IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - Ebook gratuito - Autore: Nicolò Cipriani
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Ebook gratuito IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI Autore: Nicolò Cipriani
Sommario 1. Quadro normativo: dalla L. n. 208/2015 alle novità della L. n. 178/2020 ................................................. 2 2. Ambito applicativo: i soggetti beneficiari .................................................................................................. 3 2.1 I soggetti beneficiari: chiarimenti ........................................................................................................ 4 3. Investimenti agevolabili............................................................................................................................. 5 3.1. Beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari” ................................................................. 7 3.2. Beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016............................................................................ 7 3.3 Beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016....................................................................... 10 4. Decorrenza e termine agevolazione ........................................................................................................ 11 5. Modalità di acquisizione dei beni agevolati ............................................................................................ 12 6. Determinazione del credito d’imposta .................................................................................................... 13 6.1 Beni materiali e immateriali ordinari................................................................................................. 14 6.2. Beni materiali di cui all’allegato A della L. 232/2016 ....................................................................... 15 6.3 Beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016 .................................................................... 16 7 Utilizzazione e cessione del credito d’imposta ......................................................................................... 16 8. Trattamento fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni...................................................................... 18 9. Rideterminazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione ............................................. 18 10. Aspetti contabili..................................................................................................................................... 19 11. Scritture contabili .................................................................................................................................. 20 12 Obblighi documentali ............................................................................................................................. 21 13 Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico......................................................................... 22 1
1. Quadro normativo: dalla L. n. 208/2015 alle novità della L. n. 178/2020 Con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020) il Legislatore ha prorogato fino al 2022 e ha rafforzato i crediti d’imposta nell’ambito della c.d. “Transizione 4.0”. Si tratta di una scelta volta ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, oltre che a rilanciare gli investimenti fortemente penalizzati dalla pandemia legata al COVID-19. Il processo normativo ha avuto inizio con gli istituti giuridici del super e iper ammortamento, introdotti per la prima volta rispettivamente nelle leggi di Stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-94 e 97 della L. n. 208/2015) e di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 8-12 della L. n. 232/2016), quali misure di rilancio degli investimenti produttivi del Paese e denominati prima Piano Industria 4.0 e poi Piano Impresa 4.0. Si tratta di agevolazioni che prevedevano variazioni in diminuzione della base imponibile Irpef/Ires su cui calcolare le imposte. In pratica, si tratta di maggiorare gli ammortamenti fiscalmente ammessi in modo da stimolare gli investimenti produttivi delle imprese e dei professionisti: per esempio, le aziende che hanno investito in beni strumentali fino al periodo di imposta 2019 hanno potuto fruire di un ammortamento fiscale prima pari al 140% e poi al 130% in luogo del 100 del costo di acquisto e indicato in bilancio. Con la legge di bilancio 2020 (Legge numero 160/2019) si è passati all’attuale Piano Transizione 4.0 e sia i super che gli iper ammortamenti sono stati modificati, commutandosi da extra deduzioni di carattere fiscale a crediti d’imposta. Nel suo aspetto di maggior rilievo, l’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta correlato all’entità degli investimenti effettuati da utilizzare in compensazione di altri tributi e contributi nel modello F24. La relativa disciplina è stata riformulata con l’art. 1 commi 1051-1063 della L. n. 178/2020, che ha apportato alcune modifiche al regime precedente di cui all’art. 1 commi 184-197 della L. n. 160/2019, tra le quali si evidenziano: la proroga dell’agevolazione fino al 2022; l’estensione dell’ambito oggettivo che ricomprende anche i beni immateriali “ordinari”; il rafforzamento delle aliquote agevolative unitamente alle maggiorazioni degli importi delle spese ammissibili; l’opportunità di fruire dell’agevolazione per i beni “ordinari” in un’unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni; l’utilizzo del credito d’imposta sin dall’anno dell’investimento e in 3 quote costanti. La seguente tabella pone a confronto le novità introdotte nell’ultima legge di bilancio con le indicazioni contenute nella precedente L. n. 160/2019. 2
Credito d’imposta Credito d’imposta L. n. 160/2019 L. n. 178/2020 Imprese Imprese (a prescindere da (a prescindere da sede, forma, regime contabile e sede, forma, regime contabile e Soggetti beneficiari dimensione) dimensione) Esercenti arti e professioni Esercenti arti e professioni (per i beni “ordinari”) (per beni “ordinari”) Dal 1.1.2020 al 31.12.2020 Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 Ambito temporale (termine “lungo” 30.6.2021) (termine “lungo” 30.6.2023) Investimenti in nuovi beni strumentali: Investimenti in nuovi beni strumentali: materiali “ordinari”; materiali “ordinari”; immateriali “ordinari”; Ambito oggettivo materiali “4.0”; materiali “4.0”; immateriali “4.0”. immateriali “4.0”. Credito di imposta in compensazione a Credito d’imposta in compensazione in seconda della tipologia in 5 quote 3 quote annuali, unica rata per i soggetti annuali di pari importo, o in 3 quote con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni annuali a decorrere dall’anno successivo a decorrere dall’anno di entrata in Modalità di fruizione all’entrata in funzione dei beni o di funzione dei beni o di avvenuta avvenuta interconnessione interconnessione Riferimento normativo in fattura Riferimento normativo in fattura Perizia tecnica semplice beni “4.0” Perizia tecnica “asseverata” beni “4.0” Adempimenti documentali Autocertificazione 445/2000 Autocertificazione 445/2000 (Costo non superiore a 300.000 euro) (Costo non superiore a 300.000 euro) 2. Ambito applicativo: i soggetti beneficiari Con una conferma rispetto alla versione precedente, l’agevolazione nella forma del credito d’imposta è rivolta agli esercenti arti e professioni nonché alle imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente: dalla forma giuridica; dal settore economico di appartenenza; dalla dimensione; dal regime di determinazione del reddito dell’impresa. Si evidenzia che tra i soggetti beneficiari sono compresi gli esercenti arti e professioni, anche se limitatamente ai beni ordinari con esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A e B L. 232/2016 (Industria 4.0). Per i soggetti ammessi al credito d’imposta (imprese ed esercenti arti e professioni), la fruizione del beneficio spettante è subordinata: 3
alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 2.1 I soggetti beneficiari: chiarimenti Rispetto ai soggetti beneficiari è possibile ricomprendere, anche tenendo conto dei precedenti chiarimenti offerti in altre occasioni su fattispecie analoghe da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2009 emanata in occasione della Tremonti-ter), i soggetti che determinano il reddito d’impresa secondo le seguenti forme giuridiche: le persone fisiche esercenti attività commerciale comprese le imprese familiari (ex art. 230 bis del CC) e le aziende coniugali (ex art. 177 del CC); le società in nome collettivo e in accomandita semplice; le società di armamento; le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale; le società consortili a rilevanza sia interna che esterna; le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società cooperative e di mutua assicurazione; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, con riferimento all’attività commerciale esercitata; le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Anche i soggetti che determinano il reddito secondo criteri agevolati, per esempio regime forfettario ex L. 190/2014 o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi sono ammessi alla disciplina di vantaggio. Dovrebbe essersi risolto favorevolmente il dubbio sorto circa l’ammissibilità delle imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Si ritiene che tali imprese possano rientrare tra i soggetti beneficiari. Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Si ritiene che possano beneficiare del credito d’imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della Legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l’obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale. 4
Un’altra ipotesi di esclusione riguarda l’erogazione di una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2001. In particolare, si tratta di: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. 3. Investimenti agevolabili Gli investimenti oggetto di agevolazioni si distinguono nelle seguenti macro voci: beni materiali e immateriali “ordinari”; beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016; beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016. I beni oggetto di agevolazione devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato nonché possedere i requisiti della strumentalità e della novità. Il requisito della destinazione dei beni presso strutture situate nel territorio dello Stato implica che i beni oggetto dell’investimento debbano appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale. Il criterio da prendere in considerazione è quello dell’effettiva destinazione del bene nelle strutture aziendali, nel senso che si prescinde dalla mera iscrizione contabile del bene in bilancio o in altri registri della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente. La circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere non assume alcuna rilevanza ai fini dell’agevolazione in esame. Circa la questione della strumentalità, è possibile ricorrere ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul tema dei super ammortamenti (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 5.2). Secondo i tecnici del fisco, il riferimento della norma alla strumentalità vuol dire che i beni oggetto di investimento devono essere di uso durevole e impiegati quali strumenti all’interno del processo produttivo dell’impresa. In stretta connessione al concetto di strumentalità, ne deriva che sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni: i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce); i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita; i materiali di consumo. 5
Altra caratteristica che devono possedere i beni oggetto di agevolazione concerne l’aspetto della novità. Anche in questo caso corre in aiuto il già citato documento di prassi (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 5.2) secondo cui il requisito della novità sussiste: quando il bene sia acquistato dal produttore; nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto. Lo stesso documento di prassi ha avuto modo di precisare che: il bene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo possiede il carattere della novità; per i beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità rispetto all’intero bene si atteggia nel senso della non prevalenza del costo relativo ai beni usati rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso di acquisto di beni complessi comprendenti beni usati, il cedente dovrà attestare che il costo dei beni usati non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Ai fini del calcolo del credito d’imposta, dal momento che siffatto bene complesso possiede il carattere della novità, l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto (comprendente il costo dei beni usati). È opportuno soffermarsi sui cd impianti di servizio. Si tratta di impianti che rientrano nell’agevolazione quando sono indispensabili al funzionamento di un bene agevolabile e sono da considerarsi come accessori del bene stesso. Gli impianti tecnici in edificio, invece, non sono ammessi all’agevolazione, se non in casi particolari: sono ammessi infatti solo se sono essi stessi impianti di produzione. Sono esclusi dalle agevolazioni gli impianti di servizio quando sono asserviti e rappresentano una dotazione generale degli immobili. Se l’impianto di servizio serve più macchinari, può accedere al credito di imposta ma solo per la quota di pertinenza dell’impianto agevolabile. L’impresa dovrà dimostrare che la parte di costo è quella strettamente legata all’impianto agevolabile. Un’ulteriore ipotesi è quella di bene complesso realizzato in economia. Anche in questo caso, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire dell’agevolazione, sia sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, sia sul costo della componente usata. Al riguardo si consulti il documento di prassi n. 90/E/2001 dell’Agenzia delle Entrate in materia Tremonti bis. Un’ulteriore ipotesi degna di attenzione è il cd revamping, vale a dire il potenziamento di macchinari che sono già 4.0. Il quesito che sorge riguarda l’ammodernamento di una macchina già 4.0 e l’ammissibilità come agevolabile. Stando alle prime indicazioni del Mise, il revamping è stato pensato immaginando la trasformazione di un bene ordinario in un bene 4.0. Per i beni già qualificati 4.0, il Mise dovrà esprimersi. Restano esclusi dall’agevolazione: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 del TUIR; i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore a 15 anni); 6
i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015 di cui sotto; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. ALLEGATO 3 L. N. 208/2015 Gruppo V Specie 19 condutture, ammortizzabili all’8% (imbottigliamento acque minerali) Gruppo XVII Specie 2/b (produzione e condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; distribuzione gas condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri naturale) di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 12% Gruppo XVII Specie 4/b (stabilimenti condutture, ammortizzabili all’8% termali ed idrotermali) Gruppo XVIII Specie 4 e 5 (ferrovie, materiale rotabile, ferroviario e tramviario (escluse le esercizio di binari, vagoni motrici), ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, letto e ristorante, tramvie, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori ferrovie metropolitane, di manutenzione e costruzioni di linee ferroviarie o filovie, funicolari, funivie, tramviarie, ammortizzabili al 7,5% slittovie ed ascensori) Gruppo XVIII Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, aerei, marittimi, lacuali, ammortizzabili al 12% fluviali e lagunari) 3.1. Beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari” Il credito d’imposta riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali definiti ordinari. A differenza di quanto previsto precedentemente (cfr L. n. 160/2019), in tale ambito vengono compresi anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B alla L. 232/2016. Si tratta di una scelta volta a promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di “Trasformazione 4.0”. Per questa tipologia di investimenti, l’ammontare massimo previsto dei costi ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta è pari a euro 2 milioni di euro. 3.2. Beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 Il beneficio spetta in misura maggiore per gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A della L. 232/2016. Si tratta perlopiù di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, secondo le seguenti macrovoci: beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento; 7
sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. La tipologia degli investimenti in esame, ai fini della determinazione del credito d’imposta, prevede un tetto massimo di euro 20 milioni di costi ammissibili. Beni di cui all’allegato A L. n. 232/2016 beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese modello «Industria 4.0» Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: macchine utensili per asportazione; macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici; macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali; macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio; macchine utensili di deproduzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico); robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot; macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici; macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale; macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (esempio: RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici); magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 8
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello ‘Industria 4.0’ i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multisensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nanometrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica; altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale; dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive; sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (esempio: RFID - Radio Frequency Identification); sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi; componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (esempio: caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità); sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore; dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality; interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. 9
3.3 Beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016 I beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 da prendere in considerazione ai fini del beneficio in esame sono i seguenti. Beni di cui all’allegato B L. 232/2016 beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics). Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing). Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di pro-duzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (esempio: assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing). Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting). Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem). Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti 10
finali e la manutenzione predittiva. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity). Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali. Beni aggiunti da L. 205/2017 Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce. Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata. Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). Ai fini della determinazione del credito d’imposta, è previsto un tetto massimo fino a euro un milione per i costi ammissibili con riferimento a tali beni. 4. Decorrenza e termine agevolazione Il periodo temporale per poter accedere al credito d’imposta sui beni strumentali riguarda gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022. Il termine si estende (c.d. termine lungo) per gli investimenti effettuati fino al 30.6.2023, purché entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Dal momento che il termine per fruire del beneficio del credito d’imposta per i beni strumentali è retrodatato al 16.11.2020, in considerazione del fatto che per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo 16.11.2020 - 31.12.2020 risulta in vigore anche la precedente misura di cui alla L. n. 160/2019, si pone un problema di coordinamento normativo che non trova alcuna disciplina con quanto introdotto nella legge di bilancio per il 2021. Periodo Condizioni Agevolazione effettuazione investimenti Dal 16.11.2020 Assenza di ordine e versamento Credito imposta al 31.12.2022 acconto 20% al fornitore L. n. 178/2020 effettuato entro il 15.11.2020 Dal 1.1.2023 Ordine entro il 31.12.2022 Credito imposta Al 30.06.2023 con acconto del 20% L. n. 178/2020 11
Le disposizioni relative al nuovo credito d’imposta, stando alle precisazioni del Mise, non dovrebbero, trovare applicazione per gli investimenti aventi a oggetto i beni materiali “ordinari” nonché rispetto ai beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016 effettuati tra il 16.11.2020 e il 30.6.2021 in relazione ai quali, entro la data del 15.11.2020, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In presenza di tali condizioni (ordine e acconto) resterebbe ferma l’agevolazione prevista dalla precedete L. n. 160/2019. In altri termini, la data del 16 novembre va considerata come uno spartiacque tra i due regimi. Da una parte stanno gli investimenti programmati entro il 15 novembre 2020, per i quali entro tale data l’ordine sia stato accettato ed è avvenuto il pagamento dell’acconto in misura pari almeno al 20%: per questi beni vale la disciplina del precedente credito d’imposta, laddove l’investimento sia completato entro il 30 giugno 2021. Tutto ciò che ha origine a partire dal 16 novembre 2020 rientra invece nella nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2021. La finestra 2021 parte quindi dal 16 novembre 2020 e può contare su un arco temporale che va oltre l’anno. 5. Modalità di acquisizione dei beni agevolati L’agevolazione spetta per i beni: acquistati a titolo di proprietà; in leasing; realizzati in economia; realizzati mediante appalto. Ai fini dell’agevolazione assume rilevanza il momento in cui l’investimento è stato effettuato, e se tale momento rientra o meno nell’intervallo temporale di vigenza del beneficio. Da un punto di vista generale, è necessario puntare l’attenzione sul principio della competenza di cui all’art. 109 del TUIR che si atteggia secondo le seguenti regole. Per i beni mobili acquistati a titolo di proprietà, l’investimento si considera realizzato: alla data della consegna o spedizione; ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. A tal riguardo, non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (o “patto di riservato dominio”). Per i beni in leasing rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi sostenuti dal committente assumono rilevanza: alla data di ultimazione della prestazione; 12
in alternativa, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera (es. macchinario) o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente. Lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) diventa eleggibile, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto, se i corrispettivi sono liquidati nel periodo di vigenza dell’agevolazione. Per i beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato da imputare secondo il criterio della competenza. Altro aspetto da considerare ai fini del beneficio del credito d’imposta generale riguarda l’entrata in funzione del bene. Gli aspetti sintomatici dell’utilizzo del bene, come rilevato nel documento di prassi della Guardia di finanza n. 1/2008, possono considerarsi: il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene; l’impiego di manodopera; l’inserimento del bene nella catena di produzione; le risultanze della contabilità industriale. L’entrata in funzione dei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 necessita dell’interconnessione. Sul punto specifico è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 6.3) che ha definito il concetto di interconnessione, appositamente documentato tramite attestazione, nel senso di: scambi di informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); identificazione univoca, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP). 6. Determinazione del credito d’imposta Secondo la precedente formulazione di cui alla L. n. 160/2019, per il periodo fino al 15 novembre 2020, le percentuali del credito d’imposta di cui alla L. n. 160/2019 sono state le seguenti: 6% per i beni strumentali nuovi (già oggetto rientranti nel cd super ammortamento); 20% o 40% per i beni rientranti nel piano Industria 4.0 o iper ammortamento; 15% per i beni immateriali rientranti nell’allegato B di cui alla legge di bilancio 2017. Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione: alla tipologia di investimenti (beni ordinari nonché beni allegato A e beni allegato B di cui alla L. n. 232/2016); al momento di effettuazione degli stessi. 13
6.1 Beni materiali e immateriali ordinari Per gli investimenti relativi ai beni materiali e immateriali strumentali c.d. ordinari, non riconducibili a quelli “4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto secondo le seguenti tabelle di sintesi: BENI DATA IMPORTO MISURA DEL CREDITO INVESTIMENTO INVESTIMENTO D’IMPOSTA Fino 10% del costo Dal 16.11.2020 a € 2 milioni (lavoro agile 15%) Beni materiali ordinari Al 31.12.2021* Oltre Nessuna agevolazione (diversi da quelli € 2 milioni dell’allegato A, L. n. 232/2016) Fino 6% del costo Dal 1.1.2022 a € 2 milioni Al 31.12.2022** Oltre Nessuna agevolazione € 2 milioni * ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione ** ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione BENI DATA IMPORTO MISURA DEL CREDITO INVESTIMENTO INVESTIMENTO D’IMPOSTA Fino 10% del costo Dal 16.11.2020 a € 1 milione (lavoro agile 15%) Beni immateriali ordinari Al 31.12.2021* Oltre Nessuna agevolazione (diversi da quelli € 1 milione dell’allegato B, L. n. 232/2016) Fino 6% del costo Dall’1.1.2022 a € 1 milione Al 31.12.2022** Oltre Nessuna agevolazione € 1 milione * ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione ** ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, ovvero nel termine maggiormente esteso fino al 30.6.2022, il credito d’imposta spetta: per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni; per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 10% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione. 14
Si evidenzia la novità per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile (ex art. 18 della L. 22.5.2017 n. 81) che prevede l’innalzamento della misura del credito d’imposta al 15%. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022, ovvero nel termine maggiormente esteso del 30.6.2023, il credito d’imposta spetta: per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni; per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione. Si consideri il seguente esempio unitamente alla comparazione tra le due discipline applicabili ante e post L. n. 178/2020. Investimenti beni ordinari pari a € 100.000 Consegna ottobre 2020 Consegna febbraio 2021 L. N. L. N. 160/2019 178/2020 Credito di imposta del 6% Credito di imposta del 10% è pari a € 6.000 è pari a € 10.000 6.2. Beni materiali di cui all’allegato A della L. 232/2016 Per gli investimenti riconducibili ai beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta spetta esclusivamente alle imprese, tenendo conto del periodo di effettuazione degli investimenti, secondo le seguenti tabelle: Beni materiali 4.0 Allegati A L. n. 232/2016 50% Dal 16.11.2020 investimenti fino a euro 2,5 milioni al 31.12.2021 30% (termine lungo 30.06.2022) investimenti tra 2,5-10 milioni 10% investimenti tra 10-20 milioni Beni materiali 4.0 Allegati A L. n. 232/2016 40% Dall’1.01.2021 investimenti fino a euro 2,5 milioni al 31.12.2022 20% (termine lungo 30.06.2023) investimenti tra 2,5-10 milioni 10% investimenti tra 10-20 milioni 15
Si consideri il seguente esempio comparato tra la previgente disciplina di cui alla L. n. 160/2019 e quella attuale di cui alla L. n. 178/2020. Investimenti di beni di cui all’allegato A, L. n. 232/2016 per un importo pari a € 5.000.000,00 L. N. 160/2019 L. N. 178/2020 Credito di imposta in misura Credito di imposta in misura del 40% fino a € 2.500.000 per un importo di € del 50% fino a € 2.500.000 per un importo di € 1.000.000 1.250.000 del 20% per i restanti € 2.500.000 per un del 30% per i restanti € 2.500.000 per un importo di € 500.000 importo di € 750.000 TOTALE pari a € 1.500.000 TOTALE pari a € 2.000.000 6.3 Beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016 Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto, per tutto il periodo agevolato: nella misura del 20% del costo; nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione. Beni materiali 4.0 Allegati B L. n. 232/2016 Dal 16.11.2020 20% al 31.12.2022 costo investimenti (termine lungo 30.06.2023) Limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. 7 Utilizzazione e cessione del credito d’imposta Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. L’ultima legge di bilancio ha stabilito la possibilità di fruire del credito d’imposta: in 3 quote annuali di pari importo (accorciando il precedente frazionamento di 5 anni); in un’unica soluzione per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni “ordinari” (materiali e immateriali) dal 16.11.2020 al 31.12.2021. È stato precisato che il periodo di compensazione di 3 anni va considerato come periodo minimo e non massimo. I crediti d’imposta del piano Transizione 4.0 non utilizzati potranno essere riportati agli anni successivi. Il periodo di riferimento a partire dal quale è possibile fruire del credito d’imposta è individuato: a partire dall’anno di entrata in funzione dei beni nel caso degli investimenti in beni materiali e immateriali c.d. ordinari. Si evidenzia il termine anticipato rispetto alla versione precedente che prevedeva la fruizione dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; 16
a partire dall’anno di avvenuta interconnessione per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”. Anche in questo caso si assiste a un’anticipazione della fruizione rispetto alla versione precedente che prevedeva la fruizione a partire dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione. Nell’ipotesi in cui l’interconnessione dei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile (facoltà) iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante. Così, ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 120.000 euro e che nel corso del 2022 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l'impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito “ordinario”, pari a 4.000 euro (1/3 di 12.000); a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito potenziato e la quota annuale compensabile sarà pari a 18.667 euro (1/3 di 56.000 euro). Con riferimento ai limiti di utilizzazione e divieti di compensazione, viene prevista una disciplina di particolare favore ex art. 1 comma 191 della legge di bilancio 2020. In particolare, non si applica: il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007); il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro, elevato a 1 milione di euro per il 2020 (art. 34 della L. 388/2000); il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010). Con risoluzione n. 3/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i seguenti codici tributo per l’utilizzazione dei crediti d’imposta su beni strumentali. Codice tributo Descrizione investimenti in beni materiali e immateriali non 6932 Industria 4.0 (diversi da allegati A e B L. 232/2016) - art. 1, c.188 L. 160/2019 Credito imposta investimenti in beni materiali Industria 4.0 6933 (allegato A L. 232/2016) - art. 1, c. 189 L. 2020 160/2019 investimenti in beni immateriali Industria 4.0 6934 (allegato B L. 232/2016) - art. 1, c. 190 L. 160/2019 Codice tributo Descrizione investimenti in beni materiali e immateriali non 6935 Industria 4.0 (diversi da allegati A e B L. 232/2016) - art. 1, cc. 1054 e 1055, L. 178/2020 Credito imposta investimenti in beni materiali Industria 4.0 6936 (allegato A L. 232/2016) - art. 1, cc. 1056 e 1057 2021 - 2022 L. 178/2020 investimenti in beni immateriali Industria 4.0 6937 (allegato B L. 232/2016) - art. 1, c. 1058 L. 178/2020 17
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In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”. Un aspetto che emerge dalla comparazione tra le due normative di riferimento (L. n. 160/2019 e L n. 178/2020) è rappresentato dalla mancata conferma per gli anni 2021 e 2022 del divieto di cessione indicato nell’ultima parte del comma 191 della L. n. 160/2019 secondo la quale “Il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale”. Tale mancata previsione è senza dubbio da accogliere con favore, in quanto la cessione del credito favorisce senz’altro l’impresa che evita di immobilizzare risorse che diventano disponibili in tempi utili favorendo ulteriori investimenti. 8. Trattamento fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni Ai fini fiscali, si ritiene utile evidenziare che il credito d’imposta osserva il seguente trattamento: non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali; non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR. Con la risposta all’interpello n. 75/2021, in linea con le precedenti pronunce relative alla circ. 34/2016, e l’interpello n. 360/2020, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi rispetto alla questione della cumulabilità di un credito di imposta con altri benefici sui medesimi beni. I tecnici del fisco hanno affermato la cumulabilità delle diverse misure agevolative sui medesimi beni, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi per poterne fruire, nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo. Da un punto di vista pratico, sarà possibile, per esempio, cumulare le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno (art. 1. Commi 98-108, L. n. 108/2015). Dispone in tal senso, del resto, anche l’ultimo periodo del comma 1059 della L. n. 178/2020 ai sensi del quale “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.” 9. Rideterminazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione Una particolare disciplina viene riservata ai casi di cessione o sostituzione dei beni oggetto di agevolazione. Viene introdotto il periodo di sorveglianza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo 18
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