IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - Ebook gratuito - Autore: Nicolò Cipriani

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IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - Ebook gratuito - Autore: Nicolò Cipriani
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IL CREDITO DI IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI
IN BENI STRUMENTALI

 Autore: Nicolò Cipriani
IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - Ebook gratuito - Autore: Nicolò Cipriani
Sommario
 1. Quadro normativo: dalla L. n. 208/2015 alle novità della L. n. 178/2020 ................................................. 2

 2. Ambito applicativo: i soggetti beneficiari .................................................................................................. 3

    2.1 I soggetti beneficiari: chiarimenti ........................................................................................................ 4

 3. Investimenti agevolabili............................................................................................................................. 5

    3.1. Beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari” ................................................................. 7

    3.2. Beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016............................................................................ 7

    3.3 Beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016....................................................................... 10

 4. Decorrenza e termine agevolazione ........................................................................................................ 11

 5. Modalità di acquisizione dei beni agevolati ............................................................................................ 12

 6. Determinazione del credito d’imposta .................................................................................................... 13

    6.1 Beni materiali e immateriali ordinari................................................................................................. 14

    6.2. Beni materiali di cui all’allegato A della L. 232/2016 ....................................................................... 15

    6.3 Beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016 .................................................................... 16

 7 Utilizzazione e cessione del credito d’imposta ......................................................................................... 16

 8. Trattamento fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni...................................................................... 18

 9. Rideterminazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione ............................................. 18

 10. Aspetti contabili..................................................................................................................................... 19

 11. Scritture contabili .................................................................................................................................. 20

 12 Obblighi documentali ............................................................................................................................. 21

 13 Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico......................................................................... 22

                                                                                                                                                            1
1. Quadro normativo: dalla L. n. 208/2015 alle novità della L. n. 178/2020

Con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020) il Legislatore ha prorogato fino al 2022 e ha
rafforzato i crediti d’imposta nell’ambito della c.d. “Transizione 4.0”. Si tratta di una scelta volta ad
accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, oltre che
a rilanciare gli investimenti fortemente penalizzati dalla pandemia legata al COVID-19.

Il processo normativo ha avuto inizio con gli istituti giuridici del super e iper ammortamento, introdotti per la
prima volta rispettivamente nelle leggi di Stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-94 e 97 della L. n. 208/2015)
e di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 8-12 della L. n. 232/2016), quali misure di rilancio degli investimenti
produttivi del Paese e denominati prima Piano Industria 4.0 e poi Piano Impresa 4.0. Si tratta di
agevolazioni che prevedevano variazioni in diminuzione della base imponibile Irpef/Ires su cui calcolare le
imposte. In pratica, si tratta di maggiorare gli ammortamenti fiscalmente ammessi in modo da stimolare gli
investimenti produttivi delle imprese e dei professionisti: per esempio, le aziende che hanno investito in beni
strumentali fino al periodo di imposta 2019 hanno potuto fruire di un ammortamento fiscale prima pari al
140% e poi al 130% in luogo del 100 del costo di acquisto e indicato in bilancio.
Con la legge di bilancio 2020 (Legge numero 160/2019) si è passati all’attuale Piano Transizione 4.0 e sia
i super che gli iper ammortamenti sono stati modificati, commutandosi da extra deduzioni di carattere
fiscale a crediti d’imposta.

Nel suo aspetto di maggior rilievo, l’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta correlato all’entità
degli investimenti effettuati da utilizzare in compensazione di altri tributi e contributi nel modello F24. La
relativa disciplina è stata riformulata con l’art. 1 commi 1051-1063 della L. n. 178/2020, che ha apportato
alcune modifiche al regime precedente di cui all’art. 1 commi 184-197 della L. n. 160/2019, tra le quali si
evidenziano:
           la proroga dell’agevolazione fino al 2022;
           l’estensione dell’ambito oggettivo che ricomprende anche i beni immateriali “ordinari”;
           il rafforzamento delle aliquote agevolative unitamente alle maggiorazioni degli importi delle
            spese ammissibili;
           l’opportunità di fruire dell’agevolazione per i beni “ordinari” in un’unica quota annuale per i
            soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni;
           l’utilizzo del credito d’imposta sin dall’anno dell’investimento e in 3 quote costanti.

La seguente tabella pone a confronto le novità introdotte nell’ultima legge di bilancio con le indicazioni
contenute nella precedente L. n. 160/2019.

                                                                                                               2
Credito d’imposta                                Credito d’imposta
                                                   L. n. 160/2019                                   L. n. 178/2020
                                                      Imprese                                          Imprese
                                           (a prescindere da                            (a prescindere da
                                 sede, forma, regime contabile e               sede, forma, regime contabile e
Soggetti beneficiari                      dimensione)                                   dimensione)

                                    Esercenti arti e professioni                   Esercenti arti e professioni
                                       (per i beni “ordinari”)                          (per beni “ordinari”)
                                   Dal 1.1.2020 al 31.12.2020                    Dal 16.11.2020 al 31.12.2022
 Ambito temporale
                                   (termine “lungo” 30.6.2021)                    (termine “lungo” 30.6.2023)
                                                                             Investimenti in nuovi beni strumentali:
                            Investimenti in nuovi beni strumentali:
                                                                                                   materiali “ordinari”;
                                                  materiali “ordinari”;
                                                                                               immateriali “ordinari”;
   Ambito oggettivo                                 materiali “4.0”;
                                                                                                     materiali “4.0”;
                                                   immateriali “4.0”.
                                                                                                    immateriali “4.0”.
                         Credito di imposta in compensazione a              Credito d’imposta in compensazione in
                           seconda della tipologia in 5 quote              3 quote annuali, unica rata per i soggetti
                          annuali di pari importo, o in 3 quote             con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni
                        annuali a decorrere dall’anno successivo              a decorrere dall’anno di entrata in
Modalità di fruizione      all’entrata in funzione dei beni o di               funzione dei beni o di avvenuta
                                avvenuta interconnessione                               interconnessione
                                 Riferimento normativo in fattura              Riferimento normativo in fattura

                             Perizia tecnica semplice beni “4.0”             Perizia tecnica “asseverata” beni “4.0”
    Adempimenti
     documentali
                                  Autocertificazione 445/2000                    Autocertificazione 445/2000
                            (Costo non superiore a 300.000 euro)            (Costo non superiore a 300.000 euro)

2. Ambito applicativo: i soggetti beneficiari
Con una conferma rispetto alla versione precedente, l’agevolazione nella forma del credito d’imposta è
rivolta agli esercenti arti e professioni nonché alle imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse
le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
       dalla forma giuridica;
       dal settore economico di appartenenza;
       dalla dimensione;
       dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Si evidenzia che tra i soggetti beneficiari sono compresi gli esercenti arti e professioni, anche se
limitatamente ai beni ordinari con esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A e B L.
232/2016 (Industria 4.0).
Per i soggetti ammessi al credito d’imposta (imprese ed esercenti arti e professioni), la fruizione del
beneficio spettante è subordinata:

                                                                                                                            3
   alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in
        ciascun settore;
       al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
        a favore dei lavoratori.

2.1 I soggetti beneficiari: chiarimenti
Rispetto ai soggetti beneficiari è possibile ricomprendere, anche tenendo conto dei precedenti chiarimenti
offerti in altre occasioni su fattispecie analoghe da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Circ. Agenzia delle
Entrate n. 44/2009 emanata in occasione della Tremonti-ter), i soggetti che determinano il reddito
d’impresa secondo le seguenti forme giuridiche:
       le persone fisiche esercenti attività commerciale comprese le imprese familiari (ex art. 230 bis del
        CC) e le aziende coniugali (ex art. 177 del CC);
       le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
       le società di armamento;
       le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale;
       le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
       le società per azioni;
       le società in accomandita per azioni;
       le società a responsabilità limitata;
       le società cooperative e di mutua assicurazione;
       gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o
        principale l’esercizio di un’attività commerciale;
       gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
        principale l’esercizio di un’attività commerciale, con riferimento all’attività commerciale esercitata;
       le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Anche i soggetti che determinano il reddito secondo criteri agevolati, per esempio regime forfettario ex L.
190/2014 o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi sono ammessi alla disciplina di vantaggio.
Dovrebbe essersi risolto favorevolmente il dubbio sorto circa l’ammissibilità delle imprese agricole che
determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Si ritiene che tali imprese possano rientrare tra i soggetti
beneficiari.

Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista
dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Si ritiene che possano beneficiare del
credito d’imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti
giuridici della Legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l’obiettivo
del risanamento e quindi della continuità aziendale.

                                                                                                                  4
Un’altra ipotesi di esclusione riguarda l’erogazione di una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, co.
2, del D.Lgs. 231/2001. In particolare, si tratta di:
       interdizione dall'esercizio dell'attività;
       sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
        dell'illecito;
       divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
        pubblico servizio;
       esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
        concessi;
       divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Investimenti agevolabili
Gli investimenti oggetto di agevolazioni si distinguono nelle seguenti macro voci:
       beni materiali e immateriali “ordinari”;
       beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;
       beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.
I beni oggetto di agevolazione devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello
Stato nonché possedere i requisiti della strumentalità e della novità.

Il requisito della destinazione dei beni presso strutture situate nel territorio dello Stato implica che i
beni oggetto dell’investimento debbano appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture
aziendali situate nel territorio nazionale. Il criterio da prendere in considerazione è quello dell’effettiva
destinazione del bene nelle strutture aziendali, nel senso che si prescinde dalla mera iscrizione contabile
del bene in bilancio o in altri registri della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non
residente.
La circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere non assume alcuna
rilevanza ai fini dell’agevolazione in esame.

Circa la questione della strumentalità, è possibile ricorrere ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia
delle Entrate sul tema dei super ammortamenti (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 5.2).
Secondo i tecnici del fisco, il riferimento della norma alla strumentalità vuol dire che i beni oggetto di
investimento devono essere di uso durevole e impiegati quali strumenti all’interno del processo
produttivo dell’impresa. In stretta connessione al concetto di strumentalità, ne deriva che sono esclusi
dall’agevolazione i seguenti beni:
       i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce);
       i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
       i materiali di consumo.

                                                                                                                5
Altra caratteristica che devono possedere i beni oggetto di agevolazione concerne l’aspetto della novità.
Anche in questo caso corre in aiuto il già citato documento di prassi (circ. Agenzia delle Entrate e MISE
30.3.2017 n. 4, § 5.2) secondo cui il requisito della novità sussiste:
       quando il bene sia acquistato dal produttore;
       nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché
        non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto.
Lo stesso documento di prassi ha avuto modo di precisare che:
       il bene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo
        dimostrativo possiede il carattere della novità;
       per i beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della
        novità rispetto all’intero bene si atteggia nel senso della non prevalenza del costo relativo ai beni
        usati rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Nel caso di acquisto di beni complessi comprendenti beni usati, il cedente dovrà attestare che il costo dei
beni usati non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Ai fini del calcolo del credito
d’imposta, dal momento che siffatto bene complesso possiede il carattere della novità, l’importo agevolabile
è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto (comprendente il costo dei
beni usati).

È opportuno soffermarsi sui cd impianti di servizio. Si tratta di impianti che rientrano nell’agevolazione
quando sono indispensabili al funzionamento di un bene agevolabile e sono da considerarsi come accessori
del bene stesso. Gli impianti tecnici in edificio, invece, non sono ammessi all’agevolazione, se non in casi
particolari: sono ammessi infatti solo se sono essi stessi impianti di produzione. Sono esclusi dalle
agevolazioni gli impianti di servizio quando sono asserviti e rappresentano una dotazione generale degli
immobili. Se l’impianto di servizio serve più macchinari, può accedere al credito di imposta ma solo per la
quota di pertinenza dell’impianto agevolabile. L’impresa dovrà dimostrare che la parte di costo è quella
strettamente legata all’impianto agevolabile.

Un’ulteriore ipotesi è quella di bene complesso realizzato in economia. Anche in questo caso, il bene
complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire dell’agevolazione, sia sul
costo afferente alla componente nuova del bene complesso, sia sul costo della componente usata. Al
riguardo si consulti il documento di prassi n. 90/E/2001 dell’Agenzia delle Entrate in materia Tremonti bis.

Un’ulteriore ipotesi degna di attenzione è il cd revamping, vale a dire il potenziamento di macchinari che
sono già 4.0. Il quesito che sorge riguarda l’ammodernamento di una macchina già 4.0 e l’ammissibilità
come agevolabile. Stando alle prime indicazioni del Mise, il revamping è stato pensato immaginando la
trasformazione di un bene ordinario in un bene 4.0. Per i beni già qualificati 4.0, il Mise dovrà esprimersi.

Restano esclusi dall’agevolazione:
       i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 del TUIR;
       i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza il
        processo di ammortamento è superiore a 15 anni);
                                                                                                                  6
   i fabbricati e le costruzioni;
       i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015 di cui sotto;
       i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
        dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
        raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

                                           ALLEGATO 3 L. N. 208/2015
Gruppo V            Specie 19                       condutture, ammortizzabili all’8%
                    (imbottigliamento acque
                    minerali)
Gruppo XVII         Specie 2/b (produzione e        condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%;
                    distribuzione gas               condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri
                    naturale)                       di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per
                                                    trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi
                                                    e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al
                                                    12%
Gruppo XVII         Specie 4/b (stabilimenti        condutture, ammortizzabili all’8%
                    termali ed idrotermali)
Gruppo XVIII        Specie 4 e 5 (ferrovie,         materiale rotabile, ferroviario e tramviario (escluse le
                    esercizio di binari, vagoni     motrici), ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature,
                    letto e ristorante, tramvie,    anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori
                    ferrovie metropolitane,         di manutenzione e costruzioni di linee ferroviarie o
                    filovie, funicolari, funivie,   tramviarie, ammortizzabili al 7,5%
                    slittovie ed ascensori)
Gruppo XVIII        Specie 1, 2 e 3 (trasporti      aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra,
                    aerei, marittimi, lacuali,      ammortizzabili al 12%
                    fluviali e lagunari)

3.1. Beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari”
Il credito d’imposta riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali definiti ordinari. A differenza
di quanto previsto precedentemente (cfr L. n. 160/2019), in tale ambito vengono compresi anche gli
investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B alla L. 232/2016. Si tratta di
una scelta volta a promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane attraverso il ricorso a software,
sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di “Trasformazione 4.0”.
Per questa tipologia di investimenti, l’ammontare massimo previsto dei costi ammissibili ai fini della
determinazione del credito d’imposta è pari a euro 2 milioni di euro.

3.2. Beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016
Il beneficio spetta in misura maggiore per gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A della L.
232/2016. Si tratta perlopiù di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in
chiave “Industria 4.0”, secondo le seguenti macrovoci:
       beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite
        opportuni sensori e azionamento;

                                                                                                                  7
   sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
       dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza
        del posto di lavoro in logica 4.0.
La tipologia degli investimenti in esame, ai fini della determinazione del credito d’imposta, prevede un tetto
massimo di euro 20 milioni di costi ammissibili.

                                   Beni di cui all’allegato A L. n. 232/2016
                beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
                                             modello «Industria 4.0»
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti:
       macchine utensili per asportazione;
       macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma,
        waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
       macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle
        materie prime;
       macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali
        e delle materie prime;
       macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
       macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento
        e l’imballaggio;
       macchine utensili di deproduzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti
        industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la
        separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
       robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
       macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei
        prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
       macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
       macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la
        movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e
        manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o
        dotati di riconoscimento dei pezzi (esempio: RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
       magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
       controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic
        Controller);
       interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
        program;
       integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con
        altre macchine del ciclo produttivo;
       interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
       rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
    Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche
    per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
       sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
       monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set
        di sensori e adattività alle derive di processo;
       caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la
        simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

                                                                                                             8
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
secondo il modello ‘Industria 4.0’ i seguenti:
      dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o
       l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel
       revamping dei sistemi di produzione esistenti.
   Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:
      sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multisensore o basati su tomografia
       computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro
       geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala
       micrometrica o nanometrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che
       consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema
       informativo di fabbrica;
      altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del
       processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera
       documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
      sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali,
       macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi,
       tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e
       che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche)
       o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel
       sistema informativo aziendale;
      dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che
       consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
      sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti
       (esempio: RFID - Radio Frequency Identification);
      sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze,
       coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di
       componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi
       informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
      strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con
       collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori
       di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di
       progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o
       dannosi;
      componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei
       consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
      filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi
       di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o
       pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le
       attività di macchine e impianti.
Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza
del posto di lavoro in logica «4.0»:
      banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera
       automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (esempio: caratteristiche biometriche, età,
       presenza di disabilità);
      sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado
       di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
      dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo,
       dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
      interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed
       efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

                                                                                                                9
3.3 Beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016
I beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 da prendere in considerazione ai fini
del beneficio in esame sono i seguenti.

                                    Beni di cui all’allegato B L. 232/2016
         beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)
                         connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle
        prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di
        permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la
        prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue
        caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema
        informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM,
        PLM, Big Data Analytics).
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi
        produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
        analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità
        del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione
        con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la
        manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/ fieldbus,
        sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai
        paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing).
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro
        delle macchine e dei sistemi di pro-duzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con
        soluzioni cloud.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e
        operazioni (esempio: assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la
        ricostruzione virtuale di contesti reali.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e
        informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things)
        grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei
        prodotti nei sistemi produttivi.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema
        produttivo e dei relativi processi.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
        configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della
        supply chain (cloud computing).
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed
        all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
        Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting).
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che
        consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia
        della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o
        dell’impianto.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente,
        caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto,
        autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem).
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
        collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti
                                                                                                                10
finali e la manutenzione predittiva.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable
        device.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina
        che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale,
        visuale e tattile.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano
        meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di
        energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica.
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e
        impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).
       Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il
        nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche,
        consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
Beni aggiunti da L. 205/2017
       Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce.
       Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D,
        realtà aumentata.
       Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate
        caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo
        con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di
        prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, è previsto un tetto massimo fino a euro un milione per i
costi ammissibili con riferimento a tali beni.

4. Decorrenza e termine agevolazione
Il periodo temporale per poter accedere al credito d’imposta sui beni strumentali riguarda gli investimenti
effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022. Il termine si estende (c.d. termine lungo) per gli investimenti
effettuati fino al 30.6.2023, purché entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Dal momento che il termine per fruire del beneficio del credito d’imposta per i beni strumentali è
retrodatato al 16.11.2020, in considerazione del fatto che per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo
16.11.2020 - 31.12.2020 risulta in vigore anche la precedente misura di cui alla L. n. 160/2019, si pone un
problema di coordinamento normativo che non trova alcuna disciplina con quanto introdotto nella legge di
bilancio per il 2021.

              Periodo
                                                     Condizioni                        Agevolazione
   effettuazione investimenti
          Dal 16.11.2020                Assenza di ordine e versamento                Credito imposta
           al 31.12.2022                    acconto 20% al fornitore                   L. n. 178/2020
                                         effettuato entro il 15.11.2020
           Dal 1.1.2023                     Ordine entro il 31.12.2022                Credito imposta
           Al 30.06.2023                         con acconto del 20%                   L. n. 178/2020

                                                                                                               11
Le disposizioni relative al nuovo credito d’imposta, stando alle precisazioni del Mise, non dovrebbero,
trovare applicazione per gli investimenti aventi a oggetto i beni materiali “ordinari” nonché rispetto ai beni
di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016 effettuati tra il 16.11.2020 e il 30.6.2021 in relazione ai quali,
entro la data del 15.11.2020, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In presenza di tali condizioni (ordine e
acconto) resterebbe ferma l’agevolazione prevista dalla precedete L. n. 160/2019. In altri termini, la data del
16 novembre va considerata come uno spartiacque tra i due regimi. Da una parte stanno gli investimenti
programmati entro il 15 novembre 2020, per i quali entro tale data l’ordine sia stato accettato ed è avvenuto
il pagamento dell’acconto in misura pari almeno al 20%: per questi beni vale la disciplina del precedente
credito d’imposta, laddove l’investimento sia completato entro il 30 giugno 2021. Tutto ciò che ha origine a
partire dal 16 novembre 2020 rientra invece nella nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il
2021. La finestra 2021 parte quindi dal 16 novembre 2020 e può contare su un arco temporale che va oltre
l’anno.

5. Modalità di acquisizione dei beni agevolati
L’agevolazione spetta per i beni:
         acquistati a titolo di proprietà;
         in leasing;
         realizzati in economia;
         realizzati mediante appalto.
Ai fini dell’agevolazione assume rilevanza il momento in cui l’investimento è stato effettuato, e se tale
momento rientra o meno nell’intervallo temporale di vigenza del beneficio. Da un punto di vista generale, è
necessario puntare l’attenzione sul principio della competenza di cui all’art. 109 del TUIR che si atteggia
secondo le seguenti regole.

Per i beni mobili acquistati a titolo di proprietà, l’investimento si considera realizzato:
         alla data della consegna o spedizione;
         ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della
          proprietà o di altro diritto reale.
A tal riguardo, non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (o “patto di riservato dominio”).

Per i beni in leasing rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del
verbale di consegna da parte dell’utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di
prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da
parte dello stesso locatario.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi sostenuti dal committente assumono
rilevanza:
         alla data di ultimazione della prestazione;

                                                                                                                 12
   in alternativa, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera (es. macchinario) o
        la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente. Lo stato di avanzamento dei lavori
        (SAL) diventa eleggibile, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto, se i
        corrispettivi sono liquidati nel periodo di vigenza dell’agevolazione.

Per i beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato
da imputare secondo il criterio della competenza.

Altro aspetto da considerare ai fini del beneficio del credito d’imposta generale riguarda l’entrata in
funzione del bene. Gli aspetti sintomatici dell’utilizzo del bene, come rilevato nel documento di prassi della
Guardia di finanza n. 1/2008, possono considerarsi:
       il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del
        bene;
       l’impiego di manodopera;
       l’inserimento del bene nella catena di produzione;
       le risultanze della contabilità industriale.
L’entrata in funzione dei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 necessita dell’interconnessione. Sul
punto specifico è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, §
6.3) che ha definito il concetto di interconnessione, appositamente documentato tramite attestazione, nel
senso di:
       scambi di informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione,
        sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre
        macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella
        progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un
        collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente
        riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
       identificazione univoca, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di
        standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

6. Determinazione del credito d’imposta
Secondo la precedente formulazione di cui alla L. n. 160/2019, per il periodo fino al 15 novembre 2020, le
percentuali del credito d’imposta di cui alla L. n. 160/2019 sono state le seguenti:
       6% per i beni strumentali nuovi (già oggetto rientranti nel cd super ammortamento);
       20% o 40% per i beni rientranti nel piano Industria 4.0 o iper ammortamento;
       15% per i beni immateriali rientranti nell’allegato B di cui alla legge di bilancio 2017.

Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione:
       alla tipologia di investimenti (beni ordinari nonché beni allegato A e beni allegato B di cui alla L.
        n. 232/2016);
       al momento di effettuazione degli stessi.

                                                                                                             13
6.1 Beni materiali e immateriali ordinari
Per gli investimenti relativi ai beni materiali e immateriali strumentali c.d. ordinari, non riconducibili a
quelli “4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto secondo le seguenti tabelle di sintesi:

          BENI                         DATA                       IMPORTO               MISURA DEL CREDITO
                                 INVESTIMENTO                  INVESTIMENTO                 D’IMPOSTA

                                                                      Fino                     10% del costo
                                  Dal 16.11.2020                  a € 2 milioni               (lavoro agile 15%)
Beni materiali ordinari            Al 31.12.2021*                    Oltre                  Nessuna agevolazione
(diversi     da      quelli                                        € 2 milioni
dell’allegato A,    L. n.
232/2016)                                                             Fino                      6% del costo
                                    Dal 1.1.2022                  a € 2 milioni
                                  Al 31.12.2022**                    Oltre                  Nessuna agevolazione
                                                                   € 2 milioni
* ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione
** ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

          BENI                         DATA                       IMPORTO               MISURA DEL CREDITO
                                 INVESTIMENTO                  INVESTIMENTO                 D’IMPOSTA

                                                                      Fino                     10% del costo
                                  Dal 16.11.2020                 a € 1 milione                (lavoro agile 15%)
Beni immateriali ordinari          Al 31.12.2021*                    Oltre                  Nessuna agevolazione
(diversi     da      quelli                                       € 1 milione
dell’allegato B,    L. n.
232/2016)                                                             Fino                      6% del costo
                                    Dall’1.1.2022                a € 1 milione
                                  Al 31.12.2022**                    Oltre                  Nessuna agevolazione
                                                                  € 1 milione
* ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione
** ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, ovvero nel termine
maggiormente esteso fino al 30.6.2022, il credito d’imposta spetta:
       per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi
        ammissibili pari a euro 2 milioni;
       per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 10% del costo nel limite massimo di costi
        ammissibili pari a euro 1 milione.

                                                                                                                   14
Si evidenzia la novità per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di
modalità di lavoro agile (ex art. 18 della L. 22.5.2017 n. 81) che prevede l’innalzamento della misura del
credito d’imposta al 15%.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022, ovvero nel termine
maggiormente esteso del 30.6.2023, il credito d’imposta spetta:
       per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi
        ammissibili pari a euro 2 milioni;
       per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi
        ammissibili pari a euro 1 milione.

Si consideri il seguente esempio unitamente alla comparazione tra le due discipline applicabili ante e post L.
n. 178/2020.

                                    Investimenti beni ordinari pari a € 100.000
               Consegna ottobre 2020                                    Consegna febbraio 2021
                           L. N.                                                   L. N.
                        160/2019                                                  178/2020
               Credito di imposta del 6%                               Credito di imposta del 10%
                     è pari a € 6.000                                       è pari a € 10.000

6.2. Beni materiali di cui all’allegato A della L. 232/2016
Per gli investimenti riconducibili ai beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta spetta
esclusivamente alle imprese, tenendo conto del periodo di effettuazione degli investimenti, secondo le
seguenti tabelle:

                                                                        Beni materiali 4.0
                                                                    Allegati A L. n. 232/2016
                                                                                50%
                 Dal 16.11.2020                                 investimenti fino a euro 2,5 milioni
                    al 31.12.2021
                                                                                30%
         (termine lungo 30.06.2022)
                                                                   investimenti tra 2,5-10 milioni
                                                                                10%
                                                                   investimenti tra 10-20 milioni
                                                                        Beni materiali 4.0
                                                                    Allegati A L. n. 232/2016
                                                                                40%
                 Dall’1.01.2021                                 investimenti fino a euro 2,5 milioni
                    al 31.12.2022
                                                                                20%
         (termine lungo 30.06.2023)
                                                                   investimenti tra 2,5-10 milioni
                                                                                10%
                                                                   investimenti tra 10-20 milioni

                                                                                                               15
Si consideri il seguente esempio comparato tra la previgente disciplina di cui alla L. n. 160/2019 e quella
attuale di cui alla L. n. 178/2020.

        Investimenti di beni di cui all’allegato A, L. n. 232/2016 per un importo pari a € 5.000.000,00
                     L. N. 160/2019                                              L. N. 178/2020
Credito di imposta in misura                                Credito di imposta in misura
   del 40% fino a € 2.500.000 per un importo di €              del 50% fino a € 2.500.000 per un importo di €
    1.000.000                                                    1.250.000
   del 20% per i restanti € 2.500.000 per un                   del 30% per i restanti € 2.500.000 per un
    importo di € 500.000                                         importo di € 750.000
              TOTALE pari a € 1.500.000                                   TOTALE pari a € 2.000.000

6.3 Beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è
riconosciuto, per tutto il periodo agevolato:
         nella misura del 20% del costo;
         nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione.

                                                                            Beni materiali 4.0
                                                                        Allegati B L. n. 232/2016
                  Dal 16.11.2020                                                   20%
                  al 31.12.2022                                             costo investimenti
           (termine lungo 30.06.2023)
                                                                             Limite massimo
                                                                di costi ammissibili pari a euro 1 milione

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al
predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

7 Utilizzazione e cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.
L’ultima legge di bilancio ha stabilito la possibilità di fruire del credito d’imposta:
         in 3 quote annuali di pari importo (accorciando il precedente frazionamento di 5 anni);
         in un’unica soluzione per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro
          che effettuano investimenti in beni “ordinari” (materiali e immateriali) dal 16.11.2020 al 31.12.2021.
È stato precisato che il periodo di compensazione di 3 anni va considerato come periodo minimo e non
massimo. I crediti d’imposta del piano Transizione 4.0 non utilizzati potranno essere riportati agli anni
successivi.
Il periodo di riferimento a partire dal quale è possibile fruire del credito d’imposta è individuato:
         a partire dall’anno di entrata in funzione dei beni nel caso degli investimenti in beni materiali e
          immateriali c.d. ordinari. Si evidenzia il termine anticipato rispetto alla versione precedente che
          prevedeva la fruizione dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
                                                                                                               16
    a partire dall’anno di avvenuta interconnessione per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”.
         Anche in questo caso si assiste a un’anticipazione della fruizione rispetto alla versione precedente
         che prevedeva la fruizione a partire dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Nell’ipotesi in cui l’interconnessione dei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo
d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile (facoltà) iniziare a fruire
del credito d’imposta per la parte spettante. Così, ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda
all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 120.000 euro e che nel
corso del 2022 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l'impresa nel corso del 2021 si avvalga
della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito “ordinario”, pari a 4.000 euro (1/3 di
12.000); a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito potenziato e la quota annuale
compensabile sarà pari a 18.667 euro (1/3 di 56.000 euro).

Con riferimento ai limiti di utilizzazione e divieti di compensazione, viene prevista una disciplina di
particolare favore ex art. 1 comma 191 della legge di bilancio 2020. In particolare, non si applica:
        il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art.
         1 comma 53 della L. 244/2007);
        il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro, elevato a 1
         milione di euro per il 2020 (art. 34 della L. 388/2000);
        il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a
         ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).
Con risoluzione n. 3/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i seguenti codici tributo per l’utilizzazione
dei crediti d’imposta su beni strumentali.

                                   Codice tributo                              Descrizione
                                                            investimenti in beni materiali e immateriali non
                                        6932                Industria 4.0 (diversi da allegati A e B L.
                                                            232/2016) - art. 1, c.188 L. 160/2019

   Credito imposta                                          investimenti in beni materiali Industria 4.0
                                        6933                (allegato A L. 232/2016) - art. 1, c. 189 L.
           2020
                                                            160/2019
                                                            investimenti in beni immateriali Industria 4.0
                                        6934                (allegato B L. 232/2016) - art. 1, c. 190 L.
                                                            160/2019

                                   Codice tributo                              Descrizione
                                                            investimenti in beni materiali e immateriali non
                                        6935                Industria 4.0 (diversi da allegati A e B L.
                                                            232/2016) - art. 1, cc. 1054 e 1055, L. 178/2020

   Credito imposta                                          investimenti in beni materiali Industria 4.0
                                        6936                (allegato A L. 232/2016) - art. 1, cc. 1056 e 1057
        2021 - 2022
                                                            L. 178/2020
                                                            investimenti in beni immateriali Industria 4.0
                                        6937                (allegato B L. 232/2016) - art. 1, c. 1058 L.
                                                            178/2020

                                                                                                               17
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In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero,
nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito
versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di
interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Un aspetto che emerge dalla comparazione tra le due normative di riferimento (L. n. 160/2019 e L n.
178/2020) è rappresentato dalla mancata conferma per gli anni 2021 e 2022 del divieto di cessione indicato
nell’ultima parte del comma 191 della L. n. 160/2019 secondo la quale “Il credito di imposta non può formare
oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale”. Tale mancata previsione è
senza dubbio da accogliere con favore, in quanto la cessione del credito favorisce senz’altro l’impresa che
evita di immobilizzare risorse che diventano disponibili in tempi utili favorendo ulteriori investimenti.

8. Trattamento fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni
Ai fini fiscali, si ritiene utile evidenziare che il credito d’imposta osserva il seguente trattamento:
       non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le
        relative addizionali regionali e comunali;
       non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
       non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle
        spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Con la risposta all’interpello n. 75/2021, in linea con le precedenti pronunce relative alla circ. 34/2016, e
l’interpello n. 360/2020, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi rispetto alla questione della
cumulabilità di un credito di imposta con altri benefici sui medesimi beni. I tecnici del fisco hanno
affermato la cumulabilità delle diverse misure agevolative sui medesimi beni, sussistendone i presupposti
soggettivi e oggettivi per poterne fruire, nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la
disciplina delle agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo. Da un punto di vista
pratico, sarà possibile, per esempio, cumulare le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali con il
credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno (art. 1. Commi 98-108, L. n.
108/2015).
Dispone in tal senso, del resto, anche l’ultimo periodo del comma 1059 della L. n. 178/2020 ai sensi del
quale “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.”

9. Rideterminazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione
Una particolare disciplina viene riservata ai casi di cessione o sostituzione dei beni oggetto di
agevolazione. Viene introdotto il periodo di sorveglianza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo

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