L'Approfondimento: Codice della crisi d'impresa e ultime novità operative del decreto correttivo e Albo dei gestori

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

CRISI D’IMPRESA

L’Approfondimento: Codice della crisi
d’impresa e ultime novità operative del
decreto correttivo e Albo dei gestori
Assetti organizzativi, amministrativi e contabili, composizione negoziata della crisi, concordato in con-
tinuità, ristrutturazione preventiva, misure protettive, esdebitazione, compensi dell’esperto e Albo dei
gestori della crisi
di Fabrizio G. Poggiani | 11 LUGLIO 2022

 È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, n. 152, l’ennesimo decreto correttivo del
 “Codice della crisi e dell’insolvenza”, ovvero il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che modifica, appunto, il
 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Il decreto risulta assai corposo e chirurgico nell’intervenire in modifica al
 precedente assetto, con l’obiettivo di introdurre novità operative e strumenti di tutela, nonché forme di
 garanzia partecipativa anche per i lavoratori. Si tratta, in particolare, della definizione degli assetti or-
 ganizzativi, amministrativi e contabili adeguati, di cui all’art. 2086 c.c., dell’eliminazione delle procedure
 di allerta e di composizione assistita della crisi, delle modifiche al concordato preventivo in continuità e
 all’introduzione di misure e procedure destinate alla ristrutturazione preventiva delle società, nonché
 all’innovazione della disciplina dell’esdebitazione e dell’interdizione.
 Il 15 luglio 2022, in linea di massima, entra in vigore la riforma in commento, sebbene in parte, giacché
 una parte relativa alle modifiche del codice civile è entrata in vigore immediatamente, la parte sulla
 composizione assistita non entrerà in vigore mentre altre parti, che hanno modificato taluni provvedi-
 menti in essere, sono già in vigore.
 Pubblicato, infine, anche il provvedimento che istituisce l’Albo dei gestori della crisi (curatori, commissari
 liquidatori e giudiziali).

Premessa
La Dir. (UE) 20 giugno 2019, n. 2019/1023, ha avuto l’obiettivo di favorire il corretto funzionamento del
mercato interno, nonché di eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera
circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e
procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.
Con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il legislatore ha introdotto il “Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Il Codice della crisi ha subito numerosi interventi sistematici, che ne hanno, nel corso del tempo, mo-
dificato anche la sostanza e, soprattutto, l’impianto iniziale.
Con l’ultimo intervento, a cura del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 2022 n. 152, che entra in vigore il 15 luglio 2022, almeno in parte, il legislatore è intervenuto per

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l’ennesima volta, prevedendo l’utilizzo di una sezione dei siti dei ministeri della Giustizia e dello Svi-
luppo economico per la pubblicazione di informazioni sugli strumenti di emersione della crisi,
con una specifica lista di controllo e talune indicazioni operative per la redazione dei piani di risa-
namento, l’introduzione della prededucibilità di taluni crediti e, infine, l’indicazione dei compensi
spettanti all’esperto.
Una delle principali novità, però, riguarda la definizione degli assetti organizzativi, amministrativi e
contabili adeguati, ai sensi dell’art. 2086 c.c., previsti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019, rubricato, appun-
to, “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”.

L’Albo dei gestori della crisi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della Giustizia 3 marzo 2022, n.
75, in vigore dal 6 luglio 2022, si dà attuazione all’art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che intro-
duce l’Albo dei gestori della crisi ovvero dei soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di
gestione e di controllo nelle procedure di cui al “Codice della crisi e dell’insolvenza” come curatori,
commissari liquidatori e commissari giudiziali.
         Art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
          (…)
         2. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, com-
         ma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere
         b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modifica-
         zioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e
         degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4,
         comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere
         l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, che documen-
         tano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due
         procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovve-
         ro, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’articolo 352. Costituisce
         condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento bien-
         nale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida
         generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di
         cui all’articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsa-
         bile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i
         componenti dello studio professionale associato.

L’Albo dei gestori della crisi si compone in due parti (una pubblica e una riservata ai magistrati e fun-
zionari delle cancellerie) e, dopo aver partecipato a un corso di formazione professionale di almeno
40 ore, potranno iscriversi:
   le persone fisiche iscritte agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti con-
     tabili o dei consulenti del lavoro;
   gli studi professionali associati o società tra professionisti se i soci appartengono alle categorie
     indicate al punto che precede;
   le persone fisiche che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società
     di capitali o società cooperative, comprovando le adeguate capacità e a condizione che nei loro
     confronti non sia intervenuta una dichiarazione per la procedura di liquidazione giudiziale.
Come primo popolamento, possono iscriversi al detto Albo i soggetti che negli ultimi quattro anni
documentino di essere stati nominati curatori fallimentari, commissari (liquidatori e/o giudi-
ziali) o quali componenti dell’OCRI, di cui all’art. 352 del Codice della crisi e dell’insolvenza.

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La domanda di iscrizione dovrà contenere la documentazione attestante quanto sopra e dovrà es-
sere sottoscritta digitalmente; per le specifiche tecniche è atteso specifico provvedimento del Ministe-
ro della Giustizia.

I nuovi assetti organizzativi, amministrativi e contabili
L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, interviene sull’art. 3 del D.Lgs. 12 gennaio 2019,
2014, stabilendo quanto segue:
         Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
         1. L’articolo 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
         «Art. 3 (Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi
         d’impresa). -
         1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di
         crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
         2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile ade-
         guato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di
         crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
         3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al com-
         ma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
         a. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle
              specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
         b. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici
              mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
         c. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effet-
              tuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui
              all’articolo 13, al comma 2.
         4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:
         a. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà
              dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
         b. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore
              a quello dei debiti non scaduti;
         c. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che
              siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il
              limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente
              almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni
         d. l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.».

Pertanto, l’attuale art. 3 del Codice della crisi impone all’imprenditore “collettivo” (società ed enti)
di adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c.
Preliminarmente, si evidenzia che Il secondo comma dell’art. 2086 c.c. è stato modificato dall’art. 375
del Codice e, nella versione attuale, dispone che:
         Art. 2086 c.c.
         «L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
         L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto orga-
         nizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche
         in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità
         aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti
         previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

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Con la detta disposizione, quindi, è stata introdotta una nuova modalità per la gestione delle imprese,
con la conseguenza che la prospettiva “forward looking”, cui sono improntati i nuovi principi di cor-
retta amministrazione espressi nell’art. 2086 c.c., obbliga a rimuovere, fin dalla emersione, le cau-
se che possono compromettere le prospettive di continuità aziendale.
I nuovi fattori di crisi, recentemente dovuti sia alla pandemia COVID-19, che al conflitto Russia-
Ucraina, impattano sull’esecuzione dei rapporti contrattuali delle imprese, con particolare riferimento
a quelli riguardanti le prestazioni corrispettive o a esecuzione continuata o periodica, determinando
situazioni di inadempimento delle obbligazioni o situazioni in cui le prestazioni diventano sproporzio-
nate e/o squilibrate.
Al comma 3 dell’art. 3 novellato del D.Lgs. n. 14/2019 è stato disposto che, ai fini della rilevazione
tempestiva della crisi d’impresa, le misure per gli imprenditori (richiamati al comma 1 - individuali
e al comma 2 - collettivi) e gli assetti ritenuti idonei ex art. 2086 c.c. dovranno consentire di:
   rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle spe-
     cifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
   verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12
     mesi successivi e i segnali di allarme identificati dal successivo comma 4 dell’articolo;
   ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il
     test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento per l’avvio della com-
     posizione negoziata della crisi.
Il successivo comma 4, invece, indica esattamente quali siano i segnali di allarme:
   l’esistenza di debiti retributivi scaduti da almeno 30 giorni e pari a oltre la metà dell’ammontare
     complessivo mensile delle retribuzioni;
   l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quel-
     lo dei debiti non scaduti;
   l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che
     siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affi-
     damenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5 per
     cento del totale delle esposizioni;
   l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti dell’Erario e dell’INPS nelle
     soglie previste dal nuovo comma 1 dell’art. 25-novies del Codice della crisi, oggetto di segnala-
     zione da parte dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entra-
     te-Riscossione), contenente l’invito a presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata
     della crisi.

        Attenzione
        L’imprenditore, quindi, resta obbligato a eseguire un monitoraggio sistematico della ge-
        stione aziendale, al fine di verificare la presenza di condizioni che potrebbero appalesare la
        crisi, che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fare fronte alle ob-
        bligazioni nei successivi dodici mesi.

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La nuova composizione negoziata della crisi
Preliminarmente, si ricorda che la composizione negoziata, di cui al D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha
sostituito le misure di allerta e di composizione assistita della crisi e, con il provvedimento in com-
mento, vengono introdotte ulteriori modifiche che, in sintesi, prevedono:
   la presentazione, a cura del debitore e unitamente al ricorso, di un progetto di piano di risa-
     namento redatto, rispettoso delle indicazioni previste nella lista di controllo, di cui al comma 2
     dell’art. 13 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza), al fine di agevolare le valuta-
     zioni dell’esperto e velocizzare la procedura di composizione e una chiara e sintetica relazione
     sull’attività in concreto esercitata, recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le ini-
     ziative che lo stesso debitore intende adottare;
   lo scambio di informazioni e dati tra la piattaforma telematica nazionale istituita per la compo-
     sizione negoziata e le altre banche dati, con affidamento agli enti e alle istituzioni che devono ga-
     rantire tale interazione della disciplina relativa alle modalità di collegamento e l’individuazione
     dei dati rilevanti ai fini delle verifiche che competono all’esperto, come indicato dal novellato art.
     14 del D.Lgs. n. 14/2019;
   lo scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la
     composizione negoziata, di cui al novellato art. 15 del D.Lgs. n. 14/2019;
   la cancellazione del riferimento COVID-19 come causa dell’eccessiva onerosità nel caso di ri-
     chiesta di rideterminazione del contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica con-
     clusi prima della diffusione della pandemia. Restano non modificabili i contratti di lavoro per i
     quali, in caso di mancata prosecuzione della continuità aziendale per eccessiva onerosità, si ap-
     plicano le normali regole tipiche della cessazione del rapporto di lavoro;
   limiti all’accesso alla composizione negoziata in pendenza di un procedimento per l’accesso ai
     quadri di ristrutturazione preventiva o alla liquidazione giudiziale, di cui al nuovo art. 25-
     quinquies.
Sul tema è opportuno evidenziare i nuovi limiti introdotti con l’art. 25-novies, in tema di segnalazioni
dei creditori pubblici qualificati.
Infatti, come si evince dalla nuova disposizione, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Agenzia delle entrate e
l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo,
nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elet-
tronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata
all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria:
a. per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento
di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1.   per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti
     nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2.   per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
b. per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debi-
to per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro
5.000;
c. per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul
valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni superiore all’importo di eu-
ro 5.000;

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d. per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto-
dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese indi-
viduali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le al-
tre società, all’importo di euro 500.000.
Le dette segnalazioni sono inviate:
   dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunica-
     zioni, di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
   dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
     contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta
     giorni, decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati al punto
     che precede.

        Ricorda
        Si segnala, inoltre, che il nuovo art. 25-undecies istituisce, all’interno della piattaforma telema-
        tica, un programma informatico gratuito di verifica della sostenibilità del debito esistente
        destinato all’elaborazione di piani di rateizzazioni automatici.

         Art. 25-undecies (Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità
         del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici)
         1. Sulla piattaforma di cui all’articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che
         elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente
         all’imprenditore di condurre il test pratico di cui all’articolo 13, comma 2, per la verifica della ra-
         gionevole perseguibilità del risanamento.

 Se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera 30.000 euro e, all’esito
dell’elaborazione del programma, il detto debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano
di rateizzazione, che l’imprenditore provvede a comunicare ai creditori interessati, avvertendoli che,
se non manifestano il proprio dissenso entro i successivi trenta giorni, il medesimo piano si inten-
derà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati.
Sono fatte salve, però, tutte le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fi-
scali e previdenziali.
Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Te-
sto unico bancario), ai sensi del successivo art. 25-decies, nel momento in cui comunicano al cliente
variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo socie-
tari, se esistenti.

Concordato in continuità e ristrutturazione preventiva
Il nuovo art. 84 del D.Lgs. n. 14/2019 permette all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di pro-
porre un concordato che realizzi il soddisfacimento dei creditori in misura pari a quella realizzabile in
caso di liquidazione giudiziale attraverso la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio,
l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma.

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         Art. 84 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
         1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la
         continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.
         2. La continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di con-
         cordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa
         dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento
         dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in
         forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché’ in funzione della presentazione del ricorso,
         ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavora-
         tori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito
         del ricorso, per un anno dall’omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che
         l’attività d’impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario
         nell’interesse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci. In caso di continuità
         indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con
         riferimento all’attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.
         3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal
         ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La prevalenza si considera sempre
         sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano de-
         rivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori
         in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicu-
         rata un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche
         essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o
         con il suo avente causa.
         4. Nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per
         cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chiro-
         grafari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo
         del credito chirografario.

 Come si evince dal tenore letterale delle disposizioni, i creditori dovranno essere soddisfatti in mi-
sura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.
La proposta prevede, per ogni creditore, un’utilità specificamente individuata ed economicamen-
te valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali
con il debitore o con il suo avente causa.
Il provvedimento in commento introduce molte altre novità e tra le più significative si segnalano:
   la semplificazione della fase di ammissione;
   la modifica delle regole di distribuzione dell’attivo con la previsione di una doppia regola di-
     stributiva basata sulla natura delle risorse da ripartire;
   l’obbligatorietà della formazione delle classi nel concordato con continuità aziendale per i credi-
     tori privilegiati;
   l’eliminazione del termine massimo di due anni dall’omologazione per la moratoria nel concorda-
     to in continuità (art. 86);
   l’indicazione espressa delle parti interessate e non interessate dal piano, individualmente o
     per categorie di debiti (art. 87);
   l’affiancamento del commissario giudiziale al debitore e ai creditori nella negoziazione del pia-
     no, quando richiesto o in caso di concessione di misure protettive sul patrimonio dell’impresa
     (art. 92);

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   l’inserimento di disposizioni per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale (art.
     94-bis):
   il requisito dell’unanimità delle classi per l’approvazione della proposta e del piano (art. 109);
   l’omologazione del concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulti soddi-
     sfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale, sia quando un creditore dis-
     senziente eccepisca il difetto di convenienza della proposta (art. 112);
   l’inserimento di un termine massimo di dodici mesi per l’omologazione, decorrente dalla pre-
     sentazione della domanda di un quadro di ristrutturazione preventiva (art. 113);
   la sospensione del diritto di recesso dei soci fino all’attuazione del piano, quando esso preveda
     il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di tra-
     sformazione, fusione o scissione della società debitrice (art. 116).
La disciplina del concordato preventivo è integrata con l’introduzione (artt. da 120-bis a 120-
quinquies) della ristrutturazione preventiva delle società.
         Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società
         Art. 120-bis (Accesso)
         1. L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è deciso, in via esclusiva,
             dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano.
         2. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro
             delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza
             della società
         3. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione del-
             lo statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limita-
             zione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui di-
             ritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.
         4. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a uno
             strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire periodicamente del suo an-
             damento.
         5. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca
             degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa
             la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e
             dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere
             approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente,
             sentiti gli interessati.
         6. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presenta-
             zione di proposte concorrenti ai sensi dell’articolo 90. La domanda è sottoscritta da ciascun
             socio proponente.
         7. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regola-
             zione della crisi e dell’insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.
         Art. 120-ter (Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari)
         1. Lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza può prevedere la formazione di una
             classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche
             previste dal piano, riconosce diritti diversi.
         2. La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano prevede modifica-
             zioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le so-
             cietà che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
         3. I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti
             per l’espressione del voto da parte dei creditori. All’interno della classe il socio ha diritto di vo-
             to in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione

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             della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ri-
             tiene consenziente.
         4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti
             finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche
             parziale dell’apporto.
         Art. 120-quater (Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci)
         1. Fermo quanto previsto dall’articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ri-
             strutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il con-
             cordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il tratta-
             mento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole ri-
             spetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto
             alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamen-
             te riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissen-
             ziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento
             dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente ri-
             servato ai soci.
         2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all’omologazione della
             proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle,
             dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di
             conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra
             forma.
         3. I soci possono opporsi all’omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subi-
             to rispetto all’alternativa liquidatoria.
         4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all’omologazione del
             concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi
             dalle società e dai professionisti.
         Art. 120-quinquies (Esecuzione)
         1. Il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza
             determina la riduzione e l’aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini
             previsti dal piano, demanda agli amministratori l’adozione di ogni atto necessario a darvi
             esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine
             previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. In mancanza
             il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, può nominare un
             amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo di costoro
             agli adempimenti di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli am-
             ministratori.
         2. Se il notaio incaricato ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comuni-
             cazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministrato-
             ri.
         3. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti neces-
             sari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
         4. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all’esecuzione di uno strumento di rego-
             lazione della crisi e dell’insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di
             contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.”.

Nell’accesso a tali quadri di ristrutturazione preventiva viene imposto a creditori e debitore di com-
portarsi secondo buona fede e correttezza, di cui al novellato art. 4 del D.Lgs. n. 14/2019.
È impedito ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare la ristrut-
turazione o anche solo una delle sue fasi e, quindi, ai soci non è consentito revocare gli amministra-
tori senza giusta causa; si dispone, inoltre, che non è considerata giusta causa la presentazione della

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domanda di accesso al quadro di ristrutturazione preventiva; in presenza delle condizioni di legge,
essi conservano, tuttavia, un diritto di informativa sull’avvio e sull’andamento della ristrutturazione,
nonché è consentito formulare proposte concorrenti.
Quanto all’esecuzione del quadro omologato, l’art. 120-quinquies, sempre al fine di evitare atteg-
giamenti ostruzionistici dei soci, esclude la necessità di loro deliberazioni, attribuendo i relativi poteri
al Tribunale, per le modificazioni statutarie che, essendo previste in modo specifico dal piano, non
richiedono alcuna decisione discrezionale, e per tutte le altre, in via generale, agli amministratori.

Misure protettive ed esdebitazione
Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concorda-
to preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il Tribunale
può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patri-
monio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti del-
la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventi-
vo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il relativo procedimento è indicato nell’art. 55 del D.Lgs.
n. 14/2019.
Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata
dal giudice ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), deposita domanda di apertura del concordato
preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero de-
posita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concor-
dato preventivo.
È, infine, previsto che le misure protettive richieste dall’imprenditore nel corso delle trattative e prima
del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione non possano interessa-
re i diritti di credito dei lavoratori.
Con la modifica del comma 1 dell’art. 278 del D.Lgs. n. 14/2019 è stata riformata la disciplina
dell’esdebitazione e dell’interdizione, sul piano dei loro effetti, restando intatte le condizioni per
l’ammissione al beneficio; attualmente, con l’esdebitazione, stante la modifica introdotta dall’art. 34
del D.Lgs. n. 83/2022, vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura
della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, come indicato dal novellato comma 1
dell’art. 278 del D.Lgs. n. 14/2019.

Compensi dell’esperto
Con il nuovo art. 25-ter vengono fissati i tetti dei compensi per gli esperti nominati nell’ambito della
composizione negoziata, tenendo conto sia dell’opera prestata, che della relativa complessità, nonché
del contributo fornito e della velocità di esecuzione delle trattative.
         Art. 25-ter (Compenso dell’esperto)
         1. Il compenso dell’esperto è determinato, tenuto conto dell’opera prestata, della sua complessità,
         del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattati-
         ve, in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
         a. fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;
         b. da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall’1,00 all’1,50 per cento;
         c. da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;
         d. da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;
         e. da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;
         f. da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;

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    g. da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;
    h. sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento.
    2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell’articolo 25 in modo unitario per tutte o
    alcune delle imprese che hanno presentato l’istanza di cui all’articolo 17, il compenso dell’esperto
    designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull’ammontare
    dell’attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.
    3. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a
    euro 400.000,00.
    4. L’importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito
    indicato:
    a. se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso
          tra ventuno e cinquanta, il compenso è aumentato del 25 per cento;
    b. se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a
          cinquanta, il compenso è aumentato del 35 per cento;
    c. se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è supe-
          riore a cinque, il compenso è ridotto del 40 per cento;
    d. in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte
          dell’esperto, il compenso è aumentato del 10 per cento.
    5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle
    altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b);
    all’esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai
    rapporti redatti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, quinto periodo.
    6. Il compenso è aumentato del 100 per cento in tutti i casi in cui, anche successivamente alla re-
    dazione della relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la conven-
    zione o gli accordi di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).
    7. Se l’esperto sottoscrive l’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore
    incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6.
    8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando
    l’imprenditore non compare davanti all’esperto oppure quando è disposta l’archiviazione subito
    dopo il primo incontro.
    9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre
    bilanci o, in mancanza, sull’attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata
    ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera a). Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è
    calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio.
    10. All’esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purché
    accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti
    per la remunerazione dei soggetti dei quali l’esperto si è avvalso ai sensi dell’articolo 16, comma 2.
    11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui
    all’articolo 13, comma 6, ed è a carico dell’imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta
    idonea a norma dell’articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché
    titolo per la concessione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’articolo 642 del codice di proce-
    dura civile.
    12. Il compenso dell’esperto è prededucibile ai sensi dell’articolo 6.
    13. Dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, su richiesta dell’esperto, può esse-
    re disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile com-
    penso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.

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        Riferimenti normativi
   D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83;
   Decreto 3 marzo 2022 n. 75;
   D.L. 6 novembre 2021, n. 152;
   D.L. 24 agosto 2021, n. 118;
   Legge 22 aprile 2021, n. 53;
   D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147;
   Dir. (UE) 20 giugno 2019, n. 2019/1023;
   D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
   Legge 19 ottobre 2017, n. 155;
   Codice civile, art. 2086.

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