I diritti di previdenza sociale - in Liechtenstein

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I diritti di previdenza sociale
             in Liechtenstein
Occupazione, affari sociali e inclusiione
                              I dirriti di previdenza sociale in Liecthenstein

Le informazioni fornite nella presente guida sono state elaborate e aggiornate in
stretta collaborazione con i corrispondenti nazionali del Sistema di informazione
reciproca sulla protezione sociale nell'Unione europea (MISSOC).
Ulteriori informazioni sulla rete MISSOC sono disponibili all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=815

La presente guida fornisce una descrizione generale delle disposizioni in materia di
previdenza sociale nei rispettivi paesi. Per ottenere maggiori informazioni consultare
ulteriori pubblicazioni MISSOC disponibili al link succitato. In alternativa è possibile
contattare gli enti e le autorità competenti riportati nell’allegato alla presente guida.

Né la Commissione europea né alcuna persona che agisca a nome della Commissione
europea può essere considerata responsabile dell'uso che dovesse essere fatto delle
informazioni contenute nella presente pubblicazione.

© Unione europea, 2012
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

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Occupazione, affari sociali e inclusiione
                                      I dirriti di previdenza sociale in Liecthenstein

Indice

Capitolo I: Introduzione, organizzazione e finanziamento ....................................... 5
  Sommario ...................................................................................................... 5
  Organizzazione della protezione sociale ............................................................. 5
  Finanziamento ................................................................................................ 6
Capitolo II: Servizi sanitari ................................................................................. 7
  Requisiti per beneficiare dell'assistenza sanitaria ................................................ 7
  Rischi coperti ................................................................................................. 7
  Come beneficiare delle prestazioni sanitarie ....................................................... 7
Capitolo III: Prestazioni di malattia in denaro ........................................................ 9
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni di malattia in denaro ............................. 9
  Rischi coperti ................................................................................................. 9
  Come beneficiare delle prestazioni di malattia in denaro ...................................... 9
Capitolo IV: Prestazioni di maternità e paternità ...................................................10
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni di maternità o paternità .......................10
  Rischi coperti ................................................................................................10
  Come beneficiare delle prestazioni di maternità e di paternità .............................10
Capitolo V: Prestazioni di invalidità .....................................................................11
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni di invalidità .........................................11
  Rischi coperti ................................................................................................11
  Come beneficiare delle prestazioni di invalidità ..................................................13
Capitolo VI: Prestazioni e pensioni di vecchiaia .....................................................14
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia ........................................14
  Rischi coperti ................................................................................................14
  Come beneficiare delle prestazioni di vecchiaia ..................................................15
Capitolo VII: Prestazioni ai superstiti ...................................................................16
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni ai superstiti ........................................16
  Rischi coperti ................................................................................................16
  Come beneficiare delle prestazioni ai superstiti ..................................................17
Capitolo VIII: Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali ........18
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie
  professionali ..................................................................................................18
  Rischi coperti ................................................................................................18
  Come beneficiare delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie
  professionali ..................................................................................................19
Capitolo IX: Prestazioni familiari .........................................................................20
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni familiari .............................................20
  Rischi coperti ................................................................................................20
  Come beneficiare delle prestazioni familiari .......................................................20
Capitolo X: Disoccupazione ................................................................................21
  Requisiti per il diritto alle prestazioni di disoccupazione ......................................21
  Rischi coperti ................................................................................................21
  Come beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ..........................................23
Capitolo XI: Risorse minime ...............................................................................24
  Requisiti per beneficiare delle prestazioni relative alle risorse minime ...................24
  Rischi coperti ................................................................................................24
  Come beneficiare delle prestazioni relative alle risorse minime ............................25
Capitolo XII: Assistenza di lunga durata ..............................................................26
  Requisiti per beneficiare dell'assistenza a lungo termine .....................................26
  Rischi coperti ................................................................................................26
  Come beneficiare dell'assistenza a lungo termine ...............................................26

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Allegato : Recapiti delle istituzioni e degli enti e siti Internet utili ............................28

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Capitolo   I:               Introduzione,                                 organizzazione   e
finanziamento

Sommario

Presentazione

Il regime di previdenza sociale del Liechtenstein garantisce prestazioni finanziate
sostanzialmente dai contributi degli assicurati e/o dei l

Registrazione

Il datore di lavoro deve espletare le formalità necessarie affinché i suoi dipendenti
siano effettivamente iscritti alla previdenza sociale. I lavoratori autonomi e le persone
non attive devono presentare personalmente la domanda di iscrizione presso gli enti
competenti.

Ricorsi

Le decisioni degli enti previdenziali sono impugnabili per via giudiziale o
amministrativa. La procedura e i termini dipendono dal ramo della previdenza sociale
interessato. Le decisioni degli enti di previdenza sociale sono sempre accompagnate
da un’indicazione dei mezzi di ricorso disponibili.

Organizzazione della protezione sociale

In Liechtenstein esistono vari ministeri responsabili dei diversi settori della previdenza
sociale.

Oltre a gestire l'economia interna ed esterna, l'Ufficio degli affari economici (Amt für
Volkswirtschaft) è responsabile dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il dipartimento "Controllo delle imprese assicurative e dei fondi pensione" dell'Autorità
per il mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht, FMA) si occupa della previdenza
professionale in caso di vecchiaia, invalidità e decesso. Nel contempo la FMA, ente
autonomo di diritto pubblico, controlla i fondi pensionistici.

L'Ufficio della sanità (Amt für Gesundheit, AG) supervisiona l'attività dei fornitori di
assicurazione privati addetti alla gestione delle assicurazioni sanitarie e contro gli
infortuni. L'AG ha il compito di garantire finanziamenti pubblici soggetti ad
accertamento del reddito per i premi di assicurazione sanitaria destinati ai singoli
assicurati. I fornitori di assicurazioni sanitarie riconosciuti dal governo (tre) sono
membri dell'Associazione di assicurazione sanitaria del Liechtenstein. I fornitori di
assicurazioni contro gli infortuni (in totale otto) registrati presso l'AG e da esso
autorizzati sono tenuti a firmare un contratto che regoli la loro collaborazione.

L'AG, inoltre, concede assegni di maternità soggetti ad accertamento del reddito alle
madri prive del diritto alle indennità di malattia (Taggeld) previste dall'assicurazione
sanitaria.

L'assicurazione vecchiaia e superstiti, l'assicurazione invalidità e la cassa di
compensazione familiare costituiscono tre organismi indipendenti di diritto pubblico

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(AHV-IV-FAK-Anstalten). Tuttavia, sono stati fusi a livello tecnico, al fine di creare una
direzione congiunta. Il loro operato è soggetto al controllo del governo e del
parlamento. Gli AHV-IV-FAK-Anstalten gestiscono il cosiddetto 1° pilastro
dell'assicurazione pensionistica in caso di vecchiaia, disabilità e decesso (un regime
generale di assicurazione nazionale per tutti i residenti e i lavoratori subordinati). Al 1°
pilastro si affiancano il regime obbligatorio della previdenza aziendale personale per i
lavoratori subordinati (2° pilastro) e l'assicurazione volontaria (3° pilastro).

In particolare, il FAK-Anstalt eroga assegni di nascita una tantum, assegni familiari
mensili, prestazioni differenziali (con l'intento di integrare eventuali prestazioni più
basse erogate da un altro paese) e prestazioni per genitori soli. Gli AHV-IV-FAK-
Anstalten offrono anche prestazioni complementari trasferite a coloro che dipendono
dal reddito o dalle risorse di pensionati, assegni di accompagnamento, indennità per
non vedenti, indennità di cura e assistenza e misure di riabilitazione.

L'Ufficio dei servizi sociali (Amt für Soziale Dienste, ASD) assolve compiti ministeriali e
amministrativi e garantisce assistenza psicosociale alla popolazione, conformemente
alla legge sull'assistenza sociale (Sozialhilfegesetz) e alla legge sui giovani
(Jugendgesetz). L'ASD è un organismo multifunzionale, generalmente rivolto a
bambini, giovani e adulti con problemi economici o personali. I servizi offerti
comprendono assistenza personale sotto forma di consulenza, cure e trattamenti,
sostegno finanziario e altre prestazioni in natura.

Finanziamento

Per i lavoratori subordinati, il datore di lavoro è responsabile del versamento periodico
dei contributi. A tale scopo la quota del contributo a carico del lavoratore subordinato
viene trattenuta dallo stipendio e trasferita, insieme ai contributi del datore di lavoro,
all’ente previdenziale.

I lavoratori autonomi, le persone non attive e le persone con un’assicurazione
volontaria provvedono personalmente a versare i propri contributi presso l'organismo
di previdenza sociale competente.

I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
vengono versati dal datore di lavoro, mentre i contributi per l'assicurazione contro gli
infortuni non correlati all'attività lavorativa vengono trattenuti dallo stipendio del
lavoratore su base percentuale.

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Capitolo II: Servizi sanitari

Requisiti per beneficiare dell'assistenza sanitaria

L’assicurazione malattia del Liechtenstein fornisce una tutela in caso di malattia anche
sotto forma di prestazioni in natura (assistenza sanitaria).

Chiunque risieda o svolga un’attività lavorativa nel Liechtenstein (in qualità di
lavoratore autonomo o subordinato) deve essere assicurato ai fini dell’assistenza
sanitaria. Ogni persona deve possedere una posizione assicurativa presso una cassa di
assicurazione malattia; i contributi (premi) vengono versati da ogni assicurato
(sistema individuale). La copertura assicurativa è concessa a partire dal primo giorno
di iscrizione, senza riserve e indipendentemente dall’esistenza di malattie in atto. Non
è richiesto alcun periodo minimo di iscrizione.

Nel Liechtenstein vi sono tre casse di assicurazione malattia (compagnie assicurative
private) ufficialmente autorizzate dal governo a gestire l’assicurazione malattia ai
sensi del regime obbligatorio.

Rischi coperti

Esami preventivi, esami generici, trattamenti e cure eseguiti o dispensati da un
medico, un chiroterapeuta o, su raccomandazione del medico, da personale
paramedico (ad esempio, i fisioterapisti o gli enti erogatori di cure domiciliari), oltre a
farmaci, prodotti per uso medico e analisi prescritti da un medico. I farmaci devono
essere prescritti dal medico generico sulla base di un elenco speciale (che comprende i
farmaci generici, ossia equivalenti e intercambiabili).

Dietro prescrizione medica, sono possibili anche esami, trattamenti e cure in regime
ospedaliero o di day hospital (ricovero ordinario), nonché cure termali (10 CHF, pari a
circa 8,33 EUR al giorno, per un periodo massimo di 21 giorni all'anno). La cassa
malattia può coprire anche il trasporto in ambulanza, purché giustificato da
considerazioni di carattere medico.

L'assicurazione volontaria è generalmente prevista in caso di cure odontoiatriche.
L'assicurazione malattia può coprire alcune cure che risultano necessarie a causa di
problemi di masticazione gravi e inevitabili o a causa di altre gravi malattie e dei
relativi postumi. Per i bambini in età scolare sono applicate norme particolari.

Come beneficiare delle prestazioni sanitarie

Il sistema assicurativo del Liechtenstein si basa sul principio dei contratti e sulla libera
scelta della compagnia di assicurazione da parte dell'assicurato.

È possibile scegliere qualsiasi medico che risulti abilitato all'esercizio della professione
dall'Ufficio della sanità e che abbia firmato un contratto con l'Associazione degli
assicuratori malattia. L'interessato può scegliere liberamente l'ospedale in cui
ricoverarsi, nonché il medico generico o lo specialista da consultare.

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Se esiste un contratto tra l’Associazione delle casse di assicurazione malattia del
Liechtenstein e l’ente che eroga l’assistenza ambulatoriale, le spese sostenute
vengono rimborsate al 100% secondo le tariffe concordate o di legge. In assenza di
contratto, l’assicurato deve farsi carico degli onorari ed è tenuto a sostenere i costi
dell'assistenza sanitaria, che gli saranno rimborsati al 50% secondo le tariffe vigenti.
Le casse di assicurazione malattia propongono un’assicurazione integrativa che copre
l’altra metà delle spese secondo le tariffe applicabili.

Il governo del Liechtenstein conclude accordi tariffari con gli enti che erogano
prestazioni sanitarie. Se l’assicurato sceglie un istituto che ha sottoscritto un accordo
di questo genere, riceverà un rimborso totale delle spese relative a esami, cure, vitto
e alloggio offerti nel reparto ospedaliero di medicina generale. Al contrario, la
copertura dei costi relativi alle cure fornite in ospedali non convenzionati è molto
limitata.

A seconda dell’età e del regime partecipativo scelto (ticket), l’assicurato deve versare
un importo fisso (obbligatorio) di 200 CHF, pari a 167 EUR per anno di calendario, o di
almeno 1 500 CHF (volontario), equivalenti a circa 1.250 EUR, e farsi carico del 10%
delle spese che superano l’importo fisso annuale. Tale partecipazione ai costi si applica
fino alla concorrenza massima di 600 CHF annui (500 EUR).

Gli assicurati che hanno già raggiunto l'età pensionabile sono tenuti a pagare un ticket
di importo pari al 50%. L'obbligo del ticket non sussiste per i ragazzi di età inferiore ai
20 anni, per le persone affette da malattie croniche (annoverate in un apposito elenco)
e per gli esami medici preventivi.

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Capitolo III: Prestazioni di malattia in denaro

Requisiti per beneficiare delle prestazioni di malattia in denaro

In caso di inabilità al lavoro (pari ad almeno il 50%) a seguito di malattia, l’assicurato
ha diritto a un'indennità di malattia.

Tutti i lavoratori subordinati di età superiore a 15 anni che lavorano nel Liechtenstein
per un datore di lavoro avente una sede o filiale nel Liechtenstein devono essere
coperti da un’assicurazione che garantisce loro il diritto alla corresponsione di
indennità di malattia. Le persone con un reddito superiore al tetto massimo previsto
pari a 126 000 CHF (105.000 EUR) e i lavoratori subordinati che lavorano meno di otto
ore a settimana o meno di tre mesi sono esentati dall'obbligo di assicurazione.
Tuttavia, i lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria (compresi quelli
autonomi) possono sottoscrivere un'assicurazione volontaria.

Se durante il periodo di malattia il datore di lavoro continua a retribuire il lavoratore
subordinato, i due possono concordare la proroga dell'indennità prevista
dall'assicurazione malattia. Il datore di lavoro può retribuire il lavoratore per un
periodo massimo di 360 giorni.

Rischi coperti

L'indennità di malattia viene erogata a partire dal secondo giorno di malattia e fino al
ristabilimento dell'assicurato. L'indennità giornaliera di malattia viene corrisposta per
720 giorni al massimo su un periodo di 900 giorni consecutivi. In caso di incapacità
lavorativa totale, l’indennità prevista ammonterà ad almeno l’80% del salario non
percepito.

Le persone disoccupate possono sostituire la propria assicurazione collettiva con una
individuale, in cui il versamento delle indennità ha inizio dopo il 31° giorno. Nei primi
30 giorni di malattia continueranno a ricevere l'indennità di disoccupazione
(Arbeitslosenentschädigung). In tal caso, la cassa di assicurazione contro la
disoccupazione fungerà da "datore di lavoro".

Come beneficiare delle prestazioni di malattia in denaro

L’iscrizione avviene tramite il datore di lavoro. L'inabilità al lavoro deve essere
certificata da un medico.

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Capitolo IV: Prestazioni di maternità e paternità

Requisiti per beneficiare delle prestazioni di maternità o paternità

L’assicurazione malattia offre prestazioni in natura e/o in denaro alle lavoratrici
autonome o subordinate e alle donne che risiedono in Liechtenstein.

Rischi coperti

Prestazioni in natura

L’assicurazione malattia prevede cure ostetriche prestate da medici e ostetriche,
nonché controlli obbligatori durante la gravidanza e le prime 10 settimane successive
alla nascita (cfr. la parte sull’assistenza sanitaria). Inoltre, per ricevere le prestazioni
sanitarie relative alla maternità, la persona assicurata non deve pagare alcun ticket.

Congedo e indennità di maternità/paternità

Tutte le prestazioni erogate dalle casse di assicurazione malattia vengono concesse
anche in caso di gravidanza. Di conseguenza, l’indennità obbligatoria di malattia
(Krankentaggeld) viene corrisposta a tutte le lavoratrici subordinate aventi diritto alle
prestazioni legate alla retribuzione. L’indennità equivale ad almeno l’80% della
retribuzione persa, compresi i normali assegni integrativi.

Le donne iscritte a una cassa di assicurazione malattia per almeno 270 giorni prima
del parto hanno diritto a 20 settimane di indennità giornaliera di malattia. Di queste,
almeno 16 devono essere godute dopo il parto.

L’assegno di maternità (Mutterschaftszulage), finanziato dalle tasse e dipendente dal
reddito, viene versato alle residenti che non svolgono attività lavorativa (o come
importo differenziale oltre a un’indennità di malattia più bassa concessa alle lavoratrici
subordinate). Il suo importo dipende dal reddito del coniuge e dal numero di figli. Il
minimo previsto corrisponde a 500 CHF (417 EUR), il massimo a 4 500 CHF (3.751
EUR).

Come beneficiare delle prestazioni di maternità e di paternità

Per ottenere le prestazioni in natura occorre rivolgersi al medico curante. Le domande
relative alle indennità di malattia devono essere inoltrate alla cassa malattia
competente e quelle per l’assegno di maternità all’Ufficio della sanità.

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Capitolo V: Prestazioni di invalidità

Requisiti per beneficiare delle prestazioni di invalidità

La struttura dei tre pilastri

Si considera invalida la persona che, a causa delle proprie condizioni di salute, è
permanentemente impossibilitata a sopperire ai propri bisogni. Non è prevista una
pensione di invalidità professionale, ma solo una pensione generica per persone inabili
al lavoro.

L’assicurazione contro l’invalidità (Invalidenversicherung, IV) si basa su una struttura
a tre pilastri.

Il “1° pilastro” riguarda le persone professionalmente attive (lavoratori sia subordinati
che autonomi) nel Liechtenstein o i soggetti non attivi (ad esempio, il partner di una
persona professionalmente attiva che deve comunque versare i contributi
previdenziali) che risiedono nel Liechtenstein. Per avere diritto a una pensione di
invalidità è necessario aver versato contributi per almeno un anno.

Se il reddito annuale supera una certa soglia, il lavoratore è coperto anche dal “2°
pilastro” (regime della previdenza aziendale). I lavoratori autonomi possono iscriversi
volontariamente al regime della previdenza aziendale previsto per i loro dipendenti.
Nel caso dell’assicurazione nell’ambito del 2° pilastro, dal salario annuale viene
detratto un “importo non computabile” per evitare una doppia iscrizione nel quadro del
1° e del 2° pilastro.

Il lavoratore può aderire volontariamente all’assicurazione del “3° pilastro” (ad
esempio, all’assicurazione privata).

Grado di invalidità

Il grado di invalidità viene stabilito paragonando i redditi di persone invalide con quelli
di persone sane. Più precisamente, per valutare il grado di invalidità, il reddito che una
persona "può percepire in qualità di invalido” ("reddito di persona invalida",
Invalideneinkommen) viene paragonato al reddito che "potrebbe percepire in qualità di
persona sana" ("reddito di persona sana" o Valideneinkommen). La "perdita di reddito
causata da invalidità" (la differenza tra il reddito della persona sana e il reddito della
persona invalida), espressa in percentuale del reddito della persona sana, corrisponde
al grado di invalidità.

Il grado minimo di invalidità previsto per avere diritto alla pensione equivale al 40%.

Rischi coperti

Assicurazione invalidità (1° pilastro)

L’assicurazione contro l’invalidità eroga le pensioni e fornisce un servizio di
reintegrazione in base al quale è applicato il principio della “riabilitazione prima della
pensione”.

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Attraverso delle misure di reintegrazione si cerca innanzitutto di reinserire la persona
invalida nell’attività lavorativa (ad esempio, tramite la riqualificazione professionale
affiancata dal versamento di indennità giornaliere, l’orientamento professionale, il
collocamento al lavoro, il reinserimento professionale progressivo, gli sgravi fiscali
concessi al datore di lavoro che assume un disabile, adattamento del posto di lavoro,
la disponibilità di ausili tecnici, ecc.).

In caso di insuccesso delle iniziative di reinserimento, l'assicurato (se ha versato
contributi per almeno un anno intero) ha diritto a una pensione di invalidità.
L'erogazione della pensione dipende soprattutto dalla durata dell’assicurazione e dai
contributi versati (in parte anche quelli figurativi). Il suo scopo consiste nel soddisfare
le esigenze di base del beneficiario.

L’importo della pensione viene calcolato in base a due fattori, ossia il periodo
contributivo e il cosiddetto “reddito medio annuale minimo”.

In caso di versamento completo dei contributi (ossia senza interruzioni dall’età di 20
anni fino al momento della comparsa dell’invalidità), l’assicurato ha diritto a una
pensione completa (Vollrente). La pensione di base di invalidità (Stammrente) andrà
da un minimo di 1 160 CHF (967 EUR) a un massimo di 2 320 CHF (1.934 EUR) al
mese.

Se i contributi sono stati versati in modo discontinuo, l’assicurato ha diritto alla
pensione parziale (Teilrente).

L’importo della pensione dipende dal reddito medio annuale minimo. Detto importo
comprende sia i redditi percepiti durante l’intero periodo assicurativo (periodo di
attività), sia dai contributi dei periodi di inattività. I crediti accordati per i periodi
dedicati alla crescita dei figli e per i periodi di assistenza sono valutati come reddito
teorico. Questi quattro fattori vengono divisi a metà fra i coniugi (realizzando il
cosiddetto "splitting") per tutta la durata del matrimonio, non appena entrambi
acquisiscono il diritto alla pensione, o fino al divorzio.

Qualora l’invalidità si manifesti prima dei 45 anni di età, il reddito medio annuale
minimo viene integrato da un cosiddetto “supplemento di carriera” (Karrierezuschlag).

Inoltre, come affermato in precedenza, la pensione può dipendere dal grado di
invalidità. Per un grado di invalidità del 40% viene erogato il 25% della pensione; con
un grado di invalidità del 50% si ha diritto al 50% della pensione e qualora il grado di
invalidità corrisponda al 67% viene concessa la pensione intera.

Detta pensione viene versata solo se l’invalidità è comparsa già da un anno ed è
destinata a protrarsi. Viene erogata fino alla scomparsa dell’invalidità ma può anche
essere sostituita da una pensione di vecchiaia. Questo tipo di pensione viene
corrisposta in 13 mensilità all’anno. A dicembre, il versamento (il cosiddetto assegno
natalizio, Weihnachtsgeld) avviene due volte.

Non è prevista alcuna integrazione per il coniuge del beneficiario. Tuttavia è possibile
che venga corrisposto un supplemento per i figli pari al 40% dell’importo minimo
dell'aliquota di pensione applicabile. Inoltre, è prevista la concessione di assegni di
accompagnamento (Hilflosenentschädigungen), prestazioni complementari per i
pensionati (Ergänzungsleistungen) e indennità per non vedenti (Blindenbeihilfe).

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Regime della previdenza aziendale (2° pilastro)

Il regime obbligatorio della previdenza aziendale mira a proteggere il tenore di vita già
raggiunto dal beneficiario.

La pensione di invalidità professionale (Invalidenrente) viene calcolata in base
all’importo della retribuzione concessa a scopi assicurativi (con detrazione di un
importo pari a 13.920 CHF (11.602 EUR).

In caso di invalidità, l’ente previdenziale verserà una pensione minima di importo
annuo pari al 30% della retribuzione imputabile (oltre a una pensione per i figli,
Kinderrente). Questi importi sono dovuti in caso di invalidità totale. In presenza di
invalidità parziale vengono fissati a un livello inferiore a seconda del grado di
invalidità.

Il diritto a una pensione del regime della previdenza aziendale dura fino al
raggiungimento dell’età pensionabile, quando si acquisisce il diritto alla pensione di
vecchiaia. In alcuni casi è possibile prevedere un indennizzo in capitale della pensione
di invalidità.

Come beneficiare delle prestazioni di invalidità

L’invalidità viene valutata dall’ente competente. Un notevole cambiamento delle
condizioni di salute può determinare una nuova valutazione del grado di invalidità. Le
prestazioni devono essere richieste all'amministrazione competente in materia di
previdenza sociale.

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Capitolo VI: Prestazioni e pensioni di vecchiaia

Requisiti per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia

L’assicurazione ai superstiti si basa sulla struttura dei tre pilastri (come descritto nella
parte sull’invalidità).

L’assicurato ha diritto alla pensione di vecchiaia prevista dal 1° pilastro se ha versato
contributi per almeno un anno intero. L’età pensionabile ordinaria è fissata a 64 anni
sia per gli uomini che per le donne.

Nell’ambito del sistema di pensionamento flessibile, uomini e donne possono scegliere
liberamente, l’età in cui andare in pensione, tra i 60 anni (pensione anticipata) e i 70
anni (pensione posticipata), a prescindere dal coniuge. Di conseguenza l’importo della
pensione anticipata viene ridotto e tale decurtazione diventa definitiva, anche dopo il
raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. La riduzione può essere del 16,5% in
caso di pensionamento anticipato a 60 anni (o meno qualora la persona sia andata in
pensione a un'età prossima all’età pensionabile ordinaria, fissata a 64 anni). il
posticipo della pensione comporta invece un incremento attuariale. L’aumento può
oscillare tra il 5,22% per un posticipo di un anno e il 40,71% per un posticipo di sei
anni (dall’età ordinaria di 64 anni a 70 anni).

L’assicurazione obbligatoria in un regime professionale di assicurazione vecchiaia è
prevista per i lavoratori subordinati che hanno più di 23 anni, sono coperti dal 1°
pilastro, sono impiegati con un contratto di lavoro di durata indeterminata o
determinata ma per un periodo superiore a tre mesi. Sono esentati da tale
assicurazione i lavoratori con un reddito non superiore a 20 520 CHF (17.103 EUR).
L’età pensionabile prevista nel 2° pilastro, relativo al regime della previdenza
aziendale, è la stessa stabilita per il 1° pilastro. Anche in questo caso è possibile sia
una pensione anticipata che una posticipata.

Rischi coperti

Assicurazione vecchiaia (1° pilastro)

L’importo della pensione viene calcolato sulla base di due fattori: il periodo
contributivo (o assicurativo) e il cosiddetto “reddito medio annuale minimo”.

Nel caso in cui il versamento dei contributi sia avvenuto senza interruzione (a partire
dall’età di 20 anni fino all’età pensionabile), l’assicurato ha diritto alla pensione intera
(Vollrente). Viene applicata la formula di calcolo della pensione numero 43, indicante
che la pensione di base di invalidità (Stammrente) oscillerà tra un minimo di 1 160
CHF (967 EUR) e un massimo di 2 320 CHF (1.934 EUR) al mese.

Se i contributi sono stati versati in modo discontinuo, l’assicurato ha diritto alla
pensione parziale (Teilrente), secondo una formula di calcolo della pensione compresa
tra uno e 42.

L’importo della pensione dipende dal reddito medio annuale minimo. Detto importo
comprende sia i redditi percepiti durante l’intero periodo assicurativo (periodo di
attività), sia dai contributi dei periodi di inattività. I crediti accordati per i periodi

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dedicati alla crescita dei figli e per i periodi di assistenza sono valutati come reddito
teorico. Questi quattro fattori vengono divisi a metà fra i coniugi (realizzando il
cosiddetto "splitting") per tutta la durata del matrimonio (a condizione che i coniugi
siano stati assicurati in questi anni in Liechtenstein), non appena entrambi
acquisiscono il diritto alla pensione, o fino al divorzio.

È possibile percepire una pensione parziale anticipata invece di una pensione intera.
La parte restante può essere richiesta in un secondo momento come pensione di
vecchiaia anticipata, ordinaria o posticipata.

Questo tipo di pensione viene corrisposta in 13 mensilità all’anno. A dicembre, il
versamento (il cosiddetto assegno natalizio, Weihnachtsgeld) avviene due volte. Ogni
due anni le pensioni sono adattate all’aumento dei costi e delle retribuzioni. Inoltre, è
possibile erogare un supplemento per i figli pari al 40% dell’importo minimo della
formula pensionistica applicabile (dell'aliquota di pensione).

I titolari di una pensione di vecchiaia residenti nel Liechtenstein hanno anche diritto a
una copertura (parziale) dei costi relativi ad alcuni presidi medici, quali ad esempio le
protesi acustiche.

Regime della previdenza aziendale (2° pilastro)

Le pensioni di vecchiaia previste dal regime della previdenza aziendale (2° pilastro)
sono stabilite sulla base del capitale accumulato. Per ciascun assicurato viene
costituito un capitale di vecchiaia accreditando una parte dei contributi versati
all’organismo di previdenza su un conto individuale di vecchiaia. Al posto della
pensione ordinaria (corrisposta come vitalizio), la cassa pensione può anche prevedere
il versamento di una somma forfetaria.

Come beneficiare delle prestazioni di vecchiaia

Le prestazioni di vecchiaia devono essere richieste all'amministrazione competente in
materia di previdenza sociale. La pensione professionale deve essere richiesta ai fondi
pensionistici professionali.

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Capitolo VII: Prestazioni ai superstiti

Requisiti per beneficiare delle prestazioni ai superstiti

L’assicurazione ai superstiti si basa sulla struttura dei tre pilastri (come descritto nella
parte sull’invalidità).

Il coniuge superstite o divorziato e i figli (naturali, adottati o in affido) della persona
deceduta hanno diritto alla pensione di reversibilità prevista dal 1° pilastro (relativo
all’assicurazione superstiti), a condizione che il soggetto deceduto abbia versato i
contributi per almeno un anno intero.

In caso di decesso dell’assicurato prima dell’età pensionabile, sono corrisposte una
pensione di reversibilità al superstite (al coniuge, ma anche all’ex coniuge o al partner
convivente, solo se previsto, però, dallo statuto della cassa pensione) e una pensione
di orfano (ai figli naturali, adottati e in affido) previste dal regime della previdenza
aziendale (2° pilastro).

Il coniuge superstite può avere diritto a una pensione (prevista sia dal 1° o dal 2°
pilastro) nel caso in cui abbia un figlio a carico, abbia un'età superiore ai 45 anni e sia
stato sposato con la persona deceduta per almeno cinque anni. Se tali condizioni non
vengono soddisfatte, è possibile che detto coniuge abbia diritto a un versamento una
tantum pari a tre importi annui della pensione.

I figli minori di 18 anni hanno diritto alla pensione di orfano, che viene versata anche
ai figli in formazione fino al termine della formazione, ma al massimo fino al
compimento del 25° anno di età.

Rischi coperti

Assicurazione reversibilità (1° pilastro)

La pensione di reversibilità al coniuge vedovo (Verwitwetenrente) viene versata sia a
tempo determinato che a tempo indeterminato, a seconda di alcuni fattori (presenza di
figli a carico, durata del matrimonio, età); le persone che sono già titolari di una
pensione di vecchiaia o di invalidità possono, in caso di decesso del coniuge,
beneficiare di un’indennità aggiuntiva erogata come pensione supplementare ai
superstiti.

Questa pensione ammonta all’80% della pensione teorica della persona deceduta. In
caso di decesso prima dei 45 anni di età, la base di calcolo viene aumentata di un
supplemento di carriera (Karrierezuschlag).

Gli orfani hanno diritto a una pensione di orfano (Waisenrenten) di importo pari al
40% della pensione teorica del genitore deceduto. In caso di morte di entrambi i
genitori, i figli ricevono due pensioni, una per ciascun genitore.

Regime della previdenza aziendale (2° pilastro)

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In caso di decesso dell’assicurato prima dell’età pensionabile, viene corrisposta a vita
una pensione annuale di reversibilità al superstite che ammonta al 18% dello stipendio
applicabile, oltre a una pensione di orfano pari al 6% dello stipendio di riferimento.

In caso di decesso di una persona già titolare di una pensione di vecchiaia o di
invalidità, le pensioni di reversibilità al coniuge superstite e all’orfano salgono,
rispettivamente, al 60% e al 20% dell’ultima pensione di vecchiaia o di invalidità
corrisposta.

Come beneficiare delle prestazioni ai superstiti

Le prestazioni di reversibilità devono essere richieste all'amministrazione competente
in materia di previdenza sociale. Le pensioni professionali devono essere richieste ai
fondi pensionistici professionali.

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Capitolo VIII: Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro
e malattie professionali

Requisiti per beneficiare delle prestazioni in caso di infortuni sul
lavoro e malattie professionali

L’assicurazione contro gli infortuni offre una copertura contro gli infortuni sul lavoro, le
malattie professionali e gli infortuni non connessi al lavoro.

Ogni datore di lavoro è tenuto ad assicurare i dipendenti che impiega nel Liechtenstein
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, le persone che sono
impiegate per almeno 8 ore alla settimana devono essere assicurate contro gli
infortuni non correlati all’attività lavorativa. I lavoratori autonomi (ed eventuali
familiari che li assistono) non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria, ma possono
stipulare un’assicurazione volontaria.

Gli infortuni sul lavoro si verificano durante lo svolgimento di un’attività lavorativa
svolta sotto la direzione del datore di lavoro o nel suo interesse, durante le pause
lavorative, nonché prima o dopo il lavoro, se l’assicurato è autorizzato a restare sul
posto di lavoro. È prevista una copertura anche per gli spostamenti da e verso il luogo
di lavoro.

Le malattie provocate solo o prevalentemente dall’utilizzo di materiali pericolosi o dallo
svolgimento di un lavoro particolare sono considerate malattie professionali. Tali
malattie sono annoverate in un elenco ma è anche possibile dimostrare che sono
causate solo o in gran parte da attività professionali.

Rischi coperti

Servizi sanitari

L’assicurazione eroga le seguenti prestazioni:

 le cure mediche, compresi i trattamenti ambulatoriali da parte di un medico o di un
  dentista o, su prescrizione, le cure dispensate da altri operatori sanitari;
 i medicinali e le analisi prescritti dal medico o dal dentista;
 il ricovero in ospedale (in camera di degenza ordinaria);
 cure e soggiorni di convalescenza prescritti dal medico;
 presidi medici per compensare danni fisici o perdite funzionali;
 spese di ricerca e di salvataggio che si sono rese necessarie e spese di viaggio o di
  trasporto indispensabili dal punto di vista medico;
 spese per la traslazione della salma al luogo di inumazione e costi di inumazione.

Non è previsto il pagamento di alcun ticket da parte degli assicurati.

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Prestazioni in denaro

In caso di incapacità al lavoro a seguito di infortunio, l’assicurato ha diritto a
un’indennità giornaliera a partire dal secondo giorno dopo l’infortunio. In caso di
incapacità totale al lavoro, l’indennità ammonta all’80% dello stipendio dell’assicurato.

In caso di invalidità a seguito di infortunio, l’assicurato ha diritto a una pensione di
invalidità. Se, a causa dell’invalidità, l’assicurato ha bisogno di un aiuto esterno per
compiere gli atti della vita quotidiana, egli ha diritto anche ad un assegno di
accompagnamento (il cui importo dipende dal grado di non autosufficienza).
L’assicurazione contro l'invalidità comprende varie misure di riabilitazione.

I superstiti di una persona deceduta a causa di un infortunio sul lavoro o malattia
professionale hanno diritto a una pensione di reversibilità, ossia di vedova/o o a quella
di orfano.

Inoltre, gli assicurati con danni notevoli e permanenti alla propria integrità fisica o
mentale causati da infortunio possono ricevere un’indennità per danno all’integrità
(Integritätsentschädigung). Tale indennità viene determinata in base al grado del
danno. L’importo massimo equivale a 126 000 CHF (105.020 EUR).

Come beneficiare delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e
malattie professionali

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali devono essere immediatamente
segnalati all’ente assicuratore o al datore di lavoro. L’assicurato può scegliere
liberamente un medico o un ospedale convenzionati.

Un notevole cambiamento del grado di invalidità può determinare una nuova
valutazione della pensione di invalidità da erogare.

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Capitolo IX: Prestazioni familiari

Requisiti per beneficiare delle prestazioni familiari

Gli aventi diritto sono le persone non attive e le persone attive residenti nel
Liechtenstein.

Genitori naturali, nonni, genitori acquisiti, genitori adottivi, nonché orfani residenti in
Liechtenstein e privi di entrambi i genitori, possono avere diritto alle prestazioni
familiari.

Rischi coperti

Le prestazioni familiari si dividono come segue:
 indennità di nascita una tantum (anche in caso di adozione di un bambino di meno
  di 5 anni);
 assegno mensile per ogni figlio a carico (fino al 18° anno di età del figlio);
 assegno mensile per famiglia monoparentale (fino al 18° anno di età del figlio);

L’importo dell’assegno per i figli (Kinderzulage) dipende dal numero di figli e dalla loro
età. In caso di uno o più figli, l’assegno ammonta a 280 CHF (233 EUR) per ogni figlio.
In caso di parti plurimi, l'importo sale a 330 CHF (275 EUR) per ciascun figlio, qualora
in famiglia siano presenti tre o più figli e per ogni figlio di età superiore ai 10 anni.

Le indennità di nascita (Geburtszulagen) vengono erogate in seguito alla nascita di un
figlio e all’adozione di un bambino di età inferiore a cinque anni. In caso di parti
plurimi, tali indennità risultano leggermente più alte.

I figli a carico residenti in Liechtenstein hanno diritto a un anticipo dell’assegno di
alimenti, in caso di mancato successo dei provvedimenti di esecuzione.

Come beneficiare delle prestazioni familiari

Per richiedere le prestazioni familiari occorre rivolgersi all'amministrazione competente
in materia di previdenza sociale (FAK, Liechtensteinische Familienausgleichskasse),
soggetta al controllo dello Stato.

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Capitolo X: Disoccupazione

Requisiti per il diritto alle prestazioni di disoccupazione

L’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione copre tutti i lavoratori subordinati
e gli apprendisti. I lavoratori autonomi non possono aderire al regime di assicurazione
disoccupazione su base volontaria.
L'assicurato ha diritto all’indennità se:
 al più tardi, il giorno in cui fa domanda di un'indennità di disoccupazione si presenta
  personalmente all’Ufficio per gli affari economici, sottoponendosi alla procedura di
  controllo prevista;
 si mette a disposizione dell’ufficio di collocamento (vale a dire, che può esercitare
  un’attività retribuita ed è pronto ad accettare qualunque occupazione adeguata);
 ha raggiunto un periodo minimo di assicurazione di 12 mesi: nell’arco dei due anni
  precedenti la disoccupazione, egli ha occupato un posto per cui sono stati versati
  contributi all’assicurazione contro la disoccupazione oppure è esente dal pagamento
  di contributi a causa di malattia o formazione;
 non ha diritto alla pensione di vecchiaia; se l’assicurato ha diritto a una pensione di
  vecchiaia parziale, le indennità giornaliere sono ridotte in proporzione all’importo di
  tale pensione;
 risiede nel Liechtenstein o vi soggiorna per motivi legati a un’attività a tempo
  determinato (lavoratori subordinati nel Liechtenstein per un datore di lavoro avente
  la sede o una filiale nel Liechtenstein);
 è stato vittima di un infortunio sul lavoro riconosciuto.

Le persone responsabili del proprio stato di disoccupazione non hanno diritto alle
indennità giornaliere fino a un periodo massimo di 60 giorni di disoccupazione.
Tuttavia, al termine di questo periodo ne hanno diritto.

Rischi coperti

Le principali prestazioni derivanti dall’assicurazione contro la disoccupazione sono
costituite dall’indennità di disoccupazione Arbeitslosenentschädigung), dall’indennità di
disoccupazione parziale (Kurzarbeitsentschädigung) e da assegni in caso di insolvenza
(Insolvenzentschädigung).

L’Ufficio dell’economia pubblica, inoltre, fornisce informazioni riguardo al diritto alle
prestazioni, offre un servizio di collocamento e promuove la formazione iniziale e
continua dei disoccupati.

Indennità di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione viene erogata tenendo conto della retribuzione
dell’assicurato, della sua età e del suo dovere di prendersi cura dei figli. Il relativo
importo equivale all’80% dell’ultima retribuzione lorda percepita dal disoccupato.
Qualora l’interessato non abbia figli a carico, percepisca un’indennità giornaliera
completa di importo superiore a 140 CHF (117 EUR) e non sia affetto da alcun tipo di
disabilità, l’indennità può essere ridotta al 70%.

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Tra l’altro, la durata dell'indennità di disoccupazione varia a seconda dell’età del
richiedente. Le indennità (giornaliere) vengono corrisposte per 130 giorni fino a un
massimo di 500 giorni nell’arco di due anni (130 giorni in caso di periodi che
prevedono l’esenzione dal versamento di contributi; 200 giorni se l’assicurato ha
un’età inferiore ai 25 anni ed è libero da obblighi di mantenimento; 260 giorni se
l’interessato supera i 25 anni di età; 400 giorni se questi ha più di 50 anni e ha
maturato un periodo contributivo di oltre 18 mesi; 500 giorni per persone con un
periodo contributivo superiore a 22 mesi e una pensione di invalidità pari ad almeno il
40%).

In caso di violazione degli obblighi (quale quello della collaborazione) non vengono
erogate prestazioni per periodi di disoccupazione di breve durata. In questi casi si
parla di giorni di sospensione.

Indennità di disoccupazione parziale

Si parla di lavoro a tempo parziale in caso di riduzione dell’orario lavorativo o di
interruzioni periodiche dell’attività dovute a particolari condizioni economiche o
atmosferiche.     In   tal     caso,    l’indennità  di    disoccupazione    parziale
(Kurzarbeitsentschädigung) può essere concessa sotto forma di indennità giornaliera.

I lavoratori subordinati che esercitano una delle seguenti professioni hanno diritto a
un’indennità di disoccupazione per eventi atmosferici: muratore, carpentiere,
intonacatore, operaio di cava, operaio nel settore delle costruzioni stradali, copritetto,
selciatore, scalpellino, piastrellista, giardiniere paesaggista, lattoniere, addetto alla
pulizia dei canali, operaio addetto alla stabilizzazione di argini e terreni, operaio
specializzato nella movimentazione terra e operaio forestale, purché non esercitino la
loro attività nel dipartimento di un’azienda agricola. I lavoratori subordinati che
operano in altri settori possono essere assimilati a quelli che esercitano le
summenzionate professioni se il loro stato di disoccupazione è legato a un'attività
connessa a una di tali professioni.

Altri benefici

Durante il periodo di disoccupazione, l’assicurazione contro la disoccupazione versa la
parte di contributi a carico del datore di lavoro al sistema di assicurazione
pensionistica statale e al regime aziendale (ma non, nell’ambito del 2° pilastro, i
contributi per l’assicurazione vecchiaia). L’assicurazione contro la disoccupazione,
inoltre, si fa carico dei contributi del datore di lavoro per l’assicurazione malattia.

L’assicurazione contro la disoccupazione versa anche le indennità giornaliere per i
primi 30 giorni di malattia (per un periodo massimo di 44 giorni lavorativi nell’arco di
due anni).

In caso di fallimento del datore di lavoro o quando i provvedimenti di esecuzione
forzata non sortiscono l’effetto sperato, l’assicurato percepisce dall’assicurazione
contro la disoccupazione un'indennità di insolvenza.

Questo si verifica se viene dichiarata l’apertura del procedimento fallimentare a carico
del datore di lavoro o se viene rifiutata una domanda di apertura del procedimento
fallimentare per la probabile mancanza di risorse sufficienti a coprire i costi del
procedimento e se, in quel momento, l’assicurato possiede dei crediti salariali.

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È possibile che l’indennità di insolvenza sia prevista anche nel caso in cui l’assicurato,
per recuperare i propri crediti salariali, ha avviato almeno una volta un procedimento
di esecuzione forzata non (del tutto) efficace nei confronti del proprio datore di lavoro.

I crediti salariali sono coperti per un periodo massimo di tre mesi degli ultimi sei che
precedono l’apertura del procedimento fallimentare, dopo il rigetto dello stesso o un
procedimento inefficace di esecuzione forzata.

Come beneficiare delle prestazioni di disoccupazione

In caso di disoccupazione, la verifica e il pagamento delle indennità spettano all’Ufficio
per gli affari economici (Amt für Volkswirtschaft). Il giorno in cui fa domanda di
un'indennità di disoccupazione, l’assicurato deve presentarsi personalmente all’Ufficio
per gli affari economici, sottoponendosi alla procedura di controllo prevista.

Gli assicurati e i membri delle loro famiglie devono trasmettere fedelmente all’Ufficio
per gli affari economici tutte le informazioni pertinenti per la valutazione della
domanda e per la fissazione dell’importo dell’assegno di disoccupazione. Essi, inoltre,
devono segnalare spontaneamente all’Ufficio dell’economia pubblica qualsiasi
variazione della loro situazione personale o economica che possa influire sul loro diritto
all’indennità.

Gli assicurati che hanno subito un infortunio sul lavoro riconosciuto devono rispondere
alle convocazioni dell’Ufficio degli affari economici, che periodicamente li invita a dei
colloqui di consulenza e di collocamento; devono inoltre rispettare le disposizioni di
controllo previste dalla regolamentazione, seguire le direttive dell’Ufficio degli affari
economici riguardo all’accettazione di un impiego adeguato o alla frequentazione di
corsi di formazione in vista di una riqualificazione professionale o di una formazione
continua e, infine, devono prodigarsi per trovare un impiego da soli.

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Capitolo XI: Risorse minime

Requisiti per beneficiare delle prestazioni relative alle risorse minime

Assistenza sociale

Le persone sole e le famiglie che versano in particolari condizioni di indigenza possono
avere diritto all’assistenza sociale se risiedono in Liechtenstein. Inoltre, in caso di
necessità, l’assistenza sociale può essere fornita anche ai cittadini del Liechtenstein
che vivono al di fuori dell’UE o del SEE.

Prestazioni supplementari

Queste prestazioni spettano di diritto ai titolari di pensione (anche beneficiarie di una
pensione anticipata), ai superstiti (vedovi, vedove, orfani), agli invalidi (con almeno il
50% di invalidità), ai beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro
l’invalidità e ai beneficiari di assegni di accompagnamento.

Le prestazioni integrative sono prestazioni legate alla residenza e che dipendono dal
reddito e dal patrimonio.

Rischi coperti

Assistenza sociale

L’assistenza sociale (Sozialhilfe) offre sussidi per soddisfare le esigenze principali della
vita quotidiana e sostenere i costi di alloggio, nonché contributi di base alla Cassa di
assicurazione malattia.

Nel calcolare l’assistenza sociale si tiene conto della persona bisognosa di assistenza e
dei familiari a carico che vivono con lei nel medesimo nucleo familiare. L’assistenza
sociale viene versata come importo variabile, ossia: dal livello di sussistenza del
nucleo familiare si detrae il reddito individuale di ciascun membro del nucleo, al fine di
raggiungere l’importo effettivo dell’assistenza sociale.

Non sono previsti limiti di tempo per questo tipo di assistenza. Tuttavia, viene
effettuata una rivalutazione periodica. Le persone abili al lavoro sono tenute ad
accettare qualsiasi tipo di lavoro ritenuto adeguato alle loro capacità. Per quanto
riguarda i genitori soli, la decisione del tipo di lavoro adeguato si basa sulla
valutazione della responsabilità relativa alla cura dei figli.

Prestazioni supplementari

Il loro importo è determinato quindi dalla situazione personale dell'interessato
(composizione del nucleo familiare) e dalla sue condizioni economiche.

Assegno di accompagnamento

Se l’assicurato non percepisce alcuna indennità da parte di un'assicurazione contro gli
infortuni, ha diritto a un assegno di accompagnamento (Hilflosenentschädigung). La
non autosufficienza viene valutata in base al grado di effettiva necessità di un aiuto

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