INSEGNANTI E ALUNNI DELLE SCUOLE: ASSICURABILITA' IN INAIL
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CGIL Vicenza - SistemaServizi INSEGNANTI E ALUNNI DELLE SCUOLE: 1 ASSICURABILITA’ IN INAIL L’ARTICOLO 4 n. 5 DEL TESTO UNICO 1124/1965 Ai sensi dell’art. 4, n. 5, T.U. n. 1124 del 1965, gli insegnanti delle scuole o istituti d’istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, quando attendano ad esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o svolgano esercitazioni di lavoro. Sul tema si sono susseguite pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione rilevanti ai fini degli effetti della tutela. Di ciò l’Istituto ha dato atto inizialmente con la circolare n. 12 del 26 febbraio 1990 dove ha chiarito i limiti della tutela. LA CIRCOLARE N. 12 DEL 26 FEBBRAIO 1990. Con il notiziario n. 32/1985 erano state fornite istruzioni di carattere generale in merito al problema della ricorrenza dell’obbligo assicurativo per gli alunni, gli studenti, e gli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, statali e non statali, partecipanti alle esercitazioni di ginnastica, sostenendosi l’assicurabilità di tali soggetti in quanto addetti alle esercitazioni pratiche previste dal combinato disposto degli articoli 1, n.28, e 4, n. 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni ed integrazioni. L’obbligo della tutela dei predetti soggetti nello svolgimento delle esercitazioni di ginnastica ha trovato ulteriore sostegno nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1086 del 4 febbraio 1987, che ha sostenuto che l’attività didattica non deve essere semplicemente intesa come generica esplicazione della funzione informativa o pedagogica ma anche come insegnamento addestrativo-pratico che si pone come elemento di sostegno e di integrazione della attività informativa propriamente detta. Di conseguenza, il rischio tutelato non è quello generico, insito nella esplicazione dell’attività pedagogica o informativa, ma è il particolare e più grave rischio al quale l’insegnante, lo studente e l’alunno si trovano esposti ogni qual volta l’attività didattica si estrinseca nel compimento di funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, caratteristiche del requisito della manualità. Tali considerazioni hanno, del resto, trovato conferma anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 137/1989 con la quale è stato affermato l’obbligo della tutela assicurativa dei ballerini e dei tersicorei in quanto esposti ad un rischio particolare e comunque diverso da quello generico o comune (cfr. circolare n. 1/1990). Nella circolare del 1990 si sottolineava altresì che l’attività di istruttore sportivo trova notevolissimi punti di contatto con quella degli insegnanti delle esercitazioni di ginnastica e, pertanto, anche nei confronti di tali soggetti va affermata la ricorrenza dell’obbligo assicurativo purchè gli stessi presentino il fondamentale requisito della subordinazione previsto dall’art. 4, n. 1, del vigente Testo Unico”. a cura di g.marcante
CGIL Vicenza - SistemaServizi LE CIRCOLARI N. 28 DEL 23 APRILE 2003. 2 A fronte dei numerosi quesiti posti sul tema l’Istituto torna sull’argomento nel 2003 in connessione con la riforma Moratti e pubblica due circolari. Nella circolare del 23 aprile 2003 precisa che gli insegnanti, pertanto,al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all’ INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965 (cfr. circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28). E, in particolare: - se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del TU., sono direttamente adibiti alle seguenti attività:esperienze tecnico-scientifiche;esercitazioni pratiche;esercitazioni dì lavoro. Si precisa che con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'esercitazione pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne. L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette. Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno. Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extra- curriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti. Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. INAIL n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno. a cura di g.marcante
CGIL Vicenza - SistemaServizi OCCASIONE DI LAVORO. È noto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale 3 maggioritario, cui l'Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell'8 luglio 1999 recante "criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato"), l'art. 1 del T.U, individuando le attività protette, definisce i confini della sfera di applicabilità dell'assicurazione obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali. Infatti, secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rischio - pur se in astratto generico - deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti. Tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile. In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo. DOCENTE ACCOMPAGNATORE. Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa. ASPETTI CONTRIBUTIVI. Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli insegnanti delle scuole statali è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985,da rilevare come il premio speciale unitario per gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali è dovuto sia per le attività di cui all'articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle di cui al successivo comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1. ALUNNI. Gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del T.U. Inoltre, poiché l'attività ludica svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo nell'ambito di applicazione del Testo Unico (cfr. circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28). OCCASIONE DI LAVORO. A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge. Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo che sono quelli "essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte .... che si prefiggono le visite in a cura di g.marcante
CGIL Vicenza - SistemaServizi aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni 4 nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio" (cfr. circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente n. 291/1991). Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo devono essere ammessi a tutela in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento dell'esercitazione pratica. LA CIRCOLARE N. 79 DEL 17 NOVEMBRE 2004 Con riferimento agli alunni nel 2004 l’Istituto torna sui limiti della loro tutelabilità con la circolare n. 79 e prevede: Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera sono diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola media . Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. Ne consegue che gli studenti saranno assicurati: · per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche · per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze di lavoro · per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche. Resta fermo che gli studenti sono assicurati solo per gli infortuni che accadano nel corso delle sopra elencate attività con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale ricorre l’obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni in itinere. La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona da variare in funzione della rivalutazione delle rendite . La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato . La circolare n. 79/2004 viene poi integrata nel 2006 con la circolare n 19 del 4 aprile che statuisce. In materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra “scuola elementare” e “scuola media inferiore” è stata abolita con l'introduzione del “primo ciclo di istruzione”, inteso come percorso formativo unico. Questo nuovo ciclo comprende due fasi: • la scuola primaria (ex scuola elementare) • la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) 1. I piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità. a cura di g.marcante
CGIL Vicenza - SistemaServizi Tra gli obiettivi dell'intero ciclo rientrano anche le “scienze motorie e sportive”, che 5 comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 2. Considerato che: • il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado • sotto il profilo della tutela assicurativa non si può quindi distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) • vige il principio della “ parità di tutela a parità di rischio ”, la circolare n. 79/2004 è integrata con le seguenti disposizioni . Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”. La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona da variare proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite 3. La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato. LE ATTIVITA’ PROTETTE Sin qui le disposizioni attualmente vigenti sullo specifico argomento. Passiamo ora in rassegna le attività protette il cui svolgimento dà luogo a tutela. Uso di videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, registratori, proiettori, fotocopiatrici, etc.: • la questione della estensione della copertura assicurativa degli insegnanti, che negli ultimi anni hanno fatto largo uso di macchine elettriche quali i personal computer, è stata risolta negli stessi termini con cui è stata ampliata la tutela del personale impiegatizio. • Originariamente, la disciplina per gli insegnanti dettata dall’art. 4 n. 5 del DPR n. 1124/65 era motivata dalle modalità lavorative dell’epoca in cui era assai limitata la diffusione delle macchine elettriche. • Successivamente, però, lo sviluppo tecnologico ha determinato la centralità di tale tipo di macchina ed ha comportato il relativo obbligo assicurativo per gli insegnanti che ne facciano uso ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DPR n. 1124/65. • Gli insegnanti, quindi, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965 ed, in particolare, se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.). a cura di g.marcante
CGIL Vicenza - SistemaServizi • Ne consegue che sotto il profilo oggettivo, dato il vastissimo impiego di 6 macchine, apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, è ormai eccezionale l’ipotesi di assenza dell’obbligo di assicurazione anche nel caso degli insegnanti. Esperienze tecnico-scientifiche: rientrano in tale categoria le esperienze svolte nell’ambito dei laboratori (ad es: di chimica e di fisica cfr. il punto 15 intitolato laboratori nella scuola secondaria di 2° grado) alle quali si estende la tutela assicurativa INAIL, secondo quanto previsto dall’art. 1, n. 28 del DPR n. 1124/65. Esercitazioni pratiche: con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. Sono assimilate all’esercitazione pratica: l’attività di educazione fisica svolta nella scuola secondaria, l’attività ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne. In particolare: a. Gli insegnanti che partecipano alle esercitazioni di ginnastica sono da assicurare, in quanto compiono funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, caratteristiche del requisito della manualità, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.1 , n. 28 e 4, n. 5 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Il rischio tutelato non è quello generico, insito nella esplicazione dell’attività pedagogica o informativa, ma è il particolare e più grave rischio al quale l’insegnante e esposto ogni qual volta l’attività didattica si estrinseca nel compimento di funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, caratteristiche del requisito della manualità b. l’attività ludico-motoria praticata nell’ambito della scuola materna consiste abitualmente nella partecipazione ai giochi attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche (cfr. infra punto 5 Educazione motoria e il punto 8.Attività ludica). c. Le esercitazioni pratiche comprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche (cfr. infra punto 16. Alfabetizzazione informatica con l’uso di macchine elettriche). Esercitazioni di lavoro : gli insegnanti che partecipano alle esercitazioni di ginnastica sono da assicurare, in quanto compiono funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.1, n. 28 e 4, n. 5 del DPR n.1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Sono assimilati all’esercitazione di lavoro i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo . Educazione motoria: Tra gli obiettivi del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado) rientrano anche le “scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965. Inoltre, dato che il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado, sotto il profilo della tutela assicurativa non si può a cura di g.marcante
CGIL Vicenza - SistemaServizi distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado 7 (ex scuola media inferiore). Attività di laboratorio (teatro, artistico, etc.) :Il personale insegnante addetto ad attività di laboratorio teatrale o di spettacolo artistico compie funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro caratteristiche del requisito della manualità. Ciò trova è confermato per analogia, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 137/1989, con cui è stato affermato l’obbligo della tutela assicurativa dei ballerini e dei tersicorei in quanto esposti ad un rischio particolare diverso da quello comune. Per costoro, infatti, operando in ambienti organizzati per l’allestimento, la prova o l’esecuzione di pubblici spettacoli: • la gestualità e l’impiego di attività fisica finalizzata alla creazione di uno spettacolo integrano il requisito della manualità; • sussiste una obiettiva esposizione al rischio di infortuni derivante dall’ambiente di lavoro, per la presenza di carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici, riflettori, luci di scena. Pertanto, anche tale attività è assimilata all’esercitazione pratica, già trattata in corrispondenza del punto 3. Esercitazioni pratiche. Lezioni di informatica: Le lezioni di alfabetizzazione informatica sono diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado. Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. Attività ludico-motoria: Gli insegnanti di scuola materna addetti all’insegnamento prescolare, sono assicurati all’INAIL laddove posseggano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965 ossia, qualora, al pari degli altri insegnanti, in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato: • si avvalgano di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) • frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine (rischio ambientale (1) • siano direttamente addetti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ovvero esercitazioni di lavoro, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U. approvato con DPR n. 1124/65. Coerentemente con l’indirizzo impartito con la circolare INAIL n. 28/2003, l’attività ludico-motoria che connota la didattica nelle scuole materne rientra nell’ambito delle esercitazioni pratiche, intese quale applicazione sistematica e costante diretta all’apprendimento. Inoltre, ai fini della ricorrenza dell’assicurazione obbligatoria, è richiesto anche che l’attività ludico-motoria sia prestata dal lavoratore in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte confermato dalla Corte di Cassazione (v. sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3476/94 e circolare dell’INAIL n. 24 del 26 agosto 1994). In linea generale, l'insegnante, per essere assicurato deve, in via abituale e sistematica, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente a cura di g.marcante
CGIL Vicenza - SistemaServizi organizzato in cui operino tali macchine, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico- 8 scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro. Lezioni di educazione fisica: gli insegnanti che partecipano alle esercitazioni di ginnastica sono da assicurare, in quanto compiono funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, caratteristiche del requisito della manualità. Il rischio tutelato non è quello generico, insito nella esplicazione dell'attività pedagogica o informativa, ma è il particolare e più grave rischio al quale l'insegnante è esposto ogni qual volta l'attività didattica si estrinseca nel compimento di funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, caratteristiche del requisito della manualità. In tal senso, l'attività didattica non deve essere semplicemente intesa come generica esplicazione della funzione informativa o pedagogica, ma anche come insegnamento addestrativo-pratico, elemento di sostegno e di integrazione della attività informativa propriamente detta.. Lezioni di scienze motorie o sportive: le “scienze motorie e sportive” comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965. Dato che il rischio di infortunio, che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta, è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado, sotto il profilo della tutela assicurativa non si può distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). Attività di sostegno: Tra le attività protette ai sensi dell’art. 1 n. 28 del DPR n.1124/65, rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. L'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno. Viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo: Gli insegnanti chiamati ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo sono altresì tutelati, a condizione, però, che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano dell’offerta formativa. Uso del computer nella scuola secondaria per attività didattica: Si richiama, ai fini della sussistenza del requisito oggettivo relativo alla lavorazione rischiosa ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, quanto rappresentato nel punto 1 relativamente all’uso di videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, registratori, proiettori, fotocopiatrici, etc. Sotto il profilo oggettivo, dato il vastissimo impiego di macchine, apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, è ormai eccezionale l’ipotesi di assenza dell’obbligo di assicurazione. Coerentemente con l’indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione in materia, l’obbligo assicurativo è stato esteso dall’INAIL al personale addetto, in modo non occasionale, a cura di g.marcante
CGIL Vicenza - SistemaServizi ad ogni tipo di macchina, apparecchio od impianto, indipendentemente dalle 9 dimensioni e dalla pericolosità, trattandosi di una presunzione assoluta di rischio. Laboratori nella scuola secondaria di 2° grado: gli insegnanti che operano nei laboratori annessi agli istituti o scuole professionali in cui si svolge lavoro industriale mediante l’uso di macchine rientrano, accanto agli alunni agli allievi e agli istruttori, nel campo di applicazione della tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1, n. 28 e 4 , n. 5 del DPR n. 1124/65. I docenti della Facoltà di veterinaria delle Università, in quanto esposti all'azione del radio, dei raggi X e di sostanze radioattive, debbono ritenersi tutelati contro le tecnopatie correlative contratte nell'esercizio della propria attività, in quanto riconducibili agli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro, ai sensi delle norme contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1 n. 28 e art.4 n. 5 (cfr., in proposito, il Notiziario n. 7 del 23/11/1973). Alfabetizzazione informatica con uso di macchine elettriche: le lezioni di alfabetizzazione informatica sono diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. Studio di lingua straniera con uso di macchine elettriche: Le lezioni di lingua straniera sono diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. Attività comportanti l’esposizione a rischio ambientale: Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965 ed, in particolare, se per lo svolgimento della loro frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. A tale riguardo, come si è detto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3476/94, emanata a Sezioni Unite, ha affrontato il tema del cosiddetto rischio ambientale, ribadendo il principio secondo cui tutti i lavoratori dipendenti, tenuti per ragioni professionali a frequentare ambienti ove si svolgono le attività pericolose di cui all'articolo 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggetti all'obbligo assicurativo e fruiscono della conseguente tutelata a prescindere dal contenuto manuale o intellettuale delle mansioni svolte. Note al testo: (1) Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3476/94 e circolare dell’INAIL n. 24 del 26 agosto 1994. a cura di g.marcante
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