REGOLAMENTO INTERNO La Cjalderie Società Cooperativa Sociale
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La Cjalderie Società Cooperativa Sociale REGOLAMENTO INTERNO PREMESSA “La Cjalderie” Cooperativa Sociale di tipo “B” ispirandosi ai principi della mutualità, si prefigge gli scopi definiti dal proprio Statuto Sociale e quindi opera affinché le condizioni economiche, sociali e di lavoro dei soci progrediscano costantemente per realizzare concretamente la promozione umana e l’inserimento nella vita lavorativa delle persone svantaggiate. L’apporto ed impegno quotidiano dei soci lavoratori non può porsi in contrasto con quei principi di lealtà e correttezza, nonché con gli interessi comuni della Cooperativa cui appartengono, durante tutto il rapporto sociale e lavorativo che li lega alla stessa. Poiché l’insieme dei soci lavoratori costituisce la cooperativa, il fine comune prevale sulla singola individualità: ciò posto, si afferma la necessità di dotarsi di una organizzazione efficiente ed efficace nel cui ambito il fine individuale viene subordinato agli interessi generali della cooperativa. ART. 1 CONTENUTI ESSENZIALI DEL REGOLAMENTO INTERNO Il presente regolamento interno si conforma ai principi sottesi alle disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche. Esso disciplina: a) la tipologia dei rapporti di lavoro ulteriori rispetto a quello sociale che i soci potranno instaurare con la cooperativa, fermo restando il principio della prevalenza del rapporto sociale su rapporto di lavoro, in base al quale questo ultimo si estingue con il recesso, la morte, la decadenza o l’esclusione del socio, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie nonché il principio di inscindibilità fra qualità di socio e svolgimento della prestazione lavorativa, in base al quale – salvo che non sia diversamente disposto dallo statuto o dal presente regolamento interno – la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro determina anche la cessazione del rapporto sociale; b) l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, nonché le modalità di svolgimento delle loro prestazioni lavorative in relazione all’organizzazione aziendale e dai profili professionali dei soci stessi; c) i trattamenti economici spettanti ai soci. ART. 2 RAPPORTO SOCIETARIO La cooperativa individua nell’informazione uno degli strumenti necessari all’evolversi consapevole del rapporto societario, in modo tale che: 1. Il Consiglio di Amministrazione favorirà assemblee con tutti i soci al fine di promuovere: a) Assemblee informative sull’evolversi della cooperativa e su progetti o scelte di rilevante interesse generale, fuori dai turni di lavoro con la facoltà o meno di erogare dei compensi; b) Riunioni ristrette, con i soci cooperatori interessati agli argomenti da trattare, fuori dai turni di lavoro, rendendo pubblico l’ordine del giorno; c) Corsi di formazione per i soci cooperatori aventi per oggetto: - norme e storia della cooperazione; - analisi dell’organizzazione aziendale; - analisi di bilancio aziendale; - comunicazione e coinvolgimento dei soci nei processi aziendali; - altri corsi specifici che la direzione riterrà utile alla formazione dei propri soci. 2. In particolare il Consiglio di Amministrazione è impegnato:
a) ad individuare e definire gli obiettivi generali della cooperativa; b) a promuovere eventuali assemblee sugli obiettivi prestabiliti al precedente punto a); 3. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere più snello il processo informativo e formativo dei propri soci, delega alla persona più preparata il compito di individuare le forme ed i percorsi più utili per portare a conoscenza dei soci cooperatori le decisioni e le conseguenti strategie della cooperativa; 4. Il socio cooperatore ha il diritto-dovere di partecipare agli incontri predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di erogare un compenso forfetario ai soci cooperatori quando gli incontri vengono effettuati in orari particolari e fuori dai turni di lavoro. Durante tali incontri il socio cooperatore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti di chi conduce la riunione e degli altri presenti ai quali non deve essere impedito il diritto alla partecipazione e all’informazione. SOCIO COOPERATORE ART. 3 CONFIGURAZIONE DEL SOCIO LAVORATORE Ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche il socio cooperatore instaura, con la propria adesione un rapporto di lavoro sociale. Tale rapporto sociale tende al comune perseguimento delle finalità proprie della cooperativa. La cooperativa, pur riconoscendo ed adeguandosi ai nuovi principi codificati dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche, considera il rapporto sociale di lavoro sempre diretto al raggiungimento degli obiettivi che caratterizzano lo scopo sociale. Il socio cooperatore concorre alla realizzazione dell’oggetto sociale attraverso il quale si concretizza il comune scopo mutualistico della società. Dalla costituzione del rapporto di lavoro sociale discenderanno tutte le conseguenze di natura fiscale, previdenziale ed assicurativa. ART. 4 RAPPORTO DI LAVORO. TIPOLOGIA Ai sensi della Legge 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modifiche, ciascun Socio lavoratore può instaurare con la Cooperativa, oltre al rapporto sociale, un ulteriore rapporto di lavoro, della seguente tipologia: (a) subordinato, in ogni e qualsiasi forma ammessa dalle vigenti leggi, anche a tempo determinato o parziale; (b) di collaborazione a progetto; (c) autonomo. (d) Ogni altra forma ammessa per Legge Il rapporto di lavoro dovrà essere stipulato per iscritto. La Cooperativa ed il Socio cooperatore potranno instaurare un rapporto di lavoro, diverso da quello in precedenza posto in essere, esclusivamente attraverso una concorde manifestazione di volontà delle parti, attuata in forma scritta. La valida instaurazione e permanenza del rapporto sociale costituisce presupposto indispensabile per l’instaurazione e permanenza di uno dei rapporti di lavoro di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). La perdita della qualità di Socio, da qualunque causa essa dipenda, determina a tutti gli effetti la contemporanea risoluzione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa essa dipenda, determina a tutti gli effetti la perdita della qualità di Socio. In deroga a quanto previsto al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può stabilire con il Socio, in relazione a casi singoli o a categorie di casi omogenei, ove sussistono motivate ragioni di carattere organizzativo o tecnico-produttivo, che il rapporto sociale sia mantenuto in essere, nonostante l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
CAPITOLO 1 RAPPORTO DI LAVORO SOCIALE ART. 5 CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL RAPPORTO DI LAVORO SOCIALE All’atto dell’instaurazione del rapporto sociale o, al più tardi, all’atto dell’instaurazione dell’ulteriore rapporto di lavoro, stipulato in ogni caso in forma scritta, nel rispetto delle vigenti Leggi, al Socio cooperatore verrà consegnata copia dello Statuto e del Regolamento Interno, cui lo stesso manifesterà la propria espressa adesione. Il Socio cooperatore, che intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo determinato, ha la prelazione nella stipula di eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove ne sussistano le condizioni. Tali condizioni devono discendere da necessità produttive ed organizzative, approvate dal Consiglio di Amministrazione. In presenza di una pluralità di richieste da parte di Soci cooperatori, nelle condizioni contemplate al precedente comma, la Cooperativa soddisferà tali richieste in base alle proprie esigenze tecnico organizzative e produttive. A parità di condizioni, sarà adottato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel libro dei Soci cooperatori. Norma applicabile All’ulteriore rapporto di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi vigenti in materia. Le disposizioni di cui alla L. 20.5.1970, n. 300 si applicano compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, ed in ogni caso secondo quanto determinato da accordi collettivi fra associazioni nazionali del Movimento cooperativo ed Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. E’ esclusa in ogni caso l’applicazione dell’art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Ai fini del trattamento economico dei soci cooperatori, si applicherà il CCNL COOPERATIVE SOCIALI ART. 6 DIRITTI DEL SOCIO COOPERATORE I diritti del Socio cooperatore sono: (a) svolgere la propria attività lavorativa all’interno della Cooperativa, fatto salvo quanto più oltre disposto relativamente alla riduzione o cessazione di commesse; (b) partecipare alla vita aziendale, secondo le previsioni dello Statuto e del presente Regolamento interno; (c) godere della tutela legale quando, per ragioni di servizio, il Socio cooperatore sia chiamato a rispondere di atti o di fatti riferiti allo svolgimento delle sue mansioni; (d) usufruire, altresì, di tutte quelle particolari provvidenze predisposte dalla Cooperativa a favore dei Soci cooperatori. Tali provvidenze, oltre che dallo Statuto, possono essere stabilite dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, mediante destinazione di appositi fondi retti da particolari regolamenti; (e) esercitare i diritti individuali e collettivi riconosciuti agli articoli 1 e 2 della Legge 3 aprile 2001, n. 142. ART. 7 DOVERI DEL SOCIO COOPERATORE Il Socio cooperatore riconosce il proprio apporto lavorativo come parte integrante di un’organizzazione del lavoro, diretta al raggiungimento dei fini della Cooperativa. Questi fanno sì che l’apporto individuale del singolo si orienti costantemente verso lo scopo Sociale e nell’interesse comune della Cooperativa. Pertanto, oltre ai diritti riconosciutigli al precedente articolo, dovrà conformarsi alle linee direttive ed ai vincoli inerenti al rapporto societario, alla struttura organizzativa, nonché al vincolo lavorativo, che lo lega alla Cooperativa. Il Socio cooperatore dovrà attenersi ai principi generali di lealtà e correttezza, che si richiedono necessariamente esistenti durante l’intera durata del rapporto, che lo lega alla Società nella sua qualità di Socio e lavoratore. In particolare, al Socio cooperatore si richiede il rispetto dei seguenti doveri:
(a) adempiere scrupolosamente alle istruzioni scritte e verbali impartite dai diretti superiori, quali ad esempio: - il rispetto dell’orario di lavoro e le prestazioni lavorative di carattere straordinario; - una corretta esecuzione del lavoro e delle procedure, secondo le priorità indicate dai responsabili e dalla qualifica ricoperta; - il rispetto delle norme di prevenzione antinfortunistica e delle malattie professionali, attraverso il corretto utilizzo dei sistemi di protezione predisposti; - l’obbligo di immediata segnalazione di eventuali situazioni di pericolo, che si venissero a determinare; - l’obbligo di non rimuovere i dispositivi di protezione o di segnalazione e di non effettuare operazioni non inerenti alla propria competenza; - avere cura delle attrezzature e dei mezzi tecnici in dotazione, impegnandosi ad un corretto utilizzo dei macchinari e delle altre attrezzature o materiali necessari per l’attività lavorativa; - mantenere rapporti e comportamenti corretti nei confronti della clientela; - mantenere rapporti e comportamenti corretti nei confronti degli altri Soci. (b) segnalare a chi gli ha conferito l'incarico eventuali difficoltà, formulando eventualmente proposte per il migliore andamento del lavoro, nonché rilevando dati ed elementi che gli venissero richiesti ed agevolando verifiche e controlli; (c). effettuare il lavoro con le modalità programmate, assumendosi la responsabilità (d) effettuare le sostituzioni e le variazioni di orario che dovessero rendersi necessarie per esigenze di servizio; (f) effettuare le ore di lavoro straordinarie concordate con il Responsabile di Sala o di Cucina sulla base delle esigenze aziendali; (g) attenersi, in caso di carenza di lavoro, alle disposizione del Responsabile di Sala o di Cucina, che potrà disporre della sospensione dall'attività lavorativa del personale risultante in esubero; (h) usare, con cura particolare, tutti i beni materiali e immateriali, ricordando che sono di proprietà comune e che ogni loro deterioramento provoca danno alla Cooperativa; (i) I lavoratori, sono responsabili del materiale loro affidato, che rimane di proprietà della Cooperativa e che il lavoratore è tenuto a risarcire, in caso di perdita e/o danneggiamento; Ogni Socio è tenuto al risarcimento diretto di tutti i danni a chiunque cagionati nello svolgimento dei servizi affidatigli dalla Cooperativa, ove gli stessi, siano da attribuire a imperizia, dolo o a colpa grave, e non siano per Legge garantiti da polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, stipulate dalla Cooperativa. Ogni Socio è tenuto altresì a rimborsare alla Cooperativa le somme di denaro dalla stessa eventualmente anticipate per il risarcimento dei danni di cui sopra, nei modi previsti dalla Legge e nei tempi da concordarsi con il Consiglio di Amministrazione. (l)operare in conformità di quanto previsto dalle Leggi, dallo Statuto, dal presente Regolamento interno e dalle delibere legalmente prese dall’Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione, nonché di onorare le disposizioni dategli dai componenti della Direzione della Cooperativa; (m) presenziare a tutte le riunioni di Assemblea, oltre che a tutte quelle nelle quali viene richiesto il suo intervento; La Cooperativa ha l’obbligo di applicare le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e malattie professionali. La Cooperativa adotterà, inoltre, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei Soci cooperatori. Il preposto alla sicurezza ha, infine, l’onere di mettere a conoscenza e di far rispettare al Socio cooperatore tali norme a tutela dell’integrità fisica dello stesso. Il Socio cooperatore, qualora veda messa in discussione la propria sicurezza personale, è tenuto a rendere immediatamente noto al preposto il fatto stesso. ART. 8 AMMISSIONE AL LAVORO DEL SOCIO COOPERATORE In caso di ammissione al Socio cooperatore saranno comunicate la data di inizio dell’ulteriore rapporto lavorativo ed il trattamento retributivo, la qualifica di appartenenza ed in modo sommario le mansioni cui deve attendere, nonché la sede di lavoro.
All’atto dell’ammissione, il Socio cooperatore deve presentare la documentazione prevista dalla normativa contrattuale e dallo statuto. ART. 9 SOCI SPECIALI IN FORMAZIONE I nuovi soci cooperatori, nei limiti stabiliti dalla legge, vengono ammessi nella categoria speciale dei soci cooperatori in formazione. Il periodo di formazione della durata complessiva di 36 mesi si articola in due fasi: prima e seconda fase di formazione. Nella prima fase, il socio in formazione viene valutato nella sua generica attitudine professionale ed inserimento nella cooperativa, e ciò attraverso l’osservazione della sua capacità di lavoro e di apprendimento, della sua attitudine alla collaborazione con gli altri soci, con i responsabili di reparto e con i dirigenti, della sua idoneità a partecipare in modo proficuo ai lavori dell’impresa. Durante tale fase il socio può essere escluso in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva. Anche il socio, durante il suddetto periodo, può decidere di interrompere, senza preavviso, né indennità sostitutiva, il rapporto sociale e di lavoro. La prima fase del periodo di formazione ha la seguente durata: - sei mesi (nove mesi) per i quadri; - cinque mesi per mansioni direttive; - quattro mesi per le rimanenti qualifiche. Nella seconda fase, della durata che residua sino al completamento del periodo di trentasei mesi, il socio in formazione è tenuto al rispetto degli obblighi previsti nel regolamento interno in relazione a tale sua qualità. Al termine della II^ fase il socio viene ammesso nella categoria dei soci cooperatori con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, può ammettere senz’altro l’aspirante socio cooperatore nella categoria ordinaria o abbreviare o omettere una o entrambi le fasi del periodo di formazione nelle seguenti ipotesi: a) rispetto a coloro che sono già stati soci della cooperativa, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse dalla decadenza o dall’esclusione; b) rispetto a coloro i quali abbiano ricoperto funzioni gestorie o di direzione in altre società cooperative o imprese operanti nei settori di attività della cooperativa o nell’ambito della Lega Nazionale Cooperative e Mutue e delle sue articolazioni periferiche o di associazioni a questa facenti capo; c) rispetto a coloro i quali, fuori dai casi precedenti, a giudizio motivato del Consiglio di Amministrazione, in ragione della propria precedente comprovata attività professionale o delle proprie qualità o caratteristiche personali, siano già dotati di una formazione completa o di una sicura capacità di inserimento nella cooperativa, avuto riguardo la situazione di questa al momento della loro ammissione. Il regolamento interno disciplina il trattamento economico e normativo del socio cooperatore in formazione, anche allo scopo di consolidare il vincolo sociale e di premiare lo sforzo lavorativo e partecipativo del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione addotta una delibera con la quale disciplina, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la durata, la tipologia e le modalità dei percorsi formativi, avuto riguardo alle diverse qualifiche. In singoli casi, il Consiglio di Amministrazione, può, all’esito della prima fase del periodo di formazione, o nel corso della seconda fase, ammettere senz’altro il socio in formazione nella categoria dei soci cooperatori, quando l’interessato abbia dimostrato inequivocabilmente di aver acquisito anzitempo una formazione idonea al pieno e profittevole svolgimento dell’attività cui è destinato, o quando abbia evidenziato una sicura capacità di inserimento nella Cooperativa. In ogni tempo, durante la prima o la seconda fase il socio in formazione può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa a seguito dell’esito negativo delle valutazioni di cui sopra, senza l’obbligo di preavviso e senza maturazione del diritto ad alcuna indennità o trattamento economico differito, anche il socio durante il suddetto periodo, può decidere di interrompere, senza preavviso, né indennità sostitutiva, il rapporto sociale di lavoro. Il socio in formazione non ha né diritto di voto nelle delibere riguardanti le elezioni a cariche sociali, né può essere designato. Il socio in formazione non può esercitare i diritti previsti dalla disposizione di cui all’art. 2545 bis del c.c. Prima di essere ammesso a partecipare alla società, al socio cooperatore viene consegnato lo statuto e il regolamento interno, documenti questi, che contengono le norme che regolano la vita della società.
Il socio, superata la fase formativa, parteciperà ai ristorni che l’assemblea dei soci decideranno per l’esercizio di riferimento. ART. 10 PREAVVISO L’ulteriore rapporto di lavoro, con cui il Socio cooperatore concorre al perseguimento dell’oggetto sociale, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono quelli stabiliti dal C.C.N.L.. cooperative sociali. La parte, che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini, deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo globale del periodo di mancato preavviso. L’esclusione e la decadenza dalla qualifica di Socio non comporta il rispetto di termini di preavviso. E’ facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. ART. 11 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE L’attuale struttura organizzativa – aziendale di tipo verticale si articola: a) nella rappresentanza sociale; b) nel servizio amministrativo – finanziario; c) nel servizio commerciale - acquisti; d) nel servizio organizzativo e gestionale; e) nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse; ai servizi di cui alle precedenti lettere sono demandati: lettera a) i compiti di rappresentanza e promozione dell’immagine della Cooperativa; lettera b) i compiti amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, ecc.); lettere c) i compiti commerciali (rapporti con i clienti, preventivi, ricerche e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, individuazione e promozione di nuovi servizi); lettere d) i compiti di gestione della programmazione del servizio, dell’organizzazione e gestione dello stesso, nonché dell’organizzazione e gestione del personale addetto; lettera e) i compiti dell’effettuazione dei servizi relativi all’attività propria della Cooperativa. I Responsabili di Sala e di Cucina, se designati, sono responsabili del servizio e del personale a loro affidato ed hanno come riferimento il Coordinatore del Servizio. Il Coordinatore del Servizio predisporrà, insieme ai Responsabili di Sala e di Cucina, se designati, le variazioni necessarie al buon funzionamento del lavoro, sulla base delle priorità dettate dalle esigenze aziendali. Il Responsabile Commerciale curerà i rapporti commerciali con i clienti e gli approvvigionamenti presso i fornitori. Il Responsabile Amministrativo seguirà la tenuta della contabilità, lo scadenzario clienti/fornitori, i rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, la gestione contabile del personale interno e degli eventuali collaboratori. Il Responsabile della Sicurezza e Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro provvederà in base alla vigente normativa a mantenere idonei gli ambienti di lavoro, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, ed a fare osservare le norme di sicurezza a tutti gli addetti. Il Coordinatore del Servizio, i Responsabili Commerciale, Amministrativo e della Sicurezza e Prevenzione rispondono del loro operato al Presidente della Cooperativa. ART. 12 TRATTAMENTO ECONOMICO Il trattamento economico complessivo del Socio cooperatore si ritiene proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalle Intese di cui all’art.5.
Il trattamento economico del Socio cooperatore è ripartito in 12 quote mensili. A tale trattamento si aggiungeranno gli ulteriori istituti contrattuali (13° mensilità e T.F.R.) con le modalità e le gradualità che le Associazioni delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali concorderanno a livello nazionale. Il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire premi aggiuntivi alle quote mensili di competenza del Socio cooperatore, per obiettivi ben individuati, che possono interessare gruppi di essi e/o interi reparti, tenendo a riferimento i margini economici realizzati a consuntivo fine lavori. Trattamenti economici ulteriori possono essere erogati a titolo di maggiorazioni retributive o indennità di funzione ai sensi di quanto sancito all’art. 3, comma 2 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche. La retribuzione sarà corrisposta ai Soci cooperatori entro il dodici. di ogni mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla busta paga. ART. 13 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO La Cooperativa ha la facoltà di istituire, a favore di ciascun Socio cooperatore, un trattamento previdenziale integrativo finanziato in parte mediante contributo della Cooperativa ed in parte dal Socio cooperatore. I criteri e le modalità di attuazione del trattamento previdenziale sono disciplinati da un apposito Regolamento, la cui definizione e successive modificazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. ART. 14 ORARIO DI LAVORO L’orario di lavoro normale è fissato in 38 ore settimanali. In caso di esigenze produttive, l'orario di lavoro potrà essere anticipato o protratto dal Coordinatore del Servizio che definirà i regimi di orario utili alle esigenze della Cooperativa utilizzando gli opportuni criteri di flessibilità e tolleranza. ART. 15 LAVORO STRAORDINARIO Il Socio è tenuto alla prestazione di lavoro straordinario, salva l’esistenza di comprovati motivi, nel limite stabilito dalla Legge. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario sono quelle previste dal Contratto di riferimento. ART. 16 FERIE Il Socio ha diritto ad un periodo di ferie annuali come stabilito dal Contratto di riferimento. La Cooperativa s’impegna a predisporre un piano ferie, tendenzialmente organizzato su due settimane continuative. Il periodo di ferie sarà stabilito, secondo le esigenze di lavoro, dal Coordinatore del Servizio congiuntamente ai Responsabili di Sale e Cucina, individualmente, cercando di conciliare il più possibile le richieste provenienti dai Soci cooperatori. Dato lo scopo delle ferie non è ammessa rinuncia, sostituzione o compenso alcuno. ART. 17 RISTORNI La Cooperativa, previa proposta del Consiglio di Amministrazione e successiva delibera dell’Assemblea, potrà distribuire ai Soci, inquadrati nella categoria Soci ordinari, i ristorni. Tale distribuzione si effettuerà sulla base della qualità e quantità dello scambio mutualistico nel rapporto con i Soci, come previsto dall'art. 17 dello statuto
I ristorni saranno erogati sulla base delle effettive risultanze di bilancio - in conformità a quanto prescritto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche – ai Soci in forza alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione e/o al 31 marzo di ogni anno. ART. 18 MALATTIA. INFORTUNIO. Il Socio cooperatore ha l’obbligo di comunicare l’assenza per malattia possibilmente prima dell’inizio del suo orario di lavoro e, comunque, entro il primo giorno di insorgenza della stessa all’ufficio amministrativo e/o del personale della Cooperativa. Inoltre, entro il secondo giorno deve inviare il certificato medico alla sede della Cooperativa. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. La Cooperativa ha il diritto di far controllare la malattia, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia, ed applicherà, nei confronti del Socio cooperatore, il D.M. 15.07.1986 e successive modificazioni in merito alle visite mediche domiciliari di controllo. ART. 19 TRASFERTE La Cooperativa per esigenze di servizio può inviare il Socio cooperatore fuori dall’abituale sede di lavoro. In tale caso, il Socio cooperatore avrà diritto: (a) al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; (b) al rimborso delle spese di vitto e/o alloggio a piè di lista, quando la durata della missione obblighi il Socio cooperatore ad incontrare tali spese; (c) al rimborso delle altre spese vive necessarie all’espletamento della missione. ART. 20 TRASFERIMENTO Il Socio cooperatore può essere trasferito da un settore di lavoro ad un altro: (a) su richiesta del Socio stesso; (b) d’ufficio: il provvedimento deve avvenire per comprovate esigenze organizzative della Cooperativa e deve essere comunicato al Socio, per iscritto con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo accordi diversi con il Socio stesso. Il Socio cooperatore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che non ricorrono nella nuova attività. Qualora il Socio cooperatore rifiuti il trasferimento, senza motivato o giustificato motivo, sarà soggetto al provvedimento di esclusione, con diritto al periodo di preavviso di cui al presente Regolamento. ART. 21 MEZZI E ATTREZZATURE Il Socio cooperatore deve curare la buona tenuta e la manutenzione ordinaria delle attrezzature di lavoro a lui affidate, intese queste a conservare le stesse in buono stato di funzionamento. Il Socio cooperatore dovrà, segnalare al proprio responsabile la necessità di interventi straordinari sulle attrezzature. Diversamente su specifica documentazione dei danni arrecati per negligenza e/o incuria, i costi verranno addebitati al socio.
ART. 22 RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA L’autista, al quale sia ritirata la patente di guida per condurre autoveicoli (per motivi che non comportino l’esclusione) nello svolgimento dell’attività di lavoro ed alla guida di un autoveicolo o mezzo di lavoro di proprietà della Cooperativa, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi, senza percepire retribuzione alcuna. L’autista, durante questo periodo, potrà essere adibito ad altri lavori ed, in questo caso, percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre il limite di sei mesi oppure il Socio cooperatore non accettasse di essere adibito al lavoro cui la Cooperativa lo destina, si farà luogo all’esclusione del Socio stesso. ART. 23 SANZIONI DISCIPLINARI L’inosservanza da parte dei Soci cooperatori dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa, dei doveri connessi alla sua figura di Socio cooperatore, nonché alle esigenze di correttezza comportamentale, la Cooperativa potrà dar luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: (a) ammonizione verbale; (b) ammonizione scritta; (c) sospensione; (d) esclusione. L’emanazione dei provvedimenti disciplinari rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Le infrazioni, che costituiscono oggetto di provvedimenti disciplinari, debbono essere contestate al Socio cooperatore, per iscritto ed a mezzo lettera raccomandata. In tutte le fasi del procedimento disciplinare deve essere riconosciuto all’incolpato il più ampio diritto alla difesa con facoltà di essere sentito e/o di presentare memorie scritte, dichiarazioni, difese aggiuntive. Per queste ragioni al Socio cooperatore, con la stessa lettera con la quale è stata effettuata la contestazione, dovrà essere comunicato il termine entro il quale potrà esercitare il suo diritto alla difesa. Tale termine, comunque, non potrà essere inferiore a 5 giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio di Amministrazione o chi ne ha la competenza in base alle norme statutarie o regolamentari, entro i 15 giorni successivi, dovrà adottare l’eventuale provvedimento disciplinare. Nei 5 giorni successivi alla delibera di adozione, la Società dovrà curare la spedizione della comunicazione scritta del provvedimento emesso, a mano o a mezzo di lettera raccomandata A.R., indirizzata al domicilio risultante dal libro Soci. In caso di mancata adozione del provvedimento disciplinare, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto alla difesa, le giustificazioni si intendono tacitamente accolte. Il Socio cooperatore potrà ricorrere, in caso di applicazione di sanzioni disciplinari, al Collegio Arbitrale previsto dallo Statuto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento stesso. Decorsi due anni dalla loro applicazione, i provvedimenti emessi non avranno più effetto. A) Ammonizione verbale. Può essere comminata al Socio cooperatore, che si rende responsabile di atti e comportamenti di lieve entità. Tale provvedimento può essere emanato, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Coordinatore del Servizio od anche dal diretto superiore del Socio cooperatore ed avrà validità, agli effetti del successivo provvedimento, solo se viene comunicato al Socio cooperatore ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per iscritto da parte della figura che ha emesso l’ammonizione verbale. B) Ammonizione scritta. L’ammonizione scritta è adottata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio cooperatore, che si renda responsabile di atti e comportamenti dannosi alla cooperativa ed ai propri associati in forma non tanto grave da essere punito con altro provvedimento disciplinare ed, inoltre: 1. per inosservanza dell’orario di lavoro; 2. per non aver eseguito il lavoro secondo le istruzioni, senza aver arrecato danno grave o pregiudizio agli interessi della Cooperativa nel rapporto con il cliente;
3. per guasti a causa di incuria al materiale ed alle attrezzature, o per non aver avvertito il diretto superiore di eventuali guasti verificatisi e che, con ciò, non abbia provocato gravi danni alla Cooperativa o a terzi; 4. per non aver tenuto in buono stato il mezzo e/o le attrezzature a lui affidate. C) Sospensione da 1 a 5 giorni. La sospensione può essere adottata nei confronti del Socio cooperatore, che si renda responsabile di atti e comportamenti gravi, che abbiano portato, come conseguenza, un danno materiale rilevante, che crea pregiudizio all’immagine della Cooperativa, oppure che costituiscono insubordinazione grave ai superiori. La sospensione può essere, altresì, deliberata in caso di: a) ripetuti ritardi o ritardo, sospensione, interruzione o cessazione anticipata del lavoro, senza giustificato motivo, che creino gravi danni all’organizzazione della Cooperativa e contrastino con il raggiungimento dei comuni obiettivi; b) esecuzione negligente del lavoro, che rechi grave danno o pregiudizio all’immagine, ai mezzi, alle attrezzature, al materiale della Cooperativa o di terzi. Inoltre, nel caso che: 1) si assenti ingiustificatamente, da uno a tre giorni consecutivi, mettendo in difficoltà l’organizzazione del lavoro; 2) si assenti, simulando malattia, o si sottragga, con sotterfugi, agli obblighi di lavoro; 3) si presenti o si trovi in servizio in stato di ebbrezza; 4) persista a commettere mancanze già punite con l’ammonizione scritta; 5) si accerti l’insubordinazione verso i superiori; 6) si rifiuti, senza giustificato o documentato motivo, il trasferimento in altra settore di lavoro; 7) ometta di fare rapporto, al rientro con l’automezzo, degli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa. Tale sanzione può essere adottata, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente fino a 3 giorni. D) Esclusione. Fermo quanto previsto in relazione alle categorie dei soci speciali in formazione, l’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore: (a) che si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti interni o dal rapporto mutualistico; (b) che sia recidivo nell'inadempimento non grave delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a) e, nonostante diffida, non abbia adeguato la propria condotta in conformità a quanto richiestogli; (c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; (d) che abbia violato gli obblighi di non concorrenza previsti dell’articolo 5 dello statuto; (e) che in qualunque modo arrechi danni gravi, alla Cooperativa o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo e dell’oggetto sociale; (f) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato, anche se pronunciata ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati dolosi la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale; (g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento; (h) che riveli a terzi segreti aziendali sia in campo tecnico che commerciale o notizie comunque riservate riguardanti la Cooperativa e/o i suoi Soci; (i) che compia atti gravi di insubordinazione nei confronti di coloro i quali hanno responsabilità dirigenziali o direttive in seno alla Cooperativa; (l) che provochi per colpevole negligenza sul lavoro danni gravi ai mezzi, alle attrezzature, al materiale della Cooperativa o di terzi; (n) che sottragga o danneggi volontariamente materiali, mezzi ed attrezzature della Cooperativa o di terzi; (o) che abbandoni il posto di lavoro creando pregiudizio all'incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti, oppure interruzioni o difficoltà nella regolare esecuzione del servizio, o si rifiuti alle prestazioni lavorative di carattere straordinario senza giustificato motivo di impedimento; (p) che abbia subito la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro ad iniziativa della Cooperativa per giusta causa, per giustificato motivo o per ragioni disciplinari; (q) si presenti o si trovi in servizio in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o droga ed in forma tale da costituire pericolosità per la sua incolumità e quella di terzi; (r) che sia stato assente dal lavoro senza giustificazione per un periodo superiore a tre giorni;
(s) che sia stato recidivo nelle mancanze sanzionate dal regolamento interno; (t) che non abbia osservato il divieto di fumo, nei locali dove esso è previsto per ragioni di sicurezza; (u) che abbia dato luogo o partecipato ad un alterco litigioso, con altri soci o terzi, durante il lavoro, con vie di fatto; (v) che esegua durante l’orario di lavoro, attività per conto proprio o di terzi; (z) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi e dallo statuto. ART. 24 SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE In caso di esclusione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di disporre la sospensione cautelare non disciplinare del Socio cooperatore, con effetto immediato, per un periodo massimo di 20 giorni. Detto provvedimento, soggetto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere comunicato, per iscritto, al Socio cooperatore e dovrà contenere i fatti rilevanti ai fini del provvedimento stesso. Compete al Consiglio di Amministrazione esaminare le eventuali deduzioni contrarie espresse dal Socio. Ove l’esclusione venga applicata, essa avrà effetto dal momento della disposta sospensione. ART. 25 RIDUZIONE O CESSAZIONE DI APPALTO In caso di riduzione o di cessazione di produzione, il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere alla sospensione dal lavoro e dal trattamento economico di Soci cooperatori, ricercherà, nell’ambito delle attività della Cooperativa, le soluzioni possibili atte ad evitare il provvedimento, anche attraverso riduzioni temporali o parziali dell’orario di lavoro dei Soci cooperatori stessi. Dette soluzioni, in via assoluta, non devono mettere in crisi l’equilibrio economico - organizzativo - tecnico del reparto potenzialmente interessato o, in generale, della Cooperativa e vanno ricercati, nel contempo, i consensi dei Soci cooperatori coinvolti o coinvolgibili. In questo contesto vanno, altresì, tenute presenti: l’anzianità del Socio cooperatore, il suo carico di famiglia e la professionalità acquisita; in questo caso, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione cercheranno le soluzioni atte a garantire al Socio lavoratore la continuità di lavoro. Qualora l’organizzazione del lavoro della Cooperativa non permetta l’inserimento di questi Soci cooperatori nelle attività produttive, essi saranno collocati in aspettativa non retribuita, in attesa di essere reintegrati nel lavoro e nel trattamento economico, e il loro reintegro si attuerà, in via prioritaria, nel momento in cui la Cooperativa acquisirà nuove attività ed avverrà in base alla qualifica ed alla professionalità necessaria. Va, altresì, fatta salva la disponibilità del Socio cooperatore a coprire ruoli o mansioni di livello inferiore previsti nel nuovo appalto, contemplante un diverso trattamento economico rispetto a quello di provenienza, o sia in grado di assolvere al compito previsto dalla nuova mansione; in tal caso, la competenza di giudizio rimane affidata al Consiglio di Amministrazione. ART. 26 PIANO DI CRISI AZIENDALE Ai sensi dell’art. 6, lett. d) della Legge 3 aprile 2001, n. 142 l’assemblea ha il compito di deliberare, qualora ciò si renda necessario, un piano di crisi aziendale, comprensivo di tutte quelle azioni necessarie a superare la crisi. L’Assemblea potrà deliberare lo stato di crisi qualora si concretizzi, in forma esemplificativa, alcuna delle seguenti situazioni (da intendersi elencate in maniera non tassativa): cessazione, riduzione significativa o sospensione dell’attività produttiva, quando essa non dipenda da fatto imputabile alla Cooperativa; ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell’attività aziendale; cessazione o riduzione dell’attività assunta in appalto;
difficoltà produttive e di mercato, con conseguente perdita di redditività delle attività svolte e/o diminuzione del corrispettivo con il quale esse sono mediamente remunerate dalla clientela; crisi economica del settore e/o del luogo ove è svolta in prevalenza l’attività; difficoltà finanziaria derivante da mancata o ritardata riscossione di crediti o da sottoposizione a procedura concorsuale di creditori significativi della Cooperativa. Il piano di crisi aziendale, che dovrà essere necessariamente corredato di un termine, eventualmente prorogabile, può prevedere l’adozione di tutta una serie di azioni e misure, che così si possono riassumere in via esemplificativa: 1. ridefinizione della missione aziendale; 2. abbandono, temporaneo o definitivo, di attività non pienamente redditizie; 3. divieto di distribuzione di eventuali utili maturati durante la gestione; 4. sospensione o riduzione dei trattamenti economici ulteriori previsti all’art. 3, comma 2 Legge 142/01 e successive modifiche e dal vigente Statuto; 5. definizione di eventuali altri apporti economici a carico dei Soci, anche attraverso una diversificata attività di lavoro quali ad esempio: -svolgimento di mansioni diverse da quelle di assunzione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di Legge; -svolgimento della prestazione lavorativa in regime di orario ridotto; -rinuncia totale o parziale a una o più componenti accessorie della retribuzione, o a una o più maggiorazioni previste dal Contratto di riferimento; -rinuncia totale o parziale alla retribuzione; 6. imposizione ai Soci di forme temporanee di apporto in natura, dirette a migliorare la produttività della Società, o, comunque, ad alleviare lo stato attuale di crisi; 7. esclusione/licenziamento di Soci cooperatori per i quali non sussista alcuna concreta possibilità di utile occupazione, anche alternativa, nel rispetto del valore professionale precedentemente acquisito, in osservanza delle leggi vigenti in materia. Ove la crisi aziendale inserisca un solo ramo di azienda, il piano diretto al miglior superamento della stessa potrà essere adottato anche con riguardo esclusivo al ramo o settore interessato dalla crisi. RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO E A PROGETTO ART. 27 NORMATIVA APPLICABILE AI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO A PROGETTO Ai sensi dell’art. 6, lettera c) della Legge 142/01 e successive modifiche, la Cooperativa applica nei confronti dei Soci cooperatori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro autonomo o a progetto, le relative disposizioni di legge. Per tali Soci si applicano le seguenti disposizioni: - articoli 2222 e ss. c.c.; - art. 47, comma 1, lettera c) bis Legge 917/86; - art. 2, comma 26 – 31, Legge 335/1995 e successive modifiche; - art. 5 D.Lgs. 38/2000 ove l’attività svolta sia soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali; - artt. 61 e ss. D. Lgs. 10.9.2003, n. 276; - fermo quanto sopra individuato, si applicheranno, inoltre, tutte le altre disposizioni di legge, che riguardano il presente tipo di rapporto di lavoro. La Cooperativa provvederà alla stipula di rapporti di lavoro autonomi o a progetto ove gli stessi risultino compatibili con la figura del Socio cooperatore e con le relative esigenze organizzative e produttive della Società. Dovrà risultare, in maniera espressa, la volontà delle parti – Cooperativa e potenziale Socio cooperatore – diretta alla stipula di un ulteriore vincolo, privo di qualsiasi carattere di subordinazione.
ART. 28 LAVORO A PROGETTO Quando l’attività di lavoro abbia i requisiti di cui agli artt. 61 e ss. del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276, il Socio può instaurare con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro a progetto. Il Socio cooperatore, che instauri con la Società il contratto a progetto, è tenuto al rispetto delle regole di fedeltà e correttezza nell’espletamento della propria prestazione lavorativa, comunque costantemente indirizzata al raggiungimento degli obiettivi comuni alla generalità dei Soci e della Società di appartenenza. ART. 29 TRATTAMENTO ECONOMICO Il trattamento economico dei Soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito da disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini ed, in ogni caso, da quanto concordato, per iscritto, con il Socio cooperatore stesso. Lo stesso trattamento economico pattuito si dovrà ritenere commisurato al grado di professionalità del Socio cooperatore, nonché al risultato da raggiungere con la prestazione dovuta. In sede di approvazione del bilancio di esercizio il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l’erogazione, per i Soci cooperatori non in formazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante: - integrazione del compenso; - aumento gratuito del capitale sociale; - distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa. ART. 30 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO Nello svolgimento dell’incarico al Socio cooperatore è riconosciuta la più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione, concordati nell’apposito contratto stipulato dalle parti. ART. 31 OBBLIGHI DEL SOCIO Prima dell’accettazione in proprio di commesse di lavoro concorrenziale all’attività della cooperativa, il Socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, per ottenerne l’autorizzazione Qualora il Socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere o anche solo sospendere un lavoro intrapreso, è tenuto a dare al Socio subentrante (anche solo per la sua sostituzione temporanea) tutta la collaborazione necessaria ai fini di una corretta e proficua prosecuzione del lavoro. ART. 32 REVOCA E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO L’accertata oggettiva inidoneità del Socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del Cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso. ART. 33 SOCI VOLONTARI Il presente Regolamento non si applica nei confronti dei soci volontari ammessi ai sensi dell’art. 2 della Legge 8 novembre 1991, nr. 381, nei confronti dei quali la Cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
ART. 34 DECORRENZA DEGLI EFFETTI E RELATIVE MODIFICHE AL REGOLAMENTO Il presente Regolamento interno, approvato dall’Assemblea ordinaria in data 01 ottobre 2008 , ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche, entra in vigore dal giorno 01 ottobre 2008. Tutto quanto non rientri nella specifica disciplina del presente Regolamento, sarà devoluto alla regolamentazione dello Statuto, delle delibere dei competenti organi sociali, delle disposizioni di legge applicabili del Contratto Collettivo per le lavoratrici e i lavoratori Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (CCNL COOPERATIVE SOCIALI).Il presente Regolamento interno potrà essere modificato dall’Assemblea ordinaria dei Soci con la maggioranza prescritta nello Statuto ed è vincolante per tutti i Soci cooperatori.
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