I pilastri dell'Unione Bancaria Europea: elementi base e punti aperti Laura Zaccaria - Direttore Centrale Responsabile Direzione Norme e Tributi

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3. I pilastri dell'Unione Bancaria Europea:
        elementi base e punti aperti

              Laura Zaccaria
               Direttore Centrale
                  Responsabile
            Direzione Norme e Tributi
Perché è necessaria l’Unione bancaria

1   Partendo dalla centralizzazione a livello europeo dei
    compiti e delle responsabilità di vigilanza che erano
    rimasti frammentati a livello nazionale …

2   ... crea le condizioni per permettere al fondo salva-Stati
    permanente – il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) –
    di intervenire per ricapitalizzare direttamente le banche in
    crisi, e quindi senza pesare sul bilancio dello Stato
    membro dove risiedono …

3   … consentendo così di “spezzare il circolo vizioso tra
    banche e debito sovrano” (conclusioni Consiglio UE del 29
    giugno 2012).

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Gli elementi dell’Unione bancaria

      Meccanismo            Meccanismo        Sistema unico di
       unico di               unico di          garanzia dei
       vigilanza            risoluzione           depositi

       A partire da       Regolamento SRM            Proposta
     novembre 2014                               legislativa della
                           operativo dal          Commissione?
                          1°gennaio 2016

                        Single Rulebook EBA

                      Manuale di vigilanza BCE

Fonte: BCE

                                                                     3
Gli elementi dell’Unione bancaria

      Meccanismo            Meccanismo        Sistema unico di
       unico di               unico di          garanzia dei
       vigilanza            risoluzione           depositi

       A partire da       Regolamento SRM        Direttiva DGS
     novembre 2014
                           operativo dal             Proposta
                          1°gennaio 2016         legislativa della
                                                  Commissione?

                        Single Rulebook EBA

                      Manuale di vigilanza BCE

Fonte: BCE

                                                                     4
Il Single Supervisory Mechanism – SSM

Il Regolamento n. 1024 del 2013 del Consiglio attribuisce alla Banca
Centrale Europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

SSM: sistema composto dalla BCE e dalle autorità nazionali degli Stati
membri partecipanti, privo di personalità giuridica

       Le banche di rilevanza sistemica verranno vigilate direttamente
       dalla BCE, le altre dalle autorità nazionali, ma secondo
       l’approccio di vigilanza e sotto la responsabilità della BCE

       Potere della BCE di avocare a sé in qualsiasi momento la
       vigilanza diretta sulle singole banche

       Effettiva omogeneità delle regole e pratiche di vigilanza nel
       pieno rispetto del principio della proporzionalità

                                                                         5
Il punto di vista dell’industria

L’industria bancaria italiana ha fortemente sostenuto il progetto di
Unione bancaria europea

Il MVU è un progetto ambizioso che la BCE e le Autorità nazionali
stanno realizzando e che dovrebbe permettere di risolvere le distorsioni
e le disparità competitive che la crisi ha evidenziato

I risultati già cominciano a essere tangibili. In particolare:

 1    Il giudizio dei mercati comincia a essere basato sulla solidità della
      singola banca e non più sul rating sovrano, con importanti impatti
      sulle condizioni di accesso al credito di famiglie e imprese

 2    Omogeneizzazione delle pratiche di vigilanza, sul modello Banca
      d’Italia

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Il Single Supervisory Mechanism – SSM

Banche «rilevanti»
vigilanza diretta BCE, assistita dalle autorità di vigilanza nazionali

     Attività superiori a 30 miliardi di euro

     Rapporto tra attività e PIL dello Stato ospitante superiore del 20%
     (con almeno 5 miliardi di euro di attivi)

     Qualificazione definita dalla autorità nazionale competente e
     confermata da BCE

     Richiesta/ottenimento di assistenza finanziaria pubblica

     Decisione BCE per gruppi con significative attività transfrontaliere

Banche «meno rilevanti»
vigilanza decentrata alle autorità di vigilanza nazionali

                                                                            7
La divisione delle competenze
Dalle funzioni devolute allo SSM restano esclusi, e continueranno a far
capo alle singole autorità nazionali, tutti i compiti relativi a:

 1    antiriciclaggio

 2    protezione del consumatore

 3    vigilanza sulle succursali di banche extraeuropee

  4   vigilanza sui soggetti non rientranti nella definizione di “ente
      creditizio”, adottata nella CRD

  5   servizi di pagamento

  6   eventuali competenze che consentano l’applicazione di strumenti
      macro prudenziali riservati alle autorità nazionali dalla CRD

La BCE avrà competenza esclusiva in tema di rilascio e revoca
dell’autorizzazione agli enti creditizi e di valutazione delle domande di
acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi

                                                                            8
L’esercizio della vigilanza BCE

                       Consiglio Direttivo BCE

                          Supervisory Board       Steering Committee

 Joint Supervisory Team      Joint Supervisory Team             …

Coordinamento locale      Coordinamento locale     Coordinamento locale
 per la capogruppo        per lo Stato membro A    per lo Stato membro B

                                                                           9
Il costo della vigilanza prudenziale

La BCE ogni anno, sulla base del bilancio preventivo, calcola il
costo complessivo della vigilanza

Il costo è allocato in modo differenziato tra le banche
significative e quelle meno significative, che sono invece vigilate
in cooperazione con le autorità nazionali

Secondo la BCE, il 75% circa delle banche meno significative
versano un ammontare annuo compreso fra 2.000 e 7.000
euro, mentre il restante 25% contribuisce pressappoco per
200.000 euro

                                                                      10
Il Regolamento EBA

Il Regolamento 1024 istitutivo del MVU si completa con il
Regolamento n. 1022 del 2013 di modifica del Regolamento n. 1093
del 2010 istitutivo dell’EBA

 1    conferma i poteri dell’EBA in tema di definizione del manuale
      di vigilanza europeo per gli istituti finanziari (single EU
      rulebook)

      modifica le modalità di voto all’interno dell’EBA per evitare
 2    che gli Stati membri partecipanti all’unione bancaria di fatto
      determinino tutte le scelte adottate dall’EBA, a potenziale
      detrimento degli Stati membri non-SSM

     introduce un nuovo sistema di votazione che prevede una
     sorta di doppia maggioranza, per mettere sullo stesso piano
     i membri del SSM e gli Stati membri che ne rimarranno fuori

                                                                       11
Gli elementi dell’Unione bancaria

      Meccanismo            Meccanismo        Sistema unico di
       unico di               unico di          garanzia dei
       vigilanza            risoluzione           depositi

       A partire da       Regolamento SRM        Direttiva DGS
     novembre 2014
                           operativo dal             Proposta
                          1°gennaio 2016         legislativa della
                                                  Commissione?

                        Single Rulebook EBA

                      Manuale di vigilanza BCE

Fonte: BCE

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La finalità del nuovo contesto regolamentare europeo

 1   Necessità di un framework internazionale per la
      gestione delle crisi bancarie

 2   Le Raccomandazioni del FSB approvate dal G-20 di
      Cannes

     Ridurre l’azzardo morale
 3
      e salvaguardare la stabilità finanziaria

     Tutelare i depositanti, mantenere la fiducia
 4
      e ridurre al minimo il supporto pubblico

 5   Fornire alle Autorità strumenti e poteri
      comuni ed efficaci

                                                        13
Il quadro attuale
 In continuità

                 Vigilanza prudenziale a cura della Banca d’Italia
   aziendale

                 (Circolare n. 285, CRR, single rulebook EBA)

                 Inasprimento requisiti e limitazione attività (art. 104 CRD4)
 finanziario
   Dissesto

                 Riduzione valore CET1 (art. 26 CRR)
                 Riduzione o conversione in CET1 degli AT1 se il requisito
                 patrimoniale scende sotto il 5,125% (art. 52 CRR)
Insolvenza o
 indsolvenza

                 Amministrazione straordinaria (art. 70 TUB)
   probabile

                 Possibilità di utilizzo del DGS nazionale (d.lgs. 415/96)

                 Liquidazione Coatta Amministrativa (art. 80 TUB)
                                                                                 14
Il nuovo contesto normativo

    Regolamento n. 1024 del 2013 istitutivo del Meccanismo Unico di
1
    Vigilanza (SSM)

2   Direttiva n. 59 del 2014 che istituisce un quadro di risanamento
    e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
    (BRRD)

3   Regolamento n. 806 del 2014 istitutivo del Meccanismo Unico di
    Risoluzione (SRM)

4   Direttiva n. 49 del 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei
    depositi (DGSD)

5   Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle
    norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle
    banche nel contesto della crisi finanziaria

                                                       15
                                                                         15
Il nuovo contesto normativo

                       1° Gennaio 2015             1° Gennaio 2016

                  BRRD                        SRM
                  Introduce un framework      Accentramento dei poteri a
Stati membri      normativo, poteri e         livello europeo (SRB) e
unione bancaria   strumenti armonizzati a     fusione in un fondo unico
                  livello europeo per la      di risoluzione (SRF)
                  gestione e la soluzione     Gestione unitaria senza
                  delle crisi bancarie,       specificità nazionali
Stati membri      incardinato su autorità e
non-unione        fondi di risoluzione
bancaria          nazionali

                                                                           16
Regolamento n. 806 del 2014 istitutivo del SRM

Si applica a tutte le banche degli SM che aderiscono all’unione bancaria

La suddivisione di poteri tra la nuova autorità europea di risoluzione
 (Single Resolution Board – SRB) e autorità di risoluzione nazionali
 prevede una specifica competenza per le autorità nazionali sulle banche
 che non sono soggette alla vigilanza diretta della BCE (less significant).
 L’SRB sarà sempre responsabile qualora la risoluzione di una banca
 richieda l'accesso al Fondo di risoluzione unico (SRF)

Le autorità nazionali agiranno comunque sotto la supervisione e
 nell’ambito di orientamenti e linee guida stabiliti dall’SRB, che
 all’occorrenza potrà esercitare poteri di sostituzione

L’SRB utilizzerà gli strumenti della BRRD, evitando le distorsioni
  competitive da implementazioni nazionali divergenti della direttiva e
  assicurerà la gestione unitaria della crisi dei gruppi transfrontalieri,
  superando i problemi connessi al coordinamento delle autorità nazionali

                                                                              17
Regolamento n. 806 del 2014 istitutivo del SRM

Allo scopo di garantire la sovranità di bilancio degli Stati membri, il
 regolamento vieta le decisioni che impongono a uno Stato membro di
 fornire un sostegno pubblico straordinario o che interferiscono con la
 sua sovranità e con le sue competenze in materia di bilancio

L’SRB, in sede di gestione di crisi bancarie, dovrà applicare il diritto
  dell’Unione (e quindi anche gli standard tecnici emanati dall’EBA) e,
  laddove il diritto dell’Unione sia rappresentato da direttive, le normative
  nazionali di recepimento

                                                                                18
Il costo del nuovo meccanismo di risoluzione europeo

           Il costo del nuovo fondo di risoluzione

Le banche degli Stati membri aderenti all’Unione bancaria
contribuiranno nel 2015 al Fondo di risoluzione nazionale e dal
2016 (fino al 2023) al Fondo di risoluzione unico (SRF)

La dotazione di risorse raccolta dal Fondo di risoluzione
nazionale sarà trasferita al Fondo di risoluzione unico nel 2016
La contribuzione ex ante sarà per il primo anno a livello
nazionale

A partire dal 1° gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2023
(arco temporale di 8 anni), il Fondo di risoluzione unico dovrà
raggiungere un livello obiettivo pari ad almeno l'1% dei depositi
garantiti nell’Unione bancaria, circa 55 miliardi di euro

                                                                    19
Il costo del nuovo fondo di risoluzione

Per calcolare l’ammontare che ciascuna banca dovrà versare ogni anno,
la Commissione ha adottato una metodologia che, nel rispetto del
principio di proporzionalità, prevede un regime forfetario speciale per
le banche di piccole dimensioni

Tale regime speciale prevede 6 classi dimensionali di banche e per
ciascuna classe è prevista una diversa contribuzione fissa.

Le banche sono considerate di piccola dimensione se si verificano
contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1   Totale passività al netto di fondi propri e i depositi protetti
      minore o uguale a 300 milioni di euro
  2   Totale attivo non superiore a 3 miliardi di euro

In funzione dello loro dimensione, la contribuzione annuale varierà tra
1.000 e 50.000 euro

                                                                          20
Il costo della nuova autorità di risoluzione europea

Il Regolamento SRM prevede la creazione di una nuova autorità
europea di risoluzione, con sede a Bruxelles

I costi di funzionamento dovranno essere sostenuti dalle banche,
così come previsto per la vigilanza BCE

La Commissione dovrà adottare atti delegati sui contributi per
determinare il tipo di contributi, le questioni per le quali sono
dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui
devono essere pagati

                                                                      21
Dal 1°gennaio 2015 (2016)
         In continuità                                Insolvenza o
                            Dissesto finanziario
           aziendale                               probabile insolvenza

Piani di risanamento: nei quali la banca illustra le possibili e realistiche
opzioni per superare una situazione di emergenza e recuperare la
viability

Piani di risoluzione: nei quali le autorità di risoluzione illustrano le
azioni di risoluzione che potranno attuare per permettere l’uscita
ordinata dal mercato di una banca in crisi

            rimozione dei potenziali ostacoli alla risoluzione, compresi
            quelli legali e operativi
Per i gruppi bancari, i piani dovranno essere preparati anche nella
versione consolidata e, eventualmente, disciplinare gli accordi di
sostegno finanziario di gruppo

                                                              22
                                                                               22
Le misure di intervento precoce nella BRRD (per il 2015)

        In continuità                                Insolvenza o
                           Dissesto finanziario
          aziendale                               probabile insolvenza

Presupposti
 Violazione o rischio di violazione requisiti prudenziali, liquidità, leva
   finanziaria, crediti in sofferenza o concentrazione di esposizioni
Azioni dell’autorità di vigilanza
 applicare i poteri previsti dalla CRD4
 richiedere di attuare le misure previste nel piano di risanamento
 richiedere cambiamenti nella strategia aziendale
 richiedere cambiamenti alle strutture giuridiche o operative
 richiedere un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con
   tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento
   rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione
   nomina Amministratore temporaneo

                                                             23
                                                                         23
Le misure di intervento precoce nel SRM (a partire dal 2016)

         In continuità                               Insolvenza o
                           Dissesto finanziario
           aziendale                              probabile insolvenza

 Presupposti
   l’EBA può emanare una serie minima di indicatori

 Azioni dell’autorità di vigilanza

 Come nella BRRD, ma è previsto un importante coinvolgimento della
 nuova autorità europea di risoluzione SRB. In particolare:

    la BCE e le autorità nazionali devono informare l’ SRB

    l’ SRB può cominciare a preparare la risoluzione della banca

    l’ SRB può operare la riduzione/conversione degli strumenti di
    capitale

                                                             24
                                                                         24
Insolvenza o probabile insolvenza

         In continuità                                 Insolvenza o
                             Dissesto finanziario
           aziendale                                probabile insolvenza

    Risoluzione della banca                Liquidazione della banca
                                                      (rinvio)
Le condizioni per avviare una procedure di risoluzione sono tre:
    Banca in dissesto o a rischio dissesto
1
        Valutazione della BCE, previa consultazione dell’autorità di risoluzione o
        del SRB

2   Nessun prospetto ragionevole di evitare il dissesto
        Valutazione dell’autorità di risoluzione o del SRB
        in stretta cooperazione con la BCE/Autorità Nazionale

3
    Azione necessaria per l’interesse pubblico
        Valutazione dell’autorità di risoluzione o del SRB

                                                                25
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Insolvenza o probabile insolvenza

         In continuità                                 Insolvenza o
                             Dissesto finanziario
           aziendale                                probabile insolvenza

    Previa notifica della BCE (in qualità di autorità di vigilanza) del rischio
1   di insolvenza di una banca, ovvero di propria iniziativa dopo averne
    informato la BCE, l’SRB adotterà un programma di risoluzione

2   Il programma di risoluzione entrerà in vigore entro 24 ore
    dall'approvazione dell’SRB, a meno che il Consiglio, che delibera a
    maggioranza semplice su proposta della Commissione, non muova
    obiezioni

3   Entro 12 ore dall'approvazione del programma di risoluzione da parte
    dell’SRB, la Commissione può proporre al Consiglio di obiettare al
    programma di risoluzione perché non necessario nell'interesse pubblico
    o di approvare o di obiettare a una modifica significativa dell'importo
    dei fondi previsti nel programma di risoluzione

                                                               26
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Gli strumenti per la procedura di risoluzione

      In continuità                              Insolvenza o
                       Dissesto finanziario
        aziendale                             probabile insolvenza

 1    La vendita, senza il consenso degli              azionisti          e
       superando i normali requisiti autorizzativi

  2   La creazione di una banca ponte

      La separazione delle attività in una banca buona e in
  3
       una banca cattiva

  4   Il bail-in (dal 1°gennaio 2016)

                                                                     27
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Bail-in: gerarchia dei crediti («pecking order»)

          In continuità                                Insolvenza o
                             Dissesto finanziario
            aziendale                               probabile insolvenza

L’applicazione del bail-in avviene seguendo un ordine predefinito:
     1   Common Equity Tier 1 (CET1)                     elementi
                                                         del patrimonio
     2   Additional Tier 1 (AT1) e Tier 2                di vigilanza

     3   Creditori non garantiti
          (al netto delle passività di seguito specificate
           e di quelle escluse ex-ante)
     4   Depositi non garantiti di persone fisiche e PMI
         (oltre i 100.000 euro) e le passività con la BEI

     5   Schemi di garanzia dei depositi, qualora il loro intervento si sia
          reso      necessario     a      tutela       dei     depositanti
          (che restano comunque indenni dal bail-in)

                                                                           28
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Bail-in: esclusioni

             In continuità                               Insolvenza o
                               Dissesto finanziario
               aziendale                              probabile insolvenza

 Sono sempre esclusi dall’applicazione del bail-in:
     •   depositi garantiti da DGS
     •   passività garantite, inclusi i covered bond
     •   passività in custodia per conto di terzi
     •   passività da sistemi pagamento e regolamento,
         con scadenza residua inferiore a 7 giorni
     •   passività interbancarie con una durata originaria inferiore a 7
         giorni, escluse quelle infragruppo
     •   debiti nei confronti di dipendenti
     •   debiti commerciali relativi a beni e servizi indispensabili
         all’operatività della banca
     •   debiti nei confronti del Fisco
Le autorità nazionali possono chiudere anticipatamente (close out) i derivati
quando avviano una procedura di risoluzione. Si possono assoggettare a
bail-in esclusivamente i derivati su cui è stato esercitato il «close out»

                                                                                29
Bail-in: ulteriori passività escludibili

             In continuità                                Insolvenza o
                                Dissesto finanziario
               aziendale                               probabile insolvenza

 Il SRB può, in casi eccezionali, escludere (interamente o parzialmente)
   alcune ulteriori passività, se:
      1   non si può procedere al bail-in in tempi rapidi

      2   è necessario assicurare continuità alle funzioni indispensabili
            all’operatività della banca
      3   si vuole evitare un effetto contagio della crisi

      4   l’applicazione del bail-in ad alcuni creditori determinerebbe un
            particolare pregiudizio per gli altri creditori
L’eventuale esclusione di alcuni crediti o classi di crediti deve essere
  compensata da un aumento delle perdite a carico dei creditori cui si applica il
  bail-in, fermo restando che nessun creditore, assoggettato al bail-in, può
  subire perdite maggiori di quelle che subirebbe in una procedura di insolvenza

                                                                                30
Bail-in: il requisito minimo (MREL)

Per evitare comportamenti opportunistici, le banche devono
 detenere una certa quantità di passività ricomprese nel campo di
 applicazione del bail-in (e fondi propri)

Calcolata caso per caso dall’autorità di risoluzione come percentuale
 sul totale delle passività, compresi i fondi propri ma al netto dei
 derivati

A tal fine, la BRRD introduce il MREL (Minimum Requirement for Own
 Funds and Eligible Liabilities) è determinato su base individuale per
 singola banca, anche avendo riguardo a quanto stabilito a livello
 consolidato per l’intero gruppo

È importante notare che il FSB sta lavorando a una versione
 «internazionale» del MREL per le sole banche sistemicamente
 rilevanti a livello internazionale, il TLAC

                                                                         31
Bail-in: trattamento dei derivati

Le autorità di risoluzione possono assoggettare a bail-in
 esclusivamente i derivati già “chiusi”

le autorità sono dotate del potere di risolvere
  anticipatamente i contratti derivati quando avviano una
  procedura di risoluzione

non si applica se le autorità di risoluzione decidono di
 escludere i derivati dal campo di applicazione del bail-in

                                                              32
Attivazione del fondo di risoluzione

           In continuità                                 Insolvenza o
                               Dissesto finanziario
             aziendale                                probabile insolvenza

Se l’autorità di risoluzione decide di escludere alcune categorie di
 creditori dal bail-in e di non far sostenere agli altri creditori le perdite
 relative, può chiedere l’intervento del fondo di risoluzione per coprire
 tali perdite, a condizione che:

  1   sia assoggettato a bail-in l’8% delle passività totali (inclusi i mezzi
        propri) calcolate al momento dell’avvio della procedura di
        risoluzione oppure almeno il 20% del valore degli attivi ponderati per il
        rischio (RWA), ma solo se il fondo di risoluzione competente ha già
        accumulato contributi ex-ante pari al 3% dei depositi garantiti (esclusa la
        parte DGS) e la banca ha un attivo inferiore a 900 miliardi di euro.

  2   il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5% delle
        passività totali (inclusi i mezzi propri) calcolate al momento
        dell’avvio della procedura di risoluzione

                                                                                      33
Attivazione del fondo di risoluzione

Il processo decisionale per l’utilizzo del Fondo unico è incardinato
sull'SRB, che decide su una procedura di risoluzione nella sua versione
“esecutiva”, composta cioè dal Direttore, dai 4 membri permanenti e dai
rappresentati delle autorità di risoluzione nazionali interessate

Se non si riesce a raggiungere una decisione sulla base del consenso,
allora decidono solo il Direttore e i 4 membri permanenti del SRB, a
maggioranza semplice e voto capitario

L'SRB nella sua versione “plenaria”, composta cioè da tutti i
rappresentanti della autorità nazionali, è chiamato a decidere - a
maggioranza qualificata dei due terzi che rappresentano almeno il 50
per cento dei contributi per gli interventi di liquidity support che
superano il 20 per cento della capienza del Fondo e per gli interventi di
ricapitalizzazione diretta che superano il 10 per cento della capienza del
Fondo. In ogni caso il SRB nella sua versione “plenaria” dovrà decidere
su tutti gli interventi del Fondo una volta che nel corso di un anno il
totale degli interventi ha superato la soglia di 5 miliardi di euro

                                                                  34
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Il «costo» del fondo di risoluzione

             In continuità                                Insolvenza o
                                Dissesto finanziario
               aziendale                               probabile insolvenza

    Il livello di risorse stabilito quale obiettivo (“target level”) è pari
      all’1% dei depositi garantiti nei 18 Paesi che aderiscono al SRM

    Le comunicazioni della Commissione indicano un target level di 55
     miliardi di euro

    Il contributo dovuto da ogni singola banca è calcolato sulla base di
      due componenti:

1    la “flat contribution”

2    la “risk adjusted contribution”

                                                                              35
Il «costo» del fondo di risoluzione

Il trasferimento dei contributi dai Fondi nazionali al Fondo unico sarà
  regolato da un Accordo Intergovernativo, che tra le altre cose
  regolamenta l’utilizzo del costituendo Fondo unico durante il periodo
  transitorio

L'accordo intergovernativo entrerà in vigore una volta ratificato dagli
  Stati membri partecipanti all'SSM/SRM che rappresentino il 90% del
  totale dei voti ponderati di tutti gli Stati membri partecipanti

In linea con quanto previsto dalla BRRD, è prevista la possibilità per le
  banche di alimentare il fondo con impegni al pagamento garantiti fino
  a un massimo del 30 per cento del livello obiettivo

Ciò permetterà di ridurre l’impatto sul Conto Economico delle banche,
 visto che gli impegni al pagamento sono contabilizzati “sotto la linea”

                                                                            36
Il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositanti

        In continuità                              Insolvenza o
                         Dissesto finanziario
          aziendale                             probabile insolvenza

Il fondo DGS potrà essere usato:

  1    per rimborsare i depositi garantiti in caso di liquidazione
       della banca
  2    sostenere il costo dell’applicazione del bail-in ai depositi
       garantiti

  3    Finanziare misure di risoluzione alternative al rimborso

  4    (eventualmente) finanziare misure di intervento precoce,
       ma rischio assoggettamento normativa Aiuti di Stato

                                                                       37
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Eventuale intervento pubblico

           In continuità                                Insolvenza o
                              Dissesto finanziario
             aziendale                               probabile insolvenza

In circostanze straordinarie, se sono necessari altri fondi dopo il
  contributo del 5% da parte del fondo di risoluzione e che il bail-in è
  stato applicato a tutte le passività incluse nel suo campo di
  applicazione (esclusi i depositi garantiti), allora l’autorità di risoluzione
  può chiedere:

  1   l’intervento di altri fondi (l’intervento dello Stato, o del Meccanismo
         Europeo di Stabilità - MES)

  2   l’utilizzo di risorse del fondo di risoluzione ancora non impiegate

  3   Government stabilisation tools (ma solo in caso di crisi sistemiche)

           Nel rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato

                                                                            38
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Insolvenza o probabile insolvenza

         In continuità                                    Insolvenza o
                              Dissesto finanziario
           aziendale                                   probabile insolvenza

    Risoluzione della banca                          Liquidazione della banca

Le condizioni per avviare una procedure di risoluzione sono tre:

1   Banca in dissesto o a rischio dissesto
        Valutazione della BCE, previa consultazione dell’autorità di risoluzione o
        del SRB

2   Nessuna prospettiva ragionevole di evitare il dissesto
        Valutazione dell’autorità di risoluzione o del SRB in stretta cooperazione
        con la BCE/autorità nazionale
3   Azione necessaria per l’interesse pubblico
    Valutazione dell’autorità di risoluzione o del SRB

                                                                  39
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La piccola banca dal 1° gennaio 2015

                 Vigilanza prudenziale a cura della Banca d’Italia con approcci
                 di vigilanza BCE
 In continuità
   aziendale

                 Inasprimento requisiti e limitazione attività

                 Riduzione/Conversione degli strumenti di capitale
 finanziario
   Dissesto

                 Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione
                 Piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o
                 alcuni creditori
                 Nomina Amministratore temporaneo
Insolvenza o
 indsolvenza
   probabile

                 Liquidazione Coatta Amministrativa (art. 80 TUB)

                                                                 40
                                                                                  40
Prima soluzione: l'utilizzo del DGS

                 Vigilanza prudenziale a cura della Banca d’Italia con approcci di
 In continuità
   aziendale

                 vigilanza BCE

                 Inasprimento requisiti e limitazione attività

                 Intervento del DGS (salvo aiuti di Stato)
 finanziario
   Dissesto

                 Riduzione/Conversione degli strumenti di capitale
                 Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione
                 Piano per negoziare la ristrutturazione del debito con i creditori
                 Nomina Amministratore temporaneo
Insolvenza o
 indsolvenza
   probabile

                 Liquidazione Coatta Amministrativa (art. 80 TUB)

                                                                        41
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Gli elementi dell’Unione bancaria

      Meccanismo            Meccanismo        Sistema unico di
       unico di               unico di          garanzia dei
       vigilanza            risoluzione           depositi

       A partire da       Regolamento SRM        Direttiva DGS
     novembre 2014
                           operativo dal             Proposta
                          1°gennaio 2016         legislativa della
                                                  Commissione?

                        Single Rulebook EBA

                      Manuale di vigilanza BCE

Fonte: BCE

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La nuova direttiva sulla protezione dei depositanti (DGS)

I mezzi finanziari del DGS sono usati principalmente per il rimborso dei
depositanti

La nuova direttiva DGS prevede la possibilità di utilizzare i fondi del
DGS per intervenire in modo precoce, in situazioni di criticità e quando
ancora non sia stata avviata la fase di risoluzione, al fine di minimizzare
gli oneri a carico dei DGS, evitando allo stesso tempo di aggredire
azionisti e investitori - in sostanziale continuità con l’attuale regime

                       Principio del minor onere

ma anche per finanziare misure volte a preservare l’accesso dei
depositanti ai depositi coperti, compreso il trasferimento delle attività e
delle passività e il trasferimento dei libretti di deposito, nel contesto in
procedure di insolvenza nazionali, purché i costi per il DGS non
superino l’importo netto dei depositi coperti della banca

                                                             43
                                                                               43
La nuova direttiva sulla protezione dei depositanti (DGS)

          Il meccanismo di finanziamento

                Fino allo 0,8% dei depositi garantiti totali in 10 anni
Ex-ante
                Fino al 30% sotto forma di impegni irrevocabili al
                pagamento garantiti

Ex-post         Fino allo 0,5% dei depositi garantiti per anno
                calendario

Forme           Operatività sul mercato
alternative

Prestiti tra    meccanismo volontario – recepimento nazionale
DGS nazionali

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