Infortuni da circolazione e tempo libero - Ramo 11 - Infortuni

Pagina creata da Nicolo' Grillo
 
CONTINUA A LEGGERE
Infortuni da circolazione e tempo libero
             Ramo 11 - Infortuni

            Modello INF4 - Edizione Settembre 2001
Nota informativa al Contraente
                                                                 Rami danni - Non Auto

                           La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che
                           sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del
                           contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle
                           Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005).
                           La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la
                           redazione in altra lingua.

                    1      Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)
                           L'impresa assicuratrice: Allianz S.p.A..
          Informazioni
   relative alla Società   Sede legale
                           Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

                           Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
                           L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre
                           2005 n. 2398.

                    2      Contratto di assicurazione
                           L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a
         Informazioni      rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere
 relative al Contratto     indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
                           dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
                           Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce
                           il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.
                           Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi
                           d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
                           In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale.
                           Legislazione applicabile al Contratto
                           La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della
                           conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
                           La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
                           Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
                           Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto
                           Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto)
                           derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il
                           diritto.
                           Reclami in merito al Contratto
                           Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
                           iscritto alla Società al seguente indirizzo:
                           Allianz S.p.A.
                           Servizio Clienti - Pronto Allianz
                           Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
                           Numero verde 800-686868
                           Fax 02 7216.9145
                           E-mail info@allianz.it
                           Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine
                           massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle
                           Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), al seguente indirizzo:
                           ISVAP
                           Servizio Tutela degli Utenti
                           Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
                           corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
                           In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si
                           ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
                           sistemi conciliativi ove esistenti.

SNINAI01 - O07     pagina 1       stampata in data:     **/**/****                                                     COPIA PER IL CLIENTE
Segue   Nota informativa al Contraente Rami danni - Non Auto

                    3      Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni
                           relative alla Società e/o quella relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente
        Informazioni in    al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
      corso di contratto
                           Avvertenze
                           La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e
                           deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro
                           i danni.
                           Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di
                           chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul
                           contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

                                                                                                         Allianz S.p.A.

SNINAI02O07        pagina 2       stampata in data:    **/**/****                                                   COPIA PER IL CLIENTE
Pagina lasciata intenzionalmente bianca

PB02/09-94   pagina 3   stampata in data:   **/**/****                                COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
                                                             Sommario

                       In ottemperanza a quanto previsto dall'art.166 del Codice delle Assicurazioni (D.L.7
                       Settembre 2005 n.209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico
                       del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con
                       formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed
                       evidenza.

                1      Condizioni generali di assicurazione

                       Norme che regolano
                2      l'assicurazione infortuni da circolazione e tempo libero

                3      Condizioni particolari

                4      Garanzia assistenza

                5      Dizionario

SOMMARIO/3-96   pagina 4    stampata in data:   **/**/****                                    COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione

                1     Condizioni generali di assicurazione
                      Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
                      Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che
                      influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
                      all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894
                      C.C.

                      Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
                      L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di
                      premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
                      I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
                      Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle
                      ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di
                      pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai
                      sensi dell'art.1901 C.C.

                      Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
                      Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

                      Art. 4 - Aggravamento del rischio
                      Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
                      rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
                      perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai
                      sensi dell'art. 1898 C.C.

                      Art. 5 - Diminuzione del rischio
                      Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive
                      alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo
                      diritto di recesso.

                      Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
                      Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto
                      dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta
                      giorni, da darsi tramite lettera raccomandata.
                      In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del
                      recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

                      Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
                      In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima
                      della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così
                      successivamente.
                      Per i casi nei quali la legge od il contratto riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende
                      stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, in
                      quest'ultimo caso esso coincide con la durata del contratto stesso.

                      Art. 8 - Oneri fiscali
                      Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

                      Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
                      Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDASS/3-96   pagina 5     stampata in data:      **/**/****                                                   COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione

                2     Norme che regolano l'assicurazione infortuni da circolazione e tempo libero
                      Art. 10 - Oggetto dell'assicurazione
                      a. forma "veicolo"
                         L'assicurazione vale per gli infortuni automobilistici che colpiscono le persone trasportate in
                         conseguenza diretta del trasporto esclusa ogni altra causa o circostanza.
                         L'assicurazione non vale se gli automezzi sono condotti da persona non in possesso di regolare
                         patente di abilitazione oppure trovantesi in stato di ubriachezza.
                         Per quanto riguarda le prestazioni:
                         1. per il conducente e per ciascun trasportato
                            le indennità assicurate sono quelle rispettivamente indicate nel frontespizio.
                            Qualora al momento del sinistro risultasse nell'interno dell'autoveicolo un numero di persone
                            superiore ai posti indicati nel libretto di circolazione, le indennità saranno proporzionalmente
                            ridotte in rapporto all'effettivo numero dei trasportati.

                          2. complessivamente per veicolo
                             le somme complessivamente assicurate vengono proporzionalmente ripartite in rapporto al
                             numero di persone (conducente e trasportati) occupanti il veicolo al momento del sinistro e
                             per le quali la garanzia sia valida ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari di
                             Assicurazione, siano esse rimaste infortunate o meno.
                             Per quanto concerne l'indennizzo per Invalidità Permanente si procederà con le regole previste
                             dall'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione, fermo restando che il capitale, come sopra
                             attribuito ad ogni singola persona, corrisponde all'indennizzo previsto per l'invalidità totale
                             (100%).

                      b. forma " persone "
                         L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante la circolazione
                         stradale in qualità di pedoni o in occasione della guida non a carattere professionale di veicoli in
                         genere o in qualità di trasportati sia sui predetti veicoli sia sui mezzi di trasporto pubblici (esclusi
                         aerei e subacquei).
                         Sono compresi gli infortuni sofferti in stato di malore o di incoscienza purché non conseguenti ad
                         abuso di alcoolici o di psicofarmaci ovvero all'uso di stupefacenti o di allucinogeni.
                         L'assicurazione prevede la possibilità di determinare per ciascuna garanzia una somma complessiva
                         oppure una somma per ogni singola persona assicurata.
                         Nel primo caso l'assicurazione è operante per il Contraente e per i familiari conviventi e le
                         somme assicurate verranno ripartite come segue:
                         50 % per il Contraente
                         50 % per i componenti il nucleo familiare del Contraente stesso, da suddividersi proporzionalmente
                                 in rapporto al numero delle persone risultanti dallo stato di famiglia.
                         Per il secondo caso (somme assicurate per ciascun nominativo) le indennità previste riguardano
                         specificatamente i singoli individui.
                         La liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente verrà effettuata con le seguenti
                         modalità:
                         a. sulla parte di somma assicurata fino a 103.291,380 Euro non si farà luogo ad indennizzo quando
                             l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l'invalidità
                             permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte
                             eccedente;
                         b. sulla parte di somma assicurata eccedente 103.291,380 Euro non si farà luogo ad indennizzo
                             quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l'Invalidità
                             Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte
                             eccedente.

                      Art. 11 - Persone non assicurabili
                      Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone
                      affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, o dalle seguenti infermità
                      mentali: schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi o paranoici.
                      Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

CONDASS/3-96   pagina 6     stampata in data:     **/**/****                                                    COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione

                      Art. 12 - Morte
                      L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla
                      scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio.
                      Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi
                      legittimi dell'Assicurato secondo le quote previste dal Codice Civile.
                      L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'Invalidità Permanente.

                      Art. 13 - Invalidità Permanente
                      L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche
                      successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
                      L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità
                      Permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali
                      riportate nella tabella in Appendice.
                      In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano
                      destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
                      Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali della tabella in
                      Appendice vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
                      Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella in Appendice, l'indennizzo è stabilito
                      con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica
                      lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
                      La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una
                      percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il
                      massimo del 100%.

                      Art. 14 - Inabilità Temporanea
                      L'indennizzo per Inabilità Temporanea è dovuto:
                      a. integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere
                          alle sue occupazioni;
                      b. al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
                      L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni a
                      decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità.

                      Art. 15 - Diaria da ricovero e da convalescenza a seguito di infortunio
                      La Società in caso di comprovato ricovero in ospedale o clinica a seguito di infortunio indennizzabile
                      corrisponderà l'indennità stabilita per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 300
                      giorni per evento.
                      Inoltre per il periodo successivo al ricovero verrà riconosciuta una indennità giornaliera pari alla
                      metà di quanto stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata uguale a quella del ricovero
                      stesso.
                      Qualora l'infortunio comporti l'applicazione di gessatura, anche senza ricovero, l'indennità per
                      convalescenza verrà riconosciuta per tutto il periodo di gessatura col massimo di:
                          25 giorni per gli arti superiori;
                          75 giorni per gli arti inferiori, bacino e vertebre;
                      o, se superiore, per un periodo pari a quello della degenza.

                      Art. 16 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio
                      La Società assicura fino alla concorrenza del massimale stabilito, per ogni infortunio e per ogni anno
                      assicurativo:
                          il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio e sostenute per:
                          a. onorari dei medici e dei chirurghi, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;
                          b. accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);
                          c. terapie fisiche e medicinali (questi ultimi entro il limite del 20% del massimale assicurato);
                          il rimborso delle rette di degenza in ospedali o cliniche in caso di ricovero prescritto dal medico
                          curante a seguito dell'infortunio medesimo.
                      Le suddette prestazioni si intendono operanti anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.
                      Il rimborso verrà effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione dei
                      documenti giustificativi (notula del medico, ricevuta del farmacista, dell'ambulatorio, del ticket,
                      conto dell'ospedale o clinica, ecc.).

CONDASS/3-96   pagina 7     stampata in data:      **/**/****                                                     COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione

                      Art. 17 - Validità territoriale
                      L'assicurazione vale per il mondo intero.
                      Per gli infortuni subiti all'estero l'Inabilità Temporanea verrà riconosciuta esclusivamente per i
                      giorni di ricovero in Istituto di Cura ovvero dalle ore 24 del giorno di rimpatrio.

                      Art. 18 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi
                      La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che
                      lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della
                      Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dall'infortunio o dal momento
                      in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
                      Successivamente dovranno essere inviati certificati medici sul decorso delle lesioni.
                      Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze.
                      In mancanza, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella
                      pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una
                      data anteriore.
                      L'Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario deve consentire le indagini e gli accertamenti
                      ritenuti necessari dalla Società, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno
                      visitato e curato l'Assicurato stesso.

                      Art. 19 - Criteri di indennizzabilità
                      La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano
                      indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che
                      l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare
                      all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
                      Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per Invalidità Permanente
                      è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una
                      persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni
                      preesistenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 13.

                      Art. 20 - Modalità di valutazione del danno
                      Le divergenze sulla natura e conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o
                      durata dell'Inabilità Temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.
                      19 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune
                      accordo o, in caso contrario, dal Segretario dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio
                      dei Medici.
                      Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di
                      residenza dell'Assicurato.
                      Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo
                      per la metà delle spese e competenze per il terzo Medico. E data facoltà al Collegio Medico di rinviare,
                      ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi
                      dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
                      Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
                      legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei Medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

                      Art. 21 - Cumulo di indennità
                      L'indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile con quella per Morte o per Invalidità Permanente.
                      Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente ma entro due anni dal giorno
                      dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde al Beneficiario
                      designato o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata
                      per il caso di Morte ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
                      Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile
                      agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia
                      stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od
                      offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

                      Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo
                      Valutato il danno, ricevuta la necessaria documentazione, concordato l'indennizzo, la Società deve
                      provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

CONDASS/3-96   pagina 8     stampata in data:      **/**/****                                                    COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione

                      Art. 23 - Diritto di surrogazione
                      La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui
                      all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

                      Art. 24 - Alienazione degli autoveicoli
                      Relativamente all'assicurazione prevista dall'art. 10, lettera a. forma " veicolo ", nel caso di alienazione
                      dell'autoveicolo designato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata
                      comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo autoveicolo.
                      Dal momento della alienazione l'assicurazione non è più valida per l'autoveicolo alienato e diviene valida
                      per il nuovo autoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la
                      comunicazione anzidetta ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, telex o fax, dall'ora di
                      spedizione di questi.
                      Nel caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata
                      comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.
                      L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello
                      dell'alienazione.
                      Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione
                      cessa.
                      La Società, entro 30 giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso
                      con il preavviso di almeno 15 giorni.

                      Art. 25 - Anticipata risoluzione
                      Nel caso di risoluzione anticipata, che non sia quella prevista dall'art. 6, spetta alla Società, oltre le
                      rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di
                      assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione.
                      Analoga disciplina sarà osservata relativamente alla quota di premio corrispondente a ciascun
                      Assicurato cessato e non sostituito.

                      Art. 26 - lndicizzazione
                      Nel corso dell'anno contrattuale gli importi monetari di polizza verranno automaticamente adeguati
                      in più o in meno in proporzione alle variazioni dell' "indice".
                      In caso di sinistro gli importi monetari di polizza verranno adeguati in conformità al rapporto tra:
                           l"'indice data sinistro" e l"'indice di riferimento annuale".
                      La Società rinuncia al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle
                      somme assicurate nel corso dell'anno.
                      Il premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale.
                      Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza annuale, con preavviso di
                      60 giorni.
                      Per:
                           "indice" si intende l'indice (ISTAT) ,."prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati";
                           "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui
                           scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza, se la prima rata annuale non è
                           ancora scaduta;
                           "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro.

                      Art. 27 - Persone non assicurabili (limiti di età)
                      Non sono assicurabili le persone di età superiore ai 75 anni; per le persone che raggiungono tale età,
                      in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del
                      premio e cessa al compimento di detto termine.
                      L'eventuale incasso di premi scaduti successivamente non comporterà l'obbligo della prestazione
                      assicurativa e i premi in tal caso verranno restituiti.

CONDASS/3-96   pagina 9     stampata in data:     **/**/****                                                    COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione

                      Condizioni particolari
                3     valgono solo se espressamente richiamate sul frontespizio
                      A Estensione al tempo libero
                           A deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia deve intendersi
                           estesa a tutti gli infortuni che possono causare la Morte, l'Invalidità Permanente o il ricovero in
                           Istituto di Cura e che si verifichino durante l'espletamento della vita familiare domestica e scolastica e
                           l'esercizio di attività sportive di pratica comune.

                           Sono compresi in garanzia anche :

                              a. l'asfissia non di origine morbosa;
                              b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
                              c. le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, escluse per queste
                                 ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
                              d. l'annegamento;
                              e. l'assideramento o il congelamento;
                              f. la folgorazione;
                              g. i colpi di sole o di calore;
                              h. le lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie traumatiche ma esclusi gli infarti;
                              i. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
                              l. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
                              m. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni od atti violenti che abbiano movente
                                 politico o sociale, da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato
                                 non vi abbia preso parte attiva;
                              n. gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio
                                 sostitutivo dello stesso.

                           Sono esclusi gli infortuni:

                                  derivanti dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con
                                  scalata di rocce od accesso a ghiacciai, salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta,
                                  immersioni con autorespiratore e speleologia, sport aerei in genere;
                                  derivanti dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove di allenamento, salvo che si
                                  tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'ACI o di gare podistiche, gare di
                                  bocce, golf, pesca non subacquea, scherma, tennis, nonché di gare o partite aziendali,
                                  interaziendali od aventi carattere ricreativo;
                                  derivanti da guerra, insurrezione, calamità provocate da forze della natura, influenze termiche
                                  od atmosferiche;
                                  sofferti in stato di ubriachezza, quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose,
                                  nonché di partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti per dovere di
                                  solidarietà umana o per legittima difesa;
                                  derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore, adibiti ad uso privato o da diporto, quando
                                  l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

                           La liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente verrà effettuata con le seguenti
                           modalità:
                              a. sulla parte di somma assicurata fino a 103.291,380 Euro non si farà luogo ad indennizzo
                                  quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece
                                  l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo
                                  per la parte eccedente;
                              b. sulla parte di somma assicurata eccedente 103.291,380 Euro non si farà luogo ad indennizzo
                                  quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece
                                  l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo
                                  per la parte eccedente.

CONDASS/3-96   pagina 10     stampata in data:      **/**/****                                                     COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione

                      B Limitazione al nucleo familiare
                           A parziale deroga del comma primo dell'art. 10 delle Norme che regolano l'assicurazione, la
                           garanzia prestata vale esclusivamente per:
                                  il Contraente ed il conducente;
                                  il loro coniuge;
                                  i loro genitori, figli, fratelli e sorelle, anche se non conviventi;
                                  gli altri parenti ed affini risultanti dallo stato di famiglia.

                4     Garanzia assistenza
                      Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati tramite la Centrale Operativa di
                      Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampére n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i
                      giorni dell'anno di seguito indicata con il proprio marchio commerciale " Mondial Assistance".
                      Le garanzie sono operanti per l'Assicurato ed automaticamente estese ai familiari con esso conviventi.

                      A. ASSISTENZA SANITARIA
                      1. Guardia Medica 24h
                      Quando l'Assicurato necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o
                      malattia improvvisa, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto
                      telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Se l'Assicurato necessita di
                      informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi ad
                      interventi di particolare complessità la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per
                      fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare
                      medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a
                      disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali
                      problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la
                      documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se
                      necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. Infine, se
                      l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può' conferire tramite la Guardia
                      Medica della Centrale Operativa con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria,
                      Ginecologia, Ortopedia e Pediatria; a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La
                      consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è gratuita.

                      2. Invio di un medico al domicilio
                      Quando, a seguito di infortunio o malattia grave ed improvvisa, l'Assicurato necessita di un medico
                      presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo
                      medico curante; MONDIAL Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha
                      accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri
                      medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano
                      necessario, MONDIAL Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento
                      dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.
                      Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.

                      3. Invio ambulanza al domicilio
                      Quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita, a parere del Medico
                      curante in accordo con la Guardia Medica di MONDIAL Assistance, di un trasferimento in ambulanza al
                      più vicino Ospedale, MONDIAL Assistance provvede ad organizzare il servizio.
                      Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.

CONDASS/3-96   pagina 11     stampata in data:    **/**/****                                                    COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione

                      4. Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate
                      Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della
                      richiesta, verranno organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a condizioni economiche
                      agevolate presso i centri medici privati convenzionati più vicini alla residenza. La Centrale Operativa,
                      oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati a lui riservati
                      delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento
                      col centro medico privato convenzionato, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa di Mondial
                      Assistance provvederà a ricordare telefonicamente all'Assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima
                      dello stesso. Sono a carico dell'Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti.
                      Validità territoriale: Italia.

                      5. Trasferimento sanitario dal domicilio
                      Quando l'Assicurato è affetto da una patologia obiettivamente non curabile nell'ambito delle strutture
                      sanitarie ed ospedaliere della Regione Italiana di residenza, Mondial Assistance, previa analisi del
                      quadro clinico dell'Assicurato accertato dai propri medici in accordo con il medico curante, e
                      tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.300,00 per
                      evento e per anno assicurativo, organizza il trasferimento dell'Assicurato con i mezzi adeguati fino al
                      centro ospedaliero ritenuto più idoneo alla cura della patologia di cui è affetto. Il trasporto può essere
                      effettuato con: ambulanza , treno (se necessario vagone letto) o aereo di linea ( anche barellato).
                      Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.
                      Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

                      B. ASSISTENZA TECNICA
                      1. Servizio informazioni sulle reti di Assistenza delle principali Case Automobilistiche
                      La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni sui
                      seguenti argomenti:
                          indirizzo e numero telefonico delle rispettive reti assistenziali in Italia;
                          indirizzo e numero telefonico delle officine, garage, meccanici convenzionati in Italia;
                          informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio.

                      2. Informazioni turistiche, burocratiche, automobilistiche
                      La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni di
                      carattere generale sui seguenti argomenti:
                          principali Tour Operator italiani;
                          visti turistici, problemi burocratici ed amministrativi;
                          vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
                          mezzi di trasporto ed orari di treni, aerei, traghetti;
                          condizioni climatiche dei principali paesi turistici;
                          viabilità delle principali strade italiane.
                      La presente garanzia si intende operante in Europa.

                      3. Servizio informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio
                      Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e sulla disponibilità di pezzi di ricambio
                      necessari per la riparazione del suo veicolo, Mondial Assistance, tramite la propria Centrale Operativa,
                      provvede a ricercare un'officina o un autoricambista in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al
                      proprio Assicurato.

                      4. Foratura pneumatico
                      Quando a seguito di rottura o foratura del pneumatico, l'Assicurato necessita di un'assistenza, Mondial
                      Assistance provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per
                      procedere alla riparazione o sostituzione della gomma tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita
                      del prestatore d'opera.
                      Il costo della riparazione, o sostituzione del pneumatico, resta interamente a carico dell'assicurato.
                      La presente garanzia si intende operante in Europa.

CONDASS/3-96   pagina 12    stampata in data:      **/**/****                                                    COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione

                      C. ASSISTENZA LEGALE
                      1. Informazioni legali telefoniche
                      (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00)
                      Tramite la Centrale Operative di Mondial Assistance, l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di
                      informazioni legali telefoniche "di prima necessità" che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti
                      di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo
                      esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro
                      dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto
                      all'assistenza sanitaria.
                      Le informazioni non vengono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o
                      comunque di carattere autonomo né di natura fiscale.

                      Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni di Assistenza

                      1) L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo
                         servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
                      2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:
                              di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
                              di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
                              di dolo dell'Assicurato;
                              di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
                              situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche;
                              di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga
                              impedito da norme sanitarie internazionali;
                              patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
                              di suicidio o tentativo di suicidio;
                      3) Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance Italia spa non è tenuta a
                         fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
                      4) Ogni diritto dell'utente nei confronti di Mondial Assistance Italia spa derivante dal presente servizio si
                         prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.
                      5) L'Assicurato deve comunicare a Mondial Assistance Italia l'esistenza o la successiva stipulazione di
                         altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi
                         dell'art. 1913 c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.
                         1910 c.c..
                         L'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di
                         regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta. In caso di richiesta a Mondial Assistance
                         Italia essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai
                         sensi della presente polizza.
                      6) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

                      Istruzioni per la richiesta di assistenza

                      Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale
                      Operativa tramite:
                          Linea Verde 800 / 504405
                          Linea Nera 02/26 609 572
                          telefax 02/70.630.091

                      indicando con precisione:
                          il tipo di Assistenza di cui necessita;
                          nome e cognome;
                          numero di polizza ALLIANZ S.P.A. di cui è titolare;
                          indirizzo e luogo da cui si chiama;
                          eventuale recapito telefonico.
                      La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial
                      Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

CONDASS/3-96   pagina 13    stampata in data:      **/**/****                                                     COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione

                      MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
                      Via Ampère, 30
                      20131 MILANO (MI)

                      N.B. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno
                      rimborsate.
                      Inoltre l'Assicurato dovrà:
                          farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di
                          autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
                          comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria
                          Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN.

                5     Dizionario
                      Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

                      Assicurato
                      Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

                      Assicurazione
                      La prestazione di garanzia da parte della Società.

                      Contraente
                      Il soggetto che stipula l'assicurazione.

                      Gessatura
                         apparecchio gessato;
                         qualunque mezzo di contenzione rigido (limitatamente al periodo prescritto dal medico necessario ad
                         immobilizzare completamente la funzione articolare);
                         busti ortopedici metallici od in tela armata (limitatamente al trattamento delle fatture);sono in ogni
                         caso esclusi i bendaggi elastici, anche se adesivi e le gorgiere (collare di Shanz e simili).

                      Indennizzo
                      La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

                      Infortunio
                      L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente
                      constatabili le quali abbiano per conseguenza la Morte, una Invalidità Permanente o una Inabilità
                      Temporanea.

                      Polizza
                      Il documento che prova l'assicurazione.

                      Premio
                      La somma dovuta dal Contraente alla Società; in caso di frazionamento del premio può essere prevista
                      una addizionale nella misura indicata nel documento di polizza.

                      Rischio
                      La probabilità che si verifichi l'evento dannoso.

                      Sinistro
                      Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

                      Società
                      Allianz S.p.A..

CONDASS/3-96   pagina 14    stampata in data:       **/**/****                                               COPIA PER IL CLIENTE
Appendice
                                    Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

                        L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata
                        sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va
                        accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.
                        Descrizione                                                                               Percentuale
                        Perdita totale, anatomica o funzionale, di:                                               des     sin
                        - un arto superiore                                                                            70%      60%
                        - una mano o un avambraccio                                                                    60%      50%
                        - un pollice                                                                                   18%      16%
                        - un indice                                                                                    14%      12%
                        - un medio                                                                                     8%       6%
                        - un anulare                                                                                   8%       6%
                        - un mignolo                                                                                   12%      10%
                        - una falange ungueale del pollice                                                             9%       8%
                        - una falange di altro dito della mano                                                         1/3 del dito
                        Anchilosi della scapolo-omerale
                        con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola                              25%      20%
                        Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera       20%      15%
                        Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)                    10%      8%
                        Paralisi completa del nervo radiale                                                            35%      30%
                        Paralisi completa del nervo ulnare                                                             20%      17%
                        Amputazione di un arto inferiore:
                        - al disopra della metà della coscia                                                                70%
                        - al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio                                    60%
                        - al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba                                  50%
                        Amputazione di un piede                                                                             40%
                        Amputazione di ambedue i piedi                                                                      100%
                        Amputazione di un alluce                                                                            5%
                        Amputazione di un altro dito del piede                                                              1%
                        Amputazione della falange ungueale dell'alluce                                                      2,5%
                        Anchilosi dell'anca in posizione favorevole                                                         35%
                        Anchilosi del ginocchio in estensione                                                               25%
                        Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica                 15%
                        Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno                                                   15%
                        Perdita totale della facoltà visiva di un occhio                                                    25%
                        Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi                                            100%
                        Sordità completa di un orecchio                                                                     10%
                        Sordità completa di entrambi gli orecchi                                                            40%
                        Stenosi nasale assoluta monolaterale                                                                4%
                        Stenosi nasale assoluta bilaterale                                                                  10%
                        Esiti di frattura scomposta di una costa                                                            1%
                        Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:
                        - una vertebra cervicale                                                                            12%
                        - una vertebra dorsale                                                                              5%
                        - 12° dorsale                                                                                       10%
                        - una vertebra lombare                                                                              10%
                        Esiti di frattura di un metamero sacrale                                                            3%
                        Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme                                         5%
                        Postumi di trauma distorsivo
                        cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo                2%
                        Perdita anatomica di un rene                                                                        15%
                        Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica                8%

                        Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste
                        per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

TABANIA/03-96   pagina 15     stampata in data:      **/**/****                                                    COPIA PER IL CLIENTE
Pagina lasciata intenzionalmente bianca

PB02/09-94   pagina   stampata in data:   **/**/****                                COPIA PER IL CLIENTE
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

                                   Per rispettare la1 normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e
                                   sui Suoi diritti . La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
                                                                                   3
        Utilizzo dei dati          I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del Gruppo Allianz S.p.A. e da
               personali           terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
  per scopi assicurativi2               dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o
                                        accessori, che ci ha richiesto;
                                        ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione
                                   anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a
                                   distanza.
                                   Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di
                                   servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza
                                                                                                                                          4
                                                                                                                                             dei prodotti e servizi al
                                   suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili " strettamente strumentali
                                   all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei
                                   sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi
                                   dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori,
                                   riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
                                   Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è
                                   disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o
                                   al numero verde 800686868.
                                   Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.
                                   Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina
                                   antiriciclaggio.

                Modalità d'uso     I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti
                       dei dati    e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di
                                   altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche
                                   quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad
                                   altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
                                   Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od
                                   organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
                                   Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro
                                   trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.
                                   Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali agenti,
                                   subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di
                                   assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e
                                   medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui
                                   sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di
                                   consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione;
                                   società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione
                                   commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
                                   In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni
                                   aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati
                                   tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in
                                   conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo
                                   agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122
                                   Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni
                                   più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le
                                   chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è
                                   necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la
                                   ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.
                                   Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
                                   Ha, anche, 5 il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
                                   trattamento .
                                   Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122
                                   Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, e-mail privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche
                                   responsabile del trattamento).
                                                                                 Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso

                                   Data:
                                   1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
                                   2 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la
                                     prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
                                   3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie,
                                     professionali ecc.
                                   4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett.
                                     d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).
                                   5 Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di
                                     legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e
                                     pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

                                   Il sottoscritto dichiara inoltre che prima della conclusione del contratto ha ricevuto da Allianz S.p.A. la Nota Informativa,
                                   redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005).
                                                                                 Il Contraente

                                   Data:

ISVAP05 - O07             pagina             stampata in data:                  **/**/****                                                                                        COPIA PER IL CLIENTE
Pagina lasciata intenzionalmente bianca

PB02/09-94   pagina 16   stampata in data:   **/**/****                                COPIA PER IL CLIENTE
Allianz S.p.A.
       Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
       Capitale Sociale Euro 403.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al
       Registro delle Imprese di Trieste n. 05032630963 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Provvedimento
       ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 - Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A.

PFAU
Puoi anche leggere