I Dispositivi Medici a base di sostanze - Perché e da quando si parla di dispositivi medici a base di sostanze - Cosa prevede il Regolamento per ...
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I Dispositivi Medici a base di sostanze Perché e da quando si parla di dispositivi medici a base di sostanze - Cosa prevede il Regolamento per tale gruppo di dispositivi Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze DLgs 46/97 come emendato da DLgs 37/2010 – Art 1 comma 2 a) Dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al coretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento; il quale prodotto non eserciti l’ azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi; Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Regolamento 2017/745 art. 2 dispositivo medico : qualsiasi strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d’uso mediche specifiche: - diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie, - diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità, - studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico, - fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi. Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti: - dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento, - i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui all’art. 1 para 4 e di quelli di cui al primo comma del presente punto Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I Dispositivi medici a base di sostanze Le caratteristiche specifiche di un dispositivo medico sono il fine medico terapeutico e/o diagnostico e il meccanismo principale d’azione non farmacologico, né immunologico, né metabolico. Chi stabilisce se un prodotto deve essere inserito nella categoria dei Dispositivi Medici: - Il Fabbricante: definisce le specifiche di prodotto e la sua azione principale (uso previsto) Può chiedere il parere dell’Organismo Notificato e dell’Autorità Competente - Autorità Competente del Paese in cui il prodotto è messo in commercio (con valore legale nel singolo Paese) - Gruppo di lavoro CE (MDEG) sui prodotti «Borderline» e sulla classificazione ( senza valore legale) Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze • La identificazione di un prodotto quale dispositivo medico cade nelle competenze dell’Autorità Competente del Paese in cui il prodotto è sul mercato • La Commissione Europea ritiene importante facilitare il dialogo tra ente regolatore e industria e ottenere pareri condivisi, quando esistono diverse interpretazioni tra gli Stati Membri • Solo la Corte di Giustizia Europea può dare oggi una interpretazione cogente • Quanto detto cambierà con l’applicazione del Regolamento (UE) 2017/745 • Regolamento (UE) 2017/745 art.4 - Status normativo dei prodotti. La Commissione, su richiesta motivata di uno stato membro, dopo aver consultato il MDCG , stabilisce se un prodotto o categoria di prodotti rientra o meno nella definizione di Dispositivo medico . La Commissione può anche decidere di propria iniziativa, previa consultazione col MDCG, sull’argomento Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Il Fabbricante di un dispositivo medico deve, nel corso della progettazione, assicurarsi che il suo prodotto ricada effettivamente sotto la definizione identificando e valutando l’azione prevalente, assicurando l’attività terapeutica o diagnostica e eventuali azioni ancillari, deve classificare in modo appropriato il suo prodotto in una delle classi di rischio previste dalla normativa e garantire la sicurezza e le prestazioni attraverso il processo di valutazione di conformità che è proprio della classe di rischio identificata, quando del caso con l’intervento dell’Organismo Notificato Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Il sistema di classificazione serve a garantire che il processo di valutazione di conformità sia proporzionato al pericolo potenziale del dispositivo. La classificazione è basata sulla vulnerabilità del corpo umano attraverso alcuni criteri che si possono applicare a molti dispositivi e che tengono conto ad esempio: -della durata del contatto tra il dispositivo e il corpo -della parte anatomica con cui si realizza il contatto -del tipo di reazione che viene generata dal contatto Le regole che derivano da questo processo sono applicabili alla maggioranza dei dispositivi, esistono tuttavia situazioni in cui il livello di classificazione che ne deriva può sembrare inadeguato Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Nell’applicare le regole di classificazione si sono venuti a creare dei gruppi di prodotti aventi tra loro delle analogie che a seconda delle specifiche caratteristiche potevano essere suddivisi tra le diverse classi di rischio. • Dispositivi non invasivi a contatto con pelle lesa • Dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del corpo • Dispositivi attivi terapeutici Nel caso in cui un gruppo di prodotti sembrava non rientrare correttamente in uno schema veniva identificata una regola speciale. Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Le direttive sui dispositivi medici come i decreti legislativi che le hanno recepite in Italia non parlano mai in modo specifico di «dispositivi medici a base di sostanze». Sostanza (Dlgs 219 del 24 aprile 2006): ogni materia indipendentemente dall’origine; tale origine può essere: 1.Umana, come il sangue umano e i suoi derivati 2.Animale, come: microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue 3. Vegetale, come: microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione 4. Chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Il Regolamento 1907/2006 (REACH) ha introdotto una definizione di sostanza. Questa definizione è stata inserita anche nel Regolamento 1272/2008 (CLP) e nel Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione; Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Sono pertanto identificabili come dispositivi medici a base di sostanze tutti i dispositivi medici in forma di soluzione, sospensione, unguento, crema, pastiglia, spray, barrette, polvere ecc. applicati sul corpo umano o introdotti nel corpo attraverso gli orifizi naturali Poiché prodotti nelle stesse forme e con alcuni degli stessi componenti possono essere medicinali, cosmetici, integratori alimentari, biocidi si è parlato di prodotti «borderline» cioè prodotti non classificabili immediatamente nella corretta categoria. Non esistono dispositivi medici «borderline». I dispositivi medici sono chiaramente identificabili dalle caratteristiche che abbiamo elencato precedentemente. L’azione medica nel confronto con cosmetici e integratori alimentari Il meccanismo d’azione che regola l’azione medica nel confronto col farmaco Il considerando 13 della direttiva 47/2007 metteva già in evidenza l’opportunità, per il controllo del mercato, di una procedura decisionale relativamente alla classificazione di un prodotto in quanto DM Come abbiamo detto precedentemente il Regolamento UE 2017/745 prevede che la Commissione possa pronunciarsi in merito ai dubbi che eventualmente potrebbero sussistere. Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Sono disponibili a oggi due linee guida che possono essere interessanti per la classificazione - MEDDEV 2.1/3 rev.3 Dec. 2009 Borderline products, drug delivery products and medical devices incorporating, as integral part ancillary medicinal substance or an ancillary human blood derivative - MEDDEV 2.4/1 Rev. 9 June 2010 Classification of Medical devices Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Perché si è sentita la necessità di identificare «i dispositivi medici a base di sostanze» Lo scopo era principalmente cercare di definire delle regole generali che permettessero di valutare se un prodotto, caratterizzato da forme e da componenti comuni a molti altri prodotti, potesse essere identificato in modo sicuro, come Dispositivo medico. L’esigenza di disporre di una documentazione tale che permettesse di evidenziare la corretta valutazione del prodotto e di linee guida su come preparare una documentazione tecnica completa ed esauriente soprattutto relativamente alla destinazione d’uso, al meccanismo d’azione principale del dispositivo. Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Da quali dati si deduce l’azione principale di un prodotto - Dalle specifiche di prodotto - Dalla presentazione (etichette e IU) - Dai dati scientifici relativi al meccanismo di azione che fanno parte integrante del Fascicolo Tecnico di Prodotto Anche se le indicazioni del Fabbricante sono importanti non è possibile posizionare il prodotto in una o in un’altra categoria in contraddizione coi dati scientifici Il fabbricante può essere richiesto di giustificare scientificamente il suo razionale Nel contesto di quanto detto prima un aspetto rilevante è costituito dai “claims” (indicazioni), con cui si presenta il prodotto, e che identificano la «destinazione d’uso» o “la azione principale voluta” o il «meccanismo d’azione pertinente» Tutti i “claims” devono disporre di una giustificazione scientifica, soprattutto nei casi di prodotti “borderline” Tutti i “claims “ devono essere supportati dalla valutazione clinica Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze I dispositivi medici a base di sostanze sono dunque tutti quei dispositivi consistenti in soluzioni, sospensioni, pomate, spray, compresse, barrette, gocce, polveri che vengono applicate sul corpo o introdotte nel corpo la cui azione principale voluta è una azione medica, ottenuta con un meccanismo fisico, meccanico, chimico fisico, clinicamente valutata, che possono anche presentare una azione ancillare. I dispositivi medici a base di sostanze di cui sopra possono, in base alla classificazione di cui al DLgs 46/97 come modificato (regola 5) ricadere in una delle 4 classi di rischio previste dalla normativa. Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Cosa cambia nel Regolamento (EU) 2017/745 Considerando 59. Le regole del vecchio regime applicate ai dispositivi invasivi non tengono sufficientemente conto del livello di invasività e della potenziale tossicità di taluni dispositivi che sono introdotti nel corpo umano. Per ottenere un’adeguata classificazione basata sul rischio dei dispositivi costituiti da sostanze o associazioni di sostanze che sono assorbite dal corpo o in esso localmente disperse è necessario introdurre regole specifiche sulla classificazione di dette tipologie di dispositivi. Le regole di classificazione dovrebbero tener conto della parte, nel o sul corpo umano, in cui il dispositivo esercita la sua azione, di dove è introdotto o applicato, e dell’eventuale assorbimento sistemico delle sostanze di cui è costituito il dispositivo o dei prodotti di metabolismo nel corpo umano di dette sostanze. Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze L’art. 51 – Classificazione dei dispositivi I dispositivi sono suddivisi nelle classi I,IIa,IIb,III, in funzione della destinazione d’uso prevista e dei rischi che comporta. La classificazione è effettuata conformemente all’allegato VIII In caso di controversia tra Fabbricante e Organismo notificato decide l’Autorità Competente dello SM nel quale il Fabbricante ha sede. L’AC dello SM comunica al MDCG e alla Commissione la sua decisione La Commissione su richiesta di uno SM o di sua iniziativa mediante atti di esecuzione, sentito il MDCG, può decidere: - in merito all’applicazione dell’allegato VIII - che un dispositivo o un gruppo di dispositivi sia riclassificato per ragioni di salute pubblica La Commissione può adottare atti di esecuzione per risolvere applicazioni divergenti e assicurare l’applicazione uniforme dell’allegato VIII Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Nel Regolamento(UE) 2017/745 appaiono dunque esplicitamente come gruppo univoco i dispositivi medici invasivi composti da sostanze o combinazioni di sostanze che sono introdotti nel corpo umano o che sono assorbiti o localmente dispersi nel corpo umano. Questo gruppo di prodotti è stato molto discusso nel corso dei lavori preparatori ed ha portato alla creazione, sulla base del considerando 59, di una specifica regola di classificazione, la regola 21 dell’allegato VIII, nonché una serie di richieste relative alla valutazione della conformità per la valutazione della farmacocinetica e altro Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Allegato VIII, regola 21 I dispositivi costituiti da sostanze o da combinazioni di sostanze destinate a essere introdotte nel corpo umano attraverso un orifizio del corpo o a essere applicate sulla pelle e che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse rientrano: - nella classe III se essi, o i loro prodotti di metabolismo sono assorbiti a livello sistemico dal corpo umano al fine di conseguire la loro destinazione d’uso - Nella classe III se conseguono la loro destinazione d’uso nello stomaco o nel tratto gastrointestinale inferiore ed essi, o i loro prodotti di metabolismo, sono assorbiti a livello sistemico dal corpo umano - Nella classe IIa se sono applicati sulla pelle o se sono applicati nella cavità nasale o in quella orale fino alla faringe e conseguono la loro destinazione d’uso su dette cavità, e - Nella classe IIb in tutti gli altri casi Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Al concetto di destinazione d’uso e rischio inerente si aggiunge il concetto di assorbimento L’assorbimento diventa centrale per la classificazione e non prevede regole intermedie Nel gruppo è possibile identificare dispositivi che non siano assorbiti né dispersi nel corpo? In tal caso sarebbero in classe I? Qualsiasi DM a base di sostanze o combinazione di sostanze che è assorbito a livello sistemico dal corpo umano per raggiungere il suo scopo è classificato in classe III Qualsiasi DM che consegue la destinazione d’uso nello stomaco o nel tratto intestinale inferiore ed è assorbito coi suoi prodotti di metabolismo a livello sistemico nel corpo umano è in classe III Non si tiene conto del rischio intrinseco del singolo prodotto Non si tiene conto del fatto che molti prodotti usati nei dispositivi medici a base di sostanze sono noti da tempo come sicuri anche se ingeriti o applicati sulla pelle Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze E’ sicuramente necessaria una interpretazione ufficiale della regola 21 La Road Map delle azioni in corso da parte della Commissione elenca anche questo intervento ma la priorità è solo «media» e per ora non esiste alcun documento visionabile E’ in corso, da parte del MDCG, la revisione del MEDDEV 2.4/1 Classification of Medical Devices Il fatto che i dispositivi a base di sostanze siano diventate un gruppo specifico di prodotti, che ha un suo specifico grado di rischio, determinato da caratteristiche oggettive, fa si che siano oggetto di specifiche richieste nell’ambito delle procedure di valutazione della conformità previste nel Regolamento Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Art. 52 –Procedure di valutazione della conformità Punto 11. In aggiunta alle procedure applicabili a norma dei paragrafi 3,4,6,7 nel caso di dispositivi costituiti da sostanze o da combinazioni di sostanze destinate a essere introdotte nel corpo umano attraverso un orifizio del corpo o a essere applicate sulla pelle e che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse si applica anche la procedura di cui all’allegato IX punto 5.4 o all’allegato X punto 6 a seconda del caso - Nel caso della valutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della documentazione tecnica la qualità e la sicurezza sono verificate, se del caso e solo relativamente ai requisiti non contemplati dal presente regolamento, conformemente alle pertinenti prescrizioni di cui alla direttiva 2001/83/CE per la valutazione dell’assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione, tolleranza locale, tossicità, interazione con altri dispositivi, medicinali o altre sostanze e della possibilità di effetti secondari negativi. - Per i dispositivi o i loro prodotti di metabolismo che sono sistematicamente assorbiti al fine di conseguire il loro scopo , l’O.N. chiede un parere scientifico a una delle autorità competenti per l’autorizzazione dei farmaci o all’EMA. - Il parere sarà elaborato entro 150 giorni - Il parere dovrà essere tenuto nel dovuto conto e l’Organismo Notificato trasmette all’AC consultata la sua decisione Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Allegato I capo II – requisiti relativi alla progettazione e alla fabbricazione Punto 10 – Caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche Punto 10.1 I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo tale da garantire che siano soddisfatti i requisiti relativi alle caratteristiche e alle prestazioni di cui al capo 1. Una particolare attenzione va rivolta agli elementi seguenti: a)Scelta dei materiali….. b)Compatibilità tra i materiali e le sostanze utilizzate e i tessuti biologici, le cellule e i tessuti corporei, tenendo conto della destinazione d’uso dei dispositivi e , se del caso, di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Punto 10. 4 – Sostanze 10.4.1. – progettazione e fabbricazione I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo tale da ridurre, per quanto possibile, i rischi derivanti dalle sostanze o particelle, compresi detriti da usura, prodotti di degradazione e residui di lavorazione che possono essere rilasciati dal dispositivo. Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Dispositivi, loro parti o i materiali utilizzati che - sono invasivi o entrano a contatto con il corpo umano - somministrano medicinali/li somministrano possono contenere in quantità pari o superiore allo 0,1% - sostanze CMR 1a o 1b (inseriti in allegato VI al Regolamento CLP) oppure - Interferenti endocrini identificati come tali dal REACH o ai sensi del Regolamento 528/2012 sui biocidi solo se debitamente giustificato Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze La giustificazione per la presenza di CMR/interferenti endocrini si basa sui seguenti: 1. Analisi e stima dell’esposizione potenziale dei pazienti e degli utilizzatori 2. Analisi delle possibili alternative (sostanze/materiali/progetti) 3. Motivazione della non idoneità di possibili alternative (se disponibili) 4. Se disponibili, orientamenti dei comitati Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Orientamenti dei pertinenti comitati a) In materia di ftalati. Lo SCHER ha già emesso un parere preliminare sull’uso di ftalati che siano CMR e Interferenti endocrini b) Linee guida su altre sostanze CMR. La Commissione, se del caso, incaricherà i comitati pertinenti per altre sostanze con proprietà di interferente endocrino/CMR 1a e 1b. Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze 10.4.5 – Etichettatura Se i dispositivi (loro parti/o materiali) contengono CMR/interferenti endocrini in concentrazione pari o superiore allo 0.1% la loro presenza è indicata su un’etichetta apposta sul dispositivo e/o sul confezionamento. Se tra gli usi di detti dispositivi figurano trattamento di bambini o donne in gravidanza o altri pazienti ritenuti vulnerabili devono essere fornite informazioni sui rischi residui per tali pazienti ed eventuali misure precauzionali nelle istruzioni per l’uso Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Punto 12 – dispositivi contenenti una sostanza considerata un prodotto medicinale e dispositivi che sono costituiti da sostanze o da una combinazione di sostanze che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse 12.1 - …… 12.2 – I dispositivi che sono costituiti da sostanze o da una combinazione di sostanze che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse sono conformi, se del caso e in maniera limitata agli aspetti non contemplati dal presente regolamento, alle pertinenti prescrizioni di cui all’allegato I della direttiva 2001/83/CE per la valutazione dell’assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione, tolleranza locale, tossicità, interazione con altri dispositivi, medicinali o altre sostanze e della possibilità di effetti collaterali negativi, come previsto dalla procedura di valutazione della conformità applicabile ai sensi del presente regolamento. Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Capo III – Requisiti riguardanti le informazioni fornite con il dispositivo 23. Etichette e istruzioni per l’uso 23.1 Requisiti generali riguardanti le informazioni fornite dal fabbricante 23.2 Informazioni sull’etichetta L’etichetta contiene tutte le seguenti informazioni a) ………q) r) Nel caso di dispositivi costituiti da sostanze o da una combinazione di sostanze destinate ad essere introdotte nel corpo umano attraverso un orifizio del corpo o applicati sulla pelle e che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse, la composizione qualitativa complessiva del dispositivo e le informazioni quantitative sulla componente o sulle componenti principali responsabili della realizzazione dell’azione principale prevista; s).. Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze 23.4 Informazioni contenute nelle istruzioni per l’uso Le istruzioni per l’uso comprendono tutti i seguenti punti: a)……s) t) Nel caso dei dispositivi costituiti da sostanze o da associazioni di sostanze destinate ad essere introdotte nel corpo umano e che sono assorbite dal corpo umano e in esso localmente disperse, avvertenze e precauzioni, se del caso, relative al profilo generale di interazione del dispositivo e dei suoi prodotti di metabolismo con altri dispositivi, medicinali e altre sostanze nonché contro indicazioni, effetti collaterali indesiderati e i rischi relativi al sovradosaggio Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Allegato II – documentazione tecnica 1. Descrizione e specifiche del dispositivo 2. Informazioni che devono essere fornite dal fabbricante 3. Informazioni di progettazione e fabbricazione 4. Requisiti generali di sicurezza e prestazione 5. Analisi dei rischi e dei benefici e gestione del rischio 6. Verifica e convalida del prodotto 6.1 Dati preclinici e clinici 6.2Informazioni supplementari necessarie per casi specifici c) Nel caso dei dispositivi costituiti da sostanze o associazioni di sostanze destinate ad essere introdotte nel corpo umano e che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse, informazioni dettagliate comprendenti la progettazione dei test, i protocolli completi di test o di studio, i metodi di analisi dei dati e sintesi di dati e conclusioni sui test , per quanto concerne gli studi riguardanti: - assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione - Possibili interazioni di tali sostanze, o dei relativi prodotti del metabolismo, nel corpo umano con altri dispositivi, medicinali o altre sostanze, tenendo conto della popolazione destinataria , nonché le relative condizioni cliniche - Tolleranza locale e - Tossicità, comprese tossicità per somministrazione unica, tossicità per somministrazioni ripetute, genotossicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione e per lo sviluppo, applicabile a seconda del livello e dell’esposizione al dispositivo. In assenza di tali studi, è fornita una giustificazione Maria Paola Luboz - Giugno 2019
I dispositivi medici a base di sostanze Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE Allegato I. Norme e protocolli analitici , tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate sui medicinali Parte I . Requisiti relativi al dossier standardizzato di autorizzazione all’immissione in commercio …… 4. Modulo 4 Relazioni non cliniche 4.1 Formato e presentazione 4.2 Contenuto: principi e requisiti fondamentali 4.2.1 Farmacologia 4.2.2 Farmacocinetica S’intende per farmacocinetica lo studio della sorte che la sostanza attiva e i suoi metaboliti subiscono negli organismi. Essa comprende lo studio dell’assorbimento, della distribuzione, del metabolismo (biotrasformazione) e dell’escrezione di tali sostanze. 4.2.3 tossicologia Maria Paola Luboz - Giugno 2019
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