Seminario Unindustria Pordenone - Il D.Lgs. 15.11.2017, n. 183 e le modifiche alla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale

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Seminario Unindustria Pordenone - Il D.Lgs. 15.11.2017, n. 183 e le modifiche alla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale
Seminario Unindustria Pordenone

                            Il D.Lgs. 15.11.2017, n. 183
             e le modifiche alla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin   Pordenone, 6 Marzo 2018
Legge delega del 12.8.2016, n. 170
                                      Obiettivi dell’intervento normativo

Recepimento direttiva UE 2015/2193 del 25.11. 2015 relativa alla
limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati
da impianti di combustione medi (G.U. dell’Unione Europea del
28.11.2015) da recepire entro il 19.12.2017.

Riordino della disciplina degli stabilimenti che producono emissioni in
atmosfera prevista nella Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
con l’aggiornamento, in particolare, dei valori limite di emissione.

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin            Pordenone, 6 Marzo 2018
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin   Pordenone, 6 Marzo 2018
La proposta di una nuova classificazione delle sostanze inquinanti a
    partire dal vigente sistema europeo di classificazione, etichettatura
    e imballaggio delle sostanze pericolose (regolamento CE n.
    1272/2008 – CLP Classification Labelling and Packaging) non è
    stata accolta.

    Rimane la difficoltà di applicare valori limite di emissione, per i
    nuovi impianti o per le modifiche di quelli esistenti, in carenza di
    una specifica normativa nazionale o regionale.

    L’art. 5 del D.Lgs. 183/2017 prevede la possibilità che il
    coordinamento istituito presso il M.A. possa, sentito gli altri
    Ministeri ed associazioni di categoria, predisporre gli atti necessari
    alla revisione dei limiti.
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art. 268 gg-bis) - Definizioni
  Medio impianto di combustione: impianto di combustione di
  potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50
  MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i
  combustibili previsti in Allegato X alla Parte Quinta o con le
  biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta.

  Esistente: messo in esercizio prima del 20.12.2018 nel rispetto della
  normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione
  (emissioni, AUA, AIA) che il gestore ha ottenuto o alla quale ha
  aderito prima del 19.12.2017.

  Nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella
  definizione precedente.

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Art. 273-bis) - Medi impianti di combustione
Non costituiscono medi impianti di combustione:
•       Gli impianti i cui gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, essiccazione o
        qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali (es. forni da riscaldo e trattamento termico)
•       Impianti di post combustione per la depurazione dell’effluente gassoso
•       Dispositivi tecnici utilizzati per la propulsione di un veicolo, nave o aeromobile
•       Turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore
•       Impianti per riscaldamento a gas diretto di spazi interni di uno stabilimento per il miglioramento
        delle condizioni degli ambienti di lavoro
•       Dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico
•       Dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo
•       Reattori utilizzati nell’industria chimica
•       Batterie di forni per il coke
•       Cowpers degli altoforni
•       Impianti di cremazione
•       Impianti di raffineria per la produzione di energia
•       Caldaie di recupero nelle installazioni della pasta di legno
•       Impianti di combustione destinati ad installazioni di macchine mobili non stradali
•       Impianti di incenerimento o coincenerimento
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Le nuove soglie di potenza termica nominale
            Tipologia impianti e combustibili                          Potenza termica nominale
                                                                                 (MW)
                                                                   Fino al 19.12.2017   Dal 19.12.2017
         Impianti di combustione a metano o GPL                           ≥3                      ≥1
     Impianti di combustione e gruppi elettrogeni                         ≥3                      ≥1
        anche di cogenerazione a biogas All. X
     Gruppi elettrogeni anche di cogenerazione a                          ≥3                      ≥1
                    metano o GPL
  Impianti di combustione per stoccaggio prodotti                         ≥5                      ≥1
       petroliferi alimentati a metano o GPL
                                                                         ≥ 2,5                    ≥1
                          alimentati a gasolio

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art. 273 -bis) – L’adeguamento dei medi impianti di combustione
Gli impianti esistenti aventi p.t.n. uguale o superiore a 1 MW e quelli che prima non
erano soggetti all’obbligo dell’autorizzazione vanno autorizzati ai sensi dell’art. 269 o
artt. 208/214 (per le biomasse rifiuti) o A.I.A.

Possono essere oggetto di autorizzazioni generali adottate secondo quanto previsto
dall’art. 272, comma 3-bis.

I medi impianti di combustione esistenti si adeguano ai Valori Limite dell’All. I Parte
III entro il:
                                          1/1/2030 quelli con p.t.n. ≤ 5 MW

                                          1/1/2025 quelli con p.t.n. > 5 MW

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art. 273 -bis) – L’adeguamento dei medi impianti di combustione
I valori limite di emissione da raggiungere con l’adeguamento sono, a parità di
combustibile, inferiori a quelli vigenti prima del 19.12.2017.

                                  Inquinante Ossidi di Azoto – NOx (mg/Nm3)
                                  (Riferimento ad un tenore di ossigeno del 3% v/v)
                                                                    Esistenti                      Nuovi
                                        Prima del 19.12.2017 Dopo adeguamento                  Dal 19.12.2017

   Combustibili gassosi                                350                      250/200 (*)          200

   Combustibili liquidi                                500                      500/200 (**)      300 (**)

     (*) con p.t.n. > 5MW a gas naturale
     (**) con gasolio

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art. 273 -bis) - L’adeguamento dei medi impianti di combustione

Almeno 2 anni prima della scadenza il gestore presenta istanza di autorizzazione
(A.I.A., art. 269, art. 208 o art. 214 o adesione alla generale) o una comunicazione se
 i V.L. previsti nella autorizzazione vigente sono già allineati con quelli dell’Allegato I.

La domanda deve contenere anche le informazioni di cui all’All. I parte IV-bis.

L’adeguamento può essere previsto nelle domande di rinnovo periodico
dell’autorizzazione presentate prima del termine di due anni.

Fino alla data di adeguamento vanno rispettati i V.L. delle vigenti autorizzazioni e, per
i medi impianti di combustione prima sotto soglia (All. IV Parte I), quelli
eventualmente previsti dai Piani o Programmi (regionali) di Tutela di Qualità dell’Aria.

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art. 273-bis) - L’adeguamento dei medi impianti di combustione
   Ai fini della determinazione della potenza termica nominale, in base alla quale
   stabilire i V.L., si considerano come un unico impianto i medi impianti di
   combustione localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano
   convogliate o convogliabili ad un solo punto di emissione sulla base di una
   valutazione delle condizioni tecniche svolta dall’autorità competente con i criteri
   già definiti dall’art. 270 qui riassunti:
 caratteristiche tecniche e costruttive simili
 caratteristiche chimico – fisiche delle emissioni omogenee
 destinati a specifiche attività tra loro identiche.

   Non vanno considerati nella sommatoria gli impianti di riserva (non di supporto)
   se funzionano in alternativa all’impianto principale.

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art. 273-bis) - L’adeguamento dei medi impianti di combustione
    Sono possibili deroghe al rispetto dei V.L. stabiliti dall’allegato I per impianti
     esistenti e nuovi che funzionano meno di 500 ore/anno .
    Il rispetto del numero di ore operative dichiarate va calcolato come media
     mobile su ciascun periodo di 5 anni (esistenti) e di 3 anni (nuovi) dalla data di
     rilascio dell’autorizzazione con l’obbligo di comunicare (entro il 1 marzo di
     ogni anno) la registrazione delle ore effettive (a partire dal secondo anno)
     utilizzate nell’anno precedente.

    Per i medi impianti di combustione soggetti a deroga i V.L. non possono
     essere meno restrittivi di quelli vigenti prima del 19.12.2017.

    Sono possibili proroghe (al 1/1/2030) per l’adeguamento ai V.L. di medi
     impianti di combustione esistenti con p.t.n. > 5 MW a servizio di:
   • impianti pubblici di teleriscaldamento dove almeno il 50% del calore utile
     prodotto viene veicolato in rete
   • turbine a gas o motori nelle stazioni di compressione di gas (NOx).

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art. 273-bis) - L’adeguamento dei medi impianti di combustione
      1. Identificare i medi impianti di combustione esistenti nello stabilimento.

      2. Verificare con il criterio di somma delle potenze termiche nominali:
       la scadenza per l’adeguamento
       i valori limite alle emissioni da garantire con l’adeguamento
       le modalità di adeguamento.

      3. Inoltrare nei termini stabiliti dalla Legge o dall’eventuale calendario
      predisposto dall’a.c. la domanda di autorizzazione o la comunicazione che
      attesta il rispetto dei V.L. e l’eventuale richiesta di deroga ai V.L. o alle
      tempistiche di adeguamento.

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art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
      Le emissioni diffuse oggetto di apposite prescrizioni, anche gestionali, per
      assicurarne il contenimento sono solo quelle su cui l’a.c. valuti necessario
      intervenire.

      L’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli
      stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto
      dell’autorizzazione. Il gestore fornisce a tale attività la collaborazione
      necessaria per i controlli, anche svolti mediante l’attività di campionamento e
      analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto
      delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.
      Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla
      base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.

      Art. 452-septies c.p. Impedimento del controllo a norma del quale “Salvo che il
          fatto
      costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o
      mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività
      di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne
      compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
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art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività

     Al fine dell’individuazione dei V.L. di emissione possono essere considerati:
      i Piani Regionali di Qualità dell’Aria
      l’applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili
      e i BAT- AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per
       tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni A.I.A.

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art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività

   L’accertamento del rispetto dei V.L. di emissione può essere effettuato anche
    utilizzando i dati di un sistema di monitoraggio in continuo (S.M.E.) qualora
    la sua installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o se
    tale utilizzo è previsto dall’autorizzazione.

   In questa ipotesi il sistema S.M.E. deve essere conforme all’Allegato VI e
    rispettare le procedure di garanzia di qualità stabilite dalla norma UNI EN
    14181:2015 dal titolo: “Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della
    qualità di sistemi di misurazione automatici” progettata per essere utilizzata
    su sistemi di monitoraggio che siano certificati in conformità alla serie di
    norme europee EN 15267.

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art. 272 - Attività soggette ad autorizzazione generale

       L’ a.c. può predisporre apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e
        le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni
        diffuse di cui all’art. 270. Al di fuori di tali casi e condizioni non si applica
        l’art. 270 agli impianti soggetti ad autorizzazione generale. (es. lavorazioni
        materie plastiche).

       In stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista dall’art. 269 è ammessa,
        previa procedura di adesione, l’installazione e l’avvio di attività previsti nelle
        autorizzazioni generali, purchè la normativa regionale o le autorizzazioni
        generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo
        o l’entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo
        stabilimento. L’a.c. provvede ad aggiornare l’autorizzazione prevista dall’art.
        269 sulla base dell’avvenuta adesione.

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art. 272 - Attività soggette ad autorizzazione generale

      L’ autorizzazione generale si applica a chi via ha aderito, anche se sostituita
       da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 15 anni successivi
       all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione
       relative alle modifiche dello stabilimento.

      Alla domanda di adesione il gestore può allegare la comunicazione di messa
       in esercizio prevista dall’art. 269, c. 6 che può avvenire solo dopo 45 giorni
       dalla domanda.

      Le domande di adesione per i medi impianti di combustione devono
       contenere tutti le informazioni previste in allegato I, parte IV-bis alla parte
       quinta.

      L’a.c. provvede, almeno ogni 15 anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali.
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art. 272, comma 4 - Attività soggette ad autorizzazione generale
      Dal 19.12.2017 non possono servirsi dell’autorizzazione generale le attività
       ove si utilizzano le sostanze o le miscele con le indicazioni di pericolo H340,
       H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd e H360Df
          Attività autorizzate dopo il 19.12.2017: Nel caso in cui, a seguito della
          modifica della classificazione di sostanza, uno o più impianti o attività
          ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al
          presente comma, il gestore deve presentare all’a.c., entro 3 anni dalla
          modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.
          269.
      Attività autorizzate prima del 19.12.2017: Se uno o più impianti o attività
       ricompresi nelle autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto (di cui
       all’art. 272, c.4) il gestore deve presentare, entro 3 anni, domanda di
       autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 269. (es. alla Formaldeide H 350 dal
          1/1/2016).
      In caso di mancata presentazione domanda di autorizzazione lo stabilimento
       si considera in esercizio senza autorizzazione.
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art. 272, comma 5
   Il Titolo I non si applica:
    Agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale.
    Alle emissioni da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e
    alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, umidità ed
    ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.
    Valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni
    critiche o di emergenza (salvo quelli disciplinati nell’autorizzazione).

   Il Titolo I si applica:
    Ai punti di emissione specificatamente destinati all’evacuazione di sostanze
    inquinanti dagli ambienti di lavoro.
    Agli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di
    emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello
    stabilimento.
    Agli impianti destinati alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi impianti di
    combustione.
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art. 272-bis - emissioni odorigene
       La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la
       prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di
       cui al Titolo I. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce
       delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento
       e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di
       disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più
       severi con le modalità previste dall’art. 271:
     a) V.L. di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm3) per le sostanze
         odorigene

     b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e
        per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di
        attuazione di piani di contenimento

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin            Pordenone, 6 Marzo 2018
art. 272-bis - emissioni odorigene
     c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo,
        criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno
        dello stabilimento

     d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento
        autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione
        odorigena espresse in unità odorimetriche (OUE/m3 o OUE/s) per le fonti di
        emissioni odorigene dello stabilimento

     e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena
        espresse in unità odorimetriche (OUE/m3 o OUE/s) per le fonti di emissioni
        odorigene dello stabilimento.

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin            Pordenone, 6 Marzo 2018
Emissioni di C.O.V. – art. 275, comma 6
             (come modificato dal D.Lgs. 15.11.2017, n. 183 e dalla Legge 20.11.2017, n. 167)

            L’autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e
            l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite di
            cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonché la
            periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V
            dell’allegato III alla parte quinta del presente decreto.
            Al fine di ammettere l’applicazione di valori limite espressi come emissioni
            totali equivalenti, ai sensi della parte V dell’Allegato III alla parte quinta
            del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di
            consumo di solventi, l’a.c. valuta anche, tenuto conto delle specifiche
            attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della
            possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori .

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin                    Pordenone, 6 Marzo 2018
art. 294 - Prescrizioni per il rendimento di combustione
    Gli impianti disciplinati dal Titolo I, eccettuati quelli previsti dall’allegato IV,
     parte I, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione
     che consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.

    Gli impianti disciplinati dal Titolo II con p.t.n. , per singolo focolare,
     superiore a 1,16 MW o p.t.n. complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di
     singoli focolari di p.t.n. non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un
     sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione
     automatica del rapporto aria/combustibile.

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin           Pordenone, 6 Marzo 2018
Grazie per l’attenzione

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin   Pordenone, 6 Marzo 2018
Biomasse rifiuto previste all’Allegato II alla Parte Quinta

  Rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali
  Rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se
   l’energia termica è recuperata
  Rifiuti vegetali fibrosi delal produzione di pasta di carta grezza e della
        produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di
        produzione se l’energia termica è recuperata
  Rifiuti di sughero
  Rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti
   organici alogenati oi metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di
   rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa
   definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Franco Giacomin           Pordenone, 6 Marzo 2018
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