Ius soli sportivo: minori e frontiere nell'esperienza del nuoto italiano

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Ius soli sportivo: minori e frontiere
nell’esperienza del nuoto italiano
written by Olympialex | 21 Novembre 2020

Generalmente lo sport viene considerato come uno degli strumenti di
aggregazione sociale più importanti: esso favorisce l’integrazione, la
socializzazione ed il rispetto reciproco e permette l’inclusione indipendentemente
dalla nazionalità, dall’origine etnica e dalle credenze religiose.

Con l’aumento dei fenomeni migratori, ha assunto particolare rilevanza il tema
dello status giuridico sportivo dei minorenni privi di cittadinanza italiana.

In primo luogo deve valutarsi se una società sportiva possa tesserare un atleta
minorenne straniero e se quest’ultimo potrà o meno gareggiare regolarmente.

Il 16 febbraio 2016 è entrata in vigore la Legge n. 12/2016 recante le
“Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in
Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni
nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva”, che
riconosce e formalizza il cd. ius soli sportivo nell’ordinamento giuridico italiano.
In particolare, la normativa ha introdotto la possibilità per i minori stranieri,
regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo
anno di età, di essere tesserati presso le società sportive con le stesse procedure
previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Nell’ottica di favorire
l’integrazione culturale e sociale, il minore straniero viene equiparato al minore
italiano, purché in possesso del requisito della residenza, al fine di agevolarne le
procedure di tesseramento nelle realtà sportive presenti sul territorio nazionale.

Inoltre, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, il tesseramento resta
valido fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza
italiana da parte dei soggetti che abbiano presentato tale richiesta, ricorrendo i
presupposti di cui alle norme in materia (Legge 5 febbraio 1992, n. 91). Si tratta,
quindi, di una proroga che permette allo sportivo straniero di mantenere in corso
di validità il tesseramento anche dopo il compimento dei 18 anni, fino al pieno
espletamento delle pratiche per l’acquisizione della cittadinanza italiana.

In generale, per le società sportive, l’entrata in vigore della L. 12/2016 in materia
di ius soli sportivo costituisce un’innovazione positiva ed allettante, in quanto
rende più agevoli e conformi a principi di giustizia sostanziale le procedure di
tesseramento dei minori, altrimenti eccessivamente complesse e rigide anche per
gli addetti ai lavori.

Tale normativa è stata recepita nello Statuto Federale della F.I.N., il quale
dispone all’art. 5 che possono tesserarsi come atleti persone di ambo i
sessi, anche di nazionalità non italiana, purché nel rispetto delle
specifiche norme statuali e delle disposizioni regolamentari emanate dalla
Federazione Internazionale di Nuoto, dalla Lega Europea di Nuoto e dalla
Federazione Italiana Nuoto.

Quindi, una società sportiva affiliata alla F.I.N. può benissimo tesserare un atleta
minorenne non italiano, in osservanza delle norme federali sui tesseramenti. La
validazione della richiesta di tesseramento sarà di competenza della Segreteria
Generale – Ufficio Tesseramenti e la procedura di tesseramento potrà essere
avviata solo a condizione dell’intervenuto pagamento della quota federale da
parte della società sportiva affiliata. Inoltre, diversamente da quanto richiesto per
il tesseramento degli atleti italiani, in questo caso il requisito fondamentale sarà
la residenza in Italia che deve essere dimostrata producendo l’apposito certificato
o, nel caso di stranieri extra-comunitari, il permesso di soggiorno.
Occorre però fare un’ulteriore distinzione tra atleti comunitari ed atleti extra-
comunitari:

1) nel primo caso, il tesseramento di atleti stranieri provenienti da una
Federazione affiliata alla Lega Europea di Nuoto (L.E.N.) è subordinato al rilascio
dell’International Transfer Certificate (I.T.C.): tale documento è richiesto
direttamente dalla F.I.N. alla L.E.N. a seguito del ricevimento del modulo di
richiesta di tesseramento di atleta non italiano. All’esito delle procedure di
verifica disposte dalla L.E.N., la F.I.N. provvede – in caso di esito positivo – a
comunicare alla società interessata il rilascio del suddetto I.T.C., che verrà inviato
in seguito al versamento di una tassa. Si precisa che la procedura per il rilascio
dell’I.T.C. può essere avviata nelle finestre temporali dal 1° giugno al 30
settembre e dal 1° al 30 gennaio di ciascun anno. Inoltre, in caso di mancato invio
dell’I.T.C. entro 10 giorni dalla richiesta della F.I.N., la L.E.N. può rilasciare un
Provisional International Transfer Certificate con validità di un anno, in attesa di
quello definitivo.

2) nel secondo caso, è necessario che l’atleta sia in possesso di un “apposito
permesso di soggiorno per lavoro/subordinato sport”, previsto dalla normativa
generale “Affiliazioni e Tesseramenti” emanata dalla F.I.N. per la stagione
2020/2021, che richiama la Circolare del 4 giugno 2019 emessa dal CONI. In
particolare, con la Circolare del 4 giugno 2019, il CONI ha espressamente invitato
le Federazioni a verificare il ritiro da parte delle società e/o degli atleti interessati
di tale permesso di soggiorno. Ciò in quanto vi è uno scarto temporale tra la
formalizzazione della procedura di richiesta del permesso e la data di effettivo
rilascio, nelle more del quale è tuttavia consentito il tesseramento federale. È
quindi responsabilità della società titolare del tesseramento dei suddetti atleti di
provvedere: i) all’accertamento dell’avvenuto ritiro del permesso di soggiorno; ii)
all’invio di copia del predetto permesso di soggiorno alla F.I.N. Segreteria
Generale – Ufficio Tesseramenti mediante caricamento del documento sul portale
informatico nella sezione anagrafica dell’atleta interessato; iii) in caso di ritardo
nel rilascio del permesso di soggiorno, all’invio, entro il 30 aprile della stagione
per il quale è stato richiesto il tesseramento, della copia di un documento
attestante il sollecito presentato alla Questura competente. Da ultimo, il CONI ha
comunicato il limite di n. 50 atleti extra-comunitari tesserabili dalla F.I.N. per la
stagione 2020/2021.

Tuttavia, la normativa vigente in Italia prevede che l’età minima per l’ammissione
al lavoro non possa essere inferiore ai 15 anni compiuti. Pertanto, da un lato, le
richieste di visto per i minori di età a partire dai 15 anni dovranno essere
corredate dall’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro
competente. Dall’altro, la società sportiva dovrà garantire il rispetto delle norme
relative al soggiorno del minore per tutto il periodo di permanenza in Italia, fino
al suo rientro nella nazione di provenienza.

I regolamenti federali disciplinano, infine, le modalità di partecipazione di atleti
non italiani (comunitari ed extra-comunitari) alle attività sportive
agonistiche, in applicazione del principio di tutela dei vivai giovanili di cui alla
delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1276 del 25 luglio 2004.

Ad eccezione della Pallanuoto maschile e femminile, le cui gare sono disciplinate
dai rispettivi regolamenti, per i settori del Nuoto, Nuoto di Fondo, Nuoto
Sincronizzato, Tuffi e Nuoto per Salvamento si applicano le stesse disposizioni.

In tutte le manifestazioni con formula a squadra, Trofei e Campionati Regionali
fino alla categoria Esordienti A inclusi, la posizione degli atleti stranieri per
passaporto o rappresentativa sportiva è equiparata senza limiti e differenziazioni
a quella degli atleti italiani, purché siano residenti in Italia da almeno 12 mesi.
Diversamente, per quanto riguarda le altre categorie (da Ragazzi a Senior), nelle
manifestazioni di campionato a squadre non è ammessa la partecipazione di atleti
stranieri per passaporto o rappresentanza sportiva.

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, sono però
ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in
Italia da almeno 12 mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che abbiano
conseguito i requisiti tecnici richiesti per l’ammissione alla manifestazione. Sulla
base dei risultati conseguiti, i medesimi possono prendere parte a livello
individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione:
nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in un
numero massimo di due atleti stranieri. Laddove ottengano nella fase finale un
piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi
tre atleti italiani e l’assegnazione del titolo regionale al primo tra questi, gli
stranieri sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento
realmente conseguito.

Le suddette norme si applicano anche nel caso di partecipazione alle staffette
nella disciplina del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per Salvamento; alle coppie
sincro nei Tuffi; al duo e alle squadre nel Nuoto Sincronizzato.

A margine di tale disamina, sia consentito un rilievo di carattere generale.

Le discipline natatorie, con la loro transnazionalità a livello mondiale, nella realtà
italiana mostrano che, nel rispetto delle regole statali, è possibile modulare regole
federali che consentono la pratica sportiva, anche agonistica, degli atleti stranieri
minorenni: un’ulteriore conferma della capacità dello sport di essere veicolo di
esperienza di inclusione ed integrazione, al di là di ogni frontiera.

Articolo a cura di:
Camilla Canavesi – Avvocato del Foro di Milano; ex atleta e allenatrice di nuoto
sincronizzato
Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva;
Procuratore Federale FIJlKAM/FIPE; Procuratore Aggiunto FISE
Foto © Giorgio Scala Deepbluemedia
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