Riordino della tassazione delle rendite finanziarie: l'affrancamento delle plusvalenze al 31 dicembre 2011 - Università L. Bocconi Milano, 1 ...
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Riordino della tassazione delle rendite finanziarie: l’affrancamento delle plusvalenze al 31 dicembre 2011 Università L. Bocconi Milano, 1° marzo 2012 Paolo di Felice
L’affrancamento: in generale In mancanza di una disposizione correttiva, il cambio di aliquota (dal 12,5% al 20%) avrebbe potuto indurre i contribuenti ad effettuare cessioni di attività finanziarie con plusvalenze latenti entro il 31 dicembre 2011, esclusivamente finalizzate a beneficiare dell’aliquota più bassa. L’art. 2, comma 29, D.L. n. 138/2011 ha perciò previsto una specifica disciplina, sulla base della quale, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate post 31 dicembre 2011 (escluse le partecipazioni qualificate) in luogo del costo di acquisto può essere assunto il valore delle attività al 31 dicembre 2011. Si tratta di un affrancamento opzionale (sorta di cessione figurativa) accordato ai contribuenti che possiedono attività finanziarie al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, subordinato a due condizioni: 1. che il contribuente opti anche per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e dei proventi (redditi di capitale) ex art. 44, comma 1, lettera g), TUIR, derivanti dalla partecipazione agli OICR/OICVM; 2. che il contribuente versi l’imposta derivante dall’affrancamento sulla base delle modalità specificate nel successivo comma 30. Paolo di Felice 2
Regime del risparmio amministrato* 1/2 L’opzione è esercitata per iscritto entro il 31 marzo 2012 congiuntamente per tutte le attività finanziarie e/o le quote di OICR/OICVM incluse in un rapporto di custodia, 31 marzo 2012 amministrazione o altro stabile rapporto, “possedute” alla data del 31 dicembre 2011 nonché alla data di esercizio dell’opzione. Gli intermediari versano la relativa imposta, se dovuta, con l’aliquota del 12,5%, 16 maggio 2012 entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente. «L’opzione deve essere esercitata con riferimento a ciascun rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario ed attiene alle sole attività finanziarie risultanti alla data di esercizio dell’opzione, sempreché riferibili ad attività possedute alla data del 31 dicembre 2011. Ciò in considerazione del fatto che l’opzione può essere esercitata dal contribuente fino al 31 marzo 2012 e che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 e la predetta data, potrebbero essere effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o rimborso di attività finanziarie». (**) (**) Relazione al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 * Nel regime della dichiarazione l’opzione per la rivalutazione di cui al comma 29 è esercitata in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti dal contribuente (escluse le partecipazioni qualificate). L’imposta sostitutiva è corrisposta mediante versamento diretto, nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Paolo di Felice 3
Regime del risparmio amministrato 2/2 Né il decreto, né la relazione chiariscono un punto importante, vale a dire se sia possibile affrancare una quantità di titoli pari o inferiore a quella detenuta al 31 dicembre 2011 indipendentemente dalla movimentazione intercorsa tra tale data e la data di esercizio dell’opzione di allineamento o se invece di tale movimentazione si debba tenere conto. Un esempio per chiarire Se un contribuente possiede 10 azioni di un determinato emittente al 31 dicembre 2011 successivamente le vende per poi riacquistarne 4 ci si chiede se possa affrancare: 4 azioni in quanto al 31 dicembre ne Nessuna azione, dando quindi rilievo al deteneva comunque 10. fatto che le 10 azioni possedute al 31 dicembre 2011 sono state successivamente cedute e le 4 azioni possedute alla data di esercizio dell’opzione sono state acquistate successivamente al 31 dicembre 2011. La maggior parte degli operatori si sta orientando sulla prima soluzione Paolo di Felice 4
Meccanismo applicativo: in generale PLUSVALENZE E MINUSVALENZE Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al decreto del MEF del 13 dicembre 2011 «le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria sono determinati prioritariamente al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi già realizzati prima del 1 gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione e, successivamente, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall’esercizio della medesima opzione». Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, il comma 4 dispone che l’eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 62,5% del relativo ammontare, dalle plusvalenze di cui alle lettere da c-bis a c-quinquies dell’art. 67, comma 1, TUIR, realizzate nei periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto. A rigore, i titoli del Debito Pubblico ed equiparati e le obbligazioni di Stati esteri “white list”, in quanto imponibili al 12,5%, non dovrebbero essere considerati nell’esercizio di allineamento. Paolo di Felice 5
Meccanismo applicativo: in pratica In presenza di un portafoglio composto, per esempio, da obbligazioni, azioni e OICR/OICVM, l’affrancamento dovrebbe conformarsi alla logica di seguito sintetizzata: Calcolo dei proventi rivenienti dalla simulazione di riscatto delle quote di OICR/OICVM. Per gli organismi con risultato: Positivo, si procederà al calcolo, addebito e versamento Negativo, la minusvalenza sarà sommata della relativa imposta, senza compensazione alcuna (in algebricamente alle minusvalenze derivanti 1 quanto redditi di capitale), mediante applicazione della dall’allineamento delle altre attività finanziarie in ritenuta ex art. 26 quinquies, d.p.r. n. 600/1973 per gli portafoglio; nel caso in cui il portafoglio sia composto OICR italiani e ex art. 10-ter, legge n.77/1983 per gli esclusivamente da OICR/OICVM si ritiene, OICVM esteri, operate dai sostituti d’imposta indicati in conformemente alle regole generali, che tale tali norme. minusvalenza debba essere certificata all’investitore. Calcolo delle plusvalenze latenti 2 Compensazioni di tali plusvalenze con le eventuali minusvalenze pregresse già realizzate 3 Se residua una plusvalenza si deducono le minusvalenze emergenti dall’allineamento (comprese quelle eventualmente derivanti dalla rideterminazione dei valori degli OICR/OICVM di cui sopra al 4 punto primo) Se, anche dopo i conteggi di cui sopra, residua ancora una plusvalenza, essa è imponibile al 12,5% 5 Se invece residua una minusvalenza da allineamento, essa è riportabile in avanti nella misura del 62,5% ed entro il 31 dicembre 2015. 6 Paolo di Felice 6
Meccanismo applicativo: perplessità La norma secondo cui le minusvalenze eventualmente emergenti dall’esercizio di allineamento possono essere portate in deduzione di future plusvalenze non oltre il 31 dicembre 2012 (cfr. comma 32 dell’art. 2, d.l. n. 138/2011) non è stata abrogata. Scadenza Il comma 4 dell'art. 1 del decreto, nel prevedere che, qualora le minusvalenze delle perdite eccedano le plusvalenze, tale eccedenza possa essere utilizzata per compensare future plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo al 31 dicembre 2011 (nei limiti, s'intende, del 62,5%) non opera alcuna distinzione tra le minusvalenze realizzate ante 31 dicembre 2011 e quelle emergenti per effetto della procedura di allineamento. In questo modo la scadenza di tutte le minusvalenze sembrerebbe essere allineata al 31 dicembre 2015. Paolo di Felice 7
Determinazione dei valori al 31 dicembre 2011 Criteri di determinazione del valore degli strumenti finanziari Negoziati in mercati regolamentati: va assunto l’ultimo valore disponibile al 31 dicembre 2011 partecipativi Non negoziati in mercati regolamentati: Titoli si tiene conto del valore della frazione del patrimonio netto rappresentata da tali titoli, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data in alternativa è consentito determinare il suddetto valore sulla base di un’apposita relazione giurata di stima Altri strumenti Negoziati in mercati regolamentati: va assunto l’ultimo valore disponibile al 31 dicembre 2011 finanaziari Non negoziati in mercati regolamentati e per i crediti: si può assumere il valore al 31 dicembre 2011 come risultante da apposita relazione di stima, che può anche essere predisposta dagli intermediari finanziari destinatari dell’opzione per il regime del risparmio amministrato Si fa riferimento al valore delle quote come risultante dai prospetti pubblicati al 31 dicembre 2011 OICVM OICR Tale valore va confrontato con il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto ai fini della determinazione del reddito di capitale (o della minusvalenza) Valuta estera Si fa riferimento al valore dell’ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011 Paolo di Felice 8
Affrancamento e rivalutazione ex L. n. 448/2001 Coordinamento tra la disciplina in materia di affrancamento delle attività finanziarie detenute al 31 dicembre 2011 e la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati, prevista dalla legge n. 448/2001, i cui termini sono stati riaperti dal c.d. “Decreto Sviluppo” (art. 7, comma 2, lettera dd, d.l. 13 maggio 2011, n. 70). Legge n. 448/2001 Riguarda le partecipazioni detenute al 1 luglio 2011 (e non quelle al 31 dicembre 2011, come nel caso dell’affrancamento ex d.l. n. 138); può essere fatta solo in relazione ad alcune delle partecipazioni detenute a quella data (e non obbligatoriamente per tutte); prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 2% non sulla plusvalenza, ma sul valore della partecipazione come risultante da apposita perizia, non compensabile con perdite pregresse o latenti in altre partecipazioni; diluisce il versamento in tre rate annuali. Non è chiaro se le due procedure siano cumulabili, ovvero se il contribuente possa procedere alla rivalutazione ex legge n. 448/2001 sulle partecipazioni (alcune o tutte) detenute al 1 luglio 2011 e se possa poi utilizzare quei valori come base di riferimento per l’affrancamento riferito al 31 dicembre 2011. In linea di principio, non sembra che un’ipotesi escluda l’altra. Paolo di Felice 9
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