Gestione delle sostanze chimiche: dal REACH al CLP - Dott. Michele Checchin - Centro REACH Veneto Rovigo, 19 giugno 2013 - Azisanrovigo.it
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Gestione delle sostanze chimiche:
dal REACH al CLP
Dott. Michele Checchin - Centro REACH Veneto
Rovigo, 19 giugno 2013
Michele Checchin –Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itIndice dell’intervento
Definire il pericolo chimico: il GHS e il CLP;
Comunicare il pericolo chimico: le nuove Etichette;
Informazioni sulle sostanze chimiche: il REACH;
Registrazione: casi particolari;
Il REACH e la gestione degli articoli;
Le schede dati di sicurezza.
Michele Checchin –Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.it1. Definire il pericolo
chimico: il GHS e il CLP
Michele Checchin –Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itChe cosa sono gli agenti chimici?
Solventi (Acetone, acetato di
etile, cloruro di metilene)?
Acidi e Basi (Acido fosforico,
idrossido di calcio)?
Colle?
Detergenti?
Videoterminali?
Frese?
Michele Checchin –Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itÈ pericolosa?
• Deve essere utilizzata in azienda? D.Lgs. 81/2008, art. 222
• Deve essere trasportata? ADR/RID, ADN, IMDG, DGR
IATA
• Deve essere immessa sul mercato? DSD, DPD, CLP
• Ecc.… È un rifiuto? Un cosmetico? Un COV? ….
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itI criteri di classificazione ed etichettatura
I criteri di classificazione ed etichettatura si basano su, per
l’appunto, dei criteri prestabiliti;
Tali criteri si basano su proprietà misurabili della sostanza;
Per esempio, la propilendiammina, che ha un Flash Point di
circa 33°C, è considerata infiammabile;
L’olio minerale, che ha un Flash Point di circa 138°C, è
considerato non infiammabile.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itI criteri di classificazione ed etichettatura
Ai fini dell’immissione sul mercato, i criteri per:
1. identificare, e
2. comunicare, tramite l’etichetta,
il pericolo chimico, si sono finora basati su 2 strumenti legislativi fondamentali:
Direttiva 67/548/CEE e classificazione, imballaggio ed etichettatura
successive modifiche delle sostanze pericolose
(in Italia D.Lgs. 52/97)
Direttiva 1999/45/CE e classificazione, imballaggio ed etichettatura
successive modifiche delle miscele pericolose
(in Italia D.Lgs. 65/03)
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itL’evoluzione dei criteri di classificazione ed etichettatura
I criteri di classificazione servono a identificare il pericolo
chimico e costituiscono, per loro natura, un sistema
arbitrario;
Nel 1992, in sede ONU, ci si è posti il problema di verificare se
questi criteri rispondono efficacemente all’esigenza di
identificare e comunicare il pericolo chimico.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itPerché è nato il GHS (Globally Harmonized System) dell’ONU
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itL’evoluzione dei criteri di classificazione ed etichettatura
L’ONU ha quindi deciso di emanare un sistema di identificazione e
comunicazione del pericolo chimico che potesse essere applicato su
scala globale e costituisse il sistema migliore, allo stato attuale, per il
suo scopo: si tratta del GHS, (Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemical).
La prima edizione del GHS è del 2003, e nel 2008 l’Europa si è
allineata con il GHS con il regolamento CE n.1272/2008, o CLP,
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele.
Regolamento n.1272/2008 pubblicato sulla G.U.C.E. L353 del
31/12/2008 ed entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itIl CLP (regolamento CE 1272/2008)
Il CLP recepisce il GHS, con lo scopo di stabilire una base comune e
coerente per il pericolo chimico.
Stabilisce quindi criteri per:
IDENTIFICAZIONE Classificazione
DEL PERICOLO
COMUNICAZIONE Etichettatura
DEL PERICOLO SDS
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itCosa può fare un agente chimico pericoloso?
• Esplodono;
• Reagiscono violentemente
Pericoli per la sicurezza; con l’acqua;
• Si infiammano facilmente;
• Ecc.
• Causano il cancro;
Pericoli per la salute; • Causano la morte per
avvelenamento;
• Ustionano pelle e occhi;
• Ecc.
• Sono tossiche per i pesci;
Pericoli per l’ambiente. • Distruggono l’ozono;
• Ecc.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itQuali sono le proprietà pericolose prese in considerazione?
Tipo di pericolo Natura del pericolo Gravità del pericolo
16 Classi di pericolo Categorie di pericolo
FISICO Es. Liquidi piroforici, Perossidi Numero dipendente dalla classe
organici, liquidi infiammabili…
10 Classi di pericolo Categorie di pericolo
PER LA Es. Tossicità acuta, Numero dipendente dalla classe
SALUTE Cancerogenicità, Pericolo di
aspirazione…
2 Classi di pericolo Categorie di pericolo
PER
Numero dipendente dalla classe
L’AMBIENTE Tossicità acquatica
Pericolo per l’ozono
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itQuali sono le proprietà pericolose prese in considerazione?
Pericoli fisici
Sostanze che, a contatto con
Esplosivi l’acqua, emettono gas infiammabili
Gas infiammabili Liquidi comburenti
Aerosol infiammabili Solidi comburenti
Gas comburenti Perossidi organici
Liquidi infiammabili Gas sotto pressione
Solidi infiammabili Sostanze autoriscaldanti
Liquidi piroforici Sostanze autoreattive
Solidi piroforici Corrosivi per i metalli
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itQuali sono le proprietà pericolose prese in considerazione?
Pericoli per la salute
Tossicità acuta Mutagenicità
Corrosione/irritazione cutanea Cancerogenicità
Danni rilevanti/irritazione oculare Tossicità riproduttiva
Sensibilizzazione respiratoria e Tossicità a seguito di
cutanea aspirazione.
Tossicità sistemica su organi bersaglio
a seguito di esposizione singola
Effetti sull’ambiente
Tossicità sistemica su organi bersaglio
Pericolosità per l’ambiente
a seguito di esposizione ripetuta
acquatico;
Pericolo per l’ozono.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.it2. Comunicare il pericolo
chimico: le nuove Etichette
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itQuesta sostanza è pericolosa?
Il PRODUTTORE
Prima di vendere la sostanza
deve studiarla
approfonditamente, con dei
test di laboratorio, per capire
se presenta una delle proprietà
che abbiamo appena elencato.
Il problema dell’identificazione del pericolo
chimico è una materia complessa e in evoluzione
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itQuesta sostanza è pericolosa?
L’UTILIZZATORE come fa a capire se una sostanza è pericolosa?
• Dall’aspetto?
• Dal colore?
• Dall’odore?
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itQuesta sostanza è pericolosa?
L’UTILIZZATORE come fa a capire se una sostanza è pericolosa?
• Dall’etichetta di pericolo
• Dalla scheda di sicurezza
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itComunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
• Il produttore di una sostanza chimica è tenuto
a verificare se questa è pericolosa o meno, e
nel caso a apporre l’ETICHETTA DI
PERICOLO;
• LA NORMATIVA che prescrive come
classificare le sostanze e realizzare l’etichetta
STA CAMBIANDO CON IL CLP;
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itComunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
• Alcune caratteristiche dell’etichetta sono
identiche anche con la nuova normativa:
Contiene nome, indirizzo e numero di telefono
del fornitore o dei fornitori;
È in italiano;
Contiene l’identificatore del prodotto;
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itComunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
• Altre invece sono cambiate:
i simboli di pericolo sono diventati pittogrammi di
pericolo;
Le frasi di rischio (frasi R) sono diventate le
indicazioni di pericolo (frasi H);
Le frasi S sono diventate frasi P;
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itComunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
Etichetta: sistema in parte ancora in vigore in EU
Denominazione ed identificatore
Indicazioni di pericolo
BROMOBENZENE
EC 203-623-8
R10 Infiammabile
R38 Irritante per la pelle
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici può provocare a lungo
PERICOLOSO
termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
PER L’AMBIENTE
Frasi R
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S61 Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/
schede informative in materia di sicurezza
IRRITANTE
Frasi S
Simboli di pericolo
Devono coprire almeno 1/10
della superficie dell’etichetta
Nome e recapiti del SAPI Spa, Via E.P. Masini, 2
fornitore 35131 Padova - tel.049 8227 531
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itComunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
Etichetta: sistema CLP
Denominazione ed identificatore
Avvertenze
BROMOBENZENE ATTENZIONE
602-060-00-9
H226 Liquido e vapori infiammabili;
H315 Provoca irritazione cutanea;
H411Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
Indicazioni di pericolo
P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P273 Non disperdere nell’ambiente.
Pittogrammi
Consigli di prudenza
Nome e recapiti del
SAPI Spa, Via E.P. Masini, 2 fornitore
35131 Padova - tel.049 8227 531
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itI nuovi PITTOGRAMMI DI PERICOLO
Il CLP prevede 9 pittogrammi, di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute e 1
per i pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un
pittogramma.
GHS 01 GHS 04
PERICOLI FISICI GHS 02
GHS 05
GHS 03
GHS 06 GHS 08
PERICOLI PER LA
SALUTE
GHS 07
PERICOLI PER GHS 09
L’AMBIENTE
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itComunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
• In questo periodo e FINO AL 2015 siamo in
un periodo transitorio durante il quale
POSSIAMO IMBATTERCI IN ETICHETTE
SIA «VECCHIE» CHE «NUOVE»;
• Le etichette «vecchie» sono realizzate
secondo il D.lgs. 52/1997 e D.Lgs. 65/2003;
• Le etichette «nuove» sono realizzate
secondo il regolamento CE n.1272/2008,
detto CLP.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.it3. Informazioni sulle
sostanze chimiche: il
REACH
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLa nascita del Regolamento REACH
GHS e CLP hanno creato un sistema più affidabile e migliore per
identificare e descrivere il pericolo chimico.
Tuttavia qualunque elenco di criteri, che si tratti dei criteri CLP
o di quelli stabiliti dalle precedenti direttive europee, ha una
caratteristica fondamentale: per applicarlo, abbiamo bisogno
dei DATI sulle sostanze chimiche.
Questo problema è stato affrontato in sede europea (non più
ONU) e ha portato alla riorganizzazione del sistema regolatorio di
gestione delle sostanze chimiche.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLa gestione dei chemicals PRIMA DEL REACH
CHEMICAL
È in EINECS
(European Inventory of Nuova (>10 kg/anno)
Existing Chemical
Substances) Deve essere notificata e
è una lista chiusa, con sottoposta a test
101.106 Voci
(18 settembre 1981)
La notifica permette la commercializzazione della sostanza, se
l’Autorità Nazionale competente acconsente.
Per le sostanze notificate esiste un repertorio a parte: è l’ELINCS
(European List of Notified Chemical Substances)
è una lista dinamica ed in continuo divenire: circa 4.518 Voci
(novembre 2006)
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itREACH: Perché nasce?
Delle 101.106 sostanze elencate in Einecs:
Disponibilità di dati %
Tossicità acuta 13,4
Tossicità per la riproduzione 2,5
Mutagenesi 3,9
Cancerogenesi 1,8
Pericoli per l'ambiente 3,5
In conclusione questo studio ha stimato che per ~ 90% delle oltre 101.000
sostanze contenute in EINECS vi sono dati assenti o limitati circa i risultati
di saggi sull’animale o informazioni su proprietà che generano pericolosità
per uomo o ambiente !
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itREACH: una realtà
REGOLAMENTO CE/1907/2006
In vigore dal
1 giugno 2007
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itDove si applica il REACH?
I paesi UE sono i 27 stati membri dell’Unione Europea più altri
tre paesi (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che pur non
facendo parte della UE prevedono di attuare il Regolamento
REACH.
Paesi extra-UE che
intendono applicare
il R.E.A.CH.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLa creazione dell’ECHA e degli Help Desk
Con il REACH viene anche istituita
a Helsinki l’Agenzia Europea per la
Chimica (ECHA), con il compito di
gestire i processi REACH e
supportare gli Stati Membri e
l’Industria.
www.echa.europa.eu
Inoltre ogni Stato Membro istituisce
un servizio nazionale di Help Desk
(in Italia gestito dal Ministero dello
Sviluppo Economico)
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itI principi fondamentali del REACH
Il REACH sposta sull’industria l’obbligo di fornire informazioni
sulle sostanze chimiche circolanti in Europa.
Articolo 5
NO DATA – NO MARKET
[…] “le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un
preparato non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul
mercato a meno che non siano state registrate, ove richiesto,
a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.”
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itI principi fondamentali del REACH – 1 La Registrazione
La REGISTRAZIONE è il “cuore” del Regolamento REACH, ed è lo
strumento attraverso il quale vengono ottenute le informazioni sulle
sostanze chimiche circolanti in Europa, secondo il principio NO DATA
– NO MARKET;
Uno dei principi fondamentali su cui si basa il REACH è l’aumento
della quantità di informazioni che circolano lungo la filiera di
approvvigionamento;
Il REACH comporterà l’esistenza di più informazioni le quali saranno
inoltre più diffuse verso tutti gli attori.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itCosa significa REGISTRARE?
Registrare significa FORNIRE INFORMAZIONI – gli allegati VII, VIII, IX e
X spiegano quali informazioni fornire.
A seconda delle quantità implicate, possono essere richieste tutte le
informazioni specificate negli allegati o solo una parte.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itInformazioni da fornire con la registrazione
in funzione dei quantitativi
1 – 10 ton/anno: allegato VII
10 – 100 ton/anno: allegati VII e VIII
100 – 1000 ton/anno: allegati VII, VIII e
proposte test allegato IX
> 1000 ton/anno: allegato VII, VIII e
proposte test allegati IX e X
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itInformazioni da fornire con la registrazione
Identità del fabbricante o dell’importatore;
Identità della sostanza;
Informazione sulla fabbricazione e su tutti gli usi identificati dal dichiarante;
Classificazione ed etichettatura della sostanza;
Istruzioni riguardanti la sicurezza d’uso;
Riassunto dei dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici previsti in funzione
dei quantitativi (Allegati da VII a XI);
Robust Study Summaries per gli studi utilizzati per il CSR;
Indicazione degli studi eventualmente rivisti da un assessor indipendente;
Proposte di test necessari a completare i dossier previsti in funzione dei quantitativi
(Allegati IX e X);
Informazioni generiche sul tipo di esposizione previsto per le sostanze nella fascia 1-
10 ton/anno;
A partire da 10 ton/anno deve essere fornito anche il Rapporto sulla Sicurezza Chimica
(Chemical Safety Report).
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLe Tempistiche per la Registrazione
1 giugno – 1 dicembre
2008
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itRegistrazione: esenzioni
1) Sostanze considerate già registrate:
- sostanze attive nei prodotti biocidi;
- sostanze attive nei prodotti fitosanitari;
- sostanze già notificate in conformità alla Direttiva 67/548/CEE.
2) Sostanze esentate dal Regolamento R.E.A.CH.:
Sostanze radioattive (in quanto è già applicabile una legislazione specifica);
Sostanze sotto la supervisione doganale (finché non subiscono alcuna
forma di trattamento o lavorazione inclusi la formulazione, il consumo,
l'immissione in contenitori, il trasferimento da un contenitore all'altro, la
miscelazione o la fabbricazione di un articolo);
Sostanze trasportate - merci pericolose (perché già regolamentate da una
legislazione specifica; l’esenzione è limitata alla sola fase di trasporto);
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itRegistrazione: esenzioni
Rifiuti (in quanto sono regolamentati da legislazione specifica);
Sostanze che sono già adeguatamente regolate da altre legislazioni, come i
prodotti medicinali per uso umano o veterinario;
Sostanze che in genere presentano rischi così bassi da non richiedere una
registrazione, come l'acqua, l'ossigeno, ecc. nominalmente citate all’allegato IV
del Regolamento R.E.A.CH.;
sostanze presenti in natura come i minerali, i minerali grezzi e i concentrati di
minerali grezzi, il clinker di cemento ecc. finché non sono chimicamente modificate
e in genere sostanze identificate a norma dell’allegato V.
I polimeri, anche se e' richiesto di registrare le sostanze monomeriche contenute;
Alimenti o mangimi impiegati nel cibo per consumo umano o nei mangimi per gli
animali;
Sostanze riciclate o recuperate già registrate purché siano rispettate una serie di
condizioni (rif. Art. 2, comma 7, lettera d);
Sostanze reimportate in determinate condizioni.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLA REGISTRAZIONE
Il REACH riguarda TUTTE le sostanze chimiche, a meno che non sia
prevista una specifica esenzione;
Alcune sostanze sono espressamente esentate dalla registrazione,
mentre altre sono considerate già registrate.
La registrazione si applica ALLE SOSTANZE chimiche. Anche se
indirettamente coinvolge preparati ed articoli, l’oggetto delle
disposizioni del Regolamento sono sempre le singole sostanze.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itChi può registrare?
• Chi PRODUCE più di 1 ton anno di una sostanza chimica phase-
in;
• Chi IMPORTA più di 1 ton anno di una sostanza chimica phase-
in isolata o contenuta in un preparato (miscela);
• Chi IMPORTA più di 1 ton anno di una sostanza che viene
rilasciata intenzionalmente da un articolo (sarà spiegato meglio
più avanti)
• RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI di aziende extra - europee
SOLO LE ENTITÀ LEGALI CON SEDE NELLA UE POSSONO
PREREGISTRARE E REGISTRARE!!!
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itROSSI Spa
Sintetizza in Romania il Esempio su filiera verticale
DMABC (tensioattivo)
EC# : 263-080-8 REGISTRA !
CAS# : 61789-71-7
BIANCHI Spa
Acquista il DMABC (tensioattivo) e
formula un precursore del detergente
HOUSEHOLD TRADING srl
Acquista dalla Bianchi il
precursore e lo rivende all’interno
UTILIZZATORI A VALLE
dei contenitori originali
DETERGENTI Srl
Utilizza il precursore per formulare
il detergente pronto all’uso
TRATTAMENTO SUPERFICI srl SAPONI E PROFUMI sas
Utilizza il detergente per pulire i Piccolo supermercato, acquista
macchinari prima di effettuare i dalla Detergenti srl il prodotto e lo
trattamenti superficiali rivende al dettaglio
PULITUTTO srl
Impresa di pulizie, utilizza il prodotto
per pulire uffici, ecc.
Sig. Michele
Compra il prodotto per pulire la
sua casa
Michele
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009,Checchin
pag 44. – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itEsempio su filiera orizzontale
PAESI UE
RAPPR.
Obblighi REACH
ESCLUSIVO
NON REGISTRA
dell’AZIENDA
REGISTRA
CINESE
AZIENDA
CINESE
AZIENDA EUROPEA
3
NON REGISTRA
AZIENDA
2A 2B
AZIENDA EUROPEA
EUROPEA
REGISTRA
NON REGISTRA
AZIENDA
CINESE AZIENDA EUROPEA
1
sede europea REGISTRA
NON REGISTRA
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pag 66.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itEsempio su filiera orizzontale
RAPPR. UTILIZZATORI A VALLE
ESCLUSIVO
NON REGISTRA
dell’AZIENDA
CINESE
AZIENDA
AZIENDA EUROPEA
CINESE 2
IMPORTATORI NON REGISTRA
AZIENDA
AZIENDA EUROPEA
EUROPEA 1
3
NON REGISTRA
REGISTRA !
AZIENDA
CINESE AZIENDA EUROPEA
4
sede europea
NON REGISTRA
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itREACH: Cos’è?
Capire i
pericoli
Ottenere
informazioni
AUTORIZZAZIONE
Controllare i
pericoli
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.it4. Registrazione: casi
particolari
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itRegistrazione: casi particolari
Abbiamo visto che il REACH richiede di produrre un dossier di
registrazione quando si immette per la prima volta, sul mercato
europeo, una sostanza chimica (in quantità maggiore di 1 ton
annua).
Questo avviene quando: si produce una sostanza, oppure la si
importa da un paese extra EU.
Esistono però alcuni casi particolari:
Sostanze RILASCIATE DA UN ARTICOLO;
Sostanze provenienti dal RECUPERO DI UN RIFIUTO;
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itRegistrazione: casi particolari
SOSTANZE RILASCIATE DA UN ARTICOLO:
Si tratta di casi molto particolari: si tratta di OGGETTI che
prevedono, oltre alla loro funzione, una FUNZIONE/QUALITÀ
AGGIUNTIVA DOVUTA AL RILASCIO;
Questa categoria, all’atto pratico, è limitata agli oggetti
profumati;
Quando si importa uno di questi articoli, è necessario registrare la
sostanza rilasciata, soltanto se questa:
• È rilasciata in quantità maggiore di una t/annua;
• Non è già stata registrata in Europa per quell’uso.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itRegistrazione: casi particolari
SOSTANZE RILASCIATE DA UN ARTICOLO:
Si tratta di casi molto particolari: si tratta di OGGETTI che
prevedono, oltre alla loro funzione, una FUNZIONE/QUALITÀ
AGGIUNTIVA DOVUTA AL RILASCIO;
Questa categoria, all’atto pratico, è limitata agli oggetti
profumati;
Quando si importa uno di questi articoli, è necessario registrare la
sostanza rilasciata, soltanto se questa:
• È rilasciata in quantità maggiore di una t/annua;
• Non è già stata registrata in Europa per quell’uso.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itRegistrazione: casi particolari
SOSTANZE RECUPERATE DA RIFIUTI
FUORI CAMPO
CAMPO REACH REACH CAMPO REACH
ARTICOLI
SOSTANZE RIFIUTI MPS
MISCELE
È garantita la filiera INTERRUZIONE Le informazioni sono
delle informazioni DELLA FILIERA! state perse!
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itRegistrazione: casi particolari
SOSTANZE RECUPERATE DA RIFIUTI
Le sostanze recuperate da rifiuti sono in teoria soggette a
registrazione.
Possono però essere esentate se si dimostra che esistono
le condizioni stabilite dall’art.2(7d) del REACH.
1. esiste una registrazione effettuata da qualche attore europeo per tale
sostanza;
2. nello stabilimento sono disponibili schede di sicurezza o
eventualmente altre informazioni sulla sicurezza della sostanza
recuperata.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.it5. Il REACH e la gestione
degli articoli
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni lungo la catena di
approvvigionamento
Per capire quali sono gli obblighi di informazione relativamente a
un prodotto, un primo approccio utile è quello di capire in quale
«forma» si trova:
SOSTANZE
MISCELE
ARTICOLI
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni lungo la catena di
approvvigionamento
Sostanza o Art.
SOSTANZE miscela
sì 31
Art. 31 o 32 pericolosa, o
del REACH che contiene
MISCELE sostanze no Art.
pericolose? 32
Art. 33 del
ARTICOLI
REACH
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni: articoli
L’approccio rispetto agli articoli è differente rispetto a quello che
riguarda le sostanze o miscele (siano o no classificate come
pericolose);
GLI ADEMPIMENTI LEGATI AGLI ARTICOLI RIGUARDANO
SOLTANTO UN ELENCO DI SOSTANZE RITENUTE
PARTICOLARMENTE PERICOLOSE (SVHC);
Si tratta delle sostanze in «candidate list» o in Allegato XIV;
Sono sostanze che sono (o potenzialmente saranno) soggette
ad autorizzazione;
Gli obblighi relativi agli articoli sono principalmente OBBLIGHI
DI COMUNICAZIONE.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni: articoli
Introduco sul mercato sostanze
Introduco sul mercato articoli
chimiche in quanto tali o
come miscela
Do informazioni relativamente a
Produco una SCHEDA
un elenco limitato di sostanze
DATI DI SICUREZZA
pericolose
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern)
È la lista delle sostanze candidate a essere pubblicate
nell’allegato XIV del REACH;
È una lista dinamica, quindi destinata ad allungarsi con il
tempo (si stima che potrebbe arrivare a interessare c.ca 1.500
sostanze);
Tali sostanze non sono necessariamente bandite, ma sono
soggette a obblighi di comunicazione.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itPOTENZIALMENTE RIENTRANO NELLA PROCEDURA DI
AUTORIZZAZIONE LE SOSTANZE SVHC:
Art. 57(a) Sostanze cancerogene cat. 1 e 2 (R45, R49)
Art. 57(b) Sostanze mutagene cat. 1 e 2 (R46)
Art. 57(c) Sostanze tossiche per la riproduzione cat. 1 e 2 (R60, R61)
Art. 57(d, e) Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche –PBT (criteri
in allegato XIII) e sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili –
vPvB (criteri in allegato XIII)
Art. 57(f) Sostanze che pur non rientrando nei criteri precedenti possono
presentare rischi analoghi per l’uomo e per l’ambiente, quali i distruttori
endocrini
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern)
www.echa.europa.eu
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni: articoli
OBBLIGO 1: Comunicazione al cliente ai sensi dell’art. 33 del REACH
Quando scatta: quando è presente una sostanza
SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p
Cosa fare: informare il cliente aziendale della
presenza di tale sostanza nell’articolo fornito.
OBBLIGO 2: Notifica all’ECHA ai sensi dell’art. 7(2) del REACH
Quando scatta: quando è presente una sostanza SVHC in
concentrazione superiore allo 0,1% p/p E INOLTRE la
quantità di tale sostanza in tutti gli articoli supera 1
ton/anno e non è stata registrata per quell’uso
Cosa fare: procedura di notifica all’ECHA.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni: articoli
Esempio: importazione diretta dell’articolo
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 75.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itEsempio: assemblaggio di articoli
ASSEMBLAGGIO
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itUN ESEMPIO: ASSEMBLAGGIO DI OCCHIALI
Placchetta: Presenza di una sostanza VHC
sopra lo 0,1% p/p:
peso: 3 g
sostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,5%) Il fornitore europeo della
placchetta ha l’obbligo di avvertire
il suo cliente (cioè l’azienda che
effettuerà l’assemblaggio) della
presenza di una sostanza VHC
ASSEMBLAGGIO
Occhiale: Presenza di una sostanza VHC
sotto lo 0,1% p/p:
peso: 20 g
sostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,08%) Nessuna comunicazione è dovuta
da parte dell’azienda che ha
effettuato il montaggio verso il suo
cliente
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 77.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itUN ESEMPIO: ASSEMBLAGGIO DI OCCHIALI
Placchetta: Presenza di una sostanza VHC
sopra lo 0,1% p/p:
peso: 3 g
sostanza VHC contenuta: 0,2 g (6,67%) Il fornitore europeo della
placchetta ha l’obbligo di avvertire
il suo cliente (cioè l’azienda che
effettuerà l’assemblaggio) della
presenza di una sostanza VHC
ASSEMBLAGGIO
Occhiale: Presenza di una sostanza VHC
sopra lo 0,1% p/p:
peso: 20 g
sostanza VHC contenuta: 0,2 g (1%) L’azienda che ha effettuato il
montaggio ha il dovere verso
l’azienda sua cliente di informare
della presenza della sostanza
VHC
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 77.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itI diversi livelli informativi previsti dal REACH
sostanza miscela articolo
A
L
L
’
E
C Dossier di Dossier notifica
H
A registrazione SVHC
A
L
C
L
I
E
N
T Extended safety Extended safety Presenza SVHC
E data sheet data sheet
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Centroreachveneto@confindustria.veneto.it7. Informazioni relative alla
gestione sicura delle
sostanze chimiche:
sostanze e miscele
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itNormativa sulle SDS: l’evoluzione
(quadro sintetico non esaustivo)
REACH
Reg.CE.
Direttiva 1907/2006 CLP
Reg.CE.
88/379/CEE Reg.CE.
Titolo IV e all.II 453/2010
1272/2008
SDS per i
Direttiva Modifica l’all.II del
preparati Modifica i
92/32/CEE REACH
criteri di
classificazione
SDS per le ed
sostanze etichettatura
1988 1992 2007 2008 2010
La scheda di sicurezza ESISTE DA MOLTI ANNI,
ma in questo periodo SI STA EVOLVENDO
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLa scheda dati di sicurezza
È un documento che fornisce informazioni su
sostanze e/o miscele che devono essere
utilizzate in un ambiente di lavoro;
Fornisce al datore di lavoro informazioni sufficienti
per:
SDS: cos’è e
1.Sviluppare un programma specifico di
a cosa serve protezione e formazione dei lavoratori;
2.Prendere in considerazione eventuali misure
necessarie per proteggere l’ambiente.
Come uso secondario, è una fonte di informazioni
anche per altri soggetti quali trasportatori di merci
pericolose, centri antiveleno, ecc., ai quali sono
però garantite ALTRE FONTI di informazioni.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itSDS: come è fatta? 9. Proprietà fisiche e chimiche.
9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamental
1. Identificazione del preparato e della società. 9.2 – Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e
1.1 – Identificazione del prodotto l’ambiente
1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela 10. Stabilità e reattività.
1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza 10.1 – Reattività
1.4 – Numero telefonico di Emergenza 10.2 – Stabilità chimica
2. Identificazione dei pericoli. 10.3 – Possibilità di reazioni pericolose
2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela 10.4 – Condizioni da evitare
2.2 – Elementi della etichetta 10.5 – Materiali incompatibili
2.3 – Altri pericoli 10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi
3.Composizione/informazione sugli ingredienti. 11. Informazioni tossicologiche.
11.1 – Informazione sugli effetti tossicologici
4. Interventi di primo soccorso. 12. Informazioni ecologiche.
4.1 – Descrizione delle misure di primo soccorso 12.1 – Ecotossicità
4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 12.2 – Persistenza e degradabilità
4.3 – Indicazione dell’eventuale necessità do consultare 12-3 – Potenziale di bioaccumulo
immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 12.4 –Mobilità nel suolo
5. Misure antincendio. 12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB
5.1 – Mezzi di estinzione 12.6 – Altri effetti avversi
5.2 – Speciali pericoli derivanti dalla sostanza o dal miscela 13. Osservazioni sullo smaltimento.
5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli 13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti
incendi 14 Informazioni sul trasporto.
6. Misure in caso di dispersione accidentale. 14.1 – Numero ONU
6.1 – Precauzioni personali, DPI e procedure di emergenza 14.2 – Nome di spedizione dell’ONU
6.2 – Precauzioni ambientali 14.3 – Classi di pericolo connesso al trasporto
6.3 – Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 14.4 – Gruppo di imballaggio
7. Manipolazione e immagazzinamento. 14.5 – Pericolo per l’ambiante
7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura 14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori
7.2 – Condizioni per l’immagazzinamento sicure, comprese 14.7 – Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di Marpol
eventuali incompatibilità 15. Informazioni sulla Normativa.
7.3 – Usi finali specifici 15.1 – Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per
8. Protezione personale/controllo dell’esposizione. la sostanza o la miscela
8.1 – Parametri di controllo 15.2 – Valutazione sulla sicurezza chimica
8.2 – Controllo dell’esposizione 16. Altre informazioni.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itCom’è la nuova scheda dati di sicurezza?
1
Ha in allegato gli
scenari di
esposizione.
A partire da: quando la sostanza viene registrata (2010,
2013 o 2018)
L’utilizzatore a valle si conforma entro 12 mesi da quando
riceve lo scenario di esposizione
Eccezioni: sostanze prodotte o importate tra 1 e 10 t/anno. Al
punto 1 c’è comunque una breve descrizione dell’uso.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itCom’è la nuova scheda dati di sicurezza?
2
Presenta alcune
modifiche alla
struttura
Etichettatura al punto 2
Oltre ai 16 punti vengono introdotte delle sottosezioni
Inversione di alcuni punti
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itCom’è la nuova scheda dati di sicurezza?
3
Riporta la
classificazione
secondo il
regolamento CLP
A partire da: il 2010 per le sostanze, il 2015 per le miscele
Per un certo periodo sarà presente la doppia classificazione
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni: sostanze e miscele
Quando una sostanza o una miscela:
a) È classificata pericolosa a norma
delle direttive 67/548/CEE o Ha un’etichetta
di pericolo
1999/45/CE (fino al 2010 o 2015), o
del CLP; È inserita
b) Ha un limite di esposizione nell’allegato
comunitario; XXXVIII del
D.LGs.81/2008
c) È PBT o vPvB (vedi allegato XIII);
d) È inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list “;
IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO DEVE
FORNIRE UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (ART.31 COMMA 1)
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni: sostanze e miscele
Quando una sostanza o una miscela:
a) Non è classificata pericolosa ma
contiene quantità definite di Ha l’etichettatura
sostanze pericolose; speciale
«Scheda Dati di
b) Non è pericolosa ma contiene una Sicurezza
sostanza con un limite di esposizione disponibile su
comunitario; richiesta»
(EUH210)
IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO DEVE
FORNIRE UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA SU RICHIESTA
DELL’UTILIZZATORE (ART.31 COMMA3 )
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni: sostanze e miscele
Quando una sostanza o una miscela:
a) Non è classificata pericolosa;
b) Non contiene sostanze pericolose né con un limite di
esposizione comunitario;
c) Ma, secondo il fornitore, è utile e pertinente comunicare
informazioni utili alla gestione del rischio chimico
IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO
FORNISCE, CON UN FORMATO A SUA SCELTA, INFORMAZIONI
PERTINENTI UTILI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO (ART.32 )
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni: sostanze e miscele
Quando non ho più a che fare con una sostanza o una miscela
ma con qualcosa che è sotto forma di ARTICOLO, ad esempio:
a) Lamiere metalliche;
b) Pannelli di materiale plastico;
c) Minuteria metallica;
d) ….
LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA NON È APPLICABILE
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLo scambio di informazioni: sostanze e miscele
Le situazioni nelle quali è obbligatoria la SDS sono
rimaste quasi invariate con l’entrata in vigore del REACH;
Invece la struttura della scheda dati di sicurezza ha subito
dei cambiamenti, soprattutto con l’entrata in vigore del Reg.
UE 453/2010 (che modifica l’allegato II del REACH);
La scheda dati di sicurezza sta diventando un documento
sempre più approfondito e completo, ma anche sempre
più complesso e impegnativo da gestire.
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itLa nuova scheda dati di sicurezza: modifiche principali
Ha in allegato gli
scenari di esposizione
Contiene il numero di
registrazione
Presenta alcune
modifiche alla struttura
(sottosezioni)
Riporta la classificazione
secondo il CLP
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itGRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Michele Checchin – Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itGRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Michele Checchin –Marta Simion
Centroreachveneto@confindustria.veneto.itPuoi anche leggere