L'uso di sostanze chimiche e gli impatti del Regolamento REACH nella filiera del tessile e delle calzature - ENEA Sabrina Moro Iacopini In ...

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L'uso di sostanze chimiche e gli impatti del Regolamento REACH nella filiera del tessile e delle calzature - ENEA Sabrina Moro Iacopini In ...
L’uso di sostanze chimiche e
gli impatti del Regolamento REACH nella filiera
            del tessile e delle calzature

                   Sabrina Moro Iacopini
                           ENEA
    In supporto del Ministero dello Sviluppo Economico

Firenze 14 maggio 2019
L'uso di sostanze chimiche e gli impatti del Regolamento REACH nella filiera del tessile e delle calzature - ENEA Sabrina Moro Iacopini In ...
REACH nel CAM Tessile/Parte generale

Il regolamento
REACH fa parte
della normativa
di riferimento da
rispettare
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REACH nel CAM Tessile/Specifiche tecniche

Sostanze
dell’Allegato XIV
del REACH
devono essere
assenti negli articoli

Sostanze SVHC
possono essere
presenti nell’articolo,
ma non oltre lo
0,1%p/p
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REACH nel CAM Tessile/Specifiche tecniche

E’ richiesto il rispetto
delle Restrizioni
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REACH nel CAM Calzature/Parte generale

Deve essere assicurata
la conformità dei prodotti
al regolamento REACH
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REACH nel CAM Calzature/Specifiche tecniche

Sostanze
dell’Allegato XIV
del REACH
devono essere
assenti negli articoli

Sostanze SVHC
possono essere
presenti nell’articolo,
ma non oltre lo
0,1%p/p
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REACH: comunicazione delle informazioni

 La stessa impresa                            ECHA
può ricoprire più ruoli       (Agenzia Europea per le sostanze chimiche)

                                                     Registrazione

                                 Produttori e importatori
                          di sostanze (tal quali o in miscela) in
                          quantitativi pari o superiori a 1 t/anno

   Rendere noto il proprio uso                               Scheda di sicurezza

                                      Utilizzatori a valle
                                  professionali e industriali
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REACH: Sostanze SVHC
           Art.57 del regolamento REACH

     1.   cancerogene, mutagene e tossiche
          per la riproduzione (CRM), categorie
          1A o 1B

     2.   persistenti, bioaccumulabili e tossiche
          (PBT) o molto persistenti e molto
          bioaccumulabili (vPvB) secondo i
          criteri dell’All XIII

     3.   I perturbatori endocrini e le sostanze
          che danno origine a un livello di
          preoccupazione equivalente a quelle
          ai punti 1 e 2.
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REACH: le misure di gestione del rischio
      RMOA Regulatory Management Option Analysis
Per le sostanze con proprietà pericolose o preoccupanti può essere
necessario per ECHA effettuare un’analisi della migliore misura di gestione
del rischio. L’esito può essere:

       Nessuna azione necessaria (rischi sufficientemente controllati)

                                 OPPURE

          Necessaria una misura di gestione del rischio (RMOA)

                    Classificazione CLP armonizzata
                          Normativa di settore
                           AUTORIZZAZIONE
                              RESTRIZIONE

AUTORIZZAZIONE e RESTRIZIONE sono misure di gestione del rischio
previste dal REACH per le sostanze che destano preoccupazione per la
salute umana e l’ambiente.
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REACH: le misure di gestione del rischio

           L’AUTORIZZAZIONE (dedicata alle sostanze SVHC)

  Le sostanze in autorizzazione sono elencate nell’Allegato XIV del REACH

L’uso di queste sostanze deve essere eliminato nella UE e tali sostanze
devono essere progressivamente sostituite con sostanze o tecnologie
alternative idonee.

  La RESTRIZIONE (per le sostanze SVHC e le sostanze pericolose)

  Le sostanze in restrizione sono elencate nell’Allegato XVII del REACH

A seconda delle condizioni previste, la restrizione può limitare o proibire la
produzione, l'immissione sul mercato o specifici usi di una sostanza
pericolosa o SVHC a livello comunitario.
Autorizzazione e restrizione: differenze

AUTORIZZAZIONE                 RESTRIZIONE

L’autorizzazione coinvolge     La restrizione è applicata
imprese singole.               alle imprese di tutto il
                               territorio europeo.

Le imprese extra-UE            La restrizione
possono continuare a           all’immissione sul mercato
utilizzare la sostanza e       vieta/limita anche le
l’articolo prodotto extra-UE   importazioni di articoli
contenente la sostanza in      contenenti la sostanza in
Allegato XIV può essere        Restrizione.
immesso sul mercato
europeo senza limitazioni.
LE IMPRESE e le sostanze in

      ALLEGATO XIV
    (AUTORIZZAZIONE)
            e
      ALLEGATO XVII
      (RESTRIZIONE)
REACH: Autorizzazione
                      Identificazione come SVHC
Uno Stato Membro o ECHA propongono di identificare la sostanza come SVHC
REACH: Autorizzazione
                       Identificazione come SVHC
Fase di consultazione pubblica di 45 gg
REACH: Autorizzazione
           Identificazione come SVHC e inserimento in Candidate List

      SI

   La sostanza
 viene inserita
in Candidate List

 197 sostanze
 (14/05/2019)

Durata complessiva: circa 2 anni [RoI, predisposizione fascicolo Allegato XV, consultazione pubblica, adozione]
Sostanze in Candidate List

Prodotto/matrice                      Sostanza               Preoccupazione
Abbigliamento tecnico,                PFOA (acido            PBT
calzature                             perfluoroottanoico)

Articoli tessili                      DecaBDE                PBT

Articoli tessili, calzature (pelli)   Cloroalcani C10-C13    PBT

Calzature (pelli)                     Acido borico e sodio   Tossici per la riproduzione
                                      tetraborato
Articoli tessili, calzature (pelli)   Composti del cobalto   Cancerogeni
                                                             Tossici per la riproduzione
                                                             Sensibilizzanti

Articoli tessili, calzature           NMP (1-metil-2-        Tossico per la riproduzione
                                      pirrolidone)
Imprese: obblighi se sostanza in Candidate List

  Sia per l’articolo                ECHA
complesso sia per gli
 articoli componenti

                                            Notifica SVHC
                                            (conc.>0,1%p/p e tonnellaggio>1t/anno)

                          Produttori e importatori
                                di articoli

                             Fornitori di articoli

                                            Comunicazione SVHC negli articoli
                                            (conc.>0,1%p/p)

                        Utilizzatori a valle di articoli
REACH: Autorizzazione
                            Dalla Candidate List all’Allegato XIV
L’ECHA valuta periodicamente (almeno ogni due anni) la Candidate List e propone le sostanze da inserire in
Allegato XIV. Priorità viene data alle sostanze utilizzate in tonnellaggi elevati o di cui si fa un uso dispersivo.

Fase di consultazione pubblica della durata di 90 gg.

In base alla raccomandazione ECHA, la Commissione decide quali sostanze inserire in Allegato XIV
Imprese: domanda di Autorizzazione

• Domanda di autorizzazione all’uso della sostanza.
Presentano domanda produttori, importatori o utilizzatori a valle

• Attesa di circa 18 mesi per l’esito (autorizzazione concessa o negata)

• L’autorizzazione viene concessa in genere per 7 anni
Sostanze in Allegato XIV

Prodotto/matrice                  Sostanza                    Preoccupazione
Articoli in PVC quali             Ftalati quali:              Interferenti endocrini
mantelline e abbigliamento        DEHP,BBP,DBP,DIBP
per la pioggia, borse e
guanti da sport, altri articoli
(ad es. sandali da scoglio)

                      CAM Calzature / Criteri premianti

Nella produzione delle suole deve essere impiegato:
 - PVC senza i quattro ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP oppure
- PVC riciclato.
Confronto REACH/CAM
                              REACH Candidate List

Obblighi di comunicazione e notifica qualora le sostanze SVHC siano presenti
nell’articolo in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso

                                REACH Allegato XIV

Divieto di utilizzo delle sostanze inserite in Allegato XIV se non in possesso di
autorizzazione, con obbligo di cercare una sostanza alternativa.

                                                                                    Più
            CAM Tessile e CAM Calzature / Specifiche Tecniche                     restrittivi

Il prodotto finale e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della
struttura del prodotto finale,
- le sostanze in Candidate List non devono essere presenti in concentrazione
    superiore allo 0,1% in peso/peso
- le sostanze in Allegato XIV non devono essere presenti.
REACH: Restrizione
Uno Stato membro o ECHA propongono di inserire una sostanza in restrizione
REACH: Restrizione

La procedura dura circa 3 anni [RoI, predisposizione fascicolo Allegato XV, consultazione pubblica, adozione]
Confronto Restrizioni REACH/CAM

           TESSILE
Prodotti tessili colorati
Coloranti azoici

                                   REACH Restrizione n.43

Non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle o la cavità orale umana i coloranti azoici che, per scissione di uno o più
gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice
8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003% in peso) […]
Ad esempio:
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti,
    coprisedie, borse portate attorno al collo,
- Giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio.

Non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle o la cavità orale umana i coloranti azoici elencati nell’appendice 9 come
sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

                                                                                              Più
                                     CAM Appendice A                                       restrittivo

[Sono elencate 22 ammine aromatiche in Appendice A]
Non possono essere presenti nel prodotto finito con concentrazioni superiori al limite di 30
mg/kg per ciascuna arilammina.

Inoltre non vanno usati i coloranti CMR o i coloranti sensibilizzanti indicati in Appendice
Tessili spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica

Ftalati

                         REACH Restrizioni n.51 e n.52

DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP
Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori
allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di
puericultura.

                                                                                 Più
                                        CAM                                   restrittivo

DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP, DMEP, DIBP, DIHP, DHNUP, DHP
La somma totale degli 11 ftalati deve essere inferiore a 0,1 % in peso
Tessili spalmati, stampe plastisol,etc
Composti organostannici

                                     REACH Restrizione n.20
I composti di dibutilstagno (DBT), tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) non possono
essere utilizzati negli articoli se la concentrazione nell’articolo, o in una sua parte, è
superiore all’equivalente dello 0,1 % in peso (1000mg/Kg) dello stagno;

I composti di dioctilstagno (DOT) non possono essere utilizzati nei seguenti articoli in
vendita al pubblico o utilizzati dal pubblico se la concentrazione nell’articolo, o in una sua
parte, è superiore all’equivalente dello 0,1% in peso (1000mg/Kg) dello stagno:
-   Articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle,
-   Guanti
-   Calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle
-   Rivestimenti per pareti e pavimenti

                                                                                            Più
                                                                                         restrittivo
                                                    CAM

I composti organostannici non possono essere presenti in concentrazione superiore a: 2 mg/kg
Tessili con finissaggio antifiamma
Ritardanti di fiamma alogenati:
 Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7
 Ossido di trisaziridinilfosfina N. CAS 545-55-1
 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1

                               REACH Restrizioni n. 4 - 7 - 8
Non sono ammessi negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria
destinati a venire a contatto con la pelle.

                                                                                                Più
                                                 CAM                                         restrittivo

Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.
Tutti i prodotti
Nonilfenoli etossilati

                                 REACH Restrizione n.46a

I Nonilfenoli etossilati non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli
tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita,
in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso (100 mg/Kg) di tale articolo tessile o di ogni
parte dell'articolo tessile.

                                                                                                  Più
                                                CAM                                            restrittivo

Nonilfenoli (NP), Ottilfenoli (OP), Nonilfenoli etossilati (NPEO) e Ottilfenoli etossilati (OPEO] non
devono essere presenti nel prodotto finito in valore uguale o superiore al limite indicato:
                        OP + NP < 10,0 mg/Kg
                        OP + NP + OPEO + NPEO < 100 mg/Kg
Tessili finiti con trattamento antipiega o trattati
Formaldeide
       Il Regolamento (UE) 2018/1513 introduce la nuova REACH          Restrizione n.72
Dal 1 novembre 2020:
talune sostanze CMR di categoria 1A o 1B (33 sostanze tra metalli pesanti, ftalati, IPA,
Formaldeide, NMP, ecc.) non possono essere immesse sul mercato se contenute oltre i valori
limite indicati in Appendice 12 in articoli venduti al consumatore che entrano a contatto con
la pelle quali:
•   Capi di abbigliamento o accessori correlati;
•   Tessuti diversi dagli indumenti che, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili,
    entrano in contatto con la pelle umana in misura analoga ai vestiti;
• Calzature
Sono esclusi dalla restrizione:
- I dispositivi di protezione individuale;
- I capi d'abbigliamento, i relativi accessori e le calzature, o le parti di capi d'abbigliamento,
   relativi accessori o calzature, che sono interamente di cuoio, pellicce o pelli naturali.

La FORMALDEIDE deve essere presente in concentrazione inferiore a:
                                        75mg/kg
 con deroga fino al 1 nov 2023 per giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura: 300 mg/kg

                                               CAM
Limiti di concentrazione per la formaldeide:                                                 Più
                                                                                          restrittivo
                          75 mg/kg per prodotti a contatto con la pelle
                       300 mg/kg per prodotti non a contatto con la pelle
Tessili
Articoli che rilasciano Formaldeide
PROPOSTA DI RESTRIZIONE
L’11 febbraio 2019 è stata presentata dall’ECHA la proposta di restrizione
per articoli che causano l’esposizione dei consumatori alla formaldeide
per inalazione.

La restrizione riguarda le fonti di emissione di formaldeide in aria indoor.
Rientrano nell'ambito di applicazione di questa proposta di restrizione:
- Tappeti in tessuto e tappeti in pelle
- Rivestimenti tessili per interni
- Passatoie
- Tappeti wall-to-wall

Proposta: limitare l'immissione sul mercato o l'uso di tutti gli articoli che rilasciano formaldeide
a concentrazioni maggiori o uguali a 0,124 mg / m3 nell'aria di una camera test utilizzata nelle
condizioni previste dalla norma europea EN 717-1.

   1st deadline for comments on restriction report: 20/05/2019
   Final deadline for comments on restriction report: 20/09/2019
Confronto Restrizioni REACH/CAM

        CALZATURE
Confronto Restrizioni REACH/CAM

  FASE PRODUZIONE
Trattamento tessile e pellame
Nonilfenolo
Nonilfenoli etossilati

                              REACH Restrizione n.46

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze o miscele con
concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in peso per i seguenti scopi:
[…] 3. Trattamento tessile e di pellame, tranne:
- trattamento senza rilascio in acque di scarico,
- sistemi con trattamento speciale in cui l’acqua di lavorazione viene pretrattata per
  eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di
  scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine)

                                  CAM Appendice I                                     Più
                                                                                   restrittivo

Nonilfenoli, ottilfenoli e alchilfenoli etossilati non devono essere usati.

Nel prodotto finito sono soggetti a valori limite (100 mg/Kg per il cuoio, 25 mg/kg per i
tessili)
Confronto Restrizioni REACH/CAM

      FASE TINTURA
Tintura
Coloranti azoici

                                   REACH Restrizione n.43

Non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle o la cavità orale umana i coloranti azoici che, per scissione di uno o più
gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice
8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003% in peso) […]
Ad esempio:
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti,
    coprisedie, borse portate attorno al collo,
- Giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio.

Non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle o la cavità orale umana i coloranti azoici elencati nell’appendice 9 come
sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

                                      CAM Appendice I
[Sono elencate 23 ammine aromatiche]
Non possono essere presenti nel prodotto finito con concentrazioni superiori al limite di 30
mg/kg per ciascuna arilammina.

Inoltre non vanno usati i coloranti CMR o i coloranti sensibilizzanti indicati.
Confronto Restrizioni REACH/CAM

  FASE FINISSAGGIO
Finissaggio
PFOA (Acido perfluoroottanoico), i suoi sali e sostanze con gruppo C8F17

                             REACH Restrizione n.68

Vietata la produzione come sostanza dal 4 luglio 2020.
Vietata la produzione e l’immissione sul mercato come sostanza e in miscele e
articoli con contenuto in concentrazione superiore a 25 ppb dal 4 luglio 2020.
Divieto posticipato al 4 luglio 2023 per i tessuti per la protezione dei lavoratori dai
rischi per la loro salute e sicurezza.

                                 CAM Appendice I                                     Più
                                                                                  restrittivo

Il PFOA non deve essere utilizzato.
Confronto Restrizioni REACH/CAM

        ARTICOLO
Articoli
Ftalati

                         REACH Restrizioni n.51 e n.52

DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP
Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori
allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di
puericultura.

                                                                                 Più
                                CAM Appendice I                               restrittivo

DEHP, DBP, BBP, DMEP, DIBP, DHNUP, DIHP, DPP, DIPP, DNHP
La somma totale dei 12 ftalati indicati deve essere inferiore a 0,1 % in peso/peso
Articolo
Composti del Cr VI

                                   REACH Restrizione n.47

Non possono essere immessi sul mercato gli articoli in cuoio o con parti in cuoio che
vengono a contatto con la cute se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a
3 mg/Kg (0,0003% in peso) sul peso totale secco del cuoio.

                                      CAM Parte generale

Non possono essere immessi sul mercato gli articoli in cuoio o quelli con parti in cuoio che
contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003%) su peso totale
secco del cuoio.
                                       CAM Appendice I
Cuoio conciato al cromo
- Per le calzature contenenti cuoio conciato nel prodotto finito non è rilevabile il cromo
   esavalente [limite di quantificazione 3 ppm (3 mg/kg)]
- Per le calzature contenenti cuoio conciato il contenuto di cromo estraibile nel prodotto finito
   è inferiore a 200 mg/kg.
Articolo
IPA

                                 REACH Restrizione n.50
[Sono elencati 8 IPA]
Divieto di immissione in commercio per la vendita al pubblico di articoli se uno dei loro
componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a
breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’uso normali o
ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001% peso/peso) di ciascuno degli IPA
elencati.
Tali articoli comprendono, tra l’altro:
[…] - abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo

                                     CAM Appendice I                                          Più
                                                                                           restrittivo

[Sono elencati 18 IPA, tra cui gli 8 della restrizione REACH]
Ciascun IPA non può essere presente nelle plastiche, nella gomma artificiale, nei materiali tessili
o nei rivestimenti per il cuoio in concentrazione pari o superiori a 1mg/kg.

La concentrazione totale dei 18 IPA elencati deve essere inferiore a 10 mg/kg.
Articolo
Formaldeide
       Il Regolamento (UE) 2018/1513 introduce la nuova REACH          Restrizione n.72
Dal 1 novembre 2020:
talune sostanze CMR di categoria 1A o 1B (33 sostanze tra metalli pesanti, ftalati, IPA,
Formaldeide, Chinolina, ecc.) non possono essere immesse sul mercato se contenute oltre i
valori limite indicati in Appendice 12 in articoli venduti al consumatore che entrano a
contatto con la pelle quali:
•   Capi di abbigliamento o accessori correlati;
•   Tessuti diversi dagli indumenti che, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili,
    entrano in contatto con la pelle umana in misura analoga ai vestiti;
• Calzature
Sono esclusi dalla restrizione:
- I dispositivi di protezione individuale;
- I capi d'abbigliamento, i relativi accessori e le calzature, o le parti di capi d'abbigliamento,
   relativi accessori o calzature, che sono interamente di cuoio, pellicce o pelli naturali
                                    FORMALDEIDE: limite di 75mg/kg (peso/peso)

                                      CAM Appendice I                                           Più
                                                                                             restrittivo

La formaldeide libera e idrolizzata contenuta nei componenti della calzatura non può essere
superiore ai seguenti limiti:
— materiali tessili: 20 mg/kg,
— cuoio: 75 mg/kg (fodere e sottopiedi); 100 mg/kg per le altre parti del prodotto
Articolo
Articoli che rilasciano formaldeide
PROPOSTA DI RESTRIZIONE
L’11 febbraio 2019 è stata presentata dall’ECHA la proposta di restrizione
per articoli che causano l’esposizione dei consumatori alla formaldeide
per inalazione.

La restrizione riguarda le fonti di emissione di formaldeide in aria indoor.
Rientrano nell'ambito di applicazione di questa proposta di restrizione:
- Tappeti in tessuto e tappeti in pelle
- Rivestimenti tessili per interni
- Passatoie
- Tappeti wall-to-wall

Proposta: limitare l'immissione sul mercato o l'uso di tutti gli articoli che rilasciano formaldeide
a concentrazioni maggiori o uguali a 0,124 mg / m3 nell'aria di una camera test utilizzata nelle
condizioni previste dalla norma europea EN 717-1.

   1st deadline for comments on restriction report: 20/05/2019
   Final deadline for comments on restriction report: 20/09/2019
Imprese: monitorare le sostanze di interesse
Imprese: supporto nazionale
      http://reach.mise.gov.it
Grazie per l’attenzione
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