I Dispositivi Medici a base di sostanze - Perché e da quando si parla di dispositivi medici a base di sostanze - Cosa prevede il Regolamento per ...

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I Dispositivi Medici a base di
           sostanze
     Perché e da quando si parla di
 dispositivi medici a base di sostanze -
 Cosa prevede il Regolamento per tale
          gruppo di dispositivi

             Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze
DLgs 46/97 come emendato da DLgs 37/2010 – Art 1 comma 2
 a) Dispositivo medico:
  qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro
  prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software
  destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità
  diagnostiche o terapeutiche e necessario al coretto funzionamento del
  dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini
  di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
  di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita
  o di un handicap;
  di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico;
  di intervento sul concepimento;
  il quale prodotto non eserciti l’ azione principale, nel o sul corpo umano,
  cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante
  processo metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da
  tali mezzi;

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I dispositivi medici a base di sostanze
Regolamento 2017/745 art. 2
dispositivo medico : qualsiasi strumento, apparecchio, apparecchiatura, software,
    impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante ad
    essere impiegato sull’uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle
    seguenti destinazioni d’uso mediche specifiche:
  - diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o
    attenuazione di malattie,
  - diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una
    lesione o di una disabilità,
  - studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato
    fisiologico o patologico,
  - fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal
    corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati,
  e che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato
  mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione
  possa essere coadiuvata da tali mezzi.
  Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti:
  - dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento,
  - i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei
    dispositivi di cui all’art. 1 para 4 e di quelli di cui al primo comma del presente
    punto

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I Dispositivi medici a base di sostanze
Le caratteristiche specifiche di un dispositivo medico sono il
fine medico terapeutico e/o diagnostico e il meccanismo
principale d’azione non farmacologico, né immunologico, né
metabolico.
 Chi stabilisce se un prodotto deve essere inserito nella
    categoria dei Dispositivi Medici:
 - Il Fabbricante: definisce le specifiche di prodotto e la sua
    azione principale (uso previsto)
   Può chiedere il parere dell’Organismo Notificato e
    dell’Autorità Competente
 - Autorità Competente del Paese in cui il prodotto è messo in
    commercio (con valore legale nel singolo Paese)
 - Gruppo di lavoro CE (MDEG) sui prodotti «Borderline» e
    sulla classificazione ( senza valore legale)

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I dispositivi medici a base di sostanze
• La identificazione di un prodotto quale dispositivo medico cade
  nelle competenze dell’Autorità Competente del Paese in cui il
  prodotto è sul mercato
• La Commissione Europea ritiene importante facilitare il dialogo tra
  ente regolatore e industria e ottenere pareri condivisi, quando
  esistono diverse interpretazioni tra gli Stati Membri
• Solo la Corte di Giustizia Europea può dare oggi una
  interpretazione cogente
• Quanto detto cambierà con l’applicazione del Regolamento (UE)
  2017/745
• Regolamento (UE) 2017/745 art.4 - Status normativo dei prodotti.
  La Commissione, su richiesta motivata di uno stato membro, dopo
  aver consultato il MDCG , stabilisce se un prodotto o categoria di
  prodotti rientra o meno nella definizione di Dispositivo medico . La
  Commissione può anche decidere di propria iniziativa, previa
  consultazione col MDCG, sull’argomento

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I dispositivi medici a base di sostanze
Il Fabbricante di un dispositivo medico deve, nel
corso della progettazione, assicurarsi che il suo
prodotto ricada effettivamente sotto la definizione
identificando e valutando l’azione prevalente,
assicurando l’attività terapeutica o diagnostica e
eventuali azioni ancillari, deve classificare in modo
appropriato il suo prodotto in una delle classi di
rischio previste dalla normativa e garantire la
sicurezza e le prestazioni attraverso il processo di
valutazione di conformità che è proprio della classe
di rischio identificata, quando del caso con
l’intervento dell’Organismo Notificato
                   Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze
Il sistema di classificazione serve a garantire che il processo di
valutazione di conformità sia proporzionato al pericolo
potenziale del dispositivo.
La classificazione è basata sulla vulnerabilità del corpo umano
attraverso alcuni criteri che si possono applicare a molti
dispositivi e che tengono conto ad esempio:
-della durata del contatto tra il dispositivo e il corpo
-della parte anatomica con cui si realizza il contatto
-del tipo di reazione che viene generata dal contatto
Le regole che derivano da questo processo sono applicabili
alla maggioranza dei dispositivi, esistono tuttavia situazioni in
cui il livello di classificazione che ne deriva può sembrare
inadeguato

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I dispositivi medici a base di sostanze
Nell’applicare le regole di classificazione si sono venuti a
creare dei gruppi di prodotti aventi tra loro delle analogie
che a seconda delle specifiche caratteristiche potevano
essere suddivisi tra le diverse classi di rischio.
• Dispositivi non invasivi a contatto con pelle lesa
• Dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del corpo
• Dispositivi attivi terapeutici
Nel caso in cui un gruppo di prodotti sembrava non
rientrare correttamente in uno schema veniva identificata
una regola speciale.

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I dispositivi medici a base di sostanze
Le direttive sui dispositivi medici come i decreti legislativi che
le hanno recepite in Italia non parlano mai in modo specifico
di «dispositivi medici a base di sostanze».
Sostanza (Dlgs 219 del 24 aprile 2006): ogni materia
indipendentemente dall’origine; tale origine può essere:
1.Umana, come il sangue umano e i suoi derivati
2.Animale, come: microrganismi, animali interi, parti di organi,
secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione,
prodotti derivati dal sangue
3. Vegetale, come: microrganismi, piante, parti di piante,
secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione
4. Chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e
prodotti chimici di trasformazione e di sintesi

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I dispositivi medici a base di sostanze
Il Regolamento 1907/2006 (REACH) ha introdotto una
definizione di sostanza. Questa definizione è stata inserita
anche nel Regolamento 1272/2008 (CLP) e nel Regolamento
1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato
naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di
fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne
la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato,
ma esclusi i solventi che possono essere separati senza
compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la
composizione;

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I dispositivi medici a base di sostanze
Sono pertanto identificabili come dispositivi medici a base di sostanze tutti i dispositivi
medici in forma di soluzione, sospensione, unguento, crema, pastiglia, spray, barrette,
polvere ecc. applicati sul corpo umano o introdotti nel corpo attraverso gli orifizi
naturali
Poiché prodotti nelle stesse forme e con alcuni degli stessi componenti possono
essere medicinali, cosmetici, integratori alimentari, biocidi si è parlato di prodotti
«borderline» cioè prodotti non classificabili immediatamente nella corretta categoria.
Non esistono dispositivi medici «borderline».
I dispositivi medici sono chiaramente identificabili dalle caratteristiche che abbiamo
elencato precedentemente.
L’azione medica nel confronto con cosmetici e integratori alimentari
Il meccanismo d’azione che regola l’azione medica nel confronto col farmaco
Il considerando 13 della direttiva 47/2007 metteva già in evidenza l’opportunità, per il
controllo del mercato, di una procedura decisionale relativamente alla classificazione
di un prodotto in quanto DM
Come abbiamo detto precedentemente il Regolamento UE 2017/745 prevede che la
Commissione possa pronunciarsi in merito ai dubbi che eventualmente potrebbero
sussistere.

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I dispositivi medici a base di sostanze
Sono disponibili a oggi due linee guida che
possono essere interessanti per la classificazione
- MEDDEV 2.1/3 rev.3 Dec. 2009 Borderline
  products, drug delivery products and medical
  devices incorporating, as integral part ancillary
  medicinal substance or an ancillary human
  blood derivative
- MEDDEV 2.4/1 Rev. 9 June 2010 Classification
  of Medical devices

                   Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze
Perché si è sentita la necessità di identificare «i dispositivi
medici a base di sostanze»
Lo scopo era principalmente cercare di definire delle regole
generali che permettessero di valutare se un prodotto,
caratterizzato da forme e da componenti comuni a molti altri
prodotti, potesse essere identificato in modo sicuro, come
Dispositivo medico.
 L’esigenza di disporre di una documentazione tale che
permettesse di evidenziare la corretta valutazione del
prodotto e di linee guida su come preparare una
documentazione tecnica completa ed esauriente soprattutto
relativamente alla destinazione d’uso, al meccanismo
d’azione principale del dispositivo.

                       Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze
Da quali dati si deduce l’azione principale di un prodotto
- Dalle specifiche di prodotto
- Dalla presentazione (etichette e IU)
- Dai dati scientifici relativi al meccanismo di azione che fanno parte
     integrante del Fascicolo Tecnico di Prodotto
Anche se le indicazioni del Fabbricante sono importanti non è possibile
     posizionare il prodotto in una o in un’altra categoria in
     contraddizione coi dati scientifici
Il fabbricante può essere richiesto di giustificare scientificamente il suo
     razionale
Nel contesto di quanto detto prima un aspetto rilevante è costituito
     dai “claims” (indicazioni), con cui si presenta il prodotto, e che
     identificano la «destinazione d’uso» o “la azione principale
     voluta” o il «meccanismo d’azione pertinente»
Tutti i “claims” devono disporre di una giustificazione scientifica,
     soprattutto nei casi di prodotti “borderline”
Tutti i “claims “ devono essere supportati dalla valutazione clinica

                            Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze
I dispositivi medici a base di sostanze sono dunque tutti
quei dispositivi consistenti in soluzioni, sospensioni,
pomate, spray, compresse, barrette, gocce, polveri che
vengono applicate sul corpo o introdotte nel corpo la cui
azione principale voluta è una azione medica, ottenuta
con un meccanismo fisico, meccanico, chimico fisico,
clinicamente valutata, che possono anche presentare una
azione ancillare.
I dispositivi medici a base di sostanze di cui sopra
possono, in base alla classificazione di cui al DLgs 46/97
come modificato (regola 5) ricadere in una delle 4 classi
di rischio previste dalla normativa.

                     Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze
Cosa cambia nel Regolamento (EU) 2017/745
Considerando 59.
Le regole del vecchio regime applicate ai dispositivi invasivi non tengono
sufficientemente conto del livello di invasività e della potenziale tossicità di
taluni dispositivi che sono introdotti nel corpo umano. Per ottenere
un’adeguata classificazione basata sul rischio dei dispositivi costituiti da
sostanze o associazioni di sostanze che sono assorbite dal corpo o in esso
localmente disperse è necessario introdurre regole specifiche sulla
classificazione di dette tipologie di dispositivi. Le regole di classificazione
dovrebbero tener conto della parte, nel o sul corpo umano, in cui il
dispositivo esercita la sua azione, di dove è introdotto o applicato, e
dell’eventuale assorbimento sistemico delle sostanze di cui è costituito il
dispositivo o dei prodotti di metabolismo nel corpo umano di dette sostanze.

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I dispositivi medici a base di sostanze
L’art. 51 – Classificazione dei dispositivi
I dispositivi sono suddivisi nelle classi I,IIa,IIb,III, in funzione della destinazione
d’uso prevista e dei rischi che comporta.
La classificazione è effettuata conformemente all’allegato VIII
In caso di controversia tra Fabbricante e Organismo notificato decide
l’Autorità Competente dello SM nel quale il Fabbricante ha sede.
L’AC dello SM comunica al MDCG e alla Commissione la sua decisione
La Commissione su richiesta di uno SM o di sua iniziativa mediante atti di
esecuzione, sentito il MDCG, può decidere:
- in merito all’applicazione dell’allegato VIII
- che un dispositivo o un gruppo di dispositivi sia riclassificato per ragioni di
    salute pubblica
La Commissione può adottare atti di esecuzione per risolvere applicazioni
divergenti e assicurare l’applicazione uniforme dell’allegato VIII

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I dispositivi medici a base di sostanze
Nel Regolamento(UE) 2017/745 appaiono dunque
esplicitamente come gruppo univoco i dispositivi medici
invasivi composti da sostanze o combinazioni di sostanze
che sono introdotti nel corpo umano o che sono assorbiti
o localmente dispersi nel corpo umano.
Questo gruppo di prodotti è stato molto discusso nel
corso dei lavori preparatori ed ha portato alla creazione,
sulla base del considerando 59, di una specifica regola di
classificazione, la regola 21 dell’allegato VIII, nonché una
serie di richieste relative alla valutazione della conformità
per la valutazione della farmacocinetica e altro

                      Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze
Allegato VIII, regola 21
I dispositivi costituiti da sostanze o da combinazioni di sostanze destinate a
essere introdotte nel corpo umano attraverso un orifizio del corpo o a essere
applicate sulla pelle e che sono assorbite dal corpo umano o in esso
localmente disperse rientrano:
- nella classe III se essi, o i loro prodotti di metabolismo sono assorbiti a
    livello sistemico dal corpo umano al fine di conseguire la loro destinazione
    d’uso
- Nella classe III se conseguono la loro destinazione d’uso nello stomaco o
    nel tratto gastrointestinale inferiore ed essi, o i loro prodotti di
    metabolismo, sono assorbiti a livello sistemico dal corpo umano
- Nella classe IIa se sono applicati sulla pelle o se sono applicati nella cavità
    nasale o in quella orale fino alla faringe e conseguono la loro destinazione
    d’uso su dette cavità, e
- Nella classe IIb in tutti gli altri casi

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I dispositivi medici a base di sostanze
 Al concetto di destinazione d’uso e rischio inerente si aggiunge il concetto di
assorbimento
L’assorbimento diventa centrale per la classificazione e non prevede regole
intermedie
Nel gruppo è possibile identificare dispositivi che non siano assorbiti né
dispersi nel corpo? In tal caso sarebbero in classe I?
Qualsiasi DM a base di sostanze o combinazione di sostanze che è assorbito a
livello sistemico dal corpo umano per raggiungere il suo scopo è classificato
in classe III
Qualsiasi DM che consegue la destinazione d’uso nello stomaco o nel tratto
intestinale inferiore ed è assorbito coi suoi prodotti di metabolismo a livello
sistemico nel corpo umano è in classe III
Non si tiene conto del rischio intrinseco del singolo prodotto
Non si tiene conto del fatto che molti prodotti usati nei dispositivi medici a
base di sostanze sono noti da tempo come sicuri anche se ingeriti o applicati
sulla pelle

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I dispositivi medici a base di sostanze
E’ sicuramente necessaria una interpretazione ufficiale della
regola 21
La Road Map delle azioni in corso da parte della Commissione
elenca anche questo intervento ma la priorità è solo «media»
e per ora non esiste alcun documento visionabile
E’ in corso, da parte del MDCG, la revisione del MEDDEV 2.4/1
Classification of Medical Devices
Il fatto che i dispositivi a base di sostanze siano diventate un
gruppo specifico di prodotti, che ha un suo specifico grado di
rischio, determinato da caratteristiche oggettive, fa si che
siano oggetto di specifiche richieste nell’ambito delle
procedure di valutazione della conformità previste nel
Regolamento

                        Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze
Art. 52 –Procedure di valutazione della conformità
Punto 11. In aggiunta alle procedure applicabili a norma dei paragrafi 3,4,6,7 nel caso di
dispositivi costituiti da sostanze o da combinazioni di sostanze destinate a essere introdotte nel
corpo umano attraverso un orifizio del corpo o a essere applicate sulla pelle e che sono assorbite
dal corpo umano o in esso localmente disperse si applica anche la procedura di cui all’allegato IX
punto 5.4 o all’allegato X punto 6 a seconda del caso
- Nel caso della valutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla
     valutazione della documentazione tecnica la qualità e la sicurezza sono verificate, se del caso
     e solo relativamente ai requisiti non contemplati dal presente regolamento, conformemente
     alle pertinenti prescrizioni di cui alla direttiva 2001/83/CE per la valutazione
     dell’assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione, tolleranza locale, tossicità,
     interazione con altri dispositivi, medicinali o altre sostanze e della possibilità di effetti
     secondari negativi.
- Per i dispositivi o i loro prodotti di metabolismo che sono sistematicamente assorbiti al fine di
     conseguire il loro scopo , l’O.N. chiede un parere scientifico a una delle autorità competenti
     per l’autorizzazione dei farmaci o all’EMA.
- Il parere sarà elaborato entro 150 giorni
- Il parere dovrà essere tenuto nel dovuto conto e l’Organismo Notificato trasmette all’AC
     consultata la sua decisione

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I dispositivi medici a base di sostanze
Allegato I capo II – requisiti relativi alla progettazione e alla
fabbricazione
Punto 10 – Caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche
Punto 10.1 I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo
tale da garantire che siano soddisfatti i requisiti relativi alle
caratteristiche e alle prestazioni di cui al capo 1. Una
particolare attenzione va rivolta agli elementi seguenti:
a)Scelta dei materiali…..
b)Compatibilità tra i materiali e le sostanze utilizzate e i tessuti
biologici, le cellule e i tessuti corporei, tenendo conto della
destinazione d’uso dei dispositivi e , se del caso, di
assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione

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I dispositivi medici a base di sostanze
Punto 10. 4 – Sostanze
10.4.1. – progettazione e fabbricazione
I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo
tale da ridurre, per quanto possibile, i rischi
derivanti dalle sostanze o particelle, compresi
detriti da usura, prodotti di degradazione e
residui di lavorazione che possono essere
rilasciati dal dispositivo.

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I dispositivi medici a base di sostanze
Dispositivi, loro parti o i materiali utilizzati che
- sono invasivi o entrano a contatto con il corpo umano
- somministrano medicinali/li somministrano
possono contenere in quantità pari o superiore allo 0,1%
- sostanze CMR 1a o 1b (inseriti in allegato VI al
  Regolamento CLP) oppure
- Interferenti endocrini identificati come tali dal REACH o
  ai sensi del Regolamento 528/2012 sui biocidi

solo se debitamente giustificato

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I dispositivi medici a base di sostanze
La giustificazione per la presenza di
CMR/interferenti endocrini si basa sui seguenti:
1. Analisi e stima dell’esposizione potenziale dei
   pazienti e degli utilizzatori
2. Analisi delle possibili alternative
   (sostanze/materiali/progetti)
3. Motivazione della non idoneità di possibili
   alternative (se disponibili)
4. Se disponibili, orientamenti dei comitati
                  Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze
Orientamenti dei pertinenti comitati
a) In materia di ftalati. Lo SCHER ha già emesso
   un parere preliminare sull’uso di ftalati che
   siano CMR e Interferenti endocrini
b) Linee guida su altre sostanze CMR. La
   Commissione, se del caso, incaricherà i
   comitati pertinenti per altre sostanze con
   proprietà di interferente endocrino/CMR 1a e
   1b.

                 Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze
10.4.5 – Etichettatura
Se i dispositivi (loro parti/o materiali) contengono
CMR/interferenti endocrini in concentrazione pari o
superiore allo 0.1% la loro presenza è indicata su
un’etichetta apposta sul dispositivo e/o sul
confezionamento.
Se tra gli usi di detti dispositivi figurano trattamento di
bambini o donne in gravidanza o altri pazienti ritenuti
vulnerabili devono essere fornite informazioni sui rischi
residui per tali pazienti ed eventuali misure precauzionali
nelle istruzioni per l’uso

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I dispositivi medici a base di sostanze
Punto 12 – dispositivi contenenti una sostanza considerata un prodotto
medicinale e dispositivi che sono costituiti da sostanze o da una
combinazione di sostanze che sono assorbite dal corpo umano o in
esso localmente disperse
12.1 - ……
12.2 – I dispositivi che sono costituiti da sostanze o da una
combinazione di sostanze che sono assorbite dal corpo umano o in
esso localmente disperse sono conformi, se del caso e in maniera
limitata agli aspetti non contemplati dal presente regolamento, alle
pertinenti prescrizioni di cui all’allegato I della direttiva 2001/83/CE
per la valutazione dell’assorbimento, distribuzione, metabolismo,
escrezione, tolleranza locale, tossicità, interazione con altri dispositivi,
medicinali o altre sostanze e della possibilità di effetti collaterali
negativi, come previsto dalla procedura di valutazione della conformità
applicabile ai sensi del presente regolamento.

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I dispositivi medici a base di sostanze
Capo III – Requisiti riguardanti le informazioni fornite con il dispositivo
23. Etichette e istruzioni per l’uso
23.1 Requisiti generali riguardanti le informazioni fornite dal fabbricante
23.2 Informazioni sull’etichetta
L’etichetta contiene tutte le seguenti informazioni
a) ………q)
r) Nel caso di dispositivi costituiti da sostanze o da una combinazione di
sostanze destinate ad essere introdotte nel corpo umano attraverso un
orifizio del corpo o applicati sulla pelle e che sono assorbite dal corpo umano
o in esso localmente disperse, la composizione qualitativa complessiva del
dispositivo e le informazioni quantitative sulla componente o sulle
componenti principali responsabili della realizzazione dell’azione principale
prevista;
s)..

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I dispositivi medici a base di sostanze
23.4 Informazioni contenute nelle istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso comprendono tutti i seguenti punti:
a)……s)
t) Nel caso dei dispositivi costituiti da sostanze o da
associazioni di sostanze destinate ad essere introdotte
nel corpo umano e che sono assorbite dal corpo umano e
in esso localmente disperse, avvertenze e precauzioni, se
del caso, relative al profilo generale di interazione del
dispositivo e dei suoi prodotti di metabolismo con altri
dispositivi, medicinali e altre sostanze nonché contro
indicazioni, effetti collaterali indesiderati e i rischi relativi
al sovradosaggio

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I dispositivi medici a base di sostanze
Allegato II – documentazione tecnica
1. Descrizione e specifiche del dispositivo
2. Informazioni che devono essere fornite dal fabbricante
3. Informazioni di progettazione e fabbricazione
4. Requisiti generali di sicurezza e prestazione
5. Analisi dei rischi e dei benefici e gestione del rischio
6. Verifica e convalida del prodotto
6.1 Dati preclinici e clinici
6.2Informazioni supplementari necessarie per casi specifici
c) Nel caso dei dispositivi costituiti da sostanze o associazioni di sostanze destinate ad essere introdotte nel corpo umano e che
sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse, informazioni dettagliate comprendenti la progettazione dei test, i
protocolli completi di test o di studio, i metodi di analisi dei dati e sintesi di dati e conclusioni sui test , per quanto concerne gli
studi riguardanti:
-     assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione
-     Possibili interazioni di tali sostanze, o dei relativi prodotti del metabolismo, nel corpo umano con altri dispositivi, medicinali
      o altre sostanze, tenendo conto della popolazione destinataria , nonché le relative condizioni cliniche
-     Tolleranza locale e
-     Tossicità, comprese tossicità per somministrazione unica, tossicità per somministrazioni ripetute, genotossicità,
      cancerogenicità, tossicità per la riproduzione e per lo sviluppo, applicabile a seconda del livello e dell’esposizione al
      dispositivo.
In assenza di tali studi, è fornita una giustificazione

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I dispositivi medici a base di sostanze
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Attuazione della direttiva 2001/83/CE( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE
Allegato I. Norme e protocolli analitici , tossico-farmacologici e clinici in materia di prove
effettuate sui medicinali
Parte I . Requisiti relativi al dossier standardizzato di autorizzazione all’immissione in commercio
……
4. Modulo 4 Relazioni non cliniche
4.1 Formato e presentazione
4.2 Contenuto: principi e requisiti fondamentali
4.2.1 Farmacologia
4.2.2 Farmacocinetica
      S’intende per farmacocinetica lo studio della sorte che la sostanza attiva e i suoi metaboliti
subiscono negli organismi. Essa comprende lo studio dell’assorbimento, della distribuzione, del
metabolismo (biotrasformazione) e dell’escrezione di tali sostanze.
4.2.3 tossicologia

                                      Maria Paola Luboz - Giugno 2019
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