PROVINCIA DI BRINDISI - Servizio 4 Ambiente ed Ecologia
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PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio 4 Ambiente ed Ecologia
ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE
N. 17 del 09-02-2017
Oggetto: BONIFICA SITI INQUINATI-Società LIDL Italia S.r.l.-Certificazione
di avvenuta bonifica, del sito ubicato in Brindisi alla Via Appia 263-265. Ex Art.
242, comma 13, della Parte Quarta del D.L. vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con nota del 13.09.2016, acquisita in atti con prot. n. 36667 del 15 Settembre 2016, il Sig. De Bari
Corrado, in qualità di Procuratore Speciale della Società LIDL Italia S.r.l., con sede legale in Arcole
(VR) alla Via Augusto Ruffo, 36 ha presentato documentata istanza, ai sensi degli artt. 242 e 248,
del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i per il rilascio del certificato di avvenuta bonifica relativo al sito di
sua proprietà, ubicato in Brindisi alla Via Appia nn. 263/265 della superficie di circa 6.970 mq,
situato nel contesto urbano del comune di Brindisi, distinto in Catasto al foglio di Mappa n. 53,
Particella n. 1332 Sub. 4,5,6,7,8 con destinazione urbanistica secondo il vigente Piano Regolatore
Generale: Zona F1 attrezzature urbane, il cui progetto di riqualificazione dell’area ha previsto la
realizzazione di un nuovo punto vendita LIDL della grande Distribuzione Organizzata;
- La suddetta area, fino alla data del 01.04.2015 è stata di proprietà della Società ENEL e utilizzata
come deposito materiali, uffici e distribuzione di energia elettrica;
- Con nota prot. n. 39062 del 03.10.2016, l’Ufficio procedente, ha chiesto al Dipartimento
Provinciale di Brindisi dell’ARPA Puglia, ai fini del rilascio della Certificazione di avvenuta
bonifica del sito di che trattasi, la Relazione Tecnica prevista dal comma 2, dell’art. 248 della Parte
Quarta del D.L vo. n. 152/2006 e ss.mm.ii
- Con successiva nota del 29.11.2016, acquisita in atti con prot. n. 47998 del 30.11.2016, il DAP di
Brindisi ha trasmesso la suddetta Relazione Tecnica;
Considerato che
- Con nota, acquista in atti con prot. n. 19613 del 14.04.2015, la Società LIDL Italia S.r.l., in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 245, comma 2, del richiamato D.L. vo n. 152/2006 e
ss.mm.ii, ha notificato agli Enti interessati, ad iniziativa da parte di soggetto non responsabile, la
rilevazione del superamento o di pericolo concreto e attuale del superamento delle Concentrazioni
Soglia di Contaminazione (CSC);
- il Piano di Caratterizzazione del sito, che ha dettagliato le indagini per la definizione del tipo, grado
ed estensione dell’eventuale inquinamento del sito, è stato approvato dai competenti uffici della
Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 328 del 17.07.2015;
- le risultanze delle indagini previste dal suddetto Piano hanno dimostrato:
• per la matrice suolo, in corrispondenza di alcuni sondaggi, il superamento delle CSC previste
dalla Tab. 1, colonna A dell’All. 5 alla Parte Quarta del D.L vo. n. 152/06 e s.m.i. “ Siti ad uso
residenziale e verde pubblico” per i seguenti parametri Arsenico ed Idrocarburi Pesanti;
• per la matrice acque sotterranee tutti i parametri ricercati, sono risultati conformi alle CSC
previste dalla Tab 2 dell’Allegato 5 del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i;
- sulla base delle risultanze delle indagini di caratterizzazione, che hanno evidenziato il superamento
delle CSC per alcuni Parametri come sopra descritti, la Società interessata ha presentato alla
Regione Puglia ai sensi dell’art. 242, l’Analisi di Rischio sito specifica, approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 21 del 10.03.2016, dalla quale è risultato: rischio non accettabile
per la matrice suolo per i parametri Arsenico ed Idrocarburi pesanti, rendendosi pertanto
necessario la predisposizione di un progetto di Bonifica del sito;
- Gli interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica del sito, presentato dalla società LIDL
S.r.l. con nota del 15.03.2016, ed approvato dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale
n. 106 del 23.05.2016, hanno previsto:
• la rimozione e lo smaltimento in idoneo impianto esterno dei terreni risultati contaminati;
• le aree interessate dagli interventi di bonifica, come da progetto, sono le seguenti:Rif. Scavo Contaminante Profondità
(m dal p.c.)
Area SS1 Arsenico 0-1
Suolo superficiale
Area SS2 e SP2 BH6 Idrocarburi
Suolo superficiale e pesanti 0-5
Profondo
Area SS2 BH7 Idrocarburi 0-1
Suolo Superficiale pesanti
Per quanto sopra premesso e considerato:
Visti:
- il D.L. vo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte
Quarta che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati”, che all’art. 248,
comma 2 stabilisce che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza
permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto
approvato sono accertati dalla Provincia, mediante apposita certificazione, sulla base di una
relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente,
territorialmente competente;
- il D.L. vo n. 4 del 16/01/08 contenente “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L vo.
n. 152/06 recante norme in materia ambientale”;
- il vigente P.R.G. del Comune di Brindisi che, per l’area in questione, prevede una destinazione ad
uso Zona F1 attrezzature urbane;
Visti inoltre:
- la “Relazione di fine lavori” trasmessa dalla Società Lidl Italia S.r.l.;
- la “Relazione Tecnica” trasmessa dal DAP di Brindisi dell’ARPA Puglia, come in premessa
specificata che, sulla base degli esiti dei sopralluoghi effettuati dal personale ARPA
contestualmente al prelievo dei campioni da ciascuno scavo, nei giorni 24 e 27 Giugno 2016 e, sulla
base dei risultati delle analisi che ARPA ha condotto sui campioni di pareti e fondo scavo, attesta
che:
o Gli interventi di rimozione dei terreni contaminati previsti dal Progetto di Bonifica
approvato, hanno interessato solo i terreni insaturi e non hanno interferito con le
acque di falda sottostanti;
o La bonifica è stata eseguita da Impresa Autorizzata come da documentazione allegata
in appendice alla relazione finale trasmessa da LIDL;
o Le analisi chimiche condotte da ARPA sui campioni prelevati dalle pareti e dal fondo
di ciascuno scavo, hanno attestato le conformità alle CSC Tabella 1 Colonna A, per il
parametro Arsenico e alle CSR determinate dall’A.d.R per il parametro Idrocarburi
pesanti;
o Il materiale rimosso è stato caratterizzato per la classificazione della pericolosità del
rifiuto ai sensi del D.L. vo n. 152/06 e s.m.i e del DM 03/08/2005 ed è stato attribuito il
codice CER 17.05.04, come da Rapporti di Prova trasmessi con nota del 24.11.2016;
o Il materiale rimosso è stato smaltito in discarica autorizzata come da documentazione
allegata in appendice alla relazione finale trasmessa da LIDL;
o Il riempimento degli scavi è stato effettuato con materiale misto di cava, come da
certificato di conformità trasmesso dalla LIDL con nota del 24.11.2016;
o Sulla base della documentazione acquisita attesta che i lavori sono stati eseguiti in
conformità a quanto descritto nel “Progetto operativo di Bonifica”, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 106 del 23.05.2016;
Preso atto di quanto riportato nella suddetta documentazione, dalla quale si rileva che:
- l’attività di rimozione dei terreni, per un quantitativo di circa 523,760 Tonnellate, in corrispondenza
delle aree come sopra descritte è stata ultimata ed ha riguardato le superfici e le profondità indicate
in progetto e riportate nella precedente tabella, e che a completamento dello scavo sono statieffettuati i prelievi dei campioni in contraddittorio da parte dell’ARPA sul fondo e sulle pareti degli
scavi, al termine della bonifica gli scavi sono stati riempiti con materiale proveniente da cava;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra riportato e, per tutto quanto rilevato nella documentazione
agli atti, di poter certificare l’avvenuta bonifica delle aree contaminate del sito di proprietà della Società
Lidl Italia S.r.l., ubicato nel comune di Brindisi, alla Via Appia 263/265, come individuate nel Progetto
di Bonifica, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 23.05.2016, in
quanto all’esito dell’istruttoria espletata dall’Ufficio procedente, la stessa è risultata conforme a quanto
prescritto dalla vigente normativa innanzi richiamata;
Visti altresì
- la legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l’art. 107 del D.L. vo n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e
responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni anche di natura discrezionale;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in
Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi
provinciali, che nel testo vigente, all’art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e quello
sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4
del 8 Marzo 2013;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 134 del 23/12/2016 e n. 7 del 03.02.2017, con
il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio 4 –
Pianificazione Territoriale di coordinamento per la Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente;
Accertata pertanto la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e
regolamentare in materia;
Ritenuta la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CERTIFICA
- ai sensi dell’art. 242, comma 13 del D.Lgs. 152/06, l’avvenuta bonifica delle aree contaminate del
sito di proprietà della Società LIDL Italia S.r.l., con sede legale in Arcole (VR) alla Via Augusto
Ruffo, 36, ubicato in Brindisi alla Via Appia nn. 263/265, distinto in Catasto al foglio di Mappa n.
53, Particella n. 1332 Sub. 4,5,6,7,8, come individuate nel “Progetto Operativo di Bonifica”
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 23.05.2016 ed in
premessa dettagliate, i cui terreni risultavano contaminati da Arsenico e Idrocarburi pesanti e, che
gli interventi realizzati, risultano effettuati in conformità allo stesso progetto di bonifica;
- Dà atto che, dalla “Relazione Tecnica” trasmessa dal Dipartimento Provinciale di Brindisi
dell’ARPA Puglia, come in premessa richiamata, e sulla base delle analisi effettuate dalla stessa
Agenzia su pareti e fondo di ciascuno scavo, è stata attestata la conformità alle Concentrazioni
Soglia di Contaminazione, previste dalla Tabella 1 Colonna A (Siti ad uso residenziale e verde
pubblico) dell’All. 5 alla Parte Quarta del D.L vo. n. 152/06 e s.m.i., per il parametro Arsenico e,
alle Concentrazioni Soglia di Rischio, determinate dall’Analisi di Rischio per il parametro
Idrocarburi pesanti;
- Dà atto inoltre che, il presente provvedimento:
• non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale;
• sarà pubblicato sul sito web di questo Ente ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;
- Si attesta che il presente atto, così come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L. vo n. 196/2003;
- Il presente provvedimento sarà notificato alla Società LIDL Italia S.r.l. con sede legale con sede
legale in Arcole (VR) alla Via Augusto Ruffo, 36, sarà trasmesso mezzo Pec, per le attività di
competenza:
• alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica -serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it• al Comune di Brindisi; ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
• al Dipartimento Provinciale di Brindisi dell’ARPA Puglia-
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o
entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE
F.to - Dott. Pasquale EPIFANI -
Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica
non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti
delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.
Brindisi, 8 Febbraio 2017
Il Responsabile del Procedimento
F.to - P.i. Mariantonietta GORGONE -
Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo procedimento
non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti
delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione del presente atto.
Brindisi, 9 Febbraio 2017
II DIRIGENTE
F.to - Dott. Pasquale EPIFANI -Puoi anche leggere