Ius soli sportivo: minori e frontiere nell'esperienza del nuoto italiano
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Ius soli sportivo: minori e frontiere nell’esperienza del nuoto italiano written by Olympialex | 21 Novembre 2020 Generalmente lo sport viene considerato come uno degli strumenti di aggregazione sociale più importanti: esso favorisce l’integrazione, la socializzazione ed il rispetto reciproco e permette l’inclusione indipendentemente dalla nazionalità, dall’origine etnica e dalle credenze religiose. Con l’aumento dei fenomeni migratori, ha assunto particolare rilevanza il tema dello status giuridico sportivo dei minorenni privi di cittadinanza italiana. In primo luogo deve valutarsi se una società sportiva possa tesserare un atleta minorenne straniero e se quest’ultimo potrà o meno gareggiare regolarmente. Il 16 febbraio 2016 è entrata in vigore la Legge n. 12/2016 recante le “Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva”, che riconosce e formalizza il cd. ius soli sportivo nell’ordinamento giuridico italiano.
In particolare, la normativa ha introdotto la possibilità per i minori stranieri, regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, di essere tesserati presso le società sportive con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Nell’ottica di favorire l’integrazione culturale e sociale, il minore straniero viene equiparato al minore italiano, purché in possesso del requisito della residenza, al fine di agevolarne le procedure di tesseramento nelle realtà sportive presenti sul territorio nazionale. Inoltre, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, il tesseramento resta valido fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che abbiano presentato tale richiesta, ricorrendo i presupposti di cui alle norme in materia (Legge 5 febbraio 1992, n. 91). Si tratta, quindi, di una proroga che permette allo sportivo straniero di mantenere in corso di validità il tesseramento anche dopo il compimento dei 18 anni, fino al pieno espletamento delle pratiche per l’acquisizione della cittadinanza italiana. In generale, per le società sportive, l’entrata in vigore della L. 12/2016 in materia di ius soli sportivo costituisce un’innovazione positiva ed allettante, in quanto rende più agevoli e conformi a principi di giustizia sostanziale le procedure di tesseramento dei minori, altrimenti eccessivamente complesse e rigide anche per gli addetti ai lavori. Tale normativa è stata recepita nello Statuto Federale della F.I.N., il quale dispone all’art. 5 che possono tesserarsi come atleti persone di ambo i sessi, anche di nazionalità non italiana, purché nel rispetto delle specifiche norme statuali e delle disposizioni regolamentari emanate dalla Federazione Internazionale di Nuoto, dalla Lega Europea di Nuoto e dalla Federazione Italiana Nuoto. Quindi, una società sportiva affiliata alla F.I.N. può benissimo tesserare un atleta minorenne non italiano, in osservanza delle norme federali sui tesseramenti. La validazione della richiesta di tesseramento sarà di competenza della Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti e la procedura di tesseramento potrà essere avviata solo a condizione dell’intervenuto pagamento della quota federale da parte della società sportiva affiliata. Inoltre, diversamente da quanto richiesto per il tesseramento degli atleti italiani, in questo caso il requisito fondamentale sarà la residenza in Italia che deve essere dimostrata producendo l’apposito certificato o, nel caso di stranieri extra-comunitari, il permesso di soggiorno.
Occorre però fare un’ulteriore distinzione tra atleti comunitari ed atleti extra- comunitari: 1) nel primo caso, il tesseramento di atleti stranieri provenienti da una Federazione affiliata alla Lega Europea di Nuoto (L.E.N.) è subordinato al rilascio dell’International Transfer Certificate (I.T.C.): tale documento è richiesto direttamente dalla F.I.N. alla L.E.N. a seguito del ricevimento del modulo di richiesta di tesseramento di atleta non italiano. All’esito delle procedure di verifica disposte dalla L.E.N., la F.I.N. provvede – in caso di esito positivo – a comunicare alla società interessata il rilascio del suddetto I.T.C., che verrà inviato in seguito al versamento di una tassa. Si precisa che la procedura per il rilascio dell’I.T.C. può essere avviata nelle finestre temporali dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° al 30 gennaio di ciascun anno. Inoltre, in caso di mancato invio dell’I.T.C. entro 10 giorni dalla richiesta della F.I.N., la L.E.N. può rilasciare un Provisional International Transfer Certificate con validità di un anno, in attesa di quello definitivo. 2) nel secondo caso, è necessario che l’atleta sia in possesso di un “apposito permesso di soggiorno per lavoro/subordinato sport”, previsto dalla normativa generale “Affiliazioni e Tesseramenti” emanata dalla F.I.N. per la stagione 2020/2021, che richiama la Circolare del 4 giugno 2019 emessa dal CONI. In particolare, con la Circolare del 4 giugno 2019, il CONI ha espressamente invitato le Federazioni a verificare il ritiro da parte delle società e/o degli atleti interessati di tale permesso di soggiorno. Ciò in quanto vi è uno scarto temporale tra la formalizzazione della procedura di richiesta del permesso e la data di effettivo rilascio, nelle more del quale è tuttavia consentito il tesseramento federale. È quindi responsabilità della società titolare del tesseramento dei suddetti atleti di provvedere: i) all’accertamento dell’avvenuto ritiro del permesso di soggiorno; ii) all’invio di copia del predetto permesso di soggiorno alla F.I.N. Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti mediante caricamento del documento sul portale informatico nella sezione anagrafica dell’atleta interessato; iii) in caso di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno, all’invio, entro il 30 aprile della stagione per il quale è stato richiesto il tesseramento, della copia di un documento attestante il sollecito presentato alla Questura competente. Da ultimo, il CONI ha comunicato il limite di n. 50 atleti extra-comunitari tesserabili dalla F.I.N. per la stagione 2020/2021. Tuttavia, la normativa vigente in Italia prevede che l’età minima per l’ammissione
al lavoro non possa essere inferiore ai 15 anni compiuti. Pertanto, da un lato, le richieste di visto per i minori di età a partire dai 15 anni dovranno essere corredate dall’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Dall’altro, la società sportiva dovrà garantire il rispetto delle norme relative al soggiorno del minore per tutto il periodo di permanenza in Italia, fino al suo rientro nella nazione di provenienza. I regolamenti federali disciplinano, infine, le modalità di partecipazione di atleti non italiani (comunitari ed extra-comunitari) alle attività sportive agonistiche, in applicazione del principio di tutela dei vivai giovanili di cui alla delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1276 del 25 luglio 2004. Ad eccezione della Pallanuoto maschile e femminile, le cui gare sono disciplinate dai rispettivi regolamenti, per i settori del Nuoto, Nuoto di Fondo, Nuoto Sincronizzato, Tuffi e Nuoto per Salvamento si applicano le stesse disposizioni. In tutte le manifestazioni con formula a squadra, Trofei e Campionati Regionali fino alla categoria Esordienti A inclusi, la posizione degli atleti stranieri per passaporto o rappresentativa sportiva è equiparata senza limiti e differenziazioni a quella degli atleti italiani, purché siano residenti in Italia da almeno 12 mesi. Diversamente, per quanto riguarda le altre categorie (da Ragazzi a Senior), nelle manifestazioni di campionato a squadre non è ammessa la partecipazione di atleti stranieri per passaporto o rappresentanza sportiva. Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, sono però ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno 12 mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che abbiano conseguito i requisiti tecnici richiesti per l’ammissione alla manifestazione. Sulla base dei risultati conseguiti, i medesimi possono prendere parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione: nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in un numero massimo di due atleti stranieri. Laddove ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l’assegnazione del titolo regionale al primo tra questi, gli stranieri sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si applicano anche nel caso di partecipazione alle staffette
nella disciplina del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per Salvamento; alle coppie sincro nei Tuffi; al duo e alle squadre nel Nuoto Sincronizzato. A margine di tale disamina, sia consentito un rilievo di carattere generale. Le discipline natatorie, con la loro transnazionalità a livello mondiale, nella realtà italiana mostrano che, nel rispetto delle regole statali, è possibile modulare regole federali che consentono la pratica sportiva, anche agonistica, degli atleti stranieri minorenni: un’ulteriore conferma della capacità dello sport di essere veicolo di esperienza di inclusione ed integrazione, al di là di ogni frontiera. Articolo a cura di: Camilla Canavesi – Avvocato del Foro di Milano; ex atleta e allenatrice di nuoto sincronizzato Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJlKAM/FIPE; Procuratore Aggiunto FISE Foto © Giorgio Scala Deepbluemedia
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