L'essenziale in breve - www.far-suisse.ch - Edizione 09.2020

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L’essenziale in breve
www.far-suisse.ch

Edizione 09.2020
A
Annuncio di imprese
Le imprese del settore dell’edilizia principale hanno l’obbligo di annunciarsi alla
Fondazione FAR. Possono farlo per telefono, per lettera oppure online compilando
l’apposito modulo: https://www.far-suisse.ch/it/datori-di-lavoro/
Dopo essersi annunciate, ricevono i moduli di autodichiarazione. L’ufficio di gestione
della Fondazione FAR accerta se sono sottoposte o no al CCL PEAN basandosi sui
dati forniti nell’autodichiarazione.

Appalti pubblici
        Conferma del pagamento dei contributi PEAN
        Le conferme di adempimento dell’obbligo contributivo CCL PEAN (necessarie
        ad es. per la partecipazione ad appalti pubblici) possono essere richieste
        all’Ufficio Incasso, Sumatrastrasse 15, 8042 Zurigo, tel. 044 258 81 38,
        inkasso@far-suisse.ch.

Aumento della rendita in caso di differimento
Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di risanamento
CCL PEAN dall’01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo d’applicazione CCL
PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della rendita dall’01.04.2019 le
seguenti modifiche entrano in vigore dall’01.04.2019:
La rendita transitoria mensile è aumentata – tenendo conto degli importi limite [1] di
cui all’art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio della rendita
(calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le
condizioni per una rendita transitoria).
I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:
    •   La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non ridotta,
        calcolata come adesso;1
    •   rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell’8 %;
    •   rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del 16 %.
[1] Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza indennità
supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita)
più CHF 6’000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti
importi limite: l’80% del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice
massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5‘688 [stato 2019]).

L’applicazione coordinata nel settore principale dell’edilizia
Le parti sociali del settore principale dell’edilizia hanno istituito l’Applicazione
coordinata per semplificare e ottimizzare la procedura di assoggettamento e ridurre
al minimo il carico burocratico per le imprese.
L’Applicazione coordinata
    •   introduce processi uniformi in tutta la Svizzera nell’ambito
        dell’assoggettamento

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A
    •   riduce i doppioni
    •   migliora la qualità delle verifiche dell’assoggettamento, che sono coordinate e
        trasparenti
    •   riduce l’onere amministrativo per le imprese.
A nome della Fondazione FAR, della Commissione paritetica svizzera per le
costruzioni ferroviarie e della Commissione professionale paritetica locale
competente, l’Applicazione coordinata fornisce le informazioni e i documenti
necessari a far chiarezza sull’assoggettamento. Se i documenti sono incompleti o se
il loro contenuto lascia adito a dubbi, l’Applicazione coordinata contatta l’impresa e
cerca di chiarire la situazione.
La competenza in merito all’Applicazione coordinata spetta all’Ufficio di gestione
della Fondazione FAR.

L’Applicazione coordinata trasmette i documenti forniti dall’impresa agli organi di
applicazione competenti (Fondazione FAR, Commissione paritetica competente) che
li esaminano e decidono circa l’assoggettamento. L’esame e la decisione sono
coordinati tra la Fondazione FAR e la Commissione professionale paritetica
competente.
Se un’impresa, in considerazione dell’attività svolta, è sottoposta a due contratti
collettivi di lavoro, ad esempio al Contratto nazionale mantello e al CCL PEAN, riceve
due decisioni di assoggettamento dai rispettivi organi competenti.

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C
Calcolo della rendita PEAN mensile
La rendita PEAN mensile non ridotta viene calcolata nel modo seguente:
Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza indennità
supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita)
più CHF 6’000, diviso 12.
Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti importi limite: l’80% del
salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (la rendita
massima PEAN ammonta a CHF 5‘688 [stato 2019]).

Campo di applicazione aziendale
Art. 2 CCL PEAN
    1. Il CCL PEAN si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere
       operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai
       cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo
       professionale, in particolare nei seguenti settori:
    a. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la
       pavimentazione stradale)
    b. avori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di
       demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono
       esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le
       discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ ordinanza sui rifiuti (OPSR),
       nonché il personale impiegato in queste strutture (nuovo testo giusta la
       Convenzione addizionale X al CCL PEAN del 31.3.2017, in vigore
       dall’1.1.2018)
    c. [abrogato] (Nuovo testo giusta la Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN
       del 7.10.2013, in vigore dall’1.1.2014)
    d. lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura
    e. imprese di costruzione e isolamento di facciate, escluse le imprese operanti
       nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di
       tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e
       rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
    f. aziende per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di
       tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e
       dei lavori in sotterraneo
    g. iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo
    h. aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini
    i.   imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria; sono considerati lavori
         di costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione
         del binario e/o nell’ambito di costruzioni di genio civile abbinati a impianti
         ferroviari nonché i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul
         binario o svolti in aree pericolose della ferrovia. Sono escluse le imprese e
         parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel
         campo di applicazione personale secondo il capoverso 5 o che eseguono
         lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici. (nuovo testo giusta la

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       Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore
       dall’1.1.2014).
Sono escluse:
    a. le imprese del Canton Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione
    b. le imprese del Canton Ginevra operanti nella lavorazione del marmo
    c. le imprese del Canton Vaud che eseguono lavori di asfaltatura e
       impermeabilizzazione, nonché lavori speciali con resine artificiali
    d. le professioni della lavorazione della pietra nel Canton Vaud
    e. [abrogato] (Nuovo testo giusta la Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN
       del 7.10.2013, in vigore dall’1.1.2014)
    f. le imprese e parti di imprese che eseguono lavori alle linee di contatto e ai
       circuiti elettrici e le imprese che svolgono lavori di saldatura e rettifica di rotaie
       nonché lavori di manutenzione con macchine (nuovo testo giusta la
       Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore
       dall’1.1.2014)

Campo di applicazione geografico
Art. 1 cpv. 1-3 CCL PEAN
    1. Il contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore
       dell’edilizia principale (CCL PEAN) si applica su tutto il territorio della
       Confederazione elvetica.
    2. [abrogato] (Nuovo testo giusta la Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN
       del 7.10.2013, in vigore dall’1.1.2014)
    3. Ne sono escluse, fatto salvo l’art. 4 cpv. 2, le imprese con sede nel Canton
       Vallese, fintantoché i loro dipendenti otterranno dal contratto collettivo di
       lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori edili nel Canton Vallese
       (RETABAT, 2002-2010) prestazioni equivalenti in rapporto al presente
       contratto, riguardo al pensionamento anticipato, a condizioni uguali o meno
       rigorose.
Art. 4 cpv. 1
Il CCL PEAN non si applica alle imprese affiliate alla Caisse de retraite
professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la
rente transitoire), sempre che tale cassa pensioni preveda prestazioni equivalenti a
quelle definite nel CCL PEAN, a condizioni uguali o meno severe.

Campo di applicazione personale
Un’impresa sottoposta al campo di applicazione geografico e aziendale del CCL
PEAN deve versare i contributi PEAN per tutti i dipendenti che rientrano nel campo di
applicazione personale.
Sono esclusi dal campo di applicazione personale i dirigenti, il personale tecnico e
amministrativo e il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese
assoggettate. Sono invece sottoposti al campo di applicazione personale del CCL

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PEAN in particolare i lavoratori elencati qui di seguito (indipendentemente dalla
retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie delle
imprese di costruzione ai sensi dell’art. 2 CCL PEAN:
    a. capi muratori e capi fabbrica
    b. capi squadra
    c. lavoratori qualificati come muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori
    d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali)
    e. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a
       condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta l’art. 2 cpv.
       1 o 3 CCL PEAN
    f. guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza
       dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.
       Sono esclusi
       a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla
       guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
       b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie
       (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione
       del parco macchine);
       c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante
       questi lavori specifici. (Nuovo testo giusto il complemento della convenzione
       addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall’1.12.2015).
L’elenco non è esaustivo, dato che nel campo di applicazione personale del CCL
PEAN possono rientrare ad esempio anche gruisti o meccanici.
I lavoratori sono sottoposti al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo
contributivo AVS. Il datore di lavoro applica il CCL PEAN a tutti i lavoratori di cui
all’art. 3 cpv. 1 CCL PEAN.

Casi di rigore
Se un’opposizione viene respinta dalla Commissione Ricorsi del Consiglio di
fondazione, il richiedente può chiedere al Consiglio di fondazione che il suo caso
venga riesaminato nell’ottica di una penalizzazione ingiusta secondo l’art. 14 cpv. 3
CCL PEAN:
«In casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione può
concedere una rendita transitoria, a condizione che l’inadempimento dei requisiti del
CCL PEAN e del Regolamento PEAN – considerati cumulativamente – sia di entità
minima e che il richiedente abbia lavorato prevalentemente nel settore dell’edilizia
principale. In caso di lacune contributive, il Consiglio di fondazione deve richiedere il
pagamento retroattivo dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore e può
disporre una riduzione della rendita.»
Il richiedente deve presentare documenti e informazioni complementari che
permettano una nuova valutazione del caso.

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Cassa pensioni
Cfr. Schede informative Possibilità di mantenere l’assicurazione LPP:
https://www.far-suisse.ch/it/prestazioni/LPP/Cassa pensioni

CCL PEAN
I lavoratori del settore dell’edilizia principale svolgono giorno dopo giorno attività
particolarmente faticose e pesanti. Per permettere loro di andare in pensione
anticipata, la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e i sindacati UNIA e SYNA
(ai quali si sono aggiunti successivamente i Quadri dell’Edilizia Svizzera) hanno
sottoscritto il Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore
dell’edilizia principale (CCL PEAN). Il 5 giugno 2003, il Consiglio federale ha
decretato l’obbligatorietà generale del CCL PEAN che è entrato in vigore il 1° luglio
2003.
Basandosi sul CCL PEAN, il Consiglio di fondazione ha emanato un regolamento
che contempla le disposizioni d’esecuzione. Le imprese sottoposte al CCL PEAN
sono tenute a rispettare le disposizioni del contratto collettivo e del regolamento
A chi adempie le condizioni previste dal CCL PEAN, la Fondazione FAR versa una
rendita tra il 60° e il 65° anno d’età. Queste prestazioni sono finanziate dai contributi
dei datori di lavoro e da quelli dei lavoratori.

Certificato di salario
        Dichiarazione dei contributi PEAN sul certificato di salario
        I contributi PEAN devono figurare alla voce 10 «Previdenza professionale»,
        più precisamente al punto 10.1 «Contributi ordinari» con un unico importo
        comprendente anche i contributi all’istituto di previdenza del datore di lavoro. I
        contributi LPP e i contributi PEAN non devono essere indicati distintamente
        sul certificato di salario.

Cessazione o cambiamento d’attività
Se un’impresa o il reparto autonomo di un’impresa cessa l’attività nel settore
dell’edilizia principale oppure la riduce durevolmente, tanto che non opera più
prevalentemente nell’edilizia principale ma nei settori affini, deve comunicare tale
cambiamento alla Fondazione FAR.
Dopo aver condotto gli accertamenti del caso, la Fondazione FAR comunica
all’impresa fino a quando è sottoposta al CCL PEAN e all’obbligo contributivo.

Congedo non pagato
La durata dell’occupazione secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. c Reg. PEAN non è interrotta
da un congedo non pagato se sono soddisfatti i seguenti criteri:
    •   negli ultimi sette anni prima di richiedere il pensionamento anticipato si può
        prendere un solo congedo non pagato; il congedo non pagato non può essere
        superiore a 6 mesi

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    •   nell’ultimo anno prima del pensionamento anticipato non vengono concessi
        congedi non pagati
    •   dopo il congedo non pagato, il lavoratore deve riprendere l’attività presso il
        suo datore di lavoro; i termini di disdetta previsti dal CNM devono in ogni caso
        essere rispettati
    •   durante il congedo non pagato non si possono svolgere attività rimunerate
    •   nell’anno in cui prende un congedo non pagato, il lavoratore deve poter
        dimostrare di lavorare almeno al 50% in un’impresa sottoposta al CCL PEAN.
La rendita PEAN è ridotta per la durata del congedo non pagato.

Contributi
        Contributi del datore di lavoro e del lavoratore
        Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di
        risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019.
        •   Fino al 31.03.2019 i contributi dei lavoratori ammontano all’1.5 %.
        •   Dall’01.04.2019 fino al 31.12.2019 i contributi dei lavoratori ammontano al
            2.0%.
        •   Dall’01.01.2020 i contributi dei lavoratori ammontano al 2.25 %.
        •   I contributi dei datori di lavoro rimangono come finora al 5.5%.
        Per salario determinante si intende il salario AVS fino al massimo LAINF
        (2019: CHF 148’200 al anno).

        Lavoratori a tempo parziale
        Per effetto dell’obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale, i datori
        di lavoro sono tenuti a versare i propri contributi e quelli dei lavoratori sulla
        base del salario AVS, indipendentemente dal grado di occupazione dei
        lavoratori.
        Gli anni in cui un lavoratore a tempo parziale svolge un’attività sottoposta al
        CCL PEAN nella misura almeno del 50% sono computati come periodo di
        occupazione soggetto al CCL PEAN. Non lo sono invece gli anni in cui un
        lavoratore a tempo parziale svolge un’attività sottoposta al CCL PEAN in
        misura inferiore al 50 %. Ciò nonostante sul salario di questo lavoratore
        vengono prelevati i contributi PEAN.
        Il lavoratore a tempo parziale percepisce una rendita ridotta (art. 17 cpv. 2
        Reg. PEAN).

Controlli dei datori di lavoro
Ogni quattro anni un controllore esterno verifica se i datori di lavoro hanno
comunicato tutti i salari rilevanti alla Fondazione FAR.

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Coordinamento
Le prestazioni della Fondazione FAR sono sussidiarie a tutte le altre prestazioni delle
assicurazioni sociali.

Copertura insufficiente
La nuova pagina Ulteriori informazioni sulla situazione finanziaria raccoglie
informazioni sulla situazione finanzaria della Fondazione FAR:
La scheda Informazioni sulla copertura insufficiente fornisce informazioni sui seguenti
aspetti:
    •   basi biometriche e tasso d’interesse tecnico
    •   cause dell’attuale copertura insufficiente
    •   entità dell’attuale copertura insufficiente
    •   attuazione ed efficacia delle misure di risanamento
    •   orizzonte temporale entro il quale la copertura insufficiente verrà
        prevedibilmente sanata
    •   performance degli investimenti.
Le misure di risanamento adottate sono illustrate nella scheda Indicazioni importanti
della Fondazione FAR. Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle
misure di risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019.
Le conseguenze delle misure di risanamento per gli assicurati sono descritte nella
scheda Misure di risanamento entrate in vigore il 1° aprile 2019: ripercussioni
principali sulle prestazioni e possibilità di compensazione.
Vedi https://www.far-suisse.ch/it/benvenuti

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Decisione sulle prestazioni
       Richiesta di prestazioni e decisione
       Il lavoratore deve presentare la richiesta di prestazioni alla Fondazione FAR
       almeno 6 mesi prima dell’inizio auspicato della rendita. La prima data possibile
       per l’inizio della rendita è il mese successivo al compimento dei 60 anni. La
       richiesta viene esaminata dall’Ufficio di pagamento. Se viene accolta, il
       richiedente riceve una decisione sulle prestazioni che riporta la rendita
       mensile, il contributo di risparmio LPP annuo e i valori limite per il guadagno
       consentito nel periodo di percepimento della rendita PEAN. Alla decisione
       viene allegato il modulo «Domanda definitiva» che il richiedente deve
       compilare e inviare all’Ufficio di pagamento (cfr. voce «Domanda definitiva»).
       In caso di disaccordo con la decisione sulle pretazioni, il richiedente può
       rivolgersi alla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione (cfr. voce
       «Opposizioni contro decisioni sulle prestazioni»).

Deduzioni
       Contributi del datore di lavoro e del lavoratore
       Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di
       risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019.
          •   Fino al 31.03.2019 i contributi dei lavoratori ammontano all’1.5 %.
          •   Dall’01.04.2019 fino al 31.12.2019 i contributi dei lavoratori ammontano
              al 2.0%.
          •   Dall’01.01.2020 i contributi dei lavoratori ammontano al 2.25 %.
          •   I contributi dei datori di lavoro rimangono come finora al 5.5 %.
       Per salario determinante si intende il salario AVS fino al massimo LAINF
       (2019: CHF 148’200 al anno).

Dichiarazione d’imposta
       Dichiarazione dei contributi PEAN sul certificato di salario
       I contributi PEAN devono figurare alla voce 10 «Previdenza professionale»,
       più precisamente al punto 10.1 «Contributi ordinari» con un unico importo
       comprendente anche i contributi all’istituto di previdenza del datore di lavoro. I
       contributi LPP e i contributi PEAN non devono essere indicati distintamente
       sul certificato di salario.

Dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG)
Il Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia
principale (CCL PEAN) è stato concluso il 12 novembre 2002 dalla Società Svizzera
degli Impresari-Costruttori (SSIC) da una parte e dai sindacati Edilizia & Industria
(oggi UNIA) e SYNA dall’altra. Alle parti contrattuali si sono aggiunti
successivamente i Quadri dell’Edilizia Svizzera. Il 5 giugno 2003, il Consiglio federale
ha decretato l’obbligatorietà generale del CCL PEAN (DCF DOG CCL PEAN). Lo
scopo della dichiarazione di obbligatorietà generale è di estendere le disposizioni di
                                                                                        D
D
un contratto collettivo a tutti i datori di lavoro di un determinato settore al fine di
garantire la parità concorrenziale.
In virtù dell’obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale, il CCL PEAN ha
carattere di legge ed è applicabile a tutte le imprese attive nel settore dell’edilizia
principale.

Dirigenti
I dirigenti sono esclusi dal campo di applicazione personale del CCL PEAN. I dirigenti
non sono sottoposti all’obbligo contributivo PEAN e non possono beneficiare del
pensionamento anticipato.
Cfr. Scheda informativa Personale con funzioni direttive https://www.far-
suisse.ch/it/datori-di-lavoro/contibuti/notifica della massa salariale

Disdetta
Il rapporto di lavoro può essere sciolto solo al ricevimento della decisione sulle
prestazioni che autorizza formalmente il lavoratore ad andare in pensione anticipata.
Nel modulo «Domanda definitiva» il datore di lavoro deve confermare la data dello
scioglimento del rapporto di lavoro.

Disoccupazione
       Definizione del termine «disoccupato»
           1. È considerato disoccupato chi è iscritto come tale presso l’Ufficio
              regionale di collocamento (URC), indipendentemente dalla sua
              collocabilità. Ciò vale soprattutto per le persone il cui rapporto di lavoro
              viene disdetto allo scadere dei 720 giorni di indennità giornaliere in
              caso di malattia e per le quali la decisione AI non è ancora stata resa.
           2. La regolamentazione di seguito riportata si applica solo in caso di
              disoccupazione non riconducibile a colpa del lavoratore:
              Nei due anni di disoccupazione, il lavoratore può svolgere qualsiasi
              attività considerata ragionevole dall’URC. In virtù dell’obbligo di
              riduzione del danno, l’attività può anche essere svolta in un’impresa
              non sottoposta al CCL PEAN ed esulare dal guadagno intermedio (a
              condizione che non vi sia un abuso evidente).
              Entro un massimo di due anni, il lavoratore deve aver ritrovato un
              impiego in un’impresa sottoposta al CCL PEAN.
           3. Essendo un atto volontario, qualsiasi attività in proprio avviata con il
              sostegno dell’URC non è considerata disoccupazione.

                                                                                          D
D
Domanda definitiva
L’Ufficio di pagamento può predisporre il versamento della prima rendita mensile
soltanto al ricevimento del modulo «Domanda definitiva». Importante:
    •   il modulo «Domanda definitiva» deve essere firmato dal richiedente
    •   il datore di lavoro deve confermare per iscritto lo scioglimento del rapporto di
        lavoro
Il richiedente non ha diritto al versamento retroattivo della rendita se non rispedisce
per tempo la domanda definitiva o se si verificano ritardi perché manca la firma.

Durata delle prestazioni
La rendita PEAN è versata dal 60° anno d’età fino al raggiungimento dell’età
ordinaria di pensionamento AVS, ossia fino al compimento del 65º anno d’età.

                                                                                       D
F
Facoltatività
     La rendita PEAN è facoltativa e la sua data d’inizio flessibile
     Un lavoratore che soddisfa le condizioni per beneficiare di una rendita PEAN
     può scegliere liberamente a partire da quando vuole usufruire del
     pensionamento anticipato. Non è obbligatorio richiedere una rendita PEAN al
     compimento del 60° anno d’età.

     Aumento della rendita in caso di differimento
     Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di
     risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo
     d’applicazione CCL PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della
     rendita dall’01.04.2019 le seguenti modifiche entrano in vigore
     dall’01.04.2019:
     La rendita transitoria mensile è aumentata – tenendo conto degli importi limite
     [1] di cui all’art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio della
     rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima
     volta le condizioni per una rendita transitoria).
     I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:
        •   La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non
            ridotta, calcolata come adesso;[1]
        •   rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell’8 %;
        •   rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del
            16 %.
     [1] Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza
     indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base
     per la rendita) più CHF 6’000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può
     superare i seguenti importi limite: l’80% del salario base per la rendita o 2,4
     volte la rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a
     CHF 5‘688 [stato 2019]).

                                                                                      F
G
Guadagno consentito per i beneficiari di una rendita PEAN
Le condizioni per il guadagno consentito variano a seconda della data d’inizio della
rendita. Per maggiori informazioni si rimanda alle schede.
Cfr. Schede informative Guadagno consentito https://www.far-
suisse.ch/it/prestazioni/Informazioni utili per beneficiari di una rendita PEAN

                                                                                   G
I
Imprese di lavoro temporaneo
     Prestatori di personale
     Dal 1° aprile 2006, gli impieghi forniti da prestatori di personale sono sottoposti
     al CCL PEAN se l’impresa acquisitrice è soggetta a tale contratto. In altre
     parole, i prestatori devono versare i contributi PEAN se forniscono personale a
     un’impresa o una parte operativa sottoposta al CCL PEAN.
     Fino al 31 marzo 2006, i prestatori di personale non erano tenuti a versare i
     contributi PEAN per i lavoratori forniti a imprese sottoposte al CCL PEAN.
     Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori forniti in prestito
                1. di età inferiore a 28 anni e
                2. che seguono una formazione per una professione che non
                   rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro
                   e
                3. il cui impiego è limitato a tre mesi.
     Questi tre prerequisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.

     Imprese acquisitrici assoggettate
        1. Imprese o parte operative che rientrano nel campo di applicazione
           aziendale del CCL PEAN. È determinante la sede dell’impresa
           acquisitrice.
        2. Imprese acquisitrici nel Canton Vaud:
            Le ditte che forniscono personale a prestito a imprese acquisitrici
            affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de
            la construction (CRP) sono tenute a versare i contributi PEAN.
        3. Prestatori di personale del Principato del Liechtenstein:
            I prestatori di personale del Liechtenstein in possesso di
            un’autorizzazione del Canton San Gallo per la fornitura di manodopera
            in Svizzera sono tenuti a versare i contributi PEAN se prestano
            personale a imprese acquisitrici con sede in Svizzera sottoposte al CCL
            PEAN.

Incapacità lavorativa
     Malattia / infortunio
     Le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono escluse
     dall’obbligo contributivo PEAN.
     Tuttavia, se oltre alle prestazioni assicurative, il datore di lavoro versa una
     percentuale del salario (ad es. capi muratori), tale importo è soggetto a
     contribuzione.
     I richiedenti che alla data d’inizio del pensionamento anticipato ricevono o
     potrebbero ricevere prestazioni assicurative a seguito di malattia o infortunio
     devono farsi computare i relativi importi per tutto il periodo in cui hanno diritto
     a tali prestazioni. Il venir meno dei motivi di salute dev’essere confermato da
                                                                                           I
I
     certificato medico. Le prestazioni assicurative sono computate anche se il
     lavoratore disdice il contratto di lavoro o se lo stesso è sciolto di comune
     accordo.
     Più concretamente, se alla data richiesta per l’inizio della rendita PEAN, un
     lavoratore presenta un’incapacità lavorativa del 100 % a seguito di malattia o
     infortunio e riceve prestazioni della Suva o dell’assicurazione di indennità
     giornaliera in caso di malattia, l’inizio della rendita PEAN è posticipato fino a
     quando
        •    l’importo di quest’ultima supera le indennità giornaliere
        •    al lavoratore viene concessa una rendita AI
        •    cessa il diritto alle indennità giornaliere e la decisione AI non è ancora
             stata resa. (La rendita concessa successivamente dall’AI, dalla Suva e
             dalla Cassa pensioni viene coordinata con la rendita PEAN).
     La richiesta di prestazioni va in ogni caso presentata almeno 6 mesi prima
     della data prevista originariamente per l’inizio della rendita.

Infortunio
     Malattia / infortunio
     Le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono escluse
     dall’obbligo contributivo PEAN.
     Tuttavia, se oltre alle prestazioni assicurative, il datore di lavoro versa una
     percentuale del salario (ad es. capi muratori), tale importo è soggetto a
     contribuzione.
     I richiedenti che alla data d’inizio del pensionamento anticipato ricevono o
     potrebbero ricevere prestazioni assicurative a seguito di malattia o infortunio
     devono farsi computare i relativi importi per tutto il periodo in cui hanno diritto
     a tali prestazioni. Il venir meno dei motivi di salute dev’essere confermato da
     certificato medico. Le prestazioni assicurative sono computate anche se il
     lavoratore disdice il contratto di lavoro o se lo stesso è sciolto di comune
     accordo.
     Più concretamente, se alla data richiesta per l’inizio della rendita PEAN, un
     lavoratore presenta un’incapacità lavorativa del 100% a seguito di malattia o
     infortunio e riceve prestazioni della Suva o dell’assicurazione di indennità
     giornaliera in caso di malattia, l’inizio della rendita PEAN è posticipato fino a
     quando
        •    l’importo di quest’ultima supera le indennità giornaliere
        •    al lavoratore viene concessa una rendita AI
        •    cessa il diritto alle indennità giornaliere e la decisione AI non è ancora
             stata resa. (La rendita concessa successivamente dall’AI, dalla Suva e
             dalla Cassa pensioni viene coordinata con la rendita PEAN).
     La richiesta di prestazioni va in ogni caso presentata almeno 6 mesi prima
     della data prevista originariamente per l’inizio della rendita.

                                                                                           I
I
Inizio della rendita
La rendita può iniziare al più presto il mese successivo al compimento dei 60 anni.

      La rendita PEAN è facoltativa e la sua data d’inizio flessibile
      Un lavoratore che soddisfa le condizioni per beneficiare di una rendita PEAN
      può scegliere liberamente a partire da quando vuole usufruire del
      pensionamento anticipato. Non è obbligatorio richiedere una rendita PEAN al
      compimento del 60° anno d’età.

      Aumento della rendita in caso di differimento
      Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di
      risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo
      d’applicazione CCL PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della
      rendita dall’01.04.2019 le seguenti modifiche entrano in vigore
      dall’01.04.2019:
      La rendita transitoria mensile è aumentata – tenendo conto degli importi
      limite[1] di cui all’art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio
      della rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la
      prima volta le condizioni per una rendita transitoria).
      I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:
          •   La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non
              ridotta, calcolata come adesso; [1]
          •   rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell’8 %;
          •   rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del
              16 %.
      [1] Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza
      indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base
      per la rendita) più CHF 6’000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può
      superare i seguenti importi limite: l’80 % del salario base per la rendita o 2,4
      volte la rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a
      CHF 5‘688 [stato 2019]).

      Riduzione della percentuale lavorativa nell’anno precedente l’inizio della
      rendita PEAN
      In caso di riduzione del tempo lavorativo nell’anno precedente il
      pensionamento anticipato, la rendita mensile PEAN non può essere superiore
      al 90% dell’ultimo salario lordo concordato e adeguato al tempo di lavoro
      parziale (salario annuo effettivo, compresa la 13a mensilità, diviso 12). Gli
      invalidi e i disoccupati parziali non sono considerati lavoratori a tempo parziale
      nel senso appena descritto.

                                                                                            I
I
      Differimento della rendita in caso di pagamento del saldo vacanze e delle
      ore supplementari
      Se nei sei mesi precedenti l’inizio della rendita PEAN vengono pagate al
      lavoratore vacanze non effettuate o ore supplementari non compensate e se il
      relativo importo è superiore a un salario mensile (il numero delle ore pagate è
      messo a confronto con il normale orario di lavoro mensile di 176 ore), l’inizio
      della rendita è differito di un mese per ogni mese pagato integralmente. Non si
      tiene conto dei mesi iniziati (art. 13 cpv. 3 Reg. PEAN).

Invalidità
Ai fini del calcolo secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. c Reg. PEAN si ritiene che abbiano
lavorato per un anno intero le persone invalide che svolgono un’attività sottoposta al
CCL PEAN nella misura almeno del 50% per anno civile (art. 17 cpv. 1 Reg. PEAN).
Il computo in caso di invalidità è possibile soltanto se il lavoratore percepisce al
massimo una mezza rendita AI. In casi singoli e particolari, per evitare penalizzazioni
ingiuste ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Reg. PEAN, il Consiglio di fondazione può
derogare a tale regola (art. 17 cpv. 1bis Reg. PEAN). I lavoratori che percepiscono
una rendita AI e che svolgono un’attività almeno al 50% (tempo di presenza) sono
invitati ad annunciarsi alla Fondazione FAR che accerterà se hanno diritto a una
rendita PEAN.

Istituti di libero passaggio
Avete bisogno di un istituto di libero passaggio per versare la prestazione di libero
passaggio o la prestazione per caso di rigore?
Abbiamo vagliato diverse offerte di operatori disposti ad accettare il vostro avere di
libero passaggio o le prestazioni per casi di rigore. Le condizioni variano leggermente
da un operatore all’altro:

      Liberty
      Sulla piattaforma previdenziale indipendente Liberty le imposte alla fonte sono
      basse. Questa offerta si addice in particolare alle persone che al momento del
      ritiro delle prestazioni sono (saranno) domiciliate all’estero.
      Il conto può essere aperto online: https://www.liberty.ch/it/

      Banca Cantonale Zurighese
      Un conto di libero passaggio presso la Banca Cantonale Zurighese si addice
      alle persone domiciliate a Zurigo, poiché per aprire il conto bisogna recarsi di
      persona.
      Per le condizioni dettagliate vedi sotto “Zinsen, Preise”e richiedere la
      documentazione per l’apertura di un conto: https://www.zkb.ch

                                                                                         I
I
    Banca Cler
    La Banca Cler vi offre i seguenti vantaggi:
       •   •apertura del conto gratuita, tenuta del conto gratuita, estinzione del
           conto gratuita (anziché 20 CHF, purché il capitale rimanga alla Banca
           Cler);
       •   •tasso d’interesse aggiuntivo dello 0,2 % all’anno rispetto al tasso
           d’interesse pubblicato.
    Per usufruire di queste condizioni vantaggiose, la vostra domanda deve
    essere inviata imperativamente a:
    Banca Cler SA, Fabian Binkert, Aeschenplatz 3, casella postale, 4002
    Basilea, unitamente ai seguenti documenti:
       •   •formulario Domanda d’apertura di un conto di libero passaggio e
       •   •formulario Informazioni complementari: https://www.far-
           suisse.ch/it/leistungsgesuche-2-2/istituti-di-libero-passaggio/
       •   •fotocopia della carta d’identità o del passaporto (fronte/retro).

    Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda informativa Conto di libero
    passaggio 2° pilastro.In caso di domande potete rivolgervi alla Signore Fabian
    Binkert al numero di telefono 061 286 26 08.

    Fondazione istituto collettore LPP
    Maggiori informazioni saranno disponibili.

                                                                                     I
L
Lavoratori a tempo parziale
Per effetto dell’obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale, i datori di
lavoro sono tenuti a versare i propri contributi e quelli dei lavoratori sulla base del
salario AVS, indipendentemente dal grado di occupazione dei lavoratori.
Gli anni in cui un lavoratore a tempo parziale svolge un’attività sottoposta al CCL
PEAN nella misura almeno del 50% sono computati come periodo di occupazione
soggetto al CCL PEAN. Non lo sono invece gli anni in cui un lavoratore a tempo
parziale svolge un’attività sottoposta al CCL PEAN in misura inferiore al 50%. Ciò
nonostante sul salario di questo lavoratore vengono prelevati i contributi PEAN.
Il lavoratore a tempo parziale percepisce una rendita ridotta (art. 17 cpv. 2 Reg.
PEAN).
       Definizione di lavoro a tempo parziale
       Secondo l’art. 23 cpv. 3 CNM, è considerato lavoro a tempo parziale il tempo
       – prestato a ore, mezze giornate o giorni – in cui il lavoratore deve essere a
       disposizione del datore di lavoro e che corrisponde a una determinata quota
       delle ore di lavoro annuali ai sensi dell’art. 24 CNM stabilita in un contratto di
       lavoro individuale.
       Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per iscritto. Il lavoro a tempo
       parziale deve essere concordato in anticipo ed essere prestato in modo
       regolare e ricorrente.
       Non si parla invece di lavoro a tempo parziale se negli ultimi sette anni prima
       di riscuotere le prestazioni un dipendente lavora per un anno al 50% in
       un’impresa sottoposta al CCL PEAN e al 50 % in un’impresa non sottoposta al
       CCL PEAN, a meno che tali attività siano ricorrenti (l’interessato, ad esempio,
       lavora d’estate come viticoltore e d’inverno come lavoratore edile).
       Riduzione della percentuale lavorativa nell’anno precedente l’inizio della
       rendita PEAN
       In caso di riduzione del tempo lavorativo nell’anno precedente il
       pensionamento anticipato, la rendita mensile PEAN non può essere superiore
       al 90 % dell’ultimo salario lordo concordato e adeguato al tempo di lavoro
       parziale (salario annuo effettivo, compresa la 13a mensilità, diviso 12). Gli
       invalidi e i disoccupati parziali non sono considerati lavoratori a tempo parziale
       nel senso appena descritto.

Lavoro stagionale
Per attività stagionale si intende l’attività svolta in un’impresa
    1. nel periodo tra inizio marzo e fine novembre
    2. per almeno sei mesi consecutivi nell’arco di tempo summenzionato e
    3. e di regola ripetuta per almeno tre stagioni consecutive.
Se queste tre condizioni sono soddisfatte, i periodi di disoccupazione comprovata nei
mesi di dicembre, gennaio e febbraio – dovuti a un impiego stagionale – non sono
considerati nel conteggio del periodo massimo di disoccupazione.
L’attività stagionale comporta una riduzione della rendita.

                                                                                          L
L
LPP
Possibilità di mantenere l’assicurazione LPP
Le condizioni per ricevere i contributi di risparmio LPP, nonché l’ammontare dei
contributi di risparmio LPP variano a seconda del suo anno di nascita e della data
d’inizio della rendita. Per maggiori informazioni si rimanda alle schede.informative
Possibilità di mantenere l’assicurazione LPP: https://www.far-
suisse.ch/it/prestazioni/LPP Cassa pensioni

                                                                                       L
M
Malattia
       Malattia / infortunio
       Le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono escluse
       dall’obbligo contributivo PEAN.
       Tuttavia, se oltre alle prestazioni assicurative, il datore di lavoro versa una
       percentuale del salario (ad es. capi muratori), tale importo è soggetto a
       contribuzione.
       I richiedenti che alla data d’inizio del pensionamento anticipato ricevono o
       potrebbero ricevere prestazioni assicurative a seguito di malattia o infortunio
       devono farsi computare i relativi importi per tutto il periodo in cui hanno diritto
       a tali prestazioni. Il venir meno dei motivi di salute dev’essere confermato da
       certificato medico. Le prestazioni assicurative sono computate anche se il
       lavoratore disdice il contratto di lavoro o se lo stesso è sciolto di comune
       accordo.
       Più concretamente, se alla data richiesta per l’inizio della rendita PEAN, un
       lavoratore presenta un’incapacità lavorativa del 100 % a seguito di malattia o
       infortunio e riceve prestazioni della Suva o dell’assicurazione di indennità
       giornaliera in caso di malattia, l’inizio della rendita PEAN è posticipato fino a
       quando
           •   l’importo di quest’ultima supera le indennità giornaliere
           •   al lavoratore viene concessa una rendita AI
           •   cessa il diritto alle indennità giornaliere e la decisione AI non è ancora
               stata resa. (La rendita concessa successivamente dall’AI, dalla Suva e
               dalla Cassa pensioni viene coordinata con la rendita PEAN).
       La richiesta di prestazioni va in ogni caso presentata almeno 6 mesi prima
       della data prevista originariamente per l’inizio della rendita.

Misure di risanamento
Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di
risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo
d’applicazione CCL PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della
rendita dall’01.04.2019 le seguenti modifiche entrano in vigore dall’01.04.2019:
    1. I contributi dei lavoratori aumentano
    2. Vi è la possibilità di differire la rendita PEAN di uno o due anni e di
       ricevere di conseguenza una rendita più alta
    3. Ai beneficiari di rendite PEAN è permesso guadagnare di più nel settore
       dell’edilizia principale
    4. Gli accrediti di vecchiaia LPP saranno ridotti o eliminati a seconda della
       variante.
Le modifiche riguardano in particolare quanto segue:

                                                                                         M
M
1. Contributi (è determinante il salario soggetto all’AVS)
    •   Fino al 31.03.2019 i contributi dei lavoratori ammontano all’1.5 %.
    •   Dall’01.04.2019 fino al 31.12.2019 i contributi dei lavoratori ammontano al
        2.0%.
    •   Dall’01.01.2020 i contributi dei lavoratori ammontano al 2.25 %.
    •   I contributi dei datori di lavoro rimangono come finora al 5.5%.

2. Aumento della rendita in caso di differimento
La rendita transitoria mensile è aumentata – tenendo conto degli importi limite [1] di
cui all’art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio della rendita
(calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le
condizioni per una rendita transitoria).
I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:
    •   La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non ridotta,
        calcolata come adesso;1
    •   rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell’8 %;
    •   rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del 16 %.

3. Ai beneficiari di rendite PEAN è permesso guadagnare di più nel settore
dell’edilizia principale
    •   Durante il periodo di versamento di una rendita PEAN si può esercitare
        un’attività sottoposta al CCL PEAN in un’impresa sottoposta al CCL PEAN per
        un guadagno annuo non superiore all’importo limite LPP [2] maggiorato del
        30 %.
    •   La metà del guadagno tra l’importo limite LPP e questo limite massimo è
        computata nella rendita transitoria ed è dedotta dalle rendite transitorie
        correnti. Altrimenti deve essere restituita alla Fondazione FAR.
    •   I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o
        indipendente, a condizione che il guadagno annuo sia inferiore alla metà
        dell’importo limite LPP.

4. Accrediti di vecchiaia LPP
Nel periodo in cui percepiscono la rendita, i beneficiari hanno diritto ad un accredito
di vecchiaia LPP pari al 6 % del salario annuo determinante per il calcolo della
rendita, al netto dell’importo di coordinamento LPP valido alla data d’inizio della
rendita.
Il contributo può però ammontare al massimo al 6 % del salario massimo da
assicurare ai sensi della LPP.
I beneficiari di rendita, che prima di percepire la rendita PEAN, o nel periodo in cui la
percepiscono, ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale, o
si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni, non
hanno diritto agli accrediti di vecchiaia LPP.

                                                                                      M
M
Il beneficiario di rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere
l’affiliazione al proprio istituto di previdenza, o se deve assicurarsi presso un altro
istituto idoneo. La comunicazione sull’affiliazione a un istituto di previdenza è un
presupposto per beneficiare degli accrediti di vecchiaia LPP.

Edizione Febbraio 2019
[1] Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza indennità
supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita)
più CHF 6’000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti
importi limite: l’80% del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice
massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5‘688 [stato 2019]).
[2] Importo limite LPP: CHF 21’330 (stato 2019)

                                                                                          M
N
Notifica della massa salariale e certificato dei salari
I moduli di notifica della massa salariale e i certificati dei salari devono essere inviati
dal datore di lavoro all’Ufficio Incasso entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

                                                                                         N
O
Opposizioni
    Opposizioni e ricorsi contro l’assoggettamento di imprese
    Basandosi sulle indicazioni fornite dall’impresa e sugli accertamenti condotti,
    l’ufficio di gestione della Fondazione FAR emette una decisione in cui
    stabilisce se l’interessata è sottoposta o no al campo di applicazione del CCL
    PEAN.
    Entro 14 giorni dalla decisione, l’impresa può presentare alla Fondazione FAR
    un’opposizione motivata. Sulla base dei documenti trasmessi e dei motivi
    addotti dall’impresa, l’ufficio di gestione emette una decisione di
    riconsiderazione.
    Entro 14 giorni dalla riconsiderazione, l’impresa può inoltrare ricorso alla
    Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione. La decisione della
    Commissione Ricorsi non è più impugnabile all’interno della Fondazione FAR.

    Opposizioni contro decisioni sulle prestazioni
    Se i criteri per la concessione di una rendita PEAN non sono integralmente
    adempiuti e la richiesta è respinta, il richiedente può chiedere entro un termine
    di 30 giorni che la decisione venga riesaminata dalla Commissione Ricorsi del
    Consiglio di fondazione.
    L’opposizione va presentata per iscritto, deve riportare un’esposizione
    dettagliata dei motivi di disaccordo ed essere corredata di nuovi documenti
    giustificativi.
    In caso di disaccordo con la decisione della Commissione Ricorsi del
    Consiglio di fondazione, il richiedente può chiedere che il suo caso venga
    riesaminato nell’ottica di una penalizzazione ingiusta (cfr. voce «Casi di
    rigore»).

                                                                                  O
P
Persone in formazione / apprendisti
In linea di principio tutti i lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dalla data in cui
sono sottoposti all’obbligo contributivo AVS. I contributi PEAN sono quindi dovuti per
gli apprendisti e le persone in formazione sottoposti all’obbligo contributivo AVS.

Presentazione della richiesta di prestazioni
      Richiesta di prestazioni e decisione
      Il lavoratore deve presentare la richiesta di prestazioni alla Fondazione FAR
      almeno 6 mesi prima dell’inizio auspicato della rendita. La prima data possibile
      per l’inizio della rendita è il mese successivo al compimento dei 60 anni. La
      richiesta viene esaminata dall’Ufficio di pagamento. Se viene accolta, il
      richiedente riceve una decisione sulle prestazioni che riporta la rendita
      mensile, il contributo di risparmio LPP annuo e i valori limite per il guadagno
      consentito nel periodo di percepimento della rendita PEAN. Alla decisione
      viene allegato il modulo «Domanda definitiva» che il richiedente deve
      compilare e inviare all’Ufficio di pagamento (cfr. voce «Domanda definitiva»).
      In caso di disaccordo con la decisione sulle pretazioni, il richiedente può
      rivolgersi alla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione (rimando a
      «Opposizioni contro decisioni sulle prestazioni»).

      Termine per la presentazione di una richiesta di prestazioni
      La richiesta di prestazioni deve essere presentata, corredata di tutti i
      documenti necessari, almeno sei mesi completi prima dell’inizio auspicato
      della rendita. Le richieste presentate in ritardo non possono ostacolare il
      disbrigo di quelle pervenute puntualmente, per cui l’inizio della rendita è
      differito della durata del ritardo.

      Domanda definitiva
      L’Ufficio di pagamento può predisporre il versamento della prima rendita
      mensile soltanto al ricevimento del modulo «Domanda definitiva». Importante:
          •   il modulo «Domanda definitiva» deve essere firmato dal richiedente
          •   il datore di lavoro deve confermare per iscritto lo scioglimento del
              rapporto di lavoro
      Il richiedente non ha diritto al versamento retroattivo della rendita se non
      rispedisce per tempo la domanda definitiva o se si verificano ritardi perché
      manca la firma.

                                                                                      P
P
Prestatori di personale
Dal 1° aprile 2006, gli impieghi forniti da prestatori di personale sono sottoposti al
CCL PEAN se l’impresa acquisitrice o una parte operativa è soggetta a tale contratto.
In altre parole, i prestatori devono versare i contributi PEAN se forniscono personale
a un’impresa sottoposta al CCL PEAN.
Fino al 31 marzo 2006, i prestatori di personale non erano tenuti a versare i contributi
PEAN per i lavoratori forniti a imprese sottoposte al CCL PEAN.
Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori forniti in prestito
    1. di età inferiore a 28 anni e
    2. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo
       di applicazione del contratto collettivo di lavoro e
    3. il cui impiego è limitato a tre mesi.
Questi tre prerequisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.

    Imprese acquisitrici assoggettate

    1. Imprese o parte operative che rientrano nel campo di applicazione aziendale
       del CCL PEAN. È determinante la sede dell’impresa acquisitrice.
    2. Imprese acquisitrici nel Canton Vaud:
       Le ditte che forniscono personale a prestito a imprese acquisitrici affiliate alla
       Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction
       (CRP) sono tenute a versare i contributi PEAN.
    3. Prestatori di personale del Principato del Liechtenstein:
       I prestatori di personale del Liechtenstein in possesso di un’autorizzazione del
       Canton San Gallo per la fornitura di manodopera in Svizzera sono tenuti a
       versare i contributi PEAN se prestano personale a imprese acquisitrici con
       sede in Svizzera sottoposte al CCL PEAN.

    Scheda informativa Impieghi in imprese non sottoposte al CCL PEAN
    Scheda informativa con informazioni importanti sugli impieghi tramite prestatori di
    personale in imprese non sottoposte al CCL PEAN e sulle consequenze per la
    rendita PEAN: https://www.far-suisse.ch/it/datori-di-lavoro/prestatori-di-personale/

Prestazioni sostitutive per casi di rigore
    1. Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che
       soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
           a. hanno compiuto il 50º anno d´età, ma non hanno ancora raggiunto i 60
              anni;
           b. hanno lavorato almeno vent´anni, di cui gli ultimi sette senza
              interruzioni, in un´impresa che rientra nel campo di applicazione del
              CCL PEAN e

                                                                                        P
P
           c. sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall´attività
              nell´edilizia principale (ad esempio per fallimento dell´impresa,
              licenziamento, decisione di inidoneità della Suva).
    2. Il diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere
       soltanto se il caso di rigore subentra dopo il 1º gennaio 2006.
    3. Il diritto a tali prestazioni sostitutive va notificato alla Fondazione FAR entro
       quattro anni dalla cessazione dell´attività nel settore dell´edilizia principale,
       altrimenti decade ogni diritto all´indennità.
    4. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico
       corrisposto all´istituto di previdenza secondo la LPP / LFLP, pari di regola a
       CHF 1´000.00 per ogni anno durante il quale l´avente diritto ha lavorato in
       un´impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN.
    5. L´erogazione di un´indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra
       prestazione da parte della Fondazione FAR.
    6. Non hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore gli invalidi che
       possono far valere indennità sostitutive del salario fino al 90 % dell´importo
       massimo di coordinamento AI/SUVA/LPP. Se le prestazioni sono solo
       leggermente inferiori a tale limite, le prestazioni sostitutive per casi di rigore
       sono ridotte proporzionalmente.
    7. Al decesso dell´avente diritto la prestazione può essere richiesta
       congiuntamente solo dalla vedova o dal vedovo e dai figli aventi diritto alla
       rendita per orfani AVS.

                                                                                            P
R
Richiesta di prestazioni
La prima data possibile per l’inizio della rendita è il mese successivo al compimento
dei 60 anni.
La richiesta di prestazioni deve giungere almeno sei mesi prima del 60° compleanno
o sei mesi prima dell’inizio auspicato della rendita alla Fondazione FAR. Le richieste
presentate in ritardo non possono ostacolare il disbrigo di quelle pervenute
puntualmente, per cui l’inizio della rendita è differito della durata del ritardo. È nella
responsabilità dal dipendente di rispettare il termine.
Mandate la vostra richiesta di prestazioni con lettera raccomandata a la
Fondazione FAR, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurigo. Per motivi legali, i moduli
compilati e firmati non possono essere inviati via email, ma unicamente tramite
posta.
Come procedere per la richiesta di prestazioni?
    •   Contattate uno degli uffici amministrativi dei sindacati Unia, Syna o Quadri
        dell’Edilizia Svizzera, che vi consiglieranno gratuitamente e all’occorrenza vi
        aiuteranno a compilare la richiesta.
    •   Chiedete al vostro datore di lavoro di aiutarvi a compilare la richiesta e a
        procurarvi i documenti necessari.
    •   Compilate voi stessi il modulo di richiesta; consultate la guida e le schede
        informative Possibilità di mantenere l’assicurazione LPP e Personale con
        funzioni direttive.

Ricorsi
        Opposizioni e ricorsi contro l’assoggettamento di imprese
        Basandosi sulle indicazioni fornite dall’impresa e sugli accertamenti condotti,
        l’ufficio di gestione della Fondazione FAR emette una decisione in cui
        stabilisce se l’interessata è sottoposta o no al campo di applicazione del CCL
        PEAN.
        Entro 14 giorni dalla decisione, l’impresa può presentare alla Fondazione FAR
        un’opposizione motivata. Sulla base dei documenti trasmessi e dei motivi
        addotti dall’impresa, l’ufficio di gestione emette una decisione di
        riconsiderazione.
        Entro 14 giorni dalla riconsiderazione, l’impresa può inoltrare ricorso alla
        Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione. La decisione della
        Commissione Ricorsi non è più impugnabile all’interno della Fondazione FAR.

        Opposizioni contro decisioni sulle prestazioni
        Se i criteri per la concessione di una rendita PEAN non sono integralmente
        adempiuti e la richiesta è respinta, il richiedente può chiedere entro un termine
        di 30 giorni che la decisione venga riesaminata dalla Commissione Ricorsi del
        Consiglio di fondazione.

                                                                                        R
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