IL MODELLO IVA 2021: IL COMPLESSO RIGO VA16 E GLI EFFETTI SUL CREDITO ANNUALE - MYSOLUTION

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DICHIARAZIONI

Il modello IVA 2021: il complesso rigo VA16 e
gli effetti sul credito annuale
Le regole di compilazione in presenza di versamenti sospesi Covid
di Sandra Pennacini | 29 GENNAIO 2021

 Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2021, è stato approvato in via
 definitiva il modello IVA 2021, con le relative istruzioni. Tra le novità di maggiore rilievo troviamo il rigo
 VA16, destinato all’indicazione dei versamenti sospesi in forza delle norme emergenziali emanate per fa-
 re fronte all’emergenza Covid-19. Tale rigo merita un approfondimento, poiché presenta una modalità
 di compilazione non così agevole come potrebbe apparire ad una prima lettura, così come dovute sono
 delle considerazioni in merito al trattamento di tali versamenti sospesi in presenza di credito “virtuale”.

Premessa
Fin dalle prime battute dell’emergenza COVID-19, si è appalesata la forte difficoltà, cui imprese e pro-
fessionisti hanno dovuto fare fronte nel rispettare i termini ordinari per il versamento delle imposte.
Sul punto sono intervenute nel tempo numerose disposizioni, che hanno approcciato la questione,
cambiando, di volta in volta, il criterio (o i criteri) da rispettarsi, ai fini di potersi avvalere della sospen-
sione dei versamenti IVA.
Ne è scaturito un quadro che nel tempo è divenuto via via sempre più confuso, in quanto non organi-
co, a complicare il quale sono intervenuti anche numerosi cambi di rotta in ordine ai termini di ri-
presa dei versamenti.
Il tutto, ora, deve trovare la corretta collocazione nel rigo VA16 del modello di dichiarazione
IVA/2021 (approvato con Provv. 15 gennaio 2021, n. 13095), la cui funzione è quella di evidenziare
all’Amministrazione finanziaria quali versamenti non siano stati onorati a scadenza ordinaria, ed
in forza di quale disposizione, il tutto, curiosamente, non secondo una logica che abbina a ciascun
versamento sospeso la relativa giustificazione di norma o, quanto meno, non sempre.
Il criterio scelto, quanto meno opinabile, è stato infatti quello di richiedere una compilazione che ac-
corpi tutti i versamenti sospesi a seconda della norma.
Andiamo nel seguito ad approfondire la questione, evidenziando, a partire dalle istruzioni allegate al
modello di dichiarazione, quali sono le codifiche da utilizzare, dando evidenza dei casi che mag-
giormente potrebbero indurre in errore.

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Il modello IVA 2021: il complesso rigo VA16 e gli effetti sul credito annuale

Chi deve compilare il rigo VA16
Le istruzioni al modello IVA 2021 prevedono che siano chiamati a compilare il rigo VA16 coloro che
non hanno effettuato, nel corso del 2020, i versamenti IVA alle scadenze ordinarie, in forza delle
disposizioni emergenziali COVID-19.

        Attenzione
        Ciò vale per i versamenti periodici scaturenti da liquidazioni IVA del 2020, ma anche per
        l’eventuale saldo IVA relativo all’anno 2019, che potrebbe essere stato, in tutto o in parte, non
        onorato alle scadenze ordinarie in forza delle medesime disposizioni.

        Ricorda
        Il rigo deve essere compilato anche dalle società che partecipano ad una procedura di liquida-
        zione IVA di gruppo, laddove la società stessa rivesta le caratteristiche che consentivano di so-
        spendere il versamento, al fine di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo quella par-
        te di debito riferibile alla società rientrante nei casi di sospensione.

        Attenzione
        Come espressamente previsto dalle istruzioni al dichiarativo, i versamenti sospesi devono es-
        sere indicati identificando, tramite l’apposita “Tabella versamenti sospesi COVID-19”, la corretta
        codifica attribuibile alla norma in forza della quale spettava la sospensione; laddove (caso as-
        sai frequente) le norme cui fare riferimento siano più di una, occorre compilare più campi, in
        relazione a ciascuna disposizione normativa della quale si è usufruito.

Le codifiche previste per il rigo VA16
Come si è detto, il rigo deve essere compilato con riferimento a tutti i versamenti sospesi in forza del-
le norme emergenziali.
Il criterio di compilazione non è così intuitivo, poiché non basato su codice tributo, importo e norma
in base alla quale si è fruito della sospensione, come, a parere di chi scrive, sarebbe stato più logico,
bensì l’indicazione dei versamenti sospesi deve avvenire accorpata per norma di riferimento.
Partiamo quindi dalla disamina delle codifiche previste (come da Appendice alle istruzioni al modello
IVA), al fine di effettuare alcune considerazioni utili nella compilazione del rigo VA16.

Tabella versamenti sospesi COVID-19
CODICE 2 – Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui
all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020
   Utilizzo: soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la
     sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’Allegato 1 al D.P.C.M. 23 febbraio 2020. Tali
     soggetti, in forza del D.M. 24 febbraio 2020, hanno avuto facoltà di sospendere i versamenti
     IVA scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

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   In breve: si tratta dei Comuni della cd. prima “zona Rossa”.

        Attenzione
        Le disposizioni introdotte con il successivo decreto in ordine temporale, il cd. ERROREte sud-
        divise nell’ambito del rigo VA16 in tre distinte codifiche; non è, pertanto, sufficiente evidenzia-
        re il fatto che la sospensione dei versamenti sia intervenuta in forza di tale decreto, bensì è
        necessario identificare puntualmente, a livello di “comma” e addirittura di “lettera” (nel caso
        delle società sportive e similari), la corretta codifica da utilizzare.

CODICE 4 – Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
indicati all’art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla
lettera b) della citata norma
   Utilizzo: soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
     Stato, indicati all’art. 61, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ad eccezione dei soggetti di
     cui alla lett. b). Tali soggetti hanno potuto sospendere i versamenti IVA in scadenza nel mese
     di marzo 2020.
   In breve: si tratta della sospensione che era stata concessa sulla base della tipologia di attività
     esercitata. Per l’elencazione puntuale dei soggetti rientranti nella misura, è necessario fare rife-
     rimento all’elencazione contenuta nel comma 2 dell’art. 61 del D.L. n. 18/2020.

        Attenzione
        Questo codice, tuttavia, non deve essere utilizzato dai soggetti di cui alla lett. b) del menziona-
        to comma 2 dell’art. 61 del D.L. n. 18/2020, per i quali è prevista la successiva codifica codice
        5.

CODICE 5 – Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
indicati all’art. 61, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020
   Utilizzo: soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
     dello Stato, indicati all’art. 61, comma 2, lett. b), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ovvero federazioni
     sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professioni-
     stiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre,
     club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Ta-
     li soggetti hanno potuto sospendere i versamenti IVA in scadenza nei mesi da marzo a giugno
     2020.
CODICE 6 – Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 (art. 62, c. 2, D.L. n. 18/2020) e soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel-
le Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, c. 3, D.L. n. 18/2020)
   Utilizzo:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo d’imposta 2019;

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- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente
dal volume di ricavi o compensi conseguito nel periodo d’imposta precedente.
Entrambe le casistiche hanno potuto sospendere i versamenti IVA in scadenza tra l’8 marzo 2020 e
il 31 marzo 2020.
Un contribuente ha sospeso il versamento dal saldo IVA anno 2019 e della liquidazione periodica IVA
di febbraio 2020, entrambi in scadenza il 16 marzo 2020, in forza del decreto “Cura Italia”:
- se tale sospensione è avvenuta in ragione dell’attività esercitata (art. 61 comma 2), entrambi i ver-
samenti saranno indicati congiuntamente con codifica 4;
- se si tratta di società sportiva o similari, il versamento sarà indicato con codifica 5;
- se la sospensione è avvenuta poiché si tratta di contribuente con ricavi o compensi inferiori a 2 mi-
lioni di euro nell’esercizio precedente, entrambi i versamenti saranno indicati congiuntamente con
codifica 6;
- se la sospensione è avvenuta poiché si tratta di contribuente con domicilio o sede nelle province
elencate, entrambi i versamenti saranno indicati congiuntamente con codifica 6.

        Ricorda
        In ordine temporale, al decreto “Cura Italia” segue il cd. decreto “Liquidità”, D.L. 8 aprile 2020,
        n. 23. Con riferimento ai versamenti IVA, con tale decreto viene introdotto un criterio di so-
        spensione correlato al calo di fatturato/corrispettivi conseguito nel mese precedente alla sca-
        denza, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Così, per sospendere il versamento in scadenza nel mese di aprile 2020, occorreva valutare lo sco-
stamento di fatturato di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, mentre, per sospendere il versamento in
scadenza nel mese di maggio 2020, occorreva valutare lo scostamento di fatturato di aprile 2020 ri-
spetto ad aprile 2019.
Ulteriore caso di sospensione era quello previsto a favore dei soggetti che hanno aperto partita IVA
in data successiva al 31 marzo 2019.

        Attenzione
        A fronte di un’unica disposizione di norma (il decreto “Liquidità”), sono previste tre distinte
        codifiche per la compilazione del rigo VA16.

CODICE 7 – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del
fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)
   Utilizzo: il codice 7 deve essere utilizzato per evidenziare i versamenti sospesi solo nel mese di
     aprile 2020 e solo da parte dei contribuenti rientranti nelle seguenti casistiche
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di
euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;

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Il modello IVA 2021: il complesso rigo VA16 e gli effetti sul credito annuale

- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro
nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti,
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel
mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.

        Attenzione
        La codifica 7 non deve essere utilizzata nei seguenti casi:
        - sospensione dei versamenti in scadenza a maggio 2020 (si dovrà utilizzare il codice 8);
        - sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile 2020, se in forza del decreto “Liquidità” è
        stato sospeso anche il versamento in scadenza a maggio (si dovrà utilizzare il codice 9);
        - sospensione dovuta all’apertura della partita IVA in data successiva al 31 marzo 2019 (si do-
        vrà utilizzare il codice 9).

CODICE 8 – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del
fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)
   Utilizzo: il codice 8 deve essere indicato nel caso di sospensione dei versamenti IVA in scaden-
     za nel solo mese di maggio e solo da parte dei contribuenti rientranti nelle seguenti casi-
     stiche:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di
euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro
nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti,
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel me-
se di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
CODICE 9 – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del
fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime
attività che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 (art. 18, c. 1, 3, 5 e 6, D.L. n.
23/2020
   Utilizzo: il codice 9 deve essere utilizzato se:
- il contribuente ha sospeso, in forza della disposizione qui in esame (decreto “Liquidità”), sia il ver-
samento in scadenza ad aprile 2020, che quello in scadenza a maggio 2020. L’ammontare sospeso
di entrambi i versamenti viene quindi indicato congiuntamente;

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- il contribuente ha sospeso, in forza del decreto “Liquidità”, il versamento in scadenza ad aprile 2020
ed anche, od oppure, quello in scadenza a maggio 2020, senza necessità di calo di fatturato, in quan-
to trattasi di soggetto che ha aperto la partita IVA in data successiva al 31 marzo 2019.

I decreti “Ristori”
Per concludere, vi sono da affrontare le casistiche connesse alla sospensione dei versamenti conces-
sa con i diversi decreti “Ristori”: D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ristori”), D.L. 9 novembre 2020, n. 149
(“Ristori bis”), D.L. 23 novembre 2020, n. 154 (“Ristori ter”) e D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (“Ristori
quater”), poi accorpati, con modificazioni, in un’unica disposizione, il D.L. n. 137/2020, convertito dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176.
A potere essere stati oggetto di sospensione sono i versamenti IVA in scadenza nei mesi di novem-
bre e dicembre 2020.

        Ricorda
        In breve, tali sospensioni sono state concesse assumendo criteri diversi per l’individuazione
        dei contribuenti interessati:
        - per i versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020, il criterio adottato è stato quello
        di agevolare i contribuenti la cui attività era sospesa sull’intero territorio nazionale (zona
        gialla), e le ulteriori attività limitate “a zone”, ovvero la ristorazione in zona arancione e ros-
        sa e i soggetti di cui all’Allegato 2 al decreto, ovvero le attività sospese nella sola zona rossa.
        L’agevolazione è stata, altresì, riconosciuta ai contribuenti esercenti attività alberghiera, di
        agenzia di viaggio o di tour operator, operanti in zona rossa;
        - per i versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, invece, si è tornati al criterio di so-
        spensione del versamento correlato al calo di fatturato e corrispettivi, cui però è rimasto
        affiancato anche un criterio basato sulla tipologia di attività svolta e area di svolgimento
        della stessa, in ragione delle diverse misure restrittive in vigore.

        Attenzione
        Anche nel caso del “decreto Ristori”, così come nel caso dei decreti precedenti, sono previste
        codifiche diverse, a seconda della fattispecie che ha dato luogo alla sospensione del versa-
        mento, che, in questo caso, coincide anche con la scadenza del versamento stesso (novembre,
        oppure dicembre).

CODICE 12 – Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel me-
se di Novembre 2020 (art. 13-ter D.L. n. 137/2020)
   Utilizzo: nel caso di sospensione del versamento IVA in scadenza nel mese di novembre 2020,
     possibile nei seguenti casi:
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre
2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale
(ovvero contribuenti con attività sospesa sull’intero territorio nazionale, quali, a titolo esemplifica-
tivo, discoteche e sale bingo);

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- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, che hanno domicilio fiscale, sede legale o
sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima
gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai
sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020 (ovvero ri-
storazione in area arancione o rossa);
- soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. n.
137/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour opera-
tor, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, ca-
ratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordi-
nanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’art. 19-
bis del D.L. n. 137/2020 (ovvero commercio al dettaglio e servizi alla persona sospesi in area ros-
sa e alberghi, agenzie di viaggio e tour operator in zona rossa).
CODICE 13 – Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel me-
se di Dicembre 2020 (art. 13-quater D.L. n. 137/2020)
   Utilizzo: nel caso di sospensione del versamento IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020,
     possibile nei seguenti casi:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di
euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispetti-
vi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l’attività in data
successiva al 30 novembre 2019;
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre
2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale
(ovvero contribuenti con attività sospesa sull’intero territorio nazionale, quali, a titolo esemplifica-
tivo, discoteche e sale bingo);
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, che hanno domicilio fiscale, sede legale o
sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima
gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordi-
nanze del Ministro della salute, adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e
dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020 (ovvero ristorazione in area arancione o rossa);
- soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. n.
137/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e
che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratte-
rizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data
del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del
D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020 (ovvero commercio al dettaglio e
servizi alla persona sospesi in area rossa e alberghi, agenzie di viaggio e tour operator in zona
rossa alla data del 26 novembre 2020).

        Ricorda
        Con riferimento ai versamenti in scadenza nel mese di dicembre, è importante ricordare che
        l’area di rischio COVID-19 cui fare riferimento è quella risultante al 26 novembre 2020, posto
        che alcuni giorni dopo tale data numerose regioni hanno cambiato classificazione.

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        Attenzione
        Si noti che, curiosamente, a differenza di quanto previsto nel caso del decreto “Cura Italia” e
        del decreto “Liquidità”, la sospensione del versamento IVA in scadenza nel mese di dicembre
        (normata dal decreto “Ristori”) prevede un solo codice, sia nel caso che la stessa sia avvenuta
        in ragione di un calo di fatturato nella misura prevista dalla norma, oppure in considerazione
        dell’attività esercitata o ancora nel caso in cui non sia necessario rispettare un calo di fattura-
        to, in quanto la data di apertura della partita IVA è successiva a quella prevista dalla norma
        stessa, in questo caso il 30 novembre 2019.

Ripresa dei versamenti e rilevanza nella determinazione del credito annuale
Per concludere la disamina delle questioni connesse ai versamenti IVA sospesi ai sensi delle normati-
ve COVID-19, è necessario ulteriormente ricordare che sono stati previsti termini di ripresa diffe-
renziati a seconda della norma di riferimento.
Premesso che, per quanto riguarda le sospensioni operate ai sensi dei D.L. n. 18/2020 e D.L. n.
23/2020 (decreti “Cura Italia” e “Liquidità”), sono intervenuti nel tempo una serie di rinvii, le disposi-
zioni cui occorre fare attualmente riferimento sono il decreto “Rilancio”, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e
il decreto “Agosto”, D.L. 14 agosto 2020, n. 104.
Con gli artt. 126 e 127 del decreto “Rilancio”, D.L. n. 34/2020, era stata fissata la ripresa dei versamenti
in data 16 settembre 2020 (in rata unica o massimo quattro rate mensili).
Successivamente, l’art. 97 del decreto “Agosto”, D.L. n. 104/2020, ha previsto l’ulteriore possibilità di
ottemperare, versando:
   il 50 per cento delle somme dovute entro fine anno 2020, con le modalità di cui agli artt. 126 e
     127 del D.L. n. 34/2020 richiamati;
   il residuo 50 per cento in massimo 24 rate mensili, a partire dal 16 gennaio 2021,
il tutto sempre in assenza di sanzioni e interessi.
Per quanto riguarda, invece, le sospensioni disposte dal decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020, come ri-
sultante dalla conversione in legge n. 176/2020), l’art. 13-ter (relativo ai versamenti in scadenza natu-
rale a novembre 2020) prevede il pagamento a partire dal 16 marzo 2021, in rata unica o in massimo
4 rate mensili, e i medesimi termini sono previsti dall’art. 13-quater (relativo ai versamenti in scaden-
za naturale a dicembre 2020).

        Attenzione
        Per quanto sopra, è evidente che sono numerose le possibilità che i versamenti sospesi ven-
        gano ad essere effettuati, almeno in parte, in scadenza successiva al termine di presenta-
        zione del modello IVA 2021.

Si tratta di una circostanza da tenere in debita considerazione, laddove dal dichiarativo emerga
un’imposta a credito o, meglio, laddove il dichiarativo chiuderebbe a credito in presenza di versa-
menti interamente effettuati a scadenza naturale.
Quanto sopra poiché il meccanismo di compilazione del quadro VL – ai fini della liquidazione an-
nuale dell’imposta – prevede che, in caso di versamenti non effettuati entro il termine di presenta-

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Il modello IVA 2021: il complesso rigo VA16 e gli effetti sul credito annuale

zione del dichiarativo (30 aprile 2021), dell’ammontare non versato non si dovrà tenere conto in
fase di determinazione del credito.
Detto in altri termini, quella quota parte di credito che sarebbe venuta ad esistenza, se tutto fosse
stato versato a scadenza ordinaria, viene “congelata” in proporzione ai versamenti non effettuati,
dando origine ad un credito puramente “virtuale”.
Tale credito virtuale diverrà reale nel momento in cui i versamenti mancanti siano effettivamente
onorati, tramite la compilazione del quadro VQ.

        Ricorda
        A questa regola, gravemente, non è stata prevista alcuna deroga, nemmeno per i versamenti
        sospesi a seguito delle norme emergenziali, con ciò di fatto penalizzando i contribuenti che
        hanno usufruito delle sospensioni di cui sopra e che, contestualmente, presentano un’IVA a
        credito.

Nella liquidazione annuale dell’imposta 2020 potranno essere presi in considerazione solo i paga-
menti effettuati fino al 30 aprile 2021, mentre tutto ciò che sarà oggetto di versamento in data suc-
cessiva potrà essere recuperato solo con la compilazione del quadro VQ relativo all’anno nel quale il
versamento viene eseguito.

        Esempio
        Saldo dichiarazione, se tutti i versamenti fossero regolari: credito 3.000 euro;
        versamenti non effettuati entro il 30 aprile 2021 (anche a seguito di sospensione COVID-19):
        euro 1.000;
        → Saldo modello IVA 2021: credito euro 2.000.

Ipotizzando che il versamento dei 1.000 euro venga effettuato nel corso del 2021, in sede di modello
IVA 2022 (relativo al 2021), si dovrà compilare il quadro VQ per fare emergere i 1.000 euro di credito,
che concorreranno alla liquidazione IVA annuale relativa all’anno 2021.

        Ricorda
        La compilazione del rigo VA16 non influenza in alcun modo la liquidazione IVA annuale. Si
        tratta di un’indicazione obbligatoria, ma avente puro carattere descrittivo, la cui utilità è esclu-
        sivamente quella di segnalare all’Amministrazione finanziaria le motivazioni per le quali uno o
        più versamenti non sono stati eseguiti a scadenza naturale.

        Riferimenti normativi
   Provv. 15 gennaio 2021, n. 13095;
   D.P.C.M. 3 novembre 2020, art. 1;
   D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, artt. 13-ter e 13-quater e Allegato 2;

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Il modello IVA 2021: il complesso rigo VA16 e gli effetti sul credito annuale

   D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 97;
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 126 e 127;
   D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 18, commi 1, 3, 5 e 6;
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18, artt. 61, comma 2, e 62, commi 2 e 3;
   D.M. 24 febbraio 2020;
   D.P.C.M. 23 febbraio 2020, Allegato 1.

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