanza la situazione non
Per il calcolo della diminuzione della                  cambia molto dal precedente obbligo di
percentuale si prende in considerazione una             condizionalità        che     riguardava       il
“superficie di riferimento”, costituita da:             mantenimento dei prati e dei pascoli a
- superficie investita a prato e pascolo                livello di Paese membro.
     permanente nel 2012;                               In sintesi, gli agricoltori:
- superficie agricola dichiarata nel 2015.              - nelle zone ecologicamente sensibili,
L’obbligo si applica a livello nazionale,                    non possono convertire o arare i prati e
perciò l’agricoltore non deve avere                          pascoli permanenti;
preoccupazioni per questo impegno.                      - nelle altre zone, possono convertire i
Tuttavia, qualora uno Stato membro accerti                   prati e pascoli permanenti solo dopo
che il rapporto è diminuito di oltre il 5%,                  l’autorizzazione di Agea. Qualora il
deve prevedere obblighi per i singoli                        rapporto      tra    "prati   e      pascoli
agricoltori di convertire terreni a prato                    permanenti" e "superficie agricola
permanente. In particolare, l'Italia ha scelto               totale" diminuisca oltre il 3,5% rispetto
di applicare un livello di "pre-allarme" al                  alla     superficie     di     riferimento,
fine di evitare il raggiungimento del 5%.                    l'agricoltore ha l'obbligo di creare una
Tale livello è stato fissato pari al 3,5% e, in              superficie a prato permanente dello
caso di superamento, gli agricoltori                         stesso numero di ettari di quella
autorizzati alla conversione da Agea sono                    convertita, che e' vincolata fin dal
tenuti a ricreare una superficie a prato                     primo giorno e per almeno cinque anni.
permanente dello stesso numero di ettari di
quella convertita che e' vincolata fin dal
primo giorno e per almeno 5 anni. Al fine di
verificare il controllo sulle superfici a “prati
e pascoli permanenti”, in Italia il DM 6513
del 18 novembre 2014 sull’applicazione
della Pac impone che gli agricoltori possano
convertire i prati e pascoli permanenti solo
dopo       l’autorizzazione       di      Agea.
L’autorizzazione di Agea è rilasciata entro

                                                   11
La Pac 2014-2020

 5.3. Aree di interesse ecologico (EFA)               previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par.
Il terzo impegno del greening obbliga gli             2):
agricoltori con una superficie a seminativo           a) terreni lasciati a riposo;
superiore a 15 ettari a destinarne una quota          b) terrazze;
del 5% ad aree di interesse ecologico, o              c) elementi caratteristici del paesaggio,
ecological focus area (EFA) secondo la                     compresi gli elementi adiacenti ai
terminologia inglese.                                      seminativi dell’azienda, tra cui possono
La soglia del 5% potrebbe essere aumentata                 rientrare elementi caratteristici del
al 7% nel 2018, a seguito di una relazione                 paesaggio che non sono inclusi nella
della Commissione, che dovrà essere                        superficie ammissibile;
presentata entro il 31 marzo 2017, e di un            d) fasce tampone, comprese le fasce
atto legislativo del Parlamento europeo e                  tampone occupate da prati permanenti,
del Consiglio.                                             a condizione che queste siano distinte
Sono altresì esonerate le colture permanenti               dalla superficie agricola ammissibile
e i prati e pascoli permanenti. Questa è stata             adiacente;
una novità del negoziato sostenuta da                 e) ettari agro-forestali che ricevono, o che
Coldiretti, in quanto la proposta originaria               hanno ricevuto, un sostegno dai Psr;
della Commissione prevedeva l’obbligo                 f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone
delle EFA anche per le colture permanenti                  periferiche delle foreste;
(vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).                   g) superfici con bosco ceduo a rotazione
                                                           rapida, senza impiego di concime
Le esenzioni dalle EFA                                     minerale e/o prodotti fitosanitari;
Sono escluse dal rispettare l’obbligo di              h) superfici oggetto di imboschimento, ai
EFA le aziende:                                            sensi dei Psr;
    con una superficie a seminativo                   i) superfici con colture intercalari o manto
    inferiore o uguale a 15 ettari;                        vegetale ottenuto mediante l’impianto o
    i cui seminativi sono utilizzati per più               la germinazione di sementi (non
    del 75% per la produzione di erba o di                 applicato in Italia per scelta nazionale);
    piante erbacee da foraggio, per terreni           j) superfici con colture azotofissatrici.
    lasciati a riposo, investiti a colture            Il significato tecnico e la descrizione delle
    leguminose o sottoposti ad una                    suddette tipologie di aree di interesse
    combinazione di tali tipi di impieghi, a          ecologico sono riportati nella tabella 9.
    condizione       che      la    superficie        Il DM 6513 del 18 novembre 2014
    complessiva dei seminativi non                    sull’applicazione della Pac in Italia ha
    sottoposti a tali utilizzi non superi i 30        stabilito che sono considerate come EFA
    ettari;                                           tutte quelle elencate dall’art. 46, par. 2 del
    dove più del 75% della superficie                 Reg. 1307/2013 (tab. 9), ad eccezione delle
    agricola ammissibile è costituita da              superfici con colture intercalari.
    prato permanente, utilizzata per la               Lo stesso decreto ministeriale stabilisce
    produzione di piante erbacee da                   quali     colture      azotofissatrici    siano
    foraggio o per la coltivazione di colture         utilizzabili come aree di interesse ecologico
    sommerse per una parte significativa              (tab. 10). Il Ministero provvederà
    dell'anno o del ciclo colturale (es. riso)        all’emanazione di un decreto per fissare i
    o sottoposta a una combinazione di tali           criteri per i metodi produttivi da applicare
    tipi di impieghi, a condizione che la             per le azotofissatrici.
    superficie complessiva dei seminativi             L’area di interesse ecologico (EFA) è
    non sottoposti a tali impieghi non sia            situata sui seminativi dell’azienda, ad
    superiore a 30 ettari.                            eccezione delle superfici con bosco ceduo a
                                                      rotazione rapida e delle superfici oggetto di
Le tipologie di aree di interesse ecologico           imboschimento, che sono EFA anche se
Gli Stati membri decidono che cosa può                non fanno parte dei seminativi, in quanto
essere considerato come area di interesse             sono classificate come colture permanenti.
ecologico, tenuto conto di un elenco                  Gli elementi caratteristici del paesaggio e

                                                 12
La Pac 2014-2020

le fasce tampone, per essere considerati               corrispondono a 7 ettari di EFA.
EFA, possono altresì essere adiacenti ai
seminativi dell’azienda.                                5.4. Le sanzioni per il mancato rispetto del
                                                             greening
I fattori di conversione e di ponderazione             Il mancato rispetto del greening comporta
I tipi di aree di interesse ecologico, elencati        l’applicazione di sanzioni amministrative
nella tabella 9, sono molto diversi tra di             che assumono la forma di una riduzione
loro, sia per unità di misura (ad esempio le           dell’importo del pagamento verde (art. 77,
siepi si misurano in metri lineari) sia per            par. 6, Reg. 1306/2013).
valore ecologico (ad esempio il “valore                Le      sanzioni    amministrative      sono
ecologico” di un ettaro di terreno lasciato a          proporzionali e graduate in funzione della
riposo è superiore a quello di un ettaro di            gravità, della portata, della durata e della
coltura azotofissatrice).                              ripetizione dei casi di inadempimento
Per semplificare l’amministrazione e tener             interessati.
conto delle caratteristiche dei tipi di aree di        Le sanzioni generano un riduzione
interesse ecologico elencati, nonché per               dell’importo del pagamento verde che può
facilitarne la misurazione, gli Stati membri           arrivare al 100% nel caso di maggiore
possono avvalersi, quando calcolano gli                gravità del mancato rispetto.
ettari totali rappresentati dall’area di               L’agricoltore che non rispetta il greening
interesse ecologico dell’azienda, dei fattori          dunque perde solo tale pagamento. Ma
di conversione e/o di ponderazione che                 questa norma vale soltanto per il 2015 e il
figurano nell’allegato X del Reg. 1307/2013            2016.
(tab. 11). Il fattore di conversione è                 Dal 2017, le sanzioni amministrative
finalizzato a trasformare la misurazione               aumenteranno. Infatti, a partire dal 2017, il
delle EFA in ettari, mentre il fattore di              mancato rispetto del greening comporta una
ponderazione e' finalizzato a trasformare il           sanzione che va ad intaccare anche gli altri
valore ecologico delle EFA in ettari; ad               pagamenti (in misura pari al 20% del
esempio il fattore di conversione delle siepi          pagamento verde nel 2017 e pari al 25%
(m/m²) è pari a 5, quindi 1.000 metri lineari          dal 2018). In altre parole, dal 2017,
di siepe corrispondono a 5.000 m² di EFA;              l’agricoltore che non rispetta il greening
il fattore di ponderazione delle colture               perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce
azotofissatrici è pari a 0,7, quindi 10 ettari         una riduzione degli altri pagamenti pari al
di soia o favino o erba medica                         20-25% del pagamento verde.

                                                  13
La Pac 2014-2020

Tab. 7 - Gli impegni del greening
                     Aziende
                                     Superfici e colture          Deroghe e esenzioni            Equivalenza
                   interessate
                                                                  Escluse le aziende con
                                                                 seminativi occupati per
                                                                      più del 75% da
                                                                 foraggio, terreni lasciati
                                                                       a riposo o una
                                   Seminativi tra 10-30 ha:
                                                                 combinazione di tali usi
                                     presenza di almeno 2
                    Aziende                                       Escluse le aziende con
                                   colture, con la principale
                       con                                        superficie ammissibile
Diversificazione                 fino al 75% della superficie;
                   superfici a                                      con più del 75% a
   colturale                      Seminativi >30 ha: almeno
                   seminativo                                         foraggio, prato
                                  3 colture con la principale
                     > 10 ha                                         permanente e con
La Pac 2014-2020

Tab. 8 - La diversificazione colturale
  Superficie aziendale a
                              Colture                    Dimensione minima
       seminativo

      fino a 10 ettari        esenzione                             -

                                          nessuna delle colture deve coprire più del 75% della
     da 10 a 30 ettari        minimo 2
                                                          superficie a seminativo
                                           la coltura principale copre al massimo il 75% della
   maggiore di 30 ettari      minimo 3     superficie a seminativo; le due colture principali al
                                                             massimo il 95%.

                                          15
La Pac 2014-2020

            Tab. 9 - Superfici considerate aree di interesse ecologico (EFA)
           EFA                                                                      Descrizione
Terreni lasciati a
                           Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola.
riposo
                           Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* di cui all’allegato II del regolamento (UE) n.1306/2013 e altre
Terrazze
                           terrazze.
                           Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o
                           3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici
                           del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del
                           regolamento (UE) n. 1306/2013.
                           Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio:
                                a)   siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri;
                                b)   alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri;
                                c)   alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono
Elementi caratteristici              alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a
del paesaggio                        5 metri;
                                d)   gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di
                                     0,3 ha in entrambi i casi;
                                e)   bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola;
                                f)   stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di
                                     cemento o di plastica;
                                g)   fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non
                                     sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento;
                                h)   muretti di pietra tradizionali.
                           Tutte, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie
Fasce tampone
                           agricola ammissibile adiacente.
                           Per “sistema agroforestale” si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata
                           all’agricoltura sulla stessa superficie. Vengono ammesse quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a
Ettari agroforestali
                           causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a
                           seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie.
Fasce di ettari
                           Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste.
ammissibili
                           Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite
                           da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si
Superfici con bosco        sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Sulle
ceduo a rotazione          superfici non deve essere impiegato concime minerale e/o prodotti fitosanitari.
rapida                     Il decreto ministeriale stabilisce che in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, robinie,
                           paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi
                           polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
                           Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l’imboschimento che comprende un premio
Superfici oggetto di
                           annuale destinato a coprire per un periodo non superiore ai 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro
imboschimento
                           volto a compensare le perdite di reddito provocate dall’imboschimento per un periodo non superiore a vent’anni.
Superfici con colture      Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi (non
intercalari (1)            applicato in Italia per scelta nazionale)

Superfici con colture      Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro (per l’Italia, vedi
azotofissatrici            tab. 10).
(1) EFA non utilizzabile in Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale.
*BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati,
margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
*CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (GU L 20 del 26.1.2010).
*CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e
della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
Fonte: Reg. 639/2014.

                                                                      16
La Pac 2014-2020

Tab. 10 - Elenco delle specie azotofissatrici
 arachide (Arachis hypogaea L.)
 cece (Cicer arietinum L.)
 cicerchia (Lathyrus sativus L.)
 erba medica e luppolina (Medicago ssp.)
 fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
 fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.)
 fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab L.)
 fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
 fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
 fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
 ginestrino (Lotus corniculatus L.)
 lenticchia (Lens culinaris Medik.)
 liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
 lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
 lupino (Lupinus ssp.)
 moco (Lathyrus cicera L.)
 pisello (Pisum sativum L.)
 sulla (Hedysarum coronarium L.)
 trifogli (Trifolium sp.)
 soia (Glycine max L.)
 veccia (Vicia sativa L.)
 veccia villosa (Vicia villosa Roth)
Fonte: DM 6513 del 18 novembre 2014

                                                17
La Pac 2014-2020

    Tab. 11 - Fattori di conversione e di ponderazione per il calcolo delle EFA
                                                                                                                        Superficie
                                                                Fattore di                                EFA
                                                                                  Fattore di                              EFA
              Elementi caratteristici                U.M.      conversione                         (se si applicano
                                                                                 ponderazione                           convertita
                                                              (m/albero/m²)                       entrambi i fattori)
                                                                                                                           (m2)

Terreni lasciati a riposo (per m²)
                                                       m2           n.p.                1                1 m2               0
Terrazze                                               ml            2                  1                2 m2               0
Elementi caratteristici del paesaggio:
 a) Siepi/fasce alberate
                                                       ml            5                  2               10 m2               0
 b) Alberi isolati                                    v.a.           20                1,5              30 m  2
                                                                                                                            0
 c) Alberi in filari
                                                       ml            5                  2               10 m2               0
 d) Gruppi di alberi/boschetti                           2                                                      2
                                                       m            n.p.               1,5              1,5 m               0
 e) Bordi dei campi                                    ml            6                 1,5               9m 2
                                                                                                                            0
 f) Stagni                                               2                                                      2
                                                       m            n.p.               1,5              1,5 m               0
 g) Fossati
                                                       ml            3                  2                6 m2               0
 h) Muretti di pietra tradizionali                     ml            1                  1                1m 2
                                                                                                                            0
 i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai
seminativi dell’azienda                                m2           n.p.                1                1 m2               0
Fasce tampone                                          ml            6                 1,5               9m 2
                                                                                                                            0
Ettari agroforestali                                   m 2
                                                                    n.p.                1                1m 2
                                                                                                                            0
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi
forestali:                                             ml                                                                   0
                 Senza produzione                      ml            6                 1,5               9 m2               0
                 Con produzione                        ml            6                 0,3              1,8 m2              0
Superfici con bosco ceduo a rotazione
rapida                                                 m2           n.p                0,3              0,3 m2              0
Superfici oggetto di imboschimento                     m 2
                                                                    n.p.                1                1m 2
                                                                                                                            0
Superfici con colture intercalari o manto
vegetale (1) (non applicato in Italia per scelta
nazionale)                                             m2           n.p.               0,3              0,3 m2              0
Superfici con colture azotofissatrici                  m 2
                                                                    n.p.               0,7              0,7 m   2
                                                                                                                            0
(1) EFA non utilizzabile in Italia, in base a quanto previsto dal DM 6513 del 18 novembre 2014.
     Fonte: Allegato II, Reg. 639/2014.

    6.    Il pagamento per i giovani                                    capo-azienda, o che si siano già
          agricoltori                                                   insediate nei cinque anni che precedono
    Gli Stati membri concedono un                                       la prima presentazione di una domanda
    pagamento       aggiuntivo   ai     giovani                         per aderire al regime del pagamento di
    agricoltori per promuovere il ricambio                              base (quindi la data limite è il 15
    generazionale; il pagamento di base                                 maggio 2010).
    calcolato al loro primo insediamento è                         Il pagamento è limitato alla fase iniziale del
    aumentato del 25% per i primi cinque anni                      ciclo di vita dell’impresa e non deve
    di attività.                                                   trasformarsi in un aiuto al funzionamento,
    I beneficiari del pagamento sono le persone                    per cui esso è concesso per un periodo di
    fisiche che possiedono i seguenti requisiti:                   cinque anni.
    - non abbiano più di 40 anni;                                  Se l’insediamento è avvenuto prima del
    - si insedino per la prima volta come                          2015, il periodo quinquennale viene ridotto

                                                             18
La Pac 2014-2020

del numero di anni trascorsi tra la data del            agricoltura o determinati settori agricoli
primo insediamento e la data della prima                che:
domanda per aderire al regime del                       - si trovano in difficoltà;
pagamento di base, ovvero il 2015. Ad                   - rivestono una particolare importanza
esempio, se un giovane agricoltore si è                      per ragioni economiche, sociali o
insediato nel 2013, il pagamento viene                       ambientali.
concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017).              L’importo del sostegno è stabilito nella
Il Reg. 1307/2013 prevede che il plafond                misura necessaria a creare un incentivo
destinato al pagamento per i giovani                    quando si manifesti una delle seguenti
agricoltori non può essere superiore al 2%              esigenze:
del massimale nazionale.                                - mantenere gli attuali livelli di
L’Italia ha scelto di destinare l’1% del                     produzione a causa della mancanza di
massimale nazionale al finanziamento del                     alternative e ridurre il rischio di
pagamento per i giovani agricoltori, con un                  abbandono della produzione e i
importo ottenuto moltiplicando il numero                     conseguenti problemi sociali e/o
dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25%              ambientali;
del valore medio dei titoli all'aiuto detenuti          - assicurare un approvvigionamento
dall’agricoltore stesso, in proprietà o in                   stabile all’industria di trasformazione
affitto. In altre parole, il giovane agricoltore             locale, evitando in tal modo le
percepisce un pagamento di base                              conseguenze economiche e sociali
maggiorato del 25%.                                          negative di una eventuale perdita di
Se la dotazione dell’1% del massimale                        attività;
nazionale non è sufficiente, il restante 1%             - la necessità di compensare gli
potrà essere finanziato tramite la riserva                   agricoltori di un determinato settore per
nazionale al fine di coprire il fabbisogno                   gli svantaggi derivanti dal protrarsi
necessario a soddisfare tutte le richieste dei               delle perturbazioni sul relativo mercato.
giovani agricoltori.                                    Ogni Stato membro – tra cui l’Italia – ha
Il numero massimo di ettari ammissibili al              notificato alla Commissione europea, entro
pagamento è stato fissato a 90. Ad esempio              il 1° agosto 2014, le decisioni sul sostegno
un giovane agricoltore che possiede 200                 accoppiato, con informazioni relative alle
ettari, percepisce il pagamento per 90 ettari.          regioni interessate, ai tipi di agricoltura o ai
                                                        settori interessati e al livello di sostegno da
7. Il pagamento accoppiato                              concedere.
L’art. 52 del Reg. 1307/2013 prevede che
gli Stati membri possano destinare una                   7.1. Le scelte nazionali
percentuale del massimale nazionale per                 Il sostegno accoppiato in Italia è destinato a
concedere aiuti accoppiati ad una larga                 3 macrosettori articolati in 10 settori e a 17
gamma di prodotti: cereali, semi oleosi,                misure di intervento (tab. 12).
colture proteiche, legumi da granella, lino,            La maggior parte delle risorse sono
canapa, riso, frutta a guscio, patate da                destinate alla zootecnia (211,87 milioni di
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari,              euro, pari al 49,36%), distribuite tra i
sementi, carni ovine e caprine, carni bovine,           seguenti settori: vacche da latte, bufale,
olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati,         vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi,
luppolo, barbabietola da zucchero, canna da             ovicaprini.
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli,            Il sostegno ai seminativi (34,24% delle
bosco ceduo a rotazione rapida.                         risorse) interessa sette settori: riso,
Sono esclusi tabacco, patate da consumo e               barbabietola, pomodoro da industria, grano
da industria, vino e prodotti vitivinicoli,             duro      (Centro-Sud),       soia     (Nord)
carni suine e carni avicole.                            proteoleaginose ed erbai annuali di sole
L’obiettivo di questa tipologia di pagamenti            leguminose (Centro), leguminose da
diretti è di concedere un sostegno                      granella ed erbai annuali di sole leguminose
accoppiato a quei settori o a quelle regioni            (Sud). Il sostegno all’olivicoltura è pari a
in cui esistono determinati tipi di                     70,39 milioni di euro (16,40% delle risorse).

                                                   19
La Pac 2014-2020

     In tabella 12 sono riportate delle stime dei                 subire variazioni sulla base del numero di
     pagamenti unitari per ciascuna misura di                     superfici/capi richiesti a premio.
     sostegno accoppiato, che tuttavia potranno

     Tab. 12 – I pagamenti accoppiati
                                                                                                                          IMPORTO
                                                                                                 PLAFOND
                                                                                                                          STIMATO
   SETTORI                         MISURA                          TERRITORIO
                                                                                             Milioni di                   euro/capo o
                                                                                                                %
                                                                                               euro                         euro/ha
                    Premi alle vacche da latte                         nazionale                75,11         17,50           56
                    Premi aggiuntivi alle vacche da latte
   LATTE                                                               nazionale                9,87           2,30           40
                    in zone montane
                    Premi alle bufale                                  nazionale                4,12           0,96           20
                    Premi alle vacche nutrici                          nazionale                40,78          9,50          202
   CARNE            Premi ai bovini macellati 12-24
                                                                       nazionale                66,96         15,60           46
                    mesi*
                    Premi alle agnelle                                 nazionale                9,49           2,21           12
 OVICAPRINO         Premi a capi ovi-caprini macellati
                                                                       nazionale                5,54           1,29           10
                    certificati DOP o IGP
                                                                      Piemonte,
                                                                 Lombardia, Veneto,
                    Premi alla coltivazione di soia                                             9,87           2,30           97
                                                                    Friuli, Emilia
                                                                      Romagna
                                                                  Toscana, Umbria,
                                                                   Marche, Lazio,
                    Premi alla coltivazione di frumento           Abruzzo, Molise,
  FRUMENTO                                                                                      59,88         13,95           60
                    duro                                          Campania, Puglia,
DURO, COLTURE
                                                                 Basilicata, Calabria,
 PROTEICHE E
                                                                  Sicilia, Sardegna
PROTEAGINOSE
                    Premi alla coltivazione di colture
                                                                  Toscana, Umbria,
                    proteoleaginose ed erbai annuali di                                         14,16          3,30           80
                                                                   Marche, Lazio
                    sole leguminose
                                                                  Abruzzo, Molise,
                    Premi alla coltivazione di leguminose
                                                                  Campania, Puglia,
                    da granella ed erbai annuali di sole                                        11,80          2,75           90
                                                                 Basilicata, Calabria,
                    leguminose
                                                                  Sicilia, Sardegna
    RISO            Premi alla coltivazione di riso                   nazionale                 22,75          5,30          120
                    Premi alla coltivazione di
BARBABIETOLA                                                           nazionale                17,21          4,01          325
                    barbabietola da zucchero
POMODORO DA         Premi alla coltivazione di pomodoro
                                                                       nazionale                11,3           2,63          160
  INDUSTRIA         da industria
                                                                   Liguria, Puglia,
                    Premi alle superfici olivicole                                              44,29         10,30           78
                                                                      Calabria
                    Premi alle superfici olivicole con una
                                                                   Puglia, Calabria             13,31          3,10           70
OLIO DI OLIVA       pendenza media superiore al 7,5%
                    Premi alle superfici olivicole di
                    particolare rilevanza economica,                   nazionale                12,88          3,00          130
                    sociale, territoriale e ambientale
                                    TOTALE                                                     429,22         100,0
     *Per tale premio è prevista una maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei
     richiedenti o aderenti a un sistema di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti. La
     maggiorazione è pari al 50% per i capi macellati e certificati DOP o IGP.

                                                            20
Puoi anche leggere