IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AWS
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Determinazione nr. 36 Del 21/01/2021 Servizio SEGRETERIA - SERVIZIO ARCHIVISTICO OGGETTO: RINNOVO CON POSTE ITALIANE S.P.A. DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI CASELLA POSTALE PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI BUDOIA - CIG Z6B304ECCE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; VISTI il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 con il quale sono state attribuite le titolarità di Posizioni Organizzative (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); RICORDATO che a seguito della determinazione n. 54 del 13.3.2017 questo Comune ha sottoscritto con POSTE ITALIANE S.P.A. il contratto di locazione di una casella postale presso l’Ufficio Postale di Budoia; DOVENDO provvedere al rinnovo del predetto servizio per l’anno 2021; PRESO ATTO che il canone annuale per il servizio di locazione della casella postale ammonta a Euro 81,97 + IVA 22% per un totale di Euro 100,00; RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona, nominato anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016. DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016. VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 Euro l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: - art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ - art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non Comune di Budoia – Determina n. 36 del 21/01/2021
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 Euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione VISTO il “Regolamento Comunale per i lavori e le provviste in economia” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28.11.2007; RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto in quanto POSTE ITALIANE S.P.A. è l’unico operatore in loco che fornisce tale servizio; ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione del DURC ON LINE prot. INAIL_24313069 – Scadenza validità 17.02.2021; VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 che prevede il versamento dell’IVA da parte dell’Ente (Split Payment); VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; CONSIDERATO che, alla luce delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009, di cui ai D.Lgs.118/2011 e 126/2014, ed in particolare alla luce di quanto previsto nell’allegato n.4/2 del D.Lgs.118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (aggiornato con la Legge di Stabilità 2015 L.190/2014), gli impegni per le spese correnti relative all’acquisto di beni e servizi vengono imputate nell’esercizio in cui risulta resa/adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione, anche se le spese sono liquidate e pagate nell’esercizio successivo; PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.12.2020 si è approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023; TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 118/2011 s.m.i, dal D. Lgs. 126/2014 e nell’ allegato 4.1 “Principio applicato alla programmazione” e 4.2 “Principio applicato alla contabilità finanziaria”, relative alla gestione dell’ esercizio provvisorio ed in particolare: Nel corso dell’ esercizio provvisorio possono essere impegnate solo le spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in regime di esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore; Nel corso dell’ esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’ indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascuno programma, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”) , con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. I rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali rimborsi di oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. La gestione in dodicesimi dell’ esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’ esercizio provvisorio e dell’ importo del fpv. Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto già assunti, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’ esercizio in gestione. Nel corso dell’ esercizi provvisorio: a) Sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi; b) Sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale di competenza finanziaria, con imputazione negli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato. DATO ATTO che l’impegno viene assunto nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 163 del D. lgs. 267/00 che disciplina l’esercizio provvisorio e di quanto previsto dagli Comune di Budoia – Determina n. 36 del 21/01/2021
allegati 4.1 e 4.2 del D. lgs. 118/2011 e smi.; VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; VISTO lo Statuto comunale; DETERMINA 1. DI RINNOVARE per l’anno 2021 con POSTE ITALIANE S.P.A. – viale Europa, 190 – 00144 Roma – C.F. 97103880585 il contratto per la locazione della casella postale presso l’Ufficio Postale di Budoia; 2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 100,00 sui capitoli di seguito elencati: Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti Importo (eu) Soggetto Finanziario 2021 2021 Z6B304ECCE 80/0 1-2 SPESE POSTALI 1 3 2 1 2 100,00 POSTEMOBILE SPA cod.fisc. 6 06874351007/ p.i. IT 06874351007 3. Di DARE ATTO che la spesa succitata non è frazionabile in dodicesimi;[-- _Hlk491432878--] 4. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 5. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della presente spesa dopo la presentazione di regolare fattura da parte della ditta fornitrice. 6. DI DARE ATTO che, in osservanza alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo Gare (CIG) Z6B304ECCE; 7. DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 8. DI DICHIARARE, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017– 2019 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25.1.2017. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Anna Puiatti Comune di Budoia – Determina n. 36 del 21/01/2021
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ SEGRETERIA - SERVIZIO 36 21/01/2021 ARCHIVISTICO 25/01/2021 OGGETTO: RINNOVO CON POSTE ITALIANE S.P.A. DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI CASELLA POSTALE PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI BUDOIA - CIG Z6B304ECCE Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA (F.to Dott. Angelo Raffaele Petrillo) Impegna la spesa complessiva di euro 100,00 sui capitoli di seguito elencati: Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione Piano dei Conti Importo (eu) Soggetto Num. capitolo Finanziario Impegno 2021 2021 Z6B304ECC 80/0 1-2 SPESE POSTALI 1 3 2 1 2 100,00 POSTEMOBILE SPA cod.fisc. 101 E 6 06874351007/ p.i. IT 06874351007 [--XSUBACCERAG2--] Riferimento pratica finanziaria: 2021/42 Comune di Budoia – Determina n. 36 del 21/01/2021
Comune di Budoia – Determina n. 36 del 21/01/2021
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ SEGRETERIA - SERVIZIO 36 21/01/2021 ARCHIVISTICO 25/01/2021 OGGETTO: RINNOVO CON POSTE ITALIANE S.P.A. DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI CASELLA POSTALE PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI BUDOIA - CIG Z6B304ECCE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 25/01/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/02/2021. Addì 25/01/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE F.to Michela Panizzut E' Copia conforme all'originale. Comune di Budoia - Determinazione n. 36 del 21/01/2021
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