Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia - Lega ...

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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia - Lega ...
Federazione Italiana Giuoco Calcio
                                        Lega Nazionale Dilettanti
                                       Comitato Regionale Sicilia

    DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI
             Via Marsala 279 – 91100 Trapani
             Tel. 0923 25797 – Fax 0923 25797
                    Sito web: sicilia.lnd.it
               e-mail: cplnd.trapani@figc.it
      PEC: delegazione.trapani@lndsicilia.legalmail.it

NUMERO COMUNICATO 1          DATA COMUNICATO 01/07/2021

             STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Sommario

COMUNICAZIONI ............................................................................................................................................... 3

Comunicazioni F.I.G.C. ....................................................................................................................................... 3

Comunicazioni L.N.D. ......................................................................................................................................... 4

Comunicazioni C.R. ............................................................................................................................................ 5

Comunicazioni della Delegazione .................................................................................................................... 10

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                                                                  2 di 27
COMUNICAZIONI
                               1. Comunicazioni F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                         3 di 27
2. Comunicazioni L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 383 DEL 25 GIUGNO 2021 – (CU. N. 317/A FIGC)

In allegato, si pubblica il C.U. n. 383 contenente il C.U. n. 317/A FIGC riguardante l’approvazione della norma
transitoria all’art. 50 delle NOIF

CIRCOLARE N. 147 DEL 28 GIUGNO 2021

In allegato, si pubblica la Circolare n. 147 avente come oggetto: Legga 4 agosto 2017, n. 124 – art.1, commi
125-129. Adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità. Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 19 APRILE 2021

Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati
delle Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così
come previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C.
n. 201/A del 20 Maggio 2020.
Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato
obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.
I tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso,
dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano.
Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                4 di 27
3. Comunicazioni COMITATO REGIONALE

3.1        SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE
SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO TESSERATO
CALCIATRICI E CALCIATORI “UNDER 23”

Si riporta il Regolamento in oggetto, deliberato dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., invitando le Società
interessate, entro e non oltre il termine del 15 Luglio 2021 (Termine Perentorio) a presentare a questo
Comitato Regionale apposita istanza di concessione del contribuito straordinario.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai Signori:

CALOGERO GIANNOPOLO                         Tel. 091 6808408

ROSALIA LO IACONO                           Tel. 091 6808428

FABIO GIATTINO                              Tel. 091 6808422

Indirizzo E-Mail: sicilia.amministrazione@lnd.it

            REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE
                         SOCIETA'ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
                      CHE HANNO TESSERATO CALCIATRICI E CALCIATORI UNDER 23

                                                 PREMESSO CHE

     a) La Lega Nazionale Dilettanti, ad integrazione degli interventi sino ad oggi posti in essere in favore
delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che risultano negli organici dei Campionati nella
stagione sportiva 2020/2021, ha chiesto alla F.I.G.C. di poter utilizzare, a tale proposito, anche parte delle
risorse economiche rivenienti dal Fondo Mutualità previsto al comma I dell'art. 22 del Decreto Legislativo 9
gennaio 2008 n. 9 (come modificato dall'art. 14 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 1939 convertito in
Legge il 1° dicembre 2016 n. 225) relativo alla "cessione dei diritti televisivi ";

      b)   che, nello specifico, la F.I.G.C. a tale proposito ha individuato degli ambiti di intervento quali   ad
           esempio:
          Indennità e rimborsi per costo e trasferte di calciatori e tecnici tesserati per Società nelle quali
           hanno militato giocatori e giocatrici Under 23;

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                   5 di 27
sulla base di tali premesse il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in Roma il 23
giugno 2021, ha

                                 DELIBERATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 - Contributo straordinario per la stagione sportiva 2020/2021 in favore delle società ed
Associazioni Sportive dilettantistiche che hanno tesserato calciatrici e calciatori Under 23
Con riferimento al "Regolamento per la distribuzione delle risorse rivenienti dalla commercializzazione dei
diritti televisivi del calcio professionistico '', nel testo modificato dal Consiglio Federale nella riunione del
9 giugno2021, la Lega Nazionale Dilettanti, in via straordinaria ed unicamente con riferimento alla
stagione sportiva 2020/2021, destinerà risorse rinvenienti dal Fondo Mutualità per il complessivo importo
di €.2.500.000,00 in favore di società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che nella stagione sportiva
2020/2021 hanno tesserato calciatrici e calciatori Under 23.

Articolo 2 -Destinatari del contributo straordinario

Le iniziative ed i progetti attinenti e/o connessi alla formazione, focalizzando, quindi, l'utilizzo di calciatori
convocabili   per le squadre nazionali giovanili italiane, maschili e femminili, destinatari del contributo
straordinario saranno esclusivamente tutte le Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche che nella
stagione sportiva 2020/2021avranno tesserato calciatrici e calciatori Under 23.

                Nell’ambito delle finalità suindicate saranno pertanto corrisposti, previa verifica della
documentazione relativa alle spese sostenute, i contributi nella misura massima come si seguito indicata
con riferimento agli organici dei rispettivi Campionati:

    -   CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE                                      €.1.250,00
    -   CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE                                     €. 750,00
    -   CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C – C1                                     €. 800,00
    -   CAMPIONATO CALCIO A 5 REG.LE FEMMINILE                                 €. 525,00

                Le società ed Associazioni Sportive interessate, entro e non oltre il termine del                15
luglio 2021, termine da considerarsi perentorio e non prorogabile – dovranno produrre al Comitato
Regionale Sicilia apposta istanza di concessione del contributo straordinario corredata da copia dei
documenti attestanti il riconoscimento di eventuali indennità, i costi di trasferta, di vitto alloggio sostenuti
con riferimento all’utilizzo dei calciatori/calciatrici Under 23 e dei tecnici di squadre in cui militano gli stessi
calciatori/calciatrici con status dilettanti Under 23 corredati dalla tracciabilità bancaria degli avvenuti
pagamenti come da modulistica allegata al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                     6 di 27
PARTECIPAZIONE A TORNEI NON AUTORIZZATI DALLA F.I.G.C.

Si fa presente che è tassativamente vietato a Società e giocatori tesserati alla Federazione Italiana
Giuoco Calcio organizzare o partecipare a Tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione
stessa. I Tornei, una volta autorizzati, dovranno svolgersi nel rispetto del relativo Regolamento così
come autorizzato. Gli inadempienti verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari; si ricorda altresì che
gli eventuali infortuni accorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere
ammessi al beneficio del risarcimento.

Si riportano gli articoli 32, 34 e 35 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

                                           Art. 32- Regolamento L.N.D-
                                                  I tornei ufficiali

 1. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti
 e le modalità di esecuzione.

 2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti devono essere
 preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.

 3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono essere
 preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali.

 4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega
 devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.

                                           Art. 34- Regolamento L.N.D-
                            Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane

 1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai
 Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza.

 2. L’approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di competenza dei
 Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti.
 3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, Divisioni, Dipartimenti o
 Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato o Divisione, o
 Dipartimento.
 4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l’autorizzazione e l'approvazione
 del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve
 pervenire per il tramite della Lega.

 5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell’attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre
 rappresentative di Comitati, di Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                 7 di 27
Art. 35- Regolamento L.N.D-
                         Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere

 1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di
 squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C.,
 competente al rilascio delle relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere
 europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della
 L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla
 U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione
 deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno settanta
 giorni prima dell’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I regolamenti dei Tornei dovranno
 essere redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione delle società
 partecipanti e la Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere
 necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed
 almeno due Componenti, e deve essere riportata l’attestazione che il Torneo sarà diretto secondo
 normativa I.F.A.B. di ultima edizione.

 2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono
 parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la
 prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l’avvenuta conclusione delle trattative
 ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.

 3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega, in
 maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro
 effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.

 Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.

CORSO PER COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA

Con C.U. N. 251 del 21 Maggio 2021 è stato pubblicato il Pre-bando e scheda di pre-iscrizione per un
eventuale Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva che avrà luogo nel periodo da Ottobre 2021 in poi.

Il Bando ufficiale verrà pubblicato sul sito del Settore Tecnico F.I.G.C. non appena raggiunto il numero minimo
di 25 iscritti.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it
accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati
Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. Questa funzione
mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti
(indirizzo, telefono, fax).

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                           8 di 27
CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C.
che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle
N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne
atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito
della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il
martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo
di ogni diritto.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di
raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega
Nazionale Dilettanti.

Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigenti regolarmente tesserati e risultanti agli
atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali
di Gara.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                   9 di 27
4. Comunicazioni della DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1     SEGRETERIA

AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CAMBI DI
SEDE SOCIALE – CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE – CAMBI DI ATTIVITA’ DA
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA - TRASFORMAZIONE
DA SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE – TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI
PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETA’ DI CAPITALI – REGISTRO
NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (Registro 2.0
C.O.N.I.) - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

I moduli federali per Affiliazione, Fusione e Cambi Denominazione e/o Sede Sociale nonché fax simile
Atto Costitutivo e Statuto e “Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica” sono pubblicati nella Sezione “Modulistica” del sito WEB del Comitato Regionale Sicilia.

                                                      **********

In data 18 Maggio 2021 la F.I.G.C. ha accolto le richieste di deroga agli Artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.
avanzate dalla L.N.D. ed ha pubblicato il proprio Comunicato Ufficiale N. 244/A, riportato dalla L.N.D.
su proprio C.U. N. 310 del 18 Maggio 2021 (vedere C.U. Comitato Regionale Sicilia N. 248 del 19 Maggio
2021 e seguenti).

Ciò premesso, in prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2021/2022, si ritiene opportuno richiamare
l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

                                 DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

                                                 Art. 15 - N.O.I.F.

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all’Art. 15 delle N.O.I.F.

Si rammenta che a partire dal 1° Luglio 2021 per le Società “non professionistiche” entrerà in vigore
l’Art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa le
Società avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di “Posta Elettronica Certificata” eletto per le
comunicazioni. Tale comunicazione sarà condizione per l’affiliazione. In caso di modifica dell’indirizzo
di “Posta Elettronica Certificata” la Società sarà tenuta a darne informativa alla FIGC ed alla LND e
dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento di tale dato sul portale LND.

Si sottolinea l’importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, l’area
degli indirizzi sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove
intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo
l’approvazione, è necessario fornirne tempestiva informazione alla F.I.G.C. ed alla L.N.D., tramite le
apposite funzioni previste sul portale L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                            10 di 27
A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

       La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice
        copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2021/2022;
       Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate e ben leggibili, con particolare riferimento
        agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi), al
        domicilio digitale (PEC) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;
       Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’Atto Costitutivo e dello
        Statuto;

Sarà utile che la compilazione del modulo avvenga con scrittura leggibile e facilmente comprensibile, ovvero
con supporto meccanografico – se possibile – al fine di evitare errate registrazioni da parte degli uffici federali.

    B) Tipologia e denominazione sociale

       La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi
        dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):

        A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

        A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica

        S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica

        G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico

        S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica

        C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

        F.C.D. = Football Club Dilettantistico

        A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica

        U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

        U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica

        POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

    N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata
    normativa.

       La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
       Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
       Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di
        compatibile riduzione a 25 lettere;

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                     11 di 27
   Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni
        stesse delle Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta
        per la Società affilianda l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la
        denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);

    Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per
    l’eventuale regolarizzazione.

    B1) Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere
rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie
di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;

- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile
con “Nuova XXXX”);

- “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione

(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”)

(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR
XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati
giovanili).

    -   denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
    -   denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società

Si rammenta che l’inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati Regionali,
anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità
di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

    1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito
       senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
    2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
    3. Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a
       partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
    4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci
       Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
    5. I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.

Alla domanda vanno allegati:

A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                    12 di 27
B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica. Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico NON dovrà
essere inserito il codice provvisorio in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.

D) Tassa di affiliazione

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e
pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

                                                  AFFILIAZIONE

                                                 Art. 15 - N.O.I.F.

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita
domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

a) atto costitutivo e statuto sociale;

b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;

c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato
Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.

4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta
ottenuta la stessa dal Tribunale competente.

5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in
relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.

6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al
Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.

7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni
o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci.
Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro
partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da
società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria
affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono,
attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.

7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare,
entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le
successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura
dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta
entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                       13 di 27
misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione
dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.

8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle
presenti norme.

               DOMANDE PER FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE –

                 CAMBI DI SEDE SOCIALE – CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE –

   CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA -
 TRASFORMAZIONE DA SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE – TRASFORMAZIONE DA
    SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETA’ DI CAPITALI -
                             STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Si rappresenta che le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire a questo
Comitato Regionale inderogabilmente entro:

          MERCOLEDI’ 14 luglio 2021 considerato che dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.D.
           entro e non oltre LUNEDI’ 19 LUGLIO 2021, al fine di consentire il successivo inoltro alla
           Segreteria Federale, che dovrà avvenire entro e non oltre LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021.

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 18 Maggio 2021 della L.N.D. – (Già pubblicato con C.U. N. 248 del
19 Maggio 2021 e seguenti) -

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale N. 244/A della FIGC, inerente disposizioni derogatorie agli
articoli 17, 18 e 20 N.O.I.F., per le Società dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico, valevoli per la
stagione sportiva 2021/2022:

                      COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A del 18 Maggio 2021 della F.I.G.C.

                                         Il Consiglio Federale
 -       nella riunione 17 Maggio 2021;

 -       vista la nota in data 12 Maggio 2021, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando il
         perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha evidenziato l'opportunità di porre in
         essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni
         dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;

 -       ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti , tenuto conto
         del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;

 -       valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini
         di presentazione delle domande di cambio di denominazione , di trasferimento di sede sociale, di
         fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni,

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                     14 di 27
introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione
        sportiva 2021/2022;

 -      visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

 -     su proposta del Presidente Federale e d 'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

                                      h a delib er at o
 ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento
 di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si
 applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. , per la stagione
 sportiva 2021/2022:

 1) sarà consentito alle società presentare domanda di cambio di denomina zione, di trasferimento di
        sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 26 luglio 2021;

     2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata
         alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o,
         anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa
         provin cia o in provincia confinante , all'interno della stessa Regione; c ) non si applica il vincolo
         del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

 3) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono
         essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il
         vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due
         stagioni sportive precedenti.

     Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

A) FUSIONI – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 26 LUGLIO 2021 -

Le FUSIONI sono consentite alle condizioni di cui all’Art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in
deroga di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021.

Le domande di FUSIONE tra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle società che hanno deliberato la fusione;

- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle società che richiedono la fusione;

- Atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                             15 di 27
In particolare, si richiama l’attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a deliberare la fusione i
Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale
della società sorgente dalla fusione;

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con identica o
similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve
sempre precedere e non seguire la denominazione;

- per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire non oltre il 19
LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Fusioni”. Il nuovo
numero di codice della Società sorgente dalla Fusione, verrà inserito nel sistema informatico AS400
direttamente dal Comitato Regionale;

- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della
loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.;

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

B) SCISSIONI – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 26 LUGLIO 2021 -

Le SCISSIONI sono consentite alle condizioni di cui all’Art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni
in deroga di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021.

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali
il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la SCISSIONE, mediante
conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto
una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la Scissione della sola attività di Settore
Giovanile e Scolastico.

Le domande di SCISSIONE dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che hanno deliberato la scissione;

- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la
documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione).
Il numero di codice della Società richiedente l’affiliazione verrà inserito nel sistema AS400 direttamente
dal Comitato Regionale;

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società
oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l’attenzione:

- per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire non oltre il 19
LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Scissioni”;

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                      16 di 27
- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della
sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

                            FUSIONI – SCISSIONI – CONFERIMENTI D’AZIENDA

                                                Art. 20 - N.O.I.F.

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una Società, il conferimento in conto capitale dell’azienda
sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di
scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla
Società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà
dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.

2. L’approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda. Le
delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda in conto capitale di una
società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione
da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie
autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la
scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di
aziende con le relazioni peritali, l’atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva a
seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda sportiva, nonché l’elenco nominativo dei
componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, debbono essere
presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile,
debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissioni o conferimento d’azienda, in ambito professionistico, possono
essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo avere acquisito il parere delle Leghe competenti
o, in caso di Società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile. Nel
caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e
conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre
Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata
esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La
CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a
garantire la continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa
sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla
fusione e l’anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                 17 di 27
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta
trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della
società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di una società affiliata in una
società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita
l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società
conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività
sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione
mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più
società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società posseduta
dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, le società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla
F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento
devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In
ambito dilettantistico e di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica le società interessate alla fusione,
ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni
confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra
società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il
criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra società che nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune,
non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

C) CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della
L.N.D.: 26 LUGLIO 2021

(in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021)

I CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE sono consentiti alle condizioni di cui all’Art. 17 delle N.O.I.F..

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;

- Atto costitutivo originario;

- Statuto Sociale con la nuova denominazione;

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                             18 di 27
In particolare, si richiama l’attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i
Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’Atto costitutivo originario e dallo Statuto Sociale
aggiornato della società;

- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: l’esistenza di altra
società con identica o similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di
un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

- per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire entro e non
oltre il 19 LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Cambio
di Denominazione Sociale”;

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

Per quanto attiene alle sole Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio
Femminile, fatte salve le disposizioni generali in ordine all’applicazione dell’Art. 17, delle N.O.I.F., è fatto
obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l’indicazione del
Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all’atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della
Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società,
utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all’appartenenza territoriale del
medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di
una Società (cfr. Circolare della L.N.D. N. 14 del 29 Novembre 2005).

                                            DENOMINAZIONE SOCIALE

                                                Art. 17 - N.O.I.F.

1. La denominazione sociale risultante dall’atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della
priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.

2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega
competente o della Divisione Calcio Femminile o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente
della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 Luglio di ciascun anno. Per le Società
associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 Luglio. All’istanza vanno allegati, in copia
autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l’atto costitutivo, lo
statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale
sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico è ammessa l’integrazione della denominazione sociale con il
nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                     19 di 27
D) CAMBI DI SEDE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 26
LUGLIO 2021 –

I CAMBI DI SEDE SOCIALE sono consenti alle condizioni di cui all’Art. 18 delle N.O.I.F. e, in base alle
disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021, il trasferimento di sede sarà
consentito alle seguenti condizioni:

            a) la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una Stagione Sportiva;
            b) la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante,
               purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia
               confinante, all’interno della stessa Regione;
            c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due Stagioni Sportive
               precedenti.

Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate alla lettera C).

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire non oltre il 19
LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Cambio di Sede
Sociale”;

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

E) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il
tramite della L.N.D.: 26 LUGLIO 2021 –

I CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE sono consenti alle condizioni di cui agli Art. 17 e 18
delle N.O.I.F. e, in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021, il
trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

            a) la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una Stagione Sportiva;
            b) la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante,
                purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia
                confinante, all’interno della stessa Regione;
            c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due Stagioni Sportive
                precedenti.
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate alle lettere C) e D).

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire non oltre il 19
LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Cambio di
Denominazione e di Sede Sociale”;

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

                                               SEDE SOCIALE

                                               Art. 18 - N.O.I.F.

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                        20 di 27
2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.

L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente
prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica
del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società,
nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi
federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito
professionistico e di Divisione Calcio Femminile, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro
il 5 luglio di ogni anno.

4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega o la Divisione Calcio Femminile.

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C.
da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati
motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive
precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione
o di conferimento di azienda.

F) CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA -

Le richieste devono pervenire alla Segreteria della L.N.D. a partire dal 21 Giugno 2021.

La L.N.D., verificati i documenti, provvederà ad eseguire le variazioni richieste.

L’aggiornamento di queste variazioni sul sistema AS400 sarà fondamentale ai fini del corretto inquadramento
delle Società al momento delle iscrizioni e del calcolo dei costi da attribuire alle stesse Società.

G) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE -

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un
mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’Art. 17 delle N.O.I.F., ed alle disposizioni
derogatorie agli Artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021, che prevedono
che la domanda sia inoltrata entro il LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione
Sociale (lettera C).

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire entro e non oltre
il 19 LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative domande, unitamente
all’atto costitutivo della Società prima della trasformazione.

La procedura corretta della trasformazione da Società di Capitali in Società di persone è disciplinata dall’Art.
2500 sexies del Codice Civile.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                     21 di 27
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo,
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

H) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE – ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON
   RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI CAPITALI -

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste
giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastico (per Società e Associazioni di “puro Settore”), a partire dal termine
dell’attività ufficiale annuale fino al LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021, domanda per cambio di denominazione sociale
(cfr. Art. 17, N.O.I.F. e disposizioni derogatorie agli Artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., di cui al C.U. N. 310 L.N.D.
del 18 Maggio 2021), corredata dal Verbale dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro
incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Artt. 2498 e segg. del Codice
Civile, nonché dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione, unitamente all’atto costitutivo della
Società prima della trasformazione.

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire entro e non oltre
il 19 LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative domande.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione
Sociale (lettera C).

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo,
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

I) REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
   (Registro 2.0 C.O.N.I.) -

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi
compresi i contributi relativi alla Legge Regionale N. 8 del 16 Maggio 1978, è condizione indispensabile
l’iscrizione al Registro CONI, obbligatoria per legge, così come previsto dall’Art. 90, Commi 18 e 18
Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).

Si rammenta, altresì, che con l’entrata in vigore del nuovo Statuto Federale l’iscrizione al Registro C.O.N.I. è
condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti
stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Giova preliminarmente rappresentare che l'iscrizione al predetto Registro delle Società Sportive
dilettantistiche gestito dal C.O.N.I segue la Stagione Sportiva e, pertanto , decade automaticamente al
30 giugno di ogni anno. C on l'avvio della nuova Stagione le Società associate alla L.N.D. dovranno,
dunque, rinnovare la propria iscrizione.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                         22 di 27
Per quanto attiene alle funzionalità e procedure telematiche di caricamento della documentazione per il
Registro C.O.N.I. si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativa una nuova funzionalità sul sistema
AS400 e sul portale della L.N.D. nell’area riservata alle Società, che consentirà a queste ultime di caricare la
documentazione per il Registro C.O.N.I..

Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro C.O.N.I.”
in cui le Società potranno effettuare l’upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF
(grandezza massima 3 MB ciascuno).
Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema
dal menù "Firma elettronica" -> "Documenti da firmare " alla voce "Registro C ON I".
I sottoelencati documenti, obbligatori, sono occorrenti per nuove iscrizioni al Registro CONI:
       Atto   costitutivo/Statuto    della Società oppure Statuto della Società                       (indicando
        obbligatoriamente la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate).

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma
di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la
marcatura digitale al documento.
Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del
Legale Rappresentante della Società.
Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le
successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF
(sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino
modifiche allo Statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle
Entrate.
Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro C.O.N.I.
può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione
Sportiva 2021/2022, attraverso la rituale procedura telematica.
L’iscrizione al “Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” (Registro 2.0 C.O.N.I.)
deve essere effettuata a cura della Società, sul sito Web www.coni.it, accedendo con le proprie
credenziali o accreditandosi, successivamente all’approvazione di tutti i documenti necessari per
l’iscrizione ai Campionati (Dati Societari, Organigramma, Presidente, Delegati alla Firma,
Autocertificazione, Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali …).

L’iscrizione si intende completata con la stampa del Certificato di “RICONOSCIMENTO AI FINI
SPORTIVI”.

Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:

       Tel: 091 6808421/38;
       Fax: 091 6808498
       E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

Per ogni necessità di supporto ai fini dell’iscrizione al Registro CONI, o per segnalare possibili criticità
in fase di iscrizione, si suggerisce di aprire un ticket di assistenza sul sistema REDMINE, sul portale
Società, nell’area apposita denominata Registro CONI.

Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2021
Delegazione Provinciale di Trapani                                                                                   23 di 27
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