L'AGRICOLTORE SENESE ANNO26 -NUMERO22 DICEMBRE2021 - Confagricoltura Siena
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L’Agricoltore Senese 22/2021 DALL’UNIONE UFFICIO DI CHIUSI Al fine di migliorare l’assistenza e l’espletamento dei servizi, si comunica che presso la sede di Chiusi, ogni venerdì si aggiungerà la presenza del nostro Ufficio Fiscale, tel. 0577/533225. Modalità di accesso agli Uffici Si rammentano, anche alla luce del significativo incremento dei contagi, le modalità di accesso ai nostri Uffici sia centrali che periferici. Di seguito riepiloghiamo le indicazioni cui è necessario far espresso riferimento, onde salvaguardare reciprocamente la salute, ed ottemperare alle vigenti norme prescrittive e sanzionatorie. Ovviamente sono assolutamente da preferire altre modalità di consultazione e/o consegna documenti: la presenza in Ufficio, dovrà considerarsi come extrema ratio. Confidiamo nell’attenta e rispettosa collaborazione comunque sempre presente e ben manifestata. La nostra forza sta proprio in questo “contatto” e “vicinanza” che ora più che mai viene riconosciuta e riconsiderata, espresso sinonimo di associazione e comuni intenti. Nel merito: 1. L’accesso agli Uffici potrà avvenire solo ed esclusivamente su appuntamento. L’ufficio interessato (tecnico, fiscale, legale, paghe, ecc) definirà giorno ed orario; 2. Prima dell’ingresso, il Socio dovrà indossare i dispositivi di protezione e procedere alla sanificazione delle mani o in alternativa uso dei guanti; 3. Si accomoderà nell’Ufficio interessato e dovrà: mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro); compilare il previsto modulo di autocertificazione; 4. Esaurita la consulenza dovrà celermente lasciare gli Uffici; 5. Da preferire la presenza negli Uffici zona affinché si possa ridurre la presenza e affollamento nella Sede centrale. 6. Inoltre verrà richiesto il green pass (in base al D.L. 127/2001) ai componenti della Giunta e del Consiglio, ai fornitori (anche per attività straordinarie), ai consulenti, collaboratori, nonché prestatori e frequentatori di corsi di formazione, corrieri che recapitano posta. Sondaggio smaltimento rifiuti Abbiamo già chiesto la vostra collaborazione incontrando molto interesse nella compilazione di un questionario utile a valutare quanti e quali rifiuti vi è la necessità di smaltire. Tuttavia, per la realizzazione del progetto abbiamo dovuto aggiungere una domanda inerente al comune di appartenenza. Per questo chiediamo nuovamente la vostra disponibilità nel compilare il questionari o che troverete sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4561/ Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’evento rivolgersi ai colleghi: • Fabiola Materozzi: materozzi@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533202 • Paolo Bittarelli: bittarelli@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533219 • Alberto Cesaroni: cesaroni@confagricolturasiena.it Tel. 0577/533203 2
L’Agricoltore Senese 22/2021 La nostra ONLUS – Agrisolidarietà APS È con piacere e orgoglio che presentiamo la nostra Onlus. Dal 30/11/2020 è stata inserita all’Anagrafe Unica delle Onlus tenuta presso la Direzione Regionale. AGRISOLIDARIETA’ nasce con il desiderio di condividere, sostenere e aiutare nei momenti di difficoltà. Ci presentiamo come il frutto di un territorio, agricolo e rurale, che vuole comunque essere presente e attivo, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, come quelli odierni, con ansie e preoccupazioni. Ciò che ci caratterizza e che ci consente di andare avanti nonostante le numerose avversità ad ogni angolo è la fermezza e la voglia innata di seminare ancora dopo un’annata poco buona. Ma dobbiamo rimboccarci le maniche, perché solo tutti insieme diamo vita e speranza, con piccolissimi gesti, a questa solidarietà che nasce e matura dal mondo dell’agricoltura, aperta a tutti, bisognosa di tutti. Vi chiediamo un piccolo gesto, pieno di fiducia e soprattutto ottimista di diventare portavoce della nostra determinazione a tutela di un modo di essere e di vivere, a noi caro, da conoscere e da far crescere. Vi preghiamo di ascoltarci e di seguirci, affinché la voce e le azioni di un singolo diventino quelle di una collettività. Per un grande gesto, basta un modesto contributo. Per ogni necessità ed informazione: 0577/533200. Messaggio whatsapp Al fine di ottimizzare il servizio d’informazione diretta con i nostri Soci, si ricorda che l’Unione Agricoltori, da tempo, ha iniziato ad inviare messaggi e files a mezzo whatsapp a chi ha fatto richiesta. Chiunque altro fosse interessato a questo nuovo servizio è pregato di segnalarci all’indirizzo e-mail siena@confagricoltura.it il numero di telefono da utilizzare ed il nominativo del Socio iscritto all’Unione. Trattasi solo di limitate informazioni che andranno ad integrare gli altri sistemi di comunicazione diretta con i nostri Soci. A tale proposito ricordiamo di non rispondere ai messaggi e richiedere eventuali informazioni o chiarimenti ai nostri usuali numeri di telefono. 3
L’Agricoltore Senese 22/2021 Una nuova governance per una nuova PAC che guarda al futuro e che spinge sul green Lunedì 08 novembre u.s. l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena ha organizzato un convegno on-line sulla pagina FB Confagricoltura Siena, dal titolo “LA NUOVA PAC, prospettive, esigenze e strategie per l’agricoltura di domani”. Una mattinata ricca di spunti e riflessioni per individuare un percorso che già sappiamo, sarà molto impegnativo sotto molti aspetti. Cristina Tinelli ha moderato l’intero evento, andando a cogliere gli aspetti salienti della nuova programmazione della Politica Agricola Comune. Dopo i saluti istituzionali del Presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia e del Direttore di UPA Siena, Gianluca Cavicchioli, è intervenuta Stefania Saccardi, Assessore all’agricoltura Regione Toscana: «Stiamo discutendo delle rilevanti risorse che avremo nella programmazione 2023/2027 della nuova Pac. Sicuramente si tratta di una grande opportunità, ma non vi nascondo anche una grande preoccupazione, perché alle regioni non è ben chiaro cosa sta succedendo. È bene quindi approfondire certi elementi e scelte.» Con questo punto critico, Saccardi dà inizio ai lavori, introdotti da Paolo De Castro, Vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale Parlamento Europeo, il quale ci ha presentato una nuova Pac caratterizzata da un nuovo equilibrio e maggiori attenzioni per gli agricoltori, nonché un’attenzione particolare per l’ambiente e il cambiamento climatico e tanti strumenti di carattere economico. «Una Pac più equilibrata che si dovrà adeguare a quelle che sono le regole di una convergenza interna, ovvero alla distribuzione equilibrata degli aiuti.» La prima sessione si è aperta con Angelo Frascarelli, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali – Università degli Studi di Perugia, il quale conferma la presenza di tre grandi strumenti all’interno della Pac: pagamenti diretti, misure di mercato e sviluppo rurale. «In particolare, sono previsti importanti novità per i pagamenti in quanto scompare il greening, ma compaiono due pagamenti nuovi: il redistributivo ed eco-schema.» Molta importanza si darà al sostegno al reddito, che contribuirà a ridurre le differenze tra agricoltori. 4
L’Agricoltore Senese 22/2021 È intervenuto poi Vincenzo Lenucci, Direttore Politiche Europee, Competitività e Ufficio Studi di Confagricoltura, che ci ha sottolineato il ritardo da parte dell’Italia nella presentazione del piano, quando invece molti paesi sono più avanti. Questo è dovuto a una «forte impronta politica delle scelte che siamo chiamati a fare. Dobbiamo discutere assieme tutte le proposte perché un valore aggiunto della nuova Pac è quello di chiedere agli stati membri di valutare in maniera strategica gli strumenti e di introdurli attraverso un’analisi di filiera ed evoluzione delle aziende stesse.» Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR, ha esordito ribadendo la necessità di un piano strategico che non complichi le cose: «ogni regione deve declinare gli interventi adattandoli alla propria realtà organizzativa programmatoria. Noi dobbiamo fare in modo che questo sia possibile.» La prima sessione è stata chiusa da Roberto Scalacci, Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Regione Toscana, che ha puntato l’attenzione sul processo di semplificazione: «Crediamo che ci darà risultati importanti e già con i primi bandi lo verificheremo.» La seconda sessione ha visto la partecipazione di Susanna Cenni, del PD, la quale ritiene urgenze spostare le risorse dai titoli ai comportamenti: «una scelta giusta da fare per un’equità tra tutti gli agricoltori.» Favorevole anche alla presenza delle premialità e «soprattutto aiutare le imprese agricole a usare gli strumenti di gestione del rischio, su cui la Pac apre degli orizzonti interessanti.» «È necessaria una nuova governance, essendo la nuova riforma meno flessibile rispetto a quella precedente dove ogni regione applicava le proprie strategie». Così Marco Remaschi di Azione introduce il suo intervento. Di conseguenza a quanto espresso da Remaschi, ci vuole un piano di sviluppo più ampio così come le misure, perché essendoci meno flessibilità si può avere un orizzonte importante. Dopodiché abbiamo ascoltato un video messaggio di Daniela Rondinelli di M5s, la quale ci ha presentato una politica agricola comune proiettata nel futuro, verso una dimensione più rispettosa dell’ambiente e «per la prima volta sono previsti aiuti per i giovani agricoltori dell’UE.» Un passo davvero importante. Alessandro Pacciani, Presidente Centro Studi GAIA, Accademia dei Georgofili, ha tratto le conclusioni del convegno, nel quale si è trattato di una Pac che ha avuto un lungo periodo di gestazione, ma il cui risultato che si è avuto è quello di una «Pac innovativa dal punto di vista della governance e della strategia, se pensiamo al Farm to Fork e al Green deal.» ASSICURATIVO APERTURA UFFICIO Si comunica che tutti i giorni, a Siena, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo l’Ufficio Assicurativo, con la presenza di un esperto collaboratore. Nell’Ufficio di Montepulciano, medesimo servizio, sarà assicurato il lunedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Questi i riferimenti: tel. 0577.533231, e-mail assicurativo@confagricolturasiena.it 5
L’Agricoltore Senese 22/2021 FORMAZIONE Catalogo corsi Unione Agricoltori Attività formativa Orario Data Utilizzatori 9,00/13,00 Dicembre dei prodotti fitosanitari lezioni in forma mista RSPP Sicurezza datori di lavoro 9,00/13,00 (on-line e in presenza) dal 6 Dicembre Corso per addetto 9/13 – 14/18 Gennaio 2022 Antincendio Responsabile della piscina 38 ore Gennaio/Febbraio 2022 e addetto impianti tecnologici Aggiornamento utilizzatori 12 ore Gennaio/Febbraio 2022 dei prodotti fitosanitari Sicurezza sui luoghi di lavoro 14,00/18,00 Febbraio per lavoratori (Art. 37 Dec. 81/2008) Corso aggiornamento 9,00/13,00 Febbraio trattoristi Scheda di pre-adesione Azienda ______________________________________________________________________ Indirizzo ____________________________________Comune _________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________________________________________ Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________ Nominativo ___________________________________________________________________ Data ______________ Firma______________________ Si precisa che a seguito delle disposizioni anti Covid la formazione professionale si può svolgere ON-LINE E NON IN PRESENZA. Per informazioni e/o iscrizioni formazione@confagricolturasiena.it, tel. 0577/533201 - fax 0577/533050 6
L’Agricoltore Senese 22/2021 DA CONFAGRICOLTURA Lavoro, avviate in Confagricoltura le trattative per il rinnovo del contratto nazionale per operai agricoli e florovivaisti Nella sede nazionale di Confagricoltura, a Palazzo della Valle, si sono aperte le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale degli operai agricoli e florovivaisti. Il confronto è stato avviato a due mesi dalla ricezione della piattaforma sindacale e prima della scadenza dell’attuale contratto, prevista per il 31 dicembre 2021. La tempestività con cui è stato avviato il negoziato, nonostante il difficile contesto che il Sistema Paese sta vivendo, è la dimostrazione del senso di responsabilità della parte datoriale e dell’attenzione che Confagricoltura ripone verso i lavoratori delle aziende agricole. Le imprese soffrono infatti la forte instabilità dei prezzi delle materie prime e gli aumenti dei costi di produzione e dell’energia che si ripercuotono su tutte le filiere. “Per alcune produzioni – evidenzia il delegato al Lavoro della Giunta di Confagricoltura, Sandro Gambuzza - alla fiammata dei costi si aggiunge una difficile situazione di mercato che spinge verso il basso i prezzi all’origine. I lavoratori e le lavoratrici, dal canto loro, fanno i conti con gli effetti inflattivi nella vita quotidiana, a partire dal rincaro delle bollette. Se questo fenomeno inflattivo sia di passaggio o destinato a durare, si scoprirà soltanto con il tempo, gestendolo con i giusti strumenti”. Confagricoltura e le altre sigle datoriali intendono affrontare con spirito proattivo i punti fondamentali relativi al rinnovo del CCNL, a partire dalla flessibilità degli orari, passando per il salario minimo, fino alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (coerentemente con la natura necessariamente stagionale del lavoro agricolo). Il sistema contrattuale del settore primario è all’altezza della sfida: lo dimostra la formalizzazione di circa il 90% dei contratti provinciali di lavoro, anche se in certi casi con qualche ritardo. La platea interessata dal rinnovo del CCNL è composta da circa 180.000 aziende assuntrici di personale e oltre 1 milione di lavoratori, di cui 110.000 assunti a tempo indeterminato e 950.000 a tempo determinato. Di questi ultimi, mezzo milione costituisce la parte più strutturale e qualificata, con oltre cento giornate lavoro annue. UE, Confagricoltura: giusta la maggiore ambizione ambientale della nuova PAC Ora concentrare le risorse sulle imprese professionali “Con il voto favorevole dell’Assemblea plenaria del Parlamento europeo è giunto ai passaggi conclusivi il processo di riforma della PAC. Le discussioni svolte negli ultimi mesi hanno confermato le criticità che avevamo espresso sull’intesa politica raggiunta lo scorso mese di giugno”. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, dopo la votazione favorevole dell’Europarlamento sulle tre proposte di regolamento che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023. “Agli agricoltori viene giustamente chiesto un maggiore impegno per la sostenibilità ambientale – prosegue Giansanti - ma con risorse finanziarie in diminuzione. Per l’agricoltura italiana, fino al 2026, il taglio ammonta al 15% in termini reali rispetto al periodo di programmazione chiuso lo scorso anno”. “E’ mancata inoltre una sostanziale ed effettiva semplificazione delle regole a vantaggio degli agricoltori e delle amministrazioni pubbliche”. “L’attenzione è ora rivolta sulla messa a punto dei programmi strategici nazionali per l’applicazione della nuova PAC che gli Stati membri devono inviare alla Commissione europea entro dicembre” - rileva il presidente della Confagricoltura. “Abbiamo già proposto al ministero e alle Regioni di concentrare le risorse finanziarie sull’agricoltura professionale che produce per il mercato e crea occupazione”. “La transizione ecologica – conclude Giansanti – richiede investimenti, un’ampia diffusione delle innovazioni tecnologiche e una crescente integrazione con le altre parti della filiera agroalimentare. Per raggiungere la neutralità climatica secondo gli impegni definiti a livello internazionale va salvaguardata la redditività delle imprese”. 7
L’Agricoltore Senese 22/2021 AGRITURIST Green Pass dal 6 dicembre e agriturismi Dal 6 dicembre 2021, per soggiornare in agriturismo è obbligatorio il Green Pass base, certificazione che si ottiene dopo esecuzione di vaccino anti-Covid-19, guarigione dalla malattia, esecuzione di tampone molecolare e antigenico. NON serve, quindi, il Super Green Pass. N.B.: se l’ospite arriva con il green pass da test antigenico questo ha validità 48 ore mentre da test molecolare 72 ore. Pertanto se pernotta più notti oltre la scadenza l’ospite dovrà ripeterlo durante il soggiorno e dovrete riverificarlo. Chi PERNOTTA può accedere, sempre munito di Green Pass base, anche al ristorante e all’agribar dell’AGRITURISMO nonché ha l’accesso ad alcune attività e servizi al chiuso messi a disposizione dall’AGRITURISMO, come palestra, piscina coperta etc. Dal 6 Dicembre 2021 al 15 Gennaio 2022 è obbligatorio il super Green Pass per accogliere ai ristoranti agrituristici aperti al pubblico con servizio al tavolo al chiuso, agribar (con servizio al tavolo al chiuso), spettacoli, musei, mostre, piscine coperte, palestre, centri benessere, convegni e congressi, discoteche, locali al chiuso, cerimonie e feste di matrimonio, mezzi di trasporto a lunga percorrenza. La multa per gli esercenti che non richiedono il Green Pass va da 400 a 1000 €. Dopo 3 sanzioni scatta la chiusura dell’attività per 5 giorni. Non c’è sanzione, invece, nel caso il Green Pass di un cliente risultasse illecito. Per il controllo si deve scaricare l’app VerificaC19 che funziona anche offline ma solo dopo una prima connessione a internet giornaliera. Per l’attività di ristorazione si precisa che non siete obbligati a richiedere il documento di identità, ma potete farlo in caso di dubbio sulla reale intestazione del Green Pass mostrato all’ingresso e si precisa che nessuno può rifiutarsi di mostrare un documento di identità, anche se a richiederlo non è un pubblico ufficiale. Ciò significa che il documento deve essere mostrato anche agli esercenti delle attività dove il Green Pass obbligatorio, qualora venga richiesto. Per informazioni sul certificato verde e sugli aspetti tecnici della richiesta, si può chiamare il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere a cittadini@dgc.gov.it. Consigli per gli OSPITI degli agriturismi Rassicurate i vostri ospiti sul fatto che il Super Green Pass non è obbligatorio per soggiornare e non serve per accedere al ristorante dell’agriturismo, perché è sufficiente essere in possesso del Green Pass base quindi basta effettuare un tampone rapido o molecolare. Ecco un esempio per comunicarlo con chiarezza ai vostri ospiti su WhatsApp o via e-mail. INFO GREEN PASS In questo momento per soggiornare da noi e accedere al ristorante agrituristico è sufficiente il Green Pass base: NON serve fare il vaccino È sufficiente un tampone con esito negativo o rapido che ha validità 48 ore o molecolare che ha validità 72 ore. Come gestire chi viene dall’estero I viaggiatori che provengono da Paesi C possono entrare in Italia muniti di Certificazione verde Covid-19 e previa compilazione del Passenger Locator Form. 8
L’Agricoltore Senese 22/2021 Per ottenere la Certificazione Verde COVID-19 è necessario soddisfare uno dei 3 requisiti richiesti: 1. completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 2. guarigione da Covid-19 3. tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia. Sono esenti dall’obbligo di tampone i bambini sotto i 6 anni di età. I viaggiatori provenienti da Paesi D e E sono soggetti a limitazioni specifiche, così come quelli provenienti da Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In caso di dubbi, è possibile verificare le condizioni per l’ingresso in Italia compilando il questionario su https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ Elenco Paesi C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche sull’isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele. Elenco Paesi D: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia. Elenco Paesi E: Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco. TECNICO ECONOMICO PSR Mis. 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici” Modifica impegni concimazione azotata e residui colturali La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 19487 del 9/11/2021 (reperibile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4606/) sancisce la modifica delle disposizioni del bando PSR mis. 10.1.2 di cui al decreto n.6403/2021 in merito alle “Norme tecniche agronomiche” introducendo gli obblighi relativi al frazionamento dell’apporto di azoto e all’interramento dei residui colturali. Si tratta di impegni che erano già presenti nelle versioni precedenti del PSR 2014-22 che , in occasione dell’ultima modifica del PSR, la Regione aveva previsto di eliminare dalla scheda di misura 10.1.2. Purtroppo la Commissione non ha acconsentito a tale modifica e per tale ragione adesso vengono reintrodotti. La prima modifica riguarda la fertilizzazione azotata: “Vengono previsti dei vincoli nella gestione della fertilizzazione azotata con la finalità di evitare i rischi di dilavamento, ne consegue che è previsto un frazionamento in almeno due interventi per le colture erbacee e per le colture frutticole qualora i quantitativi risultino superiori a 60 kg/ha”. La seconda modifica riguarda l’obbligo di trinciatura dei residui colturali delle colture erbacee: “E’ previsto per i cereali, le colture industriali e le foraggere l’obbligo della trinciatura e l’interramento dei residui colturali.” N.B. Tali “nuovi” impegni della misura 10.1.2 anche se reintrodotti non sono attualmente elencati tra quelli oggetto di verifica descritti nella delibera delle inadempienze (DGR n. 1596/2020). Pertanto attualmente in caso di mancata applicazione dei su indicati impegni relativi alla fertilizzazione azotata e alla trinciatura dei residui colturali delle colture erbacee da parte dei beneficiari della misura 10.1.2 non daranno luogo a penalità sui premi della misura 10.1.2. I nostri Uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 9
L’Agricoltore Senese 22/2021 OCM Ristrutturazione e Riconversione vigneti - Annualità 2022 Assegnazione delle risorse finanziarie alle domande presentate Con il Decreto ARTEA n. 139 del 15 novembre 2021 è stata approvata la graduatoria delle domande iniziali ammissibili e finanziabili con le risorse disponibili per l’annualità 2022 (Allegato 1 al decreto) e si è dato atto delle domande non finanziabili (Allegato 2 al decreto). Si precisa che, per le domande indicate nell’elenco di cui all’Allegato 1, le verifiche istruttorie tecnico-amministrative saranno effettuate successivamente alla pubblicazione del decreto di graduatoria e che, pertanto, l’inserimento nel suddetto elenco non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente. Con lo stesso decreto è stata determinato il periodo per la presentazione della domanda di anticipo (80% del contributo totale assegnato), comprensiva di copia della relativa garanzia fideiussoria (Allegato 3 al decreto), che dovrà essere inserita nel portale ARTEA tramite DUA specifica tra il 1 febbraio e il 31 marzo 2022 pena la decadenza dal contributo. Inoltre, si è stabilito che per tutte le domande il cui contributo totale concesso è superiore a quanto previsto dalla vigente normativa, devono essere tempestivamente caricate sul portale ARTEA, le informazioni necessarie per procedere alla richiesta presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) dell’Informazione Antimafia. Il Decreto e gli allegati sopra citati sono disponibili sul nostro sito internet al link http://www.confagricolturasiena.it/SITI/confagrisiena/news/id:4623/ Apicoltura programma triennale 2020-2022 bando sottomisura A6 Modifica La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 20021 del 16/11/2021 ha modificato il paragrafo 2.1 del bando di cui al decreto dirigenziale R.T. n. 19125 del 2 novembre 2021 “Reg. (UE) n. 1308/2013. D.G.R. n. 791 del 02/08/2021. Misure in apicoltura riferite al programma triennale 2020-2022. Bando attuativo Misura A, Sottomisura a6 “Attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura annualità 2022”. La modifica del bando si è resa necessaria per rimediare ad una omissione nel testo del bando relativamente ai richiedenti/beneficiari tra i quali non sono stati erroneamente incluse le forma associate. Con la modifica disposta dal presente decreto n. 20021 del 16/11/2021 il par. 2.1 del bando viene modificato per ricomprendere tra i richiedenti/beneficiari anche le forme associate, detentrici di partita IVA, come individuate dal comma 2 lettera e) dell’art. 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura”. Per gli apicoltori interessati ricordiamo che le richieste di sostegno, previste dal bando possono essere presentate nel sistema informatico di Artea entro e non oltre il giorno 24 dicembre 2021. Il bando e la modifica sopra citati sono consultabili integralmente sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/SITI/confagrisiena/news/id:4629/ 10
L’Agricoltore Senese 22/2021 In vigore la Legge 156/2021 di conversione del D.L. 121/2021 (DL infrastrutture, trasporti e circolazione stradale) - Novità per le macchine agricole Lo scorso 10 novembre 2021 sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla Legge 156/2021 di conversione del D.L. 121/2021 (DL infrastrutture, trasporti e circolazione stradale). Il provvedimento ha subito diverse modifiche nel passaggio parlamentare, finendo per trattare una varietà di argomenti (circolazione stradale e codice della strada, investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture idriche, incentivi all’acquisto di veicoli meno inquinanti, misure agevolative per i comuni). Di rilievo le novità in materia di macchine agricole. Fra le novità introdotte dal provvedimento, infatti, da segnalare è una misura sostenuta particolarmente da Confagricoltura riguardante la possibilità di immatricolare le macchine agricole anche a nome delle reti di imprese costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile. Altre, invece, riguardano: a possibilità di classificare le macchine agricole la cui data di costruzione è precedente di almeno quaranta anni fra le categorie di veicoli da considerare d’epoca o di interesse storico e collezionistico; la lunghezza consentita per il traino delle macchine agricole, da una lunghezza di 16,5 m a 18,75 m; a possibilità di intestare la carta di circolazione/certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole anche: - ai commercianti di macchine agricole; - a di colui che si dichiara proprietario (solo trattrici agricole, rimorchi, ecc.). E’ possibile visionare integralmente la circolare ed il relativo allegato sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4612/ Progetto mantenimento e rimessa a coltura oliveti in stato di abbandono, ad alto valore paesaggistico – ambientale Si comunica che, anche per quest’annata, la scrivente, per tramite dell’APOT (nostra Associazione Produttori Olivicoli Toscani) sta realizzando un progetto per incentivare il mantenimento e la rimessa a coltura degli oliveti, attualmente in stato di abbandono, ad alto valore ambientale e paesaggistico, tipici di alcune zone toscane, caratterizzati da terrazzamenti o da forte pendenza e con altitudine di almeno 300 m s.l.m. Il progetto prevede la rimessa in coltura di tali oliveti prevedendo per i conduttori contributi per la realizzazione di potature di riforma tali da indurre un ripristino delle coltivazioni presenti, con una riduzione dei costi di produzione permettendo così di continuare a coltivare ed accudire il patrimonio olivicolo presente sulle nostre colline. L’azione del progetto prevede l’individuazione delle aree idonee, e delle aziende interessate ad effettuare i richiamati interventi di potatura di riforma, nonché la definizione degli interventi di potatura degli olivi presenti e delle relative verifiche sulle attività effettuate. Le operazioni di potatura di riforma saranno esclusivamente rivolte alla modifica della forma di allevamento delle piante presenti in azienda, con interventi sulle branche primarie, al fine di abbassare la parte produttiva della pianta per migliorare la qualità del prodotto e ridurre i rischi della operazione di raccolta. Invitiamo pertanto gli interessati a prendere direttamente contatto con i nostri uffici al fine di ricevere, più in dettaglio, indicazioni in merito. Precisiamo che il progetto è in fase di elaborazione e conseguentemente, molti aspetti operativi sono ancora in fase di definizione. Questi i riferimenti: 0577 - 533203 e-mail cesaroni@confagricolturasiena.it , 0577 - 533235 e-mail: assistenzatecnica@confagricolturasiena.it . 11
L’Agricoltore Senese 22/2021 Quaderno telematico delle registrazioni Artea Obbligo compilazione per sottomisura 10.1 PSR Regione Toscana Come noto, preme ricordare agli agricoltori interessati, tra gli impegni previsti dai bandi di misura previsti dal PSR regione Toscana 2014 – 2020 in attuazione della sottomisura 10.1 è fondamentale quello relativo alla tenuta del registro telematico ARTEA. A tal proposito come per le campagne precedenti, con decreto dirigenziale regione Toscana Numero del 20/04/2021 ha emanato il bando annualità 2021 relativo alla sottomisura in questione, con riferimento ai tipi di operazione: 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” (Allegato 1) 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici” (Allegato 2) 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” - Impegno finanziabile Nel dettaglio, il bando per i vari tipi di operazione ammessi, oltre a specificare gli impegni ammessi, per le tipologie di operazione 10.1.1 e 10.1.2 prevede che: Dall'inizio dell'impegno il richiedente è obbligato alla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino utilizzando registri cartacei o informatici, compresi quelli messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo. L’elenco delle registrazioni necessarie per le verifiche degli impegni è riportato nell’allegato ai singoli bandi di misura. A partire dal 1° ottobre 2021 il richiedente è obbligato alla tenuta dei registri delle operazioni colturali e di magazzino messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo tramite il c.d. Quaderno delle registrazioni di cui alla Delibera di G.R n. 1082/2019. Le istruzioni per l’accesso e per il suo utilizzo sono disponibili sul sito di Artea alla pagina: https://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure.asp?ac=false&varTipo=44 L’aggiornamento dei registri deve essere effettuato entro 15 giorni dall’esecuzione dell'intervento o dell'operazione colturale o dall’acquisto dei prodotti. Il Quaderno delle Registrazioni può essere utilizzato dalle aziende anche per assolvere agli obblighi di registrazione delle proprie attività derivanti dalle vigenti normative, tra cui gli adempimenti relativi alla registrazione previsti dall'art.16 comma 3 del Decreto Legislativo n. 150/2012 che prevede un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). L’obbligo di tenuta del quaderno delle registrazioni telematico di ARTEA è previsto per la sottomisura indicata anche nei bandi relativi a precedenti annualità come abbiamo avuto modo di evidenziare nei vari articoli dedicati. I nostri Uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti in merito. E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina Segreteria Ufficio E.P.S Regionale Si ricorda che, al fine di ottimizzare l’attività di assistenza e consulenza, potremmo essere contattati il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,00 al numero telefonico 0577.533239 e-mail epsregionale@libero.it 12
L’Agricoltore Senese 22/2021 FISCALE Modifiche alla disciplina delle opzioni per le cessioni dei crediti d’imposta o sconto in fattura e misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali – D.L. n. 157 /2021 Con il decreto legge in oggetto, allo scopo di contrastare fenomeni di frode, sono state introdotte apposite modifiche al D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) che prevedono l’estensione dell’obbligo dell’apposizione del visto di conformità, oltre che alle cessioni dei crediti d’imposta o sconto in fattura per le spese relative alla detrazione del 110 per cento, c.d. Superbonus, anche per le cessioni o sconto in fattura riguardante le altre tipologie di spese per interventi per lavori edilizi e di efficientamento energetico. Inoltre, viene richiesta, come per il Superbonus, l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte dei tecnici abilitati. Sul punto, è prevista l’emanazione, entro 30 giorni entro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, di un decreto del Ministro della transizione ecologica, con i valori massimi consentiti per talune categorie di beni. Per tutte le opzioni relative ai predetti interventi, il soggetto che appone il visto di conformità è tenuto a verificare il rilascio dell’attestazione della congruità dei prezzi, a cura dei tecnici abilitati. Tuttavia, si rendono necessari chiarimenti ufficiali in ordine al periodo transitorio segnatamente per le spese dei lavori sostenute prima del 12 novembre 2021, per le quali la relativa comunicazione di opzione sia presentata a partire da tale data. Inoltre, dovrà essere ulteriormente chiarito se le spese sostenute per la richiesta del visto di conformità e per l’asseverazione della congruità rientrino o meno nell’ammontare detraibile, come per il Superbonus, visto che lo stesso decreto legge tace sul punto. Con l’art. 2 del D.L. n. 157/2021, sono previste, come detto, apposite disposizioni per contrastare le frodi in materia di cessioni dei crediti d’imposta attraverso il rafforzamento dei controlli preventivi. Più in particolare, con l’introduzione dell’art. 122 bis al D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), è disposto che la stessa AdE entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, fino a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia, ai sensi degli articoli 121 e 122, che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Se in seguito alle verifiche risultano confermati i rischi che hanno dato luogo alla sospensione la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. In caso contrario ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui sopra, la stessa produce gli effetti previsti. L’amministrazione finanziaria, inoltre, fermo restando gli ordinari poteri di controllo, procede in ogni caso al controllo di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta. Infine, l’art. 3 del decreto legge in commento disciplina l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’AdE con riferimento alle agevolazioni in esame e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di accertamento, ex artt. 31 del DPR n. 600/73 e 51 del DPR n. 633/72. In particolare è disposto che per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, l’AdE procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge n. 311/2004, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, come nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per i quali vige il termine di otto anni. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/1992 sul contenzioso tributario. 13
L’Agricoltore Senese 22/2021 Scadenza di pagamento IMU seconda rata 2021 In previsione del termine di pagamento della seconda rata IMU 2021 fissata per il prossimo 16 dicembre ricordiamo che diversamente da quanto disposto dall’ art. 1 comma 599 L178/20, valevoli solo per la prima rata 2021, sono passibili d’imposta tutti i fabbricati rurali con l’aliquota agevolata pari al 1x1000. In riferimento al saldo 2021 restano comunque esenti dal pagamento: - gli immobili nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, posseduti e condotti dai relativi proprietari; - immobili concessi in locazione a uso abitativo, i cui proprietari abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. PREVIDENZIALE Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146/2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” Il decreto fiscale in commento apporta significative novità in materia di lavoro, salute e sicurezza e ammortizzatori sociali. In estrema sintesi il provvedimento: proroga fino al 31 dicembre 2021 la disposizione che equipara alla malattia (ai fini del trattamento economico), il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato; riconferma fino al 31 dicembre 2021 – sia pure con alcune differenze – gli speciali congedi COVID per i genitori lavoratori (dipendenti ed autonomi) in caso di DAD, di infezione da SARS- COV-2, e di quarantena dei figli, con regole diverse a seconda dell’età dei minori;. prolunga ulteriormente la possibilità di accedere ad alcune tipologie di trattamenti di integrazione salariale (FIS, CIG in deroga e CIG per imprese tessili) per fronteggiare le situazioni di difficoltà che ancora permangono a seguito dell’emergenza COVID per il periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. mantiene preclusa la possibilità di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi di questa nuova disposizione; per gli altri datori di lavoro, invece, il divieto di licenziamento viene meno col 1° novembre 2021. Ma la disposizione che preoccupa maggiormente è quella che inasprisce l’apparato sanzionatorio applicabile ai datori di lavoro in caso di lavoro nero o di gravi violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ed infatti, secondo le nuove disposizioni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui rilevi lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 10% (prima: 20%) ovvero in caso di gravi violazioni in materia e salute e sicurezza sul lavoro di cui all’allegato I del d.lgs. n. 81/2008 (senza necessità di reiterazione come invece previsto in precedenza). Ancora una volta il legislatore, per cercare di contrastare alcuni fenomeni, quali quello del lavoro sommerso e degli infortuni sul lavoro, si è sostanzialmente limitato ad appesantire ulteriormente il quadro sanzionatorio a carico dei datori di lavoro, nell’erronea convinzione che il metodo repressivo possa essere l’unico strumento per combattere tali criticità. Questa forma di 14
L’Agricoltore Senese 22/2021 intervento (sospensione dell’attività imprenditoriale) - fortemente impattante e limitante l’iniziativa privata, con conseguente compressione dell’art. 41 della Cost., che richiede, per la sua lesione, pregnanti e precise ragioni di interesse generale e collettivo - esigerebbe in sede applicativa di una preventiva fase “riparatoria” per l’imprenditore, nel senso che allo stesso, in presenza della contestazione dell’illecito commesso, è permesso di ravvedersi nella forme del ripristino delle condizioni di legalità, che non sarebbero state osservate. In tal modo si eviterebbe l’adozione della misura cautelare della sospensione, che ha indubbie ripercussioni nei rapporti economici e produttivi dell’impresa e nelle sue relazioni commerciali, che farebbero scivolare l’azienda in un territorio negativo di difficile o comunque incerto rispristino della situazione di normalità. Per affermare un maggior equilibrio tra la fase cautelare e le esigenze di conservazione del valore dell’azienda, la strada da percorrere è quella di far precedere l’assunzione della misura della sospensione nei suoi effetti cogenti, dal tentativo di esperimento dello strumento della diffida ad adempiere, che ha il pregio di non incidere immediatamente sull’attività di impresa, rimettendo all’imprenditore la responsabilità di attivare tutti i rimedi e le soluzioni idonee, per reintegrare il bene della salute del lavoratore, leso dalla modalità di organizzazione del lavoro in azienda. Ciò premesso si illustrano qui di seguito le principali novità. Viene ulteriormente prorogata l’efficacia della disposizione che sancisce l’equiparazione della c.d. “quarantena” alla malattia, originariamente contenuta nell’articolo 26, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e modificata, dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 481, L. n. 178/2020). Viene infatti sancito che fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'art. 1, c. 2, lett. h) e i) del decreto-legge n. 6/2020 e all’art. 1, c. 2, lett. d) ed e), del decreto-legge n. 19/2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Viene inoltre riconosciuto ai datori di lavoro privati, a domanda, un rimborso forfettario di 600 euro a lavoratore per gli oneri sostenuti - dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 - per i dipendenti assenti per quarantena legata all’infezione da SARS-COV-2 non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. La novella aggiunge infatti un nuovo comma (7-bis) all’art. 26, del decreto- legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che contiene la seguente previsione: «Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS, nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi». Fermo restando che per accedere all’indennità bisognerà attendere le istruzioni dell’INPS, ad una prima lettura sembra che ne possano beneficiare i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS per i lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Tra questi, ad una prima ricognizione, rientrano anche i datori di lavoro agricolo che occupano dirigenti, quadri per i quali, come noto, il trattamento di malattia dei dipendenti è a loro carico (e non a carico dell’INPS). Occorre precisare inoltre che l’agevolazione spetta solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile e può riguardare anche eventi pregressi, purché successivi al 30 gennaio 2020. 15
L’Agricoltore Senese 22/2021 Vengono riconfermati fino al 31 dicembre 2021 – sia pure con alcune differenze – gli speciali congedi COVID per i lavoratori (dipendenti ed autonomi) genitori in caso di DAD, di infezione da SARS-COV-2, e di quarantena dei figli, con regole diverse a seconda dell’età dei minori. Più nello specifico, per i lavoratori dipendenti, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, di infezione da SARS-CoV-2, nonché di quarantena del figlio, è previsto quanto segue: figli minori di 14 anni e figli disabili: il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della DAD, della malattia o della quarantena del figlio. Il beneficio spetta anche ai genitori di figli disabili gravi (ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge n.104/1992), a prescindere dall’età del figlio. Per il congedo – che può essere fruito in forma giornaliera od oraria ed è coperto da contribuzione figurativa – è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione. La norma chiarisce anche che eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del T.U. maternità (d.lgs. n. 151/2001), già fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento per DAD, infezione da SARS-CoV-2 o quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nello speciale congedo COVID; figli di età compresa fra 14 e 16 anni: uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della DAD, della malattia o della quarantena del figlio, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure. Il congedo per i figli minori di 14 anni spetta anche ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (di cui all'art. 2, c. 26, della legge n.335/1995). A loro è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS (deve dunque ritenersi che vi rientrino anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali) ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo saranno stabilite dall'INPS, che monitorerà il limite di spesa messo a disposizione del Governo (pari a 29,3 milioni di euro per l'anno 2021) e qualora ne ravvisi il raggiungimento, anche in via prospettica, non prenderà in considerazione ulteriori domande. Essendo una norma simile a quella prevista sino al 31 giugno 2021, ai sensi del D.L. n. 30/2021, è probabile che le indicazioni a suo tempo fornite dall’INPS (circolari n. 63/2021 e n. 96/2021) vengano riconfermate. Il nuovo decreto n. 146/2021 prolunga ulteriormente la possibilità di accedere ad alcune tipologie di trattamenti di integrazione salariale per fronteggiare le situazioni di difficoltà che ancora permangono a seguito dell’emergenza COVID per il periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. In altre parole, il legislatore interviene per prolungare i trattamenti di integrazione salariale non in via generalizzata ma in modo selettivo, con riferimento solo ad alcune fattispecie di prestazioni. Le misure prorogate sono le seguenti: assegno ordinario FIS e cassa integrazione in deroga: fino a 13 settimane nel periodo 1°ottobre-31 dicembre 2021 per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto- legge n.146/2021 (in precedenza il “decreto sostegni” aveva riconosciuto 28 settimane nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021). Si ricorda che la cassa integrazione in deroga spetta anche ad impiegati e operai agricoli a tempo determinato e che il FIS riguarda anche le nostre strutture nazionali e territoriali; cassa integrazione ordinaria per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili: fino a 9 settimane nel periodo 1°ottobre-31 dicembre 2021 per i lavoratori in forza alla data di 16
L’Agricoltore Senese 22/2021 entrata in vigore del decreto-legge n.146/2021 (il decreto “sostegni-bis” aveva riconosciuto fino a 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021). Non sono state dunque disposte ulteriori misure con riguardo alla CISOA, la cassa integrazione ordinaria agricola per impiegati, quadri e operai a tempo indeterminato. Si ricorda, in proposito, che il decreto-legge sostegni (dl n. 41/2021, artt. 7 e 8) aveva riconosciuto già 120 giornate di CISOA nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli ordinari limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (181). Resta inoltre ferma la possibilità in capo all’azienda agricola di accedere alle 90 giornate di CISOA ordinaria una volta esauriti i periodi richiesti per effetto della normativa emergenziale, come chiarito dalla circolare INPS n. 115/2020. I trattamenti espressamente prorogati dalla norma (assegno ordinario FIS, cassa integrazione in deroga, cassa integrazione ordinaria per le aziende tessili) sono riconosciuti ai datori di lavoro ai quali siano state già interamente autorizzate le settimane riconosciute dal “decreto sostegni- bis”. Per usufruire delle nuove settimane, il datore di lavoro interessato non deve versare alcun contributo addizionale. Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021 in commento. Divieto di licenziamento Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi di questa nuova disposizione, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale e, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966; e restano altresì sospese le procedure eventualmente in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge (comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro). Dalla dizione della norma si evince che il divieto di licenziamento continua ad operare solo nei confronti dei datori di lavoro che effettivamente richiedono una delle misure di integrazione salariale previste dalla norma in commento (FIS, CIG in deroga e CIG per industrie tessili), non essendo sufficiente, per far scattare il divieto, essere potenzialmente destinatari di dette tipologie di integrazione salariale. Tali divieti non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell'impresa, dalla messa in liquidazione della società senza continuazione, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) o in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Pertanto, al decorrere dal 1° novembre 2021 le imprese agricole possono procedere ad effettuare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dei propri dipendenti, laddove ne ricorrano i presupposti, salvo che non facciano richiesta della cassa integrazione in deroga. Si ricorda infatti che il 31 ottobre 2021 scade il termine del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi, disposta, da ultimo, dal decreto-legge n. 41/2020 (c.d. decreto sostegni). Con il decreto-legge in commento, il Governo si propone di rafforzare la vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso una serie di azioni: riorganizzazione delle competenze amministrative in materia ispettiva, con l’attribuzione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro anche del potere di svolgere l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza (prima riservata solo alle ASL) e di coordinare la complessiva azione ispettiva; rilancio e potenziamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), cui viene assegnato un ruolo importante anche in funzione della vigilanza; ampliamento dei casi che legittimano la sospensione dell’attività in caso di lavoro irregolare e di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si illustrano qui di seguito tali novità che apportano significative modifiche al T.U. sulla salute e sicurezza dei lavoratori (d.lgs. n.81/2008). Enti competenti in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ampliamento dell’organico dell’INL 17
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