IMU 2020: SOGGETTI ALL'IMPOSTA ANCHE GLI IMMOBILI MERCE - MYSOLUTION
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CIRCOLARE MONOGRAFICA TRIBUTI LOCALI IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce Tutte le caratteristiche della nuova IMU in vista dell’acconto del 16 giugno di Stefano Setti | 5 GIUGNO 2020 A seguito delle novità apportate dalla legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), a decorre- re dal 2020 e fino al 2021, sono soggetti ad IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso lo- cati. Sul punto da ultimo è intervenuta l’Agenzia delle entrate, che, con la risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E, ha istituito, per tali tipologie di immobili, un codice tributo ad hoc per il versamento dell’IMU me- diante modello F24. Premessa La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabili- to che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (cd. IUC) di cui all’art. 1, comma 639, del- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiu- ti (TARI). Di seguito si riassumono le caratteristiche della nuova IMU 2020, così come riscritta ad opera della citata legge di bilancio 2020. Ambito applicativo e presupposti La nuova IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friu- li Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva previ- sta dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia auto- noma di Bolzano. Ricorda La circolare del MEF 18 marzo 2020, n. 1/DF, ha chiarito che, per la regione Friuli Venezia Giulia, fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa, si applica, in tema di IMU, la disciplina nazionale. 1 MySolution | Circolare Monografica | 5 giugno 2020
IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Va da sé che, dal 2020, i detentori degli im- mobili (si pensi agli inquilini ovvero comodatari e via dicendo) non saranno più tenuti al versamen- to della TASI, che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile, che dall’occupante (infatti, la TASI era dovuta, ad esempio, sia dal locatore, che dal conduttore). Si tenga presente che: per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (come chiarito dal MEF con la circolare 18 marzo 2020, n. 1/DF, la nuova disposizione normativa comporta il superamento della precedente impostazione normativa, che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 ss. c.c., nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposi- zioni); Attenzione Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo fami- liare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situa- ti nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevolazioni per l’abitazione prin- cipale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immo- bile; Ricorda Il possesso dell’abitazione principale (o assimilata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso). sono equiparate ad “abitazione principale” anche (tenendo presente che, dal 2020, ai fini IMU, non è più equiparata ad abitazione principale e, pertanto, è soggetta a tassazione or- dinaria l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai citta- dini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani resi- denti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza): - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 2 MySolution | Circolare Monografica| 5 giugno 2020
IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudi- ce, che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Il MEF, nella citata circolare 18 marzo 2020, n. 1/DF, ha chiarito che l’attuale formulazione della norma, rispetto a quella vigente fino al 31 dicembre 2019 in tema di IMU, fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge. Attenzione Ciò è soltanto al fine di chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale so- no ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa fami- liare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Va da sé che continua a permanere, anche dal 2020, l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assi- milata all’abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento, che non può essere suscettibile di va- lutazione da parte del Comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio, i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione; un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal persona- le appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della di- mora abituale e della residenza anagrafica; su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che ac- quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Ricorda In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitati- vo; per “area fabbricabile” si intende – fatte salve le specificazioni previste dalla norma – l’area uti- lizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità; 3 MySolution | Circolare Monografica| 5 giugno 2020
IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, compre- so quello non coltivato; a decorrere dal 2020, i fabbricati rurali strumentali sono soggetti a IMU nella misura dello 0,1 per cento, mentre i fabbricati rurali abitativi continuano, come per gli esercizi precedenti, a es- sere soggetti a IMU in misura ordinaria, come gli altri fabbricati abitativi. Immobili merce A decorrere dal 2020 e fino al 2021, sono soggetti ad IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si evidenzia, inoltre, che in tali casi, fino all’anno 2021, l’aliquota di base è pari allo 0,1 per cento, fermo restando che i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. Invece, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno esenti da IMU. Versamento, aliquote e codici tributo Il comma 765 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 ha previsto la possibilità di versare l’IMU, oltre che con i consueti F24 e bollettini postali, anche attraverso la piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previ- ste dallo stesso codice. Si evidenzia, sul punto, che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, saranno stabilite le modalità attuative relativamente all’utilizzo della piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Attenzione Si ricorda che il comma 762 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 ha stabilito che, in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata IMU da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. A questo proposito, si deve premet- tere che la previsione del comma 762 implica che il soggetto passivo dell’IMU corrisponda, in sede di acconto, la metà dell’importo versato nel 2019, che, ai fini della TASI, coincideva (in quanto dal 2020 venuta meno) con la sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (quindi, ad esempio, per abitazioni locate ad una quota compresa tra il 70 ed il 90 per cento dell’imposta complessivamente dovuta, secondo le indi- cazioni del singolo regolamento comunale). Quindi, anche se nel 2020 la TASI è stata soppressa, in sede di prima rata IMU (da versare il 16 giugno 2020), l’applicazione del metodo storico comporta la necessità di versare esattamente la metà di quanto versato nel 2019, compresa la TASI. Resta fermo che il contribuente potrà decidere di effet- tuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione (tenendo, comunque, presente l’eventuale versamento a saldo, qualora le aliquote dell’anno precedente siano difformi da quanto stabilito dal singolo Comune per l’anno di im- 4 MySolution | Circolare Monografica| 5 giugno 2020
IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce posizione). Tale importo sarà poi scorporato al momento in cui dovrà essere determinato il saldo IMU (da versare il 16 dicembre 2020) effettivamente dovuto per il 2020. Risulta opportuno ricordare che, in tema di versamento IMU 2020, a seguito della nuova modalità di calcolo, la circolare del MEF 18 marzo 2020, n. 1/DF, ha chiarito, tra le altre cose, che: se l’immobile è stato ceduto nel corso del 2019, non si realizza il presupposto impositivo nell’anno 2020, per cui non deve essere versato nulla (tali considerazioni sono applicabili anche nel caso di un immobile che era tenuto a disposizione o era locato nell’anno 2019 e che, dal 1° gennaio 2020, viene destinato ad abitazione principale); se l’immobile è stato acquistato nel corso dell’anno 2020, il contribuente può, in alternativa, non versare nulla oppure versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre, tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019. Ricorda Le medesime considerazioni valgono anche se l’immobile era destinato ad abitazione princi- pale nel 2019 e dal 1° gennaio 2020 viene locato o tenuto a disposizione come “seconda casa”. Di seguito si riportano le aliquote IMU, suddivise per tipologie di immobili, così come riformulate ad opera della legge di bilancio 2020. Fattispecie di immobile Aliquota ba- Possibile variazione margina- se IMU le delle aliquote IMU da parte del singolo Comune Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e rela- 0,5% (con de- Aumento dello 0,1% o diminu- tive pertinenze trazione di zione fino all’azzeramento 200 euro) Fabbricati rurali strumentali 0,1% Diminuzione fino all’azzeramento Immobili merce Per gli Per gli anni 2020 e 2021: anni aumento fino allo 0,25% o 2020 e diminuzione fino 2021: all’azzeramento 0,1%; dal 2022: esenzio- ne dall’IMU Terreni agricoli 0,76% Aumento sino all’1,06% o dimi- nuzione fino all’azzeramento Immobili produttivi del gruppo “D” 0,86%, di cui: Aumento sino all’1,06% o dimi- la quota nuzione fino allo 0,76% pari allo 0,76% al- lo Stato; 5 MySolution | Circolare Monografica| 5 giugno 2020
IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce la quota ecceden- te al Co- mune Altri immobili (per gli immobili locati a 0,86% Aumento sino all’1,06% (con canone concordato di cui alla legge 9 di- possibilità di aumentarla da cembre 1998, n. 431, l’imposta, determi- parte dei Comuni, in determina- nata applicando l’aliquota stabilita dal ti casi, fino all’1,14%) o diminu- Comune per gli “Altri immobili”, è ridotta zione fino all’azzeramento al 75% – art. 1, comma 760, della legge di bilancio 2020) Codici tributo per il versamento dell’IMU 2020 Forme di pagamento che i contribuenti possono utilizzare per il versamento della pri- ma rata IMU 2020 F24 TELEMATICO Obbligatorio per i soggetti dotati di partita IVA F24 TELEMATICO o CARTACEO Per i soggetti non titolari di partita IVA BOLLETTINO POSTALE Per i soggetti non titolari di partita IVA PIATTAFORMA PagoPA Si deve attendere apposito decreto attuativo Ricorda Così come stabilito dal provvedimento direttoriale 12 aprile 2012 (prot. n. 2012/53909), i tito- lari di partita IVA (professionisti e imprese) devono effettuare i pagamenti soltanto utiliz- zando il modello F24 telematico. A tutti gli altri contribuenti, invece, è consentito utilizzare anche la tradizionale via cartacea (oltre alla possibilità di utilizzare il bollettino postale). Attenzione Si evidenzia che il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, in sede di conversione in legge, ha ripristinato la possibilità di utilizzare, per i contribuenti non titolari di partiva IVA, il modello F24 car- taceo per operazioni con un saldo finale superiore ad euro 1.000, senza che siano state ef- fettuate compensazioni. L’obbligo in questione, si ricorda, era stato introdotto dall’art. 11, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che, alla lett. c), impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui “il saldo finale sia di im- porto superiore a mille euro”. Le novità non riguardano le modalità di presentazione dei modelli F24 6 MySolution | Circolare Monografica| 5 giugno 2020
IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce “a zero”, che continueranno a potere essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Tali servizi possono essere fruiti direttamente dal contribuente, utilizzando gli applicativi “F24 web” o “F24 online”. In alternativa, l’invio dell’F24 a zero può essere eseguito per il tramite di un intermediario (profes- sionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”. Più nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate, con i due Provv. 12 aprile 2012 (n. 53906 e n. 53909), di natu- ra direttoriale, aveva approvato il “nuovo” modello di delega F24 e individuato le modalità di versa- mento dell’IMU. Codici tributo Si ricorda che la risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E, aveva approvato i 10 diversi codici tributo per il versamento dell’IMU mediante F24, che si agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte a tas- sazione. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 21 maggio 2013, n. 33/E, ha approvato dei nuovi codici tributo, da utilizzare per la compilazione dell’F24 per il versamento dell’IMU per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali di cui alla categoria catastale D/10), di cui lo 0,76 per cento a carico dello Stato, mentre la differenza a carico dei Comuni. Di seguito i codici tributo rivisitati (è stato tolto in alcuni casi il codice tributo riservato allo Stato) in considerazione del fatto che, tranne i casi degli immobili di categoria D, il versamento andrà effettua- to con il solo codice tributo riservato al Comune: 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) – tale codice tributo, in sede di prima rata IMU 2020, sarà utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per le altre vi è la so- spensione del pagamento; 3913 fabbricati rurali strumentali diversi da quelli della categoria D (destinatario il Comune); 3914 terreni (destinatario il Comune); 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune); 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) – da utilizzare, ad esempio, in presenza di “secon- de case”; 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune); 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune); 3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario lo Stato); 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (eventuale incre- mento di cui è destinatario il Comune). Attenzione Con la risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E, l’Agenzia delle entrate, per esigenze di monitorag- gio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e desti- nati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’art. 1, comma 751, della legge 27 di- cembre 2019, n. 160, ha istituito il seguente codice tributo: 7 MySolution | Circolare Monografica| 5 giugno 2020
IMU 2020: soggetti all’imposta anche gli immobili merce - “3939”, denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” (destinatario il Comune). Riferimenti normativi Provv. 26 maggio 2020, n. 214429; Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 738 a 783; Agenzia delle Entrate, Provv. 12 aprile 2012, n. 53909; Agenzia delle Entrate, Provv. 12 aprile 2012, n. 53906; Risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E; Risoluzione 21 maggio 2013, n. 33/E; Risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E. 8 MySolution | Circolare Monografica| 5 giugno 2020
Puoi anche leggere