I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO - Tra storia, arte e araldica nel Castello di Somma Lombardo - Istituto Italiano dei Castelli ...

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I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO - Tra storia, arte e araldica nel Castello di Somma Lombardo - Istituto Italiano dei Castelli ...
Federico Gallo - Massimo Palazzi
    Gianfranco Rocculi - Maurizio Maria Rossi

I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO
      Tra storia, arte e araldica
  nel Castello di Somma Lombardo

              PRODIGI EDIZIONI
I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO - Tra storia, arte e araldica nel Castello di Somma Lombardo - Istituto Italiano dei Castelli ...
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Federico Gallo - Massimo Palazzi
    Gianfranco Rocculi - Maurizio Maria Rossi

I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO
      Tra storia, arte e araldica
  nel Castello di Somma Lombardo

              PRODIGI EDIZIONI
I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO - Tra storia, arte e araldica nel Castello di Somma Lombardo - Istituto Italiano dei Castelli ...
Si ringraziano                                                    Sommario
Per la disponibilità ed il sostegno:
                                                                  Prefazione                                           pag.    5
                                                                  di Gaetano Galeone

                                                                  Introduzione                                         pag.    7
                                                                  di Maurizio Maria Rossi

                                                                  Il Castello Visconti di San Vito                     pag.    9
                                                                  di Maurizio Maria Rossi

                                                                  Il titolo nobiliare di Marchese.
                                                                  Spunti storici e giuridici                           pag.   13
                                                                  di Massimo Palazzi

                                                                  Il diploma del marchesato di Somma,
                                                                  le sue forme e i suoi contenuti                      pag.   21
                                                                  di Federico Gallo

                                                                  Il testo del diploma                                 pag.   28
                                                                  Trascrizione e traduzione di Federico De Dominicis

                                                                  Araldica e arte nel Castello di Somma                pag.   38
                                                                  di Gianfranco Rocculi

                                                                  Catalogazione degli stemmi                           pag.   53
                                                                  di Gianfranco Rocculi

Per il prezioso contributo:
Davide Morello per la realizzazione della campagna fotografica.
Per la generosa collaborazione:
Raffaella Norcini
Valentina Varalli
Ambrogio Missaglia
Daniele Grossoni
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Prefazione
di Gaetano Galeone (Presidente Fondazione Visconti di San Vito)

Il 31 Agosto 1619, Re Filippo III di Spagna concedeva a Francesco
Visconti il privilegio del feudo di San Vito nella Pieve di Corbetta nel
milanese, col titolo di Marchese, trasmettibile ai figli. Sono trascorsi 400
anni da quella data.
Quattro secoli di storia scritta da una famiglia protagonista delle
vicende del Seprio e di Milano, estintasi con la scomparsa di Gabrio,
indimenticabile amico, ultimo dei Marchesi di San Vito.
Le ricerche e lo studio sulla Pergamena di concessione del Titolo Nobiliare
e la pubblicazione del volume : “I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO. Tra
storia, arte e araldica nel Castello di Somma Lombardo” mirabilmente
curati dal Dott. don Federico Gallo, Dottore della Biblioteca Ambrosiana,
dall’Arch. Gianfranco Rocculi e dall’Avv. Massimo Palazzi, sono stati
occasione ideale per riscoprire un passato che ci sprona ad impegnarsi
per occupare quei posti di preminenza nella società e nella cultura, che
nei secoli passati erano acquisiti con la nascita.
Sono particolarmente grato al Signor Sindaco di Somma Lombardo,
ai Presidenti e Soci dei Lions Club Gallarate Host e Somma Lombardo
Castello Visconti di San Vito, al Presidente ed al Segretario Generale
della Fondazione Comunitaria del Varesotto per i loro generosi
contributi espressione di amicizia e stima verso la Fondazione Visconti
di San Vito erede della storia di un grande Casato, che oggi con il suo
operato mirato al bene comune cerca di coniugare l’attuale significato
della parola Nobiltà.
A Tutti coloro che hanno contribuito a scrivere queste nuove pagine
di cultura che identificano l’antico Borgo di Somma elevato a Città
sessant’anni fa, il grazie più sentito e riconoscente.

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Introduzione
                                                  di Maurizio Maria Rossi

                                                  Il desiderio di stampare questo volume frutto di ricerca e di studio
                                                  da parte degli illustri autori a cui vanno doverosi ringraziamenti, è
                                                  nato rileggendo la tesi di laurea “I Titoli Nobiliari nell’Ordinamento
                                                  Costituzionale Italiano” del compianto don Gabrio data alle stampe
                                                  nel 1971.
                                                  La realizzazione di questo lavoro, interessante e didattico perché offre
                                                  la possibilità di conoscere pagine di storia e di arte, forse sconosciute,
                                                  ma scritte indelebilmente negli annali di Somma che celebra quest’anno
                                                  una data importante quale i sessanta anni di elevazione a Città, la dedico
                                                  a don Gabrio Visconti marchese di San Vito il cui ricordo è monito e
                                                  insegnamento sul sacro valore dell’amicizia che ha sempre testimoniato.
                                                  La pubblicazione corona inoltre il desiderio di presentare una
                                                  ”Pergamena” rara e preziosa, conservata da quattrocento anni nell’ar-
                                                  chivio Visconti di San Vito, che certifica l’importanza di una famiglia
                                                  che per secoli ha tessuto le vicende politiche, sociali ed economiche del
                                                  nostro territorio fino a Milano.
                                                  Le vicende legate a personaggi e matrimoni che hanno legato i Visconti
                                                  marchesi di San Vito con altre illustri famiglie, vengono ricordate ai
                                                  posteri con una serie di stemmi nobiliari, che oggi compongono una
                                                  significativa carrellata di “Araldica”, immagine di storia e di arte.

Don Gabrio Luigi Visconti marchese di San Vito.

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Il Castello Visconti di San Vito
di Maurizio Maria Rossi

Il Castello di Somma, edificato come fortilizio intorno al 1250, faceva
parte della linea difensiva medioevale lungo il corso del Ticino, tra
Milano e il Lago Maggiore.
Divenne nel 1448 residenza stabile dei fratelli Francesco e Guido
Visconti. In quell’anno la burrascosa fine del dominio visconteo li
aveva costretti a lasciare Milano: scelsero Somma loro allodio e così
gradatamente trasformarono l’antica rocca di difesa in residenza
signorile. La famiglia Visconti protagonista delle vicende del nostro
territorio, ricevuto il titolo di Marchesi di San Vito nel 1619, abitò nei
secoli il Castello, ampliandone la struttura, arricchendola con preziosi
affreschi ed arredi, come testimoniano i grandi saloni del piano nobile.
Scrigno di arte e di storia, il Castello ancora oggi custodisce singolari
e rare collezioni di ceramiche, armi e quadri, incastonate tra mobili
del XVI e XVII secolo, che offrono una splendida panoramica di vita
nobiliare lombarda.
Degni di menzione il Salone d’Onore, trionfo dell’importante ciclo
di affreschi attribuiti ai fratelli Procaccini datati 1609, la Cappella
intitolata alla Madonna Assunta, abbellita da suppellettili liturgiche,
vanta affreschi attribuiti ai fratelli Campi. Una galleria di preziosi
quadri a soggetto religioso presenta la sala dedicata a Nicolò Sfondrati,
nato casualmente in Castello l’11 febbraio 1535. Eletto Papa con il
nome di Gregorio XIV nel 1590.
Una collezione curiosa dà notorietà al Castello Visconti di San Vito,
quella dei Piatti da Barba: 400 splendidi bacili faentini, savonesi,
maioliche francesi, tedesche, inglesi, spagnole, settecentesche di
straordinaria varietà e qualità fanno una collezione unica al mondo,
iniziata dal marchese Carlo Ermes Visconti di San Vito nell’ultimo
quarto dell’Ottocento. La Camera Reale, arredata con un imponente
letto ligneo del Seicento lombardo, diveniva camera riservata ai Re
d’Italia quando soggiornavano a Somma per assistere alle manovre
militari sulle rive del Ticino o partecipare alle mondane cacce alla
volpe nella brughiera della Malpensata.
Un angolo di Risorgimento Italiano è custodito nelle sale dedicate al
conte Gabrio Casati imparentato con gli ultimi discendenti dei marchesi
Visconti. L’insigne sostenitore delle famose Cinque Giornate di Milano,
uomo politico e patriota è qui immortalato in un ritratto dipinto dal
grande Eliseo Sala.

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Veduta aerea del Castello Visconti di San Vito nella Città di Somma Lombardo.

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Vasi fittili e bronzi ritrovati in terreni di proprietà Visconti nel corso                    Il titolo nobiliare di Marchese.
dell’Ottocento e risalenti all’Età del Bronzo della Civiltà di Golasecca,
compongono una collezione unica, veramente importante dal punto                               Spunti storici e giuridici
di vista antropologico. Dal 1998 l’antica dimora è sede e centro                              di Massimo Palazzi
operativo della Fondazione Visconti di San Vito, nata per disposizione
testamentaria di don Gabrio Visconti, ultimo discendente dei Marchesi                         Il tema dei titoli nobiliari è stato oggetto di studi nel corso dei secoli e
di San Vito che ha voluto lasciare alla Città di Somma Lombardo una                           ha prodotto una bibliografia sterminata1, pertanto il presente contributo
delle dimore storiche private più importanti della Lombardia, che, pur                        non ha la pretesa di costituire una trattazione esaustiva, ma vuole
modificata a più riprese nel corso dei secoli, ha mantenuto la sua schietta                   semplicemente fornire alcune indicazioni essenziali, utili per delineare
caratteristica castellana.                                                                    la figura del Marchese dal punto di vista storico e giuridico.
Posto al centro della Città di Somma Lombardo, fiancheggiato dalla                            In particolare si vuole offrire un contributo alla conoscenza di una
strada del Sempione, il Castello col tempo si è trasformato e ingrandito                      realtà che gli abitanti dell’agro sommese hanno sempre percepito come
cosi da raggiungere le complesse forme attuali.                                               parte integrante e imprescindibile della loro storia: nei miei ricordi
Nel passato nato come caserma di difesa posta ai confini del Ducato                           d’infanzia sovente sentivo la mia nonna materna Giuseppina Casolo di
di Milano, trasformata successivamente in residenza stabile dei                               via Briante indicare il signore del Castello2 “in alto” (in summo plano,
Visconti di San Vito, il Castello è apprezzata sede culturale, che coniuga                    si direbbe) con il termine dialettale “Ul Marches”, pronunziato con
nell’operato della Fondazione, presieduta dall’Avv. Gaetano Galeone,                          quell’affettuoso rispetto che solo un membro di una comunità-famiglia
ricche pagine di arte e di storia con gli intramontabili valori del sociale                   può esprimere.
e del bene comune.                                                                            Nel rapporto fra i Visconti Marchesi di San Vito e la comunità sommese
                                                                                              sembra perpetuarsi la motivazione con la quale Filippo III di Spagna
                                                                                              nel 1619 aveva concesso a Francesco Maria Visconti il borgo di
                                                                                              San Vito3 come feudo con il titolo di marchese e cioè “l’occasione di

                                                                                              1   Per una minima selezione delle opere più recenti si vedano Goffredo di Crollalanza,
                                                                                                  Enciclopedia araldico-cavalleresca. Prontuario nobiliare, Pisa 1878; Vittorio Spreti,
                                                                                                  Enciclopedia storico nobiliare italiana, Milano 1928-1935; Vittorio Spreti – Giustiniano
                                                                                                  degli Azzi Vitelleschi, Saggio di bibliografia araldica italiana, Milano 1937; Piero Guelfi
                                                                                                  Camaiani, Dizionario Araldico, Milano 1940; Carlo Mistruzzi di Frisinga, Trattato di diritto
                                                                                                  nobiliare italiano, Milano 1961; Giorgio Cansacchi, Predicati e titoli nobiliari, in Novissimo
                                                                                                  Digesto Italiano, 1966, Vol. XIII, ibid. 1984, Appendice V; Gabrio Luigi Visconti di San Vito,
                                                                                                  I titoli nobiliari nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano 1971; Nino Bellassai, Ordini
                                                                                                  cavallereschi e titoli nobiliari in Italia secondo la Legge e la Giurisprudenza, Campobasso
                                                                                                  1972; Enrico Genta, Voce Titoli nobiliari, in Enciclopedia del diritto, Vol. XLIV, Milano 1992;
                                                                                                  Alessandro Gentili, Nobiltà e diritto nobiliare oggi in Italia, in Rivista di Polizia, 1993, fasc.
                                                                                                  3 e 4; Claudio Donati, L’idea di nobiltà in Italia (secoli XIV-XVII), Bari 1995; Gian Carlo
                                                                                                  Jocteau, Nobili e Nobiltà nell’Italia unita, Bari 1997; Fabrizio Barbolani di Montauto,
                                                                                                  Manuale di araldica, Firenze 1999; Carlo Maspoli (a cura di), Stemmario Trivulziano, Milano
        Sigilli del Diploma di conferimento del titolo di Marchese di San Vito ai Visconti.       2000; Giovanni Santi-Mazzini, Araldica. Storia, linguaggio, simboli e significati dei blasoni
                                                                                                  e delle arme, Milano 2004; Rivista nobiliare dell’Accademia Araldica Nobiliare Italiana si
                                                                                                  pubblica dal 2006.
                                                                                              2   Fosse egli Gabrio Visconti o suo padre Alberto.
                                                                                              3   San Vito era un comune situato nella Pieve di Corbetta, attualmente è una frazione del comune
                                                                                                  di Gaggiano (Mi). In epoca medievale era conosciuto come San Victor del Bestazo, dal nome
                                                                                                  della limitrofa comunità di Bestazzo. La località è citata anche nel testamento del Conte di
                                                                                                  Carmagnola, ove elenca alcuni fondi ricevuti in dono dal Duca di Milano “in possessio Sancto Vito
                                                                                                  et de Bestatio sitam super territorio Mediolani”, cfr. Pietro Canetta, Il Conte di Carmagnola in
                                                                                                  Archivio Storico Lombardo, 1881, S. 1, Vol. 8, Fasc. 4, p.617.

                                                12                                                                                             13
I VISCONTI MARCHESI DI SAN VITO - Tra storia, arte e araldica nel Castello di Somma Lombardo - Istituto Italiano dei Castelli ...
arricchire con premi e di innalzare con onori uomini eccellenti e degni”4.                                   frontiera erano dette limitanee ed erano comandate da comites o
Poiché ritengo che un apprezzamento consapevole non possa                                                    duces limitanei. Questi comandanti militari avevano giurisdizione e
prescindere dalla conoscenza, reputo utile ricostruire in termini sintetici                                  amministravano i territori di confine e per questo motivo vennero
le caratteristiche del marchesato, con la specifica finalità di fornire                                      successivamente chiamati marchiones.
informazioni di immediata comprensione per conoscere meglio la                                               Questa antica origine e la commistione terminologica spiega anche
titolatura di questa famiglia protagonista delle vicende del territorio.                                     l’incertezza sollevata dagli autori più antichi circa la distinzione fra duchi,
Esaurita questa breve premessa metodologica, mi scuso con gli esperti                                        conti e marchesi7, che può essere risolta, in estrema sintesi, precisando
di araldica e gli studiosi che reputeranno il mio contributo breve ed                                        che quei duchi e conti che erano preposti all’amministrazione dei territori
elementare: sappiano che lo scopo non è analizzare astrattamente un                                          di confine vennero indicati con il termine di marchesi.
titolo nobiliare, ma avvicinare le persone ad una realtà che è parte della                                   Il termine marchiones compare per la prima volta in età carolingia
loro storia più intima.                                                                                      avanzata8 e si colloca nel contesto della riforma amministrativa che ha
                                                                                                             visto la sostituzione dei duchi longobardi con i comites, la cui funzione
Origini storiche.                                                                                            rispondeva alla politica accentratrice del regno carolingio, poiché “entro
Ludovico Antonio Muratori evidenzia che il termine Marcha o Marchia                                          i confini del suo comitatus il conte esercitava tutti i poteri, civili e militari,
di origine tedesca, indicava il confine di uno stato e che “que’ Duchi o                                     ma era alle dirette dipendenze del re, che ne controllava l’opera”9. Questa
Conti, che sotto gl’Imperadori Franchi e germanici erano deputati alla                                       organizzazione venne meno con la nuova tendenza, emersa alla fine
difesa de’ confini del Regno, si cominciarono a chiamare Marchiones,                                         del IX secolo, di raggruppare più contee sotto il dominio del medesimo
Marchenses, Marchisi”5.                                                                                      comes per rispondere alle concrete esigenze difensive, che erano più
Più precisamente Goffredo di Crollalanza nella Enciclopedia Araldico-                                        pressanti proprio nelle circoscrizioni comitali di confine (marchiae) e ciò
Cavalleresca riporta che il termine marca (di cui conferma l’origine                                         determinò la trasformazione di questi conti in marchesi.
celtica o teutonica) ha avuto diversi significati: in celtico march indicava                                 Lo stravolgimento dell’assetto organizzativo avvenne con molta fluidità
il cavallo, mentre in tedesco il termine marsch indica l’avanzamento                                         secondo le differenti realtà politiche, ma determinò una concentrazione
(da cui sono derivati il francese marcher e l’italiano marciare), ma il                                      di poteri nella figura del marchese, che superava le attribuzioni ordinarie
termine mark equivaleva a signum e dall’VIII secolo assunse il significato                                   dei semplici conti, generando così un antagonismo con il potere regio e
di segno di confine: “perché i confini e le separazioni delle terre, dei                                     una spinta autonomistica. Goffredo di Crollalanza riassume tale situazione
paesi degli stati si sogliono indicare da un segno, da un’arme, i confini                                    affermando che “nei primi tempi del regime feudale i governatori delle
furono denominati marche, e i territori situati presso i confini presero                                     marche non si distinguevano dai duchi e dai conti; ma poiché in processo
estensivamente il nome di marche”6.
                                                                                                             di tempo salirono quelli a tal grado di potenza da usurpare con piena
Il riferimento al confine e soprattutto l’attribuzione al territorio ad
                                                                                                             autocrazia la giurisdizione sui territori che a titolo di marche custodivano,
esso limitrofo di una autonoma estensione territoriale, di una specifica
                                                                                                             il titolo di marchese cominciò a prevalere e ad essere considerato forse
identificazione e di una conseguente regolamentazione amministrativa
                                                                                                             più degli altri titoli”10.
e governativa, è un tema che ci consente di risalire all’organizzazione
                                                                                                             Il potere politico e militare dei marchesi era notevole se addirittura il
imperiale romana del periodo tardoantico, nella quale le truppe di
                                                                                                             Papa Giovanni VIII nell’anno 876 si lamentava con i sovrani carolingi
                                                                                                             delle molestie perpetrare dai governatori delle provincie limitrofe allo
4   … cum viros praestantiores, dignoresque praemiis prosequendi augendique honoribus sese offerat
    occasio. Cfr. Pergamena di investitura riga 4. In Privilegium concessionis Feudi loci Sancti Viti, cum
    titulo Marchionatus (versione a stampa) righe 10-11. Traduzione italiana del Dott. Federico De           7  Quali il Muratori e Goffredo di Crollalanza.
    Dominicis.                                                                                               8  Il Muratori fa risalire la più antica memoria dei marchesi ad un editto di Lodovico il Pio Augusto
5   Ludovico Antonio Muratori, Dissertazioni sopra le Antichità italiane, Monaco 1765, Tomo I,                  dell’815 per gli Spagnoli in cui si parla de ea portione Hispaniae, quae a nostris Marchionibus in
    p. 38-39.                                                                                                   solitudinem redacta fuit (op. cit. p. 39).
6   Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia araldico-cavalleresca. Prontuario nobiliare, Pisa 1878,            9 Così Silvio Pivano, Voce Marca, cit. p. 212.
    Voce Marchese, pp. 394-395.                                                                              10 Così Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia, cit. p. 395.

                                                   14                                                                                                         15
Stato della Chiesa11, solitamente chiamati Marchesi (quos Marchiones                        del primo investito Francesco Maria Visconti, il quale, benché il feudo
solito nuncupatis)12.                                                                       concesso non fosse in una terra di confine, ottenne la concessione del
Nell’epoca del Regnum Italiae, in periodo carolingio, erano presenti in                     titolo non per mera onorificenza, ma sulla base della reale consistenza
Italia tre marche (del Friuli, di Spoleto e della Toscana) e solo a seguito                 delle proprietà immobiliari, avendo spiegato se in opido Sancti Vitti in
della disgregazione dell’impero carolingio vennero create nuove                             ducato nostro Mediolanensi existenti multa bona stabilia cum iure datia
marche a difesa del confine nord-occidentale e settentrionale (marca                        exigendi habere et possidere17, nonché avendo il padre di Francesco Maria
di Ivrea e marca di Lombardia) e nord-orientale (marca di Trento, oltre                     fornito supporto militare alle spedizioni intraprese dalla regia corona
a quella del Friuli).                                                                       (multa, magnaque obsequia, quae regiae coronae nostrae ac praecipue
È interessante notare che la formazione delle marche continuò per vari                      eius pater in variis bellorum expeditiones trenue praestiterunt)18.
secoli (fino al XII) e vide la creazione della marca di Fermo e della marca
Guarnerii, poi divenuta marca di Ancona, la quale assorbì poi anche la                      Profili giuridici.
marca di Fermo13 (di tale vicenda rimane traccia nell’attuale nome della                    La più antica disciplina del marchesato è contenuta nelle Consuetudines
regione Marche).                                                                            o Usus o Libri feudorum, che raccolgono le norme derivanti dall’uso e
La successiva divisione delle marche originarie tra discendenti diede                       dalle consuetudini medievali19. Questa fonte normativa disciplina la
origine alla parcellizzazione e alla creazione dei marchesati, con                          costituzione, l’investitura, la trasmissione e le possibili controversie che
conseguente riduzione anche del potere e del valore economico dei                           potevano sorgere.
territori.                                                                                  Ritengo opportuno soffermarsi, ai fini del nostro studio, sulla questione
Questo fenomeno ha decretato il severo giudizio del Muratori, espresso                      della trasmissibilità.
nell’incipit della Trattazione Sesta (De gli antichi Marchesi d’Italia): “Da                Stante l’originaria natura del Marchesato e la notevole importanza
che è venuto a sì buon mercato il titolo di Marchese, spezialmente in                       della funzione dallo stesso rivestita con l’attribuzione di notevoli poteri
Italia, Francia e Spagna, che lo godono i privati Gentiluomini per piccioli                 pubblici, originariamente la carica non era trasmissibile iure successionis,
feudi di Terre e Castella, e talvolta anche senza Feudo alcuno: s’è perduta                 per cui se cambiava la persona dell’investito originario, era necessario un
l’idea de gli antichi Marchesi d’Italia, i quali erano Principi grandi,                     nuovo atto di infeudazione20. Tuttavia tale regola venne presto sostituita
e Governatori perpetui di qualche provincia”14. La trasformazione è                         dall’uso di trasmettere il titolo e il feudo ai discendenti, come avveniva
riassunta dal Crollalanza, secondo il quale “il titolo di Marchese degenerò                 per le contee, al fine di perpetuare il feudo nella medesima famiglia. Ciò
dal suo significato originario e presentò un più ampio concetto, e per                      risulta coerente con la previsione contenuta nell’investitura di Francesco
siffatta improprietà fu conceduto come appellazione di alta onorificenza.                   Maria Visconti, al quale il Borgo di San Vito venne concesso, donato,
Quindi sorsero in Italia molti marchesi in paesi non confinanti”15 (es.
Monferrato, Vasto, Saluzzo, Mantova, Ceva, Ferrara, Pescara etc.), come                     17 Trad.: “avendoci spiegato … che egli nel borgo di San Vito, che si trova nel nostro ducato di
                                                                                               Milano, ha e possiede molti beni immobili con diritto di esigere dazi”. Traduzione di Federico De
confermato anche da Piero Guelfi Camaiani, secondo il quale col passare                        Dominicis.
dei tempi, acquistato il titolo marchionale un valore puramente araldico,                   18 Pergamena di investitura righe 5 e 9. In Privilegium concessionis Feudi loci Sancti Viti, cum titulo
furono erette in marchesati alcune terre che non erano affatto ai confini16.                   Marchionatus (versione a stampa) righe 13-15 e 29-31. Trad.: “premiare e ricompensare i molti
                                                                                               e grandi ossequi che offrirono, soprattutto suo padre in strenuamente in diverse spedizioni
Dalla pergamena oggetto del nostro studio si ricava che tale situazione                        militari, alla nostra regia corona”. Traduzione italiana di Federico De Dominicis.
ha solo parzialmente interessato i Visconti di San Vito nella persona                       19 I Libri feudorum (detti anche Consuetudines feudorum o Usus feudorum) sono il testo che codificò
                                                                                               nel Medioevo il diritto comune feudale. Fu compilato tra la fine dell’XI e i primi del XIII secolo
                                                                                               nel territorio fra Milano e Pavia, per opera di privati, che utilizzarono diritto consuetudinario,
11   Precisamente i duchi di Toscana e di Spoleto.                                             costituzioni imperiali, sentenze di corti feudali, opere di giuristi. Se ne distinguono tre redazioni:
12   Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia, cit. p. 395.                                       la prima, la più antica, è detta obertina perché si chiude con le lettere di Oberto dall’Orto; la
13   Silvio Pivano, Voce Marca, cit. p. 213.                                                   seconda, ardizzoniana, fu opera di Iacopo d’Ardizzone, la terza, detta Vulgata, fu inserita a
14   Così Ludovico Antonio Muratori, Dissertazioni, cit. p. 38.                                cura del glossatore Ugolino nell’ultima parte del Corpus iuris. Così http://www.treccani.it/
15   Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia, cit. p. 395.                                       enciclopedia/libri-feudorum/.
16   Piero Guelfi Camaiani, Dizionario Araldico, Milano Hoepli, 1940, rist. 1974, p. 357.   20 Constitutiones VI, 1 e IX, 1. Si veda anche Silvio Pivano, Voce Marca, cit. p. 213.

                                                 16                                                                                            17
elargito e assegnato in perpetuum in feudum rectum, nobile, ac gentile …                                   della successione; successivamente accanto alla investitura simbolica
pro se, suisque filiis descendentibus et successoribus masculis per lineam                                 si ebbe la consegna del documento della concessione feudale, detto
masculinam legitime natis, vel per subsequens matrimonium legitimatis,                                     privilegio. … Successivamente ancora la cerimonia simbolica venne
ordine primogeniturae servato, ita ut unus tantum semper Marchio et                                        abolita ed il privilegio sostituì l’investitura”23.
feudatarius sit et nominetur21.                                                                            Discussa è la questione della gerarchia nobiliare del titolo di Marchese.
Occorre osservare che le disposizioni relative al rispetto della                                           Il dato normativo più recente per l’ordinamento italiano, se si esclude
primogenitura vennero introdotte proprio da Filippo III di Spagna negli                                    la previsione della XIV Disposizione transitoria della Costituzione della
anni immediatamente precedenti l’investitura dei Visconti di San Vito;                                     Repubblica Italiana24, è costituito dai Regi Decreti 7 giugno 1943 n. 651
infatti, con il passaggio del ducato di Milano sotto il dominio spagnolo,                                  e n. 652 disciplinanti il nuovo Ordinamento dello stato nobiliare italiano
Filippo III nel 1609 stabilì che per le concessioni dei titoli di marchese                                 ed il nuovo Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, ma tali
e di conte da lui effettuate dal 1601 nello stato di Milano e per quelle                                   provvedimenti sono stati abrogati dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008 n.
successive i titoli avrebbero dovuto essere trasmessi solo ai primogeniti                                  112 (cosiddetto decreto taglia-leggi)25.
e ciò anche in presenza di altri discendenti proprietari di porzioni del                                   Nella previsione di cui all’art. 3 del suddetto regio decreto n. 651 i titoli
feudo. La ratio di tale disposizione si trova nella svalutazione che i                                     nobiliari erano indicati nel seguente ordine decrescente: Principe, Duca,
titoli stessi stavano subendo nello stato di Milano in conseguenza della                                   Marchese, Conte, Visconte, Barone, Nobile, nonché Signore, Cavaliere
divisibilità dei feudi che determinava, a seguito del subentro di tutti                                    Ereditario, Patrizio e Nobile di determinate città26.
i discendenti, che un territorio venisse ad avere molti signori aventi il                                  Secondo Carlo Mistruzzi di Frisinga, “dopo l’introduzione della feudalità
medesimo titolo, con danno per i sudditi22.                                                                cominciarono ad essere chiamati marchesi taluni feudatari i di cui
Alcuni cenni merita l’investitura, oggetto del documento protagonista                                      feudi erano ai confini dello stato. In prosieguo di tempo non si fece più
della nostra giornata di studi.                                                                            distinzione, nelle investiture feudali, fra marchesi e conti, pur essendo il
A tal fine vorrei riportare quanto sintetizzato dal Consiglio Araldico                                     marchesato ritenuto gerarchicamente superiore alla contea, né giuocava
sul termine investitura: “esso viene adoperato in vari significati:                                        più la situazione della vicinanza al confine”27. La medesima tesi è riportata
per indicare la cerimonia solenne nella quale il vassallo piegando il                                      anche da Goffredo di Crollalanza, secondo il quale in Italia il marchesato
ginocchio prometteva fedeltà al proprio Sovrano e questi a sua volta gli                                   è superiore alla contea; a supporto di tale affermazioni lo studioso cita
concedeva protezione e gli conferiva simbolicamente il feudo, mediante
la consegna in mano di un bastone, di una spada, di una coppa d’oro, di
                                                                                                           23 Così AA.VV., Diritto nobiliare, in www.consiglioaraldico.com, parte II n. 73.
un ramo d’albero detto festuca, e con l’anello e il bacolo per i prelati;                                  24 Testo: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28
per indicare il documento, le pergamene o le carte in cui venivano scritti                                    ottobre 1922 valgono come parte del nome. l’Ordine mauriziano è conservato come ente
                                                                                                              ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della
i patti feudali e che avrebbero servito come titoli perpetui ai feudatari                                     Consulta araldica”.
e di cui copia rimaneva al Sovrano; per indicare la rinnovazione del                                       25 Tali provvedimenti introducono modifiche al precedente R.D. 21 gennaio 1929, n. 61, con
titolo che il Sovrano concedente faceva ad ogni successore nel feudo o                                        il quale venne introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un istituto totalmente nuovo:
                                                                                                              l’Ordinamento dello stato nobiliare italiano. Questo si divide in tre parti: la prima contiene le
nuovo acquirente dopo la morte del suo autore. L’investitura da principio                                     norme generali di legislazione nobiliare, disciplina la potestà regia al riguardo, distingue i vari
avveniva con la sola cerimonia simbolica, donde il sorgere di liti sulla                                      provvedimenti nobiliari, pone le norme per la concessione, il riconoscimento, l’uso, la perdita, la
effettiva concessione del feudo e sulla natura del feudo concesso ai fini                                     successione dei titoli e distinzioni nobiliari; la seconda contempla l’ordinamento della Consulta
                                                                                                              e dell’ufficio araldico; la terza contiene norme procedurali circa le domande, i ricorsi, e gli atti
                                                                                                              di opposizione relativi a provvedimenti in materia nobiliare e circa la loro spedizione. Così
21 Pergamena di investitura righe 12-13. In Privilegium concessionis Feudi loci Sancti Viti, cum titulo       Gherardo Guelfi Camaiani, Diritto nobiliare, in www.dirittonobiliare.com.
   Marchionatus (versione a stampa) pag. 2 righe 12-16. Trad.: “in perpetuo come feudo retto e             26 Secondo la dottrina la fonte principale del diritto nobiliare italiano è costituita dall’art.79 dello
   nobile e gentile per lui e i suoi figli, discendenti e successori maschi legittimi per linea maschile      Statuto fondamentale del Regno, per il quale: “i titoli di nobiltà sono mantenuti per coloro che vi
   o legittimati per successivo matrimonio, conservato l’ordine della primogenitura, in modo che              hanno diritto; il Re può conferirne dei nuovi”. Si vedano Carlo Mistruzzi di Frisinga, Trattato
   ci sia e sia nominato sempre un marchese e feudatario soltanto”. Traduzione italiana del Dott.             di diritto nobiliare, cit., Vol. III, p. 91; Gherardo Guelfi Camaiani, Diritto nobiliare, in www.
   Federico De Dominicis                                                                                      dirittonobiliare.com.
22 Si veda AA.VV., Diritto nobiliare, in www.consiglioaraldico.com, parte I n. 18.                         27 Carlo Mistruzzi di Frisinga, Trattato di diritto nobiliare, cit., p. 112, nota 33.

                                                  18                                                                                                         19
l’editto del 30 ottobre 1576 del duca di Savoia, che richiese 5000 ducati                                  Il diploma del marchesato di Somma,
di rendita per essere marchese e solo 3000 ducati per essere conte, e
la previsione del Tribunale araldico del governo austriaco di Milano,                                      le sue forme e i suoi contenuti
che prescrisse un feudo di 100 fuochi per i marchesi e di soli 50 per i                                    di Federico Gallo
conti28.
Occorre però precisare che tale situazione non era uniforme in                                             Che cos’è questo antico documento sommese che prendiamo in esame?
tutti gli stati d’Europa (ricorreva in Italia e in Inghilterra, ma non                                     Come si chiama? Come si legge? È una “bolla”? Una “pergamena”? Un
univocamente in Francia, ove in alcuni casi il titolo di marchese cedeva                                   documento di altro genere?
a quello di conte) e che pertanto anche il titolo di marchese subì, come                                   Occorre evitare confusioni. Nel parlato comune si tende a generalizzare e
quello di conte e di barone, vicende di primato e di decadenza, anche                                      a dare nomi generici o addirittura errati ad oggetti che invece sono molto
se appare ormai consolidata la superiorità del titolo di marchese                                          diversi tra loro. Chiunque abbia parlato ad esempio con un medico senza
rispetto a quello di conte29.                                                                              esserlo, sa bene quale differenza corra tra il linguaggio comune popolare
Concludo con un’ultima notazione utile a riconoscere i segni distintivi                                    ed il linguaggio scientifico appropriato.
del marchesato ed in particolare la corona spettante al Marchese, che                                      Lo stesso vale per i documenti antichi, che sono studiati da una scienza
sormonta alcuni degli stemmi presenti nel Castello di Somma Lombardo:                                      chiamata “Diplomatica”. La Diplomatica è la scienza che studia soprattutto
la corona è cimata da quattro fioroni d’oro, tre visibili, sostenuti da punte                              i documenti medievali. Non ha a che vedere con la “diplomazia”, che è
ed alternati da dodici perle disposte tre a tre in quattro gruppi piramidali,                              l’arte della politica. La Diplomatica è la scienza dei documenti ufficiali
di cui solo due visibili30.                                                                                emessi da un’autorità riconosciuta per fini giuridici pubblici o privati.
                                                                                                           Questa disciplina nacque nel secolo XVII ad opera di eruditi monaci
                                                                                                           benedettini francesi e si sviluppò nel corso dei secoli soprattutto
                                                                                                           nell’Europa continentale. Oggigiorno è insegnata nelle Facoltà di Lettere
                                                                                                           e Filosofia, presso la cattedra chiamata “Paleografia e Diplomatica” (la
                                                                                                           paleografia è la scienza delle antiche scritture).
                                                                                                           La Diplomatica studia tutti gli aspetti dei documenti: le caratteristiche
                                                                                                           interne (lingua, formule, stile, ripartizioni del testo…), le caratteristiche
                                                                                                           esterne (supporto scrittorio, grafia, segni speciali, sigilli…), la creazione
                                                                                                           presso cancellerie o notai, la registrazione, copia e trasmissione, i
           Raffigurazione della corona di Marchese in uno stemma del Castello di Somma,                    falsi, le edizioni moderne, gli usi cronologici. Esistono anche discipline
             (vedi fig. 72 “Catalogazione degli stemmi” a pagina 100 di questo volume).                    specifiche, ad esempio la “Diplomatica pontificia”, che si occupa soltanto
                                                                                                           dei documenti prodotti dalla cancelleria papale.
                                                                                                           Vi sono diverse categorie di documenti in base all’autorità che li ha
                                                                                                           emessi: pontifici, imperiali, comunali, notarili, ducali e via elencando. A
                                                                                                           sua volta queste categorie prevedono differenti tipologie di documento:
                                                                                                           ad esempio diplomi, mandati, privilegi, lettere (di vario genere), contratti,
28 Goffredo di Crollalanza, Enciclopedia, cit. p. 396. In tema di valore dei titoli nobiliari si vedano
   anche i documenti trascritti nel saggio di A. Monti, Del luogo di Zezio e sua pieve, in Periodico       testamenti, bolle, suppliche, brevi, motu proprio eccetera. Il documento
   della Società Storica Comense, Vol. II, Como 1880, pp. 9-51.                                            di Somma che prendiamo in esame è un “diploma imperiale”, ossia una
29 In merito alla dualità conte/marchese è curioso notare quanto riportato dal Crollalanza circa
   la titolatura delle mogli dei marchesi: “faremo notare da ultimo che anticamente le mogli dei
                                                                                                           dichiarazione ufficiale dell’imperatore, datata 31 agosto 1619.
   marchesi non si chiamavano marchese o marchesane, ma contesse; e contessa s’intitolavano                Come si presenta questo diploma imperiale di precisamente quattrocen-
   Ermengarda moglie d’Adalberto marchese di Ivrea, Railanda moglie d’Oberto II marchese di                to anni fa? Vediamone anzitutto le caratteristiche interne, ossia le carat-
   Milano e Richelda moglie del marchese Bonifazio di Toscana” (op. cit. p. 396).
30 Si veda AA.VV., Gli scudi, gli elmi e le corone, nella sezione L’Araldica, in www.portalearaldica.it.   teristiche del testo che contiene.

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Il diploma imperiale del 31 agosto 1619.

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Come ogni documento, anche il nostro diploma sommese è composto                    mali tra le quali la biscia viscontea; la prima lettera «P» è ingrandita e abbel-
da tre parti: “protocollo”, “testo” ed “escatocollo”, ossia introduzione,          lita, alla maniera dei “capilettera” di antica tradizione e sull’asta della lettera
testo e conclusione. Esse sono molto semplici: il protocollo è il nome             è avvinghiata la biscia viscontea. Il resto del testo è vergato in un’elegante
dell’imperatore, l’escatocollo è la sua firma con la data, tutto il resto          corsiva secentesca. La seconda riga «Rex Castellae Legionis, Aragonum,
è testo. Ora il lettore dovrà avere molta pazienza. Infatti i nomi delle           Utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Navarrae, necnon In[diarum]» è
sottosezioni nelle quali si dividono le tre parti del diploma sono chiamate        tutta in lettere maiuscole con alcune di esse ripassate in oro, così come pure
in latino. Per fortuna il lettore italiano può intuire bene quale significato si   il nome «Franciscus Maria Vicecomes» ed alcune maiuscole nel corso del
nasconda dietro una parola latina e dunque può intendere perfettamente             testo. In fondo al documento, oltre alla firma dell’imperatore, vi sono firme
che cosa essa intenda. Procediamo dunque all’analisi, che presento in              di cancelleria. La parte inferiore del diploma è piegata, secondo la consuetu-
forma schematica per maggior chiarezza.                                            dine della “plica”. Sul dorso della plica si leggono alcune note di cancelleria
Protocollo                                                                         e un regesto secondo l’uso, come pure sul retro del documento. Dalla plica,
Intitulatio: è il nome dell’autorità emittente, in questo caso l’imperatore        attraverso due fori, pende con cordone oro e rosso un sigillo in cera rossa
Filippo III di Spagna.                                                             (diametro cm 11), oggi piuttosto mal conservato e non più leggibile.
Testo                                                                              C’è una particolarità che salta all’occhio. Al diploma è legato un
Arenga: è una dichiarazione generale; qui l’imperatore afferma che è               secondo documento, di formato minore. Si tratta di una pergamena
buona cosa premiare chi si è dimostrato un leale collaboratore.                    rettangolare di cm 55 x 45, che riporta, nella medesima corsiva
Narratio: è l’esposizione degli antefatti; nel nostro diploma, l’imperatore        secentesca ma di mano diversa rispetto a quella che ha vergato il
dichiara che Francesco Maria Visconti e suo padre Ermes sono stati                 diploma, un’integrazione al diploma stesso.
benemeriti nei confronti della Corona.                                             Anche questa integrazione presenta protocollo, testo ed escatocollo.
Dispositio: è l’ordine vero e proprio, la disposizione da parte                    Protocollo
dell’imperatore. Egli concede a Francesco Maria Visconti e a tutti i               Consiste nel nome e nei titoli dell’imperatore abbreviati (in termine
legittimi successori maschi primogeniti il feudo di San Vito ed il titolo di       tecnico “ecceterati”).
marchese. La dispositio è molto elaborata e dettagliata, ed espone quali           Testo
condizioni fiscali e giuridiche comporti la decisione dell’imperatore nei          Offre anzitutto il riepilogo delle concessioni esplicitate nel diploma a
confronti del Visconti.                                                            favore di Francesco Maria Visconti con tutte le clausole annesse, e poi
Corroboratio: è una forma di conferma, di rafforzamento; l’imperatore              la vera e propria aggiunta: si tratta del parere positivo dell’avvocato del
ripete con abbondanza di formule la propria volontà contro ogni possibile          fisco e dell’approvazione da parte del senato milanese; tali richiesta e
obiezione. Vi aggiunge il comando di eseguire i propri ordini.                     parere positivo sono peraltro annotati anche sul retro del diploma, con
Sanctio: è una multa, che l’imperatore commina a chi disobbedirà alla              firme di cancelleria. Segue nel testo la conferma dell’imperatore.
sua decisione.                                                                     Escatocollo
Escatocollo                                                                        Consiste nell’annuncio della presenza del sigillo imperiale e nella data:
Datatio: è la data topica (luogo) e cronologica (tempo); nel nostro caso,          Milano, 9 settembre 1620. Seguono firme di cancelleria. Al documento
il documento è datato a Lisbona il 31 agosto 1619 e vi si aggiunge la              è legato con cordone oro e rosso un sigillo, pure di cera rossa ma di
dichiarazione della presenza della firma autografa e di un sigillo pendente.       formato minore rispetto a quello del diploma (diametro cm 9), pure
Subscriptio: è la firma; nel nostro diploma, la firma autografa «Yo el Rei»,       piuttosto mal conservato, recante al centro lo stemma imperiale.
«Io, il Re».                                                                       In conclusione, il documento di conferimento del marchesato di San
Quanto alle caratteristiche esterne del documento, si tratta di una pergame-       Vito ai Visconti è un bel diploma imperiale in pergamena del 31 agosto
na rettangolare di cm 80 x 60. I lati superiore, sinistro e destro sono marcati    1619, con sigillo pendente e firma autografa dell’imperatore Filippo III di
da una cornice in oro, lapislazzulo e rosso. La prima riga del testo «Philippus    Spagna, con integrazione di conferma del 9 settembre 1620 su pergamena
Dei gratia» è in lettere maiuscole d’oro su fondo lapislazzulo con figure ani-     semplice con sigillo pendente e firma autografa del medesimo imperatore.

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L’integrazione del 9 settembre 1620.

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Il testo del diploma                                                                 Offerendo se in favorem regiae            verso di noi, secondo il suo
Trascrizione e traduzione di Federico De Dominicis                                   nostrae ducalis Mediolanensis             desiderio, mostrandosi disponibile
                                                                                     camerae renunciaturum, annuam             a rinunciare a favore della nostra
PHILIPPUS DEI GRATIA,                      FILIPPO, PER GRAZIA DI DIO,               pensionem ducentorum scutorum,            camera regia ducale di Milano alla
REX CASTELLAE LEGIONIS                     RE DI CASTIGLIA, DI LEON,                 quam ex gratia nostra vita sua            pensione annua di duecento scudi
ARAGONUM UTRIUSQUE SICILIAE,               DI ARAGONA E DELLE DUE SICILIE,           durante, super reditibus camerae          che possiede per grazia nostra vita
HIERUSALEM, PORTUGALIAE,                   DI GERUSALEMME, DEL PORTOGALLO,           nostrae praedictae Mediolanensis          natural durante sui redditi della
NAVARRAE, NECNON INdiarum etc.             DI NAVARRA, NON CHE DELLE INdie etc.,     possidet.                                 nostra citata camera di Milano.
Archidux Austriae, Dux Mediolani,          Arciduca d’Austria, duca di Milano,       Nos habita super praemissis               Noi, ricevuta opportuna
Burgundiae et Brauantiae, comes            di Borgogna e Brabante, conte             opportuna informatione a praefati         informazione su tali questioni,
Haspurg, Flandriae, et Tirolis etc.        Asburgo, delle Fiandre, del Tirolo etc.   Status gubernatore nostro, cum            dal nostro governatore del
Recognoscimus et notum facimus             Dichiariamo e rendiamo noto               magistratu extraordinario ac              citato Stato, con il magistrato
tenore praesentium universis,              a tutti quanti, con questa                concilio secretiori, optantes             straordinario e il consiglio segreto,
etiamsi ipsummet Principum                 diposizione, quanto segue; anche          nostrae gratitudinis et                   desiderando offrire un segno della
munus in quoscumque de se                  se il dovere proprio dei sovrani li       recordationis praefato Francisco          nostra gratitudine e memoria al
benemeritos sua liberalitate et            vincola a usare la loro liberalità        Mariae Vicecomitis ob antiquae            predetto Francesco Maria Visconti,
munificentia uti eos astringat,            e generosità nei confronti dei            familiae suae merita, quibus eos          a motivo dei meriti della sua antica
tunc vero arctius teneri censere           benemeriti, proprio allora si             invenimus cohonestatos, signum            famiglia, meriti di cui li abbiamo
debent, cum viros praestantiores,          devono considerare vincolati              praebere, ac multa, magnaque              trovati onorati, e premiare e
dignoresque praemiis prosequendi           in modo più stretto, quando si            obsequia, quae regiae coronae             ricompensare i molti e grandi
augendique honoribus sese offerat          offra l’occasione di arricchire con       nostrae ac praecipue eius pater           ossequi che offrirono, soprattutto
occassio. Hinc est quod cum                premi e di innalzare con onori            in variis bellorum expeditionibus         suo padre strenuamente in
magnificus fidelis nobis dilectus          uomini eccellenti e degni. Questo         strenue praestiterunt, praemiis           diverse spedizioni militari, alla
Franciscus Maria Vicecomes                 è il motivo per cui avendoci il           remurationeque afficere suumque           nostra regia corona, e insignire
nobis expossuerit, se in opido             magnifico, amato, a noi fedele            tan clarum quam antiquum                  e decorare la sua tanto famosa
Sancti Vitti in ducato nostro              Francesco Maria Visconti spiegato         genus, illustremque originem,             quanto antica stirpe e illustre
Mediolanensi existenti multa               che egli nel borgo di San Vito, che si    dignis honoribus (ut par est)             origine con degni onori (come
bona stabilia cum iure datia               trova nel nostro ducato di Milano,        insignire et condecorare, illi            conviene), volentieri abbiamo
exigendi habere et possidere               ha e possiede molti beni immobili         praedictum oppidum Sancti Vitti,          deciso di dare e concedere a lui in
humiliterque supplicaverit ut              con il diritto di esigere dazi,           cum titulo marquonatus modo               feudo il predetto borgo di San Vito,
attentis maiorum suorum ac                 avendo supplicato che, considerati        infra narrando in feudum dare et          con titolo di marchesato, nel modo
praecipue Hermetis Vicecomitis             gli ossequi dei suoi antenati e           concedere libenter decrevimus.            che segue.
patris sui obsequiis regiae coronae        soprattutto di Ermes Visconti suo         Tenore igitur praesentium de              Dunque, con questa disposizione,
nostrae exhibitis dictum oppidum           padre, offerti alla nostra regia          certa scientia, regiaque et ducali        con certezza e con la nostra
Sancti Viti, illi in feudum cum            corona, ci degniamo di concedere il       auctoritate nostra deliberate et          autorità regia e ducale
titulo Marchionatus concedere              detto borgo di San Vito a lui come        consulto ac ex gratia speciali,           deliberatamente, con ponderata
dignaremur, ut ita maiori                  feudo con il titolo di marchesato,        maturaque sacri nostri supremi            decisione e per grazia speciale,
commodo splendoreque parentum              in modo da poter con maggior              consilii accedente deliberatione          e con annessa piena delibera del
suorum instar in obsequio nostro           comodità e a imitazione del suo           ac alias omni meliori modo,               nostro supremo consiglio e in ogni
pro suo desiderio pergere possit.          casato proseguire nell’ossequio           iure, via et causa, quibus melius         migliore modo, diritto, via e causa,

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validius et efficatius fieri potest,          con i quali ciò possa avvenire           loci et pertinentiarum et eius               omaggio, e uomini e sudditi al
praedictum oppidum Sancti Vitti               meglio, più validamente ed               praetori et iusdicentibus in ipso            suo pretore e alle autorità del
de nostra plenitudine potestatis,             efficacemente, con la nostra piena       loco suppositis, et obedientibus             luogo, obbedienti e usi e consueti
a nostra civitate Mediolanensi                potestà separiamo il predetto            ac obedire solitis, et consuetis, ac         a obbedire, e autorità di scegliere
separamus et ab eius iurisdictione            borgo di San Vito dalla nostra           authoritate deputandi praetorem,             il pretore, l’autorità e gli altri
eximimus, ac id ita separatum et              città di Milano e la esimiamo dalla      et iusdicentem, aliosque officiales,         officiali e il diritto di esercitare e
idem Francisco Mariae Vicecomiti              sua giurisdizione ed esso così           et alia exercendi et faciendi in             di compiere le altre cose in tutto e
concedimus, donamus, largimur et              separato, lo concediamo, doniamo         omnibus et per omnia sicut, prout            per tutto, come dispone la natura
in perpetuum in feudum rectum,                ed elargiamo al medesimo                 natura et proprietas dicti feudi             e la proprietà del detto feudo e
nobile, ac gentile assignamus pro             Francesco Maria Visconti e lo            disponit, et Camerae nostrae                 spetta alla nostra predetta camera
se, suisque filiis descendentibus et          assegniamo in perpetuo come              praedictae spectat cum mero, et              con integro e misto potere, potere
successoribus masculis per lineam             feudo retto nobile e gentile per         mixto imperio, gladii potestate,             di spada e giurisdizione completa
masculinam legitime natis, vel                lui e i suoi figli, discendenti          et omni moda iurisdictionem in               in tutto come spetta alla nostra
per subsequens matrimonium                    e successori maschi legittimi            omnibus prout et quemadmodum                 camera e abbiamo nel detto
legitimatis, ordine primogeniturae            per linea maschile o legittimati         ad Cameram nostram spectat et                luogo di San Vito e investiamo il
servato, ita ut unus tantum                   per successivo matrimonio,               habemus in dicto loco Sancti Vitti.          predetto Francesco Maria Visconti
semper Marchio et feudatarius                 conservato l’ordine della                Atque praefatum Franciscum                   e i suoi figli e discendenti maschi
sit et nominetur cum territorio,              primogenitura in modo che ci             Mariam Vicecomitem, et eius filios           (come sopra) del detto feudo con
iurisdictione, locis, cassinis, villis        sia e sia nominato sempre un             et descendentes                              il titolo e l’onore di marchesato,
et possessionibus, aquis et iuribus           marchese e feudatario soltanto           masculos (ut supra) de dicto                 secondo la forma dei decreti del
aquarum, pasculis et nemoribus                con il territorio, giurisdizione,        feudo, cum marchionatus titulo et            nostro stato milanese e di fedeltà
ac bonis cultis et incultis, datiis,          luoghi, cascine, ville e possessi,       honore iuxta formam decretorum               tanto antica quanto nuova.
emolumentis, hominibus, vassallis,            acque e diritti delle acque,             Status nostri Mediolanensis et               Trasferendo nel predetto
vassallorumque reditibus, pedagiis,           pascoli e boschi e terreni colti         tam veteris quam novae fidelitatis           Francesco Maria Visconti per
omnibusque pertinentiis dicti feudi           e incolti, dazi e monumenti,             investimus. Transferentes in                 lui e i suoi figli e discendenti
et eius territorii et quatenus se             uomini, vassalli, redditi di vassalli,   praedictum Franciscum Mariam                 (come sopra) ogni diritto, ogni
extendunt et extendere possunt,               pedaggi, e tutte le pertinenze           Vicecomitem pro se suisque                   azione nelle e sulle cose donate
tam de iure, quam de consuetudine             del detto feudo e i suoi territori       filiis et descendentibus (ut                 e infeudate. E costituendo
confinia et pertinentia et aliorum            sia fin dove si estendono e si           supra) omne ius, omnemque                    gli stessi procuratori “in rem
dicti territoriis cum territoriis ei          possono estendere, tanto di              actionem in et super donatis et in           propriam” e ponendoli nel diritto
annexis et cum iuribus, dictionibus,          diritto quanto per consuetudine,         feudatis. Constituentesque ipsos             e nel nostro stato e della nostra
honorantiis, regimibus, franquitiis,          i confini e pertinenze e altro del       procuratores in rem propriam ac              camera predetta, fatto salvo
dignitatibus, consuetudinibus,                detto territorio, con i territori ad     ponentes in ius et statum nostrum            tuttavia e sempre riservato a
proventibus, reditibus, utilitatibus,         essi annessi e con diritti, dizioni,     et camerae nostrae antedictae,               noi, e nel predetto nostro stato
praeminentiis, libertatibus,                  onoranze, regimi, franchigie,            salvo tamen et reservato semper              milanese per i nostri successori, il
honoribus, exemptionibus,                     dignità, consuetudini, proventi,         nobis, ac in dicto statu nostro              nostro diritto di dominio diretto,
privilegiis, gratiis, furnis,                 redditi, utilità, preminenze,            Mediolanensi successoribus                   superiorità, omaggio e di terzo di
fornatibus, venationibus,                     libertà, onori, esenzioni, privilegi,    nostris, iure nostro directi dominii,        qualunque secondo, secondo il
piscationibus, successionibus,                grazie, forni, fornaci, diritti di       superioritatis et homagii et alterius        decreto del magistrato maggiore,
homagio et hominibus eiusdem                  caccia e di pesca, successioni,          cuiuscumque tertii, decreto maioris          delle trattagualde, delle biade,

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magistratus, tractagualdorum,              delle ferrarizie di gabella del sale,   nobis et successoribus nostris in             di omaggio e siano tenuti
bladorum et ferraritiae                    sugli alloggi o alloggiamenti dei       dicto statu, vel a nobis, seu ab illis        a prestarlo a noi e ai nostri
gabellae salis, hospitationibus,           soldati e dei mercenari e con tutti     facultatem habentibus debitum                 successori nel predetto stato o a
sive allogiamentis militum et              gli altri diritti e onori nei feudi     fidelitatis et homagii iuramentum             coloro che ne hanno avuto facoltà
stipendiatorum ac omnibus aliis            per il signore superiore, tanto         praestent, praestareque teneantur.            da noi o da quelli.
iuribus et honoribus in feudis             di diritto, quanto in base alle         Decernentes hanc nostram                      Ritenendo che questa nostra
Domino superiori, tam de iure,             costituzioni, ai decreti, agli ordini   concessionem sic (ut supra)                   concessione così (come sopra)
quam ex forma constitutionum               e alla consuetudine del nostro          factam semper, et omni tempore                sempre fatta valga in ogni tempo,
decretorum et ordinum ac                   predetto stato, soliti e consueti       valere, tenere, effectumque sortiri           obblighi, sortisca effetto, e debba
consuetudine dicti nostri status in        ad essere riservati in simili           et observari debere, supplentes               essere osservata; supplendo
similibus concessionibus reservari         concessioni, cose che qui vogliamo      quoscumque defectus, tam iuris,               qualunque difetto tanto di legge
solitis et consuetis, quae hic             espresse in modo sufficiente e          quam facti et cuiuslibet alterius             quanto di fatto e qualsiasi altra
pro suficienter expressis haberi           conservata la natura del feudo.         solemintatis intrinsecae et                   solennità intrinseca ed estrinseca
volumus servataque natura feudi.           E a condizione che prima che            extrinsecae ac formalis a iure,               e formale, richiesta dal diritto o
E[t] a conditione quod antequam            il predetto Francesco Maria             vel consuetudine requisitae,                  dalla consuetudine; se alcuni forse
praedictus Franciscus Maria                Visconti prenda possesso del            si qui forsan in praemissis vel               siano dovuti intervenire nelle cose
Vicecomes dicti feudi capiat               detto feudo, faccia rinuncia della      aliquo praemissorum intervenire               premesse o in una di esse possano
possessionem praefatae pensionis           predetta pensione di duecento           debuissent, dici, aut allegari                essere dette o allegate, non ostanti
ducentorum scutorum (quam in               scudi (che ha nel predetto nostro       possent, non obstantibus legibus,             leggi, statuti, decreti, costituzioni,
dicto nostro statu Mediolanensi            stato di Milano) in favore della        statutis, decretis, constitutionibus,         riforme, ordini o consuetudini
habet) in favorem praedictae               nostra predetta camera regia e          reformationibus ordinibus aut                 del predetto stato e soprattutto
nostrae regiae et ducalis camerae          ducale (come ha offerto). E che,        consuetudinibus dicti status et               disponenti che le terre e i villaggi
(prout obtulit) renuntiationem             parimenti, prima che gli si dia il      praesertim disponentibus terras               del detto stato non possano
faciat. Et quod pariter antqeuam           predetto attuale possesso paghi         et villas dicti status non posse              essere alienati ad alcuno e
ei detur praefata actualis                 nella nostra tesoreria milanese         cuique alienari et aliis omnibus              qualsiasi altra cosa che dica il
possessio, solvat in regia nostra          ducale per l’infeudazione della         quibuscumque tam in genere quam               contrario tanto nel genere quanto
ducali thesauraria Mediolanensi,           detta terra di San Vito la somma        in specie in contrarium facientibus           nella specie o danti un’altra
pro infeudatione dictae terrae             che il nostro magistrato ordinario      aut aliam formam dantibus etiam               forma, anche se fossero tali, sia
Sancti Vitti, eam summam quam              avrà stimato in base alla qualità       si talia essent de quibus specialis           da fare di essi speciali e individua
magistratus noster ordinarius              del detto territorio. E inoltre         et individua mentio his nostris               menzione con queste nostre
aestimaveris perpensa dictae               che nelle mani dell’illustre            esset facienda, quibus omnibus                disposizioni, per le quali tutte e
terrae qualitate. Ac demum quod            governatore del nostro predetto         et singulis eorum tenores hic pro             singole, volendo ritenere i testi
in manibus illustris gubernatoris          stato e dominio milanese, entro         insertis et specifice declaratis              qui come inseriti e specificamente
nostri dicti status et dominii             un anno dalla data del presente         habere volentes, hac tantum in                dichiarati, soltanto in questa
Mediolanensis infra annum a die            documento e prima che prenda            parte derogamus et derogatum                  parte, deroghiamo e vogliamo e
datae praesentium, ac antequam             il detto possesso, egli stesso e i      esse volumus et iubemus.                      ordiniamo che sia derogato.
dictam possessionem capiat                 suoi figli e discendenti maschi         Mandantes illustri gubernatori                Comandando all’illustre
ipse eiusque filii et descendentes         (come sopra) ogni volta che sia         nostro praesenti et futuris, praesidi         governatore nostre presente e ai
masculi (prout supra)                      presentata l’occasione, prestino        et senatui, praesidibus et magistris          futuri, al presidente e al senato,
quotiescumque casus postulaverit           debito di fedeltà e giuramento          utriusque, magistratus, thesaurario           ai presidenti e ai maestri di

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nostro generali, caeterisque                  entrambi le magistrature, al nostro    alteram vero parti lesae, vel laesis        e ducale o erario nostro
officialibus et subditis nostris              tesoriere generale e a tutti gli       irremisibiliter applicandam et              milanese, l’altra metà alla
Mediolanensis dominiis ad quos                altri officiali e sudditi nostri del   exigendam esse censemus. Harum              parte lesa o alle persone lese
spectat et spectabit ut praefatum             dominio milanese ai quali spetta e     testimonio litterarum manu nostra           irrevocabilmente, ordiniamo che
Franciscum Mariam Vicecomitem                 spetterà che pongano e inducano il     subscriptarum et sigilli nostri             sia da applicare e da esigere. In
seu eius legitimum procuratorem               predetto Francesco Maria Visconti      a pensione munitarum. Datum                 testimonianza di questa lettera
et mandatarium in memorati feudi              o il suo legittimo procuratore e       Olisiponis trigessima prima die             sottoscritta dalla nostra mano
Sancti Vitti iurium, redituum (ut             mandatario nell’attuale possesso       mensis Augusti anno a nativitate            e munita del nostro sigillo
supra) actualem possessionem                  dei diritti e dei redditi (come        Domini millessimo sexcentessimo             pendente, dato a Lisbona il 31
ponant et inducant, positumque et             sopra) del ricordato feudo di          decimo nono. IO EL REY                      agosto 1619. IO IL RE
inductum manuteneant, conservent              San Vito, lo mantengano posto
et defendant ac manuteneri,                   e indotto, lo conservino e lo          PHILIPPUS III DEI GRATIA                    FILIPPO III PER GRAZIA DI DIO,
conservari et defendi faciant per             difendano e lo facciano mantenere,     Hispaniarum utriusque Siciliae              re di Spagna, delle due Sicilie
quoscumque nec non et ipsum                   conservare, difendere da parte di      etc. rex et Mediolani dux                   ecc., secondo duca di Milano
pro marchione dicti oppidi Sancti             tutti, nonché abbiano, ritengano,      secundus etc. petita a senatu               ecc., chiesta l’approvazione
Vitti, suosque successores (ut                reputino, onorino e trattino costui    nostro annexi diplomatis                    al nostro senato, ho aggiunto
supra) habeant, teneant, reputent,            come marchese del detto borgo          approbatione, quo Francisco                 [un’integrazione] del diploma, con
honorificent atque tractent,                  di San Vito e i suoi successori        Mariae Vicecomiti ob antiquae               il quale a Francesco Maria Visconti,
illosque inter ceteros marchiones             (come sopra), annoverino quelli        eius familiae merita, ac multa,             a motivo dei meriti della sua
dicti status numerent, suumque                tra gli altri marchesi del detto       praeclaraque obsequia, praecipue            antica famiglia e dei molti e famosi
locum, gradum et honorem ipsis                stato, diano, attribuiscano e          autem ab eius patre in variis               ossequi prestati strenuamente
tanquam talibus marchionibus                  servano il proprio luogo, grado        bellorum expeditionibus strenue             alla nostra corona, soprattutto da
dent, tribuant, et servent. Hasque            e onore a loro, come a tali            Coronae nostrae praestita,                  suo padre, in diverse spedizioni
nostras inviolabiter observent                marchesi. Osservino, eseguano          et ut eius tam clarum, quam                 militari, e affinché decorassimo e
et exequantur observarique et                 e facciano osservare ed eseguire       antiquum genus, illustremque                insignissimo il suo tanto famoso,
exsequi faciant per quos decet,               inviolabilmente queste nostre          originem dignis honoribus                   quanto antico casato e la sua
non obstantibus (ut supra)                    disposizioni per mezzo di coloro       condecoraremus, et insigniremus,            illustre origine di degni onori,
quibuscumque in contrarium                    cui spetta, non ostante (come          oppidum Sancti Viti cum titulo              concedemmo il borgo di San
facientibus.                                  sopra) qualsiasi cosa contraria.       marchionatus concessimus et in              Vito, con titolo di marchesato
Nulli ergo omnino hominum liceat              A nessun uomo dunque sia               perpetuum in feudum rectum,                 e lo assegnammo in perpetuo
hanc nostram concessionis et                  lecito infrangere questo nostro        nobile ac gentile assignavimus,             come feudo retto, nobile e gentile
investiturae feudalis et marchionatus         documento di concessione, di           pro se, suisque filiis,                     per lui, i suoi figli, discendenti
tituli paginam infringere, aut ei             investitura feudale e di titolo        descendentibus et successoribus             e successori maschi nati
quovis modo contraire vel venire              marchionale o a lui, in qualsiasi      masculis per lineam masculinam              legittimamente per linea maschile
sub gravissimae indignationis                 modo contraddire o rivolgersi          legitime natis, vel per subsequens          o legittimati per matrimonio
nostrae poena, nec non mulcta                 sotto pena della nostra gravissima     matrimonium legitimatis, ordine             successivo, conservato l’ordine
marcarum centum auri puri toties              indignazione, nonché una multa di      primogentiruae servato, et ita              della primogenitura e in modo che
quoties contrafactum fuerit, quarum           cento marchi di oro puro tutte le      ut unus tantum semper marchio               soltanto uno sempre sia e venga
dimidiam partem regio et ducali               volte che non sarà rispettato, delle   et feudatarius sit et nominetur:            nominato marchese e feudatario:
fisco, seu aerario nostro Mediolanensi        quali la metà al nostro fisco regio    his tamen conditionibus, ut                 tuttavia a queste condizioni, che,

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