I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO - Tra storia, arte e araldica nel Castello di Somma Lombardo - Istituto Italiano dei Castelli ...
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Federico Gallo - Massimo Palazzi Gianfranco Rocculi - Maurizio Maria Rossi I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO Tra storia, arte e araldica nel Castello di Somma Lombardo PRODIGI EDIZIONI
Federico Gallo - Massimo Palazzi Gianfranco Rocculi - Maurizio Maria Rossi I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO Tra storia, arte e araldica nel Castello di Somma Lombardo PRODIGI EDIZIONI
Si ringraziano Sommario Per la disponibilità ed il sostegno: Prefazione pag. 5 di Gaetano Galeone Introduzione pag. 7 di Maurizio Maria Rossi Il Castello Visconti di San Vito pag. 9 di Maurizio Maria Rossi Il titolo nobiliare di Marchese. Spunti storici e giuridici pag. 13 di Massimo Palazzi Il diploma del marchesato di Somma, le sue forme e i suoi contenuti pag. 21 di Federico Gallo Il testo del diploma pag. 28 Trascrizione e traduzione di Federico De Dominicis Araldica e arte nel Castello di Somma pag. 38 di Gianfranco Rocculi Catalogazione degli stemmi pag. 53 di Gianfranco Rocculi Per il prezioso contributo: Davide Morello per la realizzazione della campagna fotografica. Per la generosa collaborazione: Raffaella Norcini Valentina Varalli Ambrogio Missaglia Daniele Grossoni 2 3
Prefazione di Gaetano Galeone (Presidente Fondazione Visconti di San Vito) Il 31 Agosto 1619, Re Filippo III di Spagna concedeva a Francesco Visconti il privilegio del feudo di San Vito nella Pieve di Corbetta nel milanese, col titolo di Marchese, trasmettibile ai figli. Sono trascorsi 400 anni da quella data. Quattro secoli di storia scritta da una famiglia protagonista delle vicende del Seprio e di Milano, estintasi con la scomparsa di Gabrio, indimenticabile amico, ultimo dei Marchesi di San Vito. Le ricerche e lo studio sulla Pergamena di concessione del Titolo Nobiliare e la pubblicazione del volume : “I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO. Tra storia, arte e araldica nel Castello di Somma Lombardo” mirabilmente curati dal Dott. don Federico Gallo, Dottore della Biblioteca Ambrosiana, dall’Arch. Gianfranco Rocculi e dall’Avv. Massimo Palazzi, sono stati occasione ideale per riscoprire un passato che ci sprona ad impegnarsi per occupare quei posti di preminenza nella società e nella cultura, che nei secoli passati erano acquisiti con la nascita. Sono particolarmente grato al Signor Sindaco di Somma Lombardo, ai Presidenti e Soci dei Lions Club Gallarate Host e Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito, al Presidente ed al Segretario Generale della Fondazione Comunitaria del Varesotto per i loro generosi contributi espressione di amicizia e stima verso la Fondazione Visconti di San Vito erede della storia di un grande Casato, che oggi con il suo operato mirato al bene comune cerca di coniugare l’attuale significato della parola Nobiltà. A Tutti coloro che hanno contribuito a scrivere queste nuove pagine di cultura che identificano l’antico Borgo di Somma elevato a Città sessant’anni fa, il grazie più sentito e riconoscente. 5
Introduzione di Maurizio Maria Rossi Il desiderio di stampare questo volume frutto di ricerca e di studio da parte degli illustri autori a cui vanno doverosi ringraziamenti, è nato rileggendo la tesi di laurea “I Titoli Nobiliari nell’Ordinamento Costituzionale Italiano” del compianto don Gabrio data alle stampe nel 1971. La realizzazione di questo lavoro, interessante e didattico perché offre la possibilità di conoscere pagine di storia e di arte, forse sconosciute, ma scritte indelebilmente negli annali di Somma che celebra quest’anno una data importante quale i sessanta anni di elevazione a Città, la dedico a don Gabrio Visconti marchese di San Vito il cui ricordo è monito e insegnamento sul sacro valore dell’amicizia che ha sempre testimoniato. La pubblicazione corona inoltre il desiderio di presentare una ”Pergamena” rara e preziosa, conservata da quattrocento anni nell’ar- chivio Visconti di San Vito, che certifica l’importanza di una famiglia che per secoli ha tessuto le vicende politiche, sociali ed economiche del nostro territorio fino a Milano. Le vicende legate a personaggi e matrimoni che hanno legato i Visconti marchesi di San Vito con altre illustri famiglie, vengono ricordate ai posteri con una serie di stemmi nobiliari, che oggi compongono una significativa carrellata di “Araldica”, immagine di storia e di arte. Don Gabrio Luigi Visconti marchese di San Vito. 6 7
Il Castello Visconti di San Vito di Maurizio Maria Rossi Il Castello di Somma, edificato come fortilizio intorno al 1250, faceva parte della linea difensiva medioevale lungo il corso del Ticino, tra Milano e il Lago Maggiore. Divenne nel 1448 residenza stabile dei fratelli Francesco e Guido Visconti. In quell’anno la burrascosa fine del dominio visconteo li aveva costretti a lasciare Milano: scelsero Somma loro allodio e così gradatamente trasformarono l’antica rocca di difesa in residenza signorile. La famiglia Visconti protagonista delle vicende del nostro territorio, ricevuto il titolo di Marchesi di San Vito nel 1619, abitò nei secoli il Castello, ampliandone la struttura, arricchendola con preziosi affreschi ed arredi, come testimoniano i grandi saloni del piano nobile. Scrigno di arte e di storia, il Castello ancora oggi custodisce singolari e rare collezioni di ceramiche, armi e quadri, incastonate tra mobili del XVI e XVII secolo, che offrono una splendida panoramica di vita nobiliare lombarda. Degni di menzione il Salone d’Onore, trionfo dell’importante ciclo di affreschi attribuiti ai fratelli Procaccini datati 1609, la Cappella intitolata alla Madonna Assunta, abbellita da suppellettili liturgiche, vanta affreschi attribuiti ai fratelli Campi. Una galleria di preziosi quadri a soggetto religioso presenta la sala dedicata a Nicolò Sfondrati, nato casualmente in Castello l’11 febbraio 1535. Eletto Papa con il nome di Gregorio XIV nel 1590. Una collezione curiosa dà notorietà al Castello Visconti di San Vito, quella dei Piatti da Barba: 400 splendidi bacili faentini, savonesi, maioliche francesi, tedesche, inglesi, spagnole, settecentesche di straordinaria varietà e qualità fanno una collezione unica al mondo, iniziata dal marchese Carlo Ermes Visconti di San Vito nell’ultimo quarto dell’Ottocento. La Camera Reale, arredata con un imponente letto ligneo del Seicento lombardo, diveniva camera riservata ai Re d’Italia quando soggiornavano a Somma per assistere alle manovre militari sulle rive del Ticino o partecipare alle mondane cacce alla volpe nella brughiera della Malpensata. Un angolo di Risorgimento Italiano è custodito nelle sale dedicate al conte Gabrio Casati imparentato con gli ultimi discendenti dei marchesi Visconti. L’insigne sostenitore delle famose Cinque Giornate di Milano, uomo politico e patriota è qui immortalato in un ritratto dipinto dal grande Eliseo Sala. 9
Vasi fittili e bronzi ritrovati in terreni di proprietà Visconti nel corso Il titolo nobiliare di Marchese. dell’Ottocento e risalenti all’Età del Bronzo della Civiltà di Golasecca, compongono una collezione unica, veramente importante dal punto Spunti storici e giuridici di vista antropologico. Dal 1998 l’antica dimora è sede e centro di Massimo Palazzi operativo della Fondazione Visconti di San Vito, nata per disposizione testamentaria di don Gabrio Visconti, ultimo discendente dei Marchesi Il tema dei titoli nobiliari è stato oggetto di studi nel corso dei secoli e di San Vito che ha voluto lasciare alla Città di Somma Lombardo una ha prodotto una bibliografia sterminata1, pertanto il presente contributo delle dimore storiche private più importanti della Lombardia, che, pur non ha la pretesa di costituire una trattazione esaustiva, ma vuole modificata a più riprese nel corso dei secoli, ha mantenuto la sua schietta semplicemente fornire alcune indicazioni essenziali, utili per delineare caratteristica castellana. la figura del Marchese dal punto di vista storico e giuridico. Posto al centro della Città di Somma Lombardo, fiancheggiato dalla In particolare si vuole offrire un contributo alla conoscenza di una strada del Sempione, il Castello col tempo si è trasformato e ingrandito realtà che gli abitanti dell’agro sommese hanno sempre percepito come cosi da raggiungere le complesse forme attuali. parte integrante e imprescindibile della loro storia: nei miei ricordi Nel passato nato come caserma di difesa posta ai confini del Ducato d’infanzia sovente sentivo la mia nonna materna Giuseppina Casolo di di Milano, trasformata successivamente in residenza stabile dei via Briante indicare il signore del Castello2 “in alto” (in summo plano, Visconti di San Vito, il Castello è apprezzata sede culturale, che coniuga si direbbe) con il termine dialettale “Ul Marches”, pronunziato con nell’operato della Fondazione, presieduta dall’Avv. Gaetano Galeone, quell’affettuoso rispetto che solo un membro di una comunità-famiglia ricche pagine di arte e di storia con gli intramontabili valori del sociale può esprimere. e del bene comune. Nel rapporto fra i Visconti Marchesi di San Vito e la comunità sommese sembra perpetuarsi la motivazione con la quale Filippo III di Spagna nel 1619 aveva concesso a Francesco Maria Visconti il borgo di San Vito3 come feudo con il titolo di marchese e cioè “l’occasione di 1 Per una minima selezione delle opere più recenti si vedano Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia araldico-cavalleresca. Prontuario nobiliare, Pisa 1878; Vittorio Spreti, Enciclopedia storico nobiliare italiana, Milano 1928-1935; Vittorio Spreti – Giustiniano degli Azzi Vitelleschi, Saggio di bibliografia araldica italiana, Milano 1937; Piero Guelfi Camaiani, Dizionario Araldico, Milano 1940; Carlo Mistruzzi di Frisinga, Trattato di diritto nobiliare italiano, Milano 1961; Giorgio Cansacchi, Predicati e titoli nobiliari, in Novissimo Digesto Italiano, 1966, Vol. XIII, ibid. 1984, Appendice V; Gabrio Luigi Visconti di San Vito, I titoli nobiliari nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano 1971; Nino Bellassai, Ordini cavallereschi e titoli nobiliari in Italia secondo la Legge e la Giurisprudenza, Campobasso 1972; Enrico Genta, Voce Titoli nobiliari, in Enciclopedia del diritto, Vol. XLIV, Milano 1992; Alessandro Gentili, Nobiltà e diritto nobiliare oggi in Italia, in Rivista di Polizia, 1993, fasc. 3 e 4; Claudio Donati, L’idea di nobiltà in Italia (secoli XIV-XVII), Bari 1995; Gian Carlo Jocteau, Nobili e Nobiltà nell’Italia unita, Bari 1997; Fabrizio Barbolani di Montauto, Manuale di araldica, Firenze 1999; Carlo Maspoli (a cura di), Stemmario Trivulziano, Milano Sigilli del Diploma di conferimento del titolo di Marchese di San Vito ai Visconti. 2000; Giovanni Santi-Mazzini, Araldica. Storia, linguaggio, simboli e significati dei blasoni e delle arme, Milano 2004; Rivista nobiliare dell’Accademia Araldica Nobiliare Italiana si pubblica dal 2006. 2 Fosse egli Gabrio Visconti o suo padre Alberto. 3 San Vito era un comune situato nella Pieve di Corbetta, attualmente è una frazione del comune di Gaggiano (Mi). In epoca medievale era conosciuto come San Victor del Bestazo, dal nome della limitrofa comunità di Bestazzo. La località è citata anche nel testamento del Conte di Carmagnola, ove elenca alcuni fondi ricevuti in dono dal Duca di Milano “in possessio Sancto Vito et de Bestatio sitam super territorio Mediolani”, cfr. Pietro Canetta, Il Conte di Carmagnola in Archivio Storico Lombardo, 1881, S. 1, Vol. 8, Fasc. 4, p.617. 12 13
arricchire con premi e di innalzare con onori uomini eccellenti e degni”4. frontiera erano dette limitanee ed erano comandate da comites o Poiché ritengo che un apprezzamento consapevole non possa duces limitanei. Questi comandanti militari avevano giurisdizione e prescindere dalla conoscenza, reputo utile ricostruire in termini sintetici amministravano i territori di confine e per questo motivo vennero le caratteristiche del marchesato, con la specifica finalità di fornire successivamente chiamati marchiones. informazioni di immediata comprensione per conoscere meglio la Questa antica origine e la commistione terminologica spiega anche titolatura di questa famiglia protagonista delle vicende del territorio. l’incertezza sollevata dagli autori più antichi circa la distinzione fra duchi, Esaurita questa breve premessa metodologica, mi scuso con gli esperti conti e marchesi7, che può essere risolta, in estrema sintesi, precisando di araldica e gli studiosi che reputeranno il mio contributo breve ed che quei duchi e conti che erano preposti all’amministrazione dei territori elementare: sappiano che lo scopo non è analizzare astrattamente un di confine vennero indicati con il termine di marchesi. titolo nobiliare, ma avvicinare le persone ad una realtà che è parte della Il termine marchiones compare per la prima volta in età carolingia loro storia più intima. avanzata8 e si colloca nel contesto della riforma amministrativa che ha visto la sostituzione dei duchi longobardi con i comites, la cui funzione Origini storiche. rispondeva alla politica accentratrice del regno carolingio, poiché “entro Ludovico Antonio Muratori evidenzia che il termine Marcha o Marchia i confini del suo comitatus il conte esercitava tutti i poteri, civili e militari, di origine tedesca, indicava il confine di uno stato e che “que’ Duchi o ma era alle dirette dipendenze del re, che ne controllava l’opera”9. Questa Conti, che sotto gl’Imperadori Franchi e germanici erano deputati alla organizzazione venne meno con la nuova tendenza, emersa alla fine difesa de’ confini del Regno, si cominciarono a chiamare Marchiones, del IX secolo, di raggruppare più contee sotto il dominio del medesimo Marchenses, Marchisi”5. comes per rispondere alle concrete esigenze difensive, che erano più Più precisamente Goffredo di Crollalanza nella Enciclopedia Araldico- pressanti proprio nelle circoscrizioni comitali di confine (marchiae) e ciò Cavalleresca riporta che il termine marca (di cui conferma l’origine determinò la trasformazione di questi conti in marchesi. celtica o teutonica) ha avuto diversi significati: in celtico march indicava Lo stravolgimento dell’assetto organizzativo avvenne con molta fluidità il cavallo, mentre in tedesco il termine marsch indica l’avanzamento secondo le differenti realtà politiche, ma determinò una concentrazione (da cui sono derivati il francese marcher e l’italiano marciare), ma il di poteri nella figura del marchese, che superava le attribuzioni ordinarie termine mark equivaleva a signum e dall’VIII secolo assunse il significato dei semplici conti, generando così un antagonismo con il potere regio e di segno di confine: “perché i confini e le separazioni delle terre, dei una spinta autonomistica. Goffredo di Crollalanza riassume tale situazione paesi degli stati si sogliono indicare da un segno, da un’arme, i confini affermando che “nei primi tempi del regime feudale i governatori delle furono denominati marche, e i territori situati presso i confini presero marche non si distinguevano dai duchi e dai conti; ma poiché in processo estensivamente il nome di marche”6. di tempo salirono quelli a tal grado di potenza da usurpare con piena Il riferimento al confine e soprattutto l’attribuzione al territorio ad autocrazia la giurisdizione sui territori che a titolo di marche custodivano, esso limitrofo di una autonoma estensione territoriale, di una specifica il titolo di marchese cominciò a prevalere e ad essere considerato forse identificazione e di una conseguente regolamentazione amministrativa più degli altri titoli”10. e governativa, è un tema che ci consente di risalire all’organizzazione Il potere politico e militare dei marchesi era notevole se addirittura il imperiale romana del periodo tardoantico, nella quale le truppe di Papa Giovanni VIII nell’anno 876 si lamentava con i sovrani carolingi delle molestie perpetrare dai governatori delle provincie limitrofe allo 4 … cum viros praestantiores, dignoresque praemiis prosequendi augendique honoribus sese offerat occasio. Cfr. Pergamena di investitura riga 4. In Privilegium concessionis Feudi loci Sancti Viti, cum titulo Marchionatus (versione a stampa) righe 10-11. Traduzione italiana del Dott. Federico De 7 Quali il Muratori e Goffredo di Crollalanza. Dominicis. 8 Il Muratori fa risalire la più antica memoria dei marchesi ad un editto di Lodovico il Pio Augusto 5 Ludovico Antonio Muratori, Dissertazioni sopra le Antichità italiane, Monaco 1765, Tomo I, dell’815 per gli Spagnoli in cui si parla de ea portione Hispaniae, quae a nostris Marchionibus in p. 38-39. solitudinem redacta fuit (op. cit. p. 39). 6 Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia araldico-cavalleresca. Prontuario nobiliare, Pisa 1878, 9 Così Silvio Pivano, Voce Marca, cit. p. 212. Voce Marchese, pp. 394-395. 10 Così Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia, cit. p. 395. 14 15
Stato della Chiesa11, solitamente chiamati Marchesi (quos Marchiones del primo investito Francesco Maria Visconti, il quale, benché il feudo solito nuncupatis)12. concesso non fosse in una terra di confine, ottenne la concessione del Nell’epoca del Regnum Italiae, in periodo carolingio, erano presenti in titolo non per mera onorificenza, ma sulla base della reale consistenza Italia tre marche (del Friuli, di Spoleto e della Toscana) e solo a seguito delle proprietà immobiliari, avendo spiegato se in opido Sancti Vitti in della disgregazione dell’impero carolingio vennero create nuove ducato nostro Mediolanensi existenti multa bona stabilia cum iure datia marche a difesa del confine nord-occidentale e settentrionale (marca exigendi habere et possidere17, nonché avendo il padre di Francesco Maria di Ivrea e marca di Lombardia) e nord-orientale (marca di Trento, oltre fornito supporto militare alle spedizioni intraprese dalla regia corona a quella del Friuli). (multa, magnaque obsequia, quae regiae coronae nostrae ac praecipue È interessante notare che la formazione delle marche continuò per vari eius pater in variis bellorum expeditiones trenue praestiterunt)18. secoli (fino al XII) e vide la creazione della marca di Fermo e della marca Guarnerii, poi divenuta marca di Ancona, la quale assorbì poi anche la Profili giuridici. marca di Fermo13 (di tale vicenda rimane traccia nell’attuale nome della La più antica disciplina del marchesato è contenuta nelle Consuetudines regione Marche). o Usus o Libri feudorum, che raccolgono le norme derivanti dall’uso e La successiva divisione delle marche originarie tra discendenti diede dalle consuetudini medievali19. Questa fonte normativa disciplina la origine alla parcellizzazione e alla creazione dei marchesati, con costituzione, l’investitura, la trasmissione e le possibili controversie che conseguente riduzione anche del potere e del valore economico dei potevano sorgere. territori. Ritengo opportuno soffermarsi, ai fini del nostro studio, sulla questione Questo fenomeno ha decretato il severo giudizio del Muratori, espresso della trasmissibilità. nell’incipit della Trattazione Sesta (De gli antichi Marchesi d’Italia): “Da Stante l’originaria natura del Marchesato e la notevole importanza che è venuto a sì buon mercato il titolo di Marchese, spezialmente in della funzione dallo stesso rivestita con l’attribuzione di notevoli poteri Italia, Francia e Spagna, che lo godono i privati Gentiluomini per piccioli pubblici, originariamente la carica non era trasmissibile iure successionis, feudi di Terre e Castella, e talvolta anche senza Feudo alcuno: s’è perduta per cui se cambiava la persona dell’investito originario, era necessario un l’idea de gli antichi Marchesi d’Italia, i quali erano Principi grandi, nuovo atto di infeudazione20. Tuttavia tale regola venne presto sostituita e Governatori perpetui di qualche provincia”14. La trasformazione è dall’uso di trasmettere il titolo e il feudo ai discendenti, come avveniva riassunta dal Crollalanza, secondo il quale “il titolo di Marchese degenerò per le contee, al fine di perpetuare il feudo nella medesima famiglia. Ciò dal suo significato originario e presentò un più ampio concetto, e per risulta coerente con la previsione contenuta nell’investitura di Francesco siffatta improprietà fu conceduto come appellazione di alta onorificenza. Maria Visconti, al quale il Borgo di San Vito venne concesso, donato, Quindi sorsero in Italia molti marchesi in paesi non confinanti”15 (es. Monferrato, Vasto, Saluzzo, Mantova, Ceva, Ferrara, Pescara etc.), come 17 Trad.: “avendoci spiegato … che egli nel borgo di San Vito, che si trova nel nostro ducato di Milano, ha e possiede molti beni immobili con diritto di esigere dazi”. Traduzione di Federico De confermato anche da Piero Guelfi Camaiani, secondo il quale col passare Dominicis. dei tempi, acquistato il titolo marchionale un valore puramente araldico, 18 Pergamena di investitura righe 5 e 9. In Privilegium concessionis Feudi loci Sancti Viti, cum titulo furono erette in marchesati alcune terre che non erano affatto ai confini16. Marchionatus (versione a stampa) righe 13-15 e 29-31. Trad.: “premiare e ricompensare i molti e grandi ossequi che offrirono, soprattutto suo padre in strenuamente in diverse spedizioni Dalla pergamena oggetto del nostro studio si ricava che tale situazione militari, alla nostra regia corona”. Traduzione italiana di Federico De Dominicis. ha solo parzialmente interessato i Visconti di San Vito nella persona 19 I Libri feudorum (detti anche Consuetudines feudorum o Usus feudorum) sono il testo che codificò nel Medioevo il diritto comune feudale. Fu compilato tra la fine dell’XI e i primi del XIII secolo nel territorio fra Milano e Pavia, per opera di privati, che utilizzarono diritto consuetudinario, 11 Precisamente i duchi di Toscana e di Spoleto. costituzioni imperiali, sentenze di corti feudali, opere di giuristi. Se ne distinguono tre redazioni: 12 Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia, cit. p. 395. la prima, la più antica, è detta obertina perché si chiude con le lettere di Oberto dall’Orto; la 13 Silvio Pivano, Voce Marca, cit. p. 213. seconda, ardizzoniana, fu opera di Iacopo d’Ardizzone, la terza, detta Vulgata, fu inserita a 14 Così Ludovico Antonio Muratori, Dissertazioni, cit. p. 38. cura del glossatore Ugolino nell’ultima parte del Corpus iuris. Così http://www.treccani.it/ 15 Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia, cit. p. 395. enciclopedia/libri-feudorum/. 16 Piero Guelfi Camaiani, Dizionario Araldico, Milano Hoepli, 1940, rist. 1974, p. 357. 20 Constitutiones VI, 1 e IX, 1. Si veda anche Silvio Pivano, Voce Marca, cit. p. 213. 16 17
elargito e assegnato in perpetuum in feudum rectum, nobile, ac gentile … della successione; successivamente accanto alla investitura simbolica pro se, suisque filiis descendentibus et successoribus masculis per lineam si ebbe la consegna del documento della concessione feudale, detto masculinam legitime natis, vel per subsequens matrimonium legitimatis, privilegio. … Successivamente ancora la cerimonia simbolica venne ordine primogeniturae servato, ita ut unus tantum semper Marchio et abolita ed il privilegio sostituì l’investitura”23. feudatarius sit et nominetur21. Discussa è la questione della gerarchia nobiliare del titolo di Marchese. Occorre osservare che le disposizioni relative al rispetto della Il dato normativo più recente per l’ordinamento italiano, se si esclude primogenitura vennero introdotte proprio da Filippo III di Spagna negli la previsione della XIV Disposizione transitoria della Costituzione della anni immediatamente precedenti l’investitura dei Visconti di San Vito; Repubblica Italiana24, è costituito dai Regi Decreti 7 giugno 1943 n. 651 infatti, con il passaggio del ducato di Milano sotto il dominio spagnolo, e n. 652 disciplinanti il nuovo Ordinamento dello stato nobiliare italiano Filippo III nel 1609 stabilì che per le concessioni dei titoli di marchese ed il nuovo Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, ma tali e di conte da lui effettuate dal 1601 nello stato di Milano e per quelle provvedimenti sono stati abrogati dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008 n. successive i titoli avrebbero dovuto essere trasmessi solo ai primogeniti 112 (cosiddetto decreto taglia-leggi)25. e ciò anche in presenza di altri discendenti proprietari di porzioni del Nella previsione di cui all’art. 3 del suddetto regio decreto n. 651 i titoli feudo. La ratio di tale disposizione si trova nella svalutazione che i nobiliari erano indicati nel seguente ordine decrescente: Principe, Duca, titoli stessi stavano subendo nello stato di Milano in conseguenza della Marchese, Conte, Visconte, Barone, Nobile, nonché Signore, Cavaliere divisibilità dei feudi che determinava, a seguito del subentro di tutti Ereditario, Patrizio e Nobile di determinate città26. i discendenti, che un territorio venisse ad avere molti signori aventi il Secondo Carlo Mistruzzi di Frisinga, “dopo l’introduzione della feudalità medesimo titolo, con danno per i sudditi22. cominciarono ad essere chiamati marchesi taluni feudatari i di cui Alcuni cenni merita l’investitura, oggetto del documento protagonista feudi erano ai confini dello stato. In prosieguo di tempo non si fece più della nostra giornata di studi. distinzione, nelle investiture feudali, fra marchesi e conti, pur essendo il A tal fine vorrei riportare quanto sintetizzato dal Consiglio Araldico marchesato ritenuto gerarchicamente superiore alla contea, né giuocava sul termine investitura: “esso viene adoperato in vari significati: più la situazione della vicinanza al confine”27. La medesima tesi è riportata per indicare la cerimonia solenne nella quale il vassallo piegando il anche da Goffredo di Crollalanza, secondo il quale in Italia il marchesato ginocchio prometteva fedeltà al proprio Sovrano e questi a sua volta gli è superiore alla contea; a supporto di tale affermazioni lo studioso cita concedeva protezione e gli conferiva simbolicamente il feudo, mediante la consegna in mano di un bastone, di una spada, di una coppa d’oro, di 23 Così AA.VV., Diritto nobiliare, in www.consiglioaraldico.com, parte II n. 73. un ramo d’albero detto festuca, e con l’anello e il bacolo per i prelati; 24 Testo: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 per indicare il documento, le pergamene o le carte in cui venivano scritti ottobre 1922 valgono come parte del nome. l’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della i patti feudali e che avrebbero servito come titoli perpetui ai feudatari Consulta araldica”. e di cui copia rimaneva al Sovrano; per indicare la rinnovazione del 25 Tali provvedimenti introducono modifiche al precedente R.D. 21 gennaio 1929, n. 61, con titolo che il Sovrano concedente faceva ad ogni successore nel feudo o il quale venne introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un istituto totalmente nuovo: l’Ordinamento dello stato nobiliare italiano. Questo si divide in tre parti: la prima contiene le nuovo acquirente dopo la morte del suo autore. L’investitura da principio norme generali di legislazione nobiliare, disciplina la potestà regia al riguardo, distingue i vari avveniva con la sola cerimonia simbolica, donde il sorgere di liti sulla provvedimenti nobiliari, pone le norme per la concessione, il riconoscimento, l’uso, la perdita, la effettiva concessione del feudo e sulla natura del feudo concesso ai fini successione dei titoli e distinzioni nobiliari; la seconda contempla l’ordinamento della Consulta e dell’ufficio araldico; la terza contiene norme procedurali circa le domande, i ricorsi, e gli atti di opposizione relativi a provvedimenti in materia nobiliare e circa la loro spedizione. Così 21 Pergamena di investitura righe 12-13. In Privilegium concessionis Feudi loci Sancti Viti, cum titulo Gherardo Guelfi Camaiani, Diritto nobiliare, in www.dirittonobiliare.com. Marchionatus (versione a stampa) pag. 2 righe 12-16. Trad.: “in perpetuo come feudo retto e 26 Secondo la dottrina la fonte principale del diritto nobiliare italiano è costituita dall’art.79 dello nobile e gentile per lui e i suoi figli, discendenti e successori maschi legittimi per linea maschile Statuto fondamentale del Regno, per il quale: “i titoli di nobiltà sono mantenuti per coloro che vi o legittimati per successivo matrimonio, conservato l’ordine della primogenitura, in modo che hanno diritto; il Re può conferirne dei nuovi”. Si vedano Carlo Mistruzzi di Frisinga, Trattato ci sia e sia nominato sempre un marchese e feudatario soltanto”. Traduzione italiana del Dott. di diritto nobiliare, cit., Vol. III, p. 91; Gherardo Guelfi Camaiani, Diritto nobiliare, in www. Federico De Dominicis dirittonobiliare.com. 22 Si veda AA.VV., Diritto nobiliare, in www.consiglioaraldico.com, parte I n. 18. 27 Carlo Mistruzzi di Frisinga, Trattato di diritto nobiliare, cit., p. 112, nota 33. 18 19
l’editto del 30 ottobre 1576 del duca di Savoia, che richiese 5000 ducati Il diploma del marchesato di Somma, di rendita per essere marchese e solo 3000 ducati per essere conte, e la previsione del Tribunale araldico del governo austriaco di Milano, le sue forme e i suoi contenuti che prescrisse un feudo di 100 fuochi per i marchesi e di soli 50 per i di Federico Gallo conti28. Occorre però precisare che tale situazione non era uniforme in Che cos’è questo antico documento sommese che prendiamo in esame? tutti gli stati d’Europa (ricorreva in Italia e in Inghilterra, ma non Come si chiama? Come si legge? È una “bolla”? Una “pergamena”? Un univocamente in Francia, ove in alcuni casi il titolo di marchese cedeva documento di altro genere? a quello di conte) e che pertanto anche il titolo di marchese subì, come Occorre evitare confusioni. Nel parlato comune si tende a generalizzare e quello di conte e di barone, vicende di primato e di decadenza, anche a dare nomi generici o addirittura errati ad oggetti che invece sono molto se appare ormai consolidata la superiorità del titolo di marchese diversi tra loro. Chiunque abbia parlato ad esempio con un medico senza rispetto a quello di conte29. esserlo, sa bene quale differenza corra tra il linguaggio comune popolare Concludo con un’ultima notazione utile a riconoscere i segni distintivi ed il linguaggio scientifico appropriato. del marchesato ed in particolare la corona spettante al Marchese, che Lo stesso vale per i documenti antichi, che sono studiati da una scienza sormonta alcuni degli stemmi presenti nel Castello di Somma Lombardo: chiamata “Diplomatica”. La Diplomatica è la scienza che studia soprattutto la corona è cimata da quattro fioroni d’oro, tre visibili, sostenuti da punte i documenti medievali. Non ha a che vedere con la “diplomazia”, che è ed alternati da dodici perle disposte tre a tre in quattro gruppi piramidali, l’arte della politica. La Diplomatica è la scienza dei documenti ufficiali di cui solo due visibili30. emessi da un’autorità riconosciuta per fini giuridici pubblici o privati. Questa disciplina nacque nel secolo XVII ad opera di eruditi monaci benedettini francesi e si sviluppò nel corso dei secoli soprattutto nell’Europa continentale. Oggigiorno è insegnata nelle Facoltà di Lettere e Filosofia, presso la cattedra chiamata “Paleografia e Diplomatica” (la paleografia è la scienza delle antiche scritture). La Diplomatica studia tutti gli aspetti dei documenti: le caratteristiche interne (lingua, formule, stile, ripartizioni del testo…), le caratteristiche esterne (supporto scrittorio, grafia, segni speciali, sigilli…), la creazione presso cancellerie o notai, la registrazione, copia e trasmissione, i Raffigurazione della corona di Marchese in uno stemma del Castello di Somma, falsi, le edizioni moderne, gli usi cronologici. Esistono anche discipline (vedi fig. 72 “Catalogazione degli stemmi” a pagina 100 di questo volume). specifiche, ad esempio la “Diplomatica pontificia”, che si occupa soltanto dei documenti prodotti dalla cancelleria papale. Vi sono diverse categorie di documenti in base all’autorità che li ha emessi: pontifici, imperiali, comunali, notarili, ducali e via elencando. A sua volta queste categorie prevedono differenti tipologie di documento: ad esempio diplomi, mandati, privilegi, lettere (di vario genere), contratti, 28 Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia, cit. p. 396. In tema di valore dei titoli nobiliari si vedano anche i documenti trascritti nel saggio di A. Monti, Del luogo di Zezio e sua pieve, in Periodico testamenti, bolle, suppliche, brevi, motu proprio eccetera. Il documento della Società Storica Comense, Vol. II, Como 1880, pp. 9-51. di Somma che prendiamo in esame è un “diploma imperiale”, ossia una 29 In merito alla dualità conte/marchese è curioso notare quanto riportato dal Crollalanza circa la titolatura delle mogli dei marchesi: “faremo notare da ultimo che anticamente le mogli dei dichiarazione ufficiale dell’imperatore, datata 31 agosto 1619. marchesi non si chiamavano marchese o marchesane, ma contesse; e contessa s’intitolavano Come si presenta questo diploma imperiale di precisamente quattrocen- Ermengarda moglie d’Adalberto marchese di Ivrea, Railanda moglie d’Oberto II marchese di to anni fa? Vediamone anzitutto le caratteristiche interne, ossia le carat- Milano e Richelda moglie del marchese Bonifazio di Toscana” (op. cit. p. 396). 30 Si veda AA.VV., Gli scudi, gli elmi e le corone, nella sezione L’Araldica, in www.portalearaldica.it. teristiche del testo che contiene. 20 21
Il diploma imperiale del 31 agosto 1619. 22 23
Come ogni documento, anche il nostro diploma sommese è composto mali tra le quali la biscia viscontea; la prima lettera «P» è ingrandita e abbel- da tre parti: “protocollo”, “testo” ed “escatocollo”, ossia introduzione, lita, alla maniera dei “capilettera” di antica tradizione e sull’asta della lettera testo e conclusione. Esse sono molto semplici: il protocollo è il nome è avvinghiata la biscia viscontea. Il resto del testo è vergato in un’elegante dell’imperatore, l’escatocollo è la sua firma con la data, tutto il resto corsiva secentesca. La seconda riga «Rex Castellae Legionis, Aragonum, è testo. Ora il lettore dovrà avere molta pazienza. Infatti i nomi delle Utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Navarrae, necnon In[diarum]» è sottosezioni nelle quali si dividono le tre parti del diploma sono chiamate tutta in lettere maiuscole con alcune di esse ripassate in oro, così come pure in latino. Per fortuna il lettore italiano può intuire bene quale significato si il nome «Franciscus Maria Vicecomes» ed alcune maiuscole nel corso del nasconda dietro una parola latina e dunque può intendere perfettamente testo. In fondo al documento, oltre alla firma dell’imperatore, vi sono firme che cosa essa intenda. Procediamo dunque all’analisi, che presento in di cancelleria. La parte inferiore del diploma è piegata, secondo la consuetu- forma schematica per maggior chiarezza. dine della “plica”. Sul dorso della plica si leggono alcune note di cancelleria Protocollo e un regesto secondo l’uso, come pure sul retro del documento. Dalla plica, Intitulatio: è il nome dell’autorità emittente, in questo caso l’imperatore attraverso due fori, pende con cordone oro e rosso un sigillo in cera rossa Filippo III di Spagna. (diametro cm 11), oggi piuttosto mal conservato e non più leggibile. Testo C’è una particolarità che salta all’occhio. Al diploma è legato un Arenga: è una dichiarazione generale; qui l’imperatore afferma che è secondo documento, di formato minore. Si tratta di una pergamena buona cosa premiare chi si è dimostrato un leale collaboratore. rettangolare di cm 55 x 45, che riporta, nella medesima corsiva Narratio: è l’esposizione degli antefatti; nel nostro diploma, l’imperatore secentesca ma di mano diversa rispetto a quella che ha vergato il dichiara che Francesco Maria Visconti e suo padre Ermes sono stati diploma, un’integrazione al diploma stesso. benemeriti nei confronti della Corona. Anche questa integrazione presenta protocollo, testo ed escatocollo. Dispositio: è l’ordine vero e proprio, la disposizione da parte Protocollo dell’imperatore. Egli concede a Francesco Maria Visconti e a tutti i Consiste nel nome e nei titoli dell’imperatore abbreviati (in termine legittimi successori maschi primogeniti il feudo di San Vito ed il titolo di tecnico “ecceterati”). marchese. La dispositio è molto elaborata e dettagliata, ed espone quali Testo condizioni fiscali e giuridiche comporti la decisione dell’imperatore nei Offre anzitutto il riepilogo delle concessioni esplicitate nel diploma a confronti del Visconti. favore di Francesco Maria Visconti con tutte le clausole annesse, e poi Corroboratio: è una forma di conferma, di rafforzamento; l’imperatore la vera e propria aggiunta: si tratta del parere positivo dell’avvocato del ripete con abbondanza di formule la propria volontà contro ogni possibile fisco e dell’approvazione da parte del senato milanese; tali richiesta e obiezione. Vi aggiunge il comando di eseguire i propri ordini. parere positivo sono peraltro annotati anche sul retro del diploma, con Sanctio: è una multa, che l’imperatore commina a chi disobbedirà alla firme di cancelleria. Segue nel testo la conferma dell’imperatore. sua decisione. Escatocollo Escatocollo Consiste nell’annuncio della presenza del sigillo imperiale e nella data: Datatio: è la data topica (luogo) e cronologica (tempo); nel nostro caso, Milano, 9 settembre 1620. Seguono firme di cancelleria. Al documento il documento è datato a Lisbona il 31 agosto 1619 e vi si aggiunge la è legato con cordone oro e rosso un sigillo, pure di cera rossa ma di dichiarazione della presenza della firma autografa e di un sigillo pendente. formato minore rispetto a quello del diploma (diametro cm 9), pure Subscriptio: è la firma; nel nostro diploma, la firma autografa «Yo el Rei», piuttosto mal conservato, recante al centro lo stemma imperiale. «Io, il Re». In conclusione, il documento di conferimento del marchesato di San Quanto alle caratteristiche esterne del documento, si tratta di una pergame- Vito ai Visconti è un bel diploma imperiale in pergamena del 31 agosto na rettangolare di cm 80 x 60. I lati superiore, sinistro e destro sono marcati 1619, con sigillo pendente e firma autografa dell’imperatore Filippo III di da una cornice in oro, lapislazzulo e rosso. La prima riga del testo «Philippus Spagna, con integrazione di conferma del 9 settembre 1620 su pergamena Dei gratia» è in lettere maiuscole d’oro su fondo lapislazzulo con figure ani- semplice con sigillo pendente e firma autografa del medesimo imperatore. 24 25
L’integrazione del 9 settembre 1620. 26 27
Il testo del diploma Offerendo se in favorem regiae verso di noi, secondo il suo Trascrizione e traduzione di Federico De Dominicis nostrae ducalis Mediolanensis desiderio, mostrandosi disponibile camerae renunciaturum, annuam a rinunciare a favore della nostra PHILIPPUS DEI GRATIA, FILIPPO, PER GRAZIA DI DIO, pensionem ducentorum scutorum, camera regia ducale di Milano alla REX CASTELLAE LEGIONIS RE DI CASTIGLIA, DI LEON, quam ex gratia nostra vita sua pensione annua di duecento scudi ARAGONUM UTRIUSQUE SICILIAE, DI ARAGONA E DELLE DUE SICILIE, durante, super reditibus camerae che possiede per grazia nostra vita HIERUSALEM, PORTUGALIAE, DI GERUSALEMME, DEL PORTOGALLO, nostrae praedictae Mediolanensis natural durante sui redditi della NAVARRAE, NECNON INdiarum etc. DI NAVARRA, NON CHE DELLE INdie etc., possidet. nostra citata camera di Milano. Archidux Austriae, Dux Mediolani, Arciduca d’Austria, duca di Milano, Nos habita super praemissis Noi, ricevuta opportuna Burgundiae et Brauantiae, comes di Borgogna e Brabante, conte opportuna informatione a praefati informazione su tali questioni, Haspurg, Flandriae, et Tirolis etc. Asburgo, delle Fiandre, del Tirolo etc. Status gubernatore nostro, cum dal nostro governatore del Recognoscimus et notum facimus Dichiariamo e rendiamo noto magistratu extraordinario ac citato Stato, con il magistrato tenore praesentium universis, a tutti quanti, con questa concilio secretiori, optantes straordinario e il consiglio segreto, etiamsi ipsummet Principum diposizione, quanto segue; anche nostrae gratitudinis et desiderando offrire un segno della munus in quoscumque de se se il dovere proprio dei sovrani li recordationis praefato Francisco nostra gratitudine e memoria al benemeritos sua liberalitate et vincola a usare la loro liberalità Mariae Vicecomitis ob antiquae predetto Francesco Maria Visconti, munificentia uti eos astringat, e generosità nei confronti dei familiae suae merita, quibus eos a motivo dei meriti della sua antica tunc vero arctius teneri censere benemeriti, proprio allora si invenimus cohonestatos, signum famiglia, meriti di cui li abbiamo debent, cum viros praestantiores, devono considerare vincolati praebere, ac multa, magnaque trovati onorati, e premiare e dignoresque praemiis prosequendi in modo più stretto, quando si obsequia, quae regiae coronae ricompensare i molti e grandi augendique honoribus sese offerat offra l’occasione di arricchire con nostrae ac praecipue eius pater ossequi che offrirono, soprattutto occassio. Hinc est quod cum premi e di innalzare con onori in variis bellorum expeditionibus suo padre strenuamente in magnificus fidelis nobis dilectus uomini eccellenti e degni. Questo strenue praestiterunt, praemiis diverse spedizioni militari, alla Franciscus Maria Vicecomes è il motivo per cui avendoci il remurationeque afficere suumque nostra regia corona, e insignire nobis expossuerit, se in opido magnifico, amato, a noi fedele tan clarum quam antiquum e decorare la sua tanto famosa Sancti Vitti in ducato nostro Francesco Maria Visconti spiegato genus, illustremque originem, quanto antica stirpe e illustre Mediolanensi existenti multa che egli nel borgo di San Vito, che si dignis honoribus (ut par est) origine con degni onori (come bona stabilia cum iure datia trova nel nostro ducato di Milano, insignire et condecorare, illi conviene), volentieri abbiamo exigendi habere et possidere ha e possiede molti beni immobili praedictum oppidum Sancti Vitti, deciso di dare e concedere a lui in humiliterque supplicaverit ut con il diritto di esigere dazi, cum titulo marquonatus modo feudo il predetto borgo di San Vito, attentis maiorum suorum ac avendo supplicato che, considerati infra narrando in feudum dare et con titolo di marchesato, nel modo praecipue Hermetis Vicecomitis gli ossequi dei suoi antenati e concedere libenter decrevimus. che segue. patris sui obsequiis regiae coronae soprattutto di Ermes Visconti suo Tenore igitur praesentium de Dunque, con questa disposizione, nostrae exhibitis dictum oppidum padre, offerti alla nostra regia certa scientia, regiaque et ducali con certezza e con la nostra Sancti Viti, illi in feudum cum corona, ci degniamo di concedere il auctoritate nostra deliberate et autorità regia e ducale titulo Marchionatus concedere detto borgo di San Vito a lui come consulto ac ex gratia speciali, deliberatamente, con ponderata dignaremur, ut ita maiori feudo con il titolo di marchesato, maturaque sacri nostri supremi decisione e per grazia speciale, commodo splendoreque parentum in modo da poter con maggior consilii accedente deliberatione e con annessa piena delibera del suorum instar in obsequio nostro comodità e a imitazione del suo ac alias omni meliori modo, nostro supremo consiglio e in ogni pro suo desiderio pergere possit. casato proseguire nell’ossequio iure, via et causa, quibus melius migliore modo, diritto, via e causa, 28 29
validius et efficatius fieri potest, con i quali ciò possa avvenire loci et pertinentiarum et eius omaggio, e uomini e sudditi al praedictum oppidum Sancti Vitti meglio, più validamente ed praetori et iusdicentibus in ipso suo pretore e alle autorità del de nostra plenitudine potestatis, efficacemente, con la nostra piena loco suppositis, et obedientibus luogo, obbedienti e usi e consueti a nostra civitate Mediolanensi potestà separiamo il predetto ac obedire solitis, et consuetis, ac a obbedire, e autorità di scegliere separamus et ab eius iurisdictione borgo di San Vito dalla nostra authoritate deputandi praetorem, il pretore, l’autorità e gli altri eximimus, ac id ita separatum et città di Milano e la esimiamo dalla et iusdicentem, aliosque officiales, officiali e il diritto di esercitare e idem Francisco Mariae Vicecomiti sua giurisdizione ed esso così et alia exercendi et faciendi in di compiere le altre cose in tutto e concedimus, donamus, largimur et separato, lo concediamo, doniamo omnibus et per omnia sicut, prout per tutto, come dispone la natura in perpetuum in feudum rectum, ed elargiamo al medesimo natura et proprietas dicti feudi e la proprietà del detto feudo e nobile, ac gentile assignamus pro Francesco Maria Visconti e lo disponit, et Camerae nostrae spetta alla nostra predetta camera se, suisque filiis descendentibus et assegniamo in perpetuo come praedictae spectat cum mero, et con integro e misto potere, potere successoribus masculis per lineam feudo retto nobile e gentile per mixto imperio, gladii potestate, di spada e giurisdizione completa masculinam legitime natis, vel lui e i suoi figli, discendenti et omni moda iurisdictionem in in tutto come spetta alla nostra per subsequens matrimonium e successori maschi legittimi omnibus prout et quemadmodum camera e abbiamo nel detto legitimatis, ordine primogeniturae per linea maschile o legittimati ad Cameram nostram spectat et luogo di San Vito e investiamo il servato, ita ut unus tantum per successivo matrimonio, habemus in dicto loco Sancti Vitti. predetto Francesco Maria Visconti semper Marchio et feudatarius conservato l’ordine della Atque praefatum Franciscum e i suoi figli e discendenti maschi sit et nominetur cum territorio, primogenitura in modo che ci Mariam Vicecomitem, et eius filios (come sopra) del detto feudo con iurisdictione, locis, cassinis, villis sia e sia nominato sempre un et descendentes il titolo e l’onore di marchesato, et possessionibus, aquis et iuribus marchese e feudatario soltanto masculos (ut supra) de dicto secondo la forma dei decreti del aquarum, pasculis et nemoribus con il territorio, giurisdizione, feudo, cum marchionatus titulo et nostro stato milanese e di fedeltà ac bonis cultis et incultis, datiis, luoghi, cascine, ville e possessi, honore iuxta formam decretorum tanto antica quanto nuova. emolumentis, hominibus, vassallis, acque e diritti delle acque, Status nostri Mediolanensis et Trasferendo nel predetto vassallorumque reditibus, pedagiis, pascoli e boschi e terreni colti tam veteris quam novae fidelitatis Francesco Maria Visconti per omnibusque pertinentiis dicti feudi e incolti, dazi e monumenti, investimus. Transferentes in lui e i suoi figli e discendenti et eius territorii et quatenus se uomini, vassalli, redditi di vassalli, praedictum Franciscum Mariam (come sopra) ogni diritto, ogni extendunt et extendere possunt, pedaggi, e tutte le pertinenze Vicecomitem pro se suisque azione nelle e sulle cose donate tam de iure, quam de consuetudine del detto feudo e i suoi territori filiis et descendentibus (ut e infeudate. E costituendo confinia et pertinentia et aliorum sia fin dove si estendono e si supra) omne ius, omnemque gli stessi procuratori “in rem dicti territoriis cum territoriis ei possono estendere, tanto di actionem in et super donatis et in propriam” e ponendoli nel diritto annexis et cum iuribus, dictionibus, diritto quanto per consuetudine, feudatis. Constituentesque ipsos e nel nostro stato e della nostra honorantiis, regimibus, franquitiis, i confini e pertinenze e altro del procuratores in rem propriam ac camera predetta, fatto salvo dignitatibus, consuetudinibus, detto territorio, con i territori ad ponentes in ius et statum nostrum tuttavia e sempre riservato a proventibus, reditibus, utilitatibus, essi annessi e con diritti, dizioni, et camerae nostrae antedictae, noi, e nel predetto nostro stato praeminentiis, libertatibus, onoranze, regimi, franchigie, salvo tamen et reservato semper milanese per i nostri successori, il honoribus, exemptionibus, dignità, consuetudini, proventi, nobis, ac in dicto statu nostro nostro diritto di dominio diretto, privilegiis, gratiis, furnis, redditi, utilità, preminenze, Mediolanensi successoribus superiorità, omaggio e di terzo di fornatibus, venationibus, libertà, onori, esenzioni, privilegi, nostris, iure nostro directi dominii, qualunque secondo, secondo il piscationibus, successionibus, grazie, forni, fornaci, diritti di superioritatis et homagii et alterius decreto del magistrato maggiore, homagio et hominibus eiusdem caccia e di pesca, successioni, cuiuscumque tertii, decreto maioris delle trattagualde, delle biade, 30 31
magistratus, tractagualdorum, delle ferrarizie di gabella del sale, nobis et successoribus nostris in di omaggio e siano tenuti bladorum et ferraritiae sugli alloggi o alloggiamenti dei dicto statu, vel a nobis, seu ab illis a prestarlo a noi e ai nostri gabellae salis, hospitationibus, soldati e dei mercenari e con tutti facultatem habentibus debitum successori nel predetto stato o a sive allogiamentis militum et gli altri diritti e onori nei feudi fidelitatis et homagii iuramentum coloro che ne hanno avuto facoltà stipendiatorum ac omnibus aliis per il signore superiore, tanto praestent, praestareque teneantur. da noi o da quelli. iuribus et honoribus in feudis di diritto, quanto in base alle Decernentes hanc nostram Ritenendo che questa nostra Domino superiori, tam de iure, costituzioni, ai decreti, agli ordini concessionem sic (ut supra) concessione così (come sopra) quam ex forma constitutionum e alla consuetudine del nostro factam semper, et omni tempore sempre fatta valga in ogni tempo, decretorum et ordinum ac predetto stato, soliti e consueti valere, tenere, effectumque sortiri obblighi, sortisca effetto, e debba consuetudine dicti nostri status in ad essere riservati in simili et observari debere, supplentes essere osservata; supplendo similibus concessionibus reservari concessioni, cose che qui vogliamo quoscumque defectus, tam iuris, qualunque difetto tanto di legge solitis et consuetis, quae hic espresse in modo sufficiente e quam facti et cuiuslibet alterius quanto di fatto e qualsiasi altra pro suficienter expressis haberi conservata la natura del feudo. solemintatis intrinsecae et solennità intrinseca ed estrinseca volumus servataque natura feudi. E a condizione che prima che extrinsecae ac formalis a iure, e formale, richiesta dal diritto o E[t] a conditione quod antequam il predetto Francesco Maria vel consuetudine requisitae, dalla consuetudine; se alcuni forse praedictus Franciscus Maria Visconti prenda possesso del si qui forsan in praemissis vel siano dovuti intervenire nelle cose Vicecomes dicti feudi capiat detto feudo, faccia rinuncia della aliquo praemissorum intervenire premesse o in una di esse possano possessionem praefatae pensionis predetta pensione di duecento debuissent, dici, aut allegari essere dette o allegate, non ostanti ducentorum scutorum (quam in scudi (che ha nel predetto nostro possent, non obstantibus legibus, leggi, statuti, decreti, costituzioni, dicto nostro statu Mediolanensi stato di Milano) in favore della statutis, decretis, constitutionibus, riforme, ordini o consuetudini habet) in favorem praedictae nostra predetta camera regia e reformationibus ordinibus aut del predetto stato e soprattutto nostrae regiae et ducalis camerae ducale (come ha offerto). E che, consuetudinibus dicti status et disponenti che le terre e i villaggi (prout obtulit) renuntiationem parimenti, prima che gli si dia il praesertim disponentibus terras del detto stato non possano faciat. Et quod pariter antqeuam predetto attuale possesso paghi et villas dicti status non posse essere alienati ad alcuno e ei detur praefata actualis nella nostra tesoreria milanese cuique alienari et aliis omnibus qualsiasi altra cosa che dica il possessio, solvat in regia nostra ducale per l’infeudazione della quibuscumque tam in genere quam contrario tanto nel genere quanto ducali thesauraria Mediolanensi, detta terra di San Vito la somma in specie in contrarium facientibus nella specie o danti un’altra pro infeudatione dictae terrae che il nostro magistrato ordinario aut aliam formam dantibus etiam forma, anche se fossero tali, sia Sancti Vitti, eam summam quam avrà stimato in base alla qualità si talia essent de quibus specialis da fare di essi speciali e individua magistratus noster ordinarius del detto territorio. E inoltre et individua mentio his nostris menzione con queste nostre aestimaveris perpensa dictae che nelle mani dell’illustre esset facienda, quibus omnibus disposizioni, per le quali tutte e terrae qualitate. Ac demum quod governatore del nostro predetto et singulis eorum tenores hic pro singole, volendo ritenere i testi in manibus illustris gubernatoris stato e dominio milanese, entro insertis et specifice declaratis qui come inseriti e specificamente nostri dicti status et dominii un anno dalla data del presente habere volentes, hac tantum in dichiarati, soltanto in questa Mediolanensis infra annum a die documento e prima che prenda parte derogamus et derogatum parte, deroghiamo e vogliamo e datae praesentium, ac antequam il detto possesso, egli stesso e i esse volumus et iubemus. ordiniamo che sia derogato. dictam possessionem capiat suoi figli e discendenti maschi Mandantes illustri gubernatori Comandando all’illustre ipse eiusque filii et descendentes (come sopra) ogni volta che sia nostro praesenti et futuris, praesidi governatore nostre presente e ai masculi (prout supra) presentata l’occasione, prestino et senatui, praesidibus et magistris futuri, al presidente e al senato, quotiescumque casus postulaverit debito di fedeltà e giuramento utriusque, magistratus, thesaurario ai presidenti e ai maestri di 32 33
nostro generali, caeterisque entrambi le magistrature, al nostro alteram vero parti lesae, vel laesis e ducale o erario nostro officialibus et subditis nostris tesoriere generale e a tutti gli irremisibiliter applicandam et milanese, l’altra metà alla Mediolanensis dominiis ad quos altri officiali e sudditi nostri del exigendam esse censemus. Harum parte lesa o alle persone lese spectat et spectabit ut praefatum dominio milanese ai quali spetta e testimonio litterarum manu nostra irrevocabilmente, ordiniamo che Franciscum Mariam Vicecomitem spetterà che pongano e inducano il subscriptarum et sigilli nostri sia da applicare e da esigere. In seu eius legitimum procuratorem predetto Francesco Maria Visconti a pensione munitarum. Datum testimonianza di questa lettera et mandatarium in memorati feudi o il suo legittimo procuratore e Olisiponis trigessima prima die sottoscritta dalla nostra mano Sancti Vitti iurium, redituum (ut mandatario nell’attuale possesso mensis Augusti anno a nativitate e munita del nostro sigillo supra) actualem possessionem dei diritti e dei redditi (come Domini millessimo sexcentessimo pendente, dato a Lisbona il 31 ponant et inducant, positumque et sopra) del ricordato feudo di decimo nono. IO EL REY agosto 1619. IO IL RE inductum manuteneant, conservent San Vito, lo mantengano posto et defendant ac manuteneri, e indotto, lo conservino e lo PHILIPPUS III DEI GRATIA FILIPPO III PER GRAZIA DI DIO, conservari et defendi faciant per difendano e lo facciano mantenere, Hispaniarum utriusque Siciliae re di Spagna, delle due Sicilie quoscumque nec non et ipsum conservare, difendere da parte di etc. rex et Mediolani dux ecc., secondo duca di Milano pro marchione dicti oppidi Sancti tutti, nonché abbiano, ritengano, secundus etc. petita a senatu ecc., chiesta l’approvazione Vitti, suosque successores (ut reputino, onorino e trattino costui nostro annexi diplomatis al nostro senato, ho aggiunto supra) habeant, teneant, reputent, come marchese del detto borgo approbatione, quo Francisco [un’integrazione] del diploma, con honorificent atque tractent, di San Vito e i suoi successori Mariae Vicecomiti ob antiquae il quale a Francesco Maria Visconti, illosque inter ceteros marchiones (come sopra), annoverino quelli eius familiae merita, ac multa, a motivo dei meriti della sua dicti status numerent, suumque tra gli altri marchesi del detto praeclaraque obsequia, praecipue antica famiglia e dei molti e famosi locum, gradum et honorem ipsis stato, diano, attribuiscano e autem ab eius patre in variis ossequi prestati strenuamente tanquam talibus marchionibus servano il proprio luogo, grado bellorum expeditionibus strenue alla nostra corona, soprattutto da dent, tribuant, et servent. Hasque e onore a loro, come a tali Coronae nostrae praestita, suo padre, in diverse spedizioni nostras inviolabiter observent marchesi. Osservino, eseguano et ut eius tam clarum, quam militari, e affinché decorassimo e et exequantur observarique et e facciano osservare ed eseguire antiquum genus, illustremque insignissimo il suo tanto famoso, exsequi faciant per quos decet, inviolabilmente queste nostre originem dignis honoribus quanto antico casato e la sua non obstantibus (ut supra) disposizioni per mezzo di coloro condecoraremus, et insigniremus, illustre origine di degni onori, quibuscumque in contrarium cui spetta, non ostante (come oppidum Sancti Viti cum titulo concedemmo il borgo di San facientibus. sopra) qualsiasi cosa contraria. marchionatus concessimus et in Vito, con titolo di marchesato Nulli ergo omnino hominum liceat A nessun uomo dunque sia perpetuum in feudum rectum, e lo assegnammo in perpetuo hanc nostram concessionis et lecito infrangere questo nostro nobile ac gentile assignavimus, come feudo retto, nobile e gentile investiturae feudalis et marchionatus documento di concessione, di pro se, suisque filiis, per lui, i suoi figli, discendenti tituli paginam infringere, aut ei investitura feudale e di titolo descendentibus et successoribus e successori maschi nati quovis modo contraire vel venire marchionale o a lui, in qualsiasi masculis per lineam masculinam legittimamente per linea maschile sub gravissimae indignationis modo contraddire o rivolgersi legitime natis, vel per subsequens o legittimati per matrimonio nostrae poena, nec non mulcta sotto pena della nostra gravissima matrimonium legitimatis, ordine successivo, conservato l’ordine marcarum centum auri puri toties indignazione, nonché una multa di primogentiruae servato, et ita della primogenitura e in modo che quoties contrafactum fuerit, quarum cento marchi di oro puro tutte le ut unus tantum semper marchio soltanto uno sempre sia e venga dimidiam partem regio et ducali volte che non sarà rispettato, delle et feudatarius sit et nominetur: nominato marchese e feudatario: fisco, seu aerario nostro Mediolanensi quali la metà al nostro fisco regio his tamen conditionibus, ut tuttavia a queste condizioni, che, 34 35
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