IMU 2020: SOGGETTI ALL'IMPOSTA ANCHE GLI IMMOBILI MERCE - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

TRIBUTI LOCALI

IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli
immobili merce
Tutte le caratteristiche della nuova IMU in vista dell’acconto del 16 giugno
di Stefano Setti | 5 GIUGNO 2020

 A seguito delle novità apportate dalla legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), a decorre-
 re dal 2020 e fino al 2021, sono soggetti ad IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
 alla vendita (cd. immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso lo-
 cati. Sul punto da ultimo è intervenuta l’Agenzia delle entrate, che, con la risoluzione 29 maggio 2020, n.
 29/E, ha istituito, per tali tipologie di immobili, un codice tributo ad hoc per il versamento dell’IMU me-
 diante modello F24.

Premessa
La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabili-
to che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (cd. IUC) di cui all’art. 1, comma 639, del-
la legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiu-
ti (TARI).
Di seguito si riassumono le caratteristiche della nuova IMU 2020, così come riscritta ad opera della
citata legge di bilancio 2020.

Ambito applicativo e presupposti
La nuova IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friu-
li Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva previ-
sta dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14, relativa all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia auto-
noma di Bolzano.

        Ricorda
        La circolare del MEF 18 marzo 2020, n. 1/DF, ha chiarito che, per la regione Friuli Venezia
        Giulia, fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa, si applica, in tema di
        IMU, la disciplina nazionale.

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IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Va da sé che, dal 2020, i detentori degli im-
mobili (si pensi agli inquilini ovvero comodatari e via dicendo) non saranno più tenuti al versamen-
to della TASI, che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile, che
dall’occupante (infatti, la TASI era dovuta, ad esempio, sia dal locatore, che dal conduttore). Si tenga
presente che:
   per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio
     urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato
     l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai
     fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (come chiarito dal MEF con la circolare 18
     marzo 2020, n. 1/DF, la nuova disposizione normativa comporta il superamento della precedente
     impostazione normativa, che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza
     di cui agli artt. 817 ss. c.c., nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposi-
     zioni);

        Attenzione
        Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione
        dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

   per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano
     come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare
     dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo fami-
     liare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situa-
     ti nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevolazioni per l’abitazione prin-
     cipale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immo-
     bile;

        Ricorda
        Il possesso dell’abitazione principale (o assimilata) non costituisce presupposto
        dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8
        o A/9 (abitazioni di lusso).

   sono equiparate ad “abitazione principale” anche (tenendo presente che, dal 2020, ai fini
     IMU, non è più equiparata ad abitazione principale e, pertanto, è soggetta a tassazione or-
     dinaria l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai citta-
     dini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani resi-
     denti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza):
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;

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- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudi-
ce, che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al
genitore affidatario stesso. Il MEF, nella citata circolare 18 marzo 2020, n. 1/DF, ha chiarito che
l’attuale formulazione della norma, rispetto a quella vigente fino al 31 dicembre 2019 in tema di IMU,
fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge.

        Attenzione
        Ciò è soltanto al fine di chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale so-
        no ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa fami-
        liare in assenza di un precedente rapporto coniugale.

Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Va da sé che continua a permanere, anche
dal 2020, l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assi-
milata all’abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell’applicazione
dell’assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare”
viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento, che non può essere suscettibile di va-
lutazione da parte del Comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in
capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio, i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora
dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione;
   un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
     posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle
     Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze
     di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e,
     fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal persona-
     le appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della di-
     mora abituale e della residenza anagrafica;
   su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che ac-
     quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
     condizione che la stessa non risulti locata;

        Ricorda
        In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola
        unità immobiliare.

   per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
     categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
     delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitati-
     vo;
   per “area fabbricabile” si intende – fatte salve le specificazioni previste dalla norma – l’area uti-
     lizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base
     alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
     dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;

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   per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, compre-
     so quello non coltivato;
   a decorrere dal 2020, i fabbricati rurali strumentali sono soggetti a IMU nella misura dello 0,1
     per cento, mentre i fabbricati rurali abitativi continuano, come per gli esercizi precedenti, a es-
     sere soggetti a IMU in misura ordinaria, come gli altri fabbricati abitativi.

Immobili merce
A decorrere dal 2020 e fino al 2021, sono soggetti ad IMU i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati.
Si evidenzia, inoltre, che in tali casi, fino all’anno 2021, l’aliquota di base è pari allo 0,1 per cento,
fermo restando che i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino
all’azzeramento. Invece, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno
esenti da IMU.

Versamento, aliquote e codici tributo
Il comma 765 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 ha previsto la possibilità di versare l’IMU, oltre che
con i consueti F24 e bollettini postali, anche attraverso la piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previ-
ste dallo stesso codice. Si evidenzia, sul punto, che, con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno 2020, saranno stabilite le modalità attuative relativamente all’utilizzo della
piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

        Attenzione
        Si ricorda che il comma 762 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 ha stabilito che, in sede di
        prima applicazione dell’imposta, la prima rata IMU da corrispondere è pari alla metà di
        quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. A questo proposito, si deve premet-
        tere che la previsione del comma 762 implica che il soggetto passivo dell’IMU corrisponda, in
        sede di acconto, la metà dell’importo versato nel 2019, che, ai fini della TASI, coincideva (in
        quanto dal 2020 venuta meno) con la sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681
        dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (quindi, ad esempio, per abitazioni locate ad una quota
        compresa tra il 70 ed il 90 per cento dell’imposta complessivamente dovuta, secondo le indi-
        cazioni del singolo regolamento comunale).

Quindi, anche se nel 2020 la TASI è stata soppressa, in sede di prima rata IMU (da versare il 16 giugno
2020), l’applicazione del metodo storico comporta la necessità di versare esattamente la metà di
quanto versato nel 2019, compresa la TASI. Resta fermo che il contribuente potrà decidere di effet-
tuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno
dell’anno di imposizione (tenendo, comunque, presente l’eventuale versamento a saldo, qualora le
aliquote dell’anno precedente siano difformi da quanto stabilito dal singolo Comune per l’anno di im-

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posizione). Tale importo sarà poi scorporato al momento in cui dovrà essere determinato il saldo
IMU (da versare il 16 dicembre 2020) effettivamente dovuto per il 2020.
Risulta opportuno ricordare che, in tema di versamento IMU 2020, a seguito della nuova modalità di
calcolo, la circolare del MEF 18 marzo 2020, n. 1/DF, ha chiarito, tra le altre cose, che:
   se l’immobile è stato ceduto nel corso del 2019, non si realizza il presupposto impositivo
     nell’anno 2020, per cui non deve essere versato nulla (tali considerazioni sono applicabili anche
     nel caso di un immobile che era tenuto a disposizione o era locato nell’anno 2019 e che, dal 1°
     gennaio 2020, viene destinato ad abitazione principale);
   se l’immobile è stato acquistato nel corso dell’anno 2020, il contribuente può, in alternativa,
     non versare nulla oppure versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre,
     tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019.

        Ricorda
        Le medesime considerazioni valgono anche se l’immobile era destinato ad abitazione princi-
        pale nel 2019 e dal 1° gennaio 2020 viene locato o tenuto a disposizione come “seconda
        casa”.

Di seguito si riportano le aliquote IMU, suddivise per tipologie di immobili, così come riformulate ad
opera della legge di bilancio 2020.
         Fattispecie di immobile                         Aliquota ba-        Possibile variazione margina-
                                                         se IMU              le delle aliquote IMU da parte
                                                                             del singolo Comune
         Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e rela-    0,5% (con de-       Aumento dello 0,1% o diminu-
         tive pertinenze                                 trazione   di       zione fino all’azzeramento
                                                         200 euro)
         Fabbricati rurali strumentali                   0,1%                Diminuzione                        fino
                                                                             all’azzeramento
         Immobili merce                                     Per    gli     Per gli anni 2020 e 2021:
                                                              anni            aumento fino allo 0,25% o
                                                              2020     e      diminuzione            fino
                                                              2021:              all’azzeramento
                                                              0,1%;
                                                            dal 2022:
                                                              esenzio-
                                                              ne
                                                              dall’IMU
         Terreni agricoli                                0,76%               Aumento sino all’1,06% o dimi-
                                                                             nuzione fino all’azzeramento
         Immobili produttivi del gruppo “D”              0,86%, di cui:      Aumento sino all’1,06% o dimi-
                                                          la quota         nuzione fino allo 0,76%
                                                             pari allo
                                                             0,76% al-
                                                             lo Stato;

                                                                                                               5
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IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce

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                                                                    ecceden-
                                                                    te al Co-
                                                                    mune
         Altri immobili (per gli immobili locati a             0,86%               Aumento sino all’1,06% (con
         canone concordato di cui alla legge 9 di-                                 possibilità di aumentarla da
         cembre 1998, n. 431, l’imposta, determi-                                  parte dei Comuni, in determina-
         nata applicando l’aliquota stabilita dal                                  ti casi, fino all’1,14%) o diminu-
         Comune per gli “Altri immobili”, è ridotta                                zione fino all’azzeramento
         al 75% – art. 1, comma 760, della legge di
         bilancio 2020)

Codici tributo per il versamento dell’IMU 2020
         Forme di pagamento che i contribuenti possono utilizzare per il versamento della pri-
         ma rata IMU 2020
         F24 TELEMATICO                                  Obbligatorio per i soggetti dotati di partita IVA
         F24 TELEMATICO o CARTACEO                       Per i soggetti non titolari di partita IVA
         BOLLETTINO POSTALE                              Per i soggetti non titolari di partita IVA
         PIATTAFORMA PagoPA                              Si deve attendere apposito decreto attuativo

        Ricorda
        Così come stabilito dal provvedimento direttoriale 12 aprile 2012 (prot. n. 2012/53909), i tito-
        lari di partita IVA (professionisti e imprese) devono effettuare i pagamenti soltanto utiliz-
        zando il modello F24 telematico.

A tutti gli altri contribuenti, invece, è consentito utilizzare anche la tradizionale via cartacea (oltre alla
possibilità di utilizzare il bollettino postale).

        Attenzione
        Si evidenzia che il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, in sede di conversione in legge, ha ripristinato
        la possibilità di utilizzare, per i contribuenti non titolari di partiva IVA, il modello F24 car-
        taceo per operazioni con un saldo finale superiore ad euro 1.000, senza che siano state ef-
        fettuate compensazioni.

L’obbligo in questione, si ricorda, era stato introdotto dall’art. 11, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n.
66, che, alla lett. c), impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la delega cartacea
(in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui “il saldo finale sia di im-
porto superiore a mille euro”. Le novità non riguardano le modalità di presentazione dei modelli F24

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IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce

“a zero”, che continueranno a potere essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate. Tali servizi possono essere fruiti direttamente dal contribuente, utilizzando
gli applicativi “F24 web” o “F24 online”.
In alternativa, l’invio dell’F24 a zero può essere eseguito per il tramite di un intermediario (profes-
sionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in
nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”.
Più nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate, con i due Provv. 12 aprile 2012 (n. 53906 e n. 53909), di natu-
ra direttoriale, aveva approvato il “nuovo” modello di delega F24 e individuato le modalità di versa-
mento dell’IMU.

Codici tributo
Si ricorda che la risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E, aveva approvato i 10 diversi codici tributo per il
versamento dell’IMU mediante F24, che si agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte a tas-
sazione. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 21 maggio 2013, n. 33/E, ha approvato dei nuovi
codici tributo, da utilizzare per la compilazione dell’F24 per il versamento dell’IMU per gli immobili ad
uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali di cui
alla categoria catastale D/10), di cui lo 0,76 per cento a carico dello Stato, mentre la differenza a carico
dei Comuni.
Di seguito i codici tributo rivisitati (è stato tolto in alcuni casi il codice tributo riservato allo Stato) in
considerazione del fatto che, tranne i casi degli immobili di categoria D, il versamento andrà effettua-
to con il solo codice tributo riservato al Comune:
   3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) – tale codice tributo,
     in sede di prima rata IMU 2020, sarà utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative
     pertinenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per le altre vi è la so-
     spensione del pagamento;
   3913 fabbricati rurali strumentali diversi da quelli della categoria D (destinatario il Comune);
   3914 terreni (destinatario il Comune);
   3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
   3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) – da utilizzare, ad esempio, in presenza di “secon-
     de case”;
   3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune);
   3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune);
   3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario lo
     Stato);
   3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (eventuale incre-
     mento di cui è destinatario il Comune).

        Attenzione
        Con la risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E, l’Agenzia delle entrate, per esigenze di monitorag-
        gio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e desti-
        nati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’art. 1, comma 751, della legge 27 di-
        cembre 2019, n. 160, ha istituito il seguente codice tributo:

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IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce

        - “3939”, denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati
        dall’impresa costruttrice alla vendita” (destinatario il Comune).

        Riferimenti normativi
   Provv. 26 maggio 2020, n. 214429;
   Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 738 a 783;
   Agenzia delle Entrate, Provv. 12 aprile 2012, n. 53909;
   Agenzia delle Entrate, Provv. 12 aprile 2012, n. 53906;
   Risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E;
   Risoluzione 21 maggio 2013, n. 33/E;
   Risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E.

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