I SEGNI DISTINTIVI: Marchio (registrato e pre-usato) Ditta Insegna Domain name Segni atipici (slogan, emblemi)
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1 I SEGNI DISTINTIVI: Marchio (registrato e pre-usato) Ditta Insegna Domain name Segni atipici (slogan, emblemi)
2
Fonti normative di riferimento
[art. 2569 – ss.c.c.]
CPI: art. 7 -28 (incise da ultimi reg. MUE; da d.l. n.34/2019
marchio storico di interesse nazionale (+ norme comuni ai dpi)
Pacchetto sul Marchio UE (gestito da EUIPO)
• reg. 2017/2001 (RMUE)
• reg. 2018/626 (esecuzione: REMUE)
• reg. 2018/625 (delegato: RDMUE)
Registrazione internazionale (Accordo Madrid 1891-1898 OMPI:
120 paesi coperti):
• art. 173
Fatti costitutivo del diritto sul marchio e territorialità tutela
Sistema italiano misto (art. 2 CPI)/ solo registrazione MUE
• Registrazione come regola di certezza (registro marchi)
• Mantenimento: rinnovo e uso effettivo
• Art. 24 (tutela investimento / liberazione «spazi» utili per il mercato
Territorialità della tutela
• Nazionale (UIBM anche tramite CCIAA)
• territorio UE per MUE
• estensione internazionale (priorità unionista)
Presupposti di registrazione
• segno registrabile + assenza impedimenti alla
registrazione4
Il «segno» nei dati normativi
Art. 2569 c.c.
• «marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi»
Art. 7 CPI
• «segni… atti a distinguere i prodotti di
un’impresa da quelli di altre imprese»
Art. 13 CPI
• Sono esclusi dalla registrazione «segni privi di
carattere distintivo»5
1. Idoneità del segno alla registrazione come marchio
Art. 4 REG. (UE) 2017/1001 del 14 giugno
Art. 7 CPI (mod. 2019) 2017
• Oggetto della registrazione • Segni atti a costituire un marchio UE Possono
• Possono costituire oggetto di registrazione come costituire marchi UE tutti i segni, come le parole,
marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere,
parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro
lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni
della confezione di esso, le combinazioni o le siano adatti a:
tonalità cromatiche, purché siano atti • a) distinguere i prodotti o i servizi di
• a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa un'impresa da quelli di altre imprese; e
da quelli di altre imprese; • b) essere rappresentati nel registro dei marchi
• e dell'UE («registro») in modo da consentire alle
autorità competenti e al pubblico di determinare in
• b) ad essere rappresentati nel registro in modo modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione
tale da consentire alle autorità competenti e al garantita al loro titolare.
pubblico di determinare con chiarezza e precisione
l'oggetto della protezione conferita al titolare. ….distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; (uguali o simili per genere merceologico): origine da una specifica FONTE PRODUTTIVA
Identificare in modo univoco la fonte produttiva: se il marchio è simile (immagini 1 e 2: marcamoda/adidas) e non
è con evidenza un marchio contraffatto (immagine 3) può crearsi rischio di confusione per il consumatore
78 Funzione distintiva • caratteristiche differenziatrici del prodotto cui attiene la distintività • ORIGINE DA UNA SPECIFICA FONTE PRODUTTIVA : anche se linee, prodotti diversi (marchio generale/ • marchio di prodotto)
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FUNZIONE E STRUTTURA DEL DIRITTO
Segno idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere prodotti o
servizi di un imprenditore da quelli (uguali o simili) di un altro imprenditore
• Capacità distintiva
Struttura del diritto attribuito dal segno
• Diritto di esclusiva: il monopolio sull’uso del
segno e di segni simili per il medesimo
genere di prodotti
• art. 20 (con alcune erosioni: art. 12, art. 20);
• L’esclusiva costruita in modo funzionale ad
assicurare la distintività11
Funzione distintiva = funzione di indicazione di provenienza da
una fonte produttiva
Indicazione relativa alla fonte produttiva
determinata e identificabile in modo univoco
(impresa)
• Marchio (e altri segni) come collettore di clientela
NON Implica anche garanzia sulle caratteristiche
continuative dei prodotti
• Se non nei limiti di ingannevolezza, originaria o in sede di
circolazione
• circolazione libera ma non ingannevole su caratteristiche
essenziali12
Segno distintivo: tipologie
Un segno (simbolo) ricollegato con valore distintivo a
«entità della produzione»
• denominativo/figurativo/misto/complesso
• fantasia/espressivo/allusivo/evocativo/ideativo
• colore/olfattivo/sonoro/di posizione/animazione/
Distinzioni tipologiche (normative e non)
•Fabbrica/commercio
•Il principio di coesistenza (art. 20.3)
Prodotti /servizi
•l’apposizione del segno sugli strumenti relativi al servizio
•Generali e speciali
•diversità di funzione: impresa, linea, prodotto caratteristiche
merceologiche tecnico-funzionaliIl marchio come segno: Marchi costituiti da segni convenzionali
Parole, lettere, numeri, simboli grafici, punteggiatura
slogan
Elementi figurativi, logo
Forme
Colori in sé (tonalità di colore)
– Non colori “puri”14 Il marchio costituito da uno slogan
Marchi non convenzionali (atipici)
Suoni, musica, jingles
animazioni
Segni olfattivi
Altri
– ologrammi
– Marchi di posizione
– Marchi di tracciamentoGradi di distintività: vicinanza o distanza dalla
descrittività
Più il segno descrive (richiama il tipo di prodotto: benagol, fuifort, dermaclinique) meno
distingue rispetto al genere
Maggiore la “distanza” tra segno e prodotto, maggiore è la distintività (ROLEX)
più la distintività è FORTE (marchi evocativi, suggestivi: NIKE) più è FORTE il marchio: non
tollera l’uso di marchi “simili” perché risulterebbero tutti confondibili
Grado di distintivit
Nessuno Basso elevato (m. forte)
Denominazio
ni generiche Di fantasia/
o termini di Descrittivo Suggestivo
arbitrario
uso comune
Non registrabile, privo di Registrabile
distintività17 FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO DI MARCHIO: LA REGISTRAZIONE Requisiti positivi/impedimenti alla registrazione
19
Impedimenti alla registrazione
assoluti relativi
carenze nel segno in sé esistenza di diritti di terzi
contrasto con principi generali esigenza di escludere rischi di confondibilità
per il mercato20
1. Idoneità del segno alla registrazione: superamento del requisito della
rappresentazione grafica
Art. 4 REG. (UE) 2017/1001 del 14 giugno
Art. 7 CPI (mod. 2019) 2017
• Oggetto della registrazione • Segni atti a costituire un marchio UE
• Possono costituire oggetto di registrazione Possono costituire marchi UE tutti i segni,
come marchio d'impresa tutti i segni come le parole, compresi i nomi di
suscettibili di essere rappresentati persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i
graficamente, in particolare le parole, colori, la forma dei prodotti o del loro
compresi i nomi di persone, i disegni, le imballaggio e i suoni, a condizione che tali
lettere, le cifre, i suoni, la forma del segni siano adatti a:
prodotto o della confezione di esso, le • a) distinguere i prodotti o i servizi di
combinazioni o le tonalità cromatiche, un'impresa da quelli di altre imprese; e
purché siano atti • b) essere rappresentati nel registro dei
• a) a distinguere i prodotti o i servizi di marchi dell'UE («registro») in modo da
un’impresa….; e consentire alle autorità competenti e al
• b) ad essere rappresentati nel registro pubblico di determinare in modo chiaro e
…. preciso l'oggetto della protezione garantita
al loro titolare.21
Reg. UE 2017/1001, cons. 10
Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi
forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente
disponibile, e quindi non necessariamente mediante
strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara,
precisa, autonoma, facilmente accessibile,
intellegibile, durevole e obiettiva..
recepimento di criteri Sieckmann: chiaro, preciso (ad es.
per un colore non basta dire “rosso”), autonomo,
facilmente accessibile (ad es.colori Pantone), intelligibile,
duraturo e oggettivo.Il concetto di
segno: criteri della
rappresentabilità 22
del segno
la rappresentazione deve essere chiara,
(uniformi diritto it e precisa, autonoma, facilmente accessibile,
MUE) intellegibile, durevole e obiettiva
OAMI (1999) «odore dell’erba appena tagliata”:
un odore ben individuato e che tutti riconoscono
per esperienza diretta» perciò di
rappresentazione chiara attraverso la descrizione
verbale
Trib. UE (2005), “odore di fragola matura” : né
l’immagine di una fragola, né la descrizione
verbale sono rappresentazione sufficientemente
oggettivaImpedimenti assoluti alla registrazione
Inidoneità a distinguere: capacità distintiva (art. 13 CPI)
• Il marchio deve distinguere il prodotto, non descriverlo o usare parole comuni.
• La descrittività rende il marchio debole (anche se notorio) es. Clinique e Dermaclinique) e permette la
coesistenza con marchi che usano termini simili
Mancanza di liceità (art. 14, co. 1 e co.1 bis)
• Contrarietà a ordine pubblico e buon costume
• Esempi: Buddha cafè; La Mafia se sienta a la mesa (art. 10, co. 1 - bis)
• Stemmi, nomi di stati bandiere emblemi (anche delle forze armate)
Decettività in sé del segno (art. 14) (VERITA’ DEL SEGNO)
• Il marchio è ingannevole circa le qualità, la natura, l’origine .. del prodotto
Mancanza di estraneità al prodotto
• SEPARABILITA’ CONCETTUALE DEL SEGNO DAL PRODOTTO (il problema dei marchi di forma)
2324
mancanza di distintività
(il segno non è atto a distinguere)
sviluppata su ipotesi in cui il segno
si componga esclusivamente di Art. (7 e) 13, co. 1: «sia privo di
• Art. 13 lett. b) Denominazioni generiche e carattere distintivo»
indicazioni descrittive di caratteri (specie, • Percepiti dal pubblico non come segni, ma
qualità, epoca) o provenienza come elementi strutturali o funzionali del
• Art. 13, lett. a) Segni comuni nel sistema prodotto (es. colori, forme , slogan..)
commerciale
• uso civile (linguaggio corrente: extra super
delux euro) o
• uso commerciale (comprensivo di elementi
figurativo (es croce rossa)capacità distintiva
Segni privi di capacità distintiva
• Denominazioni generiche e indicazioni solo descrittive
• L’OCCUPAZIONE DELLE PAROLE: traslazione del rischio di monopolizzazione dal nome al prodotto o
• Segni geografici (quale ragione e quale limite?)
• Toponimi hanno valore descrittivo? Della qualità?
• E se sono assenti i caratteri? (Scotch Whisky)
• Diversa logica INDICAZIONI ORIGINE E PROVENIENZA (rinvio)
Segni di uso comune: un linguaggio espressivo comune tra consumatori e produttori
• Standard, super, extra, deluxe …
• Anche figurativi: saetta per prodotti elettrici; croce rossa per prodotti sanitari…
• @, Emoticon?
Marchi non semantici; marchi espressivi e ammissibilità di “distanze minime”:
• Rolex, adidas, nike; golf…
• babydry*/bergasol*/SAT2*/benagol; doublemint/ghiacciomenta; Bielastica; Mariage;
2526
Capacità distintiva: le variazioni temporali
• PERDITA DI CAPACITA’ DISTINTIVA NEL TEMPO
• Volgarizzazione (art. 13, comma 4 CPI): consta di 2 elementi
• criterio oggettivo (il segno è diventato nel linguaggio comune nome di un genere
merceologico: es. biro, bretella
• Criterio soggettivo: inerzia del titolare (il titolare non ha difeso il segno con azioni di
contraffazione-opposizione)
• Il rafforzamento della tutela antivolgarizzazione (art. 20, comma 3 –bis): l’indicazione come
segno registrato nelle enciclopedie e nei dizionari
ES. L'ITALIA E LE SUE REGIONI (2015)
• L’analisi dell’evoluzione dei consumi alimentari nell’Italia repubblicana … l’amaro Cynar®, il Campari® soda, la birra Peroni, il caffè
Lavazza, la Nutella® Ferrero, i biscotti Pavesini®, la carne in scatola Simmenthal®, il formaggino Mio®l a pasta Barilla, i Baci®
Perugina, l’olio Bertolli e l’olio Dante, la China® Martini, il formaggio Belpaese®, per non citare che i più noti, … espressero anche sul
piano simbolico e rituale le nuove frontiere dell’alimentazione italiana.27 ACQUISTO SUCCESSIVO DI CAPACITA’ DISTINTIVA • Secondary meaning ((art. 13, comma 3 CPI) • Riabilitazione del segno con l’uso (e successo commerciale) • mutamento di percezione del pubblico della distintività del marchio: i consumatori lo percepisce non come termine generico (il giornale), ma come elemento di distinzione di quel prodotto rispetto a quelli simili
28 PROBLEMI SPECIFICI marchi di forma I nomi geografici nei segni della produzione
29
Marchi di forma o tridimensionali (art.9)
• Non possono essere registrate come marchio le forme funzionali,
tecniche, di valore sostanziale
Necessaria estraneità • Va esclusa anche la registrazione di forme che danno al prodotto
del m. al prodotto e alle «un valore di mercato», ne aumentano la «forza attrattiva» e
sue qualità rappresentano elemento che influisce sulle decisioni di acquisto del
pubblico (Trib. UE, Bang & Olufsen)
Elementi della forma
devono essere • Registrabili come marchio le forme arbitrarie, capricciose, gratuite
«aggiunte»
Possibilità e tecniche di • se «nella forma svolge un ruolo importante un elemento non
tutela delle forme utili funzionale, come un elemento ornamentale o di fantasia, dato che i
se ai concorrenti sono concorrenti possono ricorrere a forme alternative con funzionalità
possibili varianti che equivalente» la forma è registrabile perché non sussiste un rischio «di
realizzano la stessa pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica» (CGUE, Lego)
funzione30
Non registrabili come marchio tridimensionale le forme che
danno valore sostanziale al prodotto: non solo per utilità/funzione,
ma anche per appeal
escluse dalla registrazione non solo forme necessarie per un
risultato tecnico, ma anche forme che danno al prodotto «un
valore di mercato», ne aumentano la «forza attrattiva» e
rappresentano elemento che influisce sulle decisioni di acquisto
del pubblico
• Trib.UE, Bang & Olufsen, forma di un diffusore acustico con un «design
del tutto particolare … una specie di scultura pura, slanciata e atemporale»
Principio che può applicarsi anche ai segni bidimensionali:
• disegni di stoffe, ceramiche.31 La valutazione circa la distintività della forma • Quando un segno riguarda l’aspetto esteriore del prodotto occorre accertarne in concreto il carattere distintivo. • Infatti, mentre i marchi denominativi o figurativi appaiono segni indipendenti dall’aspetto del bene che contraddistinguono (concettualmente separabili senza che il prodotto cambi) e quindi i consumatori sono abituati a percepirli immediatamente come identificativi dell’origine commerciale del prodotto, gli involucri e gli imballaggi (a maggior ragione dei prodotti alimentari che debbono essere commercializzati confezionati) possono essere percepiti dal pubblico come mere confezioni e potrebbe non essere loro attribuito alcun autonomo e preciso significato, atto a distinguerli e a ricollegarli ad una specifica origine imprenditoriale. • (trib. To, sez. spec., 20/4/2014)
32
Marchio di forma di una tavoletta di cioccolata: la forma
quadrata della tavoletta può essere usata solo da
RITTER
• La verifica richiede indagine
demoscopica accertare se, nel
momento in cui ne veniva chiesta la
nullità per carenza di capacità
distintiva, il segno risultava o meno
percepito come marchio di forma dai
consumatori.
• (NB QUINDI NON SE HA I REQUISITI
MA SE IL PUBBLICO LO PERCEPISCE
COME SEGNO)
• ai consumatori è stata sottoposta
prima “una fotografia a grandezza
naturale del marchio per cui è causa” e
poi “una confezione del prodotto in
versione blind (cioè senza etichetta o
rivestimento esterno che indichi
l’azienda produttrice)”33
• la maggior parte dei consumatori di cioccolato
riconduce il segno oggetto di causa alla Ritter
• ai fini della riabilitazione o secondary meaning (pure
con riferimento ai marchi di forma), non è necessario
che la totalità degli ambienti specializzati identifichi
grazie al marchio il produttore, occorrendo invece che
il segno sia divenuto idoneo ad identificare il prodotto
agli occhi di una frazione significativa dei consumatori
• (Domori vs. Ritter, ITA 2014)
• Milka vs Ritter (D 2010 - 2020)
• L’attacco di Milka: la forma quadrata, per la sua
semplicità, aggiunge un valore essenziale alla
tavoletta di cioccolato. Si tratta quindi di una forma
base che deve essere disponibile anche per le
aziende competitive (secondo i prinicipi della giur. UE
nel caso Bang&Olufsen)
• Corte federale di Giustizia tedesca, 23 luglio 2020: la forma della
tavoletta rappresenta per i consumatori un’indicazione della
provenienza e della qualità del prodotto, anche se non ha alcun
valore artistico né porta a differenze nel prezzo34
Marchi e segni geografici: tra decettività e tipicità delle
produzioni
Divieto di segni esclusivamente formati da toponimi
nella misura in cui richiamino qualità del prodotto
• Se veritieri, influenzano la scelta di consumo: nullo come falsa
indicazione geografica
• Se non veritieri, sono nulli per decettività: es. New England
Ammissibilità limitata dell’uso di toponimi:
• Zona di proprietà del titolare
• Elemento non distintivo (fantasia): Capri, Amaro silano (erbe
non tipiche della Sila)
• Esperienza: m. banche; m. che richiamano elementi tipici del
territorio (ROMA: materiali lapidei; Costa Smeralda materiali di
cemento e granito)35
3 strumenti di valorizzazione del rapporto con territorio
(tipicità geografica) che
Marchi collettivi (art. 11 CPI): garanzia natura, origine e
qualità
Marchi di certificazione (art. 11 bis ) e Certification mark
(MUE)
• Riferimento geografico anche esclusivo
• Diminuzione gradiente distintività
• Dissociazione tra titolarità e legittimazione all’uso
• Coerenza produzione marchiata-disciplinare
• Criteri di accesso per le imprese localizzate (necessari per MUE)
• Mancanza di ingiustificato privilegio
Promozione agroalimentare tipica IG/DO36
Marchio di qualità di 8 categorie di prodotti
dell’artigianato sardo (M UE).
• Marchio collettivo con indicazione di qualità geografica dell’Assessorato
regionale del Turismo, Artigianato e Commercio RAS.37
Influenza del territorio su prodotti agricoli e agroalimentari e valorizzazione
territori di origine nel sistema UE
Sistema complesso articolato su
Reg.1151/2012
DOP, IP (art. 5) e STG
• ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e
stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il
territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un
periodo non inferiore ai 30 anni.
Ingresso tutele anche non agroalimentari:
lavorazioni tradizionali38
Principi reg. 1151/2012
Due regimi qualità (rispetto obbligatorio per stati)
DOP e IGP - etichettatura
• Due livelli di intensità incidenza origine (art. 5 reg.
1151/2012)
• Diritto soggettivo di accesso agli operatori della zona
STG (art. 18)
indicazioni di qualità facoltative (art. 29)
• Prodotto della montagna
• Prodotto agroalimentare delle isole (prospettiva
abbandonata)39 IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
40
Impedimenti relativi (reg. MUE) o mancanza di novità (CPI, art.
12
3 possibili linee di
Causati interferenza
da
(2 sostanziali, 1 formale)
Segni pre-usati
(senza Diritti «civili» o
Segni già registrazione) segni e nomi
registrati altrui con notorietà o ultramercantili
con notorietà di terzi
locale41
Diritti anteriori altrui: impediscono la
registrazione o invalidano la registrazione
avvenuta per seconda per mancanza di novità
in via preliminare
• opposizione del titolare del diritto alla registrazione
in via successiva
• azione di nullità (art. 25)
• azione per mancanza di novità
• legittimazione ristretta ai titolari di diritti anteriori (art.
122.2 CPI)
• Esclusa invalidazione per intervenuta decadenza del
marchio precedente per mancanza di uso effettivo
(mancato uso del titolare o del licenziatario)Puoi anche leggere