"In tema di responsabilità civile della P.A" - TAR Puglia - Bari - sez. III - sentenza del 4 dicembre 2020 - n. 1569
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“In tema di responsabilità civile della P.A” - TAR Puglia – Bari – sez. III – sentenza del 4 dicembre 2020 – n. 1569 In tema di responsabilità civile della P.A., quanto all’elemento soggettivo, l’illegittimità del provvedimento amministrativo, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità della Amministrazione, sicché la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento di una sostanziale correttezza dell’operato della P.A., anche con riguardo alla complessità della situazione di fatto . Pubblicato il 04/12/2020 N. 01569/2020 REG.PROV.COLL. N. 00976/2013 REG.RIC. SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 976 del 2013, proposto da -OMISSIS- Invest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Albanese e Maria Azzurra Guerra, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Albanese in Bari, via Abate Gimma, n. 94; contro Comune di Adelfia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituita in giudizio; per l’annullamento dei seguenti atti: 1) la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 22 aprile 2013, avente a oggetto “Piano Urbanistico Generale – Approvazione”; 2) la delibera della Giunta regionale n. 2876 del 20 dicembre 2012; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in quanto lesivo, ancorché ignoto, ivi compresa la conferenza di servizi convocata in data 30/03/2012; nonché per la condanna del Comune di Adelfia e della Regione Puglia al risarcimento del
danno ingiusto arrecato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Adelfia; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell’udienza del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 del D.L. n. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. FATTO e DIRITTO I – La ricorrente società, operante nel settore immobiliare, insorge con il ricorso notificato il 21.6.2013 e depositato il 20.7.2013, per impugnare i seguenti atti: 1) la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 22 aprile 2013, avente a oggetto “Piano Urbanistico Generale – Approvazione”; 2) la delibera della Giunta regionale n. 2876 del 20 dicembre 2012; 3) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché ignoto, ivi compresa la conferenza di servizi convocata in data 30/03/2012. Chiede, altresì, la condanna del Comune di Adelfia e della Regione Puglia al risarcimento del danno ingiusto conseguente agli atti impugnati. Si duole, in sostanza, del fatto che l’eccessiva estensione dei vincoli dell’area annessa a un bene archeologico nel territorio periurbano del Comune di Adelfia, riveniente dal PUG/S, ovvero dalla parte strutturale (Tavola d.D.2.A – Carta delle invarianti strutturali paesistico ambientali) avrebbe svuotato la suscettività edificatoria della maglia urbanistica classificata C.U.E. 2.16 – 2.17 dello stesso PUG (a cui la ricorrente è interessata per realizzare lottizzazioni), ovvero della parte programmatica (tav. E.4.A – Carta dei contesti urbani di nuovo impianto), disciplinata dall’art. 31.3.2 (già art. 4.2.6.2 delle NTA del PUG di prima stesura). La ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge, art. 45 D.Lgs. n. 42/2004 e D.M. 4.7.2002, incompetenza; 2) eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, perplessità, contraddittorietà; 3) eccesso di potere, carente istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà; 4) risarcimento del danno; 5) richiesta istruttoria. Con ordinanza collegiale n. 83 del 24.1.2020, questa Sezione dispone incombenti istruttori (una documentata relazione scritta, a firma del dirigente del Settore urbanistico del Comune, recante ragguagli in ordine ai procedimenti di cui alle due istanze di lottizzazione edilizia acquisite al protocollo comunale al n. 16681 del 7/12/2010 e n. 6362 del 22/4/2011, relative alla contrada Tesoro,
anche alla luce delle censure contenute nei motivi del ricorso, in particolare sulla definizione dei confini della maglia sottoposta a vincolo archeologico, sulle asserite discordanze tra il PUG comunale adottato e quello approvato, e sulla destinazione urbanistica della zona prima e dopo il PUG; infine una perizia giurata, a firma di un qualificato tecnico, con la quale la società ricorrente specifichi i presupposti, i contenuti e la quantificazione della sua domanda risarcitoria). Si costituisce il Comune di Adelfia per resistere nel giudizio. Adempie all’incombente istruttorio e, con due successive memorie, deduce l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso. Con quattro successive memorie e con una perizia giurata sulla stima risarcitoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2020, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 del D.L. n. 137/2020, la causa è introitata per la decisione. II – Il ricorso è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse. La domanda risarcitoria è infondata. III – La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 45 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e del decreto della Soprintendenza Regionale per i beni e le attività culturali della Puglia datato 4 giugno 2002, censurando il comportamento della Regione Puglia, della Conferenza dei servizi e del Comune di Adelfia, nella parte in cui hanno, in sede di approvazione del PUG, esteso il vincolo archeologico previsto dalla citata normativa anche ai terreni di proprietà della ricorrente società, in asserita assenza della relativa competenza in subiecta materia, mancando –a suo dire – una norma attributiva del potere alle stesse. Si duole, inoltre, dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà e carenza di motivazione nei gravati provvedimenti, regionali e comunali, in ordine all’estensione del suddetto vincolo. IV – In merito al vincolo archeologico, si deve considerare che, a seguito del ritrovamento di resti archeologici di una Villa romana del II secolo a.C. e di una necropoli peuceta avvenuto in data 4.6.2002, è stato emanato il Decreto di vincolo dal Ministero per i Beni e le attività culturali in contrada “Tesoro” di Adelfia, a nord del rione Canneto. Tale decreto ha individuato tre distinte aree: a) un’area sottoposta a vincolo diretto; b) una fascia di rispetto; c) un’ulteriore area soggetta a vincolo indiretto; ha inoltre previsto per ognuna delle tre aree diverse prescrizioni e modalità di intervento, come è possibile evincere dal decreto stesso e dalla planimetria su base catastale. I terreni di proprietà della ricorrente ditta -OMISSIS-Invest, interessati dai Piani Urbanistici Esecutivi presentati, ricadenti nei contesti di espansione del PUG/P, denominati CUE 2.16 e CUE 2.17, non risultano essere interessati dal
vincolo apposto dal Ministero, in quanto solo immediatamente adiacenti all’area vincolata con vincolo indiretto. Il previgente Piano Regolatore Generale aveva tipizzato i terreni (compresi quelli interessati dal vincolo archeologico) come zone di espansione C2, attribuendo agli stessi capacità edificatoria pari a 0.72 mc/mq (indice di fabbricabilità territoriale). All’atto di presentazione delle istanze relative ai Piani Urbanistici Esecutivi CUE 2.16 e CUE 2.17, era in corso il procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale. Il PUG, definitivamente approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 30/05/2013, ha confermato la medesima destinazione urbanistica per le aree di che trattasi, classificandole all’interno del PUG/P quali “Contesti Urbani di Espansione” (CUE). Restano invariati i parametri urbanistici compreso l’indice di fabbricabilità territoriale, nonché la modalità di attuazione, tramite Piano Urbanistico Esecutivo da presentarsi sull’intero comparto, ai sensi della L.R. n. 20/2001. Il PUG è stato approvato a seguito di conferenza di servizi decisoria indetta al fine di superare i rilievi regionali che avevano sancito la non compatibilità del PUG al DRAG e che ha previsto alcuni adeguamenti a seguito di rilevate interferenze tra i contesti urbani di nuovo impianto rivenienti dal PRG e le componenti del paesaggio. Infatti, il Piano Urbanistico Generale proposto recepiva i vincoli di cui al PUTT/p (Piano Urbanistico Territoriale Tematico/paesaggio), nonché le prime indicazioni di tutela del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), in quel periodo, in via di formazione. Nella relazione integrativa redatta dal progettista del piano a seguito della conferenza di servizi si è dato atto dell’inserimento delle “aree di pertinenza delle componenti paesaggistiche relative al sistema idrogeomorfologico, botanico – vegetazionale e storico architettonico”. Tra queste è stata ridefinita anche l’area di pertinenza del vincolo di Contrada “Tesoro”, riportata nella tavola D.1 – Carta delle invarianti strutturali paesistico – ambientali, facente parte del PUG/strutturale che investe parte dei terreni di proprietà della ditta ricorrente, in particolare, la totalità di quelli ricadenti in CUE 2.16 e una minima parte di quelli ricadenti in CUE 2.17. La disciplina urbanistica relativa all’Invariante Strutturale di che trattasi (ossia IS.S – Invariante Strutturale Assetto della Stratificazione Storica – vincolo archeologico), è riportata all’art. 22.7 delle N.t.a. del PUG/S e dispone che “nell’area connessa dei beni archeologici non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazione del sito, eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici e la normale utilizzazione agricola dei terreni (ove consentita dal sistema di tutela statale)”. Tale incongruenza tra le previsioni del PUG/S e del PUG/P è stata manifestata dai ricorrenti con atto di significazione nel provvedimento
amministrativo del quale, all’interno della delibera di Consiglio di approvazione del PUG, è stato preso atto. Le osservazioni espresse sono state ritenute meritevoli di essere considerate. Tuttavia, in ragione del preminente interesse pubblico rivestito dall’approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica comunale, si è ritenuto di rinviare la risoluzione della problematica al successivo procedimento di variante ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 20/2001. E, in effetti, in data 23/12/2014 con delibera di Giunta comunale n. 121 è stato approvato il Documento Programmatico Preliminare riferito alla variante strutturale al PUG, risalente a un anno prima. In data 20/04/2016, con delibera di Consiglio n. 9, è stata adottata la suddetta variante, come affermato anche nella perizia giurata prodotta dalla ricorrente. La delibera del 2016 è stata successivamente dichiarata dalla Regione Puglia non compatibile con la Delibera di G.R. n. 1678/2016, a seguito di una serie di rilievi espressi. Sicché, al fine del superamento di questi e dell’adeguamento dello strumento urbanistico al PPTR, medio tempore intervenuto, è stata indetta una conferenza di servizi conclusasi con l’attestazione di compatibilità sancita dalla Delibera di G.R. n. 1545/2019. Allo stato attuale, la variante al PUG, che supera la perimetrazione dell’area annessa – precedentemente vigente – in quanto integra vincoli e prescrizioni del PPTR, sta scontando la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, al termine della quale sarà definitivamente approvata con Delibera consiliare. Come si evince dalla tavola S.01.c Carta delle Invarianti – struttura antropica e storico culturale, la perimetrazione dell’area annessa inserita nel PUG approvato nel 2013 è stata eliminata; resta perimetrata esclusivamente l’area soggetta a vincolo dal Ministero che trova specifiche prescrizioni all’art. 24.2/S – prescrizioni per le BP – Zone di interesse archeologico delle N.t.a. della variante ancora da approvare e che, in alcun modo, inficia i contesti di espansione di interesse della società ricorrente. È evidente, dunque, che non vi è stato alcun intento vessatorio da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti della ricorrente. L’Amministrazione, infatti, ha ritenuto meritevoli di considerazione le osservazioni formulate dalla ricorrente, prendendone atto nella Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 30/05/2013 di approvazione del PUG. La legittima scelta di rispondere all’interesse della ricorrente, mediante previsione di una variante al PUG, ex art. dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 20/2001, è stata correttamente motivata e giustificata dall’esigenza di contemperare il preminente interesse pubblico all’approvazione immediata dello strumento di pianificazione urbanistica comunale con quello privato della ricorrente all’immediato superamento delle incongruenze rilevate. Tale scelta non ha in alcun modo impedito alla ricorrente di conseguire il bene della vita cui aspira,
atteso che l’Amministrazione ha approvato la predetta variante, soddisfacendo le pretese della ricorrente, mediante la Delibera di Consiglio n. 9 del 20/04/2016 che supera in toto i profili di doglianza sollevati nel presente giudizio. V – Alla luce di quanto sin qui esposto, emerge l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse. VI – L’istanza risarcitoria deve essere respinta, poiché non è stata provata – neppure dalla perizia di parte versata in atti dalla ricorrente – la sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale senza del quale – inteso che vi sia stato un danno economico – non vi può essere un risarcimento. In tema di responsabilità civile della P.A., quanto all’elemento soggettivo, da ultimo citato, l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove pure acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità della Amministrazione, sicché la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce – come nel caso di specie – al riconoscimento di una sostanziale correttezza dell’operato della P.A., anche con riguardo alla complessità della situazione di fatto (cfr.: Cons. Stato Sez. III, 18/06/2020, n. 3903). VII – I gravati provvedimenti, come già detto, risultano superati dalla Delibera di Consiglio n. 9 del 20/04/2016 di approvazione della variante a tutela della posizione giuridica soggettiva fatta valere dalla ricorrente. La ricorrente, invero, ha conseguito il bene della vita cui aspirava a seguito dell’adozione della delibera di Consiglio comunale n. 9/2016. Quanto al tempo impiegato dall’Ente comunale per concludere l’iter di approvazione del PUG, deve precisarsi che – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente – non vi è stato alcun ritardo lesivo, alla luce della seguente scansione temporale dell’approvazione degli atti urbanistici di carattere generale: 1) nell’anno 2009 è stato adottato il PUG con delibere di Consiglio comunale nn. 28/2009 e 43/2009; 2) negli anni 2010 e 2011 sono state presentate le istanze di lottizzazione edilizia, acquisite al protocollo comunale al n. 16681 del 07/12/2010 e n. 6362 del 22/04/2011; 3) nel 2013 è stato approvato il PUG con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 30/05/2013; 4) nel 2016 è stata adottata la variante al suddetto PUG con Delibera di Consiglio n. 9 del 20/04/2016, recependo le osservazioni della ricorrente. Da tale ricostruzione della scansione del procedimento gravato, emerge la correttezza, se non proprio la piena legittimità dell’operato della P.A., che ha rispettato i tempi medi ordinari, ancorché lunghi, dell’approvazione di atti complessi quali quelli di pianificazione urbanistica, rispondenti peraltro a delicati interessi pubblici
generali e richiedenti ponderate valutazioni in sede di formazione e indirizzi strutturali e programmatici. L’arco temporale intercorso tra l’adozione e l’approvazione del PUG non è abnorme anche se potrebbe aver inciso negativamente sugli interessi della ricorrente. Quanto al comportamento dell’Amministrazione comunale per non avere già in sede di PUG accolto i rilievi della ricorrente, la censurata scelta è da ritenersi legittima, essendo stata correttamente motivata e giustificata dall’esigenza di soddisfare l’interesse pubblico all’approvazione immediata dello strumento di pianificazione urbanistica comunale, ritenuto preminente rispetto a quello privato della ricorrente all’immediato superamento delle incongruenze rilevate. Senza dire che, stando a un autorevole indirizzo della giurisprudenza amministrativa, non può essere riconosciuto alcun peculiare titolo al risarcimento del danno (ex art. 2043 c.c.), in relazione al venir meno di una precedente previsione urbanistica che consentiva all’interessato un utilizzo dell’area di sua proprietà in modo più proficuo, ovvero in relazione alla mancata adozione di una previsione urbanistica più favorevole, in quanto la posizione giuridica del privato alla non “reformatio in pejus” o alla “reformatio in melius” delle destinazioni di zona è un’aspettativa generica, comunque cedevole dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica (cfr.: Cons. Stato Sez. IV Sent., 17/09/2013, n. 4628). VIII – In conclusione, il ricorso è improcedibile, la domanda risarcitoria è infondata. Le spese del giudizio possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e respinge la domanda risarcitoria. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi in modalità telematica, con l’intervento dei magistrati: Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore Carlo Dibello, Consigliere Giacinta Serlenga, Consigliere
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