Interventi Conferenza annuale - ESG: dall'Interazione all'Integrazione
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15/2022 Interventi Conferenza annuale ESG: dall’Interazione all’Integrazione organizzata da Enel e Georgeson Stefano Micossi ASSONIME - Riproduzione riservata 7 luglio 2022
ESG: Dall’Interazione all’Integrazione 15/2022 L’evoluzione del contesto di riferimento e sua influenza sul processo di nomina del consiglio di amministrazione La necessità per la società di affrontare sfide epocali (climatica e digitale) e gli obiettivi ambiziosi del successo sostenibile incidono significativamente sulle strategie e sul rapporto dell’impresa con le diverse categorie di stakeholder. Questo cambiamento di prospettiva richiede di valorizzare la centralità del consiglio di amministrazione nella definizione e nel monitoraggio delle strategie, avendo particolare cura del dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti. Di fronte a queste nuove sfide, il consiglio dovrà avere una composizione adeguata e organica, capace complessivamente di operare in questo contesto. Il processo di selezione e nomina dovrà coniugare – ora forse ancora più che nel passato – la diversità dei ruoli, delle competenze e delle visioni all’interno di una “squadra” coesa e coerente. In quest’ottica, la definizione di una efficace “skill matrix” richiede una visione unitaria, ex ante, dell’adeguata composizione del consiglio. Nei settori vigilati, questa attenzione si spinge a definire criteri dimensionali e un vero e proprio “controllo di qualità” da parte dell’Autorità di vigilanza. Ne deriva il superamento della tradizionale visione che considerava la nomina del board una competenza e una responsabilità esclusiva degli azionisti, a favore del riconoscimento di un interesse autonomo dell’impresa ad assicurare ASSONIME - Riproduzione riservata – attraverso l’azione del consiglio – un processo di nomina del board funzionale al raggiungimento dello scopo d’impresa. Questo cambio di prospettiva è già ampiamente riflesso nell’autodisciplina, soprattutto nell’ultima edizione del Codice di Corporate Governance, che ha segnato come già nel passato un’accelerazione rispetto al quadro normativo. È necessario però notare che questo mutamento è stato graduale e progressivo anche in questa sede. La prima edizione del Codice Preda riteneva il processo di nomina competenza esclusiva dei soci, raccomandando solo una trasparenza delle candidature. Nelle successive edizioni sono state gradualmente recepite le best practice internazionali: dapprima l’autovalutazione e l’orientamento del consiglio uscente, poi l’istituzionalizzazione – seppur timida – del comitato nomine e le prime menzioni della lista del consiglio uscente. Gradualmente queste 2
ESG: Dall’Interazione all’Integrazione 15/2022 raccomandazioni sono state adottate e sviluppate dalle imprese che aderiscono al Codice, seppur con maggiore prudenza nelle società a proprietà concentrata, dove il processo di nomina è stato a lungo ritenuto prerogativa degli azionisti di controllo e il ruolo del consiglio il board chiamato a svolgere una funzione più complementare e di supporto per rendere più solide e trasparenti le scelte degli azionisti. Un più deciso rafforzamento del ruolo del board si manifesta nell’ultima edizione del Codice 2020. Questo impone infatti in primo luogo una forte responsabilizzazione del consiglio di amministrazione rispetto all’adozione del “sistema di governance più funzionale alle esigenze dell’impresa”, raccomandando agli amministratori di considerare i – seppur limitati – spazi offerti all’autonomia statutaria, formulando se del caso motivate proposte di modifica ai soci. Tra gli elementi funzionali a realizzare un sistema di governance efficace, il Codice menziona espressamente “dimensione, composizione e nomina del board e la durata in carica degli amministratori”, fornendo una solida legittimazione all’esercizio da parte del board del potere/dovere di presentare proposte su tutte le materie sottoposte al voto degli azionisti, compresa la presentazione di candidati per il board. La seconda novità è più specifica e si riflette nell’art. 4 del Codice che definisce, il ruolo del consiglio di amministrazione nella nomina e la successione degli amministratori. In particolare, accanto al consolidamento delle best practice già sperimentate dal Codice (autovalutazione, orientamenti del board), l’edizione ASSONIME - Riproduzione riservata 2020 ha: (i) rafforzato il ruolo di supporto del comitato nomine in tutte le fasi del processo, inclusa la eventuale presentazione di una lista del consiglio uscente (raccomandazione 19); (ii) raccomandato la trasparenza nella eventuale presentazione della lista del cda uscente (raccomandazione 19, lett. d); (iii) evocato un maggiore allineamento tra gli orientamenti del consiglio uscente e le candidature presentate dalle cd. liste lunghe, siano esse presentate dal consiglio o dagli azionisti (raccomandazione 23); (iv) raccomandato esplicitamente la predisposizione di un piano di successione (solo per le grandi). La nomina del board assume quindi la fisionomia di un processo articolato che coinvolge il board stesso, con il supporto di un comitato specializzato, composto in maggioranza di amministratori indipendenti. 3
ESG: Dall’Interazione all’Integrazione 15/2022 La presunta anomalia della lista del consiglio uscente nelle società con azionisti di riferimento Recenti avvenimenti hanno stimolato una particolare attenzione alla prassi sviluppata da alcune società quotate di presentare una lista del consiglio uscente. Questa prassi, oltre a trovare conforto espresso nell’autodisciplina, non dovrebbe considerarsi un’anomalia e semmai stimolare una riflessione complessiva sull’adeguatezza dell’attuale quadro normativo italiano. A livello internazionale, in tutti i principali paesi, la presentazione di una lista del consiglio uscente è la prassi dominante. Ciò è vero non soltanto per le società caratterizzate da assetti proprietari più diffusi, ma anche per le società con azionisti di controllo e di riferimento. Nella maggior parte di tali ordinamenti, la legittimazione alla presentazione di candidati non è disciplinata dalla legge, ma è rimessa all’autonomia societaria. La legittimazione del consiglio uscente discende dai doveri/poteri generali attribuiti all’organo di amministrazione che riguardano: (i) in generale, la presentazione di proposte sulle materie oggetto di deliberazione assembleare; (ii) in particolare, la responsabilità di assicurare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo che può ben comprendere la composizione del consiglio stesso. Nelle società italiane quotate, la presenza in statuto della facoltà per il consiglio di presentare una propria lista è significativa e crescente. Questa previsione ASSONIME - Riproduzione riservata statutaria si rinviene in circa un quarto delle società (49 società al 31/12/2021. Nell’esame di queste 49 previsioni statutarie è interessante notare che in oltre la metà dei casi si tratta di società a proprietà concentrata e che un numero significativo è rappresentato da società di recente quotazione (più precisamente, 18 società sul totale delle 37 società quotate negli ultimi 5 anni). La lista del consiglio è adottata, inoltre, da tutte le imprese con matrici italiane che hanno spostato all’estero la sede sociale mantenendo la quotazione principale in Italia. Per queste società, la disciplina applicabile sulla nomina del consiglio non è quella del TUF, ma quella del paese di incorporazione (quasi sempre l’Olanda). Si tratta di una decina di società di grandi dimensioni che rappresentano oltre un quarto della capitalizzazione di Euronext Milan. Tutte hanno azionisti di riferimento e in tutte la nomina avviene sulla base della presentazione di una lista di candidati da parte del consiglio uscente. 4
ESG: Dall’Interazione all’Integrazione 15/2022 Tra le società italiane sono 15 le società che hanno concretamente visto la presentazione della lista del consiglio nel corso dell’ultimo triennio di rinnovi. Tutte queste società hanno ampiamente sviluppato la governance del processo di nomina, applicando gli strumenti offerti dall’autodisciplina e, talvolta, sviluppando ulteriori best practice. Quasi due terzi delle società dove è stata presentata la lista del consiglio hanno anche sviluppato ulteriori prassi che rispondono sia all’invito del Codice di assicurare la trasparenza del processo, sia alle attese indicate dalla Consob nel richiamo di attenzione di gennaio 2022. Tra queste ulteriori prassi meritano particolare menzione: (i) l’anticipazione della pubblicazione dell’orientamento del consiglio uscente (10 società su 15 lo pubblicano con un preavviso superiore ai 60 gg rispetto alla data dell’assemblea); e (ii) la predisposizione e la pubblicazione di una articolata procedura che regola il processo di formazione e presentazione della lista del consiglio uscente, prevista da quasi due terzi delle società censite (9 su 15). L’esame delle procedure adottate volontariamente dalle società quotate comporta quasi sempre un coinvolgimento “rafforzato” degli amministratori indipendenti e, in particolare, del comitato nomine nelle diverse fasi del processo: dalla selezione dell’eventuale consulente esterno alla selezione dei candidati della lista da sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione. ASSONIME - Riproduzione riservata Anche il ruolo del presidente appare rilevante: in quasi tutte le società dove la lista è stata presentata, il presidente era non esecutivo (14 su 15) e nei due terzi dei casi è stato qualificato come indipendente ai sensi del TUF o del Codice di Corporate Governance. Nei casi di concreta presentazione della lista del cda uscente si rileva dunque una maggiore responsabilizzazione del board (e in particolare delle sue componenti indipendenti) rispetto all’obiettivo di assicurare una composizione adeguata del consiglio e a una scelta trasparente dei suoi componenti. L’autodisciplina e le prassi delle singole società hanno ricevuto un utile complemento dal richiamo di attenzione della Consob del gennaio 2022, che ha fornito una legittimazione delle migliori pratiche e utili indicazioni per prevenire possibili criticità legate alla convivenza della lista del consiglio con la tutela delle minoranze. 5
ESG: Dall’Interazione all’Integrazione 15/2022 Conclusioni La presentazione della lista da parte del consiglio non rappresenta un unicum nel panorama internazionale bensì manifesta l’esigenza delle imprese italiane di ricercare, nell’ambito degli spazi offerti all’autonomia statuaria, una convergenza verso gli standard internazionali. Questa evoluzione si sta affermando in un quadro solido di autoregolamentazione. Al contrario è lo stesso quadro normativo italiano sul sistema di nomina del consiglio che appare particolarmente complesso e intrusivo rispetto agli standard degli altri principali paesi. Come noto, il voto di lista rappresenta esso stesso un unicum nel panorama internazionale. Questo sistema di nomina ha certamente prodotto effetti positivi sulla composizione degli organi sociali, ma merita, a oltre dieci anni dalla sua introduzione, di essere sottoposto a un’adeguata valutazione di impatto e di opportunità. Molte delle peculiarità del nostro ordinamento, alcune delle quali espressamente individuate nel Libro Verde del MEF, sono il risultato di una stratificazione di norme introdotte in epoche passate e spesso legate a esigenze contingenti, come ad esempio la necessità di reagire tempestivamente agli scandali societari dell’inizio degli anni 2000. Il voto di lista ne è un esempio emblematico. Nella sua versione originale, il TUF del 1998 lasciava il processo di nomina del consiglio alla piena autonomia ASSONIME - Riproduzione riservata delle società, coerentemente con il la storica impostazione del Codice Civile e con quanto avviene in tutti gli altri paesi. All’epoca il voto lista era stato imposto soltanto per il collegio sindacale delle società quotate, con il conseguente obbligo di una rappresentanza delle minoranze nell’organo di controllo. L’estensione di questo sistema di liste anche all’elezione del consiglio di amministrazione fece parte degli interventi emergenziali della Legge per la tutela del risparmio, adottati per rispondere agli scandali societari. L’estensione della disciplina del voto lista al consiglio di amministrazione ha prodotto risultati positivi nel suo immediato, contribuendo a restituire la fiducia degli investitori nella governance delle imprese italiane, ma appare oggi superata dal contesto di riferimento. La scelta di regolamentare il processo di nomina del consiglio è stata adottata, infatti, in uno specifico contesto normativo, autodisciplinare e di assetti proprietari che sono profondamente mutati. 6
ESG: Dall’Interazione all’Integrazione 15/2022 Il quadro giuridico è divenuto più complesso e anche più rigoroso sotto i profili sostanziali (es. operazioni con parti correlate). Inoltre, negli ultimi anni l’imposizione di misure organizzative volte a responsabilizzare direttamente lo stesso consiglio nella cura del processo di nomina degli amministratori (es. politiche di diversità, requisiti amministratori nei settori vigilati) sembrano presupporre l’unitarietà e una complessiva coerenza della composizione consiliare che non trova diretto riscontro nel sistema delle liste. La governance è molto maturata, soprattutto grazie alle progressioni dell’autodisciplina: basti pensare che all’introduzione della Legge per la tutela del risparmio lo stesso Codice poneva ancora scarsa attenzione al ruolo del consiglio rispetto al processo di nomina, considerato perlopiù competenza dei soci, mentre l’attuale Codice 2020 responsabilizza fortemente il consiglio. Sono mutati infine anche gli assetti proprietari delle società italiane, soprattutto di quelle di maggiori dimensioni, e il ruolo degli investitori istituzionali e dell’azionariato retail. Come noto, il sistema del voto di lista presuppone una chiara distinzione tra liste di maggioranza presentate dall’azionista di controllo e liste di minoranza presentate dagli azionisti di mercato, distinzione non sempre possibile, soprattutto nelle società a proprietà più diffusa. Questa evoluzione ha portato al cortocircuito del voto di lista, attraverso la cd. inversione delle liste di maggioranza e di minoranza, con effetti negativi anche sulla praticabilità di soluzioni proposte direttamente in assemblea, dove gli investitori istituzionali – che notoriamente votano per delega – non hanno potuto esprimere il proprio ASSONIME - Riproduzione riservata voto. Tutti questi elementi dovrebbero farci riflettere e valutare, in particolare, se non sia il caso di recuperare gli spazi di autonomia nelle scelte strategiche e di governance dell’impresa, quale il processo di nomina del consiglio di amministrazione, valorizzando l’impostazione originaria del TUF che muoveva nella direzione di promuovere la competitività del nostro ordinamento. Una direzione che per altro ispira anche le più recenti iniziative del MEF e che è chiaramente indicata nel suo Libro Verde. Un ritorno al TUF originale e la valorizzazione dell’autonomia statutaria potrebbero inoltre rappresenterebbe, auspicabilmente in un quadro di riforma più ampio, una importante risposta al fenomeno del forum shopping societario. Questo fenomeno, rilevato nel recente rapporto di Assonime, è un segnale chiaro della volontà di grandi gruppi italiani di sottrarsi a un sistema di regole e 7
ESG: Dall’Interazione all’Integrazione 15/2022 di vigilanza ritenuto eccessivamente complesso e oneroso rispetto agli altri paesi europei. Certamente gli elementi di attrattività di questi ordinamenti sono diversi, ma dobbiamo considerare che tra questi è spesso espressamente menzionata dalle stesse imprese la maggiore flessibilità dell’ordinamento societario del Paese di incorporazione. ASSONIME - Riproduzione riservata 8
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