Il regime fiscale delle SIIQ: imposte di ingresso, redditi prodotti e utili distribuiti

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Il regime fiscale delle SIIQ: imposte di
ingresso, redditi prodotti e utili distribuiti

           Prof. Tommaso Di Tanno
             (Di Tanno & Associati)

                    SIIQ, SICAF E FONDI IMMOBILIARI
                    Evoluzione degli strumenti di investimento immobiliare
                    21 Maggio 2015
IL REGIME FISCALE DELLE SIIQ: IMPOSTE DI INGRESSO, REDDITI
PRODOTTI E UTILI DISTRIBUITI

Prof. Tommaso Di Tanno
Roma, 21 maggio 2015

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Il regime SIIQ alla luce della recente riforma

       La SIIQ: un investimento a reddito (quasi) fisso (art.1, commi 119-141-bis,
        L. 296/2006)
            A metà tra fondo immobiliare e società immobiliare “ordinaria”
            Redditi da “locazione” esenti per la SIIQ – tassazione dei soci al momento della
             distribuzione
            Tassazione ordinaria per gli “altri” redditi
            Normativa di attuazione (D.M. 174/2007) e prassi (Circ. 8/E del 2008)

       La riforma delle SIIQ (D.L. 133/2014)
            Obiettivo: rivitalizzare uno strumento ancora poco diffuso
            ampliamento dell’area di esenzione per:
                  plusvalenze relative ai beni (immobili e partecipazioni) produttivi di redditi esenti
                  proventi e plusvalenze relative a quote di fondi immobiliari “qualificati“
                  speciale obbligo di distribuzione degli utili derivanti dalle plusvalenze (vedi infra)

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L’imposta di ingresso (1/2)

       L’ingresso nel regime speciale delle SIIQ/SIINQ comporta
           “il realizzo a valore normale degli immobili destinati alla locazione … posseduti
            alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario” (art. 1, comma 126,
            L. 296/2006)
           Che anche gli immobili di trading - se riclassificati tra quelli destinati alla locazione
            - possono essere considerati
           L’applicazione della Imposta Sostitutiva (Exit Tax) in alternativa a IRES/IRAP
            ordinaria (ma scelta uniforme per tutti gli immobili)
           Il “realizzo” ha luogo nel periodo d’imposta anteriore a quello di ingresso nel
            regime SIIQ

       L’Exit Tax
           Imposta Sostitutiva (del 20%) è il regime “naturale”
           Versamento in unica soluzione ovvero in un massimo di 5 rate annuali (interessi
            al TUS + 1%)
           Possibilità di utilizzare le perdite pregresse ad abbattimento della base imponibile
            della Exit Tax

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L’imposta di ingresso (2/2)

        Valore fiscalmente riconosciuto
            Il valore normale assoggettato a Exit Tax si considera “valore fiscalmente
             riconosciuto” a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo a quello
             anteriore all’ingresso nel regime (ad es: ingresso 2015; valore riconosciuto 2018)
            In caso di realizzo degli immobili prima di tale periodo la differenza tra il valore
             assoggettato a Exit Tax e costo fiscale originario è assoggettato ad imposizione
             ordinaria (art. 1, comma 127, L. 296/2006)
            Ciò vale anche in caso di decadenza dal regime prima del “consolidamento” del
             valore fiscale
                 In entrambe le ipotesi l’Imposta Sostitutiva costituisce un credito scomputabile dall’IRES

        Aspetti dubbi
            In caso di realizzo anticipato si ritiene (la norma tace) che le rate residue della
             Exit Tax debbano continuare ad essere versate (diventando poi un credito
             d’imposta scomputabile)
            In caso di realizzo anticipato di immobili minusvalenti, non è previsto l’obbligo di
             versare la maggior imposta sostitutiva risparmiata per effetto delle minusvalenze

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La tassazione alternativa all’Exit Tax

       Tassazione “ordinaria”
           Le plusvalenze (e le minusvalenze) da “ingresso” concorrono a formare l’ordinaria
            base imponibile IRES (possibilità di compensare le perdite pregresse) e IRAP
           Opzione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di “realizzo”
           Imputazione integrale nel periodo d’imposta anteriore a quello di ingresso nel
            regime (cioè in quello di “realizzo”) ovvero in quote costanti suddivise in
            (massimo) cinque periodi d’imposta

       Valore fiscalmente riconosciuto
           Riconoscimento nuovo valore dall’esercizio successivo a quello di realizzo
            (ovvero gradualmente in caso di tassazione per quote costanti)
           La decadenza dal regime SIIQ non ha effetti sul valore fiscalmente riconosciuto
            che è, quindi, consolidato

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La tassazione del reddito della SIIQ

       Ai fini IRES è esente il reddito corrispondente all’utile determinato quale somma
        algebrica
            dei proventi della gestione esente tassativamente elencati dalle previsioni
             normative
                  canoni e plusvalenze derivanti da immobili destinati alla locazione;
                  dividendi e plusvalenze da partecipazioni in SIIQ/SIINQ;
                  proventi e plusvalenze da quote di fondi immobiliari “qualificati” (che
                   investono almeno l’80% in immobili destinati alla locazione, ovvero in SIIQ e
                   SIINQ e in società immobiliari)
            dei costi complessivi della gestione esente (costi specificamente attribuiti e costi
             promiscui pro quota)

       Il reddito derivante dalla ulteriore attività della SIIQ (gestione ordinaria) è tassato
        ordinariamente

       La base imponibile IRAP si calcola con un criterio forfetario/proporzionale
            Il valore della produzione è esente sulla base del rapporto tra i componenti postivi
             rilevanti ai fini IRAP riferibili alla gestione esente e il totale dei componenti positivi
             rilevanti ai fini del tributo regionale
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La contabilità della SIIQ (1/2)

        La gestione esente deve essere prevalente (almeno pari all’80%) sulla base di un
         doppio test patrimoniale (asset test) e reddituale (profit test)
        Asset test: l’attivo che dà (o può dare luogo) alla gestione esente deve essere pari
         almeno all’80% del totale
        Profit test: le componenti attive esenti devono essere pari almeno all’80% del totale
        Obbligo di adozione dei principi contabili internazionali (IAS)
        La SIIQ “deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dell’attività di
         locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni
         integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri
         componenti comuni” (art. 1, comma 121, L. 296/2006)
        “nel risultato della gestione esente devono confluire i costi e i ricavi tipici dell’attività di
         locazione immobiliare (canoni di locazione, interessi su depositi cauzionali, costi di
         manutenzione degli immobili) nonché gli altri oneri amministrativi, finanziarie e tributario
         direttamente riferibili alla medesima attività”. [Circ. n. 8/E del 2008]
        I costi generali devono essere ripartiti tra le due gestioni. In merito all’imputazione di tali
         costi “il comma 121 non detta una regola prestabilita” (Circ. 8/E del 2008).

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La contabilità della SIIQ (2/2)

        Componenti da attribuire specificamente vs componenti comuni

        Per la ripartizione dei componenti comuni la Circ. 8/E suggerisce, a titolo
         esemplificativo, il criterio di cui all’art. 144 del TUIR (rapporto tra i ricavi della
         gestione esente e quelli complessivi)

        Si ritiene maggiormente significativo del reciproco peso delle due attività il
         rapporto relativo al profit test, in quanto depurato dei componenti non
         effettivamente espressivi dell’attività svolta

        Nella nota integrativa al bilancio devono essere esplicitati i criteri di
         ripartizione di costi e ricavi

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L’obbligo di distribuzione (1/2)

        Obbligo di distribuire ogni anno un importo pari almeno al 70% dell’utile della
         gestione esente (art. 1, comma 123, L. 296/2006 e art. 7 D.M. 174/2007)
             Riferimento all’utile di bilancio della gestione esente o, se minore, all’utile di
              esercizio disponibile per la distribuzione
             Va deliberato in sede di approvazione del bilancio d’esercizio
             Ratio: garantire il periodico prelievo impositivo (l’utile della gestione esente è
              tassato in capo agli investitori. Vedi infra)

        Plusvalenze su immobili/partecipazioni in SIIQ e SIINQ e quote di fondi
         qualificati
             Soggette ad obbligo di distribuzione nella misura del 50% nei due periodi
              d’imposta successivi a quello di realizzo
             Non è chiaro il rapporto tra l’obbligo generale di distribuzione dell’utile esente
              (70%) e l’obbligo di distribuzione delle plusvalenze (50%) che sono comprese nel
              medesimo utile esente
             Assenza di indicazioni normative e di chiarimenti interpretativi

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L’obbligo di distribuzione (1/2)

        Casi di decadenza dal regime SIIQ (art. 1, comma 124, L. 296/2006)
            La SIIQ decade dal regime speciale in caso di mancato rispetto dell’obbligo di
             distribuzione della quota minima di utile esente (70%)
            Il ritorno al regime ordinario opera dal periodo di formazione dell’utile non
             distribuito
            La disposizione relativa alla decadenza sembra riferita solo all’obbligo di
             distribuzione generale (70% dell’utile esente)
            Non è chiaro se tale disposizione risulti applicabile all’obbligo di distribuzione
             specificamente previsto per le plusvalenze (50%)
            Conta solo dato di bilancio: irrilevanza errori quantificazione utile esente

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L’obbligo di distribuzione (2/2)

        Il meccanismo del carry forward
             “Qualora … l’utile contabile derivante dalla gestione esente sia ridotto da una
              perdita contabile derivante dalla gestione imponibile, l’utile contabile della
              gestione imponibile realizzato nei successivi esercizi si considera formato, fino a
              concorrenza dell’importo delle suddetta riduzione, da utili della gestione esente
              con conseguente obbligo di distribuzione” [art. 7, c. 4, DM 174/2007]art. 7,
              comma 4, del D.M. 174/2007]

        Problemi di diritto transitorio essendo stata modificata la misura della
         distribuzione obbligatoria (85% vs 70%)

        La distribuzione di utile esente oltre il 70% non modifica il meccanismo del
         carry forward per gli anni successivi (in tal senso l’Agenzia delle Entrate in
         una risposta ad un ruling non pubblicata)

        Le perdite della gestione esente di un periodo d’imposta non “riducono”
         l’obbligo distributivo derivante negli anni successivi dal meccanismo del
         carry forward

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La tassazione degli investitori

        Dividendi tratti dalla gestione imponibile
             Soggetti alle regole fiscali ordinarie applicabili in funzione delle caratteristiche del
              percettore

        Dividendi tratti dalla gestione esente
             Ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta del 26%
             Ritenuta del 15% per i dividendi tratti dall’utile riferibile a contratti di locazione ad
              uso abitativo soggetti ad equo canone ovvero stipulati a particolari condizioni di
              tutela sociale
             Nessuna ritenuta per gli utili distribuiti ad altre SIIQ

         Investitori non residenti
             Applicabilità dei trattati contro le doppie imposizioni (riduzione ritenuta
              generalmente al 15%)
             Inapplicabile la direttiva madre figlia e la ritenuta dell’1,375% per le società UE e
              SEE White List (art. 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973)
             Non si applica l’esenzione di cui all’art. 7, comma 3, D.L. 351/2001 (applicabile ai
              fondi immobiliari con riguardo a taluni investitori istituzionali)

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Confronto società immobiliare/SIIQ

                                                              Società immobiliare                  SIIQ
                                                              Aliquota   Reddito netto* Aliquota   Reddito netto
                                                                 (a)          (b)          (c)        (d)(1)
A Veicolo                                                      31,4%         68,6         0%              100
B Persone fisiche (2)                                           26%          50,8        26%              74
C Società residenti                                           1,375%         67,7        27,5%            72,5
D Non residenti (3)                                             26%          50,8        26%              74
E UE-SEE White List                                           1,375%         67,7         n/a             n/a
F Madre-Figlia                                                  0%           68,6         n/a             n/a
G OICR e Fondi Pensione WL

                                                                n/a           n/a         n/a             n/a
H Organismi internazionali riconosciuti
  Fondi sovrani - Banche centrali (art. 7, comma 3, DL
  351/2001)

          Si assume un reddito lordo di 100.
          (1) Attività di locazione esente.
          (2) Partecipazione non qualificata.
          (3) Si prescinde dai trattati internazionali

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