La Dichiarazione dei Redditi ed Irap delle srl sportive dilettantistiche - Dott. Pierluigi Giordano
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La Dichiarazione dei Redditi ed Irap delle srl sportive dilettantistiche (cenno ad altri adempimenti fiscali) Dott. Pierluigi Giordano Componente della Commissione Società ed Associazioni Sportive dell'ODCEC di Roma Roma, 15 ottobre 2015 1
1 . ALCUNI CENNI CIRCA LA DISCIPLINA GENERALE DELLE S.S.D. 2 - MODELLO EAS 3 - L’IRES NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI - Regimi contabili - Ricavi non commerciali - Ricavi commerciali - Componenti negativi - Determinazione del reddito - Legge 398/91 - Art. 145 TUIR - Reddito imponibile - Studi Settore 4 - MODELLO DICHIARAZIONE IRAP - Legge 398/91 5 - DISCIPLINA IVA - Legge 398/91 6 – PRINCIPALI VOCI DI RICAVI ASSOGGETTATI AD IVA E IRES 2
1 - ALCUNI CENNI CIRCA DISCIPLINA GENERALE DELLE S.S.D. Le società sportive costituite sotto forma di società di capitali e/o cooperative senza fine di lucro che svolgono attività sportiva dilettantistica (SSD) sono state introdotte con legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 90, commi 1 e 17) ed in vigore dal 1.1.2003 che vanno ad aggiungersi alle normali società di capitali costituite secondo le disposizioni civilistiche vigenti. La caratteristica essenziale dell’assenza totale dei fini di lucro, oltre agli altri vincoli statutari espressamente stabiliti dai commi 18 e 18 bis dello stesso art. 90 (- principio della democraticità, - organizzazione attività sportiva e didattica di base, - divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre ASD e SSD della stessa disciplina, - gratuità degli incarichi del C.D., - devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della associazione/società, - obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e delle FSN o EPS) è requisito essenziale per il riconoscimento da parte del CONI per l’accesso ai benefici tributari previsti per le SSD (tra cui la decommercializzazione di alcune entrate istituzionali – quote sociali - e di quelle direttamente connesse previste dall’art. 148 del TUIR o anche l’accesso ai benefici del 5 per mille). Anche alle SSD e soc. Cooperative senza fine di lucro si estende il beneficio tributario per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 398/1991 per la determinazione del reddito imponibile commerciale in maniera forfettario ed agevolato (art. 1 della Legge n. 289/2002). I principali adempimenti delle SSD a r.l. sono gli stessi delle società commerciali sia a livello contabile che fiscale. Ai fini IRES ed IRAP si fa riferimento all’art. 7, comma 1 lett. a) del TUIR mentre ai fini contabili e di bilancio gli obblighi sono descritti nell’art. 14 e segg. del DPR 600/73: - Libro giornale, libro inventari - Registri ai fini IVA - Scritture ausiliarie che contengono i dati patrimoniali e reddituali (conti mastro) - Scritture ausiliarie di magazzino - Redigere inventario e il bilancio di esercizio - Registro dei beni ammortizzabili A differenza di quanto avviene per gli enti non commerciali il reddito delle SSD a r.l. viene determinato in una unica categoria reddituale nella quale confluiscono proventi di qualsiasi fonte. Ai fini civilistici, come per tutti gli enti commerciali, vi è l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio di cui agli artt. 2423 e 2435 bis del c.c. e ottemperare a tutti gli adempimenti per il deposito presso la CCIAA di competenza. 3
2 - MODELLO EAS E’ stato introdotto con legge 28.1.2009 (conversione del DL 29.11.2008, n. 185) con lo scopo di monitorare e la sua presentazione è condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali . La prima scadenza, dopo una serie di rinvii, è stata stabilita entro il 31 marzo 2011 per quelle società già costituite alla data del 30.1.2011. Per le altre e quelle di nuova costituzione la scadenza è entro 60 gg. Va presentato anche da coloro che hanno solo il codice fiscale, quindi da tutti gli enti di natura privata, con o senza personalità giuridica e che si avvalgono di una o più delle previsioni di de-commercializzazione. E’ stato specificato che per le ASD/SSD iscritte nel registro del CONI, i cui dati quindi sono già conosciuti all’A.E., queste devono compilare il modello solo se svolgono attività commerciale (che hanno numero partita IVA), quindi anche per chi è in regime forfettario. E’ stato però previsto che per le SSD (obbligatorietà di trasmetterlo in quanto enti commerciali) che sono iscritte nel Registro del CONI debbano compilare il modello solo in alcune parti e non tutti i 38 punti previsti; in particolare occorre specificare al: - Rigo 4) se l’ente ha articolazioni territoriali - Rigo 5) se l’ente ha articolazioni territoriali in funzione di altro ente (indicare il CF di questo) - Rigo 6) se l’ente è affiliato a federazioni o altri enti - Rigo 20) se l’ente riceve proventi per pubblicità e sponsorizzazioni ed indicare il valore - Rigo 25) e 26) quale il settore sportivo in cui opera - Rigo 37) se si è optato per regime forfettario legge 398/91 Il modello va presentato esclusivamente in via telematica entro 60 gg dalla costituzione oppure entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la modifica dei dati richiesti sia intervenuta. Qualora però la variazione concerne i dati identificativi del rappresentante legale o dei componenti del C.D. e la variazione sia stata già comunicata a mezzo presentazione del modello A5/6 e AA7/10 non occorre presentare il modello EAS (Risoluzione A.E. n. 125 del 6.12.2010). Se viene dimenticata la presentazione del modello entro questi termini si può effettuare l’invio entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (9 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale durante il quale sono avvenute le variazioni) versando la sanzione di euro 258,00 con il codice 8911 (legge n. 44 del 2012 così come previsto dall’art. 2, comma 1 del DL n. 16.3.2012). ATTENZIONE: Occorre ricordare che la mancata presentazione del modello EAS da parte degli obbligati comporta la perdita dei benefici fiscali di cui all’art. 148 del TUIR. Infine si sottolinea, che come stabilito per le ONLUS, le SSD e le Cooperative con la qualifica di ONLUS non sussiste l’obbligo di tale adempimento. 4
3 - L’IRES NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI Nell’ambito della tassazione diretta prevista per le SSD si applicano le disposizioni previste ai fini IRES per gli enti commerciali per gli artt. 81 – 142 e per quelle con la qualifica di ONLUS l’art. 150. Queste presentano il modello UNICO Società di Capitali. Per le ASD invece che hanno natura di Ente non commerciale si applicano le disposizioni degli articoli dal 143 al 149 del TUIR e sono obbligate a presentare per l’attività commerciale il modello UNICO ENC. Per entrambe le tipologie di associazione (ASD e SSD) vi sono una serie di ricavi che non sono considerati Ricavi imponibili e assoggettati ad IRES, purché per le ASD rimanga come attività principale quella istituzionale prevista dallo statuto e che abbia carattere di prevalenza rispetto a quella commerciale. Invece per le SSD, essendo individuate come società di capitali commerciali per natura vi è un regime di favore nel considerare alcuni ricavi de-commercializzati che saranno rettificati in sede di determinazione dell’utile sociale. REGIMI CONTABILI: Prima di affrontare l’analisi dei ricavi e dei costi al fine di determinare l’utile di esercizio è bene fare un cenno ai tipi di regimi contabili previsti per le Associazioni sportive, sia esse qualificate come ENC e sia come Società di capitali. In sintesi abbiamo i seguenti regimi: regime di contabilità in applicazione della legge 16.12.1991, n. 398 regime di contabilità semplificata se i proventi commerciali non superano i A.S.D. 400,000,00 euro annui se trattasi di prestazione di servizi regime di contabilità ordinaria se i proventi commerciali superano i 400,000,00 euro annui se trattasi di prestazione di servizi, o per opzione. S.S.D. contabilità in applicazione della legge 16.12.1991, n. 398 contabilità ordinaria tenuta per legge essendo qualificati enti commerciali Nel caso delle SSD che optino per il regime forfettario di determinazione del reddito (398/91) è stato chiarito dall’A.E. con circolare n. 21/E del 22.4.2003 che i libri obbligatori, ai soli effetti civili, da tenere sono quelli previsti dal codice civile (libro giornale ed inventari). RICAVI NON COMMERCIALI: Nel Conto Economico delle SSD a r.l. concorrono alla determinazione del Reddito d’impresa tutti i proventi di cui all’art. 85, comma 1, del TUIR, però come ha sottolineato l’A.E. (Circolare del 22.4.2003 n. 21/E) alle SSD a r.l. si applicano le disposizioni relative agli Enti non commerciali recate dagli artt. 143 e ss del TUIR, comprese anche le disposizioni dell’art. 148 per gli Enti di tipo associativo. 5
Quindi riepilogando i seguenti ricavi non sono imponibili: 1 - Quote associative versate dai soci per le attività sportive svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 148, comma 1); 2 – Altre quote e contributi versati da partecipanti o da altre associazioni sportive (quote per iscrizioni tornei o contributo per l’utilizzo della struttura in conformità alle finalità istituzionali con il con il pagamento di corrispettivi specifici che facciano parte della stessa organizzazione locale e/o nazionale e che siano tesserati nell’ambito della stessa disciplina sportiva nel rispetto sempre delle norme dell’art. 148 del TUIR, comma 3. 3 - Prestazioni di servizi di cui all’art. 143 (non rientranti in quelli previsti nell’articolo 2195 del c.c.) in conformità alle finalità istituzionali con il versamento di corrispettivi che non eccedano i costi diretta imputazione (ad esempio Tassa scuola Calcio, mini basket che sono considerate attività didattica ed istituzionale, purché non si ricorra professionisti e vi sia una organizzazione più ampia di quella prettamente istituzionale), attività riconosciute delle FSN/FSPN/EPS. 4 – I proventi percepiti durante l’anno sociale/fiscale (prima la normativa parlava in via occasionale e saltuaria per un numero massimo di 2 eventi all’anno) per un importo massimo annuo di 51.645,69 € realizzati per: - attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali (vendita gadget pubblicitari, magliette, berretti, ecc); - raccolta pubblica di fondi effettuate in conformità dell’art. 108, comma 2-bis (modifica avvenuta con art. 37, comma 2, lett. a) della legge n. 342/2000 che ha modificato il comma 2 dell’art. 25 della legge 133/1999) Con la circolare n. 9 del 24.4.2013 da parte dell’A.E., su apposito quesito formulato da un contribuente, è stato chiarito che la mancata tenuta di un Rendiconto ed una Relazione illustrativa circa le due manifestazioni annuali non fa decadere il regime agevolato di questa esenzione, a patto che dalla contabilità si possano desumere in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione. 5 – Entrata derivante dalla % dell’IVA forfettaria non versata ai sensi della Legge 398/1991, solo per le SSD che si avvalgono di tale regime speciale. 6 – Contributi ed erogazioni liberali erogati da terzi (privati) per l’espletamento delle finalità istituzionali e che non siano utilizzati per le attività commerciali. 7 – Contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive nazionali ed EPS riconosciute dal CONI che hanno prettamente fini istituzionali 8 – Entrate derivanti dalla ripartizione del 5 per mille per coloro che si avvalgono di tale beneficio. 6
RICAVI COMMERCIALI Oltre quelli previsti espressamente dall’ articolo 148 TUIR al comma 4 che stabilisce quali sono considerate attività commerciali per natura, quindi con presunzione assoluta di commercialità, e considerate imponibili IRES che si elencano di seguito: a) Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita b) Erogazione di acqua, energia elettrica, gas c) Gestione di spacci aziendali e mense (quindi anche ristoranti) direttamente o indirettamente; d) Gestione di Bar all’interno della struttura del circolo, anche se rivolta esclusivamente ai soci; e) Organizzazione di viaggi f) Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale g) Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni (volantini, striscioni, cartelli) h) Cessione di diritti di Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari sono considerati Ricavi commerciali anche: - Proventi e plusvalenze derivanti dalla cessione di diritti alle prestazioni di atleti (cessione di contratto, indennità di preparazione e promozione, compartecipazioni, prestiti, premi di valorizzazione); per chi opta per il regime forfettario della 398/91 tale entrate non sono considerate commerciali e pertanto escluse dalla base imponibile IRES/IRAP. - introiti da gare come i biglietti e abbonamenti; - introiti di natura pubblicitaria (volantini, striscioni, cartelli); - Cessione di diritti di radioteletrasmissione; - Proventi da sponsorizzazioni in generale; - Attività didattica qualora sia effettuata da insegnanti specializzati in quanto si ritiene che vi sia rilevanza organizzativa - Proventi di qualsiasi genere accessori all’attività spettacolistica; - Redditi da eventuali immobili ed impianti di proprietà della società; - Interessi attivi (bancari, postali, ecc.) - Redditi da capitali diversi e da eventuali partecipazioni - Plusvalenze - Rivalutazione dei cespiti - Proventi dalle attività didattiche - Sopravvenienze attive - Contributi in denaro o in valore normale di quelli in natura spettanti in forza di un contratto, ad eccezione di quelli mirati per le finalità istituzionali; - Contributi spettanti in conto esercizio a norma di legge. 7
Una considerazione più approfondita va fatta per i ricavi derivanti da contributi o erogazioni liberali. I contributi erogati da privati o da enti pubblici (comuni, province, regioni), da aziende private, non costituiscono proventi che concorrono alla determinazione del reddito della SSD solo nell’ipotesi che il contributo sia stato erogato per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione sportiva e soprattutto quando non costituisce un corrispettivo per una cessione di beni o prestazione resa dalla SSD. Pertanto per dimostrare che tale entrata non sia imponibile ai fini IRES è necessario che vi sia una documentazione scritta (lettera, contratto, intento dell’erogante, ecc) che il contributo sia stato volontariamente erogato esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali. A qualsiasi altro titolo esso venga erogato diventerà imponibile, come ad esempio per finalità mirate e precise: - per la manutenzione del campo - per l’acquisto di attrezzature sportive - come concorso delle spese di esercizio per la stagione sportiva In questo caso il contributo che ha natura di provento commerciale, all’atto della sua erogazione, subirà una ritenuta del 4% (no i privati) a titolo di acconto e sono considerati ricavi ai sensi dell’art. 88, comma , lett. b) del TUIR, ovvero sopravvenienze attive che concorreranno a formare il reddito della SSD nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nei successivi ma non oltre il quarto. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive nazionali ed EPS riconosciute dal CONI non vi è più l’obbligatorietà si applicare tale ritenuta, di cui all’art. 28 del DPR 600/1973, novità apportata dall’art. 90, comma 4 della Finanziaria 2003. Come è ovvio questi contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive nazionali ed EPS riconosciute dal CONI per scopi istituzionali non sono imponibili IRES. Tale principio si applica anche a tutti gli altri Enti, anche pubblici, qualora diano contributi per le finalità istituzionali. La stessa disposizione non considera sopravvenienze attive ma ricavi ex art. 85 TUIR i contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione e quelli spettanti in conto esercizio. Si rammenta che sui contributi erogati per l’acquisto di beni strumentali non si applica la ritenuta del 4% e che questi vanno direttamente ad abbattere il costo del bene strumentale (quindi non è imponibile IRES) che quindi ai fini dell’ammortamento si rileverà il costo netto. COMPONENTI NEGATIVI I costi per essere deducibili oltre che inerenti devono essere debitamente documentati e registrati nelle scritture contabili. Per una più chiara esposizione si dettagliano i costi più frequenti: - acquisizione di beni e servizi inerenti alla gestione sociale come materiale sportivo, spese trasferta, viaggi, alberghi affitto impianto sportivo, utenze, carburanti) - premi assicurazione - costo del lavoro comprese retribuzioni - compensi a terzi 8
- compensi ai dilettanti ex legge 133/1999 - interessi passivi e oneri finanziari - costi di preparazione, prestito, premi di valorizzazione degli atleti, indennità di promozione - costi di manutenzione (fino al limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili come risulta dal registro all’inizio dell’esercizio) - quote di ammortamento e accantonamento - Sopravvenienze passive e minusvalenze Determinazione dei costi promiscui (Art. 144, co. 4, TUIR): Alcuni costi registrati nel C.E. del bilancio di una SSD concernono sia l’attività istituzionale che commerciale e pertanto non saranno totalmente deducibili. Anche se è difficile in pratica capire quanto un costo sia dell’una o dell’altra tipologia di attività, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto. Ricavi e proventi commerciali % deducibilità = ____________________________ x 100 r.c. + p.c. + r.i. + p.i. Come chiarito dalla A.E. con risoluzione n. 86 del 13.3.2002 la suddetta percentuale è determinabile solo al termine di ogni esercizio e i componenti comuni alle due attività devono essere imputati a voci di conto economico separate dai restanti conti e ripartiti tra i conti dell’attività istituzionale e quelli dell’attività commerciale solo al termine dell’esercizio in base alla percentuale sopra determinata. Quindi non è possibile effettuare una ripartizione in base ad un pro-rata determinato in via provvisoria all’inizio dell’esercizio. DETERMINAZIONE DEL REDDITO La determinazione del reddito può avvenire in diversi modi a seconda dei vari regimi e del tipo di inquadramento giuridico che ha l’Associazione sportiva. 9
Per comprendere meglio le varie tipologie è bene mettere a confronto i vari regimi fra le Associazioni sportive (ASD) come enti non commerciali e le SSD quali enti commerciali. ASD – Enti non commerciali - REGIME TASSAZIONE MODI ORDINARI ex art. 143 e ss del TUIR (tenuta contabilità separata) - REGIME FORFETTARIO ex lege 398/91 - REGIME FORFETTARIO ex art. 145 TUIR (regime applicabile solo per chi è in contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/73 e quindi mai applicabile alle SSD) SSD – Enti commerciali - REGIME FORFETTARIO ex lege 398/91 - REGIME NORMALE PER GLI ENTI COMMERCIALI LEGGE 16.12.1991, n.398 Presupposto per l’esercizio dell’opzione L. 398/91 è avere i requisiti di cui all’art. 18 e 18 bis, articolo 90, della Legge 289 del 2002 (Finanziaria 2003) e successive modificazioni, ovvero: - Costituzione deve avvenire con Atto scritto e indicata sede legale; - Alcuni principi statutari inderogabili (Denominazione, oggetto sociale, assenza di fini di lucro, indivisibilità di utili, norme sull’ordinamento interno basato su principi di democrazia, obbligo di redazione di un Rendiconto economico- finanziario, modalità di scioglimento dell’associazione, obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio all’atto dello scioglimento) - Divieto degli Amministratori (C.D.) delle società ed associazioni sportive di ricoprire la stessa carica in altre SSD/ASD nell’ambito della medesima F.S.N./F.S.P.N. ovvero stessa disciplina presso EPS . L’opzione per tale regime può essere effettuata in diversi momenti e diversi modi: - Mediante modello EAS - A mezzo lettera A.R. alla competente A.E. e alla SIAE in ragione del proprio domicilio fiscale - Con la prima dichiarazione utile ENC/SSD nel quadro VO dell’IVA, sezione 3, VO30 – DISPOSIZIONI LEGGE 398/1991 – Determinazione forfettaria dell’IVA e dei redditi. - Per fatti concludenti e vale per 5 anni. 10
C’è da rimarcare che l’inosservanza delle disposizioni circa il limite della circolazione del contante comporta la decadenza dei benefici della legge 398/1991. Tale limite è attualmente a 999.99 euro, norma introdotta dal comma 713 della Legge di stabilità 2015 ed è in vigore dal 1.1.2015, ed oltre questa soglia è obbligatorio effettuare operazioni in modo tracciabile (bonifico, assegno, postale, etc etc). ATTENZIONE – L’inosservanza di questa disposizione oltre la decadenza dalle agevolazioni della sopracitata legge 16 dicembre 1991, n. 398 comporta anche l’applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro) e di una amministrativa pecuniaria (dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell’articolo 58 D.Lgs. 231/2007 della disciplina antiriciclaggio). REQUISITI OGGETTIVI Conseguimento nell’esercizio sociale precedente di proventi commerciali inferiori a 250.000,00 euro (principio di cassa solo per le ASD) che spesso non coincide con l’anno solare per alcune attività sportive. A tale reddito commerciale, a cui vanno escluse le Plusvalenze e quindi aggiunte separatamente, si applica la % di forfettizzazione di imponibilità del 3% su cui va calcolata l’aliquota IRES del 27,5%. I ricavi quindi considerati commerciali sono: 1) RICAVI DI CUI COMMERCIALI (ART. 85 TUIR 917/86) 2) SOPRAVVENIENZE ATTIVE (ART. 88) 3) CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI PER ESERCIZIO ATTIVITA’ COMMERCIALI (ESCLUSE QUELLE ISTITUZIONALI) 4) Per le sole SSD i contributi ed erogazioni liberali (non sono considerate commerciali per le ASD) che invece lo sono in ottemperanza della disposizione dell’art. 81 del TUIR 11
ATTENZIONE: TALE REGIME E’ VALIDO SIA AI FINI IRES, IRAP CHE IVA ART. 145 TUIR I Presupposti e le modalità di opzione sono gli stessi di quelli per l’esercizio dell’opzione L. 398/91. 12
Diversamente, per la determinazione del reddito vi sono dei coefficienti di redditività diversi a seconda che si tratti di: Attività di prestazione di servizi Coefficiente del 15% proventi commerciali fino a 15.493,71 Coefficiente del 25% proventi commerciali fino da 15.493,71 a 400.000,00 (limite aumentato da 309.871,14) Altre Attività Coefficiente del 10% proventi commerciali fino a 25.822,24 Coefficiente del 15% proventi commerciali fino da 25.822,24 a 700.000,00 (limite aumentato da 516.456,90) Per le associazioni che esercitino contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si applica la percentuale prevista per l’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza di distinta annotazione si applicano le percentuali previste per le prestazioni di servizi. Si intende che superati i limiti indicati si entra ex lege nel regime di contabilità ordinaria e pertanto non è più applicabile tale determinazione forfettaria del reddito. Appare chiaro che tale regime, ai soli fini IRES, non è conveniente per ricavi commerciali fino a 250.000,00 visto che i coefficienti di redditività sono meno convenienti di quello (3%) della legge n. 398/91. Unica differenza con l’altro regime è che questo di cui art. 145 si applica solo ai fini IRES e non per IVA e pertanto restano fermi tutti gli obblighi contabili in quanto necessita la contabilizzazione degli acquisti rilevanti ai fini IVA. Alla luce di ciò risulta conveniente tale regime solo per chi ha notevoli acquisti con IVA per poter detrarla nei modi normali previsti dall’art.19 del DPR 633/72. ATTENZIONE: TALE REGIME E’ VALIDO SIA AI FINI IRES - IRAP REDDITO IMPONIBILE Successivamente quindi in sede di determinazione dell’utile netto di bilancio occorre apportare al Conto Economico redatto in base ai principi civilistici, le corrette variazioni in aumento ed in diminuzione di costi e proventi rispettivamente indetraibili o non imponibili fiscalmente non assoggettati a tassazione. (da compilare il quadro RF dell’UNICO SC “Variazioni in aumento ed in diminuzione”, partendo dall’utile o dalla perdita di esercizio civilistica). Il reddito così rideterminato è assoggettato ad IRES con aliquota del 27,5%. 13
Ai fini della determinazione del reddito tassabile eventualmente influenzato da perdite degli esercizi precedenti, l’art. 23, comma 9 del DL n. 98/2011, convertito il Legge 111/20111, ha ridisegnato il riporto delle perdite prevedendo che per i primi tre anni il riporto delle perdite è illimitato e le perdite vanno utilizzate nei limiti del reddito dichiarato mentre dal 4 esercizio l’utilizzo è limitato all’80% del reddito. 14
La dichiarazione Modello SC va presentata obbligatoriamente in via telematica entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e le scadenze per il saldo e acconti dell’imposta seguono le regole ordinarie, ovvero nel caso di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare si devono rispettare gli stessi termini: chiusura esercizio 30.6 => saldo e 1 acconto entro il 16.12 (cod. 2001 e 2003) => 2 acconto entro il 31.5 (cod. 2003) ATTENZIONE: ricordarsi in questo ultimo caso di fleggare in alto a destra del modello F24 “ANNO DI IMPOSTA NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE” STUDI DI SETTORE - PARAMETRI Una problematica ricorrente per i professionisti che gestiscono A.S.D (associazioni sportive dilettantistiche) e S.S.D (società sportive dilettantistiche) è quella di verificare se per detti soggetti si pone l’obbligo della compilazione degli studi di settore o dei parametri. Sul tema è possibile precisare quanto segue: Le ASD e le SSD di capitali in regime ordinario o semplificato Le associazioni che svolgono anche attività commerciale in regime di contabilità semplificata o ordinaria il cui codice attività rientra nell’ambito di uno studio di settore e che non hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91 devono procedere alla compilazione del relativo modello con riferimento alla sola attività commerciale svolta (art. 9 comma 12, della Legge 448/2001 – come ad esempio somministrazione di bevande e alimenti). Se non viene raggiunto il livello di congruità previsto dal software Gerico, l'Agenzia delle entrate dovrà tenere conto, anche su segnalazione in contraddittorio con il contribuente, delle particolari modalità di svolgimento dell'attività. Questo regime di favore per le ASD e SSD, come specificato dall’AE con circolare 12 giugno 2007, n. 38/E, paragrafo 3.20, in relazione allo studio di settore “Gestione di impianti sportivi”, è dovuto essenzialmente al fatto che le associazioni sportive (società di capitali dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative) non hanno fine di lucro i cui utili devono essere reinvestiti per legge nell’attività. ATTENZIONE: Le società di capitali sportive dilettantistiche, che in quanto società di capitali sono obbligate alla contabilità ordinaria, nella misura in cui operano nell’ambito di una attività che rientra nell’applicazione di uno studio di settore e che non hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91, devono procedere alla compilazione del relativo modello. Le ASD e le SSD di capitali in regime forfettario Per le associazioni e le società di capitali che invece hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91 bisogna distinguere le soluzioni sulla base del campo di attività. 15
Se il codice attività rientra nell’applicazione dello studio di settore/parametri, come ad esempio il codice 93.11.30 gestione di impianti sportivi polivalenti, dovrà essere indicata come causa di esclusione dalla compilazione degli studi di settore: determinazione del reddito con criteri forfettari (codice 8). Come precisato dalla C.M. 21 maggio 1999, n. 110/E “l'accertamento sulla base degli studi di settore non si applica ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario. Tali contribuenti sono, comunque, tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore con esclusione dei quadri relativi agli elementi contabili. I dati comunicati con tali modelli saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa siano coerenti con i ricavi dichiarati”. Pertanto, come indicato nelle istruzioni dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, questi soggetti pur essendo esclusi dall’applicazione degli studi di settore sono comunque tenuti a compilare e inviare il modello senza inserire gli elementi contabili. Le associazioni che operano in regime forfettario il cui campo di attività non rientra nell’applicazione degli studi di settore/parametri, oltre ad essere totalmente escluse dall’applicazione degli stessi, sono esonerate anche dalla compilazione e dall’invio del modello. 4 – MODELLO DICHIARAZIONE IRAP Il modello IRAP va presentato con le stesse modalità di quello per l’IRES ma in modo autonomo. Tutte le associazioni sportive dilettantistiche di qualsiasi natura rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta indipendentemente dalla natura dell’attività svolta come stabilisce l’art. 2 del D. Lgs 446/97 istitutivo dell’IRAP, ovvero qualora l’attività riguardi l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio dei beni. In base alla tipologia dell’associazione però avremo diverse modalità di calcolo per la determinazione dell’imposta. 1 SSD che sono enti commerciali regime ordinario come tutte le società di capitali le società 2 ASD che svolgono sistema retributivo (Sezione 1 – righi da IE 1 a IE 4) 2 solo attività Istituzionale 3 ASD che svolgono sistema misto (sezione 1 e sezione 2) 3 attività Commerciale in via non prevalente In questo ultimo caso 3 occorre tenere distinte contabilmente le due attività e calcolare le due basi imponibili, una per il sistema retributivo (attività istituzionale) e l’altro per quello ordinario (attività commerciale) Per le ASD che non hanno attività commerciale ma solo istituzionale e sono assoggettati all’IRAP (caso 2 della Tabella precedente) devono compilare la Sezione 1 dal rigo IE1 al IE4; se effettuano solo attività commerciale la Sezione 2 dal rigo IE6 al IE19. Se invece svolgono entrambe le attività compilano entrambe le Sezioni con il sistema Misto (caso 3 della Tabella precedente). 16
Per le società SSD r.l. la base imponibile determinata nei modi ordinari (caso 1 della Tabella) sarà data dalla differenza tra: Valore della Produzione (Voce A del C.E.) – Costi della produzione (Voce B del C.E.) con esclusione delle voci: - B.9 => costi del personale - B.10 c => svalutazione delle immobilizzazioni - B.10 d => svalutazione dei crediti - B.12 => accantonamenti per rischi - B.13 => altri accantonamenti Quindi le voci rilevanti sono: COMPONENTI POSITIVI RILEVANTI Voce CE Descrizione conto A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni A.2 Variazioni Rimanenze A.3 Variazioni dei lavori in corso A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A.5 Altri ricavi e proventi COMPONENTI NEGATIVI RILEVANTI Voce CE Descrizione conto B.7 Costi per servizi B.8 Costi per godimento di beni terzi B.10 a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17
B.10 b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B.11 Var.ne delle rimanenze mat. prime, suss. Consumo, merci B.14 Oneri diversi di gestione Il quadro da compilare per le SSD commerciali è IL QUADRO IC – Sezione 1 – Imprese industriali e commerciali e i righi sono quelli dal IC 1 al IC 14 del Modello IRAP 2015. Dall’anno imposta 2013 per le associazioni sportive, almeno nel LAZIO, non vi è più l’aliquota agevolata e pertanto si applica quella ordinaria del 4,82% (in precedenza 4,36% con codice A2). LEGGE 16.12.1991, n.398 La base imponibile soggetta all’imposta per chi si avvale di questa legge è determinata come segue: - REDDITO COMMERCIALE DETERMINATO FORFETTARIAMENTE (3% DI QUELLO COMMERCIALE) - RETRIBUZIONI SOSTENUTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - INTERESSI PASSIVI Il quadro da compilare per gli Enti non commerciali è IL QUADRO IE E PRECISAMENTE LA SEZIONE III – Soggetti in regime forfettario e i righi sono quelli dal IE 34 al IE 37 del Modello IRAP 2015. 18
ATTENZIONE: per retribuzione del personale si intendono solo i costi per la Retribuzione ordinaria, 13ma, 14 ma, straordinaria, premi incentivazione, parte dei buoni pasto imponibile Poiché non sono considerati i contributi previdenziali e assicurativi le deduzioni di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs 446 non si applicano. Solo la deduzione generale di 8.000,00 al rigo IE 55. Invece il quadro da compilare per gli Enti Commerciali è IL QUADRO IC E PRECISAMENTE LA SEZIONE V – Soggetti in regime forfettario e i RIGHI SONO QUELLI DAL IC 59 al IC 62 del Modello IRAP 2015. 5. 19
DEDUZIONI – DALL’ANNO DI IMPOSTA 2014 Base imponibile Deduzione fino a 180.759,91 8.000 oltre 180.759,91 e fino a 180.839,91 6.000 oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91 4.000 oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91 2.000 ATTENZIONE: non rientrano nella base imponibile, quindi i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR ovvero “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle FSN, FSPN, Enti Promozione sportiva, UNIRE e da qualunque altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e da essi riconosciuto” Tale disposizione si applica anche al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale (attività di segreteria, tenuta della cassa, tenuta della contabilità, raccolta delle iscrizioni) rese in favore delle ASD (no per le Federazioni/EPS/CONI fino al 2007, attualmente esteso anche a questi organismi – comma 6, art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge n. 14 del 27.2.2009). NON RIENTRANO NELLA BASE IMPONIBILE ANCHE le spese documentate per vitto, alloggio e viaggio sostenute in occasione di prestazioni al di fuori dal comune da parte dello sportivo (atleti, allenatori, preparatori, tecnici, giudici di gara, ecc). Questa esenzione specificata vale per chi è nel regime forfettario mentre tali costi, considerato che riguardano esclusivamente l’attività sportiva (istituzionale), non sono compresi tra i costi commerciali e pertanto non hanno alcuna rilevanza ai fini IRAP. 5 - DISCIPLINA IVA La detrazione dell’Iva è ammessa solo per gli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività commerciale (ma solo se l’attività commerciale è gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale, in modo conforme alle disposizioni sulla corretta tenuta delle scritture contabili). Per i beni e i servizi utilizzati è ammessa in detrazione l’Iva per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale. I criteri adottati per determinare la parte Iva detraibile devono essere oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Ad esempio, la ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato promiscuamente può essere effettuata in base alla cubatura dei rispettivi locali. 20
. ATTENZIONE! Nell’ambito di questo regime sono in ogni caso da considerare commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, salvo che non ricorrano le condizioni previste per il regime agevolate a favore degli enti associativi (le quote associative, versate al solo fine di acquisire lo status di “associato”, non sono soggette ad Ires né ad Iva) Ad esempio tutti i corrispettivi derivanti da attività commerciali direttamente connesse con le attività istituzionali (de-commercializzazione) sono soggetti ad IVA, con aliquota variabile a seconda del tipo di bene. Alla fine della Relazione si riportano a titolo di esempio alcuni proventi e costi assoggettabili ad IVA o meno. LEGGE 16.12.1991, n.398 Vediamo in sintesi gli adempimenti, ridotti e semplificati nel regime della 398/91. - NUMERARE PROGRESSIVAMENTE LE FATTURE EMESSE E REGISTRAZIONE SUL LIBRO IVA “CONTRIBUENTI MINORI” di cui al Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997 – Prospetto riepilogativo Corrispettivi/Acquisti, RIPORTANDO ANCHE GLI ESTREMI DEI VERSAMENTI. LA MANCATA TENUTA DEL REGISTRO NON COMPORTA LA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DA DETTO REGIME MA SOLO L’APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE, SEMPRE CHE L’A.F. POSSA PROCEDERE ALLA RICOSTRUZIONE CONTABILE DEI MOVIMENTI PER DETERMINARE L’IMPONIBILE E LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA IN PRESENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER USUFRUIRE DEL REGIME 398/91 (INTERPRETAZIONE CONFERMATA ANCHE DALLA CIRCOLARE A.E. N. 9 DEL 24.4.2013) - OBBLIGO DI VERSAMENTO TRIMESTRALE DELL’IVA CON IL SISTEMA FORFETTARIO (6031, 6032, 6033 E 6034); UNICA DIFFERENZA CON IL REGIME NORMALE CHE NON VI E’ L’APPLICAZIONE DELL’INTERESSE DEL 1% SUI VERSAMENTI E CHE LA SCADENZA DEL IV TRIMESTRE E’ IL 16 FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO. - L’INCLUSIONE DEI RICAVI COMMERCIALI IN UN DATO ESERCIZIO FISCALE CHE VA PER ANNO SOLARE E’ A PRESCINDERE DAL CRITERIO DI CASSA, PER CUI SE SI E’ EMESSA UNA FATTURA E REGISTRATA E ANCORA NON RISCOSSA VA CONSIDERATA NELL’IMPONIBILE ANNUO (A differenza dell’IRES-IRAP). - NON SI APPLICA PER LE SOCIETA’ IN REGIME FORFETTARIO DI CUI ALLA L. 398/91 LA NORMA CHE PREVEDE DI POTER EFFETTUARE OPERAZIONI CON IMPOSTA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 7 DELLA LEGGE 28.1.2009, N. 2. - ESENZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E QUINDI ANCHE COMUNICAZIONE DATI IVA. POICHE’ IN QUESTO REGIME VIGE LA TOTALE INDETRAIBILITA’ IVA SUGLI ACQUISTI, SONO PREVISTE ALCUNE PERCENTUALI FORFETTARIE DI DETRAIBILITA’ SULL’IVA A DEBITO (FATTURE ATTIVE): - 50% PER ATTIVITA’ COMMERCIALI IN GENERALE (pubblicità e cartellonistica, cessione di beni, incassi gare, incasso Bar, mensa e ristorante, locazione immobile o parte immobile, corrispettivo per la gestione a terzi di bar); 21
- 50% PER SPONSORIZZAZIONE, dal 13 dicembre 2014; - 33% PER CESSIONE DIRITTI TELEVISI E RADIOFONICI. LA QUOTA DELL’IVA NON VERSATA E TRATTENUTA A TITOLO DI DETRAZIONE FORFETTARIA NON COSTITUISCE PROVENTO AI FINI COMMERCIALI ED E’ CONSIDERATO ALTRO RICAVO NON IMPONIBILE ED E’ BENE TENERLO SEPARATO IN UN CONTO A PARTE. SPETTA ANCHE ALLA SIAE SPETTA IL POTERE DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO SULLA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA E DEI RELATIVI VERSAMENTI. IN DEFINITIVA LA PROMOZIONE DELL’IMMAGINE E DEI PRODOTTI, A PRESCINDERE DA COME SI VOGLIA CHIAMARE, SPONSORIZZAZIONE E PUBLLICITA’, E’ COSTO DEDUCIBILE. 6 – PRINCIPALI VOCI DI RICAVI ASSOGGETTATI AD IVA E IRES NATURA IVA IRES - IRAP Proventi da Gare 10% SI Proventi da feste e lotterie 22% SI Proventi pubblicitari 22% SI Proventi da sponsorizzazioni 22% SI Proventi da Bar - chioschi 10% SI Proventi da parcheggi 22% SI Proventi da cessione diritti TV 22% SI Proventi da attività didattiche Esenti (se trattasi da scuole riconosciute SI (se non rientrano in quelle di base da FSN – CONI) ovvero con organizzazione specializzata) Affitto a terzi di attrezzature 22% SI Premio di addestramento esente SI - NO se opzione per l.398/91 Proventi da premi di Valorizzazione 22% SI Quota associativa NO NO – art. 148 TUIR 1 comma Corrispettivi specifici versati da soci, NO NO – Art. 148 TUIR 3 comma atleti, con finalità istituzionali Contributi erogati dagli Enti pubblici NO NO – SI quando non hanno finalità ist. per finalità istituzionali Contributi erogati da privati NO NO Introiti a seguito di raccolte pubbliche Si per chi opta l. 398/91 No art. 143 TUIR 3 comma in concomitanza a ricorrenze NO per le altre La vendita a terzi di pubblicazioni no No – Art. 148 TUIR 3 comma prevalentemente distribuite tra gli associati L’organizzazione di viaggi e soggiorni SI – 10% - 22% NO – Art. 148 TUIR 6 comma per i propri soci La somministrazione di bevande ed NO NO – Art. 148 TUIR 5 comma alimenti se effettuati da associazioni riconosciute dal Ministero dell’interno 22
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