Seminario Unindustria Pordenone - Il D.Lgs. 15.11.2017, n. 183 e le modifiche alla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale
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Seminario Unindustria Pordenone
Il D.Lgs. 15.11.2017, n. 183
e le modifiche alla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018Legge delega del 12.8.2016, n. 170
Obiettivi dell’intervento normativo
Recepimento direttiva UE 2015/2193 del 25.11. 2015 relativa alla
limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati
da impianti di combustione medi (G.U. dell’Unione Europea del
28.11.2015) da recepire entro il 19.12.2017.
Riordino della disciplina degli stabilimenti che producono emissioni in
atmosfera prevista nella Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
con l’aggiornamento, in particolare, dei valori limite di emissione.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018
La proposta di una nuova classificazione delle sostanze inquinanti a
partire dal vigente sistema europeo di classificazione, etichettatura
e imballaggio delle sostanze pericolose (regolamento CE n.
1272/2008 – CLP Classification Labelling and Packaging) non è
stata accolta.
Rimane la difficoltà di applicare valori limite di emissione, per i
nuovi impianti o per le modifiche di quelli esistenti, in carenza di
una specifica normativa nazionale o regionale.
L’art. 5 del D.Lgs. 183/2017 prevede la possibilità che il
coordinamento istituito presso il M.A. possa, sentito gli altri
Ministeri ed associazioni di categoria, predisporre gli atti necessari
alla revisione dei limiti.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 268 gg-bis) - Definizioni Medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti in Allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta. Esistente: messo in esercizio prima del 20.12.2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione (emissioni, AUA, AIA) che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19.12.2017. Nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione precedente. Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018
Art. 273-bis) - Medi impianti di combustione
Non costituiscono medi impianti di combustione:
• Gli impianti i cui gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, essiccazione o
qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali (es. forni da riscaldo e trattamento termico)
• Impianti di post combustione per la depurazione dell’effluente gassoso
• Dispositivi tecnici utilizzati per la propulsione di un veicolo, nave o aeromobile
• Turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore
• Impianti per riscaldamento a gas diretto di spazi interni di uno stabilimento per il miglioramento
delle condizioni degli ambienti di lavoro
• Dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico
• Dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo
• Reattori utilizzati nell’industria chimica
• Batterie di forni per il coke
• Cowpers degli altoforni
• Impianti di cremazione
• Impianti di raffineria per la produzione di energia
• Caldaie di recupero nelle installazioni della pasta di legno
• Impianti di combustione destinati ad installazioni di macchine mobili non stradali
• Impianti di incenerimento o coincenerimento
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018Le nuove soglie di potenza termica nominale
Tipologia impianti e combustibili Potenza termica nominale
(MW)
Fino al 19.12.2017 Dal 19.12.2017
Impianti di combustione a metano o GPL ≥3 ≥1
Impianti di combustione e gruppi elettrogeni ≥3 ≥1
anche di cogenerazione a biogas All. X
Gruppi elettrogeni anche di cogenerazione a ≥3 ≥1
metano o GPL
Impianti di combustione per stoccaggio prodotti ≥5 ≥1
petroliferi alimentati a metano o GPL
≥ 2,5 ≥1
alimentati a gasolio
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 273 -bis) – L’adeguamento dei medi impianti di combustione
Gli impianti esistenti aventi p.t.n. uguale o superiore a 1 MW e quelli che prima non
erano soggetti all’obbligo dell’autorizzazione vanno autorizzati ai sensi dell’art. 269 o
artt. 208/214 (per le biomasse rifiuti) o A.I.A.
Possono essere oggetto di autorizzazioni generali adottate secondo quanto previsto
dall’art. 272, comma 3-bis.
I medi impianti di combustione esistenti si adeguano ai Valori Limite dell’All. I Parte
III entro il:
1/1/2030 quelli con p.t.n. ≤ 5 MW
1/1/2025 quelli con p.t.n. > 5 MW
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 273 -bis) – L’adeguamento dei medi impianti di combustione
I valori limite di emissione da raggiungere con l’adeguamento sono, a parità di
combustibile, inferiori a quelli vigenti prima del 19.12.2017.
Inquinante Ossidi di Azoto – NOx (mg/Nm3)
(Riferimento ad un tenore di ossigeno del 3% v/v)
Esistenti Nuovi
Prima del 19.12.2017 Dopo adeguamento Dal 19.12.2017
Combustibili gassosi 350 250/200 (*) 200
Combustibili liquidi 500 500/200 (**) 300 (**)
(*) con p.t.n. > 5MW a gas naturale
(**) con gasolio
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 273 -bis) - L’adeguamento dei medi impianti di combustione Almeno 2 anni prima della scadenza il gestore presenta istanza di autorizzazione (A.I.A., art. 269, art. 208 o art. 214 o adesione alla generale) o una comunicazione se i V.L. previsti nella autorizzazione vigente sono già allineati con quelli dell’Allegato I. La domanda deve contenere anche le informazioni di cui all’All. I parte IV-bis. L’adeguamento può essere previsto nelle domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima del termine di due anni. Fino alla data di adeguamento vanno rispettati i V.L. delle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione prima sotto soglia (All. IV Parte I), quelli eventualmente previsti dai Piani o Programmi (regionali) di Tutela di Qualità dell’Aria. Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018
art. 273-bis) - L’adeguamento dei medi impianti di combustione Ai fini della determinazione della potenza termica nominale, in base alla quale stabilire i V.L., si considerano come un unico impianto i medi impianti di combustione localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili ad un solo punto di emissione sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dall’autorità competente con i criteri già definiti dall’art. 270 qui riassunti: caratteristiche tecniche e costruttive simili caratteristiche chimico – fisiche delle emissioni omogenee destinati a specifiche attività tra loro identiche. Non vanno considerati nella sommatoria gli impianti di riserva (non di supporto) se funzionano in alternativa all’impianto principale. Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018
art. 273-bis) - L’adeguamento dei medi impianti di combustione
Sono possibili deroghe al rispetto dei V.L. stabiliti dall’allegato I per impianti
esistenti e nuovi che funzionano meno di 500 ore/anno .
Il rispetto del numero di ore operative dichiarate va calcolato come media
mobile su ciascun periodo di 5 anni (esistenti) e di 3 anni (nuovi) dalla data di
rilascio dell’autorizzazione con l’obbligo di comunicare (entro il 1 marzo di
ogni anno) la registrazione delle ore effettive (a partire dal secondo anno)
utilizzate nell’anno precedente.
Per i medi impianti di combustione soggetti a deroga i V.L. non possono
essere meno restrittivi di quelli vigenti prima del 19.12.2017.
Sono possibili proroghe (al 1/1/2030) per l’adeguamento ai V.L. di medi
impianti di combustione esistenti con p.t.n. > 5 MW a servizio di:
• impianti pubblici di teleriscaldamento dove almeno il 50% del calore utile
prodotto viene veicolato in rete
• turbine a gas o motori nelle stazioni di compressione di gas (NOx).
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 273-bis) - L’adeguamento dei medi impianti di combustione
1. Identificare i medi impianti di combustione esistenti nello stabilimento.
2. Verificare con il criterio di somma delle potenze termiche nominali:
la scadenza per l’adeguamento
i valori limite alle emissioni da garantire con l’adeguamento
le modalità di adeguamento.
3. Inoltrare nei termini stabiliti dalla Legge o dall’eventuale calendario
predisposto dall’a.c. la domanda di autorizzazione o la comunicazione che
attesta il rispetto dei V.L. e l’eventuale richiesta di deroga ai V.L. o alle
tempistiche di adeguamento.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Le emissioni diffuse oggetto di apposite prescrizioni, anche gestionali, per
assicurarne il contenimento sono solo quelle su cui l’a.c. valuti necessario
intervenire.
L’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli
stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto
dell’autorizzazione. Il gestore fornisce a tale attività la collaborazione
necessaria per i controlli, anche svolti mediante l’attività di campionamento e
analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto
delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.
Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla
base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.
Art. 452-septies c.p. Impedimento del controllo a norma del quale “Salvo che il
fatto
costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o
mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività
di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne
compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
Al fine dell’individuazione dei V.L. di emissione possono essere considerati:
i Piani Regionali di Qualità dell’Aria
l’applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili
e i BAT- AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per
tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni A.I.A.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
L’accertamento del rispetto dei V.L. di emissione può essere effettuato anche
utilizzando i dati di un sistema di monitoraggio in continuo (S.M.E.) qualora
la sua installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o se
tale utilizzo è previsto dall’autorizzazione.
In questa ipotesi il sistema S.M.E. deve essere conforme all’Allegato VI e
rispettare le procedure di garanzia di qualità stabilite dalla norma UNI EN
14181:2015 dal titolo: “Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della
qualità di sistemi di misurazione automatici” progettata per essere utilizzata
su sistemi di monitoraggio che siano certificati in conformità alla serie di
norme europee EN 15267.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 272 - Attività soggette ad autorizzazione generale
L’ a.c. può predisporre apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e
le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni
diffuse di cui all’art. 270. Al di fuori di tali casi e condizioni non si applica
l’art. 270 agli impianti soggetti ad autorizzazione generale. (es. lavorazioni
materie plastiche).
In stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista dall’art. 269 è ammessa,
previa procedura di adesione, l’installazione e l’avvio di attività previsti nelle
autorizzazioni generali, purchè la normativa regionale o le autorizzazioni
generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo
o l’entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo
stabilimento. L’a.c. provvede ad aggiornare l’autorizzazione prevista dall’art.
269 sulla base dell’avvenuta adesione.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 272 - Attività soggette ad autorizzazione generale
L’ autorizzazione generale si applica a chi via ha aderito, anche se sostituita
da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 15 anni successivi
all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione
relative alle modifiche dello stabilimento.
Alla domanda di adesione il gestore può allegare la comunicazione di messa
in esercizio prevista dall’art. 269, c. 6 che può avvenire solo dopo 45 giorni
dalla domanda.
Le domande di adesione per i medi impianti di combustione devono
contenere tutti le informazioni previste in allegato I, parte IV-bis alla parte
quinta.
L’a.c. provvede, almeno ogni 15 anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 272, comma 4 - Attività soggette ad autorizzazione generale
Dal 19.12.2017 non possono servirsi dell’autorizzazione generale le attività
ove si utilizzano le sostanze o le miscele con le indicazioni di pericolo H340,
H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd e H360Df
Attività autorizzate dopo il 19.12.2017: Nel caso in cui, a seguito della
modifica della classificazione di sostanza, uno o più impianti o attività
ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al
presente comma, il gestore deve presentare all’a.c., entro 3 anni dalla
modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.
269.
Attività autorizzate prima del 19.12.2017: Se uno o più impianti o attività
ricompresi nelle autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto (di cui
all’art. 272, c.4) il gestore deve presentare, entro 3 anni, domanda di
autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 269. (es. alla Formaldeide H 350 dal
1/1/2016).
In caso di mancata presentazione domanda di autorizzazione lo stabilimento
si considera in esercizio senza autorizzazione.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 272, comma 5
Il Titolo I non si applica:
Agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale.
Alle emissioni da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e
alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, umidità ed
ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.
Valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni
critiche o di emergenza (salvo quelli disciplinati nell’autorizzazione).
Il Titolo I si applica:
Ai punti di emissione specificatamente destinati all’evacuazione di sostanze
inquinanti dagli ambienti di lavoro.
Agli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di
emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello
stabilimento.
Agli impianti destinati alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi impianti di
combustione.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 272-bis - emissioni odorigene
La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la
prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di
cui al Titolo I. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce
delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento
e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di
disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più
severi con le modalità previste dall’art. 271:
a) V.L. di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm3) per le sostanze
odorigene
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e
per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di
attuazione di piani di contenimento
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 272-bis - emissioni odorigene
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo,
criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno
dello stabilimento
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento
autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione
odorigena espresse in unità odorimetriche (OUE/m3 o OUE/s) per le fonti di
emissioni odorigene dello stabilimento
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena
espresse in unità odorimetriche (OUE/m3 o OUE/s) per le fonti di emissioni
odorigene dello stabilimento.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018Emissioni di C.O.V. – art. 275, comma 6
(come modificato dal D.Lgs. 15.11.2017, n. 183 e dalla Legge 20.11.2017, n. 167)
L’autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e
l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite di
cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonché la
periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V
dell’allegato III alla parte quinta del presente decreto.
Al fine di ammettere l’applicazione di valori limite espressi come emissioni
totali equivalenti, ai sensi della parte V dell’Allegato III alla parte quinta
del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di
consumo di solventi, l’a.c. valuta anche, tenuto conto delle specifiche
attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della
possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori .
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018art. 294 - Prescrizioni per il rendimento di combustione
Gli impianti disciplinati dal Titolo I, eccettuati quelli previsti dall’allegato IV,
parte I, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione
che consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.
Gli impianti disciplinati dal Titolo II con p.t.n. , per singolo focolare,
superiore a 1,16 MW o p.t.n. complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di
singoli focolari di p.t.n. non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un
sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione
automatica del rapporto aria/combustibile.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018Grazie per l’attenzione Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018
Biomasse rifiuto previste all’Allegato II alla Parte Quinta
Rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali
Rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se
l’energia termica è recuperata
Rifiuti vegetali fibrosi delal produzione di pasta di carta grezza e della
produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di
produzione se l’energia termica è recuperata
Rifiuti di sughero
Rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti
organici alogenati oi metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di
rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa
definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin Pordenone, 6 Marzo 2018Puoi anche leggere