I SEGNI DISTINTIVI: Marchio (registrato e pre-usato) Ditta Insegna Domain name Segni atipici (slogan, emblemi)
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1 I SEGNI DISTINTIVI: Marchio (registrato e pre-usato) Ditta Insegna Domain name Segni atipici (slogan, emblemi)
2 Fonti normative di riferimento [art. 2569 – ss.c.c.] CPI: art. 7 -28 (incise da ultimi reg. MUE; da d.l. n.34/2019 marchio storico di interesse nazionale (+ norme comuni ai dpi) Pacchetto sul Marchio UE (gestito da EUIPO) • reg. 2017/2001 (RMUE) • reg. 2018/626 (esecuzione: REMUE) • reg. 2018/625 (delegato: RDMUE) Registrazione internazionale (Accordo Madrid 1891-1898 OMPI: 120 paesi coperti): • art. 17
3 Fatti costitutivo del diritto sul marchio e territorialità tutela Sistema italiano misto (art. 2 CPI)/ solo registrazione MUE • Registrazione come regola di certezza (registro marchi) • Mantenimento: rinnovo e uso effettivo • Art. 24 (tutela investimento / liberazione «spazi» utili per il mercato Territorialità della tutela • Nazionale (UIBM anche tramite CCIAA) • territorio UE per MUE • estensione internazionale (priorità unionista) Presupposti di registrazione • segno registrabile + assenza impedimenti alla registrazione
4 Il «segno» nei dati normativi Art. 2569 c.c. • «marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi» Art. 7 CPI • «segni… atti a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese» Art. 13 CPI • Sono esclusi dalla registrazione «segni privi di carattere distintivo»
5 1. Idoneità del segno alla registrazione come marchio Art. 4 REG. (UE) 2017/1001 del 14 giugno Art. 7 CPI (mod. 2019) 2017 • Oggetto della registrazione • Segni atti a costituire un marchio UE Possono • Possono costituire oggetto di registrazione come costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni della confezione di esso, le combinazioni o le siano adatti a: tonalità cromatiche, purché siano atti • a) distinguere i prodotti o i servizi di • a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa un'impresa da quelli di altre imprese; e da quelli di altre imprese; • b) essere rappresentati nel registro dei marchi • e dell'UE («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in • b) ad essere rappresentati nel registro in modo modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione tale da consentire alle autorità competenti e al garantita al loro titolare. pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. ….
distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; (uguali o simili per genere merceologico): origine da una specifica FONTE PRODUTTIVA
Identificare in modo univoco la fonte produttiva: se il marchio è simile (immagini 1 e 2: marcamoda/adidas) e non è con evidenza un marchio contraffatto (immagine 3) può crearsi rischio di confusione per il consumatore 7
8 Funzione distintiva • caratteristiche differenziatrici del prodotto cui attiene la distintività • ORIGINE DA UNA SPECIFICA FONTE PRODUTTIVA : anche se linee, prodotti diversi (marchio generale/ • marchio di prodotto)
9 FUNZIONE E STRUTTURA DEL DIRITTO Segno idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere prodotti o servizi di un imprenditore da quelli (uguali o simili) di un altro imprenditore • Capacità distintiva Struttura del diritto attribuito dal segno • Diritto di esclusiva: il monopolio sull’uso del segno e di segni simili per il medesimo genere di prodotti • art. 20 (con alcune erosioni: art. 12, art. 20); • L’esclusiva costruita in modo funzionale ad assicurare la distintività
11 Funzione distintiva = funzione di indicazione di provenienza da una fonte produttiva Indicazione relativa alla fonte produttiva determinata e identificabile in modo univoco (impresa) • Marchio (e altri segni) come collettore di clientela NON Implica anche garanzia sulle caratteristiche continuative dei prodotti • Se non nei limiti di ingannevolezza, originaria o in sede di circolazione • circolazione libera ma non ingannevole su caratteristiche essenziali
12 Segno distintivo: tipologie Un segno (simbolo) ricollegato con valore distintivo a «entità della produzione» • denominativo/figurativo/misto/complesso • fantasia/espressivo/allusivo/evocativo/ideativo • colore/olfattivo/sonoro/di posizione/animazione/ Distinzioni tipologiche (normative e non) •Fabbrica/commercio •Il principio di coesistenza (art. 20.3) Prodotti /servizi •l’apposizione del segno sugli strumenti relativi al servizio •Generali e speciali •diversità di funzione: impresa, linea, prodotto caratteristiche merceologiche tecnico-funzionali
Il marchio come segno: Marchi costituiti da segni convenzionali Parole, lettere, numeri, simboli grafici, punteggiatura slogan Elementi figurativi, logo Forme Colori in sé (tonalità di colore) – Non colori “puri”
14 Il marchio costituito da uno slogan
Marchi non convenzionali (atipici) Suoni, musica, jingles animazioni Segni olfattivi Altri – ologrammi – Marchi di posizione – Marchi di tracciamento
Gradi di distintività: vicinanza o distanza dalla descrittività Più il segno descrive (richiama il tipo di prodotto: benagol, fuifort, dermaclinique) meno distingue rispetto al genere Maggiore la “distanza” tra segno e prodotto, maggiore è la distintività (ROLEX) più la distintività è FORTE (marchi evocativi, suggestivi: NIKE) più è FORTE il marchio: non tollera l’uso di marchi “simili” perché risulterebbero tutti confondibili Grado di distintivit Nessuno Basso elevato (m. forte) Denominazio ni generiche Di fantasia/ o termini di Descrittivo Suggestivo arbitrario uso comune Non registrabile, privo di Registrabile distintività
17 FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO DI MARCHIO: LA REGISTRAZIONE Requisiti positivi/impedimenti alla registrazione
19 Impedimenti alla registrazione assoluti relativi carenze nel segno in sé esistenza di diritti di terzi contrasto con principi generali esigenza di escludere rischi di confondibilità per il mercato
20 1. Idoneità del segno alla registrazione: superamento del requisito della rappresentazione grafica Art. 4 REG. (UE) 2017/1001 del 14 giugno Art. 7 CPI (mod. 2019) 2017 • Oggetto della registrazione • Segni atti a costituire un marchio UE • Possono costituire oggetto di registrazione Possono costituire marchi UE tutti i segni, come marchio d'impresa tutti i segni come le parole, compresi i nomi di suscettibili di essere rappresentati persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i graficamente, in particolare le parole, colori, la forma dei prodotti o del loro compresi i nomi di persone, i disegni, le imballaggio e i suoni, a condizione che tali lettere, le cifre, i suoni, la forma del segni siano adatti a: prodotto o della confezione di esso, le • a) distinguere i prodotti o i servizi di combinazioni o le tonalità cromatiche, un'impresa da quelli di altre imprese; e purché siano atti • b) essere rappresentati nel registro dei • a) a distinguere i prodotti o i servizi di marchi dell'UE («registro») in modo da un’impresa….; e consentire alle autorità competenti e al • b) ad essere rappresentati nel registro pubblico di determinare in modo chiaro e …. preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.
21 Reg. UE 2017/1001, cons. 10 Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.. recepimento di criteri Sieckmann: chiaro, preciso (ad es. per un colore non basta dire “rosso”), autonomo, facilmente accessibile (ad es.colori Pantone), intelligibile, duraturo e oggettivo.
Il concetto di segno: criteri della rappresentabilità 22 del segno la rappresentazione deve essere chiara, (uniformi diritto it e precisa, autonoma, facilmente accessibile, MUE) intellegibile, durevole e obiettiva OAMI (1999) «odore dell’erba appena tagliata”: un odore ben individuato e che tutti riconoscono per esperienza diretta» perciò di rappresentazione chiara attraverso la descrizione verbale Trib. UE (2005), “odore di fragola matura” : né l’immagine di una fragola, né la descrizione verbale sono rappresentazione sufficientemente oggettiva
Impedimenti assoluti alla registrazione Inidoneità a distinguere: capacità distintiva (art. 13 CPI) • Il marchio deve distinguere il prodotto, non descriverlo o usare parole comuni. • La descrittività rende il marchio debole (anche se notorio) es. Clinique e Dermaclinique) e permette la coesistenza con marchi che usano termini simili Mancanza di liceità (art. 14, co. 1 e co.1 bis) • Contrarietà a ordine pubblico e buon costume • Esempi: Buddha cafè; La Mafia se sienta a la mesa (art. 10, co. 1 - bis) • Stemmi, nomi di stati bandiere emblemi (anche delle forze armate) Decettività in sé del segno (art. 14) (VERITA’ DEL SEGNO) • Il marchio è ingannevole circa le qualità, la natura, l’origine .. del prodotto Mancanza di estraneità al prodotto • SEPARABILITA’ CONCETTUALE DEL SEGNO DAL PRODOTTO (il problema dei marchi di forma) 23
24 mancanza di distintività (il segno non è atto a distinguere) sviluppata su ipotesi in cui il segno si componga esclusivamente di Art. (7 e) 13, co. 1: «sia privo di • Art. 13 lett. b) Denominazioni generiche e carattere distintivo» indicazioni descrittive di caratteri (specie, • Percepiti dal pubblico non come segni, ma qualità, epoca) o provenienza come elementi strutturali o funzionali del • Art. 13, lett. a) Segni comuni nel sistema prodotto (es. colori, forme , slogan..) commerciale • uso civile (linguaggio corrente: extra super delux euro) o • uso commerciale (comprensivo di elementi figurativo (es croce rossa)
capacità distintiva Segni privi di capacità distintiva • Denominazioni generiche e indicazioni solo descrittive • L’OCCUPAZIONE DELLE PAROLE: traslazione del rischio di monopolizzazione dal nome al prodotto o • Segni geografici (quale ragione e quale limite?) • Toponimi hanno valore descrittivo? Della qualità? • E se sono assenti i caratteri? (Scotch Whisky) • Diversa logica INDICAZIONI ORIGINE E PROVENIENZA (rinvio) Segni di uso comune: un linguaggio espressivo comune tra consumatori e produttori • Standard, super, extra, deluxe … • Anche figurativi: saetta per prodotti elettrici; croce rossa per prodotti sanitari… • @, Emoticon? Marchi non semantici; marchi espressivi e ammissibilità di “distanze minime”: • Rolex, adidas, nike; golf… • babydry*/bergasol*/SAT2*/benagol; doublemint/ghiacciomenta; Bielastica; Mariage; 25
26 Capacità distintiva: le variazioni temporali • PERDITA DI CAPACITA’ DISTINTIVA NEL TEMPO • Volgarizzazione (art. 13, comma 4 CPI): consta di 2 elementi • criterio oggettivo (il segno è diventato nel linguaggio comune nome di un genere merceologico: es. biro, bretella • Criterio soggettivo: inerzia del titolare (il titolare non ha difeso il segno con azioni di contraffazione-opposizione) • Il rafforzamento della tutela antivolgarizzazione (art. 20, comma 3 –bis): l’indicazione come segno registrato nelle enciclopedie e nei dizionari ES. L'ITALIA E LE SUE REGIONI (2015) • L’analisi dell’evoluzione dei consumi alimentari nell’Italia repubblicana … l’amaro Cynar®, il Campari® soda, la birra Peroni, il caffè Lavazza, la Nutella® Ferrero, i biscotti Pavesini®, la carne in scatola Simmenthal®, il formaggino Mio®l a pasta Barilla, i Baci® Perugina, l’olio Bertolli e l’olio Dante, la China® Martini, il formaggio Belpaese®, per non citare che i più noti, … espressero anche sul piano simbolico e rituale le nuove frontiere dell’alimentazione italiana.
27 ACQUISTO SUCCESSIVO DI CAPACITA’ DISTINTIVA • Secondary meaning ((art. 13, comma 3 CPI) • Riabilitazione del segno con l’uso (e successo commerciale) • mutamento di percezione del pubblico della distintività del marchio: i consumatori lo percepisce non come termine generico (il giornale), ma come elemento di distinzione di quel prodotto rispetto a quelli simili
28 PROBLEMI SPECIFICI marchi di forma I nomi geografici nei segni della produzione
29 Marchi di forma o tridimensionali (art.9) • Non possono essere registrate come marchio le forme funzionali, tecniche, di valore sostanziale Necessaria estraneità • Va esclusa anche la registrazione di forme che danno al prodotto del m. al prodotto e alle «un valore di mercato», ne aumentano la «forza attrattiva» e sue qualità rappresentano elemento che influisce sulle decisioni di acquisto del pubblico (Trib. UE, Bang & Olufsen) Elementi della forma devono essere • Registrabili come marchio le forme arbitrarie, capricciose, gratuite «aggiunte» Possibilità e tecniche di • se «nella forma svolge un ruolo importante un elemento non tutela delle forme utili funzionale, come un elemento ornamentale o di fantasia, dato che i se ai concorrenti sono concorrenti possono ricorrere a forme alternative con funzionalità possibili varianti che equivalente» la forma è registrabile perché non sussiste un rischio «di realizzano la stessa pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica» (CGUE, Lego) funzione
30 Non registrabili come marchio tridimensionale le forme che danno valore sostanziale al prodotto: non solo per utilità/funzione, ma anche per appeal escluse dalla registrazione non solo forme necessarie per un risultato tecnico, ma anche forme che danno al prodotto «un valore di mercato», ne aumentano la «forza attrattiva» e rappresentano elemento che influisce sulle decisioni di acquisto del pubblico • Trib.UE, Bang & Olufsen, forma di un diffusore acustico con un «design del tutto particolare … una specie di scultura pura, slanciata e atemporale» Principio che può applicarsi anche ai segni bidimensionali: • disegni di stoffe, ceramiche.
31 La valutazione circa la distintività della forma • Quando un segno riguarda l’aspetto esteriore del prodotto occorre accertarne in concreto il carattere distintivo. • Infatti, mentre i marchi denominativi o figurativi appaiono segni indipendenti dall’aspetto del bene che contraddistinguono (concettualmente separabili senza che il prodotto cambi) e quindi i consumatori sono abituati a percepirli immediatamente come identificativi dell’origine commerciale del prodotto, gli involucri e gli imballaggi (a maggior ragione dei prodotti alimentari che debbono essere commercializzati confezionati) possono essere percepiti dal pubblico come mere confezioni e potrebbe non essere loro attribuito alcun autonomo e preciso significato, atto a distinguerli e a ricollegarli ad una specifica origine imprenditoriale. • (trib. To, sez. spec., 20/4/2014)
32 Marchio di forma di una tavoletta di cioccolata: la forma quadrata della tavoletta può essere usata solo da RITTER • La verifica richiede indagine demoscopica accertare se, nel momento in cui ne veniva chiesta la nullità per carenza di capacità distintiva, il segno risultava o meno percepito come marchio di forma dai consumatori. • (NB QUINDI NON SE HA I REQUISITI MA SE IL PUBBLICO LO PERCEPISCE COME SEGNO) • ai consumatori è stata sottoposta prima “una fotografia a grandezza naturale del marchio per cui è causa” e poi “una confezione del prodotto in versione blind (cioè senza etichetta o rivestimento esterno che indichi l’azienda produttrice)”
33 • la maggior parte dei consumatori di cioccolato riconduce il segno oggetto di causa alla Ritter • ai fini della riabilitazione o secondary meaning (pure con riferimento ai marchi di forma), non è necessario che la totalità degli ambienti specializzati identifichi grazie al marchio il produttore, occorrendo invece che il segno sia divenuto idoneo ad identificare il prodotto agli occhi di una frazione significativa dei consumatori • (Domori vs. Ritter, ITA 2014) • Milka vs Ritter (D 2010 - 2020) • L’attacco di Milka: la forma quadrata, per la sua semplicità, aggiunge un valore essenziale alla tavoletta di cioccolato. Si tratta quindi di una forma base che deve essere disponibile anche per le aziende competitive (secondo i prinicipi della giur. UE nel caso Bang&Olufsen) • Corte federale di Giustizia tedesca, 23 luglio 2020: la forma della tavoletta rappresenta per i consumatori un’indicazione della provenienza e della qualità del prodotto, anche se non ha alcun valore artistico né porta a differenze nel prezzo
34 Marchi e segni geografici: tra decettività e tipicità delle produzioni Divieto di segni esclusivamente formati da toponimi nella misura in cui richiamino qualità del prodotto • Se veritieri, influenzano la scelta di consumo: nullo come falsa indicazione geografica • Se non veritieri, sono nulli per decettività: es. New England Ammissibilità limitata dell’uso di toponimi: • Zona di proprietà del titolare • Elemento non distintivo (fantasia): Capri, Amaro silano (erbe non tipiche della Sila) • Esperienza: m. banche; m. che richiamano elementi tipici del territorio (ROMA: materiali lapidei; Costa Smeralda materiali di cemento e granito)
35 3 strumenti di valorizzazione del rapporto con territorio (tipicità geografica) che Marchi collettivi (art. 11 CPI): garanzia natura, origine e qualità Marchi di certificazione (art. 11 bis ) e Certification mark (MUE) • Riferimento geografico anche esclusivo • Diminuzione gradiente distintività • Dissociazione tra titolarità e legittimazione all’uso • Coerenza produzione marchiata-disciplinare • Criteri di accesso per le imprese localizzate (necessari per MUE) • Mancanza di ingiustificato privilegio Promozione agroalimentare tipica IG/DO
36 Marchio di qualità di 8 categorie di prodotti dell’artigianato sardo (M UE). • Marchio collettivo con indicazione di qualità geografica dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio RAS.
37 Influenza del territorio su prodotti agricoli e agroalimentari e valorizzazione territori di origine nel sistema UE Sistema complesso articolato su Reg.1151/2012 DOP, IP (art. 5) e STG • ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai 30 anni. Ingresso tutele anche non agroalimentari: lavorazioni tradizionali
38 Principi reg. 1151/2012 Due regimi qualità (rispetto obbligatorio per stati) DOP e IGP - etichettatura • Due livelli di intensità incidenza origine (art. 5 reg. 1151/2012) • Diritto soggettivo di accesso agli operatori della zona STG (art. 18) indicazioni di qualità facoltative (art. 29) • Prodotto della montagna • Prodotto agroalimentare delle isole (prospettiva abbandonata)
39 IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
40 Impedimenti relativi (reg. MUE) o mancanza di novità (CPI, art. 12 3 possibili linee di Causati interferenza da (2 sostanziali, 1 formale) Segni pre-usati (senza Diritti «civili» o Segni già registrazione) segni e nomi registrati altrui con notorietà o ultramercantili con notorietà di terzi locale
41 Diritti anteriori altrui: impediscono la registrazione o invalidano la registrazione avvenuta per seconda per mancanza di novità in via preliminare • opposizione del titolare del diritto alla registrazione in via successiva • azione di nullità (art. 25) • azione per mancanza di novità • legittimazione ristretta ai titolari di diritti anteriori (art. 122.2 CPI) • Esclusa invalidazione per intervenuta decadenza del marchio precedente per mancanza di uso effettivo (mancato uso del titolare o del licenziatario)
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