Gestione delle sostanze chimiche: dal REACH al CLP - Dott. Michele Checchin - Centro REACH Veneto Rovigo, 19 giugno 2013 - Azisanrovigo.it

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Gestione delle sostanze chimiche: dal REACH al CLP - Dott. Michele Checchin - Centro REACH Veneto Rovigo, 19 giugno 2013 - Azisanrovigo.it
Gestione delle sostanze chimiche:
dal REACH al CLP

         Dott. Michele Checchin - Centro REACH Veneto
                                 Rovigo, 19 giugno 2013

                                               Michele Checchin –Marta Simion
                                     Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
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Indice dell’intervento

Definire il pericolo chimico: il GHS e il CLP;

Comunicare il pericolo chimico: le nuove Etichette;

Informazioni sulle sostanze chimiche: il REACH;

Registrazione: casi particolari;

Il REACH e la gestione degli articoli;

Le schede dati di sicurezza.

                                                     Michele Checchin –Marta Simion
                                           Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
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1. Definire il pericolo
chimico: il GHS e il CLP

                             Michele Checchin –Marta Simion
                   Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
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Che cosa sono gli agenti chimici?

Solventi     (Acetone,   acetato     di
                                          
etile, cloruro di metilene)?

Acidi    e   Basi   (Acido   fosforico,   
idrossido di calcio)?

Colle?                                    

Detergenti?                               
Videoterminali?                           
Frese?                                    

                                                    Michele Checchin –Marta Simion
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È pericolosa?

•   Deve essere utilizzata in azienda?        D.Lgs. 81/2008, art. 222

•   Deve essere trasportata?     ADR/RID, ADN, IMDG, DGR
                                 IATA
•   Deve essere immessa sul mercato?        DSD, DPD, CLP

•   Ecc.…        È un rifiuto? Un cosmetico? Un COV? ….

                                                          Michele Checchin – Marta Simion
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I criteri di classificazione ed etichettatura

I criteri di classificazione ed etichettatura si basano su, per
l’appunto, dei criteri prestabiliti;

Tali criteri si basano su proprietà misurabili della sostanza;

Per esempio, la propilendiammina, che ha un Flash Point di
circa 33°C, è considerata infiammabile;

L’olio minerale, che ha un Flash Point di circa 138°C, è
considerato non infiammabile.

                                                         Michele Checchin – Marta Simion
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I criteri di classificazione ed etichettatura

Ai fini dell’immissione sul mercato, i criteri per:

1. identificare, e
2. comunicare, tramite l’etichetta,

il pericolo chimico, si sono finora basati su 2 strumenti legislativi fondamentali:

    Direttiva 67/548/CEE e                classificazione, imballaggio ed etichettatura
    successive modifiche                  delle sostanze pericolose
    (in Italia D.Lgs. 52/97)

    Direttiva 1999/45/CE e                classificazione, imballaggio ed etichettatura
    successive modifiche                  delle miscele pericolose
    (in Italia D.Lgs. 65/03)

                                                                         Michele Checchin – Marta Simion
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L’evoluzione dei criteri di classificazione ed etichettatura

 I criteri di classificazione servono a identificare il pericolo
 chimico e costituiscono, per loro natura, un sistema
 arbitrario;

 Nel 1992, in sede ONU, ci si è posti il problema di verificare se
 questi criteri rispondono efficacemente all’esigenza di
 identificare e comunicare il pericolo chimico.

                                                         Michele Checchin – Marta Simion
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Perché è nato il GHS (Globally Harmonized System) dell’ONU

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L’evoluzione dei criteri di classificazione ed etichettatura

 L’ONU ha quindi deciso di emanare un sistema di identificazione e
 comunicazione del pericolo chimico che potesse essere applicato su
 scala globale e costituisse il sistema migliore, allo stato attuale, per il
 suo scopo: si tratta del GHS, (Globally Harmonized System of
 Classification and Labelling of Chemical).

 La prima edizione del GHS è del 2003, e nel 2008 l’Europa si è
 allineata con il GHS con il regolamento CE n.1272/2008, o CLP,
 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
 sostanze e delle miscele.

 Regolamento n.1272/2008 pubblicato sulla G.U.C.E.                      L353          del
 31/12/2008 ed entrato in vigore il 20 gennaio 2009.

                                                                Michele Checchin – Marta Simion
                                                      Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Il CLP (regolamento CE 1272/2008)

Il CLP recepisce il GHS, con lo scopo di stabilire una base comune e
coerente per il pericolo chimico.

Stabilisce quindi criteri per:

              IDENTIFICAZIONE                             Classificazione
               DEL PERICOLO

              COMUNICAZIONE                                Etichettatura
               DEL PERICOLO                                         SDS

                                                               Michele Checchin – Marta Simion
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Cosa può fare un agente chimico pericoloso?

                                   • Esplodono;
                                   • Reagiscono violentemente
Pericoli per la sicurezza;           con l’acqua;
                                   • Si infiammano facilmente;
                                   • Ecc.

                                  • Causano il cancro;
Pericoli per la salute;           • Causano la morte per
                                    avvelenamento;
                                  • Ustionano pelle e occhi;
                                  • Ecc.

                                  • Sono tossiche per i pesci;
Pericoli per l’ambiente.          • Distruggono l’ozono;
                                  • Ecc.

                                                     Michele Checchin – Marta Simion
                                           Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Quali sono le proprietà pericolose prese in considerazione?

 Tipo di pericolo           Natura del pericolo              Gravità del pericolo

                    16 Classi di pericolo                Categorie di pericolo
  FISICO            Es. Liquidi piroforici, Perossidi    Numero dipendente dalla classe
                    organici, liquidi infiammabili…

                    10 Classi di pericolo                Categorie di pericolo
 PER LA             Es.        Tossicità        acuta,   Numero dipendente dalla classe
 SALUTE             Cancerogenicità,     Pericolo   di
                    aspirazione…

                    2 Classi di pericolo                 Categorie di pericolo
    PER
                                                         Numero dipendente dalla classe
L’AMBIENTE          Tossicità acquatica
                    Pericolo per l’ozono

                                                                          Michele Checchin – Marta Simion
                                                                Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Quali sono le proprietà pericolose prese in considerazione?

  Pericoli fisici

                               Sostanze che, a contatto con
    Esplosivi                  l’acqua, emettono gas infiammabili
    Gas infiammabili           Liquidi comburenti
    Aerosol infiammabili       Solidi comburenti
    Gas comburenti             Perossidi organici
    Liquidi infiammabili       Gas sotto pressione
    Solidi infiammabili        Sostanze autoriscaldanti
    Liquidi piroforici         Sostanze autoreattive
    Solidi piroforici          Corrosivi per i metalli

                                                             Michele Checchin – Marta Simion
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Quali sono le proprietà pericolose prese in considerazione?

  Pericoli per la salute

   Tossicità acuta                                Mutagenicità
   Corrosione/irritazione cutanea                 Cancerogenicità
   Danni rilevanti/irritazione oculare            Tossicità riproduttiva
   Sensibilizzazione       respiratoria   e       Tossicità a seguito di
   cutanea                                        aspirazione.
   Tossicità sistemica su organi bersaglio
   a seguito di esposizione singola
                                              Effetti sull’ambiente
   Tossicità sistemica su organi bersaglio
                                                  Pericolosità per l’ambiente
   a seguito di esposizione ripetuta
                                                  acquatico;
                                                  Pericolo per l’ozono.

                                                                       Michele Checchin – Marta Simion
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2. Comunicare il pericolo
chimico: le nuove Etichette

                              Michele Checchin – Marta Simion
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Questa sostanza è pericolosa?

                      Il PRODUTTORE

                      Prima di vendere la sostanza
                      deve                  studiarla
                      approfonditamente, con dei
                      test di laboratorio, per capire
                      se presenta una delle proprietà
                      che abbiamo appena elencato.

   Il problema dell’identificazione del pericolo
chimico è una materia complessa e in evoluzione
                                                Michele Checchin – Marta Simion
                                      Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Questa sostanza è pericolosa?

L’UTILIZZATORE come fa a capire se una sostanza è pericolosa?

                    • Dall’aspetto?

                    • Dal colore?

                    • Dall’odore?

                                                        Michele Checchin – Marta Simion
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Questa sostanza è pericolosa?

L’UTILIZZATORE come fa a capire se una sostanza è pericolosa?

         • Dall’etichetta di pericolo

         • Dalla scheda di sicurezza

                                                        Michele Checchin – Marta Simion
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Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta

• Il produttore di una sostanza chimica è tenuto
  a verificare se questa è pericolosa o meno, e
  nel caso a apporre l’ETICHETTA DI
  PERICOLO;

• LA NORMATIVA che prescrive come
  classificare le sostanze e realizzare l’etichetta
  STA CAMBIANDO CON IL CLP;

                                                 Michele Checchin – Marta Simion
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Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta

• Alcune caratteristiche dell’etichetta sono
  identiche anche con la nuova normativa:

     Contiene nome, indirizzo e numero di telefono
     del fornitore o dei fornitori;
     È in italiano;
     Contiene l’identificatore del prodotto;

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Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta

• Altre invece sono cambiate:

   i simboli di pericolo sono diventati pittogrammi di
   pericolo;
   Le frasi di rischio (frasi R) sono diventate le
   indicazioni di pericolo (frasi H);
   Le frasi S sono diventate frasi P;

                                                  Michele Checchin – Marta Simion
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Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta

    Etichetta: sistema in parte ancora in vigore in EU
                                                                                               Denominazione ed identificatore
                             Indicazioni di pericolo
                                                       BROMOBENZENE
                                                       EC 203-623-8
                                    R10     Infiammabile
                                    R38     Irritante per la pelle
                                    R51/53 Tossico per gli organismi acquatici può provocare a lungo
 PERICOLOSO
                                             termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
PER L’AMBIENTE
                                                                                             Frasi R

                                       S2 Conservare fuori della portata dei bambini
                                       S61 Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/
                                           schede informative in materia di sicurezza

   IRRITANTE
                                                                                             Frasi S
  Simboli di pericolo
Devono coprire almeno 1/10
della superficie dell’etichetta
                                      Nome e recapiti del                        SAPI Spa, Via E.P. Masini, 2
                                      fornitore                                  35131 Padova - tel.049 8227 531

                                                                                                            Michele Checchin – Marta Simion
                                                                                                  Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta

                             Etichetta: sistema CLP
            Denominazione ed identificatore
                                                                             Avvertenze

BROMOBENZENE                           ATTENZIONE
602-060-00-9
                         H226 Liquido e vapori infiammabili;
                         H315 Provoca irritazione cutanea;
                         H411Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

                                                                                Indicazioni di pericolo

                         P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente
                         P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche
                         P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
                         P273 Non disperdere nell’ambiente.

                     Pittogrammi
                                                                                Consigli di prudenza

                                              Nome e recapiti del
SAPI Spa, Via E.P. Masini, 2                  fornitore
35131 Padova - tel.049 8227 531

                                                                                                Michele Checchin – Marta Simion
                                                                                      Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
I nuovi PITTOGRAMMI DI PERICOLO

  Il CLP prevede 9 pittogrammi, di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute e 1
  per i pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un
  pittogramma.

                                          GHS 01                           GHS 04

PERICOLI FISICI                           GHS 02

                                                                           GHS 05
                                          GHS 03

                                         GHS 06                             GHS 08
PERICOLI PER LA
    SALUTE
                                         GHS 07

 PERICOLI PER                              GHS 09
  L’AMBIENTE
                                                                                Michele Checchin – Marta Simion
                                                                      Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta

• In questo periodo e FINO AL 2015 siamo in
  un periodo transitorio durante il quale
  POSSIAMO IMBATTERCI IN ETICHETTE
  SIA «VECCHIE» CHE «NUOVE»;

• Le etichette «vecchie» sono realizzate
  secondo il D.lgs. 52/1997 e D.Lgs. 65/2003;

• Le etichette «nuove» sono realizzate
  secondo il regolamento CE n.1272/2008,
  detto CLP.
                                                  Michele Checchin – Marta Simion
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3. Informazioni sulle
sostanze chimiche: il
       REACH

                           Michele Checchin – Marta Simion
                 Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
La nascita del Regolamento REACH

GHS e CLP hanno creato un sistema più affidabile e migliore per
identificare e descrivere il pericolo chimico.

Tuttavia qualunque elenco di criteri, che si tratti dei criteri CLP
o di quelli stabiliti dalle precedenti direttive europee, ha una
caratteristica fondamentale: per applicarlo, abbiamo bisogno
dei DATI sulle sostanze chimiche.

Questo problema è stato affrontato in sede europea (non più
ONU) e ha portato alla riorganizzazione del sistema regolatorio di
gestione delle sostanze chimiche.

                                                           Michele Checchin – Marta Simion
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La gestione dei chemicals PRIMA DEL REACH

                                CHEMICAL

 È in EINECS
(European Inventory of                                    Nuova (>10 kg/anno)
   Existing Chemical
      Substances)                                       Deve essere notificata e
è una lista chiusa, con                                    sottoposta a test
     101.106 Voci
 (18 settembre 1981)

           La notifica permette la commercializzazione della sostanza, se
                  l’Autorità Nazionale competente acconsente.
          Per le sostanze notificate esiste un repertorio a parte: è l’ELINCS
                (European List of Notified Chemical Substances)
            è una lista dinamica ed in continuo divenire: circa 4.518 Voci
                                 (novembre 2006)

                                                                     Michele Checchin – Marta Simion
                                                           Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
REACH: Perché nasce?

      Delle 101.106 sostanze elencate in Einecs:

                    Disponibilità di dati             %

             Tossicità acuta                         13,4

             Tossicità per la riproduzione            2,5

             Mutagenesi                               3,9

             Cancerogenesi                            1,8

             Pericoli per l'ambiente                  3,5

 In conclusione questo studio ha stimato che per ~ 90% delle oltre 101.000
sostanze contenute in EINECS vi sono dati assenti o limitati circa i risultati
di saggi sull’animale o informazioni su proprietà che generano pericolosità
                            per uomo o ambiente !

                                                                      Michele Checchin – Marta Simion
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REACH: una realtà

REGOLAMENTO CE/1907/2006
        In vigore dal

      1 giugno 2007

                                     Michele Checchin – Marta Simion
                           Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Dove si applica il REACH?

I paesi UE sono i 27 stati membri dell’Unione Europea più altri
tre paesi (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che pur non
facendo parte della UE prevedono di attuare il Regolamento
REACH.

     Paesi extra-UE che
     intendono applicare
     il R.E.A.CH.

                                                Michele Checchin – Marta Simion
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La creazione dell’ECHA e degli Help Desk

               Con il REACH viene anche istituita
               a Helsinki l’Agenzia Europea per la
               Chimica (ECHA), con il compito di
               gestire i processi REACH e
               supportare gli Stati Membri e
               l’Industria.
                  www.echa.europa.eu

               Inoltre ogni Stato Membro istituisce
               un servizio nazionale di Help Desk
               (in Italia gestito dal Ministero dello
               Sviluppo Economico)

  http://reach.sviluppoeconomico.gov.it
                                             Michele Checchin – Marta Simion
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I principi fondamentali del REACH

Il REACH sposta sull’industria l’obbligo di fornire informazioni
sulle sostanze chimiche circolanti in Europa.

                             Articolo 5

               NO DATA – NO MARKET
        […] “le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un
        preparato non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul
        mercato a meno che non siano state registrate, ove richiesto,
        a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.”

                                                                Michele Checchin – Marta Simion
                                                      Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
I principi fondamentali del REACH – 1 La Registrazione

 La REGISTRAZIONE è il “cuore” del Regolamento REACH, ed è lo
  strumento attraverso il quale vengono ottenute le informazioni sulle
  sostanze chimiche circolanti in Europa, secondo il principio NO DATA
  – NO MARKET;

 Uno dei principi fondamentali su cui si basa il REACH è l’aumento
  della quantità di informazioni che circolano lungo la filiera di
  approvvigionamento;

 Il REACH comporterà l’esistenza di più informazioni le quali saranno
  inoltre più diffuse verso tutti gli attori.

                                                              Michele Checchin – Marta Simion
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Cosa significa REGISTRARE?

Registrare significa FORNIRE INFORMAZIONI – gli allegati VII, VIII, IX e
X spiegano quali informazioni fornire.

A seconda delle quantità implicate, possono essere richieste tutte le
informazioni specificate negli allegati o solo una parte.

                                                               Michele Checchin – Marta Simion
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Informazioni da fornire con la registrazione
             in funzione dei quantitativi

1 – 10 ton/anno:               allegato VII

10 – 100 ton/anno:             allegati VII e VIII

100 – 1000 ton/anno:           allegati VII, VIII e
                               proposte test allegato IX

> 1000 ton/anno:               allegato VII, VIII e
                               proposte test allegati IX e X

                                                     Michele Checchin – Marta Simion
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Informazioni da fornire con la registrazione

Identità del fabbricante o dell’importatore;
Identità della sostanza;
Informazione sulla fabbricazione e su tutti gli usi identificati dal dichiarante;
Classificazione ed etichettatura della sostanza;
Istruzioni riguardanti la sicurezza d’uso;
Riassunto dei dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici previsti in funzione
dei quantitativi (Allegati da VII a XI);
Robust Study Summaries per gli studi utilizzati per il CSR;
Indicazione degli studi eventualmente rivisti da un assessor indipendente;
Proposte di test necessari a completare i dossier previsti in funzione dei quantitativi
(Allegati IX e X);
Informazioni generiche sul tipo di esposizione previsto per le sostanze nella fascia              1-
10 ton/anno;
A partire da 10 ton/anno deve essere fornito anche il Rapporto sulla Sicurezza Chimica
(Chemical Safety Report).

                                                                               Michele Checchin – Marta Simion
                                                                     Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Le Tempistiche per la Registrazione

 1 giugno – 1 dicembre
 2008

                                        Michele Checchin – Marta Simion
                              Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Registrazione: esenzioni

1) Sostanze considerate già registrate:
- sostanze attive nei prodotti biocidi;
- sostanze attive nei prodotti fitosanitari;
- sostanze già notificate in conformità alla Direttiva 67/548/CEE.

2) Sostanze esentate dal Regolamento R.E.A.CH.:
   Sostanze radioattive (in quanto è già applicabile una legislazione specifica);
   Sostanze sotto la supervisione doganale (finché non subiscono alcuna
  forma di trattamento o lavorazione inclusi la formulazione, il consumo,
  l'immissione in contenitori, il trasferimento da un contenitore all'altro, la
  miscelazione o la fabbricazione di un articolo);
   Sostanze trasportate - merci pericolose (perché già regolamentate da una
  legislazione specifica; l’esenzione è limitata alla sola fase di trasporto);

                                                                          Michele Checchin – Marta Simion
                                                                Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Registrazione: esenzioni

Rifiuti (in quanto sono regolamentati da legislazione specifica);
Sostanze che sono già adeguatamente regolate da altre legislazioni, come i
prodotti medicinali per uso umano o veterinario;
 Sostanze che in genere presentano rischi così bassi da non richiedere una
registrazione, come l'acqua, l'ossigeno, ecc. nominalmente citate all’allegato IV
del Regolamento R.E.A.CH.;
 sostanze presenti in natura come i minerali, i minerali grezzi e i concentrati di
minerali grezzi, il clinker di cemento ecc. finché non sono chimicamente modificate
e in genere sostanze identificate a norma dell’allegato V.
I polimeri, anche se e' richiesto di registrare le sostanze monomeriche contenute;
 Alimenti o mangimi impiegati nel cibo per consumo umano o nei mangimi per gli
animali;
 Sostanze riciclate o recuperate già registrate purché siano rispettate una serie di
condizioni (rif. Art. 2, comma 7, lettera d);
Sostanze reimportate in determinate condizioni.

                                                                       Michele Checchin – Marta Simion
                                                             Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
LA REGISTRAZIONE

 Il REACH riguarda TUTTE le sostanze chimiche, a meno che non sia
  prevista una specifica esenzione;

 Alcune sostanze sono espressamente esentate dalla registrazione,
  mentre altre sono considerate già registrate.

 La registrazione si applica ALLE SOSTANZE chimiche. Anche se
  indirettamente coinvolge preparati ed articoli, l’oggetto delle
  disposizioni del Regolamento sono sempre le singole sostanze.

                                                          Michele Checchin – Marta Simion
                                                Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Chi può registrare?

• Chi PRODUCE più di 1 ton anno di una sostanza chimica phase-
in;
• Chi IMPORTA più di 1 ton anno di una sostanza chimica phase-
in isolata o contenuta in un preparato (miscela);
• Chi IMPORTA più di 1 ton anno di una sostanza che viene
rilasciata intenzionalmente da un articolo (sarà spiegato meglio
più avanti)
• RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI di aziende extra - europee

 SOLO LE ENTITÀ LEGALI CON SEDE NELLA UE POSSONO
          PREREGISTRARE E REGISTRARE!!!

                                                         Michele Checchin – Marta Simion
                                               Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
ROSSI Spa
                                              Sintetizza in Romania il                                Esempio su filiera verticale
                                               DMABC (tensioattivo)
                                                 EC# : 263-080-8                     REGISTRA !
                                               CAS# : 61789-71-7

                                  BIANCHI Spa
                                  Acquista il DMABC (tensioattivo) e
                                  formula un precursore del detergente
                                                                                                                 HOUSEHOLD TRADING srl
                                                                                                              Acquista     dalla      Bianchi   il
                                                                                                              precursore e lo rivende all’interno
UTILIZZATORI A VALLE

                                                                                                              dei contenitori originali
                                     DETERGENTI Srl
                                     Utilizza il precursore per formulare
                                     il detergente pronto all’uso

                                   TRATTAMENTO SUPERFICI srl                                                           SAPONI E PROFUMI sas
                                   Utilizza il detergente per pulire                  i                           Piccolo supermercato, acquista
                                   macchinari prima di effettuare                     i                           dalla Detergenti srl il prodotto e lo
                                   trattamenti superficiali                                                       rivende al dettaglio

                                                PULITUTTO srl
                                     Impresa di pulizie, utilizza il prodotto
                                     per pulire uffici, ecc.
                                                                                                                           Sig. Michele
                                                                                                                  Compra il prodotto per pulire la
                                                                                                                  sua casa
                                                                                                                                      Michele
                       Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009,Checchin
                                                                                                                                                pag 44. – Marta Simion
                                                                                                                          Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Esempio su filiera orizzontale

                                                                           PAESI UE
                               RAPPR.
                                                      Obblighi REACH
                              ESCLUSIVO

NON REGISTRA
                           dell’AZIENDA
                                                       REGISTRA
                                CINESE
AZIENDA
 CINESE
                                                                                              AZIENDA EUROPEA
                                                                                                                                  3
                                                                                                             NON REGISTRA

                                  AZIENDA
                                                         2A                                                                       2B
                                                                                              AZIENDA EUROPEA
                                  EUROPEA
                                                            REGISTRA

                                                                                                           NON REGISTRA

                                  AZIENDA
                                    CINESE                                                     AZIENDA EUROPEA
                                                                                                                                  1
                               sede europea                REGISTRA
                                                                                                              NON REGISTRA

        Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pag 66.
                                                                                                                     Michele Checchin – Marta Simion
                                                                                                           Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Esempio su filiera orizzontale

                 RAPPR.                     UTILIZZATORI A VALLE
                ESCLUSIVO

NON REGISTRA
               dell’AZIENDA
                 CINESE
AZIENDA
                                           AZIENDA EUROPEA
 CINESE                                            2
                    IMPORTATORI           NON REGISTRA

                  AZIENDA
                                           AZIENDA EUROPEA
                 EUROPEA 1
                                                   3
                                          NON REGISTRA

                  REGISTRA !
                  AZIENDA
                   CINESE                   AZIENDA EUROPEA
                                                    4
                sede europea
                                          NON REGISTRA

                                                             Michele Checchin – Marta Simion
                                                   Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
REACH: Cos’è?

                                                  Capire i
                                                  pericoli
  Ottenere
informazioni

AUTORIZZAZIONE

               Controllare i
                 pericoli

                                         Michele Checchin – Marta Simion
                               Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
4. Registrazione: casi
     particolari

                           Michele Checchin – Marta Simion
                 Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Registrazione: casi particolari

Abbiamo visto che il REACH richiede di produrre un dossier di
registrazione quando si immette per la prima volta, sul mercato
europeo, una sostanza chimica (in quantità maggiore di 1 ton
annua).

Questo avviene quando: si produce una sostanza, oppure la si
importa da un paese extra EU.

Esistono però alcuni casi particolari:

      Sostanze RILASCIATE DA UN ARTICOLO;

      Sostanze provenienti dal RECUPERO DI UN RIFIUTO;

                                                        Michele Checchin – Marta Simion
                                              Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Registrazione: casi particolari

SOSTANZE RILASCIATE DA UN ARTICOLO:

Si tratta di casi molto particolari: si tratta di OGGETTI che
prevedono, oltre alla loro funzione, una FUNZIONE/QUALITÀ
AGGIUNTIVA DOVUTA AL RILASCIO;

Questa categoria, all’atto pratico, è limitata agli oggetti
profumati;

Quando si importa uno di questi articoli, è necessario registrare la
sostanza rilasciata, soltanto se questa:

• È rilasciata in quantità maggiore di una t/annua;
• Non è già stata registrata in Europa per quell’uso.

                                                             Michele Checchin – Marta Simion
                                                   Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Registrazione: casi particolari

SOSTANZE RILASCIATE DA UN ARTICOLO:

Si tratta di casi molto particolari: si tratta di OGGETTI che
prevedono, oltre alla loro funzione, una FUNZIONE/QUALITÀ
AGGIUNTIVA DOVUTA AL RILASCIO;

Questa categoria, all’atto pratico, è limitata agli oggetti
profumati;

Quando si importa uno di questi articoli, è necessario registrare la
sostanza rilasciata, soltanto se questa:

• È rilasciata in quantità maggiore di una t/annua;
• Non è già stata registrata in Europa per quell’uso.

                                                             Michele Checchin – Marta Simion
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Registrazione: casi particolari

               SOSTANZE RECUPERATE DA RIFIUTI

                           FUORI CAMPO
  CAMPO REACH                 REACH           CAMPO REACH

      ARTICOLI

     SOSTANZE               RIFIUTI                  MPS

      MISCELE

È garantita la filiera    INTERRUZIONE      Le informazioni sono
 delle informazioni       DELLA FILIERA!         state perse!

                                                           Michele Checchin – Marta Simion
                                                 Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Registrazione: casi particolari

        SOSTANZE RECUPERATE DA RIFIUTI

Le sostanze recuperate da rifiuti sono in teoria soggette a
registrazione.
Possono però essere esentate se si dimostra che esistono
le condizioni stabilite dall’art.2(7d) del REACH.

1. esiste una registrazione effettuata da qualche attore europeo per tale
sostanza;

2. nello stabilimento sono disponibili schede di sicurezza o
eventualmente altre informazioni sulla sicurezza della sostanza
recuperata.

                                                                Michele Checchin – Marta Simion
                                                      Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
5. Il REACH e la gestione
        degli articoli

                             Michele Checchin – Marta Simion
                   Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Lo scambio di informazioni lungo la catena di
               approvvigionamento

Per capire quali sono gli obblighi di informazione relativamente a
un prodotto, un primo approccio utile è quello di capire in quale
«forma» si trova:

 SOSTANZE

   MISCELE

  ARTICOLI
                                                         Michele Checchin – Marta Simion
                                               Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Lo scambio di informazioni lungo la catena di
                approvvigionamento

                               Sostanza o                                   Art.
SOSTANZE                         miscela
                                                            sì              31
               Art. 31 o 32   pericolosa, o
               del REACH      che contiene
MISCELE                         sostanze                  no                  Art.
                               pericolose?                                    32

                               Art. 33 del
 ARTICOLI
                                REACH

                                                        Michele Checchin – Marta Simion
                                              Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Lo scambio di informazioni: articoli

L’approccio rispetto agli articoli è differente rispetto a quello che
riguarda le sostanze o miscele (siano o no classificate come
pericolose);

GLI ADEMPIMENTI LEGATI AGLI ARTICOLI RIGUARDANO
SOLTANTO UN ELENCO DI SOSTANZE RITENUTE
PARTICOLARMENTE PERICOLOSE (SVHC);

Si tratta delle sostanze in «candidate list» o in Allegato XIV;

Sono sostanze che sono (o potenzialmente saranno) soggette
ad autorizzazione;

Gli obblighi relativi agli articoli sono principalmente OBBLIGHI
DI COMUNICAZIONE.

                                                             Michele Checchin – Marta Simion
                                                   Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Lo scambio di informazioni: articoli

Introduco sul mercato sostanze
                                  Introduco sul mercato articoli
chimiche in quanto tali o
come miscela

                                 Do informazioni relativamente a
Produco una SCHEDA
                                 un elenco limitato di sostanze
DATI DI SICUREZZA
                                 pericolose

                                                            Michele Checchin – Marta Simion
                                                  Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
LA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern)

È la lista delle sostanze candidate a essere pubblicate
nell’allegato XIV del REACH;

È una lista dinamica, quindi destinata ad allungarsi con il
tempo (si stima che potrebbe arrivare a interessare c.ca 1.500
sostanze);

Tali sostanze non sono necessariamente bandite, ma sono
soggette a obblighi di comunicazione.

                                                           Michele Checchin – Marta Simion
                                                 Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
POTENZIALMENTE RIENTRANO NELLA PROCEDURA DI
            AUTORIZZAZIONE LE SOSTANZE SVHC:

Art. 57(a) Sostanze cancerogene cat. 1 e 2 (R45, R49)
Art. 57(b) Sostanze mutagene cat. 1 e 2 (R46)
Art. 57(c) Sostanze tossiche per la riproduzione cat. 1 e 2 (R60, R61)
Art. 57(d, e) Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche –PBT (criteri
   in allegato XIII) e sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili –
   vPvB (criteri in allegato XIII)
Art. 57(f) Sostanze che pur non rientrando nei criteri precedenti possono
   presentare rischi analoghi per l’uomo e per l’ambiente, quali i distruttori
   endocrini

                                                                   Michele Checchin – Marta Simion
                                                         Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
LA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern)

www.echa.europa.eu
                                                         Michele Checchin – Marta Simion
                                               Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Lo scambio di informazioni: articoli

OBBLIGO 1: Comunicazione al cliente ai sensi dell’art. 33 del REACH

             Quando scatta: quando è presente una sostanza
             SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p
             Cosa fare: informare il cliente aziendale della
             presenza di tale sostanza nell’articolo fornito.

OBBLIGO 2: Notifica all’ECHA ai sensi dell’art. 7(2) del REACH

             Quando scatta: quando è presente una sostanza SVHC in
             concentrazione superiore allo 0,1% p/p E INOLTRE la
             quantità di tale sostanza in tutti gli articoli supera 1
             ton/anno e non è stata registrata per quell’uso
             Cosa fare: procedura di notifica all’ECHA.
                                                               Michele Checchin – Marta Simion
                                                     Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Lo scambio di informazioni: articoli

                                Esempio: importazione diretta dell’articolo

Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 75.

                                                                                                                                Michele Checchin – Marta Simion
                                                                                                                      Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Esempio: assemblaggio di articoli

      ASSEMBLAGGIO

                                          Michele Checchin – Marta Simion
                                Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
UN ESEMPIO: ASSEMBLAGGIO DI OCCHIALI

 Placchetta:                                                                               Presenza di una sostanza VHC
                                                                                           sopra lo 0,1% p/p:
 peso: 3 g
 sostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,5%)                                                    Il    fornitore   europeo     della
                                                                                           placchetta ha l’obbligo di avvertire
                                                                                           il suo cliente (cioè l’azienda che
                                                                                           effettuerà l’assemblaggio) della
                                                                                           presenza di una sostanza VHC
         ASSEMBLAGGIO

Occhiale:                                                                                  Presenza di una sostanza VHC
                                                                                           sotto lo 0,1% p/p:
peso: 20 g
sostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,08%)                                                    Nessuna comunicazione è dovuta
                                                                                           da parte dell’azienda che ha
                                                                                           effettuato il montaggio verso il suo
                                                                                           cliente

      Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 77.

                                                                                                                   Michele Checchin – Marta Simion
                                                                                                         Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
UN ESEMPIO: ASSEMBLAGGIO DI OCCHIALI

 Placchetta:                                                                                 Presenza di una sostanza VHC
                                                                                             sopra lo 0,1% p/p:
 peso: 3 g
 sostanza VHC contenuta: 0,2 g (6,67%)                                                       Il    fornitore   europeo     della
                                                                                             placchetta ha l’obbligo di avvertire
                                                                                             il suo cliente (cioè l’azienda che
                                                                                             effettuerà l’assemblaggio) della
                                                                                             presenza di una sostanza VHC
          ASSEMBLAGGIO

Occhiale:                                                                                    Presenza di una sostanza VHC
                                                                                             sopra lo 0,1% p/p:
peso: 20 g
sostanza VHC contenuta: 0,2 g (1%)                                                           L’azienda che ha effettuato il
                                                                                             montaggio ha il dovere verso
                                                                                             l’azienda sua cliente di informare
                                                                                             della presenza della sostanza
                                                                                             VHC

    Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 77.

                                                                                                                 Michele Checchin – Marta Simion
                                                                                                       Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
I diversi livelli informativi previsti dal REACH

           sostanza                 miscela                          articolo
A
L
L
’
E
C          Dossier di                                         Dossier notifica
H
A        registrazione                                            SVHC
    A
    L
    C
    L
    I
    E
    N
    T   Extended safety         Extended safety               Presenza SVHC
    E     data sheet              data sheet
                                                                  Michele Checchin – Marta Simion
                                                        Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
7. Informazioni relative alla
    gestione sicura delle
     sostanze chimiche:
    sostanze e miscele

                               Michele Checchin – Marta Simion
                     Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
Normativa sulle SDS: l’evoluzione
                           (quadro sintetico non esaustivo)

                                       REACH
                                       Reg.CE.
  Direttiva                           1907/2006              CLP
                                                                                  Reg.CE.
  88/379/CEE                                                Reg.CE.
                                      Titolo IV e all.II                          453/2010
                                                           1272/2008
  SDS     per   i
                      Direttiva                                                Modifica l’all.II del
  preparati                                                   Modifica i
                      92/32/CEE                                                    REACH
                                                               criteri di
                                                           classificazione
                      SDS per    le                               ed
                      sostanze                              etichettatura

1988                1992         2007                  2008              2010

 La scheda di sicurezza ESISTE DA MOLTI ANNI,
    ma in questo periodo SI STA EVOLVENDO
                                                                                       Michele Checchin – Marta Simion
                                                                             Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
La scheda dati di sicurezza

                È un documento che fornisce informazioni su
                sostanze e/o miscele che devono essere
                utilizzate in un ambiente di lavoro;

                Fornisce al datore di lavoro informazioni sufficienti
                per:
SDS: cos’è e
                1.Sviluppare un programma specifico di
a cosa serve    protezione e formazione dei lavoratori;
                2.Prendere in considerazione eventuali misure
                necessarie per proteggere l’ambiente.

                Come uso secondario, è una fonte di informazioni
                anche per altri soggetti quali trasportatori di merci
                pericolose, centri antiveleno, ecc., ai quali sono
                però garantite ALTRE FONTI di informazioni.

                                                          Michele Checchin – Marta Simion
                                                Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
SDS: come è fatta?                                         9. Proprietà fisiche e chimiche.
                                                                  9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamental
1. Identificazione del preparato e della società.                 9.2 – Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e
1.1 – Identificazione del prodotto                                l’ambiente
1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela        10. Stabilità e reattività.
1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza   10.1 – Reattività
1.4 – Numero telefonico di Emergenza                              10.2 – Stabilità chimica
2. Identificazione dei pericoli.                                  10.3 – Possibilità di reazioni pericolose
2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela              10.4 – Condizioni da evitare
2.2 – Elementi della etichetta                                    10.5 – Materiali incompatibili
2.3 – Altri pericoli                                              10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi
3.Composizione/informazione sugli ingredienti.                    11. Informazioni tossicologiche.
                                                                  11.1 – Informazione sugli effetti tossicologici
4. Interventi di primo soccorso.                                  12. Informazioni ecologiche.
4.1 – Descrizione delle misure di primo soccorso                  12.1 – Ecotossicità
4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati      12.2 – Persistenza e degradabilità
4.3 – Indicazione dell’eventuale necessità do consultare          12-3 – Potenziale di bioaccumulo
immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali           12.4 –Mobilità nel suolo
5. Misure antincendio.                                            12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB
5.1 – Mezzi di estinzione                                         12.6 – Altri effetti avversi
5.2 – Speciali pericoli derivanti dalla sostanza o dal miscela    13. Osservazioni sullo smaltimento.
5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli        13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti
incendi                                                           14 Informazioni sul trasporto.
6. Misure in caso di dispersione accidentale.                     14.1 – Numero ONU
6.1 – Precauzioni personali, DPI e procedure di emergenza         14.2 – Nome di spedizione dell’ONU
6.2 – Precauzioni ambientali                                      14.3 – Classi di pericolo connesso al trasporto
6.3 – Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica        14.4 – Gruppo di imballaggio
7. Manipolazione e immagazzinamento.                              14.5 – Pericolo per l’ambiante
7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura                     14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori
7.2 – Condizioni per l’immagazzinamento sicure, comprese          14.7 – Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di Marpol
eventuali incompatibilità                                         15. Informazioni sulla Normativa.
7.3 – Usi finali specifici                                        15.1 – Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per
8. Protezione personale/controllo dell’esposizione.               la sostanza o la miscela
8.1 – Parametri di controllo                                      15.2 – Valutazione sulla sicurezza chimica
8.2 – Controllo dell’esposizione                                  16. Altre informazioni.
                                                                                                                  Michele Checchin – Marta Simion
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LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA

                                  Michele Checchin – Marta Simion
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LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”

                                         Michele Checchin – Marta Simion
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Com’è la nuova scheda dati di sicurezza?
1

                                       Ha in allegato gli
                                          scenari di
                                        esposizione.

A partire da: quando la sostanza viene registrata (2010,
2013 o 2018)

L’utilizzatore a valle si conforma entro 12 mesi da quando
riceve lo scenario di esposizione

Eccezioni: sostanze prodotte o importate tra 1 e 10 t/anno. Al
punto 1 c’è comunque una breve descrizione dell’uso.
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Com’è la nuova scheda dati di sicurezza?
2

                                       Presenta alcune
                                        modifiche alla
                                          struttura

Etichettatura al punto 2

Oltre ai 16 punti vengono introdotte delle sottosezioni

Inversione di alcuni punti

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Com’è la nuova scheda dati di sicurezza?
3

                                            Riporta la
                                         classificazione
                                           secondo il
                                       regolamento CLP

A partire da: il 2010 per le sostanze, il 2015 per le miscele

Per un certo periodo sarà presente la doppia classificazione

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Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele

Quando una sostanza o una miscela:

a) È classificata pericolosa a norma
   delle    direttive 67/548/CEE     o                           Ha un’etichetta
                                                                   di pericolo
   1999/45/CE (fino al 2010 o 2015), o
   del CLP;                                                          È inserita
b) Ha un limite             di   esposizione                       nell’allegato
   comunitario;                                                    XXXVIII del
                                                                  D.LGs.81/2008
c)   È PBT o vPvB (vedi allegato XIII);
d)   È inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list “;

 IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO DEVE
FORNIRE UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (ART.31 COMMA 1)
                                                                    Michele Checchin – Marta Simion
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Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele

Quando una sostanza o una miscela:

a) Non è classificata pericolosa ma
   contiene    quantità definite  di            Ha l’etichettatura
   sostanze pericolose;                              speciale
                                                «Scheda Dati di
b) Non è pericolosa ma contiene una                Sicurezza
   sostanza con un limite di esposizione         disponibile su
   comunitario;                                    richiesta»
                                                   (EUH210)

 IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO DEVE
  FORNIRE UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA SU RICHIESTA
         DELL’UTILIZZATORE (ART.31 COMMA3 )

                                                     Michele Checchin – Marta Simion
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Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele

Quando una sostanza o una miscela:

a) Non è classificata pericolosa;
b) Non contiene sostanze pericolose né con un limite di
   esposizione comunitario;
c)   Ma, secondo il fornitore, è utile e pertinente comunicare
     informazioni utili alla gestione del rischio chimico

   IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO
FORNISCE, CON UN FORMATO A SUA SCELTA, INFORMAZIONI
 PERTINENTI UTILI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO (ART.32 )

                                                          Michele Checchin – Marta Simion
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Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele

Quando non ho più a che fare con una sostanza o una miscela
ma con qualcosa che è sotto forma di ARTICOLO, ad esempio:

a) Lamiere metalliche;
b) Pannelli di materiale plastico;
c)   Minuteria metallica;
d) ….

     LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA NON È APPLICABILE

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Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele

Le situazioni nelle quali è obbligatoria la SDS sono
rimaste quasi invariate con l’entrata in vigore del REACH;

Invece la struttura della scheda dati di sicurezza ha subito
dei cambiamenti, soprattutto con l’entrata in vigore del Reg.
UE 453/2010 (che modifica l’allegato II del REACH);

La scheda dati di sicurezza sta diventando un documento
sempre più approfondito e completo, ma anche sempre
più complesso e impegnativo da gestire.

                                                        Michele Checchin – Marta Simion
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La nuova scheda dati di sicurezza: modifiche principali

                            Ha in allegato gli
                          scenari di esposizione

                          Contiene il numero di
                             registrazione

                             Presenta alcune
                          modifiche alla struttura
                               (sottosezioni)
                         Riporta la classificazione
                             secondo il CLP
                                                    Michele Checchin – Marta Simion
                                          Centroreachveneto@confindustria.veneto.it
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

                    Michele Checchin – Marta Simion
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

                    Michele Checchin –Marta Simion
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