INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI STUDIO SPORT E FISCO - ODCEC Torino
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INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI STUDIO SPORT E FISCO del 17 marzo 2021 ❑ Approfondimento: L’avvento del Runts e le ASD: riflessioni e opportunità; conseguenze per l’utilizzo della Legge 398/1991. ❑ Focus: il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive. A cura dei dottori Enrico Maria Vidali Gruppo di Lavoro Sport & Fisco Andrea Gippone
Approfondimento: il credito d’imposta per le spese di pubblicità e le sponsorizzazioni sportive. E’ stato pubblicato il D.P.C.M. in data 31-12-2020 per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive. Il termine ultimo per la presentazione è il 1° aprile 2021 ed il credito sarà utilizzabile in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020. Destinatari del credito d’imposta sono: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Destinatari degli investimenti pubblicitari sono: le leghe sportive, le società sportive professionistiche, le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Rimangono escluse le campagne pubblicitarie effettuate nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla Legge 398/1991. A cura dei dottori Enrico Maria Vidali Gruppo di Lavoro Sport & Fisco Andrea Gippone
Il Codice del Terzo Settore Il D.Lgs. 117/2017, così come integrato dal D.Lgs. 105/2018, indica, tra le attività di interesse generale ci cui all’articolo 5: Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (attività non ricomprese nell’elenco C.O.N.I.); Lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (attività rientranti nell’elenco del C.O.N.I.). Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 del D.Lsg. 117/2017, non indica, tra i soggetti non annoverabili tra gli ETS, le associazioni sportive dilettantistiche. La decisione di aderire al Terzo settore comporta la perdita di alcune agevolazioni proprie dello sport dilettantistico. Il comma 1 dell’Art. 89 del D.Lgs. 117/2017 specifica infatti che agli Enti del Terzo Settore non si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi (particolarmente importanti per il riferimento alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici; …………. (omissis); c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. A cura dei dottori Enrico Maria Vidali Gruppo di Lavoro Sport & Fisco Andrea Gippone
Il Codice del Terzo Settore L’articolo 79, del D.Lgs 117/20107 chiarisce quando lo svolgimento di una determinata attività da parte dell’Ente del Terzo Settore è considerata non commerciale, in particolare al comma 2 specifica: ‘’Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.’’ Il comma 6, nella prima parte, fornisce una ulteriore precisazione circa il concetto di attività non commerciale: ‘’Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. ----’’ A cura dei dottori Enrico Maria Vidali Gruppo di Lavoro Sport & Fisco Andrea Gippone
Il Codice del Terzo Settore Tuttavia, sempre il comma 6 dell’articolo 79, nella sua ultima parte, parla di attività commerciale, spiegando che: ‘’ … Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.’’ In ogni caso, in riferimento ai proventi considerati comunque non commerciali, nel precedente comma 5-bis, viene specificato che: ’‘ Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.’’ ’ A cura dei dottori Enrico Maria Vidali Gruppo di Lavoro Sport & Fisco Andrea Gippone
Il Codice del Terzo Settore Circa la scelta per una asd di transitare nel Terzo Settore, è bene tenere presente che: - Quale elemento a sfavore occorre prendere in considerazione il maggior carico fiscale che ne potrebbe derivare qualora risultino prevalenti le prestazioni rese a fronte dell’incasso di corrispettivi specifici. - Quale elemento a favore va considerato il fatto che le sedi degli Enti del Terzo Settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica (Art. 71 del D.Lgs 117/2017). In ogni caso una asd che decida di entrare a far parte del Runts avrà comunque la possibilità di mantenere l’iscrizione al Registro CONI 2.0, ma non potrà più erogare compensi sportivi ai sensi dell’articolo 67 lettera m del TUIR e non potrà più utilizzare il regime fiscale di favore della Legge 398/1991. A cura dei dottori Enrico Maria Vidali Gruppo di Lavoro Sport & Fisco Andrea Gippone
Il Codice del Terzo Settore Il D.Lgs. 117/2017, nel trattare specificamente delle Associazioni di Promozione Sociale, all’art. 85, co. 1, del D.Lgs. 117/2017, prevede una decommercializzazione dei corrispettivi specifici: ‘’Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).’’ A cura dei dottori Enrico Maria Vidali Gruppo di Lavoro Sport & Fisco Andrea Gippone
Il Codice del Terzo Settore PROSPETTO RIEPILOGATIVO delle Associazioni di Promozione Sociale: Forma Giuridica: associazione, riconosciuta o non riconosciuta; Numero Minimo Associati: costituite da almeno 7 persone fisiche o da non meno di 3 Aps (è ammessa la partecipazione di altri ETS o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS); Attività: una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS; svolgimento delle proprie attività nei confronti dei propri associati, loro familiari o terzi; utilizzo in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati; Denominazione: Il termine «associazione di promozione sociale» o «Aps» è obbligatorio e riservato; Risorse Umane: le Aps possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, a condizione che il numero non sia superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, e che siano necessari ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Risorse economiche: saranno sempre ammessi i proventi corrisposti (“corrispettivi specifici”) dai partecipanti alle attività statutarie del sodalizio, che continueranno ad essere decommercializzati al verificarsi del duplice presupposto, ossia attività svolta “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” a favore esclusivamente dei soci… (ora art. 148, c. 3 TUIR che verrà sostituito dall’art. 85). A cura dei dottori Enrico Maria Vidali Gruppo di Lavoro Sport & Fisco Andrea Gippone
Il Codice del Terzo Settore Per quanto riguarda l’aspetto fiscale delle attività commerciali svolte dalle Associazioni di Promozione Sociale, il Codice del Terzo Settore ha previsto: - all’articolo 80 del D.Lgs. 117/2017, un regime forfettario genericamente rivolto a tutti gli enti del terzo settore non commerciali; - all’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017, un nuovo regime fiscale di tipo forfettario, riservato esclusivamente a favore delle APS e delle ODV facenti parte degli Enti del Terzo Settore. L’applicazione di entrambi i nuovi regimi fiscali sono tuttavia subordinati al rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea che ad oggi non è ancora pervenuta. Tali regimi sostituiranno di fatto l’applicazione della Legge 398/1991 per tutti gli enti non commerciali differenti dagli enti sportivi regolarmente iscritti al Registro CONI 2.0. Finora possono pertanto continuare ad avvalersi del regime fiscale agevolato della Legge 398/1991 non solo gli enti sportivi, ma anche tutti gli altri enti non commerciali dotati di partita iva per lo svolgimento dell’attività commerciale. E tale importante agevolazione rimarrà in vigore sino al primo periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione di cui al punto precedente. A cura dei dottori Enrico Maria Vidali Gruppo di Lavoro Sport & Fisco Andrea Gippone
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