INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Presidente Salvatore Nicolella 2023

Pagina creata da Fabio Fiore
 
CONTINUA A LEGGERE
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Presidente Salvatore Nicolella 2023
PROCURA REGIONALE
      PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
                 PER IL MOLISE

          INAUGURAZIONE
     DELL’ANNO GIUDIZIARIO
                   2023

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

    Presidente Salvatore Nicolella

       CAMPOBASSO, 24 FEBBRAIO 2023
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Presidente Salvatore Nicolella 2023
PROCURA REGIONALE
PRESSO LA   SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE

               INAUGURAZIONE
            DELL’ANNO GIUDIZIARIO
                    2023

    RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
       PRESIDENTE SALVATORE NICOLELLA

             CAMPOBASSO, 24 FEBBRAIO 2023
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Presidente Salvatore Nicolella 2023
II
III

                       INDICE

Introduzione

L’Ufficio di Procura            pag. 3

Dati riassuntivi                pag. 15

Analisi di merito               pag. 19
IV
INTRODUZIONE
La requisitoria del Pubblico Ministero, nella cerimonia di inaugurazione dell’Anno

giudiziario 2023, si compone di tre sezioni.

La prima contiene una illustrazione in generale delle risorse professionali e tecni-

che disponibili e delle finalità cui è stata preordinata l’attività inquirente, accom-

pagnata da considerazioni d’insieme.

Le altre sezioni contengono, a loro volta, l’analisi di dettaglio dei risultati raggiunti

(in termini numerici) e dei provvedimenti d’interesse.

L’elaborato tiene conto dell’indirizzo di coordinamento del Procuratore generale n.

3/2022/AC, sul dovere di riservatezza del Pubblico ministero contabile in relazione

all’attività istruttoria e, per tale ragione, non reca indicazioni che consentirebbero

l’individuazione di Uffici ed Enti di minori dimensioni, facilitando l’accesso a dati

personali.
2

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
3

                              L’UFFICIO DI PROCURA
INDIRIZZI E ORGANIZZAZIONE

La riforma dell’istituto della responsabilità contabile dell’ultimo decennio del se-

colo scorso prendeva le mosse dalla necessità di distinguere, nelle condotte foriere

di danno erariale, il livello al di sotto del quale non risultava producente l’interesse

a perseguire gli illeciti pregiudizievoli per l’Erario.

Nessun dubbio poteva sussistere per le ipotesi dolose, di volontario inadempimento

agli obblighi di servizio ovvero, altrimenti intese, di consapevolezza di arrecare un

nocumento contra ius, poi precisate sotto il profilo probatorio in termini di mani-

festazione della volontà dell’evento dannoso.

Risultava, invece, decisivo chiarire il grado di colposa trascuratezza dei doveri, pa-

lesata da comportamenti improntati a negligenza, imprudenza o noncuranza degli

interessi pubblici, che avrebbe giustificato la reazione dell’ordinamento a reinte-

grazione delle risorse pubbliche pregiudicate.

La scelta di fissare nella colpa grave il livello di cui si discute è stata determinata

dalla avveduta cognizione dell’ampiezza delle materie sottoposte alla cura degli ap-

parati pubblici, della estensione della platea dei funzionari o comunque dei soggetti

inseriti in ambiti in cui si perseguano pubblici interessi e della complessità in ge-

nere della macchina amministrativa.

È questo il filo conduttore che deve permeare l’attività del Requirente contabile,

poiché riveste decisiva importanza in un sistema che, pur descrivendo puntual-

mente le componenti delle fattispecie dannose (disutilità, condotta antigiuridica,

elemento soggettivo, nesso causale), non prevede una casistica dei reati contabili,

la cui concreta individuazione è affidata all’operatore.

                      Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
4

Si tratta, com’è facile comprendere, di una attività del tutto estranea a profili di

giustizia che definiremmo “statistica”, intesa quale dimostrazione della produtti-

vità del Pubblico ministero.

Con essa, invero, deve procedersi all’individuazione delle criticità secondo canoni

che tengano conto delle priorità dettate dalle esigenze della Collettività, da con-

frontare sicuramente con le risorse di organico a disposizione degli Uffici inqui-

renti.

Ciò senza comunque forzare il concetto stesso di colpa, allo scopo -non condivisi-

bile, va detto- di ricondurvi ipotesi “sotto soglia”, contribuendo improvvidamente a

far emergere il fenomeno della cosiddetta “paura della firma”, di triste attualità.

Nel 2022 la Procura contabile ha seguito questo percorso operativo, indirizzando

le proprie indagini verso le criticità che da tempo segnano il Molise nei settori di

maggiore interesse.

Di certo non perseguendo una generalizzata verifica, vietata dall’ordinamento; ma

comunque giungendo -data la diffusione dei fenomeni dannosi e pur nella specifi-

cità delle singole vicende, ciascuna individuata da proprie caratteristiche- a trat-

teggiare un quadro complessivo di singolare problematicità.

Evidentemente si è all’inizio di un lungo percorso del quale non si può prevedere

la tempistica, anche perché il numero di magistrati e di personale amministrativo

assegnato a questa Procura contabile è sottodimensionato rispetto all’ambito ter-

ritoriale di pertinenza (l’intero territorio regionale), oltre -di certo- se raffrontato

alle dotazioni degli analoghi Uffici dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

L’organico di diritto del personale di magistratura prevede, invero, solo il posto di

funzione di Procuratore regionale (riservato ai magistrati che abbiano conseguito

                      Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
5

la qualifica di Presidente di Sezione) e due posti di magistrati istruttori, di cui uno

rimasto da tempo scoperto e appena assegnato a un vincitore dell’ultimo concorso

pubblico giunto a conclusione.

L’organico del personale amministrativo prevede, a sua volta, solo undici posti di

funzione, di cui quattro compresi nell’Area terza (funzionari) e sette nell’Area se-

conda (assistenti).

Uno dei posti di Area terza è riservato alla figura del Funzionario preposto, al quale

l’ordinamento attribuisce compiti di gestione del personale in diretta collaborazio-

ne con il Dirigente del Servizio amministrativo unico regionale e, al contempo, fun-

zioni organizzative del lavoro dei colleghi.

Senza dimenticare il contributo che questa figura professionale offre nella elabo-

razione di specifiche istruttorie e nella predisposizione delle relazioni che il Procu-

ratore regionale svolge in occasione delle parifiche dei Rendiconti dell’Amministra-

zione regionale e delle cerimonie di inaugurazione degli anni giudiziari.

In aggiunta alle considerazioni appena illustrate, va fatta una riflessione in merito

al rapporto quantitativo fra le due Aree.

È noto, infatti, che le mansioni più direttamente riferibili alle analisi nel merito dei

fascicoli istruttori sono riservate ai funzionari, circostanza questa per la quale sa-

rebbe auspicabile una modifica dell’attuale pianta organica di diritto dell’Ufficio,

nel senso di prevedervi, allo stato (salvo un auspicato incremento complessivo), la

dotazione di almeno cinque/sei dipendenti di Area terza, dovendosi ritenere com-

patibile con i compiti attinenti alle mansioni segretariali la quota residuale di posti

di Area seconda, che ne risulterebbe (rispettivamente, sei/cinque).

                      Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
6

Tale quadro, letto anche alla luce di quanto si è detto circa la ridotta adeguatezza

degli organici di diritto, giustifica l’attuale giacenza di fascicoli, determinata dalle

difficoltà di smaltimento dovute anche alla corposa quantità di denunce che ven-

gono nel tempo acquisite con ritmo costante.

Sul punto, nel rimandare al prospetto inerente all’attività svolta nel 2022, riportato

nella seconda sezione dell’elaborato (anche per la corretta cognizione dei criteri di

calcolo dei dati finali che qui si anticipano), va riferito che i fascicoli istruttori pen-

denti sono risultati:

- al 31 dicembre 2021, pari a n. 2598;

- al 31 dicembre 2022, pari a n. 2479;

- al 15 febbraio 2023, pari a n. 2363.

Al riguardo va precisato che i risultati descritti emergono nonostante sia proseguito

nell’anno di riferimento -e ancora venga coltivato nell’attualità- il progetto per lo

smaltimento dell’arretrato e l’efficientamento dei processi, promosso dal Segreta-

riato Generale.

In termini complessivi, nell’anno in commento l’Ufficio ha proseguito l’attività isti-

tuzionale di indagine, concretata in inviti a dedurre (in sintesi, si tratta della con-

testazione degli addebiti) e nelle conseguenti citazioni in giudizio.

Inoltre, ha rinnovato l’esercizio dei mezzi di conservazione della garanzia patrimo-

niale dei crediti risarcitori e ha percorso il rito relativo a fattispecie di responsabi-

lità sanzionatoria pecuniaria.

Infine, è stata svolta un’articolata attività in ordine: al monitoraggio delle proce-

dure di recupero degli importi delle condanne risarcitorie, anche di secondo grado;

all’attivazione dei giudizi di resa di conto nei confronti degli agenti contabili che

                        Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
7

risultino inadempienti; alla resa di conclusioni nell’ambito dei giudizi di conto e

dei giudizi a istanza di parte ex art. 172 C.G.C.

Va anche rimarcato che nel 2022 ha avuto inizio la sperimentazione delle nuove

funzioni informatiche, propedeutiche altresì alla futura attuazione del processo

contabile telematico.

Si tratta delle procedure disponibili per il deposito di atti e documenti [Sistema

DAeD, accessibile tramite identità digitale SPID] e per la consultazione della pro-

duzione istruttoria presente nel fascicolo on line [FOL], secondo la disciplina det-

tata nel Decreto del Presidente della Corte n. 126/2022 e nel relativo Manuale

operativo.

L’auspicio da formulare è che attraverso tali funzioni, che nell’immediato stanno

ovviamente comportando un laborioso adattamento e un necessario confronto con

l’Utenza, si possa raggiungere un più agevole smaltimento dei carichi di lavoro.

Mi preme, in ultimo, segnalare che la Sede degli Uffici della Corte in Campobasso

non è adeguata alle necessità attuali e, ancor meno, nella prospettiva di un incre-

mento degli organici.

Il suo assetto non appare, invero, rispondere alle moderne esigenze di costruzione

degli spazi ai fini della corretta caratterizzazione degli ambiti lavorativi, della con-

divisione delle attività e di una congrua efficienza energetica; inoltre, non presenta

una ottimale dotazione di misure di sicurezza e di strutture di superamento di

barriere architettoniche.

Sarebbe, quella della realizzazione di una nuova Sede, efficiente e moderna, una

soluzione da valutare e da percorrere, in un’ottica generale che potrebbe tener

conto anche di analoghe esigenze di altri Plessi giudiziari.

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
8

Una strada questa che, con la collaborazione delle Istituzioni locali e con l’utilizzo

di risorse anche comunitarie, oltre a costituire una tappa significativa nell’assetto

urbanistico del Capoluogo regionale, offrirebbe un contributo all’attuazione della

ripresa economica del territorio, oltre che un’occasione di offerta lavorativa per la

manodopera locale.

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
9

IL MERITO DELL’ATTIVITÀ REQUIRENTE

Rimanendo nei limiti di durata assegnati al presente intervento dalle Linee guida

approvate dall’Organo di autogoverno con delibera n. 24/2023, si forniscono ge-

nerali notizie di sintesi su indagini d’interesse, rinviando alle ulteriori sezioni del-

l’elaborato per il dettaglio di quelle cui hanno fatto seguito atti di accusa.

Va inizialmente ricordato che la Procura ha partecipato attivamente alle procedure

di parifica del Rendiconto generale della Regione Molise che hanno riguardato in

particolare gli esercizi 2020 e 2021.

Il qualificato osservatorio, invero, ha consentito di desumere notizie di danno ed

elementi istruttori che hanno facilitato le scelte operative di questo Requirente.

A) In ambito sanitario, la Procura ha svolto indagini e ha concretizzato iniziative

che hanno contribuito a perseguire decisive cause del dissesto che dal 2007 co-

stringe la Regione a un Piano di rientro dal deficit di problematica risoluzione, al

quale sono collegate tangibili ricadute sul piano assistenziale ed aggravi della pres-

sione fiscale sulla Collettività molisana.

La stessa Consulta, nella recentissima sentenza n. 20 del 10.1/14.2.2023 -con la

quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 23.

6.2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza - Linee guida)-

ha stigmatizzato “l’anomalia di un commissariamento della sanità regionale che si

protrae da oltre tredici anni (si ricorda che la nomina del primo commissario ad acta

risale al 24 luglio 2009), senza che gli obiettivi per cui è stato predisposto siano stati

raggiunti, con tutte le ripercussioni che esso determina sulla forma di governo regio-

nale, sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sull’equilibrio finanziario della

sanità.

                      Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
10

Del resto, questa Corte ha già affermato in diverse occasioni che «il lungo protrarsi

del commissariamento costituisce un sintomo negativo dell’andamento di questo pro-

cesso, cosicché si accentua l’esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci e

del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite»”.

Gli interventi della Procura hanno riguardato, soprattutto:

→ il cd. “Progetto M.E.F.”, finalizzato al monitoraggio e alla validazione della spesa

farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, iniziativa questa fallita a

causa di una gestione caratterizzata dalla mancata acquisizione del previo accordo

con gli operatori del settore;

→ la violazione dei cc.dd. “tetti di spesa”, con ricadute negative sulla programma-

zione delle risorse finanziarie alle quali parametrare, nell’intero anno di riferimen-

to, le attività delle Strutture pubbliche e private che operano nel settore.

Questa seconda fattispecie riguarda la definizione concordata, conclusa nel 2016/

2017, dei saldi richiesti da Strutture private per prestazioni rese a cittadini di altre

Regioni nel periodo 2007/2014.

Il problema si è riproposto negli anni successivi e ha generato un ampio dibattito

di grande attualità, soprattutto per l’aspetto delle prestazioni salvavita, ossia per

le cure urgenti/indifferibili come l'assistenza ai pazienti bisognosi di terapie inten-

sive e oncologiche.

Si tratta di una vicenda dalla quale emerge un quadro fattuale e giuridico com-

plesso, che ha richiesto ancor maggiore rigorosità e prudenza nel suo esame, oltre

che la consueta riservatezza che presta questo Ufficio requirente, alla quale restano

estranee analisi che pur sono state anticipate in passato in scritti elaborati per

cerimonie analoghe alla presente.

                      Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
11

Importanti elementi di valutazione ha offerto, comunque, la giurisprudenza della

Corte di cassazione (Sezione III, sentenza n. 27608 del 2019, richiamata da Con-

siglio di Stato, Sezione III, n. 8161 del 2021), intesa a ribadire "… che, in condizioni

di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sa-

nitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione

finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la

programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari

soggetti operanti nel sistema".

E ancora è stato chiarito (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 165 del 2022) che “an-

che gli ospedali classificati, come le aziende ospedaliere pubbliche, ricadono nella

gestione per ‘accordi’ … a monte dei quali si pone in ogni caso l'attività autoritativa

di programmazione di cui qui si tratta”; dal che “consegue che anche per tali strutture

sussiste comunque un budget di spesa che deve essere rispettato”.

Sul tema preme, altresì, richiamare la recentissima ordinanza della Corte di cas-

sazione n. 2882/2023 del 31.1.2023, che ha confermato la giurisdizione del Giu-

dice contabile nei confronti dei soggetti privati in regime di accreditamento, “non

solo nel caso in cui siano stati loro traslati poteri pubblicistici di direzione, di controllo

e di intervento, ma tutte le volte in cui la loro relazione con l’amministrazione integri

un rapporto di servizio in senso ampio, in virtù del quale essi debbano ritenersi in-

seriti in modo continuativo nell’organizzazione dell’ente, assumendo particolari vin-

coli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali cui

l’attività medesima dell’ente è preordinata”.

B) Nel settore dei Trasporti pubblici sono varie le criticità, riconducibili al quadro

d’insieme ricostruito nelle relazioni della Sezione del controllo, dal quale emergono:

                      Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
12

→ i ritardi nell’adozione del piano regionale dei trasporti;

→ le problematiche concernenti l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico au-

tomobilistico extraurbano;

→ l’assetto frammentario del servizio di trasporto su gomma, basato su contratti

in regime di proroga (contratti ponte);

→ il contenzioso con le Aziende affidatarie dei servizi di trasporto in regime di pro-

roga;

→ il tema delle verifiche dei bilanci aziendali, ai fini delle compensazioni di legge;

→ le deficienze del trasporto su rotaia, le esposizioni debitorie della Regione e la

congruità del servizio reso da Trenitalia S.p.A.

C) Riguardo al tema dei costi della politica, sono state promosse (e altre sono in

fase di attivazione) una serie di iniziative risarcitorie che fanno seguito a indagini

penali riferite all’illecito utilizzo di risorse pubbliche erogate dalla Regione Molise

per le necessità dei Gruppi consiliari.

Si tratta di un tema riferito a vicende che risalgono agli anni 2007/2012, per le

quali si è reso necessario attendere le statuizioni penali irrevocabili al fine di avere

chiaro e definitivo il quadro delle spese illecite, a volte davvero desolante, come

testimoniano alcuni giustificativi rinvenuti, costituiti da documentazione rilasciata

da esercizi commerciali localizzati all’estero.

Contestuale esigenza è stata quella di poter azionare il pregiudizio all’immagine

subito nella circostanza dall’Amministrazione, in una realtà territoriale quale quel-

la molisana, circoscritta in termini non solo geografici, ma soprattutto demografici.

Vi è stata, infatti, una intuibile e grave ripercussione sulla reputazione dell’Ente

regionale, che ha ingenerato nei cittadini, alla stregua di un canone di ragionevole

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
13

probabilità e con riferimento alla delicatezza della funzione politica svolta dai con-

venuti/indagati, un senso di penosa frustrazione per la disaffezione manifestata

dai rappresentanti eletti rispetto agli impegni assunti con l’Amministrazione e, di

riflesso, verso la Comunità servita.

C.1) In ordine al profilo del danno all’immagine va rimarcato che questa Procura

condivide la più recente giurisprudenza delle Sezioni territoriali, orientata a rite-

nere che l’introduzione dell’art. 51 del codice di rito, nel quale non vi è richiamo

alla limitazione ai soli delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice

penale, consenta di estendere la tutela della reputazione anche a fattispecie estra-

nee alla categoria dei reati contro la Pubblica amministrazione.

Sul punto, non si ritenga banale o populistico il richiamo a un procedimento in

corso, concernente l’offesa all’immagine di una Istituzione scolastica, conseguenza

di reati sessuali compiuti da un collaboratore nei confronti di alunni minorenni

(per il dettaglio si rinvia alla sezione terza del presente elaborato).

D) Altri profili riguardano ipotesi di danno alle entrate pubbliche, nell’ambito delle

quali la stampa ha particolarmente segnalato il problema della riscossione delle

tasse automobilistiche.

La Procura ritiene, in generale, che le eventuali inadempienze da parte dei conces-

sionari della riscossione possano essere perseguite anche attraverso l’esame dei

conti in cui vanno rappresentati i risultati delle gestioni affidate.

È questa una funzione di gran rilievo, storicamente assegnata alla cura del Giudice

contabile ma, secondo questo Requirente e come si potrà leggere nella sezione terza

che segue, non adeguatamente percorsa rispetto appunto alle gestioni di maggior

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
14

interesse, quali quelle degli agenti contabili delle più importanti Istituzioni aventi

sede nel territorio regionale.

Nelle conclusioni scritte rese ai sensi dell’art. 148, comma 3, del codice di rito,

invero, è stato evidenziato il limitato rilievo finanziario dei conti sottoposti dai re-

latori all’esame del Collegio e si sono rimarcate le esigenze:

a) di maggiori approfondimenti nelle fasi istruttorie in attuazione del principio di

economia processuale, che persegue la semplificazione, intesa come risparmio di

attività processuali non essenziali;

b) di ricondurre il processo contabile nell’ottica del principio di cui è espressione

l’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità di alcuni reati [quelli per i quali la soglia

massima di afflizione si pone al di sotto di parametri determinati] quando, per le

modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di partico-

lare tenuità e il comportamento del reo risulta non abituale.

E) In ultimo, va dato conto delle impugnazioni rivolte nel 2022 avverso pronunce

della Sezione giurisdizionale.

In estrema sintesi, rinviando al seguito per il dettaglio, sono stati fatti valere:

- alcuni vizi di motivazione nella quantificazione degli importi addebitati;

- il mancato esercizio del potere di individuare, quale beneficiario della condanna,

un soggetto diverso da quello indicato quale danneggiato nell’atto di promovimento

del giudizio (sul presupposto che il Requirente interviene a tutela dell’ordinamento

e degli interessi generali e indifferenziati della Collettività e, al contempo, agisce per

questa via anche a tutela degli interessi concreti delle Amministrazioni pubbliche);

- il non condiviso allineamento alla giurisprudenza più restrittiva in tema di danno

all’immagine della Pubblica amministrazione.

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
15

DATI RIASSUNTIVI
                                            ANNO 2022
Al 31 dicembre 2021 risultavano giacenti n. 2598 fascicoli istruttori.

Nel corso del 2022:

→ sono stati aperti n. 901 procedimenti istruttori;

→ sono state effettuate n. 366 richieste istruttorie;

→ sono state disposte n. 998 archiviazioni;

→ è stata disposta la riunione di n. 11 fascicoli;

→ sono stati emessi n. 17 inviti a dedurre, riferiti in totale a 36 presunti respon-

sabili (di cui 3 inviti, per un totale di 6 presunti responsabili, sono stati archiviati);

→ sono stati emessi n.11 atti di citazione;

→ è stato promosso n. 1 giudizio ex artt. 133 e ss. C.G.C. e 248, comma 5, d.lgs.

n. 267/2000 e s.m.i.;

→ sono stati promossi n. 2 sequestri conservativi;

→ sono stati promossi n. 5 appelli.

Al 31 dicembre 2022 risultavano, quindi, giacenti n. 2479 fascicoli istruttori.           [1]

Archiviazioni in via preliminare:

→ decreti equa riparazione archiviati direttamente ex art. 54 C.TG.C.: n. 382;            [2]

→altre notizie di danno erariale: n. 22 (di cui n. 12 archiviate direttamente ex art.

54 C.G.C.).   [3]

1 Criterio di calcolo: fascicoli giacenti al 31.12.2021 n. 2598 + fascicoli di nuova apertura
n. 901 – n. 1020 fascicoli [di cui n. 998 archiviazioni, n. 11 fascicoli non conteggiati stante
la riunione e n. 11 fascicoli esitati in citazione] = n. 2479 fascicoli giacenti al 31 dicembre
2022.
2 Nel 2021 il dato era pari a 105.
3 Nel 2021 il dato era pari a 33 (di cui n. 22 archiviati direttamente ex art. 54 C.TG.C.).

                      Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
16

Recuperi importi oggetto di condanne al 31 dicembre 2022:

→ a seguito di giudicato (sentenze di primo e secondo grado): € 337.159,65;

→ a seguito di definizione agevolata: zero;

→ avvenuti in corso di istruttoria: 10.716,43 [fascicolo I00637/2022, concernente

il mancato riversamento di introiti del gioco del lotto];

→ avvenuti a seguito di invito a dedurre: 10.505,35 euro, di cui:

  - 8.505,35 euro [fascicolo I00466/2022, concernente il mancato riversamento

  di proventi del gioco del lotto];

  - 2.000,00 euro (fascicolo V2017/00328, concernente il danno all’immagine de-

  rivato da un reato di peculato commesso rispetto a finanziamenti a Gruppi con-

  siliari regionali; il recupero è stato attuato tramite rinuncia dell’intimato a im-

  porti che gli erano dovuti dalla Regione Molise).

Conti giudiziali:

 → pareri favorevoli all’estinzione di giudizi per compimento del termine quinquen-

 nale (art. 150 C.G.C.): n. 240;

 → pareri su relazioni di discarico: n. 3;

 → conclusioni su relazioni di deferimento all’esame del Collegio: n. 8;

 → pareri su riti monitori: n. 2 (giudizi compresi in quelli appena citati).

                    PERIODO 1° GENNAIO – 15 FEBBRAIO 2023

In detto periodo:

→ sono stati aperti n. 50 procedimenti istruttori;

→ sono state effettuate n. 60 richieste istruttorie;

→ sono state disposte n. 144 archiviazioni;

→ è stata disposta la riunione di n. 20 fascicoli;

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
17

→ sono stati emessi n. 3 inviti a dedurre;

→ sono stati emessi n. 2 atti di citazione.

→ pareri favorevoli all’estinzione di giudizi di conto per compimento del termine

quinquennale (art. 150 C.G.C.): n. 70;

Al 15 febbraio 2023 risultavano, quindi, giacenti n. 2363 fascicoli istruttori, così

suddivisi (non si tiene conto del Magistrato di ultima assegnazione): [4]

- Procuratore regionale: n. 1246;

- Sostituto Procuratore Generale: n. 1097;

- Assegnazioni congiunte al PR e SPG: n. 20.

4
 Criterio di calcolo: fascicoli giacenti al 31.12.2022 n. 2479 + fascicoli di nuova apertura n. 50 – n.
166 fascicoli [n. 144 archiviazioni, n. 20 fascicoli non conteggiati stante la riunione e n. 2 fascicoli
esitati in citazione o in ricorso ex art. 133 C.G.C.] = n. 2363 fascicoli giacenti al 15 febbraio 2023.

                        Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
18

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
19

ANALISI DI MERITO

La presente parte dell’elaborato viene strutturata distinguendo, in ambiti di inte-

resse, tra citazioni e inviti a dedurre.

                                            [A] SANITÀ

[1] CITAZIONI

  [1.1] Giudizio 3939

  La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale arrecato alla Regione Molise

  nell’ambito del cd. “Progetto M.E.F.” [finalizzato al monitoraggio e alla validazione

  della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale di cui al proto-

  collo di intesa sottoscritto il 12.5.2005 dal Presidente della Regione Molise e dal

  Ministero dell’Economia e delle Finanze] e derivante dal contenzioso con il forni-

  tore [omissis], definito con sentenza n. 5/2014 del Tribunale di Campobasso e

  sentenza n. 285/2015 della Corte di appello di Campobasso.

  Importo danno azionato: 335.000,00 euro.

  Amministrazione danneggiata: Regione Molise.

  Stato del giudizio: discusso all’udienza del 19.1.2023.

  [1.2] Giudizio 3953

  La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno patrimoniale e danno all’immagine

  conseguenti al reato di truffa aggravata continuata perpetrata da un pubblico

  dipendente ai danni dell’Amministrazione di appartenenza, responsabilità accer-

  tata con sentenza n. 20/2020 del GUP del Tribunale di Larino.

  Importo danno azionato: 122.827,19 euro.

  Amministrazione danneggiata: ASREM.

  Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 15.6.2023.

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
20

  Promosso sequestro conservativo, accolto parzialmente.

[2] INVITI A DEDURRE

  [2.1] Fascicolo istruttorio V2018/00151

  Si riporta al riguardo l’abstract del provvedimento:

  “La Regione Molise ha sottoscritto, nel marzo del 2007, l'Accordo per la riqualifica-

  zione strutturale e il rientro dai disavanzi del Settore sanitario (c.d. Piano di Rien-

  tro).

  La situazione deficitaria si è protratta nel tempo, tanto da costituire ancora, a

  distanza di ben 15 anni, il profilo più problematico del bilancio regionale, tale da

  comportare inevitabili riflessi negativi sul Sistema sanitario Molise, caratterizzato

  da una notoria incidenza delle prestazioni assicurate da Strutture private, alla

  quale si accompagna una drammatica condizione dei Presìdi pubblici, penalizzati

  anche sotto il profilo della inadeguata distribuzione sul territorio osservata ancora

  durante la pandemia da COVID-19.

  In questa realtà si inserisce la vicenda esaminata … , che riguarda posizioni debi-

  torie della Regione Molise riferite a prestazioni offerte dalle due maggiori Strutture

  sanitarie private presenti sul territorio …, in eccedenza ai tetti di spesa che erano

  stati assegnati secondo puntuali disposizioni normative intese a razionalizzarne

  l’offerta e a parametrarla alle risorse finanziarie disponibili.

  Si tratta di una situazione caratterizzata da una forte richiesta di prestazioni, an-

  che per pratiche sanitarie non richiedenti alta specializzazione, avanzata da citta-

  dini residenti in altre Regioni alle due Strutture private, realizzate in zone geografi-

  che strategiche.

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
21

  Una circostanza, quella della migrazione sanitaria, che ha ricadute sul Settore an-

  che a livello nazionale, costituendo una sorta di escamotage in grado di vanificare

  le politiche di contenimento della spesa, ancor di più nell’attuale grave situazione

  economica del Paese.

  Nello specifico, alle pretese economiche delle Strutture, proprio perché eccedenti

  rispetto ai richiamati tetti di spesa, non ha fatto seguito la normale procedura che

  consente la regolazione su base nazionale del rapporto dare/avere (mobilità pas-

  siva/mobilità attiva) per ciascuna Regione/Provincia Autonoma.

  L’impasse, infatti, ha trovato soluzione in intese intervenute nel 2016 tra le mede-

  sime Strutture private e la Regione, che hanno avuto attuazione nel biennio 2016/

  2017 attraverso l’impegno di risorse finanziarie rinvenute nei fondi FAS e nell’ac-

  cesso alle anticipazioni di liquidità ex dl. n. 35/2013”.

  Importo danno contestato: 53.750.347,42 euro.

  Amministrazione danneggiata: Regione Molise (ovvero eventuale diverso soggetto

  giuridico individuato nel corso della procedura).

                [B] AMMINISTRAZIONI ED ENTI TERRITORIALI

[1] CITAZIONI/RICORSI

  [1.1] Giudizio 3942

  Il ricorso ex artt. 133 e ss. C.G.C., con richiesta di applicazione della sanzione ex

  art. 248, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, è stato promosso nei confronti di un

  ex Sindaco per il riconoscimento della responsabilità del medesimo nella deter-

  minazione del dissesto finanziario dell’Ente.

  Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis).

                    Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
22

Stato del giudizio: definito con decreto della Sezione Molise in composizione mo-

nocratica n. 1/2022.

Importo di condanna: 5.753,60 euro.

[1.2] Giudizio 3938

La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno patrimoniale, danno da disservizio

e danno all’immagine conseguenti a condotte assenteistiche.

Importo danno azionato: 81.765,75 euro.

Amministrazione danneggiata: Questura di Isernia.

Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 23.3.2023.

Promosso sequestro conservativo, accolto parzialmente.

[1.3] Giudizio 3940

La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno patrimoniale diretto, correlato agli

emolumenti stipendiali illegittimamente erogati a dipendenti assunti con con-

tratti a tempo determinato, in violazione del quadro normativo di riferimento.

Importo danno azionato: 40.190,43 euro.

Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis).

Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 13.7.2023.

[1.4] Giudizio 3943

La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale conseguente alla liquida-

zione, a seguito di contenzioso instaurato da alcuni dipendenti comunali, delle

somme asseritamente richieste a titolo di performance individuale, in aperto con-

trasto con la normativa prevista in materia di contrattazione decentrata (delibera

di riconoscimento debiti fuori bilancio n. 20/2020).

Importo danno azionato: 10.958,41 euro.

                 Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
23

Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis).

Stato del giudizio: discusso all’udienza camerale del 19.1.2023 – rito abbreviato.

[1.3] Giudizio 3958

La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno all’immagine dell’Amministrazione

di appartenenza conseguente alla commissione del reato di peculato continuato,

riconosciuto con le sentenze n. 486/2016 del Tribunale di Campobasso e n. 26/

2021 della Corte di appello di Salerno, divenuta irrevocabile il 17.4.2021.

Importo danno azionato: € 6.370,50.

Amministrazione danneggiata: Provincia di (omissis).

Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 18.5.2023.

[1.5] Giudizio 3959

La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale conseguente al pagamento

di una sanzione amministrativa pecuniaria, con maggiorazione dovuta al ritar-

dato pagamento della stessa, a seguito dell’omessa ottemperanza da parte di un

Ente locale alle prescrizioni dettate dall’Autorità Garante in materia di servizio

idrico integrato (ARERA), deliberazione 139/2020/idr di accertamento violazioni

a regole prescrittive.

Importo danno azionato: € 35.280,00

Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis).

Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 18.5.2023.

[1.6] Giudizio 3964

La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno patrimoniale e relativo danno alla

immagine dell’Amministrazione di appartenenza derivante dalla commissione del

reato di peculato continuato, con la distrazione per finalità non istituzionali di

                  Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
24

  somme di denaro detenute in qualità di Presidente di un Gruppo del Consiglio

  Regionale del Molise.

  Amministrazionene danneggiata: Regione Molise.

  Importo danno: 268.800,72 euro.

  Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 13.7.2023.

  [1.7] Giudizio 3965 (citazione emessa nel 2023)

  La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno all’immagine dell’Amministrazione

  di appartenenza derivante dalla commissione del reato di peculato continuato,

  per la distrazione per finalità non istituzionali di somme di denaro detenute in

  qualità di Presidente p.t. del Consiglio Regionale del Molise.

  Amministrazionene danneggiata: Regione Molise.

  Importo danno: 40.000,00 euro.

  Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 21.9.2023.

  [1.8] Giudizio 3966 (citazione emessa nel 2023)

  La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale contestata a un funzionario

  comunale e a due Società per il pregiudizio derivato dal mancato accertamento

  e dalla mancata riscossione di tributi locali (imu/tarsu/tia) per le annualità 2012

  e 2013.

  Amministrazionene danneggiata: Comune di (omissis).

  Importo danno azionato: 283.725,75 euro.

[2] INVITI

  [2.1] Fascicolo istruttorio I00525/2022

  La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale derivante dal cumulo di

  incarichi e dall’omesso riversamento di quanto indebitamente percepito per lo

                   Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
25

svolgimento di attività incompatibili (rapporti di lavoro presso Istituti privati) da

parte di un docente di musica.

Importo danno contestato: 85.379,57 euro.

Amministrazione danneggiata: Conservatorio Statale di Musica (omissis).

[2.2] Fascicolo istruttorio I00526/2021

La vicenda si riferisce a una ipotesi di responsabilità erariale a carico di Ammi-

nistratori pubblici e di un Responsabile del Servizio Area Tecnica in merito al-

l’affidamento diretto di una consulenza tecnica finalizzata alla predisposizione

degli atti di gara inerenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

urbani dell’Ente comunale di appartenenza.

Importo danno contestato: 3.000,00 euro.

Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis).

Esito: archiviazione post-invito, a seguito deduzioni e audizioni degli intimati.

[2.3] Fascicolo istruttorio I00518/2021

La fattispecie si riferisce alla vicenda di cui al giudizio 3966 citato.

Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis).

[2.4] Fascicolo istruttorio I00444/2020 (invito emanato nel 2023)

La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale derivante da condotte

assenteistiche perpetrate da cinque dipendenti comunali.

In merito, è stato contestato il danno patrimoniale da assenteismo, ex art. 55-

quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, pari alle quote di retribuzione corrisposte

relativamente ai periodi per i quali è stata accertata la mancata prestazione; oltre

che il danno non patrimoniale all’immagine collegato alle condotte assenteisti-

che.

                  Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
26

  Importo danno contestato: 7.731,30 euro.

  Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis).

  [2.5] Fascicolo istruttorio I00325/2020 (invito emanato nel 2023)

  La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale derivante dall’attribuzione

  e percezione di trattamenti economici maggiori rispetto a quelli che legittima-

  mente avrebbero dovuto essere corrisposti a tre dipendenti di una Unione di Co-

  muni.

  Importo danno contestato: 34.956,28 euro.

  Amministrazione danneggiata: Unione dei Comuni (omissis).

  [2.6] Fascicolo istruttorio I00816/2022 (invito emanato nel 2023)

  La vicenda si riferisce a una ipotesi di responsabilità erariale a carico di un di-

  pendente del Ministero dell’Istruzione (collaboratore scolastico), sottoposto a

  procedimento penale a seguito del compimento di reati di natura sessuale nei

  confronti di alunni minorenni.

  In merito, sono stati contestati il danno patrimoniale da lesione del nesso si-

  nallagmatico, il danno da disservizio e il danno all’immagine di natura non patri-

  moniale.

  Importo complessivo dei danni contestati: 179.375,50 euro.

  Amministrazione danneggiata: Ministero dell’Istruzione.

                               [C] ALTRE FATTISPECIE

[1] CITAZIONI

  [1.1] Giudizio 3960

                   Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
27

  La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale conseguente alla commis-

  sione dei reati di truffa aggravata e di peculato d’uso commessi a danno dell’Am-

  ministrazione di appartenenza nell’espletamento delle mansioni di competenza –

  sentenza n. 409/2021 del Tribunale di Campobasso.

  Importo danno: € 2.455,12 – richiesta attivazione procedimento monitorio.

  Amministrazione danneggiata: Provincia di (omissis).

  Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 18.5.2023.

  [1.2]. Giudizio 3961

  La vicenda si riferisce a una fattispecie di danno da lesione del rapporto sinal-

  lagmatico derivato all’Amministrazione di appartenenza dalla distrazione di ener-

  gie lavorative dai compiti istituzionali del convenuto, avendo costui tenuto con-

  dotte di rilievo penale, con conseguente disutilità della spesa per retribuzioni.

  Importo danno azionato: € 8.747,90.

  Amministrazione danneggiata: Organismo militare.

  Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 13.7.2023.

[2] INVITI

  [2.1] Fascicolo istruttorio V2017/00328

  La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno all’immagine derivata dall’illecito

  utilizzo, in qualità di capogruppo, di risorse finanziarie pubbliche erogate al

  gruppo consiliare regionale di appartenenza in violazione della L.R. n. 20/1991.

  Importo danno contestato: euro 2.000,00

  Amministrazione danneggiata: Regione Molise.

  Esito: archiviato a seguito di recupero dell’importo azionato.

  [2.2] Fascicolo istruttorio V2014/00438

                   Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
28

La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale derivato dalla risoluzione

del rapporto di lavoro di un Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile

(A.R.P.C.) disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e

dichiarata illegittima dal Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del

lavoro con sentenza n. 292/2014 del 23.9.2014, con contestuale condanna della

Regione Molise a pagare al Dirigente revocato il compenso ancora dovuto per

l’incarico in questione fino alla sua naturale scadenza.

Importo danno contestato: 196.132,52 euro.

Amministrazione danneggiata: Regione Molise.

[3.3] Fascicolo istruttorio I00466/2022

La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale derivante dal mancato

riversamento di proventi del lotto, dovuti all’Erario per il tramite del Conces-

sionario, da parte di un assegnatario di ricevitoria.

Importo danno contestato: € 8.505,35.

Amministrazione danneggiata: Stato.

Esito: archiviazione a seguito di pagamento dell’importo.

   [D] AZIONI A TUTELA DEL CREDITO: SEQUESTRI ANTE CAUSAM

[1] Fascicolo I00096/2021 - Giudizio 3938/SEQ

A tutela del credito erariale è stata richiesta cautela per l’importo di 81.765,75

euro; il Giudice designato, con ordinanza n. 8/2022 ha confermato il sequestro

conservativo, autorizzato con il D.P. n. 1/2022, per la somma di € 51.765,75,

con esclusione dell’importo richiesto per il danno all’immagine.

Avverso il provvedimento parzialmente confermativo è stato proposto reclamo ex

art. 76 C.G.C.

                 Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
29

  Con ordinanza n. 17/2022 il Collegio ha confermato l’ordinanza reclamata.

  [2] Fascicolo V2017/00198 - Giudizio 3953/SEQ

  A tutela del credito erariale è stata richiesta cautela per l’importo di 122.827,19

  euro; il Giudice designato, con ordinanza n. 23/2022 ha confermato il sequestro

  conservativo, autorizzato con il D.P. n. 2/2022, per la somma di € 112.827,19,

  con esclusione dell’importo richiesto per il danno all’immagine.

  Avverso il provvedimento parzialmente confermativo è stato proposto reclamo ex

  art. 76 del Codice della Giustizia Contabile.

  Con ordinanza n. 27/2022 il Collegio ha confermato l’ordinanza reclamata.

                      [E] GIUDIZI DI CONTO - CONCLUSIONI

[1] Giudizio 3944 – Relazione n. 19/2022 – Economo

Rilievi: contestato importo di 1.135,19 euro.

[2] Giudizio 3945 – Relazione n. 21/2022 – Economo

Rilievi: contestato importo di 91,95 euro.

[3] Giudizio 3946 – Relazione n. 22/2022– Economo

Rilievi: contestato importo di 30,40 euro.

[4] Giudizio 3947 – Relazione n. 33/2022 – Economi

Rilievi: irregolare tenuta della contabilità e richiesta ricompilazione conto.

[5] Giudizio 3948 – Relazione n. 34/2022 – Economi

Rilievi: contestato importo di 20,42 euro.

[6] Giudizio 3949 – Relazione n. 47/2022 - Economo

Rilievi: irregolare tenuta della contabilità e richiesta ricompilazione conto.

Nelle conclusioni rassegnate nei giudizi appena elencati, la Procura ha rappresen-

tato carenze istruttorie, ha evidenziato il limitato rilievo finanziario delle gestioni e

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
30

ha rimarcato che gran parte della documentazione già acquisita forniva almeno un

principio di prova in ordine alla liceità delle poste contestate.

Si è poi precisato che l’attività del Requirente contabile è svolta nell’interesse della

legge e non solo dell’erario, quindi nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale

in rappresentanza dello Stato-comunità, anche al fine di attuare il principio di eco-

nomia processuale (che tende a sviluppare la semplificazione, intesa come rispar-

mio di attività processuali non essenziali) e di ricondurre il processo contabile nel-

l’ottica del principio di cui è espressione l’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità

di alcuni reati [quelli per i quali la soglia massima di afflizione si pone al di sotto di

parametri determinati] quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del

danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento del reo

risulta non abituale.

E ciò per attuare una giustizia equa che presenti alti livelli di efficienza.

Infine, si è operato richiamo alla giurisprudenza (Sezione giurisdizionale per il Pie-

monte, sentenza n. 10 del 17.1.2008) intesa ad affermare che il riscontro della

irregolarità di una gestione non ne preclude l’autonoma declaratoria, pur in man-

canza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile; nonché a

sostenere che, in siffatte ipotesi, si possano compensare integralmente le spese.

Sulla scorta di tali considerazioni, in via principale (per quanto costituisce interesse

precipuo in questa sede) la Procura ha concluso per l’adozione di provvedimenti

interlocutori che, accertata l’irregolarità di ogni eventuale aspetto formale, dispo-

nessero l’esecuzione di incombenti correttivi e/o, al contempo, l’acquisizione di ogni

elemento utile a dimostrare la correttezza delle poste contestate.

[7] Giudizio 3962 – Relazione n. 262/2022- Economo Comune di (omissis)

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
31

Importo contestato 133,22 euro

Procedimento monitorio (decreto n. 4/2022, addebito 93,00 euro)

[8] Giudizio 3963 – Relazione n. 263/2022 - Economo Comune di (omissis)

Importo contestato 170,00 euro

Procedimento monitorio (decreto n. 5/2022, addebito 120,00 euro).

Nelle conclusioni rassegnate nei giudizi appena elencati, la Procura ha espresso

considerazioni analoghe alle precedenti, rimarcando tra l’altro l’inadeguatezza del-

l’istruttoria rispetto a una particolare e modesta spesa [riferita all’omaggio offerto

a una religiosa impegnata da vent'anni in Africa nel recupero di bambini soldato],

con implicazioni -va detto ora- che sfiorano il tema della insindacabilità delle scelte

discrezionali.

                 [E] GIUDIZI A ISTANZA DI PARTE – CONCLUSIONI

[1] Giudizio 3848

Con ricorso a istanza di parte, ex artt. 172 e seguenti del codice di rito contabile, il

ricorrente aveva esercitato un’azione di accertamento negativo intesa a ottenere

una pronuncia giudiziale che valesse a estendere soggettivamente, alla Regione

Molise, un giudicato favorevole in tema di legittimità di un contributo che a suo

tempo egli aveva ottenuto per la realizzazione di un capannone.

La circostanza, invero, aveva costituito oggetto di una precedente sentenza della

Sezione adìta che, valorizzando il possesso dello status di imprenditore agricolo in

via principale, aveva reso una statuizione favorevole all’interessato, nei confronti

del medesimo, del Requirente contabile e del Comune nel cui territorio insisteva il

manufatto, ma solo in senso oggettivo rispetto all’Ente regionale.

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
32

Nell’occasione la Procura ha sostenuto l’inammissibilità dell’azione di accertamento

negativo di responsabilità, richiamando al fine il principio giurisprudenziale se-

condo il quale il diritto al risarcimento di un danno erariale è azionabile su esclu-

siva iniziativa del Pubblico Ministero.

Nel medesimo senso la sentenza n. 18/2022, dichiarativa dell’inammissibilità del

gravame.

[2] Giudizio 3924

Il giudizio riguardava il diritto della ricorrente, in qualità di concessionaria, a otte-

nere il pagamento da un Comune di somme anticipate, a titolo di residui di ge-

stione, in forza di convenzione per l’affidamento delle attività di riscossione coattiva

di entrate.

La Procura ha sostenuto, nel merito, la carenza probatoria della pretesa attorea,

affermando in particolare la irrilevanza a tal fine di un verbale di consegna di

documentazione, nel quale la ricorrente aveva indicato l’entità degli importi in di-

scussione e che risultava sottoscritto dal responsabile del Servizio Tributi e Finan-

za, che comunque non era l’organo deputato al riconoscimento, con valenza ester-

na, del presunto credito della Concessionaria.

In senso opposto si è espressa la Sezione, che ha pronunciato la sentenza n. 36/

2022, di condanna dell’Ente locale, prospettando l’assimilazione della condotta del

funzionario ad “un profilo latamente ‘confessorio’ di dichiarazione contra se nel con-

testo contrattuale” e, soprattutto, collegandola a una “funzione certativa, sicuramen-

te rientrante tra le attribuzioni del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi”.

La tesi non è condivisa dalla Procura, che non assume il ruolo di parte nei giudizi

ex art. 172 C.G.C., ma sostiene riguardo alla fattispecie, anche nella presente sede,

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
33

l’impossibilità di riconoscere siffatta valenza a una firma per ricevuta apposta in

calce a un documento predattiloscritto e poi integrato a penna, che non recava

indicazione di verifiche idonee a comprovare le pretese della Concessionaria.

                         [F] ATTI DI CITAZIONE IN APPELLO

[1] Sentenza n. 38 del 2021- Giudizio 3796

La vicenda riguardava una ipotesi di danno patrimoniale inferto alle finanze di un

Comune, nel cui territorio era stato realizzato un impianto fotovoltaico, dovuto a

comportamenti gravemente colposi che avevano determinato la concessione della

realizzazione, manutenzione e gestione della struttura secondo modalità illegittime,

tali da provocare il mancato introito di considerevoli entrate derivanti dalla vendita

dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete.

La pretesa è stata disattesa con la sentenza de qua, perché la Sezione, pur con-

dividendo nel merito l’impianto accusatorio, ha rilevato un vizio di legittimazione

avendo ritenuto errata l’indicazione del soggetto destinatario del beneficio risarcito-

rio, individuato dal Requirente nell’Ente locale e non nella GSE S.p.A., gestore dei

servizi energetici.

L’appello ha preliminarmente rimarcato che - pur investendo in concreto il profilo

della carenza di legittimazione del Requirente contabile rispetto alla posizione del

Soggetto pubblico in favore del quale si era invocato il riconoscimento del beneficio

risarcitorio – la sentenza gravata non ha dichiarato l’inammissibilità della doman-

da, ma ha esaminato il tema nel merito, vale a dire rispetto all’accertamento della

effettiva titolarità della posizione tutelata.

Quindi ha sostenuto l’erroneità della motivazione della pronuncia nella parte in cui

non ha valorizzato la particolare funzione del Procuratore contabile che, quale

                      Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
34

tutore delle pubbliche finanze, interviene a tutela dell’ordinamento e degli interessi

generali e indifferenziati della Collettività e, al contempo, agisce per questa via an-

che a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle Amministrazioni

pubbliche (Corte costituzionale, sentenza 18.7.2008, n. 291 e giurisprudenza ivi

richiamata).

Pertanto ha sostenuto, sul richiamo a condivisibile giurisprudenza, che il Collegio

giudicante, entro i limiti del danno prospettato, può indicare quale beneficiario del-

la condanna un soggetto diverso o cumulare, a quello reputato danneggiato, sog-

getti ulteriori che risultino aver subito parte del pregiudizio ascritto al convenuto,

atteso che il Procuratore presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti non

agisce mai nel nome e nell'interesse della singola Amministrazione, che assume

essere stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri amministratori

e dipendenti, bensì -e sempre- a tutela delle pubbliche risorse che, a suo avviso,

hanno subito un depauperamento a seguito del loro comportamento doloso o grave-

mente colposo.

[2] Sentenza n. 46 del 2021– Giudizio 3825

La vicenda riguardava un danno all’immagine contestato al legale rappresentante

di una Associazione che esercitava volontariato nel campo del soccorso e trasporto

sanitario.

Costui si era appropriato di somme che l’ASREM corrispondeva all’Associazione a

titolo di rimborso spese calcolato in parte in modo forfettario sotto la voce "dispo-

nibilità" (comprendente genericamente i costi relativi al pasto, al viaggio per rag-

giungere la sede operativa e ad altre eventuali spese direttamente connesse alle

                    Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
35

funzioni da assolvere) e in parte previa verifica dei chilometri percorsi con i mezzi

nello svolgimento delle attività.

Al riguardo la Sezione dichiarava la nullità della citazione per carenza del presup-

posto costituito dalla commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazio-

ne, evidenziando altresì che, in sede penale, erano state individuate nei lavoratori

le persone offese dal reato.

L’appello è stato fondato sul richiamo alla giurisprudenza che nega l’asserita incon-

testabilità da parte della Corte dei conti del danno all’immagine per reati (come

l’appropriazione indebita, art. 646 c.p.) non annoverati tra quelli che, in base all’art.

17, comma 30-ter, dl. n. 78 del 2009, convertito in l. n. 102 del 2009, consen-

tirebbero di perseguire la lesione della reputazione della P.A.

[3] Sentenza n. 1 del 2022 – Giudizio 3837

La vicenda riguardava una ipotesi di danno patrimoniale collegata al mancato

introito di rate di un piano di rateizzazione accordato dall’Agenzia delle Entrate a

una Società calcistica per il ripiano di un debito IVA riferito all’annualità 2008,

comprensivo di sanzioni e intessi.

Al funzionario convenuto in giudizio veniva imputata la circostanza di aver ac-

cettato, a garanzia del piano di rateizzazione in questione, una polizza fideiussoria

rilasciata da Società non abilitata a tanto in quanto iscritta nell'elenco ex art. 155,

comma 4, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

L’appello ha sostenuto che la sentenza non aveva adeguatamente motivato l’eserci-

zio dei poteri di limitare l’addebito risarcitorio da imputare al convenuto, ovvero

aveva offerto al riguardo una motivazione del tutto contraddittoria.

                     Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
Puoi anche leggere