Tutto Quesiti - Domande al Relatore: Forfetari 2023. Le nuove regole per l'ingresso e la fuoriuscita dal regime e la flat tax incrementale

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Tutto Quesiti – Domande al Relatore:
Forfetari 2023. Le nuove regole per l’ingresso
e la fuoriuscita dal regime e la flat tax
incrementale
Le risposte alle domande dei professionisti
di Gianluca Dan, Carla De Luca | 13 FEBBRAIO 2023

 La Legge di Bilancio per il 2023, Legge n. 197/2022, ha elevato il limite dei ricavi/compensi per i sog-
 getti forfetari portandolo a 85.000 euro. Per coloro che vogliono passare al regime forfetario, il nuovo
 limite si applica con effetto retroattivo già dal 2022. L’ulteriore novità del regime forfetario è la soglia
 posta a 100.000 euro, oltre la quale si decade dal regime con effetti immediati, meno traumatici però di
 quelli del regime dei minimi, perché l’IVA non è dovuta per l’intero anno. Oltre alle regole dei forfetari,
 la Legge di Bilancio introduce un nuovo regime a tempo, definito della flat tax incrementale, per spinge-
 re gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi dai forfetari, a massimizzare il loro reddito
 del 2023 mediante l’applicazione di un’imposta piatta all’incremento di reddito, nel limite massimo di
 40.000 euro, rispetto ai redditi del triennio 2020/2022. Tutte queste novità sono state analizzate nel
 corso della Videoconferenza ”Forfetari 2023. Le nuove regole per l’ingresso e la fuoriuscita dal regime e
 la flat tax incrementale”. In questa circolare, vengono offerte le risposte ai quesiti posti dai professioni-
 sti nel corso dell’evento.

Quesito 1 – Percezione indennità di disoccupazione (NASpI) e causa
ostativa

Domanda
L’indennità di disoccupazione (NASpI) percepita a seguito di un licenziamento è da considerare quale red-
dito assimilato a lavoro dipendente, nella soglia di euro 30.000 di reddito da lavoro dipendente nell’anno
precedente, per l’accesso a regime forfetario? Nel caso specifico nell’anno 2022 il soggetto è stato licenzia-
to ed ha iniziato a percepire la NASpI.

Risposta
L’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi
di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di
30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (art. 1, comma 57,
lett. d-ter), della Legge n. 190/2014).

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Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o
permanere nel regime.
In forza dell’art. 6, comma 2, del TUIR, sono assoggettate a tassazione come redditi di lavoro dipendente
le indennità, le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a que-
sti e tra questi anche le indennità dipendenti dallo stato di disoccupazione (C.M. 23 dicembre 1997,
n. 326, § 1.5).
In generale, quindi, tali somme dovrebbero concorrere alla formazione del limite previsto dalla
causa ostativa in esame; tuttavia, ad una diversa conclusione potrebbe giungersi considerando le Ri-
sposte a interpello n. 102/2020 e n. 398/2020, nelle quali è stato precisato che si assumono come rilevanti
le somme percepite in via ordinaria nell’ambito della prestazione lavorativa fornita. Sul punto,
sarebbe opportuno uno specifico chiarimento ufficiale.
Ai fini del computo del limite di 30.000,00 euro, non vanno considerati gli emolumenti arretrati assoggetta-
ti a tassazione separata (ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR); poiché l’art. 1, comma 57,
lett. d-ter), della Legge n. 190/2014 richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e quelli a
questi assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, ai fini della determinazione del limite rilevano
”solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la
determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia” (Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14
aprile 2020, n. 102).

        Attenzione
        Sebbene la Risposta sia riferita al caso degli emolumenti arretrati, il riferimento ai redditi percepiti
        in via ordinaria sembrerebbe deporre a favore dell’esclusione dal computo del predetto limite
        delle altre somme aventi natura straordinaria assoggettate a tassazione separata (es.
        TFR).

Qualora erogata in un’unica soluzione e soggetta a tassazione separata, la NASpI non va considerata nel
limite dei 30.000. Qualora tassata ordinariamente sì.

Quesito 2 – Forfetario e compenso ricevuto da A.S.D.

Domanda
Il contribuente forfetario che riceve compenso da una A.S.D. rientra in un rapporto di lavoro dipendente?

Risposta
L’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi
di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di
30.000,00 euro.
Pur in assenza di specifici chiarimenti ufficiali, i redditi di lavoro dipendente e di pensione (art. 49 del
TUIR) e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR) dovrebbero essere consi-
derati facendo applicazione dei criteri generali di determinazione dettati dagli artt. 51 e 52 del TUIR.
Dunque:
   rilevano le somme e i valori percepiti in un dato anno (principio di cassa), ed entro il giorno 12 del
     mese di gennaio del periodo d’imposta successivo (principio di cassa allargato);
   non dovrebbero essere considerati i valori espressamente esclusi da tassazione ai sensi dell’art. 51,
     comma 2, del TUIR (contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore e dal lavoratore).

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A tal fine dovrebbe farsi riferimento, nell’ambito della Certificazione Unica 2023, agli importi indicati ai
campi da 1 a 4 della Sezione “Dati fiscali” del prospetto relativo alla certificazione per lavoro dipendente,
assimilati ed assistenza fiscale.
I compensi erogati dalla ASD al forfetario rientrano tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, del TUIR (si
veda in particolare la lettera m))
compensi “erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e
salute s.p.a., dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equi-
ne (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Fede-
razione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società spor-
tive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche.”.
Quindi non è considerato reddito da lavoro dipendente, ma diverso.

        Attenzione
        Attenzione perché con la Risposta all’istanza di interpello 12 aprile 2022, n. 189, l’Agenzia delle En-
        trate ha precisato che non rientrano tra i redditi diversi i compensi corrisposti da un’associazione
        sportiva dilettantistica ai custodi e agli addetti alle pulizie della struttura sportiva.

Si tratta infatti di prestazioni non strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sporti-
vo-dilettantistiche dell’associazione sportiva dilettantistica, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di
un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.

Quesito 3 – Forfetario e compensi sportivi

Domanda
Un istruttore sportivo apre la partita IVA in regime forfetario nel 2023, se i suoi compensi quest’anno sa-
ranno prevalenti verso il suo ex datore di lavoro (associazione sportiva o palestra privata) dovrà uscire dal
regime forfetario nel 2024?
Essendo sportivo non aveva un contratto di lavoro dipendente ma prestazione di lavoro sportivo: la preva-
lenza vale su questo tipo di contratto?

Risposta
Per la causa ostativa di cui alla lett. d-ter) non c’è alcun problema.
Va verificata la lett. d-bis). È precluso il regime forfetario se l’attività autonoma è esercitata prevalente-
mente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rap-
porti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente
riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo
aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni (art. 1, comma 57, lett.
d-bis) della Legge n. 190/2014).
Si fa riferimento a “datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili”, quindi si ritiene si riferi-
sca anche a rapporti di lavoro sportivo.

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La verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta in cui il soggetto ha applicato
il regime agevolato. Ciò significa che per il soggetto che applica per la prima volta il regime dal 2023, la
verifica dovrà essere fatta solo alla fine di tale anno, con eventuale fuoriuscita dal 2024.

Quesito 4 – Collaboratore occasionale – apertura come forfetario

Domanda
Un soggetto nel 2023 svolge attività come collaboratore occasionale presso un committente percependo
compensi entro i 2.500 euro, successivamente – sempre nel 2023 – apre partita IVA per svolgere la mede-
sima attività, che presumibilmente sarà svolta prevalentemente nei confronti del medesimo committente.
Si chiede se può aprire la partita IVA come contribuente forfetario e, in caso positivo, quale sarà la tassa-
zione.

Risposta
Se nello stesso anno ha svolto un’attività prima in forma occasionale, subendo per i primi mesi ritenute
d’accordo, e poi ha aperto partita IVA forfetaria per svolgerla professionalmente, la parte di reddito per-
cepita in prestazione occasionale sarà soggetta ad IRPEF e dunque il contribuente godrà delle detra-
zioni, mentre la quota di reddito successiva verrà tassata al 15%.

Quesito 5 – Possesso partecipazione società semplice

Domanda
Il possesso di una partecipazione minoritaria in una società semplice, che a sua volta è detentrice di una
quota minoritaria di una s.r.l., pregiudica il regime forfetario? La società semplice incassa solo il dividendo
che distribuisce la s.r.l.

Risposta
No, non ostacola l’applicazione del regime, ma solo se la società produce redditi diversi da quelli di lavoro
autonomo o, di fatto, d’impresa (si veda circolare 10 aprile 2019, n. 9, § 2.3.2; Risposta a interpello 23
aprile 2019, n. 114).

Quesito 6 – Compatibilità rapporto di lavoro e regime di vantaggio

Domanda
Un libero professionista ha la partita IVA dal 2000. Da qualche anno ha adottato il regime forfetario. Nel
2022 fattura prevalentemente ad Alfa s.r.l. e tale società, nel corso del 2022, lo assume. Il professionista
può continuare nel 2023 ad applicare il regime di vantaggio fatturando ad altre società?

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Risposta
È precluso il regime forfetario se l’attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di da-
tori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 prece-
denti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti
datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di
pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni (art. 1, comma 57, lett. d-bis), della Legge n.
190/2014).

        Ricorda
        La verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta in cui il soggetto ha
        applicato il regime agevolato.

Ciò significa che, se nel 2022 è stato applicato il regime e, per tale anno, è stata accertata la prevalenza, il
regime deve essere disapplicato dal 2023. Dal 2024 potrà applicarlo se nel 2023 tale prevalenza non è ve-
rificata.

Quesito 7 – Perdita requisiti in corso d’anno

Domanda
Ditta individuale, agente di commercio, P. IVA aperta nel 2022. Nel corso del 2023 intende costituire una
s.r.l.s. per lo stesso tipo di attività, quindi perderà i requisiti per la permanenza nel regime e dal 2024 do-
vrà passare al regime normale. Corretto?

Risposta
In relazione alle partecipazioni in s.r.l.s., la causa ostativa opera al ricorrere congiunto delle seguenti
condizioni:
   controllo diretto o indiretto della società;
   esercizio da parte della società di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte
     dal contribuente (art. 1, comma 57, lett. d) della Legge n. 190/2014).
La riconducibilità diretta o indiretta dell’attività della s.r.l.s. a quella individuale del contribuente è
ritenuta sussistente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
   le 2 attività sono incluse in una medesima sezione ATECO, da valutarsi non in base ai dati formal-
     mente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate;
   la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettua cessioni di beni o prestazioni di
     servizi tassati con imposta sostitutiva alla s.r.l.s. direttamente o indirettamente controllata, la
     quale, a sua volta, deduce dal reddito il relativo costo. La condizione in esame è configurabile quando
     ricorrono tutti gli elementi sopra indicati.
Conseguentemente, se, nel 2023, oltre alla partecipazione di controllo nella s.r.l.s. si sono verificate le altre
condizioni appena citate, il regime sarà disapplicato dal 2024.
Se, invece, tali ulteriori condizioni non sono ravvisabili, è possibile continuare ad applicare il regime for-
fetario, con verifica della causa ostativa solo a fine anno, a valere sull’applicabilità del regime dal 2024.
Conseguentemente, anche in presenza di una partecipazione di controllo, la causa ostativa in esame non
opera se:

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   la persona fisica non effettua operazioni in favore della s.r.l.s.;
   il costo per eventuali beni o servizi prestati dalla persona fisica non è fiscalmente deducibile per la
     s.r.l.s.;
   le attività effettivamente esercitate da s.r.l.s. e persona fisica sono incluse in diverse sezioni ATECO
     (circolare 10 aprile 2019, n. 9, § 2.3.2).
Si ritiene che nel caso in esame se non vi è costo deducibile per la s.r.l. non vi è causa ostativa.

Quesito 8 – Opzione regime ordinario per regimi speciali

Domanda
Se il contribuente opta per il regime ordinario è vincolato per un triennio? Come può successivamente ap-
plicare il regime forfetario prima della fine del triennio?

Risposta
È possibile applicare il regime forfetario per un’attività per la quale sia contemplato un regime speciale IVA
o di determinazione forfetaria del reddito a condizione che il contribuente, avendone facoltà, opti per
l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari; tale opzione dev’essere stata esercitata
“nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario” (circolare Agen-
zia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 9, § 2.3).

        Esempio
        In base a tale impostazione, un soggetto che esercita l’attività di rivendita di beni usati po-
        trebbe applicare il regime forfetario dal 2023 a condizione che nel 2022 avesse già optato per
        l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari in riferimento all’esercizio dell’intera attività e non alle
        singole operazioni; dal tenore del chiarimento, invece, non sarebbe sufficiente l’esercizio
        dell’opzione per il medesimo periodo in cui si intende applicare il regime forfetario.

È ovvio che adottando un regime fuori campo IVA non si pone il problema del rispetto del triennio.

Quesito 9 – Fatturazione precedente datore di lavoro

Domanda
Se apro la partita IVA nell’anno delle dimissioni e fatturo solo al precedente datore di lavoro non è causa
ostativa? È causa ostativa se finisco il 31 dicembre 2022 ed apro il 1° gennaio e fatturo solo a lui?

Risposta
Sì. È precluso il regime forfetario se l’attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di datori
di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 pre-
cedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai sud-
detti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto

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il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni (art. 1, comma 57, lett.
d-bis), della Legge n. 190/2014).
La causa ostativa cessa di operare quando è decorso il biennio di osservazione, ossia quando la cessazio-
ne del rapporto di lavoro con l’ex datore di lavoro è “intervenuta anteriormente ai due periodi
d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario”.

        Esempio
        Ad esempio, se un soggetto entra nel regime forfetario nel 2024 ed esercita prevalentemente
        o esclusivamente la sua attività nei confronti dell’ex datore di lavoro con il quale il rap-
        porto di lavoro è cessato anteriormente al 1° gennaio 2022, tale circostanza non rappresenta una
        causa ostativa all’applicazione del regime forfetario, essendo oramai trascorso il periodo di sorve-
        glianza biennale previsto dalla disposizione normativa.

Quesito 10 – Amministratore s.r.l. e forfetario

Domanda
Un consulente del lavoro con codice ATECO 69.20.30 è anche amministratore unico di un centro elabora-
zione dati sotto forma di società s.r.l. con codice ATECO 63.11.11 di cui detiene il 10% delle quote. Il con-
sulente del lavoro NON fattura alcun compenso alla s.r.l. Il fatto di essere amministratore unico della s.r.l.
sarebbe compatibile con il regime forfetario dell’attività professionale?

Risposta
L’art. 1, comma 57, lett. d), della Legge n. 190/2014 ha stabilito che non possono adottare il regime forfe-
tario i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio all’attività controllano, direttamente o indi-
rettamente (es. tramite familiari), s.r.l., le quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamen-
te riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 57, lett.
d, della Legge n. 190/2014).

        Attenzione
        Nel caso delle s.r.l., conta anche la riconducibilità dell’attività svolta dalla s.r.l. rispetto a
        quella svolta dal forfetario.

La causa ostativa opera alla compresenza:
   del controllo della s.r.l. (anche indiretto e/o tramite interposta persona/familiari);
   della riconducibilità delle attività: si verifica nel caso in cui l’attività svolta dalla s.r.l. e dal contri-
     buente forfetario rientrino nell’ambito della medesima sezione ATECO;
   dell’addebito di costi da parte del contribuente forfetario a carico della s.r.l.
Se le sezioni ATECO sono le stesse, nel caso di specie, e non c’è controllo sulla s.r.l., il fatto di essere
amministratore unico può essere preclusivo perché ha un’influenza dominante sulla società.
Se però la società non deduce alcunché, non si vedono problemi di sorta.
       1. Controllo su s.r.l.                                   2. Riconducibili-          3. Adde-         Regime forfetario
                                                                tà attività                biti

                                                                                                                                7
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Ca-     Partecipazione nel             Socio                     Attività svolte            Costi            Nel        Fuoriusci-
si      2022                                                     nel 2022                   2022 del         202        ta       dal
                                                                                            forfeta-         2          2023
        Del for-        Dei suoi                                 Dal-      Dal for-
                                                                                            rio     de-                 Se la causa
        fetario         familia-                                 la        fetario
                                                                                            dotti dal-                  ostativa non
                        ri                                       s.r.l.
                                                                                            la s.r.l.                   è rimossa al
                                                                                                                        31/12/2022
1       70%                            Non conta         SÌ      Sez.      Sez. M           SÌ               SÌ         SÌ
                                                                 M
2       70%                            Non conta         SÌ      Sez.      Sez. M           NO                          NO
                                                                 M
3       70%                            Non conta         SÌ      Sez.      Sez. G           Non conta                   NO
                                                                 M
4       20%             30%            Non conta         SÌ      Sez.      Sez. M           SÌ                          SÌ
                                                                 M
5       20%             30%            Non conta         SÌ      Sez.      Sez. M           NO                          NO
                                                                 M
6       30%                            Preposto          SÌ      Sez.      Sez. M           NO                          NO
                                                                 M
7       30%                            Ammini-           SÌ      Sez.      Sez. M           SÌ                          SÌ
                                       stra-tore                 M
8       30%                            NO                N       Non       Non conta        Non conta                   NO
                                                         O       conta

Quesito 11 – Vendita veicoli usati

Domanda
Se un soggetto inizia l’attività di commercio autoveicoli usati può aderire al regime forfetario?

Risposta
Secondo la circolare 10 aprile 2019, n. 9, § 2.3, all’imprenditore che applica il regime del margine con il
metodo analitico o forfetario, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/1995, è consentito, previa op-
zione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari in riferimento all’esercizio dell’intera attività e non
alle singole operazioni, applicare il regime forfetario. La necessità di esercitare preventivamente
l’opzione per il regime ordinario non sussiste in caso di avvio di una nuova attività, per la quale
può essere applicato direttamente il regime forfetario (Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 giu-
gno 2019, n. 215). Può quindi esercitare l’attività aprendo nel 2023 facendo l’opzione nel 2023.

Quesito 12 – Affitti sfera personale

Domanda
Un contribuente in regime forfetario percepisce affitti (nella sfera personale) superiori a 30.000. Vorrei sa-
pere se è causa ostativa all’accesso al regime forfetario.

                                                                                                                                 8
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Risposta
No, i redditi rilevanti per la verifica dei 30.000 euro sono quelli di lavoro dipendente e assimilato (ex artt.
49 e 50 TUIR).

        Ricorda
        I redditi fondiari non ostacolano il regime.

Quesito 13 – Lavoro per la maggior parte verso ex datore ma con
mansione/attività diversa

Domanda
Un cliente nel 2023 vorrebbe aprire P. IVA ed optare per il regime forfetario. Se dovesse svolgere la pro-
pria attività per più del 50% del fatturato/incassato nei confronti dell’ex datore di lavoro, che aveva solo
alcuni mesi prima, ma inquadrato in una mansione completamente diversa, decadrebbe comunque dal re-
gime a decorrere dall’anno solare successivo?

Risposta
La mansione non conta. La causa ostativa rimane.

Quesito 14 – Ricavo da credito imposta Mezzogiorno

Domanda
In caso di richiesta di credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno il ricavo è normalmente imponi-
bile, come viene trattato per un forfetario?

Risposta

        Ricorda
        Come espressamente indicato nella circolare n. 10/E/2016, anche i contribuenti operanti in regi-
        me forfetario possono maturare il credito d’imposta per le strutture produttive impiantate o già
        esistenti nel Mezzogiorno o nelle aree ZES o in quelle insistenti nei Comuni del Centro Italia colpiti
        dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 18-quater del D.L. n. 8/2017.

Inseriranno il ricavo tra quelli da tassare nel quadro LM.

                                                                                                                                9
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Quesito 15 – Attività svolta nei confronti del datore di lavoro

Domanda
Un soggetto forfetario nel 2018 diviene semplificato nel 2019 poiché svolge attività prevalentemente nei
confronti del datore di lavoro del 2018. Può nel 2023, sussistendo tutti gli altri requisiti, ritornare nel regi-
me forfetario?

Risposta
Sì, si veda risposta 9.
È precluso il regime forfetario se l’attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 prece-
denti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti
datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il
periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni (art. 1, comma 57, lett. d-
bis), della Legge n. 190/2014).
La causa ostativa cessa di operare quando è decorso il biennio di osservazione, ossia quando la cessa-
zione del rapporto di lavoro con l’ex datore di lavoro è “intervenuta anteriormente ai due periodi d’imposta
precedenti a quello di applicazione del regime forfetario”.

        Esempio
        Ad esempio, se un soggetto entra nel regime forfetario nel 2023 ed esercita prevalentemente
        o esclusivamente la sua attività nei confronti dell’ex datore di lavoro con il quale il rapporto di la-
        voro è cessato anteriormente all’1° gennaio 2021, tale circostanza non rappresenta una
        causa ostativa all’applicazione del regime forfetario, essendo oramai trascorso il periodo di sorve-
        glianza biennale previsto dalla disposizione normativa.

Quesito 16 – Soglia di 85.000 euro

Domanda
Se contribuente già forfetario supera nel 2022 i 65.000 euro, ma rimane nella soglia degli 85.000 euro,
può essere forfetario anche nel 2023, corretto?

Risposta
La Legge di Bilancio per il 2023, Legge n. 197/2022, ha elevato il limite di accesso e di permanenza
nel regime forfetario a 85.000 euro.
Il nuovo limite si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma i suoi effetti esplicano efficacia anche
per il 2022.
Tale interpretazione deriva dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate che in occasione dei precedenti incre-
menti del limite aveva così interpretato la norma: “Rispetto alla previgente formulazione della disposi-
zione normativa è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro,
indipendentemente dall’attività esercitata.

                                                                                                                               10
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Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione nor-
mativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente
all’applicazione del regime forfetario.
Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di
ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ri-
cavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (...), può rimanere nel regime forfetario, applicando
le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019“ (si veda il punto 2.2 della circolare 10 aprile 2019, n.
9).

         Esempio
         Pertanto riproponendo l’esempio della circolare n. 9/2019 un forfetario che nel 2022 ha incas-
         sato somme per un ammontare pari a 80.000 euro (quindi superiori alla soglia dei 65.000
         euro vigente nel 2022) può permanere nel regime forfetario o scegliere volontariamente di uscirne
         con effetto dal 1° gennaio 2023.

Quesito 17 – Chiarimento su fatture emesse nel 2022

Domanda
Se un professionista ha emesso fatture nel 2022 in regime forfetario e le incassa nel 2023 in regime sem-
plificato (uscita dal forfetario per superamento limite costo dipendente), devono essere versate le ritenute
di acconto mentre non devono essere integrate di IVA. È corretto?

Risposta
L’interpretazione del lettore è corretta.
L’emissione di una fattura nel 2022 nel vigore del regime forfetario ha comportato l’emissione di
un documento (cartaceo o elettronico che sia) rilevante ai fini IVA mentre la manifestazione reddituale si
avrà solamente con il pagamento dell’importo ad opera del cliente/committente.
Pertanto nell’ipotesi descritta di passaggio da un regime forfetario a uno non forfetario è onere del pro-
fessionista di informare il cliente/committente sostituto di imposta dell’obbligo di effettuare
la ritenuta d’acconto al momento del pagamento del compenso anche se la fattura emessa nel
2022 riporta la dicitura di somme non soggette a ritenuta d’acconto ai sensi della Legge n. 190/2014.

Quesito 18 – Opzione per permanere nel regime semplificato

Domanda
Compensi 2022 non superiori a 85.000 euro: per restare nel 2023 nel regime semplificato occorre indicare
opzione in dichiarazione IVA?

Risposta
Coloro che hanno i requisiti per accedere al regime naturale forfetario ma che non intendono avvalersi di
quest’ultimo regime devono esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte nei modi ordinari

                                                                                                                                11
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mediante comportamento concludente oltre che barrando l’apposita casella del quadro VO del
modello di dichiarazione IVA annuale:

La casella 1 del rigo VO33 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti per
l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, hanno optato,
nell’anno 2022, per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che di regola, l’opzione per un regime di determinazione
dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il qua-
le si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del
regime scelto.
Tuttavia, con Risoluzione n. 64/E/2018, è stato chiarito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti
previsti per l’applicazione del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014, abbia optato per i regimi di
contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, può passare al regime forfetario sen-
za attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registra-
zione di cui al comma 5 del predetto art. 18, in quanto trattasi di 2 regimi naturali dei contribuenti minori.

        Ricorda
        Pertanto, i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfetario se in
        possesso dei requisiti per la sua applicazione.

In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale.

Quesito 19 – Professionisti rispetto del triennio

Domanda
Un professionista uscito dal regime forfetario per opzione nel 2022 ha percepito compensi per un importo
superiore a 85.000 euro e di conseguenza non può rientrare nel forfetario nel 2023. Potrà aderire al regi-
me forfetario nel 2024, se ne avrà i requisiti, o dovrà attendere la decorrenza del triennio?

Risposta
La decisione di avvalersi della contabilità semplificata mediante comportamento concludente o con indica-
zione in dichiarazione IVA non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime perché il re-
gime forfetario e quello semplificato sono due regimi naturali.
Pertanto il professionista potrà fruire del regime forfetario nell’anno 2024 se sono rispettate tutte le
condizioni per accedervi nel 2023, tra le quali il non superamento della nuova soglia di incassi posta a
85.000 euro.

                                                                                                                               12
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Quesito 20 – Pagamento fine anno / incasso inizio anno

Domanda
Premesso che il cliente effettua il bonifico bancario il 31.12.xx e l’incasso avviene il 02.01.xx+1, il Mod. CU
del cliente non corrisponde all’incasso del cliente. Come risolvere con i controlli automatizzati dell’Agenzia
delle Entrate?

Risposta
Lo sfasamento tra il pagamento del bonifico effettuato dal committente/cliente in data 31.12.xx e
l’accredito con relativa disponibilità per il percettore al 2.1.xx+1 dell’anno successivo comporta un disalli-
neamento nella CU che verrà emessa con riferimento all’anno xx mentre il percettore dichiarerà l’incasso
nell’anno successivo.
Per dimostrare quanto accaduto, mutuando quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.
68/E/2009, si dovrà fornire copia dei documenti quali la fattura emessa, la CU ricevuta e per provare
che l’accredito è avvenuto nell’anno xx+1 andrà esibita estrazione dell’estratto conto bancario oltre ad ap-
posita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta l’incasso nell’anno xx+1.

Quesito 21 – Forfetari: obbligo fattura elettronica

Domanda
Un forfetario che nel 2021 non aveva l’obbligo per la fatturazione elettronica e nel 2022 ha fatturato più di
25.000 euro, nel 2023 ha obbligo di emettere la fattura elettronica?
Se ho ben capito la risposta dovrebbe essere negativa.

Risposta
La risposta è negativa come indicato dal lettore.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 22 dicembre 2022 la Risposta n. 150 avente per oggetto: “Risposte
alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica”.
La domanda posta era la seguente:
“I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei
25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile
2022 (convertito in Legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito
ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1°
gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate la seguente:
“La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi
«si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi
ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024
per i restanti soggetti.». Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contri-
buenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a
25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri
soggetti forfetari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conse-
guiti nel 2022.”.

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Tutto Quesiti – Domande al Relatore: Forfetari 2023. Le nuove regole per l’ingresso e la fuoriuscita dal regime e la flat tax
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Pertanto coloro che nel 2021 non hanno superato il limite di 25.000 euro di incassi saranno ob-
bligati alla fattura elettronica solo dal 1° gennaio 2024 potendo nel frattempo continuare con l’emissione
delle fatture in modalità cartacea.

Quesito 22 – Forfetario che apre la partita IVA nel corso del 2023

Domanda
Il forfetario che apre la partita IVA nel corso del 2023, non avendo in riferimento l’anno 2021, emette la
fattura cartacea per tutto l’anno 2023 e passa all’elettronica dal 1° gennaio 2024?

Risposta
Coloro che hanno aperto la partita IVA nel 2023 o 2023 saranno obbligati alla fatturazione elettronica
solo dal 1° gennaio 2024 (si veda quesito precedente).

Quesito 23 – Aliquota 5% per nuove atività produttive

Domanda
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% per nuove attività produttive, se un dipendente si licen-
zia dal 1° aprile 2023, occorre verificare per l’applicazione dell’aliquota ridotta, con l’apertura della P. IVA
dal giorno successivo, che l’oggetto della nuova attività sia diverso da quello svolto come lavoratore dipen-
dente?

Risposta
L’art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014 prevede che al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il
periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita
nella misura del 5 per cento, a condizione che:
1.   il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, atti-
     vità artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
2.   l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività preceden-
     temente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività preceden-
     temente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
3.   qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi
     ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto
     beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54.
I requisiti sopra elencati sono necessari per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% ma non ostacolano
all’accesso al regime forfetario in presenza degli altri requisiti richiesti dalla norma.
Il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa,
di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue,
in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti
che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano, scien-
temente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinno-
vo” dell’attività.

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La circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che restano, peraltro, valide tutte le consi-
derazioni già svolte con riguardo ai precedenti regimi, nel senso che la prosecuzione dell’attività deve esse-
re valutata sotto il profilo sostanziale e non formale.
A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e ne-
cessita delle stesse competenze lavorative. Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente
sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgen-
dosi allo stesso mercato di riferimento.
Si ritiene che la prosecuzione rilevi anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per
cause indipendenti dalla volontà del dipendente, tenuto conto che la norma in esame non fa riferimento a
specifiche agevolazioni per i lavoratori in mobilità.

        Attenzione
        Invece la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono
        diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica,
        ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di col-
        laborazione coordinata o a progetto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio.

Quesito 24 – Bolli

Domanda
Quando emettiamo la fattura elettronica, i bolli hanno il codice IVA come forfetario, ma il bollo deve essere
sommato anche per il calcolo della cassa di previdenza?

Risposta
Le fatture, cartacee o elettroniche, emesse dai soggetti che applicano il regime forfetario devono essere
assoggettate all’imposta di bollo di 2,00 euro, se di importo superiore a 77,47 euro.
I contribuenti in regime forfetario non addebitano l’IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione
dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture
emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
Pertanto le fatture sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro
formazione.
Al riguardo, si osserva che l’art. 1 del D.P.R. n. 642/1972 dispone che sono soggetti all’imposta di bollo
gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.
In particolare, l’art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, assoggetta fin dall’origine alla predetta impo-
sta, tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e
non è soggetta ad IVA.
Con Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il comma 64
dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 stabilisce che chi applica il regime forfetario determina “il reddito impo-
nibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura
indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente Legge, diversificata a seconda del codice ATECO che con-
traddistingue l’attività esercitata”.
Come precisato con la circolare n. 9/E/2019, le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di
impresa, arte o professione rilevano, dunque, in base alla percentuale di redditività attribuita, in via pre-
suntiva, all’attività effettivamente esercitata.

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Con riguardo all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo, l’art. 22
del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell’emittente la fattura e del
committente. Tuttavia, come chiarito nella Risposta n. 67/E/2020, l’obbligo di apporre il contrassegno
sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto
per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione.
Fermo restando che l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del
prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il
riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte inte-
grante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e
concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.
Da quanto sopra ne consegue che l’imposta di bollo addebitata al cliente concorre anche a formare la
base imponibile previdenziale.

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