Infortuni da circolazione e tempo libero - Ramo 11 - Infortuni
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Infortuni da circolazione e tempo libero Ramo 11 - Infortuni Modello INF4 - Edizione Settembre 2001
Nota informativa al Contraente Rami danni - Non Auto La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005). La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua. 1 Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice) L'impresa assicuratrice: Allianz S.p.A.. Informazioni relative alla Società Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia). Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398. 2 Contratto di assicurazione L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a Informazioni rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere relative al Contratto indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale. Legislazione applicabile al Contratto La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Reclami in merito al Contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Allianz S.p.A. Servizio Clienti - Pronto Allianz Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) Numero verde 800-686868 Fax 02 7216.9145 E-mail info@allianz.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), al seguente indirizzo: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. SNINAI01 - O07 pagina 1 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Segue Nota informativa al Contraente Rami danni - Non Auto 3 Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente Informazioni in al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione. corso di contratto Avvertenze La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza. Allianz S.p.A. SNINAI02O07 pagina 2 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 pagina 3 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione Sommario In ottemperanza a quanto previsto dall'art.166 del Codice delle Assicurazioni (D.L.7 Settembre 2005 n.209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. 1 Condizioni generali di assicurazione Norme che regolano 2 l'assicurazione infortuni da circolazione e tempo libero 3 Condizioni particolari 4 Garanzia assistenza 5 Dizionario SOMMARIO/3-96 pagina 4 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione 1 Condizioni generali di assicurazione Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni, da darsi tramite lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, in quest'ultimo caso esso coincide con la durata del contratto stesso. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDASS/3-96 pagina 5 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione 2 Norme che regolano l'assicurazione infortuni da circolazione e tempo libero Art. 10 - Oggetto dell'assicurazione a. forma "veicolo" L'assicurazione vale per gli infortuni automobilistici che colpiscono le persone trasportate in conseguenza diretta del trasporto esclusa ogni altra causa o circostanza. L'assicurazione non vale se gli automezzi sono condotti da persona non in possesso di regolare patente di abilitazione oppure trovantesi in stato di ubriachezza. Per quanto riguarda le prestazioni: 1. per il conducente e per ciascun trasportato le indennità assicurate sono quelle rispettivamente indicate nel frontespizio. Qualora al momento del sinistro risultasse nell'interno dell'autoveicolo un numero di persone superiore ai posti indicati nel libretto di circolazione, le indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto all'effettivo numero dei trasportati. 2. complessivamente per veicolo le somme complessivamente assicurate vengono proporzionalmente ripartite in rapporto al numero di persone (conducente e trasportati) occupanti il veicolo al momento del sinistro e per le quali la garanzia sia valida ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, siano esse rimaste infortunate o meno. Per quanto concerne l'indennizzo per Invalidità Permanente si procederà con le regole previste dall'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione, fermo restando che il capitale, come sopra attribuito ad ogni singola persona, corrisponde all'indennizzo previsto per l'invalidità totale (100%). b. forma " persone " L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante la circolazione stradale in qualità di pedoni o in occasione della guida non a carattere professionale di veicoli in genere o in qualità di trasportati sia sui predetti veicoli sia sui mezzi di trasporto pubblici (esclusi aerei e subacquei). Sono compresi gli infortuni sofferti in stato di malore o di incoscienza purché non conseguenti ad abuso di alcoolici o di psicofarmaci ovvero all'uso di stupefacenti o di allucinogeni. L'assicurazione prevede la possibilità di determinare per ciascuna garanzia una somma complessiva oppure una somma per ogni singola persona assicurata. Nel primo caso l'assicurazione è operante per il Contraente e per i familiari conviventi e le somme assicurate verranno ripartite come segue: 50 % per il Contraente 50 % per i componenti il nucleo familiare del Contraente stesso, da suddividersi proporzionalmente in rapporto al numero delle persone risultanti dallo stato di famiglia. Per il secondo caso (somme assicurate per ciascun nominativo) le indennità previste riguardano specificatamente i singoli individui. La liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente verrà effettuata con le seguenti modalità: a. sulla parte di somma assicurata fino a 103.291,380 Euro non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; b. sulla parte di somma assicurata eccedente 103.291,380 Euro non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Art. 11 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi o paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. CONDASS/3-96 pagina 6 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione Art. 12 - Morte L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi dell'Assicurato secondo le quote previste dal Codice Civile. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'Invalidità Permanente. Art. 13 - Invalidità Permanente L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali riportate nella tabella in Appendice. In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali della tabella in Appendice vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella in Appendice, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Art. 14 - Inabilità Temporanea L'indennizzo per Inabilità Temporanea è dovuto: a. integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni; b. al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità. Art. 15 - Diaria da ricovero e da convalescenza a seguito di infortunio La Società in caso di comprovato ricovero in ospedale o clinica a seguito di infortunio indennizzabile corrisponderà l'indennità stabilita per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 300 giorni per evento. Inoltre per il periodo successivo al ricovero verrà riconosciuta una indennità giornaliera pari alla metà di quanto stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata uguale a quella del ricovero stesso. Qualora l'infortunio comporti l'applicazione di gessatura, anche senza ricovero, l'indennità per convalescenza verrà riconosciuta per tutto il periodo di gessatura col massimo di: 25 giorni per gli arti superiori; 75 giorni per gli arti inferiori, bacino e vertebre; o, se superiore, per un periodo pari a quello della degenza. Art. 16 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio La Società assicura fino alla concorrenza del massimale stabilito, per ogni infortunio e per ogni anno assicurativo: il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio e sostenute per: a. onorari dei medici e dei chirurghi, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento; b. accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio); c. terapie fisiche e medicinali (questi ultimi entro il limite del 20% del massimale assicurato); il rimborso delle rette di degenza in ospedali o cliniche in caso di ricovero prescritto dal medico curante a seguito dell'infortunio medesimo. Le suddette prestazioni si intendono operanti anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico. Il rimborso verrà effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione dei documenti giustificativi (notula del medico, ricevuta del farmacista, dell'ambulatorio, del ticket, conto dell'ospedale o clinica, ecc.). CONDASS/3-96 pagina 7 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione Art. 17 - Validità territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. Per gli infortuni subiti all'estero l'Inabilità Temporanea verrà riconosciuta esclusivamente per i giorni di ricovero in Istituto di Cura ovvero dalle ore 24 del giorno di rimpatrio. Art. 18 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente dovranno essere inviati certificati medici sul decorso delle lesioni. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L'Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario deve consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. Art. 19 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 13. Art. 20 - Modalità di valutazione del danno Le divergenze sulla natura e conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o durata dell'Inabilità Temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 19 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Segretario dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo Medico. E data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei Medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 21 - Cumulo di indennità L'indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile con quella per Morte o per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde al Beneficiario designato o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo Valutato il danno, ricevuta la necessaria documentazione, concordato l'indennizzo, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni. CONDASS/3-96 pagina 8 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione Art. 23 - Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Art. 24 - Alienazione degli autoveicoli Relativamente all'assicurazione prevista dall'art. 10, lettera a. forma " veicolo ", nel caso di alienazione dell'autoveicolo designato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo autoveicolo. Dal momento della alienazione l'assicurazione non è più valida per l'autoveicolo alienato e diviene valida per il nuovo autoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, telex o fax, dall'ora di spedizione di questi. Nel caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa. La Società, entro 30 giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con il preavviso di almeno 15 giorni. Art. 25 - Anticipata risoluzione Nel caso di risoluzione anticipata, che non sia quella prevista dall'art. 6, spetta alla Società, oltre le rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione. Analoga disciplina sarà osservata relativamente alla quota di premio corrispondente a ciascun Assicurato cessato e non sostituito. Art. 26 - lndicizzazione Nel corso dell'anno contrattuale gli importi monetari di polizza verranno automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell' "indice". In caso di sinistro gli importi monetari di polizza verranno adeguati in conformità al rapporto tra: l"'indice data sinistro" e l"'indice di riferimento annuale". La Società rinuncia al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno. Il premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale. Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza annuale, con preavviso di 60 giorni. Per: "indice" si intende l'indice (ISTAT) ,."prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati"; "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta; "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro. Art. 27 - Persone non assicurabili (limiti di età) Non sono assicurabili le persone di età superiore ai 75 anni; per le persone che raggiungono tale età, in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine. L'eventuale incasso di premi scaduti successivamente non comporterà l'obbligo della prestazione assicurativa e i premi in tal caso verranno restituiti. CONDASS/3-96 pagina 9 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione Condizioni particolari 3 valgono solo se espressamente richiamate sul frontespizio A Estensione al tempo libero A deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia deve intendersi estesa a tutti gli infortuni che possono causare la Morte, l'Invalidità Permanente o il ricovero in Istituto di Cura e che si verifichino durante l'espletamento della vita familiare domestica e scolastica e l'esercizio di attività sportive di pratica comune. Sono compresi in garanzia anche : a. l'asfissia non di origine morbosa; b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c. le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari; d. l'annegamento; e. l'assideramento o il congelamento; f. la folgorazione; g. i colpi di sole o di calore; h. le lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie traumatiche ma esclusi gli infarti; i. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; l. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; m. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale, da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; n. gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso. Sono esclusi gli infortuni: derivanti dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore e speleologia, sport aerei in genere; derivanti dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove di allenamento, salvo che si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'ACI o di gare podistiche, gare di bocce, golf, pesca non subacquea, scherma, tennis, nonché di gare o partite aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo; derivanti da guerra, insurrezione, calamità provocate da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche; sofferti in stato di ubriachezza, quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, nonché di partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore, adibiti ad uso privato o da diporto, quando l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente verrà effettuata con le seguenti modalità: a. sulla parte di somma assicurata fino a 103.291,380 Euro non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; b. sulla parte di somma assicurata eccedente 103.291,380 Euro non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. CONDASS/3-96 pagina 10 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione B Limitazione al nucleo familiare A parziale deroga del comma primo dell'art. 10 delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia prestata vale esclusivamente per: il Contraente ed il conducente; il loro coniuge; i loro genitori, figli, fratelli e sorelle, anche se non conviventi; gli altri parenti ed affini risultanti dallo stato di famiglia. 4 Garanzia assistenza Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampére n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno di seguito indicata con il proprio marchio commerciale " Mondial Assistance". Le garanzie sono operanti per l'Assicurato ed automaticamente estese ai familiari con esso conviventi. A. ASSISTENZA SANITARIA 1. Guardia Medica 24h Quando l'Assicurato necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o malattia improvvisa, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Se l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi ad interventi di particolare complessità la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. Infine, se l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può' conferire tramite la Guardia Medica della Centrale Operativa con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia e Pediatria; a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è gratuita. 2. Invio di un medico al domicilio Quando, a seguito di infortunio o malattia grave ed improvvisa, l'Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante; MONDIAL Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, MONDIAL Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso. Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano. 3. Invio ambulanza al domicilio Quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita, a parere del Medico curante in accordo con la Guardia Medica di MONDIAL Assistance, di un trasferimento in ambulanza al più vicino Ospedale, MONDIAL Assistance provvede ad organizzare il servizio. Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano. CONDASS/3-96 pagina 11 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione 4. Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, verranno organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionati più vicini alla residenza. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati a lui riservati delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento col centro medico privato convenzionato, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà a ricordare telefonicamente all'Assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso. Sono a carico dell'Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti. Validità territoriale: Italia. 5. Trasferimento sanitario dal domicilio Quando l'Assicurato è affetto da una patologia obiettivamente non curabile nell'ambito delle strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Italiana di residenza, Mondial Assistance, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato accertato dai propri medici in accordo con il medico curante, e tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.300,00 per evento e per anno assicurativo, organizza il trasferimento dell'Assicurato con i mezzi adeguati fino al centro ospedaliero ritenuto più idoneo alla cura della patologia di cui è affetto. Il trasporto può essere effettuato con: ambulanza , treno (se necessario vagone letto) o aereo di linea ( anche barellato). Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia. B. ASSISTENZA TECNICA 1. Servizio informazioni sulle reti di Assistenza delle principali Case Automobilistiche La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni sui seguenti argomenti: indirizzo e numero telefonico delle rispettive reti assistenziali in Italia; indirizzo e numero telefonico delle officine, garage, meccanici convenzionati in Italia; informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio. 2. Informazioni turistiche, burocratiche, automobilistiche La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni di carattere generale sui seguenti argomenti: principali Tour Operator italiani; visti turistici, problemi burocratici ed amministrativi; vaccinazioni obbligatorie e consigliabili; mezzi di trasporto ed orari di treni, aerei, traghetti; condizioni climatiche dei principali paesi turistici; viabilità delle principali strade italiane. La presente garanzia si intende operante in Europa. 3. Servizio informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e sulla disponibilità di pezzi di ricambio necessari per la riparazione del suo veicolo, Mondial Assistance, tramite la propria Centrale Operativa, provvede a ricercare un'officina o un autoricambista in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al proprio Assicurato. 4. Foratura pneumatico Quando a seguito di rottura o foratura del pneumatico, l'Assicurato necessita di un'assistenza, Mondial Assistance provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere alla riparazione o sostituzione della gomma tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera. Il costo della riparazione, o sostituzione del pneumatico, resta interamente a carico dell'assicurato. La presente garanzia si intende operante in Europa. CONDASS/3-96 pagina 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione C. ASSISTENZA LEGALE 1. Informazioni legali telefoniche (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00) Tramite la Centrale Operative di Mondial Assistance, l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche "di prima necessità" che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria. Le informazioni non vengono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o comunque di carattere autonomo né di natura fiscale. Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni di Assistenza 1) L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. 2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza: di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; di dolo dell'Assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche; di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; di suicidio o tentativo di suicidio; 3) Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance Italia spa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. 4) Ogni diritto dell'utente nei confronti di Mondial Assistance Italia spa derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso. 5) L'Assicurato deve comunicare a Mondial Assistance Italia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.. L'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta. In caso di richiesta a Mondial Assistance Italia essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza. 6) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile. Istruzioni per la richiesta di assistenza Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite: Linea Verde 800 / 504405 Linea Nera 02/26 609 572 telefax 02/70.630.091 indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di polizza ALLIANZ S.P.A. di cui è titolare; indirizzo e luogo da cui si chiama; eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: CONDASS/3-96 pagina 13 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Via Ampère, 30 20131 MILANO (MI) N.B. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate. Inoltre l'Assicurato dovrà: farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN. 5 Dizionario Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione La prestazione di garanzia da parte della Società. Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione. Gessatura apparecchio gessato; qualunque mezzo di contenzione rigido (limitatamente al periodo prescritto dal medico necessario ad immobilizzare completamente la funzione articolare); busti ortopedici metallici od in tela armata (limitatamente al trattamento delle fatture);sono in ogni caso esclusi i bendaggi elastici, anche se adesivi e le gorgiere (collare di Shanz e simili). Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la Morte, una Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società; in caso di frazionamento del premio può essere prevista una addizionale nella misura indicata nel documento di polizza. Rischio La probabilità che si verifichi l'evento dannoso. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società Allianz S.p.A.. CONDASS/3-96 pagina 14 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Appendice Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati. Descrizione Percentuale Perdita totale, anatomica o funzionale, di: des sin - un arto superiore 70% 60% - una mano o un avambraccio 60% 50% - un pollice 18% 16% - un indice 14% 12% - un medio 8% 6% - un anulare 8% 6% - un mignolo 12% 10% - una falange ungueale del pollice 9% 8% - una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20% 15% Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) 10% 8% Paralisi completa del nervo radiale 35% 30% Paralisi completa del nervo ulnare 20% 17% Amputazione di un arto inferiore: - al disopra della metà della coscia 70% - al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio 60% - al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba 50% Amputazione di un piede 40% Amputazione di ambedue i piedi 100% Amputazione di un alluce 5% Amputazione di un altro dito del piede 1% Amputazione della falange ungueale dell'alluce 2,5% Anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35% Anchilosi del ginocchio in estensione 25% Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica 15% Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno 15% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25% Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% Sordità completa di un orecchio 10% Sordità completa di entrambi gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta monolaterale 4% Stenosi nasale assoluta bilaterale 10% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12° dorsale 10% - una vertebra lombare 10% Esiti di frattura di un metamero sacrale 3% Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Perdita anatomica di un rene 15% Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. TABANIA/03-96 pagina 15 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza Per rispettare la1 normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti . La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. 3 Utilizzo dei dati I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del Gruppo Allianz S.p.A. e da personali terzi a cui essi verranno comunicati al fine di: per scopi assicurativi2 dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto; ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza 4 dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili " strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio. Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio. Modalità d'uso I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti dei dati e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, 5 il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento . Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, e-mail privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento). Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso Data: 1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 2 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative. 3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc. 4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali). 5 Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo. Il sottoscritto dichiara inoltre che prima della conclusione del contratto ha ricevuto da Allianz S.p.A. la Nota Informativa, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005). Il Contraente Data: ISVAP05 - O07 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
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Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 Capitale Sociale Euro 403.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n. 05032630963 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 - Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A. PFAU
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