INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Presidente Salvatore Nicolella 2023
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PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2023 RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE Presidente Salvatore Nicolella CAMPOBASSO, 24 FEBBRAIO 2023
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2023 RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE PRESIDENTE SALVATORE NICOLELLA CAMPOBASSO, 24 FEBBRAIO 2023
III INDICE Introduzione L’Ufficio di Procura pag. 3 Dati riassuntivi pag. 15 Analisi di merito pag. 19
IV
INTRODUZIONE La requisitoria del Pubblico Ministero, nella cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario 2023, si compone di tre sezioni. La prima contiene una illustrazione in generale delle risorse professionali e tecni- che disponibili e delle finalità cui è stata preordinata l’attività inquirente, accom- pagnata da considerazioni d’insieme. Le altre sezioni contengono, a loro volta, l’analisi di dettaglio dei risultati raggiunti (in termini numerici) e dei provvedimenti d’interesse. L’elaborato tiene conto dell’indirizzo di coordinamento del Procuratore generale n. 3/2022/AC, sul dovere di riservatezza del Pubblico ministero contabile in relazione all’attività istruttoria e, per tale ragione, non reca indicazioni che consentirebbero l’individuazione di Uffici ed Enti di minori dimensioni, facilitando l’accesso a dati personali.
2 Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
3 L’UFFICIO DI PROCURA INDIRIZZI E ORGANIZZAZIONE La riforma dell’istituto della responsabilità contabile dell’ultimo decennio del se- colo scorso prendeva le mosse dalla necessità di distinguere, nelle condotte foriere di danno erariale, il livello al di sotto del quale non risultava producente l’interesse a perseguire gli illeciti pregiudizievoli per l’Erario. Nessun dubbio poteva sussistere per le ipotesi dolose, di volontario inadempimento agli obblighi di servizio ovvero, altrimenti intese, di consapevolezza di arrecare un nocumento contra ius, poi precisate sotto il profilo probatorio in termini di mani- festazione della volontà dell’evento dannoso. Risultava, invece, decisivo chiarire il grado di colposa trascuratezza dei doveri, pa- lesata da comportamenti improntati a negligenza, imprudenza o noncuranza degli interessi pubblici, che avrebbe giustificato la reazione dell’ordinamento a reinte- grazione delle risorse pubbliche pregiudicate. La scelta di fissare nella colpa grave il livello di cui si discute è stata determinata dalla avveduta cognizione dell’ampiezza delle materie sottoposte alla cura degli ap- parati pubblici, della estensione della platea dei funzionari o comunque dei soggetti inseriti in ambiti in cui si perseguano pubblici interessi e della complessità in ge- nere della macchina amministrativa. È questo il filo conduttore che deve permeare l’attività del Requirente contabile, poiché riveste decisiva importanza in un sistema che, pur descrivendo puntual- mente le componenti delle fattispecie dannose (disutilità, condotta antigiuridica, elemento soggettivo, nesso causale), non prevede una casistica dei reati contabili, la cui concreta individuazione è affidata all’operatore. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
4 Si tratta, com’è facile comprendere, di una attività del tutto estranea a profili di giustizia che definiremmo “statistica”, intesa quale dimostrazione della produtti- vità del Pubblico ministero. Con essa, invero, deve procedersi all’individuazione delle criticità secondo canoni che tengano conto delle priorità dettate dalle esigenze della Collettività, da con- frontare sicuramente con le risorse di organico a disposizione degli Uffici inqui- renti. Ciò senza comunque forzare il concetto stesso di colpa, allo scopo -non condivisi- bile, va detto- di ricondurvi ipotesi “sotto soglia”, contribuendo improvvidamente a far emergere il fenomeno della cosiddetta “paura della firma”, di triste attualità. Nel 2022 la Procura contabile ha seguito questo percorso operativo, indirizzando le proprie indagini verso le criticità che da tempo segnano il Molise nei settori di maggiore interesse. Di certo non perseguendo una generalizzata verifica, vietata dall’ordinamento; ma comunque giungendo -data la diffusione dei fenomeni dannosi e pur nella specifi- cità delle singole vicende, ciascuna individuata da proprie caratteristiche- a trat- teggiare un quadro complessivo di singolare problematicità. Evidentemente si è all’inizio di un lungo percorso del quale non si può prevedere la tempistica, anche perché il numero di magistrati e di personale amministrativo assegnato a questa Procura contabile è sottodimensionato rispetto all’ambito ter- ritoriale di pertinenza (l’intero territorio regionale), oltre -di certo- se raffrontato alle dotazioni degli analoghi Uffici dell’Autorità giudiziaria ordinaria. L’organico di diritto del personale di magistratura prevede, invero, solo il posto di funzione di Procuratore regionale (riservato ai magistrati che abbiano conseguito Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
5 la qualifica di Presidente di Sezione) e due posti di magistrati istruttori, di cui uno rimasto da tempo scoperto e appena assegnato a un vincitore dell’ultimo concorso pubblico giunto a conclusione. L’organico del personale amministrativo prevede, a sua volta, solo undici posti di funzione, di cui quattro compresi nell’Area terza (funzionari) e sette nell’Area se- conda (assistenti). Uno dei posti di Area terza è riservato alla figura del Funzionario preposto, al quale l’ordinamento attribuisce compiti di gestione del personale in diretta collaborazio- ne con il Dirigente del Servizio amministrativo unico regionale e, al contempo, fun- zioni organizzative del lavoro dei colleghi. Senza dimenticare il contributo che questa figura professionale offre nella elabo- razione di specifiche istruttorie e nella predisposizione delle relazioni che il Procu- ratore regionale svolge in occasione delle parifiche dei Rendiconti dell’Amministra- zione regionale e delle cerimonie di inaugurazione degli anni giudiziari. In aggiunta alle considerazioni appena illustrate, va fatta una riflessione in merito al rapporto quantitativo fra le due Aree. È noto, infatti, che le mansioni più direttamente riferibili alle analisi nel merito dei fascicoli istruttori sono riservate ai funzionari, circostanza questa per la quale sa- rebbe auspicabile una modifica dell’attuale pianta organica di diritto dell’Ufficio, nel senso di prevedervi, allo stato (salvo un auspicato incremento complessivo), la dotazione di almeno cinque/sei dipendenti di Area terza, dovendosi ritenere com- patibile con i compiti attinenti alle mansioni segretariali la quota residuale di posti di Area seconda, che ne risulterebbe (rispettivamente, sei/cinque). Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
6 Tale quadro, letto anche alla luce di quanto si è detto circa la ridotta adeguatezza degli organici di diritto, giustifica l’attuale giacenza di fascicoli, determinata dalle difficoltà di smaltimento dovute anche alla corposa quantità di denunce che ven- gono nel tempo acquisite con ritmo costante. Sul punto, nel rimandare al prospetto inerente all’attività svolta nel 2022, riportato nella seconda sezione dell’elaborato (anche per la corretta cognizione dei criteri di calcolo dei dati finali che qui si anticipano), va riferito che i fascicoli istruttori pen- denti sono risultati: - al 31 dicembre 2021, pari a n. 2598; - al 31 dicembre 2022, pari a n. 2479; - al 15 febbraio 2023, pari a n. 2363. Al riguardo va precisato che i risultati descritti emergono nonostante sia proseguito nell’anno di riferimento -e ancora venga coltivato nell’attualità- il progetto per lo smaltimento dell’arretrato e l’efficientamento dei processi, promosso dal Segreta- riato Generale. In termini complessivi, nell’anno in commento l’Ufficio ha proseguito l’attività isti- tuzionale di indagine, concretata in inviti a dedurre (in sintesi, si tratta della con- testazione degli addebiti) e nelle conseguenti citazioni in giudizio. Inoltre, ha rinnovato l’esercizio dei mezzi di conservazione della garanzia patrimo- niale dei crediti risarcitori e ha percorso il rito relativo a fattispecie di responsabi- lità sanzionatoria pecuniaria. Infine, è stata svolta un’articolata attività in ordine: al monitoraggio delle proce- dure di recupero degli importi delle condanne risarcitorie, anche di secondo grado; all’attivazione dei giudizi di resa di conto nei confronti degli agenti contabili che Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
7 risultino inadempienti; alla resa di conclusioni nell’ambito dei giudizi di conto e dei giudizi a istanza di parte ex art. 172 C.G.C. Va anche rimarcato che nel 2022 ha avuto inizio la sperimentazione delle nuove funzioni informatiche, propedeutiche altresì alla futura attuazione del processo contabile telematico. Si tratta delle procedure disponibili per il deposito di atti e documenti [Sistema DAeD, accessibile tramite identità digitale SPID] e per la consultazione della pro- duzione istruttoria presente nel fascicolo on line [FOL], secondo la disciplina det- tata nel Decreto del Presidente della Corte n. 126/2022 e nel relativo Manuale operativo. L’auspicio da formulare è che attraverso tali funzioni, che nell’immediato stanno ovviamente comportando un laborioso adattamento e un necessario confronto con l’Utenza, si possa raggiungere un più agevole smaltimento dei carichi di lavoro. Mi preme, in ultimo, segnalare che la Sede degli Uffici della Corte in Campobasso non è adeguata alle necessità attuali e, ancor meno, nella prospettiva di un incre- mento degli organici. Il suo assetto non appare, invero, rispondere alle moderne esigenze di costruzione degli spazi ai fini della corretta caratterizzazione degli ambiti lavorativi, della con- divisione delle attività e di una congrua efficienza energetica; inoltre, non presenta una ottimale dotazione di misure di sicurezza e di strutture di superamento di barriere architettoniche. Sarebbe, quella della realizzazione di una nuova Sede, efficiente e moderna, una soluzione da valutare e da percorrere, in un’ottica generale che potrebbe tener conto anche di analoghe esigenze di altri Plessi giudiziari. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
8 Una strada questa che, con la collaborazione delle Istituzioni locali e con l’utilizzo di risorse anche comunitarie, oltre a costituire una tappa significativa nell’assetto urbanistico del Capoluogo regionale, offrirebbe un contributo all’attuazione della ripresa economica del territorio, oltre che un’occasione di offerta lavorativa per la manodopera locale. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
9 IL MERITO DELL’ATTIVITÀ REQUIRENTE Rimanendo nei limiti di durata assegnati al presente intervento dalle Linee guida approvate dall’Organo di autogoverno con delibera n. 24/2023, si forniscono ge- nerali notizie di sintesi su indagini d’interesse, rinviando alle ulteriori sezioni del- l’elaborato per il dettaglio di quelle cui hanno fatto seguito atti di accusa. Va inizialmente ricordato che la Procura ha partecipato attivamente alle procedure di parifica del Rendiconto generale della Regione Molise che hanno riguardato in particolare gli esercizi 2020 e 2021. Il qualificato osservatorio, invero, ha consentito di desumere notizie di danno ed elementi istruttori che hanno facilitato le scelte operative di questo Requirente. A) In ambito sanitario, la Procura ha svolto indagini e ha concretizzato iniziative che hanno contribuito a perseguire decisive cause del dissesto che dal 2007 co- stringe la Regione a un Piano di rientro dal deficit di problematica risoluzione, al quale sono collegate tangibili ricadute sul piano assistenziale ed aggravi della pres- sione fiscale sulla Collettività molisana. La stessa Consulta, nella recentissima sentenza n. 20 del 10.1/14.2.2023 -con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 23. 6.2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza - Linee guida)- ha stigmatizzato “l’anomalia di un commissariamento della sanità regionale che si protrae da oltre tredici anni (si ricorda che la nomina del primo commissario ad acta risale al 24 luglio 2009), senza che gli obiettivi per cui è stato predisposto siano stati raggiunti, con tutte le ripercussioni che esso determina sulla forma di governo regio- nale, sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sull’equilibrio finanziario della sanità. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
10 Del resto, questa Corte ha già affermato in diverse occasioni che «il lungo protrarsi del commissariamento costituisce un sintomo negativo dell’andamento di questo pro- cesso, cosicché si accentua l’esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite»”. Gli interventi della Procura hanno riguardato, soprattutto: → il cd. “Progetto M.E.F.”, finalizzato al monitoraggio e alla validazione della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, iniziativa questa fallita a causa di una gestione caratterizzata dalla mancata acquisizione del previo accordo con gli operatori del settore; → la violazione dei cc.dd. “tetti di spesa”, con ricadute negative sulla programma- zione delle risorse finanziarie alle quali parametrare, nell’intero anno di riferimen- to, le attività delle Strutture pubbliche e private che operano nel settore. Questa seconda fattispecie riguarda la definizione concordata, conclusa nel 2016/ 2017, dei saldi richiesti da Strutture private per prestazioni rese a cittadini di altre Regioni nel periodo 2007/2014. Il problema si è riproposto negli anni successivi e ha generato un ampio dibattito di grande attualità, soprattutto per l’aspetto delle prestazioni salvavita, ossia per le cure urgenti/indifferibili come l'assistenza ai pazienti bisognosi di terapie inten- sive e oncologiche. Si tratta di una vicenda dalla quale emerge un quadro fattuale e giuridico com- plesso, che ha richiesto ancor maggiore rigorosità e prudenza nel suo esame, oltre che la consueta riservatezza che presta questo Ufficio requirente, alla quale restano estranee analisi che pur sono state anticipate in passato in scritti elaborati per cerimonie analoghe alla presente. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
11 Importanti elementi di valutazione ha offerto, comunque, la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezione III, sentenza n. 27608 del 2019, richiamata da Con- siglio di Stato, Sezione III, n. 8161 del 2021), intesa a ribadire "… che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sa- nitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema". E ancora è stato chiarito (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 165 del 2022) che “an- che gli ospedali classificati, come le aziende ospedaliere pubbliche, ricadono nella gestione per ‘accordi’ … a monte dei quali si pone in ogni caso l'attività autoritativa di programmazione di cui qui si tratta”; dal che “consegue che anche per tali strutture sussiste comunque un budget di spesa che deve essere rispettato”. Sul tema preme, altresì, richiamare la recentissima ordinanza della Corte di cas- sazione n. 2882/2023 del 31.1.2023, che ha confermato la giurisdizione del Giu- dice contabile nei confronti dei soggetti privati in regime di accreditamento, “non solo nel caso in cui siano stati loro traslati poteri pubblicistici di direzione, di controllo e di intervento, ma tutte le volte in cui la loro relazione con l’amministrazione integri un rapporto di servizio in senso ampio, in virtù del quale essi debbano ritenersi in- seriti in modo continuativo nell’organizzazione dell’ente, assumendo particolari vin- coli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali cui l’attività medesima dell’ente è preordinata”. B) Nel settore dei Trasporti pubblici sono varie le criticità, riconducibili al quadro d’insieme ricostruito nelle relazioni della Sezione del controllo, dal quale emergono: Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
12 → i ritardi nell’adozione del piano regionale dei trasporti; → le problematiche concernenti l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico au- tomobilistico extraurbano; → l’assetto frammentario del servizio di trasporto su gomma, basato su contratti in regime di proroga (contratti ponte); → il contenzioso con le Aziende affidatarie dei servizi di trasporto in regime di pro- roga; → il tema delle verifiche dei bilanci aziendali, ai fini delle compensazioni di legge; → le deficienze del trasporto su rotaia, le esposizioni debitorie della Regione e la congruità del servizio reso da Trenitalia S.p.A. C) Riguardo al tema dei costi della politica, sono state promosse (e altre sono in fase di attivazione) una serie di iniziative risarcitorie che fanno seguito a indagini penali riferite all’illecito utilizzo di risorse pubbliche erogate dalla Regione Molise per le necessità dei Gruppi consiliari. Si tratta di un tema riferito a vicende che risalgono agli anni 2007/2012, per le quali si è reso necessario attendere le statuizioni penali irrevocabili al fine di avere chiaro e definitivo il quadro delle spese illecite, a volte davvero desolante, come testimoniano alcuni giustificativi rinvenuti, costituiti da documentazione rilasciata da esercizi commerciali localizzati all’estero. Contestuale esigenza è stata quella di poter azionare il pregiudizio all’immagine subito nella circostanza dall’Amministrazione, in una realtà territoriale quale quel- la molisana, circoscritta in termini non solo geografici, ma soprattutto demografici. Vi è stata, infatti, una intuibile e grave ripercussione sulla reputazione dell’Ente regionale, che ha ingenerato nei cittadini, alla stregua di un canone di ragionevole Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
13 probabilità e con riferimento alla delicatezza della funzione politica svolta dai con- venuti/indagati, un senso di penosa frustrazione per la disaffezione manifestata dai rappresentanti eletti rispetto agli impegni assunti con l’Amministrazione e, di riflesso, verso la Comunità servita. C.1) In ordine al profilo del danno all’immagine va rimarcato che questa Procura condivide la più recente giurisprudenza delle Sezioni territoriali, orientata a rite- nere che l’introduzione dell’art. 51 del codice di rito, nel quale non vi è richiamo alla limitazione ai soli delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, consenta di estendere la tutela della reputazione anche a fattispecie estra- nee alla categoria dei reati contro la Pubblica amministrazione. Sul punto, non si ritenga banale o populistico il richiamo a un procedimento in corso, concernente l’offesa all’immagine di una Istituzione scolastica, conseguenza di reati sessuali compiuti da un collaboratore nei confronti di alunni minorenni (per il dettaglio si rinvia alla sezione terza del presente elaborato). D) Altri profili riguardano ipotesi di danno alle entrate pubbliche, nell’ambito delle quali la stampa ha particolarmente segnalato il problema della riscossione delle tasse automobilistiche. La Procura ritiene, in generale, che le eventuali inadempienze da parte dei conces- sionari della riscossione possano essere perseguite anche attraverso l’esame dei conti in cui vanno rappresentati i risultati delle gestioni affidate. È questa una funzione di gran rilievo, storicamente assegnata alla cura del Giudice contabile ma, secondo questo Requirente e come si potrà leggere nella sezione terza che segue, non adeguatamente percorsa rispetto appunto alle gestioni di maggior Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
14 interesse, quali quelle degli agenti contabili delle più importanti Istituzioni aventi sede nel territorio regionale. Nelle conclusioni scritte rese ai sensi dell’art. 148, comma 3, del codice di rito, invero, è stato evidenziato il limitato rilievo finanziario dei conti sottoposti dai re- latori all’esame del Collegio e si sono rimarcate le esigenze: a) di maggiori approfondimenti nelle fasi istruttorie in attuazione del principio di economia processuale, che persegue la semplificazione, intesa come risparmio di attività processuali non essenziali; b) di ricondurre il processo contabile nell’ottica del principio di cui è espressione l’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità di alcuni reati [quelli per i quali la soglia massima di afflizione si pone al di sotto di parametri determinati] quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di partico- lare tenuità e il comportamento del reo risulta non abituale. E) In ultimo, va dato conto delle impugnazioni rivolte nel 2022 avverso pronunce della Sezione giurisdizionale. In estrema sintesi, rinviando al seguito per il dettaglio, sono stati fatti valere: - alcuni vizi di motivazione nella quantificazione degli importi addebitati; - il mancato esercizio del potere di individuare, quale beneficiario della condanna, un soggetto diverso da quello indicato quale danneggiato nell’atto di promovimento del giudizio (sul presupposto che il Requirente interviene a tutela dell’ordinamento e degli interessi generali e indifferenziati della Collettività e, al contempo, agisce per questa via anche a tutela degli interessi concreti delle Amministrazioni pubbliche); - il non condiviso allineamento alla giurisprudenza più restrittiva in tema di danno all’immagine della Pubblica amministrazione. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
15 DATI RIASSUNTIVI ANNO 2022 Al 31 dicembre 2021 risultavano giacenti n. 2598 fascicoli istruttori. Nel corso del 2022: → sono stati aperti n. 901 procedimenti istruttori; → sono state effettuate n. 366 richieste istruttorie; → sono state disposte n. 998 archiviazioni; → è stata disposta la riunione di n. 11 fascicoli; → sono stati emessi n. 17 inviti a dedurre, riferiti in totale a 36 presunti respon- sabili (di cui 3 inviti, per un totale di 6 presunti responsabili, sono stati archiviati); → sono stati emessi n.11 atti di citazione; → è stato promosso n. 1 giudizio ex artt. 133 e ss. C.G.C. e 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; → sono stati promossi n. 2 sequestri conservativi; → sono stati promossi n. 5 appelli. Al 31 dicembre 2022 risultavano, quindi, giacenti n. 2479 fascicoli istruttori. [1] Archiviazioni in via preliminare: → decreti equa riparazione archiviati direttamente ex art. 54 C.TG.C.: n. 382; [2] →altre notizie di danno erariale: n. 22 (di cui n. 12 archiviate direttamente ex art. 54 C.G.C.). [3] 1 Criterio di calcolo: fascicoli giacenti al 31.12.2021 n. 2598 + fascicoli di nuova apertura n. 901 – n. 1020 fascicoli [di cui n. 998 archiviazioni, n. 11 fascicoli non conteggiati stante la riunione e n. 11 fascicoli esitati in citazione] = n. 2479 fascicoli giacenti al 31 dicembre 2022. 2 Nel 2021 il dato era pari a 105. 3 Nel 2021 il dato era pari a 33 (di cui n. 22 archiviati direttamente ex art. 54 C.TG.C.). Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
16 Recuperi importi oggetto di condanne al 31 dicembre 2022: → a seguito di giudicato (sentenze di primo e secondo grado): € 337.159,65; → a seguito di definizione agevolata: zero; → avvenuti in corso di istruttoria: 10.716,43 [fascicolo I00637/2022, concernente il mancato riversamento di introiti del gioco del lotto]; → avvenuti a seguito di invito a dedurre: 10.505,35 euro, di cui: - 8.505,35 euro [fascicolo I00466/2022, concernente il mancato riversamento di proventi del gioco del lotto]; - 2.000,00 euro (fascicolo V2017/00328, concernente il danno all’immagine de- rivato da un reato di peculato commesso rispetto a finanziamenti a Gruppi con- siliari regionali; il recupero è stato attuato tramite rinuncia dell’intimato a im- porti che gli erano dovuti dalla Regione Molise). Conti giudiziali: → pareri favorevoli all’estinzione di giudizi per compimento del termine quinquen- nale (art. 150 C.G.C.): n. 240; → pareri su relazioni di discarico: n. 3; → conclusioni su relazioni di deferimento all’esame del Collegio: n. 8; → pareri su riti monitori: n. 2 (giudizi compresi in quelli appena citati). PERIODO 1° GENNAIO – 15 FEBBRAIO 2023 In detto periodo: → sono stati aperti n. 50 procedimenti istruttori; → sono state effettuate n. 60 richieste istruttorie; → sono state disposte n. 144 archiviazioni; → è stata disposta la riunione di n. 20 fascicoli; Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
17 → sono stati emessi n. 3 inviti a dedurre; → sono stati emessi n. 2 atti di citazione. → pareri favorevoli all’estinzione di giudizi di conto per compimento del termine quinquennale (art. 150 C.G.C.): n. 70; Al 15 febbraio 2023 risultavano, quindi, giacenti n. 2363 fascicoli istruttori, così suddivisi (non si tiene conto del Magistrato di ultima assegnazione): [4] - Procuratore regionale: n. 1246; - Sostituto Procuratore Generale: n. 1097; - Assegnazioni congiunte al PR e SPG: n. 20. 4 Criterio di calcolo: fascicoli giacenti al 31.12.2022 n. 2479 + fascicoli di nuova apertura n. 50 – n. 166 fascicoli [n. 144 archiviazioni, n. 20 fascicoli non conteggiati stante la riunione e n. 2 fascicoli esitati in citazione o in ricorso ex art. 133 C.G.C.] = n. 2363 fascicoli giacenti al 15 febbraio 2023. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
18 Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
19 ANALISI DI MERITO La presente parte dell’elaborato viene strutturata distinguendo, in ambiti di inte- resse, tra citazioni e inviti a dedurre. [A] SANITÀ [1] CITAZIONI [1.1] Giudizio 3939 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale arrecato alla Regione Molise nell’ambito del cd. “Progetto M.E.F.” [finalizzato al monitoraggio e alla validazione della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale di cui al proto- collo di intesa sottoscritto il 12.5.2005 dal Presidente della Regione Molise e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze] e derivante dal contenzioso con il forni- tore [omissis], definito con sentenza n. 5/2014 del Tribunale di Campobasso e sentenza n. 285/2015 della Corte di appello di Campobasso. Importo danno azionato: 335.000,00 euro. Amministrazione danneggiata: Regione Molise. Stato del giudizio: discusso all’udienza del 19.1.2023. [1.2] Giudizio 3953 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno patrimoniale e danno all’immagine conseguenti al reato di truffa aggravata continuata perpetrata da un pubblico dipendente ai danni dell’Amministrazione di appartenenza, responsabilità accer- tata con sentenza n. 20/2020 del GUP del Tribunale di Larino. Importo danno azionato: 122.827,19 euro. Amministrazione danneggiata: ASREM. Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 15.6.2023. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
20 Promosso sequestro conservativo, accolto parzialmente. [2] INVITI A DEDURRE [2.1] Fascicolo istruttorio V2018/00151 Si riporta al riguardo l’abstract del provvedimento: “La Regione Molise ha sottoscritto, nel marzo del 2007, l'Accordo per la riqualifica- zione strutturale e il rientro dai disavanzi del Settore sanitario (c.d. Piano di Rien- tro). La situazione deficitaria si è protratta nel tempo, tanto da costituire ancora, a distanza di ben 15 anni, il profilo più problematico del bilancio regionale, tale da comportare inevitabili riflessi negativi sul Sistema sanitario Molise, caratterizzato da una notoria incidenza delle prestazioni assicurate da Strutture private, alla quale si accompagna una drammatica condizione dei Presìdi pubblici, penalizzati anche sotto il profilo della inadeguata distribuzione sul territorio osservata ancora durante la pandemia da COVID-19. In questa realtà si inserisce la vicenda esaminata … , che riguarda posizioni debi- torie della Regione Molise riferite a prestazioni offerte dalle due maggiori Strutture sanitarie private presenti sul territorio …, in eccedenza ai tetti di spesa che erano stati assegnati secondo puntuali disposizioni normative intese a razionalizzarne l’offerta e a parametrarla alle risorse finanziarie disponibili. Si tratta di una situazione caratterizzata da una forte richiesta di prestazioni, an- che per pratiche sanitarie non richiedenti alta specializzazione, avanzata da citta- dini residenti in altre Regioni alle due Strutture private, realizzate in zone geografi- che strategiche. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
21 Una circostanza, quella della migrazione sanitaria, che ha ricadute sul Settore an- che a livello nazionale, costituendo una sorta di escamotage in grado di vanificare le politiche di contenimento della spesa, ancor di più nell’attuale grave situazione economica del Paese. Nello specifico, alle pretese economiche delle Strutture, proprio perché eccedenti rispetto ai richiamati tetti di spesa, non ha fatto seguito la normale procedura che consente la regolazione su base nazionale del rapporto dare/avere (mobilità pas- siva/mobilità attiva) per ciascuna Regione/Provincia Autonoma. L’impasse, infatti, ha trovato soluzione in intese intervenute nel 2016 tra le mede- sime Strutture private e la Regione, che hanno avuto attuazione nel biennio 2016/ 2017 attraverso l’impegno di risorse finanziarie rinvenute nei fondi FAS e nell’ac- cesso alle anticipazioni di liquidità ex dl. n. 35/2013”. Importo danno contestato: 53.750.347,42 euro. Amministrazione danneggiata: Regione Molise (ovvero eventuale diverso soggetto giuridico individuato nel corso della procedura). [B] AMMINISTRAZIONI ED ENTI TERRITORIALI [1] CITAZIONI/RICORSI [1.1] Giudizio 3942 Il ricorso ex artt. 133 e ss. C.G.C., con richiesta di applicazione della sanzione ex art. 248, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, è stato promosso nei confronti di un ex Sindaco per il riconoscimento della responsabilità del medesimo nella deter- minazione del dissesto finanziario dell’Ente. Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis). Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
22 Stato del giudizio: definito con decreto della Sezione Molise in composizione mo- nocratica n. 1/2022. Importo di condanna: 5.753,60 euro. [1.2] Giudizio 3938 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno patrimoniale, danno da disservizio e danno all’immagine conseguenti a condotte assenteistiche. Importo danno azionato: 81.765,75 euro. Amministrazione danneggiata: Questura di Isernia. Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 23.3.2023. Promosso sequestro conservativo, accolto parzialmente. [1.3] Giudizio 3940 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno patrimoniale diretto, correlato agli emolumenti stipendiali illegittimamente erogati a dipendenti assunti con con- tratti a tempo determinato, in violazione del quadro normativo di riferimento. Importo danno azionato: 40.190,43 euro. Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis). Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 13.7.2023. [1.4] Giudizio 3943 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale conseguente alla liquida- zione, a seguito di contenzioso instaurato da alcuni dipendenti comunali, delle somme asseritamente richieste a titolo di performance individuale, in aperto con- trasto con la normativa prevista in materia di contrattazione decentrata (delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio n. 20/2020). Importo danno azionato: 10.958,41 euro. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
23 Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis). Stato del giudizio: discusso all’udienza camerale del 19.1.2023 – rito abbreviato. [1.3] Giudizio 3958 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza conseguente alla commissione del reato di peculato continuato, riconosciuto con le sentenze n. 486/2016 del Tribunale di Campobasso e n. 26/ 2021 della Corte di appello di Salerno, divenuta irrevocabile il 17.4.2021. Importo danno azionato: € 6.370,50. Amministrazione danneggiata: Provincia di (omissis). Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 18.5.2023. [1.5] Giudizio 3959 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale conseguente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, con maggiorazione dovuta al ritar- dato pagamento della stessa, a seguito dell’omessa ottemperanza da parte di un Ente locale alle prescrizioni dettate dall’Autorità Garante in materia di servizio idrico integrato (ARERA), deliberazione 139/2020/idr di accertamento violazioni a regole prescrittive. Importo danno azionato: € 35.280,00 Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis). Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 18.5.2023. [1.6] Giudizio 3964 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno patrimoniale e relativo danno alla immagine dell’Amministrazione di appartenenza derivante dalla commissione del reato di peculato continuato, con la distrazione per finalità non istituzionali di Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
24 somme di denaro detenute in qualità di Presidente di un Gruppo del Consiglio Regionale del Molise. Amministrazionene danneggiata: Regione Molise. Importo danno: 268.800,72 euro. Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 13.7.2023. [1.7] Giudizio 3965 (citazione emessa nel 2023) La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza derivante dalla commissione del reato di peculato continuato, per la distrazione per finalità non istituzionali di somme di denaro detenute in qualità di Presidente p.t. del Consiglio Regionale del Molise. Amministrazionene danneggiata: Regione Molise. Importo danno: 40.000,00 euro. Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 21.9.2023. [1.8] Giudizio 3966 (citazione emessa nel 2023) La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale contestata a un funzionario comunale e a due Società per il pregiudizio derivato dal mancato accertamento e dalla mancata riscossione di tributi locali (imu/tarsu/tia) per le annualità 2012 e 2013. Amministrazionene danneggiata: Comune di (omissis). Importo danno azionato: 283.725,75 euro. [2] INVITI [2.1] Fascicolo istruttorio I00525/2022 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale derivante dal cumulo di incarichi e dall’omesso riversamento di quanto indebitamente percepito per lo Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
25 svolgimento di attività incompatibili (rapporti di lavoro presso Istituti privati) da parte di un docente di musica. Importo danno contestato: 85.379,57 euro. Amministrazione danneggiata: Conservatorio Statale di Musica (omissis). [2.2] Fascicolo istruttorio I00526/2021 La vicenda si riferisce a una ipotesi di responsabilità erariale a carico di Ammi- nistratori pubblici e di un Responsabile del Servizio Area Tecnica in merito al- l’affidamento diretto di una consulenza tecnica finalizzata alla predisposizione degli atti di gara inerenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani dell’Ente comunale di appartenenza. Importo danno contestato: 3.000,00 euro. Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis). Esito: archiviazione post-invito, a seguito deduzioni e audizioni degli intimati. [2.3] Fascicolo istruttorio I00518/2021 La fattispecie si riferisce alla vicenda di cui al giudizio 3966 citato. Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis). [2.4] Fascicolo istruttorio I00444/2020 (invito emanato nel 2023) La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale derivante da condotte assenteistiche perpetrate da cinque dipendenti comunali. In merito, è stato contestato il danno patrimoniale da assenteismo, ex art. 55- quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, pari alle quote di retribuzione corrisposte relativamente ai periodi per i quali è stata accertata la mancata prestazione; oltre che il danno non patrimoniale all’immagine collegato alle condotte assenteisti- che. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
26 Importo danno contestato: 7.731,30 euro. Amministrazione danneggiata: Comune di (omissis). [2.5] Fascicolo istruttorio I00325/2020 (invito emanato nel 2023) La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale derivante dall’attribuzione e percezione di trattamenti economici maggiori rispetto a quelli che legittima- mente avrebbero dovuto essere corrisposti a tre dipendenti di una Unione di Co- muni. Importo danno contestato: 34.956,28 euro. Amministrazione danneggiata: Unione dei Comuni (omissis). [2.6] Fascicolo istruttorio I00816/2022 (invito emanato nel 2023) La vicenda si riferisce a una ipotesi di responsabilità erariale a carico di un di- pendente del Ministero dell’Istruzione (collaboratore scolastico), sottoposto a procedimento penale a seguito del compimento di reati di natura sessuale nei confronti di alunni minorenni. In merito, sono stati contestati il danno patrimoniale da lesione del nesso si- nallagmatico, il danno da disservizio e il danno all’immagine di natura non patri- moniale. Importo complessivo dei danni contestati: 179.375,50 euro. Amministrazione danneggiata: Ministero dell’Istruzione. [C] ALTRE FATTISPECIE [1] CITAZIONI [1.1] Giudizio 3960 Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
27 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale conseguente alla commis- sione dei reati di truffa aggravata e di peculato d’uso commessi a danno dell’Am- ministrazione di appartenenza nell’espletamento delle mansioni di competenza – sentenza n. 409/2021 del Tribunale di Campobasso. Importo danno: € 2.455,12 – richiesta attivazione procedimento monitorio. Amministrazione danneggiata: Provincia di (omissis). Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 18.5.2023. [1.2]. Giudizio 3961 La vicenda si riferisce a una fattispecie di danno da lesione del rapporto sinal- lagmatico derivato all’Amministrazione di appartenenza dalla distrazione di ener- gie lavorative dai compiti istituzionali del convenuto, avendo costui tenuto con- dotte di rilievo penale, con conseguente disutilità della spesa per retribuzioni. Importo danno azionato: € 8.747,90. Amministrazione danneggiata: Organismo militare. Stato del giudizio: discussione fissata all’udienza del 13.7.2023. [2] INVITI [2.1] Fascicolo istruttorio V2017/00328 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno all’immagine derivata dall’illecito utilizzo, in qualità di capogruppo, di risorse finanziarie pubbliche erogate al gruppo consiliare regionale di appartenenza in violazione della L.R. n. 20/1991. Importo danno contestato: euro 2.000,00 Amministrazione danneggiata: Regione Molise. Esito: archiviato a seguito di recupero dell’importo azionato. [2.2] Fascicolo istruttorio V2014/00438 Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
28 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale derivato dalla risoluzione del rapporto di lavoro di un Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (A.R.P.C.) disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e dichiarata illegittima dal Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del lavoro con sentenza n. 292/2014 del 23.9.2014, con contestuale condanna della Regione Molise a pagare al Dirigente revocato il compenso ancora dovuto per l’incarico in questione fino alla sua naturale scadenza. Importo danno contestato: 196.132,52 euro. Amministrazione danneggiata: Regione Molise. [3.3] Fascicolo istruttorio I00466/2022 La vicenda si riferisce a una ipotesi di danno erariale derivante dal mancato riversamento di proventi del lotto, dovuti all’Erario per il tramite del Conces- sionario, da parte di un assegnatario di ricevitoria. Importo danno contestato: € 8.505,35. Amministrazione danneggiata: Stato. Esito: archiviazione a seguito di pagamento dell’importo. [D] AZIONI A TUTELA DEL CREDITO: SEQUESTRI ANTE CAUSAM [1] Fascicolo I00096/2021 - Giudizio 3938/SEQ A tutela del credito erariale è stata richiesta cautela per l’importo di 81.765,75 euro; il Giudice designato, con ordinanza n. 8/2022 ha confermato il sequestro conservativo, autorizzato con il D.P. n. 1/2022, per la somma di € 51.765,75, con esclusione dell’importo richiesto per il danno all’immagine. Avverso il provvedimento parzialmente confermativo è stato proposto reclamo ex art. 76 C.G.C. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
29 Con ordinanza n. 17/2022 il Collegio ha confermato l’ordinanza reclamata. [2] Fascicolo V2017/00198 - Giudizio 3953/SEQ A tutela del credito erariale è stata richiesta cautela per l’importo di 122.827,19 euro; il Giudice designato, con ordinanza n. 23/2022 ha confermato il sequestro conservativo, autorizzato con il D.P. n. 2/2022, per la somma di € 112.827,19, con esclusione dell’importo richiesto per il danno all’immagine. Avverso il provvedimento parzialmente confermativo è stato proposto reclamo ex art. 76 del Codice della Giustizia Contabile. Con ordinanza n. 27/2022 il Collegio ha confermato l’ordinanza reclamata. [E] GIUDIZI DI CONTO - CONCLUSIONI [1] Giudizio 3944 – Relazione n. 19/2022 – Economo Rilievi: contestato importo di 1.135,19 euro. [2] Giudizio 3945 – Relazione n. 21/2022 – Economo Rilievi: contestato importo di 91,95 euro. [3] Giudizio 3946 – Relazione n. 22/2022– Economo Rilievi: contestato importo di 30,40 euro. [4] Giudizio 3947 – Relazione n. 33/2022 – Economi Rilievi: irregolare tenuta della contabilità e richiesta ricompilazione conto. [5] Giudizio 3948 – Relazione n. 34/2022 – Economi Rilievi: contestato importo di 20,42 euro. [6] Giudizio 3949 – Relazione n. 47/2022 - Economo Rilievi: irregolare tenuta della contabilità e richiesta ricompilazione conto. Nelle conclusioni rassegnate nei giudizi appena elencati, la Procura ha rappresen- tato carenze istruttorie, ha evidenziato il limitato rilievo finanziario delle gestioni e Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
30 ha rimarcato che gran parte della documentazione già acquisita forniva almeno un principio di prova in ordine alla liceità delle poste contestate. Si è poi precisato che l’attività del Requirente contabile è svolta nell’interesse della legge e non solo dell’erario, quindi nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale in rappresentanza dello Stato-comunità, anche al fine di attuare il principio di eco- nomia processuale (che tende a sviluppare la semplificazione, intesa come rispar- mio di attività processuali non essenziali) e di ricondurre il processo contabile nel- l’ottica del principio di cui è espressione l’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità di alcuni reati [quelli per i quali la soglia massima di afflizione si pone al di sotto di parametri determinati] quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento del reo risulta non abituale. E ciò per attuare una giustizia equa che presenti alti livelli di efficienza. Infine, si è operato richiamo alla giurisprudenza (Sezione giurisdizionale per il Pie- monte, sentenza n. 10 del 17.1.2008) intesa ad affermare che il riscontro della irregolarità di una gestione non ne preclude l’autonoma declaratoria, pur in man- canza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile; nonché a sostenere che, in siffatte ipotesi, si possano compensare integralmente le spese. Sulla scorta di tali considerazioni, in via principale (per quanto costituisce interesse precipuo in questa sede) la Procura ha concluso per l’adozione di provvedimenti interlocutori che, accertata l’irregolarità di ogni eventuale aspetto formale, dispo- nessero l’esecuzione di incombenti correttivi e/o, al contempo, l’acquisizione di ogni elemento utile a dimostrare la correttezza delle poste contestate. [7] Giudizio 3962 – Relazione n. 262/2022- Economo Comune di (omissis) Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
31 Importo contestato 133,22 euro Procedimento monitorio (decreto n. 4/2022, addebito 93,00 euro) [8] Giudizio 3963 – Relazione n. 263/2022 - Economo Comune di (omissis) Importo contestato 170,00 euro Procedimento monitorio (decreto n. 5/2022, addebito 120,00 euro). Nelle conclusioni rassegnate nei giudizi appena elencati, la Procura ha espresso considerazioni analoghe alle precedenti, rimarcando tra l’altro l’inadeguatezza del- l’istruttoria rispetto a una particolare e modesta spesa [riferita all’omaggio offerto a una religiosa impegnata da vent'anni in Africa nel recupero di bambini soldato], con implicazioni -va detto ora- che sfiorano il tema della insindacabilità delle scelte discrezionali. [E] GIUDIZI A ISTANZA DI PARTE – CONCLUSIONI [1] Giudizio 3848 Con ricorso a istanza di parte, ex artt. 172 e seguenti del codice di rito contabile, il ricorrente aveva esercitato un’azione di accertamento negativo intesa a ottenere una pronuncia giudiziale che valesse a estendere soggettivamente, alla Regione Molise, un giudicato favorevole in tema di legittimità di un contributo che a suo tempo egli aveva ottenuto per la realizzazione di un capannone. La circostanza, invero, aveva costituito oggetto di una precedente sentenza della Sezione adìta che, valorizzando il possesso dello status di imprenditore agricolo in via principale, aveva reso una statuizione favorevole all’interessato, nei confronti del medesimo, del Requirente contabile e del Comune nel cui territorio insisteva il manufatto, ma solo in senso oggettivo rispetto all’Ente regionale. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
32 Nell’occasione la Procura ha sostenuto l’inammissibilità dell’azione di accertamento negativo di responsabilità, richiamando al fine il principio giurisprudenziale se- condo il quale il diritto al risarcimento di un danno erariale è azionabile su esclu- siva iniziativa del Pubblico Ministero. Nel medesimo senso la sentenza n. 18/2022, dichiarativa dell’inammissibilità del gravame. [2] Giudizio 3924 Il giudizio riguardava il diritto della ricorrente, in qualità di concessionaria, a otte- nere il pagamento da un Comune di somme anticipate, a titolo di residui di ge- stione, in forza di convenzione per l’affidamento delle attività di riscossione coattiva di entrate. La Procura ha sostenuto, nel merito, la carenza probatoria della pretesa attorea, affermando in particolare la irrilevanza a tal fine di un verbale di consegna di documentazione, nel quale la ricorrente aveva indicato l’entità degli importi in di- scussione e che risultava sottoscritto dal responsabile del Servizio Tributi e Finan- za, che comunque non era l’organo deputato al riconoscimento, con valenza ester- na, del presunto credito della Concessionaria. In senso opposto si è espressa la Sezione, che ha pronunciato la sentenza n. 36/ 2022, di condanna dell’Ente locale, prospettando l’assimilazione della condotta del funzionario ad “un profilo latamente ‘confessorio’ di dichiarazione contra se nel con- testo contrattuale” e, soprattutto, collegandola a una “funzione certativa, sicuramen- te rientrante tra le attribuzioni del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi”. La tesi non è condivisa dalla Procura, che non assume il ruolo di parte nei giudizi ex art. 172 C.G.C., ma sostiene riguardo alla fattispecie, anche nella presente sede, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
33 l’impossibilità di riconoscere siffatta valenza a una firma per ricevuta apposta in calce a un documento predattiloscritto e poi integrato a penna, che non recava indicazione di verifiche idonee a comprovare le pretese della Concessionaria. [F] ATTI DI CITAZIONE IN APPELLO [1] Sentenza n. 38 del 2021- Giudizio 3796 La vicenda riguardava una ipotesi di danno patrimoniale inferto alle finanze di un Comune, nel cui territorio era stato realizzato un impianto fotovoltaico, dovuto a comportamenti gravemente colposi che avevano determinato la concessione della realizzazione, manutenzione e gestione della struttura secondo modalità illegittime, tali da provocare il mancato introito di considerevoli entrate derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete. La pretesa è stata disattesa con la sentenza de qua, perché la Sezione, pur con- dividendo nel merito l’impianto accusatorio, ha rilevato un vizio di legittimazione avendo ritenuto errata l’indicazione del soggetto destinatario del beneficio risarcito- rio, individuato dal Requirente nell’Ente locale e non nella GSE S.p.A., gestore dei servizi energetici. L’appello ha preliminarmente rimarcato che - pur investendo in concreto il profilo della carenza di legittimazione del Requirente contabile rispetto alla posizione del Soggetto pubblico in favore del quale si era invocato il riconoscimento del beneficio risarcitorio – la sentenza gravata non ha dichiarato l’inammissibilità della doman- da, ma ha esaminato il tema nel merito, vale a dire rispetto all’accertamento della effettiva titolarità della posizione tutelata. Quindi ha sostenuto l’erroneità della motivazione della pronuncia nella parte in cui non ha valorizzato la particolare funzione del Procuratore contabile che, quale Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
34 tutore delle pubbliche finanze, interviene a tutela dell’ordinamento e degli interessi generali e indifferenziati della Collettività e, al contempo, agisce per questa via an- che a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle Amministrazioni pubbliche (Corte costituzionale, sentenza 18.7.2008, n. 291 e giurisprudenza ivi richiamata). Pertanto ha sostenuto, sul richiamo a condivisibile giurisprudenza, che il Collegio giudicante, entro i limiti del danno prospettato, può indicare quale beneficiario del- la condanna un soggetto diverso o cumulare, a quello reputato danneggiato, sog- getti ulteriori che risultino aver subito parte del pregiudizio ascritto al convenuto, atteso che il Procuratore presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti non agisce mai nel nome e nell'interesse della singola Amministrazione, che assume essere stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri amministratori e dipendenti, bensì -e sempre- a tutela delle pubbliche risorse che, a suo avviso, hanno subito un depauperamento a seguito del loro comportamento doloso o grave- mente colposo. [2] Sentenza n. 46 del 2021– Giudizio 3825 La vicenda riguardava un danno all’immagine contestato al legale rappresentante di una Associazione che esercitava volontariato nel campo del soccorso e trasporto sanitario. Costui si era appropriato di somme che l’ASREM corrispondeva all’Associazione a titolo di rimborso spese calcolato in parte in modo forfettario sotto la voce "dispo- nibilità" (comprendente genericamente i costi relativi al pasto, al viaggio per rag- giungere la sede operativa e ad altre eventuali spese direttamente connesse alle Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
35 funzioni da assolvere) e in parte previa verifica dei chilometri percorsi con i mezzi nello svolgimento delle attività. Al riguardo la Sezione dichiarava la nullità della citazione per carenza del presup- posto costituito dalla commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazio- ne, evidenziando altresì che, in sede penale, erano state individuate nei lavoratori le persone offese dal reato. L’appello è stato fondato sul richiamo alla giurisprudenza che nega l’asserita incon- testabilità da parte della Corte dei conti del danno all’immagine per reati (come l’appropriazione indebita, art. 646 c.p.) non annoverati tra quelli che, in base all’art. 17, comma 30-ter, dl. n. 78 del 2009, convertito in l. n. 102 del 2009, consen- tirebbero di perseguire la lesione della reputazione della P.A. [3] Sentenza n. 1 del 2022 – Giudizio 3837 La vicenda riguardava una ipotesi di danno patrimoniale collegata al mancato introito di rate di un piano di rateizzazione accordato dall’Agenzia delle Entrate a una Società calcistica per il ripiano di un debito IVA riferito all’annualità 2008, comprensivo di sanzioni e intessi. Al funzionario convenuto in giudizio veniva imputata la circostanza di aver ac- cettato, a garanzia del piano di rateizzazione in questione, una polizza fideiussoria rilasciata da Società non abilitata a tanto in quanto iscritta nell'elenco ex art. 155, comma 4, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). L’appello ha sostenuto che la sentenza non aveva adeguatamente motivato l’eserci- zio dei poteri di limitare l’addebito risarcitorio da imputare al convenuto, ovvero aveva offerto al riguardo una motivazione del tutto contraddittoria. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise
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