Informativa al Pubblico III Pilastro al 31 marzo 2021 - Cassa ...

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Informativa al Pubblico
      III° Pilastro
   al 31 marzo 2021
Sommario
Premessa                                              3

Capitolo 1 – Fondi propri (art. 437 e 492 CRR)       21

Capitolo 2 – Requisiti di capitale (art. 438 CRR)    46

Capitolo 3 – Leva finanziaria (art. 451 - 499 CRR)   56
Premessa

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per
le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR -
Capital Requirements Regulation, contenente riferimenti direttamente applicabili
all’interno di ciascuno Stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV -
Capital Requirements Directive), che hanno trasposto nell’ordinamento dell’Unione
Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd.
framework di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione
(RTS o ITS) approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee
di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle
autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria.
A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 “Disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche” della Banca d’Italia, sono state recepite nella
regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative
della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di
vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

Con la pubblicazione della Circolare 286/13 “Istruzioni per la compilazione delle
segnalazioni prudenziali per le Banche e le Società di Intermediazione Mobiliare” è
stato definito il nuovo dispositivo che regola la trasmissione delle segnalazioni di
vigilanza prudenziale su base individuale e consolidata degli intermediari, fondato in
larga misura sul quanto disposto all’interno del Regolamento UE n. 680/2014, il quale
impone delle norme tecniche vincolanti in materia di segnalazioni armonizzate a fini
di vigilanza, in ottemperanza a quanto previsto nel CRR. Assieme alla Circolare
154/1991 (“Segnalazioni di Vilanza delle Istituzioni Creditizie e Finanziarie. Schemi di
rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi), esse traducono le norme
previste in ambito europeo negli schemi adottati per la compilazione delle
segnalazioni prudenziali. La Circolare 286/13 detta, inoltre, indicazioni anche in merito
alla trasmissione delle segnalazioni non armonizzate richieste dalla vigilanza
nazionale.

La normativa si basa su tre Pilastri:

   a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio,
       prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali
       tipologie di rischio dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte,
       di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:
•   l’obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di
          conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni
          a rilevanza sistemica;
      •   i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di
          liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) sia di regola di
          equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio – NSFR);
      •   un coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio), che consiste nel
          rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e
          l’ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori
          bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo
          obbligatorio da rispettare;
   b) il Secondo Pilastro (Processo di Controllo Prudenziale) richiede agli intermediari,
      nell’ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di
      dotarsi:
      •   di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza
          patrimoniale (cd. ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process),
          in via attuale e prospettica ed in ipotesi di “stress”, a fronte di tutti i rischi
          rilevanti per l’attività bancaria; e
      •   di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd.
          ILAAP - Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).
          L’ICAAP e l’ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il
          sistema degli obiettivi di rischio (RAF - Risk Appetite Framework) e con il
          Piano di Risanamento. All’Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione
          sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle
          banche e la verifica dell’affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro
          valutazioni interne (cd. SREP - Supervisory Review and Evaluation Process),
          al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure
          correttive;
   c) il Terzo Pilastro (Disciplina di Mercato) prevede specifici obblighi di informativa
      al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le
      caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all’informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la
materia è disciplinata direttamente:

  i. dal Regolamento UE n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
 ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di
      regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
•   i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i
              Fondi propri (Regolamento UE n. 1423/2013);
          •   le disposizioni transitorie dei Fondi Propri dirette ad attenuare
              l’introduzione      del   principio   contabile   internazionale   IFRS    9
              (Regolamento UE n. 2395/2017);
          •   gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale (Regolamento
              UE n. 1555/2015);
          •   i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli
              indicatori di importanza sistemica (Regolamento UE n. 1030/2014);
          •   l’informativa concernente le attività di bilancio vincolate e non
              vincolate (Regolamento UE n. 2295/2017);
          •   i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la
              leva finanziaria;
          •   gli orientamenti emanati dalla European Bank Autority (EBA) diretti a
              disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al
              Pubblico.

In particolare, in riferimento a quest’ultimi, l’EBA ha emanato i seguenti orientamenti
e linee guida:

   • EBA/GL/2014/03 “Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered
     assets”, che disciplinano l’informativa sulle attività vincolate e non vincolate;
   • EBA/GL/2014/14 “Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and
     on disclosures frequency under Articles 432 (1), 432 (2) and 433 of Regulation No
     (EU) 575/2013”, che declinano i criteri di rilevanza, esclusività e riservatezza
     dell’Informativa al Pubblico III° Pilastro, nonché la necessità di pubblicazione
     della stessa con maggiore frequenza di quella annuale;
   • EBA/GL/2015/22 “Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74(3)
     and 75(2) of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regulation
     (EU) No 575/2013”, che forniscono indicazioni sull’informativa di cui all’art. 96
     della Direttiva 2013/36/UE e all’art. 450 CRR (“Politica di remunerazione”);
   • EBA/GL/2016/11 “Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of
     Regulation (EU) No 575/2013”, che modificano parzialmente gli orientamenti di
     cui alle EBA/GL/2014/14, e presentano una guida sulle modalità di
     rappresentazione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) n. 575/2013,
     con l’obiettivo di rafforzare la consistenza e la comparabilità dei dati oggetto
     dell’informativa;
• EBA/GL/2017/01 “Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of
          liquidity risk management under Article 435 of Regulation (EU) No 575/2013”, che
          prevedono specifici schemi tabellari armonizzati per la pubblicazione di
          informazioni quantitative e qualitative relative al LCR (Liquidity Coverage Ratio);
       • ECB/GL/2017/03 “Guidance to banks on non-performing loans/Annex 7 -
          Summary of supervisory reporting and disclosures related to NPLs”, le quali
          riguardano la divulgazione di informazioni aggiuntive in materia di NPLs rispetto
          a quelle richieste nella Parte Otto del CRR;
       • EBA/GL/2018/01 “Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of
          Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating
          the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds”, che delineano gli schemi
          idonei a pubblicare le informazioni relative agli impatti dell’IFRS 9 sui fondi propri;
       • EBA/GL/2018/10 “Guidelines on disclosures of non-performing and forborne
          exposures1”, che promuovono l’uniformità degli obblighi di informativa in
          materia di NPLs (recepite da Banca d’Italia con il 31° aggiornamento del 24
          marzo 2020 della Circolare 285/2013).

Inoltre, nel dicembre 2018 il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (BCBS) ha
pubblicato la versione finale del documento “Pillar III disclosure requirements –
updated framework” che si pone l’obiettivo di costruire un framework di riferimento
unico in tema di informative al pubblico, nell’ottica di armonizzare la disciplina di
mercato.

I citati riferimenti sono integrati:

        • dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia,
            per quanto inerente al recepimento della disciplina dell’informativa al
            pubblico richiesta dall’art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
        • dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia,
            Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione
            dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;

1   In data 17 dicembre 2018 l’EBA ha introdotto gli “Orientamenti relativi all’informativa sulle posizioni deteriorate e
     oggetto di misure di concessione” (EBA/GL/2018/10), i quali adottano un principio di proporzionalità in funzione
     della significatività dell’Ente creditizio e del livello di esposizioni deteriorate segnalate conformemente all’ambito
     di applicazione specificato per ogni singola tabella. Alcune tabelle si applicano a tutti gli enti creditizi, altre
     solamente a quelli significant e con un’incidenza lorda dei crediti deteriorati (gross NPL ratio) pari o superiore al
     5%. Tale incidenza è data dal rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati e il
     valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nella definizione di esposizione
     deteriorata. Ai fini di tale calcolo vanno esclusi, sia al numeratore sia al denominatore, i prestiti e le anticipazioni
     classificate come posseduti per la vendita, la cassa e disponibilità presso Banche Centrali e gli altri depositi a vista.
     I prestiti e le anticipazioni deteriorati comprendono quelle esposizioni classificate come deteriorate ai sensi
     dell’Allegato V del Regolamento UE n. 680/2014. Qualora l’NPL ratio risulti inferiore al 5%, l’informativa sulle
     esposizioni deteriorate ed oggetto di misure di concessione è pubblicata con frequenza annuale.
• dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d’Italia (di cui alla
      Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere
      fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di governance
      richieste dall’art. 435 (2) del CRR:
       o   le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
       o   l’indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata
           la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
       o   specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi
           detenuti da ciascun esponente aziendale;
       o   informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

Relativamente alla normativa europea, a partire dal 2019 sono iniziati i lavori relativi
al pacchetto di riforme volte a rafforzare ulteriormente la resilienza delle Banche
dell’UE, rivedendo e aggiornando alcuni aspetti relativi alla Capital Requirements
Regulation, Capital Requirement Directive e Banking Recovery and Resolution
Directive. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 giugno 2019 sono stati
pubblicati due provvedimenti rientranti in un pacchetto di misure e norme relative ai
requisiti prudenziali di capitale e alle procedure da seguire per le Banche che devono
affrontare perdite (c.d. Banking Package), approvato dal Parlamento Europeo il 16
aprile 2019. Le nuove regole attengono a diversi aspetti della regolamentazione
prudenziale e modificano i Regolamenti e le Direttive ad essa attinenti sia per recepire
provvedimenti già emanati sia per introdurre alcune innovazioni.

In particolare, i primi provvedimenti emanati sono i seguenti:

    • Direttiva (UE) 2019/878 (c.d. “Capital Requirements Directive V” – “CRD V”) del
      20 maggio 2019 che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV) e che dovrà
      essere recepita entro il 28 dicembre 2020;
    • Regolamento UE 2019/876 (c.d. “Capital Requirements Regulation II” – “CRR II”)
      del 20 maggio 2019 che, salvo talune eccezioni, si applicherà a decorrere dal
      28 giugno 2021 e che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto
      riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento
      stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il
      rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso
      organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di
      segnalazione e informativa e il regolamento UE n. 648/2012.
      In riferimento alla disciplina dell’Informativa al Pubblico, tale regolamento ha
      introdotto nuove disposizioni, dando mandato all’EBA, nell’art. 434 a, di
      elaborare norme tecniche di attuazione in tale ambito. Facendo seguito a tali
disposizioni, in data 16 ottobre 2019 l’Autorità Bancaria Europea ha avviato una
            consultazione pubblica in merito ai nuovi obblighi di informativa, conclusasi il
            16 gennaio 2020. Le nuove disposizioni di pongono differenti obiettivi, tra cui
            quello di uniformare il contenuto dell’informativa attraverso un unico
            framework normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente
            complete e comparabili2.

In data 2 giugno 2020 l’Autorità Bancaria Europea ha provveduto a pubblicare gli
Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni
soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07), diretti
a richiedere alle Banche di fornire le informazioni in merito a:

       • Finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell’ambito di applicazione
          delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti
          EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25
          giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso al 31 marzo 2021 il termine
          entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
       • I finanziamenti oggetto di misure di concessione (forbearance measures)
          applicate in risposta alla crisi sanitaria;
       • I nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in risposta alla
          crisi generata dal Coronavirus.

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato
pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013
e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla
pandemia COVID-19. In sintesi, le principali modifiche hanno riguardato:

        • il trattamento temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzate, misurati al
            valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo,
            alla luce della pandemia COVID-19;
        • la proroga del periodo transitorio IFRS9 per ulteriori due anni e la possibilità, per
            gli enti che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle
            disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento
            durante il “nuovo” periodo transitorio;
        • il trattamento prudenziale favorevole delle esposizioni non performing derivante
            dal COVID-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri;

2   In data 24 giugno 2020 l’EBA ha emanato le nuove norme tecniche di attuazione EBA/ITS/2020/04 denominate
     “Implementing technical standard on public disclosures by institutions of the informations referred to in Titles II and
     III of Part Eight of Regulation (UE) n. 575/2013”, la cui applicazione è prevista a partire dal 30 giugno 2021.
• la modifica al meccanismo di compensazione per l’esclusione temporanea dal
       calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute nei
       confronti delle Banche Centrali;
    • il trattamento prudenziale favorevole nell’ambito del modello standardizzato
       alle esposizioni derivanti da prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o
       della pensione, anticipando quanto previsto dalla CRR 2, nuova metodologia
       di calcolo dello SME Supporting Factor.

A completamento del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a
seguito dell’adozione del c.d. CRR “quick fix”, in data 11 agosto 2020 l’EBA ha
pubblicato ulteriori linee guida in materia di reporting e informativa, con cui vengono
forniti chiarimenti ed istruzioni per l’applicazione delle novità regolamentari ai fini della
compilazione dei template del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi
propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest’ultimo, della relativa disclosure
(“Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with
the CRR ‘quick fix’ in response to the COVID‐19 pandemic” - EBA/GL/2020/11),
nonché     modifica    gli   orientamenti     EBA/GL/2018/01      con    la   linea   guida
(EBA/GL/2020/12), sull’informativa      uniforme    ai sensi dell’articolo 473-bis       del
Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) riguardo alle disposizioni transitorie volte a
mitigare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la
conformità con il CRR “quick fix” in risposta alla pandemia Covid-19. Al riguardo, Il
Gruppo, ai fini del calcolo dei Fondi Propri al 31 marzo 2021, ha deciso di avvalersi dei
suddetti trattamenti temporanei.

Infine, in data 23 dicembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento Delegato UE n.
2176/2020. Che va a modificare il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto
riguarda la deduzione delle attività sottoforma di software dagli elementi del capitale
primario di classe 1. Il Regolamento, che ha come scopo anche quello di sostenere
la transizione verso un settore bancario più digitalizzato, introduce il criterio di
ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sottoforma di software su un
periodo di 3 anni, indipendentemente dalla vita utile stimata ai fini contabili. Ai fini del
calcolo dei coefficienti patrimoniali, il Gruppo applica le disposizioni di cui al
sopraccitato Regolamento alla data di riferimento del 31 marzo 2021.

Per quanto riguarda la normativa sulla risoluzione (BRRD2), essa recepisce un requisito
di proporzionalità nella definizione dell’MREL legato al modello di business, una
clausola di grandfathering che rende eleggibili ai fini MREL tutte le passività già sul
mercato prima che la nuova normativa entri in vigore e il differimento dell’entrata in
vigore del requisito pieno al 2024.
Tale framework regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle
banche di assorbire gli shock derivanti da tensione di natura economica e finanziaria,
a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la
trasparenza e l’informativa verso il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina
del mercato attraverso l’individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza
informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni
fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di
valutazione dei rischi e, di conseguenza sull’adeguatezza patrimoniale.

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, il Gruppo nella
predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

   • Chiarezza: al fine di assicurare il rispetto di tale principio, il Gruppo presenta le
     informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate
     (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed
     individuando gli elementi di maggiore importanza all’interno del documento. Le
     questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le
     informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate unitamente
     all’interno di apposite sezioni dedicate dell’Informativa;
   • Significatività: il Gruppo intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori,
     valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di
     ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L’informativa
     deve descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e
     potenziali più rilevanti per il Gruppo, chiarendo come essi sono gestiti e
     includendo le informazioni che potrebbero attirare l’attenzione del mercato,
     assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per
     gli utilizzatori. Pertanto, il GBC descrive le variazioni significative in termini di
     esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché
     le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, il Gruppo
     fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui
     processi e sulle procedure adottati dal per l’individuazione, misurazione e
     gestione dei rischi;
   • Coerenza nel tempo: le informazioni pubblicate all’interno dell’Informativa al
     Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di
     riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di
     individuare l’evoluzione del profilo di rischio del Gruppo, in relazione a tutti gli
     aspetti significativi della sua attività. Pertanto, il Gruppo procede ad evidenziare
     e spiegare, all’interno della specifica sezione interessata dalla variazione,
eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla
     struttura dell’informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;
    • Comparabilità tra enti: le informazioni contenute nel presente documento
     devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di
     dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti
     interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle
     attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Il presente documento, denominato “Informativa al pubblico – III Pilastro al 31 marzo
20201” è stato redatto su base consolidata dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca
– Credito Cooperativo S.p.A., con riferimento al perimetro di consolidamento
prudenziale e fornisce l’aggiornamento al 31 marzo 2021 delle informazioni ritenute
più rilevanti dal Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca. In particolare,
sono illustrate le informazioni di sintesi relative ai “Fondi Propri”, “Requisiti di Capitale”
e “Leva Finanziaria”.

La stesura della presente Informativa è avvenuta mediante la collaborazione di
diverse strutture interessate nel governo dei rischi e nell’esecuzione dei processi, in
coerenza con quanto previsto all’interno della regolamentazione del Gruppo in
materia.

Secondo quanto disposto dall’art. 433 del Regolamento UE n. 575/2013, il documento
è   reso       disponibile   mediante    pubblicazione      sul   sito   internet    al   link
www.cassacentrale.it, conformemente a quanto previsto dalla normativa di
riferimento.

Con riferimento all’informativa sulle “Riserve di Capitale” (art. 440 CRR), si fa presente
che il Gruppo non è destinatario di alcuna riserva anticiclica ai sensi del Titolo IV,
Capo 4 della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV). Riguardo alla disclosure da fornire in
merito agli “indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale” (art. 441 CRR), si
evidenzia che il GBC non è tenuto a fornirla in quanto non rientrante nel perimetro
degli Enti individuati come “Global Systemically Important Institution G-SII”.

Infine, si precisa che, il Gruppo non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti
patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene
fornita l’informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452
“Uso del metodo IRB per il rischio di credito”, 454 “Uso dei metodi avanzati di
misurazione per il rischio operativo e 455 “Uso di modelli interni per il rischio di mercato”
del Regolamento UE n. 575/2013).

Il presente documento non è assoggettato a revisione interna.
Laddove non venga diversamente specificato, tutti gli importi sono da intendersi
espressi in milioni di Euro.
Contesto macroeconomico di riferimento

Il contesto conseguente allo scoppio del Coronavirus COVID – 19

Lo scoppio ad inizio 2020 della crisi sanitaria dovuta al COVID-19 ha avuto pesanti
ripercussioni sull’attività economica, sia nazionale che mondiale. Le varie Autorità di
Vigilanza europee e nazionali sono intervenute fin da subito con numerose misure
volte a contrastare gli effetti recessivi della pandemia, cercando di preservare la
stabilità finanziaria.

In particolare, il 12 marzo 2020 il Single Surpervisory Mechanism (SSM) per le banche
significant e il 20 marzo 2020 la Banca d’Italia per le banche meno significative, sono
intervenuti permettendo agli intermediari di operare temporaneamente al di sotto di
alcuni buffer di capitale e di liquidità. Più nello specifico, alle banche viene consentito
di utilizzare a pieno le riserve di capitale e di liquidità, operando al di sotto del Capital
Conservation Buffer (CCB, pari al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019), degli
orientamenti di secondo pilastro (Pillar 2 Guidance – P2G) e del coefficiente di
copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio – LCR). Inoltre, sono state
anticipate le regole di diversificazione del Pillar 2 Requirement (P2R) contenute della
“CRD V” (art. 104) e inizialmente pianificate per gennaio 2021, permettendo alle
Banche di soddisfare una parte del requisito di secondo pilastro anche attraverso
strumenti di AT1 (Additional Tier 1) e di T2 (Tier 2).

Sempre il 12 marzo 2020 la BCE ha posticipato di sei mesi la scadenza delle eventuali
misure correttive richieste alle Banche a seguito delle ispezioni in loco, delle lettere di
follow-up interne, del processo TRIM (Targeted Review of Internal Models) e delle
verifiche sui modelli interni, a meno di richiesta della decisione da parte della Banca.

Tali azioni sono state effettuate di concerto con quelle dell’EBA, la quale ha deciso di
posticipare gli stress test delle principali banche, inizialmente previsti per il 2020, al 2021
(al fine di consentire alle banche di concentrarsi e garantire continuità alle loro
attività, incluso il sostegno alla clientela) e annunciando anche una revisione delle
scadenze che richiedevano un coinvolgimento diretto delle banche (ad esempio,
consultazioni pubbliche, funding plans, QIS).

Un secondo tipo di intervento ha chiarito che l’accesso a misure di moratoria da parte
della clientela (eventualmente assistite da forme di garanzia pubblica) non è
espressione automatica di deterioramento della qualità del credito, sia da un punto
di vista prudenziale sia da un punto di vista contabile. Con la comunicazione del 20
marzo 2020 “ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to
coronavirus” la Banca Centrale Europea ha fornito indicazioni sulla classificazione e
valutazione dei crediti, rassicurando, così, le Banche sul fatto che l’adesione alla
moratoria non si prefigura come un trigger automatico di inadempienza probabile,
essendo stati posticipati i pagamenti ex-lege e, conseguentemente, essendo stati
disattivati i conteggi dei giorni di scaduto ai fini dell’identificazione dei past-due fino
al termine della moratoria. Inoltre, la BCE, esprimendosi anche sulle valutazioni
forward-looking IFRS 9, ha raccomandato alle Banche di evitare di assunzioni
eccessivamente pro-cicliche nei propri modelli di stima degli accantonamenti,
invitando gli Istituti a dare un peso maggiore alle prospettive stabili a lungo termine
evidenziate dall’esperienza passata nella stima degli accantonamenti per le perdite
su crediti.

Infine, la Banca Centrale Europea ha raccomandato, alle Banche che non abbiano
effettuato scelte in tal senso, di implementare le disposizioni transitorie connesse
all’adozione del principio contabile IFRS 9 secondo quanto previsto nel Regolamento
UE n. 575/2013.

L’Autorità Bancaria Europea prima (25 marzo 2020) e il Comitato di Basilea
successivamente (3 aprile 2020) hanno precisato che l’adesione di un debitore a
moratorie introdotte dalla legge o promosse da un’ampia parte del sistema bancario,
e   il   ricorso   a   garanzie   pubbliche,   non   comportano     necessariamente       la
riclassificazione dei crediti tra quelli oggetto di misure di concessione (forborne
exposures) o tra quelli deteriorati. È stato inoltre chiarito che, di per sé, l’accesso alle
moratorie non determina un incremento significativo del rischio di credito ai fini
contabili.

Relativamente al Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria, il Comitato di
Basilea ha rinviato al 1° gennaio 2023 (di un anno rispetto alla scadenza originaria)
l’entrata in vigore degli standard internazionali relativi al completamento di Basilea 3,
al trattamento prudenziale dei rischi di mercato e alla revisione degli obblighi di
informativa di mercato, dando così alle Banche la possibilità di fronteggiare con
maggiore gradualità l’incremento dei requisiti patrimoniali determinato dall’entrata
in vigore dei nuovi standard.

Il 28 aprile 2020 è intervenuta anche la Commissione Europea, con una
comunicazione interpretativa relativamente ai principi contabili IFRS 9, nonché su
alcune modifiche indirizzate ad anticipare l’applicazione di alcune regole già
previste nel Regolamento UE n. 876/2019 (CRR2), quali l’estensione dello SME
Supporting Factor alle esposizioni fino a 2,5 milioni di euro (in luogo dei precedenti 1,5
milioni, con ulteriore beneficio del 15% per la parte eccedente i 2,5 milioni), revisione
delle ponderazioni applicate ai finanziamenti garantiti dalla cessione di una quota
dello stipendio o della pensione, trattamento prudenziale maggiormente favorevole
per alcune attività immateriali sottoforma di software, introduzione dell’Infrastructure
Factor, reintroduzione di un filtro prudenziale volto a sterilizzare la volatilità dei mercati
finanziari su alcuni strumenti finanziari emessi da Enti Governativi e assimilati
(classificati nella categoria contabile Fair Value to Other Comprehensive Income),
introduzione di una nuova componente dinamica facente parte del regime
transitorio connesso all’applicazione del principio contabile IFRS 9 e applicazione di
tempistiche specifiche su Calendar Provisioning connesso ad esposizioni con garanzia
statale. Inoltre, la Commissione ha proposto, in coerenza con quanto deciso dal
Comitato di Basilea, il differimento di un anno (da gennaio 2022 a gennaio 2023)
dell’entrata in vigore del buffer di leverage ratio per le banche sistemiche.

Tali norme, pubblicate nel Regolamento UE n. 873/2020, sono state approvate dal
Parlamento Europeo il 24 giugno 2020, con applicazione a partire dal 27 giugno 2020.

Per quanto riguarda i provvedimenti emanati dal legislatore nazionale, di seguito si
riporta una sintesi di quelli che hanno avuto maggiore impatto sul settore bancario:

   • Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto c.d. “Cura Italia”, convertito con
     modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) che ha introdotto specifiche
     misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese che hanno
     subito   danni    economici      in   conseguenza      dell'epidemia    da    Covid-19,
     prevedendo per le stesse la possibilità di ottenere dalle Banche la sospensione
     del pagamento delle rate (o delle quote capitale) sui finanziamenti e
     l’irrevocabilità degli affidamenti a revoca fino al 30 settembre 2020 (termine
     successivamente prorogato al 31 gennaio 2021); il Decreto ha inoltre introdotto
     misure di sostegno per i mutui prima casa, attraverso l’estensione a lavoratori
     autonomi e liberi professionisti della platea dei potenziali beneficiari del c.d.
     “Fondo Gasparrini”;
   • Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto c.d. “Liquidità”, convertito con
     modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) che ha introdotto molteplici
     misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (a titolo esemplificativo, la
     garanzia pubblica al 100% per i finanziamenti a piccole e medie imprese fino a
     30.000 Euro), modalità semplificate per la sottoscrizione dei contratti bancari per
     limitare il contatto fisico tra operatorie delle Banche e clienti, nonché la
     sospensione de termini di scadenza dei titoli di credito (in particolare assegni);
   • Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto c.d. “Rilancio”, convertito con
     modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) che ha esteso le misure di
     sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, ha introdotto disposizioni per
la sottoscrizione semplificata dei contratti finanziari e assicurativi; sono state
     inoltre previste ulteriori agevolazioni fiscali per l’esecuzione di lavori edili (c.d.
     Superbonus 110%) e per la fruizione di vacanze estive (cd. Bonus vacanze), con
     la possibilità di cedere alle Banche i relativi crediti d’imposta;
   • Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104 (Decreto c.d. “Agosto”, convertito con
     modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126), che ha prorogato l’efficacia
     delle misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, nonché le
     disposizioni per la sottoscrizione semplificata dei contratti finanziari e assicurativi
     e quelle relative alla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (in
     particolare assegni);
   • Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), che ha prorogato fino
     al 30 giugno 2021 alcuni termini correlati ai provvedimenti dovuti allo stato di
     emergenza epidemiologica, e in particolare le norme sulle garanzie fornite alle
     imprese da parte di SACE e del Fondo di Garanzia PMI a sostegno della liquidità
     previste dal c.d. Decreto Liquidità e le norme sulla moratoria sui mutui e sui
     leasing prevista per le piccole e medie imprese dal c.d. Decreto Cura Italia;
   • Decreto-Legge 22 marzo 2021, n.41 (Decreto c.d. “Sostegni”, convertito con
     modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n.69), che ha introdotto ulteriori
     misure per il sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore, al lavoro e
     per il contrasto alla povertà, alla salute e alla sicurezza. Il provvedimento in
     parola ha iniziato a tracciare un graduale percorso di uscita dalle misure
     emergenziali (in particolare con riguardo ai sistemi di garanzia pubblica sui
     prestiti e alle moratorie).

In tale contesto, la Banca d’Italia, attraverso le comunicazioni sotto riportate, ha dato
indicazioni agli intermediari per favorire l’efficacia dei citati provvedimenti normativi
emergenziali. In particolare:

   • Comunicazione del 23 marzo 2020 con oggetto “Decreto Legge Cura Italia (D.L.
     n. 18 del 17 marzo 2020) - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei
     rischi”, nella quale la Banca d’Italia ha manifestato alle Banche la necessità di
     tenere conto delle previsioni del Decreto Cura Italia ai fini delle segnalazioni alla
     Centrale dei Rischi, non riducendo l’accordato segnalato per gli affidamenti a
     revoca e non segnalando ritardi nelle rate oggetto di sospensione per i
     finanziamenti a rimborso rateale;
   • Comunicazione del 6 aprile 2020 con oggetto “Emergenza epidemiologica da
     Covid-19. Prime indicazioni in tema di rapporti con la clientela”, con cui la Banca
     d’Italia ha invitato le Banche ad incentivare l’utilizzo da parte della clientela di
     strumenti   di   accesso      di   remoto   (anche   per   la   consultazione    della
documentazione di trasparenza) e a ponderare con particolare cautela
 l’adozione di modifiche unilaterali delle condizioni in senso sfavorevole per i
 clienti;
• Comunicazione del 10 aprile 2020 recante “Raccomandazione della Banca
 d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte
 dal Governo per l’emergenza Covid-19”, mediante la quale l’Autorità di
 Vigilanza ha inteso evidenziare alcune segnalazioni ricevute da clienti in
 relazione a difficoltà di accesso ai servizi bancari e ad assenza di idonea
 informativa, fornendo agli intermediari specifiche indicazioni volte alla tutela
 della      clientela   (es.   predisposizione   di   una   pagina   del   sito   internet
 completamente dedicata alle misure governative assunte per fronteggiare
 l’emergenza sanitaria);
• Comunicazione del 14 maggio 2020 “Calcolo dei giorni di scaduto e di
 sconfinamento rispetto alle linee di credito beneficiarie delle misure di sostegno
 previste per il Covid-19 – Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi”,
 nella quale la Banca d’Italia ha precisato che per le linee di credito che
 beneficiano delle misure di sostegno finanziario (c.d. “moratorie”) previsto
 dall’art.56 del c.d. Decreto Cura Italia è necessario interrompere il computo dei
 giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della
 valorizzazione della variabile “stato del rapporto”,
• Comunicazione del 19 giugno 2020 riguardante le “Precisazioni sulle
 segnalazioni alla Centrale dei rischi - Garanzie Covid-19 - Accordi "a saldo e
 stralcio"”, nella quale la Banca d’Italia ha inteso precisare i casi in cui le garanzie
 erogate a favore della clientela per fronteggiare le conseguenze economiche
 dell’epidemia non devono essere segnalate alla Centrale dei Rischi, nonché i
 criteri da seguire per la segnalazione degli accordi transattivi a saldo e stralcio.
• Comunicazione del 14 ottobre 2020 con oggetto “Misure straordinarie di
 sostegno finanziario per l’emergenza epidemiologica da Covid-19: risposte ai
 quesiti sulle modalità di rilevazione del TEGM (L. 108/96 – Antiusura9”, con cui la
 Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la rilevazione, ai sensi
 della Legge Antiusura, dei tassi effettivi globali medi (TEGM) per i prestiti introdotti
 dal c.d. “Decreto Liquidità” e per i prestiti oggetto di moratoria ex art. 56 del c.d.
 “Decreto Cura Italia”;
• Comunicazione del 15 dicembre 2020 con oggetto “Comunicazione del 15
 dicembre 2020 – Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 “Il bilancio
 bancario: schemi e regole di compilazione” aventi ad oggetto gli impatti del
 Covid-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli
IAS/IFRS”, mediante la quale la Banca d’Italia ha inteso fornire chiarimenti in
      relazione alle modalità di applicazione degli IAS/IFRS nel contesto di emergenza
      epidemiologica (in particolare, l’IFRS9).

Nella prospettiva di fornire raccomandazioni in merito ad una adeguata gestione
della pandemia nell’ambito del rischio di credito, si evidenziano, inoltre, anche le
seguenti lettere inviate al sistema bancario europeo dal Presidente del Consiglio di
Vigilanza, Andrea Enria:

   • “L’IFRS 9 nel contesto della pandemia di Coronavirus (COVID-19)” del 1° aprile
      2020;
   • “Capacità operativa per la gestione dei debitori in difficoltà nel contesto della
      pandemia di Coronavirus (COVID-19)” del 28 luglio 2020;
   • “Identificazione e misurazione del rischio di credito nell’ambito della pandemia
      di Coronavirus (COVID-19)” del 4 dicembre 2020.

All’interno di questi scenari, la Capogruppo è stata fortemente impegnata a
fronteggiare efficacemente il contesto, assicurando costantemente la continuità
operativa dei propri processi e servizi sin dalle prime fasi. Nell’esercizio della sua attività
di indirizzo e coordinamento essa è immediatamente intervenuta adottando
provvedimenti volti a coordinare le comunicazioni inviate a tutto il personale di
Gruppo e dirette a far applicare, in maniera omogenea, le varie disposizioni emanate
dalle Autorità competenti, promuovendo le iniziative di contenimento del rischio
comuni a tutto il Gruppo stesso. Ha, inoltre, provveduto ad interfacciarsi con
l’outsourcer informatico per la definizione dei supporti procedurali necessari
all’implementazione concreta delle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza.

Con particolare riferimento al tema delle moratorie per l’emergenza COVID-19, il
Gruppo ha tempestivamente posto in essere tutte le azioni atte a favorire la
concessione di benefici alla propria clientela, che si sostanziano, in particolare, nella
sospensione di durata variabile, in funzione del tipo di intervento, del capitale o degli
interessi o di entrambi, nel posticipo della scadenza del finanziamento e nella non
revocabilità di taluni fidi.

Alle iniziative che hanno visto il coordinamento della Capogruppo, si sono affiancati
i finanziamenti specifici proposti da molte Banche del Gruppo, con plafond dedicati
a condizioni agevolate, donazioni dirette, attività di raccolta fondi e altre iniziative,
generando una pluralità di interventi che rappresentano il contributo del Gruppo alle
necessità che si sono manifestate nei territori.
Tutto ciò premesso, il Gruppo continua a monitorare il fenomeno al fine di modulare
e, eventualmente, integrare le misure di sostegno sulla base delle specifiche esigenze
e ricercando la soluzione più adeguata per far sì che la situazione di difficoltà possa
essere superata.
Indice delle informazioni quantitative in ottemperanza alle previsioni normative del
Regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”)
Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti,
una tabella di sintesi che segnala il collocamento all’interno del presente documento di
Informativa al Pubblico III° Pilastro, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto del
Regolamento UE n. 575/13.

  Articolo    Capitolo Informativa al Pubblico
                                                                                Descrizione tabella
   CRR                    III° Pilastro

                                                   Tabella 1.1 – Composizione patrimoniale

                                                   Tabella 1.2 – Modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni
                                                   sui Fondi Propri

                                                   Tabella 1.3 – Tavola di riconciliazione tra voci di SP prudenziale utilizzate
                                                   per il calcolo dei Fondi Propri ed i Fondi Propri regolamentari
 Art. 437 e
              Capitolo 1 – Fondi Propri            Tabella 1.4 - Modello IFRS 9/Articolo 468-FL. Confronto dei fondi propri e
  492 CRR
                                                   dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza
                                                   l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o
                                                   analoghe perdite attese su crediti, con e senza l’applicazione del
                                                   trattamento temporaneo in conformità dell’articolo 468 del CRR
                                                   transitorie in materia di IFRS9 o analoghe perdite attese su crediti
                                                   Tabella 1.5 – Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di
                                                   capitale

                                                   Tabella 2.1 – Adeguatezza patrimoniale
  Art. 438
              Capitolo 2 – Requisiti di capitale
   CRR                                             Tabella 2.2 (EU OV1) – Quadro d’insieme sulle esposizioni ponderate
                                                   per il rischio (RWA)

                                                   Tabella 3.1 – Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria

 Art. 451 e                                        Tabella 3.2 - Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (escluse
              Capitolo 3 – Leva finanziaria
  499 CRR                                          derivati, SFT e esposizioni esenti).
                                                   Tabella 3.3 - Riconciliazione tra l'attivo contabile e l'esposizione ai fini
                                                   del calcolo dell'indice di leva finanziaria
Capitolo 1 – Fondi propri (art. 437 e 492 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle consolidate priorità strategiche del Gruppo è rappresentata dalla
consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali nel rispetto dei vincoli
regolamentari e in coerenza con il profilo di rischio assunto. Il patrimonio costituisce,
infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi all’operatività bancaria e il
principale parametro di riferimento per le valutazioni condotte dall’Autorità di
Vigilanza e dal mercato sulla solvibilità dell’intermediario. Esso contribuisce
positivamente alla formazione del reddito di esercizio, permette di fronteggiare le
immobilizzazioni tecniche e finanziarie del Gruppo, accompagna la crescita
dimensionale rappresentando un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Costituisce,
pertanto, il miglior elemento per una gestione efficace, sia in un’ottica strategica che
di operatività corrente, in quanto elemento finanziario in grado di assorbire le possibili
perdite prodotte dall’esposizione del Gruppo a tutti i rischi assunti, nonché svolge un
ruolo rilevante anche in termini di garanzia dei confronti dei depositanti e dei creditori
in generale.

Il Patrimonio netto di Gruppo è determinato dalla somma del capitale sociale, della
riserva sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, degli strumenti di capitale, delle azioni
proprie, delle riserve da valutazione e dell’utile di esercizio, per la quota da destinare
a riserva. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria
operatività,   il   Gruppo     ricorre   soprattutto       all’autofinanziamento,   ovvero   al
rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali: in
ottemperanza alle disposizioni normative e statutarie, vengono destinati a riserva
legale la quasi totalità degli utili netti di esercizio.

L’aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri –
viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico
determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi
contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dell’articolata disciplina sui Fondi
propri contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e nei relativi supplementi,
nella Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), nelle correlate misure di esecuzione contenute
in norme tecniche di regolamentazione o attuazione dell’EBA (RTS – ITS) oggetto di
specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di
Vigilanza. Come anticipato nella premessa della presente Informativa, sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento UE
n. 2019/876 (c.d. CRR II) che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto
riguarda anche i requisiti di Fondi Propri. Salvo talune eccezioni, il Regolamento si
applicherà a partire dal 28 giugno 2021.

Il valore dei Fondi propri deriva dalla somma di componenti positive e negative, in
base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai
requisiti in proposito, definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità del
Gruppo, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti
patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di
vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di
classe 2 (Tier 2); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta composto dalla somma del
capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) e del capitale aggiuntivo
di classe 1(Additional Tier 1 – AT 1).

I tre predetti aggregati (CET1, AT1 e T2) sono determinati sommando algebricamente
gli elementi positivi e negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri
prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi (positivi
e negativi) del capitale primario di classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza al fine
di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

La normativa di vigilanza richiede di misurare con l’utilizzo di metodologie interne la
complessiva adeguatezza patrimoniale del Gruppo, sia in via attuale, sia in via
prospettica e in ipotesi di ‘stress’ per assicurare che le risorse finanziarie disponibili
siano adeguate a coprire tutti i rischi anche in condizioni congiunturali avverse; ciò
con riferimento oltre che ai rischi del c.d. ‘Primo Pilastro’ (rappresentati dai rischi di
credito e di controparte - misurati in base alla categoria delle controparti debitrici,
alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali ricevute- dai
rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo), ad ulteriori
fattori di rischio - c.d. rischi di ‘Secondo Pilastro’ - che insistono sull’attività aziendale
(quali, ad esempio, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse sul
portafoglio bancario, etc.).

Il presidio dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica è sviluppato quindi in
una duplice accezione:

   • capitale regolamentare a fronte dei rischi di Pillar 1;
   • capitale interno complessivo a fronte dei rischi di Pillar 2, ai fini del processo
       ICAAP.
Con l’obiettivo di mantenere costantemente adeguata la propria posizione
patrimoniale, Il Gruppo si è dotato di processi e strumenti per determinare il livello di
capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio assunto, nell’ambito
di una valutazione dell’esposizione, attuale, prospettica e in situazione di ‘stress’ che
tiene conto delle strategie aziendali, degli obiettivi di sviluppo, dell’evoluzione del
contesto di riferimento.

Annualmente, nell’ambito del processo di definizione degli obiettivi di budget, viene
svolta un’attenta verifica di compatibilità delle proiezioni: in funzione delle dinamiche
attese degli aggregati patrimoniali ed economici, se necessario, vengono già in
questa fase individuate e attivate le iniziative necessarie ad assicurare l’equilibrio
patrimoniale e la disponibilità delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi
strategici e di sviluppo del Gruppo.

La verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del
patrimonio    avviene      trimestralmente.    Gli   aspetti   oggetto   di   verifica   sono
principalmente i ‘ratios’ rispetto alla struttura finanziaria del Gruppo (impieghi, crediti
anomali, immobilizzazioni, totale attivo) e il grado di copertura dei rischi.

Ulteriori, specifiche, analisi ai fini della valutazione preventiva dell’adeguatezza
patrimoniale vengono svolte all’occorrenza, in vista di operazioni di carattere
straordinario, quali fusioni e acquisizioni, cessioni di attività.

La disciplina di Vigilanza sui Fondi propri (e sui requisiti patrimoniali) è oggetto di un
regime transitorio che permetteva una computabilità graduale delle disposizioni
presentate nella Circolare n. 285/2013, il quale ha previsto in particolare:

   • l’introduzione graduale delle regole di Basilea 3 (“phase-in”) di alcune di tali
       nuove regole lungo un periodo di 4 anni, terminato il 31 dicembre 2017;
   • regole di “grandfathering” che consentono la computabilità parziale, con
       graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del
       patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i
       requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti
       patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state
dettate dalla Banca d’Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell’ambito
delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti
Autorità di Vigilanza nazionali.

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile
internazionale IFRS 9 “Strumenti Finanziari” (in sostituzione del precedente IAS 39
“Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”) che rinnova la disciplina in tema di
valutazione del portafoglio bancario (impairment). Tale principio, superando il
concetto di “Incurred Loss” del precedente IAS 39, introduce una metodologia di
stima delle perdite di tipo atteso (ECL – ‘Expected Credit Loss’), assimilabile a quella
di derivazione regolamentare di Basilea. Le modifiche introdotte dal nuovo principio
contabile sono caratterizzate da una visione prospettica che, in determinate
circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel
corso della vita di un credito. In particolare, rispetto allo IAS 39, è necessario rilevare
sin da subito e indipendentemente o meno dalla presenza di un c.d. trigger event, gli
ammontari iniziali delle perdite future attese sulle proprie attività finanziarie; tale stima,
deve continuamente essere adeguata anche in considerazione del rischio di credito
della controparte, mediante un modello di impairment che considera non solo dati
passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri. Tale approccio
forward-looking permette, quindi, di ridurre l’impatto con cui le perdite hanno avuto
manifestazione e consente di appostare le rettifiche in maniera proporzionale
all’aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il conto economico al
manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo, in tale maniera, l’effetto pro-ciclico.

Inoltre, a seguito dell’introduzione dell’IFRS 9, sono state modificate le categorie
contabili all’interno delle quali classificare le attività finanziarie, prevedendo che gli
strumenti di debito (titoli di debito e crediti) siano classificati in funzione del modello
di business adottato dall’entità e delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali
generati dall’attività finanziaria.

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di impairment si riferisce alle attività
finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, alle garanzie e alle
attività finanziarie non oggetto di valutazione al fair value a conto economico.

Relativamente agli impatti economici e patrimoniali dell’IFRS 9, in sede di prima
applicazione dello stesso i principali impatti sono derivati proprio dall’applicazione del
nuovo modello di impairment utilizzato, come descritto in precedenza basato su un
concetto di perdita attesa, nonché dall’applicazione delle regole per il trasferimento
delle esposizioni nei diversi stage di classificazione. Pertanto, considerato il rilevante
impatto dell’applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, il Gruppo ha
deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria introdotta
dal nuovo art. 473 bis3 del CRR e parzialmente integrato dal Regolamento UE nr.
873/2020, con i quali sono state apportate modifiche al Regolamento UE nr. 575/2013,
inerenti all’introduzione di una specifica disciplina transitoria (dal 2018 al 2024), diretta
ad attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall’applicazione del nuovo modello

3Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12
dicembre 2017.
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