I pilastri dell'Unione Bancaria Europea: elementi base e punti aperti Laura Zaccaria - Direttore Centrale Responsabile Direzione Norme e Tributi
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3. I pilastri dell'Unione Bancaria Europea: elementi base e punti aperti Laura Zaccaria Direttore Centrale Responsabile Direzione Norme e Tributi
Perché è necessaria l’Unione bancaria 1 Partendo dalla centralizzazione a livello europeo dei compiti e delle responsabilità di vigilanza che erano rimasti frammentati a livello nazionale … 2 ... crea le condizioni per permettere al fondo salva-Stati permanente – il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) – di intervenire per ricapitalizzare direttamente le banche in crisi, e quindi senza pesare sul bilancio dello Stato membro dove risiedono … 3 … consentendo così di “spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano” (conclusioni Consiglio UE del 29 giugno 2012). 2
Gli elementi dell’Unione bancaria Meccanismo Meccanismo Sistema unico di unico di unico di garanzia dei vigilanza risoluzione depositi A partire da Regolamento SRM Proposta novembre 2014 legislativa della operativo dal Commissione? 1°gennaio 2016 Single Rulebook EBA Manuale di vigilanza BCE Fonte: BCE 3
Gli elementi dell’Unione bancaria Meccanismo Meccanismo Sistema unico di unico di unico di garanzia dei vigilanza risoluzione depositi A partire da Regolamento SRM Direttiva DGS novembre 2014 operativo dal Proposta 1°gennaio 2016 legislativa della Commissione? Single Rulebook EBA Manuale di vigilanza BCE Fonte: BCE 4
Il Single Supervisory Mechanism – SSM Il Regolamento n. 1024 del 2013 del Consiglio attribuisce alla Banca Centrale Europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi SSM: sistema composto dalla BCE e dalle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti, privo di personalità giuridica Le banche di rilevanza sistemica verranno vigilate direttamente dalla BCE, le altre dalle autorità nazionali, ma secondo l’approccio di vigilanza e sotto la responsabilità della BCE Potere della BCE di avocare a sé in qualsiasi momento la vigilanza diretta sulle singole banche Effettiva omogeneità delle regole e pratiche di vigilanza nel pieno rispetto del principio della proporzionalità 5
Il punto di vista dell’industria L’industria bancaria italiana ha fortemente sostenuto il progetto di Unione bancaria europea Il MVU è un progetto ambizioso che la BCE e le Autorità nazionali stanno realizzando e che dovrebbe permettere di risolvere le distorsioni e le disparità competitive che la crisi ha evidenziato I risultati già cominciano a essere tangibili. In particolare: 1 Il giudizio dei mercati comincia a essere basato sulla solidità della singola banca e non più sul rating sovrano, con importanti impatti sulle condizioni di accesso al credito di famiglie e imprese 2 Omogeneizzazione delle pratiche di vigilanza, sul modello Banca d’Italia 6
Il Single Supervisory Mechanism – SSM Banche «rilevanti» vigilanza diretta BCE, assistita dalle autorità di vigilanza nazionali Attività superiori a 30 miliardi di euro Rapporto tra attività e PIL dello Stato ospitante superiore del 20% (con almeno 5 miliardi di euro di attivi) Qualificazione definita dalla autorità nazionale competente e confermata da BCE Richiesta/ottenimento di assistenza finanziaria pubblica Decisione BCE per gruppi con significative attività transfrontaliere Banche «meno rilevanti» vigilanza decentrata alle autorità di vigilanza nazionali 7
La divisione delle competenze Dalle funzioni devolute allo SSM restano esclusi, e continueranno a far capo alle singole autorità nazionali, tutti i compiti relativi a: 1 antiriciclaggio 2 protezione del consumatore 3 vigilanza sulle succursali di banche extraeuropee 4 vigilanza sui soggetti non rientranti nella definizione di “ente creditizio”, adottata nella CRD 5 servizi di pagamento 6 eventuali competenze che consentano l’applicazione di strumenti macro prudenziali riservati alle autorità nazionali dalla CRD La BCE avrà competenza esclusiva in tema di rilascio e revoca dell’autorizzazione agli enti creditizi e di valutazione delle domande di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi 8
L’esercizio della vigilanza BCE Consiglio Direttivo BCE Supervisory Board Steering Committee Joint Supervisory Team Joint Supervisory Team … Coordinamento locale Coordinamento locale Coordinamento locale per la capogruppo per lo Stato membro A per lo Stato membro B 9
Il costo della vigilanza prudenziale La BCE ogni anno, sulla base del bilancio preventivo, calcola il costo complessivo della vigilanza Il costo è allocato in modo differenziato tra le banche significative e quelle meno significative, che sono invece vigilate in cooperazione con le autorità nazionali Secondo la BCE, il 75% circa delle banche meno significative versano un ammontare annuo compreso fra 2.000 e 7.000 euro, mentre il restante 25% contribuisce pressappoco per 200.000 euro 10
Il Regolamento EBA Il Regolamento 1024 istitutivo del MVU si completa con il Regolamento n. 1022 del 2013 di modifica del Regolamento n. 1093 del 2010 istitutivo dell’EBA 1 conferma i poteri dell’EBA in tema di definizione del manuale di vigilanza europeo per gli istituti finanziari (single EU rulebook) modifica le modalità di voto all’interno dell’EBA per evitare 2 che gli Stati membri partecipanti all’unione bancaria di fatto determinino tutte le scelte adottate dall’EBA, a potenziale detrimento degli Stati membri non-SSM introduce un nuovo sistema di votazione che prevede una sorta di doppia maggioranza, per mettere sullo stesso piano i membri del SSM e gli Stati membri che ne rimarranno fuori 11
Gli elementi dell’Unione bancaria Meccanismo Meccanismo Sistema unico di unico di unico di garanzia dei vigilanza risoluzione depositi A partire da Regolamento SRM Direttiva DGS novembre 2014 operativo dal Proposta 1°gennaio 2016 legislativa della Commissione? Single Rulebook EBA Manuale di vigilanza BCE Fonte: BCE 12
La finalità del nuovo contesto regolamentare europeo 1 Necessità di un framework internazionale per la gestione delle crisi bancarie 2 Le Raccomandazioni del FSB approvate dal G-20 di Cannes Ridurre l’azzardo morale 3 e salvaguardare la stabilità finanziaria Tutelare i depositanti, mantenere la fiducia 4 e ridurre al minimo il supporto pubblico 5 Fornire alle Autorità strumenti e poteri comuni ed efficaci 13
Il quadro attuale In continuità Vigilanza prudenziale a cura della Banca d’Italia aziendale (Circolare n. 285, CRR, single rulebook EBA) Inasprimento requisiti e limitazione attività (art. 104 CRD4) finanziario Dissesto Riduzione valore CET1 (art. 26 CRR) Riduzione o conversione in CET1 degli AT1 se il requisito patrimoniale scende sotto il 5,125% (art. 52 CRR) Insolvenza o indsolvenza Amministrazione straordinaria (art. 70 TUB) probabile Possibilità di utilizzo del DGS nazionale (d.lgs. 415/96) Liquidazione Coatta Amministrativa (art. 80 TUB) 14
Il nuovo contesto normativo Regolamento n. 1024 del 2013 istitutivo del Meccanismo Unico di 1 Vigilanza (SSM) 2 Direttiva n. 59 del 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD) 3 Regolamento n. 806 del 2014 istitutivo del Meccanismo Unico di Risoluzione (SRM) 4 Direttiva n. 49 del 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGSD) 5 Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria 15 15
Il nuovo contesto normativo 1° Gennaio 2015 1° Gennaio 2016 BRRD SRM Introduce un framework Accentramento dei poteri a Stati membri normativo, poteri e livello europeo (SRB) e unione bancaria strumenti armonizzati a fusione in un fondo unico livello europeo per la di risoluzione (SRF) gestione e la soluzione Gestione unitaria senza delle crisi bancarie, specificità nazionali Stati membri incardinato su autorità e non-unione fondi di risoluzione bancaria nazionali 16
Regolamento n. 806 del 2014 istitutivo del SRM Si applica a tutte le banche degli SM che aderiscono all’unione bancaria La suddivisione di poteri tra la nuova autorità europea di risoluzione (Single Resolution Board – SRB) e autorità di risoluzione nazionali prevede una specifica competenza per le autorità nazionali sulle banche che non sono soggette alla vigilanza diretta della BCE (less significant). L’SRB sarà sempre responsabile qualora la risoluzione di una banca richieda l'accesso al Fondo di risoluzione unico (SRF) Le autorità nazionali agiranno comunque sotto la supervisione e nell’ambito di orientamenti e linee guida stabiliti dall’SRB, che all’occorrenza potrà esercitare poteri di sostituzione L’SRB utilizzerà gli strumenti della BRRD, evitando le distorsioni competitive da implementazioni nazionali divergenti della direttiva e assicurerà la gestione unitaria della crisi dei gruppi transfrontalieri, superando i problemi connessi al coordinamento delle autorità nazionali 17
Regolamento n. 806 del 2014 istitutivo del SRM Allo scopo di garantire la sovranità di bilancio degli Stati membri, il regolamento vieta le decisioni che impongono a uno Stato membro di fornire un sostegno pubblico straordinario o che interferiscono con la sua sovranità e con le sue competenze in materia di bilancio L’SRB, in sede di gestione di crisi bancarie, dovrà applicare il diritto dell’Unione (e quindi anche gli standard tecnici emanati dall’EBA) e, laddove il diritto dell’Unione sia rappresentato da direttive, le normative nazionali di recepimento 18
Il costo del nuovo meccanismo di risoluzione europeo Il costo del nuovo fondo di risoluzione Le banche degli Stati membri aderenti all’Unione bancaria contribuiranno nel 2015 al Fondo di risoluzione nazionale e dal 2016 (fino al 2023) al Fondo di risoluzione unico (SRF) La dotazione di risorse raccolta dal Fondo di risoluzione nazionale sarà trasferita al Fondo di risoluzione unico nel 2016 La contribuzione ex ante sarà per il primo anno a livello nazionale A partire dal 1° gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2023 (arco temporale di 8 anni), il Fondo di risoluzione unico dovrà raggiungere un livello obiettivo pari ad almeno l'1% dei depositi garantiti nell’Unione bancaria, circa 55 miliardi di euro 19
Il costo del nuovo fondo di risoluzione Per calcolare l’ammontare che ciascuna banca dovrà versare ogni anno, la Commissione ha adottato una metodologia che, nel rispetto del principio di proporzionalità, prevede un regime forfetario speciale per le banche di piccole dimensioni Tale regime speciale prevede 6 classi dimensionali di banche e per ciascuna classe è prevista una diversa contribuzione fissa. Le banche sono considerate di piccola dimensione se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1 Totale passività al netto di fondi propri e i depositi protetti minore o uguale a 300 milioni di euro 2 Totale attivo non superiore a 3 miliardi di euro In funzione dello loro dimensione, la contribuzione annuale varierà tra 1.000 e 50.000 euro 20
Il costo della nuova autorità di risoluzione europea Il Regolamento SRM prevede la creazione di una nuova autorità europea di risoluzione, con sede a Bruxelles I costi di funzionamento dovranno essere sostenuti dalle banche, così come previsto per la vigilanza BCE La Commissione dovrà adottare atti delegati sui contributi per determinare il tipo di contributi, le questioni per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati 21
Dal 1°gennaio 2015 (2016) In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Piani di risanamento: nei quali la banca illustra le possibili e realistiche opzioni per superare una situazione di emergenza e recuperare la viability Piani di risoluzione: nei quali le autorità di risoluzione illustrano le azioni di risoluzione che potranno attuare per permettere l’uscita ordinata dal mercato di una banca in crisi rimozione dei potenziali ostacoli alla risoluzione, compresi quelli legali e operativi Per i gruppi bancari, i piani dovranno essere preparati anche nella versione consolidata e, eventualmente, disciplinare gli accordi di sostegno finanziario di gruppo 22 22
Le misure di intervento precoce nella BRRD (per il 2015) In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Presupposti Violazione o rischio di violazione requisiti prudenziali, liquidità, leva finanziaria, crediti in sofferenza o concentrazione di esposizioni Azioni dell’autorità di vigilanza applicare i poteri previsti dalla CRD4 richiedere di attuare le misure previste nel piano di risanamento richiedere cambiamenti nella strategia aziendale richiedere cambiamenti alle strutture giuridiche o operative richiedere un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione nomina Amministratore temporaneo 23 23
Le misure di intervento precoce nel SRM (a partire dal 2016) In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Presupposti l’EBA può emanare una serie minima di indicatori Azioni dell’autorità di vigilanza Come nella BRRD, ma è previsto un importante coinvolgimento della nuova autorità europea di risoluzione SRB. In particolare: la BCE e le autorità nazionali devono informare l’ SRB l’ SRB può cominciare a preparare la risoluzione della banca l’ SRB può operare la riduzione/conversione degli strumenti di capitale 24 24
Insolvenza o probabile insolvenza In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Risoluzione della banca Liquidazione della banca (rinvio) Le condizioni per avviare una procedure di risoluzione sono tre: Banca in dissesto o a rischio dissesto 1 Valutazione della BCE, previa consultazione dell’autorità di risoluzione o del SRB 2 Nessun prospetto ragionevole di evitare il dissesto Valutazione dell’autorità di risoluzione o del SRB in stretta cooperazione con la BCE/Autorità Nazionale 3 Azione necessaria per l’interesse pubblico Valutazione dell’autorità di risoluzione o del SRB 25 25
Insolvenza o probabile insolvenza In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Previa notifica della BCE (in qualità di autorità di vigilanza) del rischio 1 di insolvenza di una banca, ovvero di propria iniziativa dopo averne informato la BCE, l’SRB adotterà un programma di risoluzione 2 Il programma di risoluzione entrerà in vigore entro 24 ore dall'approvazione dell’SRB, a meno che il Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione, non muova obiezioni 3 Entro 12 ore dall'approvazione del programma di risoluzione da parte dell’SRB, la Commissione può proporre al Consiglio di obiettare al programma di risoluzione perché non necessario nell'interesse pubblico o di approvare o di obiettare a una modifica significativa dell'importo dei fondi previsti nel programma di risoluzione 26 26
Gli strumenti per la procedura di risoluzione In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza 1 La vendita, senza il consenso degli azionisti e superando i normali requisiti autorizzativi 2 La creazione di una banca ponte La separazione delle attività in una banca buona e in 3 una banca cattiva 4 Il bail-in (dal 1°gennaio 2016) 27 27
Bail-in: gerarchia dei crediti («pecking order») In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza L’applicazione del bail-in avviene seguendo un ordine predefinito: 1 Common Equity Tier 1 (CET1) elementi del patrimonio 2 Additional Tier 1 (AT1) e Tier 2 di vigilanza 3 Creditori non garantiti (al netto delle passività di seguito specificate e di quelle escluse ex-ante) 4 Depositi non garantiti di persone fisiche e PMI (oltre i 100.000 euro) e le passività con la BEI 5 Schemi di garanzia dei depositi, qualora il loro intervento si sia reso necessario a tutela dei depositanti (che restano comunque indenni dal bail-in) 28 28
Bail-in: esclusioni In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Sono sempre esclusi dall’applicazione del bail-in: • depositi garantiti da DGS • passività garantite, inclusi i covered bond • passività in custodia per conto di terzi • passività da sistemi pagamento e regolamento, con scadenza residua inferiore a 7 giorni • passività interbancarie con una durata originaria inferiore a 7 giorni, escluse quelle infragruppo • debiti nei confronti di dipendenti • debiti commerciali relativi a beni e servizi indispensabili all’operatività della banca • debiti nei confronti del Fisco Le autorità nazionali possono chiudere anticipatamente (close out) i derivati quando avviano una procedura di risoluzione. Si possono assoggettare a bail-in esclusivamente i derivati su cui è stato esercitato il «close out» 29
Bail-in: ulteriori passività escludibili In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Il SRB può, in casi eccezionali, escludere (interamente o parzialmente) alcune ulteriori passività, se: 1 non si può procedere al bail-in in tempi rapidi 2 è necessario assicurare continuità alle funzioni indispensabili all’operatività della banca 3 si vuole evitare un effetto contagio della crisi 4 l’applicazione del bail-in ad alcuni creditori determinerebbe un particolare pregiudizio per gli altri creditori L’eventuale esclusione di alcuni crediti o classi di crediti deve essere compensata da un aumento delle perdite a carico dei creditori cui si applica il bail-in, fermo restando che nessun creditore, assoggettato al bail-in, può subire perdite maggiori di quelle che subirebbe in una procedura di insolvenza 30
Bail-in: il requisito minimo (MREL) Per evitare comportamenti opportunistici, le banche devono detenere una certa quantità di passività ricomprese nel campo di applicazione del bail-in (e fondi propri) Calcolata caso per caso dall’autorità di risoluzione come percentuale sul totale delle passività, compresi i fondi propri ma al netto dei derivati A tal fine, la BRRD introduce il MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) è determinato su base individuale per singola banca, anche avendo riguardo a quanto stabilito a livello consolidato per l’intero gruppo È importante notare che il FSB sta lavorando a una versione «internazionale» del MREL per le sole banche sistemicamente rilevanti a livello internazionale, il TLAC 31
Bail-in: trattamento dei derivati Le autorità di risoluzione possono assoggettare a bail-in esclusivamente i derivati già “chiusi” le autorità sono dotate del potere di risolvere anticipatamente i contratti derivati quando avviano una procedura di risoluzione non si applica se le autorità di risoluzione decidono di escludere i derivati dal campo di applicazione del bail-in 32
Attivazione del fondo di risoluzione In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Se l’autorità di risoluzione decide di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in e di non far sostenere agli altri creditori le perdite relative, può chiedere l’intervento del fondo di risoluzione per coprire tali perdite, a condizione che: 1 sia assoggettato a bail-in l’8% delle passività totali (inclusi i mezzi propri) calcolate al momento dell’avvio della procedura di risoluzione oppure almeno il 20% del valore degli attivi ponderati per il rischio (RWA), ma solo se il fondo di risoluzione competente ha già accumulato contributi ex-ante pari al 3% dei depositi garantiti (esclusa la parte DGS) e la banca ha un attivo inferiore a 900 miliardi di euro. 2 il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5% delle passività totali (inclusi i mezzi propri) calcolate al momento dell’avvio della procedura di risoluzione 33
Attivazione del fondo di risoluzione Il processo decisionale per l’utilizzo del Fondo unico è incardinato sull'SRB, che decide su una procedura di risoluzione nella sua versione “esecutiva”, composta cioè dal Direttore, dai 4 membri permanenti e dai rappresentati delle autorità di risoluzione nazionali interessate Se non si riesce a raggiungere una decisione sulla base del consenso, allora decidono solo il Direttore e i 4 membri permanenti del SRB, a maggioranza semplice e voto capitario L'SRB nella sua versione “plenaria”, composta cioè da tutti i rappresentanti della autorità nazionali, è chiamato a decidere - a maggioranza qualificata dei due terzi che rappresentano almeno il 50 per cento dei contributi per gli interventi di liquidity support che superano il 20 per cento della capienza del Fondo e per gli interventi di ricapitalizzazione diretta che superano il 10 per cento della capienza del Fondo. In ogni caso il SRB nella sua versione “plenaria” dovrà decidere su tutti gli interventi del Fondo una volta che nel corso di un anno il totale degli interventi ha superato la soglia di 5 miliardi di euro 34 34
Il «costo» del fondo di risoluzione In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Il livello di risorse stabilito quale obiettivo (“target level”) è pari all’1% dei depositi garantiti nei 18 Paesi che aderiscono al SRM Le comunicazioni della Commissione indicano un target level di 55 miliardi di euro Il contributo dovuto da ogni singola banca è calcolato sulla base di due componenti: 1 la “flat contribution” 2 la “risk adjusted contribution” 35
Il «costo» del fondo di risoluzione Il trasferimento dei contributi dai Fondi nazionali al Fondo unico sarà regolato da un Accordo Intergovernativo, che tra le altre cose regolamenta l’utilizzo del costituendo Fondo unico durante il periodo transitorio L'accordo intergovernativo entrerà in vigore una volta ratificato dagli Stati membri partecipanti all'SSM/SRM che rappresentino il 90% del totale dei voti ponderati di tutti gli Stati membri partecipanti In linea con quanto previsto dalla BRRD, è prevista la possibilità per le banche di alimentare il fondo con impegni al pagamento garantiti fino a un massimo del 30 per cento del livello obiettivo Ciò permetterà di ridurre l’impatto sul Conto Economico delle banche, visto che gli impegni al pagamento sono contabilizzati “sotto la linea” 36
Il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositanti In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Il fondo DGS potrà essere usato: 1 per rimborsare i depositi garantiti in caso di liquidazione della banca 2 sostenere il costo dell’applicazione del bail-in ai depositi garantiti 3 Finanziare misure di risoluzione alternative al rimborso 4 (eventualmente) finanziare misure di intervento precoce, ma rischio assoggettamento normativa Aiuti di Stato 37 37
Eventuale intervento pubblico In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza In circostanze straordinarie, se sono necessari altri fondi dopo il contributo del 5% da parte del fondo di risoluzione e che il bail-in è stato applicato a tutte le passività incluse nel suo campo di applicazione (esclusi i depositi garantiti), allora l’autorità di risoluzione può chiedere: 1 l’intervento di altri fondi (l’intervento dello Stato, o del Meccanismo Europeo di Stabilità - MES) 2 l’utilizzo di risorse del fondo di risoluzione ancora non impiegate 3 Government stabilisation tools (ma solo in caso di crisi sistemiche) Nel rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato 38 38
Insolvenza o probabile insolvenza In continuità Insolvenza o Dissesto finanziario aziendale probabile insolvenza Risoluzione della banca Liquidazione della banca Le condizioni per avviare una procedure di risoluzione sono tre: 1 Banca in dissesto o a rischio dissesto Valutazione della BCE, previa consultazione dell’autorità di risoluzione o del SRB 2 Nessuna prospettiva ragionevole di evitare il dissesto Valutazione dell’autorità di risoluzione o del SRB in stretta cooperazione con la BCE/autorità nazionale 3 Azione necessaria per l’interesse pubblico Valutazione dell’autorità di risoluzione o del SRB 39 39
La piccola banca dal 1° gennaio 2015 Vigilanza prudenziale a cura della Banca d’Italia con approcci di vigilanza BCE In continuità aziendale Inasprimento requisiti e limitazione attività Riduzione/Conversione degli strumenti di capitale finanziario Dissesto Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione Piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori Nomina Amministratore temporaneo Insolvenza o indsolvenza probabile Liquidazione Coatta Amministrativa (art. 80 TUB) 40 40
Prima soluzione: l'utilizzo del DGS Vigilanza prudenziale a cura della Banca d’Italia con approcci di In continuità aziendale vigilanza BCE Inasprimento requisiti e limitazione attività Intervento del DGS (salvo aiuti di Stato) finanziario Dissesto Riduzione/Conversione degli strumenti di capitale Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione Piano per negoziare la ristrutturazione del debito con i creditori Nomina Amministratore temporaneo Insolvenza o indsolvenza probabile Liquidazione Coatta Amministrativa (art. 80 TUB) 41 41
Gli elementi dell’Unione bancaria Meccanismo Meccanismo Sistema unico di unico di unico di garanzia dei vigilanza risoluzione depositi A partire da Regolamento SRM Direttiva DGS novembre 2014 operativo dal Proposta 1°gennaio 2016 legislativa della Commissione? Single Rulebook EBA Manuale di vigilanza BCE Fonte: BCE 42
La nuova direttiva sulla protezione dei depositanti (DGS) I mezzi finanziari del DGS sono usati principalmente per il rimborso dei depositanti La nuova direttiva DGS prevede la possibilità di utilizzare i fondi del DGS per intervenire in modo precoce, in situazioni di criticità e quando ancora non sia stata avviata la fase di risoluzione, al fine di minimizzare gli oneri a carico dei DGS, evitando allo stesso tempo di aggredire azionisti e investitori - in sostanziale continuità con l’attuale regime Principio del minor onere ma anche per finanziare misure volte a preservare l’accesso dei depositanti ai depositi coperti, compreso il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento dei libretti di deposito, nel contesto in procedure di insolvenza nazionali, purché i costi per il DGS non superino l’importo netto dei depositi coperti della banca 43 43
La nuova direttiva sulla protezione dei depositanti (DGS) Il meccanismo di finanziamento Fino allo 0,8% dei depositi garantiti totali in 10 anni Ex-ante Fino al 30% sotto forma di impegni irrevocabili al pagamento garantiti Ex-post Fino allo 0,5% dei depositi garantiti per anno calendario Forme Operatività sul mercato alternative Prestiti tra meccanismo volontario – recepimento nazionale DGS nazionali 44 44
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