GUIDA PRATICA ALL'IMU - COMUNE DI ROCCAVIGNALE
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COMUNE DI ROCCAVIGNALE PROVINCIA DI SAVONA Via Roma 20 – 17017 Roccavignale (SV) Tel. 019 564103 - Fax 019 564730 www.comune.roccavignale.sv.it Mail: tributi@comune.roccavignale.sv.it Orario di apertura al pubblico: mercoledì e giovedì 9.30 - 13.00 UfficioTributi GUIDA PRATICA ALL’IMU La disciplina di riferimento L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto in via sperimentale l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. La disciplina di riferimento è costituita oltre che dall’art. 13 richiamato anche dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e dal D.Lgs. n. 504/1992, nelle parti espressamente richiamate. L’IMU sostituisce l’imposta comunale sugli immobili e l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l’addizionale comunale all’Irpef, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Presupposto d’imposta Il presupposto dell’imposta municipale propria è lo stesso dell’ICI, ovvero il possesso di immobili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) si considerano terreni agricoli. ATTENZIONE - rispetto all’ICI sono soggetti ad imposta sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali. FABBRICATI RURALI La normativa IMU assoggetta ad imposizione i fabbricati rurali. Per poter attrarre a imposizione tutti i fabbricati rurali è necessario che questi siano iscritti in catasto. La norma prevede che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione (art. 3, comma 3, D.M. Finanze n. 28/1998) devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. 1
Soggetti passivi I soggetti passivi IMU sono gli stessi dell’ICI: il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Base imponibile a) FABBRICATI: posseduti da imprese e non iscritti in catasto possono continuare ad essere valorizzati provvisoriamente sulla base dei valori contabili, come nell’ICI; fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ed A/10; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 (tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013); 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; b) AREE FABBRICABILI: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; c) TERRENI AGRICOLI I terreni agricoli situati sul territorio del Comune di Roccavignale sono esenti da IMU, infatti l'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16/2012, stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali i terreni agricoli sono esenti da IMU. Fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni agricoli situati nei Comuni di cui all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993. Il Comune di Roccavignale è incluso nel predetto elenco. Abitazione principale e pertinenze ATTENZIONE - a differenza dell’ICI l’abitazione principale è assoggettata ad IMU, inoltre l’abitazione data in uso gratuito al genitore o figlio è considerata “altro fabbricato”. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 2
caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all’unità ad uso abitativo”. ATTENZIONE - sovente la cantina e/o la soffitta sono accatastate unitamente all’abitazione, in tal caso l’ulteriore possesso di un immobile C/2 non si può considerare “pertinenza” Detrazioni Per l'abitazione principale Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di 200 euro viene ripartita in eguale misura tra coloro che ne hanno diritto, indipendentemente dalla loro quota di possesso dell’immobile. Per i figli conviventi minori di 26 anni d'età Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. ATTENZIONE - per i figli che nascono durante l’anno d’imposizione, o che durante tale anno compiono ventisei anni d’età, la detrazione è rapportata ai mesi durante i quali sussiste il requisito – si calcola per intero il mese per il quale la condizione sussiste per almeno 15 giorni, non si conta il mese per il quale la condizione sussiste per meno di 15 giorni. L’importo della detrazione per i figli non può superare il tetto di 400 euro, la detrazione complessiva può essere, quindi, al massimo di 600 euro. Coniuge separato L’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto d’abitazione. Questo vuol dire che il soggetto passivo IMU è esclusivamente l’assegnatario, mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell’abitazione, per intero o per quota, non sarà tenuto al versamento dell’imposta. Riduzioni FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D.L. n. 42/2004. FABBRICATI INAGIBILI La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha 3
facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Aliquote e versamenti Il tributo è dovuto per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero, se invece il possesso è inferiore a 15 giorni, per quel mese non è dovuta l’IMU. Il versamento dell’IMU è effettuato tramite modello F24. Tale modello è reperibile in banca o in Posta. Dal 1° dicembre 2012 si potrà effettuare anche tramite apposito bollettino postale, ancora non approvato. ATTENZIONE – E’ riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base pari allo 0,76 per cento. La quota di competenza statale è versata contestualmente all’imposta municipale propria. E’ di esclusiva competenza comunale l’IMU: a) dell’abitazione principale e relative pertinenze; b) dei fabbricati rurali ad uso strumentale. L’IMU deve essere in parte versata allo Stato, con aliquota dello 0,38% ed in parte versata al Comune (aliquota deliberata dal Comune detratta l’aliquota dello 0,38%), per i seguenti immobili: a) fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze (uffici, capannoni, seconde case, etc.); b) aree fabbricabili. L’importo minimo da versare è 12,00 euro. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta. MODELLO F24 Nel modello F24 deve essere compilata la “Sezione IMU ed altri tributi locali” (fino al 31 maggio 2013 si possono utilizzare i vecchi modelli con la dicitura ICI), nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il codice H452 corrispondente al Comune di Roccavignale. Per il versamento della prima rata va barrata la casella “Acc” (acconto), mentre per il saldo finale occorre barrare la casella “Saldo”. In caso di ravvedimento la casella da barrare sarà “Ravv”. In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta. Il contribuente dovrà conteggiare separatamente l’IMU di competenza dello Stato da quella di competenza del Comune, e compilare per ogni codice tributo utilizzato, una riga del modello F24. Codici tributo: 4
Tributo Quota Comune Quota Stato Abitazione principale e relative pertinenze 3912 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 Terreni agricoli 3914 3915 Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 Interessi da accertamento 3923 Sanzioni da accertamento 3924 Per l’anno 2012 il pagamento dell’acconto IMU deve essere effettuato entro il 18 giugno 2012 esclusivamente con le aliquote di base stabilite dal D.L. n. 201/2011, ovvero: 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 0,76 per cento per tutti gli altri immobili (seconde case, uffici, capannoni, arre fabbricabili); 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali. Il saldo dell’imposta, da versare entro il 17 dicembre 2012, dovrà tener conto delle aliquote deliberate dal comune entro il 30 settembre 2012. Si avverte che lo Stato si è riservato la facoltà di variare le aliquote di base, qualora i versamenti della prima rata dovessero evidenziare un gettito inferiore a quello stimato, con decreto da adottarsi entro il 10 dicembre 2012. Se l’acconto è pari a zero non bisogna presentare il modello F24, ma se si usa un credito d’imposta per pagare l’IMU, ad esempio il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi, allora il modello F24 a saldo zero deve essere presentato. Se si posseggono immobili in altri comuni si può utilizzare un unico modello F24, usando per ogni Comune righi diversi, ognuno con il codice del Comune in cui hanno sede gli immobili soggetti ad IMU. Deroghe per il 2012: per la sola abitazione principale e relative pertinenze, è prevista, a scelta del contribuente, di pagare in tre rate. Le prime due rate, da versare entro il 18 giugno ed il 17 settembre, sono pari ciascuna ad un terzo dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata ad aliquota di base, mentre il saldo deve essere effettuato tenendo conto delle aliquote deliberate dal comune. per i fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati con rendita l’acconto è pari al 30 per cento dell’imposta dovuta; per i fabbricati rurali ad uso strumentale da iscrivere al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 l’acconto non è dovuto e si paga in un’unica soluzione a dicembre. Attenzione – non è ammesso, almeno per il 2012, il pagamento in un’unica rata a giugno. ESEMPI 1) Il contribuente possiede un’abitazione principale, categoria A/2 con rendita catastale di 600 euro, box C/6 con rendita 80 euro, cantina C/2 con rendita 20 euro. Possesso 100%. Due figli conviventi di 6 e 23 anni d’età. Base imponibile: 600+80+20= 700,00 Detrazioni: 200 (abitazione principale) + 100 Moltiplicatore (160): 735,00 * 160 = 117.600,00 (figli) 5
Base imponibile rivaluta del 5% = 735,00 IMU dovuta = 170,40 Aliquota (0,40 %) = 470,40 Versamento: a) se si decide di versare in due rate, la rata di giugno sarà pari alla metà, cioè 85 euro, mentre per il saldo si dovranno effettuare i calcoli con le aliquote approvate dal comune, detraendo la quota già pagata con l’acconto; b) se si decide di versare in tre rate, la rata di giugno e settembre sono pari ognuna a 57 euro, mentre per il saldo occorrerà aspettare l’approvazione definitiva delle aliquote da parte del Comune. 2) Il contribuente possiede un’abitazione principale come nell’esempio 1) ed un appartamento al 100%, di categoria A/3 con rendita di 450 euro, con box C/6 con rendita di 46,00 euro Base imponibile altri fabbricati: 450+46= 496,00 Base imponibile rivaluta del 5% = 520,80 Moltiplicatore (160): 520,80 * 160 = 83.328,00 Aliquota (0,76 %) = 633,29 IMU (altri fabbricati) = 633,29 IMU (abitazione principale) = 170,40 Versamento: a) se si decide di versare in due rate, la rata di giugno sarà uguale a 85,00 euro per l’abitazione principale e 316,00 euro per gli altri fabbricati (ripartito in parti uguali per Comune e Stato), totale 401,00 euro. Per il saldo occorrerà aspettare l’approvazione delle aliquote da parte del Comune; b) il contribuente potrebbe decidere di versare in tre rate l’importo dell’abitazione principale. In questo caso, fermo restando che per gli altri fabbricati il versamento rimane fissato in due rate, a giugno occorrerà versare 57 euro per l’abitazione principale e 316 euro per gli altri fabbricati, in totale 373 euro, a settembre occorrerà versare la seconda rata di acconto per l’abitazione principale, pari a 57 euro. Per il saldo occorrerà aspettare l’approvazione definitiva delle aliquote da parte del Comune. 6
3) Il contribuente possiede un capannone (D/8) con rendita di 2.800,00 euro, in negozio (C/1) con rendita di 1.600,00 euro ed un’area fabbricabile con valore venale al 1° gennaio di 180.000,00 euro. Base imponibile capannone: 2.800,00 Base imponibile rivaluta del 5% = 2.940,00 Moltiplicatore (60): 2.940,00 * 60 = 176.400,00 Aliquota (0,76 %) = 1.340,64 Base imponibile ufficio: 1.600,00 Base imponibile rivaluta del 5% = 1.680,00 Moltiplicatore (55): 1.680,00 * 55 = 92.400,00 Aliquota (0,76 %) = 702,24 Base imponibile area fabbricabile: 180.000,00 Aliquota (0,76 %) = 1.368,00 Versamento: L’acconto è di 1.706,00 euro, pari alla metà della somma dei tre cespiti. Per il saldo occorrerà aspettare l’approvazione delle aliquote da parte del Comune; ATTENZIONE – sul sito internet del Comune di Millesimo www.comune.millesimo.sv.it è possibile, inserendo le rendite catastali, eseguire il calcolo dell’IMU, non usate la funzione “stampa F24” perché produce un modello f24 con il codice comune di Millesimo. La dichiarazione dell’IMU I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello che sarà approvato dal Ministero dell’Economia. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il decreto di approvazione del modello della dichiarazione, saranno anche disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili. ATTENZIONE – per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Rimborsi Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 7
L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 nulla dispone in tema di rimborso della quota statale, non essendo prevista nessuna forma di riversamento delle somme di competenza statale eventualmente rimborsate dal comune, si deve intendere che il soggetto tenuto al rimborso è il soggetto che riceve le somme e quindi lo Stato. Esenzioni Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992, ovvero: i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; i fabbricati con destinazione ad usi culturali; i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati (artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810); i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina(art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984); gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività essenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il regolamento IMU Il Comune di Roccavignale dovrà adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'IMU, contenente disposizioni di dettaglio e autonome rispetto alla disciplina statale. Opuscolo redatto e stampato in proprio a cura dell’ufficio tributi comunale. 8
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