Riordino della tassazione delle rendite finanziarie: l'affrancamento delle plusvalenze al 31 dicembre 2011 - Università L. Bocconi Milano, 1 ...

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Riordino della tassazione delle rendite
  finanziarie: l’affrancamento delle
  plusvalenze al 31 dicembre 2011
  Università L. Bocconi
  Milano, 1° marzo 2012

Paolo di Felice
L’affrancamento: in generale
In mancanza di una disposizione correttiva, il cambio di aliquota (dal 12,5% al 20%) avrebbe
potuto indurre i contribuenti ad effettuare cessioni di attività finanziarie con plusvalenze latenti
entro il 31 dicembre 2011, esclusivamente finalizzate a beneficiare dell’aliquota più bassa.

L’art. 2, comma 29, D.L. n. 138/2011 ha perciò previsto una specifica disciplina, sulla base
della quale, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate post 31
dicembre 2011 (escluse le partecipazioni qualificate) in luogo del costo di acquisto può
essere assunto il valore delle attività al 31 dicembre 2011.

   Si tratta di un affrancamento opzionale (sorta di cessione figurativa) accordato ai
   contribuenti che possiedono attività finanziarie al di fuori dell’esercizio d’impresa
   commerciale, subordinato a due condizioni:
  1. che il contribuente opti anche per la determinazione delle plusvalenze,
      minusvalenze e dei proventi (redditi di capitale) ex art. 44, comma 1, lettera g),
      TUIR, derivanti dalla partecipazione agli OICR/OICVM;
  2. che il contribuente versi l’imposta derivante dall’affrancamento sulla base delle
      modalità specificate nel successivo comma 30.

             Paolo di Felice                                                                       2
Regime del risparmio amministrato*
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                                    L’opzione è esercitata per iscritto entro il 31 marzo 2012 congiuntamente per tutte
                                    le attività finanziarie e/o le quote di OICR/OICVM incluse in un rapporto di custodia,
 31 marzo 2012
                                    amministrazione o altro stabile rapporto, “possedute” alla data del 31 dicembre 2011
                                    nonché alla data di esercizio dell’opzione.
                                    Gli intermediari versano la relativa imposta, se dovuta, con l’aliquota del 12,5%,
16 maggio 2012
                                    entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

        «L’opzione deve essere esercitata con riferimento a ciascun rapporto intrattenuto presso
        il medesimo intermediario ed attiene alle sole attività finanziarie risultanti alla data di
        esercizio dell’opzione, sempreché riferibili ad attività possedute alla data del 31 dicembre
        2011. Ciò in considerazione del fatto che l’opzione può essere esercitata dal contribuente
        fino al 31 marzo 2012 e che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 e la predetta
        data, potrebbero essere effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o
        rimborso di attività finanziarie». (**)
   (**) Relazione al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011

    *  Nel regime della dichiarazione l’opzione per la rivalutazione di cui al comma 29 è esercitata in sede di
    dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti dal contribuente
    (escluse le partecipazioni qualificate). L’imposta sostitutiva è corrisposta mediante versamento diretto, nei termini
    e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

                     Paolo di Felice                                                                                        3
Regime del risparmio amministrato
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       Né il decreto, né la relazione chiariscono un punto importante, vale a dire se sia possibile
       affrancare una quantità di titoli pari o inferiore a quella detenuta al 31 dicembre 2011
       indipendentemente dalla movimentazione intercorsa tra tale data e la data di esercizio dell’opzione
       di allineamento o se invece di tale movimentazione si debba tenere conto.

Un esempio per chiarire
  Se un contribuente possiede 10 azioni di un determinato emittente al 31 dicembre 2011
  successivamente le vende per poi riacquistarne 4 ci si chiede se possa affrancare:

   4 azioni in quanto al 31 dicembre ne              Nessuna azione, dando quindi rilievo al
     deteneva comunque 10.                              fatto che le 10 azioni possedute al 31
                                                        dicembre 2011 sono state successivamente
                                                        cedute e le 4 azioni possedute alla data di
                                                        esercizio dell’opzione sono state acquistate
                                                        successivamente al 31 dicembre 2011.

           La maggior parte degli operatori si
           sta    orientando   sulla   prima
           soluzione

             Paolo di Felice                                                                             4
Meccanismo applicativo: in generale

      PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al decreto del MEF del 13 dicembre 2011
«le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria sono determinati
prioritariamente al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi già
realizzati prima del 1 gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione e,
successivamente, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero
derivare dall’esercizio della medesima opzione».
Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano superiori alle
plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, il comma 4 dispone che
l’eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 62,5% del relativo ammontare, dalle
plusvalenze di cui alle lettere da c-bis a c-quinquies dell’art. 67, comma 1, TUIR, realizzate
nei periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto.

A rigore, i titoli del Debito Pubblico ed equiparati e le obbligazioni di Stati esteri “white list”, in
quanto imponibili al 12,5%, non dovrebbero essere considerati nell’esercizio di allineamento.

              Paolo di Felice                                                                             5
Meccanismo applicativo: in pratica

In presenza di un portafoglio composto, per esempio, da obbligazioni, azioni e
OICR/OICVM, l’affrancamento dovrebbe conformarsi alla logica di seguito sintetizzata:
     Calcolo dei proventi rivenienti dalla simulazione di riscatto delle quote di OICR/OICVM. Per gli
     organismi con risultato:
      Positivo, si procederà al calcolo, addebito e versamento    Negativo,        la minusvalenza       sarà     sommata
      della relativa imposta, senza compensazione alcuna (in      algebricamente alle            minusvalenze derivanti
 1    quanto redditi di capitale), mediante applicazione della    dall’allineamento delle altre attività finanziarie in
      ritenuta ex art. 26 quinquies, d.p.r. n. 600/1973 per gli   portafoglio; nel caso in cui il portafoglio sia composto
      OICR italiani e ex art. 10-ter, legge n.77/1983 per gli     esclusivamente da OICR/OICVM si ritiene,
      OICVM esteri, operate dai sostituti d’imposta indicati in   conformemente alle regole generali, che tale
      tali norme.                                                 minusvalenza        debba         essere        certificata
                                                                  all’investitore.
     Calcolo delle plusvalenze latenti
 2
     Compensazioni di tali plusvalenze con le eventuali minusvalenze pregresse già realizzate
 3
     Se residua una plusvalenza si deducono le minusvalenze emergenti dall’allineamento (comprese
     quelle eventualmente derivanti dalla rideterminazione dei valori degli OICR/OICVM di cui sopra al
 4   punto primo)

     Se, anche dopo i conteggi di cui sopra, residua ancora una plusvalenza, essa è imponibile al 12,5%
 5
     Se invece residua una minusvalenza da allineamento, essa è riportabile in avanti nella misura del
     62,5% ed entro il 31 dicembre 2015.
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Meccanismo applicativo: perplessità
                                  La norma secondo cui le minusvalenze eventualmente emergenti
                                  dall’esercizio di allineamento possono essere portate in deduzione di future
                                  plusvalenze non oltre il 31 dicembre 2012 (cfr. comma 32 dell’art. 2, d.l. n.
                                  138/2011) non è stata abrogata.

 Scadenza                         Il comma 4 dell'art. 1 del decreto, nel prevedere che, qualora le minusvalenze
delle perdite                     eccedano le plusvalenze, tale eccedenza possa essere utilizzata per
                                  compensare future plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo al
                                  31 dicembre 2011 (nei limiti, s'intende, del 62,5%) non opera alcuna
                                  distinzione tra le minusvalenze realizzate ante 31 dicembre 2011 e quelle
                                  emergenti per effetto della procedura di allineamento. In questo modo la
                                  scadenza di tutte le minusvalenze sembrerebbe essere allineata al 31
                                  dicembre 2015.

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Determinazione dei valori al 31 dicembre 2011
                       Criteri di determinazione del valore degli strumenti finanziari
                  Negoziati in mercati regolamentati: va assunto l’ultimo valore disponibile al 31 dicembre 2011
partecipativi

                  Non negoziati in mercati regolamentati:
   Titoli

                      si tiene conto del valore della frazione del patrimonio netto rappresentata da tali titoli,
                       determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla
                       medesima data
                      in alternativa è consentito determinare il suddetto valore sulla base di un’apposita relazione
                       giurata di stima
Altri strumenti

                  Negoziati in mercati regolamentati: va assunto l’ultimo valore disponibile al 31 dicembre 2011
  finanaziari

                  Non negoziati in mercati regolamentati e per i crediti: si può assumere il valore al 31 dicembre
                  2011 come risultante da apposita relazione di stima, che può anche essere predisposta dagli
                  intermediari finanziari destinatari dell’opzione per il regime del risparmio amministrato

                  Si fa riferimento al valore delle quote come risultante dai prospetti pubblicati al 31 dicembre 2011
   OICVM
    OICR

                  Tale valore va confrontato con il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto ai fini della
                  determinazione del reddito di capitale (o della minusvalenza)
Valuta
estera

                  Si fa riferimento al valore dell’ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011

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Affrancamento e rivalutazione ex L. n. 448/2001
 Coordinamento tra la disciplina in materia di affrancamento delle attività finanziarie detenute al 31 dicembre 2011 e
 la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati, prevista dalla legge n.
 448/2001, i cui termini sono stati riaperti dal c.d. “Decreto Sviluppo” (art. 7, comma 2, lettera dd, d.l. 13 maggio
 2011, n. 70).

     Legge n. 448/2001
      Riguarda le partecipazioni detenute al 1 luglio 2011 (e non quelle al 31 dicembre 2011,
       come nel caso dell’affrancamento ex d.l. n. 138);
      può essere fatta solo in relazione ad alcune delle partecipazioni detenute a quella data (e
       non obbligatoriamente per tutte);
      prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 2% non sulla plusvalenza, ma sul valore
       della partecipazione come risultante da apposita perizia, non compensabile con perdite
       pregresse o latenti in altre partecipazioni;
      diluisce il versamento in tre rate annuali.

 Non è chiaro se le due procedure siano cumulabili, ovvero se il contribuente possa procedere alla
 rivalutazione ex legge n. 448/2001 sulle partecipazioni (alcune o tutte) detenute al 1 luglio 2011 e se
 possa poi utilizzare quei valori come base di riferimento per l’affrancamento riferito al 31 dicembre 2011. In
 linea di principio, non sembra che un’ipotesi escluda l’altra.

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